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La banca non può rifiutarsi di esibire alla Curatela fallimentare la documenzione
relativa ai rapporti intrattenuti con il fallito, essendo obbligata per legge al
rendiconto nei confronti del fallito o di chi ne esercita i diritti.

 

Trib. Trani, sezione civile, 29 febbraio 2000, (depos. 11 aprile 2000).
Ord. in proc. di reclamo n. 3099/1999.
Pres. Modesti, est. Pica.
IL TRIBUNALE DI TRANI
- Sezione civile -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dr. Filiberto MODESTI - Presidente
2) dr. Giorgio PICA - Giudice relatore
3) dr. Corrado DI CORRADO - Giudice
per provvedere sul reclamo proposto, nel procedimento cautelare iscritto al n. 3099/1999 R.G.A.C., dalla Banca XXX s.p.a., filiale di B., già CCC, in persona del legale rappresentante pro tempore (rapp.to e difeso dall'avv. Luigi Campanile) avverso l'ordinanza resa ex art. 700 c.p.c. dal G.D. dott. Pietro Delcuratolo in data 17 dicembre 1999, su ricorso proposto dalla Curatela del Fallimento di L.G. (rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe Canfora),
Letti il ricorso ex art. 669-terdecies c.p.c. e la memoria difensiva della Curatela del Fallimento, ed esaminati gli atti del procedimento cautelare;
Ascoltate le parti, ed udito il relatore;
A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 15 febbraio 2000,
ha emesso la seguente
 
O R D I N A N Z A
 
RILEVATO IN FATTO
    Con il reclamo in esame la Banca XXX s.p.a. ha dedotto la erroneità del provvedimento
cautelare emesso dal primo giudice, con il quale le è stato ordinato di esibire e consegnare alla
Curatela fallimentare reclamata copia dei contratti di conto corrente ordinario stipulati dal L.G.
con la banca reclamante, copia degli estratti conto relativi ai conti correnti de quibus, e copia dei contratti inerenti ad eventuali aperture di credito per gli affidamenti concessi, eccependo:
a) l'erronea individuazione nelle norme di cui all'art. 119 n. 4 D.Lgs. n. 385 del 1993 e dell'art. 8,
c. 4, della legge 17-2-1992 n. 154 del fondamento del diritto della Curatela fallimentare a conoscere
ed a ricevere in copia la documentazione di cui è stata ordinata la consegna alla Curatela istante;
b) la conseguente erronea individuazione del diritto da azionare nel giudizio di merito e da tutelare
in via cautelare nel presente procedimento nel diritto di conoscenza derivante dalle menzionate
norme;
c) il fine meramente esplorativo della procedura azionata dalla curatela fallimentare, che come
tale non è supportata da norme di diritto;
d) l'erroneità del provvedimento del primo giudice nella parte in cui ha esteso l'ordine di esibizione anche a rapporti intrattenuti con la banca AAA s.p.a.
    In conseguenza la reclamante ha richiesto in primo luogo la sospensione dell'esecuzione del provvedimento reclamato, e quindi a conclusioni del giudizio di reclamo la revoca dell'ordinanza
del primo giudice ed il rigetto del ricorso cautelare presentato dalla Curatela fallimentare.
    Fissata la comparizione delle parti, la Curatela fallimentare ha resi-stito al reclamo, contestando la fondatezza di tutte le argomentazioni del reclamante e chiedendo il rigetto del reclamo.
    All'udienza del 15 febbraio 2000 il Tribunale si riservava la decisione.
 
RITENUTO IN DIRITTO
 
    Osserva il Collegio che il reclamo ripercorre itinerari giuridici già affrontati dalla giurisprudenza di questo Tribunale, e consolidatasi in un orientamento che può dirsi ormai costante (si vedano infatti, in ordine cronologico: Ord. Trib. Trani,
sez. civ., 20 aprile 1995, pres. Modesti, est. Pica, recl. Banca .... s.coop.r.l. c. Curatela fallimento alimentari G.; Ord. G.D. Trani, sez. civ., 26 aprile 1996, est. Pica, Fall. S.I. s.p.a. c. Banca .... ; Ord. G.D. Trani, sez. civ., 3 maggio 1996, est. Guaglione, Fall. La M.S. c. Banca .... ; Ord. Trib. Trani, sez. civ., 4 giugno 1996, pres. Modesti, est. Guaglione, recl. Banca .... c. Fall. s.d.f. D.; Ord. G.D., sez. civ., 21 giugno 1996, est. Pica, Fall. H. s.d.f. c. Banca ....  s.p.a.; Ord. G.D. Trani, sez. civ., 19 luglio 1996, est. Pica, Fall. L.M.S. c. Banca .... ; Ord. Trib. Trani, sez. civ., 6 novembre 1996, est. Mastrorilli, Fall.
G. c. .... ; Ord. Trib. Trani, sez. civ., 7 novembre 1996, Pres. Modesti, est. Guaglione, Fall. D.M. c. Banca .... ; Ord. Trib. Trani, sez. civ., 3 giugno 1997, pres. Modesti, est. Pica, recl. Banca ....  s.coop.r.l. c. Curatela Fall. M.; Ord. Trib. Trani, sez. civ., 15 dicembre 1998, Pres. Modesti, est. Pica, Banca ....  s.p.a. e banca .... s.p.a. c. Fall. N.P.B. s.r.l.), e che appare altresì corroborato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 4598/1997), nonché di altri giudici di merito (cfr. ad es. Trib. Verona, 23-3-1988, in Giur. It. 1989, I, 2, 408).
    Tutti tali precedenti si pongono in senso opposto alle deduzioni ed istanze di cui al reclamo in esame, e concordano con l’esito del giudizio cautelare reclamato, per cui, a fronte dell'orientamento interpretativo ampiamente meditato accolto da questo Tribunale, le pur diffuse considerazioni del reclamante non risultano convincenti e decisive al punto da indurre a rivedere il predetto orientamento, nonostante le innovazioni normative sopravvenute e citate dal reclamante.
    Infatti, ancorché taluni degli argomenti esposti dalla banca reclamante appaiono esatti, relativamente nella critica di alcuni presupposti in diritto cui il primo giudice ha ancorato il provvedimento cautelare emesso, purtuttavia essi non possono comportare se non una rettifica delle argomentazioni in diritto a sostegno del provvedimento cautelare adottato, dal momento che, seppur su fondamenta giuridiche parzialmente diverse, la pretesa della Curatela fallimentare appare comunque fondata e quindi in questa sede, per le ragioni che seguono, va confermato il provvedimento cautelare reclamato.
 
1. - Il primo ed il secondo motivo di reclamo
    Con i primi due motivi di reclamo, che appaiono aspetti simmetrici di un’unica questione, e
quindi possono essere trattati congiuntamente, la banca si duole dell'erronea individuazione da
parte del primo giudice del fondamento del preteso diritto del Curatore fallimentare a conoscere
ed a ricevere in copia la documentazione di cui è stata ordinata la consegna alla Curatela istante,
nelle norme di cui all'art. 119 n. 4 D.Lgs. n. 385 del 1993 e all'art. 8, c. 4, della legge 17-2-1992
n. 154, e quindi deduce la erronea individuazione del diritto (da azionare nel giudizio di merito, e
da tutelare in via cautelare nel presente procedimento) nel diritto di conoscenza scaturente dalle menzionate norme.
    Evidenzia la reclamante che a seguito della modifica legislativa introdotta dall’art. 24 del D.Lgs. 342/1999, il quarto comma dell’art. 119 del T.U. bancario attualmente stabilisce che "il cliente,
colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni
hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci
anni".
    Da tale sopravvenuta modifica legislativa deduce che il legislatore avrebbe ora riconosciuto il
diritto anche del Curatore fallimentare a chiedere la documentazione prima riconosciuta solo al
cliente, ma avrebbe comunque confermato il limite delle "singole operazioni", per cui sarebbe
ultronea la richiesta avanzata con il cautelare de quo di ottenere tutta la documentazione delle operazioni eseguite presso la banca.
    Il rilievo del reclamante è in diritto esatto per quanto concerne l'erroneità del richiamo alle
norme del t.u.bancario, operata dal primo giudice, tuttavia l’asserita erroneità non può comportare
una modifica del provvedimento reso dal primo giudice nel senso invocato dalla reclamante, perché nell'ordinamento è comunque rinvenibile, sebbene in diversi principi, il fondamento della pretesa della Curatela fallimentare, ed appare ininfluente la modifica legislativa invocata ai fini della questione dedotta nel presente giudizio.
 
2. L’inapplicabilità deIl’art. 119 del T.U. bancario alla fattispecie in esame.
    Premesso che non è l’art. 119 cit. a venire in rilievo nel caso che ci riguarda, e prima di esaminare il reale fondamento normativo del diritto di conoscenza della curatela fallimentare, va evidenziato che appare singolare il tentativo della banca reclamante di capovolgere la funzione della normativa sulla trasparenza bancaria, che è stata introdotta a salvaguardia dei diritti più elementari del cliente, riproponendone una lettura in chiave di salvaguardia di ingiustificate, preesistenti, posizioni di privilegio.
    La norma dell’art. 119 del T.u. bancario non è una norma posta a garanzia della banca bensì introdotta a garanzia del cliente, che in passato era vessato da termini di decadenza eccessivamente brevi ovvero da clausole rigidamente restrittive delle facoltà di richiesta di documentazione, e così impedito o gravemente limitato nella possibilità di esercitare i suoi diritti non solo e non tanto verso la banca, quanto verso i terzi con i quali intratteneva rapporti economici, ed il cui traffico era appunto documentato e documentabile attraverso le registrazioni contabili della banca.
    D’altro lato, l’ampliamento del novero dei soggetti cui viene riconosciuto il diritto di richiedere informazioni alla banca non può correttamente leggersi in chiave opposta, limitativa cioé della norma, anche perché la precisazione (che a rigor di logica giuridica potrebbe anche apparire inutile, discendendo dai principi generali la trasferibilità del diritto di conoscenza a colui che subentra nelle posizioni giuridiche del cliente) è stata resa necessaria proprio dall’esigenza di contrastare letture rigidamente restrittive della disposizione perseguite dagli intermediari finanziari, che egualmente comprimevano i diritti del cliente, e dei suoi aventi causa.
    Del resto, la innovazione normativa invocata dalla banca in nulla modifica i termini del problema, perché si limita ad ampliare il novero dei soggetti a favore dei quali è previsto il diritto di conoscenza, confermando in tal modo la sua funzione di tutela della clientela, mentre non modifica affatto il resto della norma, che è rimasta strutturata nel testo già ripetutamente esaminato ed interpretato dalla giurisprudenza, non solo di questo Tribunale.
    Permangono quindi pienamente valide ed attuali le considerazioni già svolte in passato da questo Collegio in analoghi procedimenti, allorché ha sottolineato che ai fini della disciplina del diritto azionato dalla Curatela fallimentare sia l'art. 119, quarto comma, del T.U. 385/1993 in materia bancaria e finanziaria, che limita il diritto di conoscenza "a singole operazioni", e sia il suo precedente, e cioé l'art. 8 L. 154/1992, appaiono male invocati al fine di fondare il diritto di conoscenza delle operazioni svolte dal fallito.
    Se è vero, infatti, che tali norme dispongono che "il cliente (ed oggi anche "colui che gli succede … o subentra …") ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni" (così l'art. 119, comma 4, T.U. 385/1993, in vigore dall'1-1-1994), e, prima di esso, analogamente, che "il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo termine, e comunque non oltre sessanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere a partire dal quinto anno precedente nell'ambito di rapporti di deposito o conto corrente, con facoltà per gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute" (così l'art. 8, quarto comma, L. 154/1992, formalmente abrogato ma lasciato espressamente in vigore, sino all'emanazione di non meglio specificati provvedimenti attuativi del T.U. 385/1993, ex art. 161, c. 2, T.U. cit.), non può tuttavia sfuggire che entrambe tali norme, per la loro collocazione sistematica (v. il titolo della L. 154/1992 ed il titolo VI entro cui è allocato l'art. 119 nel T.U. 385/1993) hanno la funzione di assicurare il minimo sufficiente di trasparenza delle condizioni contrattuali tra clientela e banche e di tutelare il diritto del cliente a recuperare la documentazione di operazioni di cui abbia perso traccia, per poter governare il proprio traffico giuridico ed economico (e non a caso sono state ancorate al termine decennale di prescrizione ordinaria, per eliminare le ingiustificate limitazioni temporali che gli intermediari bancari e finanziari usualmente recepivano nella propria contrattualistica così incidendo negativamente sull’esercitabilità di diritti tutelati dal codice civile).
    Infatti entrambe le norme sono intitolate "comunicazioni periodiche alla clientela", e regolano dunque gli obblighi ordinari di comunicazione e documentazione periodica da parte "dei soggetti indicati nell'art. 115" del T.U., e cioè delle banche e degli intermediari finanziari, nei contratti di durata, al cliente. E proprio dalla ratio di tali norme si evince che esse non possono certo avere la funzione di modificare, in danno del cliente, i principi generali in materia di rendiconto e di responsabilità, applicabili anche ai contratti bancari, che trovano preesistente ed articolata disciplina del codice civile.
    Se quindi tali disposizioni fissano il diritto ("minimo") del cliente di ottenere, ad nutum, "copia della documentazione" (e non più solo l'estratto delle operazioni compiute, e questa è l’ulteriore novità della normativa de qua) inerente a "singole operazioni", stabilendo anche un termine per l'adempimento da parte della Banca o dell’intermediario finanziario, (decorso il quale si profila un inadempimento giuridicamente azionabile), e regolando altresì l'attribuzione delle spese, non può però pretendersi di dedurre a contrario da tali norme che la legge avrebbe inteso escludere ogni altro obbligo di documentazione a carico delle banche, poiché restano in vigore i principi generali citati, che non risultano nè contraddetti nè tanto meno abrogati dalle norme esaminate.
 
3. La tesi dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di informazione.
    Tra le altre deduzioni contenute nel reclamo, la banca afferma altresì di avere assolto i propri obblighi informativi con l’invio degli estratti conto periodici, citando anche precedenti giurisprudenziali secondo i quali "l’invio periodico degli estratti conto esaurisce, in relazione al periodo considerato, l’obbligo della banca di rendere conto al cliente, .. il quale dunque, se abbia anche tacitamente approvato l’estratto conto ricevuto, non ha più alcun titolo per richiedere altre forme di rendiconto relative al medesimo periodo", e deduce di non dover più rinnovare alcuna informativa.
    L’argomento della non rinnovabilità della prestazione dell'estratto-conto, una volta eseguita si richiama implicitamente ad una "lettura" della disciplina dell'estratto-conto, secondo la quale esso costituirebbe l'oggetto di una prestazione "sostanziale", alla quale il contraente avrebbe a sua volta un diritto sostanziale, alla stregua del rilascio di una quietanza, che spetta a chi paga ex art. 1199 c.c., ovvero dei documenti di provenienza che spettano nella vendita ex art. 1477 u.c.
    In realtà l’invio dell’estratto conto non si attua con la dazione di un documento fisicamente predeterminato, precostituito quale unicum inalterabile ed insostituibile, e come tale non più rinnovabile una volta consegnato, ma rappresenta la comunicazione di una informazione, che è di solito racchiusa in un documento cartaceo, ma che potrebbe aver qualunque altra forma (essendo la forma cartacea collegata alla sola necessità della prova dell’avvenuta comunicazione), e di cui il documento cartaceo è null’altro che un mero (e sostituibile) contenitore.
    In quanto comunicazione di una informazione, essa è sempre rinnovabile, in qualsiasi momento, e l’avvenuto invio della stessa una prima volta con l’estratto conto ordinario non ne impedisce l’ulteriore rinnovazione, ma rappresenta soltanto l’adempimento dell’obbligo "minimo" di documentazione che la legge pone a carico dell’intermediario finanziario.
    L'adempimento della prestazione di "informazione" del cliente ha l'effetto di far decorrere il termine per la verifica e l'approvazione dello stesso da parte di questi, ma non impedisce la rinnovazione della comunicazione, a richiesta del cliente che l'abbia ad es. smarrita, poiché l'informazione che vi è racchiusa è per natura comunicabile infinite volte.
    Il rilievo della banca può ritenersi giusto nella parte in cui fa riferimento agli effetti della regolare (prima) comunicazione effettuata: nel senso che quegli effetti, una volta compiutisi, non sono più rinnovabili. Non può cioè, da una nuova e successiva comunicazione (ove la prima sia stata effettuata regolarmente) decorrere nuovamente il termine di cui all'art. 1832 c.c.: ma a parte tale ovvia impossibilità, null'altro esclude o impedisce una nuova comunicazione.
    La tesi della reclamante peraltro si ricollega strettamente alla disciplina propria del contratto di conto corrente ordinario, nel cui ambito sono appunto previsti i princìpi invocati dalla banca. Ma non può trascurarsi che l’odierno rapporto di conto corrente bancario è ben diverso ed assai più complesso del rapporto di conto corrente ordinario, e non può ragionarsi in termini di mera affinità giuridica per desumerne la automatica trasponibilità della disciplina di un rapporto all’altro. Peraltro, come si sottolinea più oltre, esistono specifiche norme di legge che escludono una banale equiparabilità delle due discipline.
    Naturalmente la banca ha tutto il diritto di addossare le spese della nuova attività richiestale, ulteriore rispetto a quella minima fissata dalla legge, al cliente, ai sensi dell'art. 1720 c.c., ma non può rifiutarsi di rilasciare nuova copia dell'estratto conto, stante il riconosciuto diritto di informazione della clientela, il quale, tra l'altro, oltre ad essere fissato dall'art. 119, quarto comma, T.U. 385 cit., discende per implicito anche dal principio, che si è verificato essere operante anche nella materia de qua, dell'obbligo di rendiconto.
 
4. Il fondamento dell’obbligo della banca di rendere le informazioni richieste dalla Curatela fallimentare.
    Per ben individuare il fondamento del diritto della Curatela fallimentare, è necessario prendere le mosse dalle peculiarità che contraddistinguono il contratto di conto corrente bancario rispetto al conto corrente ordinario, regolato dagli artt. 1823 ss. c.c.
    Il conto corrente ordinario, infatti, è un contratto con il quale le parti decidono di regolare i propri rapporti di dare ed avere, derivanti da reciproche periodiche prestazioni, anziché con il puntuale pagamento volta per volta da parte di ciascuna, con l'annotazione in un conto dei rispettivi crediti e debiti, il cui saldo sarà esigibile da colui che dovesse trovarsi in credito soltanto alla scadenza pattuita.
    Si tratta cioè di uno strumento di mera semplificazione dell'adempimento dei reciproci rapporti obbligatori, che esaurisce la sua funzione nell'attuazione della compensazione fra le reciproche poste attive dei due contraenti, riducendo l'effettivo passaggio di danaro fra le parti al solo importo del disavanzo che risulti allo scadere (periodico o finale) del rapporto.
    Altra cosa è invece il rapporto di conto corrente bancario, il quale non si limita a registrare le poste delle operazioni reciproche tra le due parti, ma costituisce lo strumento di regolazione e di documentazione economica di molteplici rapporti giuridici che intercorrono sia tra la banca ed il cliente, sia tra il cliente ed i terzi.
    La banca è in primo luogo depositaria del denaro versato dal correntista (1834 c.c.), (di cui acquista la proprietà verso l'obbligo di restituzione maggiorato degli interessi eventualmente concordati), e nel contempo è anche mandataria del correntista per il compimento di tutte le operazioni di pagamento e di incasso verso e da i terzi, nonché per l’effettuazione di tutti gli altri incarichi che il correntista le richiede o le affida, come ad esempio la negoziazione di titoli di borsa, la delega di effettuazione di pagamenti periodici, la fruizione di anticipazioni di capitali i cui oneri sono addebitati sul conto corrente, etc.
    Nelle iscrizioni del conto corrente bancario, di cui è espressione documentale il c.d. "estratto conto", non trovano quindi annotazione soltanto le poste inerenti a rapporti diretti ed esclusivi tra banca e cliente, ma anche quelle relative a tutti i rapporti intrattenuti dal cliente con i terzi, i cui movimenti economici transitano sul conto corrente bancario, e che all'atto del transito sul c/c, (mediante prelievo o versamento in conto corrente), si attuano in richieste di pagamento a terzi adempiute dalla banca ed in autorizzazioni all'incasso rilasciate dal cliente, che "versa" titoli di credito di terzi: per cui i rapporti economici che il cliente intrattiene con i terzi si trasformano, all'esito delle operazioni compiute dalla banca, in debiti o crediti del cliente correntista verso la banca depositaria.
    Sul conto corrente transita altresì tutta una serie di servizi di pagamento gestiti dalla banca su delega e per conto del cliente (si pensi alle domiciliazioni di pagamenti periodici; o all'uso di carte di credito), e che vedono quindi la banca svolgere attività in nome e/o per conto del cliente correntista.
    La banca, quindi, attraverso il rapporto di conto corrente non si limita ad annotare le poste contabili di rispettivo dare e avere fra le parti, ma gestisce il danaro del correntista di cui è depositaria, e compie operazioni finanziarie di ogni genere, eseguendo tutte le attività verso i terzi che il cliente le affida o le richiede.
    Per tutti tali aspetti, la banca compie attività che sono proprie del mandato, e che sottostanno alle regole del mandato: con il conseguente onere e obbligo di documentare la corretta e diligente esecuzione, nel rispetto appunto delle regole del mandato.
    A voler ancora evidenziare ulteriori differenze tra il contratto ordinario di conto corrente, ed il rapporto di conto corrente bancario, basti pensare al fatto che in questo secondo rapporto l'iscrizione delle poste attive e passive è tenuto solo da un soggetto, e cioè dalla banca, che lo gestisce anche per conto del cliente; nonché al fatto che l'attivo non è esigibile soltanto alla scadenza, ma è normalmente esigibile ad nutum per il cliente, almeno per quanto concerne il capitale, mentre è esigibile alle scadenze stabilite per quanto concerne l'obbligazione degli interessi, ed è pure egualmente esigibile alle scadenze contrattualmente prefissate in funzione del rapporto causale sottostante (fido, o affidamento, o mutuo, etc.) per quanto concerne i crediti della banca.
    Dalla complessità dei rapporti giuridici sottesi alle iscrizioni nell'estratto-conto inerente ad un conto corrente bancario, e dal fatto che la banca, attraverso la forma dell'iscrizione in conto corrente, documenta la gestione di posizioni giuridiche ed economiche altrui (cioè del cliente), non può non derivare una pluralità di obblighi di informazione a carico della banca, di cui quello meramente contabile, concretantesi nell'invio periodico dell'estratto-conto rappresenta soltanto il primo ed elementare livello.
    Ad esso segue e si aggiunge altresì l'obbligo di informazione del cliente sull'andamento e sul compimento di tutte le operazioni e incarichi assunti o richiesti dalla banca: obbligo che trova diverse modalità di adempimento a seconda del tipo di rapporto giuridico che sottostà alla regolazione in conto corrente delle relative poste economiche.
    A mero titolo di esempio, per quanto concerne le forme di investimento finanziario, del danaro depositato dal cliente, gestite dalla banca, ad esempio, è stabilito il principio che il cliente debba essere sempre adeguatamente informato (art. 17, primo comma, lettera b, d.lgs. 415/1996): il che significa che di ogni variazione delle condizioni o del rischio dell'investimento, e del sorgere di diverse opportunità di investimento o disinvestimento la banca-intermediaria è tenuta sempre, di sua iniziativa e non su impulso del cliente, ad informare tempestivamente questi (oltre ed indipendentemente dall'invio dell'estratto-conto alle scadenze concordate).
    D’altro lato, l’art. 1852 c.c., (nonché il titolo della sezione V del Capo XVII, che parla di "operazioni bancarie in conto corrente"), esplicitamente riconosce che il conto corrente bancario costituisce un modo di "regolazione" di operazioni bancarie che trovano la loro fonte non nel contratto di conto corrente, ma in altri contratti, che lo stesso art. 1852 c.c. elenca esemplificativamente nell'apertura di credito (art. 1842 ss. c.c.), o nel deposito (art. 1834 ss. c.c.), ma che possono essere i più vari, fra tutti quelli previsti dalla prassi dell'intermediazione finanziaria (ed infatti la norma fa riferimento anche ad "altre operazioni bancarie").
    Poiché quindi, attraverso il conto corrente bancario, la banca gestisce il "patrimonio" del cliente, nella parte in cui questi lo ha trasferito in deposito, o in gestione finanziaria, alla banca stessa, con regolazione (tramite e) sul conto corrente, o le affida il compito di incassare i suoi crediti e pagare i suoi debiti, ne scaturisce per definizione anche l'obbligo di rendiconto, dal momento che il fondamento di questo istituto è ravvisabile proprio nell'amministrazione di beni altrui, ovvero nel compimento di attività nell'interesse o per conto di altri soggetti.
    Appare dunque evidente che la Banca, in quanto depositario e gestore, contabilmente e giuridicamente, del (denaro depositato nel) conto corrente del cliente, si trova in una posizione ben diversa dal semplice correntista di cui agli artt. 1823 ss. c.c., svolgendo compiti che sono perfettamente riconducibili alla figura del mandatario: e ciò è comprovato dal fatto che l'art. 1856 c.c. espressamente enuncia che "la banca risponde secondo le regole del mandato per l'esecuzione d'incarichi ricevuti dal correntista o da altri clienti": tali incarichi possono essere sia esplicitamente affidati caso per caso, sia rientrare in rapporti a tempo indeterminato correlati al conto corrente (mandati di pagamento, addebiti di pagamenti compiuti mediante carte di credito, etc.).
    Dalla poliedricità e pluralità dei rapporti giuridici che gravitano attorno al conto corrente bancario ed in esso trovano espressione economica deriva dunque l’obbligo generale di rendiconto della banca, la quale, come riconosciuto dal menzionato art. 1856 c.c., è a tutti gli effetti mandataria del cliente, ed in quanto tale quindi: deve osservare la particolare diligenza prevista dall’art. 1710, primo comma, c.c. nel compiere tutte le attività richieste dal cliente, dalla legge, o dagli usi contrattuali; deve, ai sensi dell’art. 1710, secondo comma, c.c., tempestivamente comunicare al mandante (e cioè al suo cliente) tutte le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato (quali ad es. il mutamento dei costi o delle condizioni di mercato di determinati servizi od operazioni); deve comunicare "senza ritardo", a norma dell’art. 1712 c.c., l’avvenuta esecuzione di ogni compito affidatole; deve infine, a norma dell’art. 1713 c.c. rendere obbligatoriamente il rendiconto finale "del suo operato" e rimettere al mandante tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato".
    E’ dunque nelle regole e nei principi del mandato, e nell’obbligo connaturale di rendiconto (sia al termine di ogni operazione che al termine dell’intero rapporto), che trova fondamento l’obbligo della banca di fornire la documentazione e le informazioni richieste dalla Curatela fallimentare, e non certo nelle disposizioni innanzi menzionate della normativa speciale bancaria.
    In tale ottica trovano quindi corretta comprensione le affermazioni di principio ripetutamente rese dalla giurisprudenza secondo cui l’invio degli estratti conto non esaurisce gli obblighi di informazione e di documentazione e rendiconto, che sono posti a carico della banca, dal momento che essi si limitano a riportare la movimentazione contabile delle poste attive e passive, ma nulla dicono in ordine alle giustificazioni sostanziali di esse: al punto che pacificamente si afferma l'irrilevanza dell'avvenuta approvazione tacita dell'estratto conto, allorché viene posta in dubbio la validità dei fatti giuridici da cui discendono le poste in esso indicate (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. n. 452/1984, Cass. n. 2095/1980, Cass. n. 1456/1975, Cass. 24-5-1991 n. 5876, Cass. 14-2-1984 n. 1112).
 
5. Le funzioni del Curatore fallimentare ed il suo diritto a ricevere la documentazione richiesta.
    Ha rilevato la reclamante, citando autorevole dottrina, che "non può essere giustificata nel fallimento la configurabilità di un diritto generalizzato all’esibizione di documenti in possesso di terzi, né pretendere una collaborazione illimitata da parte degli stessi in una attività inquisitoria assai discutibile sul piano civilistico".
    Ma la citazione è ultronea, perché in realtà non si discute nella specie di un diritto generalizzato di ottenere l’esibizione di documenti da parte di "terzi" (che esattamente non potrebbe ritenersi sussistente), bensì, come innanzi evidenziato, di un diritto del mandante, e per esso del suo sostituto (ex lege) sostanziale e processuale, di ottenere non da un "terzo", ma dall’altro contraente in un rapporto di mandato, e cioé dalla banca mandataria, il rendiconto delle operazioni da questa compiute per conto, in nome, nonché nei confronti del cliente-mandante.
    L’errore di impostazione da cui muove la reclamante, e la dottrina da essa richiamata, risiede nel fatto di considerare la banca come un "terzo", trascurando l’ovvia quanto essenziale circostanza che la banca sino al giorno prima del fallimento ha intrattenuto rapporti contrattuali con il fallito, e quindi non è terzo ma è parte del rapporto di mandato: rapporto nell’ambito ed in nome del quale il fallito, e per lui il Curatore, richiede il rendiconto.
    D’altro lato, ad abundantiam può rilevarsi, benché sia superfluo sul piano giuridico, che è la stessa banca reclamante a negare la propria asserita (ed insostenibile) veste di "terzo" allorché espressamente deduce, a giustificazione del fatto di aver già prodotto la documentazione richiesta, di essersi insinuata nella procedura fallimentare per azionarvi i crediti da essa vantati, confermando così l’esistenza del rapporto contrattuale fra essa e il fallito.
    Quanto alla esistenza in capo al Curatore fallimentare del diritto di esercitare i diritti che spettavano al fallito, essa discende direttamente dalla legge, in quanto l’art. 42 della legge fallimentare stabilisce che con la sentenza di fallimento il fallito è privato della amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data della dichiarazione di fallimento, e l’art. 31 della stessa legge attribuisce al Curatore l’amministrazione del patrimonio fallimentare, che è null’altro che il patrimonio già appartenente al fallito. A sua volta l’art. 43 della legge cit. stabilisce che nelle controversie, in corso, o instaurande, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il Curatore, attribuendogli quindi altresì un potere di sostituzione e rappresentanza processuale. Ed ancora, a conferma del fatto che il Curatore ha il potere di gestire sotto tutti gli aspetti i rapporti patrimoniali del fallito confluiti nel fallimento, l’art. 48 legge cit. stabilisce che la corrispondenza diretta al fallito deve essere consegnata al Curatore, il quale ha dunque diritto di prendere visione di tutta la corrispondenza del fallito e di trattenere per le esigenze del fallimento "quella riguardante interessi patrimoniali".
    Alla luce delle menzionate norme, appare insostenibile giuridicamente la pretesa di considerare il Curatore un soggetto terzo ed estraneo ai rapporti intercorsi tra il fallito e l’ente bancario, visto che egli sostituisce a tutti gli effetti il fallito nella gestione dei di lui rapporti patrimoniali in corso ovvero esauriti ma "recuperabili" ai sensi delle disposizioni sulla eventuale revocabilità di disposizioni compiute in difformità della legge fallimentare.
    Se quindi il titolare di un rapporto di conto corrente di corrispondenza ha diritto di pretendere nei confronti della banca trattaria il rendiconto completo dell'attività gestoria, il medesimo diritto non può non avere il curatore fallimentare, esercitando questi un'azione a tutela di un interesse riconducibile direttamente all'imprenditore fallito, e ponendosi per legge nella stessa posizione processuale e sostanziale del fallito: ed è del resto ciò che ha confermato la recentissima novella legislativa citata dalla banca reclamante, allorché ha inserito, fra i soggetti legittimati a chiedere alla banca - oltre al rendiconto ed alle altre informazioni spettanti sulla base delle norme codicistiche richiamate - anche le informazioni su singole operazioni compiute negli ultimi dieci anni, "colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni" (art. 119 del T.U. bancario).
    Nell’ottica seguita da questo Tribunale, appaiono dunque inconferenti i riferimenti di giurisprudenza menzionati dalla banca reclamante, che, se effettivamente corrispondenti alla ricostruzione "per estratti" fattane dalla reclamante, appaiono ancorati ad un visione riduttiva dei rapporti fra banca e cliente, che trascura la posizione di mandataria (nei plurimi rapporti sottesi al rapporto di c/c) che la banca quotidianamente riveste, e di cui il rapporto di conto corrente è soltanto la risultante contabile finale, ed altrettanto riduttivamente confonde i diritti generali di rendiconto del cliente – mandante con i principi fissati dalla normativa bancaria speciale in tema di trasparenza dei rapporti contrattuali, finendo con lo svuotare di contenuto la tutela del mandante, nonostante il codice civile abbia ab initio riconosciuto ed apprestato tale tutela, e la successiva, recente, evoluzione della legislazione speciale l’abbia solo ulteriormente concretizzata ed esplicitata, per assicurare, per tutto il corso di durata dei rapporti bancari, la effettiva trasparenza necessaria a salvaguardare la posizione fisiologica di contraente debole del cliente – mandante, "gestito" dalla banca "gerente" i suoi rapporti economici.
 
6. Il terzo motivo di reclamo: il preteso fine meramente esplorativo della procedura cautelare.
    Quale terzo motivo formale di reclamo, la banca ha dedotto il fine meramente esplorativo della procedura azionata dalla curatela fallimentare, che in quanto tale non sarebbe supportata da alcuna norma giuridica.
    Si tratta di un’obiezione priva di pregio.
    E’ evidente che il cliente che chiede il rendiconto non può che voler verificare l’andamento dei propri rapporti economici, e dunque in tal senso ha certamente una funzione "esplorativa": ma il diritto ad esercitare tale pretesa "esplorativa", o rectius verificativa, gli è ancora una volta pienamente riconosciuto dalla legge, dal momento che l’art. 1713, secondo comma, c.c. afferma che "la dispensa preventiva dall’obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave".
    Come già questo Tribunale ha chiarito, sia con l'ordinanza 20 aprile 1995, e sia con l’ordinanza 15 dicembre 1998, innanzi richiamate, il disposto dell'art. 1713, secondo comma, c.c., non costituisce una norma eccezionale dell'ordinamento, ma discende dal fondamentale ed inderogabile principio di cui all'art. 1229 c.c., secondo il quale non sono ammissibili, e sono quindi nulli, i patti che escludano (o anche limitino) preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave, come pure i patti che esonerino (o limitino) la responsabilità del debitore o dei suoi ausiliari, per violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico. Che il principio di cui all'art. 1229 c.c. costituisca un principio inderogabile di ordine generale, è confermato dal fatto che esso è espressamente riaffermato in tutti casi in cui si possono profilare ipotesi di esclusione o riduzione convenzionale di responsabilità: si vedano, ad esempio, ed a titolo meramente indicativo,. gli artt. 1490, 1579, 1681, 1785-bis, 1838, ult. comma, e 1900 c.c. A sua volta tale principio si ricollega ai principi ancor più generali del nostro diritto civile, relativi agli obblighi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) che devono caratterizzare tutti i rapporti negoziali.
    La ratio di tale principio è evidente, dovendo garantire l'interesse del debitore, e nel nostro caso del mandatario, ad un comportamento diligente, quanto meno non in danno del mandante, e assicurare l'equilibrio dei rapporti di credito, evitando che, in caso di rapporti economici in cui i rapporti di forza tra le parti siano scompensati, la parte contrattualmente più forte possa prevaricare l'altra.
    Il mandatario non ha quindi il potere di sindacare in alcun modo le ragioni che muovano il mandante a chiedere il rendiconto, e con esso la necessaria documentazione (anche perché l'obbligazione del rendiconto non si esaurisce nella presentazione dei dati contabili, ovvero dei risultati finali dell'attività del mandatario, ma importa che questi giustifichi in che modo abbia svolto la sua opera: Cass. 8-3-1979 n. 1429; e l’espressione aritmetica delle operazioni compiute deve essere integrata dalla prova di tali operazioni: Cass. 26-10-1973 n. 2781), perché non può sottrarsi al diritto di controllo del mandante.
    Traspare inoltre dalla difesa della banca il non tanto sommerso timore che la verifica operata dalla Curatela fallimentare possa sfociare in azioni contro la stessa banca.
    Ma, a prescindere dal fatto che tale argomento non vale di certo a rendere contra ius la pretesa della Curatela, dal momento che, come già si è rilevato, il mandatario non può eludere il diritto di controllo del mandante e tantomeno nei casi in cui versi in colpa, in realtà la verifica della Curatela ha una funzione ben più ampia, perché serve a ricostruire non solo i rapporti tra banca e cliente fallito, ma anche tutti i rapporti tra fallito e terzi che sono transitati attraverso il rapporto di conto corrente bancario, e quindi non necessariamente deve essere finalizzata ad azioni contro la banca reclamante.
 
7. Gli argomenti residuali.
    Innanzi al primo giudice la banca resistente ha dedotto altresì la inammissibilità della domanda cautelare spiegata nei suoi confronti in quanto essa sarebbe di per sé immediatamente satisfattiva, e quindi renderebbe inutile l’ulteriore giudizio di merito.
    Si tratta di argomento non di pregio, dal momento che per un verso è ontologico al procedimento cautelare proprio lo scopo – immediatamente satisfattivo - di anticipare i provvedimenti del merito, e per altro verso lo scopo del giudizio di merito è pur sempre la verifica funditus del diritto azionato – e riconosciuto sulla base di una sommaria cognitio – nel giudizio cautelare.
    In sede di reclamo la banca ha insistito più che su tale aspetto, sulla pretesa inesistenza dei presupposti del provvedimento d’urgenza, e segnatamente del periculum in mora, ma anche tale argomento è infondato: infatti è notorio che la Curatela nel suo sforzo di recuperare all’attivo fallimentare le disposizioni patrimoniali compiute dal fallito è vincolata dai termini perentori fissati dalla legge fallimentare e dunque la conoscenza tempestiva dell’andamento dei rapporti economici del fallito nel biennio immediatamente precedente alla dichiarazione di fallimento è essenziale per esperire con successo la propria attività. Qualora la banca dia luogo a comportamenti dilatori che appaiono evidentemente rivolti ad eludere il soddisfacimento di quello che si è visto essere un diritto (patrimoniale) già del fallito, e quindi anche del Curatore fallimentare, è essa stessa a far sorgere lo stato di urgenza che giustifica il ricorso al provvedimento cautelare, e quindi ogni successiva doglianza in tal senso appare incongrua.
 
8. Conclusioni.
    Sulla base delle esposte considerazioni il reclamo va dunque rigettato, mentre va però rettificato il provvedimento emesso dal primo giudice nella parte in cui ha erroneamente indicato la Banca AAA s.p.a. come soggetto incorporato dalla Banca XXX s.p.a., anziché la Banca CCC s.p.a., avendo anche la Curatela fallimentare reclamata confermato sul punto l’errore materiale del provvedimento reclamato, errore scaturito da una erronea indicazione da parte del ricorrente, in parte conclusiva del ricorso di primo grado, della denominazione della banca medesima.
 
P T M
 
Rigetta il reclamo, confermando il provvedimento emesso dal primo giudice, ed ordina, a rettifica del primo
provvedimento, alla Banca XXX s.p.a., di M., quale banca incorporante la CCC s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, di esibire alla Curatela del fallimento L.G. i seguenti documenti:
 
1) contratti di conto corrente ordinario intrattenuto dal L.G. con la banca CCC s.pa., filiale di B.,
sotto i nn. Di c/c 60095 e 60096/3;

2) gli estratti conto dei predetti conti correnti a fra data dal 28-6-1995 e fino al 25-6-1997;

3) i contratti di eventuali aperture di credito o di altre forme di affidamento concesse.

Atti all'archivio.

Così deciso a Trani nella camera di consiglio della sezione civile, il 29 febbraio 2000.

        (Omissis).