Trani Ius  / Giurisprudenza di Trani / Processo civile                                                              Home page

 

I G.O.A. non possono conoscere, neppure per ragioni di connessione, di cause iniziate dopo il 30 aprile 1995

Trib. Trani, sezione stralcio, 15 luglio 1999.

Est. G.O.A. Carrieri.

 

 

IL GIUDICE ISTRUTTORE

nel procedimento promosso da

D.G.V. in proprio e quale esercente la potesta' sulla figlia minore T.M.R., e T.T., quali eredi di T. G.

nei confronti di

Societa' Assicuratrice AAA spa, P.F., C.V., nonché D.M., D.D., D.R. e D.M.A., questi ultimi quali eredi di D.F.,

0 S S E R V A

Il procedimento e' stato riassunto dinanzi questo Tribunale a seguito di sentenza del Tribunale di Roma n.14826 del 15.5 - 28.7.1997, che ha dichiarato la connessione con altro quivi pendente (R.G. 6218/93), promosso da P.G. nei confronti di P. F., T.R. e AAA Assicurazioni e Riassicurazioni spa e quindi assegnato alla cognizione di questo giudice onorario aggregato per l'eventuale provvedimento di riunione, giusta ordinanza presidenziale del 2 febbraio 1998.

In osservanza dell'art.11, quinto comma della L.276/97 il G.O.A. non può in alcun caso occuparsi di altri procedimenti che non fossero pendenti alla data del 30 Aprile 1995, onde la sua funzione giurisdizionale deve considerarsi rigidamente delimitata.

Peraltro il comma successivo ha espressamente escluso la possibilità di attribuire al G.O.A. altre funzioni al di fuori della trattazione delle predette cause; dal che consegue che la delimitazione della sua cognizione attiene alla regolare costituzione dell'organo giudicante e all'investitura della funzione giurisdizionale del soggetto che lo compone.

La violazione di tali principi integrerebbe pertanto una nullità assoluta, insanabile, che renderebbe la relativa pronunzia "inutiliter data".

Poichè con la sentenza del Tribunale di Roma il giudizio e' stato attribuito alla competenza di questo G.O.A. e rilevato che a mente dell'art. 50 CPC con la riassunzione esso dovrebbe continuare dinanzi a questo giudice onorario aggregato, che viceversa ritiene di non essere competente,

0 R D I N A

ai sensi dell'art.47, quarto comma CPC la rimessione del fascicolo di ufficio alla Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione per la risoluzione del conflitto di competenza.

Si comunichi.

Trani, 15 luglio 1999.