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Determinazione giudiziale del contributo per le spese di istruzione
del figlio non quantificate in convenzione di separazione
 
Tribunale Trani, sezione civile, 19 luglio 1996.
Pres. Modesti, est. Doronzo.
 
 
Il Tribunale di Trani - sezione civile - riunito in camera di consiglio
nelle persone dei seguenti magistrati
dr. Filiberto Modesti,     Presidente
dr. Giorgio Pica,.           Giudice
dr. Adriana Doronzo,    Giudice relatore
per provvedere sul ricorso proposto ex art. 9 l. 898/1970 in data 5 aprile 1996 da C.A.,
nonche' sulla domanda riconvenzionale spiegata nella comparsa di risposta da D.A.;
Letto il ricorso e la memoria di costituzione e risposta ed esaminati i documenti prodotti
dalle parti;
sentito il relatore, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 18 giugno 1996;
 
                                OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
 
    Con sentenza resa il 15 luglio 1994, questo Tribunale dichiarava cessati gli effetti civili del
matrimonio concordatario contratto da C.A. e D.A. il 21.4.1987 e stabiliva l'obbligo del D. di
versare alla moglie la somma di lire 625.000 mensili, oltre agli assegni familiari, a titolo di assegno
di divorzio (nella misura di lire 200.000) e di mantenimento della figlia minore F.
    Nella convenzione di divorzio i coniugi prevedevano, tra l'altro, che il D. avrebbe versato
annualmente "un contributo volontario per le spese di istruzione della figlia".
    Con il ricorso su indicato, la C. ha chiesto che sia determinato tale contributo, assumendo che
l'ex coniuge non ha mai tenuto fede a tale impegno e che, per contro, le spese di istruzione della
figlia si aggiravano tra le lire 400.000 e le lire 500.000 all'anno.
    Dal canto suo, il D. ha chiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento adducendo che,
attualmente, l'importo mensile dello stipendio di cui gode, detratto quanto gia' versa alla C.,
ammonta all'incirca a lire 500.000, misura questa insufficiente a garantire a lui ed alla sua seconda
moglie i mezzi necessari per il sostentamento.
    Ha poi chiesto che l'adeguamento dell'assegno divorzile e di mantenimento avvenga mediante aggancio alla
dinamica dei salari e non invece alle variazioni I.S.T.A.T.; infine, ha sollecitato la
revisione dei turni di visita della minore e l'autorizzazione all'espatrio.
    Ritiene il Tribunale che debba essere accolta la domanda spiegata dalla C.
    Come si legge nel ricorso per divorzio presentato congiuntamente dai coniugi C. - D., e piu' correttamente
nel verbale di udienza del 11.5.1994, l'odierno resistente si e' impegnato a versare annualmente un "contributo
volontario per le spese di istruzione della figlia".
    Ha assunto il convenuto che trattandosi di un contributo volontario, esso sfugge al concetto di obbligo e
pertanto non puo' essergli imposto giudizialmente.
    Questa impostazione difensiva, a giudizio del collegio, non e' da condividere.
Giova rammentare che una delle regole fondamentali sulla interpretazione dei contratti - ai quali
il giudice deve attenersi nell'interpretazione di tutti gli atti aventi contenuto negoziale, e dunque anche delle
convenzioni di divorzio - impone che nel processo ermeneutico il giudice tenga conto di tutta la formulazione
letterale della dichiarazione, in ogni sua parte e in ogni parola che la compone, collegando
e raffrontando tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato: "puo' negare valore a singole frasi
o a singole parole solo quando risulti con certezza, da elementi precisi e indiscutibili, che siano
sovrabbondanti od inutili, dovendo invece, in mancanza di tale certezza, attribuire ad ogni frase o
parola il significato che e' loro proprio ed utilizzarlo, ai fini ermeneutici, insieme al significato proprio
delle altre frasi o parole che compongono la dichiarazione negoziale (Cass.2.12.1974, n.3929).
    L'indagine inoltre deve aver riguardo alla volonta' di tutte le parti al fine di individuarne la comune intenzione.
    Ora, sulla base di questi elementari principi, non e' chi non veda come la tesi sostenuta dal convenuto
si ponga in contrasto con il criterio di attribuire ad ogni parola o frase del negozio un significato giuridicamente
rilevante: invero, se il contributo alle spese di istruzione fosse stato assolutamente "volontario", nel senso di
ritenerlo rimesso alla mera discrezionalita' del D., non vi sarebbe stata
ragione di inserire la clausola su riportata: il genitore e' sempre libero di gratificare la prole,
affettivamente ed economicamente, sicche' ben avrebbe potuto versare una somma di danaro
per spese di istruzione o per altro scopo, pur senza alcuna previsione.
    Invece, proprio il fatto che le parti abbiano voluto inserire quella frase, l'uso stesso dell'indicativo futuro
(versera') e dell'avverbio "annualmente" sono espressione del fatto che le parti hanno voluto esprimere
oggettivamente un fatto, un' azione pensati come reali e non solamente ipotetici.
    L'espressione dunque "volontario", lungi dall'attribuire al D. un potere rimesso alla sua
esclusiva discrezionalita' sia in ordine all'an sia in ordine al quantum del contributo , e'
indicativa della volonta' delle parti di rimettere all'obbligato la sola determinazione della sua misura.
    Posto dunque che con la clausola suddetta le parti hanno voluto prevedere un obbligo del genitore
non affidatario di contribuire alle spese di istruzione della figlia, in mancanza di elementi per la sua
determinazione deve soccorrere il criterio equitativo.
    Sulla scorta della documentazione versata in atti dalla C. e tenuto conto che, in base alla comune
esperienza, le spese per l'acquisto di materiale scolastico necessario ad un bambino delle scuole
elementari si aggirano intorno alle lire 400.000 annue, stima equo fissare in lire .200.000 la misura del
contributo che il D. dovra' versare all'ex-moglie a partire dal prossimo settembre.
    La natura del presente procedimento, che e' pur sempre di   volontaria giurisdizione, non consente
di emettere sentenza di condanna del convenuto al pagamento dei contributi non versati, per la quale
e' necessaria l'instaurazione dell'ordinario giudizio di cognizione.
    Merita il rigetto la domanda riconvenzionale del D.
    In ordine all'eccezione di inammissibilita' della domanda riconvenzionale sollevata dalla difesa della
ricorrente, sembra sufficiente rilevare che il procedimento de quo, pur essendo disciplinato dalle
norme sui procedimenti in camera di consiglio, ha natura bilaterale contenziosa, sicche' va riconosciuto
alla parte convenuta il diritto di sollevare le eccezioni e proporre le proprie istanze, una volta che il giudizio
sia stato intrapreso e sempre che la cognizione delle stesse rientri nella competenza per
materia dell'organo adito.
    Poiche' la domanda proposta dal D. e' connessa per il titolo (mutamento delle condizioni del
divorzio o acclaramento delle stesse) con quella proposta dalla ricorrente ed entrambe rientrano nella
competenza di questo Tribunale, non vi e' ragione per non esaminarla nel merito (cfr. Cass.
8.2.1983, n. 1038, in Foro it., 1983, I, 897).
    Va rilevato che, nel caso in cui il coniuge chieda la modifica del provvedimento di affidamento
della prole o di quello che disciplina il diritto di visita, egli deve offrire elementi o, quanto meno,
allegare le ragioni che rendano consigliabile - nell'esclusivo interesse del minore - il suo affidamento
a lui (o a terzi) ovvero la modifica delle condizioni stabilite per l'esercizio del potere-dovere di visita.
    Nel caso di specie, la richiesta di revisione della regolamentazione del potere-dovere di visita della
piccola F. non e' stata sostenuta da alcuna ragione oggettiva o soggettiva e pertanto non consente a
questo Tribunale di adottare un provvedimento diverso rispetto a quanto convenuto dai coniugi
nella convenzione di divorzio.
    Circa la domanda di riduzione dell'assegno posto a suo carico, va detto che il convenuto non ha
provato il deterioramento delle sue condizioni economiche ovvero il miglioramento di quelle dell'ex
coniuge sopravvenuti rispetto al tempo della convenzione di divorzio.
    Invero, secondo quanto risulta dalle copie dei prospetti paga esibiti il suo reddito e' rimasto
invariato; mentre la dedotta malattia da cui sarebbe affetto (e che comporterebbe esborsi notevoli)
preesisteva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio (v. certificazioni mediche in atti,
da cui risulta che egli soffre di cefalea dal 1991).
    Risulta altresi' che il convenuto si e' risposato con tale P.A.: non e' dato sapere se questa lavori
oppur no: peraltro l'assunto difensivo della ricorrente, secondo cui la P. percepirebbe un reddito
da lavoro di œ.18.000.000 annui non e' stata contestata ex adverso, e puo' pertanto ritenersi pacifico.
    E' noto che il vincolo del matrimonio, come pure quello originato dalla convivenza more uxorio,
fa sorgere tra i suoi membri un obbligo vincolante moral-mente e socialmente di reciproca assistenza
ed impone a ciascun soggetto di contribuire ai bisogni comuni e di aiutarsi reciprocamente.
    Nel caso in esame puo' ragionevolmente ritenersi che ciascun membro della famiglia costituita dal D.
presti in modo duraturo e continuativo all'al-tro i mezzi necessari al suo sostentamento, ovvero gratifichi
economicamente oltre che affettivamente il coniuge, sicche' nella valutazione della capacita' di reddito
della parte non puo' non tenersi conto dell'apporto che gli reca il coniuge.
    Al contrario, non e' provato che dalla sentenza di divorzio ad oggi la C. abbia migliorato le sue
condizioni economiche, che invece appaiono appena sufficienti ad assicurarle il minimo vitale per la
sopravvivenza: il prezzo di acquisto dell'autovettura che risulta intestata alla stessa (lire 6.000.000)
non e' indice di lauti proventi ne' di un elevato tenore di vita.
    Va peraltro rilevato che l'attribuzione al coniuge dell'assegno di divorzio e' subordinato indefettibilmente
alla mancanza di mezzi adeguati o all'impossibi-lita' di procurarseli da parte del beneficiario ed ha natura
eminentemente assistenziale (Cass. sez. un. n. 11490/1990, in Foro it. 1991,
I, 689).
    Pertanto, valutati comparativamente i redditi prodotti dalle parti, e, piu' complessivamente, le loro
condizioni di vita, considerato che la C. e' casalinga e non risulta titolare di fonti di reddito appare
rispondente ad equita' lasciare inalterato l'assegno cosi' come convenuto dalle parti.
    Va pure respinta la richiesta di modificare il criterio di adeguamento dell'assegno.
    Invero, con il principio contenuto nell'art. 6, comma 11, della l. 1 dicembre 1970 n. 898,
secondo cui nel fissare la misura dell'assegno di mantenimento relativo ai figli ed a carico del coniuge
divorziato non affidatario degli stessi "il tribunale determina anche un criterio di adeguamento automatico
dello stesso, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria" la norma ha posto il divieto
dell'adozione di criteri che possano determinare, in concreto, adeguamenti automatici annuali di minore
entita' rispetto a quelli conseguibili attraverso l'applicazione degli indici monetari Istat, quale, ad esempio,
l'aggancio all'incremento delle retribuzioni del coniuge obbligato (Cass. 3.11.94, n. 9047, in Giust. Civ., 1995,
I, 743 e in Dir. Famiglia, 1995, 135).
    Ne consegue che, a giudizio del Tribunale, l'assegno debba essere mantenuto nella stessa misura stabilita
dalla sentenza di divorzio, salvo l'aggiornamen-to I.S.T.A.T. dovuto in forza dell'art.10 l.6.3.1987, n.74.
    Infine, non va disposto nulla in ordine all'autorizzazione all'espatrio, trattandosi di materia sottratta
alla cognizione del giudice di questo procedimento.
    L'accoglimento del ricorso e il rigetto della domanda riconvenzionale inducono a porre a carico
del convenuto le spese della presente procedura.
 
                                                                    P.Q.M.
Letto l'art. 9 della legge n.898/1970, come novellato dalla legge n. 74 del 1987, a modifica ed integrazione
delle statuizioni della sentenza di divorzio resa da questo Tribunale in data
15.7.1994 tra i coniugi C. A. e D.A. A., cosi' provvede:
1) in accoglimento della domanda spiegata dalla C. , dispone che il D. versi al coniuge,
entro il giorno 10 di settembre di ogni anno, a far tempo da questo anno, la somma di lire
200.000 a titolo di contributo per le spese di istruzione della figlia minore F.;
2) rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto;
3) condanna il D. alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla C. , che
si liquidano in complessive lire 800.000, di cui lire 50.000 per esborsi, lire 300.000 per diritti
e lire 450.000 per onorari, oltre all'i.v.a., al contributo previdenziale ed alle spese generali
come per legge.
Cosi' deciso in Trani, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale il 19 luglio 1996.
    (Omissis).