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Litispendenza di giudizio estero e difetto di giurisdizione del giudice italiano Trib. Trani, sezione civile, 17 febbraio 1998.
Pres. Pica, est. Mastrorilli.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 20.12.1991 l'I. S.p.A. esponeva di aver stipulato, nel novembre 1990, con la società Nt. di Parigi, armatrice della nave "Olenegorsk", battente bandiera sovietica, un contratto di trasporto che prevedeva il carico a Danzica di 1.903,700 tonnellate di patate da scaricare in un porto algerino.
Esponeva, inoltre, che la nave, partita il 6.12.1990, era giunta il 16.12.1990 nel porto di Algeri, ove l'autorità sanitaria locale aveva negato l'autorizzazione allo sbarco e l'introduzione nel territorio algerino del carico, assumendo che lo stesso risultava alterato e comunque non conforme alle
norme fitosanitarie.
Evidenziava, altresì, che la merce, rifiutata dal destinatario algerino, era rientrata in Italia e che, giunta nel porto di Barletta, era stato accertato, all'esito di alcuni accertamenti peritali disposti in via preventiva dal Pretore di Barletta, che la stessa era in effetti notevolmente danneggiata al punto che anche l'Autorità sanitaria italiana ne aveva vietato l'immissione nel territorio nazionale - e che le stive della nave erano inidonee ad una buona conservazione del carico.
Deduceva, infine, che ogni responsabilità andava ascritta al vettore (Nt.) - cui la merce era stata pacificamente consegnata in buono stato al momento dell'imbarco - e che, a tal fine, aveva già promosso altro separato giudizio contro quest'ultimo per sentirlo condannare al risarcimento dei danni che quantificava in L. 380.000.000.
Tanto premesso, considerato che in data 31.1.1991 aveva ottenuto il sequestro della nave di cui sopra fino alla concorrenza della predetta somma di L. 380.000.000 (poi revocato, avendo essa attrice ricevuto lettera di garanzia dal P. & I. Club), conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la M. Shipping Co. di M. (URSS), e cioé la società proprietaria della nave in parola, per sentir accertare la legittimità del chiesto sequestro nonché condannare la M. al pagamento "di tutte quelle somme che risulteranno dovute dalla Nt. S.a.r.l. a titolo di risarcimento dei danni".
Instauratosi in contraddittorio, la M. Shipping Co. si costituiva ritualmente con comparsa del 25.11.1992, evidenziando di aver convenuto, nel luglio 1991, davanti al Tribunale di Commercio di Parigi, sia la società armatríce Nt. che la - la quale, in quella sede aveva contestato la giurisdizione francese - chiedendo la loro condanna al risarcimento dei danni subiti in relazione al trasporto del carico per cui é causa, ivi inclusi quelli per il fermo della nave in Barletta in forza del disposto sequestro.
Pertanto, essendo stati detti giudizi instaurati preventivamente, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 21 della Convenzione di Bruxelles, sottolineando, all'uopo, che entrambi i giudizi derivavano dalla medesima situazione giuridica.
In subordine, eccepiva l'incompetenza del Tribunale di Trani per connessione, ex art. 22 della Convenzione di Bruxelles.
Nel merito, infine, deduceva l'infondatezza della domanda avversa sia in punto di fatto che in punto di diritto.
Spiegava, infine, domanda riconvenzionale al fine di sentir condannare la società attrice al risarcimento di tutti i danni e delle spese sostenute da esse convenuta dopo l'arrivo ad Algeri del 16.12.1990 e sino allo sbarco finale del carico ad Alexandroupolis del 28.3.1991.
La causa, senza alcuna istruttoria, all'udienza collegiale del 3.2.1998, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta é fondata e va pertanto accolta.
Come chiarito dalla S.C., infatti, la litispendenza di cui all'art. 21 della Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968 - nella interpretazione vincolante fissata dalla Corte di giustizia CEE con sentenza dell'8.12.1987 nella causa n. 144.86 - non richiede una piena identità di domande (come invece prescritto dall'art. 39 c.p.c.), ma si verifica quando due controversie tra le medesime parti coincidano per "titolo e oggetto", nel senso che riguardino pretese, ancorché formalmente diverse e reciprocamente avanzate, che derivino dallo stesso rapporto giuridico (cfr. Cass., sez. un., 15.10.1992 n. 11262, relativamente ad una controversia in tema di contratto di agenzia in cui l'agente aveva chiesto di accertare la legittimità del proprio recesso dal contratto ed il preponente aveva, invece, in un separato giudizio successivamente instaurato, richiesto la risoluzione del contratto medesimo per inadempimento dell'agente con la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni, nonché Cass., sez. un., 12.12.1988 n. 6756, relativamente ad una fattispecie in cui, sempre in relazione ad un contratto di agenzia, l'agente aveva proposto domanda di risarcimento dei danni sul presupposto della risoluzione del contratto per colpa del preponente e quest'ultimo aveva intentato un separato giudizio di risoluzione del medesimo contratto per colpa dell'agente).
Infatti, nei precedenti di cui sopra, é stato precisato che la nozione di identità dell'oggetto (v. art. 21 cit.) non può essere ristretta all'identità formale delle due domande (come avviene nel nostro ordinamento) ma deve riconoscersi - come statuito dalla Corte di Giustizia - quando nei giudizi pendenti davanti a giudici diversi si chieda, ad esempio, in uno l'esecuzione del contratto e nell'altro la sua risoluzione.
Va notato, inoltre, che la S.C., con la sentenza n. 11262/92 cit. ha evidenziato che la domanda risarcitoria avanzata dal preponente in quel giudizio, in quanto accessoria e conseguenziale alla declaratoria di risoluzione del contratto, non incide sulla unicità del rapporto controverso e, quindi, sul dovere del giudice successivamente adito di dichiarare la propria incompetenza "a favore del giudice preventivamente adito".
Da ultimo, si deve sottolineare che la Corte di Giustizia CEE, nella citata sentenza dell'8.12.1987 (in Foro it., 1988, IV, 341), ha precisato che gli artt. 21 e 22 della Convenzione sono rivolti, nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia della comunità, ad evitare procedimenti paralleli pendenti innanzi a giudici di diversi Stati contraenti ed il contrasto di decisioni che ne potrebbe risultare e, in particolare, che questa disciplina é volta ad escludere, per quanto possibile e sin dall'inizio, una situazione quale quella contemplata dall'art. 27, punto 3' della Convenzione, e cioé il mancato riconoscimento di una decisione in quanto contrastante con una decisione resa tra le medesimi parti nello Stato richiesto.
Tanto premesso, considerato che le parti nei loro scritti difensivi sembrano dare atto che la giurisdizione dell'autorità francese é stata definitivamente accertata dalla Corte d'Appello di Parigi, di talché può applicarsi al caso in esame il 2' comma dell'art. 21 della Convenzione di Bruxelles, come modificato dall'art. 8 della convenzione di adesione firmata a Donostia - San Sebastian il 26.5.1989, va osservato, in primo luogo, che non sembra dubbio che i primi due capi della domanda attorea (finalizzati, nella sostanza, ad accertare la legittimità del sequestro della nave eseguito ante causam) e la (contrapposta) domanda risarcitoria avanzata dalla convenuta innanzi all'autorità giudiziaria parigina (che, come visto, prende invece le mosse, tra le altre cose, dalla pretesa illegittimità del sequestro in parola) sono fondate sullo stesso titolo (nel senso inteso dalla giurisprudenza sopra citata).
Discorso analogo va operato con riferimento alle ulteriori domande attoree rivolte ad ottenere dalla M. il pagamento "di tutte quelle somme che risulteranno dovute dalla Nt. Sari a titolo di risarcimento dei danni".
Ed invero, la contrapposta domanda risarcitoria, preventivamente avanzata innanzi al Tribunale di Commercio di Parigi dalla convenuta nei confronti della suddetta società armatrice e della I., oltre a trarre origine pacificamente, sia pure in senso lato, dalla medesima situazione giuridica (viaggio in contestazione al fine di trasportare il carico dell'attrice), poggia, come si desume chiaramente dal tenore degli atti giudiziari allegati, sul preteso vizio d'origine della merce e, quindi, su una circostanza di fatto (v. citazione I. dinanzi al Tribunale di Parigi) che, ove accertata, si presterebbe ad incidere, in modo senza dubbio decisivo, sul presente giudizio.
In sostanza, il giudizio pendente a Parigi, preventivamente instaurato nei confronti dell'odierna attrice, presuppone accertamenti e valutazioni comportanti l'individuazione delle effettive responsabilità in merito all'avaria del carico e che costituiscono, quindi, un necessario antecedente logico - giuridico dei presente giudizio che non può, a questo punto, proseguire in modo autonomo per la sua strada senza correre il rischio di pervenire ad un decisione divergente rispetto a quella del giudici preventivamente aditi.
Fondato é, quindi, il pericolo di decisioni contraddittorie rese da differenti Stati membri che, invece, la Convenzione di Bruxelles mira a scongiurare tramite la disposizione sopra citata e commentata.
In conclusione, da quanto sopra esposto si desume che le due contrapposte azioni risarcitorie sono fondate sul medesimo titolo essendo, come visto, necessario, in entrambi i giudizi, accertare le reali cause dell'avaria della merce, essendo stato, evidentemente, tale evento il fattore comune che ha dato vita alle contrapposte azioni giudiziarie di cui si discute.
Né si può, allo stato, fondatamente ritenere (v. comparsa conclusionale società attrice) che la (futura) pronuncia da parte dei Giudici francesi non produrrebbe effetto per l'ordinamento italiano (e, quindi, non potrebbe "pregiudicare" l'esito del presente giudizio), in quanto il giudizio preventivamente instaurato a Parigi contro la I. sarebbe connotato da una "evidente artificiosità", siccome "preordinato a sottrarre la presente controversia alla giurisdizione italiana", con la conseguenza che la emananda decisione di cui sopra si verrebbe a porre in contrasto con il principio do ordine pubblico di cui all'art. 27 n. 1) della Convenzione di Bruxelles,
Non v'é dubbio, infatti, che la convenuta abbia sopportato un consistente pregiudizio per effetto della forzata inattività della nave in conseguenza del sequestro conservativo subito nel gennaio 1991 nonché dei numerosi "imprevisti" che hanno senza dubbio prolungato oltremodo la durata del viaggio originariamente preventivata.
Va da sé che, a fronte di tale dato inconfutabile ed in mancanza di attendibili elementi di prova in merito alle effettive cause dell'accertata avaria del carico (non risultano agli atti neanche le perizie che in citazione si assumono redatte in sede di accertamento tecnico preventivo), non sussistono, allo stato, i presupposti necessari per poter considerare come "artificiosa" l'iniziativa giudiziaria intrapresa dalla convenuta innanzi alle autorità giudiziarie parigine.
In conclusione, dev'essere dunque accolta l'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta di difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Quanto sopra esposto vale, naturalmente, anche per la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta in comparsa di risposta (con la quale 7 sono state, in sostanza, reiterate le pretese già in precedenza avanzate dalla M. Shipping innanzi al Tribunale di Commercio di Parigi) rispetto alla quale, quindi, va pure dichiarata il difetto di giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 21, 2° comma, della Convenzione di Bruxelles.
Le considerazioni tutte di cui sopra rivestono carattere pregiudiziale e non consentono dunque la delibazione delle ulteriori deduzioni svolte dalle parti nei loro scritti difensivi
Evidenti ragioni di equità, considerato sia l'esito della controversia che la natura della decisione, consigliano l'integrale compensazione delle spese processatili tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani - Sez. Civile - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla I. S.p.A. con atto di citazione notificato il 20.12.1991 nei confronti della M. Shipping Co. di M. nonché sulla domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta nella comparsa di risposta del 25.11.1992, così provvede:
Così deciso dalla sezione civile dei Tribunale di Trani nella camera di consiglio del 17.2.1998.