- Decreto legislativo 6 maggio 1999 n. 169.
- Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela
giuridica delle banche di dati.
- (in Gazz. Uff. 15 giugno 1999 n. 138: in vigore dal
16-6-1999).
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
- Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la direttiva 96/9/CE (*) del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 marzo
- 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di
dati;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare gli articoli 1
e 2, nonche' l'articolo
- 43 (**) che detta i criteri di delega al Governo per
il recepimento della citata direttiva 96/9/CE;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente protezione del
diritto d'autore e di altri
- diritti connessi al suo esercizio;
Vista la legge 20 giugno 1973, n. 399, recante ratifica ed esecuzione
della Convenzione di
- Berna per la protezione delle opere letterarie ed
artistiche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del
- 3 dicembre 1998;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera
dei deputati e
- del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 aprile 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto
con i Ministri degli
- affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica,
- delle comunicazioni e per i beni e le attivita'
culturali;
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- (*) La direttiva 96/9/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L 49/29
del 28 febbraio 1996.
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca "Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza
- dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria
1995-1997)".
Gli articoli 1, 2 e 43 della legge 24 aprile 1998, n. 128
stabiliscono:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il
Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese
nell'elenco di cui
all'allegato A; la scadenza e' prorogata di sei mesi se, per effetto di direttive
notificate nel corso
- dell'anno di delega, la disciplina risultante da direttive
comprese nell'elenco e' modificata senza
- che siano introdotte nuove norme di principio.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400,
- su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro competente per il coordinamento
- delle politiche comunitarie e dei Ministri con competenza
istituzionale nella materia, di concerto con
- i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica
- e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto
della direttiva, se non proponenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B,
- a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri,
sono trasmessi, entro il termine di cui al comma 1,
- alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla
- data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per
materia; decorso tale termine, i decreti sono
- emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il
termine previsto per il parere delle Commissioni scada
- nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono
- prorogati di novanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2
e 3, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 del presente
articolo e ai sensi
dell'art. 17.
5. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui al
comma 1, e con le modalita di cui ai
- commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo l settembre 1993, n. 385, e
- successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e con l'osservanza della procedura indicati
nell'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
6. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui al
comma 1, disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di recepimento della direttiva
92/57/CEE del
Consiglio, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza delle
procedure indicate dalla legge
- 22 febbraio 1994, n. 146, e dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Nell'esercizio della delega il Governo
- dispone l'applicazione delle norme di cui all'art. 10 del citato
decreto legislativo n. 494 del 1996 a laureati
- con adeguata competenza tecnica o documentabile esperienza
curriculare e professionale nel settore della
- sicurezza.
- 7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il
termine di cui al comma 1 e con le modalita' di cui ai commi
- 2 e 3, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad
adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 26
novembre 1992, n. 470, alle direttive del Consiglio 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE,
nel rispetto dei
principi e criteri direttivi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d), della
legge 19 febbraio 1992, n. 142.
8. Il Governo e' delegato ad emanare, secondo i criteri e i
principi direttivi di cui all'art. 2, entro il termine
- di cui al comma 1 e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo, le disposizioni integrative e
- correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal
decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303,
- alla direttiva 86/653/CEE del Consiglio, relativa al
coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti
- gli agenti commerciali indipendenti.
9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con le modalita' di cui ai commi 2 e 3,
- informandosi ai criteri e ai principi generali di cui all'art. 2,
e' data attuazione:
a) alla direttiva 93/118/CE del Consiglio, che modifica la direttiva
85/73/CEE del Consiglio, relativa al
- finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni
fresche e delle carni di volatili da cortile,
- informandosi anche ai criteri specifici previsti all'art. 35
della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e tenendo conto
- delle direttive del Consiglio 94/64/CE, 95/24/CE, 96/17/CE e
96/43/CE, di modifica della citata direttiva 85/73/CEE;
b) alla direttiva 93/119/CE del Consiglio, relativa alla protezione
degli animali durante la macellazione o
l'abbattimento, informandosi anche ai criteri specifici previsti all'art. 37 della legge 6
febbraio 1996, n. 52;
c) alla direttiva 95/29/CE del Consiglio sulla protezione degli animali
durante il trasporto e alla direttiva
- 97/2/CE del Consiglio sulle norme minime per la protezione dei
vitelli, tenendo conto della decisione della
- Commissione 97/182/CE".
-
- (**) Art. 43 (Tutela
giuridica delle banche di dati). -- 1. L'attuazione della direttiva 9 6/9/CE del
Parlamento
- europeo e del Consiglio si informa ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) definire la nozione giuridica di banca di dati ai sensi dell'art. 1 della direttiva ed
agli effetti del recepimento
- della medesima;
b) comprendere la banca di dati alle condizioni previste dalla direttiva, tra le
opere protette ai sensi dell'art. 2
- della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni;
c) riconoscere e disciplinare l'esercizio del diritto esclusivo dell'autore delle banche
di dati;
- d) prevedere deroghe al diritto esclusivo di autorizzare
l'estrazione e il reimpiego di una parte sostanziale del contenuto
- di una banca di dati, in conformita' a quanto
disposto dall'art. 6, comma 2, lettere b) e c), della direttiva;
e) riconoscere e disciplinare, in applicazione delle disposizioni contenute nel capitolo
III della direttiva, il diritto specifico
- di chi ha costituito la banca di dati alla tutela
dell'investimento;
f) prevedere disposizioni transitorie in conformita' a quanto previsto dall'art. 14 della
direttiva".
- Emana il seguente decreto legislativo:
- Art. 1.
- 1. Al secondo comma dell'articolo 1
della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
nonche' le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono
una creazione intellettuale dell'autore.".
- Art. 2.
- 1. Dopo il numero 8) dell'articolo 2
della legge 22 aprile 1941, n. 633 (1), e' aggiunto il seguente:
"9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte
di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed
individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle
banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti
su tale contenuto.".
-------------------------------
- (1) Il testo vigente dell'art. 2 legge 22 aprile 1941 n.
633, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 2. - In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in
forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammaticomusicali e
le variazioni musicali
- costituenti di per se' opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto
o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle
arti figurative similari,
- compresa la scenografia, anche se applicata
all'industria, sempreche' il loro valore artistico sia scindibile
- dal carattere industriale del prodotto al quale sono
associate;
5) i disegni e le opere dell'architettura;
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreche' non si tratti di semplice
documentazione
- protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo
secondo;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della
fotografia sempre che
- non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi
delle norme del capo V del titolo II;
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purche' originali quale
risultato di creazione
- intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela
accordata dalla presente legge le idee e i principi che
- stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma,
compresi quelli alla base delle sue interfacce.
- Il termine programma comprende anche il materiale
preparatorio per la progettazione del programma stesso;
9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'art. 1, intese come raccolte di opere,
dati o altri elementi
- indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed
individualmente accessibili mediante mezzi
- elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di
dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati
- i diritti esistenti su tale contenuto".
-
- Art. 3.
- 1. L'articolo 12-bis della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"Art. 12-bis. - Salvo patto contrario, il datore di lavoro e' titolare del
diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della
banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o
su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.".
-
- Art. 4.
- 1. Dopo la sezione VI del capo IV del
titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserita la seguente:
-
- "Sezione VII
- Banche di dati
- Art. 64-quinquies . - 1. L'autore di un banca di
dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:
a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in
qualsiasi forma;
b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di
dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea da parte del
titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare,
all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;
d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la
trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in
pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).
- Art. 64-sexies. - 1. Non sono soggetti
all'autorizzazione di cui all'articolo 64-quinquies da parte del titolare del
diritto:
a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente
finalita' didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa,
purche' si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non
commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attivita' di accesso e consultazione, le
eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalita' o di parte sostanziale del
contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del
diritto;
b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una
procedura amministrativa o giurisdizionale.
- 2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le
attivita' indicate nell'articolo 64-quinquies poste in essere da parte
dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attivita' sono
necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale
impiego; se l'utente legittimo e' autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di
dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle ai sensi
dell'articolo 1418 del codice civile.
4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e
artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro
applicazione arrechi indebitamente pregiudizio al titolare del diritto o entri in
conflitto con il normale impiego della banca di dati.".
-
- Art. 5.
- 1. Dopo il titolo II della legge 22
aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente:
-
- "Titolo II-bis
DISPOSIZIONI SUI DIRITTI DEL COSTITUTORE DI UNA BANCA DI DATI
- DIRITTI E OBBLIGHI DELL'UTENTE
- Capo I
Diritti del costitutore di una banca di dati
- Art. 102-bis. -- 1. Ai fini del presente titolo
si intende per:
- a) costitutore di una banca di dati: chi effettua
investimenti rilevanti per la costituzione
- di una banca di dati o per la sua verifica o la sua
presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi
finanziari, tempo o lavoro;
b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalita' o di una
parte sostanziale
- del contenuto di una banca di dati su un altro supporto
con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia
forma. L'attivita' di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non
costituisce atto
- di estrazione;
c) reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della
totalita' o di una
- parte sostanziale del contenuto della banca di dati
mediante distribuzione di copie, noleggio,
trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. L'attivita' di
prestito dei soggetti
- di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce
atto di reimpiego.
2. La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata o
consentita dal titolare in uno
- Stato membro dell'Unione europea esaurisce il
diritto di controllare la rivendita della copia nel
territorio dell'Unione europea.
3. Indipendentemente dalla tutelabilita' della banca di dati a
norma del diritto d'autore o di altri
- diritti e senza pregiudizio dei diritti sul
contenuto o parti di esso, il costitutore di una banca di dati
- ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite
dal presente Capo, di vietare le operazioni di
- estrazione ovvero reimpiego della totalita' o di una
parte sostanziale della stessa.
4. Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche di dati i cui
costitutori o titolari di diritti
- sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o
residenti abituali nel territorio dell'Unione
- europea.
5. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresi' alle
imprese e societa' costituite secondo
- la normativa di uno Stato membro dell'Unione europea ed
aventi la sede sociale, l'amministrazione
- centrale o il centro d'attivita' principale
all'interno della Unione europea; tuttavia, qualora la societa' o
l'impresa abbia all'interno della Unione europea soltanto la propria sede sociale,
deve sussistere
- un legame effettivo e continuo tra l'attivita'
della medesima e l'economia di uno degli Stati membri
dell'Unione europea.
6. Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del
completamento della banca di dati
- e si estingue trascorsi quindici anni dal 1 gennaio
dell'anno successivo alla data del completamento
stesso.
7. Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del
pubblico prima dello scadere
- del periodo di cui al comma 6, il diritto di cui allo
stesso comma 6 si estingue trascorsi quindici
anni dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa a disposizione
del pubblico.
8. Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o
integrazioni sostanziali
- comportanti nuovi investimenti rilevanti ai sensi
del comma 1, lettera a), dal momento del
- completamento o della prima messa a disposizione del
pubblico della banca di dati cosi' modificata
- o integrata, e come tale espressamente identificata,
decorre un autonomo termine di durata della
- protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7.
9. Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e
sistematici di parti non sostanziali
- del contenuto della banca di dati, qualora
presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione
- della banca di dati o arrechino un pregiudizio
ingiustificato al costitutore della banca di dati.
10. Il diritto di cui al comma 3 puo' essere acquistato o trasmesso in tutti
i modi e forme
- consentiti dalla legge.
- Capo II
Diritti e obblighi dell'utente
-
- Art. 102-ter. -- 1. L'utente legittimo della
banca di dati messa a disposizione del pubblico non puo' arrecare pregiudizio al titolare
del diritto d'autore o di un altro diritto connesso relativo ad opere o prestazioni
contenute in tale banca.
2. L'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a
disposizione del pubblico non puo' eseguire operazioni che siano in contrasto con
la normale gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al
costitutore della banca di dati.
3. Non sono soggette all'autorizzazione del costitutore della banca di
dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attivita' di estrazione o
reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del
contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo. Se
l'utente legittimo e' autorizzato ad effettuare l'estrazione o il reimpiego solo di una
parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.
4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1, 2 e 3
sono nulle.".
-
- Art. 6.
- 1. L'articolo 171-bis della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e' cosi' modificato:
- a) dopo il comma 1, e' aggiunto il
seguente:
"1-bis. Chiunque, al fine di trarne profitto, riproduce, trasferisce su
altro supporto,
- distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico
il contenuto di una banca di
- dati in violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 64-quinquies e 64-sexies,
ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle
- disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102- ter
e' soggetto alla pena della reclusione
- da tre mesi a tre anni e della multa da lire un milione a
lire dieci milioni. La pena non e'
inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione e a lire tre milioni di multa se il
fatto e' di
- rilevante gravita' ovvero se la banca di dati
oggetto delle abusive operazioni di riproduzione,
- trasferimento su altro supporto, distribuzione,
comunicazione, presentazione o
dimostrazione in pubblico, estrazione o reimpiego sia stata distribuita, venduta o
- concessa in locazione su supporti contrassegnati
dalla Societa' italiana degli autori
- ed editori ai sensi della presente legge e del relativo
regolamento di esecuzione
approvato con R.D. 18 maggio 1942, n. 1369";
b) al comma 2, le parole: "al comma 1" sono sostituite dalle
seguenti: "ai commi 1 e 1-bis".
-----------------------------------
- (1) Il testo vigente dell'art. 171-bis della legge 22
aprile 1941 n. 633, '
- come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 171-bis. - 1. Chiunque abusivamente duplica a fini di lucro, programmi per
elaboratore, o, ai medesimi fini
- e sapendo o avendo motivo di sapere che si tratta di
copie non autorizzate, importa, distribuisce, vende, detiene
- a scopo commerciale, o concede in locazione i
medesimi programmi, e' soggetto alla pena della reclusione da
- tre mesi a tre anni e della multa da L. 1.000.000 a
L. 10.000.000. Si applica la stessa pena se il fatto concerne
- qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o
facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi
- applicati a protezione di un programma per elaboratore.
La pena non e' inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione
- e la multa a L. 3.000.000 se il fatto e' di rilevante
gravita' ovvero se il programma oggetto dell'abusiva duplicazione,
- importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo
commerciale o locazione sia stato precedentemente distribuito,
- venduto o concesso in locazione su supporti
contrassegnati dalla Societa' italiana degli autori ed editori ai sensi della
- presente legge e del relativo regolamento di
esecuzione approvato con R.D. 18 maggio 1942, n. 1369.
1-bis. Chiunque, al fine di trarne profitto, riproduce, trasferisce su
altro supporto, distribuisce, comunica, presenta
- o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di
dati, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies
- e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego
della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli
- 102-bis e 102- ter e' soggetto alla pena della
reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da lire un milione a lire dieci milioni.
- La pena non e' inferiore nel minimo a sei mesi di
reclusione e a lire tre milioni di multa se il fatto e' di rilevante gravita'
ovvero se la banca di dati oggetto delle abusive operazioni di riproduzione, trasferimento
su altro supporto, distribuzione,
- comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico,
estrazione o reimpiego sia stata distribuita, venduta o concessa
- in locazione su supporti contrassegnati dalla Societa'
italiana degli autori ed editori ai sensi della presente legge e del relativo
- regolamento di esecuzione approvato con R.D. 18 maggio
1942, n. 1369.
2. La condanna per i reati previsti ai commi 1 e 1-bis comporta la
pubblicazione della sentenza in uno o piu' quotidiani e
- in uno o piu' periodici specializzati".
-
- Art. 7.
- Disposizioni finali e transitorie.
- 1. Le disposizioni del titolo I della
legge 22 aprile 1941, n. 633, si applicano anche alle banche di dati create prima del 1
gennaio 1998 e che entro la data di entrata in vigore del presente decreto soddisfino i
requisiti di cui all'articolo 2 del decreto medesimo, fatti salvi gli eventuali atti
conclusi e i diritti acquisitianteriormente. La stessa disposizione si applica anche alle
banche di dati create dal 1 gennaio 1998 fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Le disposizioni del capo I del titolo II-bis della legge 22 aprile
1941, n. 633, si applicano anche alle banche di dati costituite completamente nei 15 anni
precedenti il 1 gennaio 1998 e che alla data di entrata in vigore del presente decreto
soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5 del decreto medesimo, fatti salvi gli
eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente. La stessa disposizione si
applica anche alle banche di dati costituite completamente dal 1 gennaio 1998 fino alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Per le banche di dati di cui al comma 2, primo periodo, il termine
di cui all'articolo 102-bis, comma 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633, decorre dal 1
gennaio 1998.
4. Il presente decreto non osta all'applicazione delle disposizioni
concernenti, in particolar modo, il diritto d'autore, i diritti connessi o altri diritti
od obblighi preesistenti su dati, opere o altri elementi inseriti in una banca di dati,
brevetti, marchi commerciali, disegni e modelli industriali, la protezione dei beni
appartenenti al patrimonio nazionale, le norme sulle intese e sulla concorrenza sleale, il
segreto industriale, la sicurezza, la riservatezza, la tutela dei dati di carattere
personale ed il rispetto della vita privata, l'accesso ai documenti pubblici o il diritto
dei contratti.
- Art. 8.
- 1. Il presente decreto entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.