- Decreto Legislativo 24 febbraio 1997 n. 39.
- Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la liberta' di accesso
- alle informazioni in materia di ambiente.
(Gazz. uff. del 6 marzo 1997 n. 54, suppl.ord. n. 48).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Visto l'articolo 45 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, legge comunitaria 1991,
l'articolo 6 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria 1993, l'articolo 6
della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994, recanti delega al Governo per
l'attuazione della direttiva 90/313/CEE;
- Vista la direttiva 90/313/CEE del Consiglio del 7 giugno 1990, concernente la liberta'
di accesso alle informazioni in materia di ambiente;
- Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e
norme in materia di danno ambientale, ed, in particolare, l'articolo 14 che prevede la
divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente;
- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, recante
regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del
diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'articolo 24, comma 2,
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21
febbraio 1997;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e per la
funzione pubblica e gli affari regionali;
- EMANA il seguente decreto legislativo:
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- Art. 1. (Oggetto).
- 1. Le disposizioni del presente decreto hanno lo scopo di assicurare a chiunque la
liberta' di accesso alle informazioni relative all'ambiente in possesso delle autorita'
pubbliche, nonche' la diffusione delle medesime, definendo i termini e le condizioni
fondamentali in base ai quali tali informazioni devono essere rese disponibili.
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- Art. 2. (Definizioni).
- 1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
a) "informazioni relative all'ambiente", qualsiasi informazione disponibile in
forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi di dati riguardante lo stato delle
acque, dell'aria, del suolo, della fauna, dalla flora, del territorio e degli spazi
naturali, nonche' le attivita', comprese quelle nocive, o le misure che incidono o possono
incidere negativamente sulle predette componenti ambientali e le attivita' o le misure
destinate a tutelarle, ivi compresi le misure amministrative e i programmi di gestione
dell'ambiente;
b) "autorita' pubbliche"', tutte le amministrazioni pubbliche statali,
regionali, locali, le aziende autonome, gli enti pubblici e i concessionari di pubblici
servizi, con l'eccezione degli organi che esercitano competenze giurisdizionali o
legislative.
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- Art. 3. (Ambito di applicazione).
- 1. Le autorita' pubbliche sono tenute a rendere disponibili le informazioni relative
all'ambiente a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio
interesse.
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- Art. 4. (Casi di esclusione).
- 1. Le Amministrazioni sottraggono all'accesso le informazioni relative all'ambiente
qualora dalla loro divulgazione possano derivare danni all'ambiente stesso o quando
sussiste l'esigenza di salvaguardare:
a) la riservatezza delle deliberazioni delle autorita' pubbliche, le relazioni
internazionali e le attivita' necessarie alla difesa nazionale;
b) l'ordine e la sicurezza pubblici;
c) questioni che sono in discussione, sotto inchiesta, ivi comprese le inchieste
disciplinari, o oggetto di un'azione investigativa preliminare, o che lo siano state;
d) la riservatezza commerciale ed industriale, ivi compresa la proprieta' intellettuale;
e) la riservatezza dei dati o schedari personali;
f) il materiale fornito da terzi senza che questi siano giuridicamente tenuti a fornirlo.
- 2. Le informazioni non possono essere sottratte all'accesso se non quando sono
suscettibili di produrre un pregiudizio concreto e attuale agli interessi indicati al
comma 1. I materiali e i documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono
sottratti all'accesso solo nei limiti di tale specifica connessione.
- 3. Il differimento dell'accesso e' disposto esclusivamente quando e' necessario
assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui al comma 1. L'atto che dispone il
differimento ne indica le specifiche motivazioni e la durata.
- 4. Il rifiuto e la limitazione dell'accesso sono motivati a cura del responsabile del
procedimento di accesso, con riferimento puntuale ai casi di esclusione di cui al comma 1.
- 5. L'accesso alle informazioni puo' essere rifiutato o limitato quando la richiesta
comporta la trasmissione di documenti o dati incompleti o di atti interni, ovvero quando
la generica formulazione della stessa non consente l'individuazione dei dati da mettere a
disposizione.
- 6. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti
dalla presentazione della richiesta; trascorso inutilmente detto termine la richiesta si
intende rifiutata.
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- Art. 5. (Modalita' del procedimento di accesso).
- 1. L'esercizio del diritto di accesso consiste nella possibilita', su istanza del
richiedente, di duplicazione o di esame delle informazioni di cui all'articolo 2 del
presente decreto.
- 2. Il responsabile del procedimento, le modalita' e le forme per l'esercizio del diritto
di accesso sono individuati, in quanto applicabili, dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del
D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e successive modifiche e integrazioni.
- 3. Le autorita' pubbliche, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, individuano, nell'ambito della propria organizzazione, strutture idonee a
garantire l'effettivita' dell'accesso alle informazioni in materia ambientale senza
ulteriori oneri a carico dello Stato.
- 4. La visione e l'esame delle informazioni di cui al comma 1 deve essere disposta a
titolo gratuito; il rilascio di copie di atti e la duplicazione di tali materiali e'
subordinato al rimborso dei costi relativi alla riproduzione, fatte salve le disposizioni
vigenti in materia di bollo, di diritti di ricerca e di visura.
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- Art. 6. (Tutela del diritto di accesso).
- 1. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso alle
informazioni in materia ambientale e nel caso previsto al comma 6 dell'articolo 4 e' dato
ricorso in sede giurisdizionale secondo la procedura di cui all'articolo 25, comma 5,
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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- Art. 7. (Diffusione delle informazioni relative all'ambiente).
- 1. La relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dal comma 6 dell'articolo 1 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, viene diffusa e pubblicizzata dal Ministero dell'ambiente con
modalita' atte a garantire l'effettiva disponibilita' al pubblico.
- 2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri determina i messaggi idonei alla diffusione
delle informazioni sullo stato dell'ambiente in base a quanto previsto all'articolo 9,
comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
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- Art. 8. (Relazione sull'accesso all'informazione in materia ambientale).
- 1. Il Ministro dell'ambiente presenta ogni anno una relazione al Parlamento per la
verifica dello stato di attuazione delle norme previste nel presente decreto. A tal fine,
entro il 30 giugno di ogni anno, le autorita' pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 1,
lett. b), trasmettono al Ministero dell'ambiente i dati degli archivi automatizzati,
previsti dagli articoli 11 e 12 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, relativi alle richieste
di accesso in materia ambientale, nonche' una relazione dettagliata sugli adempimenti
posti in essere in applicazione del presente decreto.
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- Art. 9. (Norme di rinvio).
- 1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui
alla legge 9 agosto 1990, n. 241, e di cui al D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e successive
modificazioni ed integrazioni.