- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999 n.
215.
Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle
- sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo
- e nei pubblici esercizi.
- (Gazz.Uff. 2 luglio 1999 n. 153).
-
- IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "legge quadro
sull'inquinamento acustico", e, in particolare, l'articolo 3, comma
1, lettera h), come modificato dall'articolo 4, comma 4, della legge
9 dicembre 1998, n. 426, il quale prevede che, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', sono
determinati i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di
intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo, nonche' nei
pubblici esercizi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18
settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6
ottobre 1997, recante "Determinazione dei requisiti delle sorgenti
sonore nei luoghi di intrattenimento danzante";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19
dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20
dicembre 1997, recante "Proroga dei termini per l'acquisizione e
l'installazione delle apparecchiature di controllo e registrazione
nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo, di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre
1997";
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1 aprile 1998, recante
"Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento
acustico";
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 marzo 1999;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della sanita';
-
Adotta il seguente regolamento:
- Art. 1. Campo di applicazione.
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 3, comma 1,
lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i
requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico
spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati
in possesso della prescritta autorizzazione, nonche' nei pubblici
esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e
di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che
all'aperto.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle
manifestazioni ed agli spettacoli temporanei o mobili che prevedono
l'uso di macchine o di impianti rumorosi, autorizzate secondo le
modalita' previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g) e dall'art.
6, comma 1, lettera h), della legge n. 447 del 1995.
- Art. 2. Limiti del livello di pressione sonora.
1. Fermi restando i limiti generali in materia di tutela
dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico,
fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 14
novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle
sorgenti sonore", all'interno dei luoghi indicati all'articolo 1,
comma 1, i valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti,
determinati in base agli indici di misura L ASmax e L Acq , definiti
dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1 aprile 1998, sono i
seguenti:
a) 105 dB (A) L ASmax , a decorrere dal 1 giugno 1999,
limitatamente ai luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento
danzante, e da sei mesi dall'entrata in vigore del presente
regolamento, per tutti gli altri pubblici esercizi;
b) 103 dB (A) L ASmax , a decorrere da dodici mesi dall'entrata in
vigore del presente regolamento;
c) 102 dB (A) L ASmax a decorrere da ventiquattro mesi dall'entrata
in vigore del presente regolamento;
d) 95 dB (A) L Acq a decorrere dal 1 giugno 1999, limitatamente ai
luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, e da sei
mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, per tutti gli
altri pubblici esercizi.
2. I valori di cui al comma 1 sono riferiti al tempo di funzionamento
- dell'impianto elettroacustico nel periodo di apertura al pubblico.
-
-
- Art. 3. Obblighi dei gestori.
1. Il gestore di uno dei luoghi di cui all'articolo 1, comma 1,
verifica i livelli di pressione sonora generati dagli impianti
elettroacustici in dotazione ed effettua i conseguenti adempimenti,
secondo le modalita' indicate negli articoli 4, 5 e 6.
2. Il gestore effettua le verifiche di cui al comma 1 anche dopo
ogni modifica o riparazione dell'impianto elettroacustico.
3. Il soggetto, diverso dal gestore, il quale utilizza
autonomamente gli impianti, in base ad un titolo di godimento che non
comporta la costituzione di rapporti di subordinazione o di
collaborazione continuata o coordinata, risponde, in solido con il
gestore, della violazione degli obblighi previsti dal presente
regolamento.
- Art. 4. Impianti inidonei a superare i limiti consentiti.
1. I soggetti indicati all'articolo 3, verificano se l'impianto
elettroacustico ha caratteristiche tecniche idonee a determinare,
potenzialmente, il superamento dei limiti di cui all'articolo 2,
avvalendosi di un tecnico competente in acustica, secondo la
previsione dell'articolo 2, commi 6, 7, 8 e 9, della legge n. 447 del
1995 (1), il quale redige una relazione indicante:
a) l'elenco dettagliato dei componenti dell'impianto (marca,
modello e numero di serie), corredato dall'impostazione delle
regolazioni dell'impianto elettroacustico utilizzate per la
sonorizzazione del locale (da effettuare mediante rumore rosa);
b) l'impostazione dell'impianto elettroacustico corrispondente alla
massima emissione sonora senza distorsioni o altre anomalie di
funzionamento;
c) l'elenco della strumentazione utilizzata per il rilievo del
livello L Acq , conforme alle specifiche di cui alla classe "1" delle
norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994;
d) il valore del livello L Acq , rilevato in assenza di pubblico,
misurato per almeno sessanta secondi, in corrispondenza della
posizione in cui assume il valore massimo, all'interno dell'area
accessibile al pubblico, ad una altezza dal pavimento di 1,6 pm 0,1
metri;
e) la planimetria del locale, con l'indicazione della zona di
libero accesso per il pubblico, le posizioni dei diffusori acustici e
i punti del rilievo del livello L Acq .
2. All'esito della verifica, qualora risulti che l'impianto
elettroacustico
- non e' in grado di superare il limite fissato per il livello L Acq , il gestore
- del locale, o il soggetto di cui all'articolo 3, comma 3, redigono apposita
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968,
- n. 15 (2). Tale documento, corredato dalla relazione del tecnico competente,
- e' conservato presso il locale ed esibito, su richiesta, alle autorita'di controllo.
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- (1) Il testo dell'art. 2, commi 6, 7, 8 e 9, legge 26 ottobre 1995
- n. 447 e' il seguente:
"Art. 2. (Omissis).
- 6. Ai fini della presente legge e' definito tecnico competente
- la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni,
- verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme,
- redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attivita'
- di controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del
- diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del
- diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma
- di laurea ad indirizzo scientifico.
7. L'attivita' di tecnico competente puo' essere svolta previa
- presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale
- competente in materia ambientale corredata da documentazione
- comprovante l'aver svolto attivita', in modo non occasionale,
- nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i
diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di
- diploma universitario.
8. Le attivita' di cui al comma 6 possono essere svolte altresi'
- da coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore,
- siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano
- la propria attivita' nel campo dell'acustica ambientale, alla data di entrata
in vigore della presente legge nonche' da coloro che, a prescindere
- dal titolo di studio, possano dimostrare di avere svolto alla data di
- entrata in vigore della presente legge, per almeno cinque anni, attivita'
- nel campo dell'acustica ambientale in modo non occasionale.
9. I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da
quelli
- che svolgono le attivita' sulle quali deve essere effettuato il controllo".
- (2) Il testo dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15, e' il seguente:
"Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta').
- L'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita' personali
- che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da
dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario
- competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio,
- cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal
- sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione
- con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 20.
Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e' resa
- ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione e'
- autenticata, con l'osservanza delle modalita' di cui all'art. 20, dal
funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa".
-
Art. 5. Impianti potenzialmente idonei a superare i limiti consentiti.
1. Nell'ipotesi in cui, all'esito della verifica di cui all'articolo 4,
- risulta che, per le sue caratteristiche tecniche, l'impianto elettroacustico
- e' in grado di superare i limiti di cui all'articolo 2, il tecnico competente
- effettua un nuovo accertamento, nelle condizioni di esercizio piu' ricorrenti
- del locale, tenendo conto del numero delle persone mediamente presenti,
- del tipo di emissione sonora piu' frequente e delle abituali impostazioni
dell'impianto.
2. L'accertamento di cui al comma 1 e' svolto secondo le modalita'
indicate
- nell'allegato A.
- 3. Il tecnico competente redige una relazione nella quale espone i
risultati
- dell'accertamento ed indica:
a) l'elenco dettagliato dei componenti dell'impianto (marca, modello e
- numero di serie);
b) il segnale sonoro e l'impostazione delle regolazioni utilizzate per
la
- sonorizzazione del locale;
c) il numero delle persone presenti nel locale durante la verifica,
espresso
- in percentuale rispetto alla massima capienza;
d) l'elenco della strumentazione utilizzata per il controllo, conforme
alle
- specifiche di cui alla classe "1" delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994;
e) i valori del livello L ASmax , dei livelli equivalenti parziali L
Acq.i , (con
- indicazione, per ciascuno di essi del corrispondente tempo di misura t i del
- livello L Acq complessivo e della corrispondente durata, come definiti
- nell'allegato A);
f) la planimetria del locale, con l'indicazione della zona di libero
accesso
- per il pubblico, le posizioni dei diffusori acustici e i punti di rilievo dei livelli
- L Acq.i e L ASmax .
4. All'esito del secondo accertamento, qualora risulti che i valori
accertati
- rispettano i prescritti limiti, il gestore del locale, o il soggetto di cui all'articolo
3,
- comma 3, redigono apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4
- della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Tale documento, corredato dalla relazione del
tecnico competente, e' conservato presso il locale ed esibito, su richiesta, alle
- autorita' di controllo.
Art. 6. Interventi di adeguamento degli impianti.
1. All'esito del secondo accertamento, disciplinato dall'articolo
5, qualora risulti che i valori accertati sono superiori ai
prescritti limiti indicati all'articolo 2, comma 1, il gestore del
locale attua tutti gli interventi indicati dal tecnico competente
necessari perche' non sia in alcun modo possibile il superamento dei
limiti prescritti, dotando in ogni caso gli strumenti e le
apparecchiature eventualmente utilizzati di meccanismi che
impediscano la manomissione.
2. Il tecnico competente procede al collaudo degli interventi
realizzati e alla verifica dell'impianto nelle piu' ricorrenti
condizioni di esercizio, secondo le modalita' descritte all'articolo 5.
- Art. 7. Campagne di informazione.
1. I Ministeri dell'ambiente e della sanita', secondo
modalita'
concordate con le associazioni maggiormente rappresentative delle
categorie produttive interessate, svolgono apposite campagne di
informazione e di sensibilizzazione finalizzate all'attuazione delle
norme del presente regolamento e dei principi contenuti nella legge
n. 447 del 1995.
Art. 8. Abrogazioni.
1. E' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri
18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6
ottobre 1997.
-
ALLEGATO A
L'accertamento del tecnico competente si svolge secondo i criteri
di cui all'art. 5 e le seguenti specifiche:
a) rilievo per almeno tre minuti del livello L ASmax in
corrispondenza della posizione in cui assume il valore massimo, con
esclusione del rumore antropico e di quello di origine diversa
dall'impianto elettroacustico, all'interno dell'area accessibile al
pubblico, ad un'altezza dal pavimento di 1,6 pm 0,1 metri;
b) rilievo ad un'altezza dal pavimento di 1,6 pm 0,1 metri dei
livelli parziali L Acq in N posizioni omogeneamente distribuite
nell'area accessibile al pubblico, per una durata di almeno 1 minuto
in ciascuna posizione e comunque rapportata ai tempi di misura delle
altre posizioni, in modo da risultare rappresentativa della
complessiva esposizione al pubblico;
c) il livello L Acq complessivo e la corrispondente durata T pari a:
v. immagini in Gazz. uff.
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