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Richiesta di ordinanza ex artt. 186 ss. c.p.c.
e legittimazione processuale di societa' estera
 
 
Trib. Trani, ord. 29 gennaio 1996. Proc. civ. n. 1790/1995
G.I. est. Pica.
 
 
                            Il Giudice Istruttore
Letti gli atti del procedimento civile iscritto al n. 1790/1995,
avente ad oggetto: domanda di restituzione di somme di danaro;
vertente                            T R A
A.TRUST REG ATTORE
in persona del legale rapresentante pro tempore, rapp.to e difeso
dall'avv.to prof. F.C.,
                                            E
A.V., CONVENUTO
rapp.to e difeso dall'avv.to P.G.;
ha pronunciato la seguente
                        O R D I N A N Z A
A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 17
novembre 1995, con concessione del termine di giorni sette per
deposito di ulteriori note difensive;
Letta l'istanza della parte attrice, di emissione di ordinanza di
pagamento ai sensi, alternativamente, degli artt. 186-bis, 186-
ter e 186-quater c.p.c.;
RILEVATO che il convenuto ha contestato:
1) la capacita' processuale dell'attore (legitimatio ad
processum), sostenendo che la societa' istante, costituita
all'estero, non avrebbe ottemperato alle formalita' di iscrizione
nel registro delle societa', depositando l'atto costitutivo, con
indicazione del rappresentante legale e dei suoi poteri;
2) la validita' della procura ad litem prodotta in atti dalla
societa' istante e rilasciata in favore del suo difensore, in
quanto prodotta per atto separato e priva dei requisiti
essenziali richiesti dalla legge, tra cui la prescritta autentica
notarile, e la prescritta traduzione in lingua italiana;
3) la ammissibilita' dei provvedimenti ingiuntivi richiesti dalla
parte istante;
4) nel merito la domanda attorea, spiegando altresi' domanda
riconvenzionale;
RITENUTA l'infondatezza delle eccezioni sollevate dal
convenuto in ordine al preteso difetto di soggettivita' giuridica
di valida costituzione e rappresentanza processuale dell'ente
istante per le seguenti ragioni:
1) Soggettivita' giuridica dell'attore, quale societa' estera.
L'eccezione relativa al difetto di legitimatio ad processum
della societa' istante trae origine dall'asserito difetto di
soggettivita' giuridica della stessa, di cui il convenuto
contesta la giuridica esistenza, osservando che essa non avrebbe
ottemperato agli adempimenti pubblicitari richiesti
dall'ordinamento italiano e che sarebbero costitutivi della sua
esistenza.
In ordine alla soggettivita' giuridica delle societa'
estere, va preliminarmente osservato che, nell'ordinamento
italiano, per principio costituzionalmente recepito, chiunque
puo' agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed
interessi legittimi (art. 24 cost.), e tale principio vale anche
per lo straniero che si trovi od operi nel territorio dello
Stato, in virtu' del disposto dell'art. 2 cost., per il quale lo
Stato deve garantire i diritti inviolabili dell'uomo (tra i quali
si colloca il diritto alla tutela giurisdizionale) a qualsiasi
individuo, anche se straniero, sia persona fisica, o persona
giuridica.
E' conferma di tale interpretazione delle norme di principio
sulla giurisdizione, anche l'art. 10 cost., il cui secondo comma,
nello statuire che ®la condizione giuridica dello straniero e'
regolata dalla legge in conformita' delle norme e dei trattati
internazionali¯, vincola lo Stato, ed i suoi poteri, ivi compresa
la giurisdizione, nell'attivita' dichiarativa del diritto,
all'osservanza dei principi recepiti dalla normativa
internazionale; e rafforza tale principio fissando, al primo
comma, l'obbligo per lo Stato, di adeguare la propria normativa
interna alla normativa internazionale generale (®generalmente
riconosciuta¯).
Espressione fondamentale della normativa internazionale
generalmente riconosciuta, e' la Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a
Roma il 4 novembre 1950, cui lo Stato italiano ha aderito, a
seguito di legge di autorizzazione alla ratifica del 4 agosto
1955 n. 848, ed il cui art. 13 esplicitamente prevede il diritto
di ciascuna persona, i cui diritti e le cui liberta' sono stati
violati, ad agire giurisdizionalmente per la propria tutela.
Sulla base degli indicati principi fondamentali che regolano
la condizione giuridica dello straniero nel ns. ordinamento, deve
dedursi:
A) che nessun ostacolo puo' essere opposto al diritto dello
straniero, sia esso persona fisica o giuridica, di agire
giurisdizionalmente, secondo le leggi italiane ed alla pari con
il cittadino italiano;
B) che la condizione di reciprocita' di cui all'art. 16 delle
disposizioni preliminari al codice civile, non toccato dalla
recente riforma della normativa di diritto internazionale privato
(l. 31 maggio 1995 n. 218), e' comunque superata dagli accennati
principi costituzionali, e dalle disposizioni internazionali da
essi richiamate; per cui puo' tuttora ritenersi in vigore, alla
luce del disposto delle norme costituzionali citate, soltanto:
- per le materie che non attengano a diritti fondamentali
dell'individuo, contemplati dalla Costituzione e dalla citata
Convenzione dei diritti dell'uomo,
- per le materie i cui principi non rientrino fra le norme del
diritto internazionale generalmente riconosciute;
- per la materie nelle quali la condizione giuridica dello
straniero non sia regolata da norme di legge specifiche o da
trattati internazionali;
Ne deriva che il principio di reciprocita' di cui all'art.
16 disp. prel. c.c. mantiene la funzione di strumento per la
garanzia della eguaglianza di trattamento, e di indiretta
pressione sui legislatori stranieri al fine di ottenerne il
riconoscimento dei principi dell'ordinamento italiano, cosi' come
lo Stato italiano li riconosce agli stranieri, per quelle sole
materie di rilevanza strettamente privatistica (si pensi ai
rapporti commerciali), che non attengano a diritti fondamentali
dell'individuo, tra cui rientra, come gia' detto, il diritto alla
difesa giurisdizionale.
Per tali ultimi, invece, come risulta dai lavori preparatori
dell'Assemblea costituente, la volonta' del legislatore
costituente fu quella di offrire agli stranieri il godimento
degli stessi diritti dei cittadini senza condizione alcuna, sulla
base della considerazione che la civilta' di un ordinamento non
si basa sulla mercanteggiamento del riconoscimento dei diritti
della persona, ma sulla predominanza di un criterio etico piu'
alto di quello della reciprocita' (lavv. prepp., seduta del 28
marzo 1947, rell. Della Seta e Moro).
Pertanto la persona giuridica estera, che sia tale per
l'ordinamento estero nel quale essa e' stata costituita, e' tale
anche per l'ordinamento italiano, e, come dispone l'art. 25 della
legge 31 maggio 1995 n. 218, resta disciplinata dalla legge dello
Stato nel cui territorio e' stato perfezionato il procedimento di
costituzione, legge che, per espressa menzione del secondo comma
di tale articolo, regola anche ®la rappresentanza dell'ente¯.
 
2) Legitimatio ad processum dell'attore.
Sul piano della legittimazione processuale, nella sede
giurisdizionale civile italiana, a norma dell'art. 75 c.p.c.,
secondo comma, le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo
di chi le rappresenta a norma della legge e dello statuto, e per
le societa' costituite all'estero, il riferimento alla legge deve
intendersi alla legge nazionale dello Stato di appartenenza della
societa', come chiarito dall'art. 25 della legge 31-5-1995 n. 218
citata, che ha tra l'altro abrogato gli artt. 2505 e 2509 c.c.
E' del tutto irrilevante l'eccezione relativa alla mancata
iscrizione nel registro delle societa' ed al mancato deposito
dell'atto costitutivo in Italia, poiche' tali adempimenti sono
richiesti dall'art. 2506 c.c., per le societa' estere che
stabiliscono nel territorio dello Stato una o piu' sedi
secondarie con rappresentanza stabile, ipotesi che non
corrisponde alla situazione della societa' estera attrice nel
presente giudizio, la quale non ha sedi secondarie in Italia.
Essendo regolata la costituzione e la rappresentanza
sostanziale della societa' estera dalla legge dello Stato di
costituzione, e non essendo necessari altri adempimenti formali,
qualsiasi contestazione relativa all'esistenza del potere di
rappresentanza di colui che agisce per conto di essa e'
contestazione in fatto, e come tale va provata da colui che la
oppone (cfr. Cass. 3-12-1993 n. 12012; 21-4-1988 n. 31314; 27-4-
1995 n. 4642; 16-12-1987 n. 9357; 8-8-1986 n. 4973; 18-11-1981 n.
6123).
 
3) Validita' formale della procura alla lite conferita al
difensore dell'attore.
In ordine alla validita' processuale della procura alla lite
esibita dall'attore, va chiarito che per la sua validita' non
occorre (come peraltro affermato da costante giurisprudenza)
alcuna legalizzazione, ad opera delle autorita' consolari
italiane, della firma del rappresentante legale della societa'
istante, in quanto la Convenzione di L'Aja del 5-10-1961, resa
esecutiva in Italia con legge 20-10-1966 n. 1253, esclude la
necessita' di tali formalita', ove siano stati adempiuti gli
oneri di certificazione in essa previsti.
Nella specie la procura alle liti rilasciata il 7 febbraio
1995 al difensore costituito, avv. prof. F.C., risulta
sottoscritta dal sig. E.F., qualificatosi quale legale
rappresentante della societa' istante, la A. Trust REG, con sede
in Balzers (Liechtenstein), e reca in calce attestazione della
cancelleria del Tribunale provinciale di Vaduz, con la dicitura
in lingua originale ®Die Echtheit der vorstehenden Unterschrift
sowie das Einzelzeichnungsrecht des Herrn E.F., Balzers werden
hiermit amtlich best„tigt¯: espressione che tradotta
letteralmente significa ®l'autenticita' della presente firma
cosi' come il diritto alla irriproducibilita' della sigla del
sig. E.F. di Balzers sono con cio' ufficialmente confermate¯; con
il timbro lineare attestante la provenienza della certificazione,
con la intestazione dell'Ufficio ®Cancelleria del Tribunale
provinciale del Principato del Liechtenstein - Vaduz¯, e con il
timbro rosso tondo attestante l'avvenuto versamento della tassa
(®Gebuhrenquittung¯) dovuta per l'autenticazione.
Tale procura reca altresi' sul retro la postilla richiesta
dagli artt. 3 e 4 della Convenzione di L'Aja del 5 ottobre 1961,
e resa esecutiva in Italia con legge 20 dicembre 1966 n. 1253, e
dunque, essendo stata autenticata dall'organo legalmente
abilitato a cio' nello Stato estero di appartenenza della
societa', ed essendo formalmente conforme alle norme vigenti, e'
pienamente valida nel presente giudizio.
Il richiamo di parte convenuta al principio di
obbligatorieta' della lingua italiana appare fuori luogo, in
quanto tale principio attiene agli atti processuali in senso
proprio, e cioe' agli atti introduttivi e difensivi delle parti,
agli atti di documentazione e verbalizzazione dell'attivita'
processuale ed ai provvedimenti del giudice, ma non puo'
estendersi anche agli atti intesi quali documenti non
processuali, formatisi in altra sede, ed esibiti dalle parti, ne'
puo' attingere la attestazione di autenticita' e conformita' che
sia stata rilasciata ai sensi della Convenzione dell'Aja
menzionata.
Quanto alla eventuale traduzione della formula di autentica
essa e' scelta meramente discrezionale del giudice, ed e'
inutile, ove, come nella specie, appaia agevolmente comprensibile
il contenuto si' da poter verificare l'esistenza e l'idoneita'
della autenticazione.
RITENUTO di dover rigettare l'istanza proposta dall'attore ai
sensi dell'art. 186-bis c.p.c., per l'emissione di ordinanza di
pagamento delle somme richieste dall'istante in atto di
citazione, in quanto non si versa in un caso di mancata
contestazione del credito azionato, come richiesto dalla detta
norma, costituendo ostacolo alla concessione del provvedimento
richiesto anche le contestazioni meramente formali della pretesa
di controparte, e quindi a maggior ragione le contestazioni
sostenute ed affiancate dallo spiegamento di domanda
riconvenzionale;
RITENUTA l'inammissibilita' della istanza, proposta dall'attore
ai sensi dell'art. 186-quater c.p.c., di pronuncia di ordinanza
di condanna del convenuto al pagamento delle somme per cui
agisce, in quanto tale istanza e' proponibile soltanto una volta
esaurita l'istruzione, e questa puo' ritenersi ®esaurita¯
soltanto con la formale declaratoria della sua chiusura o con la
pronuncia di altro provvedimento processuale avente analoghi
effetti preclusivi;
RITENUTO che appare ammissibile l'istanza proposta ai sensi
dell'art. 186-ter c.p.c., in quanto proponibile in corso di lite
sino al momento della precisazione delle conclusioni;
RITENUTO che presupposti per l'emissione del provvedimento di
cui all'art. 186-ter c.p.c. sono gli stessi previsti dall'art.
633, primo comma, c.p.c. e cioe' la liquidita' del credito in
danaro e l'esistenza di una prova scritta dello stesso;
RILEVATO che negli atti prodotti dalla parte istante e'
rinvenibile una prova scritta del credito, consistente in due
dichiarazioni, sottoscritte dal convenuto A., entrambe in data 2
marzo 1994, nelle quali dichiara di aver ricevuto le somme di cui
ai due contratti preliminari esibiti, e stipulati dall'A. per se'
o per persona da nominare, pari a complessive lire cento milioni,
dal sig. C.A., nell'interesse della societa' A. Trust Reg. con
sede in Balzers (Liechtenstein);
RILEVATO che tali dichiarazioni scritte non sono state
contestate dal convenuto, il quale anzi ha ammesso di aver avuto
rapporti con il sig. C.A.;
RITENUTO che il credito azionato ben puo' ritenersi esigibile in
quanto e' in atti dichiarazione scritta del convenuto nella quale
il medesimo informava il presidente della societa' attrice
dell'impossibilita' di stipulare i contratti definitivi
conseguenti ai due preliminari predetti, per l'acclarata
impossibilita' del verificarsi della condizione della
approvazione delle modificazioni urbanistiche da parte del comune
di C., e comunicava, sia pure con linguaggio non tecnico,
l'annullamento delle scritture private preliminari sottoscritte
e la restituzione dell'acconto versato;
RILEVATO che la spiegata riconvenzionale non e' supportata da
alcuna prova scritta;
RITENUTO di dover attribuire gli interessi legali sulla somma di
cui si chiede l'ingiunzione, dalla data dell'11 gennaio 1995,
giorno in cui il convenuto ha comunicato alla controparte
l'impossibilita' di addivenire alla stipula dei contratti
definitivi, e l'avvenuta restituzione dei corrispettivi versati,
ed in cui deve ritenersi sorto quindi, in mancanza di diversa
prova, l'obbligo della restituzione della somma;
RITENUTO di dover liquidare in questa sede le spese della sola
procedura ex art. 186-ter c.p.c.;
RITENUTO di concedere la provvisoria esecuzione del presente
provvedimento, sussistendo la prova scritta del credito,
essendovi pericolo di maggior danno per il creditore
dall'ulteriore ritardo, e non essendo il credito azionato in
riconvenzionale dal convenuto fondato su prova scritta;
                                        P T M
Letti gli artt. 186-ter, 633 e 641 c.p.c.,
Ordina ad A.V. di pagare immediatamente la somma di lire cento
milioni alla societa' A. Trust Reg., nella persona del suo
presidente E.F., oltre interessi legali al tasso vigente sulla
medesima somma dalla data dell'11 gennaio 1995 sino a quella di
effettivo pagamento;
Condanna A.V. al pagamento delle spese della presente procedura
che liquida in complessive lire 900.000;
Dichiara la presente ordinanza provvisoriamente esecutiva;
Rimette le parti all'udienza del 1ø marzo 1996 per eventuali
richieste istruttorie ed in mancanza per la precisazione delle
conclusioni.
    (Omissis).