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- Determinazione giudiziale del contributo per le spese di istruzione
- del figlio non quantificate in convenzione di separazione
Tribunale Trani, sezione civile, 19 luglio 1996.
Pres. Modesti, est. Doronzo.
-
- Il Tribunale di Trani - sezione civile - riunito in camera di consiglio
- nelle persone dei seguenti magistrati
- dr. Filiberto Modesti, Presidente
- dr. Giorgio Pica,. Giudice
- dr. Adriana Doronzo, Giudice relatore
- per provvedere sul ricorso proposto ex art. 9 l. 898/1970 in data 5 aprile 1996 da C.A.,
- nonche' sulla domanda riconvenzionale spiegata nella comparsa di risposta da D.A.;
- Letto il ricorso e la memoria di costituzione e risposta ed esaminati i documenti
prodotti
- dalle parti;
- sentito il relatore, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 18 giugno
1996;
-
-
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
-
- Con sentenza resa il 15 luglio 1994, questo Tribunale dichiarava
cessati gli effetti civili del
- matrimonio concordatario contratto da C.A. e D.A. il 21.4.1987 e stabiliva l'obbligo del
D. di
- versare alla moglie la somma di lire 625.000 mensili, oltre agli assegni familiari, a
titolo di assegno
- di divorzio (nella misura di lire 200.000) e di mantenimento della figlia minore F.
- Nella convenzione di divorzio i coniugi prevedevano, tra l'altro, che
il D. avrebbe versato
- annualmente "un contributo volontario per le spese di istruzione della
figlia".
- Con il ricorso su indicato, la C. ha chiesto che sia determinato tale
contributo, assumendo che
- l'ex coniuge non ha mai tenuto fede a tale impegno e che, per contro, le spese di
istruzione della
- figlia si aggiravano tra le lire 400.000 e le lire 500.000 all'anno.
- Dal canto suo, il D. ha chiesto la riduzione dell'assegno di
mantenimento adducendo che,
- attualmente, l'importo mensile dello stipendio di cui gode, detratto quanto gia' versa
alla C.,
- ammonta all'incirca a lire 500.000, misura questa insufficiente a garantire a lui ed
alla sua seconda
- moglie i mezzi necessari per il sostentamento.
- Ha poi chiesto che l'adeguamento dell'assegno divorzile e di
mantenimento avvenga mediante aggancio alla
- dinamica dei salari e non invece alle variazioni I.S.T.A.T.; infine, ha sollecitato la
- revisione dei turni di visita della minore e l'autorizzazione all'espatrio.
- Ritiene il Tribunale che debba essere accolta la domanda spiegata
dalla C.
- Come si legge nel ricorso per divorzio presentato congiuntamente dai
coniugi C. - D., e piu' correttamente
- nel verbale di udienza del 11.5.1994, l'odierno resistente si e' impegnato a versare
annualmente un "contributo
- volontario per le spese di istruzione della figlia".
- Ha assunto il convenuto che trattandosi di un contributo volontario,
esso sfugge al concetto di obbligo e
- pertanto non puo' essergli imposto giudizialmente.
- Questa impostazione difensiva, a giudizio del collegio, non e' da
condividere.
- Giova rammentare che una delle regole fondamentali sulla interpretazione dei contratti -
ai quali
- il giudice deve attenersi nell'interpretazione di tutti gli atti aventi contenuto
negoziale, e dunque anche delle
- convenzioni di divorzio - impone che nel processo ermeneutico il giudice tenga conto di
tutta la formulazione
- letterale della dichiarazione, in ogni sua parte e in ogni parola che la compone,
collegando
- e raffrontando tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato: "puo'
negare valore a singole frasi
- o a singole parole solo quando risulti con certezza, da elementi precisi e
indiscutibili, che siano
- sovrabbondanti od inutili, dovendo invece, in mancanza di tale certezza, attribuire ad
ogni frase o
- parola il significato che e' loro proprio ed utilizzarlo, ai fini ermeneutici, insieme
al significato proprio
- delle altre frasi o parole che compongono la dichiarazione negoziale (Cass.2.12.1974,
n.3929).
- L'indagine inoltre deve aver riguardo alla volonta' di tutte le parti
al fine di individuarne la comune intenzione.
- Ora, sulla base di questi elementari principi, non e' chi non veda
come la tesi sostenuta dal convenuto
- si ponga in contrasto con il criterio di attribuire ad ogni parola o frase del negozio
un significato giuridicamente
- rilevante: invero, se il contributo alle spese di istruzione fosse stato assolutamente
"volontario", nel senso di
- ritenerlo rimesso alla mera discrezionalita' del D., non vi sarebbe stata
- ragione di inserire la clausola su riportata: il genitore e' sempre libero di
gratificare la prole,
- affettivamente ed economicamente, sicche' ben avrebbe potuto versare una somma di danaro
- per spese di istruzione o per altro scopo, pur senza alcuna previsione.
- Invece, proprio il fatto che le parti abbiano voluto inserire quella
frase, l'uso stesso dell'indicativo futuro
- (versera') e dell'avverbio "annualmente" sono espressione del fatto che le
parti hanno voluto esprimere
- oggettivamente un fatto, un' azione pensati come reali e non solamente ipotetici.
- L'espressione dunque "volontario", lungi dall'attribuire al
D. un potere rimesso alla sua
- esclusiva discrezionalita' sia in ordine all'an sia in ordine al quantum
del contributo , e'
- indicativa della volonta' delle parti di rimettere all'obbligato la sola determinazione
della sua misura.
- Posto dunque che con la clausola suddetta le parti hanno voluto
prevedere un obbligo del genitore
- non affidatario di contribuire alle spese di istruzione della figlia, in mancanza di
elementi per la sua
- determinazione deve soccorrere il criterio equitativo.
- Sulla scorta della documentazione versata in atti dalla C. e tenuto
conto che, in base alla comune
- esperienza, le spese per l'acquisto di materiale scolastico necessario ad un bambino
delle scuole
- elementari si aggirano intorno alle lire 400.000 annue, stima equo fissare in lire
.200.000 la misura del
- contributo che il D. dovra' versare all'ex-moglie a partire dal prossimo settembre.
- La natura del presente procedimento, che e' pur sempre di
volontaria giurisdizione, non consente
- di emettere sentenza di condanna del convenuto al pagamento dei contributi non versati,
per la quale
- e' necessaria l'instaurazione dell'ordinario giudizio di cognizione.
- Merita il rigetto la domanda riconvenzionale del D.
- In ordine all'eccezione di inammissibilita' della domanda
riconvenzionale sollevata dalla difesa della
- ricorrente, sembra sufficiente rilevare che il procedimento de quo, pur essendo
disciplinato dalle
- norme sui procedimenti in camera di consiglio, ha natura bilaterale contenziosa, sicche'
va riconosciuto
- alla parte convenuta il diritto di sollevare le eccezioni e proporre le proprie istanze,
una volta che il giudizio
- sia stato intrapreso e sempre che la cognizione delle stesse rientri nella competenza
per
- materia dell'organo adito.
- Poiche' la domanda proposta dal D. e' connessa per il titolo
(mutamento delle condizioni del
- divorzio o acclaramento delle stesse) con quella proposta dalla ricorrente ed entrambe
rientrano nella
- competenza di questo Tribunale, non vi e' ragione per non esaminarla nel merito (cfr.
Cass.
- 8.2.1983, n. 1038, in Foro it., 1983, I, 897).
- Va rilevato che, nel caso in cui il coniuge chieda la modifica del
provvedimento di affidamento
- della prole o di quello che disciplina il diritto di visita, egli deve offrire elementi
o, quanto meno,
- allegare le ragioni che rendano consigliabile - nell'esclusivo interesse del minore - il
suo affidamento
- a lui (o a terzi) ovvero la modifica delle condizioni stabilite per l'esercizio del
potere-dovere di visita.
- Nel caso di specie, la richiesta di revisione della regolamentazione
del potere-dovere di visita della
- piccola F. non e' stata sostenuta da alcuna ragione oggettiva o soggettiva e pertanto
non consente a
- questo Tribunale di adottare un provvedimento diverso rispetto a quanto convenuto dai
coniugi
- nella convenzione di divorzio.
- Circa la domanda di riduzione dell'assegno posto a suo carico, va
detto che il convenuto non ha
- provato il deterioramento delle sue condizioni economiche ovvero il miglioramento di
quelle dell'ex
- coniuge sopravvenuti rispetto al tempo della convenzione di divorzio.
- Invero, secondo quanto risulta dalle copie dei prospetti paga esibiti
il suo reddito e' rimasto
- invariato; mentre la dedotta malattia da cui sarebbe affetto (e che comporterebbe
esborsi notevoli)
- preesisteva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio (v.
certificazioni mediche in atti,
- da cui risulta che egli soffre di cefalea dal 1991).
- Risulta altresi' che il convenuto si e' risposato con tale P.A.: non
e' dato sapere se questa lavori
- oppur no: peraltro l'assunto difensivo della ricorrente, secondo cui la P. percepirebbe
un reddito
- da lavoro di .18.000.000 annui non e' stata contestata ex adverso, e puo' pertanto
ritenersi pacifico.
- E' noto che il vincolo del matrimonio, come pure quello originato
dalla convivenza more uxorio,
- fa sorgere tra i suoi membri un obbligo vincolante moral-mente e socialmente di
reciproca assistenza
- ed impone a ciascun soggetto di contribuire ai bisogni comuni e di aiutarsi
reciprocamente.
- Nel caso in esame puo' ragionevolmente ritenersi che ciascun membro
della famiglia costituita dal D.
- presti in modo duraturo e continuativo all'al-tro i mezzi necessari al suo
sostentamento, ovvero gratifichi
- economicamente oltre che affettivamente il coniuge, sicche' nella valutazione della
capacita' di reddito
- della parte non puo' non tenersi conto dell'apporto che gli reca il coniuge.
- Al contrario, non e' provato che dalla sentenza di divorzio ad oggi
la C. abbia migliorato le sue
- condizioni economiche, che invece appaiono appena sufficienti ad assicurarle il minimo
vitale per la
- sopravvivenza: il prezzo di acquisto dell'autovettura che risulta intestata alla stessa
(lire 6.000.000)
- non e' indice di lauti proventi ne' di un elevato tenore di vita.
- Va peraltro rilevato che l'attribuzione al coniuge dell'assegno di
divorzio e' subordinato indefettibilmente
- alla mancanza di mezzi adeguati o all'impossibi-lita' di procurarseli da parte del
beneficiario ed ha natura
- eminentemente assistenziale (Cass. sez. un. n. 11490/1990, in Foro it. 1991,
- I, 689).
- Pertanto, valutati comparativamente i redditi prodotti dalle parti,
e, piu' complessivamente, le loro
- condizioni di vita, considerato che la C. e' casalinga e non risulta titolare di fonti
di reddito appare
- rispondente ad equita' lasciare inalterato l'assegno cosi' come convenuto dalle parti.
- Va pure respinta la richiesta di modificare il criterio di
adeguamento dell'assegno.
- Invero, con il principio contenuto nell'art. 6, comma 11, della l. 1
dicembre 1970 n. 898,
- secondo cui nel fissare la misura dell'assegno di mantenimento relativo ai figli ed a
carico del coniuge
- divorziato non affidatario degli stessi "il tribunale determina anche un criterio
di adeguamento automatico
- dello stesso, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria" la
norma ha posto il divieto
- dell'adozione di criteri che possano determinare, in concreto, adeguamenti automatici
annuali di minore
- entita' rispetto a quelli conseguibili attraverso l'applicazione degli indici monetari
Istat, quale, ad esempio,
- l'aggancio all'incremento delle retribuzioni del coniuge obbligato (Cass. 3.11.94, n.
9047, in Giust. Civ., 1995,
- I, 743 e in Dir. Famiglia, 1995, 135).
- Ne consegue che, a giudizio del Tribunale, l'assegno debba essere
mantenuto nella stessa misura stabilita
- dalla sentenza di divorzio, salvo l'aggiornamen-to I.S.T.A.T. dovuto in forza
dell'art.10 l.6.3.1987, n.74.
- Infine, non va disposto nulla in ordine all'autorizzazione
all'espatrio, trattandosi di materia sottratta
- alla cognizione del giudice di questo procedimento.
- L'accoglimento del ricorso e il rigetto della domanda riconvenzionale
inducono a porre a carico
- del convenuto le spese della presente procedura.
-
-
P.Q.M.
- Letto l'art. 9 della legge n.898/1970, come novellato dalla legge n. 74 del 1987, a
modifica ed integrazione
- delle statuizioni della sentenza di divorzio resa da questo Tribunale in data
- 15.7.1994 tra i coniugi C. A. e D.A. A., cosi' provvede:
- 1) in accoglimento della domanda spiegata dalla C. , dispone che il D. versi al coniuge,
- entro il giorno 10 di settembre di ogni anno, a far tempo da questo anno, la somma di
lire
- 200.000 a titolo di contributo per le spese di istruzione della figlia minore F.;
- 2) rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto;
- 3) condanna il D. alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla C. , che
- si liquidano in complessive lire 800.000, di cui lire 50.000 per esborsi, lire 300.000
per diritti
- e lire 450.000 per onorari, oltre all'i.v.a., al contributo previdenziale ed alle spese
generali
- come per legge.
- Cosi' deciso in Trani, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale il
19 luglio 1996.
- (Omissis).