- Art. 1.
- 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la lettera
c) e' sostituita dalla seguente:
"c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche
amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni
uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.".
- 2. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dopo le
parole: "legge 23 ottobre 1992, n. 421," sono inserite le seguenti: "e
dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,".
-
- Art. 2.
- 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i commi 1, 2, 2-bis
e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da
disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i
rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano
gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarita' dei medesimi;
determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai
seguenti criteri:
a) funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi di attivita', nel perseguimento degli
obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita'. A tal fine, periodicamente e comunque
all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si
procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilita', garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e
gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 4, comma 2;
c) collegamento delle attivita' degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione
interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici
pubblici;
d) garanzia dell'imparzialita' e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche
attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e
attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilita'
complessiva dello stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze
dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati
dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che
introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate
da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono
ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I
contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalita' previsti nel titolo
III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui
all'articolo 49, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici puo' avvenire
esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante
contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che
attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia
a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti
economici piu' favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalita' e nelle misure
previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le
risorse disponibili per la contrattazione collettiva.".
- 2. Nel comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le
parole: o"a partire rispettivamente dalle qualifiche di segretario di legazione e di
vice consigliere di prefettura " sono sostituite dalle seguenti: "quest'ultima a
partire dalla qualifica di vice consigliere di prefettura ". Nel medesimo comma sono
soppresse le parole: o"i dirigenti generali nominati con decreto del Presidente della
Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e quelli a questi stessi
equiparati per effetto dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72." .
-
- Art. 3.
- 1. L'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita'). - 1.
Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo,
definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti
nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati
dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano,
in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo
interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per
l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare
alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale
generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di
determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti ed al Consiglio di
Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi
tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione
delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva
dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto ad
opera di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o
indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al
principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione
dall'altro.".
-
- Art. 4.
- 1. L'articolo 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 4 (Potere di organizzazione). - 1. Le amministrazioni pubbliche assumono
ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui
all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione
amministrativa.
2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le
determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei
rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacita' e i
poteri del privato datore di lavoro.
3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle
determinazioni organizzative ai principi indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine
di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per
l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione .".
-
- Art. 5.
- 1. L'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 6 (Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche) - 1.
Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonche' la
consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, sono determinate in funzione delle
finalita' indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e
previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo
10. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane
attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del
personale.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica
l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione
del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica puo'
essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la
spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre
dell'anno precedente.
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente
e comunque a scadenza triennale, nonche' ove risulti necessario a seguito di riordino,
fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede
adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni organiche gia' determinate sono approvate dall'organo di
vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno
di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e con gli
strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni
dello Stato la programmazione triennale del fabbisogno e l'approvazione delle variazioni
delle dotazioni organiche avviene ad opera del Consiglio dei Ministri, secondo le
modalita' di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri,
nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari
disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze
di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si
applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la
determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine
e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e
amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'universita' di
appartenenza. Parimenti sono attribuite agli Osservatori astronomici, astrofisici e
Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del
personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente
articolo e a quelli previsti dall'articolo 31 non possono assumere nuovo personale,
compreso quello appartenente alle categorie protette.".
-
- Art. 6.
- 1. L'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 10 (Partecipazione sindacale) - 1. I contratti collettivi nazionali
disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con
riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di
lavoro." .
-
- Art. 7.
- 1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' inserito il
seguente:
"Art. 12-bis (Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro). - 1.
Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad
organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo
da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attivita' stragiudiziali e giudiziali
inerenti alle controversie. Piu' amministrazioni omogenee o affini possono istituire,
mediante convenzione che ne regoli le modalita' di costituzione e di funzionamento, un
unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune.".
-
- Art. 8.
- 1. L'articolo 13 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 13 (Amministrazioni destinatarie). - 1. Le disposizioni del presente
capo si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.".
-
- Art. 9.
- 1. L'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il Ministro esercita le
funzioni di cui all'articolo 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno
entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche sulla
base delle proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti
direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a),
l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle rispettive
amministrazioni delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del presente
decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997,
n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al
comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal
medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi' conto dei
procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di
diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di
aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per
particolari professionalita' e specializzazioni, con incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui
all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento
si provvede al riordino delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con
decreto adottato dall'autorita' di governo competente, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' determinato, in attuazione
dell'articolo 12, comma 1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di
spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino
ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da
corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita'
e di disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri
e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e'
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e
per la qualita' della prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10
luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma
riguardante la costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie
particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o avocare a se' o altrimenti
adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il
Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli
atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle
direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per
l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i casi di urgenza previa
contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3,
lettera p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto previsto
dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.".
-
- Art. 10.
- 1. La rubrica ed il primo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 15 (Dirigenti). - 1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente
capo la dirigenza e' articolata nelle due fasce del ruolo unico di cui all'articolo
23.".
-
- Art. 11.
- 1. L'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali). - 1. I
dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto
stabilito dall'articolo 3 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza;
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e
attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilita' di specifici progetti e
gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le
conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non
generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e
quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo
quelli delegati ai dirigenti;
e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei dirigenti e dei responsabili dei
procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono
l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere;
g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono
ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei
rapporti sindacali e di lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non
definitivi dei dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli Organismi internazionali
nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione
politica, sempreche' tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o
organo.
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attivita' da
essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga
opportuno.
3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 puo' essere conferito anche a
dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a piu' amministrazioni pubbliche,
ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice
dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente
articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice e' preposto un
segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione
di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i
poteri.".
-
- Art. 12.
- 1. L'articolo 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 17 (Funzioni dei dirigenti). - 1. I dirigenti, nell'ambito di quanto
stabilito dall'articolo 3, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli
uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed
esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici
dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici che da essi dipendono e dei
responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di
inerzia;
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali
assegnate ai propri uffici.".
-
- Art. 13.
- 1. L'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per il conferimento di
ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni
dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da
realizzare, delle attitudini e della capacita' professionale del singolo dirigente, anche
in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della
rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'articolo 2103, primo comma, del codice civile in relazione
all'equivalenza di mansioni.
2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del
presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a
sette anni, con facolta' di rinnovo. Il trattamento economico e' regolato ai sensi
dell'articolo 24 ed ha carattere onnicomprensivo.
3. Gli incarichi di segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di
strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal
comma 6.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, in
misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita'
professionali richieste dal comma 6.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, con
decreto del dirigente generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera c).
6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo
determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti
alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale,
che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e
private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che
abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori
dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata
alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono
collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono
revocati nelle ipotesi di responsabilita' dirigenziale per inosservanza delle direttive
generali e per i risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione,
disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto
individuale di cui al comma 2 dell'articolo 24.
8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere
confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia
al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si
intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al Senato della Repubblica
ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze
professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono,
su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse,
funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento. Le modalita' per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite
con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 3.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri
nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza
dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli
dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di
funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di
settore.".
-
- Art. 14.
- 1. L'articolo 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 21 (Responsabilita' dirigenziale). - 1. I risultati negativi
dell'attivita' amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli
obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie determinati con i decreti legislativi di
cui all'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, comportano per il dirigente
interessato la revoca dell'incarico, adottata con le procedure previste dall'articolo 19,
e la destinazione ad altro incarico, anche tra quelli di cui all'articolo 19, comma 10.
2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di
specifica responsabilita' per i risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della
gestione, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, puo' essere escluso dal
conferimento di ulteriori incarichi, di livello dirigenziale corrispondente a quello
revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravita',
l'amministrazione puo' recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice
civile e dei contratti collettivi.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati previo conforme parere di un comitato
di garanti, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri. Il comitato e' presieduto da un magistrato della Corte dei conti, con esperienza
nel controllo di gestione, designato dal Presidente della Corte dei conti; di esso fanno
parte un dirigente della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23, eletto dai
dirigenti del medesimo ruolo con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al comma 3
del medesimo articolo e collocato fuori ruolo per la durata del mandato, e un esperto
scelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra soggetti con specifica qualificazione
ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico. Il
parere viene reso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine,
si prescinde dal parere. Il comitato dura in carica tre anni. L'incarico non e'
rinnovabile.
4. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 17 della legge 15
marzo 1997, n. 59, ai fini di cui al presente articolo la valutazione dei risultati
negativi viene effettuata nelle forme previste dall'articolo 20.
5. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali
delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze
armate.".
-
- Art. 15.
- 1. L'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 23 (Ruolo unico dei dirigenti). - 1. E' istituito, presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, articolato in due fasce. La distinzione in fasce ha
rilievo agli effetti del trattamento economico e, limitatamente a quanto previsto
dall'articolo 19, ai fini del conferimento degli incarichi di dirigenza generale.
2. Nella prima fascia del ruolo unico sono inseriti in sede di prima applicazione del
presente decreto i dirigenti generali in servizio alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 3 e, successivamente, i dirigenti che abbiano ricoperto
incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali ai sensi dell'articolo 19 per un
tempo pari ad almeno a cinque anni, senza essere incorsi nelle misure previste
dall'articolo 21, comma 2, per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale. Nella seconda
fascia sono inseriti gli altri dirigenti in servizio alla medesima data e i dirigenti
reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28.
3. Con regolamento da emanare, entro il 31 luglio 1998, ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di costituzione e
tenuta del ruolo unico, articolato in modo da garantire la necessaria specificita'
tecnica, nonche' le modalita' dei concorsi per l'accesso alla dirigenza di cui
all'articolo 28. Il regolamento disciplina altresi' le modalita' di elezione del
componente del comitato di garanti di cui all'articolo 21, comma 3.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri cura una banca dati informatica contenente i
dati curricolari e professionali di ciascun dirigente, al fine di promuovere la mobilita'
e l'interscambio professionale degli stessi fra amministrazioni statali, amministrazioni
centrali e locali, organismi ed enti internazionali e dell'Unione europea.".
-
- Art. 16.
- 1. L'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 24 (Trattamento economico). - 1. La retribuzione del personale con
qualifica di dirigente e' determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali,
prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite
e alle connesse responsabilita'. La graduazione delle funzioni e responsabilita' ai fini
del trattamento accessorio e' definita, ai sensi dell' art. 3, con decreto ministeriale
per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo
per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e
dei limiti delle compatibilita' finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
2. Per i dirigenti incaricati di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dei
commi 3 e 4 dell'articolo 19, con contratto individuale e' stabilito il trattamento
economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi
contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli
istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilita'
attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attivita'
amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le
funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente
decreto, nonche' qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o
comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza, presso cui prestano servizio o su
designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente
all'amministrazione di appartenenza e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento
economico accessorio della dirigenza.
4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dal comma 4 dell'articolo
2, la retribuzione e' determinata ai sensi dei commi 5 e 7 dell'articolo 2 della legge 6
marzo 1992, n. 216.
5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle risorse da
destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'articolo 2,
commi 4 e 5, indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del
trattamento economico del restante personale dirigente civile e militare non
contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i
dirigenti del comparto Ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici
complessivi e degli incrementi comunque determinatisi a partire dal febbraio 1993, e
secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
6. I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334,
destinati al personale di cui all'articolo 2, comma 5, sono assegnati alle Universita' e
da queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e
ricercatori universitari, con particolare riferimento al sostegno dell'innovazione
didattica, delle attivita' di orientamento e tutorato, della diversificazione dell'offerta
formativa. Le Universita' possono destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando
anche le somme attualmente stanziate per il pagamento delle supplenze e degli affidamenti.
L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'articolo 2 della predetta legge n. 334 del
1997, e' erogata come assegno aggiuntivo pensionabile.".
-
- Art. 17.
- 1. Dopo l'articolo 27 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' inserito il
seguente:
"Art. 27-bis (Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non
statali). - 1. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potesta'
statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni,
nell'esercizio della propria potesta' statutaria e regolamentare, adeguano ai principi
dell'articolo 3 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative
peculiarita'. Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle
speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di
organizzazione.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro due mesi dalla
adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti adottati in attuazione del
medesimo comma alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne cura la raccolta e la
pubblicazione.".
-
- Art. 18.
- 1. L'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 33 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse). - 1.
Nell'ambito del medesimo comparto le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in
organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in
servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il
trasferimento e' disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.
2. Il trasferimento di personale fra comparti diversi avviene a seguito di apposito
accordo stipulato fra le amministrazioni, con il quale sono indicate le modalita' ed i
criteri per il trasferimento dei lavoratori in possesso di specifiche professionalita',
tenuto conto di quanto stabilito ai sensi del comma 3.
3. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per
l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.".
-
- Art. 19.
- 1. L'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 34 (Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attivita').
- 1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di
attivita', svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture,
ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali
soggetti si applica l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di
informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29
dicembre 1990, n. 428.".
-
- Art. 20.
- L'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 35 (Eccedenze di personale e mobilita' collettiva). - 1. Le pubbliche
amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare
preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure
previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo,
le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare il comma 11
dell'articolo 4 ed i commi 1 e 2 dell'articolo 5.
2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno
dieci dipendenti.
3. La comunicazione preventiva di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 23 luglio
1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La
comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di
eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare
misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione; del
numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonche' del
personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di
eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per
fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta
delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame delle cause che
hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle possibilita' di diversa
utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame e' diretto a verificare
le possibilita' di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del
personale eccedente, o nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso
a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarieta', ovvero
presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della provincia o in quello diverso
determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame
hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le
informazioni necessarie ad un utile confronto.
5. La procedura si conclude, decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento
della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel quale
sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni
sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con
l'assistenza dell'Aran, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. La procedura si conclude in ogni caso entro
sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per
consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze
di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'ambito della
provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle
amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti
collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 33.
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in
disponibilita' il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della
medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni,
ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli
accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la
ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano sospese tutte le obbligazioni
inerenti al rapporto di lavoro, non decorre l'anzianita' e il lavoratore ha diritto ad una
indennita' pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennita' integrativa speciale,
con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la
durata massima di ventiquattro mesi.".
-
- Art. 21.
- 1. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' inserito il
seguente:
"Art. 35-bis (Gestione del personale in disponibilita'). - 1. Il
personale in disponibilita' e' iscritto in appositi elenchi.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per gli enti
pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei Ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della
riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre
amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di
coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.
3. Per le altre amministrazioni, l'elenco e' tenuto dalle strutture regionali e
provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, alle quali sono
affidate i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre
amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per
l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2.
4. Il personale in disponibilita' iscritto negli appositi elenchi ha diritto
all'indennita' di cui al comma 8 dell'articolo 35 per la durata massima ivi prevista. La
spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al
trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di
fruizione dell'indennita' di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende
definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto nell'articolo 35. Gli
oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in
disponibilita' sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente
previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilita'.
5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la
riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'articolo 35 o
collocato in disponibilita' e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del
personale, in particolare mediante mobilita' volontaria.
6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata
impossibilita' di ricollocare il personale in disponibilita' iscritto nell'apposito
elenco.
7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto
del collocamento in disponibilita' restano a disposizione del loro bilancio e possono
essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio
successivo.
8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e
successive modificazioni e integrazioni, relative al collocamento in disponibilita' presso
gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto.".
-
- Art. 22.
- 1. L'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 36 (Reclutamento del personale). - 1. L'assunzione nelle amministrazioni
pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento
della professionalita' richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso
dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della
legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per
specifiche professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti
pubblici dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, come
integrato dall'articolo 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, avvengono per chiamata
numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa,
previa verifica della compatibilita' della invalidita' con le mansioni da svolgere. Per il
coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze dell'ordine, del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco e del personale della polizia municipale, deceduto
nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, tali assunzioni avvengono per
chiamata diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti
principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di svolgimento che garantiscano
l'imparzialita' e assicurino economicita' e celerita' di espletamento, ricorrendo, ove e'
opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei
requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle
materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle
medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione,
che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati
dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da
ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno
di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'avvio delle procedure
e' subordinato alla previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata ai sensi
dell'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende
autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni
tecnico-amministrative o di economicita', sono autorizzate dal Presidente del Consiglio
dei Ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono
essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita'.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e
le Amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e
sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di
difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge
1° febbraio 1989, n. 53.
7. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del
personale di cui ai commi precedenti, si avvalgono delle forme contrattuali flessibili di
assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a
disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e
lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro
temporaneo, in applicazione di quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 230,
dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'articolo 3 del decreto legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
dall'articolo 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, nonche' da ogni
successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina.
8. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o
l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non puo' comportare la
costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e sanzione. Il lavoratore interessato
ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione
di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme
pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia
dovuta a dolo o colpa grave.".
-
- Art. 23.
- 1. Dopo l'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' inserito il
seguente:
"Art. 36-bis (Norme sul reclutamento per gli enti locali). - 1. Il
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le
dotazioni organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le
procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati nell'articolo 36.
2. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi
turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di
assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi
pubblici, il regolamento puo' prevedere particolari modalita' di selezione per
l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali,
secondo criteri di rapidita' e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione. Si
applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 7 e 8 dell'articolo 36.".
-
- Art. 24.
- 1. All'articolo 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nella rubrica le
parole: "Comunita' europea" e al comma 1 le parole: "Comunita' economica
europea" sono sostituite dalle seguenti: "Unione europea".
-
- Art. 25.
- 1. L'articolo 56 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 56 (Disciplina delle mansioni). - 1. Il prestatore di lavoro deve essere
adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni considerate
equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti
collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia
successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure
concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla
qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o
dell'assegnazione di incarichi di direzione.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro puo' essere adibito a
mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non piu' di sei mesi, prorogabili fino a
dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come
previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del
posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto
l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale,
dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha
diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del
dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e
comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente e'
assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei
posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, e' nulla l'assegnazione del lavoratore a
mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore e' corrisposta la differenza
di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto
l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo
o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova
disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la
decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare
diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo
svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza puo' comportare
il diritto a differenze retributive o ad avanzamenti automatici nell'inquadramento
professionale del lavoratore.".
- Art. 26.
- 1. Nell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i commi 6, 7, 8 e 9
sono sostituiti dai seguenti:
"6. I commi da 7 a 16 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui
all'articolo 2, commi 4 e 5, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo
pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti
pubblici ai quali e' consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attivita'
libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli
incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali e'
previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti: a) dalla
collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) dalla utilizzazione
economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni
industriali; c) dalla partecipazione a convegni e seminari; d) da incarichi per i quali e'
corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) da incarichi per lo svolgimento
dei quali il dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse
distaccati o in aspettativa non retribuita.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati
conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento
ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei
disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi
previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu' gravi
sanzioni e ferma restando la responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le
prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto,
del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza
del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi
equivalenti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di
altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di
appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei
predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione
disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento
e' nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove
gravi su fondi in disponibilita' dell'amministrazione conferente, e' trasferito
all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di
produttivita' o di fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi
retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di
appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione
dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. All'accertamento delle violazioni e
all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della
Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme
riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione
di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire
l'incarico; puo', altresi', essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione
di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni
dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio
presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione e'
subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere
e' per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se
l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10
giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di
appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per
incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro
caso, si intende definitivamente negata.
11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi
a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione
all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno
precedente.
12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o
autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via
telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica
l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno
precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o
presunto. L'elenco e' accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in
applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del
conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi
sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon
andamento dell'amministrazione, nonche' le misure che si intendono adottare per il
contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalita' le
amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai
propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o
autorizzato incarichi.
13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12, le amministrazioni di appartenenza sono
tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su
apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni
incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse
erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma
11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123
e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le amministrazioni pubbliche sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto
magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti
anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresi' tenute a
comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e
dell'ammontare dei compensi corrisposti.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi 11, 12, 13 e 14 non
possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma
9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo
stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno,
riferisce al Parlamento sui dati raccolti e formula proposte per il contenimento della
spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli
incarichi stessi.".
-
- Art. 27.
- 1. L'articolo 58-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente: "Art. 58-bis (Codice di comportamento). - 1.
Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'articolo 47-bis, definisce un codice di comportamento
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alle necessarie misure
organizzative da adottare al fine di assicurare la qualita' dei servizi che le stesse
amministrazioni rendono ai cittadini.
2. Il codice e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente all'atto
dell'assunzione.
3. Le pubbliche amministrazioni formulano all'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni indirizzi, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, e
dell'articolo 73, comma 5, affinche' il codice venga recepito nei contratti, in allegato,
e perche' i suoi principi vengano coordinati con le previsioni contrattuali in materia di
responsabilita' disciplinare.
4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni
di categoria adottano, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, un codice etico che viene sottoposto all'adesione degli
appartenenti alla magistratura interessata. Decorso inutilmente detto termine, il codice
e' adottato dall'organo di autogoverno.
5. Entro il 31 dicembre 1998, l'organo di vertice di ciascuna pubblica amministrazione
verifica, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47-bis
e le associazioni di utenti e consumatori, l'applicabilita' del codice di cui al comma 1,
anche per apportare eventuali integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e
dell'adozione di uno specifico codice di comportamento per ogni singola amministrazione.
6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti
responsabili di ciascuna struttura.
7. Le pubbliche amministrazioni organizzano attivita' di formazione del personale per la
conoscenza e la corretta applicazione dei codici di cui al presente articolo.".
- 2. Il comma 3 dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"3. Salvo quanto previsto dagli articoli 20, comma 1, e 58, comma 1, e ferma restando
la definizione dei doveri del dipendente ad opera dei codici di comportamento di cui
all'articolo 58-bis, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni e'
definita dai contratti collettivi.".
-
- Art. 28.
- 1. Dopo l'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' inserito il
seguente:
"Art. 59-bis (Impugnazione delle sanzioni disciplinari). - 1. Se i
contratti collettivi nazionali non hanno istituito apposite procedure di conciliazione e
arbitrato, le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore davanti al
collegio di conciliazione di cui all'articolo 69-bis, con le modalita' e con gli
effetti di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 20 maggio 1970, n. 300.".
- 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a far data dall'entrata in vigore del
primo contratto collettivo successivo all'entrata in vigore del presente decreto. Dalla
medesima data cessano di produrre effetti i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 59 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
-
- Art. 29. (1)
- 1. L'articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 68 (Controversie relative ai rapporti di lavoro). - 1. Sono devolute al
giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai
rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse
le controversie concernenti l'assunzione al lavoro e le indennita' di fine rapporto,
comunque denominate e corrisposte, ancorche' vengano in questione atti amministrativi
presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li
disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto
amministrativo rilevante nella controversia non e' causa di sospensione del processo.
2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i
provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei
diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero
accerta che l'assunzione e' avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali,
hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro.
3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie
relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi
dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e le controversie, promosse da
organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle
procedure di contrattazione collettiva di cui all'articolo 45 e seguenti del presente
decreto.
4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in
materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, nonche', in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai
rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, ivi comprese quelle attinenti ai
diritti patrimoniali connessi.
5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui al comma 3 dell'articolo 68-bis,
il ricorso per cassazione puo' essere proposto anche per violazione o falsa applicazione
dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 45.".
-
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- (1) In argomento, sul WEB, Cfr.:
- Ennio Antonio Apicella (Avvocato dello Stato)
- Una parola (forse
definitiva) delle Sezioni unite sul regime transitorio del trasferimento di giurisdizione
sulle controversie di impiego pubblico.
(link a www.Giust.it).
- Alessandro Pagano (Consigliere del T.A.R. Campania-Napoli)
- Il riparto della
giurisdizione in tema di pubblico impiego e lo stratagemma 17 (link a www.Giust.it).
Giovanni Virga (prof. Diritto amministrativo)
- Un guscio mezzo vuoto (a
proposito dellampliamento della giurisdizione esclusiva del G.A. (link a www.Giust.it).
- Giovanni Virga (prof. Diritto amministrativo)
- Un guscio sempre più vuoto
(che, tuttavia, potrebbe essere presto riempito)
(link a www.Giust.it).
- (Commento a Corte Cost. n. 292/2000,
che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 33 del D.Lgs.
80/1998).
- Giovanni Virga (prof. Diritto amministrativo)
- Lammaina
bandiera del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego ed il regime
transitorio (link a www.Giust.it).
- Alessandro Pagano (Consigliere del T.A.R. Campania-Napoli)
- Lart.
45 dlgs 80/1998: i criteri transitori di riparto nelle controversie di lavoro con la
pubblica amministrazione.
- (link a www.Giust.it).
-
Art. 412-ter (Arbitrato previsto dai contratti collettivi). - Se il
tentativo di conciliazione non riesce o comunque e' decorso il termine previsto nel primo
comma dell'articolo 410-bis, le parti possono concordare di deferire ad arbitri la
risoluzione della controversia, anche tramite l'organizzazione sindacale alla quale
aderiscono o abbiano conferito mandato, se i contratti o accordi collettivi nazionali di
lavoro prevedono tale facolta' e stabiliscono:
a) le modalita' della richiesta di devoluzione della controversia al collegio arbitrale e
il termine entro il quale l'altra parte puo' aderirvi;
b) la composizione del collegio arbitrale e la procedura per la nomina del presidente e
dei componenti;
c) le forme e i modi di espletamento dell'eventuale istruttoria;
d) il termine entro il quale il collegio deve emettere il lodo, dandone comunicazione alle
parti interessate;
e) i criteri per la liquidazione dei compensi agli arbitri.
I contratti e accordi collettivi possono, altresi', prevedere l'istituzione di collegi o
camere arbitrali stabili, composti e distribuiti sul territorio secondo criteri stabiliti
in sede di contrattazione nazionale.
Nella pronuncia del lodo arbitrale si applica l'articolo 429, terzo comma, del codice di
procedura civile.
Salva diversa previsione della contrattazione collettiva, per la liquidazione delle spese
della procedura arbitrale si applicano altresi' gli articoli 91, primo comma, e 92 del
codice di procedura civile.
Art. 412-quater (Impugnazione ed esecutivita' del lodo arbitrale). - Il
lodo arbitrale e' impugnabile per violazione di disposizioni inderogabili di legge e per
difetto assoluto di motivazione, con ricorso depositato entro il termine di trenta giorni
dalla notificazione del lodo da parte degli arbitri davanti alla Corte d'appello nella cui
circoscrizione e' la sede dell'arbitrato, in funzione di giudice del lavoro.
Trascorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare
la decisione arbitrale, il lodo e' depositato presso l'ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione a cura di una delle parti o per il tramite di una associazione
sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertandone l'autenticita', provvede a
depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione e' stato redatto. Il
giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarita' formale del lodo
arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.
La Corte d'appello decide con sentenza provvisoriamente esecutiva ricorribile in
cassazione.".