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Inammissibilità di domanda riconvenzionale nei confronti della Curatela fallimentare
Trib. Trani, sezione civile, ord. 6 maggio 1999.
G.un. est. Doronzo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 19 giugno 1996, il fallimento della C.I. s.p.a., in persona del suo curatore, riassumeva dinanzi a questo tribunale la causa già promossa dinanzi al giudice di pace di Corato nei confronti di D.F. e diretta ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento in suo favore della somma di £.4.040.859, portata dalla fattura n.263/1982, emessa dalla società fallita a fronte dalla fornitura di materiale cementizio.
Per illustrare la domanda esponeva che in quel giudizio il D.F.si era costituito e, dopo aver eccepito l'incompetenza per territorio del giudice adito, aveva spiegato domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni quantificati in £.120.000.000, oltre interessi e rivalutazione, conseguenti ai difetti del materiale acquistato; che il giudice di pace, in conseguenza della domanda riconvenzionale, aveva ritenuto la sua incompetenza per valore a conoscere dell'intera controversia e aveva rimesso la causa al tribunale.
In questa fase del giudizio si costituiva D.F., il quale ribadiva le difese già svolte in prime cure: eccepiva la prescrizione del credito; contestava l'esatta esecuzione del contratto di compravendita, a causa di vizi o difetti del materiale ricevuto, e insisteva nella domanda riconvenzionale spiegata.
Dopo lo svolgimento delle attività di cui all'art.183 c.p.c., veniva ammesso e assunto l'interrogatorio formale del convenuto.
Quindi, senz'altra attività istruttoria, sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 4.12.1998 la causa veniva riservata per la decisione alla scadenza dei termini assegnati per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dapprima esaminata la questione riguardante la procedibilità della domanda proposta dalla curatela dinanzi al tribunale ordinario per effetto della riconvenzionale spiegata dal convenuto.
Non si ignora l'affermazione di principio, più volte ribadita dalla Corte di Cassazione, secondo cui, nell'ordinario processo di cognizione, il convenuto non può proporre contro il curatore-attore domande riconvenzionali aventi ad oggetto l'accertamento di un credito verso il fallito: da tale principio, i giudici di legittimità fanno conseguire non solo l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta contro il curatore ma anche l'improcedibilità del processo sulla domanda di pagamento proposta in via principale, la quale dovrà conseguentemente farsi valere nella formazione del passivo (Cass.sez.un. 6.7.1979, n.3878; da ultimo, Cass.9.4.1997, n.3068., in Dir.fall.,1997, II, 855, e in Fallimento, 1997, 1012).
A sostegno di tale costruzione, la Corte invoca l'art.36 c.p.c.: secondo tale norma, nell'interpretazione che ne dà la Corte, nel caso in cui la decisione della controversia dipenda dall'esame di un unico rapporto contrattuale e dalla valutazione di reciproche pretese, tra loro intimamente connesse, si impone una decisione unitaria, attribuita alla cognizione di un unico giudice, nell'ambito di un medesimo processo. Il giudice non può che essere quello investito della verifica del passivo fallimentare secondo le norme dell'art.52 l.fall. e 93 e ss. l.cit. e ciò per evitare che si formi, ad opera di un giudice diverso da quello della verifica, un titolo di partecipazione al concorso formatosi in contraddittorio con il curatore, ma nell'assenza degli altri creditori concorrenti, al di fuori del processo fallimentare e in violazione dell'art.52 l.fall.
La radicalità di siffatta affermazione mostra tuttavia segni di cedimento: la stessa corte, infatti, ha ripetutamente escluso che debba dichiararsi l'improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel caso di proposizione di domanda riconvenzionale verso il fallimento da parte dell'opponente, e disporsi la rimessione dell'intera controversia al giudice in sede fallimentare, dovendosi invece disporre la sola rimessione della domanda riconvenzionale dinanzi al giudice delegato, previa separazione dei due procedimenti e salva la possibilità di sospensione del giudizio di opposizione, qualora la definizione della riconvenzionale si presenti come pregiudiziale rispetto alla decisione dell'opposizione (Cass.21.11.1996, n.10278).
Né pare che il rigore di tale principio possa trovare unica giustificazione nella natura funzionale e inderogabile della competenza del giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo, dal momento che, in assenza di una precisa e vincolante indicazione normativa, le regole sulla competenza sono pur sempre regole di "utilità", che non possono né debbono compromettere l'effettività del diritto di azione del creditore.
E' invece evidente che, anche nella giurisprudenza della Cassazione, il principio del simultaneus processus non ha affatto valore cogente, ma è espressione di un'esigenza per così dire tendenziale, diretta ad assicurare l'economia e la speditezza del processo: se ne deve dedurre che, quando il simultaneus processus non realizza questo risultato, è necessario che ciascuna causa prosegua dinanzi al suo giudice e secondo il rito che il legislatore ha (in modo cogente) prescelto.
Peraltro, sempre a voler seguire il ragionamento della corte, per effetto della declaratoria di improseguibilità della domanda di pagamento proposta dal curatore, questultimo, in caso di inerzia del convenuto-attore in riconvenzione, dovrebbe far valere il suo credito nelle forme del procedimento di verifica, provocando un giudizio su entrambe le pretese: in altri termini, dovrebbe "riassumere" un giudizio di per sè inammissibile, giacché è pacifico che per far valere un credito verso il fallito nei confronti del curatore l'unica sede possibile è quella della formazione del passivo.
In altri termini, se "la domanda ordinaria verso il curatore è inammissibile", una riassunzione (necessaria) del relativo processo è logicamente inconcepibile.
Tutto ciò non senza considerare che la domanda riconvenzionale potrebbe diventare uno strumento defatigatorio in mano al convenuto malizioso, utilizzato al solo scopo di ritardare il momento della decisione, a tutto danno dell'attore che ha ragione.
Da ultimo, deve considerarsi che il nuovo testo dell'art. 40 c.p.c. dispone che, nei casi previsti dagli artt.31, 32, 34, 35 e 36, le cause cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate e decise con il rito ordinario, salva l'applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli artt.409 e 442 c.p.c..
Il favore mostrato dal legislatore per il rito ordinario, se non comporta la sottrazione della domanda di accertamento del diritto al concorso alla specialità del rito fallimentare e alla competenza esclusiva del tribunale che ha dichiarato il fallimento, consente però di ritenere che non possa disporsi la translatio dell'intero giudizio avanti al tribunale fallimentare.
Ne consegue che i due giudizi debbono essere decisi secondo il rito che è loro proprio, con la conseguenza che la domanda riconvenzionale, siccome proposta fuori delle forme del procedimento di insinuazione al passivo, deve essere dichiarata improcedibile (App. Venezia, 11.7.1996, in Giur.comm., 1997, II, 561; Trib. Bologna, 16.1.1995, in Dir.fall., 1996, II, 889).
La domanda principale merita di essere accolta.
Non è contestata dal convenuto l'avvenuta stipulazione e l'esecuzione del contratto di compravendita avente ad oggetto i materiali da costruzione indicati nella fattura n.263 del 4.2.1982, né è contestato il prezzo riportato nella fattura stessa. Vi è in atti la cambiale tratta emessa in pagamento e rimasta insoluta, sicché vi è pure la prova dell'inadempimento del D.F.
D'altro canto, il convenuto - deducendo la presenza di vizi del materiale fornito - non si è limitato a sollevare un'eccezione di inadempimento, ma ha spiegato una vera e propria domanda riconvenzionale, diretta ad ottenere il risarcimento dei danni, domanda che, per le ragioni su indicate, deve essere dichiarata improcedibile.
Quanto all'eccezione di prescrizione, essa deve essere pure disattesa, stante la sua genericità e la mancanza di prove in ordine ai fatti che la sorreggono.
Egli va dunque condannato al pagamento in favore del fallimento della somma di £.4.04.859, maggiorata degli interessi legali a far tempo dalla data della costituzione in mora (lett. racc. del 15.4.1987).
In virtù del criterio della soccombenza, le spese del giudizio vanno poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione in riassunzione notificato in data 19 giugno 1996 dal fallimento della C.I. s.p.a., in persona del suo curatore, nei confronti di D.F., nonché sulla riconvenzionale da questo spiegata, così provvede:
1) accoglie la domanda principale e, per l'effetto, condanna D.F. al pagamento in favore dell'istante della somma di £.4.040.859, maggiorata degli interessi legali a far tempo dal 15.4.1987;
2) dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale;
3) condanna il convenuto alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attore, liquidate in complessive £.2.264.500, di cui £.365.500 per esborsi, £.799.000 per diritti e £.1.100.000 per onorari, oltre i.v.a. e contributo previdenziale come per legge.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale in data 6 maggio 1999.