- Art. 1.
- Responsabilità del produttore.
- 1.Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto.
- Art. 2.
- Prodotto.
- 1.Prodotto, ai fini delle presenti disposizioni, è ogni bene mobile, anche se
incorporato in altro bene mobile o immobile.
2.Si considera prodotto anche l'elettricità.
3.Sono esclusi i prodotti agricoli del suolo e quelli dell'allevamento, della pesca e
della caccia, che non abbiano subito trasformazioni. Si considera trasformazione la
sottoposizione del prodotto a un trattamento che ne modifichi le caratteristiche, oppure
vi aggiunga sostanze. Sono parificati alla trasformazione, quando abbiano carattere
industriale, il confezionamento e ogni altro trattamento, se rendano difficile il
controllo del prodotto da parte del consumatore o creino un affidamento circa la sua
sicurezza.
- Art. 3.
- Produttore.
- 1.Produttore è il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente e il
produttore della materia prima.
2.Per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della
caccia, produttore è chi li abbia sottoposti a trasformazione.
3.Si considera produttore anche chi si presenti come tale apponendo il proprio nome,
marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione.
4.È sottoposto alla stessa responsabilità del produttore chiunque, nell'esercizio di
un'attività commerciale, importi nella Comunità Europea un prodotto, per la vendita, la
locazione, la locazione finanziaria, o qualsiasi altra forma di distribuzione, e chiunque
si presenti come importatore nella Comunità Europea apponendo il proprio nome, marchio o
altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione.
- Art. 4.
- Responsabilità del fornitore.
- 1.Quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il
fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, se
abbia omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta,
l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.
2.La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto che ha cagionato
il danno, il luogo e, con ragionevole approssimazione, il tempo dell'acquisto: deve
inoltre contenere l'offerta in visione del prodotto, se ancora esistente.
3.Se la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non è stata preceduta dalla
richiesta prevista dal comma 2, il convenuto può effettuare la comunicazione entro i tre
mesi successivi.
4.In ogni caso, su istanza del fornitore presentata alla prima udienza del giudizio di
primo grado, il giudice, se le circostanze lo giustificano, può fissare un ulteriore
termine non superiore a tre mesi per la comunicazione prevista dal comma 1.
5.Il terzo indicato come produttore o precedente fornitore può essere chiamato nel
processo a norma dell'art. 106 del codice di procedura civile e il fornitore convenuto
può essere estromesso, se la persona indicata comparisce e non contesta l'indicazione.
Nell'ipotesi prevista dal comma 3, il convenuto può chiedere la condanna dell'attore al
rimborso delle spese cagionategli dalla chiamata in giudizio.
6.Le disposizioni del presente articolo si applicano al prodotto importato nella Comunità
europea, quando non sia individuato l'importatore, anche se sia noto il produttore.
- Art. 5.
- Prodotto difettoso.
- 1.Un prodotto è difettoso, quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente
attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:
a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue
caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che,
in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
2.Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più
perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio.
3.Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri
esemplari della medesima serie.
- Art. 6.
- Esclusione della responsabilità.
- 1.La responsabilità è esclusa:
a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il
prodotto in circolazione;
c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra
forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio
della sua attività professionale;
d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa
o a un provvedimento vincolante;
e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore
ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto
come difettoso;
f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se
il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata
la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore
che l'ha utilizzata.
- Art. 7.
- Messa in circolazione del prodotto.
- 1.Il prodotto è messo in circolazione quando sia consegnato all'acquirente,
all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi anche in visione o in prova.
2.La messa in circolazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo
spedizioniere per l'invio all'acquirente o all'utilizzatore.
3.La responsabilità non è esclusa se la messa in circolazione dipende da vendita
forzata, salvo che il debitore abbia segnalato specificamente il difetto con dichiarazione
resa all'ufficiale giudiziario all'atto del pignoramento o con atto notificato al
creditore procedente e depositato presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione entro
quindici giorni dal pignoramento stesso.
- Art. 8.
- Prova.
- 1.Il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto
e danno.
2.Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le
disposizioni dell'art. 6. Ai fini dell'esclusione da responsabilità prevista nell'art. 6,
lettera b), è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile
che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in
circolazione.
3.Se appare verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, il
giudice può ordinare che le spese della consulenza tecnica siano anticipate dal
produttore.
- Art. 9.
- Pluralità di responsabilità
- 1.Se più persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in solido
al risarcimento.
2.Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella misura determinata
dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, dalla gravità delle eventuali colpe e
dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene
in parti uguali.
- Art. 10.
- Colpa del danneggiato.
- 1.Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il risarcimento si valuta
secondo le disposizioni dell'art. 1227 del codice civile.
2.Il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto
del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto.
3.Nell'ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore di questa è parificata alla colpa
del danneggiato.
- Art. 11.
- Danno risarcibile.
- 1.È risarcibile in base alle disposizioni del presente decreto:
a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso,
purché di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così
principalmente utilizzata dal danneggiato. 2.Il danno a cose è risarcibile solo nella
misura che ecceda la somma di lire settecentocinquantamila.
- Art. 12.
- Clausole di esonero da reponsabilità.
- 1.È nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del
danneggiato, la responsabilità prevista dal presente decreto.
- Art. 13.
- Prescrizione.
- 1.Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato
ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del
responsabile.
2.Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a decorrere prima del
giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di
gravità sufficiente a giustificare l'esercizio di un'azione giudiziaria.
- Art. 14.
- Decadenza.
- 1.Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui
il produttore o l'importatore nella Comunità europea ha messo in circolazione il prodotto
che ha cagionato il danno.
2.La decadenza è impedita solo dalla domanda giudiziale, salvo che il processo si
estingua, dalla domanda di ammissione del credito in una procedura concorsuale o dal
riconoscimento del diritto da parte del responsabile.
3.L'atto che impedisce la decadenza nei confronti di uno dei responsabili non ha effetto
riguardo agli altri.
- Art. 15.
- Responsabilità secondo altre disposizioni di legge.
- 1.Le disposizioni del presente decreto non escludono né limitano i diritti che siano
attribuiti al danneggiato da altre leggi.
2.Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai danni cagionati dagli incidenti
nucleari previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni.
- Art. 16.
- Disposizione transitoria.
- 1.Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti messi in
circolazione prima della data della sua entrata in vigore e comunque prima del 30 luglio
1988 (1).
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