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(Il testo normativo non ha
carattere ufficiale)
Legge 24 novembre 1981, n. 689.
Modifiche al sistema penale.
(Gazz.. uff. 30 novembre 1981 n. 329, suppl.ord.
).
Capo I
Le sanzioni amministrative
Sezione I
Principi generali
Art. 1.
Principio di legalità.
Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in
forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.
Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto
nei casi e per i tempi in esse considerati.
Art. 2.
Capacità di intendere e di volere.
Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al
momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in
base al criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo
che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della
violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non
aver potuto impedire il fatto.
Art. 3.
Elemento soggettivo.
Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa
ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia
essa dolosa o colposa.
Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto,
l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.
Art. 4.
Cause di esclusione della responsabilità.
Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto
nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato
di necessità o di legittima difesa.
Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa
risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.
I comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività
socio - assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale ed i loro amministratori
non rispondono delle sanzioni amministrative e civili che riguardano l'assunzione di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella
forma del contratto d'opera e successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, purché esaurite alla data del 31 dicembre 1997
(1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 31, l. 23 dicembre 1998, n. 448.
Art. 5.
Concorso di persone.
Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa,
ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente
stabilito dalla legge.
Art. 6.
Solidarietà.
Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la
violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di
un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al
pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro
la sua volontà.
Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di
volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita
dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con
l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di
non aver potuto impedire il fatto.
Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di
una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque di un
imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o
l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento
della somma da questo dovuta.
Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di
regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.
Art. 7.
Non trasmissibilità dell'obbligazione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si
trasmette gli eredi.
Art. 8.
Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative.
Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono, sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
(1).
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato
(1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 1-sexies, d.l. 2 dicembre 1985, n. 688, conv. in l. 31 gennaio 1986, n. 11.
Art. 8 bis
Reiterazione delle violazioni.
Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.
Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.
La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.
Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.
La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.
Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.
Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 94, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.
Art. 9.
Principio di specialità.
Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una
disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di
disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.
Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale
e da una disposizione regionale o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano che
preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo
che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.
Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande (1).
(1) Comma così sostituito dall'art. 95, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.
Il testo originario recitava: << Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6, 9 e 13 della legge 30 aprile
1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica
degli alimenti, si applicano in ogni caso le disposizioni penali in tali articoli
previste, anche quando i fatti stessi sono puniti da disposizioni amministrative che hanno
sostituito disposizioni penali speciali>>.
Art. 10.
Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo.
La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a lire dodicimila e non superiore a lire venti milioni. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo (1).
Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo
della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il
decuplo del minimo.
(1) Comma così modificato dall'art. 96, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507. Il
testo precedente recitava: <<La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una
somma non inferiore a lire quattromila e non superiore a lire venti milioni. Le sanzioni
proporzionali non hanno limite massimo>>.
Art. 11.
Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata
dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni
accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta
dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonchè
alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
Art. 12.
Ambito di applicazione.
Le disposizioni di questo capo si osservano, in quanto applicabili e
salvo che non sia
diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione
amministrativa
del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in
sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari.
- Sezione II
- Applicazione
- Art. 13.
- Atti di accertamento.
- Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni
per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza assumere
informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a
rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
- Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che
possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il
codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
- E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante
posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo
posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di
circolazione.
- All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali
e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei
precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli
elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa
autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere
effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e
secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale (1).
- E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento
previsti dalle leggi vigenti.
(1) V. ora gli artt. 250 e 251 del c.p.p. del 1989.
- Art. 14.
- Contestazione e notificazione.
- La violazione, quando è possibile, deve essere contestata
immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al
pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
- Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune
delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere
notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di
novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni
dall'accertamento.
- Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità
competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma
precedente decorrono dalla data della ricezione.
- Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si
applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può
essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un
funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
- Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o
il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del
pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma
dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.
- L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si
estingue per la persona nel cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine
prescritto.
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- Art. 15.
- Accertamenti mediante analisi di campioni.
- Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di
campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.
- L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la
partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza
scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di quindici
giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato
all'istanza medesima.
- Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione
all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.
- I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati
all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del
dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.
- Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono
alla contestazione di cui al primo comma dell'art. 14 ed il termine per il pagamento in
misura ridotta di cui all'art. 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima
analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione
dell'esito della stessa.
- Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato
nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell'art. 14.
Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'art. 17 sarà
altresì fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto
a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di
legge, gli istituti incaricati della stessa analisi.
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- Art. 16.
- Pagamento in misura ridotta.
- È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione (1).
Nei casi di violazione [del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e] dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, [rispettivamente l'art. 138 del testo unico approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della L. 14 febbraio 1974, n. 62, e] l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (2).
Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.
(1) Comma così modificato dall'art. 52, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213.
(2) Comma abrogato, con decorrenza dal 1º gennaio 1993, ad opera dell'art. 231, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285, per la parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con d.p.r. 15 giugno 1959, n. 393.
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- Art. 17.
- Obbligo del rapporto.
- Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi
prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni
o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del
Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o,
in mancanza, al prefetto.
- Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle
violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la
tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740
(1) e dalla legge 20
giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
- Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le
funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale
competente.
- Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto
è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.
- L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è
stata commessa la violazione. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente
a norma del precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.
- Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio del Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla
pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della
Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli
Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano
regolato diversamente la competenza.
- Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le
modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed
alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o
distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine
previsto dal comma precedente.
(1) Provvedimenti abrogati dall'art. 231, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
- Art. 18.
- Ordinanza-ingiunzione.
- Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o
notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità
competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e
possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
- L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne
abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli
scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata,
la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese,
all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti
emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente
all'organo che ha redatto il rapporto.
- Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione,
previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate
con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta
con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
- Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso
ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del
pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha
ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
- Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato
risiede all'estero.
- La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 (1).
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia
l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per
proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in
giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con
la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento
opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la
stessa.
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- (1) Comma aggiunto dall'art. 10 legge 3 agosto 1999, n. 265.
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- Art. 19.
- Sequestro.
- Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche
immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18,
con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata
emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro
questo termine, l'opposizione si intende accolta.
- Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo,
l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo
pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo
che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.
- Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro
cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è
disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e,
comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.
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- Art. 20.
- Sanzioni amministrative accessorie.
- L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice
penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'art. 24, può applicare, come
sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni,
come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di
facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.
- Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che
è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di
connessione di cui all'art. 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto
esecutivo.
- Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle
cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la
confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a
una delle persone cui è ingiunto il pagamento.
- E' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la
fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce
violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.
- La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la
cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione,
l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante
autorizzazione amministrativa.
-
- Art. 21.
- Casi speciali di sanzioni amministrative-accessorie.
- Quando è accertata la violazione del primo comma dell'art. 32 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del
natante che appartiene alla persona a cui è ingiunto il pagamento, se entro il termine
fissato con l'ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria
applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi.
- Nel caso in cui sia proposta opposizione avverso
l'ordinanza-ingiunzione, il termine di cui al primo comma decorre dal passaggio in
giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione ovvero dal momento in cui
diventa inoppugnabile l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile
l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto ovvero viene dichiarato inammissibile
il ricorso proposto avverso la stessa.
- Quando è accertata la violazione dell'ottavo comma dell'art. 58 del
testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sempre disposta la confisca del
veicolo (1).
- Quando è accertata la violazione del secondo comma dell'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sempre disposta la sospensione della licenza per un periodo non superiore a dieci giorni.
- (1) La Corte costituzionale, con sentenza 27 ottobre 1994 n. 371, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede la confisca del veicolo privo della carta di circolazione, anche se già immatricolato.
- Art. 22.
- Opposizione all'ordinanza-ingiunzione.
Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'articolo 22-bis, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento (1).
Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.
Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito
(1).
Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.
Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile
(1) (2).
- (1) Comma così modificato dall'art. 97, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.
- Il testo precedente dell'art. 22 era il seguente:
- <<Art. 22.
Opposizione all'ordinanza-ingiunzione.
- Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che
dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al pretore
del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione del provvedimento.
- Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
- L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata
l'ordinanza notificata.
- Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia
indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel
comune dove ha sede il pretore adito.
- Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di
residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite
mediante deposito in cancelleria.
- Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le
comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le
modalità stabilite dal codice di procedura civile.
- L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che
il pretore, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza
inoppugnabile.>>.
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- (2) La Corte costituzionale, con sentenza 24 febbraio 1992, n. 62, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonché di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte.
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- Articolo 22/bis
Competenza per il giudizio di opposizione.
- Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l'opposizione di cui all'articolo 22 si propone davanti al giudice di pace.
L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:
a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) urbanistica ed edilizia;
d) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
e) di igiene degli alimenti e delle bevande;
f) di società e di intermediari finanziari;
g) tributaria e valutaria.
L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:
a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a lire trenta milioni;
b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a lire trenta milioni;
c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 98, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.
-
- Art. 23.
- Giudizio di opposizione.
Il giudice, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'articolo 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione.
Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini previsti dall'articolo 163-bis del codice di procedura civile
(1).
L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.
Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione
(2).
Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.
Appena terminata l'istruttoria il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.
Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.
A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.
Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
Con la sentenza il giudice può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile
(3).
Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione
(4) (5) (6).
(1) Comma così sostituito dall'art. 99, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 5 dicembre 1990 n. 534, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede che il pretore convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, anche quando l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 18 dicembre
1995 n. 507, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma,
altresì nella parte in cui prevede che il pretore convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, anche quando l'amministrazione irrogante abbia omesso il deposito dei documenti di cui al secondo comma.
(3) Comma così modificato dall'art. 99 d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.
(4) La Corte costituzionale, con sentenza 24 febbraio 1992 n. 62, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonché di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte.
(5) Nel presente articolo la parola «pretore» è stata sostituita dalla parola «giudice» dall'art. 99, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.
- (6) Il testo precedente dell'art. 23 era il seguente:
-
- <<Art. 23. Giudizio di opposizione.
- Il pretore, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal
primo comma dell'art. 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per
cassazione.
- Se il ricorso è tempestivamente proposto, il pretore fissa l'udienza
di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha
emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della
udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonchè alla
contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati,
a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo
procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
- Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono
intercorrere i termini di cui al secondo e terzo comma dell'art. 313 del codice di
procedura civile.
- L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in
giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di
funzionari appositamente delegati.
- Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si
presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il pretore, con ordinanza
ricorribile per cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico
dell'opponente anche le spese successive all'opposizione.
- Nel corso del giudizio il pretore dispone, anche d'ufficio, i mezzi
di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la
formulazione di capitoli.
- Appena terminata l'istruttoria il pretore invita le parti a precisare
le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa,
pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la
precisazione delle conclusioni, il pretore, se necessario, concede alle parti un termine
non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa alla
udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la
pronuncia della sentenza.
- Il pretore può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo,
la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.
- A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede
d'ufficio.
- Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e
imposta.
- Con la sentenza il pretore può rigettare l'opposizione, ponendo a
carico dell'opponente le spese di procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in
parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta.
- Il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove
sufficienti della responsabilità dell'opponente.
- La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione.>>.
-
- Art. 24.
- Connessione obbiettiva con un reato.
- Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una
violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in
misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a
decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione
stabilita dalla legge per la violazione stessa.
- Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di
cui all'art. 17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista
dal secondo comma deil'art. 14, alla autorità giudiziaria competente per il reato, la
quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della
violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica
decorre il termine per il pagamento in misura ridotta.
- Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in
misura ridotta può essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento.
- La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve
essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero.
Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei
propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la
nomina del difensore d'ufficio.
- Il pretore, quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto
applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la
violazione.
- La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non
costituente reato cessa se
- il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una
condizione di procedibilità.
-
- Art. 25.
- Impugnabilità del provvedimento del giudice penale.
- La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che, ai sensi
dell'articolo precedente, decide sulla violazione non costituente reato, è impugnabile,
oltre che dall'imputato e dal pubblico ministero, anche dalla persona che sia stata
solidalmente condannata al pagamento della somma dovuta per la violazione.
- Avverso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la
responsabilità per la predetta violazione, può proporre opposizione anche la persona
indicata nel comma precedente.
- Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di
procedura penale concernenti l'impugnazione per i soli interessi civili.
-
- Art. 26.
- Pagamento rateale della sanzione pecuniaria.
- L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione
pecuniaria può disporre,
- su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la
sanzione
- medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere
inferiore
- a lire trentamila. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico
pagamento.
- Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato
dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del
residuo ammontare della sanzione in
- un'unica soluzione.
-
- Art. 27.
- Esecuzione forzata.
- Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 22, decorso
inutilmente il termine fissato
- per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla
riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte
dirette, trasmettendo il
- ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in
unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.
- E' competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede
l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.
- Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del
50% rispetto a quella ordinaria
- e comunque non superiore al 2% delle somme riscosse, effettuano il versamento delle
somme medesime ai destinatari dei proventi.
- Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la
riscossione delle proprie entrate.
- Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto
penale di condanna ai sensi dell'art. 24, si procede alla riscossione con l'osservanza
delle norme sul recupero delle spese processuali.
- Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento
la somma dovuta è maggiorata
- di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta
esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione
assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.
- Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano
fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.
-
- Art. 28.
- Prescrizione.
- Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate
dalla presente legge si prescrive
- nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
- L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice
civile.
-
- Art. 29.
- Devoluzione dei proventi.
- I proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti a cui era
attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare della multa o dell'ammenda.
- Il provento delle sanzioni per le violazioni previste dalla legge 20
giugno 1935 n. 1349, sui
- servizi di trasporto merci, è devoluto allo Stato. Nei casi previsti dal terzo comma
dell'art. 17
- i proventi spettano alle regioni.
- Continuano ad applicarsi, se previsti, i criteri di ripartizione
attualmente vigenti. Sono tuttavia escluse dalla ripartizione le autorità competenti ad
emanare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e la quota loro spettante è ripartita tra
gli altri aventi diritto, nella proporzione attribuita a ciascuno di essi.
-
- Art. 30.
- Valutazione delle violazioni in materia di circolazione stradale.
- Agli effetti della sospensione e della revoca della patente di guida
e del documento di circolazione, si tiene conto anche delle violazioni non costituenti
reato previste, rispettivamente, dalle norme del testo unico sulla circolazione stradale
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e dalle norme
della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
- Per le stesse violazioni, il prefetto dispone la sospensione
della patente di guida o del documento di circolazione, quando ne ricorrono le condizioni,
anche se è avvenuto il pagamento in misura ridotta. Il provvedimento di sospensione è
revocato, qualora l'autorità giudiziaria, pronunziando ai sensi degli articoli 23, 24 e
25, abbia escluso la responsabilità per la violazione.
- Nei casi sopra previsti e in ogni altro caso di revoca o sospensione
del documento di circolazione da parte del prefetto o di altra autorità, il provvedimento
è immediatamente comunicato al competente ufficio provinciale della motorizzazione
civile (1).
(1) Gli uffici della motorizzazione civile sono stati soppressi dall'art. 106, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112,
che ha trasferitofunzioni e compiti amministrativi alle regioni ed agli enti locali.
- Art. 31.
- Provvedimenti dell'autorità regionale.
- I provvedimenti emessi dall'autorità regionale per l'applicazione
della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non sono soggetti al
controllo della Commissione prevista dall'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
- L'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione è regolata dagli
articoli 22 e 23.
-
- Sezione III
- Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni
-
- Art. 32.
- Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o alla ammenda.
- Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa
del pagamento di una
- somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o
dell'ammenda, salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie, dall'art. 39.
- La disposizione del precedente comma non si applica ai reati in esso
previsti che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se
alternativa a quella pecuniaria.
- La disposizione del primo comma non si applica, infine, ai delitti in
esso previsti che siano
- punibili a querela.
-
- Art. 33.
- Altri casi di depenalizzazione.
- Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa
del pagamento di una
- somma di denaro le contravvenzioni previste:
- a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale;
- b) dagli articoli 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con
- regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nella parte non abrogata dall'art. 14 della legge
19 maggio 1976, n. 398 (1);
- c) dagli articoli 121, 180, 181 e 186 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
- d) dagli articoli 8, 58, comma ottavo, 72, 83, comma sesto, 88, comma sesto, del testo
unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificati dalle leggi 14 febbraio 1974, n. 62, e
14 agosto 1974, n. 394, nonchè dal decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, convertito, con
modificazioni, nella legge 10 ottobre 1975, n. 486;
- e) dal primo comma dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sulla
assicurazione obbligatoria
- della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti.
(1) Le violazioni di cui al presente articolo sono state depenalizzate dal d.lg. 13 luglio 1994, n. 480.
(2) Il nuovo codice della strada (d.Lgs 30 aprile 1992, n. 285) ha abrogato (art. 231) le disposizioni di cui al d.p.r. 15 giugno 1959, n. 393, nonché le leggi 14 febbraio 1974, n. 62, 14 agosto 1974, n. 394 e il d.l. 11 agosto 1975, n. 367, conv. in l. 10 ottobre 1975, n. 486.
- Art. 34.
- Esclusione della depenalizzazione.
- La disposizione del primo comma dell'art. 32 non si applica ai reati
previsti:
- a) dal codice penale, salvo quanto disposto dall'art. 33, lettera a);
- b) dall'art. 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, sulla interruzione
volontaria della gravidanza;
- c) da disposizioni di legge concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi;
- d) dall'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265;
- e) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963 n. 441,
sulla disciplina igienica degli alimenti, salvo che per le contravvenzioni previste dagli
articoli 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n. 283;
- f) dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, sulla disciplina degli alimenti per la prima
infanzia e dei prodotti dietetici;
- g) dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento;
- h) dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento
atmosferico;
- i) dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1964, n. 185, relativi all'impiego pacifico del l'energia nucleare;
- l) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia;
- m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l'assunzione
dei lavoratori e le assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo art. 35;
- n) dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del
lavoro;
- o) dall'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
dall'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in
materia elettorale.
-
- Art. 35.
- Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
- Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia
di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda.
- Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del
versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'art.
18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie,
che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e
dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di
sanzione civile.
- Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva
l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa
è applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma
precedente.
- Avverso l'ordinanza-ingiunzione può essere proposta, nel termine
previsto dall'art. 22, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro.
Si applicano i commi terzo e settimo dell'art. 22 e il quarto comma dell'art. 23 ed il
giudizio di opposizione è regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di
procedura civile.
- Si osservano, in ogni caso, gli articoli 13, 14, 20, 24, 25, 26, 28,
29 e 38 in quanto applicabili. L'esecuzione forzata, quando non è diversamente stabilito,
è regolata dalle disposizioni del codice di procedura civile.
- L'ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del secondo comma
costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui beni del debitore, nei casi in cui
essa è consentita, quando l'opposizione non è stata proposta ovvero è stata dichiarata
inammissibile o rigettata. In pendenza del giudizio di opposizione l'iscrizione
dell'ipoteca è autorizzata dal pretore se vi è pericolo nel ritardo.
- Per le violazioni previste dal primo comma che non consistono
nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non sono allo stesso
connesse a norma del terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e II di
questo capo, in quanto applicabili.
- La disposizione del primo comma non si applica alle violazioni
previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
- Per la riscossione delle somme dovute ai sensi del presente articolo,
nonchè per la riscossione dei contributi e dei premi non versati e delle relative somme
aggiuntive di cui alle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, gli enti
ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, osservate in
ogni caso le forme previste dal primo comma dell'art. 18, possono avvalersi, ove
opportuno, del procedimento ingiuntivo di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di
procedura civile.
-
- Art. 36.
- Omissione o ritardo nel versamento di contributi e premi
in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
- La sanzione amministrativa per l'omissione totale o parziale del
versamento di contributi e
- premi in materia assistenziale e previdenziale non si applica se il pagamento delle
somme
- dovute avviene entro trenta giorni dalla scadenza ovvero se, entro lo stesso termine, il
datore
- di lavoro presenta domanda di dilazione all'ente o istituto di cui al secondo comma
dell'articolo precedente. Tuttavia, quando è stata presentata domanda di dilazione, la
sanzione amministrativa
- si applica se il datore di lavoro:
- a) omette anche un solo versamento alla scadenza fissata dall'ente e istituto;
- b) non provvede al pagamento delle somme dovute entro venti giorni dalla comunicazione
del rigetto della domanda di dilazione.
- Per gli effetti previsti dalla lettera b) del precedente comma la
mancata comunicazione dell'accoglimento della domanda di dilazione entro novanta giorni
dalla sua presentazione
- equivale a rigetto della medesima.
-
- Art. 37.
- Omissione o falsità in registrazione o denuncia obbligatorie.
- Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il datore di
lavoro che, al fine di non
- versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e
assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero
esegue una o
- più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la
reclusione
- fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi
previsti
- dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non
inferiore a
- cinque milioni.
- La condanna importa le pene accessorie dell'interdizione temporanea
dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e dell'incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione. Esse conseguono alla condanna anche nel caso
in cui la disposizione del precedente comma non si applichi perchè il fatto costituisce
un più grave reato.
- Si applicano in ogni caso anche le sanzioni amministrative previste
nell'art. 35.
-
- Art. 38.
- Entità della somma dovuta.
- La somma dovuta ai sensi del primo comma dell'art. 32 è pari
all'ammontare della multa o dell'ammenda stabilita dalle disposizioni che prevedono le
singole violazioni.
- La somma dovuta come sanzione amministrativa è da lire ventimila a
lire cinquecentomila per la violazione dell'art. 669 del codice penale e da lire
cinquantamila a lire cinquecentomila per la violazione dell'art. 672 del codice penale.
- La somma dovuta è da lire duecentomila a lire due milioni per la
violazione degli articoli 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, da
lire centomila a lire un milione per la violazione degli articoli 121, 180, 181 e 186 del
regolamento di pubblica sicurezza. (Comma abrogato)
- La somma dovuta è da lire duecentomila a lire due milioni per la
violazione degli articoli 8, 58, comma ottavo, 72 e 83, comma sesto, da lire centomila a
lire cinquecentomila per la violazione dell'art. 88, comma sesto, del testo unico delle
norme sulla circolazione stradale.
- La somma dovuta è da lire centomila a lire un milione per la
violazione dell'art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e da lire cinquantamila a lire
duecentomila per la violazione dell'ultimo comma dell'art. 14 della stessa legge.
- La somma dovuta è da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la
violazione del primo comma dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.
-
- Art. 39.
- Violazioni finanziarie.
- Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma di denaro le violazioni previste da leggi in materia finanziaria punite con la
sola ammenda.
- Se le leggi in materie finanziarie prevedono, oltre all'ammenda, una pena
pecuniaria, l'ammontare di quest'ultima si aggiunge alla somma prevista nel comma
precedente e la sanzione viene unificata a tutti gli effetti.
- Alle violazioni previste nel
primo comma si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive
modificazioni, salvo che sia diversamente disposto da leggi speciali.
- In deroga a quanto
previsto dall'art. 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per le violazioni alle leggi in
materia di dogane e di imposte di fabbricazione è consentito al trasgressore di
estinguere l'obbligazione mediante il pagamento, entro trenta giorni dalla contestazione,
presso l'ufficio incaricato della contabilità relativa alla violazione, dell'ammontare
del tributo e di una somma pari ad un sesto del massimo della sanzione pecuniaria, o, se
più favorevole, al limite minimo della sanzione medesima.
- In caso di mancato pagamento
della sanzione pecuniaria nel termine prescritto, l'ufficio finanziario incaricato della
contabilità relativa alla violazione procede alla riscossione della somma dovuti mediante
esecuzione forzata, con l'osservanza delle norme del testo unico sulla riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
- Alle
violazioni finanziarie, comprese quelle originariamente punite con la pena pecuniaria, si
applicano, altresì, gli articoli 27, penultimo comma, 29 e 38, primo comma.
Sezione IV
Disposizioni transitorie e finali
- Art. 40.
- Violazioni commesse anteriormente alla legge di depenalizzazione.
- Le disposizioni di questo capo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente
all'entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo
procedimento penale non sia stato definito.
-
- Art. 41.
- Norme processuali transitorie.
- L'autorità giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le violazioni non
costituenti più reato, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, se
non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la
trasmissione degli atti all'autorità competente. Da tale momento decorre il termine di
cui al secondo comma dell'art. 14 per la notifica delle violazioni, quando essa non è
prevista dalle leggi vigenti. Le multe e le ammende inflitte con sentenze divenute
irrevocabili o con decreti divenuti esecutivi alla data di entrata in vigore della
presente legge sono riscosse, insieme con le spese del procedimento, con l'osservanza
delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie. Restano salve le pene accessorie e la
confisca, nei casi in cui le stesse sono applicabili a norma dell'art. 20. Restano salvi,
altresì, i provvedimenti adottati in ordine alla patente di guida ed al documento di
circolazione, ai sensi del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e della legge 20
giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Per ogni altro effetto si applica il
secondo comma dell'art. 2 del codice penale.
-
- Art. 42.
- Disposizioni abrogate.
- Sono abrogati la legge 3 maggio 1967, n. 317, gli articoli 4 e 5 della legge 9 ottobre
1967, n. 950, gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1969, n. 1228, l'art. 13 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, la legge 24 dicembre 1975,
n. 706, nonchè ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
-
Capo II
Aggravamento di pene e nuove disposizioni
penali
Art. 43.
Entrata in vigore.
Le norme di questo capo entrano in vigore il centottantesimo giorno dalla data della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Art. 44.
Pubblicazione di discussioni o deliberazioni segrete delle Camere.
L'art. 683 del codice penale è sostituito dal seguente:
<<Art. 683. -
(Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere). -
Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa o con un altro dei mezzi
indicati nell'art. 662, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle
deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei deputati è punito, qualora il fatto
non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da
lire duecentomila a cinquecentomila>>.
Art. 45.
Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale.
L'art. 684 del codice penale è sostituito dal seguente: <<Art. 684. -
(Pubblicazione arbitraria di atti di un provvedimento penale). - Chiunque pubblica, in
tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un
procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con
l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire centomila a
cinquecentomila>>.
Art. 46.
Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale
L'art. 685 del codice penale è sostituito dal seguente:
<<Art. 685. - (Indebita
pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale). - Chiunque pubblica i nomi
dei giudici con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle
deliberazioni prese in un procedimento penale, è punito con l'arresto fino a quindici
giorni o con l'ammenda da lire cinquantamila a duecentomila>>.
Art. 47.
Modifica all'art. 697 del codice penale in materia di denuncia di armi all'autorità.
Il secondo comma dell'art. 697 del codice penale è sostituito dal seguente:
<<Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o
munizioni, omette di farne denuncia all'autorità, è punito con l'arresto fino a due mesi
o con l'ammenda fino a lire cinquecentomila>>.
Art. 48.
Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari.
L'art. 235 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, modificato per effetto della legge
24 dicembre 1975, n. 706, è sostituito dal seguente:
<<Art. 235. - (Omessa
trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari). - Il pubblico ufficiale abilitato a
levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel termine
prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato
pagamento, o invia elenchi incompleti, è punito con l'ammenda fino a lire
cinquecentomila. La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine
prescritto non trasmette l'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma
dell'art. 13, secondo comma, o trasmette un elenco incompleto>>.
Art. 49.
Modifica dell'art. 3 delle disposizioni relative al mercato mobiliare
ed al trattamento fiscale dei titoli azionari.
L'ultimo comma dell'art. 3 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con
modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato per effetto della legge 24
dicembre 1975, n. 706, è sostituito dal seguente:
<<Gli amministratori, i sindaci o
revisori e i direttori generali di società o enti che non ottemperano alle richieste, non
si uniformano alle prescrizioni della Commissione o comunque ostacolano l'esercizio delle
sue funzioni sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 2 milioni a
lire 40 milioni>>.
Art. 50.
Modifica dell'art. 5 delle disposizioni relative al mercato mobiliare
ed al trattamento fiscale dei titoli azionari.
Il sesto comma dell'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con
modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato per effetto della legge 24
dicembre 1975, n. 706, è sostituito dal seguente:
<<Gli amministratori delle
società sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 2 milioni a
lire 20 milioni ove omettano le comunicazioni previste dal presente articolo; ove le
eseguano con un ritardo non superiore a trenta giorni sono puniti con l'ammenda da lire 1
milione a lire 20 milioni; ove eseguano comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino
a tre anni, salvo che il fatto non costituisca reato più grave. Per la violazione
dell'obbligo di alienazione delle azioni o quote eccedenti si applicano le pene stabilite
nel secondo comma dell'art. 2630 del codice civile>>.
Art. 51.
Modifica dell'art. 17 delle disposizioni relative al mercato mobiliare
ed al trattamento fiscale dei titoli azionari.
L'ultimo comma dell'art. 17 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato per effetto
della legge 24 dicembre 1975, n. 706, è sostituito dal seguente:
<<I soggetti
indicati nel primo comma che non eseguano le dichiarazioni e comunicazioni prescritte dal
presente articolo nei termini ivi stabiliti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o
con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni; ove le eseguano con un ritardo non
superiore a trenta giorni sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni;
ove eseguano dichiarazioni e comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre
anni>>.
Art. 52.
Modifica dell'art. 18 delle disposizioni relative al mercato mobiliare
ed al trattamento fiscale dei titoli azionari.
L'ultimo comma dell'art. 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con
modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato per effetto della legge 24
dicembre 1975, n. 706, è sostituito dal seguente:
<<L'omissione della comunicazione
alla Commissione o la inosservanza delle prescrizioni da essa stabilite sono punite con
l'ammenda da lire 4 milioni a lire 40 milioni>>.
Capo III
Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi
Sezione I
Applicazione delle sanzioni sostitutive
Art. 53.
Sostituzione di pene detentive brevi.
Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, quando ritiene di dover determinare la
durata della pena detentiva entro il limite di sei mesi può sostituire tale pena con la
semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre mesi può
sostituirla anche con la libertà controllata, quando ritiene di doverla determinare entro
il limite di un mese può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie
corrispondente.
La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati
dall'art. 57 della presente legge e dall'art. 135 del codice penale. Alla sostituzione
della pena detentiva con la pena pecuniaria si applicano altresì gli articoli 133-bis
secondo comma, e 133-ter del codice penale.
Le norme del codice di procedura penale
relative al giudizio per decreto si applicano anche quando il pretore, nei procedimenti
per i reati perseguibili di ufficio, ritiene di dover infliggere la multa o l'ammenda in
sostituzione di una pena detentiva. Nel decreto devono essere indicati i motivi che
determinano la sostituzione.
Nei casi previsti dall'art. 81 del codice penale, quando per
ciascun reato è consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene conto dei
limiti indicati nel primo comma soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi per il reato
più grave. Quando la sostituzione della pena detentiva è ammissibile soltanto per alcuni
reati, il giudice, se ritiene di doverla disporre, determina, al solo fine della
sostituzione, la parte di pena per i reati per i quali opera la sostituzione.
Art. 54.
Applicabilità delle pene sostitutive.
La pena detentiva può essere sostituita con le pene indicate nell'articolo precedente
quando si tratta di reati di competenza del pretore, anche se giudicati, per effetto della
connessione, da un giudice superiore o commessi da persone minori degli anni diciotto.
Art. 55.
Semidetenzione.
La semidetenzione comporta in ogni caso l'obbligo di trascorrere almeno dieci ore al
giorno negli istituti o nelle sezioni indicati nel secondo comma dell'art. 48 della legge
26 luglio 1975, n. 354, e situati nel comune di residenza del condannato o in un comune
vicino. La determinazione delle ore e l'indicazione dell'istituto sono effettuate in
relazione alle comprovate esigenze di lavoro o di studio del condannato.
La semidetenzione
comporta altresì:
1) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed
esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;
2) la
sospensione della patente di guida;
3) il ritiro del passaporto, nonchè la sospensione
della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;
4) l'obbligo
di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da
essi fissato l'ordinanza emessa a norma dell'art. 62 e l'eventuale provvedimento di
modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'art. 64.
Durante
il periodo di permanenza negli istituti o nelle sezioni indicate nel primo comma, il
condannato è sottoposto alle norme della legge 26 luglio 1975, n. 354, e del decreto del
Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, in quanto applicabili.
Art. 56.
Libertà controllata.
La libertà controllata comporta in ogni caso:
1) il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa di
volta in volta ed esclusivamente per motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di
salute;
2) l'obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno, nelle ore fissate
compatibilmente
con gli impegni di lavoro o di studio del condannato, presso il locale ufficio di
pubblica
sicurezza o, in mancanza di questo, presso il comando dell'Arma dei carabinieri
territorialmente competente;
3) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è
stata
concessa la relativa autorizzazione di polizia;
4) la sospensione della patente di guida;
5) il ritiro del passaporto, nonchè la sospensione della validità, ai fini
dell'espatrio, di
ogni altro documento equipollente;
6) l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e
nel
termine da essi fissato l'ordinanza emessa a norma dell'art. 62 e l'eventuale
provvedimento
di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'art. 64.
Nei confronti del condannato il magistrato di sorveglianza può disporre che i centri di
servizio
sociale previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, svolgano gli interventi idonei al
suo
reinserimento sociale.
Art. 57.
Effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguaglio.
Per ogni effetto giuridico la semidetenzione e la libertà controllata si considerano
come
pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita.
La pena
pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva.
Per la
determinazione della durata della pena sostitutiva anche nei casi in cui è concessa la sospensione
condizionale della pena, e per qualsiasi altro effetto giuridico, un giorno di pena detentiva
equivale a un giorno di semidetenzione o a due giorni di libertà controllata.
Art. 58.
Potere discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva.
Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'art.
133 del codice penale, può sostituire la pena detentiva e tra le pene sostitutive sceglie
quella più idonea al reinserimento sociale del condannato.
Non può tuttavia sostituire
la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.
Deve in ogni caso specificamente indicare i motivi che giustificano la scelta del tipo di
pena erogata.
Art. 59.
Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva.
La pena detentiva non può essere sostituita nei confronti di coloro che, essendo stati
condannati, con una o più sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a due
anni di reclusione, hanno commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente.
La
pena detentiva, se è stata comminata per un fatto commesso nell'ultimo decennio, non può
essere sostituita:
a) nei confronti di coloro che sono stati condannati più di due volte
per reati della stessa indole;
b) nei confronti di coloro ai quali la pena sostitutiva,
inflitta con precedente condanna, è stata convertita, a norma del primo comma dell'art.
66, ovvero nei confronti di coloro ai quali sia stata revocata la concessione del regime
di semilibertà;
c) nei confronti di coloro che hanno commesso il reato mentre si
trovavano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata o alla misura di
prevenzione della sorveglianza speciale, disposta con provvedimento definitivo ai sensi
delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575.
Art. 60.
Esclusioni oggettive.
Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dai seguenti articoli del codice
penale:
318 (corruzione per un atto d'ufficio);
319 (corruzione per un atto contrario ai
doveri d'ufficio);
320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);
321
(pene per il corruttore);
322 (istigazione alla corruzione);
355 (inadempimento di
contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;
371
(falso giuramento della parte);
372 (falsa testimonianza);
373 (falsa perizia o
interpretazione);
385 (evasione);
391, primo comma (procurata inosservanza dolosa di
misure di sicurezza detentive);
443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);
444 (commercio di sostanze alimentari nocive);
445 (somministrazione di medicinali in modo
pericoloso per la salute pubblica);
452 (delitti colposi contro la salute pubblica);
501
(rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);
501-bis (manovre speculative su merci);
590, secondo e terzo comma (lesioni personali
colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le
conseguenze previste dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma dell'art. 583 del codice
penale;
644 (usura).
Le pene sostitutive non si applicano, altresì, ai reati previsti
dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 (provvedimenti
contro l'inquinamento atmosferico) e dagli articoli 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n.
319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).
Le pene sostitutive non si
applicano ai reati previsti dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul
lavoro e all'igiene del lavoro, nonchè dalle leggi in materia edilizia ed urbanistica e
in materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi, quando per detti reati la pena
detentiva non è alternativa a quella pecuniaria.
Art. 61.
Condanna alla pena sostitutiva.
Il giudice, nel dispositivo della sentenza di condanna o del decreto penale deve
indicare la specie e la durata della pena detentiva sostituita con la semidetenzione, la
libertà controllata o la pena pecuniaria.
Art. 62.
Determinazione delle modalità di esecuzione della semidetenzione
e della libertà controllata.
Il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione trasmette l'estratto
della sentenza di condanna alla semidetenzione o alla libertà controllata al magistrato
di sorveglianza del luogo di residenza del condannato, che determina le modalità di
esecuzione della pena avvalendosi dei criteri indicati negli articoli 55 e 56 e osservando
le norme del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975 n. 354.
Quando il
condannato svolge un lavoro per il quale la patente di guida costituisce indispensabile
requisito, il magistrato di sorveglianza può disciplinare la sospensione in modo da non
ostacolare il lavoro del condannato.
L'ordinanza con cui sono stabilite le modalità di
esecuzione della pena è immediatamente trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di pubblica
sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando
dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente, che procede a norma dell'art.
63.
Nel caso di semidetenzione, l'ordinanza è trasmessa altresì al direttore
dell'istituto penitenziario cui il condannato è stato assegnato.
Art. 63.
Esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata.
Appena ricevuta l'ordinanza prevista nel penultimo comma dell'articolo precedente,
l'organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi, a
decorrere dal giorno successivo, alle prescrizioni in essa contenute. Provvede altresì al
ritiro e alla custodia delle armi, munizioni ed esplosivi, della patente di guida e del
passaporto ed alla apposizione sui documenti equipollenti dell'annotazione
<<documento non valido per l'espatrio>>, limitatamente alla durata della pena.
Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, sulla patente di guida, o su
un foglio aggiunto che deve costituirne parte integrante, sono annotate le modalità di
utilizzazione stabilite dal magistrato di sorveglianza.
Cessata l'esecuzione della pena,
le cose ritirate e custodite ai sensi del primo comma sono restituite a cura dello stesso
organo di polizia, vengono inoltre annullate le annotazioni effettuate ai sensi dei commi
precedenti.
Di tutti gli adempimenti espletati è redatto processo verbale ed è data
notizia al questore e agli altri uffici interessati, nonchè al direttore dell'istituto o
della sezione presso cui si trova il condannato alla semidetenzione.
Se il condannato è
detenuto o internato, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza è trasmessa anche al
direttore dell'istituto penitenziario, il quale deve informare anticipatamente l'organo di
polizia della dimissione del condannato: la pena inizia a decorrere dal giorno successivo
a quello della dimissione. Quando la località designata per l'esecuzione della
pena è diversa da quella in cui il condannato si trova, il termine per l'inizio
dell'esecuzione è prolungato dei giorni necessari per il viaggio, secondo i criteri
indicati nel primo comma dell'art. 183 del codice di procedura penale.
Art. 64.
Modifica delle modalità di esecuzione della semidetenzione e della libertà
controllata.
Le prescrizioni imposte con l'ordinanza prevista dall'art. 62 possono essere modificate
dal magistrato di sorveglianza per sopravvenuti motivi di assoluta necessità, osservando
le norme del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354.
La richiesta di
modifica delle prescrizioni non sospende l'esecuzione della pena tuttavia le prescrizioni,
in caso di assoluta urgenza, possono essere modificate con provvedimento provvisorio
revocabile in qualsiasi fase del procedimento.
L'ordinanza che conclude il procedimento è
immediatamente trasmessa all'organo di polizia o al direttore dell'istituto o della
sezione competenti per il controllo sull'adempimento delle prescrizioni. Agli stessi
organi sono trasmessi immediatamente i provvedimenti provvisori emanati ai sensi del comma
precedente.
Non possono essere modificate le prescrizioni di cui ai numeri 1, 3 e 4
dell'art. 55 e 3, 5 e 6 dell'art. 56.
Art. 65.
Controllo sull'adempimento delle prescrizioni imposte con la sentenza di condanna.
L'ufficio di pubblica sicurezza del luogo in cui il condannato sconta la semidetenzione
o la libertà controllata o, in mancanza di questo, il comando dell'Arma dei carabinieri
territorialmente competente verifica periodicamente che il condannato adempia alle
prescrizioni impostegli e tiene un registro nominativo ed un fascicolo per ogni condannato
sottoposto a controllo.
Nel fascicolo individuale sono custoditi l'estratto della sentenza
di condanna, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza con le eventuali successive
modifiche delle modalità di esecuzione, copia della corrispondenza con l'autorità
giudiziaria e con le altre autorità, una cartella biografica in cui sono riassunte le
condanne riportate e ogni altro documento relativo all'esecuzione della pena. Si applicano
al condannato alla semidetenzione le norme di cui all'art. 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.
Il controllo sull'osservanza dell'obbligo
prescritto dal primo comma dell'art. 55 viene effettuato dal direttore dell'istituto o
della sezione ivi indicata.
Art. 66.
Inosservanza delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione e alla libertà
controllata.
Quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione o alla
libertà controllata, la restante parte della pena si converte nella pena detentiva
sostituita.
Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o il direttore
dell'istituto o della sezione a cui il condannato è assegnato devono informare, senza
indugio, il magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza prevista dall'art. 62, di
ogni violazione degli adempimenti sui quali gli organi medesimi esercitano i rispettivi
controlli.
Il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti alla sezione di sorveglianza,
la quale, compiuti, ove occorra, sommari accertamenti, qualora ritenga doversi procedere
alla conversione prevista dal primo comma, provvede con ordinanza osservate le norme
contenute nel capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'ordinanza è
trasmessa al pubblico ministero competente, il quale provvede mediante ordine di
carcerazione.
Art. 67.
Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione.
L'affidamento in prova al servizio sociale e l'ammissione al regime di semilibertà sono
esclusi per il condannato in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai
sensi del primo comma dell'articolo precedente.
Art. 68.
Sospensione dell'esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata.
L'esecuzione della semidetenzione o della libertà controllata è sospesa in caso di
notifica di un ordine di carcerazione o di consegna; essa è altresì sospesa in caso di
arresto in flagranza ai sensi degli articoli 235 e 236 del codice di procedura penale, di
fermo o di cattura del condannato o di applicazione provvisoria di una misura di
sicurezza.
L'ingiunzione effettuata dall'organo di polizia ai sensi del primo comma
dell'art. 63 nei confronti dell'imputato detenuto o internato non sospende l'esecuzione di
pene detentive o di misure di sicurezza detentive nè il corso della carcerazione
preventiva nè l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.
Nei casi previsti
dal primo comma il magistrato di sorveglianza determina la durata residua della pena
sostitutiva e trasmette il provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; questi
informa anticipatamente l'organo di polizia della data in cui riprenderà l'esecuzione
della pena sostitutiva.
La semidetenzione o la libertà controllata riprendono a decorrere
dal giorno successivo a quello della cessazione della esecuzione della pena detentiva; si
applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 63.
Art. 69.
Sospensione disposta a favore del condannato.
Per motivi di particolare rilievo, attinenti al lavoro, allo studio o alla famiglia
possono essere concesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 52 della legge 26
luglio 1975, n. 354, sospensioni della semidetenzione e della libertà controllata per la
durata strettamente necessaria e comunque per non più di sette giorni per ciascun mese di
pena.
Nel periodo della sospensione può essere imposto l'obbligo previsto dal secondo
comma dell'art. 284 del codice di procedura penale. Se il condannato viola le prescrizioni
o non si presenta all'ufficio di polizia indicato nell'art. 65 nelle dodici ore successive
alla scadenza del periodo di sospensione, la pena sostitutiva si converte in quella
sostituita, a norma dell'art. 66.
Nei casi previsti dai numeri 2 e 3 del primo comma
dell'art. 147 del codice penale, quando l'esecuzione della semidetenzione o della libertà
controllata è già iniziata, la sospensione può essere ordinata dal magistrato di
sorveglianza che ha determinato le modalità di esecuzione della pena. Negli altri casi si
applicano le disposizioni dell'art. 589 del codice di procedura penale.
Art. 70.
Esecuzione di pene concorrenti.
Quando contro la stessa persona sono state pronunciate, per più reati, una o più
sentenze di condanna alla pena della semidetenzione o della libertà controllata si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 71 a 80 dei codice
penale e dell'art. 582 del codice di procedura penale.
Tuttavia, se la pena detentiva
sostituita con la libertà controllata eccede complessivamente a durata di sei mesi, si
applica la semidetenzione per la parte che eccede tale limite e fino a un anno. Oltre
questo limite si applica per intero la pena detentiva sostituita.
Le pene della
semidetenzione e della libertà controllata sono sempre eseguire nell'ordine, dopo le pene
detentive; la libertà controllata è eseguita dopo la semi-detenzione.
Art. 71.
Esecuzione delle pene pecuniarie.
Alle pene pecuniarie sostitutive delle pene detentive si applicano le disposizioni
dell'art. 586 del codice di procedura penale.
Art. 72.
Revoca della pena sostitutiva.
Se sopravviene una delle condanne previste nell'art. 59, commi primo e secondo, lettera
a), ovvero la condanna a pena detentiva per un fatto commesso successivamente alla
sostituzione della pena, questa viene revocata per la parte non ancora eseguita e
convertita a norma dell'art. 66.
A tali fini, il cancelliere del giudice dell'esecuzione
informa senza indugio il giudice di sorveglianza competente.
Art. 73.
Iscrizioni nel casellario giudiziale.
Nei casi previsti dall'art. 604 del codice di procedura penale i decreti e le sentenze
di condanna alle pene sostitutive sono iscritti nel casellario giudiziale, anche con
l'indicazione della pena sostitutiva.
Nel casellario giudiziale sono altresì iscritte le
ordinanze previste dall'art. 66, ultimo comma, e dall'art. 108, ultimo comma.
Art. 74.
Iscrizione nel casellario giudiziale.
Dopo l'art. 58 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:
<<Art.
58-bis. - (Iscrizione nel casellario giudiziale). - Nel casellario giudiziale sono
iscritti i provvedimenti della sezione di sorveglianza relativi alla irrogazione e alla
revoca delle misure alternative alla pena detentiva.
Art. 75.
Disposizioni relative ai minorenni.
Le disposizioni contenute nell'art. 56 non si applicano al condannato il quale, al
momento della trasmissione dell'estratto della sentenza di condanna prevista nell'art. 62,
non abbia compiuto gli anni diciotto.
In tal caso la libertà controllata è eseguita con
le modalità stabilite dai commi dal quarto al decimo dell'art. 47 della legge 26 luglio
1975, n. 354, e le funzioni attribuite agli organi di polizia dagli articoli 62, 63, 64,
65, 66, 68 e 69 sono svolte dall'ufficio di servizio sociale per minorenni.
Art. 76.
Norma transitoria.
Le norme previste da questo capo si applicano anche ai procedimenti penali pendenti al
momento dell'entrata in vigore della presente legge. La Corte di cassazione decide ai
sensi dell'ultimo comma dell'art. 538 del codice di procedura penale.
Sezione II
Applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta
dell'imputato
(AA.: norme non più attuali per la sopravvenuta modificazione
ad opera del nuovo c.p.p.)
Art. 77.
Ambito e modalità d'applicazione.
Nel corso dell'istruzione e fino a quando non sono compiute per la prima volta le
formalità di apertura del dibattimento, il giudice, quando ritiene, in seguito all'esame
degli atti e agli accertamenti eventualmente disposti, che sussistono elementi per
applicare per il reato per cui procede la sanzione sostitutiva della libertà controllata
o della pena pecuniaria può disporre con sentenza, su richiesta dell'imputato e con il
parere favorevole del pubblico ministero, l'applicazione della sanzione sostitutiva, con
esclusione di ogni pena accessoria e misura di sicurezza, ad eccezione della confisca nei
casi previsti dal secondo comma dell'art. 240 del codice penale. In tal caso, con la
stessa sentenza, dichiara estinto il reato per intervenuta applicazione della sanzione
sostitutiva su richiesta dell'imputato. Nella determinazione e nell'applicazione della
sanzione sostitutiva si osservano le disposizioni della sezione I di questo capo. La
sentenza produce i soli effetti espressamente previsti nella presente sezione. Contro la
sentenza è ammesso soltanto ricorso per cassazione.
Art. 78.
Competenza.
Sulla richiesta formulata dall'imputato prima dell'emissione del decreto di citazione a
giudizio, della richiesta di citazione a giudizio o dell'ordinanza di rinvio a giudizio,
provvede il pretore per i procedimenti dinanzi a lui pendenti ed il giudice istruttore
negli altri casi; il parere del pubblico ministero è espresso dal procuratore della
Repubblica. Se la richiesta è formulata in un momento successivo, provvede il giudice del
dibattimento ed il parere è espresso dal pubblico ministero di udienza.
Art. 79.
Applicazione nell'ulteriore corso del procedimento.
Il giudice può procedere ai sensi dell'art. 77 in ogni stato e grado del procedimento,
quando l'imputato ha formulato la richiesta di cui allo stesso articolo nel termine ivi
previsto.
Art. 80.
Esclusioni soggettive.
Il provvedimento di cui all'art. 77 non può essere emesso nei confronti di chi in
precedenza ne ha già beneficiato o nei confronti di chi ha riportato condanna a pena
detentiva.
Art. 81.
Iscrizione nel casellario giudiziale.
La sentenza pronunciata a norma dell'art. 77 è iscritta nel casellario giudiziale per i
soli effetti di cui all'articolo precedente.
Art. 82.
Esecuzione delle sanzioni sostitutive.
Per l'esecuzione delle sanzioni sostitutive si applicano le disposizioni della sezione I
di questo capo.
Art. 83.
Violazione degli obblighi.
Colui il quale viola, in tutto o in parte, gli obblighi impostigli con la sentenza
pronunciata a norma dell'art. 77 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In
caso di condanna la pena non può essere sostituita a norma di questo capo.
Art. 84.
Comunicazione all'imputato.
Quando per il reato per il quale si procede è ammessa l'oblazione o può trovare
applicazione la disposizione prevista dall'art. 77 ne va fatta menzione nella
comunicazione giudiziaria.
Art. 85.
Entrata in vigore.
Le disposizioni contenute nella presente sezione si applicano anche ai reati commessi
prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Capo IV
Estensione della perseguibilità a querela
Art. 86.
Nuovo testo degli articoli 334 e 335 del codice penale.
Gli articoli 334 e 335 del codice penale sono sostituiti dai seguenti: <<Art. 334.
- (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di
procedimento penale o dall'autorità amministrativa). - Chiunque sottrae, sopprime,
distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un
procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo
scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa da lire centomila a un milione. Si applicano la reclusione da tre mesi
a due anni e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila se la sottrazione, la
soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal
proprietario della cosa, affidata alla sua custodia. La pena è della reclusione da un
mese ad un anno e della multa fino a lire seicentomila, se il fatto è commesso dal
proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia>>. <<Art. 335.
- (Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro
disposto nel corso di un provvedimento penale o dall'autorità amministrativa). -
Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un
procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o
la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la
reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila>>.
Art. 87.
Sottrazione, distruzione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento,
sequestro giudiziario o conservativo.
Il terzo comma dell'art. 388 del codice penale è sostituito dai seguenti commi:
<<Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua
proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è
punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire seicentomila. Si
applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lire
seicentomila se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua
custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da lire centomila a un
milione se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario
della cosa. Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro
giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto
dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a un milione.
Il colpevole è punito a querela della persona offesa>>.
Art. 88.
Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte
a pignoramento o sequestro giudiziario o conservativo.
Dopo l'art. 388 del codice penale è inserito il seguente:
<<Art. 388-bis. - (Violazione colposa dei doveri inerenti alla
custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo)
. - Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro
giudiziario o conservativo, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero
ne agevola la soppressione o la sottrazione, è punito, a querela della persona offesa,
con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila>>.
Art. 89.
Casi di perseguibilità a querela.
Dopo l'art. 493 del codice penale è inserito il seguente:
<<Art. 493-bis. - (Casi
di perseguibilità a querela). - I delitti previsti dagli articoli 485 e 486 e quelli
previsti dagli articoli 488, 489 e 490, quando concernono una scrittura privata, sono
punibili a querela della persona offesa. Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli
articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo>>.
Art. 90.
Modifica dell'art. 570 del codice penale in materia di violazione
degli obblighi di assistenza familiare.
All'art. 570 del codice penale dopo il secondo comma è inserito il
seguente:
<<Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo
nei casi previsti dal n. 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal n.
2 del precedente comma>>.
Art. 91.
Modifica dell'art. 582 del codice penale in materia di lesione personale.
Il secondo comma dell'art. 582 del codice penale è sostituito dal seguente:
<<Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna
delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle
indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'art. 577, il delitto è punibile querela della
persona offesa>>.
Art. 92.
Modifica dell'art. 590 del codice penale in materia di lesioni personali colpose.
L'ultimo comma dell'art. 590 del codice penale è sostituito dal seguente:
<<Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti
nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che
abbiano determinato una malattia professionale>>.
Art. 93.
Modifica dell'art. 627 del codice penale in materia di sottrazione d cose comuni.
Il primo comma dell'art. 627 del codice penale è sostituito dal seguente:
<<Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sè o ad altri un
profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene è punito a
querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire
quarantamila a quattrocentomila.
Art. 94.
Usurpazione.
L'art. 631 del codice penale è sostituito dal seguente:
<<Art. 631. - (Usurpazione). - Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte,
dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito, a querela della
persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire
quattrocentomila>>.
Art. 95.
Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi.
L'art. 632 del codice penale è sostituito dal seguente:
<<Art. 632. - (Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi). -
Chiunque,
per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta
nell'altrui
proprietà lo stato dei luoghi, è punito, a querela della persona offesa, con la
reclusione
fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila>>.
Art. 96.
Modifica dell'art. 636 del codice penale in materia di introduzione,
abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo.
Nell'art. 636 del codice penale è aggiunto in fine il seguente comma:
<<Il delitto è punibile a querela della persona offesa>>.
Art. 97.
Casi di esecuzione della perseguibilità a querela.
Dopo l'art. 639 del codice penale è inserito il seguente:
<<Art. 639-bis. - (Casi di esecuzione della perseguibilità a querela). - Nei casi
previsti dagli
articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi
o edifici
pubblici o destinati ad uso pubblico>>.
Art. 98.
Modifica dell'art. 640 del codice penale in materia di truffa.
Nell'art. 640 del codice penale è aggiunto in fine il seguente comma:
<<Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna
delle circostanze
previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante>>.
Art. 99.
Norma transitoria.
Per i reati perseguibili a querela ai sensi delle disposizioni precedenti, commessi
prima
del giorno dell'entrata in vigore della presente legge, il termine per presentare la
querela
decorre dal giorno suddetto, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizie del
fatto
costituente reato. Se è pendente il procedimento, il giudice informa la persona offesa
dal
reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno
in cui la
persona offesa è stata informata.
Capo V
Disposizioni in materia di pene pecuniarie
Art. 100.
Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria.
Pagamento rateale della multa o della ammenda.
Dopo l'art. 133 del codice penale sono inseriti i seguenti:
<<Art. 133-bis. - (Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della
pena pecuniaria).
- Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tenere
conto,
oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente anche delle condizioni
economiche del reo.
Il giudice può aumentare la multa o l'ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o
diminuirle sino
ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima
sia
inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa>>.
<<Art. 133-ter. - (Pagamento rateale della multa o dell'ammenda). - Il giudice,
con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle
condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate
mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a lire
trentamila. In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico
pagamento>>.
Articolo 101.
Art. 101. Nuovo testo degli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 136 del codice penale.
Gli articoli 24, 26, 66, 78, 135, 136 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:
<<Art. 24. - (Multa). - La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di
una somma non inferiore a lire diecimila, nè superiore a dieci milioni. Per i delitti
determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione,
il giudice può aggiungere la multa da lire diecimila a lire quattro milioni>>.
<<Art. 26. - (Ammenda). - La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato
di una somma non inferiore a lire quattromila nè superiore a lire due milioni>>.
<<Art. 66. - (Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più
circostanze aggravanti). - Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare
per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge
per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso
dell'art. 63, nè comunque eccedere:
1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;
2) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;
3) e, rispettivamente, lire venti milioni o quattro milioni, se si tratta della multa o
dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, lire sessanta milioni o dodici milioni se il
giudice si avvale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'art
133-bis>>.
<<Art. 78. - (Limiti degli aumenti delle pene principali). - Nel caso di concorso
di reati preveduto dall'art. 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non
può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, nè comunque
eccedere:
1) trenta anni per la reclusione;
2) sei anni per l'arresto;
3) lire trenta milioni per la multa e sei milioni per l'ammenda; ovvero lire
centoventicinque milioni per la multa e venticinque milioni per l'ammenda, se il giudice
si vale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'art. 133-bis. Nel caso di
concorso di reati preveduto dall'art. 74, la durata delle pene da applicare a norma
dell'articolo stesso non può superare gli anni trenta. La parte della pena eccedente tale
limite è detratta in ogni caso dall'arresto>>.
<<Art. 135. - (Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive). - Quando, per
qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene
detentive, il computo ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di
venticinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva>>.
<<Art. 136. - (Modalità di conversione di pene pecuniarie). - Le pene della multa
e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono a norma di
legge>>.
Art. 102.
Conversione di pene pecuniarie.
Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilità
del condannato si convertono nella libertà controllata per un periodo massimo,
rispettivamente, di un anno e di sei mesi.
Nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire non sia superiore ad
un milione, la stessa può essere convertita, a richiesta del condannato, in lavoro
sostitutivo.
Il ragguaglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di
venticinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata e
cinquantamila lire, o frazione di cinquantamila lire, per un giorno di lavoro sostitutivo.
Il condannato può sempre far cessare la pena sostitutiva pagando la
multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della libertà controllata
scontata o del lavoro sostitutivo prestato.
Art. 103.
Limite degli aumenti in caso di conversione delle pene pecuniarie.
Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite per
insolvibilità del condannato la durata complessiva della libertà controllata non può
superare un anno e sei mesi, se la pena convertita è quella della multa, e nove mesi, se
la pena convertita è quella dell'ammenda.
La durata complessiva del lavoro sostitutivo non può superare in
ogni caso i sessanta giorni.
Art. 104.
Nuovo testo degli articoli 163, 175 e 237 del codice penale.
Gli articoli 163, 175 e 237 del codice penale sono sostituiti dai
seguenti:
<<Art. 163. - (Sospensione condizionale della pena). - Nel
pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore
a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e
ragguagliata a norma dell'art. 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà
personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare
che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna
è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione.
Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la
sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà
personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla
pena detentiva e ragguagliata a norma dell'art. 135, sia equivalente ad una pena privativa
della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni.
Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni
diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la
sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà
personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o
congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'art. 135, sia equivalente ad una
pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due
anni e sei mesi>>.
<<Art. 175. - (Non menzione della condanna nel certificato del
casellario giudiziale). - Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non
superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a un milione, il giudice,
avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133, può ordinare in sentenza che non
sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a
richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale.
La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando
è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena
pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'art. 135 e cumulata alla pena detentiva,
priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non
superiore a trenta mesi.
Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non
fare menzione della condanna precedente è revocato.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando alla
condanna conseguono pene accessorie>>.
<<Art. 237. - (Cauzione di buona condotta). - La cauzione di
buona condotta è data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma
non inferiore a lire duecentomila, nè superiore a lire quattro milioni.
In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia
mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.
La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un
anno, nè superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata>>.
Art. 105.
Lavoro sostitutivo.
Il lavoro sostitutivo consiste nella prestazione di un'attività non
retribuita a favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le
provincie, i comuni, o presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione,
di protezione civile e di tutela dell'ambiente naturale o di incremento del patrimonio
forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni da parte del
Ministero di grazia e giustizia, che può delegare il magistrato di sorveglianza.
Tale attività si svolge nell'ambito della provincia in cui il
condannato ha la residenza, per una giornata lavorativa per settimana, salvo che il
condannato chieda di essere ammesso ad una maggiore frequenza settimanale.
Art. 106.
Esecuzione di pene pecuniarie.
(AA.: norma non più attuale per la sopravvenuta
abrogazione del c.p.p. precedente)
L'art. 586 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
<<Art. 586. - (Esecuzione di pene pecuniarie). -
Le condanne a pene pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai
regolamenti.
Per l'esecuzione delle pene pecuniarie pagabili
ratealmente si osservano le disposizioni vigenti, in quanto applicabili, ma l'avviso di
pagamento e il precetto debbono indicare l'importo e la scadenza delle singole rate.
Per le garanzie di esecuzione si osservano gli
articoli 616, 617 e 618.
Se si tratta di pena pecuniaria applicata con decreto
di condanna emesso dal pretore, assieme al decreto è notificato il precetto con cui si
ingiunge di pagare la multa o l'ammenda inflitta e le spese del procedimento entro i
cinque giorni successivi alla scadenza del termine per proporre opposizione; ovvero,
limitatamente alle pene pecuniarie per le quali sia stato disposto il pagamento rateale
entro i cinque giorni successivi alla scadenza di ogni singola rata, sempre che
l'opposizione stessa non sia stata proposta.
Quando sia decorso inutilmente il tempo fissato nel
precetto per il pagamento della pena rateale, il pubblico ministero o il pretore ordina la
conversione della pena pecuniaria per la parte corrispondente.
Quando sono accertate la mancanza di pagamento della
pena pecuniaria e l'insolvibilità del condannato e, se ne è il caso, della persona
civilmente obbligata per l'ammenda, il pubblico ministero o il pretore ordina la
conversione della pena pecuniaria.
Se l'interessato dichiara di opporsi al provvedimento
del pubblico ministero o del pretore, si applica il secondo capoverso dell'art. 582 senza
effetto sospensivo>>.
- Art. 107.
- Determinazione delle modalità di esecuzione delle pene conseguenti alla conversione
-
della multa o dell'ammenda.
- (AA: norma non più attuale. V. ora gli artt. 660 e ss. del
nuovo c.p.p. del 1989)
- Il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione trasmette copia del
provvedimento di conversione della pena pecuniaria al magistrato di sorveglianza del luogo
di residenza del condannato. Il magistrato di sorveglianza, sentito il condannato stesso,
dispone l'applicazione della libertà controllata o lo ammette al lavoro sostitutivo;
determina altresì le modalità di esecuzione della libertà controllata a norma dell'art.
62. Il magistrato di sorveglianza determina le modalità di esecuzione del lavoro
sostitutivo e ne fissa il termine iniziale, sentito ove occorra il servizio sociale,
tenuto conto delle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato
ed osservando le disposizioni del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n.
354. L'ordinanza con cui sono stabilite le modalità di esecuzione del lavoro sostitutivo
è immediatamente trasmessa all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il
condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri
territorialmente competente. Si applicano al lavoro sostitutivo le disposizioni degli
articoli 64, 65, 68 e 69.
-
- Art. 108.
- Inosservanza delle prescrizioni inerenti alle pene conseguenti alla conversione
- della multa o della ammenda.
- Quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata,
ivi comprese quelle inerenti al lavoro sostitutivo, conseguenti alla conversione di pene
pecuniarie, la parte di libertà controllata o di lavoro sostitutivo non ancora eseguita
si converte in un uguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda della specie della
pena pecuniaria originariamente inflitta. In tal caso non si applica il disposto dell'art.
67. Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria devono informare, senza indugio,
il magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza prevista dall'articolo 107 di ogni
violazione da parte del condannato delle prescrizioni impostegli. Il magistrato di
sorveglianza trasmette gli atti alla sezione di sorveglianza, la quale, compiuti ove
occorra sommari accertamenti, provvede con ordinanza alla conversione prevista dal primo
comma, osservate le disposizioni del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975,
n. 354. L'ordinanza di conversione è trasmessa al pubblico ministero competente, il quale
provvede mediante ordine di carcerazione.
-
- Art. 109.
- Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie.
- Dopo l'art. 388-bis del codice penale è inserito il seguente:
- <<Art. 388-ter. - (Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie). - Chiunque,
per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione
amministrativa pecuniaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o
fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non
ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto, con la
reclusione da sei mesi a tre anni>>.
-
-
- Art. 110.
- Abrogazione di norma.
- E' abrogato l'art. 49 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
-
- Art. 111.
- Disposizioni transitorie.
- Le norme sulla conversione delle pene pecuniarie si applicano ai reati commessi
successivamente all'entrata in vigore della presente legge. In deroga a quanto disposto
dall'art. 172 del codice penale, la pena della multa inflitta anche congiuntamente a
quella della reclusione, per reati commessi prima dell'entrata in vigore della presente
legge, si estingue col decorso del termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge; tuttavia, se la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la pena della multa
si estingue col decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza.
-
- Art. 112.
- Periodo giudiziale.
- L'art. 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con
modificazioni, nella legge 27 maggio 1935, n. 835, è sostituito dal seguente:
- <<Art. 19. - (Perdono giudiziale). - Se per il reato commesso da minore degli anni
diciotto il tribunale per i minorenni ritiene che si possa applicare una pena restrittiva
della libertà personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non
superiore a lire tre milioni, anche se congiunta a detta pena, può applicare il perdono
giudiziale, sia quando provvede a norma dell'art. 14 sia nel giudizio>>.
-
- Art. 113.
- Aumento delle pene pecuniarie.
- Le pene pecuniarie comminate per i reati previsti dal codice penale o dalle leggi
speciali, nonchè le sanzioni pecuniarie comminate per le infrazioni previste dal codice
di procedura penale, aumentate per effetto della legge 12 luglio 1961, n. 603, sono
moltiplicate per cinque. Sono altresì moltiplicate per cinque le pene pecuniarie
comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 21 ottobre 1947 e prima
della legge 12 luglio 1961, n. 603. Le pene pecuniarie comminate per reati previsti da
leggi entrate in vigore dopo la legge 12 luglio 1961, n. 603, e fino al 31 dicembre 1970
sono moltiplicate per tre. Quelle comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore
dopo il 31 dicembre 1970 e fino al 31 dicembre 1975, ad eccezione delle leggi in materia
di imposte dirette e di tasse e imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate per due.
Quando, tenuto conto degli aumenti previsti nei commi precedenti, la legge stabilisce la
pena dell'ammenda inferiore nel minimo a lire quattromila o nel massimo a lire diecimila,
i limiti edittali sono elevati rispettivamente a lire diecimila e a lire venticinquemila.
-
- Art. 114.
- Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie.
- Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano a tutte le sanzioni amministrative
pecuniarie originariamente previste come sanzioni penali. Le altre sanzioni amministrative
pecuniarie inferiori nel minimo a lire quattromila o nel massimo a lire diecimila sono
elevate, rispettivamente, a lire quattromila e a lire diecimila. Le disposizioni dei
precedenti commi si applicano anche alle violazioni finanziarie.
-
- Art. 115.
- Pene proporzionali.
- Le disposizioni degli articoli 113 e 114 non si applicano alle pene e sanzioni
amministrative pecuniarie quando l'ammontare delle stesse o della pena base che viene
assunta per la loro determinazione non è fissato direttamente dalla legge ma è
diversamente stabilito.
-
- Art. 116.
- Nuovo testo degli articoli 196 e 197 del codice penale.
- Gli articoli 196 e 197 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:
- <<Art. 196. - (Obbligazione civile per le multe e le ammende
inflitte a persona dipendente). - Nei reati commessi da chi è soggetto all'altrui
autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità, o incaricata della
direzione o vigilanza, è obbligata, in caso di insolvibilità del condannato, al
pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta al
colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far osservare
e delle quali non debba rispondere penalmente. Qualora la persona preposta risulti
insolvibile, si applicano al condannato le disposizioni dell'art. 136>>.
- <<Art. 197. - (Obbligazione civile delle persone giuridiche per
il pagamento delle multe e delle ammende). - Gli enti forniti di personalità giuridica,
eccettuati lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni, qualora sia pronunciata
condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con
essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli
obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso
nell'interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di
insolvibilità del condannato, di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda
inflitta. Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le
disposizioni dell'art. 136>>.
-
- Art. 117.
- Persona civilmente obbligata per l'ammenda e per la multa.
- Tutte le disposizioni processuali relative alla persona civilmente obbligata per
l'ammenda si intendono riferite anche alla persona civilmente obbligata per la multa.
Capo VI
Disposizioni in materia di pene accessorie,
prescrizione, oblazione,
sospensione condizionale della pena e confisca.
-
Art. 118.
- Modifiche dell'art. 19 del codice penale, in materia di pene accessorie - Specie.
- I primi due commi dell'art. 19 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:
<<Le pene accessorie per i delitti sono: 1) l'interdizione dai pubblici uffici; 2)
l'interdizione da una professione o da un'arte; 3) l'interdizione legale; 4)
l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 5)
l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 6) la decadenza o la
sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori. Le pene accessorie per le
contravvenzioni sono: 1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte; 2)
la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese>>.
-
- Art. 119.
- Modifiche dell'art. 32 del codice penale in materia di interdizione legale.
- Il secondo ed il terzo comma dell'art. 32 del codice penale sono sostituiti dai
seguenti: <<La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla potestà dei
genitori. Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è,
durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la
pena, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice
disponga altrimenti>>.
-
- Art. 120.
- Nuove norme in materia di interdizione temporanea dagli uffici direttivi
- delle persone giuridiche e delle imprese e di incapacità
- di contrattare con la pubblica amministrazione.
- Dopo l'art. 32 del codice penale sono inseriti i seguenti articoli:
- <<Art. 32-bis. - (Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese). - L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante
l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale,
nonchè ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o
dell'imprenditore. Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi
per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti
all'ufficio>>.
- <<Art. 32-ter. - (Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). -
L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di
concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le
prestazioni di un pubblico servizio. Essa non può avere durata inferiore ad un anno nè
superiore a tre anni>>.
- <<Art. 32-quater. - (Casi nei quali alla condanna consegue la incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione). - Ogni condanna per i delitti previsti dagli
articoli 317, 318, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 416, 437, 501, 501-bis, 640, n. 1 del
capoverso, commessi a causa o in occasione dell'esercizio di un'attività imprenditoriale,
importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione>>.
-
- Art. 121.
- Modifica dell'art. 33 del codice penale in materia di condanna per delitto colposo.
- Il primo comma dell'art. 33 del codice penale è sostituito dal
seguente:
- <<Le disposizioni dell'art. 29 e del secondo capoverso dell'art. 32 non si
applicano nel caso di condanna per delitto colposo>>.
-
- Art. 122.
- Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dal suo esercizio
- L'art. 34 del codice penale è sostituito dal seguente:
- <<Art. 34. - (Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dall'esercizio
di essa). - La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla
potestà dei genitori. La condanna per delitti commessi con abuso della potestà dei
genitori importa la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al
doppio della pena inflitta. La decadenza dalla potestà dei genitori importa anche la
privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della
potestà di cui al titolo IX del libro I del codice civile. La sospensione dall'esercizio
della potestà dei genitori importa anche l'incapacità di esercitare, durante la
sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle
norme del titolo IX del libro I del codice civile>>.
-
- Art. 123.
- Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese.
- Dopo l'art. 35 del codice penale è inserito il seguente:
- <<Art. 35-bis. - (Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese). - La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare,
durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore
generale, nonchè ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica
o dell'imprenditore. Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni nè
superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all'arresto per contravvenzioni commesse
con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio>>.
-
- Art. 124.
- Applicazione provvisoria di pene accessorie.
- L'art. 140 del codice penale è sostituito dal seguente:
- <<Art. 140. - (Applicazione provvisoria di pene accessorie). - Il giudice, durante
la istruzione, nei procedimenti per reati per i quali, in caso di condanna, può essere
applicata una pena accessoria, può disporne in via provvisoria l'applicazione quando
sussistano specificate, inderogabili esigenze istruttorie o sia necessario impedire che il
reato venga portato a conseguenze ulteriori. L'interdizione dai pubblici uffici può
essere applicata provvisoriamente solo nei procedimenti per reati commessi con abuso dei
poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico
servizio o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 del capoverso dell'art. 28. La
sospensione provvisoria non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta
investitura popolare. La pena accessoria provvisoriamente applicata non può avere durata
superiore alla metà della durata massima prevista dalla legge ed è computata nella
durata della pena accessoria conseguente alla condanna>>.
-
- Art. 125.
- Modifica dell'art. 157 del codice penale in materia di prescrizione tempo
- necessario a prescrivere.
- Il n. 6 del primo comma dell'art. 157 del codice penale è sostituito dal seguente:
<<6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la
pena dell'ammenda>>.
-
- Art. 126.
- Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative.
- Dopo l'art. 162 del codice penale è inserito il seguente:
- <<Art. 162-bis. - (Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative). -
Nelle
- contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o
dell'ammenda,
- il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento,
ovvero
- prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo
dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa oltre le spese del
procedimento. Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma
corrispondente alla metà
- del massimo dell'ammenda. L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti
dal terzo capoverso dell'art. 99, dall'art. 104 o dall'art. 105, nè quando permangono
conseguenze dannose
- o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore. In ogni altro caso il
giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla
gravità del fatto. La
- domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento
di
- primo grado. Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo
- estingue il reato>>.
-
- Art. 127.
- Applicazione di norme.
- Le disposizioni dell'art. 162-bis del codice penale si applicano anche ai reati indicati
nelle lettere f), h), i), n) del primo comma dell'art. 34.
-
- Art. 128.
- Obblighi del condannato.
- L'art. 165 del codice penale è sostituito dal seguente:
- <<Art. 165. - (Obblighi del condannato). - La sospensione condizionale della pena
può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento
della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata
sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del
danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti,
all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo le modalità
indicate dal giudice nella sentenza di condanna. La sospensione condizionale della pena,
quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata
all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente, salvo che ciò sia
impossibile. Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi
devono essere adempiuti>>.
-
- Art. 129.
- Inosservanza di pene accessorie.
- L'art. 389 del codice penale è sostituito dal seguente:
- <<Art. 389. - (Inosservanza di pene accessorie). - Chiunque, avendo riportato una
condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti
inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da due a sei mesi. La stessa pena si
applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria
provvisoriamente applicata>>.
-
- Art. 130.
- Modifiche dell'art. 200 del codice di procedura penale in materia
- di impugnazione di ordinanze emesse in giudizio.
- Dopo il primo comma dell'art. 200 del codice di procedura penale è inserito il
seguente:
- <<L'impugnazione dell'ordinanza che decide sulla domanda di oblazione può essere
proposta soltanto con l'impugnazione contro la sentenza>>.
-
- Art. 131.
- Applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza
- L'art. 301 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
- <<Art. 301. - (Applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di
sicurezza). - L'applicazione provvisoria delle pene accessorie, nei casi consentiti dalla
legge, è disposta dal giudice, anche d'ufficio, con decreto motivato, in qualunque stato
dell'istruzione, dopo l'interrogatorio dell'imputato o, se questo non è possibile, dopo
la emissione di un mandato. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero
per l'esecuzione. Le stesse disposizioni si osservano per l'applicazione provvisoria delle
misure di sicurezza. Contro il provvedimento del giudice istruttore che dispone
l'applicazione provvisoria della pena accessoria o della misura di sicurezza o che non
accoglie la richiesta del pubblico ministero, il procuratore della Repubblica, il
procuratore generale e l'imputato possono proporre appello dinanzi alla sezione
istruttoria della corte di appello. Contro il provvedimento emesso dalla sezione
istruttoria può essere proposto ricorso per cassazione. L'impugnazione non sospende
l'esecuzione del provvedimento>>.
-
- Art. 132.
- Modificazioni dell'art. 400 del codice di procedura penale in materi di
provvedimenti
- per l'applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza.
- Dopo l'ultimo comma dell'art. 400 del codice di procedura penale sono aggiunti i
seguenti commi:
- <<Si applicano le disposizioni previste dal terzo, quarto ed ultimo comma
dell'art. 301; contro il provvedimento emesso dal pretore l'appello è proposto dinanzi al
giudice istruttore; contro la decisione emessa dal giudice istruttore in grado di appello
può essere proposto ricorso per cassazione. L'impugnazione non sospende l'esecuzione del
provvedimento>>.
-
- Art. 133.
- Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza.
- L'art. 485 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
- <<Art. 485. - (Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza). - Il giudice,
quando abbia disposto una misura di sicurezza, può, nei casi consentiti dall'art. 206 del
codice penale, ordinarne con la sentenza la provvisoria esecuzione. La sentenza è
impugnabile anche per il capo che dispone l'esecuzione provvisoria della misura di
sicurezza; ma l'impugnazione non ne sospende l'esecuzione>>.
-
- Art. 134.
- Appello contro sentenze del pretore.
- L'art. 512 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
- <<Art. 512. - (Appello contro sentenze del pretore). - Contro le sentenze del
pretore possono appellare al tribunale:
- 1) l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione punita con pena
alternativa o per la quale non è ammessa la oblazione ovvero quando è stato dichiarato
contravventore abituale o professionale;
- 2) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale
la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato per
estinzione del reato a seguito di giudizio di comparizione tra circostanze o per
insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale ovvero perchè si tratta
di persona non imputabile o di persona non punibile perchè il fatto non costituisce
reato, se è stata applicata o può, con provvedimento successivo, essere applicata una
misura di sicurezza;
- 3) il rappresentante del pubblico ministero nel dibattimento davanti al pretore e il
procuratore della Repubblica nel caso di proscioglimento, se l'imputazione riguardava un
delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto; e nel caso di condanna per delitto
ovvero per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non è ammessa
l'oblazione>>.
-
- Art. 135.
- Appello contro sentenze del tribunale e della corte d'assise.
- L'art. 513 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
- <<Art. 513. - (Appello contro sentenze del tribunale e della corte di assise). -
Contro le sentenze del tribunale e della corte di assise possono appellare,
rispettivamente, alla corte di appello e alla corte di assise di appello, salvo che la
legge disponga altrimenti:
- 1) l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione punita con pena
alternativa o per la quale non è ammessa la oblazione ovvero quando è stato dichiarato
contravventore abituale o professionale;
- 2) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale
la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunziato per
estinzione del reato a seguito di giudizio di comparazione tra circostanze o per
insufficienza di prove o per perdono giudiziale ovvero perchè si tratta di persona non
imputabile o di persona non punibile perchè il fatto non costituisce reato, se è stata
applicata o può, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza;
- 3) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale presso la corte di appello
nel caso di proscioglimento, se la imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione
punibile con l'arresto, e nel caso di condanna per delitto ovvero per contravvenzione
punita con pena alternativa o per la quale non è ammessa la oblazione>>.
-
- Art. 136.
- Modifiche dell'art. 522 del codice di procedura penale in materia di questioni
di nullità.
- All'art. 522 del codice di procedura penale è aggiunto in fine il seguente comma:
- <<Quando il giudice di primo grado ha respinto la domanda di oblazione, il giudice
di appello, se riconosce erronea tale decisione, accoglie la domanda e sospende il
dibattimento fissando un termine massimo non superiore a dieci giorni per il pagamento
delle somme dovute. Se il pagamento avviene nel termine, il giudice di appello pronuncia
sentenza di proscioglimento>>.
-
- Art. 137.
- Modifiche dell'art. 604 del codice di procedura penale in materia di
provvedimenti
- da iscrivere nel casellario.
- Nell'art. 604 del codice di procedura penale, al capoverso del n. 1, dopo le parole:
<<Non sono iscritti nel casellario giudiziale: le sentenze e i decreti di condanna
concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o
l'oblazione, salvo che>>, sono inserite le seguenti: <<si tratti di
contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda o che>>.
-
- Art. 138.
- Modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del
-
codice di procedura penale.
- Dopo l'art. 48 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale,
approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, sono inseriti i seguenti articoli:
- <<Art. 48-bis. - Quando sono state sequestrate cose che possono essere restituite
previa esecuzione di specifiche prescrizioni, il giudice, se l'interessato consente, ne
ordina la restituzione impartendo le prescrizioni del caso ed imponendo una idonea
cauzione o malleveria a garanzia della esecuzione delle prescrizioni nel termine
stabilito. Scaduto il termine, se le prescrizioni non sono adempiute, il giudice provvede
ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 345 del codice di procedura penale>>.
- <<Art. 48-ter. - Nei casi previsti dall'ultimo capoverso dell'art. 345 e dal primo
capoverso dell'art. 625 del codice di procedura penale, il giudice, prima di ordinare la
vendita o la distruzione delle cose sequestrate, dispone, osservate le formalità di cui
agli articoli 304-bis e 304-ter del codice di procedura penale, il prelievo di campioni,
quando ciò è possibile ed utile per l'ulteriore corso del procedimento>>.
-
- Art. 139.
- Modifica dell'art. 116 delle norme sugli assegni bancari, circolari
- su titoli
speciali dell'istituto di emissione,
e dei Banchi di Napol e di Sicilia.
- (AA.: norme non più attuali per la sopravvenuta modificazione della disciplina dell'assegno)
- Nell'art. 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dopo il primo comma è
inserito il seguente:
- <<Nei casi più gravi la condanna per uno dei delitti previsti nei numeri 1 e 2
del comma precedente importa, indipendentemente dall'applicazione dell'art. 69 del codice
penale, la pubblicazione della sentenza di condanna e il divieto di emettere assegni
bancari o postali per un periodo da uno a tre anni>>.
-
- Art. 140.
- Disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni bancari, circolari e
su titoli speciali
- dell'istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia.
- (AA.: norme non più attuali per la sopravvenuta modificazione della disciplina dell'assegno)
- Dopo l'art. 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, è inserito il seguente:
-
<<Art. 116-bis. - Chiunque, avendo riportato la pena accessoria prevista
dall'articolo precedente, trasgredisce agli obblighi ad essa inerenti è punito, per il
solo fatto dell'emissione dell'assegno, ai sensi dell'art. 389 del codice penale. Si
applica la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da lire centomila a lire due
milioni, a chi, violando il divieto di emettere assegni bancari e postali, commette uno
dei delitti previsti dai numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo precedente. La
condanna importa la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari
e postali per la durata di due anni>>.
-
- Art. 141.
- Ulteriori disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni bancari,
circolari
- e su titoli speciali dell'istituto di emissione, dei Banchi di Napoli e di
Sicilia.
- (AA.: norme non più attuali per la sopravvenuta modificazione della disciplina dell'assegno)
- Dopo l'art. 123 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono inseriti i seguenti
articoli:
- <<Art. 124. - All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il
dipendente responsabile fa sottoscrivere al richiedente una dichiarazione dalla quale
risulta che lo stesso non è interdetto dall'emissione di assegni bancari o postali. Il
richiedente che dichiara il falso è punito con la reclusione da sei mesi a due
anni>>.
- <<Art. 125. - Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale
senza farsi rilasciare la dichiarazione prevista nell'articolo precedente è punito, salvo
che il fatto costituisca un più grave reato, con l'arresto da due a sei mesi o con
l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila. Il dipendente che consegna moduli
di assegno bancario o postale a chi abbia dichiarato di essere stato interdetto dalla
emissione di assegni bancari o postali, è punito, salvo che il fatto costituisca più
grave reato, con la reclusione da sei mesi a due anni>>.
-
- Art. 142.
- Modifiche al testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
- (AA.: norme non più attuali per la sopravvenuta
abrogazione del codice della strada del 1959)
- Dopo l'art. 80 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'art. 2
della legge 14 febbraio 1974, n. 62, sono inseriti i seguenti articoli:
- <<Art. 80-bis. - (Confisca e sequestro del veicolo). - Con la sentenza di condanna
per i reati previsti dal dodicesimo al quattordicesimo comma dell'articolo precedente il
giudice ordina la confisca del veicolo, salvo che esso appartenga a persona estranea al
reato. L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e
gli agenti di polizia giudiziaria devono procedere al sequestro del veicolo, osservando le
norme sulla istruzione formale>>.
- <<Art. 80-ter. - (Pena accessoria). - Con la sentenza di condanna per il reato
previsto dal dodicesimo comma dell'art. 80 il giudice, quando non sia possibile ordinare
la confisca del veicolo, dispone la sospensione della patente di guida del condannato per
la stessa durata della pena principale>>.
-
- Art. 143.
- Disposizioni aggiuntive alla legge sulla disciplina
- degli stupefacenti e sostanze psicotrope.
- (AA.: norme non più attuali per la sopravvenuta abrogazione della
L. 685/1975)
- Dopo l'art. 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è inserito il seguente:
- <<Art. 80-bis. - (Destinazione delle sostanze confiscate dal giudice e
confiscabili dal Ministro della sanità). - Le sostanze confiscate e quelle da confiscare
in base all'articolo precedente sono immediatamente versate al Ministero della
sanità>>.
-
- Art. 144.
- Modifica alla legge recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.
- Al terzo comma dell'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è aggiunto in fine il
seguente periodo:
- <<La condanna importa la incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione>>.
-
- Art. 145.
- Norma aggiuntiva alla legge recante disposizioni penali in materia di
infrazioni valutarie.
- Al quarto comma dell'art. 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con
modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, è aggiunto in fine il seguente
periodo: <<La condanna importa l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
-
- Art. 146.
- Norma di coordinamento.
- Ogniqualvolta nel codice penale o in altre leggi ricorre l'espressione <<patria
potestà>>,
- la medesima è sostituita dalla espressione <<potestà dei genitori>>.
-
- Art. 147.
- Modifica dell'art. 2638 del codice civile in materia di accettazione
- di retribuzione non dovuta da parte di amministratore giudiziario o commissario
governativo.
- Il secondo comma dell'art. 2638 del codice civile è sostituito dal seguente:
- <<Nei casi più gravi può inoltre essere disposta l'interdizione dagli uffici
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese>>.
-
- Art. 148.
- Disposizioni abrogative e di coordinamento.
- L'art. 2641 del codice civile è abrogato. Quando nelle leggi speciali è richiamato
l'art. 2641 del codice civile tale richiamo si intende operato all'art. 32-bis del codice
penale.
-
Trani
Ius
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