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Decreto Legislativo 23 aprile 2001, n. 224
"Attuazione della direttiva 98/27/CE relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori"
(in Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2001).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed, in particolare, gli articoli 1 e 2 (1) e l'allegato B (2) ;
Vista la direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998, relativa a
provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori;
Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro della giustizia e del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
 

Art. 1.
Ambito di applicazione.

1. All'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 281 (1), e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Oltre a quanto disposto ai commi 1 e 2, la presente legge si applica nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle direttive europee di cui all'allegato I alla presente legge. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della giustizia, aggiorna l'elenco delle direttive comunitarie di cui a tale allegato con decreto, in attuazione degli obblighi derivanti da norme comunitarie.".
 
(1) Il testo dell'art. 1 L.281/1998,  come modificato dal presente D.Lgs. , è il seguente:
"Art. 1 (Finalita' ed oggetto della legge) - 1. In conformita' ai principi contenuti nei trattati istitutivi
delle Comunita' europee e nel trattato sull'Unione europea nonche' nella normativa comunitaria derivata, sono
riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne
e' promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative
rivolte a perseguire tali finalita', anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori
e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.
2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:
a) alla tutela della salute;
b) alla sicurezza e alla qualita' dei prodotti e dei servizi;
c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicita';
d) all'educazione al consumo;
e) alla correttezza, trasparenza ed equita' nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;
f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualita' e di efficienza.
2-bis. Oltre a quanto disposto ai commi 1 e 2, la presente legge si applica nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle direttive europee di cui all'allegato I alla presente legge. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della giustizia, aggiorna l'elenco delle direttive comunitarie di cui a tale allegato con decreto, in attuazione degli
obblighi derivanti da norme comunitarie.".

Art. 2.
Legittimazione ad agire per violazioni intracomunitarie.

1. All'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Gli organismi pubblici indipendenti, e le organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'Unione europea ed inseriti nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, possono agire ai sensi del comma 1 nei confronti di atti o comportamenti lesivi per i consumatori del proprio Paese, posti in essere in tutto o in parte sul territorio dello Stato.".
2. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, dopo le parole: "Le associazioni di cui al comma 1", sono inserite le seguenti: "e gli organismi e le organizzazioni di cui al comma 1-bis". (1).
 
(!) Il testo dell'art. 3 L. 281/1998, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
"Art. 3 (Legittimazione ad agire) - 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui
all'art. 5 sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:
a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale oppure locale
nei casi in cui la pubblicita' del provvedimento puo' contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
1-bis. Gli organismi pubblici indipendenti e le organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'unione
europea ed inseriti nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi
collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee, possono agire ai sensi
del comma 1 nei confronti di atti o comportamento lesivi per i consumatori del proprio paese, posti in essere in
tutto o in parte sul territorio dello Stato.
2. Le associazioni di cui al comma 1 e gli organismi e le organizzazioni di cui al comma 1-bis possono attivare,
prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per territorio a norma dell'art. 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
La procedura e', in ogni caso, definita entro sessanta giorni.
3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, e' depositato per l'omologazione nella cancelleria della pretura del luogo
nel quale si e' svolto il procedimento di conciliazione 4. Il pretore, accertata la regolarita' formale del processo verbale, 
lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.
5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 puo' essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla
data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.
6. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione inibitoria si svolge a norma degli articoli
669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
7. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla connessione e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo non precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime
violazioni.

Art. 3.
Iscrizione nell'elenco degli enti legittimati istituito presso la Commissione europea.

1. All'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alla Commissione europea l'elenco di cui al presente articolo e le successive variazioni, al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori.".

Art. 4.
Inserimento allegato

1. Alla legge 30 luglio 1998, n. 281, e' aggiunto il seguente allegato I:

"Allegato I (previsto dall'art. 1, comma 2-bis)
1. Direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicita' ingannevole, attuata con decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74.
2. Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, attuata con decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50.
3. Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, modificata da ultimo dalla direttiva 98/7/CE, attuata con decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 63.
4. Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive, attuata con legge 6 agosto 1990, n. 223.
5. Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, vacanze e circuiti "tutto compreso attuata con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111.
6. Direttiva 92/28/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente la pubblicita' dei medicinali per uso umano, attuata con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541.
7. Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, attuata con legge 6 febbraio 1996, n. 52, articolo 25.
8. Direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili, attuata con decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427.
9. Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda i contratti negoziati a distanza, attuata con decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185.
10. Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.". (1)

(1) 
 La direttiva 84/450/CEE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 250 del 19 settembre 1984.
La direttiva 85/577/CEE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 372 del 31 dicembre 1985.
La direttiva 87/102/CEE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 042 del 12 febbraio 1987.
La direttiva 89/552/CEE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 298 del 17 ottobre 1989.
La legge 6 agosto 1990, n. 223, reca: "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato".
La direttiva 90/314/CEE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 158 del 23 giugno 1990.
La direttiva 92/28//CEE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 113 del 30 aprile 1992.
La direttiva 93/13/CEE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 095 del 21 aprile 1993.
La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994".
L'art. 25 della succitata legge aggiunge il capo XIV-bis e gli articolo da 1469-bis a 1469- sexies dopo il capo XIV del titolo II del libro quarto del codice civile, in materia di contratti del consumatore.
La direttiva 94/47/CEE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 280 del 29 ottobre
1994.
La direttiva 97/CEE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 114 del 4 giugno 1997.
La direttiva 1999/44/CEE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 171 del 7 luglio 1999.