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Esperibilità di procedura d'urgenza per crediti verso
l'I.N.P.S.
- Trib. Trani, sezione appello lavoro, 24 febbraio 1998.
- Pres. ed est. Gentile.
-
- Il Tribunale di Trani Giudice del lavoro riunito in camera di consiglio e
composto dai magistrati
- 1) dott. Sebastiano L. Gentile, Presidente rel.
- 2) dott. Luciano Guaglione, Giudice
- 3) dott. Pietro Mastrorilli, Giudice
-
- pronunciando nella procedura per reclamo iscritta al n. 3962 R.G. cont. 1997,
-
- TRA
- M. F. - RECLAMANTE
- E
- I.N.P.S. S.L. - RECLAMATI
- ha emesso la seguente
- ORDINANZA
-
- -- ritenuta linfondatezza della tesi dellinammissibilità in linea di
principio del mezzo processuale
- esperito dal M. (cui il provvedimento impugnato fa riferimento), in quanto non
appaiono meritevoli
- le eccezioni sollevate al riguardo dagli odierni reclamati;
-
- -- ritenuto che, in particolare, la possibilità di esperire la procedura
durgenza ex art. 700 c.p.c.
- anche a tutela di un diritto di credito è ormai ius receptum e, comunque, integra
unopzione già
- attuata da questo Tribunale in precedenti occasioni, sempre che la fattispecie sia
connotata dal
- coinvolgimento di interessi e/o diritti che trascendano la mera rivendicazione
economica ed
- attingano un livello superiore, come avviene nei casi di esposizione a rischio del
diritto alla
- salute oppure del diritto allesistenza libera e dignitosa, nei quali la
preminente esigenza di tutela
- della persona esclude lidoneità di successive reintegrazioni patrimoniali e
si sovrappone alle
- perplessità che possono derivare dalla natura normalmente non anticipatoria del
rimedio processuale
- in parola;
-
- che, inoltre, la proponibilità dellistanza
sussiste, da un lato, per effetto della natura cautelare
- dellazione esperita, laddove il previo espletamento dei procedimenti
prescritti dalle leggi speciali
- per la composizione in sede amministrativa condiziona la domanda introduttiva della
controversia
- di merito, dallaltro, perché la questione dellammissione al
trattamento di cassa integrazione ordinario,
- ancorché per iniziativa del datore di lavoro, ha già costituito oggetto di
valutazione in sede amministrativa
- e di decisione in senso affermativo;
-
- che, daltro canto, il distinguo tra C.I.G. ordinaria e
straordinaria, se trova oggettivo riscontro
- nella diversità di presupposti, finalità e regolamentazione che caratterizza i
due istituti, non pare
- potersi tradurre nella differenziazione sostenuta dallINPS sul versante della
esperibilità dellazione
- di pagamento ad opera dei lavoratori direttamente nei confronti dellente
previdenziale;
-
- che, infatti, mentre lart. 5 l. n. 215/78, nel prevedere
la possibilità del pagamento diretto della
- sola C.I.G. straordinaria da parte dellINPS (previa autorizzazione
ministeriale) regolamenta una
- ipotesi "eccezionale" (come la stessa norma dice) ma fisiologica (tanto
è vero che è contemplata
- e disciplinata in via generale), qui si discute del diverso caso in cui il sistema
di erogazione del
- sussidio non abbia sortito concreto effetto a seguito dellinadempimento dal
datore di lavoro;
-
- che, in tale evenienza, vengono in rilievo soltanto il
diritto del lavoratore, derivante dalla previa
- emissione del provvedimento autorizzatorio del trattamento di integrazione
salariale, e la qualità del
- datore di lavoro, comune vuoi alla C.I.G. straordinaria vuoi alla C.I.G. ordinaria
(con riguardo a
- questultima: Cass. 1775/85; 6082/85), di semplice mandatario ex lege o
adiectus solutionis causa,
- che comporta lindividuazione nellINPS del soggetto tenuto per la spesa
in via definitiva e,
- di riflesso,passivamente legittimato a fronte dellazione giudiziaria (sia
essa cautelare sia di merito);
-
- che le considerazioni appena svolte valgono pure, nel
rapporto tra il reclamante e lINPS, a dar
- conto della concreta sussistenza del requisito del fumus boni iuris, avuto riguardo
al provvedimento
- ammissivo al trattamento di C.I.G. n. 90100096097 del 3/7/1997, e, nel rapporto tra
il reclamante
- e S.L., a statuire lillegittimazione passiva del datore, nei cui confronti,
quindi, il reclamo, sostanzialmente,
- è stato mal proposto;
-
- che, in ordine alla componente del periculum in
mora, lordinanza impugnata erroneamente addebita
- al lavoratore odierno reclamante un periodo di inerzia troppo lungo e
inconciliabile con la procedura
- urgente poi esperita, poiché, in realtà, solo nel luglio 1997, con il
provvedimento dianzi citato, è intervenuto
- il placet dellINPS (conclusivo della fase amministrativa durante la quale
sono configurabili esclusivamente
- interessi legittimi in capo ai protagonisti privati della vicenda), sebbene la
concessa integrazione salariale
- si riferisca al più risalente periodo 2 settembre/30 novembre 1996;
-
- che, quindi, mentre questultimo dato non è
significativo nella valutazione del periculum in
- mora, la condotta del lavoratore risulta coerente, essendo stato presentato il
ricorso ex art. 700
- c.p.c. in data 29/8/1997, cioè nemmeno due mesi più tardi, per di più, a seguito
della messa in mora della controparte
- datoriale necessaria a rendere manifesto linadempimento;
-
- che, ancora in tema di pericolo nel ritardo, pur se la somma in
contestazione è esigua, non sembra
- errato assumere la sua verosimile destinazione al soddisfacimento di bisogni
alimentari e comunque
- primari, secondo lid quod plerumque accidit nel caso di lavoratori
subordinati di inquadramento
- non elevato;
-
- che, in proposito, il timore di configurare per tal via
una sorta di urgenza di categoria, riferibile
- a priori a tutti i soggetti aventi occupazioni del tipo predetto, deve fare i conti
con il congruo rilievo
- che non si dedica allattività di operaio di calzaturificio, retribuita con
meno di £ 1.300.000 nette
- al mese (si veda la busta paga in atti), chi davvero non ha bisogno di tale povero
importo per vivere;
-
- che, in ogni caso, lodierna fattispecie (sebbene il
reclamante avrebbe potuto integrare gli elementi
- di prova sul punto mediante la produzione di documentazione specifica circa la
situazione reddituale
- e patrimoniale dellintera sua famiglia) risulta caratterizzata da altre
allarmanti carenze nella continuità
- del trattamento retributivo del dipendente, se è vero che questi, con distinto
ricorso ex art. 700 c.p.c.
- (in data 1/9/1997, in atti), ha adito il Pretore di Barletta per conseguire dal
datore S.L. il salario di
- alcune mensilità del 1996 e del 1997 e della tredicesima 1996;
-
- considerato che, sul quantum della pretesa, il reclamante ha
finito con laderire al conteggio
- sviluppato dallINPS, il cui risultato è la somma specificata nel
dispositivo, minore di quella
- richiesta in origine;
-
- che nel rapporto processuale tra il lavoratore e
lINPS:
-
- a) formandosi un provvedimento di accoglimento della richiesta cautelare, il regime
delle spese
- dellintera procedura sarà regolato dal giudice della controversia di merito;
-
- b) deve fissarsi il termine per lintroduzione della causa a cognizione piena;
-
- che, invece, nel rapporto processuale tra il lavoratore e
il datore S.L., formandosi un provvedimento
- di rigetto, si deve provvedere circa le spese, la cui compensazione, peraltro, è
giustificata vuoi
- per la evidenziata natura alimentare del credito, vuoi per il pregresso
inadempimento della parte
- oggi vittoriosa, vuoi per la necessità processuale della partecipazione a questa
fase impugnatoria
- di tutte le parti del contraddittorio avutosi in prime cure;
-
- P.Q.M.
-
- Accoglie, per quanto di ragione, il reclamo proposto, con ricorso depositato il
15/12/1997,
- da M.F. avverso lordinanza ex art. 700 c.p.c. emessa dal Pretore del lavoro
di Trani in data
- 12/12/1997 fra lodierno reclamante, lINPS e S.L. e, per
leffetto, in riforma di tale provvedimento,
- condanna lINPS a pagare al M. la somma di £ 2.947.554, oltre agli interessi
con la decorrenza e
- nella misura di legge sino al soddisfo;
- fissa il termine di trenta giorni per linizio del giudizio di merito;
-
- rigetta la richiesta cautelare proposta dal M. nei confronti di S.L.; compensa per
intero le spese di
- procedura tra tali parti.
-
- Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del collegio di lavoro, addì 24
febbraio 1998.