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D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 115.
Attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei
prodotti.
(Gazz.Uff. 20-4-1995 n. 92).
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'art. 43, recante la delega
al Governo per l'attuazione della direttiva 92/59/CEE del Consiglio del 29 giugno 1992
relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 17 febbraio 1995;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo
1995;
Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il
coordinamento delle politiche dell'Unione europea e del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e
giustizia, del tesoro, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, delle finanze
e della sanità;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Obiettivi e ambito di applicazione.
1. Le disposizioni del presente decreto sono intese a garantire che i prodotti immessi
sul mercato siano sicuri.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano laddove non esistono, nella
normativa vigente, disposizioni specifiche sulla sicurezza dei prodotti; in particolare:
a) se una normativa specifica disciplina gli obblighi di sicurezza di un prodotto, gli
articoli 2, 3 e 4 non si applicano a tale prodotto;
b) se una normativa specifica disciplina solo taluni requisiti di sicurezza o categoria
di rischio di un prodotto, le disposizioni del presente decreto si applicano solo per gli
aspetti non disciplinati.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti di cui al decreto
legislativo 3 marzo 1993, n. 123 (1).
__________
(1) Si tratta dei prodotti alimentari, che trovano un articolatissimo sistema di
controllo nella normativa speciale.
Art. 2.
Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) prodotto: il prodotto nuovo, di seconda mano o rimesso a nuovo destinato al
consumatore o suscettibile di essere utilizzato dal consumatore, ceduto a titolo oneroso o
a titolo gratuito nell'ambito di un'attività commerciale; tuttavia le disposizioni del
presente decreto non si applicano al prodotto di seconda mano ceduto come pezzo
d'antiquariato o come prodotto da riparare o da rimettere a nuovo prima
dell'utilizzazione, purché il cedente ne informi per iscritto il cessionario;
b) prodotto sicuro: il prodotto che, in condizioni di uso normale o
ragionevolmente prevedibile, compresa la durata, non presenta alcun rischio oppure
presenta unicamente rischi minimi compatibili con l'impiego del prodotto o considerati
accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza
delle persone, in funzione, in particolare, dei seguenti elementi:
1) caratteristiche del prodotto, in particolare composizione, imballaggio, modalità di
assemblaggio e di manutenzione;
2) effetto del prodotto su altri prodotti, quando è ragionevolmente prevedibile il loro
uso congiunto;
3) presentazione del prodotto, etichettatura, eventuali istruzioni per l'uso,
eliminazione nonché qualsiasi altra indicazione o informazione fornita dal produttore;
4) categorie di consumatori che si trovano in condizioni di maggiore rischio
nell'utilizzazione del prodotto, con particolare riguardo ai minorenni;
c) prodotto pericoloso: il prodotto che non risponde alla definizione di
«prodotto sicuro» ai sensi della lettera b); la possibilità di raggiungere un livello
di sicurezza superiore a quello della normativa vigente o di procurarsi altri prodotti che
presentano un rischio minore non costituisce un motivo sufficiente per considerare un
prodotto «pericoloso»;
d) produttore:
1) il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità europea e qualsiasi altra
persona individuabile come tale mediante l'apposizione sul prodotto del nome, del marchio
o di altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto;
2) il rappresentante con sede nella Comunità europea, quando il fabbricante ha sede in
un Paese terzo, o, in mancanza, l'importatore del prodotto;
3) gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione, quando la loro
attività può incidere sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto;
e) distributore: l'operatore professionale della catena di commercializzazione la cui
attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto.
Art. 3.
Obblighi del produttore e del distributore.
1. Il produttore deve immettere sul mercato solo prodotti sicuri.
2. Il produttore deve fornire al consumatore le informazioni utili alla valutazione e
alla prevenzione dei pericoli derivanti dall'uso normale, o ragionevolmente prevedibile,
del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze.
3. Oltre quanto previsto al comma 2, il produttore deve adottare misure adeguate in
relazione alle caratteristiche del prodotto per consentire l'individuazione dei pericoli
connessi al suo uso, come la marcatura del prodotto o della partita di prodotti in modo da
poterne consentire l'identificazione singolarmente o per lotti, le verifiche mediante
campionamento, l'esame dei reclami presentati e l'informazione dei distributori in merito
ai risultati dei controlli.
4. Il produttore, il quale accerta che un prodotto non è sicuro deve prendere tutte le
iniziative necessarie per garantire l'immissione e la presenza sul mercato di prodotti
sicuri, ivi compreso, ove necessario e con spese a proprio carico, il ritiro del prodotto
dal mercato; l'esito dei controlli svolti deve essere comunicato al distributore qualora
siano necessari adempimenti da parte di quest'ultimo ai sensi del comma 5.
5. Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per
garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare, è tenuto:
a) a non distribuire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità
in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale;
b) a favorire il controllo sulla sicurezza del prodotto immesso sul mercato,
trasmettendo le informazioni concernenti i rischi derivanti dall'uso del prodotto al
produttore, alle autorità competenti e collaborando alle azioni intraprese per evitare
tali rischi.
6. Il produttore e il distributore sono tenuti a consentire i controlli, conformemente
alle modalità previste e ad assicurare agli incaricati la necessaria assistenza per
l'esercizio delle loro funzioni, anche impartendo opportune istruzioni ai propri
dipendenti.
Art. 4.
Presunzione e valutazione di sicurezza.
1. In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie si presume sicuro il prodotto
conforme alla normativa vigente nello Stato membro in cui il prodotto stesso è
commercializzato.
2. In assenza della normativa specifica di cui al comma 1, la sicurezza del prodotto è
valutata in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono una norma europea o, se
esistono, alle specifiche tecniche comunitarie.
3. In assenza delle norme o specifiche tecniche di cui al comma 2, la sicurezza del
prodotto è valutata in base alle norme nazionali emanate dagli organismi nazionali di
normalizzazione, ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore
interessato ovvero a metodologie di controllo innovative nonché al livello di sicurezza
che i consumatori possono ragionevolmente aspettarsi.
4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 le autorità competenti adottano
le misure necessarie per limitare l'immissione sul mercato o chiedere il ritiro dal
mercato del prodotto, se questo si rivela comunque pericoloso per la salute e la sicurezza
del consumatore.
Art. 5.
Procedure di consultazione e coordinamento.
1. I Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del
lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, delle finanze e dei trasporti, competenti
per i controlli di cui all'art. 6, provvedono, nell'ambito delle ordinarie disponibilità
di bilancio, alla realizzazione di un sistema di scambio rapido di informazioni attraverso
un adeguato supporto informativo in conformità alle prescrizioni stabilite in sede
comunitaria che consenta anche l'archiviazione e la diffusione delle informazioni.
2. I criteri per il coordinamento dei controlli previsti dall'art. 6 sono stabiliti in
una apposita conferenza di servizi fra i competenti uffici dei Ministeri di cui al comma 1
da convocare almeno due volte l'anno presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
3. La conferenza di cui al comma 2 tiene conto anche dei dati raccolti ed elaborati
nell'ambito del sistema comunitario di informazione sugli incidenti domestici e del tempo
libero.
4. Alla conferenza di cui al comma 2 possono presentare osservazioni gli organismi di
categoria della produzione e della distribuzione nonché le associazioni di tutela degli
interessi dei consumatori e degli utenti operanti a livello nazionale, secondo le
modalità definite dalla conferenza medesima.
Art. 6.
Controlli.
1. Le amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, secondo le rispettive competenze,
controllano che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri; l'elenco delle
amministrazioni, degli uffici o organi di cui si avvalgono ed i relativi aggiornamenti
sono comunicati alla Commissione europea dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, su indicazione della amministrazione competente.
2. Ai fini dell'espletamento dei controlli di cui al comma 1, le amministrazioni di cui
all'art. 5, comma 1, possono anche avvalersi di laboratori di prova esterni purché
accreditati almeno secondo le norme della serie UNI EN 45000.
3. Le amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, provvedono, in misura proporzionale
alla gravità del rischio, a:
a) disporre, anche dopo che un prodotto sia stato immesso sul mercato come prodotto
sicuro, adeguate verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo stadio
dell'utilizzo o del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli stabilimenti di
produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i magazzini di
vendita;
b) esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate;
c) prelevare campioni di un prodotto o di una linea di prodotti per sottoporli a prove
ed analisi volte ad accertare la rispondenza ai criteri di cui all'art. 4, redigendone
processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;
d) sottoporre l'immissione del prodotto sul mercato a condizioni preventive in modo da
renderlo sicuro e disporre l'apposizione sul prodotto di adeguate avvertenze sui rischi
che esso può presentare;
e) disporre che le persone che potrebbero essere esposte al rischio derivante da un
prodotto siano avvertite tempestivamente ed in una forma adeguata, di tale rischio, anche
mediante la pubblicazione di avvisi specifici;
f) vietare, durante il tempo necessario allo svolgimento dei controlli e comunque per un
periodo non superiore a sessanta giorni, di fornire, proporre di fornire o esporre un
prodotto o un lotto di un prodotto, qualora vi siano indizi precisi e concordanti di un
rischio imminente per la salute e l'incolumità pubblica; la durata della sospensione deve
essere precisata nel provvedimento;
g) vietare l'immissione sul mercato di un prodotto o di un lotto di prodotti pericolosi
adottando i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza del divieto;
h) disporre, entro un termine perentorio, l'adeguamento del prodotto o di un lotto di
prodotti già commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal presente decreto,
qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l'incolumità pubblica;
i) ordinare, a cura del produttore o comunque con spese a suo carico, il ritiro dal
mercato e, ove necessario, la distruzione di un prodotto o di un lotto di prodotti, nei
casi in cui non sia stato effettuato l'adeguamento richiesto ai sensi del presente
articolo, oppure sia accertata la mancanza di conformità alle norme che fissano i criteri
di sicurezza indicati all'art. 4, oppure sia accertata, nonostante tale conformità, la
pericolosità del prodotto e sussista un grave ed immediato rischio per la salute e la
sicurezza dei consumatori.
4. Le misure di cui al comma 3 possono riguardare, rispettivamente:
a) il produttore;
b) il distributore, e, in particolare, il responsabile della prima immissione in
commercio;
c) qualsiasi altro detentore del prodotto a fini commerciali, qualora ciò sia
necessario al fine di collaborare alle azioni intraprese per evitare i rischi derivanti
dal prodotto stesso.
5. Il produttore procede all'adeguamento del prodotto, ove richiesto, e agevola le
operazioni di ritiro, anche mediante avvisi ovvero comunicazioni ai detentori, ove
individuabili.
6. Per armonizzare l'attività di controllo con quella attuata per i prodotti per i
quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, con decreto
del Ministro dell'interno si provvederà, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti
e, comunque, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, al riordino del centro studi
ed esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'espletamento delle attività
di normazione, certificazione e controllo dei prodotti in materia di sicurezza
dall'incendio.
7. Il Ministero della sanità, ai fini degli adempimenti comunitari derivanti dalle
norme sulla sicurezza dei prodotti e dal presente decreto, si avvale anche dei propri
uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestre nell'ambito delle dotazioni
organiche esistenti e, comunque, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
8. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, i soggetti di cui ai commi
1 e 2 sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite che, per loro natura, sono
coperte dal segreto professionale, a meno che la loro divulgazione sia necessaria alla
tutela della salute e dell'incolumità pubblica.
Art. 7.
Disposizioni procedurali.
1. Il provvedimento, che limita l'immissione sul mercato di un determinato prodotto o ne
dispone il ritiro, deve essere adeguatamente motivato e comunicato agli interessati entro
tre giorni dalla data di adozione, con l'indicazione del termine e della autorità cui è
possibile ricorrere.
2. Fatti salvi i casi di grave ed immediato pericolo per la pubblica incolumità, prima
dell'adozione delle misure di cui all'art. 6, comma 3, agli interessati deve essere
consentito di partecipare alle fasi del procedimento amministrativo ed agli accertamenti
riguardanti i propri prodotti, in base agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241 (3); in particolare, gli interessati possono presentare alla autorità
competente osservazioni scritte e documenti.
3. Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in seguito
all'emanazione del provvedimento, quando non hanno partecipato al procedimento.
Art. 8.
Notificazione e scambio di informazioni.
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato notifica alla
Commissione europea i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 3, lettere d), e), f), g) e
h), fatta salva l'eventuale normativa comunitaria specifica vigente sulla procedura di
notifica.
2. La notifica di cui al comma 1 non è necessaria quando il provvedimento adottato
riguarda un rischio limitato al territorio nazionale.
3. I provvedimenti di cui all'art. 6, comma 3, lettere d), e), f), g) e h), adottati
senza gli adempimenti di cui all'art. 7, comma 2, nei casi di grave ed immediato pericolo
per la pubblica incolumità allo scopo di impedire, limitare o sottoporre a particolari
condizioni l'eventuale commercializzazione o l'uso di un prodotto o di un lotto di
prodotti, devono essere comunicati immediatamente al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato che ne informa tempestivamente la Commissione europea.
4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica
tempestivamente alle amministrazioni competenti le informazioni tenendo conto
dell'allegato alla direttiva n. 92/59/CEE, del 29 giugno 1992.
5. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, le amministrazioni che adottano i
provvedimenti, devono darne immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato; analoga comunicazione deve essere data a cura delle
cancellerie delle preture, dei tribunali e delle corti di appello ovvero delle segreterie
giudiziarie istituite presso le corti di appello relativamente ai provvedimenti, sia a
carattere provvisorio, sia a carattere definitivo, emanati dagli organi giudiziari
nell'ambito degli interventi di competenza.
6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica immediatamente
all'amministrazione competente le misure stabilite dalla Commissione europea in ordine
alla commercializzazione del prodotto ai fini della loro esecuzione da effettuarsi entro e
non oltre dieci giorni dalla comunicazione.
7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica
tempestivamente le convocazioni delle riunioni del comitato d'urgenza previsto
nell'allegato alla direttiva n. 92/59/CEE, del 29 giugno 1992 alle amministrazioni di cui
all'art. 5, comma 1, che trasmettono le eventuali informazioni e provvedono all'eventuale
designazione di esperti per la partecipazione al comitato stesso.
Art. 9.
Responsabilità del produttore.
1. Sono fatte salve le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 224.
Art. 10.
Sanzioni.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul
mercato prodotti pericolosi ovvero che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma
dell'art. 6, comma 3, lettere d), f), g) e h), è punito con la pena dell'arresto fino ad
un anno o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
2. Il produttore o il distributore che omette di fornire agli organi di controllo le
informazioni richieste a norma dell'art. 6, comma 3, lettera b), è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.