La legge sul nuovo patteggiamento "allargato"
(Il testo normativo non ha carattere di ufficialità ma mere finalità informative. Fa fede il testo della Gazzetta ufficiale)
(1) Il testo dell'art. 444 c.p.p., come modificato dal presente articolo, è
il seguente:
«Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una
sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando
questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena
pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i
delitti di cui all'articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, nonche' quelli contro coloro che siano stati dichiarati
delinquenti abituali, professionali e per
tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice
penale, qualora la pena superi due anni
soli o congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta
e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base
degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle
circostanze prospettate dalle parti,
nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione
enunciando nel
dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione
di parte civile, il giudice non decide
sulla relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle
spese sostenute dalla parte civile,
salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale.
Non si applica la disposizione dell'art.
75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia, alla
concessione della
sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene
che la sospensione condizionale non
puo' essere concessa, rigetta la richiesta».