(G.u. 3-4-1997 n. 77).
Art. 1.
1. Ai fini del presente decreto legislativo:
a) si intende per "regolamento" il regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio
del 19 dicembre
1994;
b) si intende per "decisione" la decisione 94/942/PESC del Consiglio del 19
dicembre
1994, come modificato dalla decisione 96/613/PESC del Consiglio del 22 ottobre 1996.
Art. 2.
Autorizzazione per beni non compresi nell'elenco di cui all'allegato I della
decisione.
1. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento,
l'esportazione di beni non
compresi nell'elenco di cui all'allegato I della decisione e nell'elenco di cui
all'articolo 3 del
presente decreto legislativo puo' essere subordinata ad autorizzazione su richiesta
specifica
del Ministero degli affari esteri o della difesa o dell'interno. La richiesta e' inviata
al Ministero
del commercio con l' estero e comunicata agli altri due Ministeri. Nel caso in cui
vengano
formulate, entro le ventiquattro ore successive alla ricezione della richiesta,
osservazioni,
il Ministero del commercio con l'estero indice una conferenza di servizi per il loro
esame.
Nel caso in cui non vengano formulate osservazioni, il Ministero del commercio con
l'estero
comunica all'esportatore ed al Ministero delle finanze che l'operazione oggetto della
richiesta
di cui al primo e' subordinata ad autorizzazione.
2. Il procedimento di cui al comma 1 puo' essere modificato con
regolamento da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei
principi
e criteri direttivi indicati all'articolo 2, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n.
537.
Art. 3.
Elenco integrativo dei beni a duplice uso.
1. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento, il divieto
di esportazione o l'obbligo dell'autorizzazione all'esportazione di beni a duplice uso non
compresi nell'elenco dell'allegato
I della decisione e' disposto con decreto del Ministero del commercio con l'estero,
sentiti i
Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, dell'industria, del commercio
e dell'artigianato
e della sanita'.
Art. 4.
Diniego, annullamento, revoca e sospensione dell'autorizzazione.
1. L'autorizzazione e' negata quando l'esportazione non e' conforme
alle condizioni di cui
all'allegato III della decisione.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, del
regolamento, l'efficacia
dell'autorizzazione puo', in casi particolari, essere subordinata al successivo rilascio
di una dichiarazione sull'effettivo arrivo dei beni nel Paese di destinazione
dell'importatore o di una dichiarazione equipollente sottoscritta dal legale
rappresentante dell'impresa esportatrice,
ovvero alla presentazione della documentazione prescritta dal decreto di cui
all'articolo 9,
comma 2.
3. L'autorizzazione e' annullata, revocata, sospesa o modificata, nel
caso in cui l'esportazione autorizzata non risulti piu' conforme alle condizioni di cui
all'allegato III della decisione, ovvero
nel caso in cui vengono a mancare i requisiti o non sono rispettate le condizioni di cui
al comma
2 e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento. Nelle ipotesi di cui al presente comma
il Ministero
del commercio con l'estero procede al ritiro dell'originale dell'autorizzazione in
precedenza rilasciata.
4. Il Ministero del commercio con l'estero puo' negare
l'autorizzazione all'esportazione o sospendere la pronuncia sulla relativa domanda nel
caso in cui l'esportatore non rispetti le condizioni previste da precedenti
autorizzazioni.
Art. 5.
Comitato consultivo.
1. Presso il Ministero del commercio con l'estero e' istituito
un comitato consultivo per l'esportazione dei beni a duplice uso.
2. Il Comitato consultivo entro trenta giorni dalla ricezione della
richiesta formulata dal
Ministero del commercio con l'estero, esprime un parere obbligatorio ma non vincolante
ai fini del rilascio, diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica delle
autorizzazioni
di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento. Il termine predetto e'
prorogato di novanta
giorni qualora il comitato ritenga necessario esperire ulteriore attivita' istruttoria.
Il Comitato
esprime, inoltre, su richiesta del Ministro del commercio con l'estero, ovvero di altri
Ministri interessati, parere su questioni di carattere generale relative all'attivita' di
autorizzazione e di
controllo dell'esportazione dei beni a duplice uso e su questioni connesse
all'aggiornamento
della relativa normativa.
3. Il Comitato consultivo e' composto da un direttore generale del
Ministero degli affari
esteri, che svolge le funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero del
commercio
con l'estero, due del Ministero della difesa, due dell'interno e da un rappresentante
ciascuno
per i Ministeri delle finanze, del tesoro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, della
sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Alle riunioni del
comitato
partecipano senza diritto di voto quattro esperti tecnici estranei all'amministrazione,
competenti
per ciascuno degli esercizi di controllo dei beni a duplice uso, nominati con decreto
del
Ministro del commercio con l'estero, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio
e dell'artigianato. Alle predette riunioni possono inoltre partecipare senza diritto di
voto, per
particolari esigenze e su richiesta del comitato stesso, altri esperti, anche estranei
all'amministrazione, nei limiti dello stanziamento di bilancio esistente.
4. I componenti del comitato consultivo e i loro supplenti sono
nominati con decreto
del Ministro del commercio con l'estero; essi sono designati rispettivamente dai
Ministeri
indicati al comma 3, entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Ministero del
commercio
con l'estero. L'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo.
Il
Comitato viene rinnovato ogni tre anni.
5. Il Comitato consultivo e' validamente costituito con la presenza
di almeno cinque
componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
Art. 6.
Misure di controllo.
1. I documenti commerciali riguardanti operazioni di esportazione di
beni a duplice uso
devono recare gli elementi indicati all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento e gli
estremi dell'autorizzazione rilasciata.
2. L'attivita' di controllo e' svolta dal Ministero del commercio con
l'estero, fatte salve le
attribuzioni degli organi preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e
della
sicurezza dello Stato ed al controllo doganale, fiscale e valutario, i quali comunque
comunicano al Ministero del commercio con l'estero le notizie rilevanti agli effetti del
presente decreto legislativo.
3. Nell'esercizio dell'attivita' di controllo di cui al comma 2,
finalizzata all'accertamento
dell'arrivo a destinazione e dell'uso finale civile del bene esportato, il Ministero del
commercio
con l'estero puo', ai sensi degli articoli 14 e 15 del regolamento, richiedere ai
soggetti esportatori
la comunicazione di dati, nonche' la trasmissione di atti e documenti concernenti
operazioni di esportazione di beni a duplice uso.
4. Nell'espletamento dell'attivita' di controllo il Ministero del
commercio con l'estero puo'
avvalersi, d'intesa con i singoli Ministeri interessati, degli organi di cui al comma 2.
La Guardia
di finanza agisce secondo le norme e con le facolta' di cui agli articoli 51 e 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed agli articoli 32 e 33
del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Il
Ministero
del commercio con l'estero puo', inoltre, richiedere al Ministero degli affari esteri il
compimento,
da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero, degli atti rientranti
nelle loro competenze.
Art. 7.
Sanzioni.
1. Chiunque effettua operazioni di esportazione di beni a
duplice uso senza la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo
dichiarazioni o documentazione
false, ovvero con autorizzazione divenuta inefficace ai sensi dell'articolo 4, comma 2,
e' punito
con la reclusione da due a sei anni o con la multa da lire cinquanta milioni a lire
cinquecento milioni.
2. Chiunque svolge le operazioni di esportazione di beni a duplice
uso in difformita' degli obblighi previsti dalle autorizzazioni, e' punito con la
reclusione da due a quattro anni o con la multa da lire trenta milioni a lire trecento
milioni.
3. Con la sentenza di condanna o con la decisione emessa ai sensi
dell'articolo 444 del codice
di procedura penale per i reati di cui ai commi 1 e 2 e' disposta la confisca dei beni
oggetto delle operazioni.
4. L'esportatore di beni a duplice uso non compresi nell'elenco di
cui all'allegato I della decisione che non fornisce, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo
2, del regolamento, al Ministero del commercio
con l'estero le prescritte informazioni e' punito con la pena dell'arresto fino a due
anni.
5. L'esportatore che omette di indicare sui documenti commerciali gli
elementi previsti
dall'articolo 6, comma 1, ovvero che non conserva, per i tre anni successivi alle
esportazioni,
i documenti di legge e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione
amministrativa
del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire centottanta milioni. Alla
stessa sanzione e' assoggettato colui il quale non effettua la comunicazione di dati,
ovvero la trasmissione di atti e
documenti di cui all'articolo 6, comma 3.
Art. 8.
Trasferimento di beni a duplice uso dal territorio nazionale verso altro Stato
membro dell'Unione europea.
1. Nel periodo transitorio di cui all'articolo 19 del regolamento, il
trasferimento di un bene
a duplice uso verso altro Stato membro dell'Unione europea e' subordinato ad
autorizzazione,
se sussistono le condizioni di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a), del
regolamento.
Art. 9.
Autorita' competente.
1. L'autorita' incaricata della applicazione del presente legislativo
e' il Ministero del commercio
con l'estero, che provvede al rilascio delle autorizzazioni all'esportazione di beni a
duplice uso.
2. Le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni, nonche' le
altre disposizioni di attuazione del presente decreto legislativo sono stabilite con
decreto del Ministro del commercio con l'estero, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17
della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo.
Art. 10.
Disposizioni finali e transitorie.
1. Le disposizioni relative all'esportazione di beni a duplice uso si
applicano anche alle
operazioni di transito diverse dal semplice attraversamento del territorio dell'Unione
europea.
2. Fino alla emanazione del decreto del Ministro del commercio con
l'estero di cui all'articolo 9, comma 2, le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni
specifiche sono disciplinate dagli articoli 6, 7 e 8 della legge 27 febbraio 1992, n. 222.
3. Fino alla emanazione del decreto del Ministro del commercio con
l'estero previsto dall'articolo 45, comma 3, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le
autorizzazioni generali continuano ad essere disciplinate dal decreto del Ministro del
commercio con l'estero in data 19 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258
del 3 novembre 1993, come modificato dai decreti del Ministro del
commercio con l'estero in data 27 aprile 1994 e in data 20 giugno 1995, rispettivamente
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 1994 e n. 158 dell'8 luglio 1995.
4. Fino alla costituzione del Comitato di cui all'articolo 5 del
presente decreto legislativo, i pareri previsti dall'articolo 5, comma 2, sono emessi dal
Comitato costituito ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 febbraio 1992, n. 222.
5. Per le autorizzazioni rilasciate prima della data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, il Ministero del commercio con l'estero valuta la
necessita' che il titolare della autorizzazione fornisca con ogni mezzo la prova
dell'effettivo arrivo al Paese di destinazione dei beni oggetto dell'esportazione.
6. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 4, e' abrogata la
legge 27 febbraio 1992, n. 222, fatta eccezione per gli articoli 4, comma 3, e 15.