- Legge 18 agosto 2000, n.235
Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari.
- (Gazz. uff. 28-8-2000 n. 200).
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- Art. 1.
- 1. L'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
- "Art. 3. - 1. I pubblici ufficiali abilitati a levare
protesti cambiari devono trasmettere al presidente della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competente per territorio, il giorno successivo alla fine di
ogni mese, l'elenco dei protesti per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia
cambiari e di assegni bancari nonche' l'elenco dei protesti per mancata accettazione di
cambiali, con l'eventuale motivazione del rifiuto.
- Uguale obbligo hanno gli uffici del registro per le dichiarazioni
di rifiuto di accettazione delle cambiali.
- 2. Nell'atto di protesto di cambiali accettate e di vaglia
cambiari il debitore contro il quale il protesto e' levato deve essere identificato con
l'indicazione del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita. Tali dati devono
essere integralmente riportati nell'elenco dei protesti trasmessi al presidente della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e
trascritti a fianco del nome del debitore protestato nel registro informatico di cui
all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480.
- 3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono
autorizzate ad elaborare le statistiche relative ai protesti per mancata
accettazione".
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- Art. 2.
- 1. L'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e' sostituito
dal seguente:
- "Art. 4. - 1. Il debitore che, entro il termine di dodici
mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario
protestati, unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto,
per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso, ha diritto di ottenere
la cancellazione del proprio nome dal registro informatico di cui all'articolo 3-bis del
decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
novembre 1995, n. 480.
- Il debitore che provveda al pagamento oltre il predetto termine,
puo' chiederne l'annotazione sul citato registro informatico. A tale fine l'interessato
presenta al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
competente per territorio la relativa formale istanza, compilata secondo il modello
allegato alla presente legge, corredata del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o
della dichiarazione di rifiuto del pagamento, nonche' della quietanza relativa al
versamento del diritto di cui al comma 5.
- 2. Istanza analoga a quella di cui al comma 1 puo' essere
presentata da chiunque dimostri di aver subito levata di protesto, al proprio nome,
illegittimamente od erroneamente, nonche' dai pubblici ufficiali incaricati della levata
del protesto o dalle aziende di credito, quando si e' proceduto illegittimamente od
erroneamente alla levata del protesto.
- 3. Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura provvede sull'istanza non oltre il termine di venti giorni dalla data di
presentazione della stessa. Sulla base dell'accertamento della regolarita'
dell'adempimento o della sussistenza della illegittimita' o dell'errore del protesto, il
presidente accoglie l'istanza e, conseguentemente, dispone la cancellazione richiesta,
curando sotto la sua personale responsabilita' l'esecuzione del provvedimento, da
effettuare non oltre cinque giorni dalla pronuncia dello stesso, mediante la cancellazione
definitiva dal registro dei dati relativi al protesto, che si considera, a tutti gli
effetti, come mai avvenuto. In caso contrario, decreta la reiezione dell'istanza.
- 4. In caso di reiezione dell'istanza o di mancata decisione sulla
stessa, da parte del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, entro il termine di cui al comma 3, l'interessato puo' ricorrere
all'autorita' giudiziaria ordinaria. Il giudice competente e' il giudice di pace del luogo
in cui risiede il debitore protestato. Per il procedimento si osservano, in quanto
applicabili, le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile.
- 5. Per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1 e' dovuto
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura un diritto pari, per ogni
protesto, a L. 15.000 per il primo anno successivo alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, rivalutato annualmente, con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati".
- 2. Alla legge 12 febbraio 1955, n. 77, come da ultimo modificata
dalla presente legge, e' allegato il modello di istanza di cui all'annesso alla presente
legge.
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- Art. 3.
- 1. All'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il comma
6 e' aggiunto il seguente (1):
- "6-bis. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di
ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro
informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. La cancellazione dei
dati del protesto e' disposta dal presidente della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competente per territorio non oltre il termine di venti giorni
dalla data di presentazione della relativa istanza, corredata del provvedimento di
riabilitazione".
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- (1) Il testo dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108
(Disposizioni in materia di usura), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
- "Art. 17. - 1. Il debitore protestato che abbia adempiuto
all'obbligazione per la quale il protesto e' stato levato e non abbia subito ulteriore
protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione.
- 2. La riabilitazione e' accordata con decreto del presidente
del tribunale su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi.
- 3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore puo'
proporre reclamo, entro dieci giorni dalla comunicazione, alla corte di appello che decide
in camera di consiglio.
- 4. Il decreto di riabilitazione e' pubblicato nel bollettino
dei protesti cambiari ed e' reclamabile ai sensi del comma 3 da chiunque vi abbia
interesse entro dieci giorni dalla pubblicazione.
- 5. Nelle stesse forme di cui al comma 4 e' pubblicato il
provvedimento della corte di appello che accoglie il reclamo.
- 6. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera,
a tutti gli effetti, come mai avvenuto.
- 6-bis. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di
ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro
informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. La cancellazione dei
dati del protesto e' disposta dal presidente della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competente per territorio non oltre il termine di venti giorni
dalla data di presentazione della relativa istanza, corredata del provvedimento di
riabilitazione.".
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- Art. 4.
- 1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3-bis del
decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
novembre 1995, n. 480, e' sostituito dal seguente: "La notizia di ciascun protesto
levato e' conservata nel registro informatico fino alla sua cancellazione, effettuata ai
sensi dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni, o
dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero, in mancanza di tale
cancellazione, per cinque anni dalla data della registrazione".
- 2. Il comma 3 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre
1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, e'
sostituito dal seguente:
- "3. Il secondo comma dell'articolo 1 e l'articolo 2 della
legge 12 febbraio 1955, n. 77, sono abrogati" (1).
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- (1) Il testo dell'articolo 3-bis del decreto-legge 18
settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n.
490 (Disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio), cosi'
come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
- "Art. 3-bis. - 1. Al fine di accrescere il livello di
certezza e trasparenza dei rapporti commerciali, alla pubblicazione ufficiale dell'elenco
dei protesti cambiari, di cui all'articolo 1 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, si
provvede mediante il registro informatico dei protesti, tenuto dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, in modo da assicurare completezza, organicita' e
tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio nazionale. La notizia di ciascun
protesto levato e' conservata nel registro informatico fino alla sua cancellazione,
effettuata ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 e successive
modificazioni, o dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero, in mancanza di
tale cancellazione, per cinque anni dalla data della registrazione.
- 2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia stabilisce
le norme di attuazione del presente articolo e in particolare:
- a) le procedure per la comunicazione alle camere di commercio
industria, artigianato e agricoltura, anche mediante strumenti informatici e telematici,
delle notizie sui protesti cambiari, da parte dei soggetti abilitati a levarli, nonche' le
modalita' per rendere univocamente identificabile il soggetto protestato;
- b) le caratteristiche e le modalita' di tenuta del registro;
- c) i contenuti delle registrazioni;
- d) il termine massimo entro il quale le registrazioni vanno
effettuate e messe a disposizione del pubblico mediante accesso al registro informatico.
- 3. Il secondo comma dell'articolo 1 e l'articolo 2 della legge
12 febbraio 1955, n. 77, sono abrogati.
- 4. All'articolo 3, terzo comma, della legge 12 febbraio 1955,
n. 77, le parole: "5 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "60
giorni".
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- Art. 5.
- 1. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge,
non sia ancora operativo il registro informatico di cui all'articolo 3-bis del
decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
novembre 1995, n. 480, la cancellazione del nome di cui all'articolo 4 della legge 12
febbraio 1955, n. 77, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, e all'articolo
17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e' effettuata, fino alla data di operativita' del
registro informatico, dagli elenchi dei protesti di cui all'articolo 3 della medesima
legge n. 77 del 1955, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.
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- Art. 6.
- 1. La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno
successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.