- Trani
Ius / Novitą
/ Percorsi
/ Leggi
/ Opinioni
/ Riforme /
Sezioni /
Radici / Home
page
Produttori e consumatori
LEGGE 30 luglio 1998, n. 281.
Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti
(Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1998 n. 189).
(il testo riportato non ha carattere di ufficialitą, ma mere
finalitą informative)
Art. 1. Finalita' ed oggetto della legge.
1. In conformita' ai principi contenuti nei trattati istitutivi
delle Comunita' europee
e nel trattato sull'Unione europea nonche' nella normativa comunitaria derivata,
sono
riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei
consumatori e
degli utenti, ne e' promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma
collettiva
e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalita',
anche attraverso
la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le
pubbliche
amministrazioni.
2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come
fondamentali i diritti:
a) alla tutela della salute;
b) alla sicurezza e alla qualita' dei prodotti e dei servizi;
c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicita';
d) all'educazione al consumo;
e) alla correttezza, trasparenza ed equita' nei rapporti contrattuali concernenti
beni e servizi;
f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e
democratico tra
i consumatori e gli utenti;
g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualita' e di efficienza.
Art. 2. Definizioni.
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) "consumatori e utenti": le persone fisiche che acquistino o utilizzino
beni o servizi per scopi
non riferibili all'attivita' imprenditoriale e professionale eventualmente svolta;
b) "associazioni dei consumatori e degli utenti": le formazioni sociali
che abbiano per scopo
statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o
degli utenti.
Art. 3. Legittimazione ad agire
1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite
nell'elenco di cui all'articolo 5
sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al
giudice competente:
a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e
degli utenti;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle
violazioni
accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o piu' quotidiani a
diffusione
nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicita' del provvedimento puo'
contribuire
a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
2. Le associazioni di cui al comma 1 possono attivare, prima del
ricorso al giudice,
la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria,
artigianato
e agricoltura competente per territorio a norma dell'articolo 2, comma 4, lettera
a),
della legge 29 dicembre 1993, n. 580. La procedura e', in ogni caso, definita entro
sessanta giorni.
3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle
parti e dal rappresentante
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e' depositato per
l'omologazione nella cancelleria della pretura del luogo nel quale si e' svolto il
procedimento di conciliazione.
4. Il pretore, accertata la regolarita' formale del processo
verbale, lo dichiara
esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo
esecutivo.
5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 puo' essere proposta
solo dopo che
siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto
al
soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei
consumatori
e degli utenti.
6. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione
inibitoria si svolge a
norma degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
7. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza,
sulla connessione e
sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo non
precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati
dalle medesime violazioni.
Art. 4. Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.
1. E' istituito presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato,
il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato
"Consiglio".
2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della
struttura e del personale
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' composto dai
rappresentanti
delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui
all'articolo 5 e da
un rappresentante delle regioni e delle province autonome designato dalla
conferenza dei
presidenti delle regioni, e delle province autonome, ed e' presieduto dal Ministro
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato. Il Consiglio e' nominato con
decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria,
del
commercio e dell'artigianato, e dura in carica tre anni.
3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti
delle associazioni di tutela
ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali delle cooperative dei
consumatori.
Possono altresi' essere invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono
funzioni
di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie economiche e
sociali
interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonche' esperti delle
materie trattate.
4. E' compito del Consiglio:
a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di disegni di legge del Governo,
nonche' sui
disegni di legge di iniziativa parlamentare e sugli schemi di regolamenti che
riguardino i diritti e
gli interessi dei consumatori e degli utenti;
b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, anche in
riferimento
ai programmi e alle politiche comunitarie;
c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti
dei consumatori
e degli utenti, ed il controllo della qualita' e della sicurezza dei prodotti e dei
servizi;
d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e
gli utenti;
e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei
consumatori e degli
utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie;
f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e
regionali in materia
di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a
promuovere la piu'
ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito
delle autonomie
locali. A tal fine il presidente convoca una volta all'anno una sessione a
carattere programmatico
cui partecipano di diritto i presidenti degli organismi rappresentativi dei
consumatori e degli utenti
previsti dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di
Bolzano;
g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e
dell'Unione europea.
Art. 5. Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a
livello nazionale.
1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e' istituito l'elenco delle
associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.
2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso, da
comprovare con la presentazione
di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto
del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di
entrata in vigore della presente legge, dei seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da
almeno tre anni
e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda
come scopo
esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione
delle quote versate
direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale
e presenza sul
territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti
non inferiore
allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con
dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante dell'associazione con le
modalita' di cui
all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione
delle quote
versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme
vigenti in materia
di contabilita' delle associazioni non riconosciute;
e) svolgimento di un'attivita' continuativa nei tre anni precedenti;
f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in
giudicato, in relazione
all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti
la qualifica di
imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi
forma costituite,
per gli stessi settori in cui opera l'associazione.
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e' preclusa
ogni attivita' di promozione o
pubblicita' commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni
connessione
di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
provvede annualmente all'aggiornamento
dell'elenco.
5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi
anche le associazioni dei consumatori
e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze
linguistiche costituzionalmente
riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e
f), nonche' con un numero
di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o
provincia autonoma di riferimento,
da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal
legale rappresentante
dell'associazione con le modalita' di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15.
Art. 6. Agevolazioni e contributi.
1. Le agevolazioni e i contributi previsti dalla legge 5 agosto
1981, n. 416, in materia di
disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, sono estesi, con le
modalita' ed i
criteri di graduazione definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, alle attivita'
editoriali delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della
presente legge.
Art. 7. Copertura finanziaria.
1. Per le finalita' della presente legge e' autorizzata la spesa
massima di 3 miliardi di lire annue
a decorrere dal 1998, da destinare, rispettivamente, nella misura di lire 2
miliardi annue allo
svolgimento delle attivita' promozionali del Consiglio di cui all'articolo 4 e di
lire 1 miliardo alle
agevolazioni e ai contributi di cui all'articolo 6.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede
mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito
dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario
1998, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8. Norma transitoria.
1. Fino al 31 dicembre 1999, il Consiglio di cui all'articolo 4
e' composto dai membri della
Consulta dei consumatori e degli utenti istituita con decreto del Ministro
dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 11 novembre 1994, e successive modificazioni, ed e'
integrato
dai rappresentanti delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5,
ove non gia'
rappresentate nella Consulta.
2. Fino alla data di cui al comma 1, il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato,
sentito il parere del Consiglio di cui all'articolo 4, puo' iscrivere in via
provvisoria nell'elenco di
cui all'articolo 5 associazioni che non siano in possesso del requisito di cui alla
lettera c) del
comma 2 del medesimo articolo 5, fermi i restanti requisiti. Tale iscrizione ha
effetto fino alla
data di cui al comma 1.
-