Art. 7.
(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80)
1. Al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
l’articolo 33 è sostituito dal seguente:
«Art. 33. – 1. Sono devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in
materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti alla vigilanza
sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio
farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla
legge 14 novembre 1995, n. 481.
2. Tali controversie
sono, in particolare, quelle:
a)
concernenti la istituzione, modificazione o estinzione di soggetti gestori
di pubblici servizi, ivi comprese le aziende speciali, le istituzioni o le
società di capitali anche di trasformazione urbana;
b)
tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici
servizi;
c)
in materia di vigilanza e di controllo nei confronti di gestori dei pubblici
servizi;
d)
aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori,
servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti alla applicazione
delle norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale;
e)
riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura
patrimoniale, rese nell’espletamento di pubblici servizi, ivi comprese
quelle rese nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e della pubblica
istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti
privati, delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno
alla persona o a cose e delle controversie in materia di invalidità.
3. All’articolo 5,
primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono soppresse le
parole: “o di servizi“»;
b)
l’articolo 34 è sostituito dal seguente:
«Art. 34. – 1.
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le
controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti
delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in
materia urbanistica ed edilizia.
2. Agli effetti del
presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti
dell’uso del territorio.
3. Nulla è innovato
in ordine:
a)
alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque;
b)
alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la
determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza
dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa»;
c)
l’articolo 35 è sostituito dal seguente:
«Art. 35. – 1. Il
giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione
esclusiva, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica,
il risarcimento del danno ingiusto.
2. Nei casi previsti
dal comma 1, il giudice amministrativo può stabilire i criteri in base ai
quali l’amministrazione pubblica o il gestore del pubblico servizio devono
proporre a favore dell’avente titolo il pagamento di una somma entro un
congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, con il ricorso
previsto dall’articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico
approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, può essere
chiesta la determinazione della somma dovuta.
3. Il giudice
amministrativo, nelle controversie di cui al comma 1, può disporre
l’assunzione dei mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile,
nonchè della consulenza tecnica d’ufficio, esclusi l’interrogatorio
formale e il giuramento. L’assunzione dei mezzi di prova e
l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio sono disciplinati, ove
occorra, nel regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642,
tenendo conto della specificità del processo amministrativo in relazione
alle esigenze di celerità e concentrazione del giudizio.
4. Il primo periodo
del terzo comma dell’articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
è sostituito dal seguente: “Il tribunale amministrativo regionale,
nell’ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni
relative all’eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la
reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali
consequenziali“.
5. Sono abrogati
l’articolo 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e ogni altra
disposizione che prevede la devoluzione al giudice ordinario delle
controversie sul risarcimento del danno conseguente all’annullamento di
atti amministrativi».
Art. 8.
(Giurisdizione esclusiva)
1. Nelle controversie
devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad
oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale, si applica il capo I del
titolo I del libro IV del codice di procedura civile. Per l’ingiunzione è
competente il presidente o un magistrato da lui delegato. L’opposizione si
propone con ricorso.
2. Nelle controversie
devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad
oggetti diritti soggettivi di natura patrimoniale, il tribunale
amministrativo regionale, su istanza di parte, dispone in via provvisionale,
con ordinanza provvisoriamente esecutiva, la condanna al pagamento di somme
di denaro quando, in ordine al credito azionato, ricorrono i presupposti di
cui agli articoli 186-bis e 186-ter del codice di procedura civile.
3. Al fine di cui al
comma 2, il presidente del tribunale amministrativo regionale, ovvero il
presidente della sezione interna o della sezione distaccata, fissa su
istanza di parte la discussione nella prima camera di consiglio utile, e
quando ciò non sia possibile, entro un termine di trenta giorni successivo
al deposito del ricorso o dell’istanza di parte se separata.
4. Il procedimento di
cui ai commi 1 e 2 si applica anche al giudizio innanzi al Consiglio di
Stato in sede di appello.
Art. 9.
(Decisioni in forma semplificata e perenzione dei ricorsi ultradecennali)
1. All’articolo
26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, l’ultimo comma è sostituito
dai seguenti:
«Nel caso in cui
ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità,
inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il tribunale
amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con sentenza
succintamente motivata. La motivazione della sentenza può consistere in un
sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo,
ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice
provvede anche sulle spese di giudizio, applicando le norme del codice di
procedura civile.
La decisione in forma
semplificata è assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio,
nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare
ovvero fissata d’ufficio a seguito dell’esame istruttorio previsto dal
secondo comma dell’articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio
di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e
successive modificazioni.
Le decisioni in forma
semplificata sono soggette alle medesime forme di impugnazione previste per
le sentenze.
La rinuncia al
ricorso, la cessazione della materia del contendere, l’estinzione del
giudizio e la perenzione sono pronunciate, con decreto, dal presidente della
sezione competente o da un magistrato da lui delegato. Il decreto è
depositato in segreteria, che ne dà formale comunicazione alle parti
costituite. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna
delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto
notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del
giudice adìto entro dieci giorni dall’ultima notifica. Nei trenta giorni
successivi il collegio decide sulla opposizione in camera di consiglio,
sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di
accoglimento della opposizione, dispone la reiscrizione del ricorso nel
ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le spese sono poste a carico
dell’opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza,
esclusa la possibilità di compensazione anche parziale. L’ordinanza è
depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite.
Avverso l’ordinanza che decide sulla opposizione può essere proposto
ricorso in appello. Il giudizio di appello procede secondo le regole
ordinarie, ridotti alla metà tutti i termini processuali».
2. A cura della
segreteria è notificato alle parti costituite, dopo il decorso di dieci
anni dalla data di deposito dei ricorsi, apposito avviso in virtù del quale
è fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza di
fissazione dell’udienza con la firma delle parti entro sei mesi dalla data
di notifica dell’avviso medesimo. I ricorsi per i quali non sia stata
presentata nuova domanda di fissazione vengono, dopo il decorso infruttuoso
del termine assegnato, dichiarati perenti con le modalità di cui
all’ultimo comma dell’articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
introdotto dal comma 1 del presente articolo.
3. Le
disposizioni concernenti le decisioni in forma semplificata e la perenzione
dei ricorsi ultradecennali, previste nei commi 1 e 2, si applicano anche ai
giudizi innanzi alla Corte dei conti in materia di ricorsi pensionistici,
civili, militari e di guerra.
4. Il
quinto comma dell’articolo 31 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
è sostituito dal seguente:
«Negli altri casi
il presidente fissa immediatamente la camera di consiglio per la sommaria
delibazione del regolamento di competenza proposto. Qualora il collegio,
sentiti i difensori delle parti, rilevi, con decisione semplificata, la
manifesta infondatezza del regolamento di competenza, respinge l’istanza e
provvede sulle spese di giudizio; in caso contrario dispone che gli atti
siano immediatamente trasmessi al Consiglio di Stato».
Art. 10.
(Esecuzione di sentenze non sospese dal Consiglio di Stato e dalla Corte
dei conti)
1. All’articolo
33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è aggiunto il seguente comma:
«Per l’esecuzione
delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato il tribunale
amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di
ottemperanza al giudicato di cui all’articolo 27, primo comma, numero 4),
del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio
decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni».
2. La disposizione di
cui al comma 1 si applica anche nel giudizio innanzi alle sezioni
giurisdizionali regionali della Corte dei conti per l’esecuzione delle
sentenze emesse dalle sezioni medesime e non sospese dalle sezioni
giurisdizionali centrali d’appello della Corte dei conti; per
l’esecuzione delle sentenze emesse da queste ultime provvedono le stesse
sezioni giurisdizionali centrali d’appello della Corte dei conti.
3. Ad eccezione di
quanto disposto dall’articolo 105, primo comma, del regolamento di
procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con regio
decreto 13 agosto 1933, n. 1038, la disposizione di cui al comma 1 si
applica anche nei giudizi innanzi alle sezioni giurisdizionali centrali
d’appello della Corte dei conti. È abrogato l’articolo 105, secondo
comma, del citato regolamento approvato con regio decreto n. 1038 del
1933.
Art. 11.
(Rinvio delle controversie al
tribunale amministrativo regionale)
1. Il quarto comma
dell’articolo 35 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito
dal seguente:
«In ogni caso di
rinvio, il giudizio prosegue innanzi al tribunale amministrativo regionale,
con fissazione d’ufficio dell’udienza pubblica, da tenere entro trenta
giorni dalla comunicazione della sentenza con la quale si dispone il rinvio.
Le parti possono depositare atti, documenti e memorie sino a tre giorni
prima dell’udienza».
Art. 12.
(Mezzi per l’effettuazione delle notifiche)
Il presidente del
tribunale può disporre che la notifica del ricorso o di provvedimenti sia
effettuata con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o
telefax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile.
Art. 13.
(Obbligo di permanenza nella sede di nomina per i presidenti di sezione
del Consiglio di Stato e per i presidenti dei
tribunali amministrativi regionali)
1. All’articolo
21 della legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo il quarto comma, è
inserito il seguente:
«La nomina a
presidente di sezione del Consiglio di Stato e quella a presidente di
tribunale amministrativo regionale comportano l’obbligo, per il nominato,
di permanere nella sede di assegnazione per un periodo non inferiore a tre
anni, salvo il caso di trasferimento d’ufficio disposto in applicazione
delle norme in materia. Per lo stesso periodo non è consentito il
collocamento fuori ruolo del magistrato. La nomina può non essere disposta
nei confronti di magistrati il cui periodo di permanenza in servizio, fino
al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, sia inferiore a tre
anni dalla data di conferimento dell’incarico».
Art. 14.
(Aumento dell’organico dei magistrati e del personale amministrativo)
1. A decorrere dal 1º
gennaio 2001, nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186,
il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è aumentato di
tre unità, quello dei consiglieri di Stato di dieci unità, quello dei
referendari dei tribunali amministrativi regionali di sessanta unità.
2. A decorrere dalla
stessa data di cui al comma 1, la dotazione organica del personale
amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali è aumentata nella misura complessiva di quaranta unità, da
ripartire tra le sedi interessate dagli aumenti di cui al medesimo comma 1.
3. Per le finalità
di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 16.600 milioni
annue a decorrere dall’anno 2001.
Art. 15.
(Pubblicità dei pareri del
Consiglio di Stato)
I pareri del
Consiglio di Stato sono pubblici e recano l’indicazione del presidente del
collegio e dell’estensore.
Art. 16.
(Integrazione dell’istruttoria
mediante consulenza tecnica)
Al primo comma
dell’articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato,
approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive
modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ovvero disporre
consulenza tecnica».
Art. 17.
(Ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa)
1. L’articolo 4
della legge 27 aprile 1982, n. 186, è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - (Ufficio
del segretariato generale della giustizia amministrativa). – 1.
L’ufficio del segretariato generale è composto dal segretario generale
nonchè, con competenza per i rispettivi istituti, dal segretario delegato
per il Consiglio di Stato e dal segretario delegato per i tribunali
amministrativi regionali.
2. Il segretario
generale e i segretari delegati assistono il presidente del Consiglio di
Stato nell’esercizio delle sue funzioni e svolgono, ciascuno per le
proprie competenze, gli altri compiti previsti dalle norme vigenti per il
segretario generale del Consiglio di Stato.
3. L’incarico di
segretario generale è conferito ad un consigliere di Stato, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del
Consiglio di Stato, sentito il consiglio di presidenza.
4. Gli incarichi di
segretario delegato sono conferiti dal presidente del Consiglio di Stato,
sentito il consiglio di presidenza, rispettivamente ad un consigliere di
Stato e ad un consigliere di tribunale amministrativo regionale.
5. Gli incarichi,
salvo provvedimento motivato di revoca, cessano al compimento di cinque anni
dal conferimento e non sono rinnovabili.
6. In caso di assenza
o di impedimento, i segretari sono sostituiti, con provvedimento del
presidente del Consiglio di Stato, da altro magistrato incaricato di
esercitarne temporaneamente le funzioni.
7. Agli oneri
derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede nei limiti
degli ordinari stanziamenti di bilancio».
Art. 18.
(Modificazione della composizione del consiglio di presidenza della
giustizia amministrativa)
1. L’articolo
7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è sostituito dal seguente:
«Art. 7. -
(Composizione del consiglio di presidenza) – 1. In attesa del generale
riordino dell’ordinamento della giustizia amministrativa sulla base della
unicità di accesso e di carriera, con esclusione di automatismi collegati
all’anzianità di servizio, il consiglio di presidenza è costituito con
decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri. Esso ha sede in Roma, presso il Consiglio di Stato,
ed è composto:
a)
dal presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;
b)
da quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato;
c)
da sei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali;
d)
da quattro cittadini eletti, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato
della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i
professori ordinari di università in materie giuridiche o gli avvocati con
venti anni di esercizio professionale;
e)
da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato con funzioni di
supplenti dei componenti di cui alla lettera b);
f)
da due magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali,
con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera c).
2. All’elezione dei
componenti di cui alle lettere b) ed e) del comma 1, nonchè di quelli di
cui alle lettere c) e f) del medesimo comma, partecipano, rispettivamente, i
magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e presso i tribunali
amministrativi regionali, senza distinzione di categoria, con voto
personale, segreto e diretto.
3. I componenti
elettivi durano in carica quattro anni e non sono immediatamente
rieleggibili.
4. I membri eletti
che nel corso del quadriennio perdono i requisiti di eleggibilità o si
dimettono, o cessano per qualsiasi causa dal servizio oppure passano dal
Consiglio di Stato ai tribunali amministrativi regionali o viceversa, sono
sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati appartenenti al
corrispondente gruppo elettorale che seguono gli eletti per il numero dei
suffragi ottenuti.
5. I componenti di
cui al comma 1, lettera d), non possono esercitare alcuna attività
suscettibile di interferire con le funzioni del Consiglio di Stato e dei
tribunali amministrativi regionali. Ad essi si applica il disposto
dell’articolo 12 della legge 13 aprile 1988, n. 117.
6. I membri supplenti
partecipano alle sedute del consiglio di presidenza in caso di assenza o
impedimento dei componenti effettivi.
7. Il vice
presidente, eletto dal consiglio tra i componenti di cui al comma 1, lettera
d), sostituisce il presidente ove questi sia assente o impedito.
8. In caso di parità
prevale il voto del presidente».
2. In sede
di prima applicazione, i componenti di cui all’articolo 7, comma 1,
lettera d), della legge 27 aprile 1982, n. 186, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo, entrano a far parte del consiglio di
presidenza in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Il
mandato cessa alla scadenza del consiglio stesso.
3. A decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge si applicano, in quanto
compatibili, al consiglio di presidenza della Corte dei conti le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Per le finalità
previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 470 milioni annue per
l’anno 2000 e di lire 940 milioni annue a decorrere dall’anno 2001.
Art. 19.
(Carichi di lavoro dei magistrati)
1. Al primo comma
dell’articolo 13 della legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo il numero
6) è aggiunto il seguente:
«6-bis) determina i
criteri e le modalità per la fissazione dei carichi di lavoro dei
magistrati».
Art. 20.
(Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali)
1. Alla
legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo l’articolo 53 è inserito il
seguente:
«Art. 53-bis. -
(Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali). – 1. A decorrere dall’anno 2001 il consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa provvede all’autonoma gestione delle spese
relative al Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali nei
limiti di un fondo iscritto in apposita unità previsionale di base
denominata “Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali“,
nell’ambito del centro di responsabilità “Tesoro“ dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Il bilancio preventivo ed il rendiconto sono
trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa disciplina l’organizzazione, il
funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei
tribunali amministrativi regionali».
Art. 21.
(Estensione ai magistrati amministrativi della facoltà prevista
dall’articolo 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, per i
magistrati dell’ordine giudiziario)
1.
La disposizione contenuta nel comma 1 dell’articolo 7 della legge 21
febbraio 1990, n. 36, si applica anche nei confronti dei magistrati
amministrativi di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186, nonchè dei
magistrati della Corte dei conti.
Art. 22.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere
derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 470
milioni per l’anno 2000 ed in lire 17.540 milioni annue a decorrere dal
2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a lire 470 milioni per l’anno 2000, l’accantonamento
relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica; quanto a lire 15.800 milioni per gli anni 2001 e 2002,
l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica; quanto a lire 31 milioni ed a lire 1.740 milioni,
rispettivamente, per gli anni 2001 e 2002, l’accantonamento relativo al
Ministero della giustizia; quanto a lire 639 milioni per l’anno 2001
l’accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione;
quanto a lire 1.070 milioni per l’anno 2001 l’accantonamento relativo al
Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 luglio 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2934):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri (Prodi) e dal Ministro per la funzione pubblica (Bassanini) il 10
dicembre 1997.
Assegnato alla 1a commissione (Affari
costituzionali), in sede referente, il 14 gennaio 1998, con pareri delle
commissioni 2a e 5a.
Esaminato dalla 1a commissione il 26 marzo;
29 aprile;
6 maggio; 9, 24, 30 giugno; 8, 15, 21, 22,
23, 29 e 30 luglio 1998.
Relazione scritta annunciata il 2 ottobre
1998 (atto n. 2934/A - relatore sen. Pellegrino).
Esaminato in aula l'8, 14, 20, 21 aprile 1999
e approvato il 22 aprile 1999.
Camera dei deputati (atto n. 5956):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in
sede referente, il 27 aprile 1999, con pareri delle commissioni I, V e VIII.
Esaminato dalla II commissione, in sede
referente il 22, 30 giugno; 7, 15 settembre; 26 ottobre 1999; 1, 9, 29
febbraio; 7, 14, 15, 16, 21, 23 marzo e 25 maggio 2000.
Assegnato nuovamente alla II commissione, in
sede legislativa, il 6 giugno 2000.
Esaminato dalla II commissione, in sede
legislativa, l'8, 15, 21 giugno 2000 e approvato, con modificazioni, in un
testo unificato con gli atti n. 2228 (Bergamo); n. 3920 (Frattini) e n. 5827
(Simeone ed altri) il 5 luglio 2000.
Senato della Repubblica (atto n. 2934-B):
Assegnato alla 1a commissione (Affari
costituzionali), in sede deliberante, l'11 luglio 2000, con pareri delle
commissioni 2a e 5a.
Esaminato dalla 1a commissione, in sede
deliberante, il 12 luglio 2000.
Assegnato nuovamente alla 1a commissione, in
sede referente, il 12 luglio 2000.
Assegnato ancora alla 1a commissione, in sede
deliberante, il 12 luglio 2000.
Esaminato dalla 1a commissione, in sede
deliberante, il 13 e 18 luglio 2000 e approvato il 19 luglio 2000.