(Gazz. uff. 13-10-1999 n. 241).
(in vigore dal: 27-10-1999).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 96/62/CE del Consiglio del 27 settembre 1996, in materia di
valutazione, e di gestione della qualita' dell'aria
ambiente;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria 1995-1997)", e in particolare l'allegato
B);
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. l12, recante "Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante
"Attuazione delle direttive 80/779/CEE, 82/884/CEE, 84/360/CEE e 85/203/CEE,
concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti
inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali";
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 21 maggio 1999;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 luglio
1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente,
di concerto con i Ministri degli affari
esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, della sanita' e per gli affari regionali;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
F i n a l i t a'
1. Il presente decreto definisce i principi per:
a) stabilire gli obiettivi per la qualita' dell'aria ambiente al fine di evitare,
prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la
salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;
b) valutare la qualita' dell'aria ambiente sul territorio nazionale in base a criteri e
metodi comuni;
c) disporre di informazioni adeguate sulla qualita' dell'aria ambiente e far si' che
siano rese pubbliche, con particolare
riferimento al superamento delle soglie d'allarme;
d) mantenere la qualita' dell'aria ambiente, laddove e' buona, e migliorarla negli altri
casi.
2. Alle finalita' del presente decreto provvedono le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano
nell'ambito delle competenze ad esse affidate dallo statuto e dalle relative norme di
attuazione.
------------------------------ Note ------------------------------
- La direttiva 96/62/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L 296 del 21 novembre 1996.
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti
dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1995-1997).
- L'allegato B della succitata legge riporta l'elenco delle direttive da attuare con
decreto legislativo, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
- La direttiva 80/779/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L 229 del 30 agosto 1980.
- La direttiva 82/884/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L 378 del 31 dicembre 1982.
- La direttiva 84/360/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L 188 del 16 luglio 1984.
- La direttiva 85/203/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L 087 del 27 marzo 1985.
Art. 2.
D e f i n i z i o n i
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) aria ambiente: l'aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella
presente nei luoghi di lavoro;
b) inquinante: qualsiasi sostanza immessa direttamente o indirettamente dall'uomo
nell'aria ambiente che puo' avere effetti
dannosi sulla salute umana o sull'ambiente nel suo complesso;
c) livello: concentrazione nell'aria ambiente di un inquinante o deposito di questo su
una superficie in un dato periodo di tempo;
d) valutazione: impiego di metodologie per misurare, calcolare, prevedere o stimare il
livello di un inquinante nell'aria ambiente;
e) valore limite: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di
evitare, prevenire o ridurre gli effetti
dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso, tale livello deve essere
raggiunto entro un dato termine e in seguito non superato;
f) valore obiettivo: livello fissato al fine di evitare, a lungo termine, ulteriori
effetti dannosi per la salute umana o per l'ambiente nel suo complesso; tale livello deve
essere raggiunto per quanto possibile nel corso di un dato periodo;
g) soglia di allarme: livello oltre il quale vi e' un rischio per la salute umana in
caso di esposizione di breve durata e raggiunto il
quale si deve immediatamente intervenire a norma del presente decreto;
h) margine di tolleranza: la percentuale del valore limite nella cui misura tale valore
puo' essere superato alle condizioni stabilite
dal presente decreto;
i) zona: parte del territorio nazionale delimitata ai fini del presente decreto;
l) agglomerato: zona con una popolazione superiore a 250.000 abitanti o, se la
popolazione e' pari o inferiore a 250.000 abitanti, con una densita' di popolazione per
km(elevato a)2 tale da rendere necessaria la valutazione e la gestione della qualita'
dell'aria ambiente a giudizio dell'autorita' competente;
m) soglia di valutazione superiore: un livello al di sotto del quale le misurazioni
possono essere combinate con le tecniche di
modellizzazione al fine di valutare la qualita' dell'aria ambiente;
n) soglia di valutazione inferiore: un livello al di sotto del quale e' consentito
ricorrere soltanto alle tecniche di modellizzazione o di stima oggettiva al fine di
valutare la qualita' dell'aria ambiente.
Art. 3.
Autorita' competenti.
1. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali, ciascuno secondo
le competenze previste dalle vigenti leggi e
nel rispetto delle norme di cui agli articoli successivi, sono responsabili
dell'attuazione del presente decreto, e, in particolare,
assicurano che le misure adottate al fine di conseguire gli obiettivi in esso
previsti:
a) tengano conto di un approccio integrato per la protezione dell'aria, dell'acqua e del
suolo;
b) non siano in contrasto con la legislazione comunitaria sulla protezione della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il
lavoro;
c) non abbiano effetti negativi sull'ambiente negli altri Stati dell'Unione europea.
Art. 4.
Valori limite, soglie di allarme e valori obiettivo.
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita',
sentita la Conferenza unificata istituita ai
sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in applicazione delle disposizioni
adottate dal Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della
direttiva 96/62/CE, sono recepiti:
a) i valori limite e le soglie d'allarme per gli inquinanti elencati nell'allegato I;
b) il margine di tolleranza fissato per ciascun inquinante di cui all'allegato I, le
modalita' secondo le quali tale margine deve
essere ridotto nel tempo;
c) il termine entro il quale il valore limite deve essere raggiunto;
d) il valore obiettivo per l'ozono e gli specifici requisiti di monitoraggio,
valutazione, gestione ed informazione.
2. Con le modalita' di cui al comma 1 possono essere fissati:
a) valori limite e soglie d'allarme piu' restrittivi di quelli fissati a norma del comma
1 per gli inquinanti di cui al medesimo
comma, tenendo conto almeno dei fattori elencati nell'allegato II;
b) valori limite e soglie d'allarme per inquinanti diversi da quelli elencati
nell'allegato I, individuati sulla base dei criteri
di cui all'allegato III;
c) valori obiettivo per inquinanti diversi dall'ozono e per i quali non sono fissati
valori limite e soglie d'allarme, individuati sulla
base dei criteri di cui all'allegato IV.
3. Con le modalita' di cui al comma 1 sono stabiliti per ciascun inquinante per il quale
sono previsti un valore limite e una soglia
d'allarme:
a) i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria ambiente ed i
criteri e le tecniche di misurazione, con particolare riferimento all'ubicazione e al
numero minimo dei punti di campionamento e alle metodiche di riferimento per la misura, il
campionamento e l'analisi;
b) i criteri riguardanti l'uso di altre tecniche di valutazione della qualita' dell'aria
ambiente, in particolare la modellizzazione,
con riferimento alla risoluzione spaziale per la modellizzazione, ai metodi di
valutazione obiettiva ed alle tecniche di riferimento per la modellizzazione;
c) la soglia di valutazione superiore, la soglia di valutazione inferiore ed i criteri
di verifica della classificazione delle zone e
degli agglomerati al fine dell'applicazione dell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 5;
d) le modalita' per l'informazione da fornire al pubblico, ai sensi dell'articolo 11,
sui livelli registrati di inquinamento atmosferico
ed in caso di superamento delle soglie d'allarme;
e) il formato per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 12, in conformita' a
quanto stabilito dalla Commissione europea.
4. Qualora vengano adottati valori limite, valori obiettivo e soglie di allarme ai
sensi del comma 2 il Ministero dell'ambiente
informa la Commissione europea.
- ------------------------------ Note ------------------------------
- - Il D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, reca: "Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Statocitta'
ed autonomie locali".
- - L'art. 4, comma 5, della direttiva 96/62/CE, gia' citata nelle note alle premesse,
cosi' recita:
- "5. A norma del Trattato, il Consiglio adotta la normativa di cui al paragrafo
1 e le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4".
-
- Art. 5.
- Valutazione preliminare della qualita' dell'aria ambiente.
- 1. Entro dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma
1, in continuita' con l'attivita' di
- elaborazione dei piani di risanamento e tutela della qualita' dell'aria di cui
all'articolo 4 del decreto del Presidente della
- Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ove non siano disponibili misure rappresentative, dei
livelli degli inquinanti di cui all'allegato I per tutte le zone e gli agglomerati, le
regioni e le province autonome provvedono ad effettuare misure rappresentative,
utilizzando i dispositivi di misurazione previsti dalla normativa vigente, nonche'
indagini o stime, al fine di valutare preliminarmente la qualita' dell'aria ambiente ed
individuare, in prima applicazione, le zone di cui agli articoli 7, 8 e 9, tenendo conto
delle direttive tecniche emanate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro della sanita', sentita la Conferenza unificata, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
-
- ------------------------------ Note ------------------------------
- :- Il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, reca: "Attuazione delle direttive CEE
numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualita' dell'aria,
relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti
industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183".
- - L'art. 4 del succitato D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, cosi' recita:
- "Art. 4. - 1. Fatte salve le competenze dello Stato, la tutela dell'ambiente
dall'inquinamento atmosferico spetta alle regioni, che la esercitano nell'ambito dei
principi contenuti nel presente decreto e delle altre leggi dello Stato. In particolare e'
di competenza delle regioni:
- a) la formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e
risanamento del proprio territorio, nel rispetto dei valori limite di qualita' dell'aria;
- b) la fissazione di valori limite di qualita' dell'aria, compresi tra i valori
limite e i valori guida ove determinati dallo Stato, nell'ambito dei piani di
conservazione per zone specifiche nelle quali ritengono necessario limitare o prevenire un
aumento dell'inquinamento dell'aria derivante da sviluppi urbani o industriali;
- c) la fissazione dei valori di qualita' dell'aria coincidenti o compresi nei valori
guida, ovvero ad essi inferiori, nell'ambito dei piani di protezione ambientale per zone
determinate, nelle quali e' necessario assicurare una speciale protezione dell'ambiente;
- d) la fissazione dei valori delle emissioni di impianti, sulla base della migliore
tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei
relativi valori di emissione. In assenza di determinazioni regionali, non deve comunque
essere superato il piu' elevato dei valori di emissione definiti nelle linee guida, fatti
salvi i poteri sostitutivi degli organi statali;
- e) la fissazione per zone particolarmente inquinate o per specifiche esigenze di
tutela ambientale, nell'ambito dei piani di cui al punto a), di valori limite delle
emissioni piu' restrittivi dei valori minimi di emissione definiti nelle linee guida,
nonche' per talune categorie di impianti la determinazione di particolari condizioni di
costruzione o di esercizio;
- f) l'indirizzo ed il coordinamento dei sistemi di controllo e di rilevazione degli
inquinanti atmosferici e l'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni;
- g) la predisposizione di relazioni annuali sulla qualita' dell'aria da trasmettere
ai Ministeri dell'ambiente e della sanita', per i fini indicati all'art. 3, comma 4,
lettera d) ".
-
- Art. 6.
- Valutazione della qualita' dell'aria ambiente.
- 1. Le regioni effettuano la valutazione della qualita' dell'aria ambiente secondo quanto
stabilito dal presente articolo.
- 2. La misurazione, effettuata in applicazione dei criteri di cui all'articolo 4, comma
3, lettera a), e' obbligatoria nelle seguenti
- zone:
- a) agglomerati;
- b) zone in cui il livello, durante un periodo rappresentativo, e' compreso tra il valore
limite e la soglia di valutazione superiore
- stabilita ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c);
- c) altre zone dove tali livelli superano il valore limite.
- 3. La misurazione puo' essere completata da tecniche modellistiche per fornire un
adeguato livello di informazione sulla qualita'
- dell'aria ambiente.
- 4. Allorche' il livello risulti, durante un periodo rappresentativo, al di sotto della
soglia di valutazione superiore stabilita ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c),
la misurazione puo' essere combinata con tecniche modellistiche in applicazione dei
criteri di cui al medesimo articolo 4, comma 3, lettere a) e b).
- 5. Il solo uso di modelli o di metodi di valutazione obiettiva in applicazione dei
criteri di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b),
- e' consentito per valutare la qualita' dell'aria ambiente allorche' il livello risulti,
durante un periodo rappresentativo, al di sotto
- della soglia di valutazione inferiore stabilita ai sensi dell'articolo 4, comma 3,
lettera c).
- 6. Il comma 5 non si applica agli agglomerati per gli inquinanti per i quali siano state
fissate le soglie di allarme ai sensi
- dell'articolo 4, comma 1.
- 7. In caso sia obbligatoria, la misurazione degli inquinanti deve essere effettuata in
siti fissi con campionamento continuo o
- discontinuo, il numero di misurazioni deve assicurare la rappresentativita' dei livelli
rilevati.
- 8. La classificazione delle zone e degli agglomerati al fine di quanto previsto ai commi
2, 3, 4 e 5 e' riesaminata almeno ogni
- cinque anni secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c).
- 9. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita',
sentita la Conferenza unificata istituita ai
- sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalita' e le
norme tecniche per l'approvazione dei dispositivi di misurazione quali metodi, apparecchi,
reti e laboratori.
-
-
- Art. 7.
- Piani d'azione
- 1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all'articolo
5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base della valutazione di cui
all'articolo 6, ad individuare le zone del proprio territorio nelle quali i livelli di uno
o piu' inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di
allarme e individuano l'autorita' competente alla gestione di tali situazioni di rischio.
- 2. Nelle zone di cui al comma 1, le regioni definiscono i piani d'azione contenenti le
misure da attuare nel breve periodo, affinche' sia ridotto il rischio di superamento dei
valori limite e delle soglie di allarme.
- 3. I piani devono, a seconda dei casi, prevedere misure di controllo e, se necessario,
di sospensione delle attivita', ivi compreso il traffico veicolare, che contribuiscono al
superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.
-
- Art. 8.
- Misure da applicare nelle zone in cui i livelli sono piu' alti dei valori
limite.
- 1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all'articolo
5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base della valutazione di cui
all'articolo 6, alla definizione di una lista di zone e di agglomerati nei quali:
- a) i livelli di uno o piu' inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine di
tolleranza;
- b) i livelli di uno o piu' inquinanti sono compresi tra il valore limite ed il valore
limite aumentato del margine di tolleranza.
- 2. Nel caso che nessun margine di tolleranza sia stato fissato per uno specifico
inquinante, le zone e gli agglomerati nei quali il
- livello di tale inquinante supera il valore limite, sono equiparate alle zone ed
agglomerati di cui al comma 1, lettera a).
- 3. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le regioni adottano un piano o un
programma per il raggiungimento dei valori limite entro i termini stabiliti ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera c). Nelle zone e negli agglomerati in cui il livello di
piu' inquinanti supera i valori limite, le regioni predispongono un piano integrato per
tutti gli inquinanti in questione.
- 4. I piani e programmi, devono essere resi disponibili al pubblico e agli organismi di
cui all'articolo 11, comma 1, e riportare almeno le informazioni di cui all'allegato V.
- 5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita',
sentita la Conferenza unificata, entro dodici
- mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per
l'elaborazione dei piani e dei programmi di
- cui al comma 3.
- 6. Allorche' il livello di un inquinante e' superiore o rischia di essere superiore al
valore limite aumentato del margine di tolleranza o, se del caso, alla soglia di allarme,
in seguito ad un inquinamento significativo avente origine da uno Stato dell'Unione
europea, il Ministero dell'ambiente, sentite le regioni e gli enti locali interessati,
provvede alla consultazione con le autorita' degli Stati dell'Unione europea coinvolti
allo scopo di risolvere la situazione.
- 7. Qualora le zone di cui ai commi 1 e 2 interessino piu' regioni, la loro estensione
viene individuata d'intesa fra le regioni
- interessate che coordinano i rispettivi piani.
-
- Art. 9.
- Requisiti applicabili alle zone con i livelli inferiori ai valori limite
- 1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all'articolo
5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base dell'articolo 6, alla definizione
delle zone e degli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori
limite e tali da non comportare il rischio di superamento degli stessi.
- 2. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le regioni adottano un piano
di mantenimento della qualita' dell'aria al fine di conservare i livelli degli inquinanti
al di sotto dei valori limite e si adoperano al fine di preservare la migliore qualita'
dell'aria
- ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile secondo le direttive emanate con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', sentita la
Conferenza unificata.
-
- Art. 10.
- Misure applicabili in caso di superamento delle soglie d'allarme
- 1. Qualora le soglie d'allarme vengano superate, le autorita' individuate dalle regioni
ai sensi dell'articolo 7 garantiscono che
- siano prese le misure necessarie per informare la popolazione secondo i criteri
stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera d). Inoltre trasmettono
immediatamente, a titolo provvisorio, i dati relativi ai livelli registrati e alla durata
degli episodi di
- inquinamento al Ministero dell'ambiente che provvede a trasmetterli alla Commissione
europea entro tre mesi dal rilevamento e al Ministero della sanita'.
-
- Art. 11.
- Informazione al pubblico
- 1. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali garantiscono,
ciascuno nell'ambito delle proprie competenze,
- che informazioni aggiornate sulla qualita' dell'aria ambiente relativamente agli
inquinanti normati ai sensi dell'articolo 4, commi
- 1 e 2, siano messe regolarmente a disposizione del pubblico, nonche' degli organismi
interessati.
- 2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere chiare, comprensibili e accessibili.
-
- Art. 12.
- Trasmissione delle informazioni
- 1. Le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente e al Ministero della sanita', per
il tramite dell'Agenzia nazionale per la
- protezione dell'ambiente (ANPA), secondo il formato stabilito ai sensi dell'articolo 4,
comma 3, lettera e):
- a) per le zone di cui all'articolo 8, comma 1:
- 1) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, il rilevamento di livelli che superano i
valori limite oltre il margine di tolleranza, le date o i periodi in cui il superamento si
e' verificato, nonche' i valori registrati. La medesima comunicazione deve essere
trasmessa con riferimento al superamento del valore limite per gli inquinanti per i quali
non e' stato stabilito un margine di tolleranza;
- 2) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i motivi di ciascun superamento;
- 3) entro diciotto mesi dalla fine dell'anno durante il quale sono stati registrati i
livelli di cui al numero 1), i piani e i programmi
- di cui all'articolo 8, comma 3;
- 4) ogni tre anni a decorrere dalla prima comunicazione di cui al numero 3), l'andamento
del piano o del programma in corso di
- attuazione;
- b) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, l'elenco delle zone e degli agglomerati di
cui all'articolo 8, commi 1 e 2, e all'articolo
- 9. L'ANPA trasmette tali informazioni al Ministero dell'ambiente e al Ministero della
sanita'.
- 2. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea:
- a) entro nove mesi dalla fine di ciascun anno le informazioni di cui al comma 1, lettera
a), numeri 1) e 2), e lettera b);
- b) entro due anni dalla fine dell'anno in cui si sono registrati i livelli di cui al
comma 1, lettera a), numero 1), i piani e i
- programmi di cui al comma 1, lettera a), numero 3);
- c) ogni tre anni dalla prima comunicazione l'andamento del piano o programma in corso di
attuazione;
- d) ogni tre anni e non oltre nove mesi dalla fine di ciascun triennio, le informazioni
che sintetizzano i livelli rilevati o
- valutati, a seconda dei casi, nelle zone e negli agglomerati di cui agli articoli 8 e 9,
nel quadro della relazione settoriale di cui
- all'articolo 4 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio del 23 dicembre 1991, per la
standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune
direttive concernenti l'ambiente;
- e) i metodi utilizzati per la valutazione della qualita' dell'aria ambiente di cui
all'articolo 5.
- 3. Il Ministero dell'ambiente, di intesa con il Ministero della sanita', comunica alla
Commissione europea i laboratori e gli
- organismi incaricati di:
- a) approvare i dispositivi di misurazione;
- b) garantire la qualita' delle misurazioni effettuate dai dispositivi di misurazione,
accertando il rispetto di tale qualita',
- in particolare mediante controlli effettuati nel rispetto, tra l'altro, dei requisiti
delle norme europee in materia di garanzia
- della qualita';
- c) effettuare l'analisi dei metodi di valutazione;
- d) coordinare sul territorio italiano i programmi di garanzia della qualita' su scala
comunitaria organizzati dalla Commissione europea.
- Tali informazioni devono essere rese accessibili al pubblico.
- ------------------------------ Note ------------------------------
- - La direttiva 91/692/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L 377 del 31 dicembre 1991.
- - L'art. 4 della succitata direttiva cosi' recita:
- "Art. 4. - 1. Il testo delle disposizioni menzionate nell'allegato III e'
sostituito dal testo seguente:
- "Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni
sull'applicazione della presente
- direttiva nel contesto di una relazione settoriale concernente anche le altre
direttive comunitarie
- pertinenti. Tale relazione e' elaborata sulla base di un questionario o di uno
schema elaborato dalla Commissione
- secondo la procedura di cui all'art. 6 della direttiva 91/692/CEE. Il questionario o
lo schema sono
- inviati agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla
relazione. La relazione
- e' trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da
essa contemplato.
- La prima relazione contempla il periodo dal 1994 al 1996 compreso.
- La Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'applicazione della direttiva
entro nove mesi dalla
- ricezione delle relazioni degli Stati membri.
- 2. Il testo contenuto nel paragrafo 1 e' inserito nelle direttive menzionate
nell'allegato IV secondo le
- indicazioni ivi riportate.
- 3. Il testo seguente e' inserito nelle direttive menzionate all'allegato V secondo
le indicazioni ivi riportate.
- ''La Commissione trasmette ogni anno agli Stati membri le informazioni da essa
ricevute in
- applicazione del presente articolo''.
-
- Art. 13.
- Abrogazione di norme
- 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
- a) l'articolo 3 commi 1 e 4, lettere a) , b) e d), limitatamente alla predisposizione
dei criteri per la raccolta dei dati inerenti la
- qualita' dell'aria, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei pertinenti decreti emanati ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, sono abrogati:
- a) il decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991 concernente criteri per la
raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria,
- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1991, n. 126;
- b) il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992 recante "Atto di
indirizzo e coordinamento in materia di sistema di rilevazione dell'inquinamento
urbano", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 1992, n. 7;
- c) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 1983, n.
145;
- d) gli articoli 20, 21, 22 e 23 e gli allegati I, II, III e IV del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
- e) il decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile 1994, concernente le norme tecniche
in materia di livelli e di stati di
- attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1994, n. 107;
- f) il decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994, concernente l'aggiornamento
delle norme tecniche in materia di limite di concentrazione e di livelli di attenzione e
di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura
di alcuni inquinanti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile 1994,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1994, n. 290;
- g) il decreto del Ministro dell'ambiente del 16 maggio 1996 recante "Attivazione di
un sistema di sorveglianza di inquinamento da ozono" pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 13 luglio 1996, n. 163.
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- ------------------------------ Note ------------------------------
- - Per quanto riguarda il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, vedi nelle note all'art. 5.
- - Il D.P.C.M. 28 marzo 1983 recava: "Limiti massimi di accettabilita' delle
concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente
esterno".
- - Per quanto riguarda il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, vedi nelle note all'art. 5.
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- Art. 14.
- Disposizioni transitorie
- l. Fino al termine stabilito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), restano in
vigore i valori limite fissati nel decreto del
- Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
- 2. Fino alla data di entrata in vigore dei pertinenti decreti di cui all'articolo 4,
comma 1, restano in vigore i valori guida, i
- livelli di attenzione e di allarme, gli obiettivi di qualita', i livelli per la
protezione della salute e della vegetazione, nonche'
- le disposizioni sull'informazione della popolazione stabiliti:
- a) dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 concernente i
limiti massimi di accettabilita' delle
- concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno,
pubblicato nel supplemento ordinario alla
- Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 1983, n. 145;
- b) dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, concernente norme
in materia di qualita' dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti, e di
inquinamento prodotto dagli impianti industriali, e suoi decreti attuativi;
- c) dal decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile 1994 recante "Norme tecniche in
materia di livelli e di stati di attenzione e di
- allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli articoli 3 e 4
del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 9 del
decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991", pubblicato ne1la Gazzetta
Ufficiale del 10 maggio 1994, n. 107;
- d) dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1996 sull'attivazione di un sistema
di sorveglianza di inquinamento da
- ozono, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1996, n.163;
- e) dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994 recante "l'aggiornamento
delle norme tecniche in materia di limiti di
- concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici
nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al decreto
ministeriale 15 aprile 1994", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 13 dicembre 1994, n. 290.
- 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per il periodo
transitorio individuato dal comma 1, le regioni, entro sei mesi dalla fine di ciascun
anno, trasmettono al Ministero dell'ambiente e al Ministero della sanita', per il tramite
dell'ANPA, le informazioni indicate in allegato VI relative agli inquinanti per i quali
sono fissati valori limite di qualita' dell'aria dal decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
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- Art. 15.
- Norme finali
- 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
- 2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente
decreto nei limiti delle risorse previste
- dalla legislazione vigente, ovvero nell'ambito delle disponibilita' finanziarie del
proprio bilancio.