Legge Finanziaria 2001
Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1.
(Risultati differenziali)
1. Per lanno 2001, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 74.000 miliardi, al netto di lire 34.349 miliardi per regolazioni debitorie, nonchè degli importi posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dellarticolo 68, comma 8. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui allarticolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dallarticolo 2, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ivi compreso lindebitamento allestero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2001, resta fissato, in termini di competenza, in lire 455.200 miliardi per lanno finanziario 2001.
2. Per gli anni 2002 e 2003 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 73.500 miliardi ed in lire 55.000 miliardi, al netto di lire 11.429 miliardi per lanno 2002 e lire 6.029 miliardi per lanno 2003, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 339.500 miliardi ed in lire 328.000 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 2002 e 2003, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 62.600 miliardi ed in lire 49.200 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 328.000 miliardi ed in lire 323.000 miliardi.
> 3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Le eventuali maggiori entrate rispetto alle previsioni iniziali riscontrate nel 2001 a seguito dellapprovazione degli atti di cui allarticolo 17, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono destinate prioritariamente a garantire il conseguimento degli obiettivi pluriennali relativi allindebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e ai saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2001-2004, come approvato dalla relativa risoluzione parlamentare, nonchè dalla presente legge. Le eventuali maggiori entrate eccedenti rispetto a tali obiettivi e non riconducibili alla maggiore crescita economica rispetto a quella prevista nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono destinate alla riduzione della pressione fiscale, salvo che si renda necessario finanziare interventi urgenti e imprevisti connessi a calamità naturali, pericoli per la sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.
Capo II
DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE DELLE FAMIGLIE
Art. 2.
(Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle aliquote
e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive moificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 10, comma 3-bis, primo periodo, in materia di deduzione per labitazione principale, le parole: «fino a lire 1.800.000» sono sostituite dalle seguenti: «fino allammontare della rendita catastale dellunità immobiliare stessa e delle relative pertinenze,»; nel medesimo comma il secondo periodo è soppresso;
b) allarticolo 10, comma 3-bis, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che lunità immobiliare non risulti locata»;
c) allarticolo
11, comma 1, concernente le aliquote e gli scaglioni dellimposta sul reddito delle
persone fisiche:
1) la lettera a),
relativa al primo scaglione di reddito, è sostituita dalla seguente:
«a) fino a lire 20.000.000
........ 18 per cento;»;
2) la lettera b),
relativa al secondo scaglione di reddito, è sostituita dalla seguente:
«b) oltre lire 20.000.000 e fino a
lire 30.000.000 ....... 24 per cento, per lanno 2001, 23 per cento, per lanno
2002, e 22 per cento, a decorrere dallanno 2003;»;
3) nella lettera c),
relativa al terzo scaglione di reddito, le parole: «33,5 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «32 per cento a decorrere dallanno 2001»;
4) nella lettera d),
relativa al quarto scaglione di reddito, le parole: «39,5 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «39 per cento, per lanno 2001, 38,5 per cento, per lanno
2002, e 38 per cento, a decorrere dallanno 2003»;
5) nella lettera e),
relativa al quinto scaglione di reddito, le parole: «45,5 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «45 per cento, per lanno 2001, 44,5 per cento, per lanno
2002, e 44 per cento, a decorrere dallanno 2003»;
d) allarticolo 12, comma 1, lettera b), in materia di detrazioni per carichi di famiglia, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Limporto di lire 516.000 per lanno 2001 e di lire 552.000 a decorrere dal 1º gennaio 2002 è aumentato, rispettivamente, a lire 552.000 per lanno 2001 e a lire 588.000 a decorrere dal 1º gennaio 2002, a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000. I predetti importi sono aumentati a lire 616.000 per lanno 2001 e a lire 652.000 a decorrere dal 1º gennaio 2002, quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, sempre che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000»;
e) allarticolo
13, relativo alle altre detrazioni:
1) il comma 1 è
sostituito dal seguente:
«1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
uno o più redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dallimposta lorda,
rapportata al periodo di lavoro o di pensione nellanno, anche a fronte delle spese
inerenti alla produzione del reddito, secondo i seguenti importi:
a) lire 2.220.000 se
lammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera lire 12.000.000;
b) lire 2.100.000 se lammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.000.000 ma non a lire
12.300.000;
c) lire 2.000.000 se
lammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
12.300.000 ma non a lire 12.600.000;
d) lire 1.900.000 se
lammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
12.600.000 ma non a lire 15.000.000;
e) lire 1.750.000 se
lammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
15.000.000 ma non a lire 15.300.000;
f) lire 1.600.000 se
lammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
15.300.000 ma non a lire 15.600.000;
g) lire 1.450.000 se
lammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
15.600.000 ma non a lire 15.900.000;
h) lire 1.330.000 se
lammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
15.900.000 ma non a lire 16.000.000;
i) lire 1.260.000 se
lammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
16.000.000 ma non a lire 17.000.000;
l) lire 1.190.000 se
lammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
17.000.000 ma non a lire 18.000.000;
m) lire 1.120.000 se
lammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
18.000.000 ma non a lire 19.000.000;
n) lire 1.050.000 se
lammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
19.000.000 ma non a lire 30.000.000;
o) lire 950.000 se lammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire
40.000.000;
p) lire 850.000 se lammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 40.000.000 ma non a lire
50.000.000;
q) lire 750.000 se lammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000 ma non a lire
60.000.000;
r) lire 650.000 se lammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.000.000 ma non a lire
60.300.000;
s) lire 550.000 se lammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.300.000 ma non a lire
70.000.000;
t) lire 450.000 se lammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 70.000.000 ma non a lire
80.000.000;
u) lire 350.000 se lammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 80.000.000 ma non a lire
90.000.000;
v) lire 250.000 se lammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.000.000 ma non a lire
90.400.000;
z) lire 150.000 se lammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.400.000 ma non a lire
100.000.000;
aa) lire 100.000 se
lammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
100.000.000»;
2) nel comma 2, allalinea, dopo le parole: «redditi di pensione» sono inserite le seguenti: «, redditi di terreni per un importo non superiore a lire 360.000»;
3)
nel comma 2-ter, le parole: «il reddito derivante dagli assegni periodici
percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o
annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili» sono soppresse e le
parole: «il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore
allanno» sono sostituite dalle seguenti: «il reddito derivante da rapporti di
lavoro dipendente con contratti a tempo indeterminato di durata inferiore allanno»;
4) dopo il comma
2-ter, è inserito il seguente:
«2quater. Se alla
formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito, non superiore alla
deduzione prevista dallarticolo 10, comma 3-bis, dellunità immobiliare
adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito derivante dai
rapporti di lavoro dipendente con contratto a tempo determinato di durata inferiore
allanno e il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di
separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di
cessazione dei suoi effetti civili, spetta una detrazione secondo i seguenti importi:
a) lire 400.000, se
lammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000;
b)
lire 300.000, se lammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000 ma non
lire 10.000.000;
c) lire 200.000 se lammontare
del reddito complessivo supera lire 10.000.000 ma non lire
11.000.000;
d) lire 100.000 se lammontare
del reddito complessivo supera lire 11.000.000 ma non lire 12.000.000»
5) il
comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dellarticolo 49 o
dimpresa di cui allarticolo 79, spetta una detrazione dallimposta lorda,
non cumulabile con quella prevista dal comma 1, pari a:
a) lire 1.110.000 se
lammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire
9.100.000;
b) lire 1.000.000 se
lammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a
lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;
c) lire 900.000 se lammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.300.000 ma
non a lire 9.600.000;
d) lire 800.000 se lammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.600.000 ma
non a lire 9.900.000;
e) lire 700.000 se lammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.900.000 ma
non a lire 15.000.000;
f) lire 600.000 se lammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.000.000 ma
non a lire 15.300.000;
g) lire 480.000 se lammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.300.000 ma
non a lire 16.000.000;
h) lire 410.000 se lammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 16.000.000 ma
non a lire 17.000.000;
i) lire 340.000 se lammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 17.000.000 ma
non a lire 18.000.000;
l) lire 270.000 se lammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 18.000.000 ma
non a lire 19.000.000;
m) lire 200.000 se lammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 19.000.000 ma
non a lire 30.000.000;
n) lire 100.000 se lammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 30.000.000 ma
non a lire 60.000.000»
f)
allarticolo 13-bis, comma 1, lettera b), in materia di detrazioni per
oneri:
1) al primo
periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;
2) al secondo
periodo, le parole: «nei sei mesi antecedenti o successivi» sono sostituite dalle
seguenti: «nellanno precedente o successivo»;
3) dopo il terzo
periodo è inserito il seguente: «In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la
detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dallacquisto sia stato notificato
al locatario latto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che
entro un anno dal rilascio lunità immobiliare sia adibita ad abitazione
principale»;
4) al quarto
periodo, le parole: «il contribuente dimora abitualmente» sono sostituite dalle
seguenti: «il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente»;
5) dopo il quinto
periodo sono inseriti i seguenti: «Non si tiene conto, altresì, delle variazioni
dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che
lunità immobiliare non risulti locata. Nel caso limmobile acquistato sia
oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione
edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui
lunità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni
dallacquisto»;
5-bis) è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi,
ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di
interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dellaltro la detrazione spetta a
questultimo per entrambe le quote»;
g) allarticolo 13-bis, comma 1, lettera c), in materia di detrazioni per spese sanitarie, dopo il nono periodo è inserito il seguente: «La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue»;
h) allarticolo 13-ter, in materia di detrazioni per canoni di locazione:
1)
al comma 1, lettera a), le parole: «lire 640.000» sono sostituite dalle seguenti:
«lire 960.000»;
2) al comma 1,
lettera b), le parole: «lire 320.000» sono sostituite dalle seguenti: «lire
480.000»;
3) dopo il comma
1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. A favore dei
lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune
di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della
detrazione, e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità
immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di
residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori
della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni, rapportata al periodo
dellanno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:
a) lire 1.920.000, se il reddito
complessivo non supera lire 30 milioni;
b) lire 960.000, se il reddito
complessivo supera lire 30 milioni ma non lire 60 milioni»;
i)
allarticolo 48-bis, comma 1, lettera a-bis), concernente la
determinazione del reddito del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per
lattività libero-professionale intramuraria esercitata presso studi professionali
privati, le parole: «nella misura del 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«nella misura del 75 per cento».
2. Allarticolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
concernente detrazioni per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio privato,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, dopo
le parole: «alla eliminazione delle barriere architettoniche,» sono inserite le
seguenti: «aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni
strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia
più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna allabitazione
per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi
dellarticolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alladozione
di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di
terzi,» e dopo le parole: «sulle parti strutturali» sono aggiunte le seguenti: «, e
allesecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici»
b) al comma 6, le parole: «nel periodo dimposta in corso alla data del 1º gennaio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «nei periodi dimposta in corso alla data del 1º gennaio degli anni 2000 e 2001».
3. Allarticolo 13 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, concernente norme per la diffusione e la valorizzazione dellimprenditoria giovanile in agricoltura, le parole: «nel periodo dimposta 2000» sono sostituite dalle seguenti: «nei periodi dimposta 2000 e 2001».
4. Ai fini delle detrazioni di cui
allarticolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i lavori iniziati entro
il 30 giugno 2000, si considerano validamente presentate le comunicazioni di cui al
decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, trasmesse entro novanta
giorni dallinizio dei lavori.
5. Ai fini della determinazione del
reddito delle cooperative edilizie a proprietà indivisa si deduce un importo pari alla
rendita catastale di ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci
assegnatari e delle relative pertinenze.
6. Allarticolo 17 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, il comma 3 è
abrogato.
7. Allarticolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
i commi 9, 10 e 11 sono abrogati.
8. Le disposizioni del comma 1,
lettere a), e), numero 2), e h), numeri 1) e 2), si applicano a decorrere
dal periodo dimposta 2000; quelle di cui al medesimo comma, lettere b), c), d),
e), numeri 1), 3), 4) e 5), f), g) e h), numero 3), e i), si
applicano a decorrere dal periodo dimposta 2001. Le disposizioni dei commi 6 e 7 si
applicano a decorrere dal periodo dimposta successivo a quello in corso alla data
del 31 dicembre 1999.
9. Le modifiche apportate dalle disposizioni di cui al presente
titolo in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche valgono ai fini della
restituzione del drenaggio fiscale disciplinata dallarticolo 3, comma 2, del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 1989, n. 154, e dallarticolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992,
n. 438.
10. In deroga allarticolo 17, comma 1, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, sono legittimi gli
atti compiuti dai sostituti di imposta che, nellipotesi in cui abbiano impiegato
somme proprie per corrispondere lacconto di cui allarticolo 1 del
decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2000, n. 354, abbiano utilizzato il relativo credito in compensazione con i
versamenti da effettuare nel mese di dicembre 2000.
Art. 3.
(Disposizioni fiscali in materia di pensioni, assegni di fonte estera, nonchè di redditi da lavoro dipendente prestato allestero)
1. Per i periodi dimposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2000, i redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati di fonte estera, imponibili in Italia per effetto di disciplina convenzionale, possono essere dichiarati entro il 30 giugno 2001 con apposita istanza. A tali redditi si applica laliquota marginale del contribuente ovvero quella del 25 per cento in caso di omessa presentazione della dichiarazione, per lanno cui si riferiscono i redditi. Non si fa luogo allapplicazione di soprattasse, pene pecuniarie ed interessi a condizione che sia versata una somma pari al 25 per cento delle imposte così calcolate. Le somme dovute ai sensi del presente comma devono essere versate in quattro rate di pari importo da corrispondere entro le date del 15 dicembre 2001, del 15 giugno 2002, del 15 dicembre 2002 e del 15 giugno 2003 senza applicazione di interessi. Le disposizioni del presente comma si applicano altresì alle controversie pendenti originate da avvisi di accertamento riguardanti i redditi di cui al presente comma nonchè a coloro i quali si siano avvalsi della facoltà di cui allarticolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, anche entro i termini stabiliti dallarticolo 38 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e dallarticolo 45, comma 14, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
2. Per lanno 2001, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, allestero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli allufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.
Capo III
DISPOSIZIONI FISCALI PER FAVORIRE LO SVILUPPO EQUILIBRATO
Art. 4.
(Riduzione della aliquota IRPEG)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 14, comma 1, in materia di credito dimposta per gli utili distribuiti da società ed enti, le parole: «pari al 58,73 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo dimposta successivo a quello in corso al 1º gennaio 2001, e al 53,85 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo dimposta successivo a quello in corso al 1º gennaio 2003,»;
b)
allarticolo 91, in materia di aliquota dellimposta sul reddito delle persone
giuridiche, le parole: «con laliquota del 37 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «con laliquota del 36 per cento, a decorrere dal periodo dimposta
in corso al 1º gennaio 2001, e del 35 per cento, a decorrere dal periodo dimposta
in corso al 1º gennaio 2003»;
c) allarticolo 105, comma 4,
in materia di credito dimposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, le
parole: «nella misura del 58,73 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella
misura del 56,25 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo
dimposta in corso al 1º gennaio 2001, e del 53,85 per cento, per i proventi
conseguiti a decorrere dal periodo dimposta in corso al 1º gennaio 2003,»;
d) allarticolo 105, comma 5,
le parole: «di un importo pari al 58,73 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «di
un importo pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal
periodo dimposta successivo a quello in corso al 1º gennaio 2001, e al 53,85 per
cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo dimposta successivo a
quello in corso al 1º gennaio 2003,».
2. Allarticolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, lultimo periodo è sostituito dal seguente: «A tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota del 47,22 per cento di dette plusvalenze e di detto reddito conseguiti a decorrere dal periodo dimposta in corso al 1º gennaio 2001, e del 45,72 per cento delle plusvalenze e dei redditi medesimi conseguiti a decorrere dal periodo dimposta in corso al 1º gennaio 2003; per le società quotate, tali misure sono pari, rispettivamente, all80,56 e all80 per cento».
3. Per il reddito del periodo
dimposta in corso alla data del 1º gennaio 2001, la misura del 48,65 per cento,
prevista dallarticolo 2, comma 10, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in
materia di reddito dimpresa, è ridotta al 47,22 per cento.
4. La misura dellacconto dellimposta sul reddito delle
persone giuridiche, per il periodo dimposta in corso al 31 dicembre 2001, è ridotta
dal 98 per cento al 93,5 per cento; per il periodo dimposta in corso al 31 dicembre
2002, è aumentata dal 98 per cento al 98,5 per cento; a decorrere dal periodo
dimposta in corso al 31 dicembre 2003, è aumentata dal 98 per cento al 99 per
cento.
Art. 5.
(Emersione di basi imponibili e riduzione del carico tributario sui redditi dimpresa)
1. Le maggiori entrate che risulteranno dallaumento delle basi imponibili dei tributi erariali e dei contributi sociali per effetto dellapplicazione delle disposizioni per favorire lemersione, di cui allarticolo 116 della presente legge, sono destinate ad un fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica finalizzato, con appositi provvedimenti, alla riduzione dellimposta sul reddito delle persone giuridiche e dellimposta sul reddito delle persone fisiche gravanti sul reddito dimpresa. La riduzione è effettuata con priorità temporale nelle aree e nei territori di cui al comma 10 dellarticolo 7.
2. Con decreto del Ministro delle
finanze, da adottare entro il 31 marzo 2002, sono determinate le maggiori entrate di cui
al comma 1, derivanti dai contratti di riallineamento e di emersione registrati entro il
30 novembre 2001, in relazione allaumento, nel corso degli anni dal 2001 al 2005,
delle basi imponibili e alla progressiva riduzione delle agevolazioni concesse ai soggetti
aderenti ai contratti di emersione.
3. In relazione alle stime del maggior gettito, determinato ai
sensi del comma 2, è disposta, a decorrere dal 2002, la riduzione delle imposte di cui al
comma 1.
Art. 6.
(Disposizioni in materia di tassazione del reddito di impresa)
1. Allarticolo 16, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di redditi soggetti a tassazione separata, sono aggiunte, in fine, le parole: «e delle società di persone».
2. Allarticolo 79, comma 8,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione del reddito delle
imprese autorizzate allautotrasporto, dopo il primo periodo, è inserito il
seguente: «Per le medesime imprese compete, altresì, una deduzione forfetaria annua di
lire 300.000 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico
non superiore a 3.500 chilogrammi».
3. Le disposizioni di cui al comma 1 dellarticolo 21 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli
esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo
dimposta in corso al 31 dicembre 2001 e per i due periodi di imposta successivi.
4. Allarticolo 2, comma 11, primo periodo, della legge 13
maggio 1999, n. 133, dopo le parole: «sono applicabili» sono inserite le seguenti:
«per i periodi di imposta 1999 e 2000».
5. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, in
materia di riordino delle imposte sul reddito per favorire la capitalizzazione delle
imprese, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
allarticolo 1, il comma 3, in materia di applicazione dellaliquota ridotta, è
sostituito dal seguente:
«3. La parte della remunerazione ordinaria di cui al comma
1 che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento del reddito
assoggettabile allaliquota ridotta dei periodi dimposta successivi, ma non
oltre il quinto»;
b) allarticolo 6, comma 1,
concernente lapplicazione dellaliquota ridotta alle società quotate, le
parole da: «le aliquote di cui ai commi» fino alla fine del periodo sono sostituite
dalle seguenti: «laliquota di cui al comma 1 dellarticolo 1 è ridotta al 7
per cento».
6. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal
periodo dimposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2000; a
decorrere dal medesimo periodo dimposta si applicano le disposizioni del comma 5,
fermo restando il diritto al riporto a nuovo maturato in base alle disposizioni
previgenti.
7. I soggetti che, avendo in
precedenti esercizi imputato gli ammortamenti anticipati a riduzione del costo dei beni,
adottino la diversa metodologia contabile di imputazione alla speciale riserva prevista
dallarticolo 67, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono
riclassificare gli ammortamenti anticipati pregressi imputandoli alla suddetta riserva, al
netto dellimporto destinato al fondo imposte differite.
8. Allarticolo 14, comma 1, alinea, della legge 15 dicembre
1998, n. 441, recante norme a favore dellimprenditoria giovanile in
agricoltura, le parole: «a fondi rustici» sono sostituite dalle seguenti: «ai beni
costituenti lazienda, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e
morte e quantaltro strumentale allattività aziendale».
9. Allarticolo 14, comma 6, della legge 15 dicembre 1998, n.
441, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per favorire lintroduzione e la
tenuta della contabilità da parte delle imprese condotte da giovani agricoltori o da
società di cui allarticolo 2, il Ministro delle politiche agricole e forestali,
dintesa con le regioni interessate, è autorizzato a stipulare accordi o convenzioni
per fornire assistenza, formazione e informatizzazione».
10. Per le finalità di cui al comma 9 possono essere utilizzati
anche i fondi residui disponibili sul capitolo 7627 dello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole e forestali.
11. Alle persone fisiche in possesso della qualifica di
imprenditore agricolo, partecipanti ad imprese familiari o socie delle società semplici,
in nome collettivo, in accomandita semplice si applicano le condizioni previste
dallarticolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, sempre che le suddette società o imprese familiari rivestano la qualifica di
soci nella stessa cooperativa agricola.
12. Allarticolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dellimposta regionale sulle
attività produttive, le parole: «e al 1º gennaio 1999» sono sostituite dalle seguenti:
«, al 1º gennaio 1999 e al 1º gennaio 2000»; nel medesimo comma le parole: «per
i quattro periodi dimposta successivi, laliquota è stabilita,
rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5» sono sostituite dalle seguenti: «per i
tre periodi dimposta successivi, laliquota è stabilita, rispettivamente,
nella misura del 2,5».
13. La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a
investimenti ambientali, come definiti al comma 15, non concorre a formare il reddito
imponibile ai fini delle imposte sul reddito.
14. Se i beni oggetto degli investimenti agevolati di cui al comma
13 sono ceduti entro il secondo periodo dimposta successivo a quello in cui gli
investimenti ambientali sono effettuati, il reddito escluso dallimposizione si
determina diminuendo lammontare degli investimenti ambientali di un importo pari
alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle predette cessioni e i costi sostenuti
nello stesso periodo dimposta per la realizzazione degli investimenti ambientali.
15. Per investimento ambientale si intende il costo di acquisto
delle immobilizzazioni materiali di cui allarticolo 2424, primo comma, lettera B),
n. II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati
allambiente. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di
obblighi di legge. Gli investimenti ambientali vanno calcolati con lapproccio
incrementale.
16. A decorrere dal 1º gennaio 2001, le imprese interessate sono
tenute a rappresentare nel bilancio di esercizio gli investimenti ambientali realizzati.
17. Il Ministro dellindustria, del commercio e
dellartigianato, dintesa con il Ministro dellambiente che si avvale
dellAgenzia nazionale per la protezione dellambiente, sentite le categorie
professionali interessate, effettua nellanno 2001 un censimento degli investimenti
ambientali realizzati.
18. Allonere derivante dalle misure agevolative di cui ai
commi da 13 a 17 si provvede mediante listituzione di un apposito fondo presso il
Ministero delle finanze con una dotazione di lire 7,7 miliardi per il 2001, 150 miliardi
per il 2002 e 150 miliardi per il 2003.
19. A decorrere dal secondo periodo di imposta successivo a quello
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di reddito di cui
al comma 13 corrisponde alleccedenza rispetto alla media degli investimenti
ambientali realizzati nei due periodi di imposta precedenti.
20. Allarticolo 65, comma 2,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente
oneri di utilità sociale, dopo la lettera c-nonies) è aggiunta la seguente:
«c-decies) le erogazioni liberali
in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e
marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale
paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale,
nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a)
del comma 2-bis dellarticolo 114, effettuate per sostenere attività di
conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle
finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti. Il Ministro
dellambiente individua con proprio decreto, periodicamente, i soggetti e le
categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali;
determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o
soggetto beneficiario. Nel caso che in un dato anno le somme complessivamente erogate
abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata i singoli soggetti beneficiari
che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero
dellambiente, versano allentrata dello Stato un importo pari al 37 per cento
della differenza».
21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano a decorrere
dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002.
22. Ai fini di quanto previsto al
comma 20, il Ministro dellambiente determina lammontare delle erogazioni
deducibili in misura complessivamente non superiore a 15 miliardi di lire a decorrere
dallanno 2002.
23. Larticolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente:
«Art. 12. (Somme
ammesse in deduzione dal reddito). 1. Per le società cooperative e loro
consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma
di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore
compenso per i conferimenti effettuati. Le predette somme possono essere imputate ad
incremento delle quote sociali».
24. Al comma 8 dellarticolo 2 della legge 13 maggio 1999,
n. 133, le parole: «il successivo» sono sostituite dalle seguenti: «i due
successivi».
Art. 7.
(Incentivi per lincremento delloccupazione)
1. Ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato è concesso un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui allarticolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Il credito di imposta è
commisurato, nella misura di lire 800.000 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun
mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo
indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di
lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º ottobre
1999 e il 30 settembre 2000. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero
complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato,
compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o
pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo
compreso tra il 1º ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Per le assunzioni di dipendenti
con contratti di lavoro a tempo parziale, il credito dimposta spetta in misura
proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito
dimposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che
incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate
allanno.
3. Lincremento della base occupazionale va considerato al
netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai
sensi dellarticolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta
persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di
lavoro a decorrere dal 1º ottobre 2000, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce
incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a
tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore
prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
4. Il credito dimposta, che non concorre alla formazione del
reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dellimposta regionale sulle
attività produttive nè ai fini del rapporto di cui allarticolo 63 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1º gennaio 2001,
esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.
5. Il credito dimposta di
cui al comma 1 spetta a condizione che:
a) i nuovi assunti siano di età
non inferiore a 25 anni;
b)
i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da
almeno 24 mesi o siano portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5
febbraio 1992, n. 104;
c) siano osservati i contratti
collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al
credito dimposta;
d) siano rispettate le prescrizioni
sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19
settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni,
nonchè dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia
di sicurezza ed igiene del lavoro.
6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito dimposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dellimpresa sostituita.
7. Qualora vengano definitivamente
accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo
superiore a lire 5 milioni, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro
dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori, prevista dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto
1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonchè dai successivi decreti legislativi
attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse
nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano
emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per
condotta antisindacale ai sensi dellarticolo 28 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle
violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o
del maggiore credito riportato e per lapplicazione delle relative sanzioni.
8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili
con altri benefici eventualmente concessi.
9. Entro il 31 dicembre 2001 il Governo provvede ad effettuare la
verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo,
identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e
professionalità.
10. Le disposizioni di cui allarticolo 4 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano in vigore per le
assunzioni intervenute nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000.
Per i datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2001 e il 31 dicembre
2003 effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo
indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nel
citato articolo 4 e nelle aree di cui allobiettivo 1 del regolamento (CE)
n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonchè in quelle delle regioni
Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito dimposta. Lulteriore credito
dimposta, che è pari a lire 400.000 per ciascun nuovo dipendente, compete secondo
la disciplina di cui al presente articolo. Allulteriore credito di imposta di cui al
presente comma si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della
Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici
eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il
limite massimo di lire 180 milioni nel triennio.
11. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i
soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
Art. 8.
(Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate)
1. Ai soggetti titolari di reddito dimpresa, esclusi gli enti non commerciali, che, a decorrere dal periodo dimposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo dimposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dallarticolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, è attribuito un credito dimposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Per il periodo dimposta in corso al 31 dicembre 2000 sono agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dallapprovazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee. Il credito dimposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito dimposta.
2. Per nuovi investimenti si
intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, esclusi i costi relativi allacquisto di «mobili e
macchine ordinarie di ufficio» di cui alla tabella approvata con decreto del Ministro
delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, concernente i «coefficienti di
ammortamento», destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate
nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo
eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonchè gli ammortamenti dedotti nel
periodo dimposta, relativi a beni dinvestimento della stessa struttura
produttiva. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto
dellinvestimento agevolato effettuati nel periodo dimposta della loro entrata
in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria,
si assume il costo sostenuto dal locatore per lacquisto dei beni; detto costo non
comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della
normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite
del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati.
3. Agli investimenti localizzati nei territori di cui
allobiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999,
nonchè in quelli delle regioni Abruzzo e Molise, si applica la deduzione degli
ammortamenti nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del presente comma si
applicano agli investimenti acquisiti a decorrere dalla approvazione del regime
agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee.
4. Allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 466, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «differenziabile in
funzione del settore di attività e delle dimensioni dellimpresa, nonchè della
localizzazione».
5. Il credito dimposta è determinato con riguardo ai nuovi
investimenti eseguiti in ciascun periodo dimposta e va indicato nella relativa
dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito nè della base
imponibile dellimposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del
rapporto di cui allarticolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è
utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.
6. Il credito dimposta a favore di imprese o attività che
riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie
specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto
nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline
dellUnione europea e previa autorizzazione della Commissione delle Comunità
europee. Il Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato procede
allinoltro alla Commissione della richiesta di preventiva autorizzazione, ove
prescritta, nonchè al controllo del rispetto delle norme sostanziali e procedurali della
normativa comunitaria.
7. Se i beni oggetto dellagevolazione non entrano in
funzione entro il secondo periodo dimposta successivo a quello della
loro acquisizione o ultimazione, il credito dimposta è rideterminato escludendo
dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto
periodo dimposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono
dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee allesercizio
dellimpresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato
diritto allagevolazione, il credito dimposta è rideterminato escludendo dagli
investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo di imposta in cui si
verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di
quelli agevolati, il credito dimposta è rideterminato escludendo il costo non
ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove
acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si
applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito dimposta che
deriva dallapplicazione del presente comma è versato entro il termine per il
versamento a saldo dellimposta sui redditi dovuta per il periodo dimposta in
cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
8. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze, di concerto
con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il
Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate
disposizioni per leffettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta
applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici
mesi dallattribuzione del credito di imposta, sono altresì finalizzate alla
valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare
lopportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga
finalità.
Art. 9.
(Tassazione del reddito dimpresa con aliquota proporzionale)
1. Il reddito dimpresa degli imprenditori individuali, determinato ai sensi dellarticolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere escluso dalla formazione del reddito complessivo di cui allarticolo 8 del medesimo testo unico e assoggettato separatamente allimposta sul reddito delle persone fisiche secondo le disposizioni dei commi successivi.
2. Limposta è commisurata
al reddito di cui al comma 1 con laliquota prevista dallarticolo 91 del citato
testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dalla presente legge; si applicano
le disposizioni dellarticolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 466, come modificato dalla presente legge, e dellarticolo 91-bis del
citato testo unico.
3. Limposta è versata, anche a titolo dacconto, con
le modalità e nei termini previsti per il versamento dellimposta sul reddito delle
persone fisiche; i crediti di imposta, i versamenti in acconto e le ritenute
dacconto sui proventi che concorrono a formare il reddito di cui al comma 1 sono
scomputati dallimposta ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del citato testo unico
delle imposte sui redditi. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
4. La perdita di un periodo dimposta può essere computata
in diminuzione del reddito dimpresa dei periodi dimposta successivi, ma non
oltre il quinto, con le regole stabilite dallarticolo 102 del citato testo unico
delle imposte sui redditi.
5. Il regime di cui al comma 1 è applicato su opzione revocabile.
Lopzione e la revoca sono esercitate nella dichiarazione dei redditi e hanno effetto
a decorrere dal periodo dimposta successivo a quello cui si riferisce la
dichiarazione.
6. Ai fini dellaccertamento si applica larticolo 40,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
7. Gli utili dei periodi dimposta nei quali è applicato il
regime di cui al comma 1, se prelevati dal patrimonio dellimpresa, costituiscono per
limprenditore redditi ai sensi dellarticolo 41, comma 1, lettera e),
del citato testo unico delle imposte sui redditi e per essi spetta il credito
dimposta secondo i criteri dellarticolo 14 di detto testo unico, come
modificato della presente legge; si applicano gli articoli 105, 105-bis e 106-bis
dello stesso testo unico. A tale fine nella dichiarazione dei redditi vanno indicati
separatamente il patrimonio netto formato con gli utili non distribuiti dei periodi
dimposta nei quali è applicato il regime di cui al comma 1 e le altre componenti
del patrimonio netto.
8. Le somme trasferite dal patrimonio dellimpresa a quello
personale dellimprenditore, al netto delle somme versate nello stesso periodo
dimposta, costituiscono prelievi degli utili dellesercizio in corso e, per
leccedenza, di quelli degli esercizi precedenti. Limporto che
supera il patrimonio si considera prelievo degli utili dei periodi dimposta
successivi, da assoggettare a tassazione in tali periodi.
9. In caso di revoca, si considerano prelevati gli utili ancora
esistenti al termine dellultimo periodo dimposta di applicazione del regime di
cui al comma 1.
10. Per le imprese familiari, le disposizioni dei commi da 7 a 9
si applicano al titolare dellimpresa e ai collaboratori in proporzione alle quote di
partecipazione agli utili determinate secondo le disposizioni del comma 4
dellarticolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi.
11. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 si applicano, su opzione,
anche alle società in nome collettivo e in accomandita semplice. In tale caso, dette
società sono considerate soggetti passivi dimposta assimilati alle società di cui
allarticolo 87, comma 1, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui
redditi e ad esse si applicano, in quanto compatibili, le relative disposizioni.
12. Le disposizioni del presente articolo decorrono dal periodo
dimposta successivo a quello in corso al 1º gennaio 2001.
Art. 10.
(Soppressione della tassa di proprietà sugli autoscafi)
1. Allarticolo 1 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, le parole: «, la navigazione in acque pubbliche degli autoscafi» sono soppresse, e le parole: «sono soggette» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetta».
2. Allarticolo 13 del citato
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953,
n. 39, le parole: «Gli autoveicoli, i rimorchi e gli autoscafi» sono sostituite
dalle seguenti: «Gli autoveicoli e i rimorchi» e le parole: «su strade, aree od acque
pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «su strade od aree pubbliche».
3. La tariffa E allegata al citato testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è soppressa.
Art. 11.
(Trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e lagunari)
1. Per la salvaguardia delloccupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonchè alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.
Art. 12.
(Trattamento fiscale degli avanzi di gestione di Consorzi)
1. Il trattamento fiscale degli avanzi di gestione, di cui al comma 2-bis dellarticolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è esteso, alle medesime condizioni, anche agli eventuali avanzi di gestione accantonati dal Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi (COBAT), nonchè dal Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli olii e dei grassi vegetali ed animali, esausti.
Art. 13.
(Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo)
1. Le persone fisiche che intraprendono unattività artistica o professionale ovvero dimpresa, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 49 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi, per il periodo dimposta in cui lattività è iniziata e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di unimposta sostitutiva dellimposta sul reddito delle persone fisiche, pari al 10 per cento del reddito di lavoro autonomo o dimpresa, determinato rispettivamente ai sensi dellarticolo 50 o dellarticolo 79 del citato testo unico. Nel caso di imprese di cui allarticolo 5, comma 4, dello stesso testo unico, limposta sostitutiva è dovuta dallimprenditore.
2. Il beneficio di cui al comma 1
è riconosciuto a condizione che:
a) il contribuente non abbia
esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale ovvero
dimpresa, anche in forma associata o familiare;
b)
lattività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra
attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il
caso in cui lattività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica
obbligatoria ai fini dellesercizio di arti o professioni;
c) sia realizzato un ammontare di
compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni o un ammontare di ricavi non
superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi
ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;
d) qualora venga proseguita
unattività dimpresa svolta in precedenza da altro soggetto, lammontare
dei relativi ricavi, realizzati nel periodo dimposta precedente quello di
riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a lire 60 milioni per le imprese
aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi
per oggetto altre attività;
e) siano regolarmente adempiuti gli
obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.
3. Il regime agevolato cessa di avere efficacia e il contribuente
è assoggettato a tassazione ordinaria:
a) a decorrere dal periodo dimposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi conseguiti superano gli importi indicati al comma 2, lettera c);
b) a decorrere dallo stesso periodo dimposta nel quale i compensi o i ricavi superano del 50 per cento gli importi indicati al comma 2, lettera c); in tale caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari lintero reddito dimpresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo dimposta.
4. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di cui al comma 1 possono farsi assistere negli adempimenti tributari dallufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi di unapparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.
5. Ai contribuenti che si
avvalgono del regime di cui al presente articolo, è attribuito un credito dimposta,
utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario dacquisto
dellapparecchiatura informatica e degli accessori di cui al comma 4. Il
predetto credito è riconosciuto per un importo non superiore a lire seicentomila e spetta
anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tale caso il credito
è commisurato al 40 per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai
canoni di locazione pagati in ciascun periodo dimposta, fino a concorrenza di lire
seicentomila. Il credito dimposta non concorre alla formazione del reddito
imponibile e non è rimborsabile.
6. Fermi restando lobbligo di conservare, ai sensi
dellarticolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti,
gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al
regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di
tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dellIRAP
e dellimposta sul valore aggiunto (IVA), nonchè dalle liquidazioni e dai versamenti
periodici rilevanti ai fini dellIVA previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.
7. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonchè
del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dellarticolo
12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la
posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto al comma 1 è valutata
tenendo conto dellammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base
imponibile per lapplicazione dellimposta sostitutiva.
8. Per laccertamento, la riscossione, le sanzioni e il
contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte
sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente
articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello
stesso si applicano, in particolare, le sanzioni di cui allarticolo 1, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
9. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze sono dettate
le disposizioni necessarie per lattuazione del presente articolo.
Art. 14.
(Regime fiscale delle attività marginali)
1. Le persone fisiche esercenti attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime disciplinato nel presente articolo a condizione che i ricavi e i compensi del periodo dimposta precedente risultino di ammontare non superiore al limite individuato con appositi decreti ministeriali, tenuto conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Tale limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività, non può, comunque, essere superiore a 50 milioni di lire.
2. Ai fini dellapplicazione
delle disposizioni contenute nel presente articolo per ricavi e compensi si intendono i
ricavi e i compensi minimi di riferimento determinati in base allapplicazione degli
studi di settore dopo aver normalizzato la posizione del contribuente tenendo conto delle
peculiarità delle situazioni di marginalità, anche in riferimento agli indici di
coerenza economica che caratterizzano il contribuente stesso. Per il primo periodo di
applicazione ai fini della ammissione al regime si fa riferimento ai ricavi e ai compensi
conseguiti nellanno precedente.
3. I contribuenti indicati al comma 1 presentano domanda
allufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale entro il mese
di gennaio dellanno a decorrere dal quale si intende fruire del predetto regime.
Nellanno 2001 la domanda è presentata entro il 31 marzo.
4. I soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attività
marginali sono tenuti al versamento di unimposta sostitutiva dellimposta sul
reddito delle persone fisiche. Limposta sostitutiva è pari al 15 per cento del
reddito di lavoro autonomo o di impresa determinato rispettivamente ai sensi
dellarticolo 50 o dellarticolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni. Nel caso di imprese di cui allarticolo 5, comma 4, del
citato testo unico limposta sostitutiva è dovuta dallimprenditore.
5. Il regime fiscale delle attività marginali cessa di avere
efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:
a) a decorrere dal periodo dimposta successivo a quello nel quale i ricavi o i compensi valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dallufficio, superano il limite individuato dai decreti di cui al comma 1, in relazione allo specifico settore di attività;
b)
a decorrere dallo stesso periodo dimposta in cui i ricavi o i compensi conseguiti
ovvero valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento,
prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dallufficio,
superano il limite, individuato nei decreti di cui al comma 1 in relazione allo specifico
settore di attività, del cinquanta per cento del limite stesso; in tal caso sarà
assoggettato a tassazione nei modi ordinari lintero reddito dimpresa o di
lavoro autonomo conseguito nel periodo dimposta;
c) in caso di rinuncia da parte del
contribuente mediante comunicazione allufficio delle entrate competente in ragione
del domicilio fiscale da effettuare entro il mese di gennaio dellanno a decorrere
dal quale si intende rinunciare al predetto regime.
6. Fermi restando lobbligo di conservare, ai sensi
dellarticolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti,
gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al
regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di
tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dellIRAP
e dellIVA, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini
dellIVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.
7. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle
attività marginali possono farsi assistere negli adempimenti tributari dallufficio
delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi di
unapparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per la
connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle
finanze.
8. Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al presente
articolo è attribuito un credito dimposta, utilizzabile in compensazione ai sensi
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del quaranta per cento della
parte del prezzo unitario dacquisto dellapparecchiatura informatica e degli
accessori di cui al comma 7. Il predetto credito è riconosciuto per un importo non
superiore a lire seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione
finanziaria. In tal caso il credito è commisurato al quaranta per cento del prezzo di
acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo
dimposta, fino a concorrenza di lire seicentomila. Il credito dimposta non
concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.
9. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonchè
del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dellarticolo
12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la posizione dei contribuenti che si
avvalgono del regime previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dellammontare
che, ai sensi del comma 4, costituisce base imponibile per lapplicazione
dellimposta sostitutiva.
10. Per laccertamento, la riscossione, le sanzioni e il
contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui
redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente
articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello
stesso si applicano, in particolare, le sanzioni di cui allarticolo 1, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
11. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze sono
dettate le disposizioni necessarie per lattuazione del presente articolo.
Art. 15.
(Agevolazioni fiscali in materia di scambi di servizi fra aziende agricole dei comuni montani)
1. Il comma 1 dellarticolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:
«1. I coltivatori diretti,
singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in
deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici
che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui
allarticolo 230-bis del codice civile, nonchè utilizzando esclusivamente
macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e
manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste
forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità
atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonchè lavori agricoli e forestali tra i quali
laratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti
antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco, per importi non
superiori a cinquanta milioni di lire per ogni anno. Tale importo è rivalutato
annualmente con decreto del Ministro competente in base allindice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dallIstituto nazionale di
statistica».
2. Dopo il comma 1 dellarticolo 17 della citata legge
n. 97 del 1994, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i
seguenti:
«1-bis. I lavori di cui al comma 1 non sono considerati
prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta, se sono resi tra
soci di una stessa associazione non avente fini di lucro ed avente lo scopo di migliorare
la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di
servizi.
1-ter. I soggetti di cui al
comma 1 possono trasportare il latte fresco fino alla propria cooperativa per sè e per
altri soci della stessa cooperativa impiegando mezzi di trasporto di loro proprietà,
anche agricoli, iscritti nellufficio meccanizzazione agricola (UMA). Tale attività
ai fini fiscali non è considerata quale prestazione di servizio e non è soggetta ad
imposta.
1-quater. I contributi agricoli unificati versati dai
coltivatori diretti allINPS, gestione agricola, garantiscono la copertura
assicurativa infortunistica per i soggetti e le attività di cui ai commi 1-bis e
1-ter.
1-quinquies. I soggetti di cui al comma 1 possono assumere
in appalto da enti pubblici lincarico di trasporto locale di persone, utilizzando
esclusivamente automezzi di proprietà».
Art. 16.
(Disposizioni in materia di base imponibile IRAP)
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente limposta regionale sulle attività produttive, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 10-bis, comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le borse di studio e gli altri interventi di sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonchè dalle università, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390»;
b)
allarticolo 11, comma 1, lettera a), dopo le parole: «relative agli
apprendisti,» sono inserite le seguenti: «ai disabili»;
c) allarticolo 11, dopo il
comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Per i soggetti di
cui allarticolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in
deduzione dalla base imponibile, fino a concorrenza, i seguenti importi:
a) lire 10.000.000 se la base
imponibile non supera lire 350.000.000;
b)
lire 7.500.000 se la base imponibile supera lire 350.000.000 ma non lire 350.100.000;
c) lire 5.000.000 se la base
imponibile supera lire 350.100.000 ma non lire 350.200.000;
d) lire 2.500.000 se la base
imponibile supera lire 350.200.000 ma non lire 350.300.000.
4-ter. I soggetti di cui
allarticolo 4, comma 2, applicano la deduzione di cui al comma 4-bis sul
valore della produzione netta prima della ripartizione dello stesso su base regionale.»;
d) allarticolo 41, commi 2 e
3, le parole: «per il 1998 e 1999», ovunque ricorrano, sono soppresse;
e) allarticolo 42, comma 7, primo periodo, le parole: «per gli anni 1998 e 1999» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 1998 al 2002» e al medesimo comma, la parola: «2000» è sostituita dalla seguente: «2003».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano a decorrere dal periodo dimposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999.
Art. 17.
(Interpretazione autentica sullinderogabilità delle clausole mutualistiche da parte delle società cooperative e loro consorzi)
1. Le disposizioni di cui allarticolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, allarticolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e allarticolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, si interpretano nel senso che la soppressione da parte di società cooperative o loro consorzi delle clausole di cui al predetto articolo 26 comporta comunque per le stesse lobbligo di devolvere il patrimonio effettivo in essere alla data della soppressione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici di cui al citato articolo 11, comma 5. Allo stesso obbligo si intendono soggette le stesse società cooperative e loro consorzi nei casi di fusione e di trasformazione, ove non vietati dalla normativa vigente, in enti diversi dalle cooperative per le quali vigono le clausole di cui al citato articolo 26, nonchè in caso di decadenza dai benefici fiscali.
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ SUGLI IMMOBILI
Art. 18.
(Modifica alla disciplina dei versamenti ICI)
1. Allarticolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante la disciplina dellimposta comunale sugli immobili, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I soggetti indicati
nellarticolo 3 devono effettuare il versamento dellimposta complessivamente
dovuta al comune per lanno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 30
giugno, pari al 50 per cento dellimposta dovuta calcolata sulla base
dellaliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dellanno precedente. La
seconda rata deve essere versata dal 1º al 20 dicembre, a saldo dellimposta dovuta
per lintero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento
dellimposta può essere effettuato anche tramite versamenti su conto corrente
postale con bollettini conformi al modello indicato con circolare del Ministero delle
finanze. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento
dellimposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere
entro il 30 giugno».
2. Al comma 12 dellarticolo 30 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, le parole: «Fino allanno di imposta 1999», sono sostituite dalle
seguenti: «Fino allanno di imposta 2000».
3. Allarticolo 3, comma 2,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il
concessionario».
4. In deroga alle disposizioni dellarticolo 3, comma 3,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente lefficacia temporale delle
norme tributarie, i termini per la liquidazione e laccertamento dell imposta
comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2000, sono prorogati al 31 dicembre 2001,
limitatamente alle annualità dimposta 1995 e successive. Il termine per
lattività di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli
uffici del territorio competenti di cui allarticolo 11, comma 1, ultimo periodo, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è prorogato al 31 dicembre 2001 per le
annualità dimposta 1994 e successive.
Art. 19.
(Versamento dellICI nel caso di immobili con diritti di godimento a tempo parziale)
1. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui allarticolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, il versamento dellICI è effettuato dallamministratore del condominio o della comunione.
2. Lamministratore è autorizzato a prelevare limporto necessario al pagamento dellICI dalle disponibilità finanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti di cui al comma 1, con addebito nel rendiconto annuale.
Art. 20.
(Semplificazione per lINVIM decennale)
1. Per gli immobili di cui allarticolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, concernente limposta comunale sullincremento di valore degli immobili, e successive modificazioni, per i quali il decennio si compie tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2002, può essere corrisposta entro il 30 marzo 2001, in luogo dellimposta INVIM decennale, unimposta sostitutiva pari allo 0,10 per cento del loro valore al 31 dicembre 1992, determinato con lapplicazione alla rendita catastale, anche presunta, dei moltiplicatori di cui al decreto del Ministro delle finanze del 14 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1991.
2. Per gli immobili suscettibili
di destinazione edificatoria limposta sostitutiva di cui al comma 1 è commisurata
al valore finale dichiarato o definitivamente accertato per limposta INVIM di cui
agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e
successive modificazioni.
3. Per gli immobili assoggettati allimposta INVIM
straordinaria di cui al decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, limposta sostitutiva di
cui al comma 1 è commisurata al valore finale dichiarato o definitivamente accertato per
la medesima imposta straordinaria. In tal caso è escluso lobbligo della
dichiarazione di cui allarticolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 643.
4. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuati i casi
di esclusione dellobbligo della dichiarazione di cui allarticolo 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, nonchè ogni altra
disposizione necessaria allattuazione del presente articolo.
Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE DELLENERGIA
Art. 21.
(Disposizioni concernenti lesenzione dallaccisa sul biodiesel)
1. A decorrere dal 1º luglio 2001, il comma 6 dellarticolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«6. Le disposizioni del
comma 2 si applicano anche al prodotto denominato biodiesel, ottenuto dalla
esterificazione di oli vegetali e loro derivati usato come carburante, come combustibile,
come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili.
La fabbricazione o la miscelazione con gasolio o altri oli minerali del
biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Il
biodiesel, puro o in miscela con gasolio o con oli combustibili in qualsiasi
percentuale, è esentato dallaccisa nei limiti di un contingente annuo di 300.000
tonnellate nellambito di un programma triennale, tendente a favorirne lo sviluppo
tecnologico. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dellindustria, del commercio e dellartigianato, con il Ministro
dellambiente e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono
determinati i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di
produzione, nazionali ed esteri, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi
metodi di prova, le modalità di distribuzione ed i criteri di assegnazione dei
quantitativi esenti agli operatori. Per il trattamento fiscale del biodiesel
destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni
dellarticolo 61».
2. Al fine di promuovere limpiego del prodotto denominato
«biodiesel», di cui al comma 1, come carburante per autotrazione, il Ministro
dellindustria, del commercio e dellartigianato è autorizzato alla
realizzazione di un progetto pilota che, in deroga a quanto previsto dallarticolo 2,
comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 219, preveda
lavvio al consumo del «biodiesel» puro presso utenti in rete, a partire dalle aree
urbane a maggiore concentrazione di traffico.
3. Tra i soggetti beneficiari di quote del quantitativo di 125.000 tonnellate di «biodiesel» esente da accisa nellambito del progetto-pilota triennale di cui allarticolo 21, comma 6, del citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, relativo al periodo 1º luglio 2000-30 giugno 2001, sono ripartiti, proporzionalmente alle relative quote e purché vengano immessi in consumo nel suddetto periodo, i quantitativi di «biodiesel» esente complessivamente non immessi in consumo nei due precedenti periodi 1º luglio 1998-30 giugno 1999 e 1º luglio 1999-30 giugno 2000. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla suddetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono redistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.
Art. 22.
(Riduzione dellaccisa su alcuni prodotti a fini di tutela ambientale)
1. Allarticolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Allo scopo di
incrementare lutilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto
ambientale è stabilita, nellambito di un progetto sperimentale, una accisa ridotta,
secondo le aliquote di seguito indicate, applicabili sui seguenti prodotti impiegati come
carburanti da soli od in miscela con oli minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti
di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;
b)
etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola... lire 560.000 per
1.000 litri;
c) additivi e riformulati prodotti
da biomasse:
1) per benzina senza piombo... lire 560.000 per 1.000 litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel... lire 475.000 per 1.000 litri.
6-ter. Con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, il Ministro dellindustria, del commercio e
dellartigianato, il Ministro dellambiente ed il Ministro delle politiche
agricole e forestali sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di lire 30
miliardi annue, comprensivo dellimposta sul valore aggiunto, i criteri di
ripartizione dellagevolazione tra le varie tipologie e tra gli operatori, le
caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini
dellimpiego nella carburazione, nonché le modalità di verifica della loro
idoneità ad abbattere i principali agenti dinamici, valutata sullintero ciclo di
vita».
2. Il progetto sperimentale di cui al comma 1 ha la durata di un
triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 23.
(Riduzione dellaccisa per alcuni impieghi agevolati)
1. I punti 12 e 13 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono sostituiti dai seguenti:
«12. Azionamento delle
autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località
sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da
banchina per il trasporto di persone:
benzina e benzina senza piombo... 40 per
cento aliquota normale della benzina senza piombo;
gasolio...
40 per cento aliquota normale;
gas di petrolio liquefatti (GPL)... 40 per
cento aliquota normale;
gas metano... 40 per cento aliquota
normale.
Lagevolazione è concessa
entro i seguenti quantitativi giornalieri presumendo, in caso di alimentazione promiscua a
benzina e GPL o gas metano, un consumo di GPL o gas metano pari al 70 per cento del
consumo totale:
a) litri 18 o metri cubi 18
relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione
superiore a 500.000 abitanti;
b) litri
14 o metri cubi 14 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni
con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti;
c) litri 11 o metri cubi 11
relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di
100.000 abitanti o meno.
13. Azionamento delle
autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti di pertinenza dei vari
enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento
dellamministrazione finanziaria (nei limiti e con le modalità stabiliti con il
decreto del Ministro delle finanze di cui allarticolo 67):
benzina... 40 per cento aliquota normale;
benzina
senza piombo... 40 per cento aliquota normale;
gasolio... 40 per cento aliquota normale;
gas di petrolio liquefatti (GPL)... 40 per
cento aliquote normali;
gas metano... 40 per cento aliquota
normale.
Le agevolazioni previste per le autovetture da noleggio da piazza e per le autoambulanze, di cui ai punti 12 e 13, sono concesse mediante crediti dimposta da utilizzare in compensazione ai sensi dellarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero mediante buoni dimposta. I crediti ed i buoni dimposta non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non vanno considerati ai fini del rapporto di cui allarticolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».
Art. 24.
(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi)
1. Al fine di compensare le variazioni dellincidenza sui prezzi al consumo derivanti dallandamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1º gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono stabilite nella sottoindicata misura:
a) benzina: lire 1.077.962 per mille litri;
b)
benzina senza piombo: lire 1.007.486 per mille litri;
c) olio da gas o gasolio:
1) usato come carburante: lire 739.064 per mille litri;
2) usato come combustibile per riscaldamento: lire 697.398 per mille litri;
d)
emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta
in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee allimpiego nella
carburazione e nella combustione:
1) emulsione con
oli da gas usata come carburante: lire 474.693 per mille litri;
2)
emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 474.693 per mille
litri;
3) emulsione con
olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento:
3.1) con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per mille chilogrammi;
3.2) con olio combustibile BTZ: lire 57.154 per mille chilogrammi;
4)
emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:
4.1)
con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per mille chilogrammi;
4.2) con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per mille chilogrammi;
e)
gas di petrolio liquefatti (GPL):
1) usati come
carburante: lire 509.729 per mille chilogrammi;
2) usati come combustibile per riscaldamento: lire 281.125 per mille chilogrammi;
f)
gas metano:
1) per
autotrazione: lire 7,11 per metro cubo;
2) per combustione per usi civili:
2.1) per usi domestici di cottura di cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 56,99 per metro cubo;
2.2)
per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 124,62
per metro cubo;
2.3)
per altri usi civili: lire 307,51 per metro cubo;
3)
per i consumi nei territori di cui allarticolo 1 del testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:
3.1)
per gli usi di cui ai numeri 2.1) e 2.2): lire 46,78 per metro cubo;
3.2) per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo.
2. Il regime agevolato previsto dallarticolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine già individuati dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per lanno 2001. Il quantitativo è stabilito per la provincia di Trieste in litri 7,2 milioni, mentre per i comuni della provincia di Udine in litri 3,6 milioni. Il costo complessivo è fissato in lire 8 miliardi.
3. Per il periodo 1º gennaio
2001-30 giugno 2001 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da
accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni di cui
allarticolo 2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
4. Laliquota normale di riferimento per il gasolio destinato
agli impieghi di cui al numero 5 della tabella A allegata al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato
con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ivi compreso il riscaldamento delle
serre, è quella prevista per il gasolio usato come carburante.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001,
laccisa sul gas metano, stabilita con il citato testo unico approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del 40
per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori
a 1.200.000 metri cubi per anno.
Art. 25.
(Agevolazioni sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2001, e fino al 30 giugno 2001, laliquota prevista nellallegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta di lire 100.000 per mille litri di prodotto.
2. La riduzione prevista al comma 1 si applica altresì ai seguenti soggetti:
a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti lattività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
b)
alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla
legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio
del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422;
c) agli enti pubblici e alle
imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 20 luglio 2001, è eventualmente rideterminata, a decorrere dal 30 giugno 2001, laliquota di cui al comma 1, in modo da compensare laumento del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato, purchè lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2001, superi mediamente il 10 per cento in più o in meno dellammontare di tale riduzione. Con il medesimo decreto vengono altresì stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta.
4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui allarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni i destinatari del beneficio di cui ai commi 1 e 2 presentano, entro il termine del 31 agosto 2001, apposita dichiarazione ai competenti uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, con losservanza delle modalità stabilite con il regolamento di cui allarticolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. È consentito ai medesimi destinatari di presentare dichiarazione relativa ai consumi effettuati nel primo trimestre dellanno 2001; in tal caso, nella successiva dichiarazione, oltre agli elementi richiesti, sarà indicato limporto residuo spettante, determinato anche in attuazione delle disposizioni stabilite con il decreto di cui al comma 3.
Art. 26.
(Soggetti obbligati nel settore dellaccisa sul gas metano)
1. I commi 4 e 5 dellarticolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono sostituiti dai seguenti:
«4. Laccisa è
dovuta, secondo le modalità previste dal comma 8, dai soggetti che vendono direttamente
il prodotto ai consumatori o dai soggetti consumatori che si avvalgono delle reti di
gasdotti per il vettoriamento di prodotto proprio. Sono considerati consumatori anche gli
esercenti i distributori stradali di gas metano per autotrazione che non abbiano, presso
limpianto di distribuzione, impianti di compressione per il riempimento di carri
bombolai. Possono essere riconosciuti soggetti obbligati al pagamento dellaccisa i
titolari di raffinerie, di impianti petrolchimici e di impianti di produzione combinata di
energia elettrica e di calore.
5. Sono gestiti in regime di depositi fiscali:
a) limpianto utilizzato per
le operazioni di liquefazione del gas naturale, o di scarico, stoccaggio e
rigassificazione di GNL;
b)
limpianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale di proprietà o gestito da
unimpresa di gas naturale; linsieme di più concessioni di stoccaggio relative
ad impianti ubicati nel territorio nazionale e facenti capo ad un solo titolare possono
costituire, anche ai fini fiscali, un unico deposito fiscale;
c) il terminale di trattamento ed
il terminale costiero con le rispettive pertinenze;
d) le reti nazionali di gasdotti e
le reti di distribuzioni locali, comprese le reti interconnesse;
e) gli impianti di compressione».
2. Dopo il comma 8
dellarticolo 26 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, è aggiunto il seguente:
«8-bis. I depositari autorizzati e
tutti i soggetti che cedono gas metano sono obbligati alla dichiarazione annuale anche
quando non sorge il debito di imposta».
Art. 27.
(Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali)
1. Per il periodo 1º gennaio 30 giugno 2001, lammontare della riduzione minima di costo prevista dallarticolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal comma 4 dellarticolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.
2. Le agevolazioni per il gasolio
e per il gas di petrolio liquefatto usati come combustibili per riscaldamento in
particolari zone geografiche, di cui alla lettera c) del comma 13 dellarticolo 8
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dallarticolo 12, comma 4,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono concesse, fino alla data di entrata in vigore
di un successivo regolamento da emanare ai sensi dellarticolo 8, comma 13, della
citata legge n. 448 del 1998, secondo le procedure di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361, in quanto applicabili, e secondo le istruzioni
fornite con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze.
3. Allarticolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto-legge
30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2000, n. 354, dopo le parole: «n. 412» sono inserite le seguenti: «ubicate, a
qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale».
4. Per gli anni 2001 e 2002, per i consumi di gas metano per
combustione per usi civili nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni
ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c) del comma 10
dellarticolo 8 della citata legge n. 448 del 1998, si applicano le
seguenti aliquote:
a) per uso riscaldamento individuale a tariffe T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 78,79 per metro cubo;
b) per altri usi civili: lire 261,68 per metro cubo.
5. Per il periodo dal 1º gennaio al 30 giugno 2001, lammontare della agevolazione fiscale con credito dimposta prevista dallarticolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentata di lire 30 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito, per un onere complessivo pari a lire 8 miliardi.
Art. 28.
(Razionalizzazione delle imposte e norme in materia di energia elettrica)
1. Laddizionale erariale di cui allarticolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come da ultimo modificato dallarticolo 10, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, è soppressa e il predetto articolo 4 è abrogato.
2. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulle produzioni e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) allarticolo 3, comma 4, le parole: «entro il giorno 15» sono sostituite dalle seguenti: «entro il giorno 16»;
b) allarticolo 52, comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«o-bis) utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato. Ai fini della fruizione dellagevolazione gli autoproduttori dovranno trasmettere allufficio tecnico di finanza, competente per territorio, entro il 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente».
c) allarticolo 52, comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«e-ter)
impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici, elettrometallurgici
ed elettrosiderurgici».
d) allarticolo 53, comma 2,
è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) che lacquistano da
due o più fornitori».
e) allarticolo 56, comma 2,
primo e secondo periodo, il numero «20» è sostituito dal numero «16»;
f) la lettera b) del comma 3 dellarticolo 63 è sostituita dalla seguente:
«b)
officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale: lire 150.000».
g) allarticolo 63, comma 4, le parole: «dal 1º al
15» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º al 16».
h) allallegato I le parole: «lire 4,10 fino a 200.000 kWh di consumo al mese e lire 2,45 per lulteriore consumo mensile» sono sostituite dalle seguenti: «lire 6 al kWh».
3. Allimposta erariale di consumo di cui allarticolo 52 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono estese tutte le agevolazioni previste, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, per laddizionale erariale sullenergia elettrica.
4. Larticolo 4 del
decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 349, è abrogato.
5. I clienti grossisti di cui al decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, non sono tenuti alla corresponsione del diritto di licenza.
6. Per i tributi previsti dal citato testo unico approvato con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per la tassa
sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto di cui allarticolo 17,
comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonchè per limposta di consumo
sul carbone, coke di petrolio e sullorimulsion di cui allarticolo 8, comma 7,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i versamenti per i quali la scadenza è
prevista il 31 dicembre dovranno essere effettuati entro il giorno 27 dello stesso mese.
7. A decorrere dal 1º marzo 2001 i pagamenti delle somme di cui
alle lettere a), e) e g) del comma 2, nonchè di cui al comma 10 possono
essere effettuati, limitatamente a quelle che affluiscono ai capitoli di bilancio dello
Stato e alla contabilità speciale ai sensi dellarticolo 3, comma 12, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, anche mediante il versamento unitario previsto
dallarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità
di compensazione con altre imposte e contributi.
8. La potenza nominale media di cui al comma 4 dellarticolo
28 della legge 30 aprile 1999, n. 136, deve essere intesa come prodotto della portata
massima utilizzata in fase produttiva, per il salto quantificato pari alla differenza tra
le quote massime di regolazione degli invasi superiore ed inferiore, per
laccelerazione di gravità.
9. I sovracanoni provenienti dagli impianti di produzione per
pompaggio sono liquidati nel modo seguente:
a) quelli riguardanti i bacini imbriferi montani, ai sensi dellarticolo 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per il 50 per cento ai consorzi costituiti tra i comuni compresi nel bacino imbrifero montano, come delimitato con decreti del Ministro dei lavori pubblici, e per il restante 50 per cento ai comuni non consorziati in base alle percentuali loro attribuite con decreto del Ministro dei lavori pubblici;
b) quelli riguardanti i comuni rivieraschi, ai sensi dellarticolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per l80 per cento a favore dei comuni territorialmente interessati dagli impianti e in base alle percentuali di cui alla lettera a) e per il restante 20 per cento a favore delle relative province.
10. I sovracanoni di cui al comma 9 sono immediatamente esigibili dagli aventi diritto senza attendere la formalizzazione dei decreti di concessione degli impianti.
11. Allarticolo 11, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: «eccedenti i 100 GWh» sono inserite le seguenti: «, nonché al netto dellenergia elettrica prodotta da impianti di gassificazione che utilizzino anche carbone di origine nazionale, luso della quale fonte è altresì esentato dallimposta di consumo e dallaccisa di cui allarticolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448».
Art. 29.
(Norme in materia di energia geotermica)
1. Al fine di sviluppare lutilizzazione dellenergia geotermica quale fonte di energia rinnovabile, ferme restando le agevolazioni previste dalla normativa vigente, dal 1º gennaio 2001, agli utenti che si collegano ad una rete di teleriscaldamento alimentata da tale energia, è concesso un contributo pari a lire 40.000 per ogni kW di potenza impegnata. Il contributo è trasferito allutente finale sotto forma di credito dimposta a favore del soggetto nei cui confronti è dovuto il costo di allaccio alla rete.
2. Agli utenti che si collegano a reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa devono intendersi applicabili le stesse agevolazioni previste per lutilizzazione di energia geotermica, secondo analoghe modalità.
Capo VI
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO
ALLORDINAMENTO COMUNITARIO
Art. 30.
(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
allarticolo 10, relativo alle operazioni esenti dallimposta, nel primo comma,
il numero 6) è sostituito dal seguente:
«6) le operazioni relative
allesercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei
concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14
aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive
modificazioni, nonchè quelle relative allesercizio dei totalizzatori e delle
scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per lagricoltura
e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273
del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni,
ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate»;
b) allarticolo 10, relativo
alle operazioni esenti, dopo il numero 27-quinquies), è aggiunto il seguente:
«27-sexies) le importazioni nei
porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato
naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di
qualsiasi consegna»;
c) allarticolo 74, è
abrogato il settimo comma, concernente il regime speciale IVA applicabile ai giochi di
abilità ed ai concorsi pronostici.
2. Al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,
concernente il riordino dellimposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse,
larticolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Rapporto tra imposta unica e altri tributi)
1. Limposta unica è sostitutiva, nei confronti del CONI e
dellUNIRE, di ogni imposta e tributo erariale e locale relativi allesercizio
dei concorsi pronostici ad esclusione dellimposta di bollo sulle cambiali, sugli
atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico».
3. Allalinea del comma 1 dellarticolo 7 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per
cento, le parole: «fino alla data del 31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti:
«fino alla data del 31 dicembre 2001».
4. Lindetraibilità
dellimposta sul valore aggiunto afferente le operazioni aventi per oggetto
ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c) del comma
1 dellarticolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dallarticolo 7,
comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogata al 31
dicembre 2001; tuttavia limitatamente allacquisto, allimportazione e
allacquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili di
detti veicoli la indetraibilità è ridotta al 90 per cento del relativo ammontare ed al
50 per cento nel caso di veicoli con propulsori non a combustione interna.
5. Per le cessioni dei veicoli per i quali limposta sul
valore aggiunto è stata detratta dal cedente solo in parte a norma del comma 4, la base
imponibile è assunta per il 10 per cento ovvero per il 50 per cento del relativo
ammontare nel caso di veicoli con propulsioni non a combustione interna.
6. Il regime speciale previsto, per i rivenditori di beni usati,
negli articoli 36 e seguenti del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, si applica anche alle cessioni
dei veicoli per lacquisto dei quali ha trovato applicazione la disposizione di cui
al comma 5 del presente articolo.
7. Le agevolazioni di cui allarticolo 8 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di
gravità tale da aver determinato il riconoscimento dellindennità di
accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o
affetti da pluriamputazioni, a prescindere dalladattamento del veicolo.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e
le attività culturali un importo pari al maggior gettito acquisito per effetto delle
disposizioni del comma 2.
Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
allarticolo 19-bis 1, comma 1, concernente limiti alla detrazione per alcuni
beni e servizi:
1) alla lettera g),
dopo le parole: «50 per cento;», sono aggiunte le seguenti: «la predetta limitazione
non si applica agli impianti di telefonia fissa installati allinterno dei veicoli
utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto»;
2) alla lettera h), sono aggiunte, in fine, le parole: «, tranne quelle sostenute per lacquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila»;
b)
allarticolo 74, nono comma, concernente disposizioni relative a particolari settori,
dopo la lettera e-bis) sono aggiunte le seguenti:
«e-ter) filo di rame con diametro
superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7408.11);
e-quater)
filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d.
7605.11);
e-quinquies) filo di leghe di
alluminio con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21)»;
c) allarticolo
74-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«In deroga a quanto disposto dal primo comma dellarticolo
38-bis, i rimborsi previsti nellarticolo 30, non ancora liquidati alla data
della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e i rimborsi
successivi, sono eseguiti senza la prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare
non superiore a lire cinquecento milioni».
d) alla tabella A, parte II,
relativa a beni e servizi soggetti allaliquota del 4 per cento:
1) al numero 18),
dopo le parole: «dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici,» sono inserite le
seguenti: «anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non
vedenti e ipovedenti,»;
2) al numero 35), dopo le parole: «prestazioni relative alla composizione,» sono inserite le seguenti: «montaggio, duplicazione,»; e dopo le parole: «legatoria e stampa» sono inserite le seguenti: «, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti,».
2. Allarticolo 11 del
decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per i
produttori agricoli, come modificato dal decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21,
convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «Per gli
anni 1998, 1999 e 2000» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 1998, 1999, 2000 e
2001» e le parole: «negli anni 1998, 1999 e 2000» sono sostituite dalle seguenti:
«negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001»;
b) al comma 5-bis, le parole: «a decorrere dal 1º gennaio 2001» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1º gennaio 2002».
3. Per i soggetti che esercitano lopzione di cui al comma 1 dellarticolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, le somme da versare ai fini dellimposta sul valore aggiunto sono maggiorate degli interessi nella misura dell1 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La predetta misura può essere rideterminata con regolamento da emanare ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Larticolo 45 della legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente il regime speciale per gli esercenti agenzie di vendite allasta, previsto ai fini dellapplicazione dellimposta sul valore aggiunto, si applica a decorrere dal 1º gennaio 2001.
1. Allarticolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dellarticolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dettate modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi per le società sportive dilettantistiche».
1. Allarticolo 8 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti limposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativo agli atti dellautorità giudiziaria soggetti a registrazione in termine fisso, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Atti del Consiglio di
Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il
giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di
somme di danaro diverse dalle spese processuali: 3 per cento»;
b) nella nota II) le parole: «Gli
atti di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «Gli atti di cui al
comma 1, lettera b), e al comma 1-bis».
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1º
marzo 2001.
3. I trasferimenti di beni
immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati,
regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti
allimposta di registro dell1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali
in misura fissa, a condizione che lutilizzazione edificatoria dellarea avvenga
entro cinque anni dal trasferimento.
4. Alla Tabella di cui allallegato B del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni,
recante gli atti, documenti e registri esenti dallimposta di bollo sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) allarticolo 7, primo comma, le parole: «ricevute ed altri documenti relativi a conti correnti postali» sono sostituite dalle seguenti: «ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici della società Poste Italiane SpA»;
b)
dopo larticolo 8 è inserito il seguente: «Art. 8-bis. Certificati
anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione delle rispettive federazioni
e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza»;
c) dopo larticolo 13 è
inserito il seguente: «Art. 13-bis. Contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi
dellarticolo 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a
soggetti la cui invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti».
5. Allarticolo 25 della
legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificato dallarticolo 37 della legge 21
novembre 2000, n. 342, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano
anche alle associazioni pro-loco».
6. A decorrere dal 1º gennaio 2001 la Croce Rossa Italiana è
esonerata dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per tutte le attività
assistenziali, di protezione civile e di soccorso sanitario. Per la Croce Rossa Italiana
sono altresì autorizzati i collegamenti esercitati alla data del 31 dicembre 2000, che
non risultino incompatibili con impianti di telecomunicazione esistenti appartenenti ad
organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati.
7. Allarticolo 9, comma 8,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonchè i
procedimenti di rettificazione di stato civile, di cui allarticolo 454 del codice
civile».
8. Il comma 10 dellarticolo 9 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, è abrogato.
9. Allarticolo 9, comma 11, secondo periodo,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la parola: «sei» è sostituita dalla
seguente: «dodici».
10. Larticolo 45 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in
materia di imposta comunale sullincremento di valore degli immobili, si interpreta
nel senso che le relative disposizioni trovano applicazione anche con riferimento agli
immobili appartenenti agli enti rappresentativi delle confessioni religiose aventi
personalità giuridica, nonchè agli enti religiosi riconosciuti in base alle leggi
attuative delle intese stipulate dallo Stato ai sensi dellarticolo 8 della
Costituzione. Non si fa comunque luogo a rimborsi di versamenti già effettuati.
11. Allarticolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli
senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro
automobilistico relative ai veicoli compresi nellatto di fusione conservano la loro
validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o
annotazione».
12. Alla lettera a) del comma 1 della nota II-bis
allarticolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti lmposta di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, le parole: «entro un
anno dallacquisto» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi
dallacquisto».
13. Allarticolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come sostituito dal decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 60, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. I soggetti che hanno optato ai sensi della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonchè le associazioni di promozione sociale di cui allarticolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le attività di intrattenimento a favore dei soci sono esonerati dallobbligo di utilizzare i misuratori fiscali di cui al presente articolo».
Capo VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
RISCOSSIONE E DI GIOCHI
E ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI
1. A decorrere dal 1º gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dellarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare.
2. Le domande di rimborso
presentate al 31 dicembre 2000 non possono essere revocate.
3. Allarticolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
«h-bis)
le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge
29 ottobre 1984, n. 720».
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di capitale
e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, non sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai sostituti
dimposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa
luogo in ogni caso esclusivamente allapplicazione della sanzione nella misura
ridotta indicata nellarticolo 13, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, qualora gli stessi sostituti o intermediari,
anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti
delle predette ritenute e imposte, abbiano eseguito il versamento dellimporto
dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione si applica se la
violazione non è stata già constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attività di accertamento delle quali il sostituto dimposta o
lintermediario hanno avuto formale conoscenza e sempre che il pagamento della
sanzione sia contestuale al versamento dellimposta.
5. Allarticolo 37, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: «entro il termine previsto dallarticolo 2946 del codice civile» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il termine di decadenza di quarantotto mesi».
6. Allarticolo 38, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: «di diciotto mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «di quarantotto mesi».
1. Allarticolo 6, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, riguardante il regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè quelli percepiti, anche in relazione allinvestimento delle riserve ufficiali dello Stato, dalle Banche centrali di Paesi che non hanno stipulato con la Repubblica italiana convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, purchè tali Paesi non siano comunque inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze emanato in attuazione dellarticolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».
2. Allarticolo 8 del citato decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-ter. Le disposizioni del presente articolo e quelle dellarticolo 7 non si applicano altresì ai proventi non soggetti ad imposizione in forza dellarticolo 6 quando essi sono percepiti da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, o da Banche centrali estere, anche in relazione allinvestimento delle riserve ufficiali dello Stato».
1. Ferma restando leventuale utilizzazione di intermediari previsti da norme di legge o di regolamento, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione allente creditore dei dati del pagamento stesso.
1. Allarticolo 17-bis, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «escluse le attività previste allarticolo 126,» sono soppresse.
2. Allarticolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
«La licenza è altresì
necessaria per lattività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma dellarticolo 110, e di
gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti. La licenza per
lesercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni
automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza
per lo svolgimento delle attività di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di
tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dellAmministrazione finanziaria,
necessario comunque anche per linstallazione degli stessi nei circoli privati».
3. Allarticolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal
seguente:
«In tutte le sale da biliardo o da gioco
e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati a praticare il gioco o ad
installare apparecchi da gioco deve essere esposta una tabella, vidimata dal questore,
nella quale sono indicati, oltre ai giochi dazzardo anche quelli che
lautorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse, e le prescrizioni e i
divieti specifici che ritenga di disporre nel pubblico interesse»;
b) il quarto comma è sostituito
dal seguente:
«Si considerano apparecchi e congegni
automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco dazzardo quelli che hanno
insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in
denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma seguente,
escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato»;
c) al quinto comma:
1) dopo le parole:
«allelemento aleatorio», sono inserite le seguenti: «ed il valore del costo della
partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un
euro»;
2) le parole da: «Tali apparecchi» fino a: «finalità di lucro» sono sostituite dalle seguenti: «Tali apparecchi possono distribuire premi che consistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte. La durata di ciascuna partita non può essere inferiore a dodici secondi»;
d)
i commi sesto e settimo sono sostituiti dal seguente:
«Appartengono altresì alla categoria dei
giochi leciti gli apparecchi in cui il giocatore possa esprimere la sua abilità fisica,
mentale o strategica, attivabili unicamente con lintroduzione di una moneta
metallica o di un gettone per un importo complessivo non superiore, per ciascuna partita,
a quello della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro, che
distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi
consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili
con premi di diversa specie, di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo
della partita»;
e) dopo lultimo comma è
aggiunto il seguente:
«Oltre a quanto previsto
dallarticolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni
concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, può sospendere la licenza del
trasgressore, informandone lautorità competente al rilascio, per un periodo non
superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma è
computato nellesecuzione della sanzione accessoria. In caso di sequestro degli
apparecchi, lautorità procedente provvede a darne comunicazione
allAmministrazione finanziaria».
4. Larticolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal
seguente: «Art. 88. 1. La licenza per lesercizio delle scommesse può essere
concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di
altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle
scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di
autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione».
5. Allarticolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, sono aggiunti in fine i seguenti commi:
«4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dellarticolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, appovato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire laccettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o allestero.
4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dallarticolo 11 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dellarticolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione alluso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione».
1. LAmministrazione finanziaria rilascia il nulla osta di cui allarticolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dallarticolo 37 della presente legge, previa verifica della documentazione, prodotta dal richiedente, attestante la conformità degli apparecchi alle prescrizioni di legge o di regolamento, compresa linstallazione, su ciascun esemplare, di un dispositivo per la lettura di schede a deconto o strumenti similari di cui allarticolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nonchè di un dispositivo che garantisca la immodificabilità delle caratteristiche e delle modalità di funzionamento e la distribuzione dei premi. Tale dispositivo deve essere conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con i Ministeri dellinterno e dellindustria, del commercio e dellartigianato, che ne stabilisce anche le modalità di utilizzo. LAmministrazione finanziaria provvede altresì alla predisposizione e alla distribuzione delle schede a deconto e può effettuare il controllo tecnico degli apparecchi, anche ai fini fiscali, previo accesso agli esercizi. In caso di irregolarità, al trasgressore viene revocato il nulla osta rilasciato dallAmministrazione finanziaria ed è altresì ritirato il relativo titolo.
2. Per gli apparecchi da
divertimento e intrattenimento di cui al quinto comma dellarticolo 110 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, come modificato dallarticolo 37 della presente legge, non muniti del
dispositivo per la lettura di schede a deconto o strumenti similari, previsti
dallarticolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, nonchè del dispositivo di cui al comma 1 del presente articolo, è
stabilito, per i primi cinque mesi dellanno 2001, un imponibile
forfetario medio dellimposta sugli intrattenimenti nella misura di lire 1.400.000.
3. La Guardia di finanza, con gli uffici finanziari competenti per
lattività finalizzata allapplicazione delle imposte dovute sui giochi, ai
fini dellacquisizione e del reperimento degli elementi utili per la repressione
delle violazioni alle leggi in materia di lotto, lotterie, concorsi pronostici, scommesse
e degli altri giochi amministrati dallo Stato, procedono, di propria iniziativa o su
richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 32 e 33
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni ed agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
4. Decorsi quattro mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 1, gli apparecchi indicati dal quinto comma dellarticolo 110
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, come modificato dallarticolo 37 della presente legge, devono
essere muniti di schede a deconto o strumenti similari, nonchè del dispositivo indicato
al comma 1 del presente articolo.
5. Per favorire il ricambio del parco macchine da gioco, per
lanno 2001 è riconosciuto, in conformità alla disciplina comunitaria, un credito
dimposta per la rottamazione degli apparecchi e congegni da trattenimento e da gioco
di abilità a premio di cui al quinto comma dellarticolo 110 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come
modificato dallarticolo 37 della presente legge, purchè installati entro la data di
entrata in vigore della presente legge e non predisposti alla installazione delle schede a
deconto o strumenti similari e del dispositivo di cui al comma 1 del presente articolo. Il
credito dimposta, di ammontare pari a lire 300.000, non concorre alla formazione del
reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi dimposta successivi, per
un periodo non superiore a tre anni. Il credito dimposta non è rimborsabile e può
essere fatto valere dal soggetto titolare dellapparecchio rottamato ai fini del
versamento dellimposta sugli intrattenimenti, anche in compensazione, dimostrando
che per lo stesso apparecchio è stata assolta, per lanno 2000, la relativa imposta
sugli intrattenimenti. Allonere derivante dalle disposizioni del presente comma, si
provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le
modalità di riconoscimento del credito dimposta di cui al comma 5.
1. In sede di prima applicazione, per linstallazione di apparecchi non muniti di scheda a deconto o strumenti similari e del dispositivo di cui al comma 1 dellarticolo 38, è rilasciato, previa verifica della documentazione prodotta dal richiedente, attestante la conformità degli apparecchi alle prescrizioni di legge o di regolamento, un nulla osta provvisorio i cui effetti cessano decorsi quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 dellarticolo 38 e comunque non prima della data del 31 maggio 2001.
2. Per gli apparecchi già
installati, o comunque già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente
legge, il nulla osta provvisorio di cui al comma 1 è richiesto entro quarantacinque
giorni dalla medesima data. In caso di diniego del nulla osta provvisorio
lapparecchio deve essere immediatamente rimosso. Per i medesimi apparecchi, la
licenza di cui allarticolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato
dallarticolo 37 della presente legge, è acquisita entro la data del 30 giugno 2001.
3. Al fine di garantire il conseguimento delle maggiori entrate
previste dallarticolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, per lespletamento,
secondo la normativa comunitaria, delle procedure delle gare previste dal citato articolo,
nonchè per gli ulteriori adempimenti necessari per lavvio del gioco del Bingo e per
i connessi controlli, si provvede con oneri finanziari a carico e nei limiti delle
disponibilità del bilancio dellincaricato del controllo centralizzato del gioco
anche in deroga ai limiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio
1956, n. 5, e successive modificazioni, ove applicabile.
1. Al comma 38 dellarticolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Al capitale della società partecipano esclusivamente, con quote massime stabilite nel decreto ministeriale autorizzativo, i seguenti soggetti: il comune di Campione dItalia, la provincia di Como, la provincia di Lecco, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecco. I soggetti medesimi approvano e trasmettono al Ministero dellinterno, entro il 31 gennaio 2001, latto costitutivo, lo statuto ed i patti parasociali della società, sottoscritti dai rispettivi legali rappresentanti. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero dellinterno provvede in via sostitutiva a mezzo di apposito commissario».
1. La posta unitaria di partecipazione al concorso pronostici Enalotto è di lire 787 per colonna a decorrere dal 1º gennaio 2001, e di un euro per giocata minima a decorrere dal 1º gennaio 2002.
2. Il comma 5 dellarticolo
12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dallarticolo 5 della
legge 19 aprile 1990, n. 85, è sostituito dal seguente:
«5. Per linstallazione di ciascun terminale per la
raccolta del gioco del lotto automatizzato ogni raccoglitore versa
allAmministrazione autonoma dei Monopoli di Stato un contributo una tantum,
stabilito in ragione di due milioni e cinquecentomila lire. Il contributo deve essere
versato da parte dei raccoglitori, per ciascun terminale già funzionante alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, entro il 30 giugno 2001. Per quelli
installati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione il
contributo viene versato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da
parte dellAmministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e comunque non prima della
predetta data del 30 giugno 2001. Allatto del ricevimento della richiesta, il
ricevitore ha facoltà di rinunciare ai terminali eccedenti il proprio fabbisogno e sui
quali non sarà dovuto il pagamento del contributo una tantum. Il mancato
versamento del contributo una tantum nei termini predetti comporterà il ritiro del
terminale e laddebito delle spese sostenute per il ritiro».
1. A decorrere dallanno 2002 è esercitato il controllo sostanziale e sistematico dei contribuenti con volume di affari, ricavi o compensi non inferiore a 10 miliardi di lire. Tali controlli saranno esercitati almeno una volta ogni due anni per i contribuenti con volume di affari, ricavi o compensi non inferiore a 50 miliardi di lire, ed almeno una volta ogni quattro anni per gli altri contribuenti. A tale fine è autorizzato il potenziamento dellamministrazione finanziaria nel limite delle risorse disponibili.
2. Al terzo comma dellarticolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la parola: «ufficiali» sono inserite le seguenti: «e i sottufficiali».
Capo IX
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
VENDITE DI IMMOBILI E DI ALLOGGI
1. Al comma 6 dellarticolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale».
2. Al comma 99-bis
dellarticolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto
dallarticolo 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al primo
periodo, le parole: «suscettibili di utilizzazione agricola» sono sostituite dalle
seguenti: «soggetti ad utilizzazione agricola», e sono soppresse le parole: «, che ne
cura lattuazione»; al secondo periodo, le parole: «destinati alla coltivazione»
sono sostituite dalle seguenti: «utilizzati per la coltivazione alla data di entrata in
vigore della presente disposizione»; il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ai
conduttori degli immobili destinati alla coltivazione è concesso il diritto di
prelazione, le cui modalità di esercizio sono definite con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole e forestali».
3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica definisce e cura lattuazione di un programma di alienazione degli immobili
appartenenti al patrimonio degli enti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
singolarmente o in uno o più lotti anche avvalendosi delle modalità di vendita di cui
allarticolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato
dallarticolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
4. Gli enti venditori sono esonerati dalla consegna di documenti
relativi alla proprietà o al diritto sul bene, producendo apposita dichiarazione di
titolarità del diritto. La disposizione non ha effetto per tutti gli immobili per i
quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in atto controversie con
privati od altro ente pubblico, in sede amministrativa, stragiudiziale o giudiziale, sulla
proprietà dei beni stessi.
5. Al comma 11 dellarticolo 1 della legge 24 dicembre 1993,
n. 560, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se viene richiesta, da parte
dellacquirente, la rettifica della rendita catastale in diminuzione, a causa della
comprovata difformità di tale rendita tra limmobile richiesto in cessione ed altro
di superficie e caratteristiche analoghe, ubicato nello stesso stabile o in altro ad esso
adiacente, lUfficio del territorio dovrà provvedere alleventuale rettifica
entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta».
6. Gli enti pubblici trasformati in società per azioni nelle
quali lo Stato, le regioni e gli enti locali hanno una partecipazione di controllo, negli
atti di trasferimento o conferimento e in ogni atto avente ad oggetto immobili o diritti
reali su immobili di loro proprietà, sono esonerati dallobbligo di comprovare la
regolarità urbanistico-edilizia prevista dagli articoli 17, 18, 40 e 41 della legge 28
febbraio 1985, n. 47. Tali atti possono essere compiuti validamente senza
losservanza delle norme previste nella citata legge n. 47 del 1985, con il rilascio
di una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni, attestante, per i fabbricati, la regolarità urbanistico-edilizia con
riferimento alla data delle costruzioni e, per i terreni, la destinazione urbanistica,
senza obbligo di allegare qualsiasi documento probatorio. La dichiarazione deve essere
resa nellatto di alienazione, conferimento o costituzione del diritto reale dal
soggetto che, nellatto stesso, rappresenta la società alienante o conferente.
7. Per le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni
immobili del Ministero della difesa trovano applicazione le disposizioni contenute
nellarticolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
nellarticolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato
dallarticolo 4, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
8. Dopo il comma 1 dellarticolo 44 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, è inserito il seguente:
«1-bis.
Le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni immobili valutati non più
utili dal Ministero della difesa, anche se non individuati dal decreto di cui al comma 1,
possono essere disposte, ferme restando le disposizioni del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283, tramite conferenze di servizi
tra i rappresentanti del Ministero della difesa, nonchè delle altre amministrazioni
pubbliche interessate, ed i rappresentanti delle amministrazioni territoriali interessate.
In sede di conferenze di servizi, in deroga a quanto previsto dallarticolo 3, comma
112, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è altresì determinato
il valore dei beni da dismettere tenendo conto delle finalità pubbliche, culturali e
sociali dei progetti di utilizzo dei beni stessi».
9. Il Ministero della difesa può altresì effettuare alienazioni
e permute di beni valutati non più necessari per le proprie esigenze, anche se non
ricompresi nei programmi di dismissione previsti dallarticolo 3, comma 112, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, a trattativa privata qualora il valore del bene,
determinato sulla base del parere della commissione di congruità di cui alla stessa
legge, sia inferiore a 200.000 euro. Le risorse derivanti da tali alienazioni sono versate
allentrata del bilancio dello Stato ed immediatamente riassegnate al Ministero della
difesa, secondo le modalità di cui allarticolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre
1998, n. 448.
10. A valere sulle risorse derivanti dalle alienazioni effettuate ai sensi delle norme di cui ai commi 8 e 9 e riassegnate al Ministero della difesa secondo le modalità di cui allarticolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la somma di lire 50 miliardi è destinata allammodernamento e alla ristrutturazione degli arsenali della Marina militare di Taranto e La Spezia.
11. Alla lettera c) del comma 112 dellarticolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: «alla determinazione del valore dei beni» sono inserite le seguenti: «da alienare nonchè da ricevere in permuta».
12. Al fine di favorire
lattuazione dei piani di dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari e la
realizzazione dei nuovi modelli gestionali di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996,
n. 104, gli enti previdenziali pubblici di cui allarticolo 1, comma 1, del
citato decreto legislativo promuovono la definizione del contenzioso in materia
immobiliare privilegiando soluzioni transattive o di bonario componimento che comportino
limmediato conseguimento di un apprezzabile risultato economico in relazione al
rischio implicito del giudizio, allo stato ed al presumibile costo di esso, nonchè alla
possibilità di effettiva riscossione del credito.
13. Gli enti di cui al comma 12, al fine di accelerare la
realizzazione dei piani di dismissione, sono autorizzati a definire bonariamente la
posizione debitoria dei conduttori di immobili ad uso abitativo maturata alla data del 30
settembre 2000 purchè questi, previa formale rinuncia a qualsiasi azione, eccezione o
pretesa, versino in unica soluzione e senza interessi l80 per cento delle somme
risultanti a loro debito dalle scritture contabili a titolo di morosità locativa per
canone ed oneri accessori, oltre alle eventuali spese legali.
14. Per le attività tecnico-operative di supporto alle
dismissioni di cui ai commi precedenti, il Ministero della difesa può avvalersi di una
idonea società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato, in deroga alle
norme sulla contabilità generale dello Stato.
15. Al comma 99 dellarticolo 3 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, come sostituito dal comma 3 dellarticolo 4 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, al primo periodo, dopo le parole: «che ne cura lattuazione» sono
aggiunte le seguenti: «, fatto comunque salvo il diritto di prelazione attribuito,
relativamente ai beni immobili non destinati ad uso abitativo, in favore dei concessionari
e dei conduttori, nonchè in favore di tutti i soggetti che, già concessionari, siano
comunque ancora nel godimento dellimmobile oggetto di alienazione e che abbiano
soddisfatto tutti i crediti richiesti dallamministrazione competente, limitatamente
alle nuove iniziative di vendita avviate a decorrere dal 1º gennaio 2001 che prevederanno
la vendita frazionata».
16. In relazione al processo di ristrutturazione delle Forze
armate, anche allo scopo di assicurare la mobilità del personale militare, il Ministro
della difesa è autorizzato a procedere allalienazione degli alloggi di cui alla
legge 18 agosto 1978, n. 497, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio
regolamento, nel quale è, altresì, previsto il riconoscimento del diritto di prelazione
a favore degli utenti. Con lo stesso regolamento il Ministro può procedere alla
riclassificazione degli alloggi di cui alla citata legge n. 497 del 1978. Le risorse
derivanti dalle alienazioni sono utilizzate per la realizzazione di programmi di
acquisizione e di ristrutturazione del patrimonio abitativo della Difesa. Il Ministro
della difesa, con proprio decreto, individua annualmente gli alloggi, non ubicati nelle
infrastrutture militari, ritenuti non più utili nel quadro delle esigenze della Difesa,
per i quali occorre procedere alla alienazione. La quota parte delle risorse
complessivamente derivanti allamministrazione della difesa ai sensi
dellarticolo 14 della medesima legge n. 497 del 1978, dellarticolo 9,
comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dellarticolo 43, comma 4,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è destinata, nella misura dell85 per
cento, alla manutenzione degli alloggi di servizio e, nella misura del 15 per cento, al
fondo casa previsto dallarticolo 43, comma 4, della citata legge n. 724 del
1994.
17. Dopo il comma 10 dellarticolo 16 della legge 28 luglio
1999, n. 266, è aggiunto il seguente:
«10-bis. Con le stesse
modalità stabilite al comma 10 possono essere alienati gli immobili del patrimonio e del
demanio dello Stato concessi in qualità di alloggi individuali ai dipendenti della
Polizia di Stato e ubicati al di fuori o prospicienti le strutture di servizio».
18. Al comma 109 dellarticolo 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allalinea, le parole: «le
società a prevalente partecipazione pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «le
società derivanti da processi di privatizzazione nelle quali, direttamente o
indirettamente, la partecipazione pubblica è uguale o superiore al 30 per cento del
capitale espresso in azioni ordinarie»;
b) la lettera c) è abrogata.
19. I lavoratori, già dipendenti degli enti previdenziali, addetti al servizio di portierato o di custodia e vigilanza degli immobili che vengono dismessi, di proprietà degli enti previdenziali, restano alle dipendenze dellente medesimo.
20. Agli immobili di cui al
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 27
marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile
2000, e fino allesaurimento delle relative procedure di dismissione, non si applica
il comma 9 dellarticolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
21. Agli immobili dello Stato oggetto di programmi di dismissione,
di cui allarticolo 3, commi 99 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e successive modificazioni, già individuati, non si applica larticolo
4, secondo comma, del decreto del Ministro dellinterno del 10 settembre 1986,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 1986.
22. Allarticolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986,
n. 390, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) alle
cooperative sociali, alle associazioni di volontariato ed alle associazioni di promozione
sociale che perseguono rilevanti finalità culturali o umanitarie».
1. Dopo il comma 1 dellarticolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«1-bis. Qualora lamministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sia autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni, il medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, può altresì autorizzarlo a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso ai sensi del quinto periodo del comma 1. In tal caso non opera nei confronti dellamministratore o del terzo acquirente il divieto di concessione in sanatoria di cui al sesto periodo del medesimo comma».
1. I contratti preliminari e definitivi già stipulati, relativi al trasferimento in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà statale, gestiti dalle aziende territoriali per ledilizia residenziale pubblica della regione Friuli-Venezia Giulia, sono validi ed efficaci e costituiscono titolo che autorizza gli uffici tavolari a provvedere agli adempimenti di propria competenza in ordine alle operazioni di trascrizione.
2. Le disposizioni del presente
articolo non comportano alcun aggravio di spesa per il bilancio dello Stato e per i
bilanci delle aziende territoriali per ledilizia residenziale pubblica della regione
Friuli-Venezia Giulia.
3. Il termine per la domanda di cessione di immobili a profughi di
cui agli articoli 1, 17 e 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive
modificazioni, nonché di cui allarticolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993,
n. 560, è prorogato sino al 30 dicembre 2005. Le disposizioni di cui
allarticolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, si applicano a tutti gli
immobili destinati ai profughi di cui alla predetta legge 4 marzo 1952, n. 137, e
successive modificazioni; tra i predetti immobili sono ricompresi anche quelli realizzati
nelle regioni a statuto speciale, o di proprietà dellex Opera Profughi,
dellex EGAS e dellex Ente Nazionale Tre Venezie. Gli immobili citati nel
presente comma sono esclusi dallapplicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e
2 del presente articolo.
1. I comuni nei cui territori sono ubicati gli alloggi di cui allarticolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procedono alla richiesta di trasferimento in proprietà di tali alloggi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli alloggi di cui al comma 1
sono trasferiti ai comuni nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano
al momento del passaggio. Lo Stato è esonerato, relativamente ai beni consegnati ai
comuni ai sensi della citata legge n. 449 del 1997, dalle dichiarazioni di cui al
secondo comma dellarticolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. I
comuni hanno 120 giorni di tempo dalla data dellavvenuta volturazione per provvedere
allaccertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie.
3. Qualora dopo la scadenza del termine di cui al comma 1 i comuni
non abbiano esercitato il diritto di cui al medesimo comma, lIstituto autonomo case
popolari comunque denominato competente per territorio può presentare, nei successivi sei
mesi, richiesta di trasferimento della proprietà alle medesime condizioni previste dal
comma 1 del citato articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
4. Gli alloggi costruiti a cura del Dipartimento della protezione
civile, di cui allarticolo 2, secondo comma, del decreto-legge 19 marzo 1981,
n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219,
possono essere acquisiti al patrimonio disponibile dei comuni ove sono ubicati.
1. Al fine di favorire il completamento dei processi di dismissione dei patrimoni immobiliari degli enti previdenziali pubblici, il termine di durata delloperatività dellOsservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, istituito ai sensi dellarticolo 10 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, è differito di ventiquattro mesi. LOsservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici svolge attività di consulenza e di supporto tecnico da rendere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed i compiti sono di volta in volta ad esso conferiti dallo stesso Ministro.
Capo X
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENTRATA
1. Limporto del netto ricavo relativo allemissione dei titoli pubblici per il prosieguo delle attività di rimborso della tassa sulle concessioni governative per liscrizione nel registro delle imprese, di cui allarticolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è determinato per lanno 2001 in lire 2.500 miliardi.
2. Limporto di cui al comma 1 è versato allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, che provvederà a soddisfare gli aventi diritto con le modalità di cui al comma 6 dellarticolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
1. Alla lettera g) del comma 1 dellarticolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: «attivi, di qualunque importo», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli per i quali ricorra lipotesi prevista dallultimo comma dellarticolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440».
2. Con decreto del Ministro della
difesa o del Ministro competente per lamministrazione di appartenenza, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
individuati, nellambito delle pianificazioni di ammodernamento connesse al nuovo
modello organizzativo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, i materiali ed i mezzi suscettibili di alienazione e le procedure, anche
in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto della legge 9
luglio 1990, n. 185.
3. Il decreto di cui al comma 2 disciplina le modalità per la
cessione a titolo gratuito ai musei, pubblici o privati, dei materiali o dei mezzi non
più destinati allimpiego, allo scopo di consentirne lesposizione al pubblico.
4. Le alienazioni di cui al comma 2 possono avere luogo anche nei
confronti delle imprese fornitrici dei materiali e mezzi da alienare, eventualmente a
fronte di programmi di ammodernamento predisposti dalle imprese stesse, anche ai fini
della relativa esportazione nel rispetto delle norme vigenti.
Capo XI
ONERI DI PERSONALE
1. Ai fini di quanto disposto dallarticolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente del comparto Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, è rideterminata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 3.047 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa e fermo restando quanto previsto dallarticolo 19, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. Le somme occorrenti per
corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui allarticolo 2, comma 4,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono
rideterminate, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 1.141 miliardi.
3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, per il personale del
comparto scuola, anche allo scopo di favorire il processo di attuazione
dellautonomia scolastica, lammodernamento del sistema e il miglioramento della
funzionalità della docenza, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma
di lire 1.100 miliardi di cui lire 850 miliardi per lincremento delle risorse
destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 200 miliardi
destinate alla dirigenza scolastica e lire 50 miliardi per il finanziamento della
retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario trasferito
dagli enti locali allo Stato ai sensi dellarticolo 8 della legge 3 maggio 1999,
n. 124. Per il perseguimento, con carattere di continuità, degli obiettivi di
valorizzazione professionale della funzione docente è autorizzata la costituzione di un
apposito fondo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione, dellimporto di lire 400 miliardi per lanno 2002 e di lire 600
miliardi a decorrere dallanno 2003, da utilizzare in sede di contrattazione
integrativa. Il fondo viene ripartito con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. In
sede di contrattazione integrativa sono utilizzate anche le somme relative allanno
2000 destinate alla carriera professionale dei docenti del contratto collettivo nazionale
integrativo del comparto scuola per gli anni 1998-2001 sottoscritto il 31 agosto 1999,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9
settembre 1999.
4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al
nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e
2002, la somma di lire 100 miliardi finalizzata anche allincremento e alle
perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio di cui lire 40 miliardi anche con
riferimento allanno 2000 per i dirigenti incaricati della titolarità di uffici di
livello dirigenziale generale. Tali risorse sono ripartite, sulla base dei criteri
perequativi definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra i fondi delle
singole amministrazioni. Per le analoghe finalità, e anche al fine di consentire il
definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto
dallarticolo 19 della legge 28 luglio 1999, n.266, in aggiunta a quanto previsto dal
comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 83 miliardi di
cui lire 15 miliardi destinati al personale della carriera diplomatica, lire 32 miliardi
destinati al personale della carriera prefettizia e lire 36 miliardi ai dirigenti delle
Forze armate e delle Forze di polizia. Per analoghi fini perequativi, a decorrere dal 1º
gennaio 2001, senza diritto alla corresponsione di arretrati e con assorbimento di ogni
anzianità pregressa, ai magistrati di Cassazione, del Consiglio di Stato, dei Tribunali
amministrativi regionali, della Corte dei conti e agli avvocati dello Stato, che non hanno
fruito dei riallineamenti stipendiali conseguenti allapplicazione delle norme
soppresse dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è attribuito, allatto del conseguimento,
rispettivamente, della qualifica di consigliere o di avvocato dello Stato alla terza
classe di stipendio, il trattamento economico complessivo annuo pari a quello spettante ai
magistrati di Cassazione di cui allarticolo 5 della legge 5 agosto 1998,
n. 303. Il nono comma dellarticolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, si
intende abrogato dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 333 del
1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, e perdono ogni
efficacia i provvedimenti e le decisioni di autorità giurisdizionali comunque adottati
difformemente dalla predetta interpretazione dopo la data suindicata. In ogni caso non
sono dovuti e non possono essere eseguiti pagamenti sulla base dei predetti decisioni o
provvedimenti.
5. Per il riconoscimento e lincentivazione della
specificità e onerosità dei compiti del personale dei Corpi di polizia e delle Forze
armate di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in aggiunta a quanto previsto
dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 920
miliardi da destinare al trattamento accessorio del predetto personale.
6. Per le medesime finalità di cui al comma 5 è stanziata, per
ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 10 miliardi, da destinare al trattamento
accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
7. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, comprensive degli
oneri contributivi ai fini previdenziali e dellimposta regionale sulle attività
produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono
limporto complessivo massimo di cui allarticolo 11, comma 3, lettera h),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dallarticolo 5 della legge 23
agosto 1988, n. 362.
8. Resta fermo quanto previsto dallarticolo 19, comma 4,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
9. È stanziata la somma di lire 239.340 milioni per il 2001,
317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a decorrere dal 2003, per le finalizzazioni
di spesa di cui alle seguenti lettere a), b) e c), nonchè la somma di lire
10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente lettera d):
a) ulteriori interventi necessari a realizzare linquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle Forze armate secondo quanto previsto dai decreti legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
b)
copertura degli oneri derivanti dallattuazione dellarticolo 9, comma 1, della
legge 31 marzo 2000, n. 78, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e
copertura degli oneri derivanti dal riordino delle carriere non direttive del Corpo di
polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato;
c) allineamento dei trattamenti
economici del personale delle Forze di polizia relativamente al personale tecnico, alle
bande musicali ed ai servizi prestati presso le rappresentanze diplomatiche o consolari
allestero;
d) copertura e riorganizzazione
degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 dellarticolo 1, al comma 1 dellarticolo
2 e al comma 3 dellarticolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e
conseguente adeguamento degli uffici centrali e periferici di corrispondente livello
dellamministrazione penitenziaria. Alle conseguenti variazioni delle tabelle di cui
ai commi 1 e 2 dellarticolo 1 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146,
si provvede ai sensi del comma 6 dello stesso articolo. Si applica larticolo 4,
comma 3, del medesimo decreto legislativo, nonchè la previsione di cui al comma 7
dellarticolo 3 dello stesso decreto.
10. Per il completamento delle iniziative di cui alle lettere a) e b) del comma 9 in relazione alle modifiche organizzative introdotte e ai provvedimenti attuativi della concertazione e contrattazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate, le spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, con esclusione delle spese relative ad armi e armamenti, dei Ministeri della difesa, dellinterno, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali sono complessivamente ridotte di lire 70 miliardi a decorrere dallanno 2001, rispettivamente nelle seguenti misure: 43 per cento, 27 per cento, 14 per cento, 14 per cento e 2 per cento. Le spese così ridotte non possono essere incrementate con lassestamento del bilancio dello Stato per lanno 2001.
11. Per lattuazione delle
disposizioni del comma 9, lettera a), il Governo può provvedere con i decreti di
cui allarticolo 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78; per
lattuazione delle disposizioni del comma 9, lettera b), il termine di cui
allarticolo 9, comma 1, della citata legge n. 78 del 2000 e quello previsto per
il riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo
forestale dello Stato sono prorogati al 28 febbraio 2001; in entrambi i casi il termine
per lespressione del parere sugli schemi di decreto legislativo da parte delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è ridotto
a trenta giorni.
12. Il contingente degli ausiliari di leva da assumere in
sovrannumero a tempo determinato e per il solo periodo di ferma obbligatoria, rispetto
alle dotazioni organiche dei ruoli della Polizia penitenziaria di cui alla tabella A
allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come da ultimo
sostituita dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è
fissato in 2.000 unità a decorrere dallanno 2002.
1. Allarticolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ciascuno degli anni 2002 e 2003 deve essere realizzata unulteriore riduzione di personale non inferiore allo 0,5 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997»;
b) al comma 18, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale percentuale non può essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale».
2. Ferme restando le disposizioni di cui allarticolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono abrogate le norme che disciplinano il procedimento di contrattazione collettiva in modo difforme da quanto previsto dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. A seguito dellabrogazione delle norme di cui al primo periodo, i risparmi conseguiti in relazione allespletamento del servizio di assistenza fiscale ai dipendenti delle Amministrazioni statali, accertati in sede di assestamento del bilancio dello Stato, affluiscono ai fondi destinati allincentivazione del personale, per le finalità e nei limiti di cui allarticolo 43, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
3. Larticolo 7, comma 1, del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993
della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo
1983, n. 93, relativi al triennio 1º gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la
data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio
prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità. È
fatta salva lesecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. Larticolo 4, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio
2000, n. 146, si interpreta nel senso che esso trova applicazione dalla data di
entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale riferito al personale delle qualifiche
dirigenziali appartenente al comparto Ministeri, fermo restando quanto previsto
dallarticolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. In caso di ricorso a forme arbitrali di composizione delle
controversie di lavoro delle amministrazioni pubbliche, si provvede con le stesse
modalità di bilancio relative alle spese per liti.
6. I comandi in atto del personale dellex Ente poste
italiane presso le amministrazioni pubbliche, già disciplinati dallarticolo 45,
comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono prorogati al 31 dicembre 2001.
7. Gli inquadramenti del personale di cui al comma 6, che abbia
assunto servizio in comando presso lamministrazione richiedente dopo il 28 febbraio
1998, sono detratti dalla quota di assunzioni che sarà autorizzata per
lamministrazione stessa nellanno 2001, in applicazione dellarticolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
8. Ferma restando la validità ordinaria delle graduatorie, i
termini di validità delle graduatorie già prorogati al 31 dicembre 2000, per
lassunzione di personale presso le amministrazioni pubbliche di cui
allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono
prorogati fino al 30 giugno 2001, purchè i relativi concorsi siano stati banditi dopo il
1º gennaio 1998. Per le Forze armate la validità delle graduatorie è disciplinata dalla
normativa di settore.
9. Al comma 2, quarto periodo, dellarticolo 110 del testo
unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «organica dellente»
sono inserite le seguenti: «arrotondando il prodotto allunità superiore».
10. Allarticolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62,
dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Ai fini di cui al
comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole secondarie
che chiedono il riconoscimento, al termine dellanno accademico in corso alla data di
conclusione su tutto il territorio nazionale della prima procedura concorsuale per titoli
ed esami che verrà indetta successivamente alla data sopraindicata. Per il personale
docente in servizio alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento
si applica larticolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297».
11. Gli enti locali, non dissestati e non strutturalmente
deficitari, che, alla data del 30 novembre 2000, utilizzino personale assunto a tempo
determinato mediante prove selettive, ai sensi dellarticolo 7 della legge 29
dicembre 1988, n. 554, indette entro il 31 dicembre 1997, nellambito dei
concorsi pubblici banditi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge nel rispetto degli atti di programmazione dei fabbisogni di personale, possono
riservare il 50 per cento dei posti messi a concorso al predetto personale assunto a tempo
determinato.
12. Fermi i limiti della dotazione
organica del Consiglio superiore della magistratura, al personale del Ministero della
giustizia ivi distaccato alla data del 31 dicembre 1998 si applica la disciplina di cui
allarticolo 5, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 14 febbraio 2000,
n. 37.
13. Allultimo periodo del comma 23 dellarticolo 45 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, introdotto dallarticolo 89 della
legge 21 novembre 2000, n. 342, la parola: «fondamentale» è sostituita dalla
seguente: «complessivo».
Capo XII
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
1. Ove alla data del 31 dicembre 2000 non sia stata completata la procedura di mobilità relativa ai contingenti di personale trasferito ai sensi di uno o più dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in attuazione dellarticolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nelle more del completamento della predetta procedura, le regioni e gli enti locali possono avvalersi, senza oneri aggiuntivi, per lesercizio delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti ai sensi dellarticolo 1, comma 1, della citata legge n. 59 del 1997, delle strutture delle amministrazioni o degli enti titolari delle funzioni e dei compiti prima del loro conferimento e comunque solo eccezionalmente e per non più di un anno.
2. Ove alla data del 31 dicembre
2000 non sia stato completato il processo di aggregazione degli enti locali nelle forme
associative, come previsto dallarticolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, e dalle leggi regionali, le funzioni e i compiti conferiti dallo Stato e
dalle regioni agli enti locali, subordinatamente alla loro aggregazione nelle forme
associative, sono conferiti in via transitoria alle province. Nel periodo transitorio, che
non potrà essere protratto per oltre un anno, le province, dintesa con le regioni,
promuoveranno tutte le iniziative necessarie per favorire il processo di aggregazione
degli enti locali.
3. Al fine di accelerare il trasferimento di funzioni statali alle
regioni ed agli enti locali, relativamente alla materia concernente la polizia
amministrativa regionale e locale di cui al titolo V del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, in deroga a quanto previsto dal comma 1, il Governo è autorizzato ad
effettuare il trasferimento, alle regioni ed agli enti locali, delle risorse finanziarie
occorrenti, valutate in 6.600 milioni di lire, con corrispondente riduzione dei competenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero dellinterno.
4. Allarticolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il
comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del
demanio idrico sono introitati dalla regione»;
b) il comma 3 è abrogato.
5. Per il completamento del trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali ai sensi dellarticolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è autorizzata la spesa di lire 515 miliardi per lanno 2001, lire 2.455,7 miliardi per lanno 2002 e lire 4.238,6 miliardi per lanno 2003, da iscrivere alla pertinente unità previsionale di base di conto capitale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
6. Le regioni sono autorizzate ad
assumere impegni per nuove opere stradali di interesse regionale, a valere sulle risorse
destinate per il completamento del trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti
locali, per i seguenti importi: lire 2.248 miliardi per il 2001, lire 2.242 miliardi per
il 2002, lire 1.648 miliardi a decorrere dal 2003. Le assegnazioni di cassa di tali somme
alle regioni saranno effettuate con il seguente profilo: lire 1.150 miliardi per il 2001,
lire 1.694 miliardi per il 2002, lire 1.648 miliardi a decorrere dal 2003. Pertanto, a
titolo di reintegro allEnte nazionale per le strade (ANAS) di somme già impegnate,
utilizzate per il predetto trasferimento di funzioni, è autorizzata la spesa di lire 550
miliardi per lanno 2001.
7. Le agevolazioni edilizie e creditizie di cui alla legge 27
maggio 1975, n. 166, connesse a mutui venticinquennali, il cui ammortamento non abbia
superato la durata di venti anni, sono prorogate di cinque anni, a richiesta degli
interessati e dellente erogante, previa accettazione del Ministero competente.
8. Al fine di favorire il puntuale esercizio da parte di regioni
ed enti locali delle funzioni loro conferite ai sensi del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59, è istituito uno specifico fondo annuo dellammontare massimo di
lire 65 miliardi, da utilizzare in caso di effettive sopraggiunte esigenze valutate dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri.
9. Per gli anni 1999 e 2000 la perdita di entrata realizzata dalle
regioni a statuto ordinario derivante dalla riduzione dellaccisa sulla benzina a
lire 242 al litro, non compensata dal maggior gettito dalle tasse automobilistiche come
determinato dallarticolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è
assunta a carico del bilancio dello Stato nella misura complessiva di lire 663.333 milioni
annue, secondo gli importi già determinati per lanno 1998.
10. Nelle more dellentrata in vigore dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui allarticolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 4 giugno 1997, n. 143, limporto di lire 540,7 miliardi recato per
lanno 2000 dallarticolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499,
nei limiti del 70 per cento, è assegnato, con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro delle politiche
agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni per far
fronte agli oneri, debitamente certificati e non finanziati dal Ministero delle politiche
agricole e forestali, per attività e per servizi di loro competenza svolti o in corso di
svolgimento per i quali non è stato possibile procedere ad erogazioni finanziarie a causa
del predetto ritardo.
11. Nellambito del fondo per il federalismo amministrativo,
una quota di lire 80 miliardi è destinata al finanziamento dei contratti di servizio per
il trasporto pubblico locale che verranno stipulati dalle singole regioni a statuto
ordinario con la società Ferrovie dello Stato Spa, a decorrere dal 1º gennaio 2001, in
sostituzione del contratto già vigente a livello nazionale, per fare fronte ai maggiori
servizi regionali erogati, rispetto agli esercizi precedenti, in conseguenza
dellentrata in esercizio di nuove linee e degli accordi tra lo Stato e le regioni
raggiunti in conferenze di servizi per lalta capacità. La ripartizione di tale
importo è effettuata tra le regioni interessate con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dei trasporti e della
navigazione, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
12. Nellarticolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000,
n. 342, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La quota del fondo di
pertinenza delle province autonome di Trento e di Bolzano viene attribuita alle predette
province che provvedono allerogazione dei contributi direttamente in favore dei
beneficiari, secondo i criteri stabiliti dal Ministro per la solidarietà sociale».
1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, e salvo quanto disposto dallarticolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, valgono le seguenti disposizioni:
a) per lanno 2001 il disavanzo, computato ai sensi del comma 1 dellarticolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, non potrà essere superiore a quello del 1999, al netto delle spese per interessi passivi e di quelle per lassistenza sanitaria, aumentato del 3 per cento. In sede di formazione del bilancio per il 2001, le regioni, le province e i comuni dovranno approvare, con le stesse procedure di approvazione del bilancio di previsione, i prospetti dimostrativi del computo del disavanzo per gli anni 1999 e 2001; tali prospetti dovranno riguardare sia i dati di competenza che i dati di cassa. I dati di competenza per il 1999 sono ricavati dal bilancio di previsione iniziale; i dati di cassa dovranno essere ricostruiti, per il 1999, sulla base dei conti consuntivi o dei verbali di chiusura; per il 2001 dovranno essere effettuate previsioni di cassa solo sui grandi aggregati di bilancio;
b) per
lanno 2000 il disavanzo di cui allarticolo 28 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e successive modificazioni, è calcolato anche al netto delle entrate e delle
spese relative allassistenza sanitaria;
c) il confronto tra il 1999 e il
2001 è effettuato escludendo dal computo spese ed entrate per le quali siano intervenute
modifiche legislative di trasferimento o attribuzione di nuove funzioni o di nuove entrate
proprie.
2. I presidenti delle giunte regionali garantiscono il rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno per il sistema regionale e riferiscono collegialmente ogni tre mesi, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sullandamento di spese, entrate e saldi di bilancio. In caso di peggioramento dei saldi rispetto ai valori programmati, le regioni interessate informano tempestivamente il Governo sulle misure individuate per il rispetto del vincolo e adottano i provvedimenti conseguenti.
3. Attraverso le loro
associazioni, gli enti locali riferiscono ogni tre mesi in sede di Conferenza Stato-città
e autonomie locali, sullandamento di spese, entrate e saldi di bilancio delle
province, dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e di un campione
rappresentativo dei restanti comuni.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai comuni
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2001-2003 con le modalità stabilite dallarticolo 48, comma 2, secondo
periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
6. Il comma 2-bis dellarticolo 28 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si applica anche per lanno
2001. Alla lettera g) del citato comma 2-bis la parola: «2001» è
sostituita dalla seguente: «2002». Allarticolo 8, comma 1, lettera d), del
decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 1995, n. 539, il numero 4) è sostituito dai seguenti:
«4) anno
2000 per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti;
4-bis) anno 2001 per i comuni con
popolazione inferiore a 3.000 abitanti».
7. Al comma 1 dellarticolo
30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppresse le parole:
«; limporto così risultante rimane costante nei tre anni successivi».
8. Al comma 6, primo periodo, dellarticolo 30 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, le parole: «Qualora lobiettivo di cui al comma 1 venga
complessivamente conseguito, per lanno 2000 è concessa, a partire dallanno
successivo, una riduzione» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora nellanno 2000
lobiettivo di cui al comma 1 venga distintamente raggiunto per il complesso delle
regioni, il complesso delle province e il complesso dei comuni, ai singoli enti è
concessa a partire dallanno 2001 una riduzione».
9. I trasferimenti erariali per lanno 2001 di ogni singolo
ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dallarticolo 30, comma
9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed alle successive disposizioni
in materia. Lincremento delle risorse, derivante dallapplicazione del tasso
programmato di inflazione per lanno 2001 alla base di calcolo definita
dallarticolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito
secondo i criteri e le finalità di cui allarticolo 31, comma 11, della legge 23
dicembre 1998, n. 448. Lapplicazione del decreto legislativo 30 giugno 1997,
n. 244, è rinviata al 1º gennaio 2002.
10. A decorrere dallanno 2001, i trasferimenti erariali agli
enti locali di cui al comma 9 sono aumentati di lire 500.000 milioni annue, di cui lire
30.000 milioni destinate alle province, lire 420.000 milioni ai comuni, lire 20.000
milioni alle unioni di comuni e alle comunità montane per lesercizio associato
delle funzioni e lire 30.000 milioni alle comunità montane. I maggiori trasferimenti
spettanti alle singole province ed ai singoli comuni sono attribuiti in proporzione
allammontare dei trasferimenti a ciascuno attribuiti per lanno 2000 a titolo
di fondo ordinario, fondo consolidato e fondo perequativo. Per le comunità montane i
maggiori trasferimenti sono prioritariamente attribuiti alle comunità montane per le
quali sono intervenute nel 1999 variazioni in aumento del numero dei comuni membri con
territorio montano, in misura pari a lire 20.000 per ciascun nuovo residente nel
territorio montano della comunità. I restanti contributi erariali spettanti alle
comunità montane sono attribuiti in proporzione alla popolazione residente nei territori
montani.
11. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali
di cui allarticolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo per lanno 2001, è mantenuto
allo stesso livello per lanno 2002 ed è incrementato del tasso programmato di
inflazione a decorrere dallanno 2003. A decorrere dallanno 2002 le risorse
sono utilizzate nellambito della revisione dei trasferimenti degli enti locali.
12. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi
precedenti, il contributo di cui allarticolo 3, comma 9, secondo periodo, del
decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 1995, n. 539, è attribuito dallo Stato alle province ed ai comuni
interessati nella misura di ulteriori lire 9.993 milioni per lanno 1999 e di lire
42.000 milioni per lanno 2000, da ripartire in proporzione ai contributi in
precedenza attribuiti e da liquidare in misura uguale negli esercizi 2001 e 2002.
13. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi
precedenti, è riconosciuto ai comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto
finanziario entro il 31 dicembre 1993 ed hanno ottenuto entro il 31 dicembre 1996
lapprovazione, da parte del Ministero dellinterno, dellipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato, un contributo a fronte degli oneri sostenuti per il
trattamento economico di base annuo lordo spettante al personale posto in mobilità. Il
contributo spetta a far data dalla messa in disponibilità del predetto personale sino al
trasferimento presso altro ente o allavvenuto riassorbimento nella propria pianta
organica ai sensi dellarticolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999. Il contributo non spetta per la
parte di oneri già rimborsati ai sensi dei decreti-legge 7 aprile 1995,
n. 106, 10 giugno 1995, n. 224, 3 agosto 1995, n. 323, 2 ottobre 1995,
n. 414, 4 dicembre 1995, n. 514, 31 gennaio 1996, n. 38, 4 aprile 1996,
n. 188, 3 giugno 1996, n. 309, 5 agosto 1996, n. 409, e 20 settembre 1996,
n. 492. I comuni devono attestare gli oneri sostenuti per il personale posto in
mobilità mediante apposita certificazione la cui definizione, modalità e termini per
linvio sono determinati con decreto del Ministero dellinterno, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini del
presente comma è autorizzata la spesa di lire 86.000 milioni. In caso di insufficienza
dello stanziamento il contributo è attribuito in misura direttamente proporzionale agli
oneri sostenuti.
14. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi
precedenti, lo Stato eroga un contributo ai comuni che hanno subito negli anni 1998, 1999
e 2000 minori entrate derivanti dal gettito dellimposta comunale sugli immobili a
seguito dellattribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nella
categoria catastale D. Il contributo statale è commisurato alla differenza tra il
gettito, derivante dai predetti fabbricati, dellimposta comunale sugli immobili
dellanno 1993 con laliquota del 4 per mille e quello riscosso in ciascuno
degli anni 1998, 1999 e 2000, anchesso calcolato con laliquota del 4 per
mille. Il contributo è da intendere al netto del contributo minimo garantito, previsto
dallarticolo 36, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di
competenza statale delegate o attribuite ai comuni, da considerare per ciascuno degli anni
1998, 1999 e 2000. È inoltre detratto il contributo erogato ai sensi dellarticolo
31, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nei confronti degli enti che ne
hanno usufruito. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 42.007 milioni. In caso di
insufficienza dello stanziamento il contributo è attribuito in misura direttamente
proporzionale alla perdita del gettito dellimposta comunale sugli immobili subita da
ciascun comune al netto del contributo minimo garantito. Per lattribuzione del
contributo i comuni interessati inviano entro il termine perentorio del 31 marzo 2001
apposita certificazione il cui modello e le cui modalità di invio sono definiti con
decreto del Ministero dellinterno, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
15. A titolo di riconoscimento del contributo spettante alle
unioni di comuni, ai comuni risultanti da procedure di fusione ed alle comunità montane
svolgenti esercizio associato di funzioni comunali, è attribuito agli enti interessati,
per gli anni 1999 e 2000, un contributo complessivo di lire 20.000 milioni, da ripartire
secondo i criteri di cui allarticolo 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999,
n. 265.
16. Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta
per i tributi locali e per i servizi locali, compresa laliquota di compartecipazione
delladdizionale allimposta sul reddito delle persone fisiche, prevista
dallarticolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e
per lapprovazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la
data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati
successivamente, hanno comunque effetto dal 1º gennaio dellanno di riferimento del
bilancio di previsione.
17. In deroga a quanto previsto dallarticolo 61, comma 3-bis,
del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotto dallarticolo 3
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per gli anni 2001 e 2002, ai fini della
determinazione del costo di esercizio della nettezza urbana gestito in regime di privativa
comunale, i comuni possono, con apposito provvedimento consiliare, considerare
lintero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui allarticolo 7
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
18. I comuni possono prorogare fino al 31 dicembre 2001, a
condizioni più vantaggiose per lente da stabilire tra le parti, i contratti di
gestione già stipulati ai sensi degli articoli 25 e 52 del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, relativi allaffidamento in concessione del servizio di
accertamento e riscossione, rispettivamente, dellimposta comunale sulla pubblicità
e della tassa per loccupazione di spazi ed aree pubbliche, aventi scadenza
anteriormente alla predetta data.
19. Per lanno 2001 ai comuni con popolazione inferiore a
tremila abitanti è concesso un contributo a carico dello Stato, entro il limite di lire
40 milioni per ciascun ente e per un importo complessivo di lire 167 miliardi, per le
medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per
gli investimenti.
20. Il comma 4 dellarticolo 208 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
«4. Una quota pari al 50
per cento dei proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 è devoluta alle
finalità di cui al comma 2, nonché al miglioramento della circolazione sulle strade, al
potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di
cui allarticolo 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di
polizia stradale di loro competenza e alla realizzazione di interventi a favore della
mobilità ciclistica nonché, in misura non inferiore al 10 per cento della predetta
quota, ad interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti
deboli: bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti. Gli stessi enti determinano
annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle predette finalità. Le
determinazioni sono comunicate al Ministro dei lavori pubblici. Per i comuni la
comunicazione è dovuta solo da parte di quelli con popolazione superiore a diecimila
abitanti».
21. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 61, comma 1,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
lammontare delle riscossioni per lanno 1999 dellimposta sulle
assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore esclusi i ciclomotori nelle province delle regioni a statuto ordinario è
determinato aumentando limporto risultante dai dati del Ministero delle finanze di
una somma pari a 462 miliardi di lire, forfettariamente calcolata per tenere conto degli
importi risultati non incassati dalle province nel primo bimestre dellanno 1999;
tale importo viene ripartito tra ciascuna provincia, ai fini dellattuazione del
predetto articolo 61, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in
proporzione agli incassi risultanti al Ministero delle finanze per il primo bimestre
dellanno 2000. Al fine di consentire un puntuale monitoraggio delle riscossioni le
province trasmettono, entro il 28 febbraio 2001, al Ministero dellinterno una
certificazione firmata dal Presidente della Giunta attestante le riscossioni mensili
relative agli anni 1999 e 2000.
22. Con riferimento
allassegnazione alle province del gettito di imposta sullassicurazione
obbligatoria contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore esclusi i ciclomotori, i concessionari della riscossione provvedono mensilmente ad
inviare alle autorità competenti i relativi allegati esplicativi.
23. Gli enti locali con popolazione inferiore a tremila abitanti
fatta salva lipotesi di cui allarticolo 97, comma 4, lettera d), del
testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che riscontrino e dimostrino la mancanza non
rimediabile di figure professionali idonee nellambito dei dipendenti, anche al fine
di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari
organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto allarticolo 3, commi
2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
e allarticolo 107 del predetto testo unico delle leggi sullordinamento degli
enti locali, attribuendo ai componenti dellorgano esecutivo la responsabilità degli
uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il
contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in
sede di approvazione del bilancio.
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, concernente il termine per lapprovazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, sono apportate le seguenti modifiche:
a) allarticolo
54, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque
essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi
stessi, nel corso dellesercizio finanziario. Lincremento delle tariffe non ha
effetto retroattivo».
b) allarticolo 56, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Laumento tariffario interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati dalla sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato con riferimento alla stessa annualità in cui è eseguita la notifica prevista dal presente comma, opera dalla data della notifica stessa».
1. Al comma 37 dellarticolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per il solo anno 2001 la percentuale destinata al Ministero dellinterno è pari al 30 per cento e il restante 20 per cento è destinato alla provincia di Varese».
1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai policlinici universitari a gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nellesercizio precedente incrementato del 4 per cento per ciascun anno.
2. Il Consiglio nazionale delle
ricerche, lAgenzia spaziale italiana, lIstituto nazionale di fisica nucleare,
lIstituto nazionale di fisica della materia, lEnte per le nuove tecnologie,
lenergia e lambiente concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2001-2003, garantendo che il fabbisogno finanziario da essi
complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a
consuntivo nellesercizio precedente incrementato del 5 per cento per ciascun anno.
3. Il fabbisogno finanziario di cui ai commi 1 e 2 è incrementato
degli effetti derivanti dallapprovazione di nuove disposizioni normative nel
triennio 2001-2003.
4. La determinazione del fabbisogno finanziario per ciascun ateneo
e per ciascun ente di ricerca è effettuata con le modalità di cui allarticolo 51,
commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
5. Il Ministro delluniversità e della ricerca scientifica e
tecnologica, tenuto conto delle esigenze finanziarie rappresentate nei programmi triennali
presentati dalle Scuole superiori ad ordinamento speciale, determina annualmente, con
proprio decreto, sentito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario, le risorse da riassegnare a ciascuna Scuola sul fondo di finanziamento
ordinario, sul fondo per ledilizia universitaria e sul fondo per la programmazione.
In sede di prima applicazione del presente comma, il finanziamento ordinario aggiuntivo di
importo complessivo non superiore a lire 22 miliardi nel triennio 2001-2003, da destinare
alle Scuole superiori ad ordinamento speciale, ivi comprese quelle di Catania, Lecce e
Pavia in via di costituzione, viene assicurato nellambito degli stanziamenti
relativi al fondo di finanziamento ordinario delle università in ragione di lire 7
miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e di lire 8 miliardi per lanno 2003.
6. I consorzi per listruzione universitaria a distanza, di
cui al comma 3 dellarticolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono
assimilati ai consorzi universitari a tutti gli effetti, anche ai fini del loro
finanziamento ordinario di funzionamento a valere sullapposito stanziamento dello
stato di previsione del Ministero delluniversità e della ricerca scientifica e
tecnologica.
1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2001-2004 in coerenza con gli orientamenti programmatici definiti dal CIPE, le amministrazioni statali, in fase di pianificazione ed attuazione dei programmi di spesa per la realizzazione di infrastrutture, acquisiscono le valutazioni dellunità tecnica-finanza di progetto, di cui allarticolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo modalità e parametri definiti con deliberazione del CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con deliberazione del CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la medesima Conferenza unificata, saranno individuate ulteriori modalità di incentivazione allutilizzo dello strumento della finanza di progetto. Le amministrazioni regionali e locali possono ricorrere alle valutazioni dellunità tecnica-finanza di progetto secondo le modalità previste dal presente articolo.
1. Ai sensi di quanto previsto dallarticolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per pubbliche amministrazioni si intendono quelle definite dallarticolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le convenzioni di cui al citato articolo 26 sono stipulate dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa, per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero di altre pubbliche amministrazioni di cui al presente comma, e devono indicare, anche al fine di tutelare il principio della libera concorrenza e dellapertura dei mercati, i limiti massimi dei beni e dei servizi espressi in termini di quantità. Le predette convenzioni indicano altresì il loro periodo di efficacia.
2. Allarticolo 26, comma 1,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: «amministrazioni dello Stato» sono
inserite le seguenti: «anche con il ricorso alla locazione finanziaria».
3. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi
dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i
criteri per la standardizzazione e ladeguamento dei sistemi contabili delle
pubbliche amministrazioni, anche attraverso strumenti elettronici e telematici,
finalizzati anche al monitoraggio della spesa e dei fabbisogni.
4. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi
dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i
tempi e le modalità di pagamento dei corrispettivi relativi alle forniture di beni e
servizi nonchè i relativi sistemi di collaudo o atti equipollenti.
5. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi
dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le
procedure di scelta del contraente e le modalità di utilizzazione degli strumenti
elettronici ed informatici che le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare ai
fini dellacquisizione di beni e servizi, assicurando la parità di condizioni dei
partecipanti, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di semplificazione della
procedura.
6. Ai fini della razionalizzazione della spesa per lacquisto
di beni mobili durevoli, gli stanziamenti di conto capitale destinati a tale scopo possono
essere trasformati in canoni di locazione finanziaria. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica autorizza la trasformazione e certifica
lequivalenza dellonere finanziario complessivo.
1. Al fine di realizzare lacquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni del mercato da parte degli enti decentrati di spesa, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuove aggregazioni di enti con il compito di elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli ordini di acquisto per specie merceologiche e la eventuale stipula di convenzioni valevoli su parte del territorio nazionale, a cui volontariamente possono aderire tutti gli enti interessati.
2. In particolare vengono
promosse, sentiti rispettivamente il Ministro dellinterno, il Ministro della sanità
e il Ministro delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica:
a) più aggregazioni di province e
di comuni, appartenenti a regioni diverse, indicati dalla Conferenza Stato-città ed
autonomie locali;
b) più
aggregazioni di aziende sanitarie e ospedaliere appartenenti a regioni diverse indicate
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano;
c) più aggregazioni di università
appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente dei rettori delle
università italiane.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, nonchè per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, una o più università possono, in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma 2, costituire fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con regolamento adottato ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione e il funzionamento delle predette fondazioni, con individuazione delle tipologie di attività e di beni che possono essere conferiti alle medesime nellosservanza del criterio della strumentalità rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono comunque riservate alluniversità.
4. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica riferisce periodicamente sui risultati delle
iniziative alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
alla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane.
5. Le convenzioni e i prezzi relativi alle singole categorie
merceologiche sono pubblicati sul sito INTERNET del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica. Alle regioni, alle aziende sanitarie e ospedaliere, agli
enti locali e alle università che non aderiscono alle convenzioni si applicano le
disposizioni di cui al comma 3 dellarticolo 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488. Gli enti devono motivare i provvedimenti con cui procedono allacquisto
di beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle
convenzioni suddette e in quelle di cui allarticolo 26 della citata legge
n. 488 del 1999.
6. Al fine di rilevare gli elementi di conoscenza degli effettivi
risultati di economia di spesa nellacquisto di beni e servizi da parte delle
amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti dellarticolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, con le medesime procedure di cui allo stesso articolo 26,
promuove le intese necessarie per il collegamento a rete delle amministrazioni interessate
con criteri di uniformità ed omogeneità, diretti ad accertare lo stato di attuazione
della normativa in questione ed i risultati conseguiti.
1. Al fine di massimizzare lefficacia delle convenzioni e della collaborazione da fornire alle aggregazioni di enti e aziende definite allarticolo 59, la CONSIP Spa si avvale della collaborazione della Commissione tecnica per la spesa pubblica e dellIstituto di studi e analisi economica (ISAE) per la definizione di unappropriata classificazione merceologica delle principali voci di acquisto della pubblica amministrazione, per la individuazione dellarea di interesse delle convenzioni da predisporre, in relazione alle diverse caratteristiche e condizioni:
a) dei beni oggetto delle convenzioni, distinguendo in particolare tra beni preesistenti, beni forniti appositamente su richiesta e beni prodotti esclusivamente in mercati locali;
b)
dellofferta: monopoli pubblici o privati regolamentati, monopoli privati in mercati
contendibili o selezionabili mediante asta, oligopoli nazionali o internazionali,
concorrenza;
c) delle forme e tecniche di
aggiudicazione delle forniture a seconda delle tipologie industriali del mercato di
riferimento: affidamento diretto, tipi di gara e semplice ricorso al mercato.
1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano gli specifici atti di programmazione di cui allarticolo 14, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
2. Il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica promuove la costituzione dei consorzi di cui
allarticolo 25 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ai quali le pubbliche
amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, aderiscono con le modalità stabilite dalla direttiva del Presidente del
Consiglio dei ministri emanata ai sensi dellarticolo 25 della citata legge
n. 488 del 1999. Le amministrazioni che non sono in possesso dei requisiti indicati
dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per la partecipazione a tali consorzi
adeguano le caratteristiche della fornitura di energia elettrica alle proprie effettive
esigenze e, comunque, secondo quanto indicato dal Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica con proprio decreto.
3. Con regolamento da emanare ai sensi dellarticolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stabilita lintroduzione di
nuove modalità di invio e consegna dei mezzi di pagamento delle pensioni e degli assegni
congeneri a carico del bilancio dello Stato, ivi compresi gli assegni di conto corrente
postale di serie speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986,
n. 429.
4. Al fine di ridurre la spesa per lapprovvigionamento di
combustibili e di utilizzare impianti o combustibili a basso
impatto ambientale per il riscaldamento degli immobili, le pubbliche amministrazioni
provvedono alla riconversione degli impianti di riscaldamento direttamente
ovvero mediante le convenzioni di cui agli articoli dal 58 al 60.
5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dellambiente identifica gli impianti ed i combustibili a basso
tenore inquinante e a basso costo promuovendone lutilizzo.
6. Il competente Ministero non procede al recupero di imposta e
relativi accessori per quanto attiene ad introiti tributari, a qualunque titolo dovuti e
comunque denominati, derivanti dallesercizio di servizi elettrici gestiti
direttamente dai comuni e ceduti a terzi gestori. Gli enti locali interessati ai benefici
di cui al precedente periodo devono presentare apposita istanza di estinzione del debito
al competente Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
1. Al comma 1 dellarticolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole da: «Il Presidente» fino a: «entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il supporto dellAgenzia del demanio o di apposita struttura individuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che può avvalersi eventualmente di fornitori esterni specializzati scelti con le modalità di cui allarticolo 26 della presente legge»; e le parole: «con il supporto dellOsservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali,» sono soppresse.
2. Al comma 3 dellarticolo
24 della citata legge n. 488 del 1999, le parole: «anche avvalendosi della
collaborazione dellOsservatorio di cui al medesimo comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «sulla base di piani di razionalizzazione e di ottimizzazione degli immobili in
uso, definiti di concerto con lAgenzia del demanio o con lapposita struttura
di cui al medesimo comma 1».
3. Le altre pubbliche amministrazioni che intendono attuare piani
di razionalizzazione e riduzione degli spazi adibiti a pubblici uffici si avvalgono
dellAgenzia del demanio o della struttura di cui al comma 1 dellarticolo 24
della citata legge n. 488 del 1999, come modificato dal comma 1 del presente
articolo. Lattuazione dei piani di razionalizzazione avviene in deroga alla
normativa vigente in materia di contratti di locazione passiva per le amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato.
4. Per la stipula dei contratti di locazione sottoscritti in
attuazione dei piani di razionalizzazione di cui al presente articolo non sono richiesti
il parere di congruità del canone di locazione, nè la previa attestazione
dellinesistenza di immobili demaniali ed il nulla osta alla spesa previsti
dallarticolo 34 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato,
approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e dallarticolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72. Per le sedi ubicate
nelle aree di competenza dellUfficio del programma per Roma Capitale di cui alla
legge 15 dicembre 1990, n. 396, deve essere preventivamente acquisito il relativo
nulla osta, da rilasciare entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta; decorso tale
termine il nulla osta si intende concesso.
5. Entro il 31 dicembre 2001 le amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato, nonchè le altre pubbliche amministrazioni, devono pervenire al
conseguimento di risparmi pari ad almeno il 20 per cento della spesa annua per affitti e
locazioni.
1. Il servizio di vettovagliamento sostituisce le razioni viveri in natura, le quote miglioramento vitto, le integrazioni vitto ed i generi di conforto in speciali condizioni di impiego, nonchè ogni altra forma di fornitura di alimenti a titolo gratuito.
2. Le modalità di fornitura del
servizio di vettovagliamento a favore dei militari e del personale, anche ad ordinamento
civile, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai quali le
norme vigenti attribuiscono il diritto ai trattamenti di cui al comma 1 sono stabilite
sulla base delle procedure di cui allarticolo 59 con decreto del Ministro della
difesa o del Ministro competente per lamministrazione di appartenenza da adottare di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro
il 30 settembre di ogni anno con riferimento allanno successivo. Con il medesimo
decreto sono determinati il valore in denaro delle razioni viveri e del miglioramento
vitto, nonchè la composizione dei generi di conforto.
3. Il servizio di vettovagliamento è assicurato, in relazione
alle esigenze operative, logistiche, di dislocazione e di impiego degli enti e reparti
delle Forze armate, della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nelle seguenti forme: a) gestione diretta, ovvero
affidata, in tutto od in parte, a privati mediante apposite convenzioni; b) fornitura
di buoni pasto; c) fornitura di viveri speciali da combattimento. La gestione
diretta e le eventuali convenzioni sono finanziate mediante utilizzo, anche in modo
decentrato, del controvalore in contanti dei trattamenti alimentari determinati con il
decreto di cui al comma 2.
4. In sede di prima applicazione il decreto di cui al comma 2, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
stabilisce il termine iniziale di operatività del nuovo sistema di vettovagliamento. Con
effetto da tale termine sono abrogate le disposizioni di cui allarticolo 14, comma
4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.
5. Dopo il comma 3 dellarticolo 5 del decreto legislativo 28
dicembre 1998, n. 496, è aggiunto il seguente:
«3-bis.
Il ricorso alla NATO Maintenance and Supply Agency previsto dal comma 3 è esteso
agli approvvigionamenti di beni e servizi comunque connessi al sostegno logistico dei
contingenti delle Forze armate impiegati in operazioni fuori dal territorio nazionale
condotte sotto legida dellONU o di altri organismi sovranazionali».
6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica provvede alla realizzazione delle attività, ivi comprese quelle di tipo
consulenziale, previste dai precedenti articoli, anche avvalendosi, con apposite
convenzioni, di società, già costituite o da costituire, interamente possedute,
direttamente o indirettamente. Le predette società possono fornire servizi di consulenza
a supporto anche di altre attività del Ministero.
1. A decorrere dallanno 2001 i minori introiti relativi allICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno.
2. Qualora, ai singoli comuni che
beneficiano dellaumento dei maggiori trasferimenti erariali di cui al comma 1
derivino, per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte
degli uffici tecnici erariali, introiti superiori, almeno del 30 per cento, rispetto a
quelli conseguiti prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei
fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai sensi del decreto del Ministro delle
finanze 19 aprile 1994, n. 701, i trasferimenti erariali di parte corrente spettanti
agli stessi enti sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. La riduzione si applica e
si intende consolidata a decorrere dallanno successivo rispetto a quello in cui la
determinazione della rendita catastale è divenuta inoppugnabile anche a seguito della
definizione di eventuali ricorsi in merito.
3. Con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i
criteri e le modalità per lapplicazione dei commi 1 e 2.
4. Il termine del 31 dicembre 2000 previsto dallarticolo 7,
comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le variazioni delle iscrizioni in
catasto dei fabbricati già rurali, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001.
5. Il termine di cui allarticolo 1, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, come modificato dallarticolo
1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1999, n. 536, fissato al 31 dicembre 2000 è prorogato al 1º luglio 2001.
1. Ai fini dellaccelerazione e della semplificazione delle procedure di liquidazione degli enti disciolti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro il 31 marzo 2001, è adottato un regolamento, ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto del criterio della distinzione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione.
2. Il fondo di rotazione di cui
allarticolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato, nei limiti
delle disponibilità finanziarie esistenti, ad anticipare, in favore delle amministrazioni
centrali dello Stato titolari di interventi comunitari, la quota di acconto prevista
dallarticolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio,
del 21 giugno 1999, nonchè le quote di saldo del contributo comunitario connesse con la
stipula di convenzioni con le istituzioni comunitarie da parte del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. Le risorse anticipate dal fondo di
rotazione sono reintegrate a valere sulle somme accreditate dallUnione europea per
ciascun intervento.
3. Larticolo 17, comma 3, della legge 17 maggio 1999,
n. 144, è sostituito dal seguente:
«3. Le amministrazioni
responsabili dellattuazione degli interventi procedono al recupero, presso gli
organismi responsabili, dei contributi comunitari loro trasferiti e non utilizzati
nellambito dei programmi di rispettiva competenza, unitamente agli interessi legali
maturati nel periodo intercorso tra la data di erogazione dei contributi stessi e la data
di recupero, nonchè alle differenze di cambio come previsto dallarticolo 59 della
legge 22 febbraio 1994, n. 146, versando il relativo importo al fondo di rotazione
indicato al comma 2, a titolo di reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del
medesimo comma 2, ovvero ad apposito capitolo dellentrata del bilancio dello Stato
per le anticipazioni di cui al comma 1».
4. Allarticolo 2, comma 2, lettera c), della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le parole: «edifici destinati a
scopi amministrativi ed edifici industriali» sono sostituite dalle seguenti: «edifici
destinati a funzioni pubbliche amministrative». La disposizione di cui alla citata
lettera c), come modificata dal primo periodo, si applica anche ai lavori eseguiti
nellambito degli strumenti di programmazione negoziata in corso di attuazione.
5. Al comma 2 dellarticolo
26 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, le parole: «;
per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso del diploma di geometra» sono
sostituite dalle seguenti: «, di diploma di perito industriale edile o di geometra; per
le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso del diploma di geometra e di perito
industriale edile».
6. Il comma 3 dellarticolo 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, è abrogato.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, larticolo 8, comma 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, si applica anche alle regioni, eccetto che per gli albi istituiti nel
settore agricolo-forestale.
1. Per gli anni 2001 e 2002 conservano validità le disposizioni che disciplinano la riduzione delle giacenze di cui allarticolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per gli enti locali le disposizioni si applicano a tutte le province e ai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
2. Per gli anni 2001 e 2002 i
soggetti destinatari della norma di cui allarticolo 8, comma 3, del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997,
n. 30, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la
tesoreria dello Stato superiori allimporto cumulativamente prelevato alla fine di
ciascun bimestre dellanno precedente aumentato del 2 per cento. Continua ad
applicarsi la disposizione di cui allarticolo 47, comma 4, della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
3. Allarticolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, dopo le parole: «intervento di banche» sono inserite le seguenti: «o della
società Poste Italiane Spa».
4. Per lanno 2001 le erogazioni di cassa a favore delle
scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonchè delle istituzioni educative, sono
disposte con lobiettivo di assicurare che per lanno 2001 i pagamenti delle
istituzioni scolastiche non risultino globalmente superiori a quelli rilevati nel conto
consuntivo 1999, incrementati del 6 per cento. Per lanno 2002 i predetti pagamenti
non dovranno superare lobiettivo previsto per lanno precedente incrementato di
un punto in più del tasso di inflazione programmato. Nei decreti attuativi si terrà
conto dellintervenuta autonomia delle istituzioni scolastiche.
5. A decorrere dal 1º marzo 2001 le regioni sono incluse nella
tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.
6. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi, devoluzioni
o compartecipazioni di tributi erariali e quantaltro proveniente dal bilancio dello
Stato a favore delle regioni devono essere versate nelle contabilità speciali
infruttifere che devono essere aperte presso le competenti sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da
operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello
Stato sia in conto capitale che in conto interessi. Le entrate relative ai finanziamenti
comunitari continuano ad affluire nel conto corrente infruttifero intestato a ciascun ente
ed aperto presso la tesoreria centrale dello Stato.
7. Si applicano le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5 e 6
dellarticolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
8. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998, limposta
regionale sulle attività produttive (IRAP) è riversata alle contabilità speciali di cui
al comma 6; laddizionale regionale allIRPEF è versata mensilmente dalla
tesoreria centrale dello Stato sui conti correnti accesi da ciascuna regione presso il
proprio tesoriere.
9. Sino allapertura delle contabilità speciali di cui al
comma 6, per lIRAP e laddizionale regionale allIRPEF continuano ad
applicarsi le vigenti disposizioni che disciplinano il riversamento alle regioni delle
somme a tale titolo riscosse.
10. Le quote dellaccisa sulle benzine continuano ad essere
versate ai tesorieri delle regioni con le modalità di cui allarticolo 8, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
11. A decorrere dal 1º marzo 2001 le disposizioni di cui
allarticolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si estendono alle
province e ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
12. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano, alla revisione delle procedure e delle modalità di gestione dei
flussi di cassa, di cui ai commi da 5 a 10 del presente articolo, si provvede con norme di
attuazione adottate secondo quanto previsto dai rispettivi statuti di autonomia.
13. Per garantire la necessaria autonomia della Cassa depositi e
prestiti, ai fini del raccordo con le esigenze di funzionamento degli enti locali e delle
altre autonomie e con quelle di controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici, al
comma 1 dellarticolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, il
secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dalle seguenti parole: «, anche per il
personale del proprio ruolo dirigenziale, ivi compreso il suo reclutamento. Per le materie
non disciplinate dallautonomo ordinamento si applica il decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni».
14. Al fine di favorire la puntuale realizzazione dei programmi di
gestione faunistico-ambientale sul territorio nazionale da parte delle regioni, degli enti
locali e delle altre istituzioni delegate ai sensi della legge 11 febbraio 1992,
n. 157, e successive modificazioni, a decorrere dallanno 2004 il 50 per cento
dellintroito derivante dalla tassa erariale di cui allarticolo 5 della tariffa
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come
sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, è trasferito alle regioni. Per la
realizzazione degli stessi programmi, in via transitoria, per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003, è stanziata la somma di 10 miliardi di lire. Il Ministro delle finanze
provvede alla ripartizione delle risorse disponibili, di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
1. I decreti di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, relativi allaliquota di compartecipazione delladdizionale provinciale e comunale allimposta sul reddito delle persone fisiche, per la parte specificata nel comma 3-bis dellarticolo 2 del citato decreto legislativo, ovvero relativamente alla parte non connessa alleffettivo trasferimento di compiti e funzioni, ai sensi dellarticolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati entro il 30 novembre 2001.
2. Allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le parole: «conseguentemente determinata» sono inserite le seguenti: «, con i medesimi decreti,»;
b) nel primo periodo, dopo le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917», sono aggiunte le seguenti: «, nonché eventualmente la percentuale dellacconto dellimposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote».
3. Per lanno 2002 è istituita, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, una compartecipazione al gettito dellimposta sul reddito delle persone fisiche in una misura pari al 4,5 per cento del riscosso in conto competenza affluente al bilancio dello Stato, per lesercizio finanziario 2001, quali entrate derivanti dallattività ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Il gettito della compartecipazione, attribuito ad un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dellinterno, è ripartito dallo stesso Ministero a ciascun comune in proporzione allammontare, fornito dal Ministero delle finanze sulla base dei dati disponibili, dellimposta netta, dovuta dai contribuenti, distribuito territorialmente in funzione del domicilio fiscale risultante presso lanagrafe tributaria.
4. I trasferimenti erariali sono
ridotti a ciascun comune in misura pari al gettito spettante dalla compartecipazione di
cui al comma 3.
5. Il Ministero delle finanze, entro il 30 luglio 2001, provvede a
comunicare al Ministero dellinterno i dati previsionali relativi allammontare
del gettito della compartecipazione di cui al comma 3, ripartito per ciascun comune in
base ai criteri di cui al medesimo comma 3. Entro il 30 ottobre 2001 il Ministero
dellinterno comunica ai comuni limporto previsionale del gettito della
compartecipazione spettante e il correlato ammontare previsto di riduzione dei
trasferimenti erariali. Limporto del gettito della compartecipazione di cui al comma
3 è erogato dal Ministero dellinterno, nel corso dellanno 2002, in quattro
rate di uguale importo. Le prime due rate sono erogate sulla base dei dati previsionali
anzidetti; la terza e la quarta rata sono calcolate sulla base dei dati di consuntivo
relativi allesercizio finanziario 2001 comunicati dal Ministero delle finanze entro
il 30 maggio 2002 al Ministero dellinterno e da questo ai comuni, e su tali rate
sono operati i dovuti conguagli rispetto alle somme già erogate.
6. Per i comuni delle regioni a statuto speciale,
allattuazione del comma 3 si provvede in conformità alle disposizioni contenute nei
rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato,
regioni e comuni.
Capo XIII
INTERVENTI IN MATERIA
PREVIDENZIALE E SOCIALE
1. Ladeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, rispettivamente ai sensi dellarticolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e ai sensi dellarticolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stabilito per lanno 2001:
a) in lire 1.044 miliardi in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonchè in favore dellEnte nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b) in lire 258 miliardi in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
2. Conseguentemente a quanto previsto al comma 1 gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per lanno 2001 in lire 26.431 miliardi per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in lire 6.531 miliardi per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).
3. I medesimi complessivi importi
di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di
cui allarticolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui alla lettera a)
del comma 1, della somma di lire 2.255 miliardi attribuita alla gestione per i coltivatori
diretti, mezzadri e coloni a completamento dellintegrale assunzione a carico dello
Stato dellonere relativo a trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º
gennaio 1989; nonchè al netto delle somme di lire 4 miliardi e di lire 92 miliardi di
pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dellENPALS.
4. Con effetto dal 1º gennaio 2003 è soppresso il contributo di
cui allarticolo 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, dovuto dai dipendenti iscritti alla gestione
speciale presso lIstituto postelegrafonici, soppressa ai sensi dellarticolo
53, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per gli anni 2001 e 2002 il
predetto contributo è rispettivamente stabilito nella misura dell1,75 per cento e
dell1 per cento.
5. Larticolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e
successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai contratti di formazione e lavoro
non si applicano le disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali.
6. Larticolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, si interpreta nel senso che il beneficio contributivo ivi previsto non si
applica ai premi INAIL.
7. Il comma 3 dellarticolo 41 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, si interpreta nel senso che ciascuna rata annuale del contributo
straordinario va ripartita tra i datori di lavoro i quali, alla fine del mese antecedente
la scadenza del pagamento delle rate medesime, abbiano in servizio lavoratori che
risultavano già iscritti al 31 dicembre 1996 ai Fondi speciali soppressi, in misura
proporzionale al numero dei lavoratori stessi, ponderato con le relative anzianità
contributive medie risultanti a detta data.
8. Al fine di migliorare la trasparenza delle gestioni
previdenziali, leventuale differenza tra lindennità di buonuscita, spettante
ai dipendenti della società Poste italiane spa maturata fino al 27 febbraio 1998 da un
lato e lammontare dei contributi in atto posti a carico dei lavoratori, delle
risorse dovute dallINPDAP e delle risorse derivanti dalla chiusura della gestione
commissariale dellIPOST, dallaltro, è posta a carico del bilancio dello
Stato.
1. A decorrere dal 1º gennaio 2001 lindice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dallarticolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:
a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS;
b) nella
misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra
tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;
c) nella misura del 75 per cento
per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto
trattamento minimo.
2. Allarticolo 59, comma 13, terzo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
3. A decorrere dal 1º gennaio 2001:
a) la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui allarticolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, è elevata di lire 80.000 mensili per i titolari di pensione con età inferiore a settantacinque anni e di lire 100.000 mensili per i titolari di pensione con età pari o superiore a settantacinque anni;
b) la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui allarticolo 1, comma 12, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, è elevata di lire 20.000 mensili.
4. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1 le maggiorazioni sociali di cui al comma 3, come modificate dal presente articolo, sono concesse, alle medesime condizioni previste dalla citata disposizione della legge n. 544 del 1988, anche ai titolari di pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive dellassicurazione generale obbligatoria.
5. I contributi versati dal 1º
gennaio 1952 al 31 dicembre 2000 nellassicurazione facoltativa di cui al titolo IV
del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 aprile 1936, n. 1155, nonchè quelli versati dal 13 ottobre 1963 al 31
dicembre 2000, a titolo di «Mutualità pensioni» di cui alla legge 5 marzo 1963,
n. 389, sono rivalutati, per i periodi antecedenti la liquidazione della pensione e
secondo lanno di versamento, in base ai coefficienti utili ai fini della
rivalutazione delle retribuzioni pensionabili, di cui allarticolo 3 della legge 29
maggio 1982, n. 297, e dal 1º gennaio 2001 decorrono gli aumenti dei relativi
trattamenti pensionistici. Dal 1º gennaio 2001 i contributi versati alla medesima
assicurazione facoltativa e quelli versati a titolo di «Mutualità pensioni» sono
rivalutati annualmente con le modalità previste dal presente comma. Non sono rivalutati i
contributi versati a titolo di «Mutualità pensioni» afferenti i periodi successivi al
31 dicembre 1996, che siano computati nel calcolo della pensione secondo il sistema
contributivo, ai sensi dellarticolo 4 del decreto legislativo 16 settembre 1996,
n. 565.
6. Ai fini dellesercizio del diritto di opzione di cui
allarticolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, lente
previdenziale erogatore rilascia a richiesta due schemi di calcolo della liquidazione del
trattamento pensionistico rispettivamente con il sistema contributivo e con il sistema
retributivo. La predetta opzione non può essere esercitata prima del 1º gennaio 2003.
7. Larticolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non
si applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla
legge 13 marzo 1958, n. 250.
8. I provvedimenti concernenti le pensioni di reversibilità alle
vedove ed agli orfani dei cittadini italiani, che siano stati perseguitati nelle
circostanze di cui allarticolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive
modificazioni, ed ai quali la commissione di cui allarticolo 8 della predetta legge
n. 96 del 1955, e successive modificazioni, ha già riconosciuto lassegno
vitalizio, sono attribuiti alla competenza esclusiva dei dipartimenti provinciali del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Restano attribuite
alla direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del predetto Ministero le
competenze relative alla liquidazione degli assegni vitalizi riconosciuti dalla competente
commissione ai perseguitati politici antifascisti e razziali.
9. Per favorire la continuità della copertura assicurativa
previdenziale nel caso dei lavori discontinui e negli altri casi previsti dalle
disposizioni del capo II del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e
successive modificazioni, nonchè dei lavoratori iscritti alla Gestione di cui
allarticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni, attraverso il concorso agli oneri contributivi previsti in caso di riscatto
ovvero prosecuzione volontaria, è istituito, presso lIstituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), un apposito Fondo. Il Fondo è alimentato con il contributo di
solidarietà di cui allarticolo 37, comma 1, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, nonchè da un importo pari a lire 70 miliardi per lanno 2001, lire 50
miliardi per lanno 2002 e lire 27 miliardi a decorrere dallanno 2003 a carico
del bilancio dello Stato.
10. Dopo il comma 2 dellarticolo 5 del decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 184, è inserito il seguente:
«2-bis.
Lautorizzazione alla prosecuzione volontaria è altresì concessa in presenza dei
requisiti di cui al terzo comma dellarticolo 1 della legge 18 febbraio 1983,
n. 47».
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono stabiliti modalità, condizioni e termini del concorso di cui al comma 9
agli oneri a carico del lavoratore, in materia di copertura assicurativa per periodi non
coperti da contribuzione, previsti dal citato capo II del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 564, e successive modificazioni, nonchè dellapplicazione delle
predette disposizioni, in quanto compatibili, anche ai periodi non coperti da
contribuzione dei lavoratori iscritti alla citata Gestione di cui allarticolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
12. Larticolo 37, comma 2,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato.
13. Larticolo 9, comma 3, della legge 24 giugno 1997,
n. 196, è sostituito dal seguente:
«3. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, è stabilita la misura di retribuzione
convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori assunti ai sensi dellarticolo
3, comma 1, possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano
percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano
usufruito dellindennità di disponibilità di cui allarticolo 4, comma 3, e
fino a concorrenza della medesima misura».
14. A decorrere dal 1º gennaio 2001 la gestione finanziaria e
patrimoniale dellIstituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dellamministrazione pubblica (INPDAP) è unica, ed è unico il bilancio
dellIstituto, per tutte le attività relative alle gestioni ad esso affidate, le
quali conservano autonoma rilevanza economico-patrimoniale nellambito della gestione
complessiva dellIstituto stesso. Conseguentemente, dalla stessa data, viene meno la
competenza in materia di predisposizione dei bilanci da parte dei comitati di vigilanza di
cui allarticolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e
successive modificazioni.
15. Le movimentazioni tra le
gestioni dellINPDAP di cui al comma 14 sono evidenziate con regolazioni e non
determinano oneri od utili.
16. Gli enti pubblici, che gestiscono forme di previdenza e
assistenza obbligatorie, affidano lattività di consulenza legale, difesa e
rappresentanza alle avvocature istituite presso ciascun ente. Nei casi di insufficienza o
mancanza di avvocature interne la predetta attività può essere assicurata dalle
avvocature esistenti presso altri enti del comparto, mediante convenzioni onerose, che
disciplinano i relativi aspetti organizzativi, normativi ed economici. Il trattamento
giuridico ed economico degli appartenenti alle avvocature costituite presso gli enti è
disciplinato dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque senza
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
17. Per il finanziamento degli oneri derivanti dallarticolo
59, comma 31, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata per lanno
2001 la spesa di lire 3 miliardi, da iscrivere in apposita unità previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. I fondi pensione possono acquisire a titolo gratuito partecipazioni della
società per azioni costituita ai sensi della medesima disposizione.
18. I pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958,
n. 250, che hanno effettuato versamenti mensili utilizzando bollettini di conto
corrente postale prestampati predisposti dallINPS, recanti importi inferiori a
quelli successivamente accertati come dovuti, possono, in deroga alle disposizioni
previste dallarticolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, effettuare
i versamenti ad integrazione delle somme già versate e fino a concorrenza di quanto
effettivamente dovuto.
19. Al fine di sopperire alle necessità della gestione del Fondo
credito per i dipendenti postali gestito dallIstituto Postelegrafonici (IPOST) a
decorrere dal 1º agosto 1994, è disposto, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il trasferimento della somma di lire 100 miliardi
dalllstituto nazionale di previdenza per i dipendenti dellamministrazione
pubblica (lNPDAP), gestore del Fondo credito per i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, allIPOST.
1. A decorrere dal 1º gennaio 2001, è concessa ai titolari dellassegno sociale di cui allarticolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, una maggiorazione di importo pari a lire 25.000 mensili per i titolari con età inferiore a settantacinque anni e a lire 40.000 mensili per i titolari con età pari o superiore a settantacinque anni.
2. La maggiorazione di cui al comma 1 è corrisposta a condizione che la persona:
a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore allammontare annuo complessivo dellassegno sociale e della maggiorazione di cui al comma 1;
b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), nè redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dellammontare annuo dellassegno sociale comprensivo della maggiorazione di cui al comma 1 e dellammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
3. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) o b) del comma 2, laumento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi. Agli effetti dellaumento di cui al comma 1, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dai trattamenti di famiglia.
4. Per i titolari della pensione
sociale di cui allarticolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il beneficio
di cui al comma 1 è concesso ad incremento della misura di cui allarticolo 2 della
legge 29 dicembre 1988, n. 544.
5. Per i soggetti titolari dei trattamenti trasferiti
allINPS, ai sensi dellarticolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e
dellarticolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e per i ciechi civili con
età pari o superiore a sessantacinque anni titolari dei relativi trattamenti
pensionistici, i benefìci di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo sono corrisposti
tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per laccesso e per il calcolo
dei predetti benefìci.
6. A decorrere dal 1º gennaio 2001 è concessa una maggiorazione
di lire 20.000 mensili per tredici mensilità della pensione ovvero dellassegno di
invalidità a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore a
sessantacinque anni, a condizione che la persona titolare:
a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore allammontare annuo complessivo dellassegno sociale e della predetta maggiorazione;
b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), nè redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dellammontare annuo dellassegno sociale comprensivo della predetta maggiorazione e dellammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
7. A decorrere dallanno
2001, a favore dei soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a
carico dellassicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive
ed esonerative della medesima, nonchè delle forme pensionistiche obbligatorie gestite
dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive
modificazioni, il cui importo complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non
superi il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è
corrisposto un importo aggiuntivo pari a lire 300.000 annue. Tale importo aggiuntivo è
corrisposto dallINPS in sede di erogazione della tredicesima mensilità ovvero
dellultima mensilità corrisposta nellanno e spetta a condizione che il
soggetto:
a) non possieda un reddito
complessivo individuale assoggettabile allimposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF) relativo allanno stesso superiore a una volta e mezza il predetto
trattamento minimo;
b) non possieda, se coniugato, un reddito complessivo individuale assoggettabile allIRPEF relativo allanno stesso superiore a una volta e mezza il predetto trattamento minimo, nè redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo superiore a tre volte il medesimo trattamento minimo. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
8. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 7 e per i quali limporto complessivo annuo dei trattamenti pensionistici risulti superiore al trattamento minimo di cui al comma 7 e inferiore al limite costituito dal medesimo trattamento minimo incrementato di lire 300.000 annue, limporto aggiuntivo viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite.
9. Qualora i soggetti di cui al
comma 7 non risultino beneficiari di prestazioni presso lINPS, il casellario
centrale dei pensionati istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre
1971, n. 1388, e successive modificazioni, provvede ad individuare lente
incaricato dellerogazione dellimporto aggiuntivo di cui al comma 7, che
provvede negli stessi termini e con le medesime modalità indicati nello stesso comma.
10. Limporto aggiuntivo di cui al comma 7 non costituisce
reddito nè ai fini fiscali nè ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali
ed assistenziali.
1. Al lavoratore, che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico dellassicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonchè delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni. La predetta facoltà opera in favore dei superstiti di assicurato, ancorchè questultimo sia deceduto prima del compimento delletà pensionabile.
2. Nei casi previsti dal comma 1
ciascuna gestione previdenziale verifica la sussistenza del diritto alla pensione e
determina la misura del trattamento a proprio carico, in proporzione dellanzianità
assicurativa e contributiva maturata presso la gestione medesima, sulla base dei requisiti
e secondo i criteri stabiliti dal proprio ordinamento. Per le pensioni o quote delle
medesime da liquidare con il sistema retributivo, il predetto importo a carico di ciascuna
gestione è ottenuto applicando allimporto teorico risultante dalla somma dei
diversi periodi assicurativi un coefficiente pari al rapporto tra lanzianità
contributiva accreditata nella gestione stessa e lanzianità contributiva
accreditata a favore dellinteressato nel complesso delle gestioni previdenziali. I
trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscono altrettante quote di
ununica pensione che è soggetta a rivalutazione e viene integrata al trattamento
minimo secondo lordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota
di importo maggiore. Qualora il lavoratore abbia diritto al cumulo dei periodi
assicurativi di cui al comma 1 e si sia avvalso della facoltà di ricongiunzione dei
periodi contributivi, il medesimo può optare, fino alla conclusione del relativo
procedimento, per la totalizzazione dei periodi stessi. In caso di esercizio
dellopzione, la gestione previdenziale competente provvede alla restituzione degli
importi già versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.
3. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da adottare entro due mesi dalla data in entrata in vigore della
presente legge, sentiti gli enti gestori della previdenza dei liberi professionisti di cui
ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, sono
stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
1. A decorrere dal 1º gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dellassicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2001 le quote delle pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dellassicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti lammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento. Le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30 per cento dei predetti redditi. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1º gennaio 2001 si applica la relativa previgente disciplina se più favorevole.
1. A decorrere dal 1º luglio 2001, il divieto di cumulo di cui allarticolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dellassicurazione generale obbligatoria per linvalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonchè delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della medesima, e la rendita ai superstiti erogata dallIstituto nazionale per lassicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dellarticolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle rate di pensione di reversibilità successive alla data del 30 giugno 2001, anche se la pensione stessa è stata liquidata in data anteriore.
2. Lautorizzazione di spesa
di cui allarticolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è ridotta
di lire 58 miliardi per lanno 2001 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni
2002 e 2003.
3. Allarticolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, le parole da: «In caso di danno biologico» a «denunciati»
sono sostituite dalle seguenti: «In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro verificatisi, nonchè a malattie professionali denunciate».
1. Per fare fronte allobbligo della pubblica amministrazione, ai sensi dellarticolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di contribuire, quale datore di lavoro, al finanziamento dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, in corrispondenza delle risorse contrattualmente definite eventualmente destinate dai lavoratori allo stesso fine, sono assegnate le risorse previste dallarticolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonchè lire 100 miliardi annue a decorrere dallanno 2001. Per gli anni successivi al 2003, alla determinazione delle predette risorse si provvede ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Le complessive risorse di cui
al comma 1, ivi comprese quelle previste dallarticolo 26, comma 18, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, con riferimento agli anni 1999 e 2000, sono trasferite
allINPDAP, che provvede al successivo versamento ai fondi, con modalità da definire
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. In fase di prima attuazione, la quota di trattamento di fine
rapporto che i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti
nel periodo dal 1º gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 che hanno esercitato lopzione
di cui allarticolo 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono
destinare ai fondi pensione, non può superare il 2 per cento della retribuzione base di
riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Successivamente la predetta
quota del trattamento di fine rapporto è definita dalle parti istitutive con apposito
accordo.
4. Al comma 8 dellarticolo 2 della legge 8 agosto 1995,
n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per il personale degli enti, il
cui ordinamento del personale rientri nella competenza propria o delegata della regione
Trentino-Alto Adige, delle province autonome di Trento e di Bolzano nonchè della regione
Valle dAosta, la corresponsione del trattamento di fine rapporto avviene da parte
degli enti di appartenenza e contemporaneamente cessa ogni contribuzione previdenziale in
materia di trattamento di fine servizio comunque denominato in favore dei competenti enti
previdenziali ai sensi della normativa statale in vigore. Per il personale di cui ai commi
2 e 3 dellarticolo 1 del testo unificato approvato decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni, è considerata ente
di appartenenza la provincia di Bolzano. Con norme emanate ai sensi dellarticolo 107
del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, e dellarticolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle
dAosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono
disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal terzo e quarto periodo del
presente comma, garantendo lassenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».
5. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) allarticolo
4, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza
dallautorizzazione quando il fondo pensione non abbia iniziato la propria attività,
ovvero quando, per i fondi di cui allarticolo 3, non sia stata conseguita la base
associativa minima prevista dal fondo stesso»;
b) allarticolo 5, comma 1, il
secondo periodo è sostituito dai seguenti: «I componenti dei primi organi collegiali
sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva individuazione dei
rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri
definiti dalle fonti costitutive»;
c) allarticolo 6, comma 4-bis, primo periodo, dopo le parole: «i competenti organismi di amministrazione dei fondi» sono inserite le seguenti: «individuati ai sensi dellarticolo 5, comma 1, terzo periodo».
1. Per favorire loccupabilità dei lavoratori anziani, a decorrere dal 1º aprile 2001, ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata ai sensi dellarticolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per laccesso al pensionamento di anzianità, è attribuita la facoltà di rinunciare allaccredito contributivo relativo allassicurazione generale obbligatoria per linvalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dellesercizio della predetta facoltà e per il periodo considerato ai commi 2 e 3, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative.
2. La facoltà di cui al comma 1 è esercitabile a condizione che:
a) il lavoratore si impegni, al momento dellesercizio della facoltà medesima, a posticipare laccesso al pensionamento per un periodo di almeno due anni rispetto alla prima scadenza utile prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dellesercizio della predetta facoltà;
b) il lavoratore e il datore di lavoro stipulino un contratto a tempo determinato di durata pari al periodo di cui alla lettera a).
3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitabile più volte. Dopo il primo periodo, tale facoltà può essere esercitata anche per periodi inferiori rispetto a quello indicato al comma 2, lettera a).
4. Allatto del pensionamento
il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia perfezionato il diritto al
pensionamento esercitando la facoltà di cui al comma 1 risulta pari a quello che sarebbe
spettato alla data di inizio del periodo di cui al comma 2, sulla base
dellanzianità contributiva maturata a tale data. Sono in ogni caso salvi gli
adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione
automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo di cui ai commi 2 e 3.
5. Per i lavoratori i quali abbiano raggiunto unanzianità
contributiva non inferiore ai 40 anni, prima del raggiungimento delletà di 60 anni
se donna e 65 anni se uomo, e che scelgano di restare in attività, il 40 per cento della
contribuzione versata sul reddito di attività è destinato alle regioni di residenza ed
è finalizzato al finanziamento di attività di assistenza agli anziani non
autosufficienti e alle famiglie; il restante 60 per cento concorre allincremento
dellammontare della pensione, calcolato secondo il metodo contributivo, a decorrere
dal compimento delletà di quiescenza.
6. Con uno o più decreti del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo,
con particolare riferimento allesercizio della facoltà di cui al comma 1, alla
verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 e alla reiterabilità della
facoltà medesima di cui al comma 3.
1. Larticolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:
«Art. 38. - (INPGI). 1. LIstituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni Amendola (INPGI) ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951, n. 1564, 9 novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio 1987, n. 67, gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresì, ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui allarticolo 1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. I giornalisti pubblicisti possono optare per il mantenimento delliscrizione presso lIstituto nazionale della previdenza sociale. Resta confermata per il personale pubblicista lapplicazione delle vigenti disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi.
2. LINPGI provvede a corrispondere ai propri iscritti:
a) il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dallarticolo 35;
b) la pensione anticipata di vecchiaia prevista dallarticolo 37.
3. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui al comma 2 sono a totale carico dellINPGI.
4. Le forme previdenziali gestite dallINPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive».
2. Lopzione di cui allarticolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Per ottimizzare i costi organizzativi e gestionali e migliorare la qualità del servizio, gli istituti gestori di forme obbligatorie di assicurazione sociale realizzano modalità di integrazione dei processi di acquisizione delle risorse professionali nonché dei beni e servizi occorrenti per lesercizio dellassicurazione.
2. Al fine di cui al comma 1, gli enti, secondo i criteri generali fissati con decreto del Ministro per la funzione pubblica ed in base a piani triennali congiuntamente definiti dagli organi di indirizzo politico, stipulano convenzioni ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzate, fra laltro, a:
a) esperire in comune procedure di selezione di personale delle varie qualifiche;
b) utilizzare,
nei limiti di efficacia previsti dalle vigenti disposizioni, graduatorie di idonei in
prove di selezione effettuate da uno degli enti;
c) concertare lacquisto di
beni e servizi, anche al fine di ottimizzare lutilizzazione di strumenti già messi
a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla vigente normativa;
d) prevedere, per procedure di gara
di uno degli enti, la possibilità di integrare, entro i limiti previsti dalle vigenti
normative, la fornitura in favore di altro ente.
3. Con le stesse finalità di cui al comma 2, i piani definiscono obiettivi di cooperazione al servizio dellutenza, in termini di utilizzazione comune di strutture funzionali e tecnologiche nella prospettiva di integrazione con i servizi sociali regionali e territoriali.
4. In sede di prima applicazione i
piani per il triennio 2001-2003 sono approvati dagli organi competenti entro il 30 aprile
2001.
5. Il periodo intercorrente dal 1º gennaio alla data di
approvazione del bilancio è assoggettato alla disciplina normativa dellesercizio
provvisorio.
1. La data di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria di cui allarticolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è differita al 30 aprile 2001, fermo restando il possesso, alla data del 31 dicembre 1999, dei relativi requisiti.
2. Ferma restando la possibilità di stipulare convenzioni ai sensi dellarticolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dallapplicazione dellarticolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nellambito del Fondo per loccupazione, convenzioni con le regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non consentono, entro il 30 giugno 2001, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000; conseguentemente, a tal fine, il termine del 30 aprile 2001, di cui allarticolo 8, comma 3, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000 è differito al 30 giugno 2001 e il rinnovo di cui allarticolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo potrà avere una durata massima di otto mesi. In particolare le convenzioni prevedono:
a) la realizzazione, da parte della Regione, di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, con lindicazione di una quota predeterminata di soggetti da avviare alla stabilizzazione che, per il primo anno, non potrà essere inferiore al 30 per cento del numero dei soggetti appartenenti al bacino regionale; le convenzioni possono essere annualmente rinnovate, a condizione che vengano definiti, anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione dei soggetti di cui al citato articolo 2, comma 1;
b) le
risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati entro il
31 dicembre 2000, ad esclusione di quelli impegnati in attività progettuali
interregionali di competenza nazionale e dei soggetti che maturino il cinquantesimo anno
di età entro il 31 dicembre 2000, anche la copertura dellerogazione della quota di
cui allarticolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, pari
al 50 per cento dellassegno per prestazioni in attività socialmente utili e
dellintero ammontare dellassegno al nucleo familiare, che le regioni si
impegnano a versare allINPS; nonchè, nellambito delle risorse disponibili a
valere sul Fondo per loccupazione, un ulteriore stanziamento di entità non
inferiore al precedente finalizzato ad incentivare la stabilizzazione dei soggetti
interessati da situazione di straordinarietà; a tale scopo per lanno 2001 verranno
utilizzate le risorse destinabili alle regioni, ai sensi dellarticolo 8, commi 1 e
2, del decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti
dallapplicazione dellarticolo 45, comma 6, della citata legge n. 144 del
1999, che saranno erogati a seguito della stipula delle convenzioni;
c) la possibilità, nei limiti
delle risorse preordinate allo scopo nellambito del Fondo per loccupazione,
per i soggetti, di cui allarticolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo
n. 81 del 2000, che abbiano compiuto, alla data del 31 dicembre 2000, il
cinquantesimo anno di età, di continuare a percepire in caso di prosecuzione delle
attività da parte degli enti utilizzatori, lassegno per prestazioni in attività
socialmente utili e lassegno per nucleo familiare, nella misura del 100 per cento, a
partire dal 1º gennaio 2001 e sino al 31 dicembre 2001;
d) la possibilità di impiego, da
parte delle regioni, delle risorse del citato Fondo per loccupazione, destinate alle
attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure
aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle
situazioni di maggiore difficoltà.
3. A seguito dellattivazione delle convenzioni di cui al comma 2, sono trasferite alle regioni le responsabilità di programmazione e di destinazione delle risorse finanziarie, ai sensi del medesimo comma 2, e rese applicabili le misure previste dal citato decreto legislativo n. 81 del 2000 fino al 31 dicembre 2001. Ai fini del rinnovo delle convenzioni di cui al comma 2, lettera a), saranno previste, a partire dallanno 2002, apposite risorse a tale scopo preordinate, nellambito delle disponibilità del Fondo per loccupazione, per i soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, di pertinenza del bacino regionale, inclusi i soggetti di cui al comma 2, lettera c), non stabilizzati entro il 31 dicembre 2001.
4. Allarticolo 9, comma 11,
del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, è soppressa la parola: «assicurativi».
5. I soggetti impegnati in prestazioni di attività socialmente
utili, ai sensi della lettera d) del comma 2 dellarticolo 1 del decreto
legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, che abbiano effettivamente maturato dodici
mesi di permanenza in tali attività nel periodo tra il 1º gennaio 1998 e il 31 dicembre
1999 e che a questultima data siano esclusi da ogni trattamento previdenziale, se in
possesso, dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui alla lettera a),
comma 5, dellarticolo 12 del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468,
e successive modificazioni, possono presentare la relativa domanda intesa ad ottenere il
solo beneficio di cui alla medesima lettera a) nei limiti e condizioni ivi
previsti, e nei limiti delle risorse stabilite nel predetto comma 5 entro i termini di cui
al comma 1 del presente articolo.
6. In deroga a quanto disposto dallarticolo 12, comma 4, del
decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e limitatamente allanno 2001, le
regioni e gli altri enti locali che hanno vuoti in organico e nellambito delle
disponibilità finanziarie possono, relativamente alle qualifiche di cui allarticolo
16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettuare assunzioni di soggetti collocati
in attività socialmente utili. Lincentivo previsto allarticolo 7, comma 1,
del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, è esteso agli enti locali e agli enti
pubblici dotati di autonomia finanziaria, per le assunzioni ai sensi dellarticolo
12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997.
7. Resta ferma la facoltà di cui allarticolo 45, comma 5,
della legge 17 maggio 1999, n. 144.
8. In attesa della definizione, tra le parti sociali, dei criteri
di attuazione della normativa di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374,
recante benefici per le attività usuranti, e successive modificazioni, è riconosciuto,
entro i limiti delle disponibilità di cui al comma 13, il beneficio della riduzione dei
requisiti di età anagrafica e contributiva previsti dallarticolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni, e
dallarticolo 1, commi 36 e 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335, agli
assicurati che:
a) per il periodo successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 374 del 1993, risultino avere svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dellusura che queste presentano, individuate dallarticolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;
b) entro il 31 dicembre 2001 potrebbero far valere:
1) i requisiti per il pensionamento di anzianità tenendo conto della riduzione dei limiti di età anagrafica e di anzianità contributiva previsti rispettivamente dallarticolo 1, comma 36, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dal secondo periodo del comma 1 dellarticolo 2 del decreto legislativo 11 agosto 1983, n. 374, come introdotto dallarticolo 1, comma 35, della citata legge n. 335 del 1995;
2)
i requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel regime retributivo o misto tenendo conto
della riduzione dei limiti di età pensionabile e di anzianità contributiva previsti
dallarticolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e
successive modificazioni;
3) i requisiti per
il pensionamento di vecchiaia nel regime contributivo con la riduzione del limite di età
pensionabile prevista dallarticolo 1, comma 37, della legge 8 agosto 1995,
n. 335.
9. Allarticolo 5, comma 2, primo periodo, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è soppressa la parola: «pubblico»;
10. Per coloro che, potendo far
valere i requisiti di cui allarticolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544,
come modificato dai commi 3 e 4 dellarticolo 74, presentino domanda entro il 30
giugno 2001, la maggiorazione decorre dal 1º gennaio 2001 o dal mese successivo a quello
del compimento delletà prevista, qualora questultima ipotesi si verifichi in
data successiva.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalità di attestazione dello svolgimento, da parte dei
lavoratori, delle attività di cui al citato decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 19 maggio 1999 nonchè i criteri per il riconoscimento del beneficio di
cui al comma 8 nella misura determinata dai limiti dello stanziamento di cui al comma 13.
12. La domanda per il riconoscimento del beneficio di cui al comma
8 deve essere presentata dagli interessati allente previdenziale di appartenenza
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 11, a pena di
decadenza.
13. Allonere derivante dal riconoscimento di cui al comma 8,
corrispondente allincremento delle aliquote contributive di cui allarticolo 1
del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, si provvede
mediante utilizzo delle disponibilità di cui allautorizzazione di spesa di cui
allarticolo 1, comma 38, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
14. Allarticolo 8, comma 1-bis, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, introdotto dallarticolo 17, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «acquisti effettuati tramite moneta elettronica» sono inserite le seguenti: «o altro mezzo di pagamento»;
b) le
parole: «con il titolare della moneta elettronica e» sono soppresse;
c) al terzo periodo, dopo le
parole: «fondo pensione» è inserita la seguente: «complementare».
15. Nei limiti delle risorse
rispettivamente indicate a carico del Fondo di cui allarticolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, per lanno 2001:
a) sono prorogati, in attesa della
riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, i
trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità di cui
allarticolo 62, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, limitatamente alle imprese esercenti attività commerciali con più di
cinquanta addetti. Lonere differenziale tra prestazioni, ivi compresa la
contribuzione figurativa, e gettito contributivo è pari a lire 50 miliardi;
b) allarticolo
1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dallarticolo 62, comma 5,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2001» e le parole: «per ciascuno degli anni 1999 e 2000»
sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001».
Lonere derivante dalla presente disposizione è pari a lire 9 miliardi;
c) allarticolo 1, comma 2,
del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 1998, n. 52, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2001». Allonere derivante dalla presente disposizione si provvede
entro il limite massimo di lire 40 miliardi;
d) il comma 5 dellarticolo 16
della legge 7 agosto 1997, n. 266, è sostituito dal seguente:
«5. A decorrere dal 1º gennaio
1999 allarticolo 49, comma 1, lettera a), della legge 9 marzo 1989,
n. 88, dopo le parole: trasporti e comunicazioni sono inserite le
seguenti: ; delle lavanderie industriali.»;
e) le disposizioni previste
dallarticolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano anche
nei casi in cui i lavoratori licenziati beneficiano del trattamento di cui
allarticolo 11 della citata legge n. 223 del 1991. Lonere derivante dalla
presente disposizione è pari a lire 2 miliardi.
16. I piani di inserimento professionale di cui allarticolo
15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni, avviati alla data del 30
giugno 2001, possono essere comunque conclusi entro il termine previsto dagli stessi
piani. La relativa dotazione finanziaria per lanno 2001 è pari a lire 50 miliardi,
a valere sul Fondo di cui al comma 15.
17. In relazione a quanto disposto
al comma 15, lettera d), restano comunque validi agli effetti previdenziali e
assistenziali i versamenti contributivi effettuati sulla base dellarticolo 2, comma
215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Lonere derivante dalla disposizione
di cui al comma 15, lettera d), è pari a lire 525 milioni.
18. Allarticolo 68, comma 4, lettera a), della legge
17 maggio 1999, n. 144, le parole: «e fino a lire 590 miliardi a decorrere
dallanno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «, lire 562 miliardi per il 2001 e
fino a lire 590 miliardi a decorrere dallanno 2002,».
19. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, la
percentuale di commisurazione alla retribuzione dellindennità ordinaria di
disoccupazione con requisiti normali, di cui allarticolo 19, primo comma, del regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è elevata al 40 per cento dal 1º
gennaio 2001 e per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni è estesa
fino a nove mesi. Tali incrementi non si applicano ai trattamenti di disoccupazione
agricoli, ordinari e speciali, nè allindennità ordinaria con requisiti ridotti di
cui allarticolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
20. Per il periodo dal 1º gennaio 2001 al 30 giugno 2001, il
divieto di cumulo di cui allarticolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico
dellassicurazione generale obbligatoria per linvalidità, la vecchiaia e i
superstiti, nonchè delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della stessa, e la
rendita ai superstiti erogata dallIstituto nazionale per lassicurazione contro
gli infortuni sul lavoro spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad
infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dellarticolo 85 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante testo unico delle
disposizioni per lassicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano alle rate di pensione di reversibilità successive alla data del 31
dicembre 2000, anche se la pensione stessa è stata liquidata in data anteriore.
21. Lautorizzazione di spesa di cui allarticolo 66,
comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è ridotta di lire 227 miliardi per
lanno 2001 e di lire 317 miliardi a decorrere dallanno 2002.
22. La contribuzione figurativa accreditata per i periodi
successivi al 31 dicembre 2000 per i quali è corrisposto il trattamento speciale di
disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini è utile ai fini del
conseguimento del diritto e della determinazione della misura del trattamento
pensionistico, compreso quello di anzianità.
23. Per i lavoratori già impegnati in lavori di sottosuolo presso
miniere, cave e torbiere, la cui attività è venuta a cessare a causa della definitiva
chiusura delle stesse, e che non hanno maturato i benefici previsti dallarticolo 18
della legge 30 aprile 1969, n. 153, il numero delle settimane coperto da
contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa ai fini del
conseguimento delle prestazioni pensionistiche è moltiplicato per un coefficiente pari a
1,2 se lattività si è protratta per meno di cinque anni, a 1,225 se
lattività si è protratta per meno di dieci anni e a 1,25 se superiore a tale
limite.
24. Il comma 6 dellarticolo 36 del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, è sostituito dal seguente:
«6. Le disposizioni
contenute nellarticolo 25 si applicano ai contributi e premi non versati e agli
accertamenti notificati successivamente alla data del 1º gennaio 2001».
25. Le risorse finanziarie comunque derivanti dagli effetti
dellapplicazione della decisione 2000/128/CE della Commissione delle Comunità
europee dell11 maggio 1999 in materia di contratti di formazione e lavoro,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L042 del 15
febbraio 2000, da accertare con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sono assegnate al Fondo per loccupazione di cui allarticolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, per essere destinate, nei limiti delle medesime risorse, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad interventi in materia di
ammortizzatori sociali, con particolare riferimento allincremento
dellindennità di disoccupazione previsto dal comma 19, in caso di indennità di
disoccupazione con requisiti ridotti.
26. Alla legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modifiche:
a) allarticolo 45, comma 1, lettera a), numero 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con revisione e razionalizzazione del collocamento ordinario, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento dellincontro tra domanda e offerta di lavoro e con valorizzazione degli strumenti di informatizzazione»;
b) allarticolo 55, comma 2, quinto periodo, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni».
27. Agli agenti temporanei, in servizio presso gli organismi dellUnione europea, che hanno chiesto, anteriormente al 13 maggio 1981, data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981, emanato in attuazione dellarticolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, il trasferimento dellequivalente attuariale delle posizioni assicurative al Fondo per le pensioni CE in base alle disposizioni del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, e successive modificazioni, si applica il coefficiente attuariale rideterminato sulla base delle tariffe del citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981. Lo Stato concorre alla copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione e di quella di cui al comma 28 nel limite massimo di lire 15 miliardi per lanno 2001; la quota differenziale dei medesimi oneri è a carico degli organismi di cui al presente comma.
28. Per il calcolo delle quote di
pensione relative alle posizioni assicurative di cui al comma 27, le retribuzioni di
riferimento determinate per ciascun anno solare sono rivalutate in misura corrispondente
alle variazioni dellarticolo 3, undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982,
n. 297, per le liquidazioni delle pensioni aventi decorrenza nellanno 1983.
29. Allarticolo 1, comma 14, del decreto-legge 24 novembre
2000, n. 346, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «entro il 14 febbraio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2000»;
b) le parole: «centoquarantacinque unità e nel limite di lire 7 miliardi e 240 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «duecentottantanove unità e nel limite di lire 14 miliardi».
30. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16 e ai commi da 22 a 29, valutati in lire 76,5 miliardi per lanno 2001, in lire 7,4 miliardi per lanno 2002 e in lire 12,4 miliardi a decorrere dallanno 2003, si provvede, per gli anni 2002 e 2003, a valere sulle disponibilità del Fondo per loccupazione di cui allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
31. Ai fini della stabilizzazione
delloccupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili
presso gli istituti scolastici, sono definite, in base ai criteri stabiliti ai sensi
dellarticolo 10, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81,
mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, procedure di terziarizzazione, ai sensi della normativa vigente,
secondo criteri e modalità che assicurino la trasparenza e la competitività degli
affidamenti. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 287 miliardi per lanno 2001
e di lire 575 miliardi per lanno 2002. Al relativo onere si provvede, quanto a lire
249 miliardi per lanno 2002, mediante riduzione dellautorizzazione di spesa di
cui allarticolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
32. Per lintegrazione dei servizi informativi catastale e
ipotecario e la costituzione dellAnagrafe dei beni immobiliari, previsti
dallarticolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da realizzare
attraverso un piano pluriennale di attività straordinarie finalizzate
allimplementazione e allintegrazione dei dati presenti negli archivi, anche al
fine di favorire il processo di decentramento di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, il Ministero delle finanze e lagenzia del territorio, a decorrere dalla
data di trasferimento a questultima delle funzioni del Dipartimento del territorio,
possono provvedere, in attesa di una definitiva stabilizzazione e nei limiti delle risorse
assegnate ai sensi dellarticolo 3, comma 193, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, e dellarticolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla stipulazione di
contratti per lassunzione a tempo determinato, anche parziale, per dodici mesi,
anche rinnovabili, e fino ad un massimo di 1650 unità, dei soggetti impiegati nei lavori
socialmente utili relativi al progetto denominato «Catasto urbano».
33. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del
decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346. La presente disposizione acquista efficacia a
decorrere dal 27 gennaio 2001.
1. Al fine di consentire allENPALS di adeguare la propria struttura istituzionale, ordinamentale ed operativa rispetto allobiettivo del recupero del lavoro sommerso, anche con riferimento alla convenzione già sottoscritta tra lENPALS e la SIAE relativamente agli obblighi contributivi di competenza del predetto ente, il competente organo dellENPALS può proporre le modifiche dello statuto e dei regolamenti in coerenza con i princìpi della legge 9 marzo 1989, n. 88, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Su tali proposte si esprimerà il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro sessanta giorni dal loro ricevimento.
2. Entro il 28 febbraio 2001 lINPS stipula con la SIAE apposita convenzione, per lo scambio, anche mediante collegamento telematico, dei dati presenti nei rispettivi archivi e per lacquisizione di informazioni utili allaccertamento ed alla riscossione dei contributi. Per lacquisizione delle informazioni di cui al periodo precedente, nonchè per lacquisizione di quelle previste nella convenzione sottoscritta tra lENPALS e la SIAE, agli agenti della SIAE con contratto di lavoro a tempo indeterminato con la medesima società è consentito raccogliere e verificare dichiarazioni del lavoratore e documentazioni riferite al relativo rapporto di lavoro.
1. Nei limiti di lire 350 miliardi per lanno 2001 e di lire 430 miliardi per lanno 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2002:
a) i comuni individuati ai sensi dellarticolo 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, sono autorizzati, nellambito della disciplina prevista dal predetto decreto legislativo, a proseguire lattuazione dellistituto del reddito minimo di inserimento;
b) la disciplina dellistituto del reddito minimo di inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del 1998 si applica anche ai comuni compresi nei territori per i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000, i patti territoriali di cui allarticolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, che i medesimi comuni hanno sottoscritto o ai quali hanno aderito e che comprendono comuni già individuati o da individuare ai sensi dellarticolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 237 del 1998.
2. Dopo il comma 4
dellarticolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è aggiunto il seguente:
«4-bis. La lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle
sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui
allarticolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi
dellarticolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano
titolo a fruire dei benefici di cui allarticolo 33, commi 1, 2 e 3, della predetta
legge n. 104 del 1992 per lassistenza del figlio, hanno diritto a fruire del
congedo di cui al comma 2 del presente articolo entro sessanta giorni dalla richiesta.
Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire unindennità
corrispondente allultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da
contribuzione figurativa; lindennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad
un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale.
Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dallanno 2002, sulla base della
variazione dellindice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati. Lindennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità
previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro
privati, nella denuncia contributiva, detraggono limporto dellindennità
dallammontare dei contributi previdenziali dovuti allente previdenziale
competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i
quali non è prevista lassicurazione per le prestazioni di maternità,
lindennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui
allarticolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del
presente comma alternativamente da entrambi i genitori, anche adottivi, non può superare
la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non
possono fruire dei benefici di cui allarticolo 33 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo».
3. A decorrere dallanno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui
allarticolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonchè agli invalidi per
qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta uninvalidità superiore al 74 per
cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico
delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive
modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso
pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il
beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla
pensione e dellanzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite
massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.
4. Il comma 3 dellarticolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:
«3. Lassegno di cui
al comma 1 è corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per
tredici mensilità, per i valori dellISE del beneficiario inferiori o uguali alla
differenza tra il valore dellISE di cui al comma 1 e il predetto importo
dellassegno su base annua. Per valori dellISE del beneficiario compresi tra la
predetta differenza e il valore dellISE di cui al comma 1 lassegno è
corrisposto in misura pari alla differenza tra lISE di cui al comma 1 e quello del
beneficiario, e per importi annui non inferiori a 20.000 lire».
5. Lassegno di cui allarticolo 65 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dal
presente articolo, e come interpretato ai sensi del comma 9, è concesso, nella misura e
alle condizioni previste dal medesimo articolo 65 e dalle relative norme di attuazione, ai
nuclei familiari di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive
modificazioni, nei quali siano presenti il richiedente, cittadino italiano o comunitario,
residente nel territorio dello Stato, e tre minori di anni 18 conviventi con il
richiedente, che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in
affidamento preadottivo.
6. Le disposizioni di cui ai commi
4 e 5 sono efficaci per gli assegni da concedere per lanno 2001 e successivi.
7. La potestà concessiva degli assegni di cui agli articoli 65 e
66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, può essere
esercitata dai comuni anche in forma associata o mediante un apposito servizio comune,
ovvero dallINPS, a seguito della stipula di specifici accordi tra i comuni e
lIstituto medesimo; nellambito dei suddetti accordi, sono definiti, tra
laltro, i termini per la conclusione del procedimento, le modalità
dellistruttoria delle domande e dello scambio, anche in via telematica, dei dati
relativi al nucleo familiare e alla situazione economica dei richiedenti, nonchè le
eventuali risorse strumentali e professionali che possono essere destinate in via
temporanea dai comuni allINPS per il più efficiente svolgimento dei procedimenti
concessori.
8. Le regioni possono prevedere che la potestà concessiva dei
trattamenti di invalidità civile di cui allarticolo 130 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, può essere esercitata
dallINPS a seguito della stipula di specifici accordi tra le regioni medesime ed il
predetto Istituto. Negli accordi possono essere definiti, tra laltro, i rapporti
conseguenti alleventuale estensione della potestà concessiva ai benefici aggiuntivi
disposti dalle regioni con risorse proprie, nonché la destinazione allINPS, per il
periodo dellesercizio della potestà concessiva da parte dellIstituto, di
risorse derivanti dai provvedimenti attuativi dellarticolo 7 del predetto decreto
legislativo n. 112 del 1998.
9. Le disposizioni dellarticolo 65 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, si interpretano nel senso che il diritto a percepire lassegno
spetta al richiedente convivente con i tre figli minori, che ne abbia fatta annualmente
domanda nei termini previsti dalle disposizioni di attuazione.
10. Le disposizioni dellarticolo 66 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e dellarticolo 49, comma 8, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, si interpretano nel senso che ai trattamenti previdenziali di maternità
corrispondono anche i trattamenti economici di maternità erogati ai sensi
dellarticolo 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e
successive modificazioni, nonchè gli altri trattamenti economici di maternità
corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.
11. Limporto dellassegno di cui allarticolo 66
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, per ogni figlio
nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 1º gennaio 2001, è
elevato da lire 300.000 mensili a lire 500.000 nel limite massimo di cinque mensilità.
Resta ferma la disciplina della rivalutazione dellimporto di cui allarticolo
49, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
12. La disposizione di cui al comma 16, quarto periodo,
dellarticolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso
che lestensione ivi prevista della tutela relativa alla maternità e agli assegni al
nucleo familiare avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente.
13. Il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui
allarticolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, è incrementato di lire 350 miliardi per lanno 2001 e di lire 430
miliardi per lanno 2002.
14. Una quota del Fondo di cui al comma 13, nel limite massimo di
lire 10 miliardi annue, è destinata al sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle
persone anziane, attivati da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo
di lucro con comprovata esperienza nel settore dellassistenza agli anziani, che
garantiscano un servizio continuativo per tutto lanno e lassistenza alle
persone anziane per la fruizione degli interventi e dei servizi pubblici presenti nel
territorio. Una quota del medesimo Fondo, nel limite massimo di lire 3 miliardi, viene
destinata alle famiglie nel cui nucleo siano comprese una o più persone anziane titolari
di assegno di accompagnamento, totalmente immobili, costrette a letto e bisognose di
assistenza continuativa di cui la famiglia si fa carico. Unulteriore quota del
medesimo Fondo, nel limite massimo di lire 20 miliardi, è destinata al cofinanziamento
delle iniziative sperimentali, promosse dagli enti locali entro il 30 settembre 2000, per
la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei
servizi attivati nel territorio in favore delle famiglie. Il Ministro per la solidarietà
sociale, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con propri decreti definisce i
criteri, i requisiti, le modalità e i termini per la concessione, lerogazione e la
revoca dei contributi di cui al presente comma, nonchè per la verifica delle attività
svolte.
15. Nellanno 2001, al fondo di cui allarticolo 17,
comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, è attribuita una somma di 20 miliardi di
lire, ad incremento della quota prevista dal citato comma 2, per il finanziamento di
specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori
vittime dei reati ivi previsti. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i
Ministri dellinterno, della giustizia e della sanità, provvede con propri decreti,
sulla base delle risorse disponibili, alla definizione dei programmi di cui al citato
articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, delle condizioni e modalità
per lerogazione dei finanziamenti e per la verifica degli interventi.
16. I comuni di cui allarticolo 1, comma 2, secondo periodo,
della legge 28 agosto 1997, n. 285, successivamente allattribuzione delle quote
del Fondo nazionale per linfanzia e ladolescenza loro riservate, sono
autorizzati a disporre sui fondi assegnati anticipazioni fino al 40 per cento del costo
dei singoli interventi attuati in convenzione con terzi.
17. Con effetto dal 1º gennaio 2001 il Fondo nazionale per le
politiche sociali di cui allarticolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, è determinato dagli stanziamenti previsti per
gli interventi disciplinati dalle seguenti disposizioni legislative, e successive
modificazioni:
a) testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
b) legge
19 luglio 1991, n. 216;
c) legge 11 agosto 1991,
n. 266;
d) legge 5 febbraio 1992,
n. 104;
e) decreto-legge 27 maggio 1994,
n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465;
f) legge 28 agosto 1997,
n. 284;
g) legge 28 agosto 1997,
n. 285;
h) legge 23 dicembre 1997,
n. 451;
i) articolo 59, comma 47, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
l) legge 21 maggio 1998,
n. 162;
m) decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286;
n) legge 3 agosto 1998,
n. 269;
o) legge 15 dicembre 1998,
n. 438;
p) articoli 65 e 66 della legge 23
dicembre 1998, n. 448;
q) legge 31 dicembre 1998,
n. 476;
r) legge 18 febbraio 1999,
n. 45.
18. Le risorse afferenti alle disposizioni indicate al comma 17, lettere a), d), f), g), h), l), m), r), sono ripartite in unica soluzione, sulla base della vigente normativa, fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto annuale del Ministro per la solidarietà sociale.
19. Ai sensi dellarticolo 41
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, lassegno sociale e le
provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione
vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla
legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le
altre prestazioni e servizi sociali lequiparazione con i cittadini italiani è
consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di
durata non inferiore ad un anno. Sono fatte salve le disposizioni previste dal decreto
legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni.
20. I comuni indicati dallarticolo 6 della legge 9 dicembre
1998, n. 431, possono destinare fino al 10 per cento delle somme ad essi attribuite
sul Fondo di cui allarticolo 11 della medesima legge alla locazione di immobili per
inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto che hanno nel nucleo familiare
ultrasessantacinquenni, o handicappati gravi, e che non dispongano di altra abitazione o
di redditi sufficienti ad accedere allaffitto di una nuova casa. Al medesimo fine i
comuni medesimi possono utilizzare immobili del proprio patrimonio, ovvero destinare
ulteriori risorse proprie ad integrazione del Fondo anzidetto.
21. Ai fini dellapplicazione del comma 20 i comuni
predispongono graduatorie degli inquilini per cui vengano accertate le condizioni di cui
al medesimo comma 20. Nella prima applicazione le graduatorie sono predisposte entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
22. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 21 sono sospese
le procedure esecutive di sfratto iniziate contro gli inquilini che si trovino nelle
condizioni di cui al comma 20.
23. Le disponibilità finanziarie stanziate dal decreto-legge 3
aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985,
n. 211, come individuate dallarticolo 23 del decreto-legge 23 giugno 1995,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341,
trasferite al comune di Napoli, possono essere utilizzate, in misura non superiore al 30
per cento, oltre che per lacquisto di alloggi ad incremento del patrimonio
alloggiativo dello stesso comune di Napoli, anche per la riduzione del costo di acquisto
della prima casa da parte dei nuclei familari sfrattati o interessati dalla mobilità
abitativa per i piani di recupero. Ai fini dellassegnazione dei contributi il comune
procede ai sensi dellarticolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29
ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986,
n. 899.
24. Il contributo in conto capitale di cui al comma 23 può essere
maggiorato fino al 50 per cento del limite massimo di mutuo agevolato ammissibile per
ciascuna delle fasce di reddito prevista dalla normativa della regione Campania. In ogni
caso, il contributo per lacquisto di ciascun alloggio non può superare
limporto di 50 milioni di lire.
25. In caso di rinuncia allazione giudiziaria promossa da
parte dei lavoratori esposti allamianto aventi i requisiti di cui alla legge 27
marzo 1992, n. 257, e cessati dallattività lavorativa antecedentemente
allentrata in vigore della predetta legge, la causa si estingue e le spese e gli
onorari relativi alle attività antecedenti allestinzione sono compensati. Non si
dà luogo da parte dellINPS al recupero dei relativi importi oggetto di ripetizione
di indebito nei confronti dei titolari di pensione interessati.
1. Ai fini del finanziamento di un programma di interventi svolti da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dellassistenza ai soggetti con handicap grave di cui allarticolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la cura e lassistenza di detti soggetti successiva alla perdita dei familiari che ad essi provvedevano, il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma 44 dellarticolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è integrato per lanno 2001 di un importo pari a 100 miliardi di lire.
2. Entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la solidarietà
sociale emanato ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono dettate le disposizioni per lattuazione del presente articolo, con
la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti e per la
relativa erogazione, nonchè le modalità di verifica dellattuazione delle attività
svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.
3. Allarticolo 13-bis, comma 1, lettera c), quarto
periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dallarticolo 8,
comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «54, comma 1, lettere a),
c) ed f)», sono sostituite dalle seguenti: «54, comma 1, lettere a), c),
f) ed m)».
1. Al personale di cui allarticolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nelladempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonchè ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è assicurata, a decorrere dal 1º gennaio 1990, lapplicazione dei benefìci previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.
2. Non sono ripetibili le somme
già corrisposte dal Ministero dellinterno a titolo di risarcimento dei danni, in
esecuzione di sentenze, anche non definitive, in favore delle persone fisiche costituitesi
nei procedimenti penali riguardanti il gruppo criminale denominato «Banda della Uno
bianca». Il Ministero dellinterno è autorizzato, fino al limite complessivo di
6.500 milioni di lire, a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di
legge in materia, ogni altra lite in corso con le persone fisiche danneggiate dai fatti
criminosi commessi dagli appartenenti al medesimo gruppo criminale.
3. Il Ministero della difesa è autorizzato, fino al limite
complessivo di 10 miliardi di lire, in ragione di 5 miliardi di lire per ciascuno degli
anni 2001 e 2002, a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge
in materia, ogni lite in corso con le persone fisiche che hanno subìto danni a seguito
del naufragio della nave «Kaider I Rades A451» avvenuto nel canale di Otranto il 28
marzo 1997.
4. Gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione
di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, ai superstiti
di atti di terrorismo, che per effetto di ferite o lesioni abbiano subito una invalidità
permanente non inferiore all80 per cento della capacità lavorativa o che comunque
abbia comportato la cessazione dellattività lavorativa, sono soggetti a
riliquidazione tenendo conto dellaumento previsto dallarticolo 2 della legge
20 ottobre 1990, n. 302. I benefìci di cui alla medesima legge n. 302 del 1990,
spettanti ai familiari delle vittime di atti di terrorismo, in assenza dei soggetti
indicati al primo comma dellarticolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e
successive modificazioni, competono, nellordine, ai seguenti soggetti in quanto
unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle o infine ascendenti in linea retta, anche se
non conviventi e non a carico.
5. I benefìci previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302,
e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore delle vittime del terrorismo e
della criminalità organizzata, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 1967.
6. Per la concessione di benefici alle vittime della criminalità
organizzata si applicano le norme vigenti in materia per le vittime del terrorismo,
qualora più favorevoli.
7. Allarticolo 11 della legge 20 ottobre 1990,
n. 302, al comma 1, dopo le parole: «leventuale involontario concorso»
sono inserite le seguenti: «, anche di natura colposa,».
8. Le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302,
si applicano anche in presenza di effetti invalidanti o letali causati da attività di
tutela svolte da corpi dello Stato in relazione al rischio del verificarsi dei fatti
delittuosi indicati nei commi 1 e 2 dellarticolo 1 della legge medesima.
9. Alla legge 23 novembre 1998, n. 407, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) allarticolo 2, comma 1, dopo le parole: «nonchè ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche» sono inserite le seguenti: «e della criminalità organizzata»;
b) allarticolo 4, comma 1, dopo le parole: «nonchè agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo» sono inserite le seguenti: «e della criminalità organizzata».
Capo XIV
INTERVENTI NEL SETTORE
SANITARIO
1. La lettera g) del comma 1 dellarticolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è abrogata. Con decorrenza dal 1º gennaio 2001, il vincolo di destinazione delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previsto dall articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è soppresso. Ciascuna regione è tenuta, per il triennio 2001 2003, a destinare al finanziamento della spesa sanitaria regionale risorse non inferiori alle quote che risultano dal riparto dei fondi destinati per ciascun anno al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
2. Alla lettera a) del
comma 1 dellarticolo 10 della citata legge n. 133 del 1999 le parole: «delle
attività degli istituti di ricovero e cura,» sono soppresse. Allarticolo 1, comma
2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: «di quelle spettanti
agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico per le prestazioni e funzioni
assistenziali rese nellanno 2000 strettamente connesse allattività di ricerca
corrente e finalizzata di cui al programma di ricerca sanitaria previsto
dallarticolo 12-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni,» sono soppresse. Lultimo periodo del comma
3 dellarticolo 1 del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 è abrogato.
3. Limporto di lire 30.000 miliardi di cui allarticolo
20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è elevato a lire 34.000 miliardi.
4. Nel rispetto degli adempimenti assunti dal Paese con
ladesione al patto di stabilità e crescita, a decorrere
dallanno 2001, le singole regioni, contestualmente allaccertamento
dei conti consuntivi sulla spesa sanitaria da effettuare entro il 30 giugno dellanno
successivo, sono tenute a provvedere alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione,
attivando nella misura necessaria lautonomia impositiva con le procedure e modalità
di cui ai commi 5, 6 e 7.
5. I Ministri della sanità, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
procedono sulla base delle risultanze delle gestioni sanitarie ad accertare gli eventuali
disavanzi delle singole regioni, ad individuare le basi imponibili dei rispettivi tributi
regionali e a determinare le variazioni in aumento di una o più aliquote dei tributi
medesimi, in misura tale che lincremento di gettito copra integralmente il predetto
disavanzo.
6. Entro il 31 ottobre di ciascun anno le regioni interessate
deliberano, con decorrenza dal 1º gennaio dellanno successivo, laumento delle
aliquote dei tributi di spettanza nei termini stabiliti in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
7. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali
nelladozione delle misure di cui al comma 6, il Governo, previa diffida alle regioni
interessate a provvedere agli adempimenti di competenza entro trenta giorni, adotta, entro
e non oltre i successivi trenta giorni, le forme dintervento sostitutivo previste
dalla normativa vigente.
8. Allarticolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«I beni mobili e immobili degli ex ospedali psichiatrici già assegnati o da destinare
alle aziende sanitarie locali o alle aziende ospedaliere, sono da esse a loro volta
destinati alla produzione di reddito attraverso la vendita, anche parziale, degli stessi,
con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione». Allarticolo 28,
comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo periodo è abrogato.
1. Alla realizzazione degli obiettivi di spesa programmati nellaccordo Governo-regioni concorrono le disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87 e 88.
2. In vista della progressiva eliminazione della partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale, è sospesa lefficacia delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124:
a) articolo 1, comma 2, e comma 3, lettera a);
b)
articolo 2, comma 1, lettere c) ed e);
c) articolo 3, comma 1; comma 2, ad
eccezione dellultimo periodo; comma 3, primo e secondo periodo; commi 4, 5, 6, 7 e
8; comma 9, primo periodo;
d) articoli 4 e 6;
e) articolo 7, comma 1, lettera b),
limitatamente alle parole: «sia alla situazione economica del nucleo familiare, sia» e
comma 2;
f) articolo 8, comma 4.
3. Fatto salvo quanto previsto dallarticolo 85, sono confermate le modalità di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie stabilite dallarticolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e dagli articoli 68 e 70 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonchè le esenzioni in relazione al reddito stabilite dallo stesso articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993.
1. A decorrere dal 1º luglio 2001, è soppressa la classe di cui allarticolo 8, comma 10, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Entro il 31 gennaio 2001 e con effetto dal 1º luglio 2001, la Commissione unica del farmaco provvede ad inserire, per categorie terapeutiche omogenee, nelle classi di cui allarticolo 8, comma 10, lettera a) e lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i medicinali attualmente inseriti nella classe di cui alla lettera b) dello stesso comma 10, sulla base della valutazione della loro efficacia terapeutica e delle loro caratteristiche prevalenti.
2. A decorrere dal 1º gennaio
2001 è abolita ogni forma di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni
farmaceutiche relative ai medicinali collocati nelle classi a) e b) di cui
allarticolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con esclusione
di quelle previste dal comma 26 del presente articolo.
3. A decorrere dal 1º gennaio 2002 limporto indicato al
comma 15 dellarticolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ridotto da
lire 70.000 a lire 23.000; a decorrere dal 1º gennaio 2003 è abolita ogni forma di
partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni specialistiche e di diagnostica
strumentale.
4. A decorrere dal 1º gennaio 2001, fermo restando quanto
previsto dallarticolo 1, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 29
aprile 1998, n. 124, e secondo le indicazioni del Piano sanitario nazionale, sono
escluse dalla partecipazione al costo e, quindi, erogate senza oneri a carico
dellassistito al momento della fruizione, le seguenti prestazioni specialistiche e
di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori
dellapparato genitale femminile, del carcinoma e dei precancerosi del colon retto:
a) mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in età compresa tra quarantacinque e sessantanove anni;
b) esame
citologico cervico-vaginale (PAP test), ogni tre anni, a favore delle donne in età
compresa tra venticinque e sessantacinque anni;
c) colonscopia, ogni cinque anni, a
favore della popolazione di età superiore a quarantacinque anni e della popolazione a
rischio individuata secondo criteri determinati con decreto del Ministro della sanità.
5. Sono altresì erogati senza oneri a carico dellassistito gli accertamenti diagnostici e strumentali specifici per le patologie neoplastiche nelletà giovanile in soggetti a rischio di età inferiore a quarantacinque anni, individuati secondo criteri determinati con decreto del Ministro della sanità.
6. Le risorse disponibili per il
Servizio sanitario nazionale sono aumentate di lire 1.900 miliardi per lanno 2001,
di lire 1.875 miliardi per lanno 2002, di lire 2.375 miliardi per lanno 2003 e
di lire 2.165 miliardi a decorrere dallanno 2004.
7. Per ciascuno degli anni 2002 e 2003 le politiche proposte dalle
regioni, i comportamenti prescrittivi dei medici di medicina generale e dei pediatri di
libera scelta del distretto relativamente alle prestazioni farmaceutiche, diagnostiche,
specialistiche e ospedaliere, nonchè la politica dei prezzi dei farmaci e delle
prestazioni convenzionate, dovranno contenere la crescita della spesa sanitaria nella
misura pari, per il 2002, almeno all1,3 per cento della spesa relativa nel
preconsuntivo nellanno 2000, ad almeno il 2,3 per cento per il 2003 e ad almeno il
2,5 per cento per il 2004.
8. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 le
previsioni programmatiche della spesa sanitaria previste per gli anni 2002, 2003 e 2004
sono rideterminate, rispettivamente, nella misura del 3,5, del 3,45 e del 2,9 per cento.
9. A decorrere dal 30 marzo 2002, sulla base dei risultati del
monitoraggio è verificato mensilmente landamento della spesa sanitaria. Qualora
tale andamento si discosti dalleffettivo conseguimento degli obiettivi previsti ai
commi 7 e 8, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano propone criteri e strumenti idonei a finanziare
lo scostamento. Per la parte dello scostamento imputabile a responsabilità regionali, le
regioni adottano le deliberazioni per il reintegro dei ticket soppressi ovvero le
altre misure di riequilibrio previste dallarticolo 83, comma 6. In caso di inerzia
delle amministrazioni regionali il Governo, previa diffida alle regioni interessate a
provvedere agli adempimenti di competenza entro trenta giorni, adotta, entro e non oltre i
successivi trenta giorni, le forme di intervento sostitutivo previste dalla normativa
vigente.
10. Agli oneri derivanti dallattuazione del presente
articolo si provvede, quanto a lire 120 miliardi per lanno 2002 e a lire 830
miliardi per lanno 2003, mediante utilizzo delle maggiori entrate tributarie
connesse alle minori detrazioni conseguenti alla progressiva abolizione dei ticket di
cui ai commi 2, 3 e 4.
11. Allarticolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988,
n. 67, e successive modificazioni, le parole: «nella misura dell80 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 40 per cento». La disposizione si
applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000.
12. Entro il 31 gennaio 2001 la Commissione unica del farmaco
provvede a individuare le categorie di medicinali destinati alla cura delle patologie di
cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e il loro
confezionamento ottimale per ciclo di terapia, prevedendo standard a posologia
limitata per lavvio delle terapie e standard che assicurino una copertura
terapeutica massima di 28-40 giorni. Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale. Sono collocati nella classe di cui allarticolo 8, comma 10, lettera c),
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i medicinali le cui confezioni non sono
adeguate ai predetti standard, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del
provvedimento della Commissione unica del farmaco. A decorrere dal settimo mese successivo
a quello della data predetta, la prescrivibilità con oneri a carico del Servizio
sanitario nazionale di medicinali appartenenti alle categorie individuate dalla
Commissione unica del farmaco è limitata al numero massimo di due pezzi per ricetta. Le
regioni e le aziende unità sanitarie locali provvedono allattivazione di specifici
programmi di informazione relativi agli obiettivi e alle modalità prescrittive delle
confezioni ottimali, rivolti ai medici del Servizio sanitario nazionale, ai farmacisti e
ai cittadini.
13. Allarticolo 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, le parole: «è ridotto del 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«è ridotto del 10 per cento in due anni, con riduzione del 5 per cento a decorrere dal
31 gennaio di ciascuno degli anni 2000 e 2001». Allo stesso comma 4 è aggiunto il
seguente periodo: «Dalla riduzione di prezzo decorrente dal 31 gennaio 2001, sono esclusi
i medicinali con prezzo non superiore a lire 10.000».
14. Il Ministro della sanità stabilisce, con proprio decreto, i
requisiti tecnici e le modalità per ladozione, entro il 31 marzo 2001, della
numerazione progressiva, per singola confezione, dei bollini autoadesivi a lettura
automatica dei medicinali prescrivibili nellambito del Servizio sanitario nazionale
di cui al decreto del Ministro della sanità 29 febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988, e successive modificazioni. A decorrere dal
sesto mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente periodo,
le confezioni dei medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale devono essere
dotate di bollini conformi alle prescrizioni del predetto decreto. Con la stessa
decorrenza, i produttori, i depositari ed i grossisti mantengono memoria nei
propri archivi del numero identificativo di ciascuno dei pezzi usciti e della destinazione
di questi; i depositari, i grossisti ed i farmacisti mantengono memoria nei propri archivi
del numero identificativo di ciascuno dei pezzi entrati e della provenienza di questi. La
mancata o non corretta archiviazione dei dati comporta lapplicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 18 milioni.
15. Allarticolo 68, comma 9, primo periodo, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: «onere a carico del Servizio sanitario
nazionale» sono inserite le seguenti: «nonchè i dati presenti sulla ricetta leggibili
otticamente relativi al codice del medico, al codice dellassistito ed alla data di
emissione della prescrizione».
16. Con decreto del Ministro della sanità, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono individuate procedure standard per il controllo delle
prescrizioni farmaceutiche, anche ai fini degli adempimenti di cui allarticolo 1,
comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. Ai fini dellapplicazione delle predette
procedure, sono organizzati corsi di formazione per funzionari regionali, a cura del
Dipartimento competente per la valutazione dei farmaci e la farmacovigilanza del Ministero
della sanità, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
17. Il Ministero della sanità trasmette periodicamente alle
regioni i risultati delle valutazioni dellOsservatorio nazionale sullimpiego
dei medicinali relative al controllo di cui al comma 16.
18. Entro il 28 febbraio 2001 il Ministro della sanità fissa, con
proprio decreto, le modalità per la rilevazione e la contabilizzazione in forma
automatica, in ciascuna farmacia convenzionata con il Servizio sanitario nazionale,
dellerogazione di ossigeno terapeutico e della fornitura dei prodotti dietetici di
cui al decreto del Ministro della sanità 1º luglio 1982, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 217 del 9 agosto 1982, dei dispositivi protesici monouso
di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, dei prodotti per
soggetti affetti da diabete mellito di cui al decreto del Ministro della sanità 8
febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 17 febbraio 1982,
ed i conseguenti obblighi cui sono tenuti i farmacisti.
19. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi previste
dallarticolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano
sino al 31 dicembre 2001 anche ai medicinali autorizzati in Italia secondo la procedura
del mutuo riconoscimento.
20. La Commissione unica del farmaco può stabilire, con
particolare riferimento ai farmaci innovativi di cui al regolamento (CEE) n. 2309/93
del Consiglio, del 22 luglio 1993, che la collocazione di un medicinale nella classe di
cui allarticolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, sia limitata ad un determinato periodo di tempo e che la conferma definitiva
della sua erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale sia subordinata
allesito favorevole della verifica, da parte della stessa Commissione, della
sussistenza delle condizioni dalla medesima indicate.
21. La commissione per la spesa farmaceutica, prevista
dallarticolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è
ricostituita con il compito di monitorare landamento della spesa farmaceutica
pubblica e privata e di formulare proposte per il governo della spesa stessa. La
commissione può essere sentita dal Ministro della sanità sui provvedimenti generali che
incidono sulla spesa farmaceutica pubblica e svolge le ulteriori funzioni consultive
attribuite dallo stesso Ministro. Con decreto del Ministro della sanità sono definiti la
composizione e le modalità di funzionamento della commissione, le specifiche funzioni
alla stessa demandate, nonchè i termini per la formulazione dei pareri e delle proposte.
Nella composizione della commissione è comunque assicurata la presenza di un
rappresentante degli uffici di livello dirigenziale e generale competenti nella materia
dei medicinali e della programmazione sanitaria del Ministero della sanità,
nonchè di rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, delle regioni, dei produttori farmaceutici, dei grossisti, dei farmacisti,
della federazione nazionale dellordine dei medici. La commissione per la spesa
farmaceutica si avvale, per lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, dei dati e
delle elaborazioni forniti dallOsservatorio nazionale sullimpiego dei
medicinali.
22. Per specifici progetti di ricerca scientifica e sorveglianza
epidemiologica, tesi a garantire una migliore definizione della sicurezza duso di
medicinali di particolare rilevanza individuati con provvedimento della Commissione unica
del farmaco, il Ministro della sanità, per un periodo definito e limitato, e
relativamente alla dispensazione di medicinali con onere a carico del Servizio sanitario
nazionale, può concordare con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle
farmacie e dei distributori intermedi che alle cessioni di tali medicinali non si
applichino le quote di spettanza dei grossisti e delle farmacie nè lo sconto a carico
delle farmacie, previsti dallarticolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e successive modificazioni. Laccordo è reso esecutivo con decreto del
Ministro della sanità da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le cessioni di cui
al presente comma non sono soggette al contributo di cui allarticolo 5, secondo
comma, del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 luglio 1977, n. 395, ed al contributo previsto dallarticolo 15 della
convenzione farmaceutica resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 8
luglio 1998, n. 371.
23. Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della
domanda diretta ad ottenere lautorizzazione alla pubblicità di un medicinale di
automedicazione ai sensi dellarticolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 541, la mancata comunicazione allinteressato del
provvedimento del Ministero della sanità di accoglimento o di reiezione della domanda
medesima equivale a tutti gli effetti al rilascio dellautorizzazione richiesta.
Nellipotesi prevista dal precedente periodo, lindicazione del numero
dellautorizzazione del Ministero della sanità prevista dallarticolo 6, comma
8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, è sostituita, ad ogni effetto,
dallindicazione degli estremi della domanda di autorizzazione. Con decreto non
regolamentare del Ministro della sanità, su proposta della Commissione di esperti di cui
allarticolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541,
sono approvati criteri e direttive per la corretta formulazione dei messaggi pubblicitari
concernenti medicinali di automedicazione, ad integrazione di quanto disciplinato dagli
articoli 2, 3, 4 e 5 del citato decreto legislativo.
24. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
dellindustria, del commercio e dellartigianato, sentite le organizzazioni
maggiormente rappresentative delle farmacie e dei produttori di medicinali di
automedicazione, con proprio decreto da emanare entro il 10 luglio 2001, stabilisce
criteri per meglio definire le caratteristiche dei medicinali di automedicazione e
meccanismi concorrenziali per i prezzi, ed individua misure per definire un ricorso
corretto ai medicinali di automedicazione in farmacia, anche attraverso campagne
informative rivolte a cittadini ed operatori sanitari.
25. Le variazioni dei prezzi dei medicinali collocati nella classe
c) di cui allarticolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
devono essere comunicate al Ministero della sanità, al CIPE e alla Federazione degli
ordini dei farmacisti italiani almeno quindici giorni prima della data di applicazione dei
nuovi prezzi, da indicare nella comunicazione medesima.
26. A decorrere dal 1º luglio 2001, i medicinali non coperti da
brevetto aventi uguale composizione in princìpi attivi, nonchè forma farmaceutica, via
di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie
uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino a concorrenza
del prezzo medio ponderato dei medicinali aventi prezzo non superiore a quello massimo
attribuibile al generico secondo la legislazione vigente. Ai fini del presente comma sono
considerate equivalenti tutte le forme farmaceutiche solide orali. Qualora il medico
prescriva un medicinale avente prezzo maggiore del prezzo rimborsabile dal Servizio
sanitario nazionale ai sensi del presente comma, la differenza fra i due prezzi è a
carico dellassistito; il medico è, in tale caso, tenuto ad informare il paziente
circa la disponibilità di medicinali integralmente rimborsabili dal Servizio sanitario
nazionale e della loro bioequivalenza con la specialità medicinale prescritta. Il
Ministero della sanità, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e il Ministero dellindustria, del commercio e
dellartigianato verifica gli effetti della disposizione di cui al presente comma e
propone le eventuali modifiche al sistema di rimborso da attuare a decorrere dal 1º
settembre 2003.
27. I medici che prescrivono
farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale tengono conto, nella scelta del
medicinale, di quanto previsto dal comma 26.
28. Entro il 15 aprile 2001, il Ministero della sanità, previo
accertamento, da parte della Commissione unica del farmaco, della bioequivalenza dei
medicinali rimborsabili ai sensi del comma 26 e previa verifica della loro disponibilità
in commercio, pubblica nella Gazzetta Ufficiale lelenco dei medicinali ai
quali si applica la disposizione del medesimo comma, con indicazione dei relativi prezzi,
nonchè del prezzo massimo di rimborso. Lelenco è aggiornato ogni sei mesi.
Laggiornamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di
pubblicazione.
29. Le risorse disponibili per il
Servizio sanitario nazionale sono aumentate di lire 28 miliardi per lanno 2001 e di
lire 56 miliardi a decorrere dallanno 2002.
30. Il Ministero della sanità adotta idonee iniziative per
informare i medici prescrittori, i farmacisti e gli assistiti delle modalità di
applicazione delle disposizioni di cui ai commi 26 e 28 e delle finalità della nuova
disciplina.
31. Sono abrogati il secondo e terzo periodo del comma 16 e il
comma 16-bis dellarticolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni. Sono altresì abrogati il comma 1 e il primo, secondo e terzo
periodo del comma 2 dellarticolo 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
32. Il termine del 31 dicembre 2001 previsto dallarticolo 7,
comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 185, come modificato
dallarticolo 2, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 347, e
dallarticolo 5, comma 2, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, è differito al
31 dicembre 2003.
33. Il comma 2 dellarticolo 7 del decreto legislativo, 17
marzo 1995, n. 185, è sostituito dal seguente:
«2. Alla scadenza del
termine di cui al comma 1, si applica a tutti i medicinali omeopatici la cui presenza sul
mercato italiano alla data del 6 giugno 1995 sia stata notificata al Ministero della
sanità ai sensi del comma 1, in sede di primo rinnovo, la procedura semplificata di
registrazione di cui allarticolo 5. Le domande di rinnovo di autorizzazione, da
presentare al Ministero della sanità non oltre il novantesimo giorno precedente la data
di scadenza, devono essere accompagnate da una dichiarazione del legale rappresentante
della società richiedente, attestante che presso la stessa è disponibile la
documentazione di cui allarticolo 5, comma 2, e dallattestazione
dellavvenuto versamento delle somme derivanti dalle tariffe di cui allallegato
2, lettera A), numeri 1, 2 e 3, annesso al decreto del Ministro della sanità del 22
dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1998.
Qualora si tratti di medicinali omeopatici importati da uno Stato membro dellUnione
europea in cui sia già stata concessa la registrazione o lautorizzazione, la
suddetta dichiarazione del legale rappresentante della società richiedente deve attestare
che presso la stessa è disponibile la documentazione di registrazione originale. Decorsi
novanta giorni dalla presentazione della domanda senza che il Ministero della sanità
abbia comunicato al richiedente le sue motivate determinazioni, il rinnovo si intende
accordato. Il rinnovo ha durata quinquennale».
34. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le imprese che hanno provveduto a presentare la documentazione al
Ministero della sanità ai sensi dellarticolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 185, e successive modificazioni, devono versare a favore del Ministero
della sanità la somma di lire quarantamila per ogni medicinale omeopatico notificato,
individuato ai sensi dellallegato 2, lettera A), numeri 1, 2, 3, annesso al citato
decreto del Ministro della sanità del 22 dicembre 1997, a titolo di contributo per
lattività di gestione e di controllo del settore omeopatico.
1. Ciascuna regione individua, entro il 30 giugno 2001, nellambito del proprio territorio, uno o più distretti, ai quali assegnare, in via sperimentale, in accordo con lazienda sanitaria interessata, la dotazione finanziaria di cui al presente articolo.
2. La regione assegna al distretto
una dotazione finanziaria virtuale, calcolata sulla base del numero di abitanti
moltiplicato per la parte della quota capitaria concernente le spese per prestazioni
farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche, ospedaliere e residenziali, che si presumono
indotte dallattività prescrittiva dei medici di medicina generale nonchè dei
pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dei medici di
continuità assistenziale.
3. La regione comunica ai Ministeri della sanità e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica la metodologia ed i criteri utilizzati per
lindividuazione della quota di spesa indotta di cui al comma 2.
4. La sperimentazione è costantemente seguita da un comitato di
monitoraggio, composto da un rappresentante regionale, dal responsabile del distretto e da
un rappresentante di ciascuna delle cinque categorie mediche interessate nominato dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale. Il comitato
procede trimestralmente alla verifica delle spese indotte dai medici di medicina generale,
dai pediatri di libera scelta, dagli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dai
medici di continuità assistenziale, e trasmette, entro trenta giorni dalla verifica, ai
Ministeri della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla
regione e allazienda unità sanitaria locale competente, una relazione
sullandamento della spesa rilevata e sulla compatibilità tra la proiezione di spesa
e la dotazione finanziaria complessiva annua.
5. La sperimentazione ha durata di dodici mesi, con decorrenza
dalla data individuata dalla regione e resa nota a tutti i soggetti interessati anche
tramite le organizzazioni sindacali. A conclusione della sperimentazione la regione
destina il 60 per cento delle minori spese indotte dai medici di medicina generale, dai
pediatri di libera scelta, dagli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dai medici di
continuità assistenziale rispetto alla dotazione finanziaria complessiva individuata
anche con riferimento a valori di spesa coerenti con gli obiettivi di cui allaccordo
Governo-regioni, allerogazione di servizi per i medici di medicina generale, i
pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali e convenzionati e i medici di
continuità assistenziale, con esclusione di incentivi di carattere pecuniario. Qualora le
spese siano superiori alla dotazione finanziaria complessiva, la regione e lazienda
unità sanitaria locale competente ne verificano le cause ed attivano, in caso di
accertamento di comportamenti irregolari, le misure previste dagli accordi collettivi
nazionali e regionali, fatto salvo il procedimento disciplinare di cui al regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.
6. Sono fatte comunque salve le autonome iniziative regionali in
materia di sperimentazione di dotazione finanziaria, che siano già in corso.
1. Nel quadro delle competenze di governo della spesa da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di garanzia verso il cittadino di appropriatezza ed efficacia delle prestazioni di cura da parte del Ministero della sanità, e nel rispetto dei compiti attribuiti alle regioni in materia sanitaria, al fine di migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nelle sue componenti farmaceutica, diagnostica e specialistica, e di semplificare le transazioni tra il cittadino, gli operatori e le istituzioni preposte, è introdotta la gestione informatizzata delle prescrizioni relative alle prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche e ospedaliere, erogate da soggetti pubblici e privati accreditati. Tutte le procedure informatiche devono garantire lassoluto anonimato del cittadino che usufruisce delle prestazioni, rispettando la normativa a tutela della riservatezza. Ai dati oggetto della gestione informatizzata possono avere accesso solo gli operatori da identificare secondo quanto disposto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282.
2. Il sistema di monitoraggio interconnette i medici e gli altri operatori sanitari di cui al comma 1, il Ministero della sanità, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali e dispone, per la consultazione in linea e ai diversi livelli di competenza, delle informazioni relative:
a) ai farmaci del Servizio sanitario nazionale;
b)
alle diverse prestazioni farmaceutiche, diagnostiche e specialistiche erogabili;
c) allandamento dei consumi
dei farmaci e delle prestazioni;
d) allandamento della spesa
relativa.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana i regolamenti e i decreti attuativi, individuando le risorse finanziarie nellambito di quelle indicate dallarticolo 103, definendo le modalità operative e i relativi adempimenti, le modalità di trasmissione dei dati ed il flusso delle informazioni tra i diversi organismi di cui al comma 2.
4. Le soluzioni adottate dovranno
rispettare le norme sulla sicurezza e sulla riservatezza dei dati secondo le leggi vigenti
e risultare coerenti con le linee generali del processo di evoluzione dellutilizzo
dellinformatica nellamministrazione.
5. Entro il 1º gennaio 2002 o le diverse date stabilite con i
decreti attuativi di cui al comma 3, tutte le prescrizioni citate dovranno essere
trasmissibili e monitorabili per via telematica.
6. Per lavvio del nuovo sistema informativo nazionale del
Ministero della sanità, nonchè per lestensione dellimpiego sperimentale
della carta sanitaria prevista dal progetto europeo «NETLINK» è autorizzata per
lanno 2001 la spesa, rispettivamente, di lire 10 miliardi e di lire 4 miliardi.
7. Allarticolo 38, quarto comma, del regolamento per il
servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, le
parole: «I farmacisti debbono conservare per la durata di cinque anni copia di tutte le
ricette spedite» sono sostituite dalle seguenti: «I farmacisti debbono conservare per
sei mesi le ricette spedite concernenti preparazioni estemporanee».
1. Nella definizione delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, le regioni ove siano assicurati adeguati programmi di assistenza domiciliare integrata e centri residenziali per le cure palliative inseriscono un valore soglia di durata della degenza per i ricoveri ordinari nei reparti di lungodegenza, oltre il quale si applica una riduzione della tariffa giornaliera, fatta salva la garanzia della continuità dellassistenza. Il valore soglia è fissato in un massimo di sessanta giorni di degenza; la riduzione tariffaria è pari ad almeno il 30 per cento della tariffa giornaliera piena.
2. Al fine di realizzare gli
obiettivi di cui allarticolo 72, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
secondo criteri di appropriatezza, le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore,
un controllo analitico annuo di almeno il 2 per cento delle cartelle cliniche e delle
corrispondenti schede di dimissione in conformità a specifici protocolli di valutazione.
Lindividuazione delle cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo criteri
di campionamento rigorosamente casuali.
3. Le regioni applicano abbattimenti sulla remunerazione
complessiva dei soggetti erogatori presso i quali si registrino frequenze di ricoveri
inappropriati superiori agli standard stabiliti dalla regione stessa.
1. Sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dellarticolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. Il contributo di cui
allarticolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto
dallarticolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, relativamente
agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione Valle dAosta e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva regione o
provincia. Per gli anni 2001 e 2002 il predetto contributo è attribuito nella misura
rispettivamente di un terzo e due terzi.
3. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei
contributi di cui al citato articolo 11-bis della legge n. 990 del 1969 le
somme attribuite alla regione Valle dAosta e alle province autonome di Trento e di
Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore della regione Valle dAosta e di
ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto del Ministro
delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, per il versamento dellimposta sulle
assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore.
4. I commi 2 e 3 si applicano alla regione Valle dAosta a
decorrere dal 2002. Conseguentemente per lanno 2002 il contributo di cui al comma 2
è attribuito alla regione Valle dAosta nella misura di due terzi.
1. Sino al 31 dicembre 2001 il trasferimento di beni, anche di immobili e di aziende, a favore di fondazioni di diritto privato e di enti pubblici, ivi compresi gli enti disciplinati dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, effettuato nellambito delle sperimentazioni gestionali previste dallarticolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonchè dallarticolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, limitatamente agli atti sottoposti a registrazione durante il periodo di durata della sperimentazione, nonchè il trasferimento disposto nellambito degli accordi e forme associative di cui allarticolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze, compreso il valore di avviamento, non costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti del cessionario, non è soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti nè comporta obbligo di affrancare riserve e fondi in sospensione dimposta.
1. Al fine di consentire al dipartimento competente per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità e allOsservatorio nazionale sullimpiego dei medicinali lespletamento delle funzioni connesse alle attività di promozione, valutazione e controllo disposte dagli articoli 85 e 87, nonché di permettere lattiva partecipazione dellItalia, quale Paese di riferimento, alle procedure autorizzative e ispettive nel settore dei medicinali previste dalla normativa dellUnione europea, il Ministero della sanità è autorizzato ad avvalersi, per gli anni 2001, 2002 e 2003, del personale non appartenente alla pubblica amministrazione, in servizio presso lo stesso dipartimento alla data del 30 settembre 2000, entro il limite massimo di cinquanta unità di medici, chimici, farmacisti, economisti, informatici, amministrativi. La misura dei compensi per i predetti incarichi è determinata con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto della professionalità richiesta. Ai relativi oneri, che non possono eccedere lire cinque miliardi per anno, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Per leffettuazione delle ispezioni alle officine farmaceutiche e di quelle concernenti le sperimentazioni cliniche dei medicinali, nonché per altri specifici adempimenti di alta qualificazione tecnico-scientifica previsti dalla normativa dellUnione europea, il Ministero della sanità può stipulare specifiche convenzioni con lAgenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMEA), con istituti di ricerca, società o associazioni scientifiche, di verifica o di controllo di qualità o altri organismi nazionali e internazionali operanti nel settore farmaceutico, nonché con esperti di elevata professionalità. Agli oneri derivanti dallattuazione del presente comma, che non possono eccedere limporto di due miliardi di lire per anno, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 68, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
1. Ai fini della realizzazione del Centro nazionale di adroterapia oncologica è istituito un ente non commerciale dotato di personalità giuridica di diritto privato con la partecipazione di enti di ricerca, individuati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica, e soggetti pubblici e privati. Al predetto ente è assegnato un contributo di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
2. Per lattività del Centro
nazionale per i trapianti è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni per
ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Lo stanziamento è utilizzabile anche per la
stipula di contratti con personale di alta qualificazione, con le modalità previste
dallarticolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni. Allarticolo 8, comma 7, della legge 1º
aprile 1999, n. 91, le parole: «, di cui lire 240 milioni per la copertura delle
spese relative al direttore generale e lire 500 milioni per le spese di funzionamento»
sono soppresse.
3. Per lattivazione e la gestione, ivi comprese
lacquisizione o lutilizzazione di specifiche risorse umane e strumentali, del
sistema informativo per la formazione continua, per lattribuzione dei crediti
formativi e per laccreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici
e privati che svolgono attività formative di cui allarticolo 16-ter del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonchè
della sperimentazione della formazione a distanza del personale dirigente del Servizio
sanitario nazionale, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per lanno 2001.
4. È istituito un fondo dellammontare di lire 20 miliardi
per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, per attività formative di alta
specializzazione da individuare con decreto emanato dal Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica e
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le
competenti Commissoni parlamentari.
5. I soggetti pubblici e privati e le società scientifiche che
chiedono, ai sensi dellarticolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, il loro accreditamento per lo svolgimento
di attività di formazione continua ovvero laccreditamento di specifiche attività
formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dellattribuzione dei crediti
formativi sono tenuti al preventivo versamento allentrata del bilancio dello Stato
di un contributo alle spese fissato dalla Commissione nazionale per la formazione continua
di cui al citato articolo 16-ter, nella misura da un minimo di lire 500.000 ad un
massimo di lire 5.000.000, in base a criteri oggettivi determinati con decreto del
Ministro della sanità su proposta della Commissione stessa. Il contributo per
laccreditamento dei soggetti e delle società è annuale. Tali somme sono
riassegnate ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero della sanità per essere utilizzate per il funzionamento della Commissione, ivi
compresi i compensi ai componenti ed il rimborso delle spese sostenute dagli stessi per la
partecipazione ai lavori della Commissione, nonché per far fronte alle spese per
lacquisto di apparecchiature informatiche e per lo svolgimento, anche attraverso
lutilizzazione di esperti esterni, dellattività di verifica della sussistenza
dei requisiti da parte dei soggetti accreditati e di valutazione e monitoraggio degli
eventi formativi e dei programmi di formazione.
6. Per lattuazione di un programma nazionale di ricerche
sperimentali e cliniche sulle cellule staminali umane post-natali è istituito un fondo
dellammontare di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Il
programma nazionale sulle cellule staminali è gestito secondo le modalità del programma
di ricerca sulla terapia dei tumori di cui allarticolo 5 del decreto-legge 30
ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987,
n. 531.
7. Per consentire allIstituto superiore di sanità di fare
fronte, con i propri dipendenti, ai compiti inerenti il coordinamento delle attività di
ricerca per la tutela della salute pubblica, la sorveglianza dei fattori critici che
incidono sulla salute, nonchè la gestione dei registri nazionali, è autorizzato lo
stanziamento di lire 15 miliardi per gli anni 2001 e 2002.
8. Al fine di potenziare lazione di monitoraggio e
sorveglianza dei coadiutori veterinari sul territorio nazionale a seguito
dellepidemia di «lingua blu» sulla specie ovina è autorizzato lo stanziamento di
lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
9. Al fine di garantire lerogazione, da parte del Servizio
sanitario nazionale, di medicinali essenziali non altrimenti reperibili, tenuto conto dei
compiti attribuiti allo Stabilimento chimico-farmaceutico militare, il Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro della difesa, emana, entro il 30 giugno 2001, un
decreto che stabilisce le modalità e le procedure connesse alla produzione,
allautorizzazione allimmissione in commercio e alla distribuzione dei
medicinali predetti. Al finanziamento delle attività necessarie al conseguimento degli
obiettivi di cui al presente comma, quantificato in 5 miliardi di lire, si provvede
mediante lutilizzazione di quota parte degli introiti delle tariffe per le domande
di autorizzazione allimmissione in commercio previste dal decreto legislativo 18
febbraio 1997, n. 44.
10. Le specifiche tecniche, le progettazioni e le procedure
finalizzate alla realizzazione della tessera sanitaria di cui allarticolo 59, comma
50, lettera i), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono utilizzate ai fini
della predisposizione della carta didentità elettronica con le opzioni di carattere
sanitario di cui allarticolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni. Sono conseguentemente abrogati larticolo 59, comma 50,
lettera i), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e il comma 1
dellarticolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39.
11. Al fine di provvedere al finanziamento degli interventi di cui
ai commi precedenti, ad eccezione del comma 9, sono utilizzate le disponibilità di cui
allautorizzazione di spesa recata dallarticolo 2, comma 1, penultimo periodo,
del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 39.
12. I benefici di cui allarticolo 7 della legge 14 ottobre
1999, n. 362, previsti per i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di
livello dirigenziale del Ministero della sanità, sono estesi anche al personale in
servizio presso lIstituto superiore di sanità e lIstituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro. Agli oneri derivanti dallattuazione del
presente comma si fa fronte con le economie di gestione e le quote delle entrate di cui
allarticolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407,
dellIstituto superiore di sanità e dellIstituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro, di rispettiva pertinenza, a valere dallesercizio 2000.
13. Per le attrezzature dei centri di riferimento interregionali
per i trapianti è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi annue per gli anni 2001 e
2002; le somme sono suddivise con decreto del Ministro della sanità in proporzione ai
rispettivi bacini di utenza.
14. A decorrere dal 1º gennaio
2001 le disposizioni di cui allarticolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283,
e successive modificazioni, e agli articoli 37, 39, 40 e 41 del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, non si applicano
al personale saltuariamente impiegato dagli organizzatori di sagre, fiere e manifestazioni
a carattere religioso, benefico o politico.
15. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, al Ministero della
sanità è attribuita, per lanno 2001, la somma di lire 3 miliardi, per il
finanziamento di un programma di tutela sanitaria dei consumatori, concernente:
a) indagini dellIstituto
superiore di sanità in merito ad eventuali effetti cumulativi sullorganismo umano,
derivanti dalle sinergie tra diverse sostanze attive dei prodotti fitosanitari, a causa
della presenza simultanea di residui di due o più sostanze attive in uno stesso alimento
o bevanda, con particolare riferimento agli alimenti destinati alla prima infanzia, di cui
allarticolo 17, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194;
b)
indagini, coordinate dallIstituto superiore di sanità, in merito ad eventuali
effetti derivanti dallutilizzazione dei prodotti fitosanitari sulla salute degli
operatori e della popolazione, con particolare riferimento alla fascia di età compresa
tra zero e diciotto anni, a seguito dellesposizione a residui di sostanze attive di
prodotti fitosanitari negli alimenti, nelle bevande e nellambiente, di cui
allarticolo 17, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194;
c) la valutazione del rischio di
esposizione della popolazione a quantità, superiori alla dose giornaliera accettabile, di
residui negli alimenti o nelle bevande di sostanze attive di prodotti fitosanitari, o di
eventuali loro metaboliti, impurezze o prodotti di degradazione o di reazione, tenuto
conto della vulnerabilità della popolazione differenziata per diverse fasce di età e con
particolare riferimento alla fascia di età compresa tra zero e diciotto anni;
d) la pubblicazione dei risultati
degli studi di cui alle lettere a), b), e c), quale base scientifica per
iniziative del Ministero della sanità finalizzate a una corretta informazione degli
operatori e dei consumatori, nonchè ad incentivare i produttori agricoli e le industrie
alimentari ad intraprendere iniziative di informazione dei consumatori in merito ai
trattamenti con i prodotti fitosanitari subiti dagli alimenti prima della loro immissione
in commercio e ai residui di prodotti fitosanitari negli alimenti immessi in commercio.
16. Il termine di cui allarticolo 8-septies, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per la erogabilità di prestazioni sanitarie in regime di assistenza indiretta, è prorogato al 31 dicembre 2001 con lesclusione delle prestazioni assistenziali erogate in regime di attività libero-professionale extramuraria.
17. Per lattivazione o la realizzazione delle strutture di cui allarticolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, le regioni possono stipulare convenzioni con istituzioni e organismi a scopo non lucrativo che dispongano di strutture dedicate allassistenza palliativa e di supporto prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale. Alla assegnazione delle risorse finanziarie previste dal decreto del Ministro della sanità 28 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2000, in applicazione del predetto decreto-legge n. 450 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 39 del 1999, sono ammessi anche i progetti presentati da istituzioni e organismi a scopo non lucrativo che svolgono attività nel settore dellassistenza sanitaria e socio-sanitaria. In entrambi i casi, i finanziamenti assegnati alle regioni possono essere finalizzati alla realizzazione, alla ristrutturazione e alladeguamento di strutture con vincolo di destinazione trentennale agli scopi di cui al primo periodo.
1. Al fine di razionalizzare alcuni interventi di medicina preventiva e di uniformare la legislazione italiana a quella degli altri Stati membri dellUnione europea, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 sono abrogati: larticolo 10, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088; allarticolo 22, primo comma, le parole da: «eseguire le reazioni» fino a: «della scuola media», nonché larticolo 49 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518; larticolo 5 ed il capo I del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056; larticolo 2, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1965, n. 1301; larticolo 1 del decreto del Capo del Governo 2 dicembre 1926, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 14 dicembre 1926. Sono altresì abrogate le disposizioni di cui allarticolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, che prevedono lobbligatorietà dellesecuzione dellaccertamento sierologico della lue ai fini del rilascio del certificato di sana e robusta costituzione e di altri adempimenti amministrativi.
2. Con un regolamento da emanare
entro il 30 giugno 2001 ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono individuate, in relazione alle mutate condizioni sanitarie
del Paese, le condizioni nelle quali è obbligatoria la vaccinazione contro la tubercolosi
nonché le modalità di esecuzione delle rivaccinazioni della vaccinazione antitetanica.
3. Le regioni possono, nei casi di riconosciuta necessità e sulla
base della situazione epidemiologica locale, disporre lesecuzione della vaccinazione
antitifica in specifiche categorie professionali.
1. Allarticolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente oneri di utilità sociale, dopo la lettera c-decies), introdotta dallarticolo 6 della presente legge, è aggiunta la seguente:
«c-undecies)
le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti
territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente
riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della
sanità autorizzate dal Ministro della sanità con apposito decreto che individua
annualmente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di
cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i
soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali. Il predetto decreto
determina altresì, fino a concorrenza delle somme allo scopo indicate, lammontare
delle erogazioni deducibili per ciascun soggetto erogatore, nonché definisce gli obblighi
di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari. Il Ministero
della sanità vigila sullimpiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo
dellanno successivo a quello di riferimento, al centro informativo del Dipartimento
delle entrate del Ministero delle finanze, lelenco dei soggetti erogatori e
lammontare delle erogazioni liberali deducibili da essi effettuate».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2001.
3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il Ministro della sanità determina lammontare delle erogazioni deducibili in misura complessivamente non superiore a 50 miliardi di lire per lanno 2001 e a 200 miliardi di lire a decorrere dallanno 2002.
1. Per realizzare leffettiva garanzia, di cui allarticolo 57, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per gli infortunati sul lavoro ed i tecnopatici di compiuto recupero della integrità psico-fisica, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali, ai sensi degli articoli 86 ed 89 del testo unico delle disposizioni per lassicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dellarticolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le regioni possono definire con lINAIL convenzioni per disciplinare la tempestiva erogazione delle cure sanitarie necessarie ed utili, nel rispetto del principio di continuità assistenziale previsto dalla normativa del Servizio sanitario nazionale.
2. Le convenzioni, stipulate secondo uno schema tipo approvato dal Ministero della sanità di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta dellINAIL e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, inquadrano lerogazione delle prestazioni di cui al comma 1 nellambito della programmazione sanitaria, nazionale e regionale, garantendo la piena integrazione fra i livelli di tutela a carico del Servizio sanitario nazionale e quelli a carico dellINAIL, ferme restando la non duplicazione delle strutture sanitarie e la disciplina dellautorizzazione e dellaccreditamento per i servizi sanitari.
1. Al fine di consentire la prosecuzione di quanto previsto dallarticolo 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le strutture di radioterapia è riservato, nellambito dei programmi previsti dal citato articolo, un finanziamento di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
2. Al fine di consentire al Centro internazionale radio-medico (CIRM), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, n. 553, lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dellattività svolta, è autorizzata la concessione al CIRM di un contributo di lire 360 milioni annue a decorrere dal 2001.
1. A decorrere dal 1º gennaio 2001, le misure del sussidio spettante ai cittadini affetti dal morbo di Hansen, previste dallarticolo 1, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 433, sono rideterminate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro i limiti delle autorizzazioni di spesa recate dalla stessa legge n. 433 del 1993 e dalle leggi 31 marzo 1980, n. 126, e 24 gennaio 1986, n. 31.
2. I cittadini affetti dalla sindrome di Down e i soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti nonché i soggetti disabili mentali gravi sono esonerati dalla ripetizione annuale delle visite mediche, finalizzate allaccertamento della disabilità, ad esclusione dei casi in cui vi sia specifica richiesta del medico di famiglia.
3. In attuazione dellarticolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, a favore delle persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale associata alla sindrome di Down, è istituito il Fondo per il riordino dellindennità di accompagnamento. Per lanno 2001 è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi.
1. Per lanno 2001, al fine di promuovere la realizzazione del progetto obiettivo «Tutela salute mentale 1998-2000», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 1999, è istituito presso il Ministero della sanità un fondo di lire tre miliardi per la realizzazione di un programma nazionale, adottato dal Ministro della sanità previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la realizzazione in ciascuna regione o provincia autonoma di progetti di prevenzione per la salute mentale, aventi ad oggetto, in particolare, interventi in ambiente scolastico e interventi di promozione per la collaborazione stabile tra medici di base e dipartimenti di salute mentale.
2. Per lanno 2001, il fondo
di cui al comma 1 è integrato di lire un miliardo per la realizzazione di un programma
nazionale di comunicazione e di informazione contro lo stigma e il pregiudizio sulla
salute mentale.
3. Allarticolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, e successive modificazioni, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono
sostituiti dai seguenti: «I beni mobili e immobili degli ex ospedali psichiatrici, già
assegnati o da destinare alle aziende sanitarie locali o alle aziende ospedaliere, sono da
esse a loro volta destinati alla produzione di reddito attraverso la vendita anche
parziale degli stessi, con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione. I
redditi prodotti sono utilizzati prioritariamente per la realizzazione di strutture
territoriali, in particolare residenziali, nonchè di centri diurni con attività
riabilitative destinate ai malati mentali, in attuazione degli interventi previsti dal
piano sanitario nazionale 1998-2000, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
23 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre
1998, e dal progetto obiettivo Tutela della salute mentale 1998-2000,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 274 del 22 novembre 1999. Qualora risultino disponibili ulteriori
somme, dopo lattuazione di quanto previsto dal terzo periodo del presente comma, le
aziende sanitarie potranno utilizzarle per altre attività di carattere sanitario».
1. Per lassolvimento dei maggiori compiti di profilassi internazionale, il Ministero della sanità è autorizzato ad avvalersi, fino al 30 giugno 2002, delle unità di personale medico, tecnico-sanitario ed amministrativo di cui allarticolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494. Allonere derivante dallattuazione del presente comma, nel limite massimo di lire 7.200 milioni, si provvede mediante la quota dello stanziamento previsto dal comma 4 dellarticolo 12 della citata legge n. 494 del 1999, non ancora utilizzata alla data del 30 giugno 2001.
1. La dotazione finanziaria del Fondo sanitario nazionale relativa allapplicazione delle misure di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218, è incrementata di lire 25 miliardi per lanno 2001 al fine di fare fronte ai danni provocati dalla malattia della «lingua blu» negli allevamenti ovini e dellinfluenza aviaria negli impianti avicoli.
1. Al fine di adeguare le risorse attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia con le disposizioni di cui allarticolo 1, commi 144, 145, 146 e 147, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al maggiore fabbisogno della spesa sanitaria, è attribuita alla regione medesima la somma di lire 25 miliardi a decorrere dal 2002, aumentabili di lire 25 miliardi annue per ogni anno fino al raggiungimento dellimporto di lire 200 miliardi, a titolo di anticipazione sulle maggiori compartecipazioni ai tributi statali che, a tale scopo, saranno devolute con provvedimento legislativo al raggiungimento del predetto importo di lire 200 miliardi. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma la regione è autorizzata a contrarre mutui di durata decennale.
Capo XV
STRUMENTI DI GESTIONE
DEL DEBITO PUBBLICO
1. Larticolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dallarticolo 2 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, è sostituito dal seguente:
«Art. 15. (Società per lacquisto e la cartolarizzazione dei crediti). 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a costituire una società per azioni, con capitale sociale iniziale di 200 milioni di lire, avente ad oggetto esclusivo lacquisto e la cartolarizzazione dei crediti dimposta e contributivi maturati e maturandi dallo Stato e dagli enti pubblici previdenziali.
2. Alle operazioni di
cessione e di cartolarizzazione dei crediti nonchè alla società di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni dellarticolo 13. I richiami ivi contenuti allINPS
devono intendersi riferiti, in quanto compatibili, al Ministero delle finanze e agli enti
pubblici previdenziali cedenti i crediti. Nel caso di cessione di crediti di imposta, i
richiami ai decreti interministeriali ivi contenuti, devono intendersi riferiti ad uno o
più decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con il Ministro delle finanze.
3. Il ricavo delle operazioni di cessione dei crediti di
imposta viene destinato al rimborso dei debiti di imposta o in alternativa secondo
modalità da definire con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze».
2. Il comma 3, dellarticolo
48 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
«3. Fatti comunque salvi accordi tra le parti conformi
alle condizioni economiche normalmente definite sul mercato, a decorrere dal 1º gennaio
2000, su tutte le somme di pertinenza dello Stato o di altri enti pubblici, affidate in
gestione o depositate a qualsiasi titolo presso un istituto di credito, deve essere
corrisposto un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento pubblicato dalla Banca
dItalia ai sensi dellarticolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998,
n. 213».
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, cessa per gli enti cessionari la facoltà prevista dallarticolo 1, comma 9,
del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 gennaio 1986, n. 11, di trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a conguaglio delle anticipazioni di
cui allarticolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370.
4. Allarticolo 13, comma 1, terzo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: «tra primarie società operanti in esclusiva nel settore del monitoraggio e della valutazione».
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, concorda con lINAIL appropriate forme di remunerazione dei proventi della cartolarizzazione dei crediti del medesimo istituto nei limiti delle eventuali maggiori economie rispetto alle previsioni iniziali per il 2001.
Capo XVI
DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE
LINNOVAZIONE
1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo destinato al finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del Programma nazionale della ricerca ed anche con riferimento al settore delle tecnologie dellinformazione e della comunicazione (ICT) ed al progetto «Genoma», nonchè per il finanziamento di progetti per lo sviluppo della società dellinformazione relativi allintroduzione delle nuove tecnologie nella pubblica amministrazione, allinformatizzazione della pubblica amministrazione, compreso il monitoraggio della spesa, allo sviluppo tecnologico delle imprese, alla formazione allutilizzo dei relativi strumenti, alla riduzione delle emissioni elettromagnetiche, alla alfabetizzazione informatica e delle nuove tecnologie, alle ricerche e studi nel settore delle telecomunicazioni. La dotazione del fondo è determinata in misura pari al 10 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione. Alla ripartizione del fondo tra le diverse finalizzazioni, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e dallarticolo 112 provvede il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, dintesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono determinati procedure, modalità e strumenti per lutilizzo dei fondi assegnati.
1. Al fine di favorire laccrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale, è istituito presso il Ministero delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica, a decorrere dallesercizio 2001, il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB).
2. Il FIRB finanzia, in particolare:
a) progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private;
b) progetti
di ricerca di base di alto contenuto scientifico o tecnologico, anche a valenza
internazionale, proposti da università, istituzioni pubbliche e private di ricerca,
gruppi di ricercatori delle stesse strutture;
c) progetti strategici di sviluppo
di tecnologie pervasive e multisettoriali;
d) costituzione, potenziamento e
messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su
scala internazionale.
3. Con decreto del Ministro delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità procedurali per lassegnazione delle relative risorse finanziarie.
4. Gli oneri di cui al presente
articolo gravano sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di
cui allarticolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, come
sostituito dallarticolo 105 della presente legge, nella misura di lire 20 miliardi
per lesercizio 2001, 25 miliardi per lesercizio 2002 e 30 miliardi per
lesercizio 2003.
5. Allarticolo 5, comma 3, quarto periodo, della legge 7
agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, le parole da: «fermi restando»
fino a: «sono rideterminati» sono sostituite dalle seguenti: «sono rideterminati il
soggetto o i soggetti incaricati dellattuazione, le strutture operative, nonchè».
Art. 105.
(Modifiche ai decreti legislativi 27 luglio 1999, n. 297 e 29 ottobre 1999, n. 419)
1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le seguenti modifiche:
a) allarticolo 2, comma 1, lettera f), dopo le parole: «enti di ricerca» sono inserite le seguenti: «anche a carattere regionale» e sono aggiunte, in fine, le parole: «e per attività, proposte in collaborazione con i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), di ricerca e di alta formazione tecnologica finalizzate agli obiettivi di cui allarticolo 1, comma 1»;
b) allarticolo 2, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-bis)
i parchi scientifici e tecnologici istituiti con legge regionale»;
c) larticolo 5, comma 1, è
sostituito dal seguente:
«1. Le attività di cui allarticolo 3 sono sostenute
mediante gli strumenti di cui allarticolo 4 a valere sul Fondo per le agevolazioni
alla ricerca (FAR), a carattere rotativo, che opera con le modalità contabili di cui al
soppresso Fondo speciale per la ricerca applicata. La gestione del FAR è articolata in
una sezione relativa agli interventi nel territorio nazionale e in una sezione relativa ad
interventi nelle aree depresse. Al FAR affluiscono, a decorrere dallanno 2000, gli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delluniversità e
della ricerca scientifica e tecnologica allunità previsionale di base 4.2.1.2.
Ricerca applicata».
2. Allarticolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 419, le parole da: «mediante» fino a: «a rete» sono
sostituite dalla seguente: «strutturale» e le parole da: «decreti legislativi» fino a:
«coerenza» sono sostituite dalle seguenti: «regolamenti da emanare ai sensi
dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei
princìpi generali indicati dallarticolo 14, comma 1, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, ed in coerenza, per quanto compatibili,».
3. Allarticolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, allalinea, le parole da: «degli enti» fino a: «statuti» sono sostituite dalle seguenti: «della o delle strutture derivanti dalla fusione o unificazione, anche mediante inserimento in sistema strutturato a rete, degli istituti ed enti operanti nel campo della ricerca storica, sono determinati».
Art. 106.
(Promozione e sviluppo di nuove imprese innovative)
1. Gli interventi del Fondo di cui allarticolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono estesi al finanziamento dei programmi di investimento per la nascita e il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico, e delle iniziative di promozione ed assistenza tecnica svolte da organismi qualificati per favorirne lavvio. Il predetto Fondo può altresì erogare agevolazioni in forme integrate per i programmi comportanti una pluralità di interventi connessi, relativi ad investimenti fissi, sviluppo pre-competitivo, formazione del personale e acquisizione di servizi specializzati. Con direttiva del Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanata ai sensi dellarticolo 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono stabilite le modalità di gestione degli interventi, ivi compresi quelli finalizzati a facilitare la partecipazione di investitori qualificati nel capitale di rischio delle imprese, le forme e le misure delle agevolazioni nei limiti previsti dalla normativa comunitaria per gli aiuti di Stato.
2. Con decreto del Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato è determinata entro il 31 gennaio di ogni anno la quota delle disponibilità del Fondo di cui allarticolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da destinare agli interventi di cui al presente articolo.
Art. 107.
(Informatizzazione della normativa vigente)
1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere linformatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonchè di fornire strumenti per lattività di riordino normativo. A favore del fondo è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per il quinquennio 2001-2005 nella misura di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2005. Il programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento del fondo sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati. Ulteriori finanziamenti possono essere attribuiti al fondo da soggetti pubblici e privati, con le modalità stabilite dallo stesso decreto.
Art. 108.
(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali)
1. Alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dellarticolo 2195, primo comma, del codice civile, è concesso dal Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato un credito di imposta nella misura massima del 75 per cento dellincremento delle spese di ricerca e sviluppo sostenute a decorrere dallesercizio 2001 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti.
2. Gli investimenti devono
riguardare spese per linnovazione tecnologica effettuate in strutture situate nel
territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza
italiana.
3. Per la concessione e la fruizione delle agevolazioni di cui al
comma 1 nonchè per la regolazione contabile dei mancati o minori versamenti effettuati
dai contribuenti che fruiscono del credito di imposta si applicano per quanto compatibili
le norme e le disposizioni di attuazione di cui allarticolo 13 del decreto-legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140. A tale fine il Ministero dellindustria, del commercio e
dellartigianato si avvale per la gestione degli interventi della convenzione
stipulata in applicazione del citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.
4. Fatta salva la misura massima di cui al comma 1,
lagevolazione è concessa, nei limiti dello stanziamento di bilancio, tenuto conto
della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e lo sviluppo. Lagevolazione
non è cumulabile con quelle di cui al citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
nonchè, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni previste per
attività di ricerca e sviluppo da norme statali, regionali o comunitarie o comunque
concesse da enti ed istituzioni pubblici.
5. Qualora allatto della domanda dellimpresa non siano
maturati i tre esercizi di cui al comma 1, lagevolazione è concessa a fronte del
valore complessivo dei costi sostenuti nellesercizio cui la domanda stessa si
riferisce nella misura percentuale definita dal citato decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79.
6. Il Ministero dellindustria, del commercio e
dellartigianato, dintesa con il Ministero delluniversità e della
ricerca scientifica e tecnologica, con propria circolare, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla rapida attivazione
degli interventi, fissando anche il termine iniziale di presentazione delle domande
nonchè le ulteriori informazioni e documentazioni necessarie.
7. Il Ministro delluniversità e della ricerca scientifica e
tecnologica provvede, con le modalità previste dal presente articolo, in relazione alle
spese di ricerca effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti
di collaborazione internazionale a maggioranza italiana. Gli oneri di cui al presente
articolo gravano sul Fondo previsto dallarticolo 14 della legge 17 febbraio 1982,
n. 46, nonchè sul Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297,
ai quali è conferita, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, la
somma di lire 90 miliardi.
Capo XVII
INTERVENTI
IN MATERIA AMBIENTALE
Art. 109.
(Interventi in materia di promozione dello sviluppo sostenibile)
1. Al fine di incentivare misure ed interventi di promozione dello sviluppo sostenibile è istituito presso il Ministero dellambiente un apposito fondo, con dotazione complessiva di lire 150 miliardi per lanno 2001, 50 miliardi per lanno 2002 e 50 miliardi per lanno 2003. Per le annualità successive si provvede ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 25 giugno 1999, n. 208.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate al finanziamento di misure ed interventi nelle seguenti materie:
a) riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;
b)
raccolta differenziata dei rifiuti, loro riuso e riutilizzo;
c) minore uso delle risorse
naturali non riproducibili nei processi produttivi;
d) riduzione del consumo di risorsa
idrica e sua restituzione, dopo il processo di depurazione, con caratteristiche che ne
consentano il riutilizzo;
e) minore consumo energetico e
maggiore utilizzo di fonti energetiche riproducibili e non derivanti dal consumo di
combustibili fossili, e per quanto concerne i finanziamenti relativi a risparmi energetici
riferiti ad attività produttive, tenendo in particolare conto le richieste delle aziende
la cui attività si svolge nei territori interessati dai patti territoriali approvati;
f) innovazione tecnologica
finalizzata alla protezione dellambiente;
g) azioni di sperimentazione della
contabilità ambientale territoriale;
h) promozione presso i comuni, le
province e le regioni delladozione delle procedure e dei programmi denominati Agende
XXI ovvero certificazioni di qualità ambientale territoriale;
i) attività agricole
multifunzionali e di forestazione finalizzate alla promozione dello sviluppo sostenibile;
l) interventi per il miglioramento
della qualità dellambiente urbano;
m) promozione di tecnologie ed
interventi per la mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto
marittimi sugli ecosistemi marini.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dellambiente, di concerto con i Ministri interessati, sentite le competenti Commissioni parlamentari avuto riguardo anche agli effetti economici derivanti dallattuazione degli interventi di cui al comma 2, sono definiti i criteri e le disposizioni per lattuazione del presente articolo, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, anche mediante credito di imposta, e la relativa erogazione, nonchè le modalità di verifica dellattuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei contributi stessi.
Art. 110.
(Fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promozione dellefficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia)
1. Per il finanziamento degli interventi attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, e successive modificazioni, è istituito, a decorrere dallanno 2001, nellambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dellambiente, un fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promozione dellefficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia.
2. Ai fini del comma 1, una quota
di risorse pari al 3 per cento delle entrate derivanti dallapplicazione delle
disposizioni di cui allarticolo 8, commi da 1 a 9, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, accertate al 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 2001, è destinata
al fondo di cui al comma 1. La predetta quota affluisce annualmente al fondo stesso.
3. Le disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 1 sono
destinate al finanziamento di programmi di rilievo nazionale e regionale finalizzati alla
riduzione delle emissioni in atmosfera, alla promozione dellefficienza energetica ed
alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia, definiti ai sensi della citata
deliberazione del CIPE del 3 dicembre 1997, nonché al finanziamento di programmi agricoli
e forestali finalizzati allassorbimento dellanidride carbonica, e sono
ripartite, con deliberazione dello stesso Comitato, su proposta del Ministro
dellambiente, sentita la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Fra i programmi di rilievo nazionale da sottoporre alla
deliberazione del Comitato di cui al comma 3, è inserito, su proposta del Ministro
dellambiente, un piano di installazione con priorità nel Mezzogiorno di pannelli
solari, che preveda, in una logica sistemica integrata e per il superamento della
dipendenza dalla tecnologia estera:
a) lincentivazione, mediante finanziamenti nella misura dell80 per cento dei costi totali, alla installazione di pannelli solari in abitazioni private;
b)
il sostegno allo sviluppo tecnologico delle imprese nazionali di produzione di collettori
solari;
c) la predisposizione da parte
dellENEA di parametri tecnici di standardizzazione dei collettori e delle
attrezzature ad essi collegate, nonché la revisione e il raccordo con le iniziative in
atto di formazione di tecnici per linstallazione e la manutenzione degli impianti
solari termici nellambito del progetto interregionale «Comune solarizzato».
Art. 111.
(Contributo straordinario allENEA)
1. LEnte per le nuove tecnologie, lenergia e lambiente (ENEA), anche in cooperazione con altri soggetti, attua un programma di ricerca, sviluppo e produzione dimostrativa alla scala industriale di energia elettrica a partire dallenergia solare utilizzata come sorgente di calore ad alta temperatura. LENEA attua altresì un programma di ricerca per lo sviluppo delle tecnologie delle celle combustibili ad alto rendimento, al fine di sviluppare e di sperimentare, in collaborazione con produttori di impianti, con produttori di energia e con soggetti utilizzatori della stessa, prototipi a scala industriale e per le applicazioni stazionarie.
2. Per le finalità di cui al
comma 1 è assegnato allENEA un contributo straordinario di complessive 200 miliardi
di lire, attribuito nella misura di lire 40 miliardi per il 2001, 70 miliardi per il 2002
e 90 miliardi per il 2003. Il programma può beneficiare degli incentivi previsti dalla
legislazione vigente in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di produzione di
energia rinnovabile. Il costo complessivo degli investimenti realizzati nellambito
del programma può essere coperto sino e non oltre il 40 per cento con il contributo di
cui al presente comma. LENEA presenta entro il 31 agosto 2001 al Ministero
dellindustria, del commercio e dellartigianato il progetto di massima che
definisce le caratteristiche tecniche dellimpianto, la localizzazione e la stima dei
costi di realizzazione e di gestione dello stesso impianto e indica, altresì, i soggetti
con i quali sarà sviluppato il programma.
3. Il Ministro dellindustria, del commercio e
dellartigianato, sentito il Ministro dellambiente, valuta il progetto di
massima, liquida limporto di 30 miliardi di lire quale corrispettivo per il progetto
di massima e liquida il contributo residuo entro il 30 settembre per lanno 2001 ed
entro il 31 luglio per gli anni 2002 e 2003. LENEA presenta ogni sei mesi una
relazione sullandamento delle attività di ricerca, sperimentazione, progettazione,
esecuzione del progetto e profittabilità della gestione.
4. LENEA è tenuto a predisporre un piano di
ristrutturazione della propria organizzazione e della propria attività finalizzato alla
concentrazione su un numero limitato di rilevanti progetti di ricerca, di sviluppo
tecnologico e di trasferimento dellinnovazione.
Art. 112.
(Disposizioni in materia di inquinamento elettromagnetico)
1. Una quota non inferi