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- Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE
FINANZIARIO
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- Art. 1.
(Risultati differenziali).
- 1. Per lanno 2000, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta
determinato in termini di competenza in lire 79.500 miliardi, al netto di lire 32.804
miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso prestiti, il
livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui allart. 11 della L. 5
agosto 1978, n. 468, come modificato dallart. 2, commi 13, 14, 15, 16,17, della L.
25 giugno 1999, n. 208, ivi compreso lindebitamento allestero per un importo
complessivo non superiore a L. 4.000 miliardi relativo a interventi non considerati nel
bilancio di previsione per il 200, resta fissato, in termini di competenza, in L. 350.800
miliardi per lanno finanziario 2000. 2. Per gli anni 2001 e 2002 il livello massimo
del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 72.700
miliardi ed in lire 41.300 miliardi, al netto di lire 7.686 miliardi per lanno 2001
e lire 5.561 miliardi per lanno 2002, per le regolazioni debitorie; il livello
massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 384.000 miliardi
ed in lire 298.500 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 2001 e 2002, il
livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire
68.300 miliardi ed in lire 51.800 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è
determinato, rispettivamente, in lire 379.600 miliardi ed in lire 309.000 miliardi.
- 3. I livelli del ricorso al
mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di
rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a
carico dello Stato.
- 4. Le maggiori entrate tributarie
che si realizzassero nel 23000 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a
realizzare gli obiettivi sullindebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e
sui saldi di finanza pubblica definiti dal documento di programmazione
economico-finanziaria 200-2003. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le
eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta allevasione fiscale, determinate ai
sensi della L. 13 maggio 1999, n. 133, e le minori spese sono destinate alla riduzione
della pressione fiscale, salvo che si renda necessario finanziare interventi di
particolare rilievo per lo sviluppo economico ovvero fare fronte a situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
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- Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
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- Capo I
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
VENDITE DI IMMOBILI
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- Art. 2.
(Dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali) .
- 1. All'articolo 7 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n.140, sono aggiunti i seguenti commi:
- "2-ter. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale definiscono ulteriori programmi di dismissione di beni e diritti
immobiliari di enti previdenziali pubblici, indicandone, anche in deroga alle norme
vigenti, modalità, tempi e ogni altra condizione. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti
attribuiti ai conduttori dalle norme vigenti, anche in relazione alle condizioni di
maggiore favore rispetto alla disciplina generale sulla locazione di immobili residenziali
urbani. I diritti attribuiti ai conduttori sono fatti salvi anche in caso di alienazione a
uno o più intermediari. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica vigila sulla attuazione dei programmi, intervenendo con poteri sostitutivi, in
caso di inerzia o ritardo dell'ente nell'esecuzione del programma. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o più consulenti
finanziari o immobiliari, incaricati anche di effettuare la stima del valore di mercato
dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure
competitive tra primarie società nazionali ed estere. I consulenti eventualmente
incaricati sono esclusi dall'acquisto di beni o diritti reali conseguenti alle dismissioni
programmate alle quali abbiano prestato attività di consulenza e non possono esercitare
alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti
propri dell'incarico ricevuto.
- 2-quater. I beni e
diritti immobiliari di cui al comma 2-ter sono alienati anche in deroga alle norme di
contabilità di Stato. Essi possono essere alienati singolarmente, a cooperative di
abitazione di cui siano soci gli inquilini, ovvero in uno o più lotti a uno o più
intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che seguono. Gli
intermediari acquirenti corrispondono l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli
immobili entro il termine concordato, corrispondendo la differenza tra il prezzo di
rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva
calcolata su tale differenza, secondo i criteri stabiliti dai programmi di cui al comma
2-ter. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili nel
termine concordato, l'intermediario corrisponde la differenza tra il valore di mercato
degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 2-ter, e il prezzo di acquisto, al
netto della commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale
differenza. Si applica il secondo periodo della lettera d) del comma 1. Tale previsione si
applica solo nel caso in cui l'intermediario abbia esperito inutilmente tutte le procedure
finalizzate alla rivendita ivi inclusa anche un'asta pubblica. In caso contrario, la
differenza dovuta all'intermediario è calcolata includendo la commissione. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, vengono individuati gli immobili e i diritti immobiliari da alienare
singolarmente; con le stesse modalità può essere previsto che l'alienazione degli
immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva. Sono in ogni caso
fatti salvi i diritti attribuiti ai conduttori dalle norme vigenti. Per gli immobili ad
uso residenziale tale previsione si applica, per motivate ragioni, a non più del 50 per
cento del valore complessivo del programma di vendita degli immobili attuato in base al
presente articolo con esclusione della commissione percentuale, in questa ipotesi non
pattuita.
- Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale può intervenire con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo
dell'ente.
- 2-quinquies. L'ente
venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto
sul bene producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto. Gli onorari
notarili sono ridotti al 20 per cento. Per i beni immobili vincolati ai sensi della legge
1o giugno 1939, n. 1089, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti
della stessa legge. Sono invece alienabili, anche senza autorizzazione, i beni immobili
non vincolati di proprietà degli enti previdenziali, compresi quelli la cui esecuzione
risale ad oltre 50 anni e per i quali non sia intervenuto un provvedimento di
riconoscimento di interesse artistico e storico.
- 2-sexies. In alternativa
alla realizzazione dei programmi di dismissione di cui al comma 2-ter il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, può:
- a) disciplinare modalità e tempi
per la sottoscrizione e la vendita, da parte degli enti previdenziali, di quote di fondi
immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n.86,
vigilando sull'attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o
ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
si avvale dell'assistenza di uno o più consulenti finanziari o immobiliari, incaricati
anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di
Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I consulenti
eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attività professionale o di
consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto.
- b) definire modalità e tempi di
un'operazione di cartolarizzazione dei crediti dei canoni di locazione degli immobili di
cui al comma 2-ter, vigilando sull'attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in
caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o più consulenti finanziari
scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra
primarie banche nazionali ed estere. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato a prestare la garanzia dello Stato per il
pagamento dei titoli emessi ai fini dell'operazione di cartolarizzazione. I consulenti
eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attività professionale o di
consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto.
- 2-septies. Qualora alla
data del 15 marzo 2000 non sia stato pubblicato il bando per la vendita di una prima quota
di immobili per un valore pari almeno alla metà del valore complessivo del programma di
cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le
modalità di cui al comma 2-quater, può essere disposto che la realizzazione del detto
programma avvenga secondo quanto previsto ai commi da 2-ter a 2-quinquies.
- 2-octies. Qualora alla
data del 29 febbraio 2000 il programma di alienazione di immobili residenziali come
definito alla data del 20 settembre 1999 dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale risulti, sulla base dei relativi atti, ancora in fase preliminare, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità di cui al comma 2-quater,
può essere disposto che la realizzazione del detto programma avvenga secondo quanto
previsto ai commi da 2-ter a 2-quinquies.
- 2-nonies. I proventi della
dismissione dei beni e diritti immobiliari prevista dal presente articolo affluiscono agli
enti previdenziali titolari dei beni e dei diritti medesimi. Nel caso che l'ente venditore
non risulti beneficiario di trasferimenti a copertura di disavanzi, i ricavi sono
acquisiti al bilancio per essere successivamente accreditati su conti di tesoreria
vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica corrisponde un interesse pari al rendimento
medio degli immobili rilevato negli esercizi 1997, 1998 e 1999. Per gli enti non
assoggettati al regime di tesoreria unica, sulla giacenza determinata per l'applicazione
della presente disposizione si applica il tasso d'interesse annuo fissato con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi del terzo
comma dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n.720, per le contabilità speciali
fruttifere intestate agli enti soggetti al regime di tesoreria unica".
- 2. Dopo la lettera f) del comma
109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunta la seguente:
- f-bis) Gli alloggi in edifici di
pregio, sono definiti con circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Si
considerano comunque di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore
unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore
di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale. Tali alloggi sono offerti in
vendita ai titolari di contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti non
ancora rinnovati purché si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari
conviventi, in regola con i pagamenti al momento della presentazione domanda di acquisto,
ad un prezzo di vendita pari al prezzo di mercato degli alloggi liberi, con le modalità
di cui alle lettere a), b), c) del presente comma. All'offerta degli immobili si provvede
mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, recante indicazione del prezzo
di vendita dell'alloggio, inviata dall'ente proprietario ai soggetti di cui alla lettera
a). Entro 60 giorni, dalla data di ricevimento della lettera raccomandata i soggetti
presentano domanda di acquisto per gli alloggi offerti. Decorso inutilmente tale termine
gli immobili sono posti in vendita con asta pubblica al migliore offerente".
- 3. I proventi della dismissione
dei beni e diritti immobiliari dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) realizzata ai sensi del presente articolo sono destinati a
misure di esonero dal versamento dei premi dovuti dai datori di lavoro per gli iscritti
alle gestioni di cui all'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. A tale
fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base degli
effettivi introiti, sono determinate le aliquote di esonero e gli esercizi contributivi di
riferimento.
- 4. Le disposizioni di cui ai
commi da 2-ter a 2-quinquies dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, introdotti dal comma 1
del presente articolo, possono essere adottate, in quanto applicabili, da parte degli enti
previdenziali per l'attuazione del programma di dismissione di beni immobiliari di cui al
decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, come definito alla data del 20 settembre
1999 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e di cui all'articolo 7, comma 1,
del medesimo decreto-legge n. 79 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
140 del 1997. L'ente venditore è tenuto a dare priorità all'alienazione, a favore dei
conduttori, degli immobili individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 del decreto
legislativo 16 febbraio 1998, n. 104, per i quali sia stata verificata formalmente
dall'ente proprietario l'alta propensione all'acquisto alla data di entrata in vigore
della presente legge. In tal caso l'ente venditore è tenuto a determinare il prezzo di
vendita con precedenza su ogni altro immobile, secondo le norme previste.
- 5. All'articolo 3 comma 109 della
legge n. 662 del 1996 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)alla lettera a) dopo le parola
"frazionate" aggiungere le seguenti "e in blocco, anche a cooperative di
abitazione di cui siano soci gli inquilini";
- b) alla lettera c) dopo le parole
"di cui alla lettera b)" aggiungere le seguenti "nonché le modalità di
determinazione del prezzo di vendita di cui alla lettera d)".
- 6. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione
che illustra analiticamente gli elementi di tutte le operazioni immobiliari di cui al
presente articolo.
-
- Art. 3
(Fondi istituiti con apporto di beni immobiliari)
- 1. Il comma 14 dell'articolo
14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
- "14. Le somme derivanti dal
collocamento dei titoli speciali emessi ai sensi del comma 13 o dalla cessione delle quote
dei fondi sottoscritte ai sensi del comma 1 con apporti dello Stato o di enti
previdenziali pubblici, nonché i proventi distribuiti dagli stessi fondi per dette quote,
affluiscono agli enti titolari".
-
- Art. 4
(Patrimonio immobiliare dello Stato)
- 1. Al comma 86 dell'articolo 3
della legge 23 dicembre 1996, n.662, sono soppresse le seguenti parole: "aventi
valore significativo" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di uno o
più consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni,
scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra
primarie società nazionali ed estere".
- 2. Il comma 87 dell'articolo 3
della legge 23 dicembre 1996, n.662, è abrogato.
- 3. Il comma 99 dell'articolo 3
della legge 23 dicembre 1996, n.662, è sostituito dal seguente:
- "99. I beni immobili e i
diritti immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui
al comma 86, individuati dal Ministro delle finanze, possono essere alienati secondo
programmi, modalità e tempi definiti, di concerto con il Ministro delle finanze, dal
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne cura
l'attuazione. In detti programmi vengono altresì stabiliti le modalità di esercizio del
diritto di prelazione previsto dal comma 113, i diritti attribuiti ai conduttori e gli
obblighi a carico degli stessi secondo i medesimi criteri previsti dal secondo periodo
della lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di uno o più
consulenti immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in
deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie
società nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare
alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti
propri dell'incarico ricevuto. I beni e i diritti immobiliari dello Stato, anche non
compresi nei programmi, sono alienati in deroga alle norme di contabilità di Stato. Lo
Stato venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al
diritto sul bene nonché alla regolarità urbanistica e a quella fiscale producendo
apposita dichiarazione di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale.
Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. I beni e i diritti immobiliari compresi
nei programmi possono essere alienati a uno o più intermediari scelti con procedure
competitive e secondo i termini che seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'importo pattuito e
si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il
prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale
progressiva calcolata su tale differenza. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla
rivendita degli immobili nel termine concordato, lo stesso corrisponde al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il valore di
mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 86, e il prezzo di
acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su
tale differenza. Tale previsione si applica solo nel caso in cui l'intermediario abbia
esperito inutilmente tutte le procedure finalizzate alla rivendita ivi inclusa anche una
asta pubblica. In caso contrario la differenza dovuta dall'intermediario è calcolata
includendo la commissione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può
essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di
rivendita successiva. All'alienazione singola dei beni e diritti immobiliari, anche non
compresi nei programmi, a soggetti diversi dagli intermediari, provvede il Ministero delle
finanze".
- 4. Dopo il comma 99 dell'articolo
3 della legge 23 dicembre 1996, n.662, è inserito il seguente:
- "99-bis. Le disposizioni di
cui al comma 99 si applicano anche ai beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato
non conferiti nei fondi di cui al comma 86, suscettibili di utilizzazione agricola; il
relativo programma di alienazione è definito di concerto con il Ministro delle politiche
agricole e forestali, che ne cura l'attuazione. Le disposizioni di cui al presente comma
si applicano solo agli immobili destinati alla coltivazione; non sono ricompresi gli usi
civici non agricoli, i boschi, i demani, compresi quelli marittimi e quelli finalizzati
allo svolgimento, da parte di aziende demaniali, di programmi di biodiversità animale e
vegetale, le aree interne alle città e quelle in possesso o in gestione alle università
agrarie. La rivendita, previo accorpamento in lotti minimi di dieci ettari e comunque in
lotti atti ad assicurare la piena vitalità aziendale compresa quella di fondi confinanti,
deve essere effettuata preferibilmente ad imprenditori agricoli, con preferenza per i
giovani imprenditori che non abbiano superato i quaranta anni di età. Il Ministro delle
politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione annuale
sull'attuazione delle disposizioni del presente comma".
- 5. Il comma 100 dell'articolo 3
della legge 23 dicembre 1996, n.662, è sostituito dal seguente:
- "100. Lo Stato venditore è
esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene
nonchè alla regolarità urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione
di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili
sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da
alienare sono effettuate secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n.448. Qualora, alla data
di entrata in vigore della presente disposizione, il regolamento di cui all'articolo 32
della predetta legge n.448 del 1998 ancora non sia stato emanato, il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica comunica l'elenco degli immobili oggetto di
alienazione al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia entro e non
oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine all'eventuale
sussistenza dell'interesse storico-artistico individuando, in caso positivo, le singole
parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1o giugno
1939, n.1089. Le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge n.1089 del
1939 sono rilasciate entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale
termine senza che la valutazione sia stata effettuata vi provvede, in via sostitutiva, il
Presidente del Consiglio dei ministri".
- 6. Al comma 102 dell'articolo 3
della legge 23 dicembre 1996, n.662, le parole: "approvati e resi esecutivi"
sono sostituite dalla seguente: "stipulati".
- 7. I commi 103 e 104
dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662, sono abrogati.
- 8. All'articolo 2, comma 2, della
legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo le parole "di enti pubblici territoriali,"
sono aggiunte le seguenti: "ivi compresi gli Enti Parco nazionali,".
- 9. Le disposizioni di cui ai
commi da 1, 3, 4, 5, 6, 8 si applicano fino alla piena operatività dell'Agenzia del
demanio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300.
- 10. Il comma 1 dell'articolo 19
della legge 23 dicembre 1998, n.448, è sostituito dal seguente:
- "1. Nell'ambito del processo
di dismissione o di valorizzazione del patrimonio immobiliare statale, il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle
finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, può conferire o vendere a
società per azioni, anche appositamente costituite, compendi o singoli beni immobili o
diritti reali su di essi, anche se per legge o per provvedimento amministrativo o per
altro titolo posti nella disponibilità di soggetti diversi dallo Stato che non ne
dispongano per usi governativi, per la loro più proficua gestione. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o più consulenti
immobiliari o finanziari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in
deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie
società nazionali ed estere. I consulenti immobiliari e finanziari sono esclusi
dall'acquisto di compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi relativamente
alle operazioni di conferimento o di vendita per le quali abbiano prestato attività di
consulenza. I valori di conferimento, ai fini di quanto previsto dall'articolo 2343 del
codice civile, sono determinati in misura corrispondente alla rendita catastale
rivalutata. I valori di vendita sono determinati in base alla stima del consulente di cui
al presente comma. Lo Stato è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla
proprietà o al diritto sul bene. Il Ministro delle finanze produce apposita dichiarazione
di titolarità del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le
valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo
le modalità e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32
della presente legge".
- 11. Il comma 3 dell'articolo 44
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:
- "3. I comuni, le province e
le regioni nel cui territorio è situato l'immobile oggetto di dismissione o concessione
hanno diritto di prelazione. A tal fine il Ministero della difesa è tenuto a notificare
ai comuni, alle province, ed alle regioni il valore dei beni determinato e approvato ai
sensi dell'articolo 3, comma 112, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il
diritto di prelazione deve essere esercitato entro il termine di quarantacinque giorni
dalla notificazione. In mancanza della notificazione comuni, regioni e province hanno
diritto di riscattare la quota dell'acquirente e da ogni successivo avente causa. La
priorità per l'esercizio del diritto di prelazione è attribuita ai comuni, quindi alle
province e quindi alle regioni. I comuni, le province e le regioni mantengono per almeno
trenta anni la destinazione pubblica degli immobili oggetto di dismissione o
concessione".
- 12. Le risorse derivanti dalle
alienazioni e gestioni degli immobili effettuate ai sensi dell'articolo 44 della legge 23
dicembre 1998, n.448, e dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n.662,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini delle previste riassegnazioni,
al netto di quanto spettante per le attività svolte dalla società incaricata delle
attività di dismissione e valorizzazione.
- 13. La riassegnazione prevista
dal comma 95 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662, non si applica per gli
anni 2000, 2001 e 2002.
- 14. Le disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano anche gli
immobili adibiti ad uso abitativo facenti parte del patrimonio dello Stato realizzati con
i fondi della soppressa Cassa sovvenzioni antincendi per le esigenze del personale dei
servizi antincendi dipendente dal Ministero dell'interno. Le amministrazioni pubbliche
attiveranno, entro il 31 dicembre 2000, le procedure di dismissione del loro patrimonio
immobiliare, secondo le modalità stabilite nel comma 109 del citato articolo 3.
- 15. Le regioni e gli enti locali
possono applicare le disposizioni del presente articolo all'alienazione di diritti e di
beni immobiliari di proprietà degli enti medesimi.
- 16. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione
che illustra analiticamente tutte le operazioni immobiliari di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente articolo.
-
- Art. 5
(Patrimonio delle Ferrovie dello Stato Spa e delle Poste Spa)
- 1. Al fine di accelerare il
processo di dismissioni del patrimonio della Ferrovie dello Stato Spa, non strumentale
all'esercizio ferroviario, all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1998, n.448, sono
apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 2 le parole: ",
avvenute in base a specifiche disposizioni di legge," sono soppresse;
- b) dopo il comma 2 è inserito il
seguente:
- "2-bis. Gli uffici del
territorio, le Conservatorie dei registri immobiliari, gli uffici tavolari e gli uffici
tecnici erariali provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alla
trascrizione, intavolazione e voltura dei beni, ed eventuali accessioni, sulla base di
note di trascrizione, domande di intavolazione e domande di voltura, redatte dalla
società "Ferrovie dello Stato-Società di trasporti e servizi per azioni" e
corredate da estratto notarile autentico del libro inventari della medesima società.
Trascrizioni, iscrizioni e volture sono esenti dai tributi speciali catastali e danno
luogo al pagamento di imposte e tasse in misura fissa.";
- c) al comma 3 sono soppresse le
parole da: "le modalità di trascrizione" a: "nonché".
- 2. All'articolo 1 della legge 24
dicembre 1993, n.560, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 4, dopo le parole:
"di ciascuna provincia", sono inserite le seguenti: "fermo restando che gli
alloggi di cui al comma 2, lettera a), possono essere venduti nella loro globalità";
- b) al comma 7, dopo le parole:
"alienato a terzi", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione degli alloggi
di cui al comma 2, lettera a), i quali possono essere alienati a terzi purchè
all'assegnatario venga garantita la prosecuzione della locazione sulla base della
normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica";
- c) al comma 9, dopo le parole:
"Hanno titolo di priorità", sono inserite le seguenti: "a parità di
prezzo". Al medesimo comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini
della cessione a terzi, sono assimilati agli alloggi di cui al presente comma gli alloggi
di cui al comma 2, lettera a), che risultino liberi, i quali dovranno essere offerti
prioritariamente agli enti locali.".
-
- Art. 6
(Disposizioni in materia di imposte sui redditi)
- 1. Nel testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 10, concernente
gli oneri deducibili, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
- "3-bis. Se alla formazione
del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino a lire
1.800.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed
in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. L'importo della
deduzione spettante non può comunque essere superiore all'ammontare del suddetto reddito
di fabbricati. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile,
classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate
ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite
ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende
quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro
diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. È considerata adibita ad
abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata";
- b) all'articolo 11, comma 1,
lettera b), recante l'aliquota applicabile al secondo scaglione di reddito, le parole:
"26,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "25,5 per cento";
- c) all'articolo 12:
- 1) nel comma 1, lettera b),
concernente le detrazioni per familiari a carico, le parole: "lire 336.000" sono
sostituite dalle seguenti: "lire 408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno
2001 e lire 552.000 a decorrere dal 1o gennaio 2002";
- 2) nel comma 1, lettera b), sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; il suddetto importo è aumentato di lire
240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni";
- d) all'articolo 13:
- 1) nel comma 1, relativo alle
detrazioni per redditi di lavoro dipendente, le parole: "lire 1.680.000",
"lire 1.600.000", "lire 1.500.000", "lire 1.350.000",
"lire 1.250.000" e "lire 1.150.000", rispettivamente contenute nelle
lettere a), b), c), d), e) ed f), sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
"lire 1.750.000", "lire 1.650.000", "lire 1.550.000",
"lire 1.400.000", "lire 1.300.000" e "lire 1.200.000";
- 2) il comma 2 è sostituito dai
seguenti:
- "2. Se alla formazione del
reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione e quello dell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, spetta una
ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno, così determinata:
- a) lire 190.000, per i soggetti
di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera
lire 9.400.000;
- b) lire 120.000, per i soggetti
di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera
lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;
- c) lire 430.000, per i soggetti
di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non
supera lire 9.400.000;
- d) lire 360.000, per i soggetti
di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera
lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;
- e) lire 180.000, per i soggetti
di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera
lire 18.000.000 ma non lire 18.500.000;
- f) lire 90.000, per i soggetti di
età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera
lire 18.500.000 ma non lire 19.000.000.
- 2-bis. La detrazione di cui alle
lettere c), d), e) ed f) del comma 2 compete a decorrere dal periodo d'imposta nel quale
è compiuto il settantacinquesimo anno di età.";
- 3) dopo il comma 2-bis,
introdotto dal numero 2) della presente lettera, è inserito il seguente, in materia di
detrazioni per particolari tipologie di redditi:
- "2-ter. Se alla formazione
del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito, non superiore alla deduzione
prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e delle relative pertinenze, il reddito derivante dagli assegni periodici
percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o
annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, il reddito di lavoro
autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e il reddito
derivante da rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno, spetta una
detrazione secondo i seguenti importi:
- a) lire 300.000, se l'ammontare
del reddito complessivo non supera lire 9.100.000;
- b) lire 200.000, se l'ammontare
del reddito complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire 9.300.000;
- c) lire 100.000, se l'ammontare
del reddito complessivo supera lire 9.300.000 ma non lire 9.600.000.";
- 4) nel comma 3, relativo alle
detrazioni per redditi di lavoro autonomo e di impresa minore, le parole: "lire
700.000", "lire 600.000", "lire 500.000", "lire
400.000" e "lire 300.000", rispettivamente contenute nelle lettere a), b),
c), d) ed e), sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "lire 750.000",
"lire 650.000", "lire 550.000", "lire 450.000" e "lire
350.000";
- e) all'articolo 13-bis, comma 1,
lettera c), dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: "Tra i mezzi necessari
per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli
rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra
i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli
rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle
finanze";
- f) all'articolo 13-bis, comma 1,
lettera d), relativa alle detrazioni per spese funebri, le parole: "1 milione di
lire" sono sostituite dalle seguenti: "3 milioni di lire";
- g) allarticolo 13-bis è
aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-quater. Dallimposta lorda si detrae
nella misura forfettaria di lire un milione la spesa sostenuta dai non vedenti per il
mantenimentodei cani guida";
- h) dopo l'articolo 13-bis è
inserito il seguente:
- "Art. 13-ter. - (Detrazioni
per canoni di locazione). - 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità
immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma
degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n.431, spetta
una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale
destinazione, nei seguenti importi:
- a) lire 640.000, se il reddito
complessivo non supera lire 30.000.000;
- b) lire 320.000, se il reddito
complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000.";
- i) nell'articolo 48-bis,
concernente la determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, dopo
la lettera a) è inserita la seguente:
- "a-bis) ai fini della
determinazione del reddito di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 47, i compensi
percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attività
libero-professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito
di autorizzazione del direttore generale dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito
nella misura del 90 per cento;".
- 2. All'articolo 17, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, concernente la detrazione dall'IRPEG
spettante alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, le parole: "lire
270.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 500.000".
- 3. È istituito presso il
Ministero dell'interno un fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle
entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad IVA di prestazioni di servizi non
commerciali affidate dagli enti locali territoriali a soggetti esterni all'amministrazione
a decorrere dal 1o gennaio 2000. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle
finanze, sono dettate le disposizioni per l'attuazione della disposizione di cui al
presente comma e per la ripartizione del fondo finalizzato al contenimento delle tariffe,
tra gli enti interessati. Resta fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
- 4. Le disposizioni del comma 1,
lettere a), d), numero 3), f) e h), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 1999;
le disposizioni del comma 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla
data del 31 dicembre 1999; le restanti disposizioni di cui al comma 1 si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta 2000.
- 5. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono abrogati i commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 18
della legge 13 maggio 1999, n. 133.
- 6. Le disposizioni di cui al
comma 1, lettera a), e al comma 3 non hanno effetto ai fini della determinazione delle
imposte da versare a titolo di acconto dovute per il periodo di imposta 1999.
- 7. Nell'articolo 1, quarto comma,
lettere b), b-bis) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.600, le parole: "di cui all'articolo 34, comma 4-quater", sono sostituite
dalle seguenti: "di cui all'articolo 10, comma 3-bis".
- 8. Per il periodo d'imposta 2000,
ai soli fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la misura dell'acconto è
ridotta dal 98 al 92 per cento.
- 9. È attribuito un credito
d'imposta pari al 19 per cento del compenso in natura, determinato ai sensi dell'articolo
48, comma 4, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, agli imprenditori individuali,
alle società e agli enti che incrementano la base occupazionale dei lavoratori dipendenti
in essere alla data del 30 settembre 1999, assumendo, dal 1o gennaio 2000 e fino al 31
dicembre 2002, soggetti che, alternativamente:
- a) fruiscono di trattamento di
integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di
anzianità;
- b) si trovano collocati in
mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n.223;
- c) sono impegnati in lavori
socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- d) trasferiscono per esigenze
connesse con il rapporto di lavoro la loro residenza anagrafica.
- e) sono portatori di handicap
individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
- 10. L'incremento della base
occupazionale di cui al comma 9 deve essere considerato al netto delle diminuzioni
occupazionali, comprese quelle che intervengono in società controllate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo
stesso soggetto.
- 11. Il credito d'imposta di cui
al comma 9 non concorre alla formazione del reddito imponibile, non va considerato ai fini
della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 41986, n.917,
è riportabile nei periodi d'imposta successivi ed è utilizzabile in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.
- 12. Il comma 5 dell'articolo 1
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, come sostituito dall'articolo 12, comma
1, lettera d), della legge 13 maggio 1999, n.133, concernente le modalità di
effettuazione della trattenuta relativa all'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF,
è sostituito dal seguente:
- "5. Relativamente ai redditi
di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli
articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, per le modalità di determinazione
dell'addizionale provinciale e comunale e per l'effettuazione delle relative trattenute da
parte dei sostituti di imposta si applicano le disposizioni previste per l'addizionale
regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50, comma 4,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446".
- 13. Sono esenti dall'imposta sul
reddito delle persone fisiche le somme erogate a titolo di borse di studio bandite, a
decorrere dal 1o gennaio 2000, nell'ambito del programma Socrates, istituito con decisione
n.819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995, come modificata
dalla decisione n.576/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 1998,
nonché le somme aggiuntive corrisposte dalle università, a condizione che l'importo
complessivo annuo non sia superiore a lire 15.000.000.
- 14. È autorizzata la spesa di
lire 500 miliardi per l'anno 2001 e di lire 1.500 miliardi per l'anno 2002, per la
copertura degli oneri recati dal comma 5 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999,
n.133.
- 15. All'articolo 1 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) nel comma 1, le parole:
"un importo pari al 41 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "una
quota";
- b) dopo il comma 1, è inserito
il seguente:
- "1-bis. La detrazione
compete, altresì, per le spese sostenute per la redazione della documentazione
obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per
la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta
documentazione";
- c) al comma 3 le parole "e
di cui risulti pagata l'ICI per l'anno 1997" sono sostituire dalle seguenti: "e
di cui risulti pagata l'ICI per gli anni a decorrere dal 1997".
- d) il comma 6 è sostituito dal
seguente:
- "6. La detrazione compete,
per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 1998 e in
quello successivo, per una quota pari al 41 per cento delle stesse e, per quelle sostenute
nel periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2000, per una quota pari al 36 per
cento".
- 16. Ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo
ammontare, un'importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5
milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di
rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero a stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui
contratti nell'anno 2000 per effettuare interventi necessari al rilascio della
documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio
edilizio. Nel caso di contitolarità del contratto di mutuo, o di più contratti di mutuo,
si applica quanto stabilito dal comma 1, lettera b), dell'articolo 13-bis, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità
e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma.
- 17. All'articolo 45 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) nel comma 1, le parole da:
"per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 1998" fino alla fine del comma,
sono sostituite dalle seguenti: "per i periodi d'imposta in corso al 1o gennaio 1998
e al 1o gennaio 1999 l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per i
quattro periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle
misure del 2,3, del 2,5, del 3,10 e del 3,75 per cento";
- b) nel comma 2, le parole da:
"per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 1998" fino alla fine del comma,
sono sostituite dalle seguenti: "per i periodi d'imposta in corso al 1o gennaio 1998,
al 1o gennaio 1999 e al 1o gennaio 2000 l'aliquota è stabilita nella misura del 5,4 per
cento; per i due periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente,
nelle misure del 5 e del 4,75 per cento".
- 18. Le disposizioni del comma 17
non hanno effetto ai fini della determinazione dell'imposta da versare a titolo di acconto
per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999.
- 19. A decorrere dall'anno 2000 il
Fondo sanitario nazionale di parte corrente è ridotto dell'importo generato dalla
rimodulazione delle aliquote di cui al comma 17 in misura pari a lire 542 miliardi, lire
644 miliardi e lire 551 miliardi, rispettivamente, per gli anni 2000, 2001 e 2002. Qualora
l'aumento del gettito risulti inferiore a tali importi, le aliquote di cui al comma 17
sono rideterminate in modo da assicurare i gettiti previsti.
- 20. Ad integrazione dei fondi del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica destinati alla
corresponsione di assegni di ricerca, di borse di dottorato di ricerca e post-laurea, di
borse di specializzazione in medicina, è autorizzata la spesa di lire 52 miliardi per
l'anno 2000, lire 54 miliardi per l'anno 2001 e lire 56 miliardi a decorrere dall'anno
2002. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- 21. Al comma 10-bis dell'articolo
67 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto infine il seguente periodo: "La
percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri
relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per
il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto.
- 22. All'articolo 2 del decreto
unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39,sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) alla lettera d) sono soppresse
le parole: "e per i rimorchi adibiti al trasporto di cose";
- b) dopo la lettera d-bis) è
inserita la seguente: "d-ter) al peso massimo dei rimorchi trasportabili per le
automotrici".
-
- Art. 7.
(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di altre imposte indirette
- e per l'emersione di base
imponibile).
- 1. Ferme restando le disposizioni
più favorevoli di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della
- Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e delle tabelle ad esso allegate, fino alla data del 31 dicembre 2000 sono soggette
all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:
- a) le prestazioni di assistenza
domiciliare in favore di anziani ed inabili adulti, di soggetti affetti da disturbi
psichici mentali, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati
psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza;
- b) le prestazioni aventi per
oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo
comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su
fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con decreto del Ministro delle
finanze sono individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle
forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera, ai quali
l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione
relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.
- 2. L'aliquota di cui al comma 1
si applica alle operazioni fatturate a decorrere dal 1o gennaio 2000.
- 3. Il termine del 31 dicembre
1996, previsto dall'articolo 14, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con
riferimento all'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti di
taluni ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, ai sensi dell'articolo 19-bis 1,
comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
già prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000.
- 4. L'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, da corrispondere per i trasferimenti a titolo
oneroso aventi ad oggetto gli immobili individuati catastalmente ad uso abitativo e
relative pertinenze, è ridotta di un quarto.
- 5. Il termine del 31 dicembre
1998 previsto dall'articolo 14, comma 13, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, già
prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 6, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000.
- 6. L'aliquota del 4 per cento
prevista dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è ridotta al 3 per cento.
- 7. Nella Tariffa, parte I,
allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 1, comma 1,
le parole: "i trasferimenti coattivi: 8 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "i trasferimenti coattivi, salvo quanto previsto dal successivo periodo: 8
per cento. Se il trasferimento ha ad oggetto fabbricati e relative pertinenze: 7 per
cento".
- 8. Le disposizioni dei commi 4, 6
e 7 si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari, pubblicati o emanati,
alle scritture private autenticate ed a quelle non autenticate presentate per la
registrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 9. Gli esercenti attività
d'impresa nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore approvati con
decreti del Ministro delle finanze entro il mese di marzo 2000 o, in mancanza degli
stessi, i parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio
1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio
1996, e successive modificazioni, possono procedere, relativamente al periodo d'imposta in
corso al 30 settembre 1999, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui
all'articolo 59 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- 10. L'adeguamento di cui al comma
9 può essere effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o
valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali
in precedenza omesse.
- 11. In caso di eliminazione di
valori, l'adeguamento comporta il pagamento:
- a) dell'imposta sul valore
aggiunto, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 1999
- all'ammontare che si ottiene
moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le
diverse attività, con apposito decreto dirigenziale tenendo conto delle risultanze degli
studi di settore e dei parametri. L'aliquota media, tenendo conto della esistenza di
operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante
dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle
cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;
- b) di una imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 30 per
cento da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità indicate
alla lettera a) ed il valore eliminato.
- 12. In caso di iscrizione di
valori l'adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 30 per cento da
applicare al valore iscritto.
- 13. L'adeguamento si perfeziona
con il versamento delle imposte dovute con le modalità e nei termini previsti per il
versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione da presentare per il periodo
d'imposta in corso al 30 settembre 1999 e, in caso di rateazione, per i successivi.
Qualora le imposte dovute non superino i dieci milioni di lire il versamento può essere
effettuato in due rate la prima delle quali di ammontare non inferiore al 40 per cento
delle somme complessivamente dovute. Per importi superiori a dieci milioni di lire è
possibile effettuare per il primo anno un versamento di cinque milioni di lire e versare
la rimanente parte in un massimo di cinque rate annuali di pari importo non inferiori, ad
esclusione dell'ultima, a cinque milioni di lire. Gli importi delle singole rate sono
maggiorati degli interessi legali a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza
- del termine previsto per il primo
versamento. Al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo
definitivo delle somme non pagate e di quelle ancora da pagare e dei relativi interessi,
nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.
- 14. L'adeguamento di cui al comma
9 non rileva a fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni
indicate nei commi 11 e 12 sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal
periodo d'imposta indicato al comma 9 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non
possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta
precedenti a quello indicato al comma 9. L'adeguamento non ha effetto sui processi verbali
di constatazione redatti e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in
vigore della presente legge. L'imposta sostitutiva è indeducibile. Per la sua
liquidazione, riscossione e contenzioso si applicano le disposizioni previste per le
imposte sui redditi.
- 15. La lettera e) del comma 10
dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituita dalla seguente:
"e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di
trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 1,5 tonnellate da
operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il
medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione".
- 16. Le disposizioni di cui al
comma 15 hanno effetto a decorrere dal 16 gennaio 1999.
- 17. All'articolo 11 della legge
27 dicembre 1997, n. 449 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) nel comma 1, dopo le parole:
"di vendita al dettaglio e all'ingrosso" sono inserite le seguenti: ",ivi
comprese le rivendite di generi di monopolio operanti in base a concessione
amministrativa";
- b) dopo il comma 1 è inserito il
seguente: "1-bis. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400; sono individuati i beni strumentali alle attività di
impresa sopra indicate destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte
di terzi, ai quali si applicano le previsioni del comma 1 del presente articolo";
- c) sostituire il comma 9 con il
seguente: "Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 sono posti a carico di una
apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982 n. 46. Per
le medesime finalità è conferita al Fondo la somma di lire 150 miliardi per l'anno
2001".
- 18. L'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, è
estesa anche alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2000. In
questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e
ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo di imposta di
sostenimento e nei tre successivi.
-
- Art. 8.
(Modifiche alla disciplina concernente le imposte sulle successioni e donazioni).
- 1. La tariffa allegata al testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato
con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è sostituita dalla tariffa di cui
all'allegato A della presente legge.
- 2. All'articolo 11, comma 3,
primo periodo, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997,
n. 140, concernente l'istituzione dell'imposta sostitutiva di quella comunale
sull'incremento di valore degli immobili, le parole: "se detto valore supera 250
milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "se detto valore supera 350
milioni di lire, per le successioni aperte a decorrere dal 1o gennaio 2000 e fino al 31
dicembre 2000, e se supera 500 milioni di lire, per le successioni aperte a decorrere dal
1o gennaio 2001".
-
- Art. 9.
(Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari).
- 1. Agli atti e ai provvedimenti
relativi ai procedimenti civili, penali e amministrativi e in materia tavolare, comprese
le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, non si applicano le imposte di
bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di
chiamata di causa dellufficiale giudiziario.
- 2. Nei procedimenti
giurisdizionali civili, amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure
concorsuali e di volontaria giurisdizione indicati al comma 1, per ciascuno grado di
giudizio, è istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli importi
e i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge.
- 3. La parte che per prima si
costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero, nei procedimenti
esecutivi, che fa istanza per assegnazione o la vendita dei beni pignorati, o che
interviene nella procedura di esecuzione, a pena di irricevibilità dellatto, è
tenuta allanticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2, salvo il
diritto alla ripetizione nei confronti della parte soccombente, ai sensi
dellarticolo 91 del codice di procedura civile.
- 4. Lesercizio
dellazione civile nel procedimento penale non è soggetto al pagamento del
contributo di cui al comma 2 nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna
generica del responsabile. Nel caso in cui la parte civile, oltre allaffermazione
della responsabilità civile del responsabile, ne chieda la condanna al pagamento di una
somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo di cui al comma 2 è dovuto, in
caso di accoglimento della domanda, in base al valore dellimporto liquidato nella
sentenza.
- 5. Il valore dei procedimenti,
determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, deve
risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dellatto
introduttivo ovvero nellatto di precetto. In caso di modifica della domanda che ne
aumenti il valore, la parte è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al
relativo pagamento integrativo, secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1
allegata alla presente legge. Ove non si provveda, il giudice dichiara
limprocedibilità della domanda.
- 6. Con decreto del Presidente
della Repubblica, da emanare ai sensi dellart. 17, comma 2 della legge 23 agosto
1988, n.400, su proposta del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro delle
Finanze, del Bilancio e della Programmazione economica, sono apportate le variazioni alla
misura del contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di valore indicati
nella tabella 1 allegata alla presente legge, tenuto conto delle necessità di adeguamento
alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due
anni precedenti. Con il predetto decreto sono altresì disciplinate le modalità di
versamento del contributo unificato.
- 7. I soggetti ammessi al gratuito
patrocinio o a forme similari di patrocinio dei non abbienti sono esentati dal pagamento
del contributo di cui al presente articolo.
- 8. Non sono soggetti al
contributo di cui al presente articolo i procedimenti già esenti, senza limiti di
competenza o di valore, dallimposta di bollo, di registro, e da ogni spesa, tassa o
diritto di qualsiasi specie e natura.
- 9. Sono esenti dallimposta
di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100
milioni.
- 10. Con decreto del ministro
della Giustizia da emanare ai sensi dellart. 17, comma 3 della legge 1988, n.400, di
concerto con il ministro delle Finanze, del Bilancio e della Programmaizone economica,
sono dettate le disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni interessate dei
proventi del contributo unificato di cui al comma 2 e per la relativa regolazione
contabile.
- 11. Le disposizioni del presente
articolo si applicano dal 1° luglio 2000, ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere
dalla medesima data. Detto termine può essere prorogato, per un periodo massimo di sei
mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro
della Giustizia e del ministro delle Finanze, tenendo conto di oggettive esigenze
organizzative degli uffici, o di accertare difficoltà dei soggetti interessati per gli
adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti già iscritti a ruolo al 1° luglio
2000 ovvero alleventuale nuovo termine fissato ai sensi del secondo periodo, la
parte può valersi delle disposizioni del presente articolo versando limporto del
contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso
o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di
iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.
-
- Art. 10.
(Imposta di registro sui conferimenti in società).
- 1. Al testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvatocon decreto del
Presidente
- della Repubblica 26 aprile 1986,
n.131, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) l'articolo
50 è sostituito dal seguente:
- "Art. 50. - (Atti ed
operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni ed altre organizzazioni
commerciali
- od agricole).
- 1. Per gli atti costitutivi e per
gli aumenti di capitale o di patrimonio di società o di enti, diversi dalle società,
compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni con o
senza personalità giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attività commerciali o agricole, con conferimento di immobili o diritti reali
immobiliari, la base imponibile è costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al
netto delle passività e degli oneri accollati alle società, enti, consorzi, associazioni
e altre organizzazioni commerciali o agricole, nonché delle spese e degli oneri inerenti
alla costituzione o all'esecuzione dell'aumento calcolati forfetariamente nella misura del
2 per cento del valore dichiarato fino a lire 200 milioni e dell'1 per cento per la parte
eccedente, e in ogni caso in misura non superiore a lire 1 miliardo";
- b)
nell'articolo 2 della Tariffa allegata, parte I, il comma 2 è sostituito dal seguente:
- "2. Contratti di
associazione in partecipazione con apporto di beni diversi da quelli indicati
nell'articolo 1 e nel successivo articolo 7: lire 250.000.";
- c)
nell'articolo 4 della predetta Tariffa:
- 1) al comma 1, lettere a), numeri
3), 5) e 6), e), f) e g), nella colonna delle aliquote, le parole: "1 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "lire 250.000";
- 2) le note sono sostituite dalle
seguenti:
- "Note - I) La proprietà ed
i diritti reali su immobili o unità da diporto si intendono conferiti alla data dell'atto
che comporta il loro trasferimento o la loro costituzione.
- II) L'imposta di cui alla lettera
e) si applica se l'atto di regolarizzazione è registrato entro un anno
- dall'apertura della successione.
In ogni altro caso di regolarizzazione di società di fatto, ancorché derivanti da
comunioni ereditarie, l'imposta si applica a norma dell'articolo 22 del testo unico.
- III) Per gli atti propri delle
società ed enti diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica l'articolo 9
della tabella.
- IV) Gli atti di cui alla lettera
a) sono soggetti all'imposta nella misura fissa di lire 250.000 se la società
destinataria del conferimento ha la sede legale o amministrativa in altro Stato membro
dell'Unione europea.
- V) Per gli atti propri dei gruppi
europei di interesse economico contemplati alla lettera a), numero 4), si applicano le
imposte
- ivi previste.";
- d) sono
abrogati il comma 3 dell'articolo 19, il comma 6 dell'articolo 27, la lettera g) del comma
1 dell'articolo 43.
- 2. Per gli
aumenti di capitale sociale, le disposizioni contenute nel comma 1 si applicano a
decorrere da quelli sottoscritti
- nel trimestre in corso al
31 dicembre 1999, la cui denuncia deve presentarsi successivamente a tale data.
- 3. Il termine
di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le
agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina,
prorogato al 31 dicembre 1999, dall'articolo 4, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, è
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001. Alle relative minori entrate provvede la
Cassa per la formazione della proprietà contadina, mediante versamento, previo
accertamento da parte della Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello
Stato.
-
- Art. 11
(Disposizioni fiscali per il settore della nautica e per il settore armatoriale)
- 1. È
soppressa la tassa sulle concessioni governative di rilascio e annuale per la patente di
abilitazione al comando o
- alla condotta di imbarcazioni da
diporto, compresi i motoscafi, e di navi da diporto prevista dall'articolo 16 della nuova
- tariffa delle tasse sulle
concessioni governative introdotta con decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.303 del 30 dicembre 1995.
- 2.
All'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n.51, concernente la tassa di stazionamento
dovuta per unità da diporto,
- sono apportate le seguenti
modificazioni:
- a) il comma 1
è sostituito dal seguente:
- "1. Le navi e le
imbarcazioni (a motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono soggette
al pagamento
- della tassa di stazionamento
annuale.";
- b) il comma 2
è sostituito dal seguente:
- "2. L'importo della tassa di
stazionamento dovuta è determinato sommando all'importo fisso di lire 360.000
- le seguenti somme:
- a) lire 1.500 per ogni centimetro
eccedente metri 7,5 e fino a 12 metri;
- b) lire 4.000 per ogni centimetro
eccedente metri 12 e fino a 18 metri;
- c) lire 6.000 per ogni centimetro
eccedente metri 18 e fino a 24 metri;
- d) lire 8.000 per ogni centimetro
eccedente metri 24.";
- e) i commi 3-ter e 6 sono
abrogati.
- 3. Per le
strutture di ormeggio che rispondono alle caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera c), del decreto
- del Presidente della Repubblica 2
dicembre 1997, n. 509, che vengano installate successivamente al 1o gennaio 2000,
- non è dovuto il canone annuo per
le concessioni con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime
e
- specchi acquei.
- 4. Il comma 1
dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è sostituito dal seguente: "Le
rate di ammortamento relative ai mutui contratti dalle organizzazioni portuali, i debiti a
lungo termine verso fornitori relativi e contratti stipulati dalle medesime organizzazioni
portuali per la costruzione di infrastrutture e/o per la fornitura di impianti portuali,
ancorché ceduti a titolo oneroso a imprese concessionarie, risultanti al 31 dicembre 1993
e le somme occorrenti per la copertura degli ulteriori disavanzi per l'anno 1993, nonché
gli importi relativi al trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle organizzazioni
portuali, maturati alla medesima data, nel limite complessivo di lire 1.000 miliardi, sono
posti a carico dello Stato, che provvede direttamente al relativo pagamento".
-
- Art. 12.
(Oli emulsionati).
- 1. Nell'elenco dei prodotti
assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data del 1o gennaio 2005, di cui
all'allegato 1 annesso alla legge 23 dicembre 1998, n.448, è inserita, prima della voce
"Gas di petrolio liquefatti (GPL)", la seguente voce: "Emulsioni
stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura
variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella
combustione:
- a) emulsione con oli da gas usata
come carburante: lire 704.704 per mille litri;
- b) emulsione con oli da gas usata
come combustibile per riscaldamento: lire 704.704 per mille litri;
- c) emulsione con olio
combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento: con olio combustibile ATZ
lire 617.810 per mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 308.905 per mille
chilogrammi;
- d) emulsione con olio
combustibile denso per uso industriale: con olio combustibile ATZ lire 86.423 per mille
chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 43.212 per mille chilogrammi".
- 2. Alle emulsioni di cui al comma
1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 3, 5, 6 e 10, della legge 23
dicembre 1998, n.448, e il nuovo trattamento fiscale decorre dall'anno 2000. Per tale anno
le aliquote di accisa sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui al citato articolo 8, comma 5, tenendo conto delle aliquote base indicate nella
tabella 2, allegata alla presente legge, nonché dell'aumento disposto per l'anno 1999 dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 gennaio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.11 del 15 gennaio 1999.
- 3. Con decreto del Ministro delle
finanze sono stabilite le caratteristiche tecniche delle emulsioni ai fini della verifica
dell'idoneità all'impiego nella carburazione e nella combustione.
- 4. Con effetto dalla data di
entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge, la lettera c) del comma 10
dell'articolo 8 della citata legge n. 448 del 1998 è sostituita dalla seguente:
- "c) a compensare i maggiori
oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come
combustibile per riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per
riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati al
rifornimento di serbatoi fissi, nonché a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra
anche con credito di imposta, una riduzione del costo del predetto gasolio non inferiore a
lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio
liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del gasolio medesimo. Il suddetto
beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed è applicabile
ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei
comuni:
- 1) ricadenti nella zona climatica
F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
- 2) facenti parte di province
nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;
- 3) della regione Sardegna e delle
isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in
bombole;
- 4) non metanizzati ricadenti
nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412
del 1993 e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il beneficio viene meno dal momento in
cui, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne è riscontrata
l'avvenuta metanizzazione
- Il suddetto beneficio è
applicabile altresì ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni
non metanizzate dei comuni ricadenti nella climatica E, di cui al predetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il decreto
del Ministro delle finanze, e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti
locali interessati. Tali delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni
anno.".
- 5. Nella nota 1) dell'articolo 26
del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate
le seguenti modificazioni:
- a) nel primo periodo, le parole:
"negli esercizi di ristorazione e" sono soppresse;
- b) nel secondo periodo, dopo le
parole: "nel settore alberghiero" sono aggiunte le seguenti: "negli
esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività
dilettantistiche e gestite senza fini di lucro,";
- c) dopo il secondo periodo è
aggiunto il seguente: "Si considerano altresì compresi negli usi industriali, anche
quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas metano utilizzato negli
impianti sportivi e nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate
all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti".
-
- Art. 13.
(Disposizioni in materia di attività marine).
- 1. Al comma 1, dell'articolo 4,
del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n. 30, le parole: "sulle retribuzioni corrisposte", sono
sostituite dalle parole: "sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo
corrisposti".
- 2. Il credito d'imposta di cui al
comma 1, dell'articolo 4, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è attribuito anche ai soggetti che in
base a rapporti contrattuali con l'armatore esercitano a bordo di navi da crociera
attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione
principale.
- 3. Le disposizioni di cui al
comma 2, dell'articolo 4, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si applicano anche al reddito
derivante dall'esercizio a bordo di navi da crociera delle attività indicate nel comma 2
del presente articolo, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con
l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, le
predette disposizioni si applicano solo nei confronti dell'armatore.
- 4. Al primo periodo del comma 1
dell'articolo 17, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, sono aggiunte infine le seguenti
parole: "nonché ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o
comunque relativa all'attività crocieristica".
- 5. All'articolo 17, della legge 5
dicembre 1986, n. 586, è aggiunto infine il seguente comma: "3-bis. I servizi e le
attività di cui ai commi 1 e 2 sono soggetti alla disciplina di cui agli articoli 3 e 6
del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n. 30".
-
- Art. 14.
(Esecuzione di rimborsi di modesta entità).
- 1. Entro il 31 dicembre 2000,
all'esecuzione dei rimborsi relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore
aggiunto, al contributo al servizio sanitario nazionale nonché alle tasse e altre imposte
indirette sugli affari, provvedono, nel limite massimo di lire 1.000 miliardi, gli uffici
finanziari secondo modalità semplificate che prevedano l'utilizzazione di procedure
automatizzate e senza alcun ulteriore adempimento a carico dei contribuenti, mediante la
realizzazione di piani e progetti strumentali e di risultato. Per tali finalità un
importo non superiore a 10 miliardi di lire è destinato al Fondo unico previsto dal
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri.
- 2. Le disposizioni di cui al
comma 1 si applicano ai rimborsi di importo, al netto degli interessi, non superiori a
cinque milioni di lire richiesti fino al 31 dicembre 1993.
- 3. Con decreto del ministero
delle Finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo e sono
individuati gli uffici competenti all'emanazione dei provvedimenti di rimborso.
-
- Art. 15.
(Maggiori entrate assicurate da provvedimenti di cui allarticolo 16 della legge
n.133 del 1999).
- 1. Con provvedimenti
amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dellarticolo 16 della legge 31
maggio 1999, n.133, con particolare riferimento alla corresponsione dellaggio per la
raccolta del gioco del lotto sono assicurate maggiori entrate pari a 330 miliardi di lire,
a decorrere dallanno 2000.
-
- Art. 16.
(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo).
- 1. A decorrere dal 1°
gennaio 2000, per i soggetti sottoindicati gli importi dei canoni, ivi compresi gli
importi dovuti con canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:
- Categorie: canone
televisione: a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere
pari o superiore a 100: 10.000.000; b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un
numero di stanze inferiore a 100 e superiore a 25; residence turistico-alberghieri con 4
stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di
lusso: 3.000.000; c) alberghi con 5 stelle lusso e 5 stelle con un numero di stanze pari o
inferiore a 25; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni a 3 stelle con un numero di
televisori superiore a 10; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi
turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di 1a e 2acategoria, sportelli
bancari: 1.500.000; d) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di
televisori pari o inferiore a 10; pensioni e locande con 2 o 1 stella; campeggi con 2 o 1
stella; affittacamere; esercizi pubblici di 3a e 4a categoria; altre navi; aerei in
servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: 600.000; e) soggetti di cui
alle lettere a), b), c) e d) del presente comma con un numero di televisori non superiore
ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi
professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole istituti scolastici
non esenti dal canone in virtù della legge del 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificato
dalla legge del 28 gennaio 1989, n. 421: 300.000.
- 2. Nel canone televisivo è
ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.
- 3. Gli importi di cui al comma 1
saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento
RAI.
-
- Art. 17
(Disposizioni concernenti le camere di commercio)
- 1. I commi 3 e 4 dell'articolo 18
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono sostituiti dai seguenti:
- "3. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, determina ed aggiorna con proprio decreto
da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere e le
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura
del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa
iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, da applicare secondo le modalità
di cui al comma 4, ivi compresi gli importi minimi, che comunque non possono essere
inferiori a quelli attuali, e quelli massimi, nonché gli importi del diritto dovuti in
misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresì determinati gli importi del diritto
applicabili alle unità locali, nonché le modalità e i termini di liquidazione,
accertamento e riscossione. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione
amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto, nel
rispetto dei principi e del procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 4. Il diritto annuale di cui al
comma 3 è determinato in base al seguente metodo:
- a) individuazione del fabbisogno
necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è
tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni
amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonché a quelle attribuite dallo
Stato e dalle regioni;
- b) detrazione dal fabbisogno di
cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di
efficienza del sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle funzioni
amministrative, sentita l'Unioncamere;
- c) copertura del fabbisogno
mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali
del registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato
dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti.
- d) nei primi due anni di
applicazione l'importo non potrà comunque essere superiore al 20 per cento del diritto
annuale attualmente riscosso".
- 2. Le disposizioni del comma 1
hanno effetto dall'anno 2001. Il bollettino per la riscossione del diritto annuale
relativo all'anno 2000 viene inviato entro il 30 settembre 2000 e deve essere pagato entro
il 31 ottobre 2000. I soggetti obbligati al pagamento del diritto annuale indicano negli
appositi bollettini l'ammontare del fatturato di cui al comma 1.
- 3. Le istanze di rimborso dei
diritti camerali erroneamente corrisposti devono essere presentate e le azioni giudiziali
conseguenti devono essere proposte, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla
data del pagamento. Per le annualità anteriori al 2000 le istanze e le azioni predette
devono essere presentate e promosse, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2001.
- 4. Al fondo di perequazione di
cui all'articolo 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono confluire
fondi derivanti da politiche di investimenti comunitarie e nazionali.
-
- Art. 18
(Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446)
- 1. La lettera f) del comma 2
dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituita dalla
seguente:
- "f) previsione per le
occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro
manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività
strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue:
- 1) per le occupazioni del
territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze
per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:
- I) fino a 20.000 abitanti, lire
1.500 per utenza;
- II) oltre 20.000 abitanti, lire
1.250 per utenza;
- 2) per le occupazioni del
territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento
dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al
precedente numero 1, per il numero complessivo delle utenze presenti nei; comuni compresi
nel medesimo ambito territoriale;
- 3) in ogni caso l'ammontare
complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a
lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le
occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti
attività strumentali ai pubblici servizi;
- 4) gli importi di cui al numero
1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al
31 dicembre dell'anno precedente;
- 5) il numero complessivo delle
utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in
un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo
di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale causale,
l'indicazione del presente articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e
modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno,
apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini
per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della
comunicazione".
- 2. Il comma 3 dell'articolo 63
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente:
- "3. Il canone è determinato
sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e
può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del
suolo e del sottosuolo. Per la determinazione della tassa prevista al comma 1 relativa
alle occupazioni di cui alla lettera f) del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi
previsti per la determinazione forfetaria del canone. Dalla misura complessiva del canone
ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da
disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione,
fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi".
-
- Titolo III
Disposizioni in materia di spesa
Capo I
- Spese delle amministrazioni
centrali
-
- Art. 19.
(Rinnovi contrattuali).
- 1. Ai fini di quanto disposto
dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, la spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 relativa ai rinnovi contrattuali
del personale dipendente del comparto dei Ministeri, delle aziende e amministrazioni dello
Stato a ordinamento autonomo e della scuola, è determinata, rispettivamente, in lire 629
miliardi, in lire 1.761 miliardi e in lire 2.269 miliardi, ivi comprese le somme da
destinare alla contrattazione integrativa. Tutti i provvedimenti e le iniziative di
attuazioni del nuovo ordinamento del personale, ad eccezione dei passaggi da unarea
funzionale allaltra, continuano a essere finanziati esclusivamente con le risorse
dei fondi unici di amministrazione e in ogni caso con quelle destinate alla contrattazione
integrativa.
- 2. Le somme occorrenti per
corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per gli anni 2000, 2001 e 2002 sono
determinate, rispettivamente, in lire 236 miliardi, in lire 660 miliardi e in lire 850
miliardi. Per le finalità di cui all'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 226,
un'ulteriore somma di lire 100 miliardi, per ciascuno dei predetti anni, è utilizzata
nell'ambito dei procedimenti negoziali per il personale delle carriere diplomatica e
prefettizia e, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, per il personale dirigente
delle Forze armate e delle Forze di polizia.
- 3. Le somme di cui ai commi 1 e 2
costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto
1988, n. 362.
- 4. Per i rinnovi contrattuali del
personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie
locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione e delle università, ivi compreso il personale degli osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano, e alla corresponsione dei miglioramenti economici al
personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni, provvedono le amministrazioni di competenza nell'ambito delle
disponibilità dei rispettivi bilanci.
- 5. Le somme di cui ai commi 1, 2
e 4 sono comprensive degli oneri contributivi per pensioni di cui alla legge 8 agosto
1995, n. 335, e successive modificazioni, e dell'imposta regionale sulle attività
produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
-
- Art. 20.
(Assunzioni di personale e misure di potenziamento del part-time).
- 1. All'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n.449, come modificato dall'articolo 22, comma 1, della legge 23 dicembre
1998, n.448, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2 sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: "Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di
personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997,
fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti e fatta salva
la quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
- Nell'ambito della programmazione
e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente
garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei
vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.";
- b) dopo il comma 2 è inserito il
seguente:
- "2-bis. Allo scopo di
assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma
2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al
termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre
amministrazionidello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non
economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze
di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la
funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono
al Consiglio dei ministri entro il primo bimestre di ogni anno.";
- c) il comma 3 è sostituito dal
se-guente:
- "3. Per consentire lo
sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di
riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri,
su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative
da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il
Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle
amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e
con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque
subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure
di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le
maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.";
- d) al comma 3-bis sono soppresse
le parole da: "ivi comprese" fino alla fine del periodo;
- e) dopo il comma 3-bis è
inserito il seguente:
- "3-ter. Al fine di garantire
la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle
amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere
corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione,
adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai
princìpi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con
specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da
fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei
ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da
parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria è
diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e
l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o
all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche
ad ordinamento autonomo, nonchè per gli enti pubblici non economici con organico
superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una
apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione
della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo,
di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e
successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di
ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai
sensi dell'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29. Decorso
tale termine, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto
integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le
trattative";
- f) il comma 18 è sostituito dai
se-guenti:
- "18. Allo scopo di ridurre
la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione da
adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche
la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo
parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le
Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non può
comunque essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate. Per le
amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari
almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate,
salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale
trasformazione a tempo pieno può intervenire purchè ciò non comporti riduzione
complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale.
- 18-bis. È consentito l'accesso
ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale
che non sia preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento
economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro";
- g) dopo il comma 20 sono inseriti
i seguenti:
- "20-bis. Le amministrazioni
pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni
adeguandosi ai princìpi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare
per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili,
realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con
altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli
obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento
di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'articolo
51.
- 20-ter. Le ulteriori economie
conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non
economici con organico superiore a 200 unità, sono destinate, entro i limiti e con le
modalità di cui all'articolo 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di
cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato
del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto articolo 43,
comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria
consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli
obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le
maggiori economie conseguite".
- 2. Al comma 1 dell'articolo 33
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, sono soppresse
le parole: "Nell'ambito del medesimo comparto". Al medesimo articolo 33, il
comma 2 è abrogato.
- 3. Fatti salvi i periodi di
vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validità delle
graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con qualifica
dirigenziale, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, è elevata da 18 a
24 mesi e comunque permane fino al 31 dicembre 2000. Restano parimenti in vigore fino alla
predetta data le graduatorie valide al 31 dicembre 1998.
-
- Art. 21.
(Riduzione di personale del comparto scuola).
- 1. Il numero dei dipendenti del
comparto della scuola deve essere ridotto, al 31 dicembre 2000, di una percentuale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello dei dipendenti in servizio al 31 dicembre
1999, fermi restando gli obiettivi previsti dall'articolo 40, comma 1, della legge 27
dicembre 1997, n.449, verificati distintamente ai sensi dell'articolo 39, comma 2-bis,
della medesima legge n.449 del 1997, introdotto dall'articolo 20, comma 1, lettera b),
della presente legge nonché quelli previsti dal comma 3, dell'articolo 40 della legge 27
dicembre 1997, n. 449. Tale riduzione è disposta in modo da evitare la riduzione di
offerta formativa nelle aree montane, nelle isole minori o comunque in aree a bassa
densità demografica.
- 2. I risparmi derivanti
dall'attuazione del comma 1, stimati in lire 534 miliardi in ragione d'anno, sono
destinati ad incrementare, per l'anno 2001, nella misura di lire 123 miliardi, e, a
decorrere dall'anno 2002, nella misura del 60 per cento dell'intero ammontare, il fondo di
cui all'articolo 40, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n.449.
- 3. Le disposizioni di cui al
presente articolo non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di
Trento e di Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze derivanti dai
rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.
-
- Art. 22.
(Conferma della disciplina relativa alle indennità e ai compensi rivalutabili
- in relazione alla
variazione del costo della vita) .
- 1. Le disposizioni dell'articolo
7, comma 5, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, da ultimo confermate e modificate dall'articolo 1,
commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti le indennità, i
compensi, le gratifiche, gli emolumenti e i rimborsi spesa soggetti a incremento in
relazione alla variazione del costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel
triennio 2000-2002. Tali disposizioni si applicano agli emolumenti, indennità compensi e
rimborsi spese erogati dalle amministrazioni pubbliche anche a estranei per l'espletamento
di particolari incarichi e per l'esercizio di specifiche funzioni.
-
- Art. 23.
(Valutazione dei corsi di dottorato di ricerca).
- 1. All'articolo 103, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dal
comma 24 dellarticolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n.4, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "nonché, a domanda, il periodo corrispondente alla frequenza dei
corsi di dottorato di ricerca ai soli fini del trattamento di quiescenza e previdenza con
onere a carico del richiedente.".
-
- Art. 24.
(Affitti e fitti figurativi).
- 1. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta
con proprio decreto, con il supporto dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli
enti previdenziali, anche nell'ambito delle azioni e misure elaborate e attuate ai sensi
dell'articolo 55, comma 9, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, misure finalizzate a
ridurre gradualmente, almeno del 3 per cento nel corso dell'anno 2000 e almeno del 5 per
cento per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'ammontare dei metri quadri degli immobili
utilizzati dallinsieme delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.
- 2. Le spese di manutenzione degli
immobili in uso alle amministrazioni di cui al comma 1 devono comunque essere contenute
nelle stesse quote percentuali di cui al medesimo comma 1.
- 3. Le amministrazioni di cui al
comma 1, previa predisposizione di piani di razionalizzazione degli spazi e dei sistemi di
manutenzione, anche avvalendosi della collaborazione dell'Osservatorio di cui al comma 1,
rinegoziano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
contratti di fitto di locali attualmente in essere allo scopo di contenerne la relativa
spesa.
- 4. A decorrere dall'esercizio
finanziario 2001 le amministrazioni di cui al comma 1, dovranno valutare i costi di uso
degli immobili appartenenti al demanio, o comunque di proprietà pubblica a uso gratuito,
sulla base degli elementi forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari del territorio
nazionale del ministero delle Finanze.
- 5. Negli stati di previsione
della spesa delle amministrazioni di cui al comma 1 verranno introdotte, nell'ambito delle
unità previsionali di competenza, le poste corrispondenti al costo d'uso degli immobili
di cui al comma 4.
- 6. Per l'esercizio finanziario
2000 il costo d'uso viene transitoriamente determinato in lire 10.000 al metro quadro
annuo e gli stanziamenti per spese di funzionamento non aventi natura obbligatoria vengono
ridotti per importo corrispondente con decreto del ministro del Tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su proposta del ministro competente.
-
- Art. 25
(Applicazione alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni in materia di
- clienti idonei del
mercato elettrico)
- 1. Con direttiva del Presidente
del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e l'Autorità
per l'energia elettrica e il gas, sono stabiliti i criteri e le modalità per costituzione
di consorzi e la partecipazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, ai
consorzi, anche con la partecipazione di enti pubblici economici e di imprese, previsti
dall'articolo 14, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, ai
fini dell'applicazione delle relative disposizioni alle predette amministrazioni
pubbliche, ferma restando l'applicazione alle amministrazioni stesse delle altre
disposizioni del citato articolo 14 del decreto legislativo n.79 del 1999, ove ne
ricorrano le condizioni.
-
- Art. 26.
(Acquisto di beni e servizi).
- 1. Il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia
di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza
specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica con
procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali
l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima
complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi
di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato. I contratti conclusi con
l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica.
- 2. Il parere del Consiglio di
Stato, previsto dall'articolo 17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n.127,
non è richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette
convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo
dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n.20, si applica il
comma 4 del medesimo articolo 3 della stessa legge.
- 3. Le amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni
stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 6. Le
restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire alle convenzioni stesse,
ovvero devono utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni
comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.
- 4. Nell'ambito di ciascuna
pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, verificano l'osservanza dei
parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche
tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei
predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i
risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto
previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di
ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al
controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti
dai servizi di controllo interno.
- 5.
Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente
alla Camera una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente articolo
nonché i risultati conseguiti.
-
- Art. 27.
(Disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile).
- 1. Le riassegnazioni alla spesa
di somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, previste dalle vigenti disposizioni
legislative per l'anno 2000, sono rinviate all'anno 2001, tranne quelle connesse con
accordi e impegni internazionali ed europei, ivi compreso l'utilizzo dei fondi comunitari
e dei cofinanziamenti nazionali, con calamità naturali, con interventi di carattere
umanitario, nonché le riassegnazioni di somme destinate dalla legge o dai contratti
collettivi al personale delle pubbliche amministrazioni.
- 2. Ferma restando la disposizione
del comma 1, le somme dovute da amministrazioni ed enti pubblici o da privati per
prestazioni e servizi resi dalle Forze di polizia sono versate in apposita unità
previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con
decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle
pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate.
- 3. Per effettive, motivate e
documentate esigenze, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio in deroga al disposto del
comma 1, entro il limite del 5 per cento dell'importo risultante dall'applicazione del
medesimo comma 1.
- 4. Gli stanziamenti iscritti
nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2000 e le relative proiezioni per gli anni 2001 e 2002, concernenti le spese
classificate "Consumi intermedi" sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno,
con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni
religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli
aventi natura obbligatoria.
- 5. Gli stanziamenti per consumi
intermedi del Ministero della difesa non impegnati nell'esercizio finanziario 2000 possono
essere mantenuti in bilancio per l'esercizio finanziario 2001.
- 6. I contratti per acquisti e
forniture di beni e servizi delle amministrazioni statali, stipulati a seguito di
esperimento di gara, in scadenza nel triennio 2000-2002, possono essere rinnovati per una
sola volta e per un periodo non superiore a due anni, a condizione che il fornitore
assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 3 per cento, fermo restando il
rimanente contenuto del contratto.
- 7. Ferme restando le disposizioni
di cui all'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, i termini
di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n.448, sono differiti,
rispettivamente, al 1o ottobre 2000 e al 1o aprile 2000. Conseguentemente, le
autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 41, comma 3, della predetta legge n.448 del
1998, sono rideterminate, a decorrere dall'anno 2001, rispettivamente, in lire 350
miliardi per le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del predetto articolo 41
e in lire 80 miliardi per le finalità di cui alla lettera c) del medesimo comma 1; per il
periodo 1o ottobre-31 dicembre 2000 le medesime autorizzazioni sono fissate in lire 93
miliardi per le finalità di cui alle predette lettere a) e b) e in lire 22 miliardi per
le finalità di cui alla citata lettera c). Fermo restando quanto stabilito dall'articolo
41, comma 2, della predetta legge n.448 del 1998, nei decreti ivi previsti sono indicati i
termini di presentazione delle domande di accesso ai contributi, nonché i requisiti di
ammissione ai contributi medesimi a favore dei soggetti da definire nell'ambito delle
categorie di cui all'articolo 41, comma 1, della citata legge n.448 del 1998.
- 8. Il canone di abbonamento alle
radioaudizioni circolari e alla televisione è attribuito per intero alla concessionaria
del servizio pubblico radiotelevisivo, ad eccezione della quota già spettante
all'Accademia di Santa Cecilia. Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 17 della
legge 27 dicembre 1997, n.449, come sostituito dall'articolo 45, comma 2, della legge 23
dicembre 1998, n.448, è soppresso.
- 9. I titolari di concessioni
radiotelevisive, pubbliche e private, sono tenuti al pagamento:
- a) di un canone annuo pari
all'uno per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito
nazionale;
- b) di un canone annuo pari
all'uno per cento del fatturato, fino ad un massimo di lire centoquaranta milioni se
emittente radiofonica nazionale, fino ad un massimo di lire trenta milioni se emittente
televisiva locale, e fino ad un massimo di lire venti milioni se emittente radiofonica
locale.
- 10. I canoni di cui al comma 9
sono versati entro il 31 ottobre di ciascun anno sulla base del fatturato, conseguito
nell'anno precedente, riferibile all'esercizio dell'attività radiotelevisiva, tenendo
conto altresì dei proventi derivanti dal finanziamento del servizio pubblico al netto dei
diritti dell'erario. Entro il 31 ottobre 2000 i soggetti che eserciscono legittimamente
l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva in ambito
nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il canone di cui sopra sulla base del
fatturato conseguito nel 1999. Le modalità attuative del presente comma sono disciplinate
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro delle finanze. L'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni può disporre in qualsiasi momento accertamenti e
verifiche utilizzando gli strumenti di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 7),
della legge 31 luglio 1997, n. 249. Decorso un triennio dalla data di entrata in vigore
della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede alla
rideterminazione dei canoni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 5), della
citata legge n. 249 del 1997. Quaranta miliardi di lire annue a decorrere dal 2000 sono
destinate alle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23
dicembre 1998, n. 448. Conseguentemente, all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, le parole: "24 miliardi per l'anno 2000 e 33 miliardi per l'anno
2001" sono soppresse.
- 11. Al fine della
razionalizzazione degli interventi per la imprenditorialità giovanile, le risorse
finanziarie previste dalle autorizzazioni di spesa recate dal decreto-legge 20 maggio
1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, dal
decreto-legge 31 gennaio 1995, n.26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo
1995, n.95, dal decreto-legge 1o ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n.608, e dalla legge 2 dicembre 1998, n.423, affluiscono ad un
apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Il fondo è rifinanziabile per un periodo pluriennale ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
- 12. Per garantire con carattere
di stabilità l'apertura quotidiana con orari prolungati, ivi compresi i giorni festivi,
dei musei, delle gallerie, dei monumenti, dei siti archeologici, degli archivi e delle
biblioteche, anche in considerazione del Giubileo dell'anno 2000, il Ministro per i beni e
le attività culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, emana un decreto in cui definisce un programma di attività su base
triennale, stabilendo le priorità, i tempi e le modalità di attuazione, nonché le
risorse da utilizzare per l'incremento dei fondi istituiti dai vigenti contratti
collettivi nazionali di lavoro del personale. In sede di contrattazione integrativa sono
definiti specifici piani e progetti di incentivazione da destinare al raggiungimento dei
predetti obiettivi. A decorrere dall'anno 2000, per le finalità di cui al presente comma,
è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi. Dall'anno 2001, alle predette finalità sono
integralmente devolute le maggiori entrate di cui alla legge 25 marzo 1997, n.78, rispetto
alle medesime entrate accertate al termine dell'esercizio precedente, con corrispondente
riduzione della citata autorizzazione di spesa.
- 13. All'articolo 38 della legge
27 dicembre 1997, n.449, come modificato dall'articolo 45, comma 11, della legge 23
dicembre 1998, n.448, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2, le parole:
"30 giugno 1999" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2000";
- b) il comma 4 è sostituito dal
seguente:
- "4. Le disposizioni
regolamentari di cui al comma 2 entrano in vigore il 1o gennaio 2001; dalla data di
entrata in vigore del regolamento non è più dovuto il contributo di cui all'articolo
11-bis della legge 24 dicembre 1969, n.990, introdotto dall'articolo 126 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n.175".
- 14. Lo sgravio di cui al comma 5
dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, connesso alle Regioni Abruzzo e
Molise limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999, in relazione alla prevista
autorizzazione della Commissione della Comunità europea di cui al comma 7 del medesimo
articolo 3, si intende riferito, per ciascuno dei beneficiari, agli assunti nei dodici
mesi successivi alla prima assunzione o comunque non oltre i dodici mesi successivi alla
predetta autorizzazione.
- 15. Per garantire con continuità
l'assistenza anche pomeridiana alle udienze civili e penali; per assicurare lo smaltimento
dell'arretrato prodottosi nell'aggiornamento dei registri penali, nella redazione delle
schede dei casellari giudiziali e nell'espletamento delle procedure preordinate alla
riscossione dei crediti dello Stato per pene pecuniarie, spese di giustizia, imposte,
tasse, diritti e spese prenotate a debito; per assicurare, nell'ambito
dell'Amministrazione penitenziaria, la riduzione dell'arretrato nei settori contabile e
amministrativo con riferimento alla gestione del personale, e nel settore dell'attività
istruttoria relativa alla concessione e all'esecuzione di misure alternative alla
detenzione, il Ministero della giustizia definisce, entro il mese di febbraio 2000,
programmi di attività su base biennale, stabilendo le priorità, i tempi e le modalità
di attuazione, in modo da assicurarne la realizzazione a partire dal mese successivo. A
tal fine è autorizzata la spesa di lire 31 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001
destinati ad integrare il fondo unico di amministrazione istituito dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro.
- 16. All'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 8 febbraio 1995, n.32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n.104, dopo la
lettera a) è inserita la seguente:
- "a-bis) per "aree
depresse" a decorrere dal 1o gennaio 2000, quelle individuate dalla Commissione delle
Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2,
quelle ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n.1260/1999 del Consiglio,
del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2 e quelle
rientranti nelle fattispecie dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunità europea, come modifi cato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla
legge 16 giugno 1998, n.209, previo accordo con la Commissione, nonché, fermerestando le
limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la regione
Abruzzo. Con la stessa decorrenza dal 1o gennaio 2000 e con le stesse limitazioni in
materia di aiuti di Stato:
- 1) il richiamo contenuto in
disposizioni di legge e di regolamento ai territori dell'obiettivo 1 deve intendersi
riferito anche alle regioni Abruzzo e Molise;
- 2) il richiamo ai territori
dell'obiettivo 2 deve intendersi riferito anche alle aree ammesse, ai sensi dell'articolo
6 del regolamento (CE) n.1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno
transitorio a titolo dell'obiettivo 2;
- 3) il richiamo ai territori
dell'obiettivo 5-b deve intendersi riferito alle aree ammesse, ai sensi dell'articolo 6
del regolamento (CE) n.1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno
transitorio a titolo dell'obiettivo 2".
- 17. All'articolo 10, comma 1,
lettera b), della legge 13 maggio 1999, n. 133 le parole: "comunque non inferiore a
1,5 punti percentuali" sono soppresse e le parole: "non superiore" sono
sostituite con le parole: "non inferiore".
- 18. Il termine di cui
all'articolo 4, comma 1, della legge 7 marzo 1997, n. 53, già prorogato al 31 dicembre
1999 dall'articolo 10, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, è prorogato al 31
dicembre 2000. Tale termine può essere prorogato per un ulteriore periodo massimo di
dodici mesi con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro per i
beni e le attività culturali.
- 19. Il comma 1 dell'articolo 2
del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, è sostituito dal seguente:
- "1. A decorrere dal 1o
gennaio 2000, il complesso delle agevolazioni di cui all'articolo 11, comma 27, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e all'articolo 1, comma 50, della legge 28 marzo 1997, n.
81, è ridistribuito in base ad una nuova classificazione delle zone svantaggiate, tenendo
anche conto del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio del 21 giugno 1999".
-
- Art. 28.
(Riqualificazione dellassistenza sanitaria e attività libero professionale).
- 1. Per le prestazioni
libero-professionali, erogate in regime di ricovero o di day hospital, di cui alle lettere
a) e b) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.502, e successive modificazioni, la regione partecipa alla spesa nel limite di una quota
variabile tra il 50 e il 70 per cento della tariffa prevista per le prestazioni
istituzionali a carico del Servizio sanitario nazionale.
- 2. Per le prestazioni
libero-professionali, erogate in regime di ricovero o di day hospital, di cui alla lettera
c) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502,
e successive modificazioni, svolte in strutture di altra azienda del Servizio sanitario
nazionale, la regione partecipa alla spesa nel limite di una quota massima del 25 per
cento della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del Servizio
sanitario nazionale.
- 3. Le tariffe delle prestazioni
libero-professionali, in regime di ricovero o di day hospital, di cui alla lettera c) del
comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e
successive modificazioni, svolte in strutture sanitarie non accreditate, sono determinate
da ciascuna azienda d'intesa con il dirigente sanitario interessato e sono a totale carico
dei richiedenti; all'azienda è dovuta una quota della tariffa nelle misure stabilite dai
contratti collettivi nazionali.
- 4. La partecipazione ai proventi
delle attività professionali di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo
15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni,
rese in regime libero-professionale è stabilita dai contratti collettivi nazionali, per
quanto concerne le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio la
partecipazione non può essere superiore al 50 per cento della tariffa praticata
dall'azienda.
- 5. Le tariffe delle prestazioni
libero-professionali, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio,
erogate in regime ambulatoriale, sono determinate da ciascuna azienda in conformità ai
criteri stabiliti dalle regioni e dai contratti collettivi nazionali di lavoro e sono a
totale carico dei richiedenti. Per le predette prestazioni all'azienda compete il rimborso
dei costi diretti ed indiretti sostenuti nonché una quota della tariffa nella misura
stabilita dai contratti collettivi nazionali.
- 6. I contratti collettivi
nazionali di lavoro stabiliscono i criteri per la determinazione dei proventi da
corrispondere ai dirigenti sanitari in relazione alle specifiche prestazioni, nel rispetto
dei limiti previsti dal presente articolo.
- 7. Il comma 17 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 1996, n.662, e l'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 3 della
legge 23 dicembre 1994, n.724, sono abrogati.
- 8. Le economie derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 sono destinate in misura non
superiore a 80 miliardi di lire al fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del
ruolo sanitario di cui all'articolo 72, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n.448. Il
predetto fondo è integrato a decorrere dall'anno 2000 di lire 70 miliardi annui,
corrispondentemente le disponibilità destinate al finanziamento dei progetti di cui
all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, sono ridotte a decorrere dall'anno 2000 di lire 70 miliardi annue.
- 9. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità predispone una relazione
che attesti la situazione dell'attività libero-professionale dei medici nelle strutture
pubbliche. La relazione è trasmessa al Parlamento.
- 10. Al fine di potenziare le
attività previste dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.448, è
autorizzata l'ulteriore spesa di 1.500 miliardi di lire per gli anni 2000-2001, di cui 750
per l'anno 2000 e 750 per l'anno 2001.
- 11. Le disponibilità destinate
al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre
1996, n.662, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 750 miliardi per ciascuno
degli anni 2000 e 2001.
- 12. Per consentire il
potenziamento delle strutture di radioterapia nell'ambito dei programmi di edilizia
sanitaria di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1998, è autorizzata l'ulteriore
spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002.
- 13. Ai fini dell'utilizzo delle
risorse di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), che risultino essere state
inserite nei programmi di intervento per la realizzazione di residenze sanitarie
assistenziali per anziani e disabili non autosufficienti e siano già state ammesse ai
finanziamenti disposti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni, conservano il contributo attribuito a condizione che:
- a) le IPAB stesse, ancorché
depubblicizzate, risultino essere enti senza scopo di lucro;
- b) le opere realizzate con tali
finanziamenti siano autorizzate ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed abbiano un vincolo permanente di
destinazione d'uso;
- c) le residenze sanitarie
assistenziali per anziani e disabili non autosufficienti realizzate dalle IPAB stesse
siano accreditate ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni.
- 14. La misura dell'1 per cento
prevista dal comma 3 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n.448, è elevata al
2,5 per cento.
- 15. Le disponibilità
corrispondenti alla quota parte delle minori spese di cui al comma 3 dell'articolo 72
della legge 23 dicembre 1998, n.448, previste dal comma 15 dello stesso articolo 72
relativamente agli anni 2000 e 2001 sono integrate di 750 miliardi di lire per ciascuno
dei predetti anni.
- 16. All'articolo 72, comma 15,
della legge 23 dicembre 1998, n.448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con
decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sono stabilite le modalità di acquisizione delle risorse
da far affluire al fondo di cui al comma 6".
- 17. In ragione
dell'autofinanziamento del settore sanitario, le disposizioni di cui al presente articolo
non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano, alla regione Valle d'Aosta
e alla regione Friuli-Venezia Giulia.
-
- Art. 29.
(Contenimento e razionalizzazione della spesa farmaceutica)
- 1. Entro il 30 giugno 2000 le
imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, i
grossisti e le farmacie provvedono, secondo criteri e modalità di ripartizione che
tengano conto di principi di equità distributiva, con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità e
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a versare a favore del
Servizio sanitario nazionale un acconto sulla quota di loro spettanza del contributo di
cui all'articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativa a ciascuno
degli anni 1998 e 1999. In ogni caso i grossisti saranno tenuti al versamento del
contributo soltanto per le vendite effettuate alle farmacie delle regioni che hanno
determinato il superamento del limite di spesa farmaceutica. Per le farmacie si tiene
conto dell'incidenza della spesa di ciascuna regione sul superamento del limite di spesa
nazionale.
- 2. L'acconto di cui al comma 1 è
determinato detraendo dall'ammontare totale del contributo dovuto l'importo equivalente
alla quota di aumento dell'IVA dal 4 per cento al 10 per cento non rifinanziata dal
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, entro il 31 ottobre 2000 è stato stabilito il termine per il
versamento del saldo da effettuarsi comunque entro il 31 dicembre 2000. Per i grossisti
l'acconto previsto dal primo periodo del presente comma è, in ogni caso, corrisposto in
non meno di tre rate annuali stabilite con il decreto di cui al comma 1. Entro il 30
settembre 2000 il ministro riferisce al Parlamento sull'effettiva rispondenza dei dati di
mercato alle vigenti disposizioni sui margini riconosciuti alle tre categorie interessate
sui prezzi di vendita dei medicinali erogati con onere a carico del Servizio sanitario
nazionale, fornendo elementi e proposte per una revisione di tali margini e l'eventuale
adozione di correlate misure finalizzate al rispetto degli stessi e ad assicurare, ove
possibile, ulteriori contenimenti della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario
nazionale.
- 3. Per l'anno 2000, l'onere a
carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica previsto
dall'articolo 36, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n.449, è rideterminato in lire
12.650 miliardi. L'onere predetto può registrare un incremento non superiore al 14 per
cento, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei
limiti degli stanziamenti complessivi previsti per il medesimo anno.
- 4. Fermo restando, per le
specialità medicinali a base di principi attivi per i quali è scaduta la tutela
brevettuale, quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, a decorrere dal 31 gennaio 2000 il prezzo delle specialità medicinali rimborsabili
dal Servizio sanitario nazionale è ridotto del 5 per cento rispetto al prezzo calcolato
secondo i criteri stabiliti dal CIPE.
- 5. Sono escluse dalla riduzione
di cui al comma precedente:
- a) le specialità medicinali
coperte in Italia da brevetto di principio attivo;
- b) le specialità medicinali
coperte in Italia da brevetto formulazione o di modalità di rilascio o di
somministrazione purché ottenuto con la procedura del brevetto europeo;
- c) le specialità medicinali
coperte in Italia da brevetto di indicazione terapeutica purché giudicato dalla CUF
rilevante sotto il profilo terapeutico;
- d) le specialità medicinali di
origine biologica o ottenute con processi biotecnologici.
- 6. Restano comunque esclusi dalla
riduzione i medicinali di cui all'articolo 3, comma 130, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,
convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.
- 7. In deroga a quanto previsto
dalla deliberazione CIPE del 26 febbraio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.89
del 17 aprile 1998, per le confezioni di medicinali autorizzate secondo la procedura
nazionale, qualora nell'ambito della medesima specialità siano presenti altre confezioni
le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono state ottenute con procedura di
mutuo riconoscimento, si applica, ai fini della determinazione del prezzo, la procedura
negoziale di cui al comma 10 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n.449.
- 8. All'articolo 70, comma 5,
della legge 23 dicembre 1998, n.448, l'espressione "medicinali già classificati tra
i farmaci non rimborsabili e successivamente ammessi per la prima volta alla
rimborsabilità" deve intendersi riferita al regime di rimborsabilità introdotto
dall'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.537.
- 9. Le disposizioni sulla
contrattazione dei prezzi recate dall'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996,
n.662, già estese in via sperimentale alle specialità medicinali autorizzate in Italia
secondo il sistema del mutuo riconoscimento dal comma 10 dell'articolo 36 della legge 27
dicembre 1997, n.449, continuano ad applicarsi in via sperimentale fino al 31 dicembre
2000.
- 10. Il Ministero della sanità
trasmette, entro il 30 gennaio 2001, alle competenti Commissioni parlamentari, una
relazione sui risultati della sperimentazione del regime di contrattazione dei prezzi dei
farmaci di mutuo riconoscimento, per il triennio 1998-2000.
- 11. Per i medicinali oggetto di
procedura negoziale secondo la deliberazione CIPE del 30 gennaio 1997, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.109 del 13 maggio 1997, può essere prevista, sul prezzo ex fabrica,
l'applicazione di sconti a favore delle strutture pubbliche o, comunque, accreditate.
- 12. Al comma 1 dell'articolo 19
del decreto legislativo 29 maggio 1991, n.178, come sostituito dall'articolo 1, comma 1,
lettera h), del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n.44, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Qualora il ritardo della prima commercializzazione ecceda i dodici
mesi il Ministero della sanità sospende l'autorizzazione concessa".
- 13. Dopo il comma 2 dell'articolo
19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n.178, è aggiunto il seguente:
- "2-bis. La revoca della
sospensione dell'autorizzazione adottata dal Ministero della sanità ai sensi dei commi 1
e 2 è disposta previo pagamento, da parte dell'impresa interessata, di una tariffa pari
al 30 per cento di quella corrisposta per ottenere l'autorizzazione sospesa. La
sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio non si applica, in ogni caso,
ai medicinali di cui è documentata dalle imprese l'esportazione verso altri Paesi".
- 14. Il Ministero della sanità
predispone annualmente una relazione che identifichi i motivi del superamento del limite
della spesa farmaceutica nelle singole regioni, motivando anche le discordanze esistenti
fra la spesa farmaceutica delle regioni ed i dati di vendita delle ditte farmaceutiche. La
relazione è trasmessa al Parlamento.
-
- Art. 30.
(Patto di stabilità interno).
- 1. A titolo di concorso agli
obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica, le regioni, le province autonome, le
province e i comuni riducono per l'anno 2000 il disavanzo definito dall'articolo 28, comma
1, della legge 23 dicembre 1998, n.448, in misura pari ad almeno un ulteriore 0,1 punti
percentuali del prodotto interno lordo (PIL) previsto dal Documento di programmazione
economico-finanziaria e suoi aggiornamenti; l'importo così risultante rimane costante nei
tre anni successivi. Gli enti che non hanno raggiunto, in tutto o in parte, l'obiettivo
fissato per l'anno 1999 sono tenuti a recuperare il differenziale nell'anno 2000.
- 2. Alla legge 23 dicembre 1998,
n. 448, il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:
"Il disavanzo è calcolato quale differenza tra le entrate finali effettivamente
riscosse e le uscite di parte corrente, al netto degli interessi, effettivamente pagate.
Tra le entrate non sono considerati i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto
capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di
stabilità interno, nonché quelle derivanti dai proventi della dismissione di beni
immobiliari e finanziari. Tra le spese non devono essere considerate quelle sostenute
sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dallo Stato, dall'Unione europea e
dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno. Tra le entrate e le spese,
inoltre, non devono essere considerate quelle che per loro natura rivestono il carattere
dell'eccezionalità. Agli enti partecipanti al patto di stabilità interno, è consentito
calcolare il disavanzo anche per l'anno 1999 sulla base dei criteri indicati nel presente
comma. Gli stessi enti hanno facoltà di valutare la propria conformità al patto di
stabilità interno sulla base del disavanzo calcolato con le nuove regole cumulativamente
per il biennio 1999-2000: in tale caso la riduzione programmata del disavanzo, o l'aumento
dell'avanzo, dovranno essere computati in corrispondenza ad un valore di riduzione del
disavanzo aggregato pari allo 0,2 per cento del PIL per il 1999.
- 3. Gli enti tenuti a fornire
informazioni al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai
sensi dell'articolo 28, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n.448, sono tenuti a
trasmettere altresì una relazione illustrativa delle misure adottate o che si intendono
adottare per conseguire l'obiettivo di cui al comma 1 e dei riflessi delle misure stesse
sulle previsioni di competenza del bilancio. La relazione predisposta dalle regioni e
dalle province autonome deve fare particolare riferimento alle azioni poste in essere per
garantire il contributo degli enti del Servizio sanitario nazionale al perseguimento
dell'obiettivo.
- 4. Le giunte regionali e
provinciali nonché quelle dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti
riferiscono entro il 30 giugno ai rispettivi consigli sul perseguimento dell'obiettivo del
comma 1, proponendo, ove necessario, le opportune variazioni di bilancio. Agli stessi fini
previsti dal comma 2, presentano, inoltre, una relazione al consiglio allegata al bilancio
di assestamento e rendono conto dei risultati acquisiti con una relazione allegata al
bilancio consuntivo.
- 5. Il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica riferisce trimestralmente alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e, successivamente, alle
competenti Commissioni parlamentari in ordine al rispetto degli obiettivi del patto di
stabilità interno.
- 6. Qualora l'obiettivo di cui al
comma 1 venga complessivamente conseguito, per l'anno 2000 è concessa, a partire
dall'anno successivo, una riduzione minima di 50 punti base sul tasso di interesse
nominato applicato sui mutui della Cassa Depositi e Prestiti, in ammortamento al 31
dicembre 1998 e il cui tasso di interesse risulti superiore al 7 per cento ovvero concessi
entro il 31 dicembre 1997, con oneri a carico delle regioni e degli enti locali, con
esclusione dei contributi regionali di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro del
tesoro 7 gennaio 1998 e precedenti norme di accesso al credito ordinario della Cassa
Depositi e Prestiti. Qualora l'obiettivo non venga complessivamente conseguito la
riduzione è concessa esclusivamente agli enti che hanno conseguito l'obiettivo. Agli enti
che nel biennio 1999-2000 conseguano una riduzione del disavanzo, computato con i criteri
1999 o con i criteri 2000, superiore allo 0,3 per cento del PIL, la riduzione del tasso
d'interesse sugli stessi mutui è aumentata a 100 punti base. Le modalità tecniche di
computo del disavanzo sono definite con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con il
Ministro dell'interno sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto-legge n. 281 del 1997, entro il 30 aprile 2000.
- 7. Ai fini dell'applicazione del
comma 5 gli enti sono tenuti a presentare apposita certificazione firmata rispettivamente
dai Presidenti della regione e della provincia.o dal sindaco e dal responsabile del
servizio finanziario dell'ente.
- Tempi e modalità della
certificazione sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentito, per quanto di competenza, il Ministro dell'interno.
- 8. All'articolo 28 della legge 23
dicembre 1998, n.448, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
- "2-bis. Tra le specifiche
misure da adottare in relazione a quanto previsto dal comma 2 gli enti, nella loro
autonomia possono provvedere in particolare a:
- a) ridurre la spesa per il
personale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39, commi 19 e 20-bis, della legge 27
dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni;
- b) limitare il ricorso ai
contratti stipulati al di fuori della dotazione organica ed alle consulenze esterne,
laddove tali iniziative siano previste dai rispettivi ordinamenti, e procedere alla
soppressione degli organismi collegiali non ritenuti indispensabili, ai sensi
dell'articolo 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449;
- c) sviluppare le iniziative per
la stipula di contratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall'articolo
43 della legge 27 dicembre 1997, n.449, allo scopo di realizzare maggiori economie nella
gestione;
- d) ridurre il ricorso
all'affidamento diretto di servizi pubblici locali a società controllate o ad aziende
speciali ed al rinnovo delle concessioni di tali servizi senza il previo espletamento di
un'apposita gara di evidenza pubblica;
- e) sviluppare iniziative per il
ricorso, negli acquisti di beni e servizi, alla formula del contratto a risultato, di cui
alla norma UNI 10685, rispondente al principio di efficienza ed economicità di cui
all'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.59".
- f) procedere alla
liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici, rimuovendo gli ostacoli all'accesso di
nuovi soggetti privati e promuovendo lo sviluppo dei servizi pubblici locali mediante
l'utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso esclusivo a capitali privati;
- g) utilizzare a fini di
reinvestimento le somme accantonate per ammortamento di beni, in base alle disposizioni
dell'articolo 9, comma 1, e dell'articolo 117, comma 1, del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, la cui obbligatoria applicazione decorre dall'esercizio finanziario
2001, salva la facoltà degli enti locali di anticiparla fin dall'esercizio 2000. Restano
fermi i valori percentuali relativi alla determinazione degli importi degli ammortamenti,
di cui al citato articolo 117, comma 1.
- 9. I trasferimenti erariali per
l'anno 2000 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate
dall'articolo 31, commi 11 e 12, della legge 23 dicembre 1998, n.448, ed alle successive
disposizioni in materia, in attesa dell'entrata in funzione delle misure di riequilibrio
di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la cui applicazione è rinviata al
1o gennaio 2001, o del decreto legislativo sostitutivo del medesimo decreto legislativo n.
244 del 1997, in attuazione della delega prevista dall'articolo 10 della legge 13 maggio
1999, n. 133. La distribuzione dell'incremento di risorse pari al tasso di inflazione
programmato per l'anno 2000 avviene con i criteri e le finalità di cui all'articolo 31,
comma 11, della predetta legge n.448 del 1998.
- 10. Relativamente all'imposta
comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 2000 i termini
per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi
di accertamento in rettifica o d'ufficio Alla stessa data sono fissati i termini per la
notifica:
- a) degli avvisi di liquidazione
sulla base delle dichiarazioni, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta
per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997;
- b) degli avvisi di accertamento
in rettifica, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994,
1995 e 1996;
- c) degli avvisi di accertamento
d'ufficio per l'anno 1994;
- d) degli atti di contestazione
delle violazioni non collegate all'ammontare dell'imposta, commesse negli anni dal 1993 al
1998.
- 11. All'articolo 5, comma 4, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, inserire alla fine i seguenti periodi:
"Il termine per la proposizione del ricorso avverso la nuova determinazione della
rendita catastale dei fabbricati decorrere dalla data in cui il contribuente abbia avuto
conoscenza piena del relativo avviso. A tal fine, gli uffici competenti provvedono alla
comunicazione dell'avvenuto classamento delle unità immobiliari a mezzo del servizio
postale con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del contribuente,
garantendo altresì che il contenuto della comunicazione non sia conosciuto da soggetti
diversi dal destinatario. Fino alla data dell'avvenuta comunicazione non sono dovuti
sanzioni e interessi per effetto della nuova determinazione della rendita catastale. Resta
fermo quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472".
- 12. Sino all'anno di imposta 1999
compreso, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili l'aliquota ridotta di cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si applica soltanto agli immobili
adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli qualificabili come pertinenze,
ai sensi dell'articolo 817 del codice civile.
- 13. La disposizione di cui al
comma 9-bis non ha effetto nei riguardi dei comuni che, in detto periodo, abbiano già
applicato l'aliquota ridotta anche agli immobili adibiti a pertinenze.
- 14. Per l'anno 2000, il termine
previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i
servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti è
stabilito contestualmente alla data dell'approvazione del bilancio. Per gli anni
successivi i termini predetti sono fissati al 31 dicembre. I regolamenti approvati entro
il termine fissato per il bilancio di previsione dell'anno 2000 hanno effetto dal 1°
gennaio 2000.
- 15. Al monitoraggio del rispetto
del patto di stabilità interno provvede il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, avvalendosi anche del personale di cui all'articolo 47, comma
10, della legge 27 dicembre 1997, n.449; i contratti relativi agli esperti estranei alle
amministrazioni pubbliche possono essere rinnovati sino all'anno 2003.
- 16. Per la realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica previsti dal presente articolo nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome si provvede con le modalità stabilite dall'articolo
48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n.449.
- 17. All'articolo 11, comma 10,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, apportare le seguenti modificazioni: dopo le parole:
20 per cento a decorrere dal 1o gennaio 1998 sono aggiunte le altre: e fino a un massimo
del 50 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2000 per le superfici superiori al metro
quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato.
- 18. L'importo massimo della spesa
per il Servizio sanitario nazionale ammonta, per l'anno 2000, a lire 117.129 miliardi.
- 19. Alla riscossione dei ruoli
non erariali sottoscritti entro il 30 giugno 2000 non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602. I termini scadenti il 31 dicembre 1999, previsti per la sottoscrizione e la
consegna dei ruoli non erariali sono prorogati al 29 febbraio 2000.
- 20. È soppressa l'indennità di
lire 2 competente per ogni chilometro di percorso per i viaggi compiuti gratuitamente con
mezzi di trasporto forniti dall'amministrazione, a norma del comma 3, dell'articolo 14,
della legge n. 836 del 1973.
-
- Art. 31.
(Riduzione di oneri dei mutui della Cassa depositi e prestiti)
- 1.
La Cassa depositi e prestiti, sentita la Conferenza unificata, di cui allarticolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, individua modalità di intervento atte a
ridurre gli oneri di ammortamento dei mutui in essere relativi a enti locali e loro
consorzi, esclusi quelli a carico dello Stato, entro un importo complessivo non superiore
a lire 225 miliardi annue.
- 2. La riduzione di cui al comma 1
è da ritenere aggiuntiva a quelle che fossero state già deliberate dal consiglio di
amministrazione della Cassa depositi e prestiti alla data del 23 novembre 1999.
-
- Art. 32.
(Attuazione del conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali).
- 1. Al fine di attuare il
conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali previsto dalla legge 15 marzo
1997, n.59, e successive modificazioni, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato, qualora la riduzione delle dotazioni di bilancio relative alle funzioni conferite
alle regioni e agli enti locali, ai sensi del Capo I della predetta legge n.59 del 1997,
non risulti sufficiente ad assicurare la copertura delle quote di risorse determinate ai
sensi della stesa legge n.59 del 1997 e dellart. 7 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, la differenza è coperta mediante corrispondente riduzione delle dotazioni
relative alle funzioni residuate alla competenza statale negli stati di previsione delle
amministrazioni interessate. Tale riduzione è operata con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentito il ministro competente. La riduzione può essere
effettuata anche con riferimento a stanziamenti previsti da disposizioni di legge.
-
- Art. 33.
(Disposizioni concernenti la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani).
- 1. Allarticolo 49, comma 1,
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, le parole: "dal 1° gennaio 2000"
sono sostituite dalla parole: "dai termini previsti dal regime transitorio,
disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere
alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso
la tariffa di cui al comma 2".
- 2. Allarticolo 49, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
- "1-bis. Resta, comunque,
ferma la possibilità, in via sperimentale, per i comuni di deliberare lapplicazione
della tariffa ai sensi del comma 16".
- 3. Allarticolo 49, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
- "4-bis. A decorrere
dallesercizio finanziario che precede i due anni dallentrata in vigore della
tariffa, i comuni sono tenuti ad approvare e a presentare allOsservatorio Nazionale
sui rifiuti il piano finanziario e la relazione di cui allarticolo 8, del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158".
- 4. Allarticolo 5, decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 è abrogato il comma 3.
- 5. Allarticolo 9, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono abrogate le
parole da: "a decorrere dallesercizio finanziario 1999".
- 6. Allarticolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, sono abrogati il secondo
periodo della lettera d) del comma 1 e i commi 2,3 e 4.
- 7. Il numero 5 dellAllegato
1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, è abrogato.
-
- Art. 34
(Razionalizzazione e ottimizzazione delle procedure di acquisto nel settore sanitario)
- 1. Il Governo, nell'ambito del
patto di stabilità interno, promuove le necessarie intese tra le regioni affinché queste
provvedano, a partire dall'anno 2000, alla definizione ed alla costituzione di un
organismo comune avente per scopo la selezione e la razionalizzazione della domanda di
beni e servizi della aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché l'effettuazione di acquisti
centralizzati per diverse tipologie di beni.
- Art. 35.
- (Gestioni
previdenziali).
- 1. L'adeguamento dei
trasferimenti dovuti dallo Stato:
- a) ai sensi dell'articolo 37,
comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88 e successive modificazioni e
integrazioni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alle gestioni dei lavoratori
autonomi, alla gestione speciale minatori e all'Enpals;
- b) ai sensi dell'articolo 59
comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a integrazione dei trasferimenti di cui
alla lettera a), al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alla gestione esercenti
attività commerciali e alla gestione artigiani, è stabilito per l'anno 2000,
rispettivamente, in lire 496 miliardi e in lire 123 miliardi. Conseguentemente, gli
importi complessivamente dovuti alle gestioni interessate sono determinati per l'anno 2000
rispettivamente in lire 25.387 miliardi e in lire 6.273 miliardi. I medesimi complessivi
importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo
14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui
alla lettera a), della somma di lire 2.274 miliardi attribuita alla gestione per i
coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico
dello Stato dell'onere relativo a trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1^
gennaio 1989; delle somme di lire 4 miliardi e di lire 88 miliardi di pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'Enpals.
- 2. All'articolo 59, comma 34,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al quinto periodo, introdotto dall'articolo 34,
comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono soppresse le parole: "per gli
esercizi 1998 e 1999".
-
- Art. 36.
(Cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'Inail).
- 1. Il ministro del Tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, di concerto con i ministri delle Finanze e del
Lavoro e della previdenza sociale, definisce modalità e tempi di una o più operazioni di
cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'Inail, maturati e maturandi, vigilando
sulla loro attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo
dellente; il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica si
avvale dell'assistenza di uno o più consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle
norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie banche nazionali ed
estere. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n.
130 e gli articoli 13, 14 e 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni.
-
- Art. 37
(Contributo su pensioni con importo elevato)
- 1. A decorrere dal 1^ gennaio
2000 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti
da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori al
massimale annuo previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è
dovuto, sulla parte eccedente, un contributo di solidarietà nella misura del 2 per cento
secondo modalità e termini stabiliti con decreto del ministro del Lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
- 2. Gli importi dei contributi di
cui al comma 1 confluiscono nel fondo di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24
giugno 1997, n. 196, per le finalità stabilite dall'articolo 9, comma 3, della medesima
legge; con il decreto previsto dal predetto articolo 9, comma 3, vengono stabilite
modalità, condizioni e termini del concorso agli oneri a carico del lavoratore, in
materia di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione, previsti dagli
articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive
modificazioni, nonché dell'applicazione delle predette disposizioni, in quanto
compatibili, anche ai periodi non coperti da contribuzione dei lavoratori iscritti alla
gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
integrazioni.
-
- Art. 38.
(Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche elettive e
funzioni pubbliche).
- 1. I lavoratori dipendenti dei
settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo
o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione
dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della
pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere l'equivalente dei contributi
pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del
lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo
svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica. Il versamento delle relative
somme, che sono deducibili dal reddito complessivo risultando ricomprese tra gli oneri di
cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, deve essere
effettuato alla amministrazione dell'organo elettivo o di quello di appartenenza in virtù
della nomina, che provvederà a riversarle al fondo dell'ente previdenziale di
appartenenza.
- 2. Le somme di cui al comma 1
sono dovute con riferimento ai contributi relativi ai ratei di pensione che maturano a
decorrere dal 1o gennaio 2000.
- 3. I lavoratori dipendenti di cui
al comma 1, qualora non intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei
contributi di cui al comma 1 medesimo secondo le modalità previste dall'articolo 3 comma
3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 e successive modificazioni, non
effettuano i versamenti relativi.
- 4. I soggetti di cui al comma 1
dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 564 del 1996, che non hanno presentato la
domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre
1998 secondo le modalità previste dal comma 3, articolo 3, del decreto legislativo, 16
settembre 1996, n. 564 e successive modificazioni, possono esercitare tale facoltà entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 5. A decorrere dal 1o gennaio
2000 il diritto agli sgravi contributivi previsti all'articolo 59 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218 e successive modificazioni e integrazioni
è riconosciuto alle aziende che operano nei territori individuati ai sensi dello stesso
articolo come successivamente modificato e integrato che impiegano lavoratori anche non
residenti per le attività dagli stessi effettivamente svolte nei predetti territori.
- 6. La disposizione di cui al
comma 5, si applica anche ai periodi contributivi antecedenti il 1o gennaio 2000 e alle
situazioni pendenti alla stessa data; sono fatte salve le maggiori contribuzioni già
versate e le situazioni oggetto di sentenze passate in giudicato.
-
- Art. 39
(Retribuzione pensionabile dei componenti delle autorità indipendenti).
- 1. A decorrere dal 1o gennaio
2000 il trattamento economico comunque corrisposto sotto qualsiasi forma ai componenti
delle autorità indipendenti e ai componenti degli organismi i cui trattamenti sono
equiparati o riferiti a quelli dei componenti delle autorità indipendenti, già iscritti
all'atto della nomina ad enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, costituisce
base contributiva e pensionabile: a) fino a concorrenza del trattamento retributivo
eventualmente in godimento dell'interessato all'atto della nomina a componente
dell'autorità od organismo ivi ricomprendendo i miglioramenti economici che sarebbero
spettati, ove superiore al massimale annuo della base retributiva e pensionabile previsto
dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n.335; b) nel limite del predetto
massimale, negli altri casi, ivi compresi i soggetti che all'atto della nomina non
prestavano attività di lavoro subordinato. I relativi contributi sono versati alle
gestioni previdenziali cui sia iscritto l'interessato.
- 2. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con
i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della
previdenza sociale, da emanare entro il 31 marzo 2000, si provvede ad individuare le
autorità e gli organismi di cui al comma 1, diversi da quelli che svolgono la loro
attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691.
-
- Art. 40.
(Norma di trasparenza).
- 1. A tutti gli enti pubblici e
privati, inclusi quelli che eroghino ai propri dipendenti trattamenti pensionistici o
assegni vitalizi integrativi o di base, nonché quelli dipendenti dalle Regioni a statuto
speciale, è fatto obbligo fornire all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dellamministrazione pubblica (INPDAP) e all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) tutti i dati necessari alla costituzione del Casellario centrale dei
pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e
successive modificazioni. Analoghi dati possono essere forniti, con autonoma decisione,
dagli organi costituzionali.
-
- Art. 41.
(Fondi speciali).
- 1. A decorrere dal 1o gennaio
2000 il Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica
(ENEL) e delle aziende elettriche private e il Fondo di previdenza per il personale
addetto ai pubblici servizi di telefonia sono soppressi. Con effetto dalla medesima data
sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di
trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso i predetti soppressi fondi. La
suddetta iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti e continuano ad applicarsi le regole previste dalla
normativa vigente presso i soppressi fondi. Con la stessa decorrenza, in relazione al
processo di armonizzazione al regime generale delle aliquote dovute dal settore elettrico,
sono ridotti di 3,72 punti percentuali il contributo dovuto per gli assegni al nucleo
familiare e di 0,57 punti percentuali il contributo per le prestazioni economiche di
maternità, ove dovuto.
- 2. Per le maggiori esigenze
finanziarie derivanti dalle specifiche regole già previste per i Fondi soppressi ai sensi
del comma 1 rispetto a quelle dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al medesimo
comma 1:
- a) con riferimento al soppresso
Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private, è
stabilito un contributo straordinario a carico dei datori di lavoro pari a complessivi
4050 miliardi di lire, da erogarsi in rate annue di eguale importo nel triennio 2000-2002.
Tale importo include il minore onere contributivo per i medesimi datori di lavoro
corrispondente alle riduzioni di cui al comma 1. Il contributo può essere imputato dalle
imprese in bilancio negli esercizi in cui vengono effettuati i pagamenti, ovvero in quote
costanti negli esercizi dal 2000 al 2019;
- b) con riferimento al soppresso
Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, è
stabilito per il triennio 2000-2002 un contributo a carico dei datori di lavoro pari a
lire 150 miliardi annue.
- 3. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione a carico delle
aziende dei versamenti di cui al comma 2, nonché le modalità di corresponsione degli
stessi all'INPS.
-
- Art. 42
(Fondo di previdenza per il clero)
- 1. A decorrere dal 1o gennaio
2000 il contributo annuo di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 22 dicembre 1973,
n.903, dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri
di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, è aumentato di lire 800.000
annue, fermi restando i meccanismi di adeguamento del suddetto contributo di cui
all'articolo 20 della citata legge n.903 del 1973.
- 2. Per gli iscritti al Fondo di
cui al comma 1 è stabilita l'elevazione a 68 anni dell'età anagrafica per il diritto
alla pensione di vecchiaia in ragione di un anno per ogni diciotto mesi a decorrere dal 1o
gennaio 2000. Con effetto dalla medesima data e con la medesima scansione temporale è
stabilita l'elevazione del relativo requisito minimo di contribuzione a venti contributi
annui. Sono conseguentemente adeguati i requisiti anagrafici e di contribuzione di cui
agli articoli 11, 15 e 16 della legge 22 dicembre 1973, n.903, previsti al fine della
rideterminazione degli importi di pensione. L'età anagrafica per il pensionamento di
vecchiaia resta confermata a 65 anni per i soggetti che possono far valere un'anzianità
contributiva pari o superiore a 40 anni.
- 3. In deroga al comma 2 continua
a trovare applicazione il requisito minimo di contribuzione previsto dalla previgente
normativa nei confronti degli iscritti che, anteriormente alla data del 31 dicembre 1999,
siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui all'articolo 9 della citata legge
n.903 del 1973 e nei confronti degli iscritti che alla data del 31 dicembre 1999 hanno
maturato una anzianità contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi
intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il pensionamento di
vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire il requisito minimo contributivo di cui al
comma 2 del presente articolo. In ogni caso la somma di cui al terzo comma dell'articolo
15 della citata legge n.903 del 1973 si aggiunge tenendo conto del requisito minimo di
contribuzione previsto dal comma 2 del presente articolo.
- 4. Dal 1o gennaio 2000 il Fondo
di cui al comma 1 è ordinato con il sistema tecnico-finanziario a ripartizione.
- 5. All'articolo 1, quarto comma,
della legge 22 dicembre 1973, n.903, le parole: "pari a quello ufficiale di sconto
maggiorato dello 0,50 per cento con un minimo del 5,50 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "pari a quello fissato dall'INPS per la generalità delle gestioni
deficitarie".
- 6. A decorrere dal 1o gennaio
2000 l'iscrizione al Fondo di cui al comma 1, è estesa ai sacerdoti e ministri di culto
non aventi cittadinanza italiana e presenti in Italia al servizio di diocesi italiane e
delle Chiese o Enti acattolici riconosciuti; e ai sacerdoti e ministri di culto aventi
cittadinanza italiana, operanti all'estero al servizio di diocesi italiane e delle Chiese
o Enti acattolici riconosciuti.
-
- Art. 43.
(Fondo pensioni dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato).
- 1. Entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge il Fondo Pensioni del personale delle Ferrovie
dello Stato, istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418, è soppresso. A decorrere dalla
medesima data è istituito presso l'Inps un apposito Fondo speciale al quale è iscritto
obbligatoriamente, con effetto dalla stessa data, tutto il personale dipendente dalle
Ferrovie dello Stato S.p.A. Nel predetto Fondo speciale l'iscrizione di ciascun soggetto
determina la costituzione di una posizione previdenziale complessiva conforme
all'anzianità assicurativa e all'anzianità contributiva vantata presso il soppresso
Fondo, ivi comprese le anzianità connesse all'eventuale esercizio di facoltà di riscatto
o di ricongiunzione di periodi assicurativi.
- 2. Al Fondo speciale di cui al
comma 1 affluiscono:
- a) l'ammontare delle
contribuzioni complessive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori nella misura
prevista dalla normativa vigente per il soppresso fondo;
- b) l'ammontare degli altri
trasferimenti o versamenti previsti a copertura degli oneri per le anzianità assicurative
e le anzianità contributive connesse all'eventuale esercizio di facoltà di riscatto o di
ricongiunzione di periodi assicurativi;
- c) tutte le attività e le
passività quali risultano dalla contabilità del soppresso Fondo alla data del 31
dicembre 1999.
- 3. Sono a carico del Fondo
speciale di cui al comma 1 i trattamenti pensionistici in essere nonché quelli da
liquidare in favore dei lavoratori iscritti, secondo le regole previste dalla normativa
vigente presso il soppresso Fondo. Gli eventuali squilibri gestionali del Fondo speciale
di cui al comma 1 restano a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 210,
ultimo comma, primo periodo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
- 4. Al Fondo speciale di cui al
comma 1 sovrintende un Comitato amministratore, la cui composizione ed i cui compiti sono
determinati con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
- 5. Ai fini dello svolgimento dei
compiti di gestione del Fondo speciale di cui al comma 1, con effetto dalla data di cui al
medesimo comma 1 è trasferito all'Inps il personale delle Ferrovie dello Stato adibito in
via esclusiva o prevalente al servizio delle pensioni, nei limiti di un contingente di 250
unità entro il termine di due anni. Alla copertura della relativa spesa per lINPS,
valutata in lire 20 miliardi su base annua, si provvede attraverso corrispondente
riduzione delle somme dovute alle Ferrovie dello Stato S.p.A. a titolo di corrispettivo
per i contratti di programma in essere tra il ministero dei Trasporti e della navigazione
e le Ferrovie dello Stato S.p.A. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del ministro per la Funzione pubblica, da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, vengono definite le modalità di inquadramento
del predetto personale nei ruoli dell'Inps.
- 6. In sede di prima applicazione
i rapporti tra le Ferrovie dello Stato S.p.A., l'Inps e gli altri enti ed amministrazioni
interessate sono regolati da apposite convenzioni atte a garantire la continuità delle
funzioni.
- 7. Le necessarie norme attuative
del presente articolo sono definite con uno o più decreti del ministro del Lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economia.
-
- Art. 44.
(Disposizioni in materia di obblighi contributivi).
- 1. La disposizione contenuta nel
comma 3-sexies dell'articolo 5 della legge 28 novembre 1996, n. 608, relativa
all'adempimento degli obblighi contributivi per i periodi pregressi nella misura della
retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al 25 per
cento del minimale contributivo, si applica anche alle imprese operanti nel settore
agricolo che abbiano recepito o recepiscano, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore dalla presente legge, gli accordi provinciali di riallineamento retributivo.
-
- Art. 45.
(Disposizioni in materia di autotrasporto)
- 1. A decorrere dallanno
2000 è autorizzata dall'anno 2000 la spesa annua di lire:
- a) 41 miliardi per la proroga
degli interventi previsti dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998,
n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40;
- b) 23 miliardi per la proroga
degli interventi previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 451 del
1998;
- c) 90 miliardi per la proroga
degli inverventi previsti dal comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 451 del
1998.
-
- Art. 46.
(Mutui con oneri a carico dello Stato).
- 1. Il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato a rinegoziare, in favore di tutti
i soggetti interessati, entro il 31 marzo 2000, i mutui con oneri a totale o parziale
carico dello Stato le cui condizioni siano disallineate rispetto a quelle medie praticate
sul mercato per operazioni analoghe alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 2. Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti adottati, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, dal Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze,
possono essere emanate disposizioni intese ad agevolare la rinegoziazione dei mutui di cui
al comma 1.
- 3. Entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, riferisce al Parlamento sui risultati dell'attuazione del
presente articolo.
-
- Art. 47.
(Rimborso dei buoni postali)
- 1. Dopo l'articolo 178 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156, è
inserito il seguente:
- "Art. 178-bis - (Ulteriori
forme di rimborso anticipato dei buoni). - 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, su proposta del direttore generale della
Cassa depositi e prestiti, può definire, per i sottoscrittori che ne facciano richiesta,
forme di rimborso anticipato dei buoni postali fruttiferi, diverse da quelle previste dal
presente capo, e la sostituzione, integrale o parziale, della quota capitale, inizialmente
sottoscritta, con apposite serie di buoni postali fruttiferi denominati in euro".
- 2. In materia di esercizio del
servizio di tesoreria degli enti locali, disciplinato ai sensi dell'articolo 50 del
decreto-legge 25 maggio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, resta
applicabile la disposizione di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448.
-
- Art. 48
(Operazioni in titoli di Stato sul mercato secondario e gestione della liquidità)
- 1. All'articolo 8 della legge 22
dicembre 1984, n.887, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma: "Per
promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autorizzato, anche in deroga alle norme di contabilità
generale dello Stato, ad emettere temporaneamente tranche di prestiti vigenti mediante
ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati finanziari
internazionali. Tali operazioni, in considerazione del loro carattere transitorio, non
modificano la consistenza dei relativi prestiti e danno luogo alla movimentazione di un
apposito conto della gestione di tesoreria. I conseguenti effetti finanziari vengono
imputati all'entrata del bilancio dello Stato ovvero gravano sugli oneri del debito
fluttuante, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Con le stesse modalità il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a procedere a operazioni di
prestito sul mercato interbancario".
- 2. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica può autorizzare interventi di gestione delle
disponibilità liquide degli enti della pubblica amministrazione, al fine di aumentarne la
redditività, affidandone il coordinamento al Dipartimento del tesoro, anche per le
valutazioni di compatibilità finanziaria.
- 3. Su tutte le somme di
pertinenza dello Stato o di altri enti pubblici, affidate in gestione o depositate a
qualsiasi titolo presso un istituto di credito va corrisposto a un interesse pari al tasso
ufficiale di riferimento pubblicato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 2 del
decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
-
- Titolo IV
Interventi per lo sviluppo
Capo I
- Disposizioni per agevolare lo
sviluppo delleconomia e delloccupazione
-
- Art. 49
(Riduzione oneri sociali e tutela della maternità)
- 1. Con riferimento ai parti, alle
adozioni o agli affidamenti intervenuti successivamente al 1o luglio 2000 per i quali è
riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, il complessivo
importo della prestazione dovuta se inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a
lire 3 milioni se il predetto complessivo importo risulta pari o superiore a tale valore,
è posto a carico del bilancio dello Stato.
- Conseguentemente, e quanto agli
anni successivi al 2001, subordinatamente all'adozione dei decreti di cui al comma 2, sono
ridotti gli oneri contributivi per maternità, a carico dei datori di lavoro, per 0,20
punti percentuali. Relativamente agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni
e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali, la misura del contributo annuo
di cui all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1987, n.546, è rideterminata in lire
14.500. Nei confronti degli iscritti alle altre gestioni previdenziali che erogano
trattamenti obbligatori di maternità, alla ridefinizione dei contributi dovuti si
provvede con i decreti di cui al comma 14, sulla base di un procedimento che
preliminarmente consideri una situazione di equilibrio tra contributi versati e
prestazioni assicurate.
- 2. All'onere derivante dal comma
1, pari a lire 469 miliardi per l'anno 2002 e a lire 581 miliardi a decorrere dall'anno
2003, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998,
n.448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per la
copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1 per gli anni 2000 e 2001,
rispettivamente valutati in lire 255 miliardi e in lire 625 miliardi, è autorizzata la
spesa complessiva di lire 880 miliardi.
- 3. Per la copertura finanziaria
per gli anni 2000 e 2001 di quota parte degli oneri previsti dall'attuazione dell'articolo
55, comma 1, lettere o) e s), nonché degli oneri derivanti dall'articolo 60 della legge
17 maggio 1999, n. 144, rispettivamente valutati in lire 700 miliardi e in lire 250
miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, è autorizzata la spesa complessiva di lire
1.900 miliardi.
- 4. Nell'ambito del processo di
armonizzazione al processo generale, le aliquote contributive dovute dai datori di lavoro
e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
414, sono così modificate:
- a) per i datori di lavoro:
- 1) il contributo dovuto al Fondo
pensioni lavoratori dipendenti per il personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è stabilito nella misura del 23,81
per cento;
- 2) il contributo dovuto per il
personale assunto successivamente al 31 dicembre 1995, previsto dall'articolo 2, comma 3,
del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è soppresso;
- 3) il contributo per assegni al
nucleo familiare è stabilito nella misura del 2,48 per cento;
- 4) il contributo per l'indennità
di malattia è stabilito nella misura del 2,22 per cento;
- 5) il contributo per l'indennità
di maternità è ridotto dello 0,57 per cento;
- b) per i lavoratori dipendenti,
il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è
stabilito nella misura dell'8,89 per cento.
- 5. Per i periodi contributivi
successivi al 2001 le riduzioni di cui al comma 4 sono subordinate all'adozione dei
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 7, lettera b).
- 6. Il comma 4 dell'articolo 2 del
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è abrogato.
- 7. All'onere derivante dalle
disposizioni di cui al comma 1, valutato complessivamente in lire 340 miliardi per l'anno
2000 ed in lire 400 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede:
- a) per gli anni 2000 e 2001
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
delle finanze;
- b) per i periodi successivi con
una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati
successivamente alla data di entrata in vigore della presenta legge.
- 8. Alle donne residenti,
cittadine italiane o comunitarie ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, per le quali sono in atto o
sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità,
è corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore adottato o in affidamento
preadottivo dalla stessa data di cui al comma 1, un assegno di importo complessivo pari a
lire 3 milioni, per l'intero nel caso in cui non sia corrisposta alcuna prestazione per la
tutela previdenziale obbligatoria della maternità, ovvero per la quota differenziale
rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando si
verifica uno dei seguenti casi:
- a) quando la donna lavoratrice ha
in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternità e possa
far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi
antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare;
- b) qualora il periodo
intercorrente tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali o
assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attività lavorativa,
così come individuate con i decreti di cui al comma 14, e la data della nascita o
dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a quello del
godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi
decreti è altresì definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in cui questa
non risulti esattamente individuabile;
- c) in caso di recesso, anche
volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, qualora la donna
possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi
antecedenti alla nascita.
- 9. L'assegno di cui al comma 8,
che è posto a carico dello Stato, è concesso ed erogato dall'INPS, a domanda
dell'interessato, da presentare in carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla
nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.
- 10. Restano ferme le disposizioni
dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1971, n.1204.
- 11. L'importo della quota di cui
al comma 1 e dell'assegno di cui al comma 8 sono rivalutati al 1o gennaio di ogni anno,
sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati calcolato dall'ISTAT.
- 12. A decorrere dal 1o luglio
2000 l'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n.448, è concesso
alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno
ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, che non
beneficiano di alcuna tutela economica della maternità, alle condizioni di cui al comma 2
del medesimo articolo 66 della legge n.448 del 1998, per ogni figlio nato dal 1o luglio
2000, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data.
All'assegno di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 11.
- 13. Con i decreti di cui al comma
14 sono disciplinati i casi nei quali gli assegni, se non ancora concessi o erogati,
possono essere corrisposti congiuntamente ai genitori o al padre o all'adottante del
minore.
- 14. Con uno o più decreti del
Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo.
Fino alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni restano in vigore, per
quanto applicabili, le disposizioni emanate ai sensi della disciplina previgente.
- 15. L'onere derivante
dall'attuazione del presente articolo, con esclusione di quello di cui al comma 1, 3 e 4,
è valutato in lire 92 miliardi per l'anno 2000, in lire 186 miliardi per l'anno 2001 e in
lire 188 miliardi a decorrere dall'anno 2002.
- 16. Per la copertura dei maggiori
costi conseguenti all'aumento della domanda di strutture e di servizi connessi alla
accoglienza dei pellegrini in relazione agli eventi giubilari nelle diverse regioni
italiane ed a quelli relativi ai processi di beatificazione che dovessero avviarsi
nell'anno 2000, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo di
lire 80 miliardi. La ripartizione del fondo tra i soggetti interessati è effettuata con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
-
- Art. 50
(Misure per l'occupazione)
- All'articolo 4, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, sostituire le parole da: "a decorrere dal periodo di
imposta" fino a: "un milione di lire annue", con le seguenti: "un
credito di imposta per ciascun nuovo dipendente pari ad un milione di lire annue per il
periodo di imposta in corso al 1o gennaio 1999 e a 3 milioni di lire annue per i periodi
di imposta successivi".
-
- Art. 51
(Disposizioni in materia previdenziale e di trattamento fiscale del lavoro autonomo)
- 1. All'articolo 59, comma 16,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al secondo periodo, sostituire
le parole: "0,5 punti percentuali" con le seguenti: "un punto
percentuale";
- b) al terzo periodo, sostituire
le parole: "di un punto percentuale", con le seguenti: "di due punti
percentuali nei limiti di una complessiva aliquota di computo di 20 punti
percentuali";
- c) al quarto periodo, sostituire
le parole: "e gli assegni al nucleo famigliare" con le seguenti: ", gli
assegni al nucleo famigliare e alla malattia in caso di degenza ospedaliera. Con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro della sanità, da
emanarsi entro sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge, si provvede alla
disciplina della tutela per malattia in caso di degenza ospedaliera nei limiti delle
risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo e in relazione al reddito
individuale".
- 2. Per i lavoratori iscritti alla
gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è prevista
la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato attraverso rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, risultati da atti aventi data certa, svolti in
periodi precedenti all'entrata in vigore dell'assoggettamento all'obbligo contributivo di
cui alla predetta legge. Tale facoltà di riscatto è posta a carico dell'interessato e
può essere fatta valere fino ad un massimo di cinque annualità. Con successivo decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, è stabilita la disciplina
della facoltà di riscatto, in coerenza con la disciplina di cui al decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 564 tenendo conto della parametrazione con le retribuzioni del periodo
considerato e valutando quale aliquota di riferimento l'aliquota contributiva in vigore al
momento della domanda.
- 3. All'articolo 50, comma 8, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "a titolo di deduzione
forfettaria delle altre spese;" sono aggiunge le seguenti: "la riduzione è pari
al 6 per cento, se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di
collaborazione coordinata e continuativa di importo complessivo non superiore a lire
40.000.000 e il reddito , non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10, comma
3-bis, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative
pertinenze;".
- 4. La disposizione del comma 3 ha
effetto a decorrere dal 1o gennaio 1999. Nel medesimo articolo 50, comma 8, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le parole: "al 6 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "al 7 per cento", a decorrere dal 1o gennaio 2001.
-
- Art. 52
(Incremento delle pensioni sociali)
- 1. A decorrere dal 1°gennaio
2000, gli importi mensili della pensione sociale di cui allarticolo 26 della legge
30 aprile 1969, n.153, nonché lassegno sociale di cui allarticolo 3, comma 6,
della legge 8 agosto 1995, n.335, sono elevati di lire 18.000 mensili.
- 2. Per i trattamenti trasferiti
allINPS, ai sensi dellarticolo 10 della legge 26 maggio 1970, n.381, e
dellarticolo 19 della legge 30 marzo 1971, n.118, gli aumenti sono corrisposti in
una misura che consenta allavente diritto di raggiungere un reddito pari
allimporto della pensione sociale o dellassegno sociale di cui al comma 1 del
presente articolo, tenendo conto dei criteri economici adottati per laccesso e per
il calcolo della predetta pensione sociale o dellassegno sociale.
-
- Art. 53.
(Libri di testo).
- 1. Le disposizioni previste
dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, continuano ad applicarsi anche
nell'anno scolastico 2000-2001. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi
per l'anno 2000.
-
- Art. 54.
(Ulteriori finanziamenti).
- 1. Al fine di agevolare lo
sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2000-2002 i
limiti d'impegno di cui alla tabella n. 3, allegata alla presente legge, con la decorrenza
e l'anno terminale ivi indicati.
- 2. È autorizzata la spesa di
lire 1.000 miliardi, per ciascuno degli anni 2000 e 2001, per la copertura degli oneri
indicati all'articolo 2, comma 13, ultimo periodo, della legge 13 maggio 1999, n.133.
- 3. La lettera b) del comma 2
dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n.516, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1994, n.598, e successive modificazioni, è sostituita dalla
seguente:
- "b) investimenti per la
ricerca industriale, per l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per la
tutela ambientale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro".
- 4. Il contributo agli acquisti di
ciclomotori e motoveicoli di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n.266, nonchè
all'articolo 6 della legge 11 maggio 1999, n.140, è prorogato al 31 dicembre 2000 per gli
acquisti di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dal
capitolo 5 della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno
1997.
- 5. Ai fini della gestione del
fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, con il decreto di cui
all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, si provvede a
rideterminare la tipologia e le misure delle agevolazioni, le modalità ed i criteri per
la concessione ed erogazione dei benefici, le modalità di rideterminazione dei tassi
agevolati applicati ai finanziamenti in essere alla data di entrata in vigore della
presente legge, qualora più elevato di quello determinato sulla base del tasso di
riferimento vigente alla predetta data maggiorato di un punto percentuale. L'articolo 15 e
l'articolo 16, ad eccezione del comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e l'articolo
37 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono abrogati a decorrere dalla data di
pubblicazione del decreto attuativo del presente comma.
- 6. Sono abrogati il comma 2
dell'articolo 13 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e il comma 3 dell'articolo 11 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di sanzioni amministrative
connesse alle revoche delle agevolazioni per gli interventi di cui alla predetta legge 5
ottobre 1991, n. 317. Le disposizioni del presente comma operano anche per le revoche già
disposte per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono stati
ancora adottati i relativi provvedimenti sanzionatori.
- 7. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, gli interessi semplici di cui all'articolo 3,
comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 novembre 1994, n. 644, non ancora liquidati alla predetta data di entrata in
vigore, sono calcolati al tasso di riferimento vigente al 31 dicembre di ciascuno degli
anni cui le rate di contributo si riferiscono.
-
- Art. 55.
(Disposizioni per la Regione siciliana).
- 1. A saldo di quanto dovuto per
gli anni dal 1991 al 2000, il contributo a titolo di solidarietà nazionale di cui
all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, è corrisposto mediante limiti di
impegno quindicennali nell'importo di 56 miliardi di lire a decorrere dal 2001 e di 94
miliardi a decorrere dal 2002.
-
- Art. 56.
(Interventi in materia di sicurezza stradale).
- 1. Per la prosecuzione degli
interventi in materia di sicurezza stradale individuati nei programmi annuali di cui al
comma 3 dell'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come rifinanziati dalla
tabella 3 allegata alla presente legge, gli enti proprietari delle strade territorialmente
competenti per la realizzazione degli interventi, sono autorizzati a contrarre mutui
secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
-
- Art. 57.
(Disposizioni per il territorio del Sulcis)
- 1. Ai fini dello sviluppo del
programma di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994 il termine previsto dal comma 1
dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, é prorogato al 30 giugno 2000. Le
risorse finanziarie previste dallo stesso articolo 57, comma 2, sono integrate con
l'importo di lire 15 miliardi a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo
8, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, 28 gennaio 1994 e da
erogare con le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
-
- Art. 58.
(Tutela dellecosistema marino).
- 1. Al fine di assicurare il
finanziamento del progetto ADRIAMED, presentato dal Ministero delle politiche agricole e
forestali alla FAO, relativo alla tutela dellecosistema marino ed al coordinamento
della gestione della pesca nel mare Adriatico, è autorizzata la spesa di lire 4.000
milioni per lanno 2000.
- 2. Al fine di assicurare il
finanziamento di un progetto del Ministero delle politiche agricole e forestali in ambito
FAO, relativo alla tutela dellecosistema marino ed al coordinamento della gestione
della pesca nel mare Mediterraneo con particolare riferimento al Canale di Sicilia, è
autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per lanno 2000.
-
- Art. 59.
(Sviluppo dellagricoltura biologica e di qualità) .
- 1. Al fine di promuovere lo
sviluppo di una produzione agricola di qualità ed ecocompatibile all'interno di un
sistema di regole in materia di salvaguardia del territorio rurale, di tutela del lavoro e
della salute dei consumatori, a partire dal 1o gennaio 2000, i titolari delle
autorizzazioni all'immissione in commercio e degli esercizi di vendita di prodotti
fitosanitari etichettati con le sigle R33, R40, R45, R49 e R60 e dei mangimi integratori
contenenti farine e proteine animali sono tenuti al versamento di un contributo per la
sicurezza alimentare nella misura dello 0,5 per cento del fatturato annuo relativo,
rispettivamente, alla produzione e alla vendita dei suddetti prodotti. In caso di
importazione diretta dei prodotti da parte dell'utilizzatore finale, il contributo è
dovuto da quest'ultimo nella misura dell'1 per cento del prezzo d'acquisto.
- 2. Le entrate derivanti dai
contributi di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica ad apposita unità previsionale di base del Ministero delle politiche agricole e
forestali, denominata "Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di
qualità", ai fini della successiva ripartizione da effettuare con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il
finanziamento di programmi nazionali e regionali finalizzati:
- a) al potenziamento delle
attività di ricerca e sperimentazione dell'agricoltura a basso impatto ambientale e della
produzione di alimenti con funzione di prevenzione delle malattie più diffuse;
- b) alla realizzazione di campagne
di promozione e informazione dei consumatori a supporto dei prodotti rientranti
nell'agricoltura biologica, di quelli tipici e tradizionali nonché di quelli a
denominazione di origine protetta di cui ai
- regolamenti (CEE) n.2081/92 e
n.2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992;
- c) alla elaborazione, alla
revisione e alla divulgazione dei codici di buona pratica agricola.
- 3. Il contributo di cui al comma
1 è corrisposto in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo con le
modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
- 4. Per garantire la promozione
della produzione agricola biologica e di qualità, le istituzioni pubbliche che gestiscono
mense scolastiche ed ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di
prodotti biologici, tipici e tradizionali nonchè di quelli a denominazione protetta,
tenendo conto delle linee guida e delle altre raccomandazioni dell'Istituto nazionale
della nutrizione. Gli appalti pubblici di servizi relativi alla ristorazione delle
istituzioni suddette sono aggiudicati ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157, e successive modificazioni, attribuendo valore
preminente all'elemento relativo alla qualità dei prodotti agricoli offerti.
- 5. A partire dal 1o gennaio 2001,
il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro il 30 aprile di ciascun anno,
trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del
presente articolo, con particolare riguardo ai contributi erogati a valere sulle risorse
del Fondo di cui al comma 2 e alla realizzazione dei programmi di cui al presente
articolo.
-
- Art. 60.
(Disposizioni particolari in materia di imposta sul valore aggiunto).
- 1. I termini temporali indicati
nell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono riferiti
alla data di stipulazione dei contratti ad esecuzione continuato o differita.
-
- Art. 61.
(Risorse finanziarie di cui allarticolo 16 della legge n. 59 del 1997).
- 1. Le somme recuperate ai sensi
dellarticolo 16 della legge 15 marzo 1997, n.59, destinate al finanziamento di nuovi
progetti finalizzati approvati entro il 30 ottobre 1999 possono essere utilizzati
nellanno 2000.
-
- Art. 62.
(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali).
- 1. In attesa della riforma degli
ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 sono prorogati:
- a) il trattamento straordinario
di integrazione salariale di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 78, convertito, con modificazioni, alla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive
modificazioni, in favore dei lavoratori dipendenti da aziende che abbiano già stipulato
accordi ministeriali ai sensi della citata disposizione, nel limite di lire 38 miliardi e
700 milioni;
- b) il trattamento straordinario
di integrazione salariale e di mobilità di cui all'articolo 4, comma 21, terzo e quinto
periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, nei confronti di un numero
massimo di 2500 unità, nel limite di lire 75 miliardi e 600 milioni;
- c) il trattamento straordinario
di integrazione salariale, con scadenza entro il 7 gennaio 2000, concesso ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per fallimento o concordato
preventivo con cessione dei beni, in favore di un numero massimo di 1700 lavoratori
dipendenti da società appartenenti ad un unico gruppo industriale con un organico
superiore a 2000 unità alla data di entrata in vigore della presente legge ed operanti
nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1
- del Regolamento (CEE) n. 2081/93
del Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Il relativo onere è
valutato
- in lire 51 miliardi e 400
milioni;
- d) il trattamento straordinario
di integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma 3, terzo periodo, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 2 miliardi e 400 milioni;
- e) il trattamento straordinario
di integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma 6, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448,
- nel limite di lire 11 miliardi;
- f) il trattamento straordinario
di integrazione salariale concesso per ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale ai
sensi delle deliberazioni del CIPE del 18 ottobre 1994 e del 26 gennaio 1996 in favore di
un numero massimo di 200 lavoratori, dipendenti da imprese con più di 1.500 unità
facenti parte di un unico gruppo industriale e comunque limitatamente ai lavoratori
occupati in unità produttive interessate ai contratti d'area di cui all'articolo 2, comma
203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel limite di lire 6 miliardi;
- g) I trattamenti di cassa
integrazione straordinaria e di mobilità di cui all'articolo 81, comma 3, della legge 23
dicembre 1998,
- n. 448, nel limite di lire 50
miliardi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993,
- n. 148, convertito, con
modificazioni, dalle legge 19 luglio 1993, n. 236.
- h) l'indennità di mobilità di
cui all'articolo 45, comma 17, lettera f), della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel limite
di lire 10 miliardi;
- i) i trattamenti di mobilità di
cui all'articolo 45, comma 17, lettera c), della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel limite
di lire 21 miliardi, di cui lire 10,5 miliardi per i soggetti di cui al primo periodo
della citata lettera c) e lire 10,5 miliardi per i soggetti
- di cui al secondo periodo della
medesima lettera c).
- 2. La misura dei trattamenti di
cui al comma 1, lettere a), b), limitatamente al trattamento di mobilità, e), f), g) e
h), è ridotta
- del 10 per cento. L'onere
complessivo dei trattamenti di cui al comma 1 è posto a carico del Fondo di cui
all'articolo 1,
- comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Successivamente alla scadenza dei predetti trattamenti, trova applicazione la disposizione
di cui all'articolo 45, comma 23,
- della legge 17 maggio 1999, n.
144.
- 3. Fino al completamento del
processo di ricollocazione i lavoratori ammessi ai benefici della legge 9 marzo 1971, n.
98 e successive modificazioni, i lavoratori a cui si applica quanto disposto dal comma 3
dell'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché i lavoratori che abbiano
prestato servizio continuativo come civili alle dipendenze di organismi militari operanti
nell'ambito dell'Alleanza atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno
parte e che siano licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione o di
soppressione degli organismi medesimi, accedono al trattamento di mobilità di cui alla
legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. L'ammissione al predetto
trattamento può essere concessa nel limite massimo di lire 5 miliardi per ciascuno degli
anni 2000, 2001 e 2002 a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
- 4. Alla legge 17 maggio 1999, n.
144, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 45, comma 17,
lettera g), primo periodo, le parole: "25 miliardi" sono sostituite dalle
seguenti: "35 miliardi";
- b) all'articolo 46, commi 1 e 4,
le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2000"; i relativi benefici sono concessi nel limite di lire 4 miliardi posti a carico
del Fondo di cui al comma 2.
- 5. Allarticolo 1 del
decreto-legge 20 gennaio 1998, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
1998, n.52, come modificato dallarticolo 81 della legge 23 dicembre 1998, n.448,
sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole:
"31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2000"
e le parole: "per l'anno 1999" sono sostituite dalle seguenti: "per
ciascuno degli anni 1999 e 2000";
- b) al comma 2, le parole:
"31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2000".
- 6. Il decreto-legge 2 novembre
1999, n. 390, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo
decreto-legge n. 390 del 1999.
-
- Art. 63
(Disposizioni in materia di politiche per l'occupazione e di emersione del lavoro
irregolare)
- 1. In attesa della revisione
delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, di cui
all'articolo 45,
- comma 1, lettera d), della legge
17 maggio 1999, n. 144, i piani per inserimento professionale dei giovani di cui
all'articolo 9-octies del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono prevedere, fermo restando il
limite complessivo delle 960 ore annuali previsto dall'articolo 15, comma 4, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, lo svolgimento
- delle attività in un periodo non
superiore a sei mesi e comunque nel limite dell'orario contrattuale nazionale e/o
aziendale previsto. All'articolo 66, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le
parole: "10 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "110 miliardi".
- 2. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale può destinare una quota fino a lire 100 miliardi per l'anno 2000,
- nell'ambito delle disponibilità
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di
promozione del lavoro autonomo di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
- 3. Il termine per la stipula
degli accordi territoriali e per quelli aziendali di recepimento di cui all'articolo 5,
comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre
2000. Al fine di promuovere il ricorso ai predetti accordi e contratti nonché di favorire
la creazione delle condizioni per la stabilizzazione dei relativi posti di lavoro, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale può, con proprio decreto, prevedere
specifiche misure di agevolazione, anche di carattere contributivo, nel limite massimo di
lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, preordinati allo scopo
nell'ambito del Fondo
- di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
- luglio 1993, n. 236. L'efficacia
delle disposizioni di cui al presente comma e l'adozione degli incentivi ivi previsti sono
subordinati all'autorizzazione della Commissione dell'Unione europea.
- 4. All'articolo 78 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
- b)
al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente
- legge
non siano state istituite le predette Commissioni provvede il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, ove i competenti organi regionali non abbiano provveduto entro trenta
giorni dall'invito rivolto dal Ministro.
-
- Art. 64.
(Disposizioni in materia di lavoro temporaneo)
- 1. Alla legge 24 giugno 1997,
n.196, sono le seguenti modificazioni:
- a) allarticolo 1, comma 3,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La predetta limitazione non trova
applicazione con riferimento ai lavoratori appartenenti alla categoria degli
impiegati.";
- b) allarticolo 1, comma 4,
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- "a) per le mansioni
individuate dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza
dellimpresa utilizzatrice
- stipulati dai sindacati
comparativamente più rappresentativi, con particolare riguardo alle mansioni il cui
svolgimento può presentare maggiore pericolo per la sicurezza del prestatore di lavoro o
di soggetti terzi;"
- c) allarticolo 4, comma 2,
dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Al lavoratore temporaneo non può
comunque
- essere corrisposto il trattamento
previsto per la categoria di livello più basso quando tale inquadramento sia considerato
- dal contratto collettivo come
avente carattere esclusivamente transitorio.";
- d) larticolo 5 è
sostituito dal seguente:
- Art. 5 - (Interventi specifici per i lavoratori temporanei)
- 1. Le imprese di fornitura sono
tenute a versare al Fondo di cui al comma 2 un contributo pari al 4 per cento della
retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con il contratto di cui allarticolo
3. Le risorse sono destinate per:
- a) interventi a favore dei
lavoratori temporanei intesi, in particolare, a promuovere percorsi di qualificazione e
riqualificazione anche in funzione di continuità di occasioni di impiego e a prevedere
specifiche misure di carattere previdenziale;
- b) iniziative comuni finalizzate
a verificare lutilizzo del lavoro temporaneo e la sua efficacia anche in termini di
promozione dellemersione del lavoro non regolare.
- I predetti interventi e misure
sono attuati nel quadro di politiche stabilite nel contratto applicato alle imprese
fornitrici ovvero, in mancanza, stabilite con decreto del ministro del Lavoro e della
Previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel
predetto ambito.
- 2. I contributi di cui al comma 1
sono rimessi ad un Fondo bilaterale appositamente costituito, anche nellente
bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di
fornitura di lavoro temporaneo di cui allarticolo 11, comma 5:
- a) come soggetto giuridico, di
natura associativa ai sensi dellarticolo 36 del codice civile;
- b) come soggetto dotato di
personalità giuridica ai sensi dellarticolo 12 del codice civile con procedimento
per il riconoscimento rientrante nelle competenze del ministero del Lavoro e della
Previdenza sociale ai sensi dellarticolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991,
n.13.
- 3. Il Fondo di cui al comma 2 è
attivato a seguito di autorizzazione del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale,
previa verifica della congruità tra le finalità istituzionali previste dal comma 1, dei
criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del Fondo stesso; il ministero del
Lavoro e della Previdenza sociale esercita la vigilanza sulla gestione del Fondo.
- 4. Alleventuale adeguamento
del contributo di cui al comma 1 si provvede con decreto del ministro del Lavoro e della
Previdenza sociale in esito alla verifica a cura delle Parti sociali da effettuarsi
decorsi due anni dalleffettivo funzionamento del Fondo di cui al comma 2.
- 5. In caso di omissione, anche
parziale, del contributo di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere,
oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione
amministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi delle sanzioni
amministrative sono versati al Fondo di cui al comma 2.";
- e) allarticolo 11, comma 4,
dopo le parole: "lavoro temporaneo" sono inserite le seguenti: "ovvero ai
sensi dellarticolo 1, comma 3" e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole:
" e le relative percentuali ai sensi dellarticolo 1, comma 8".
- 2. Sono versate al Fondo di cui
allarticolo 5, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n.196, come modificato dal comma
1 del presente articolo, le somme versate ai sensi della previgente disciplina di cui al
citato articolo 5 destinate al finanziamento delle iniziative mirate al soddisfacimento
delle esigenze di formazione dei lavoratori assunti con il contratto di lavoro
temporaneo.".
-
- Art. 65
(Disposizioni concernenti la privatizzazione del Mediocredito Centrale Spa)
- 1. Al fine di sopprimere
dalloggetto sociale del Mediocredito Centrale Spa le limitazioni operative previste
dallarticolo 2, comma 3, della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive
modificazioni, il predetto comma 3 dellarticolo, della legge n. 489 del 1993 è
sostituito dal seguente:
- "3. Loggetto sociale
previsto nello statuto della Società per azioni derivante dalla trasformazione della
Cassa per il credito alle imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalità
dellente originario, disponendo che essa operi prevalentemente nellinteresse
delle imprese artigiane e dei consorzi cui esse partecipano".
- 2. Larticolo 37, terzo
comma, del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 dicembre 1970, n. 1034, come sostituito dallarticolo 1 della legge 30
dicembre 1991, n. 412, è abrogato.
-
- Art. 66
(Modalità di dismissione delle partecipazioni detenute dallo Stato)
- 1. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, emanato con le modalità previste dall'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
1994, n. 474, sono individuate entro il 30 settembre 2000 le partecipazioni direttamente
detenute dallo Stato in società per azioni, di cui è consentita la dismissione, oltre
che con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 332 del
1994, anche mediante altre modalità, definite con lo stesso decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, idonee a realizzare la massimizzazione delle entrate per l'erario,
il contenimento dei costi e la rapidità di esecuzione della cessione. L'individuazione
può esclusivamente riguardare le partecipazioni di controllo di valore inferiore a lire
cento miliardi, sulla base del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato,
nonché le partecipazioni non di controllo che siano di limitato rilievo ai fini degli
obiettivi di politica economica e industriale dello Stato. Le cessioni di cui al presente
comma sono esenti dalle tasse per i contratti di trasferimento delle azioni. Ad esse si
applicano gli articoli 1 e 13 del citato decreto-legge n. 332 del 1994.
- 2. Alla alienazione delle
partecipazioni nelle società per azioni risultanti dalla trasformazione dell'Ente
tabacchi italiani ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1998, n.283, si provvede con
le modalità di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n.332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n.474.
- 3. I poteri speciali di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, possono essere introdotti esclusivamente per rilevanti
e imprescindibili motivi di interesse generale, in particolare con riferimento all'ordine
pubblico, alla sicurezza pubblica, alla sanità pubblica e alla difesa, in forma e misura
idonea e proporzionale alla tutela di detti interessi, anche per quanto riguarda i limiti
temporali; detti poteri sono posti nel rispetto dei principi dell'ordinamento interno e
comunitario, e tra questi in primo luogo del principio di non discriminazione, e in
coerenza con gli obiettivi in materia di privatizzazioni e di tutela della concorrenza e
del mercato.
- 4. Con apposita legge, sono
definiti i criteri di esercizio dei poteri speciali di cui al comma 3, nel rispetto di
quanto previsto al medesimo comma; in particolare i poteri autorizzatori devono fondarsi
su criteri obiettivi, stabili nel tempo e resi previamente pubblici.
- 5. Sono abrogate le disposizioni
incompatibili con quanto previsto nei commi 3 e 4 del presente articolo.
-
- Art. 67
(Disposizioni particolari in materia di investimenti)
- 1. Per un programma di
investimenti in sicurezza da realizzarsi nelle Regioni dell'obiettivo 1 nel periodo
2000-2006, è autorizzata la spesa non inferiore a 1000 miliardi a valere sulle risorse di
cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, come rifinanziata dalla tabella D della presente
legge. Il Cipe provvede, in sede di ripartizione delle risorse disponibili sul bilancio
pluriennale relativo a ciascuno degli esercizi finanziari del predetto periodo, a
stabilire le quote annuali a favore del programma di cui al presente comma assicurando i
necessari finanziamenti ai "patti per la sicurezza" che accompagnano gli
strumenti di programmazione negoziata realizzati o da realizzare.
-
- Titolo V
Norme finali
-
- Art. 68
(Funzioni di prevenzione e accertamento di violazioni di disposizioni del codice della
strada)
- 1. I commi 132 e 133
dellarticolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.127, si interpretano nel senso che il
conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazione, ivi previste,
comprende, ai sensi del comma 1, lettera e), dellarticolo 12 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata
nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con lefficacia di
cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.
- 2. A decorrere dal 1° gennaio
2000 le funzioni di prevenzione e accertamento previste dai commi 132 e 133
dellarticolo 17 della legge 15 maggio 1997 n.127, con gli effetti di cui
allarticolo 2700 codice civile, sono svolte solo da personale nominativamente
designato dal sindaco previo accertamento dellassenza di precedenti o pendenze
penali, nellambito delle categorie indicate dai medesimi commi 132 e 133
dellarticolo 17 della citata legge 15 maggio 1997.
- 3. Al personale di cui al comma
132 ed al personale di cui al comma 133 dellarticolo 17 della legge 15 maggio 1997,
n.127, può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei
casi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c) e dalla lettera d) del comma 2
dellarticolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.
- 4. Il termine indicato
dallarticolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, per
lemissione dellordinanza-ingiunzione da parte del prefetto è fissato in 180
giorni.
- 5. Il decreto-legge 2 novembre
1999, n. 391, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 2
novembre 1999, n. 391.
-
- Art. 69.
- (Rimborso della tassa
sulle concessioni governative) .
- 1. Limporto del netto
ricavo relativo allemissione dei titoli pubblici per il prosieguo delle attività di
rimborso della tassa sulle concessioni governative per liscrizione nel registro
delle imprese, di cui allarticolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è
determinato per lanno 2000 in lire 2.500 miliardi.
- 2. Limporto di cui al comma
1 è versato allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposita
unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero delle Finanze, che
provvederà a soddisfare gli aventi diritto con le modalità di cui al comma 6 del
predetto articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
-
- Art. 70.
- (Fondi speciali e
tabelle) .
- 1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5
agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il
finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel
triennio 2000-2002, restano determinati per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 nelle
misure indicate nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il
fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese
in conto capitale.
- 2. Le dotazioni da iscrivere nei
singoli stati di previsione del bilancio 2000 e triennale 2000-2002, in relazione a leggi
di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono
indicate nella tabella C allegata alla presente legge.
- 3. Ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 2,
comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il
rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
fra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e
2002, nelle misure indicate nella tabella D allegata alla presente legge.
- >4.Ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978 ,
n.468 e successive modificazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate
nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella
medesima tabella.
- 5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate
da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e
2002, nelle misure indicate nella tabella F allegata alla presente legge.
- 6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere
pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti
pubblici possono assumere impegni nell'anno 2000, a carico di esercizi futuri, nei limiti
massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita
colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti
esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
- 7. Ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 25 giugno 1999, n. 208, le leggi
vigenti la cui quantificazione è effettuata dalla tabella di cui all'articolo 11, comma
3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e le leggi
vigenti rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera f), della medesima legge, sono indicate, rispettivamente, dalla tabella C e
dall'allegato 1 della presente legge.
-
- Art. 71.
- (Copertura
finanziaria ed entrata in vigore)
- 1. La copertura della presente
legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove
finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente viene assicurata,
ai sensi dellarticolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
sostituito dallarticolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, secondo il prospetto
allegato.
- 2. Le disposizioni della presente
legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
- 3. Le disposizioni della presente
legge si applicano con decorrenza dal 1º gennaio 2000.
-------------------------------------------------------------
-
- Tabella 1
- (articolo 9, comma 2)
- 1. Per ogni grado di giudizio dei
procedimenti giurisdizionali civili ed amministrativi, fermo quanto disposto
- dallarticolo 8, comma 4,
per lesercizio in sede penale, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è
dovuto
- nei seguenti importi:
- a) nulla è dovuto per i processi
di valore inferiore a lire 2.000.000;
- b) lire 120.000 per i processi di
valore superiore a lire 2.000.000 e fino a lire 10.000.000
- c) lire 300.000 per i processi di
valore superiore a lire 10.000.000 e fino a lire 50.000.000
- d) lire 600.000 per i processi di
valore superiore a lire 50.000.000 e fino a lire 100.000.000
- e) lire 800.000 per i processi di
valore superiore a lire 100.000.000 e fino a lire 500.000.000
- f) lire 1.300.000 per i processi
di valore superiore a lire 500.000.000 e fino a lire 1.000.000.000
- g) lire 1.800.000 per i processi
di valore superiore a lire 1.000.000.000
- 2. I processi amministrativi
quando non sia determinabile il valore della domanda, si considerano ricompresi nello
- scaglione di cui alla lettera a)
del comma 1 della presente tabella.
- 3. I processi di valore
indeterminabile si considerano compresi nello scaglione di cui alla lettera d), comma 1
- della presente tabella. Nei
procedimenti giudiziari contenziosi, il cui valore sia indeterminabile, di competenza
- esclusiva del giudice di pace, il
contributo unificato è dovuto nella misura prevista per lo scaglione di cui alla
- lettera c) del comma 1 della
presente tabella.
- 4. Il contributo dovuto per i
procedimenti speciali previsti nel Libro quarto, titolo I e II, del codice di procedura
- civile, compreso il giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo, e nei confronti di opposizione alla sentenza
- dichiarativa di fallimento, è
ridotto alla metà. Il contributo non è dovuto per i procedimenti cautelari richiesti in
- corso di causa ai sensi
dellarticolo 669-quater del codice di procedura civile.
- 5. Per i procedimenti di
esecuzione immobiliare è dovuto esclusivamente il contributo alla lettera c) del comma
- 1 delle presente tabella. Per gli
altri procedimenti esecutivi, limporto del contributo dovuto è quello indicato
- nella lettera c) del comma 1
della presente tabella, ridotto alla metà.
- 6. Per il rilascio di copie
autentiche, anche da parte degli uffici giudiziari, è dovuto un unico diritto fisso pari
- a lire 10.000 per ogni atto,
anche se composto di più fogli o più pagine.