- La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
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- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:
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- Art. 1.
- (Principi generali)
- 1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione
degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono princi'pi generali
dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e
mai da leggi speciali.
- 2. L'adozione di norme interpretative in materia tributaria
puo' essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come
tali le disposizioni di interpretazione autentica.
- 3. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dalla presente legge in attuazione delle disposizioni in essa contenute; le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi
ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella medesima legge.
- 4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti
normativi da essi emanati ai princi'pi dettati dalla presente legge.
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- Art. 2.
- (Chiarezza e trasparenza delle disposizioni
tributarie).
- 1. Le leggi e gli altri atti aventi forza di legge che
contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica
delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle
disposizioni ivi contenute.
- 2. Le leggi e gli atti aventi forza di legge che non hanno
un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte
salve quelle strettamente inerenti all'oggetto della legge medesima.
- 3. I richiami di altre disposizioni contenuti nei
provvedimenti normativi in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto
sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
- 4. Le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono
essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
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- Art. 3.
- (Efficacia temporale delle norme tributarie).
- 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici
le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
- 2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente
al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
- 3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati.
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- Art. 4.
- (Utilizzo del decreto-legge in materia tributaria).
- 1. Non si puo' disporre con decreto-legge l'istituzione di
nuovi tributi ne' prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di
soggetti.
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- Art. 5.
- (Informazione del contribuente)
- 1. L'amministrazione finanziaria deve assumere idonee
iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni
legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la
predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti
presso ogni ufficio impositore. L'amministrazione finanziaria deve altresi' assumere
idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo
reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.
- 2. L'amministrazione finanziaria deve portare a conoscenza
dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e le risoluzioni
da essa emanate, nonche' ogni altro atto o decreto che dispone sulla organizzazione, sulle
funzioni e sui procedimenti.
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- Art. 6.
- (Conoscenza degli atti e semplificazione).
- 1. L'amministrazione finanziaria deve assicurare
l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine
essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente,
quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre
amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente
ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli
atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalita' idonee a garantire
che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.
Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
- 2. L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni
fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di
un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere
gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
- 3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a
garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria
comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano
comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il
contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti
e nelle forme meno costose e piu' agevoli.
- 4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere
richiesti documenti ed informazioni gia' in possesso dell'amministrazione finanziaria o di
altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni
sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualita' del soggetto
interessato dalla azione amministrativa.
- 5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti
dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze
su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il
contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti
necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non
inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica
anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di
imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di
iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non e' tenuto ad effettuare il
versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di
cui al presente comma.
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- Art. 7.
- (Chiarezza e motivazione degli atti).
- 1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati
secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente
la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le
ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella
motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che
lo richiama.
- 2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei
concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: a) l'ufficio presso il
quale e' possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o
comunicato e il responsabile del procedimento; b) l'organo o l'autorita' amministrativa
presso i quali e' possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di
autotutela; c) le modalita', il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorita'
amministrativa cui e' possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
- 3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento
all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della
pretesa tributaria.
- 4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso
agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.
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- Art. 8.
- (Tutela dell'integrita' patrimoniale).
- 1. L'obbligazione tributaria puo' essere estinta anche per
compensazione.
- 2. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza
liberazione del contribuente originario.
- 3. Le disposizioni tributarie non possono stabilire ne'
prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.
- 4. L'amministrazione finanziaria e' tenuta a rimborsare il
costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la
sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va
effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era
dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.
- 5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti,
stabilito a soli effetti tributari, non puo' eccedere il termine di dieci anni dalla loro
emanazione o dalla loro formazione.
- 6. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri
regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni
di attuazione del presente articolo.
- 7. La pubblicazione e ogni informazione relative ai redditi
tassati, anche previste dall'articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441, sia nelle
forme previste dalla stessa legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre comprendere
l'indicazione dei redditi anche al netto delle relative imposte.
- 8. Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni
vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinata l'estinzione
dell'obbligazione tributaria mediante compensazione, estendendo, a decorrere dall'anno
d'imposta 2002, l'applicazione di tale istituto anche a tributi per i quali attualmente
non e' previsto.
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- Art. 9.
- (Rimessione in termini)
- 1. Il Ministro delle finanze, con decreto da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, rimette in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui
il tempestivo adempimento di obblighi tributari e' impedito da cause di forza maggiore.
Qualora la rimessione in termini concerna il versamento di tributi, il decreto e' adottato
dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
- 2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze, sentito
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, puo' sospendere o
differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti
interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.
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- Art. 10.
- (Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori
del contribuente)
- 1. I rapporti tra contribuente e amministrazione
finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. 2. Non
sono irrogate sanzioni ne' richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si
sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorche'
successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento
risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni
od errori dell'amministrazione stessa.
- 3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la
violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di
applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale
senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente
tributario non possono essere causa di nullita' del contratto.
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- Art. 11.
- (Interpello del contribuente)
- 1. Ciascun contribuente puo' inoltrare per iscritto
all'amministrazione finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e
specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie
a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla
corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha
effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
- 2. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e
motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di
interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente
entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con
l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a
contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformita' dalla risposta, anche se
desunta ai sensi del periodo precedente, e' nullo.
- 3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di
interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non
abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma
1.
- 4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un
numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro,
l'amministrazione finanziaria puo' rispondere collettivamente, attraverso una circolare o
una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
- 5. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri
regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono determinati gli organi,
le procedure e le modalita' di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da
parte dell'amministrazione finanziaria.
- 6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21 della legge
30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello della amministrazione finanziaria da
parte dei contribuenti.
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- Art. 12.
- (Diritti e garanzie del contribuentesottoposto a
verifiche fiscali)
- 1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei
locali destinati all'esercizio di attivita' commerciali, industriali, agricole, artistiche
o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo
sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati,
durante l'orario ordinario di esercizio delle attivita' e con modalita' tali da arrecare
la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attivita' stesse nonche' alle
relazioni commerciali o professionali del contribuente.
- 2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha
diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la
riguarda, della facolta' di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa
dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonche' dei diritti e degli obblighi che
vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
- 3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti
amministrativi e contabili puo' essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso
il professionista che lo assiste o rappresenta.
- 4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del
professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle
operazioni di verifica.
- 5. La permanenza degli operatori civili o militari
dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non
puo' superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi
di particolare complessita' dell'indagine individuati e motivati dal dirigente
dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale
periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal
contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso
motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni.
- 6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori
procedano con modalita' non conformi alla legge, puo' rivolgersi anche al Garante del
contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13.
- 7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra
amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di
chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente puo'
comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici
impositori. L'avviso di accertamento non puo' essere emanato prima della scadenza del
predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
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- Art. 13.
- (Garante del contribuente)
- 1. Presso ogni direzione regionale delle entrate e
direzione delle entrate delle province autonome e' istituito il Garante del contribuente.
- 2. Il Garante del contribuente, operante in piena
autonomia, e' organo collegiale costituito da tre componenti scelti e nominati dal
presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui
circoscrizione e' compresa la direzione regionale delle entrate e appartenenti alle
seguenti categorie: a) magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed
economiche, notai, sia a riposo sia in attivita' di servizio; b) dirigenti
dell'amministrazione finanziaria e ufficiali generali e superiori della Guardia di
finanza, a riposo da almeno due anni, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione
regionale delle entrate, rispettivamente, per i primi, dal direttore generale del
Dipartimento delle entrate e, per i secondi, dal Comandante generale della Guardia di
finanza; c) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti
in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi
ordini di appartenenza.
- 3. L'incarico di cui al comma 2 ha durata triennale ed e'
rinnovabile per una sola volta. Le funzioni di Presidente sono svolte dal componente
scelto nell'ambito delle categorie di cui alla lettera a) del comma 2. Gli altri due
componenti sono scelti uno nell'ambito delle categorie di cui alla lettera b) e l'altro
nell'ambito delle categorie di cui alla lettera c) del comma 2.
- 4.Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati
il compenso ed i rimborsi spettanti ai componenti del Garante del contribuente.
- 5. Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al
Garante del contribuente dagli uffici delle direzioni regionali delle entrate presso le
quali lo stesso e' istituito.
- 6. Il Garante del contribuente, anche sulla base di
segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto
interessato che lamenti disfunzioni, irregolarita', scorrettezze, prassi amministrative
anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il
rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di
documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e
attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o
di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente comunica l'esito
dell'attivita' svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona
della Guardia di finanza competente nonche' agli organi di controllo, informandone
l'autore della segnalazione.
- 7. Il Garante del contribuente rivolge raccomandazioni ai
dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore
organizzazione dei servizi.
- 8. Il Garante del contribuente ha il potere di accedere
agli uffici finanziari e di controllare la funzionalita' dei servizi di assistenza e di
informazione al contribuente nonche' l'agibilita' degli spazi aperti al pubblico.
- 9. Il Garante del contribuente richiama gli uffici al
rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 12 della presente legge.
- 10. Il Garante del contribuente richiama gli uffici al
rispetto dei termini previsti per il rimborso d'imposta.
- 11. Il Garante del contribuente individua i casi di
particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti
dell'amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative
nei loro rapporti con l'amministrazione, segnalandoli al direttore regionale o
compartimentale o al comandante di zona della Guardia di finanza competente e all'ufficio
centrale per l'informazione del contribuente, al fine di un eventuale avvio del
procedimento disciplinare. Prospetta al Ministro delle finanze i casi in cui possono
essere esercitati i poteri di rimessione in termini previsti dall'articolo 9.
- 12. Ogni sei mesi il Garante del contribuente presenta una
relazione sull'attivita' svolta al Ministro delle finanze, al direttore regionale delle
entrate, ai direttori compartimentali delle dogane e del territorio nonche' al comandante
di zona della Guardia di finanza, individuando gli aspetti critici piu' rilevanti e
prospettando le relative soluzioni.
- 13. Il Ministro delle finanze riferisce annualmente alle
competenti Commissioni parlamentari in ordine al funzionamento del Garante del
contribuente, all'efficacia dell'azione da esso svolta ed alla natura delle questioni
segnalate nonche' ai provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni del Garante
stesso.
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- Art. 14.
- (Contribuenti non residenti)
- 1. Al contribuente residente all'estero sono assicurate le
informazioni sulle modalita' di applicazione delle imposte, la utilizzazione di moduli
semplificati nonche' agevolazioni relativamente all'attribuzione del codice fiscale e alle
modalita' di presentazione delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte.
- 2. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri
regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni
di attuazione del presente articolo.
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- Art. 15.
- (Codice di comportamento per il personale addetto
alle verifiche tributarie)
- 1. Il Ministro delle finanze, sentiti i direttori generali
del Ministero delle finanze ed il Comandante generale della Guardia di finanza, emana un
codice di comportamento che regoli le attivita' del personale addetto alle verifiche
tributarie, aggiornandolo eventualmente anche in base alle segnalazioni delle disfunzioni
operate annualmente dal Garante del contribuente.
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- Art. 16.
- (Coordinamento normativo)
- 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi recanti le
disposizioni correttive delle leggi tributarie vigenti strettamente necessarie a
garantirne la coerenza con i princi'pi desumibili dalle disposizioni della presente legge.
- 2. Entro il termine di cui al comma 1 il Governo provvede
ad abrogare le norme regolamentari incompatibili con la presente legge.
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- Art. 17.
- (Concessionari della riscossione)
- 1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche
nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi
indiretti dell'amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano
l'attivita' di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura.
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- Art. 18.
- (Disposizioni di attuazione)
- 1. I decreti ministeriali previsti dagli articoli 8 e 11
devono essere emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
- 2. Entro il termine di cui al comma 1 sono nominati i
componenti del Garante del contribuente di cui all'articolo 13.
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- Art. 19.
- (Attuazione del diritto di interpello del
contribuente)
- 1. L'amministrazione finanziaria, nel quadro
dell'attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, adotta ogni opportuno
adeguamento della struttura organizzativa ed individua l'occorrente riallocazione delle
risorse umane, allo scopo di assicurare la piena operativita' delle disposizioni
dell'articolo 11 della presente legge.
- 2. Per le finalita' di cui al comma 1 il Ministro delle
finanze e' altresi' autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti per la
riqualificazione del personale in servizio.
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- Art. 20.
- (Copertura finanziaria)
- 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 13,
valutati in lire 6 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante
utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della pubblica istruzione. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione
dell'articolo 19, determinati nel limite massimo di lire 14 miliardi annue per il triennio
2000-2002, si provvede, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
- 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
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- Art. 21.
- (Entrata in vigore)
- 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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