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- La legge consente l'erogabilità gratuita della terapia "MDB"
- qualora non esista altra valida alternativa terapeutica
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- Tribunale Trani, sezione civile, ord. 10 luglio 2000 (su reclamo in proc. caut.).
- Pres. Delcuratolo, est. Pica.
A seguito dell'unificazione degli uffici di Tribunale e Pretura la distinzione tra
cognizione del giudice del lavoro e cognizione del giudice civile non si pone più in
termini di ripartizione di competenza in senso tecnico, ma rappresenta l'espressione di
una mera ripartizione interna d'affari, la cui inosservanza non incide sulla validità
delle attività processuali compiute, e si riduce essenzialmente ad una mera questione di
forme del rito da seguire per ciascun tipo di processo.
- Lo stesso ordinamento giuridico consente e legittima direttamente lerogazione
gratuita delle prestazioni assistenziali
- richieste dalla istante, senza che vi sia necessità da parte dellinterprete
di ricorrere a particolari strumenti esegetici, se non quelli propri dellordinario
metodo interpretativo, affermati dallart. 12, primo comma, delle disposizioni sulla
legge in generale, (secondo il quale "nellapplicare la legge non si può ad
essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole
secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore").
Per lart. 1, quarto comma, D.L. 21 ottobre 1996 n,
536, << qualora non esista valida alternativa terapeutica
sono erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, a partire dal 1° gennaio
1997, i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma
non sul territorio nazionale, i medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a
sperimentazione clinica e i medicinali da impiegare per unindicazione terapeutica
diversa da quella autorizzata >> .
- Per lart. 3, secondo comma, legge 8 aprile 1998 n. 84, << in singoli casi il medico può, sotto la sua diretta
responsabilità e previa informazione del paziente e acquisizione del consenso dello
stesso, impiegare un medicinale prodotto industrialmente per unindicazione o una via
di somministrazione o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da
quella autorizzata, ovvero riconosciuta agli effetti dellapplicazione
dellarticolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla
legge 23 dicembre 1996 n. 648, qualora il medico stesso ritenga, in base a dati
documentabili, che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali per i
quali sia già approvata quella indicazione terapeutica o quella via o modalità di
somministrazione e purché tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su
pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale>> .
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- Il Tribunale, sezione civile, composto dai magistrati:
- dr. Pietro Delcuratolo,
presidente
- dr. Giorgio Pica,
giudice, relatore
- dr.ssa Adriana Doronzo, giudice
- riunito in camera di consiglio per deliberare sul reclamo proposto ai sensi
dellart. 669-terdecies c.p.c. da C.R., avverso il provvedimento cautelare emesso dal
giudice civile del Tribunale di Trani, in data 23 maggio 2000, con il quale è stata
rigettata listanza della medesima rivolta ad ottenere la somministrazione gratuita
dei farmaci prescrittile dal suo medico curante e noti come protocollo MDB, ha pronunciato
la seguente
- O R D I N A N Z A
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- RILEVATO IN FATTO
-
- Con ricorso proposto ai sensi dellart. 700 c.p.c., e depositato il 9 maggio 2000,
presso la sezione civile del Tribunale
- di Trani, C.R., domiciliata in ZZZ, al ....... n. ..., premesso di essere casalinga, e
coniugata con un muratore disoccupato
- da parecchi anni, esponeva:
-
- - di essere affetta da "neoplasia maligna epiteliomorfa scarsamente differenziata
infiltrante il derma",
- - di aver effettuato numerose terapie a base di radioterapia e chemioterapia presso la
casa di cura XXX s.r.l. di B.,
- ma senza esito,
- - di aver ottenuto, a seguito di consulto con altro medico, la prescrizione della
terapia nota con il nome di protocollo MDB,
- per un periodo di dodici mesi;- che la A.u.s.l. competente aveva rifiutato la fornitura
gratuita della nuova terapia, e che ella
- non possedeva mezzi economici per potersela procurare privatamente.
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- Pertanto chiedeva che il giudice adito, accertato il fumus boni juris
ed il periculum in mora, ordinasse alla A.u.s.l. BBB, di XXX, competente per territorio,
di somministrarle gratuitamente, per il tramite delle farmacie convenzionate, e per il
periodo stabilito dal medico curante, i medicinali prescrittile; chiedeva altresì che
data lurgenza il giudice adito provvedesse inaudita altera parte.
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- Fissata la comparizione delle parti, si costituiva lente
sanitario resistendo alla domanda ed eccependo, in rito, in primis lincompetenza per
materia del giudice adìto, per essere a suo dire competente il Tribunale di Trani, ma in
funzione di giudice del lavoro, ed in subordine il difetto di legittimazione passiva
dellente sanitario, per essere competente la Regione a provvedere ai rimborsi in
materia di assistenza obbligatoria, a norma delle leggi regionali n. 5 del 20-1-1975,
modificata dalla legge regionale n. 40 del 3-7-1979. Quanto alla fondatezza sostanziale
della domanda cautelare, eccepiva lente sanitario che la patologia indicata
dallistante non rientrava fra quelle descritte dallart. 1 del D.L. 186/1998,
convertito nella legge 257/1998, e che nessun diritto poteva configurarsi a favore della
istante a fruire del trattamento MDB, non essendo stata a questo riconosciuta alcuna
terapeuticità.
- Il primo giudice rigettava listanza, asserendo in primis
la impossibilità di pronunciare sulla domanda essendo a suo dire competente il giudice
del lavoro, e comunque ritenendo nel merito insussistente il fumus boni iuris della
domanda cautelare.
- Con ricorso depositato il 12 giugno 2000 proponeva reclamo la
C.avverso il provvedimento cautelare emesso dal primo giudice.
- Fissata la comparizione per ludienza del 27 giugno 2000, si
costituiva la A.u.s.l. resistendo al reclamo e ribadendo
- le ragioni già dedotte in primo grado.
- Allesito della discussione la causa era riservata per la
decisione.
- Osserva il Tribunale che il reclamo è fondato e va accolto, per i
motivi che seguono.
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- RITENUTO IN DIRITTO
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- 1. La cognitio del giudice civile e linsussistenza di una sua
incompetenza in senso tecnico.
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- In ordine alla prima questione, relativa alla asserita incompetenza
del giudice civile, può osservarsi che la sopravvenuta riforma, che ha eliminato la
distinzione organico-funzionale tra Tribunali e Preture, unificando i predetti uffici
giudiziari nellunico organo giudiziario del Tribunale, ha fatto venir meno ogni
distinguibilità delle diverse attribuzioni di cognizione in termini di competenza,
relegando le ripartizioni per materie che siano interne al medesimo ufficio -, e
che prima della riforma erano distintive di cognizione giurisdizionale separata di organi
funzionalmente distinti, a mera suddivisione interna di compiti giurisdizionali del
medesimo Tribunale: per cui non possono spiegare più lo stesso valore i precedenti
giurisprudenziali in materia provenienti dalle preture del lavoro, oggi estinte;
oltretutto nel caso di specie va aggiunto che il Tribunale di Trani non ha una sezione
lavoro tabellarmente costituita, ma la relativa giurisdizione è esercitata da giudici
civili addetti alla trattazione delle controversie in materia di lavoro e previdenza.
- Se non appare quindi affermabile già in linea astratta alcuna
incompetenza in senso tecnico sulla base della distinzione interna di materie fra le
diverse sezioni del Tribunale, comunque a maggior ragione negli uffici in cui neppure
tabellarmente vi è una distinzione tra giudici del lavoro e civili, la distinzione fra le
relative materie si riduce sul piano processuale ad una mera questione di rito da
osservare.
- Peraltro va tenuto presente che, come rileva e sottolinea lo stesso
giudice reclamato, proprio i giudici addetti alla materia del lavoro di questo Tribunale
si sono già ripetutamente pronunciati nel senso di escludere la loro cognizione sulle
controversie del genere della presente causa, rilevando che la cognizione della sezione
lavoro e previdenza è limitata alle controversie che attengano a questioni di previdenza
"obbligatoria" e non vi rientrerebbe quindi la presente vicenda che discende
dallinesistenza di una previdenza obbligatoria in parte qua, e dalla domanda di
salvaguardia di un diritto fondamentale della persona.
- Per cui linteressata, a seguito del rigetto della domanda
cautelare anche da parte del giudice civile adito, che segue al rigetto da parte del
giudice del lavoro, si trova a subire in realtà, per la notoria inutilizzabilità nel
rito cautelare degli strumenti processuali previsti per dirimere i conflitti di competenza
(ed al di là di ogni valutazione di coerenza di tali strumenti con le ragioni di urgenza
degli strumenti cautelari), un ingiustificato diniego generale di giustizia, che la priva
della fruibilità della tutela cautelare, e che non sarebbe peraltro neppure ovviabile
utilmente in sede di merito, atteso che lontologica assoluta urgenza delle
prestazioni di cui chiede lerogazione esige la utilizzabilità della tutela
cautelare, e rende ingiustificabile una situazione di rifiuto generalizzato di giustizia
da parte di tutti i giudici che pur appaiono astrattamente competenti.
- Inoltre, va sottolineato che in ordine al profilo della tutelabilità
del diritto alla salute innanzi al giudice civile già ripetutamente la sezione civile di
questo Tribunale si è pronunciata in senso affermativo della cognitio del giudice civile
(cfr., ad es., ordd. sez. civile, 21 gennaio 1999, est. Guaglione; 9 marzo 1999, est.
Mastrorilli; 29 marzo 1999, est. Pica; 31 marzo 1999, est. Guaglione; 16 luglio 1999, est.
Pica), e ciò dunque, unitamente al riferito orientamento dei giudici del lavoro, dovrebbe
costituire un valido criterio-guida per il giudice civile che si trovi investito di
questioni del tipo dedotto in questo giudizio.
- Del resto, nello stesso senso è rinvenibile ampia giurisprudenza di
altri, numerosi, uffici giudiziari.
- Come già affermato nei menzionati precedenti della sezione civile di
questo Tribunale, la competenza del giudice civile discende dalla natura della domanda,
rivolta alla salvaguardia di un diritto essenziale della persona, quale il diritto alla
salute, riconosciuto dall'art. 32 Cost.
- Va al riguardo aggiunto che la norma costituzionale impone
esplicitamente e direttamente allo Stato di tutelare "la salute come fondamentale
diritto dell'individuo e interesse della collettivita'", e dunque di attivarsi per la
protezione di tale diritto, e nel contempo impone anche allo Stato, all'evidente scopo di
coniugare il principio di tutela della salute con quello di eguaglianza di cui all'art. 3
Cost., (che nella materia de qua significa "eguali possibilita' di accesso alla
relativa tutela"), di "garantire cure gratuite agli indigenti".
- La delineazione dell'ampiezza e dell'operativita' concreta del
principio costituzionale di tutela della salute trovano origine in alcune pronunce
interpretative della Corte costituzionale, tra cui la sentenza n. 184 del 14 luglio 1986,
(edita in Foro It., 1986, I, 2053), che nel riconoscere al diritto alla salute una
posizione soggettiva autonoma, capace di imporsi e di essere direttamente tutelato anche
nei rapporti tra i soggetti privati, ha implicitamente affermato il valore immediatamente
precettivo, e quindi direttamente operativo nei rapporti intersoggettivi (pubblici e
privati), e non meramente programmatico (e cioe' diretto unicamente al legislatore) della
disposizione costituzionale.
- D'altro lato, anche la giurisprudenza ordinaria, di legittimita' e di
merito, ha riconosciuto l'immediata tutelabilita' del diritto, sia verso privati che verso
lo stesso servizio sanitario nazionale. Si veda ad es. la Cass. 29 dicembre 1990 n. 12218,
(in Foro It. Rep. 1991, 2972, m. 191), secondo la quale "in presenza dell'estrema
gravita' delle condizioni di salute in cui versa il cittadino e dell'impossibilita' di
ottenere dalle strutture pubbliche prestazioni adeguate ... la pretesa del cittadino al
riconoscimento ed al rimborso delle spese ha consistenza di diritto soggettivo perfetto,
la cui tutela e' demandata alla giurisdizione dell'A.G.O.".
- L'obbligo per lo Stato di assicurare in concreto la possibilita' di
cura ai cittadini emerge con chiarezza anche dalla sentenza della Corte Cost. n. 992 del
27 ottobre 1988, che ha affermato la illegittimita' costituzionale di quegli articoli
della legge finanziaria per l'anno 1984 (approvata con legge 27 dicembre 1983 n. 730) che
non consentivano il rimborso delle spese per le prestazioni di diagnostica specialistica
ad alto costo eseguite presso strutture private non convenzionate, allorche' queste ultime
fossero le uniche detentrici delle relative apparecchiature e gli accertamenti
risultassero indispensabili: con cio' evidenziando che le limitazioni poste alla spesa
pubblica in materia sanitaria sono congrue e ragionevoli allorche' attingono a servizi non
essenziali e non insostituibili per la tutela della salute, ma non sono piu' accettabili
quando incidono su prestazioni dalle quali dipende direttamente ed immediatamente la
tutela della salute e della vita dell'individuo.
- 2. Linsussistenza dellasserito difetto di legittimazione passiva
della A.U.S.L. resistente.
-
- In ordine allasserito difetto di legittimazione passiva
eccepito dalla A.u.s.l. reclamata, che ha indicato nella Regione
- organo competente in senso sostanziale a gestire la vicenda per cui è causa, la
relativa eccezione appare priva di qualsiasi pregio, essendo evidente e notorio che la
ripartizione delle competenze finanziarie e contabili e dei relativi oneri è interna
- alla pubblica amministrazione e non può incidere allesterno sulla attribuibilità
degli obblighi giuridici, e risultando comunque testualmente dalla legge, e cioè
dallart. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, primo comma, che le
u.s.l.
- sono aziende dotate "di personalità giuridica pubblica, di autonomia
organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica",
e sono dunque i soggetti giuridicamente responsabili dellerogazione delle
prestazioni sanitarie, ed in conseguenza legittimate attivamente e passivamente ad instare
nelle relative controversie.
- 3. La sussistenza del fumus boni iuris delle ragioni
dellistante.
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- Per quanto concerne le altre valutazioni poste dal primo giudice a
fondamento del provvedimento di rigetto reclamato,
- in ordine al fumus boni iuris, ritiene il Collegio che esse non siano
condivisibili.
- Invero nessun rilievo può spiegare in questa sede la decisione della
Corte costituzionale n. 121/1999, menzionata dal
- primo giudice, con la quale il giudice delle leggi ha negato, giustamente, il potere
dellA.G.O., nella sede cautelare analoga
- alla presente, di poter sottoporre a verifica la validità della sperimentazione tecnica
del protocollo MDB, dal momento che oggetto del presente giudizio non è certo, e non
potrebbe essere, laccertamento della validità scientifica di una
indubbiamente controversa terapia, bensì laccertamento del diritto del
malato a seguire la terapia prescrittagli dal suo
- medico curante ancorché non conforme agli standards terapeutici ufficialmente
riconosciuti.
- Per cui il richiamo alla decisione della Corte costituzionale
predetta appare inconferente
- Neppure conferenti risultano in realtà i richiami del primo giudice
agli esiti della sperimentazione ufficiale condotta sul
- protocollo MDB, dal momento che la decisione della presente controversia non va adottata
sulla base dellesito della sperimentazione, i cui risultati devono essere oggetto di
valutazioni e riflessioni in altre sedi, ma, come compete al giudice,
- sulla base dei riferimenti normativi a disposizione dellinterprete.
- Se la questione viene ricondotta nel rigoroso alveo dei riferimenti
normativi, accantonando altre considerazioni metagiuridiche, il ricorso cautelare spiegato
dalla C.non può non trovare accoglimento.
- 4. I principi espressi dalla normativa sanitaria.
-
- Enuncia lart. 1, quarto comma, del D.L. 21 ottobre 1996 n, 536,
convertito in legge dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648:
- << qualora non esista valida alternativa terapeutica
sono erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, a partire dal 1° gennaio
1997, i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma
non sul territorio nazionale, i medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a
sperimentazione clinica e i medicinali da impiegare per unindicazione terapeutica
diversa da quella autorizzata >> .
-
- A sua volta lart. 3 della legge 8 aprile 1998 n. 84, al secondo comma, stabilisce:
- << in singoli casi il medico può, sotto la sua diretta
responsabilità e previa informazione del paziente e acquisizione del consenso dello
stesso, impiegare un medicinale prodotto industrialmente per unindicazione o una via
di somministrazione o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da
quella autorizzata, ovvero riconosciuta agli effetti dellapplicazione
dellarticolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla
legge 23 dicembre 1996 n. 648, qualora il medico stesso ritenga, in base a dati
documentabili, che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali per i
quali sia già approvata quella indicazione terapeutica o quella via o modalità di
somministrazione e purché tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su
pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale>> .
-
- Dunque da tali disposizioni emerge chiaramente la facoltà per il medico di non
attenersi al disposto dellart. 3, comma 1, L. n. 94/1998, (che enuncia il principio
generale che "il medico, nel prescrivere una specialità medicinale o altro
medicinale prodotto industrialmente si attiene alle indicazioni terapeutiche, alle vie e
alle modalità di somministrazione previste dallautorizzazione allimmissione
in commercio"), allorché:
- a) ritenga che il paziente possa essere trattato utilmente con medicinali approvati per
finalità terapeutiche o modalità di somministrazione diverse (art. 3, secondo comma, l.
94 cit.), pur in presenza di altre alternative terapeutiche ufficialmente riconosciute ed
approvate;
- b) ovvero allorché non esista alcuna valida alternativa terapeutica (art. 1, comma 4,
del decreto legge n. 536 del 21 ottobre 1996); ed in tal caso è prevista dalla
stessa norma:
- b/1) la facoltà per il medico di prescrivere i medicinali <<innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri
Stati ma non sul territorio nazionale, i medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a
sperimentazione clinica e i medicinali da impiegare per unindicazione terapeutica
diversa da quella autorizzata>>;
- b/2) la erogabilità di tali medicinali "a totale carico del
servizio sanitario nazionale". Tale erogabilità a carico del S.S.N. è confermata
dallart. 3, comma quarto, della legge n. 94/1998, per il quale <<in nessun
caso il ricorso, anche improprio, del medico alla facoltà prevista dai commi 2 e 3
puo costituire riconoscimento del diritto del paziente alla erogazione dei
medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, al di fuori dellipotesi
disciplinata dallarticolo 1, comma 4, del decreto legge 21 ottobre 1996 n. 536,
convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648 >> .
-
- Sulla base di tali disposizioni normative, entro le quali deve
attualmente muoversi il giudice, listante ha pieno diritto a fruire gratuitamente
della terapia indicata con il nome di protocollo MDB, ed il S.S.N. è tenuto a erogare i
relativi farmaci alla stessa, in quanto:
- a) è provato che la C.ha già, senza alcun esito, avendo riscontrato il recidivare
della patologia, esperito più cicli di terapie tradizionali, e dunque può dirsi non solo
ipotizzata, ovvero teoricamente dedotta dalla casistica clinica già conosciuta, ma
inconfutabilmente acclarata in concreto linesistenza di altre "valide
alternative terapeutiche" (come previsto dal menzionato art. 1, comma 4, D.L.
536/1996;
- b) i farmaci prescritti dal medico curante non sono assolutamente sconosciuti, bensì il
farmaco prescritto, ed i principi attivi che lo compongono, sono ben conosciuti dal
prontuario farmaceutico, come ben conosciuti sono gli altri principi farmacologici che
sono usualmente inclusi nel c.d. protocollo MDB.
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- Infatti, ad esempio: l'AT 10, che e' definito come il primo
precursore della sintesi del metabolita attivo della vitamina D3, e' indicato nei casi di
osteodistrofia da insufficienza renale, e non dovendo essere attivato dal rene, esplica
una efficacia terapeutica anche quando la funzione renale sia, per qualsiasi ragione
compromessa; il Synacten Depot, che agisce sulla corteccia surrenale, ha la funzione di
provocare la secrezione di cortisone endogeno, che ha notoriamente potere
antinfiammatorio, e puo' contribuire a ridurre, ovvero anche ad eliminare, la necessita'
di trattamenti farmacologici o strumentali esogeni diretti allo stesso scopo; il Matrix
costituisce un validissimo analgesico; la Somatostatina, regolarmente in prontuario
farmaceutico ed in commercio (anche se da qualche tempo con limitazione all'uso
ospedaliero, ed esclusa dalla libera vendita al pubblico), e' espressamente indicata per
il trattamento di diverse forme emorragiche dell'apparato gastrointestinale, nonche' per
il trattamento profilattico delle complicanze post-operatorie conseguenti ad interventi
sul pancreas, etc. E la Melatonina, pur non considerata dalla farmacopea ufficiale
italiana, e' in libera vendita al pubblico all'estero (addirittura come integratore
alimentare), tra l'altro in Stati anche ad alto livello di controllo sulla qualita' dei
prodotti farmacologici e alimentari.
- Infine la vitamina C è uno dei farmaci più usati e prescritti, non solo per la sua
essenzialità nei meccanismi della fisiologia umana, ma anche per le proprietà preventive
e/o curative dei fenomeni ossidanti delle cellule, e per le comunemente asserite
proprietà rafforzative delle difese immunologiche dellorganismo.
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- Risulta quindi pienamente soddisfatta anche la seconda condizione posta dallart.
1, quarto comma, D.L. 536/1996 citato.
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- Sulla base degli esposti riferimenti normativi, appare dunque evidente che è lo stesso
ordinamento giuridico, a consentire e legittimare direttamente nel caso di specie
lerogazione gratuita delle prestazioni assistenziali richieste dalla Caprio, senza
che vi sia necessità da parte dellinterprete di ricorrere a particolari strumenti
esegetici, se non quelli propri dellordinario metodo interpretativo, affermati
dallart. 12, primo comma, delle disposizioni sulla legge in generale, (secondo il
quale "nellapplicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che
quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e
dalla intenzione del legislatore"). E proprio sulla base dei richiamati riferimenti
normativi appare ingiustificato il rigetto, per difetto del fumus boni iuris, della
domanda spiegata dalla C.
- 5. - I principi generali dellordinamento in materia di tutela della
salute.
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- Come si è già accennato, i richiamati principi normativi offrono la soluzione della
presente controversia allinterprete, nel senso favorevole alla istante, al di là ed
indipendentemente da qualsiasi valutazione di efficacia o utilità della terapia MDB:
valutazioni che, va ribadito, non spetta al giudice operare, e che certamente, se operate
in questa sede, non potrebbero non apparire insufficienti o prive di certezza scientifica,
non avendo certo il giudice gli strumenti tecnici (oltre che il bagaglio tecnico-clinico)
necessari a compiere avvedutamente valutazioni del genere.
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- Invece il giurista deve muoversi unicamente sul piano dei principi normativi,
verificando appunto se esista un diritto del malato a fruire delle terapie MDB, sul
presupposto che le valutazioni e le scelte terapeutiche sono di competenza del medico
curante, il quale per ammissione dellordinamento è il dominus ed il responsabile
delle scelte terapeutiche del paziente.
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- Se pertanto risultano estranee alloggetto dellindagine del giudicante le
valutazioni sulla validità terapeutica del protocollo MDB, non è affatto estranea né
ultronea la verifica dei principi generali in base ai quali il nostro ordinamento regola
la tutela della salute: e tali principi appaiono perfettamente in armonia con le fonti
normative richiamate, e con lapplicazione che se ne fa in questa sede.
-
- Va infatti sottolineato, ad integrazione di quanto innanzi esposto in tema di art. 32
Cost., che il diritto alla tutela della propria salute non e' soltanto da intendersi come
diritto a fruire di terapie ufficialmente riconosciute ed approvate, e non va visto
soltanto in funzione della possibilita' di guarigione finale dell'ammalato, perche'
altrimenti, cosi' ragionando, dovrebbero assurdamente negarsi le cure (anche di solo
contenimento e antidolorifiche) a tutti coloro che si trovano in situazioni patologiche
per le quali non e', allo stato delle conoscenze mediche, prevedibile una guarigione.
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- In realta' la norma costituzionale sul diritto alla salute non puo' non essere letta in
armonia con gli altri principi costituzionali che tutelano l'individuo, quali: l'obbligo
di rispettare la dignita' della persona, quale che ne siano le condizioni economiche e
sociali; l'obbligo di adempiere ai doveri di solidarieta'; l'obbligo di assicurare
l'eguaglianza di trattamento di tutti gli individui; ed infine il fondamentale obbligo di
rispettare la liberta' individuale, che la stessa Costituzione definisce inviolabile, e
che si esplica anche nel diritto di scegliere, in tutti i casi in cui la medicina
ufficiale non solo non offre garanzie di guarigione, ma neppure speranze di arrestare
l'avanzata del male, quelle soluzioni terapeutiche che, a parita' di incertezze sui
risultati, consentano almeno di mantenere un livello di vita decoroso e meno devastato
dagli effetti secondari delle terapie.
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- Il diritto alla salute e' in altri termini non soltanto il diritto a poter curare il
proprio male per guarirne (che e' pur sempre la normale aspettativa di chiunque), ma anche
il diritto a ridurre al minimo, ovvero a non dover subire necessariamente, gli effetti
collaterali di terapie anche di semplice "mantenimento", e di poter scegliere il
quadro terapeutico che (a parita' di incertezza, ovvero anche in caso di pari certezza
"negativa", sull'esito finale) assicura il minor danno emergente ulteriore per
l'equilibrio psico-fisico e biologico dell'ammalato.
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- E' del resto pacifico ed innegabile che il medico sia libero, e "debba essere
libero" a garanzia del progresso stesso delle scienze mediche, di prescrivere
all'ammalato quei farmaci che egli ritenga, nella sua scienza e coscienza, ed ovviamente
sotto la sua responsabilita' (che trova regolazione sul piano dei rapporti con il
paziente, anche attraverso la figura del c.d. consenso informato, richiamata anche dalle
norme innanzi menzionate), utili a produrre effetti terapeutici per il paziente: al punto
che, come gia' innanzi ricordato, nel caso che il servizio sanitario nazionale non intenda
assecondare il medico nelle scelte terapeutiche, la giurisprudenza ha riconosciuto al
giudice, su richiesta dell'interessato, la possibilita' di "disapplicare" il
prontuario farmaceutico ufficiale, se le esigenze terapeutiche lo richiedano.
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- E vero che lart. 3, secondo comma, del D.L. 23/1998 citato, prevede anche il
limite dellimpiego "consolidato e conforme a linee-guida o lavori apparsi su
pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale": ma tale limite (che
peraltro non rileva nella vicenda per cui è causa, che trova soluzione nel disposto del
menzionato art. 1, comma 4, del D.L. 536/1996) appare però questo sì di
assai dubbia legittimità, perché in realtà comprime ingiustificatamente la libertà di
valutazione del medico, condizionandola ad opinioni espresse aliunde, estranee ed avulse
dal caso clinico in concreto seguito dal medico, e comunque appunto in quanto
"opinioni" mai "accreditabili" dellassoluta esattezza e
dellinconfutabilità, per lontologica relatività del sapere e della
conoscenza umana.
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- Nellottica della innegabile libertà del medico (e l'esperienza insegna che cio'
avviene, nella prassi, per molte patologie assai piu' comuni, ed anche meno gravi, di
quelle oggetto della presente causa) riconosciuta dallart. 3 cit., anche di
prescrivere farmaci inseriti nel prontuario farmaceutico ufficiale, con specifiche
indicazioni terapeutiche, discostandosi da queste ultime, ove ritenga che essi siano
idonei a svolgere un'azione terapeutica, principale o coadiuvante, in relazione alla
specifica patologia che egli cura ottica altresì confermata dallart. 5 del
D.L. 23/1998, che prevede la possibilità di prescrivere preparazioni magistrali a base di
principi attivi scelti dal medico, anche se contenuti in specialità medicinali non più
in commercio, perché revocate (purché non per rischi di impiego del principio: ma anche
sulla ragionevolezza di tale limite aprioristico potrebbe discutersi, ove in concreto si
profilasse un bilanciamento tra rischi conosciuti e gravità ed esiti della patologia da
curare, che ben potrebbe far ritenere meno gravi i rischi) non possono non trovare
ingresso anche le esigenze di terapia dellammalato grave, che lo richieda, e che non
abbia sbocchi terapeutici dagli esiti fausti "certi", o almeno
"ragionevolmente certi", nella medicina tradizionale, e quindi il suo diritto a
ricorrere a terapie alternative, che quanto meno gli consentano un ulteriore decorso meno
traumatizzante e doloroso della patologia in atto.
- La questione dell'efficacia "guaritiva" o meno del trattamento terapeutico di
cui si chiede la fruizione gratuita in questa sede, passa quindi in second'ordine, e non
soltanto perche' non e' in questa sede giudiziaria che essa va accertata, come già
accennato, ma soprattutto perche', qualora volesse trasporsi la ratio iudicandi ma,
ripetesi, impropriamente su questo piano, è innegabile che neppure le terapie
tradizionali assicurano sempre, e tantomeno nel caso di specie alcuna efficacia curativa:
e quindi benche' godano del riconoscimento ufficiale, si pongono in realta' assai spesso,
con riguardo ai benefici che comportano per la salute, sul medesimo piano di quelle
"non riconosciute": mentre in piu', recano, come fattore negativo, e che spinge
giustamente il paziente a scegliere l'altra strada, oltre alle difficolta' concrete di
tempestiva applicazione, anche una serie di effetti collaterali che rendono spesso
insopportabile, ma certamente difficilissimo, l'ulteriore periodo di vita che aspetta
l'ammalato.
-
- Sulla base di questi principi fondamentali appare dunque evidente il diritto
dell'istante a poter fruire degli altri percorsi terapeutici, i quali sono anch'essi
prescritti da medici, e che pur se non riconosciuti ufficialmente, rappresentano l'ultima
spiaggia per il paziente, sia per tentare una auspicabile evoluzione positiva della
patologia, sia per mantenere nelle more un livello di vita sufficientemente dignitoso ed
accettabile.
-
- D'altro lato, i diritti di liberta' individuale devono far ritenere che l'ammalato e' il
dominus della propria situazione, ed ha diritto di scegliere, pur se sulla scorta dei
necessari pareri dei medici, le soluzioni terapeutiche che intende seguire.
- 6. - I limiti della prova addossabile allistante.
-
- Infine va osservato che incongrua appare altresì lasserzione
del primo giudice che "nel valutare gli elementi costitutivi della domanda, anche
nelle procedure cautelari, pure nei casi più dolorosi, deve farsi applicazione delle
consuete regole di giudizio, tra le quali, sotto il profilo che ci occupa, spicca quella
concernente lonere della prova, che grava sul ricorrente / attore".
- Al di là dellovvia condivisibilità della asserzione circa la necessità della
prova, in realtà il ricorrente la prova della necessità ed indifferibilità della
terapia richiesta lha fornita, allorché ha prodotto la documentazione del medico e
la sua prescrizione, e lattestazione, non contestata dalla A.u.s.l. resistente, che
la C.ha già fruito di terapie tradizionali, ripetutamente, senza però ottenere alcun
beneficio.
-
- Ciò basta a radicare la prova della necessità della terapia, non
potendosi certo pretendere di addossare al malato lonere di provare la validità
scientifica della terapia, sulla quale non sono concordi neppure le più alte autorità
scientifiche dello Stato, perché in tal caso si porrebbe a carico del malato una vera e
propria probatio diabolica, impossibile da raggiungere e da allegare sulla base dei suoi
ristretti mezzi di conoscenza.
- 5. Conclusioni.
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- Sussistendo il fumus boni iuris per le esposte ragioni, e dovendosi ritenere
implicito, a fronte dello stato di necessita' urgente ed immediata della istante che versa
in pericolo di vita, il periculum in mora, il reclamo va dunque accolto, ed in riforma del
provvedimento di rigetto del primo giudice, va accolto il ricorso cautelare spiegato da
C.R. il il 9 maggio 2000, e va ordinato alla A.u.s.l. competente di somministrare
gratuitamente alla C.R., attraverso le farmacie convenzionate, il farmaco denominato
"Stilamin" in fiale da 3 mg., a base di somatostatina a 28 aminoacidi,
unitamente agli strumenti necessari per lassunzione (tra cui la siringa
temporizzata), per la durata di mesi dodici , come da prescrizione del, medico curante.
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- P T M
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In accoglimento del reclamo, il Tribunale di Trani, sezione civile, cosi' provvede:
1) Ordina alla A.u.s.l. BBB di XXX di fornire gratuitamente per mesi dodici, a C.R.,
attraverso le farmacie convenzionate, il farmaco denominato "Stilamin" in fiale
da 3 mg., a base di somatostatina a 28 aminoacidi, unitamente agli strumenti necessari per
lassunzione (tra cui la siringa temporizzata);
2) riserva all'esito del giudizio di merito, da instaurarsi entro trenta giorni dalla
comunicazione del presente provvedimento a pena dinefficacia di questo, ogni
statuizione sulle spese del presente procedimento cautelare;
3) manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Trani, addi' 10 luglio 2000.