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Esperibilità di procedura d'urgenza per crediti verso l'I.N.P.S.

Trib. Trani,  sezione appello lavoro, 24 febbraio 1998.
Pres. ed est. Gentile.
 
Il Tribunale di Trani – Giudice del lavoro riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
1) dott. Sebastiano L. Gentile, Presidente rel.
2) dott. Luciano Guaglione, Giudice
3) dott. Pietro Mastrorilli, Giudice
 
pronunciando nella procedura per reclamo iscritta al n. 3962 R.G. cont. 1997,
 
TRA
M. F. - RECLAMANTE –
E
I.N.P.S. – S.L. - RECLAMATI –
ha emesso la seguente
ORDINANZA
 
-- ritenuta l’infondatezza della tesi dell’inammissibilità in linea di principio del mezzo processuale
esperito dal M. (cui il provvedimento impugnato fa riferimento), in quanto non appaiono meritevoli
le eccezioni sollevate al riguardo dagli odierni reclamati;
 
-- ritenuto che, in particolare, la possibilità di esperire la procedura d’urgenza ex art. 700 c.p.c.
anche a tutela di un diritto di credito è ormai ius receptum e, comunque, integra un’opzione già
attuata da questo Tribunale in precedenti occasioni, sempre che la fattispecie sia connotata dal
coinvolgimento di interessi e/o diritti che trascendano la mera rivendicazione economica ed
attingano un livello superiore, come avviene nei casi di esposizione a rischio del diritto alla
salute oppure del diritto all’esistenza libera e dignitosa, nei quali la preminente esigenza di tutela
della persona esclude l’idoneità di successive reintegrazioni patrimoniali e si sovrappone alle
perplessità che possono derivare dalla natura normalmente non anticipatoria del rimedio processuale
in parola;
 
     che, inoltre, la proponibilità dell’istanza sussiste, da un lato, per effetto della natura cautelare
dell’azione esperita, laddove il previo espletamento dei procedimenti prescritti dalle leggi speciali
per la composizione in sede amministrativa condiziona la domanda introduttiva della controversia
di merito, dall’altro, perché la questione dell’ammissione al trattamento di cassa integrazione ordinario,
ancorché per iniziativa del datore di lavoro, ha già costituito oggetto di valutazione in sede amministrativa
e di decisione in senso affermativo;
 
    che, d’altro canto, il distinguo tra C.I.G. ordinaria e straordinaria, se trova oggettivo riscontro
nella diversità di presupposti, finalità e regolamentazione che caratterizza i due istituti, non pare
potersi tradurre nella differenziazione sostenuta dall’INPS sul versante della esperibilità dell’azione
di pagamento ad opera dei lavoratori direttamente nei confronti dell’ente previdenziale;
 
    che, infatti, mentre l’art. 5 l. n. 215/78, nel prevedere la possibilità del pagamento diretto della
sola C.I.G. straordinaria da parte dell’INPS (previa autorizzazione ministeriale) regolamenta una
ipotesi "eccezionale" (come la stessa norma dice) ma fisiologica (tanto è vero che è contemplata
e disciplinata in via generale), qui si discute del diverso caso in cui il sistema di erogazione del
sussidio non abbia sortito concreto effetto a seguito dell’inadempimento dal datore di lavoro;
 
     che, in tale evenienza, vengono in rilievo soltanto il diritto del lavoratore, derivante dalla previa
emissione del provvedimento autorizzatorio del trattamento di integrazione salariale, e la qualità del
datore di lavoro, comune vuoi alla C.I.G. straordinaria vuoi alla C.I.G. ordinaria (con riguardo a
quest’ultima: Cass. 1775/85; 6082/85), di semplice mandatario ex lege o adiectus solutionis causa,
che comporta l’individuazione nell’INPS del soggetto tenuto per la spesa in via definitiva e,
di riflesso,passivamente legittimato a fronte dell’azione giudiziaria (sia essa cautelare sia di merito);
 
     che le considerazioni appena svolte valgono pure, nel rapporto tra il reclamante e l’INPS, a dar
conto della concreta sussistenza del requisito del fumus boni iuris, avuto riguardo al provvedimento
ammissivo al trattamento di C.I.G. n. 90100096097 del 3/7/1997, e, nel rapporto tra il reclamante
e S.L., a statuire l’illegittimazione passiva del datore, nei cui confronti, quindi, il reclamo, sostanzialmente,
è stato mal proposto;
 
      che, in ordine alla componente del periculum in mora, l’ordinanza impugnata erroneamente addebita
al lavoratore odierno reclamante un periodo di inerzia troppo lungo e inconciliabile con la procedura
urgente poi esperita, poiché, in realtà, solo nel luglio 1997, con il provvedimento dianzi citato, è intervenuto
il placet dell’INPS (conclusivo della fase amministrativa durante la quale sono configurabili esclusivamente
interessi legittimi in capo ai protagonisti privati della vicenda), sebbene la concessa integrazione salariale
si riferisca al più risalente periodo 2 settembre/30 novembre 1996;
 
     che, quindi, mentre quest’ultimo dato non è significativo nella valutazione del periculum in
mora, la condotta del lavoratore risulta coerente, essendo stato presentato il ricorso ex art. 700
c.p.c. in data 29/8/1997, cioè nemmeno due mesi più tardi, per di più, a seguito della messa in mora della controparte
datoriale necessaria a rendere manifesto l’inadempimento;
 
    che, ancora in tema di pericolo nel ritardo, pur se la somma in contestazione è esigua, non sembra
errato assumere la sua verosimile destinazione al soddisfacimento di bisogni alimentari e comunque
primari, secondo l’id quod plerumque accidit nel caso di lavoratori subordinati di inquadramento
non elevato;
 
     che, in proposito, il timore di configurare per tal via una sorta di urgenza di categoria, riferibile
a priori a tutti i soggetti aventi occupazioni del tipo predetto, deve fare i conti con il congruo rilievo
che non si dedica all’attività di operaio di calzaturificio, retribuita con meno di £ 1.300.000 nette
al mese (si veda la busta paga in atti), chi davvero non ha bisogno di tale povero importo per vivere;
 
     che, in ogni caso, l’odierna fattispecie (sebbene il reclamante avrebbe potuto integrare gli elementi
di prova sul punto mediante la produzione di documentazione specifica circa la situazione reddituale
e patrimoniale dell’intera sua famiglia) risulta caratterizzata da altre allarmanti carenze nella continuità
del trattamento retributivo del dipendente, se è vero che questi, con distinto ricorso ex art. 700 c.p.c.
(in data 1/9/1997, in atti), ha adito il Pretore di Barletta per conseguire dal datore S.L. il salario di
alcune mensilità del 1996 e del 1997 e della tredicesima 1996;
 
    considerato che, sul quantum della pretesa, il reclamante ha finito con l’aderire al conteggio
sviluppato dall’INPS, il cui risultato è la somma specificata nel dispositivo, minore di quella
richiesta in origine;
 
     che nel rapporto processuale tra il lavoratore e l’INPS:
 
a) formandosi un provvedimento di accoglimento della richiesta cautelare, il regime delle spese
dell’intera procedura sarà regolato dal giudice della controversia di merito;
 
b) deve fissarsi il termine per l’introduzione della causa a cognizione piena;
 
     che, invece, nel rapporto processuale tra il lavoratore e il datore S.L., formandosi un provvedimento
di rigetto, si deve provvedere circa le spese, la cui compensazione, peraltro, è giustificata vuoi
per la evidenziata natura alimentare del credito, vuoi per il pregresso inadempimento della parte
oggi vittoriosa, vuoi per la necessità processuale della partecipazione a questa fase impugnatoria
di tutte le parti del contraddittorio avutosi in prime cure;
 
P.Q.M.
 
Accoglie, per quanto di ragione, il reclamo proposto, con ricorso depositato il 15/12/1997,
da M.F. avverso l’ordinanza ex art. 700 c.p.c. emessa dal Pretore del lavoro di Trani in data
12/12/1997 fra l’odierno reclamante, l’INPS e S.L.  e, per l’effetto, in riforma di tale provvedimento,
condanna l’INPS a pagare al M. la somma di £ 2.947.554, oltre agli interessi con la decorrenza e
nella misura di legge sino al soddisfo;
fissa il termine di trenta giorni per l’inizio del giudizio di merito;
 
rigetta la richiesta cautelare proposta dal M. nei confronti di S.L.; compensa per intero le spese di
procedura tra tali parti.
 
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del collegio di lavoro, addì 24 febbraio 1998.