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Richiesta di ordinanza ex artt. 186 ss. c.p.c.
- e legittimazione processuale di societa' estera
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Trib. Trani, ord. 29 gennaio 1996. Proc. civ. n. 1790/1995
- G.I. est. Pica.
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Il
Giudice Istruttore
- Letti gli atti del procedimento civile iscritto al n. 1790/1995,
- avente ad oggetto: domanda di restituzione di somme di danaro;
- vertente
T R A
- A.TRUST REG ATTORE
- in persona del legale rapresentante pro tempore, rapp.to e difeso
- dall'avv.to prof. F.C.,
-
E
- A.V., CONVENUTO
- rapp.to e difeso dall'avv.to P.G.;
- ha pronunciato la seguente
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O R D I N A N Z A
- A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 17
- novembre 1995, con concessione del termine di giorni sette per
- deposito di ulteriori note difensive;
- Letta l'istanza della parte attrice, di emissione di ordinanza di
- pagamento ai sensi, alternativamente, degli artt. 186-bis, 186-
- ter e 186-quater c.p.c.;
- RILEVATO che il convenuto ha contestato:
- 1) la capacita' processuale dell'attore (legitimatio ad
- processum), sostenendo che la societa' istante, costituita
- all'estero, non avrebbe ottemperato alle formalita' di iscrizione
- nel registro delle societa', depositando l'atto costitutivo, con
- indicazione del rappresentante legale e dei suoi poteri;
- 2) la validita' della procura ad litem prodotta in atti dalla
- societa' istante e rilasciata in favore del suo difensore, in
- quanto prodotta per atto separato e priva dei requisiti
- essenziali richiesti dalla legge, tra cui la prescritta autentica
- notarile, e la prescritta traduzione in lingua italiana;
- 3) la ammissibilita' dei provvedimenti ingiuntivi richiesti dalla
- parte istante;
- 4) nel merito la domanda attorea, spiegando altresi' domanda
- riconvenzionale;
- RITENUTA l'infondatezza delle eccezioni sollevate dal
- convenuto in ordine al preteso difetto di soggettivita' giuridica
- di valida costituzione e rappresentanza processuale dell'ente
- istante per le seguenti ragioni:
- 1) Soggettivita' giuridica dell'attore, quale societa' estera.
- L'eccezione relativa al difetto di legitimatio ad processum
- della societa' istante trae origine dall'asserito difetto di
- soggettivita' giuridica della stessa, di cui il convenuto
- contesta la giuridica esistenza, osservando che essa non avrebbe
- ottemperato agli adempimenti pubblicitari richiesti
- dall'ordinamento italiano e che sarebbero costitutivi della sua
- esistenza.
- In ordine alla soggettivita' giuridica delle societa'
- estere, va preliminarmente osservato che, nell'ordinamento
- italiano, per principio costituzionalmente recepito, chiunque
- puo' agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed
- interessi legittimi (art. 24 cost.), e tale principio vale anche
- per lo straniero che si trovi od operi nel territorio dello
- Stato, in virtu' del disposto dell'art. 2 cost., per il quale lo
- Stato deve garantire i diritti inviolabili dell'uomo (tra i quali
- si colloca il diritto alla tutela giurisdizionale) a qualsiasi
- individuo, anche se straniero, sia persona fisica, o persona
- giuridica.
- E' conferma di tale interpretazione delle norme di principio
- sulla giurisdizione, anche l'art. 10 cost., il cui secondo comma,
- nello statuire che ®la condizione giuridica dello straniero e'
- regolata dalla legge in conformita' delle norme e dei trattati
- internazionali¯, vincola lo Stato, ed i suoi poteri, ivi compresa
- la giurisdizione, nell'attivita' dichiarativa del diritto,
- all'osservanza dei principi recepiti dalla normativa
- internazionale; e rafforza tale principio fissando, al primo
- comma, l'obbligo per lo Stato, di adeguare la propria normativa
- interna alla normativa internazionale generale (®generalmente
- riconosciuta¯).
- Espressione fondamentale della normativa internazionale
- generalmente riconosciuta, e' la Convenzione per la salvaguardia
- dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a
- Roma il 4 novembre 1950, cui lo Stato italiano ha aderito, a
- seguito di legge di autorizzazione alla ratifica del 4 agosto
- 1955 n. 848, ed il cui art. 13 esplicitamente prevede il diritto
- di ciascuna persona, i cui diritti e le cui liberta' sono stati
- violati, ad agire giurisdizionalmente per la propria tutela.
- Sulla base degli indicati principi fondamentali che regolano
- la condizione giuridica dello straniero nel ns. ordinamento, deve
- dedursi:
- A) che nessun ostacolo puo' essere opposto al diritto dello
- straniero, sia esso persona fisica o giuridica, di agire
- giurisdizionalmente, secondo le leggi italiane ed alla pari con
- il cittadino italiano;
- B) che la condizione di reciprocita' di cui all'art. 16 delle
- disposizioni preliminari al codice civile, non toccato dalla
- recente riforma della normativa di diritto internazionale privato
- (l. 31 maggio 1995 n. 218), e' comunque superata dagli accennati
- principi costituzionali, e dalle disposizioni internazionali da
- essi richiamate; per cui puo' tuttora ritenersi in vigore, alla
- luce del disposto delle norme costituzionali citate, soltanto:
- - per le materie che non attengano a diritti fondamentali
- dell'individuo, contemplati dalla Costituzione e dalla citata
- Convenzione dei diritti dell'uomo,
- - per le materie i cui principi non rientrino fra le norme del
- diritto internazionale generalmente riconosciute;
- - per la materie nelle quali la condizione giuridica dello
- straniero non sia regolata da norme di legge specifiche o da
- trattati internazionali;
- Ne deriva che il principio di reciprocita' di cui all'art.
- 16 disp. prel. c.c. mantiene la funzione di strumento per la
- garanzia della eguaglianza di trattamento, e di indiretta
- pressione sui legislatori stranieri al fine di ottenerne il
- riconoscimento dei principi dell'ordinamento italiano, cosi' come
- lo Stato italiano li riconosce agli stranieri, per quelle sole
- materie di rilevanza strettamente privatistica (si pensi ai
- rapporti commerciali), che non attengano a diritti fondamentali
- dell'individuo, tra cui rientra, come gia' detto, il diritto alla
- difesa giurisdizionale.
- Per tali ultimi, invece, come risulta dai lavori preparatori
- dell'Assemblea costituente, la volonta' del legislatore
- costituente fu quella di offrire agli stranieri il godimento
- degli stessi diritti dei cittadini senza condizione alcuna, sulla
- base della considerazione che la civilta' di un ordinamento non
- si basa sulla mercanteggiamento del riconoscimento dei diritti
- della persona, ma sulla predominanza di un criterio etico piu'
- alto di quello della reciprocita' (lavv. prepp., seduta del 28
- marzo 1947, rell. Della Seta e Moro).
- Pertanto la persona giuridica estera, che sia tale per
- l'ordinamento estero nel quale essa e' stata costituita, e' tale
- anche per l'ordinamento italiano, e, come dispone l'art. 25 della
- legge 31 maggio 1995 n. 218, resta disciplinata dalla legge dello
- Stato nel cui territorio e' stato perfezionato il procedimento di
- costituzione, legge che, per espressa menzione del secondo comma
- di tale articolo, regola anche ®la rappresentanza dell'ente¯.
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- 2) Legitimatio ad processum dell'attore.
- Sul piano della legittimazione processuale, nella sede
- giurisdizionale civile italiana, a norma dell'art. 75 c.p.c.,
- secondo comma, le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo
- di chi le rappresenta a norma della legge e dello statuto, e per
- le societa' costituite all'estero, il riferimento alla legge deve
- intendersi alla legge nazionale dello Stato di appartenenza della
- societa', come chiarito dall'art. 25 della legge 31-5-1995 n. 218
- citata, che ha tra l'altro abrogato gli artt. 2505 e 2509 c.c.
- E' del tutto irrilevante l'eccezione relativa alla mancata
- iscrizione nel registro delle societa' ed al mancato deposito
- dell'atto costitutivo in Italia, poiche' tali adempimenti sono
- richiesti dall'art. 2506 c.c., per le societa' estere che
- stabiliscono nel territorio dello Stato una o piu' sedi
- secondarie con rappresentanza stabile, ipotesi che non
- corrisponde alla situazione della societa' estera attrice nel
- presente giudizio, la quale non ha sedi secondarie in Italia.
- Essendo regolata la costituzione e la rappresentanza
- sostanziale della societa' estera dalla legge dello Stato di
- costituzione, e non essendo necessari altri adempimenti formali,
- qualsiasi contestazione relativa all'esistenza del potere di
- rappresentanza di colui che agisce per conto di essa e'
- contestazione in fatto, e come tale va provata da colui che la
- oppone (cfr. Cass. 3-12-1993 n. 12012; 21-4-1988 n. 31314; 27-4-
- 1995 n. 4642; 16-12-1987 n. 9357; 8-8-1986 n. 4973; 18-11-1981 n.
- 6123).
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- 3) Validita' formale della procura alla lite conferita al
- difensore dell'attore.
- In ordine alla validita' processuale della procura alla lite
- esibita dall'attore, va chiarito che per la sua validita' non
- occorre (come peraltro affermato da costante giurisprudenza)
- alcuna legalizzazione, ad opera delle autorita' consolari
- italiane, della firma del rappresentante legale della societa'
- istante, in quanto la Convenzione di L'Aja del 5-10-1961, resa
- esecutiva in Italia con legge 20-10-1966 n. 1253, esclude la
- necessita' di tali formalita', ove siano stati adempiuti gli
- oneri di certificazione in essa previsti.
- Nella specie la procura alle liti rilasciata il 7 febbraio
- 1995 al difensore costituito, avv. prof. F.C., risulta
- sottoscritta dal sig. E.F., qualificatosi quale legale
- rappresentante della societa' istante, la A. Trust REG, con sede
- in Balzers (Liechtenstein), e reca in calce attestazione della
- cancelleria del Tribunale provinciale di Vaduz, con la dicitura
- in lingua originale ®Die Echtheit der vorstehenden Unterschrift
- sowie das Einzelzeichnungsrecht des Herrn E.F., Balzers werden
- hiermit amtlich besttigt¯: espressione che tradotta
- letteralmente significa ®l'autenticita' della presente firma
- cosi' come il diritto alla irriproducibilita' della sigla del
- sig. E.F. di Balzers sono con cio' ufficialmente confermate¯; con
- il timbro lineare attestante la provenienza della certificazione,
- con la intestazione dell'Ufficio ®Cancelleria del Tribunale
- provinciale del Principato del Liechtenstein - Vaduz¯, e con il
- timbro rosso tondo attestante l'avvenuto versamento della tassa
- (®Gebuhrenquittung¯) dovuta per l'autenticazione.
- Tale procura reca altresi' sul retro la postilla richiesta
- dagli artt. 3 e 4 della Convenzione di L'Aja del 5 ottobre 1961,
- e resa esecutiva in Italia con legge 20 dicembre 1966 n. 1253, e
- dunque, essendo stata autenticata dall'organo legalmente
- abilitato a cio' nello Stato estero di appartenenza della
- societa', ed essendo formalmente conforme alle norme vigenti, e'
- pienamente valida nel presente giudizio.
- Il richiamo di parte convenuta al principio di
- obbligatorieta' della lingua italiana appare fuori luogo, in
- quanto tale principio attiene agli atti processuali in senso
- proprio, e cioe' agli atti introduttivi e difensivi delle parti,
- agli atti di documentazione e verbalizzazione dell'attivita'
- processuale ed ai provvedimenti del giudice, ma non puo'
- estendersi anche agli atti intesi quali documenti non
- processuali, formatisi in altra sede, ed esibiti dalle parti, ne'
- puo' attingere la attestazione di autenticita' e conformita' che
- sia stata rilasciata ai sensi della Convenzione dell'Aja
- menzionata.
- Quanto alla eventuale traduzione della formula di autentica
- essa e' scelta meramente discrezionale del giudice, ed e'
- inutile, ove, come nella specie, appaia agevolmente comprensibile
- il contenuto si' da poter verificare l'esistenza e l'idoneita'
- della autenticazione.
- RITENUTO di dover rigettare l'istanza proposta dall'attore ai
- sensi dell'art. 186-bis c.p.c., per l'emissione di ordinanza di
- pagamento delle somme richieste dall'istante in atto di
- citazione, in quanto non si versa in un caso di mancata
- contestazione del credito azionato, come richiesto dalla detta
- norma, costituendo ostacolo alla concessione del provvedimento
- richiesto anche le contestazioni meramente formali della pretesa
- di controparte, e quindi a maggior ragione le contestazioni
- sostenute ed affiancate dallo spiegamento di domanda
- riconvenzionale;
- RITENUTA l'inammissibilita' della istanza, proposta dall'attore
- ai sensi dell'art. 186-quater c.p.c., di pronuncia di ordinanza
- di condanna del convenuto al pagamento delle somme per cui
- agisce, in quanto tale istanza e' proponibile soltanto una volta
- esaurita l'istruzione, e questa puo' ritenersi ®esaurita¯
- soltanto con la formale declaratoria della sua chiusura o con la
- pronuncia di altro provvedimento processuale avente analoghi
- effetti preclusivi;
- RITENUTO che appare ammissibile l'istanza proposta ai sensi
- dell'art. 186-ter c.p.c., in quanto proponibile in corso di lite
- sino al momento della precisazione delle conclusioni;
- RITENUTO che presupposti per l'emissione del provvedimento di
- cui all'art. 186-ter c.p.c. sono gli stessi previsti dall'art.
- 633, primo comma, c.p.c. e cioe' la liquidita' del credito in
- danaro e l'esistenza di una prova scritta dello stesso;
- RILEVATO che negli atti prodotti dalla parte istante e'
- rinvenibile una prova scritta del credito, consistente in due
- dichiarazioni, sottoscritte dal convenuto A., entrambe in data 2
- marzo 1994, nelle quali dichiara di aver ricevuto le somme di cui
- ai due contratti preliminari esibiti, e stipulati dall'A. per se'
- o per persona da nominare, pari a complessive lire cento milioni,
- dal sig. C.A., nell'interesse della societa' A. Trust Reg. con
- sede in Balzers (Liechtenstein);
- RILEVATO che tali dichiarazioni scritte non sono state
- contestate dal convenuto, il quale anzi ha ammesso di aver avuto
- rapporti con il sig. C.A.;
- RITENUTO che il credito azionato ben puo' ritenersi esigibile in
- quanto e' in atti dichiarazione scritta del convenuto nella quale
- il medesimo informava il presidente della societa' attrice
- dell'impossibilita' di stipulare i contratti definitivi
- conseguenti ai due preliminari predetti, per l'acclarata
- impossibilita' del verificarsi della condizione della
- approvazione delle modificazioni urbanistiche da parte del comune
- di C., e comunicava, sia pure con linguaggio non tecnico,
- l'annullamento delle scritture private preliminari sottoscritte
- e la restituzione dell'acconto versato;
- RILEVATO che la spiegata riconvenzionale non e' supportata da
- alcuna prova scritta;
- RITENUTO di dover attribuire gli interessi legali sulla somma di
- cui si chiede l'ingiunzione, dalla data dell'11 gennaio 1995,
- giorno in cui il convenuto ha comunicato alla controparte
- l'impossibilita' di addivenire alla stipula dei contratti
- definitivi, e l'avvenuta restituzione dei corrispettivi versati,
- ed in cui deve ritenersi sorto quindi, in mancanza di diversa
- prova, l'obbligo della restituzione della somma;
- RITENUTO di dover liquidare in questa sede le spese della sola
- procedura ex art. 186-ter c.p.c.;
- RITENUTO di concedere la provvisoria esecuzione del presente
- provvedimento, sussistendo la prova scritta del credito,
- essendovi pericolo di maggior danno per il creditore
- dall'ulteriore ritardo, e non essendo il credito azionato in
- riconvenzionale dal convenuto fondato su prova scritta;
-
P T M
- Letti gli artt. 186-ter, 633 e 641 c.p.c.,
- Ordina ad A.V. di pagare immediatamente la somma di lire cento
- milioni alla societa' A. Trust Reg., nella persona del suo
- presidente E.F., oltre interessi legali al tasso vigente sulla
- medesima somma dalla data dell'11 gennaio 1995 sino a quella di
- effettivo pagamento;
- Condanna A.V. al pagamento delle spese della presente procedura
- che liquida in complessive lire 900.000;
- Dichiara la presente ordinanza provvisoriamente esecutiva;
- Rimette le parti all'udienza del 1ø marzo 1996 per eventuali
- richieste istruttorie ed in mancanza per la precisazione delle
- conclusioni.
- (Omissis).
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