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- La banca non può rifiutarsi di esibire alla Curatela fallimentare la documenzione
- relativa ai rapporti intrattenuti con il fallito, essendo obbligata per legge al
- rendiconto nei confronti del fallito o di chi ne esercita i diritti.
Trib. Trani, sezione civile, 29 febbraio 2000, (depos. 11 aprile 2000).
- Ord. in proc. di reclamo n. 3099/1999.
- Pres. Modesti, est. Pica.
- IL TRIBUNALE DI TRANI
- - Sezione civile -
- riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- 1) dr. Filiberto MODESTI - Presidente
- 2) dr. Giorgio PICA - Giudice relatore
- 3) dr. Corrado DI CORRADO - Giudice
- per provvedere sul reclamo proposto, nel procedimento cautelare iscritto al n. 3099/1999
R.G.A.C., dalla Banca XXX s.p.a., filiale di B., già CCC, in persona del legale
rappresentante pro tempore (rapp.to e difeso dall'avv. Luigi Campanile) avverso
l'ordinanza resa ex art. 700 c.p.c. dal G.D. dott. Pietro Delcuratolo in data 17
dicembre 1999, su ricorso proposto dalla Curatela del Fallimento di L.G. (rapp.ta e difesa
dall'avv. Giuseppe Canfora),
- Letti il ricorso ex art. 669-terdecies c.p.c. e la memoria difensiva della Curatela del
Fallimento, ed esaminati gli atti del procedimento cautelare;
- Ascoltate le parti, ed udito il relatore;
- A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 15 febbraio 2000,
- ha emesso la seguente
-
- O R D I N A N Z A
-
- RILEVATO IN FATTO
- Con il reclamo in esame la Banca XXX s.p.a. ha dedotto la erroneità
del provvedimento
- cautelare emesso dal primo giudice, con il quale le è stato ordinato di esibire e
consegnare alla
- Curatela fallimentare reclamata copia dei contratti di conto corrente ordinario
stipulati dal L.G.
- con la banca reclamante, copia degli estratti conto relativi ai conti correnti de
quibus, e copia dei contratti inerenti ad eventuali aperture di credito per gli
affidamenti concessi, eccependo:
- a) l'erronea individuazione nelle norme di cui all'art. 119 n. 4 D.Lgs. n. 385 del 1993
e dell'art. 8,
- c. 4, della legge 17-2-1992 n. 154 del fondamento del diritto della Curatela
fallimentare a conoscere
- ed a ricevere in copia la documentazione di cui è stata ordinata la consegna alla
Curatela istante;
- b) la conseguente erronea individuazione del diritto da azionare nel giudizio di merito
e da tutelare
- in via cautelare nel presente procedimento nel diritto di conoscenza derivante dalle
menzionate
- norme;
- c) il fine meramente esplorativo della procedura azionata dalla curatela fallimentare,
che come
- tale non è supportata da norme di diritto;
- d) l'erroneità del provvedimento del primo giudice nella parte in cui ha esteso
l'ordine di esibizione anche a rapporti intrattenuti con la banca AAA s.p.a.
- In conseguenza la reclamante ha richiesto in primo luogo la
sospensione dell'esecuzione del provvedimento reclamato, e quindi a conclusioni del
giudizio di reclamo la revoca dell'ordinanza
- del primo giudice ed il rigetto del ricorso cautelare presentato dalla Curatela
fallimentare.
- Fissata la comparizione delle parti, la Curatela fallimentare ha
resi-stito al reclamo, contestando la fondatezza di tutte le argomentazioni del reclamante
e chiedendo il rigetto del reclamo.
- All'udienza del 15 febbraio 2000 il Tribunale si riservava la
decisione.
-
- RITENUTO IN DIRITTO
-
- Osserva il Collegio che il reclamo ripercorre itinerari
giuridici già affrontati dalla giurisprudenza di questo Tribunale, e consolidatasi in un
orientamento che può dirsi ormai costante (si vedano infatti, in ordine cronologico: Ord.
Trib. Trani,
- sez. civ., 20 aprile 1995, pres. Modesti, est. Pica, recl. Banca .... s.coop.r.l.
c. Curatela fallimento alimentari G.; Ord. G.D. Trani, sez. civ., 26
aprile 1996, est.
Pica, Fall. S.I. s.p.a. c. Banca .... ; Ord. G.D. Trani, sez. civ., 3 maggio 1996, est.
Guaglione, Fall. La M.S. c. Banca .... ; Ord. Trib. Trani, sez. civ., 4 giugno 1996, pres.
Modesti, est. Guaglione, recl. Banca .... c. Fall. s.d.f. D.; Ord. G.D., sez. civ., 21
giugno 1996, est. Pica, Fall. H. s.d.f. c. Banca .... s.p.a.; Ord. G.D. Trani, sez.
civ., 19 luglio 1996, est. Pica, Fall. L.M.S. c. Banca .... ; Ord. Trib. Trani, sez. civ.,
6 novembre 1996, est. Mastrorilli, Fall.
- G. c. .... ; Ord. Trib. Trani, sez. civ., 7 novembre 1996, Pres. Modesti, est.
Guaglione, Fall. D.M. c. Banca .... ; Ord. Trib. Trani, sez. civ., 3
giugno 1997, pres. Modesti, est. Pica, recl. Banca .... s.coop.r.l. c. Curatela
Fall. M.; Ord. Trib. Trani,
sez. civ., 15 dicembre 1998, Pres. Modesti, est. Pica, Banca .... s.p.a. e banca
.... s.p.a. c. Fall. N.P.B. s.r.l.), e che appare altresì corroborato dalla
giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 4598/1997), nonché di altri
giudici di merito (cfr. ad es. Trib. Verona, 23-3-1988, in Giur. It. 1989, I, 2, 408).
- Tutti tali precedenti si pongono in senso opposto alle deduzioni ed
istanze di cui al reclamo in esame, e concordano con lesito del giudizio cautelare
reclamato, per cui, a fronte dell'orientamento interpretativo ampiamente meditato accolto
da questo Tribunale, le pur diffuse considerazioni del reclamante non risultano
convincenti e decisive al punto da indurre a rivedere il predetto orientamento, nonostante
le innovazioni normative sopravvenute e citate dal reclamante.
- Infatti, ancorché taluni degli argomenti esposti dalla banca
reclamante appaiono esatti, relativamente nella critica di alcuni presupposti in diritto
cui il primo giudice ha ancorato il provvedimento cautelare emesso, purtuttavia essi non
possono comportare se non una rettifica delle argomentazioni in diritto a sostegno del
provvedimento cautelare adottato, dal momento che, seppur su fondamenta giuridiche
parzialmente diverse, la pretesa della Curatela fallimentare appare comunque fondata e
quindi in questa sede, per le ragioni che seguono, va confermato il provvedimento
cautelare reclamato.
-
- 1. - Il primo ed il secondo motivo di reclamo
- Con i primi due motivi di reclamo, che appaiono aspetti simmetrici di
ununica questione, e
- quindi possono essere trattati congiuntamente, la banca si duole dell'erronea
individuazione da
- parte del primo giudice del fondamento del preteso diritto del Curatore fallimentare a
conoscere
- ed a ricevere in copia la documentazione di cui è stata ordinata la consegna alla
Curatela istante,
- nelle norme di cui all'art. 119 n. 4 D.Lgs. n. 385 del 1993 e all'art. 8, c. 4, della
legge 17-2-1992
- n. 154, e quindi deduce la erronea individuazione del diritto (da azionare nel giudizio
di merito, e
- da tutelare in via cautelare nel presente procedimento) nel diritto di conoscenza
scaturente dalle menzionate norme.
- Evidenzia la reclamante che a seguito della modifica legislativa
introdotta dallart. 24 del D.Lgs. 342/1999, il quarto comma dellart. 119 del
T.U. bancario attualmente stabilisce che "il cliente,
- colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei
suoi beni
- hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non
oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in
essere negli ultimi dieci
- anni".
- Da tale sopravvenuta modifica legislativa deduce che il legislatore
avrebbe ora riconosciuto il
- diritto anche del Curatore fallimentare a chiedere la documentazione prima riconosciuta
solo al
- cliente, ma avrebbe comunque confermato il limite delle "singole operazioni",
per cui sarebbe
- ultronea la richiesta avanzata con il cautelare de quo di ottenere tutta la
documentazione delle operazioni eseguite presso la banca.
- Il rilievo del reclamante è in diritto esatto per quanto concerne
l'erroneità del richiamo alle
- norme del t.u.bancario, operata dal primo giudice, tuttavia lasserita erroneità
non può comportare
- una modifica del provvedimento reso dal primo giudice nel senso invocato dalla
reclamante, perché nell'ordinamento è comunque rinvenibile, sebbene in diversi principi,
il fondamento della pretesa della Curatela fallimentare, ed appare ininfluente la modifica
legislativa invocata ai fini della questione dedotta nel presente giudizio.
-
- 2. Linapplicabilità deIlart. 119 del T.U. bancario alla fattispecie
in esame.
- Premesso che non è lart. 119 cit. a venire in rilievo nel caso
che ci riguarda, e prima di esaminare il reale fondamento normativo del diritto di
conoscenza della curatela fallimentare, va evidenziato che appare singolare il tentativo
della banca reclamante di capovolgere la funzione della normativa sulla trasparenza
bancaria, che è stata introdotta a salvaguardia dei diritti più elementari del cliente,
riproponendone una lettura in chiave di salvaguardia di ingiustificate, preesistenti,
posizioni di privilegio.
- La norma dellart. 119 del T.u. bancario non è una norma posta
a garanzia della banca bensì introdotta a garanzia del cliente, che in passato era
vessato da termini di decadenza eccessivamente brevi ovvero da clausole rigidamente
restrittive delle facoltà di richiesta di documentazione, e così impedito o gravemente
limitato nella possibilità di esercitare i suoi diritti non solo e non tanto verso la
banca, quanto verso i terzi con i quali intratteneva rapporti economici, ed il cui
traffico era appunto documentato e documentabile attraverso le registrazioni contabili
della banca.
- Daltro lato, lampliamento del novero dei soggetti cui
viene riconosciuto il diritto di richiedere informazioni alla banca non può correttamente
leggersi in chiave opposta, limitativa cioé della norma, anche perché la precisazione
(che a rigor di logica giuridica potrebbe anche apparire inutile, discendendo dai principi
generali la trasferibilità del diritto di conoscenza a colui che subentra nelle posizioni
giuridiche del cliente) è stata resa necessaria proprio dallesigenza di contrastare
letture rigidamente restrittive della disposizione perseguite dagli intermediari
finanziari, che egualmente comprimevano i diritti del cliente, e dei suoi aventi causa.
- Del resto, la innovazione normativa invocata dalla banca in nulla
modifica i termini del problema, perché si limita ad ampliare il novero dei soggetti a
favore dei quali è previsto il diritto di conoscenza, confermando in tal modo la sua
funzione di tutela della clientela, mentre non modifica affatto il resto della norma, che
è rimasta strutturata nel testo già ripetutamente esaminato ed interpretato dalla
giurisprudenza, non solo di questo Tribunale.
- Permangono quindi pienamente valide ed attuali le considerazioni già
svolte in passato da questo Collegio in analoghi procedimenti, allorché ha sottolineato
che ai fini della disciplina del diritto azionato dalla Curatela fallimentare sia l'art.
119, quarto comma, del T.U. 385/1993 in materia bancaria e finanziaria, che limita il
diritto di conoscenza "a singole operazioni", e sia il suo precedente, e cioé
l'art. 8 L. 154/1992, appaiono male invocati al fine di fondare il diritto di conoscenza
delle operazioni svolte dal fallito.
- Se è vero, infatti, che tali norme dispongono che "il cliente
(ed oggi anche "colui che gli succede
o subentra
") ha diritto di
ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni,
copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi
dieci anni" (così l'art. 119, comma 4, T.U. 385/1993, in vigore dall'1-1-1994), e,
prima di esso, analogamente, che "il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo
termine, e comunque non oltre sessanta giorni, copia della documentazione inerente a
singole operazioni poste in essere a partire dal quinto anno precedente nell'ambito di
rapporti di deposito o conto corrente, con facoltà per gli enti e i soggetti di cui
all'articolo 1 di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute" (così
l'art. 8, quarto comma, L. 154/1992, formalmente abrogato ma lasciato espressamente in
vigore, sino all'emanazione di non meglio specificati provvedimenti attuativi del T.U.
385/1993, ex art. 161, c. 2, T.U. cit.), non può tuttavia sfuggire che entrambe tali
norme, per la loro collocazione sistematica (v. il titolo della L. 154/1992 ed il titolo
VI entro cui è allocato l'art. 119 nel T.U. 385/1993) hanno la funzione di assicurare il
minimo sufficiente di trasparenza delle condizioni contrattuali tra clientela e banche e
di tutelare il diritto del cliente a recuperare la documentazione di operazioni di cui
abbia perso traccia, per poter governare il proprio traffico giuridico ed economico (e non
a caso sono state ancorate al termine decennale di prescrizione ordinaria, per eliminare
le ingiustificate limitazioni temporali che gli intermediari bancari e finanziari
usualmente recepivano nella propria contrattualistica così incidendo negativamente
sullesercitabilità di diritti tutelati dal codice civile).
- Infatti entrambe le norme sono intitolate "comunicazioni
periodiche alla clientela", e regolano dunque gli obblighi ordinari di
comunicazione e documentazione periodica da parte "dei soggetti indicati nell'art.
115" del T.U., e cioè delle banche e degli intermediari finanziari, nei contratti di
durata, al cliente. E proprio dalla ratio di tali norme si evince che esse non
possono certo avere la funzione di modificare, in danno del cliente, i principi generali
in materia di rendiconto e di responsabilità, applicabili anche ai contratti bancari, che
trovano preesistente ed articolata disciplina del codice civile.
- Se quindi tali disposizioni fissano il diritto ("minimo")
del cliente di ottenere, ad nutum, "copia della documentazione" (e non
più solo l'estratto delle operazioni compiute, e questa è lulteriore novità della
normativa de qua) inerente a "singole operazioni", stabilendo anche un termine
per l'adempimento da parte della Banca o dellintermediario finanziario, (decorso il
quale si profila un inadempimento giuridicamente azionabile), e regolando altresì
l'attribuzione delle spese, non può però pretendersi di dedurre a contrario da
tali norme che la legge avrebbe inteso escludere ogni altro obbligo di documentazione a
carico delle banche, poiché restano in vigore i principi generali citati, che non
risultano nè contraddetti nè tanto meno abrogati dalle norme esaminate.
-
- 3. La tesi dellavvenuto assolvimento degli obblighi di informazione.
- Tra le altre deduzioni contenute nel reclamo, la banca afferma
altresì di avere assolto i propri obblighi informativi con linvio degli estratti
conto periodici, citando anche precedenti giurisprudenziali secondo i quali
"linvio periodico degli estratti conto esaurisce, in relazione al periodo
considerato, lobbligo della banca di rendere conto al cliente, .. il quale dunque,
se abbia anche tacitamente approvato lestratto conto ricevuto, non ha più alcun
titolo per richiedere altre forme di rendiconto relative al medesimo periodo", e
deduce di non dover più rinnovare alcuna informativa.
- Largomento della non rinnovabilità della prestazione
dell'estratto-conto, una volta eseguita si richiama implicitamente ad una
"lettura" della disciplina dell'estratto-conto, secondo la quale esso
costituirebbe l'oggetto di una prestazione "sostanziale", alla quale il
contraente avrebbe a sua volta un diritto sostanziale, alla stregua del rilascio di una
quietanza, che spetta a chi paga ex art. 1199 c.c., ovvero dei documenti di
provenienza che spettano nella vendita ex art. 1477 u.c.
- In realtà linvio dellestratto conto non si attua con la
dazione di un documento fisicamente predeterminato, precostituito quale unicum inalterabile
ed insostituibile, e come tale non più rinnovabile una volta consegnato, ma rappresenta
la comunicazione di una informazione, che è di solito racchiusa in un documento cartaceo,
ma che potrebbe aver qualunque altra forma (essendo la forma cartacea collegata alla sola
necessità della prova dellavvenuta comunicazione), e di cui il documento cartaceo
è nullaltro che un mero (e sostituibile) contenitore.
- In quanto comunicazione di una informazione, essa è sempre
rinnovabile, in qualsiasi momento, e lavvenuto invio della stessa una prima volta
con lestratto conto ordinario non ne impedisce lulteriore rinnovazione, ma
rappresenta soltanto ladempimento dellobbligo "minimo" di
documentazione che la legge pone a carico dellintermediario finanziario.
- L'adempimento della prestazione di "informazione" del
cliente ha l'effetto di far decorrere il termine per la verifica e l'approvazione dello
stesso da parte di questi, ma non impedisce la rinnovazione della comunicazione, a
richiesta del cliente che l'abbia ad es. smarrita, poiché l'informazione che vi è
racchiusa è per natura comunicabile infinite volte.
- Il rilievo della banca può ritenersi giusto nella parte in cui fa
riferimento agli effetti della regolare (prima) comunicazione effettuata: nel senso che
quegli effetti, una volta compiutisi, non sono più rinnovabili. Non può cioè, da una
nuova e successiva comunicazione (ove la prima sia stata effettuata regolarmente)
decorrere nuovamente il termine di cui all'art. 1832 c.c.: ma a parte tale ovvia
impossibilità, null'altro esclude o impedisce una nuova comunicazione.
- La tesi della reclamante peraltro si ricollega strettamente alla
disciplina propria del contratto di conto corrente ordinario, nel cui ambito sono appunto
previsti i princìpi invocati dalla banca. Ma non può trascurarsi che lodierno
rapporto di conto corrente bancario è ben diverso ed assai più complesso del rapporto di
conto corrente ordinario, e non può ragionarsi in termini di mera affinità giuridica per
desumerne la automatica trasponibilità della disciplina di un rapporto allaltro.
Peraltro, come si sottolinea più oltre, esistono specifiche norme di legge che escludono
una banale equiparabilità delle due discipline.
- Naturalmente la banca ha tutto il diritto di addossare le spese della
nuova attività richiestale, ulteriore rispetto a quella minima fissata dalla legge, al
cliente, ai sensi dell'art. 1720 c.c., ma non può rifiutarsi di rilasciare nuova copia
dell'estratto conto, stante il riconosciuto diritto di informazione della clientela, il
quale, tra l'altro, oltre ad essere fissato dall'art. 119, quarto comma, T.U. 385 cit.,
discende per implicito anche dal principio, che si è verificato essere operante anche
nella materia de qua, dell'obbligo di rendiconto.
-
- 4. Il fondamento dellobbligo della banca di rendere le informazioni
richieste dalla Curatela fallimentare.
- Per ben individuare il fondamento del diritto della Curatela
fallimentare, è necessario prendere le mosse dalle peculiarità che contraddistinguono il
contratto di conto corrente bancario rispetto al conto corrente ordinario, regolato dagli
artt. 1823 ss. c.c.
- Il conto corrente ordinario, infatti, è un contratto con il quale le
parti decidono di regolare i propri rapporti di dare ed avere, derivanti da reciproche
periodiche prestazioni, anziché con il puntuale pagamento volta per volta da parte di
ciascuna, con l'annotazione in un conto dei rispettivi crediti e debiti, il cui saldo
sarà esigibile da colui che dovesse trovarsi in credito soltanto alla scadenza pattuita.
- Si tratta cioè di uno strumento di mera semplificazione
dell'adempimento dei reciproci rapporti obbligatori, che esaurisce la sua funzione
nell'attuazione della compensazione fra le reciproche poste attive dei due contraenti,
riducendo l'effettivo passaggio di danaro fra le parti al solo importo del disavanzo che
risulti allo scadere (periodico o finale) del rapporto.
- Altra cosa è invece il rapporto di conto corrente bancario, il quale
non si limita a registrare le poste delle operazioni reciproche tra le due parti, ma
costituisce lo strumento di regolazione e di documentazione economica di molteplici
rapporti giuridici che intercorrono sia tra la banca ed il cliente, sia tra il cliente ed
i terzi.
- La banca è in primo luogo depositaria del denaro versato dal
correntista (1834 c.c.), (di cui acquista la proprietà verso l'obbligo di restituzione
maggiorato degli interessi eventualmente concordati), e nel contempo è anche mandataria
del correntista per il compimento di tutte le operazioni di pagamento e di incasso verso e
da i terzi, nonché per leffettuazione di tutti gli altri incarichi che il
correntista le richiede o le affida, come ad esempio la negoziazione di titoli di borsa,
la delega di effettuazione di pagamenti periodici, la fruizione di anticipazioni di
capitali i cui oneri sono addebitati sul conto corrente, etc.
- Nelle iscrizioni del conto corrente bancario, di cui è espressione
documentale il c.d. "estratto conto", non trovano quindi annotazione soltanto le
poste inerenti a rapporti diretti ed esclusivi tra banca e cliente, ma anche quelle
relative a tutti i rapporti intrattenuti dal cliente con i terzi, i cui movimenti
economici transitano sul conto corrente bancario, e che all'atto del transito sul c/c,
(mediante prelievo o versamento in conto corrente), si attuano in richieste di pagamento a
terzi adempiute dalla banca ed in autorizzazioni all'incasso rilasciate dal cliente, che
"versa" titoli di credito di terzi: per cui i rapporti economici che il cliente
intrattiene con i terzi si trasformano, all'esito delle operazioni compiute dalla banca,
in debiti o crediti del cliente correntista verso la banca depositaria.
- Sul conto corrente transita altresì tutta una serie di servizi di
pagamento gestiti dalla banca su delega e per conto del cliente (si pensi alle
domiciliazioni di pagamenti periodici; o all'uso di carte di credito), e che vedono quindi
la banca svolgere attività in nome e/o per conto del cliente correntista.
- La banca, quindi, attraverso il rapporto di conto corrente non si
limita ad annotare le poste contabili di rispettivo dare e avere fra le parti, ma gestisce
il danaro del correntista di cui è depositaria, e compie operazioni finanziarie di ogni
genere, eseguendo tutte le attività verso i terzi che il cliente le affida o le richiede.
- Per tutti tali aspetti, la banca compie attività che sono proprie
del mandato, e che sottostanno alle regole del mandato: con il conseguente onere e obbligo
di documentare la corretta e diligente esecuzione, nel rispetto appunto delle regole del
mandato.
- A voler ancora evidenziare ulteriori differenze tra il contratto
ordinario di conto corrente, ed il rapporto di conto corrente bancario, basti pensare al
fatto che in questo secondo rapporto l'iscrizione delle poste attive e passive è tenuto
solo da un soggetto, e cioè dalla banca, che lo gestisce anche per conto del cliente;
nonché al fatto che l'attivo non è esigibile soltanto alla scadenza, ma è normalmente
esigibile ad nutum per il cliente, almeno per quanto concerne il
capitale, mentre è esigibile alle scadenze stabilite per quanto concerne l'obbligazione
degli interessi, ed è pure egualmente esigibile alle scadenze contrattualmente prefissate
in funzione del rapporto causale sottostante (fido, o affidamento, o mutuo, etc.) per
quanto concerne i crediti della banca.
- Dalla complessità dei rapporti giuridici sottesi alle iscrizioni
nell'estratto-conto inerente ad un conto corrente bancario, e dal fatto che la banca,
attraverso la forma dell'iscrizione in conto corrente, documenta la gestione di posizioni
giuridiche ed economiche altrui (cioè del cliente), non può non derivare una pluralità
di obblighi di informazione a carico della banca, di cui quello meramente contabile,
concretantesi nell'invio periodico dell'estratto-conto rappresenta soltanto il primo ed
elementare livello.
- Ad esso segue e si aggiunge altresì l'obbligo di informazione del
cliente sull'andamento e sul compimento di tutte le operazioni e incarichi assunti o
richiesti dalla banca: obbligo che trova diverse modalità di adempimento a seconda del
tipo di rapporto giuridico che sottostà alla regolazione in conto corrente delle relative
poste economiche.
- A mero titolo di esempio, per quanto concerne le forme di
investimento finanziario, del danaro depositato dal cliente, gestite dalla banca, ad
esempio, è stabilito il principio che il cliente debba essere sempre adeguatamente
informato (art. 17, primo comma, lettera b, d.lgs. 415/1996): il che significa che di ogni
variazione delle condizioni o del rischio dell'investimento, e del sorgere di diverse
opportunità di investimento o disinvestimento la banca-intermediaria è tenuta sempre, di
sua iniziativa e non su impulso del cliente, ad informare tempestivamente questi
(oltre ed indipendentemente dall'invio dell'estratto-conto alle scadenze concordate).
- Daltro lato, lart. 1852 c.c., (nonché il titolo della
sezione V del Capo XVII, che parla di "operazioni bancarie in conto
corrente"), esplicitamente riconosce che il conto corrente bancario costituisce un
modo di "regolazione" di operazioni bancarie che trovano la loro fonte non nel
contratto di conto corrente, ma in altri contratti, che lo stesso art. 1852 c.c. elenca
esemplificativamente nell'apertura di credito (art. 1842 ss. c.c.), o nel deposito (art.
1834 ss. c.c.), ma che possono essere i più vari, fra tutti quelli previsti dalla prassi
dell'intermediazione finanziaria (ed infatti la norma fa riferimento anche ad "altre
operazioni bancarie").
- Poiché quindi, attraverso il conto corrente bancario, la banca
gestisce il "patrimonio" del cliente, nella parte in cui questi lo ha trasferito
in deposito, o in gestione finanziaria, alla banca stessa, con regolazione (tramite e) sul
conto corrente, o le affida il compito di incassare i suoi crediti e pagare i suoi debiti,
ne scaturisce per definizione anche l'obbligo di rendiconto, dal momento che il fondamento
di questo istituto è ravvisabile proprio nell'amministrazione di beni altrui, ovvero nel
compimento di attività nell'interesse o per conto di altri soggetti.
- Appare dunque evidente che la Banca, in quanto depositario e gestore,
contabilmente e giuridicamente, del (denaro depositato nel) conto corrente del cliente, si
trova in una posizione ben diversa dal semplice correntista di cui agli artt. 1823 ss.
c.c., svolgendo compiti che sono perfettamente riconducibili alla figura del mandatario: e
ciò è comprovato dal fatto che l'art. 1856 c.c. espressamente enuncia che "la banca
risponde secondo le regole del mandato per l'esecuzione d'incarichi ricevuti dal
correntista o da altri clienti": tali incarichi possono essere sia esplicitamente
affidati caso per caso, sia rientrare in rapporti a tempo indeterminato correlati al conto
corrente (mandati di pagamento, addebiti di pagamenti compiuti mediante carte di credito,
etc.).
- Dalla poliedricità e pluralità dei rapporti giuridici che gravitano
attorno al conto corrente bancario ed in esso trovano espressione economica deriva dunque
lobbligo generale di rendiconto della banca, la quale, come riconosciuto dal
menzionato art. 1856 c.c., è a tutti gli effetti mandataria del cliente, ed in quanto
tale quindi: deve osservare la particolare diligenza prevista dallart. 1710, primo
comma, c.c. nel compiere tutte le attività richieste dal cliente, dalla legge, o dagli
usi contrattuali; deve, ai sensi dellart. 1710, secondo comma, c.c., tempestivamente
comunicare al mandante (e cioè al suo cliente) tutte le circostanze sopravvenute che
possono determinare la revoca o la modificazione del mandato (quali ad es. il mutamento
dei costi o delle condizioni di mercato di determinati servizi od operazioni); deve
comunicare "senza ritardo", a norma dellart. 1712 c.c., lavvenuta
esecuzione di ogni compito affidatole; deve infine, a norma dellart. 1713 c.c.
rendere obbligatoriamente il rendiconto finale "del suo operato" e rimettere al
mandante tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato".
- E dunque nelle regole e nei principi del mandato, e
nellobbligo connaturale di rendiconto (sia al termine di ogni operazione che al
termine dellintero rapporto), che trova fondamento lobbligo della banca di
fornire la documentazione e le informazioni richieste dalla Curatela fallimentare, e non
certo nelle disposizioni innanzi menzionate della normativa speciale bancaria.
- In tale ottica trovano quindi corretta comprensione le affermazioni
di principio ripetutamente rese dalla giurisprudenza secondo cui linvio degli
estratti conto non esaurisce gli obblighi di informazione e di documentazione e
rendiconto, che sono posti a carico della banca, dal momento che essi si limitano a
riportare la movimentazione contabile delle poste attive e passive, ma nulla dicono in
ordine alle giustificazioni sostanziali di esse: al punto che pacificamente si afferma
l'irrilevanza dell'avvenuta approvazione tacita dell'estratto conto, allorché viene posta
in dubbio la validità dei fatti giuridici da cui discendono le poste in esso indicate
(cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. n. 452/1984, Cass. n. 2095/1980, Cass. n. 1456/1975,
Cass. 24-5-1991 n. 5876, Cass. 14-2-1984 n. 1112).
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- 5. Le funzioni del Curatore fallimentare ed il suo diritto a ricevere la
documentazione richiesta.
- Ha rilevato la reclamante, citando autorevole dottrina, che "non
può essere giustificata nel fallimento la configurabilità di un diritto generalizzato
allesibizione di documenti in possesso di terzi, né pretendere una
collaborazione illimitata da parte degli stessi in una attività inquisitoria assai
discutibile sul piano civilistico".
- Ma la citazione è ultronea, perché in realtà non si discute nella
specie di un diritto generalizzato di ottenere lesibizione di documenti da parte di
"terzi" (che esattamente non potrebbe ritenersi sussistente), bensì, come
innanzi evidenziato, di un diritto del mandante, e per esso del suo sostituto (ex lege)
sostanziale e processuale, di ottenere non da un "terzo", ma dallaltro
contraente in un rapporto di mandato, e cioé dalla banca mandataria, il rendiconto delle
operazioni da questa compiute per conto, in nome, nonché nei confronti del
cliente-mandante.
- Lerrore di impostazione da cui muove la reclamante, e la
dottrina da essa richiamata, risiede nel fatto di considerare la banca come un
"terzo", trascurando lovvia quanto essenziale circostanza che la banca
sino al giorno prima del fallimento ha intrattenuto rapporti contrattuali con il fallito,
e quindi non è terzo ma è parte del rapporto di mandato: rapporto nellambito ed in
nome del quale il fallito, e per lui il Curatore, richiede il rendiconto.
- Daltro lato, ad abundantiam può rilevarsi, benché sia
superfluo sul piano giuridico, che è la stessa banca reclamante a negare la propria
asserita (ed insostenibile) veste di "terzo" allorché espressamente deduce, a
giustificazione del fatto di aver già prodotto la documentazione richiesta, di essersi
insinuata nella procedura fallimentare per azionarvi i crediti da essa vantati,
confermando così lesistenza del rapporto contrattuale fra essa e il fallito.
- Quanto alla esistenza in capo al Curatore fallimentare del diritto di
esercitare i diritti che spettavano al fallito, essa discende direttamente dalla legge, in
quanto lart. 42 della legge fallimentare stabilisce che con la sentenza di
fallimento il fallito è privato della amministrazione e della disponibilità dei suoi
beni esistenti alla data della dichiarazione di fallimento, e lart. 31 della stessa
legge attribuisce al Curatore lamministrazione del patrimonio fallimentare, che è
nullaltro che il patrimonio già appartenente al fallito. A sua volta lart. 43
della legge cit. stabilisce che nelle controversie, in corso, o instaurande, relative a
rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il
Curatore, attribuendogli quindi altresì un potere di sostituzione e rappresentanza
processuale. Ed ancora, a conferma del fatto che il Curatore ha il potere di gestire sotto
tutti gli aspetti i rapporti patrimoniali del fallito confluiti nel fallimento,
lart. 48 legge cit. stabilisce che la corrispondenza diretta al fallito deve essere
consegnata al Curatore, il quale ha dunque diritto di prendere visione di tutta la
corrispondenza del fallito e di trattenere per le esigenze del fallimento "quella
riguardante interessi patrimoniali".
- Alla luce delle menzionate norme, appare insostenibile giuridicamente
la pretesa di considerare il Curatore un soggetto terzo ed estraneo ai rapporti intercorsi
tra il fallito e lente bancario, visto che egli sostituisce a tutti gli effetti il
fallito nella gestione dei di lui rapporti patrimoniali in corso ovvero esauriti ma
"recuperabili" ai sensi delle disposizioni sulla eventuale revocabilità di
disposizioni compiute in difformità della legge fallimentare.
- Se quindi il titolare di un rapporto di conto corrente di
corrispondenza ha diritto di pretendere nei confronti della banca trattaria il rendiconto
completo dell'attività gestoria, il medesimo diritto non può non avere il curatore
fallimentare, esercitando questi un'azione a tutela di un interesse riconducibile
direttamente all'imprenditore fallito, e ponendosi per legge nella stessa posizione
processuale e sostanziale del fallito: ed è del resto ciò che ha confermato la
recentissima novella legislativa citata dalla banca reclamante, allorché ha inserito, fra
i soggetti legittimati a chiedere alla banca - oltre al rendiconto ed alle altre
informazioni spettanti sulla base delle norme codicistiche richiamate - anche le
informazioni su singole operazioni compiute negli ultimi dieci anni, "colui che gli
succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni"
(art. 119 del T.U. bancario).
- Nellottica seguita da questo Tribunale, appaiono dunque
inconferenti i riferimenti di giurisprudenza menzionati dalla banca reclamante, che, se
effettivamente corrispondenti alla ricostruzione "per estratti" fattane dalla
reclamante, appaiono ancorati ad un visione riduttiva dei rapporti fra banca e cliente,
che trascura la posizione di mandataria (nei plurimi rapporti sottesi al rapporto di c/c)
che la banca quotidianamente riveste, e di cui il rapporto di conto corrente è soltanto
la risultante contabile finale, ed altrettanto riduttivamente confonde i diritti generali
di rendiconto del cliente mandante con i principi fissati dalla normativa bancaria
speciale in tema di trasparenza dei rapporti contrattuali, finendo con lo svuotare di
contenuto la tutela del mandante, nonostante il codice civile abbia ab initio
riconosciuto ed apprestato tale tutela, e la successiva, recente, evoluzione della
legislazione speciale labbia solo ulteriormente concretizzata ed esplicitata, per
assicurare, per tutto il corso di durata dei rapporti bancari, la effettiva trasparenza
necessaria a salvaguardare la posizione fisiologica di contraente debole del cliente
mandante, "gestito" dalla banca "gerente" i suoi rapporti
economici.
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- 6. Il terzo motivo di reclamo: il preteso fine meramente esplorativo della
procedura cautelare.
- Quale terzo motivo formale di reclamo, la banca ha dedotto il fine
meramente esplorativo della procedura azionata dalla curatela fallimentare, che in quanto
tale non sarebbe supportata da alcuna norma giuridica.
- Si tratta di unobiezione priva di pregio.
- E evidente che il cliente che chiede il rendiconto non può che
voler verificare landamento dei propri rapporti economici, e dunque in tal senso ha
certamente una funzione "esplorativa": ma il diritto ad esercitare tale pretesa
"esplorativa", o rectius verificativa, gli è ancora una volta pienamente
riconosciuto dalla legge, dal momento che lart. 1713, secondo comma, c.c. afferma
che "la dispensa preventiva dallobbligo di rendiconto non ha effetto nei casi
in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave".
- Come già questo Tribunale ha chiarito, sia con l'ordinanza 20 aprile
1995, e sia con lordinanza 15 dicembre 1998, innanzi richiamate, il disposto
dell'art. 1713, secondo comma, c.c., non costituisce una norma eccezionale
dell'ordinamento, ma discende dal fondamentale ed inderogabile principio di cui all'art.
1229 c.c., secondo il quale non sono ammissibili, e sono quindi nulli, i patti che
escludano (o anche limitino) preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o
colpa grave, come pure i patti che esonerino (o limitino) la responsabilità del debitore
o dei suoi ausiliari, per violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.
Che il principio di cui all'art. 1229 c.c. costituisca un principio inderogabile di ordine
generale, è confermato dal fatto che esso è espressamente riaffermato in tutti casi in
cui si possono profilare ipotesi di esclusione o riduzione convenzionale di
responsabilità: si vedano, ad esempio, ed a titolo meramente indicativo,. gli artt. 1490,
1579, 1681, 1785-bis, 1838, ult. comma, e 1900 c.c. A sua volta tale principio si
ricollega ai principi ancor più generali del nostro diritto civile, relativi agli
obblighi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) che devono caratterizzare
tutti i rapporti negoziali.
- La ratio di tale principio è evidente,
dovendo garantire l'interesse del debitore, e nel nostro caso del mandatario, ad un
comportamento diligente, quanto meno non in danno del mandante, e assicurare l'equilibrio
dei rapporti di credito, evitando che, in caso di rapporti economici in cui i rapporti di
forza tra le parti siano scompensati, la parte contrattualmente più forte possa
prevaricare l'altra.
- Il mandatario non ha quindi il potere di sindacare in alcun modo le
ragioni che muovano il mandante a chiedere il rendiconto, e con esso la necessaria
documentazione (anche perché l'obbligazione del rendiconto non si esaurisce nella
presentazione dei dati contabili, ovvero dei risultati finali dell'attività del
mandatario, ma importa che questi giustifichi in che modo abbia svolto la sua opera: Cass.
8-3-1979 n. 1429; e lespressione aritmetica delle operazioni compiute deve essere
integrata dalla prova di tali operazioni: Cass. 26-10-1973 n. 2781), perché non può
sottrarsi al diritto di controllo del mandante.
- Traspare inoltre dalla difesa della banca il non tanto sommerso
timore che la verifica operata dalla Curatela fallimentare possa sfociare in azioni contro
la stessa banca.
- Ma, a prescindere dal fatto che tale argomento non vale di certo a
rendere contra ius la pretesa della Curatela, dal momento che, come già si è rilevato,
il mandatario non può eludere il diritto di controllo del mandante e tantomeno nei casi
in cui versi in colpa, in realtà la verifica della Curatela ha una funzione ben più
ampia, perché serve a ricostruire non solo i rapporti tra banca e cliente fallito, ma
anche tutti i rapporti tra fallito e terzi che sono transitati attraverso il rapporto di
conto corrente bancario, e quindi non necessariamente deve essere finalizzata ad azioni
contro la banca reclamante.
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- 7. Gli argomenti residuali.
- Innanzi al primo giudice la banca resistente ha dedotto altresì la
inammissibilità della domanda cautelare spiegata nei suoi confronti in quanto essa
sarebbe di per sé immediatamente satisfattiva, e quindi renderebbe inutile
lulteriore giudizio di merito.
- Si tratta di argomento non di pregio, dal momento che per un verso è
ontologico al procedimento cautelare proprio lo scopo immediatamente satisfattivo -
di anticipare i provvedimenti del merito, e per altro verso lo scopo del giudizio di
merito è pur sempre la verifica funditus del diritto azionato e
riconosciuto sulla base di una sommaria cognitio nel giudizio cautelare.
- In sede di reclamo la banca ha insistito più che su tale aspetto,
sulla pretesa inesistenza dei presupposti del provvedimento durgenza, e segnatamente
del periculum in mora, ma anche tale argomento è infondato: infatti è notorio
che la Curatela nel suo sforzo di recuperare allattivo fallimentare le disposizioni
patrimoniali compiute dal fallito è vincolata dai termini perentori fissati dalla legge
fallimentare e dunque la conoscenza tempestiva dellandamento dei rapporti economici
del fallito nel biennio immediatamente precedente alla dichiarazione di fallimento è
essenziale per esperire con successo la propria attività. Qualora la banca dia luogo a
comportamenti dilatori che appaiono evidentemente rivolti ad eludere il soddisfacimento di
quello che si è visto essere un diritto (patrimoniale) già del fallito, e quindi anche
del Curatore fallimentare, è essa stessa a far sorgere lo stato di urgenza che giustifica
il ricorso al provvedimento cautelare, e quindi ogni successiva doglianza in tal senso
appare incongrua.
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- 8. Conclusioni.
- Sulla base delle esposte considerazioni il reclamo va dunque
rigettato, mentre va però rettificato il provvedimento emesso dal primo giudice nella
parte in cui ha erroneamente indicato la Banca AAA s.p.a. come soggetto incorporato dalla
Banca XXX s.p.a., anziché la Banca CCC s.p.a., avendo anche la Curatela fallimentare
reclamata confermato sul punto lerrore materiale del provvedimento reclamato, errore
scaturito da una erronea indicazione da parte del ricorrente, in parte conclusiva del
ricorso di primo grado, della denominazione della banca medesima.
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- P T M
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- Rigetta il reclamo, confermando il provvedimento emesso dal primo giudice, ed ordina, a
rettifica del primo
provvedimento, alla Banca XXX s.p.a., di M., quale banca incorporante la CCC s.p.a.,
in persona del legale
rappresentante pro tempore, di esibire alla Curatela del fallimento L.G. i seguenti
documenti:
1) contratti di conto corrente ordinario intrattenuto dal L.G. con la banca CCC
s.pa., filiale di B.,
sotto i nn. Di c/c 60095 e 60096/3;
2) gli estratti conto dei predetti conti correnti a fra data dal 28-6-1995 e fino al
25-6-1997;
3) i contratti di eventuali aperture di credito o di altre forme di affidamento
concesse.
Atti all'archivio.
Così deciso a Trani nella camera di consiglio della sezione civile, il 29 febbraio
2000.
(Omissis).