- Art. 1.
- 1. L'articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
sostituito dal seguente:
"Art. 16. - 1. Il diritto
esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a
distanza, quali il
- telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione
ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico
- via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonchè quella
codificata con condizioni di accesso particolari".
Art. 2.
- 1. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941,
n. 633, è sostituito dal seguente:
"È libera la fotocopia da
opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e
con le modalità
- di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale".
2. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono
aggiunti i seguenti commi:
"È consentita, conformemente
alla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche,
ratificata
- e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n.
399, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo
- di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la
riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante
fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione,
i quali utilizzino nel proprio ambito
- o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente,
apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono
corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate
per le stampe che mediante
tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente
comma. La misura di detto compenso
- e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono
determinate secondo i criteri posti all' articolo 181-ter della presente legge. Salvo
diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso
non può essere
inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente
dall'ISTAT per i libri. Gli articoli
- 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati.
Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche,
fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al quarto comma, possono essere
effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal medesimo comma, salvo che si tratti di
opera rara
- fuori dai cataloghi editoriali, con corresponsione di un
compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui
- al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del
secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter.
- Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle
biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono".
3. Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile
1941, n. 633, dopo le parole:
- "articolo 171-bis" sono inserite le
seguenti: "e dall'articolo 171-ter".
4. All'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
aggiunto il seguente comma:
"La violazione delle
disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione
- della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema
di riproduzione da sei mesi ad un anno nonchè la sanzione amministrativa pecuniaria da
due a dieci milioni di lire".
5. Dopo l'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n.
633,introdotto dall'articolo 10
- della presente legge, è inserito il seguente:
"Art. 181-ter.
- 1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 68 sono
riscossi e
- ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società
italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la
- SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la
misura e le modalità di pagamento dei detti compensi, nonchè la
- misura della provvigione spettante alla Società, sono
determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
- sentite le parti interessate e il comitato consultivo di
cui all'articolo 190. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi
- quarto e quinto dell'articolo 68 decorre dalla data di
stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore
- del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non
svolga già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo
- 180, può avvenire anche tramite le principali associazioni
delle categorie interessate, individuate con proprio decreto
- dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
comitato consultivo di cui all'articolo 190, in base ad apposite
- convenzioni".
Art. 3.
- 1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 69 della legge 22
aprile 1941, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole:
- "ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di
distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione
- delle dette opere e sequenze di immagini".
- 2. All'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Per i servizi delle biblioteche e
discoteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione in unico
esemplare dei fonogrammi e videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o
sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime
biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti
- pubblici".
-
Art. 4.
- 1. Nell'articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il
primo comma è sostituito dal seguente:
"Agli effetti dell'esercizio delle azioni
previste negli articoli precedenti, possono essere ordinati dall'autorità giudiziaria la
descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire
violazione del diritto di utilizzazione".
Art. 5.
- 1. L'articolo 162 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Art. 162. - 1. Salvo quanto
diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti di cui all'articolo 161 sono
- disciplinati dalle norme del codice di procedura civile
concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione
- preventiva per quanto riguarda la descrizione,
l'accertamento e la perizia.
2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con
l'assistenza, ove occorra, di uno
- o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di
accertamento, fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici
- spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di
ore previste per atti di questa natura dal codice di procedura civile.
3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo
di propri rappresentanti e ad
- essere assistiti da tecnici di loro fiducia.
4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 693 del codice
di procedura civile. Ai fini
- dell'articolo 697 del codice di procedura civile, il
carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi anche alla stregua dell'esigenza di non
pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto
degli
articoli 669-octies, 669-undecies e 675 del codice di procedura civile.
5. Decorso il termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura civile, possono
essere completate le operazioni
- di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono
esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento;
- resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre
ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso
- del procedimento di merito.
6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non
identificati nel ricorso,
- purchè si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o
distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i
- suddetti provvedimenti e purchè tali oggetti non siano
adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse
- con qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di
sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento,
- deve essere notificato al terzo cui appartengono gli
oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro
- quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a
pena di inefficacia".
-
Art. 6.
- 1. L'articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Art. 163. - 1. Il titolare di
un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l'inibitoria di
qualsiasi
- attività che costituisca violazione del diritto stesso,
secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i
- procedimenti cautelari.
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione
o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del
provvedimento".
- Art. 7.
- 1. Il numero 3) dell'articolo 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
sostituito dal seguente:
"3) l'ente di diritto pubblico designa i
funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore
- nonchè ai fini della legge 5 febbraio 1992, n. 93; dette
attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a
- norma dell'articolo 474 del codice di procedura
civile".
- Art. 8.
- 1. Dopo l'articolo 174 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i
seguenti:
- "Art. 174-bis. - 1. Ferme le sanzioni
penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione
- è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al
doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto
- oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore
a lire duecentomila. Se il prezzo non è facilmente determinabile,
- la violazione è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni. La sanzione
- amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni
violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o
- riprodotto.
2. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai sensi del presente
articolo, affluiscono all'entrata
- del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo stato di previsione del
Ministero della giustizia destinato
- al potenziamento delle strutture e degli strumenti
impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla
- presente legge. Il fondo è istituito con decreto adottato
dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno,
- ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
- della presente disposizione;
- b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
la promozione delle campagne informative di cui al comma 3-bis dell'articolo
26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
Art. 174-ter. - 1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati
non colposi previsti nella presente sezione
- commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di
un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero
- ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi
utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.
2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma
1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre,
- con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o
dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni
- e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro
penale eventualmente adottato.
3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è
sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea
dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la
- durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si
applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della
licenza di esercizio o dell' autorizzazione allo svolgimento dell'attività.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e stampa,
- di sincronizzazione o di postproduzione nonchè di
masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale
connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di
emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'articolo 45
della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono
sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non
possono essere nuovamente
- concesse per almeno un biennio".
2. Dopo l'articolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente:
- "Art. 75-bis. - 1. Chiunque intenda
esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione,
- di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di
nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto
- contenente fonogrammi o videogrammi di opere
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento,
- ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello
svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al
- questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita
iscrizione in apposito registro. L'iscrizione deve essere rinnovata
- ogni anno".
3. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza,
- approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall'articolo 3
del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, dopo le parole:
- "articoli 59, 60, 75," sono
inserite le seguenti: "75-bis,".
Art. 9.
- 1. Nel testo della legge 22 aprile 1941, n. 633, l'espressione "Ente italiano per il
- diritto d'autore" ovunque ricorra è
sostituita dall'espressione:
- "Società italiana degli autori ed editori
(SIAE)".
-
Art. 10.
- 1. Dopo l'articolo 181 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il
seguente:
"Art. 181-bis. - 1. Ai sensi
dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Società
italiana
- degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su
ogni supporto contenente programmi per elaboratore o
- multimediali nonchè su ogni supporto contenente suoni,
voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di
- opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo
1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in
- commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di
lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni
- di cui all'articolo 68 potrà essere adottato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi
- tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.
2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei
diritti relativi alle opere dell'ingegno,
- previa attestazione da parte del richiedente
dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore
- e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE
verifica, anche successivamente,
circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.
3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente
legge, il contrassegno, secondo modalità
- e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4,
che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e
- le categorie interessate, può non essere apposto sui
supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal
decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante
elaboratore elettronico, sempre che
- tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di
immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o
audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero
loro brani
- o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera
da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere
medesime.
In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui
all'articolo 171-bis, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che
produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE.
4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un
regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a
consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e
la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del
predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle
caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina
previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e
la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, è
determinata con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per
il diritto di autore.
5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere
trasferito su altro supporto. Deve
- contenere elementi tali da permettere la identificazione
del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome
- dell'autore, del produttore o del titolare del diritto
d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione di un numero
- progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata
nonchè della sua destinazione alla vendita, al noleggio e
- a qualsiasi altra forma di distribuzione.
6. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al
richiedente o ad un terzo da questi
- delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a
termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa
l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della
tempestiva
- apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista
apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, l'importatore
- ha l'obbligo di dare alla SIAE preventiva notizia
dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le
- disposizioni di cui al comma 4.
7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono concordare che
l'apposizione del contrassegno sia
- sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del
comma 2, corredata dalla presa d'atto della SIAE.
8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno
distintivo di opera dell'ingegno".
-
Art. 11.
- 1. Dopo l'articolo 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i
seguenti:
-
- "Art. 182-bis. - 1. All'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni ed alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)
è attribuita, nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, al fine di
prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza:
a) sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto
audiovisivo, fonografico e
- qualsiasi altro supporto nonchè su impianti di
utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonchè sull'attività di
- diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata;
b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla
normativa sul diritto d'autore e
- sui diritti connessi al suo esercizio;
c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione in
qualsiasi forma dei supporti di cui alla
- lettera a).
d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito o
mettono a disposizione di terzi,
- anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o
analogo sistema di riproduzione.
2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina, a norma del comma 1,
con l'Autorità per le
- garanzie nelle comunicazioni.
3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni può conferire
- funzioni ispettive a propri funzionari ed agire in
coordinamento con gli ispettori della SIAE. Gli ispettori possono
- accedere ai locali dove vengono svolte le attività di
riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via
- cavo o proiezione cinematografica nonchè le attività ad
esse connesse. Possono richiedere l'esibizione della
- documentazione relativa all'attività svolta, agli
strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di
utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione
cinematografica. Nel caso in cui
- i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico,
stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive, l'accesso
degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorità giudiziaria.
Art. 182-ter. - 1. Gli ispettori, in caso di
accertamento di violazione delle norme di legge, compilano processo verbale,
- da trasmettere immediatamente agli organi di polizia
giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e
- seguenti del codice di procedura penale".
2. Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il
numero 4) è inserito il seguente:
"4-bis) svolge i compiti attribuiti dall'articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e successive modificazioni;".
-
Art. 12.
- 1. All'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono aggiunti i seguenti
commi:
- "3-bis. Il dipartimento, nei limiti
delle disponibilità derivanti dall'applicazione del comma 3-ter, realizza e promuove
- campagne informative attraverso la televisione, la radio,
il cinema e la stampa quotidiana e periodica, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica
sulla illiceità dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o
contraffatti.
- 3-ter. Per le finalità di cui al comma
3-bis sono utilizzate le somme affluite nel capitolo di cui all'articolo 174-bis,
- comma 2, lettera b), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni".
-
-
Capo II
- DISPOSIZIONI PENALI
Art. 13.
- 1. L'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal
seguente:
"Art. 171-bis. - 1. Chiunque
abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini
- importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o
imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti
- in supporti non contrassegnati dalla Società italiana
degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione
- da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni
a lire trenta milioni.
La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso
unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di
dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è
- inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a
lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati
SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra
in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni
- di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero
esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione
delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o
concede in locazione una banca
- di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi
a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
- La pena non è inferiore nel minimo a due anni di
reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità".
-
Art. 14.
- 1. L'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal
seguente:
-
- "Art. 171-ter. - 1. È punito, se il
fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi
procedimento, in tutto o in parte,
- un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo,
cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o
- supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente
fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche
- o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in
movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento,
opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o
drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere
- collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio
dello Stato, detiene per la vendita
- o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio,
concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a
mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa
ascoltare
- in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui
alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a
qualsiasi titolo, proietta in
- pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione
con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette,
- qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di
opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze
- di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è
prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di
- contrassegno da parte della Società italiana degli autori
ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o
dotati di contrassegno contraffatto o alterato ovvero produce, utilizza, importa, detiene
per la vendita, pone in
- commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo
sistemi atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere le
misure di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con
qualsiasi mezzo un servizio criptato
- ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti
alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione,
distribuisce, vende, concede in noleggio,
- cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa
dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio
criptato senza il pagamento del canone dovuto.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta
milioni di lire chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in
commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o
esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita
o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti
connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice
penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a
diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di
diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai
precedenti commi sono versati all'Ente
- nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e
scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici".
-
Art. 15.
- 1. Dopo l'articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il
seguente:
-
- "Art. 171-quinquies. - 1. Ai fini
delle disposizioni di cui alla presente legge è equiparata alla concessione in noleggio
la
- vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione
risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto o di avveramento della condizione
il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia
previsto da parte dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a
titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita".
-
Art. 16.
- 1. Chiunque abusivamente utilizza con qualsiasi procedimento, anche via etere o
via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno tutelata dalla
normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio, oppure acquista o
noleggia supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle
prescrizioni della presente legge è punito, purchè il fatto non costituisca concorso nei
reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e
171-octies della
- legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificati o introdotti dalla presente legge,
con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire trecentomila e con le sanzioni
accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un
giornale quotidiano a diffusione nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie
acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino a lire due milioni
- e il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la
pubblicazione
- della sentenza su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno
o più
- periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività
imprenditoriale, con la revoca della concessione o autorizzazione di diffusione
- radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
-
Art. 17.
- 1. Dopo l'articolo 171-quinquies della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto
dall'articolo 15 della presente legge, sono inseriti i seguenti:
"Art. 171-sexies. - 1. Quando il
materiale sequestrato è, per entità, di difficile custodia, l'autorità giudiziaria può
ordinarne
- la distruzione, osservate le disposizioni di cui
all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
- codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
- 2. È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei
materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli
- 171-bis, 171-ter e 171-quater nonchè delle videocassette,
degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente
duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio
nazionale, ovvero
non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE
contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca è ordinata anche nel
caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo
- 444 del codice di procedura penale.
- 3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano
anche se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso,
- nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al
reato.
-
- Art. 171-septies. - 1. La pena di cui
all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui
all'articolo 181-bis, i quali non comunicano
- alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in
commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari
- alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente
l'avvenuto assolvimento degli obblighi
- di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.
Art. 171-octies. - 1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato,
è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e
- con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta
milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa,
modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla
decodificazione di
trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via
cavo, in forma sia analogica sia
- digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i
segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma
- tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi
chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione
- del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un
canone per la fruizione di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se
il fatto è di rilevante gravità.
Art. 171-novies. - 1. La pena principale per i reati di cui agli articoli
171-bis, 171-ter e 171-quater è diminuita da un
- terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie a
colui che, prima che la violazione gli sia stata specificatamente
- contestata in un atto dell'autorità giudiziaria, la
denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo
possesso, consente l'individuazione del promotore o organizzatore dell'attività illecita
di cui agli articoli 171-ter e
- 171-quater, di altro duplicatore o di altro distributore,
ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti audiovisivi
- e fonografici o di strumenti o materiali serviti o
destinati alla commissione dei reati.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al promotore o organizzatore
delle attività illecite previste
- dall'articolo 171-bis, comma 1, e dall'articolo 171-ter,
comma 1."
-
Art. 18.
- 1. All'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, dopo il comma 6 sono
aggiunti
- i seguenti:
"6-bis. I soggetti indicati nel comma 3 devono
presentare alla SIAE, ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino
- le vendite effettuate ai sensi del comma 1 ed il compenso
conseguentemente dovuto ai sensi del medesimo comma 1 e, contestualmente, devono
corrispondere il compenso dovuto a norma dei commi 1 e 3.
6-ter. Nel caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 6-bis, ovvero se sussistono
seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà, la SIAE può
ottenere che il giudice disponga l'esibizione delle scritture contabili del soggetto
obbligato oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni".
-
-
- Art. 19.
- 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato per
la tutela
- della proprietà intellettuale, di seguito denominato "Comitato".
- 2. Il Comitato è composto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri avente delega, che lo presiede, e da quattro esperti di
riconosciuta competenza
- di cui uno indicato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e uno
dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nominati con decreto del
Presidente del Consiglio
- dei ministri. Gli esperti, il cui mandato è a titolo gratuito, restano in carica
per due anni
- e possono essere confermati una sola volta.
- 3. Il Comitato è organo di consulenza tecnica e documentale della Presidenza del
Consiglio
- dei ministri e, in tale veste, può elaborare proposte per rendere più efficace
l'attività
- di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale.
- 4. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il Comitato può richiedere copie
di atti e informazioni utili alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e alle
associazioni di categoria, che le forniscono, salvo che siano coperti dal segreto
industriale ed aziendale;
- può richiedere, altresì, all'autorità giudiziaria il rilascio di copie,
estratti o certificati, che sono rilasciati, senza spese, ai sensi e nei limiti
dell'articolo 116 del codice
di procedura penale.
- 5. Gli atti e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 4 sono coperti dal
segreto d'ufficio. I dati possono essere elaborati in forma anonima per mezzo di un
apposito
- sistema informatico e telematico.
- 6. Fermo restando l'obbligo di denuncia di reato, il Comitato segnala
all'autorità
- giudiziaria e agli organi che svolgono funzioni di vigilanza in materia i fatti e
le circostanze comunque utili ai fini dell'attività di prevenzione e di repressione degli
illeciti.
- 7. L'Ufficio per il diritto d'autore e la promozione delle attività culturali
provvede
- alle funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Comitato,
avvalendosi del servizio per l'antipirateria. L'istituzione e il funzionamento del
Comitato non
- comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.