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- Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84.
Attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di
indicazione dei prezzi offerti ai medesimi.
- (Gazz. uff. 11-4-2000 n. 85).
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- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Vista la direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998
relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti
offerti ai consumatori;
- Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25;
- Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina
relativa al settore del commercio;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18
febbraio 2000;
- Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
- E m a n a il seguente decreto legislativo:
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- Art. 1.
- Definizioni
- Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
- a) prezzo di vendita: il prezzo finale valido per una unita' di prodotto o per una
determinata quantita' del prodotto, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta;
- b) prezzo per unita' di misura: il prezzo finale, comprensivo dell'IVA e di ogni altra
imposta, valido per una quantita' di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro
quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola unita' di quantita' diversa, se
essa e' impiegata generalmente e abitualmente per la commercializzazione di prodotti
specifici;
- c) prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che non costituisce oggetto di alcuna
confezione preliminare ed e' misurato alla presenza del consumatore;
- d) prodotto venduto al pezzo: un prodotto che non puo' essere frazionato senza subire
una modifica della sua natura o delle sue proprieta';
- e) prodotto venduto a collo: insieme di pezzi omogenei contenuti in un imballaggio;
- f) prodotto preconfezionato: l'unita' di vendita destinata ad essere presentata come
tale al consumatore ed alle collettivita', costituita da un prodotto e dall'imballaggio in
cui e' stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte in
tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza
che la confezione sia aperta o alterata;
- g) commerciante: qualsiasi persona fisica o giuridica che vende o mette in commercio
prodotti che rientrano nella sfera della sua attivita' commerciale o professionale;
- h) consumatore: qualsiasi persona fisica che acquista un prodotto destinandolo a scopi
che non rientrano nella sfera della sua attivita' commerciale o professionale.
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- Art. 2.
- Campo di applicazione
- 1. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei
prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione
del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l'indicazione del prezzo per
unita' di misura, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4.
- 2. Il prezzo per unita' di misura non deve essere indicato quando e' identico al prezzo
di vendita.
- 3. Per i prodotti commercializzati sfusi e' indicato soltanto il prezzo per unita' di
misura.
- 4. La pubblicita' in tutte le sue forme ed i cataloghi recano l'indicazione del prezzo
per unita' di misura quando e' indicato il prezzo di vendita, fatti salvi i casi di
esenzione di cui all'articolo 4.
- 5. Il presente decreto non si applica:
- a) ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la
somministrazione di alimenti e bevande;
- b) ai prodotti offerti nelle vendite all'asta;
- c) agli oggetti d'arte e d'antiquariato.
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- Art. 3.
- Modalita' di indicazione del prezzo per unita' di misura
- 1. Il prezzo per unita' di misura si riferisce ad una quantita' dichiarata conformemente
alle disposizioni in vigore.
- 2. Per le modalita' di indicazione del prezzo per unita' di misura si applica quanto
stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma
della disciplina relativa al settore del commercio.
- 3. Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di governo, anche
congelati o surgelati, il prezzo per unita' di misura si riferisce al peso netto del
prodotto sgocciolato.
- 4. E' ammessa l'indicazione del prezzo per unita' di misura di multipli o sottomultipli,
decimali delle unita' di misura, nei casi in cui dette quantita' sono generalmente ed
abitualmente commercializzati taluni prodotti.
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- Art. 4.
- E s e n z i o n i
- 1. Sono esentati dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unita' di misura i
prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della
loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi
tali i seguenti prodotti:
- a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformita' alle disposizioni di esecuzione
della legge 5 agosto 1981, n. 441 e successive modificazioni sulla vendita a peso netto
delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;
- b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;
- c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;
- d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico
imballaggio;
- e) prodotti preconfezionati che siano esentati dall'obbligo di indicazione della
quantita' netta secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni concernenti l'attuazione delle
direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;
- f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o piu' elementi
separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del
consumatore per ottenere l'alimento finito;
- g) prodotti di fantasia;
- h) gelati monodose;
- i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo.
- 2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con propri decreti,
puo' aggiornare l'elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonche' indicare espressamente
prodotti o categorie di prodotti non alimentari ai quali non si applicano le predette
esenzioni.
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- Art. 5.
- S a n z i o n i
- 1. Chiunque omette di indicare il prezzo per unita' di misura o non lo indica secondo
quanto previsto dal presente decreto e' soggetto alla sanzione di cui all'articolo 22,
terzo comma, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogarsi con le modalita'
ivi previste.
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- Art. 6.
- Abrogazioni
- 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:
- a) il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n.
- 903, recante attuazione della direttiva n. 79/581/CEE relativa alla indicazione dei
prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori;
- b) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 76, recante attuazione della direttiva n.
88/315/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della
protezione dei consumatori;
- c) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 78, recante attuazione della direttiva n.
88/314/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della
protezione dei consumatori.
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- Art. 7.
- Disposizioni transitorie e finali
- 1. Fino al 1o marzo 2002 l'obbligo di indicare il prezzo per unita' di misura per i
prodotti diversi dai prodotti commercializzati sfusi non si applica:
- a) alle attivita' di vendita sulle aree pubbliche;
- b) agli esercizi di vicinato, cosi' come definiti da decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, che non effettuino la vendita dei prodotti con modalita' di libero servizio, nei
quali il commerciante, o altro personale alle sue dipendenze, assiste il consumatore nella
scelta del prodotto;
- c) all'attivita' di vendita per asporto effettuata da esercizi di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande.
- 2. Per novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e' consentita,
limitatamente ai prodotti gia' in circolazione, l'indicazione del prezzo per unita' di
misura su etichette, imballaggi e cataloghi predisposti in conformita' al decreto del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903 e al decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 78.
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- Art. 8.
- Disposizione finale.
- 1. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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- - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi
e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica
il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- - La direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 e'
pubblicata in G.U.C.E. n.
- L 080 del 18 marzo 1998.
- - La legge 5 febbraio 1999, n. 25 reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria
1998)".
- - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 reca:
- "Riforma della disciplina relativa settore del commercio, a norma dell'art. 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
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- Nota all'art. 3:
- - Per il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si veda nelle note alle premesse.
L'art. 14, del succitato decreto cosi' recita:
- "Art. 14 (Pubblicita' dei prezzi). - l. I prodotti esposti per la vendita al
dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze
dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono
indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso
di un cartello o con altre modalita' idonee allo scopo.
- 2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore e' sufficiente
l'uso di un unico cartello.
- Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di
vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in
ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.
- 3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi gia' impresso in
maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al
pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.
- 4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di
vendita al dettaglio per unita' di misura".
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- Note all'art. 4:
- - La legge 5 agosto 1981, n. 441 reca: "Vendita a peso netto delle merci".
- - L'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
- 109 recante "Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti
l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari", cosi'
recita:
- "Art. 9 (Quantita'). - 1. La quantita' netta di un preimballaggio e' la quantita'
che esso contiene al netto della tara.
- 2. La quantita' nominale di un preimballaggio e' quella definita all'art. 2 della legge
25 ottobre 1978, n. 690 e all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio
1980, n. 391.
- 3. La quantita' dei prodotti alimentari preconfezionati deve essere espressa in unita'
di volume per i prodotti liquidi ed in unita' di massa per gli altri prodotti, utilizzando
per i primi il litro (I o L), il centilitro (cl) o il millilitro (ml) e per gli altri il
chilogrammo (kg) o il grammo (g), salvo deroghe stabilite da norme specifiche.
- 4. Nel caso di imballaggio, costituito da due o piu' preimballaggi individuali
contenenti la stessa quantita' dello stesso prodotto, l'indicazione della quantita' e'
fornita menzionando il numero totale dei preimballaggi individuali e la quantita' nominale
di ciascuno di essi.
- 5. Le indicazioni di cui al comma 4 non sono obbligatorie quando il numero totale dei
preimballaggi individuali puo' essere visto chiaramente e contato facilmente dall'esterno
e la quantita' contenuta in ciascun preimballaggio individuale puo' essere chiaramente
vista dall'esterno almeno su uno di essi.
- 6. Nel caso di imballaggi preconfezionati, costituiti da due o piu' preimballaggi
individuali che non sono considerati unita' di vendita, l'indicazione della quantita' e'
fornita menzionando la quantita' totale ed il numero totale dei preimballaggi individuali.
Tuttavia, per i prodotti da forno, quali fette biscottate, crakers, biscotti, prodotti
lievitati monodose, e per i prodotti a base di zucchero e' sufficiente l'indicazione della
quantita' totale.
- 7. Se un prodotto alimentare solido e' presentato immerso in un liquido di governo, deve
essere indicata anche la quantita' di prodotto sgocciolato; per liquido di governo si
intendono i seguenti prodotti, eventualmente mescolati anche quando si presentano
congelati o surgelati, purche' il liquido sia soltanto accessorio rispetto agli elementi
essenziali della preparazione alimentare e non sia, pertanto, decisivo per l'acquisto:
- a) acqua, soluzioni acquose di sale, salamoia;
- b) soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto;
- c) soluzioni acquose di zuccheri, soluzioni acquose di altre sostanze o materie
edulcoranti;
- d) succhi di frutta e di ortaggi nel caso delle conserve di frutta e di ortaggi.
- 8. L'indicazione della quantita' non e' obbligatoria:
- a) per i prodotti generalmente venduti a pezzo o a collo; qualora contenuti in un
imballaggio globale, il numero dei pezzi deve essere chiaramente visto dall'esterno e
facilmente contato ovvero indicato sull'imballaggio stesso;
- b) per i prodotti dolciari la cui quantita' non sia superiore a 30 g;
- c) per i prodotti la cui quantita' sia inferiore a 5 g o 5 ml, salvo per le spezie e le
piante aromatiche.
- 9. I prodotti soggetti a notevoli cali di massa o di volume devono essere pesati alla
presenza dell'acquirente ovvero riportare l'indicazione della quantita' netta al momento
in cui sono esposti per la vendita al consumatore.
- 10. La quantita' di prodotti alimentari, per i quali sono previste gamme di quantita' a
volume, puo' essere espressa utilizzando il solo volume".
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- Nota all'art. 5:
- - Per il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si veda nelle note alle premesse.
L'art. 22, comma 3, del succitato decreto legislativo, cosi' recita:
- "3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5,
del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da L. 1.000.000 a L. 6.000.000".
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- Note all'art. 6:
- - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903, reca:
"Attuazione della direttiva (CEE) n.
- 79/581 relativa alla indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della
protezione dei consumatori".
- - Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 76, reca:
- "Attuazione della direttiva 88/315/CEE, concernente l'indicazione dei prezzi dei
prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori".
- - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 78, reca:
- "Attuazione della direttiva 88/314/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei
prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori".
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- Note all'art. 7:
- - Per il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si veda nelle note alle premesse.
- - Per il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903, si veda nelle
note all'art. 6.
- - Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 78, si veda nelle note all'art. 6.