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Decreto legislativo 6 maggio 1999 n. 169.
Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.
(in Gazz. Uff. 15 giugno 1999 n. 138: in vigore dal 16-6-1999).
 
 
 
                                 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
    Vista la direttiva 96/9/CE  (*)  del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo
1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati;
    Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare gli articoli 1 e 2, nonche' l'articolo
43 (**) che detta i criteri di delega al Governo per il recepimento della citata direttiva 96/9/CE;
    Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente protezione del diritto d'autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio;
    Vista la legge 20 giugno 1973, n. 399, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di
Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche;
    Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
3 dicembre 1998;
    Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1999;
    Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
delle  comunicazioni e per i beni e le attivita' culturali;
 
 
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(*)  La direttiva 96/9/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L 49/29 del 28 febbraio 1996.
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee  (legge comunitaria 1995-1997)".
     Gli articoli 1, 2 e 43 della legge 24 aprile 1998, n. 128 stabiliscono:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di un anno dalla data di  entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare  attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato A; la scadenza e' prorogata di sei mesi se, per effetto di direttive notificate nel corso
dell'anno di delega, la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco e' modificata senza
che siano introdotte nuove norme di principio.
    2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per il coordinamento
delle politiche comunitarie e dei Ministri con competenza istituzionale nella materia, di concerto con
i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.
    3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B,
a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma 1,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso,   entro quaranta giorni dalla
data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono
emanati anche in  mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per   il parere delle Commissioni scada
nei trenta giorni che  precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono
prorogati  di novanta giorni.
    4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore  della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 del presente articolo e ai sensi
dell'art. 17.
    5. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine  di cui al comma 1, e con le modalita di cui ai
commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive del decreto  legislativo l settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza della procedura indicati
nell'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
    6. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine  di cui al comma 1, disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di recepimento della direttiva 92/57/CEE del
Consiglio, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure indicate dalla legge
22 febbraio 1994, n. 146, e dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52. Nell'esercizio della delega il Governo
dispone l'applicazione delle norme di cui all'art. 10 del citato decreto legislativo n. 494 del 1996 a laureati
con adeguata competenza tecnica o documentabile esperienza curriculare e professionale nel settore della
sicurezza.
    7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine  di cui al comma 1 e con le modalita' di cui ai commi
2 e 3, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 26
novembre 1992, n. 470, alle direttive del Consiglio 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
    8. Il Governo e' delegato ad emanare, secondo i  criteri e i principi direttivi di cui all'art. 2, entro il termine
di cui al comma 1 e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, le disposizioni integrative e
correttive necessarie ad  adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 10   settembre 1991, n. 303,
alla direttiva 86/653/CEE del  Consiglio, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti
gli agenti commerciali  indipendenti.
    9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3,
informandosi ai criteri e ai principi generali di cui all'art. 2, e' data attuazione:
    a) alla direttiva 93/118/CE del Consiglio, che modifica la direttiva 85/73/CEE del Consiglio,  relativa al
finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di  volatili da cortile,
informandosi anche ai criteri specifici previsti  all'art. 35 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e tenendo conto
delle direttive del Consiglio 94/64/CE, 95/24/CE, 96/17/CE e 96/43/CE, di modifica della citata direttiva 85/73/CEE;
    b) alla direttiva 93/119/CE del Consiglio, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o
l'abbattimento, informandosi anche ai criteri specifici previsti all'art. 37 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
    c) alla direttiva 95/29/CE del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e alla direttiva
97/2/CE del Consiglio sulle norme minime per la protezione dei vitelli, tenendo conto della decisione della
Commissione 97/182/CE".
 
(**) Art. 43 (Tutela giuridica delle banche di dati). -- 1. L'attuazione della direttiva 9 6/9/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire la nozione giuridica di banca di dati ai sensi dell'art. 1 della direttiva ed agli effetti del recepimento
della medesima;
b) comprendere la banca di dati alle condizioni previste dalla direttiva, tra le   opere protette ai sensi dell'art. 2
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
c) riconoscere e disciplinare l'esercizio del diritto esclusivo dell'autore delle banche di dati;
d) prevedere deroghe al diritto esclusivo di autorizzare l'estrazione e il reimpiego di una parte sostanziale del contenuto
di una banca di dati, in conformita' a quanto   disposto dall'art. 6, comma 2, lettere b) e c), della direttiva;
e) riconoscere e disciplinare, in applicazione delle disposizioni contenute nel capitolo III della direttiva, il diritto specifico
di chi ha costituito la banca di dati alla tutela   dell'investimento;
f) prevedere disposizioni transitorie in conformita' a quanto previsto dall'art. 14 della   direttiva".

Emana   il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
    1. Al secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.".
Art. 2.
    1. Dopo il numero 8) dell'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (1), e' aggiunto il seguente:
"9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.".
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(1) Il testo vigente dell'art. 2 legge 22 aprile 1941 n. 633, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 2. - In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammaticomusicali e le variazioni musicali
costituenti di per se' opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari,
compresa la scenografia, anche se applicata all'industria, sempreche' il loro valore artistico sia scindibile
dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate;
5) i disegni e le opere dell'architettura;
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreche' non si tratti di semplice documentazione
protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che
non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II;
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purche' originali quale risultato di creazione
intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che
stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce.
Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;
9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'art. 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi
indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi
elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati
i diritti esistenti su tale contenuto".
 
Art. 3.
    1. L'articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"Art. 12-bis. - Salvo patto contrario, il datore di lavoro e' titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del  programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore  dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.".
 
Art. 4.
    1. Dopo la sezione VI del capo IV del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserita la seguente:
 
"Sezione VII
Banche di dati
Art. 64-quinquies . - 1. L'autore di un banca di dati ha il diritto  esclusivo di eseguire o autorizzare:
a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni  altra modifica;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel  territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;
d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).
Art. 64-sexies. - 1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 64-quinquies da parte del titolare del diritto:
a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalita' didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purche' si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attivita' di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalita' o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto;
b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.
2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attivita' indicate nell'articolo 64-quinquies poste in essere da parte dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attivita' sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se l'utente legittimo e' autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.
4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio al titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati.".
 
Art. 5.
    1. Dopo il titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente:
 
"Titolo II-bis
    DISPOSIZIONI SUI DIRITTI DEL COSTITUTORE DI UNA BANCA DI DATI
DIRITTI E OBBLIGHI DELL'UTENTE
Capo I
Diritti del costitutore di una banca di dati
Art. 102-bis. -- 1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) costitutore di una banca di dati: chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione
di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi
finanziari, tempo o lavoro;
b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della  totalita' o di una parte sostanziale
del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia
forma. L'attivita' di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto
di estrazione;
c) reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del  pubblico della totalita' o di una
parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio,
trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma.  L'attivita' di prestito dei soggetti
di cui all'articolo 69, comma 1,  non costituisce atto di reimpiego.
    2. La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata o consentita dal titolare in uno
Stato membro dell'Unione europea  esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nel
territorio dell'Unione europea.
    3. Indipendentemente dalla tutelabilita' della banca di dati a   norma del diritto d'autore o di altri
diritti e senza pregiudizio dei  diritti sul contenuto o parti di esso, il costitutore di una banca di dati
ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di
estrazione ovvero reimpiego della totalita' o di una parte sostanziale della stessa.
    4. Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche di dati i cui costitutori o titolari di diritti
sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o residenti abituali nel territorio dell'Unione
europea.
    5. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresi' alle   imprese e societa' costituite secondo
la normativa di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale,  l'amministrazione
centrale o il centro d'attivita' principale   all'interno della Unione europea; tuttavia, qualora la societa' o
l'impresa abbia all'interno della Unione europea soltanto la propria  sede sociale, deve sussistere
un legame effettivo e continuo tra  l'attivita' della medesima e l'economia di uno degli Stati membri
dell'Unione europea.
    6. Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del   completamento della banca di dati
e si estingue trascorsi quindici anni dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data del completamento
stesso.
    7. Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del   pubblico prima dello scadere
del periodo di cui al comma 6, il diritto di cui allo stesso comma 6 si estingue trascorsi quindici
anni dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa a  disposizione del pubblico.
    8. Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o integrazioni sostanziali
comportanti nuovi investimenti rilevanti  ai sensi del comma 1, lettera a), dal momento del
completamento o della prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati  cosi' modificata
o integrata, e come tale espressamente identificata, decorre un autonomo termine di durata della
protezione, pari a quello  di cui ai commi 6 e 7.
    9. Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e   sistematici di parti non sostanziali
del contenuto della banca di  dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione
della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costitutore della banca di dati.
   10. Il diritto di cui al comma 3 puo' essere acquistato o trasmesso in tutti i modi e forme
consentiti dalla legge.
Capo II
Diritti e obblighi dell'utente
 
Art. 102-ter. -- 1. L'utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico non puo' arrecare pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un altro diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca.
    2. L'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non puo' eseguire operazioni che siano in   contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costitutore della banca di dati.
    3. Non sono soggette all'autorizzazione del costitutore della banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attivita' di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo. Se l'utente legittimo e' autorizzato ad effettuare l'estrazione o il reimpiego solo di una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.
    4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1, 2 e 3 sono nulle.".
 
Art. 6.
    1. L'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' cosi'  modificato:
    a) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Chiunque, al fine di trarne profitto, riproduce, trasferisce su altro supporto,
distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di
dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies,
ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102- ter   e' soggetto alla pena della reclusione
da tre mesi a tre anni e della multa da lire un milione a lire dieci milioni. La pena non e'
inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione e a lire tre milioni di  multa se il fatto e' di
rilevante gravita' ovvero se la banca di dati   oggetto delle abusive operazioni di riproduzione,
trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o
dimostrazione in pubblico, estrazione o reimpiego sia stata  distribuita, venduta o
concessa in locazione su supporti  contrassegnati dalla Societa' italiana degli autori
ed editori ai sensi della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione
approvato con R.D. 18 maggio 1942, n. 1369";
    b) al comma 2, le parole: "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1 e 1-bis".
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(1) Il testo vigente dell'art. 171-bis della legge 22 aprile 1941 n. 633, '
come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 171-bis. - 1. Chiunque abusivamente duplica a fini di lucro, programmi per elaboratore, o, ai medesimi fini
e sapendo o avendo motivo di sapere che si tratta di copie non autorizzate, importa, distribuisce, vende, detiene
a scopo commerciale, o concede  in locazione i medesimi programmi, e'  soggetto alla pena della  reclusione da
tre mesi a tre anni e della multa da L. 1.000.000 a   L. 10.000.000. Si applica la stessa pena se il fatto concerne
qualsiasi  mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi
applicati a protezione di un programma per elaboratore.   La pena non e' inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione
e la multa a L. 3.000.000 se il fatto e' di rilevante gravita' ovvero se il programma oggetto  dell'abusiva duplicazione,
importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o locazione sia stato precedentemente distribuito,
venduto o concesso in locazione su supporti contrassegnati dalla Societa' italiana degli  autori ed editori ai sensi della
presente legge e del relativo regolamento di   esecuzione approvato con R.D. 18 maggio 1942, n. 1369.
    1-bis. Chiunque, al fine di trarne profitto, riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta
o dimostra in pubblico il contenuto di una  banca di dati, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies
e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli
102-bis e 102- ter e' soggetto  alla pena della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da lire un milione a lire dieci milioni.
La pena non e' inferiore nel minimo a sei mesi  di reclusione e a lire tre milioni di multa se il fatto e' di rilevante gravita'
ovvero se la banca di dati oggetto delle abusive operazioni di riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione,
comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, estrazione o reimpiego sia stata distribuita,  venduta o concessa
in locazione su supporti contrassegnati dalla Societa' italiana degli autori ed editori ai sensi della presente legge e del relativo
regolamento di esecuzione approvato con R.D. 18 maggio 1942, n. 1369.
    2. La condanna per i reati previsti ai commi 1 e 1-bis comporta la pubblicazione della sentenza in uno o piu' quotidiani e
in uno o piu' periodici specializzati".
 
Art. 7.
Disposizioni finali e transitorie.
    1. Le disposizioni del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applicano anche alle banche di dati create prima del 1 gennaio 1998 e che entro la data di entrata in vigore del presente decreto soddisfino i requisiti di cui all'articolo 2 del decreto medesimo, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisitianteriormente. La stessa disposizione si applica anche alle banche di dati create dal 1 gennaio 1998 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
    2. Le disposizioni del capo I del titolo II-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applicano anche alle banche di dati costituite completamente nei 15 anni precedenti il 1 gennaio 1998 e che alla data di entrata in vigore del presente decreto soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5 del decreto medesimo, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente. La stessa disposizione si applica anche alle banche di dati costituite completamente dal 1 gennaio 1998 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
    3. Per le banche di dati di cui al comma 2, primo periodo, il termine di cui all'articolo 102-bis, comma 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633, decorre dal 1 gennaio 1998.
    4. Il presente decreto non osta all'applicazione delle disposizioni concernenti, in particolar modo, il diritto d'autore, i diritti connessi o altri diritti od obblighi preesistenti su dati, opere o altri elementi inseriti in una banca di dati, brevetti, marchi commerciali, disegni e modelli industriali, la protezione dei beni appartenenti al patrimonio nazionale, le norme sulle intese e sulla concorrenza sleale, il segreto industriale, la sicurezza, la riservatezza, la tutela dei dati di carattere personale ed il rispetto della vita privata, l'accesso ai documenti pubblici o il diritto dei contratti.
Art. 8.
    1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.