Regolamento per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari
(Trasmesso al visto della Corte dei Conti il 18 maggio 2000)
Il Ministro della giustizia
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 399 di delegificazione delle norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari;
Visto l'articolo 4 della disposizione anzi citata che prevede la tenuta in forma automatizzata dei registri degli uffici giudiziari;
Visto l'articolo 17 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.51 che stabilisce che con decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti i modelli dei registri da tenere nelle cancellerie dei tribunali ordinari e delle sezioni distaccate nonché le modalità di iscrizione delle cause civili;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39 recante "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n.421";
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n.748 recante il regolamento sulle modalità applicative del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39, in relazione all'Amministrazione della Giustizia;
Visto l'articolo 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59 sulla efficacia degli atti e documenti formati con strumenti informatici e telematici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 recante il Regolamento circa i criteri e le modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 1999;
Sentito il parere reso dall'Autorità per l'informatica nella pubblica Amministrazione in data 19.11.1999;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2000;
Vista la comunicazione n. LAS 451 U-4/16-5 del 28 febbraio 2000, inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1998;
ADOTTA
Il seguente regolamento
CAPO I (Principi generali)
Art. 1 (Definizioni)
Art. 2 (Principi generali sulla tenuta
dei registri)
Art. 3 (Tenuta dei registri)
Art. 4 (Modalità di tenuta dei registri)
Art. 5 (Rilascio di informazioni,
copie, estratti e certificati)
CAPO II (Dei registri informatizzati)
Art. 6 (Tenuta informatizzata dei
registri)
Art. 7 (Soggetti)
Art. 8 (Interruzione del funzionamento)
Art. 9 (Informatizzazione degli atti)
Art. 10 (Comunicazione dei dati
contenuti nei registri e degli atti)
Art. 11 (Modalità di accesso ai
registri e agli atti)
CAPO III (Individuazione dei registri)
Art. 12 (Obblighi di conservazione
e di custodia)
Art. 13 (Elenco dei registri)
CAPO IV (Della raccolta dei provvedimenti)
Art. 14 (Determinazione dei
modelli dei registri)
Art. 15 (Archivio digitale dei
provvedimenti)
Art. 16 (Prima copia dei
provvedimenti in forma digitale)
Art. 17 (Archivio digitale dei
provvedimenti del giudice di pace)
Art. 18 (Raccolta dei provvedimenti)
CAPO V (Norme finali e transitorie)
Art. 19 (Raccolta dei
provvedimenti in originale)
Art. 20 (Disposizioni di
coordinamento)
Art. 21 (Regole procedurali)
CAPO I
(Principi generali)
Art. 1
(Definizioni)
Art. 2
(Principi generali sulla tenuta dei registri)
1. I registri sono tenuti su base annuale ed in modo da garantire la integrità, la completezza, la disponibilità e la riservatezza di iscrizioni ed annotazioni nonché la identificazione del soggetto che accede ai registri.
Art. 3
(Tenuta dei registri)
Art. 4
(Modalità di tenuta dei registri)
1. La tenuta informatizzata dei registri secondo le regole tecniche e le regole procedurali di attuazione garantisce la integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati e consente l'identificazione del soggetto che accede al registro;
2. I registri tenuti su supporto cartaceo, prima di essere posti in uso, sono numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal dirigente della cancelleria o della segreteria dell'ufficio o da persona da lui delegata.
Art. 5
(Rilascio di informazioni, copie, estratti e certificati)
2. Nel sistema informatico a ciascun livello di accesso viene attribuito uno specifico codice di identificazione:
CAPO II
(Dei registri informatizzati)
Art. 6
(Tenuta informatizzata dei registri)
1. registri informatizzati contengono i dati e l'aggregazione dei dati di cui ai modelli dei registri previsti dall'articolo 13 del presente regolamento, dall'articolo 160 del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, dagli articoli 22, 47-51 e 52 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dagli articoli 3 e 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, dall'articolo 50 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e comunque da ogni altra disposizione di legge.
2. I dati di cui al comma 1 possono essere contenuti in uno o più supporti informatici. Il sistema consente la possibilità di estrazione dei dati secondo la natura delle controversie, la sezione, il giudice, il nome delle parti, lo stato della causa, la udienza ed ogni altro tipo di dato eventualmente richiesto dalle disposizioni che regolano la tenuta dei registri e la loro individuazione.
3. I registri informatizzati consentono la loro riproduzione, per intero o per estratto, anche su supporto cartaceo.
Art. 7
(Soggetti )
1. Il dirigente amministrativo dell'ufficio indica per iscritto le persone autorizzate alle operazioni di immissione, cancellazione, variazione ed esibizione.
2. La identificazione di colui che effettua le operazioni di cui al comma 1, con l'indicazione della relativa data ed ora, è conservata nel sistema informatico.
Art. 8
(Interruzione del funzionamento)
1. In caso di interruzione del funzionamento del sistema informatico l'ufficio provvede alla ricezione degli atti apponendo su ciascuno di essi la data, l'ora, se richiesta dalla legge o dalla natura dell'atto, e un numero progressivo provvisorio. Gli atti vengono, successivamente inseriti nel sistema informatico secondo l'ordine risultante dalla data e dal numero provvisorio.
2. Se gli uffici preposti alla ricezione degli atti sono in numero superiore ad uno, l'ordine di inserimento degli atti depositati è indicato dalla data di deposito, dal numero progressivo che contrassegna il terminale esistente presso l'ufficio che ha ricevuto l'atto e dal numero provvisorio.
Art. 9
(Informatizzazione degli atti)
1. Gli atti sono formati mediante sistemi informatici conformi alle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39.
2. Se la legge richiede la sottoscrizione dell'atto a pena di nullità, l'autenticità ne è attestata mediante la firma digitale, secondo le regole tecniche.
3. L'indicazione a stampa, sui documenti o certificati estratti dal sistema informatico, del nominativo del firmatario è equipollente, per la validità dell'atto, all'apposizione di firma autografa.
4. Il sistema informatico consente di effettuare riproduzioni, copie o estratti, anche su supporto cartaceo.
Art. 10
(Comunicazione dei dati contenuti nei registri e degli atti)
1. Il sistema informatico è strutturato con modalità che assicurano:
a) l'individuazione dell'ufficio al quale il registro appartiene;
b) l'individuazione del soggetto che inserisce, modifica o comunica il dato;
c) l'avvenuta ricezione della comunicazione del dato.
Art. 11
(Modalità di accesso ai registri e agli atti)
1. L'accesso ai registri e agli atti informatizzati è effettuato dall'interessato direttamente o tramite l'ufficio depositario ovvero per via telematica, previa identificazione del medesimo secondo le regole procedurali.
2. In caso di rilascio di riproduzioni, copie, estratti o certificati per via telematica, la conformità di quanto trasmesso all'originale è attestata nelle forme previste dalla legge in relazione alla natura dell'atto.
3. Quando è previsto il pagamento di diritti, imposte o tasse, il rilascio di riproduzioni, copie, estratti o certificati per via telematica è subordinato al previo pagamento degli stessi, della cui avvenuta riscossione è dato atto nella copia, estratto o certificato trasmessi.
Art. 12
(Obblighi di conservazione e di custodia)
1. I registri e gli atti tenuti in modo informatico sono conservati per il tempo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
2. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, curano la conservazione dei registri e degli atti di cui al precedente comma 1, mediante l'utilizzo di supporti non riscrivibili, rinnovati a scadenze prestabilite e secondo le regole tecniche emanate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione a norma dell'articolo 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993 n. 537.
3. I soggetti di cui al comma 2 procedono, almeno ogni tre anni, alla formazione di una copia storica dell'archivio e ne dispongono la conservazione nei modi di cui al comma 2. Eseguita tale operazione dal registro in uso possono essere eliminati gli atti relativi agli affari esauriti da almeno due anni.
CAPO III
(Individuazione dei registri)
Art. 13
(Elenco dei registri)
Art. 14
(Determinazione dei modelli dei registri)
1.Ciascuno dei registri indicati all'articolo 13 può consistere di uno o più modelli.
2. Con decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nei casi previsti dall'articolo 646 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n.827, sono stabiliti i modelli di cui al comma 1. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 33 del regio decreto 18 dicembre 1941, n.1368 e dall'articolo 3 della legge 23 marzo 1956, n. 182.
CAPO IV
(Della raccolta dei provvedimenti)
Art. 15
(Archivio digitale dei provvedimenti)
1. Presso la cancelleria del tribunale e della corte di appello è istituito un archivio, tenuto ai sensi dell'articolo 12, comma 2, dove sono conservati, in copia, le sentenze e gli altri provvedimenti in materia civile e penale, che sono determinati con decreti del Ministro della giustizia.
2. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, possono rilasciare copia autentica degli atti contenuti nell'archivio previsto dal comma 1 del presente articolo.
Art. 16
(Prima copia dei provvedimenti in forma digitale)
Art. 17
(Archivio digitale dei provvedimenti del giudice di pace)
Art. 18
(Raccolta dei provvedimenti)
1. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, procedono, almeno ogni tre anni, alla formazione di una copia dell'archivio mediante l'utilizzo di supporti non riscrivibili, secondo le regole tecniche emanate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione a norma dell'articolo 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993 n. 537. Eseguita tale operazione dalla raccolta di cui all'articolo 15, comma 1, possono essere eliminati i provvedimenti depositati da almeno tre anni.
CAPO V
(Norme finali e transitorie)
Art. 19
(Raccolta dei provvedimenti in originale)
1. Sono fatte salve le norme di cui agli articoli 35 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, 16, comma 2 e 23 del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, regolanti la raccolta annuale degli originali dei provvedimenti giurisdizionali.
Art. 20
(Disposizioni di coordinamento)
1. Le norme del presente regolamento si applicano anche ai registri elencati all'articolo 13 le cui modalità di tenuta sono regolate con decreti emanati dal Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica o dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia.
Art. 21
(Regole procedurali)
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 27 marzo 2000