ha pronunciato la seguente O R D I N A N Z A
Letto il ricorso e la memoria difensiva, e letti gli atti di causa;
A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 30 maggio 1997;
RILEVATO IN FATTO
Con ricorso presentato ai sensi dell'art. 700 c.p.c., la Curatela del fallimento della società di fatto D.N.L. e P. S., in persona del curatore dr. comm. G.O., premesso di avere invano invitato la banca resistente ad esibire copia della documentazione inerente ai rapporti contrattuali intercorsi tra la banca convenuta e la ditta "Intimo Moda di D.N.L.", e di avere appreso nelle more della proposizione del presente giudizio il numero di conto corrente intestato alla ditta fallita presso il predetto Istituto di credito, chiedeva che ai sensi dell'art. 700 c.p.c. il giudice adito ordinasse alla Banca convenuta l'esibizione immediata:
a) del contratto di conto corrente di corrispondenza n. 62456 intrattenuto dalla ditta fallita presso la Banca XXX, filiale di Canosa di Puglia;
b) degli estratti conto delle singole operazioni eseguite sul citato c/c nel quinquennio antecedente alla dichiarazione di fallimento, e di ogni altro documento risalente al detto periodo.
Fissata la comparizione delle parti, si costituiva la Banca convenuta, contestando la pretesa del ricorrente, ed eccependo:
a) la carenza di interesse della Curatela fallimentare alla procedura in esame, poiché la mancata consegna dei documenti richiesti era dipesa dall'essere il c/c estinto prima dell'apertura della procedura concorsuale, e dal fatto che la Curatela non aveva mai identificato il c/c predetto, rendendo difficili le ricerche d'archivio;
b) la contraddittorietà del ricorso, in ordine alla veste in base alla quale la Curatela fallimentare può agire, ed aveva agito nel presente procedimento;
c) l'inesistenza di un diritto del Curatore alla consegna dei documenti richiesti;
d) l'inesistenza di un diritto contrattuale al rendiconto e l'improprietà del richiamo all'art. 1713 c.c. ed all'art. 119 D.Lgs. 385/1993;
e) l'avvenuto adempimento da parte della banca dell'obbligo di trasmissione degli estratti conto;
f) l'avvenuta estinzione del rapporto di conto corrente, e la conseguente impossibilità del Curatore di presentarsi nella veste di cliente, quale successore del fallito, e di esercitare azioni e diritti inerenti ad un contratto estinto;
g) l'uso improprio della procedura di urgenza al fine di acquisire elementi probatori funzionali a future azioni, in contrasto con la presenza nell'ordinamento della figura di cui all'art. 210 c.p.c.;
h) l'inammissibilità dell'azione d'urgenza, in quanto sussidiaria, per la presenza nell'ordinamento dell'azione di rendiconto di cui all'art. 263 c.p.c.;
i) l'inammissibilità dell'azione per difetto del periculum in mora.
Chiedeva pertanto che il giudice adito, dato atto del venir meno della materia del contendere quanto al contratto di c/c, prodotto dalla banca convenuta, rigettasse, in quanto inammissibile, la domanda.
All'udienza del 30 maggio 1997 il G.D. si riservava di provvedere sulle contrapposte richieste delle parti.
RITENUTO IN DIRITTO
Osserva il giudicante che le pur articolate deduzioni in diritto della banca resistente non inducono a discostarsi dall'orientamento ormai consolidato di questo Tribunale (v. Trib. Trani, sez. civ., 20 aprile 1995, est. Pica, ric. Curatela Fallimento Marpem s.r.l. c. Credito Romagnolo s.p.a.; Trib. Trani, sez. civ., 26 aprile 1996, est. Pica, Curatela del fallimento Sima Italia s.p.a. c. Banco Ambrosiano Veneto s.p.a.; Trib. Trani, sez. civ., 4 giugno 1996, pres. Modesti, est. Guaglione, ric. Banca XXX S. coop.r.l. c. Fallimenti SDF società di fatto D. N.L. e P. S.; Trib. Trani, sez. civ., 22 aprile 1997, Curatela Fallimento alimentari Guerra c. Banca XXX; Trib. Trani, sez. civ., 14 marzo 1997, est. Guaglione, Fallimento Marzocca c. Banca XXX), secondo il quale la banca è tenuta ad esibire alla Curatela fallimentare la documentazione inerente al conto corrente intrattenuto dal cliente, poi fallito, in quanto:
a) l'avvenuto adempimento da parte della banca dell'obbligo di trasmissione degli estratti conto da un lato non esaurisce i suoi obblighi di informazione e documentazione verso il cliente, e dall'altro non costituisce una prestazione unica e non ripetibile;
b) l'avvenuta estinzione del rapporto di conto corrente non comporta alcuna impossibilità per il Curatore di esercitare azioni e diritti inerenti al rapporto, benché estinto;
c) il Curatore fallimentare ha diritto a ricevere dalla banca tutte le informazioni che potrebbe legittimamente richiedere il cliente fallito;
d) non sussistono ostacoli giuridici all'esperimento della procedura di cui all'art. 700 c.p.c., per ottenere dalla banca l'esibizione di documentazione che la stessa ha negato, nonostante sia stata legittimamente e formalmente richiesta.
La Banca reclamante ha sostenuto, (nelle deduzioni a verbale in udienza del 30 maggio 1997), di aver già spontaneamente adempiuto la propria obbligazione di documentazione, inviando periodicamente al cliente, ora fallito, gli estratti-conto, ed osservando in tal modo al proprio obbligo di rendiconto, ed ha rilevato che da tale adempimento sarebbe scaturita l'estinzione dell'obbligo di rendiconto, e la sua non reiterabilità.
L'argomento appare suggestivo ma si dimostra in realtà privo di pregio giuridico.
L'invio degli estratti conto, infatti, non esaurisce gli obblighi di informazione e di documentazione che gravano sulla banca, nè tantomeno rappresenta attuazione dell'obbligo generale di rendiconto: gli estratti conto, infatti, si limitano a riportare la movimentazione contabile delle poste attive e passive, ma nulla dicono in ordine alle giustificazioni sostanziali di esse. Tanto è vero che la giurisprudenza pacificamente afferma l'irrilevanza dell'avvenuta approvazione tacita dell'estratto conto, allorché viene posta in dubbio la validità dei fatti giuridici da cui discendono le poste in esso indicate (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. n. 452/1984, Cass. n. 2095/1980, Cass. n. 1456/1975, Cass. 24-5-1991 n. 5876, Cass. 14-2-1984 n. 1112).
La tesi sostenuta dalla Banca reclamante si ricollega alla disciplina propria della figura del contratto ordinario di conto corrente, descritto dagli artt. 1823 ss. c.c.: ma, se tale tesi ha un senso nell'àmbito di tale contratto, risulta del tutto riduttiva ed inadeguata ove trasposta nella realtà del rapporto di conto corrente bancario, nel quale la poliedricità dei profili del rapporto bancario genera obblighi di informazione di ben altra ampiezza.
Il conto corrente ordinario, infatti, è un contratto con il quale le parti decidono di regolare i propri rapporti di dare ed avere, derivanti da reciproche periodiche prestazioni, anziché con puntuale pagamento da parte di ciascuna, con l'annotazione in un conto dei rispettivi crediti e debiti, il cui saldo sarà esigibile solo alla scadenza pattuita.
Si tratta cioè di uno strumento di mera semplificazione dell'adempimento dei reciproci rapporti obbligatori, che esaurisce la sua funzione nell'attuazione della compensazione fra le rispettive poste attive dei due contraenti, riducendo l'effettivo passaggio di danaro fra le parti al solo importo del disavanzo che risulti allo scadere (periodico o finale) del rapporto.
Altra cosa è invece il rapporto di conto corrente bancario, il quale, nell'odierna realtà dei rapporti bancari, non è più limitato, come il conto corrente ordinario, alla sola registrazione "in conto" delle poste di operazioni reciproche compiute tra le due parti, ma costituisce lo strumento di regolazione economica di una molteplicità di rapporti giuridici, che intercorrono non soltanto direttamente tra la banca ed il cliente, ma anche e soprattutto, attraverso (l'intermediazione del-) la banca, tra il cliente, correntista, ed i terzi.
La banca è in primo luogo depositaria del denaro versato dal correntista (1834 c.c.), (di cui acquista la proprietà verso l'obbligo di restituzione maggiorato degli interessi), ma è nel contempo mandataria per il compimento di tutte le operazioni verso e con i terzi e degli incarichi che il correntista le richiede e le affida.
Inoltre nelle iscrizioni del conto corrente, di cui è espressione il c.d. "estratto conto" non trovano annotazione soltanto le poste inerenti a rapporti diretti ed esclusivi tra banca e cliente, ma anche quelle relative a rapporti fra il cliente ed i terzi, i cui movimenti economici transitano sul conto corrente bancario, e che all'atto del transito sul c/c, (mediante prelievo o versamento in conto corrente), si attuano in richieste di pagamento a terzi adempiute dalla banca ed in autorizzazioni all'incasso rilasciate dal cliente che "versa" titoli di credito di terzi: per cui i rapporti economici che il cliente intrattiene con i terzi si trasformano, all'esito delle operazioni compiute dalla banca, in debiti o crediti del cliente correntista verso la banca depositaria.
Sul conto corrente transita poi tutta una serie di servizi di pagamento, gestiti dalla banca su delega e per conto del cliente (si pensi alle domiciliazioni di pagamenti periodici; o all'uso di carte di credito; alle operazioni finanziarie e di borsa, etc.), e che vedono la banca svolgere costantemente attività in nome e/o per conto del cliente correntista.
La banca, quindi, attraverso il rapporto di conto corrente non si limita ad annotare le poste contabili di rispettivo dare e avere fra le parti, ma gestisce il danaro del correntista di cui è depositaria, e compie operazioni finanziarie e di pagamento di ogni genere, eseguendo tutte le attività verso i terzi che il cliente le affida o le richiede.
Per tutti tali aspetti la banca compie attività che rientrano nella figura giuridica del mandato, e che sottostanno alle regole del mandato: con il conseguente onere e obbligo di documentare la corretta e diligente esecuzione, nel rispetto appunto delle regole del mandato.
A voler ancora evidenziare ulteriori differenze tra il contratto ordinario di conto corrente, ed il rapporto di conto corrente bancario, basti pensare al fatto che in questo secondo rapporto l'iscrizione delle poste attive e passive è tenuto solo da un soggetto, e cioè dalla banca, che lo gestisce anche per conto del cliente; nonché al fatto che l'attivo non è esigibile soltanto alla scadenza, ma è normalmente esigibile ad nutum per il cliente, almeno per quanto concerne il capitale, mentre è esigibile alle scadenze stabilite per quanto concerne l'obbligazione degli interessi, ed è pure egualmente esigibile alle scadenze contrattualmente prefissate in funzione del rapporto causale (fido, o affidamento o mutuo, etc.) per quanto concerne i crediti della banca.
Dalla complessità dei rapporti giuridici che sottostanno alle iscrizioni nell'estratto-conto inerente ad un conto corrente bancario, e dal fatto che la banca, attraverso la forma dell'iscrizione in conto corrente, gestisce posizioni giuridiche ed economiche altrui (cioè del cliente), discende una pluralità di obblighi di informazione a carico della banca, di cui quello meramente contabile, concretantesi nell'invio periodico dell'estratto-conto rappresenta soltanto il primo e più elementare livello, rivolto a garantire al cliente la possibilità di conoscere periodicamente l'andamento contabile del conto corrente.
Ma a tale obbligo segue e si aggiunge altresì l'obbligo di informazione del cliente sull'andamento e sul compimento di tutte le operazioni e incarichi assunti o richiesti dalla banca: obbligo che trova
diverse modalità di adempimento a seconda del tipo di rapporto giuridico che sottostà alla (e si contabilizza nella) regolazione in conto corrente delle relative poste economiche. A mero titolo di esempio, per quanto concerne le forme di investimento finanziario, del danaro depositato dal cliente, gestite dalla banca, è stabilito il principio che il cliente debba essere sempre adeguatamente informato (art. 17, primo comma, lettera b, d.lgs. 415/1996): il che significa che di ogni variazione delle condizioni o del rischio dell'investimento, e del sorgere di diverse opportunità di investimento o disinvestimento la banca-intermediaria è tenuta sempre, di sua iniziativa e non su impulso del cliente, ad informare tempestivamente il quest'ultimo (oltre ed indipendentemente dall'invio dell'estratto-conto alle scadenze concordate).
Inoltre, per tutte le operazioni che la banca esegue per conto del cliente è per prassi (riconducibile quanto alla fonte normativa proprio agli obblighi generali del mandatario) fornita sempre informazione al cliente.
Ancora, per quanto concerne la informazione specifica in ordine alla gestione del rapporto di conto corrente la legge prevede anche, oltre al già menzionato obbligo di invio periodico dell'estratto conto, la possibilità per il cliente di richiedere copia della documentazione relativa a singole operazioni, come previsto dall'art. 119, quarto comma, del T.U. 385/1993, (e prima di esso, dall'art. 8, L. 154/1992).
Tale norma è stata invocata dalla banca resistente a dimostrazione della fondatezza della propria opposizione, adducendola a conferma della pretesa non rinnovabilità dell'obbligazione dell'invio dell'estratto conto, ma le lettura proposta dall'ente creditizio è erronea e parziale.
Non può sfuggire infatti che sia l'art. 119 T.U. 385/93, sia il suo precedente, per la loro collocazione sistematica (v. il titolo della L. 154/1992 ed il Titolo VI entro cui è allocato l'art. 119 nel T.U. 385/1993) hanno la funzione di assicurare il minimo sufficiente di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra clientela e banche, per cui sarebbe certamente contraddittoria con la ratio della norma un'interpretazione che volesse ravvisarvi una limitazione di diritti del cliente, che tra l'altro discendono da altri principi più generali ed essenziali (quali i principi generali di buona fede stabiliti dagli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c.).
Già il fatto che il legislatore nel fissare il principio del diritto del cliente di chiedere documentazione (art. 119, quarto comma, cit.), l'abbia tenuto ben distinto dall'obbligo dell'invio degli estratti-conto (secondo comma dell'art. 119), dovrebbe far desumere che si tratta di obblighi diversi ed autonomi, ed escludere qualsiasi pregio nella deduzione del resistente secondo cui l'invio degli estratti conto esaurirebbe ed estinguerebbe ogni obbligo di documentazione ed in particolare quello di rendiconto.
D'altro lato, la pluralità dell'espressione "singole operazioni" comporta che dalla formulazione dell'art. 119 non discenda alcun limite di quantità quanto alle richieste di informazione, mentre la logica lascia intendere che, potendo essere teoricamente formulate molteplici richieste, queste possano ben essere inglobate in un unica richiesta formale, che contenga più istanze di documentazione: anche per le inevitabili ed ineliminabili connessioni che esistono fra operazioni nei rapporti finanziari.
In realtà, la vera funzione dell'art. 119, quarto comma, T.U. 385/1993, e prima di esso, dell'art. 8 L. 154/1992, non è e non può essere quella di limitare l'esercizio di un diritto di informazione del cliente, che costituisce invece un attributo ontologico della natura dei rapporti fra banca e cliente, ma è invece, all'opposto, quella di affermare esplicitamente tale diritto, (al di là ed oltre l'obbligo ordinario dell'estratto conto di cui al secondo comma dell'art. 119 cit.), statuendo altresì il diritto della banca al pagamento dei costi delle attività di ricerca e di documentazione richieste dal cliente, ma ponendo anche un limite temporale preciso per l'adempimento da parte della banca.
Al di là degli obblighi di periodica, ordinaria, informazione, e di documentazione "a richiesta", si pone poi l'obbligo (finale) di rendiconto.
La banca reclamante ha sostenuto l'inesistenza di un tale obbligo a suo carico, affermando la inapplicabilità del principio dell'art. 1713 c.c. (relativo all'obbligo di rendiconto del mandatario), poiché a suo dire la materia sarebbe regolata da norme specifiche, quali l'art. 1832 c.c. e gli artt. 1852-1857 c.c., e citando tra l'altro recente dottrina secondo la quale "non sembra che sussista obbligo di rendiconto nei rapporti di conto corrente, di cui agli artt. 1823 ss." poiché mancherebbe "in questa ipotesi lo svolgimento di attività nell'interesse altrui, in quanto le singole rimesse sono, appunto, l'oggetto specifico del rapporto instaurato col contratto di conto corrente" (Luiso, Rendiconto, Enc. Dir., 794).
Il rilievo è infondato.
In verità l'assunto dottrinario fatto proprio dalla banca reclamante è esatto se riferito appunto (come dalla dottrina richiamata dalla banca) al contratto di conto corrente ordinario (la cui funzione come si è già detto si esaurisce nella iscrizione, per la compensazione, delle poste), ma non è pertinente al caso in esame, poiché, come si è già evidenziato, il rapporto di conto corrente bancario è altra cosa dal conto corrente ordinario.
Come tra l'altro esplicitamente riconosce anche l'art. 1852 c.c. (nonché il titolo della sezione V del Capo XVII, che parla di "operazioni bancarie in conto corrente"), infatti, il conto corrente bancario costituisce un modo di "regolazione" di operazioni bancarie che trovano la loro fonte non nel contratto di conto corrente, ma in altri contratti, che lo stesso art. 1852 c.c. elenca esemplificativamente nell'apertura di credito (art. 1842 ss. c.c.), o nel deposito (art. 1834 ss. c.c.), ma che possono essere i più vari, fra tutti quelli previsti dalla prassi dell'intermediazione finanziaria (ed infatti la norma fa riferimento anche ad "altre operazioni bancarie").
Poiché quindi, attraverso il conto corrente bancario, come si è già chiarito, la banca gestisce il "patrimonio" del cliente, almeno nella parte in cui questi lo ha trasferito in deposito, o in gestione finanziaria, alla banca stessa, con regolazione (tramite e) sul conto corrente, ne scaturisce per definizione anche l'obbligo di rendiconto, dal momento che il fondamento di questo istituto è ravvisabile proprio nell'amministrazione di beni altrui, ovvero nel compimento di attività nell'interesse o per conto di altri soggetti (in tal senso cfr. proprio la dottrina citata dalla banca reclamante: Luiso, 790).
E' dunque evidente che la Banca, in quanto soggetto depositario e gestore, contabilmente e giuridicamente, del (denaro depositato nel) conto corrente del cliente, si trova in una posizione ben diversa dal correntista di cui agli artt. 1823 ss.
c.c., svolgendo compiti che sono perfettamente riconducibili alla figura del mandatario: tanto è vero che l'art. 1856 c.c. espressamente enuncia che "la banca risponde secondo le regole del mandato per l'esecuzione d'incarichi ricevuti dal correntista o da altri clienti": e tali incarichi possono essere sia esplicitamente affidati caso per caso, sia rientrare in rapporti a tempo indeterminato correlati al conto corrente, prima accennati.
Così chiariti i diversi piani sui quali trovano attuazione i diritti di informazione del cliente e gli obblighi correlativi della banca, appare altresì evidente la infondatezza dell'assunto ella banca di aver assolto (ed esaurito) il proprio obbligo di documentazione, con l'invio degli estratti conto.
Tale invio costituisce soltanto l'obbligazione minima imposta dalla legge per esigenze di trasparenza e di tutela del cliente: ma come si è visto non esclude però il diritto del cliente di chiedere nuove o ulteriori informazioni.
Nè può parlarsi di non reiterabilità della prestazione dell'estratto-conto, una volta eseguita, poiché la prestazione dell'invio dell'estratto-conto non si estrinseca nella dazione di un documento
fisicamente predeterminato, e precostituito quale unicum, inalterabile ed insostituibile, ma si sostanzia della consegna di una "informazione", racchiusa nel documento contabile denominato "estratto-conto", di cui il supporto cartaceo è un mero (e sostituibile) contenitore.
L'adempimento della prestazione di "informazione" periodica del cliente con l'invio ell'estratto conto ha l'effetto di far decorrere il termine per la verifica e l'approvazione dello stesso da parte di questi, ma non impedisce in alcun modo la rinnovazione della comunicazione, a richiesta del cliente, che l'abbia ad es. smarrita, ovvero anche ad iniziativa della banca (che ad es. abbia smarrito la prova dell'invio e voglia far decorrere con certezza il termine per l'approvazione), poiché l'informazione che vi è racchiusa è per natura comunicabile infinite volte: come è confermato dallo stesso art. 119, che prevede appunto al possibilità di successive richieste ulteriori di informazione (anche più ampie dell'estratto conto) da parte del cliente.
Naturalmente la banca ha tutto il diritto di addossare le spese della nuova attività richiestale, ulteriore rispetto a quella minima fissata dalla legge, al cliente, ai sensi dell'art. 1720 c.c. (e come prevede anche l'art. 119 T.U. bancario: ma in una misura congrua, che non renda impossibile o eccessivamente gravoso l'esercizio del diritto), ma non può rifiutarsi di rilasciare nuova copia dell'estratto conto, stante il riconosciuto diritto di informazione della clientela, il quale, tra l'altro, oltre ad essere fissato (nel minimo) dal già menzionato art. 119, quarto comma, T.U. 385 cit., discende per implicito anche dal principio, che si è verificato essere operante anche nella materia de qua, dell'obbligo di rendiconto.
Presupposto logico e giuridico del rendiconto è infatti l'informazione sulla gestione compiuta dalla banca. Se il cliente non è informato della gestione, non può neppure valutare se chiedere o meno il rendiconto.
D'altro lato, l'art. 1856 primo comma stabilisce che la banca risponde secondo le regole del mandato per gli incarichi eseguiti, e tale rinvio, la cui ratio si è già chiarita, non è operante soltanto con riguardo all'art. 1713 c.c., che, fissando l'obbligo di rendiconto, puntualizza il comportamento del mandatario nel momento finale dell'esaurimento del rapporto, ma ha efficacia con riguardo a tutti i principi del mandato: dall'obbligo di particolare diligenza di cui all'art. 1710, primo comma, c.c., all'obbligo di comunicazione di variazioni e circostanze sopravvenute di cui all'art. 1710, secondo comma, c.c.; dall'obbligo di comunicazione dell'esecuzione del mandato, di cui all'art. 1712 c.c. (che nel rapporto bancario deve ritenersi riferibile a ciascun incarico attribuito) fino all'obbligo di rendiconto di cui all'art. 1713 c.c.
L'assunto dunque della banca di avere il diritto di non dare le informazioni richieste dalla Curatela fallimentare risulta del tutto infondato: a fronte del diritto di informazione del cliente, che discende dalla natura dei rapporti intercorrenti fra banca e cliente, e che risponde al principio generale di trasparenza che il legislatore di recente ha voluto affermare ed estendere, non esiste alcuna norma che autorizzi la banca a negare tali informazioni: e poiché ci si trova di fronte a diritti soggettivi del cliente, è sufficiente, per affermarne l'obbligo di comunicazione, che non vi siano norme che autorizzino la banca al comportamento negativo che essa assume di poter mantenere, mentre non è necessario, rinvenire norme espresse, come implicitamente vuol sostenere la banca istante, che prevedano un espresso obbligo della banca in tal senso.
Non può quindi affermarsi che le disposizioni della normativa in materia bancaria e finanziaria, di cui alle leggi citate, abbiano derogato a tali principi, sia perché altra è la funzione di tale normativa, e sia perché una siffatta deroga, che non potrebbe mai ritenersi introdotta surrettiziamente, per via implicita ed indiretta, anche qualora affermata espressamente dalla legge, porrebbe seri problemi di legittimità e di compatibilità con i principi generali dell'ordinamento.
In questo ordine di idee, del resto, si pone l'affermazione costante in giurisprudenza secondo cui è irrilevante l'avvenuta approvazione dell'estratto conto, allorché viene posta in dubbio la validità dei fatti giuridici da cui discendono le poste in esso indicate (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. n. 452/1984, n. 2095/1980, n. 1456/1975, 24-5-1991 n. 5876, 14-2-1984 n. 1112).
Chiarita l'infondatezza dell'eccezione di parte resistente in ordine all'inesistenza dell'obbligo di
produzione della documentazione, occorre esaminare l'eccezione relativa alla titolarità di un diritto, da parte del curatore fallimentare, di accedere alla documentazione sui rapporti economici dell'imprenditore fallito esistente presso la banca.
E' notorio che il curatore fallimentare riveste una duplice funzione ed ha una duplice veste: è sostituto del fallito, nella gestione dei di lui rapporti patrimoniali, in corso al momento del fallimento, e nel contempo è organo della procedura fallimentare, nella quale adempie un ufficio di diritto pubblico (al punto che è dalla legge stessa qualificato pubblico ufficiale "per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni": v. l'art. 30 L.Fall., nonché l'art. 228 L.Fall. che ne dá significativa conferma, estendendo al curatore una responsabilità penale tipica dei pubblici ufficiali), curando la liquidazione dei beni del fallito ed il soddisfacimento equanime, secondo le priorità riconosciute dall'ordinamento, dei diritti dei creditori.
E' però da ritenere de plano che il Curatore agisca verso la banca quale sostituto del fallito, del cui patrimonio deve ricostruire i movimenti di almeno gli ultimi due anni, secondo il termine fissato dalla
legge, per poter verificare attività e passività e recuperare all'attivo i beni e le disposizioni patrimoniali che la legge stessa, affermandone la revocabilità, ritiene non lecite.
Quale sostituto del fallito, il Curatore agisce nell'esercizio dei diritti di cui il primo è titolare, fra i quali rientrano i diritti di informazione già indicati.
Nè appare di pregio l'eccezione relativa alla avvenuta estinzione del rapporto di conto corrente.
L'obbligo di fornire la documentazione sul conto non viene certo meno per effetto della chiusura del conto stesso, non esistendo alcuna incompatibilità logica tra il permanere delle obbligazioni accessorie del contratto di conto corrente e la cessazione del relativo rapporto.
La chiusura del conto corrente determina solo l'impossibilità che il contratto produca ulteriori effetti tra le parti, nel senso cioè che non possono sorgere nuovi diritti e nuovi obblighi, ma non è causa di estinzione di quelli sorti in precedenza, sicché "... non si estingue il diritto del correntista di ottenere le informazioni sui movimenti conclusi in corso di contratto e la relativa
documentazione: il correntista rimane cliente della banca anche dopo la chiusura dei rapporti con la stessa, per la parte che riguarda i rapporti giuridici sorti in esecuzione del contratto di conto corrente" (Trib. Milano, ord. 2-5-1996, in Foro It. 1996, I, 3200).
D'altro lato, il diritto di informazione, per espressa enunciazione dell'art. 119 cit., perdura per dieci anni, ed egualmente la richiesta di rendiconto, il cui interesse sorge generalmente (salvo casi particolari) proprio al momento dell'esaurimento del rapporto, può essere formulata finché non siano prescritti i relativi diritti patrimoniali.
Sulla base delle esposte considerazioni deve quindi ritenersi sussistente il fumus boni juris, quale presupposto di diritto sostanziale per l'esperibilità dell'azione ex art. 700 c.p.c.
In ordine alle eccezioni di natura processuale sollevate, in relazione soprattutto alla sussidiarietà e residualità dell'azione ex art. 700 c.p.c., ed alla sua inutilizzabilità in sostituzione dell'istituto dell'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c., ovvero in luogo dell'azione di rendiconto cui all'art. 263 c.p.c., nonché in relazione ai rapporti con l'art. 670 c.p.c., va sottolineato che la sussidiarietà del 700 c.p.c., stante la sua natura di provvedimento cautelare, si esplica e rileva in relazione ad altre azioni che abbiano la medesima funzione cautelare.
Ma tale funzione non si rinviene di certo nei due istituti processuali richiamati.
Per quanto concerne i rapporti con l'azione tipica di rendiconto, questa non ha natura cautelare, e non ha ad oggetto il diritto all'informazione del cliente, a tutela e riconoscimento del quale agisce la Curatela fallimentare, ma unicamente il rendiconto.
Per quanto riguarda invece l'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c., il richiamo ad esso è del tutto inconferente, poiché non si tratta di esibire un documento specificamente e fisicamente individuato, avente funzione probatoria, ma di esibire una documentazione informativa, il cui diritto ad ottenerla discende dal diritto sostanziale di informazione del cliente, ed è quindi azionabile in via ordinaria, ed in caso di urgenza anche in via cautelare.
La precisazione che la tutela d'urgenza è invocata dal ricorrente a salvaguardia di un diritto attuale di informazione, cioè il diritto di conoscere e
verificare la situazione patrimoniale del fallito, consente inoltre di affermare la impossibilità di tutelare cautelarmente il diritto de quo con il ricorso all'art. 670 c.p.c.
Infatti, l'esperibilità del ricorso a detta misura cautelare è fondata sui seguenti presupposti:
a) la funzione probatoria delle cose di cui si chiede il sequestro giudiziario;
b) la controversia sul diritto alla esibizione o alla comu-nicazione nel processo (in corso o in fieri) delle stesse alla parte che ne chiede il sequestro;
c) l'opportunità di provvedere alla custodia temporanea delle stesse.
La funzione del rimedio ex art. 670, n. 2, c.p.c., è quindi quella di assicurare al futuro giudizio, o al giudizio in corso, la conservazione di già individuati mezzi di prova, documentali, o consistenti in oggetti vari, dei quali è allo stato controversa la utilizzabilità processuale, ovvero l'obbligo o il diritto alla produzione nel processo.
Tanto è vero che la giurisprudenza ritiene che per l'autorizzazione al sequestro ex art. 670, n. 2 c.p.c., è necessario che ricorrano gli estremi perché possa essere do-mandata l'esibizione ex art. 210 c.p.c. (cfr. Cass. 1-3-1973 n. 564).
Esso ben potrebbe essere utilizzato, ad esempio, suc-cessivamente all'art. 700, per ottenere la custodia giudi-ziaria e la conservazione, in originale, di quei documenti (specificamente individuati) di cui si è ottenuta l'esibizione in copia con il ricorso ex art. 700 c.p.c.
Benché si tratti di ipotesi affini al caso in esame, i casi di cui all'art. 670 n. 2 c.p.c. non appaiono coincidenti con l'oggetto del procedimento ex art. 700 c.p.c., in quanto:
a) in primo luogo, l'art. 700 è finalizzato al riconoscimento immediato di un diritto, quello alla conoscenza ed alla ricezione in copia della documentazione bancaria de qua, per il cui accertamento si agirà in successivo giudizio di meri-to: esso quindi fa valere un diritto sostanziale;
b) nel presente procedimento si chiede di ordinare l'esibi-zione di un complesso di documenti ed atti, e non di singoli e specifici documenti;
c) è del tutto ipotetica la loro utilizzabilità in un futuro giudizio, conseguendo alla valutazione, ancora da farsi, sulle loro risultanze, sulla opportunità ed utilità, oltreché sulla fondatezza, di una eventuale azione revocatoria;
d) non occorre assicurare la custodia di tali documenti, ma occorre assicurarne il diritto di visione e di consultazione alla curatela fallimentare, potendo soltanto eventualmente subentrare una successiva esigenza di custodia, a seguito dell'accertamento della necessità di esperire l'azione revocatoria.
L'unico presupposto che potrebbe apparire in comune con il procedimento ex art. 700 c.p.c. risiede nella controversia sulla esibizione o comunicazione.
Ma la comunicazione o esibizione, per cui è controversia, di cui parla l'art. 670 c.p.c. è quella da effettuare nel processo, laddove oggetto della attuale controversia ex art. 700 c.p.c., è il diritto del soggetto curatore falli-mentare di consultare l'intera documentazione dei rapporti del fallito con la banca (e/o con i terzi che sia in posses-so della banca), al di fuori di un processo (la cui instau-razione è soltanto eventuale), poiché il curatore agisce nella veste di amministratore dei beni del fallimento, e non come parte di un processo già pendente, o di cui è già certa l'instaurazione.
In altri termini, avuto riguardo alla stretta relazione esistente tra il sequestro de quo ed il diritto ad exibendum processualmente garantito dal disposto dell'art. 210 c.p.c., è palese come la Curatela fallimentare non possa azionare in questa sede il proprio diritto "all'esibizione" della documentazione in questione, per la decisiva ragione che non può dirsi ancora insorta con la Banca resistente, neppure in un significato extra processuale, una "controversia" sul merito delle operazioni compiute dalla banca convenuta, ciò che evidentemente sarebbe possibile solamente il giorno in cui la medesima Curatela fosse venuta a conoscenza della richiesta documentazione, laddove, allo stato, la ricorrente non vanta alcun diritto sostanziale nei confronti della resistente se non quello nascente dal disposto dell'art. 1713, comma 1° c.c., sopra richiamato (cfr. in tal senso, Pret. Roma 21-1-1989, in Foro it. 1989, I, c. 3256, favorevole alla tutelabilità in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. del diritto in questione).
Quanto alla lamentata insussistenza del requisito dell'urgenza, il periculum in mora è ravvisabile in re ipsa alla luce del comportamento assunto dalla banca resistente che, disattendendo le legittime richieste
della curatela fallimentare, ha aggravato il rischio di grave ed irreparabile pregiudizio per il buon esito della procedura fallimentare ritardandone la definizione.
E' evidente, infatti, che una tale condotta omissiva rischia di vanificare irreparabilmente lo stesso diritto sostanziale al rendiconto ex art. 1713 c.c., che nell'ambito di una procedura fallimentare in corso deve essere soddisfatto il più celermente possibile (a prescindere dai termini prescrizionali delle possibili azioni da intraprendere), onde consentire al Curatore, reso edotto compiutamente dell'esatta situazione patrimoniale del fallito, di proporre e di adottare le iniziative più opportune nell'interesse della massa dei creditori.
Trattasi di principi ripetutamente affermati da questo Tribunale (anche in sede di reclamo) in procedimenti cautelari di analogo contenuto, dai quali questo Giudice Designato non ritiene di doversi discostare.
Infine neppure ha pregio l'eccezione della carenza di interesse della Curatela fallimentare alla procedura in esame, sul presupposto che la mancata
consegna dei documenti richiesti sarebbe dipesa dall'essere il c/c estinto prima dell'apertura della procedura concorsuale, e dal fatto che la Curatela non aveva mai identificato il c/c predetto, rendendo difficili le ricerche d'archivio, sia perché alcuna carenza di interesse è ravvisabile, e sia perché gli elementi offerti dalla Curatela istante erano più che sufficienti ad individuare e reperire negli archivi elettronici della banca il soggetto ed i documenti che lo concernevano, e la pretesa irrintracciabilità si dimostra null'altro che un mero espediente dilatorio, che tra l'altro, comprimendo ulteriormente il diritto del soggetto istante, rafforza l'urgenza della tutela cautelare.
Va pertanto ordinato alla BANCA XXX, SOC.COOP.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Andria, di esibire alla CURATELA DEL FALLIMENTO della società di fatto D. N.L. e P. S., in persona del curatore dr. comm. G.O., copia del contratto di conto corrente relativo al c/c n. 62456 e degli estratti conto delle operazioni eseguite relative all'ultimo quinquennio, entro giorni trenta dalla notificazione del presente provvedimento.
Poiché il provvedimento cautelare è stato richiesto ante causam, si riserva ogni determinazione sulle spese del presente procedimento all'esito dell'instaurando giudizio di merito.
P T M
Pronunciando sul ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto dalla CURATELA DEL FALLIMENTO della società di fatto D. N.L. e P. S., in persona del curatore dr. comm. G.O., rapp.to e difeso dall'avv. V.M., nei confronti della BANCA XXX, SOC.COOP.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Daniele Varola, di Andria, ordina alla BANCA XXX, SOC.COOP.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, di esibire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento alla CURATELA DEL FALLIMENTO della società di fatto D. N.L. e P. S., in persona del curatore dr. comm. G.O., copia del contratto di conto corrente relativo al c/c n. 62456 e degli estratti conto delle operazioni eseguite relative all'ultimo quinquennio, entro giorni trenta dalla notificazione del presente provvedimento.
Fissa il termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza per l'instaurazione del giudizio di merito.
Riserva all'esito dell'instaurando giudizio di merito ogni provvedimento sulle spese del presente procedimento cautelare.