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Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Disciplina della responsabilita'
amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.
(Gazz. uff. 19-6-2001 n. 140).

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300,
che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata
in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina
della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche e delle
societa', associazioni od enti privi di personalita' giuridica che
non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e
criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma
dell'articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n.
300;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 maggio 2001;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie
e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;

Emana il seguente decreto legislativo:

Capo I
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE I
Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilita'
amministrativa.


Art. 1. Soggetti.
1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilita
degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti
di personalita giuridica e alle societa' e associazioni anche prive
di personalita' giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali,
agli altri enti pubblici non economici nonche' agli enti che svolgono
funzioni di rilievo costituzionale.


Art. 2. Principio di legalita'.
1. L'ente non puo' essere ritenuto responsabile per un fatto
costituente reato se la sua responsabilita' amministrativa in
relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente
previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del
fatto.

Art. 3. Successione di leggi.
1. L'ente non puo' essere ritenuto responsabile per un fatto che
secondo una legge posteriore non costituisce piu' reato o in
relazione al quale non e' piu' prevista la responsabilita'
amministrativa dell'ente, e, se vi e' stata condanna, ne cessano
l'esecuzione e gli effetti giuridici.
2. Se la legge del tempo in cui e' stato commesso l'illecito e le
successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono
piu' favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di
leggi eccezionali o temporanee.

Art. 4. Reati commessi all'estero.
1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10
del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede
principale rispondono anche in relazione ai reati commessi
all'estero, purche' nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo
in cui e' stato commesso il fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a
richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo
se la richiesta e' formulata anche nei confronti di quest'ultimo.


Art. 5. Responsabilita' dell'ente.
1. L'ente e' responsabile per i reati commessi nel suo interesse o
a suo vantaggio:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonche' da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno
dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno
agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Art. 6. Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente.
1. Se il reato e' stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:
a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima
della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione
idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei
modelli di curare il loro aggiornamento e' stato affidato a un
organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di
controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i
modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza da parte
dell'organismo di cui alla lettera b).
2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di
commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1,
devono rispondere alle seguenti esigenze:
a) individuare le attivita' nel cui ambito possono essere
commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la
formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai
reati da prevenire;
c) individuare modalita' di gestione delle risorse finanziarie
idonee ad impedire la commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti
dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza
dei modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il
mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere
adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di
codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative
degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto
con i Ministeri competenti, puo' formulare, entro trenta giorni,
osservazioni sulla idoneita' dei modelli a prevenire i reati.
4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella
lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente
dall'organo dirigente.
5. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha
tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

Art. 7. Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione
dell'ente.
1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente
e' responsabile se la commissione del reato e' stata resa possibile
dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
2. In ogni caso, e' esclusa l'inosservanza degli obblighi di
direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato,
ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione,
gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello
verificatosi.
3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione
dell'organizzazione nonche' al tipo di attivita' svolta, misure
idonee a garantire lo svolgimento dell'attivita' nel rispetto della
legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di
rischio.
4. L'efficace attuazione del modello richiede:
a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso
quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni
ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o
nell'attivita';
b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato
rispetto delle misure indicate nel modello.


Art. 8. Autonomia delle responsabilita' dell'ente.
1. La responsabilita' dell'ente sussiste anche quando:
a) l'autore del reato non e' stato identificato o non e' imputabile;
b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.
2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando e' concessa amnistia per un reato in relazione al quale e' prevista la sua responsabilita' e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.
3. L'ente puo' rinunciare all'amnistia.


SEZIONE II
Sanzioni in generale

Art. 9. Sanzioni amministrative.
1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
a) la sanzione pecuniaria;
b) le sanzioni interdittive;
c) la confisca;
d) la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita';
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o
concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione,
salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o
sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia' concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 10. Sanzione amministrativa pecuniaria.
1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica
sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero
non inferiore a cento ne' superiore a mille.
3.L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad
un massimo di lire tre milioni.
4. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.

Art. 11. Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria.
1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice
determina il numero delle quote tenendo conto della gravita' del
fatto, del grado della responsabilita' dell'ente nonche'
dell'attivita' svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del
fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
2. L'importo della quota e' fissato sulla base delle condizioni
economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare
l'efficacia della sanzione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della
quota e' sempre di lire duecentomila.

Art. 12. Casi di riduzione della sanzione pecuniaria.
1. La sanzione pecuniaria e' ridotta della meta' e non puo'
comunque essere superiore a lire duecento milioni se:
a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente
interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o
ne ha ricavato un vantaggio minimo;
b) il danno patrimoniale cagionato e' di particolare tenuita';
2. La sanzione e' ridotta da un terzo alla meta' se, prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le
conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si e' comunque
efficacemente adoperato in tal senso;
b) e' stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle
lettere del precedente comma, la sanzione e' ridotta dalla meta' ai
due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non puo' essere inferiore a
lire venti milioni.


Art. 13. Sanzioni interdittive.
1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per
i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle
seguenti condizioni:
a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entita' e
il reato e' stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da
soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la
commissione del reato e' stata determinata o agevolata da gravi
carenze organizzative;
b) in caso di reiterazione degli illeciti.
2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre
mesi e non superiore a due anni.
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti
dall'articolo 12, comma 1.


Art. 14. Criteri di scelta delle sanzioni interdittive.

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attivita'
alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina
il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11,
tenendo conto dell'idoneita' delle singole sanzioni a prevenire
illeciti del tipo di quello commesso.
2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione puo'
anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate
amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attivita'
comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni,
licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attivita'.
3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate
congiuntamente.
4. L'interdizione dall'esercizio dell'attivita' si applica soltanto
quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta
inadeguata.


Art. 15. Commissario giudiziale.
1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione
interdittiva che determina l'interruzione dell'attivita' dell'ente,
il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la
prosecuzione dell'attivita' dell'ente da parte di un commissario per
un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata
applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica
necessita' la cui interruzione puo' provocare un grave pregiudizio
alla collettivita';
b) l'interruzione dell'attivita' dell'ente puo' provocare, tenuto
conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del
territorio in cui e' situato, rilevanti ripercussioni
sull'occupazione.
2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attivita', il
giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto
della specifica attivita' in cui e' stato posto in essere l'illecito
da parte dell'ente.
3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il
commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di
organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie
di quello verificatosi. Non puo' compiere atti di straordinaria
amministrazione senza autorizzazione del giudice.
4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attivita' viene
confiscato.
5. La prosecuzione dell'attivita' da parte del commissario non puo'
essere disposta quando l'interruzione dell'attivita' consegue
all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Art. 16. Sanzioni interdittive applicate in via definitiva.
1. Puo' essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio
dell'attivita' se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante
entita' ed e' gia' stato condannato, almeno tre volte negli ultimi
sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio
dell'attivita'.
2. Il giudice puo' applicare all'ente, in via definitiva, la
sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando e' gia'
stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi
sette anni.
3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente
utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la
commissione di reati in relazione ai quali e' prevista la sua
responsabilita' e' sempre disposta l'interdizione definitiva
dall'esercizio dell'attivita' e non si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 17.


Art. 17. Riparazione delle conseguenze del reato.
1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni
interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di
apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti
condizioni:
a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le
conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si e' comunque
efficacemente adoperato in tal senso;
b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno
determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli
organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello
verificatosi;
c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini
della confisca.

Art. 18. Pubblicazione della sentenza di condanna.
1. La pubblicazione della sentenza di condanna puo' essere disposta
quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.
2. La sentenza e' pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o piu' giornali indicati dal giudice nella sentenza nonche' mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.
3. La pubblicazione della sentenza e' eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

Art. 19. Confisca.
1. Nei confronti dell'ente e' sempre disposta, con la sentenza di
condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che
per la parte che puo' essere restituita al danneggiato. Sono fatti
salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
2. Quando non e' possibile eseguire la confisca a norma del comma
1, la stessa puo' avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre
utilita' di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Art. 20. Reiterazione.
1. Si ha reiterazione quando l'ente, gia' condannato in via
definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne
commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna
definitiva.

Art. 21. Pluralita' di illeciti.
1. Quando l'ente e' responsabile in relazione ad una pluralita' di
reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi
nello svolgimento di una medesima attivita' e prima che per uno di
essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica
la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito piu' grave aumentata
fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della
sanzione pecuniaria non puo' comunque essere superiore alla somma
delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o piu'
degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle
sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito piu'
grave.

Art. 22. Prescrizione.
1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque
anni dalla data di consumazione del reato.
2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di
misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito
amministrativo a norma dell'articolo 59.
3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di
prescrizione.
4. Se l'interruzione e' avvenuta mediante la contestazione
dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non
corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che
definisce il giudizio.


Art. 23. Inosservanza delle sanzioni interdittive.
1. Chiunque, nello svolgimento dell'attivita' dell'ente a cui e'
stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva
trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o
misure, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente
nell'interesse o a vantaggio del quale il reato e' stato commesso, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento
quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.
3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto
rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da
quelle in precedenza irrogate.



SEZIONE III
Responsabilita' amministrativa per reati previsti dal codice penale


Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di
un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli
316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso
in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si
applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1,
l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita' o e' derivato
un danno di particolare gravita'; si applica la sanzione pecuniaria
da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).


Art. 25. Concussione e corruzione.
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli
318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la
sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli
319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si
applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli
317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto
l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', 319-ter, comma
2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione
pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da
1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati
commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e
3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9,
comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.



Art. 26. Delitti tentati.
1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo
alla meta' in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo,
dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il
compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Capo II
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE


SEZIONE I
Responsabilita' patrimoniale dell'ente


Art. 27. Responsabilita' patrimoniale dell'ente.
1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria
risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi
dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni
del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A
tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena
pecuniaria.


SEZIONE II
Vicende modificative dell'ente.


Art. 28. Trasformazione dell'ente.
1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la
responsabilita' per i reati commessi anteriormente alla data in cui
la trasformazione ha avuto effetto.


Art. 29. Fusione dell'ente.
1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne
risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti
partecipanti alla fusione.

Art. 30. Scissione dell'ente.
1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilita'
dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui
la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale,
sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie
dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data
dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo e' limitato al
valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente,
salvo che si tratti di ente al quale e' stato trasferito, anche in
parte il ramo di attivita' nell'ambito del quale e' stato commesso il
reato.
3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2,
si applicano agli enti cui e' rimasto o e' stato trasferito, anche in
parte, il ramo di attivita' nell'ambito del quale il reato e' stato
commesso.

Art. 31. Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione.
1. Se la fusione o la scissione e' avvenuta prima della conclusione
del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione
pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle
condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente
responsabile.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla
fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, e' applicabile la
sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione
della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della
fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista
dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le
ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo
articolo.
3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza
di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione
pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione
pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.
4. Resta salva la facolta' dell'ente, anche nei casi di fusione o
scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la
conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.


Art. 32. Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione.
1. Nei casi di responsabilita' dell'ente risultante dalla fusione o
beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla
data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il
giudice puo' ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20,
anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti
partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi
anteriormente a tale data.
2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle
violazioni e dell'attivita' nell'ambito della quale sono state
commesse nonche' delle caratteristiche della fusione o della
scissione.
3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione
puo' essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi e'
stato trasferito, anche in parte, il ramo di attivita' nell'ambito
del quale e' stato commesso il reato per cui e' stata pronunciata
condanna nei confronti dell'ente scisso.


Art. 33. Cessione di azienda.
1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attivita' e' stato
commesso il reato, il cessionario e' solidalmente obbligato, salvo il
beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti
del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.
2. L'obbligazione del cessionario e' limitata alle sanzioni
pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero
dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a
conoscenza.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel
caso di conferimento di azienda.


Capo III
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE
SEZIONE I
Disposizioni generali


Art. 34. Disposizioni processuali applicabili.
1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi
dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonche', in
quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e
del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 35. Estensione della disciplina relativa all'imputato.
1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative
all'imputato, in quanto compatibili.



SEZIONE II
Soggetti, giurisdizione e competenza.


Art. 36. Attribuzioni del giudice penale. 
1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente
appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli
stessi dipendono.
2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo
dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del
tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati
dai quali l'illecito amministrativo dipende.

Art. 37. Casi di improcedibilita'.
1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo
dell'ente quando l'azione penale non puo' essere iniziata o
proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una
condizione di procedibilita'.


Art. 38. Riunione e separazione dei procedimenti.
1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente e'
riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore
del reato da cui l'illecito dipende.
2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente
soltanto quando:
a) e' stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi
dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
b) il procedimento e' stato definito con il giudizio abbreviato o
con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale, ovvero e' stato emesso il decreto penale di
condanna;
c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende
necessario.


Art. 39. Rappresentanza dell'ente.
1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio
rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui
dipende l'illecito amministrativo.
2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce
depositando nella cancelleria dell'autorita' giudiziaria procedente
una dichiarazione contenente a pena di inammissibilita':
a) la denominazione dell'ente e le generalita' del suo legale
rappresentante;
b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della
procura;
c) la sottoscrizione del difensore;
d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100,
comma 1, del codice di procedura penale, e' depositata nella
segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice
ovvero e' presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui
al comma 2.
4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito
e' rappresentato dal difensore.


Art. 40. Difensore di ufficio.
1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne e'
rimasto privo e' assistito da un difensore di ufficio.

Art. 41. Contumacia dell'ente.
1. L'ente che non si costituisce nel processo e' dichiarato
contumace.

Art. 42. Vicende modificative dell'ente nel corso del processo.
1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente
originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti
degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari
della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo
stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39,
comma 2.

Art. 43. Notificazioni all'ente.
1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni
dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.
2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna
al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende
l'illecito amministrativo.
3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione
di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorita'
giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo
161 del codice di procedura penale.
4. Se non e' possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti
dai commi precedenti, l'autorita' giudiziaria dispone nuove ricerche.
Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su
richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.


SEZIONE III
P r o v e


Art. 44. Incompatibilita' con l'ufficio di testimone.
1. Non puo' essere assunta come testimone:
a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito
amministrativo;
b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione
di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche
al momento della commissione del reato.
2. Nel caso di incompatibilita' la persona che rappresenta l'ente
puo' essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con
gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona
imputata in un procedimento connesso.


SEZIONE IV
Misure cautelari

 

Art. 45. Applicazione delle misure cautelari.
1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della
responsabilita' dell'ente per un illecito amministrativo dipendente
da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere
concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa
indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero puo'
richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle
sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando
al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli
a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive gia'
depositate.
2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica
anche le modalita' applicative della misura. Si osservano le
disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.
3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice puo'
nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un
periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.


Art. 46. Criteri di scelta delle misure.
1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della
specifica idoneita' di ciascuna in relazione alla natura e al grado
delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entita' del
fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.
3. L'interdizione dall'esercizio dell'attivita' puo' essere
disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti
inadeguata.
4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

Art. 47. Giudice competente e procedimento di applicazione.
1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonche'
sulle modifiche delle loro modalita' esecutive, provvede il giudice
che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le
indagini preliminari. Si applicano altresi' le disposizioni di cui
all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare e'
presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne
fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente
e i difensori sono altresi' avvisati che, presso la cancelleria del
giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli
elementi sui quali la stessa si fonda.
3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme
dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di
procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo
articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il
deposito della richiesta e la data dell'udienza non puo' intercorrere
un termine superiore a quindici giorni.


Art. 48. Adempimenti esecutivi.
1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare
e' notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

Art. 49. Sospensione delle misure cautelari.
1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di
poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione
di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il
giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la
richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione,
dispone la sospensione della misura e indica il termine per la
realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo
17.
2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende
di una somma di denaro che non puo' comunque essere inferiore alla
meta' della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per
cui si procede. In luogo del deposito, e' ammessa la prestazione di
una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.
3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle
attivita' nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata
e la somma depositata o per la quale e' stata data garanzia e'
devoluta alla Cassa delle ammende.
4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice
revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma
depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata
si estingue.

Art. 50. Revoca e sostituzione delle misure cautelari.
1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando
risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di
applicabilita' previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le
ipotesi previste dall'articolo 17.
2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la
misura applicata non appare piu proporzionata all'entita' del fatto o
alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via
definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o
dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne
dispone l'applicazione con modalita' meno gravose, anche stabilendo
una minore durata.

Art. 51. Durata massima delle misure cautelari.
1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la
durata, che non puo' superare la meta' del termine massimo indicato
dall'articolo 13, comma 2.
2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della
misura cautelare puo' avere la stessa durata della corrispondente
sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata
della misura cautelare non puo' superare i due terzi del termine
massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.
3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data
della notifica dell'ordinanza.
4. La durata delle misure cautelari e' computata nella durata delle
sanzioni applicate in via definitiva.


Art. 52. Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari.
1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore,
possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di
misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano
le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del
codice di procedura penale.
2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico
ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre
ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le
disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.


Art. 53. Sequestro preventivo.
1. Il giudice puo' disporre il sequestro delle cose di cui e'
consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le
disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322,
322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.


Art. 54. Sequestro conservativo.
1. Se vi e' fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il
pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito,
chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente
o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

-------------------:
-Il testo degli articoli 316, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale è il seguente:
"Art. 316 (Presupposti ed effetti del provvedimento). -
1. Se vi e' fondata ragione di ritenere che manchino o si
disperdano le garanzie per il pagamento della pena
pecuniaria delle spese di procedimento e di ogni altra
somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero,
in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il
sequestro conservativo dei beni mobili o immobili
dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti
in cui la legge ne consente il pignoramento.
2. Se vi e' fondata ragione di ritenere che manchino o
si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili
derivanti dal reato, la parte civile puo' chiedere il
sequestro conservativo dei beni dell'imputato o del
responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma 1.
3. Il sequestro disposto a richiesta del pubblico
ministero giova anche alla parte civile.
4. Per effetto del sequestro i crediti indicati nei
commi 1 e 2 si considerano privilegiati, rispetto a ogni
altro credito non privilegiato di data anteriore e ai
crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i
privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi.".
"Art. 317 (Forma del provvedimento. Competenza). - 1.
Il provvedimento che dispone il sequestro conservativo a
richiesta del pubblico ministero o della parte civile e'
emesso con ordinanza del giudice che procede.
2. Se e' stata pronunciata sentenza di condanna, di
proscioglimento o di non luogo a procedere, soggetta a
impugnazione, il sequestro e' ordinato, prima che gli atti
siano trasmessi al giudice dell'impugnazione, dal giudice
che ha pronunciato la sentenza e, successivamente, dal
giudice che deve decidere sull'impugnazione. Dopo il
provvedimento che dispone il giudizio e prima che gli atti
siano trasmessi al giudice competente, provvede il giudice
per le indagini preliminari.
3. Il sequestro e' eseguito dall'ufficiale giudiziario
con le forme prescritte dal codice di procedura civile per
l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o
immobili.
4. Gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza
di proscioglimento o di non luogo a procedere non e' piu'
soggetta a impugnazione. La cancellazione della
trascrizione del sequestro di immobili e' eseguita a cura
del pubblico ministero. Se il pubblico ministero non
provvede, l'interessato puo' proporre incidente di
esecuzione.".
"Art. 318 (Riesame dell'ordinanza di sequestro
conservativo). - 1. Contro l'ordinanza di sequestro
conservativo chiunque vi abbia interesse puo' proporre
richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'art.
324.
2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione
del provvedimento.".
"Art. 319 (Offerta di cauzione). - 1. Se l'imputato o
il responsabile civile offre cauzione idonea a garantire i
crediti indicati nell'art. 316, il giudice dispone con
decreto che non si faccia luogo al sequestro conservativo e
stabilisce le modalita' con cui la cauzione deve essere
prestata.
2. Se l'offerta e' proposta con la richiesta di
riesame, il giudice revoca il sequestro conservativo quando
ritiene la cauzione proporzionata al valore delle cose
sequestrate.
3. Il sequestro e' altresi' revocato dal giudice se
l'imputato o il responsabile civile offre, in qualunque
stato e grado del processo di merito, cauzione idonea.".
"Art. 320 (Esecuzione sui beni sequestrati). - 1. Il
sequestro conservativo si converte in pignoramento quando
diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento
di una pena pecuniaria ovvero quando diventa esecutiva la
sentenza che condanna l'imputato e il responsabile civile
al risarcimento del danno in favore della parte civile. La
conversione non estingue il privilegio previsto dall'art.
316, comma 4.
2. Salva l'azione per ottenere con le forme ordinarie
il pagamento delle somme che rimangono ancora dovute,
l'esecuzione forzata sui bei sequestrati ha luogo nelle
forme prescritte dal codice di procedura civile. Sul prezzo
ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle somme
depositate a titolo di cauzione e non devolute alla cassa
delle ammende, sono pagate, nell'ordine, le somme dovute
alla parte civile a titolo di risarcimento del danno e di
spese processuali, le pene pecuniarie, le spese di
procedimento e ogni altra somma dovuta all'erario dello
Stato.".


SEZIONE V
Indagini preliminari e udienza preliminare.


Art. 55. Annotazione dell'illecito amministrativo.
1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito
amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota
immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di
procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente,
ove possibile, alle generalita' del suo legale rappresentante nonche'
il reato da cui dipende l'illecito.
2. L'annotazione di cui al comma 1 e' comunicata all'ente o al suo
difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui e'
consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato
alla persona alla quale il reato e' attribuito.

Nota all'art. 55:
- Si riporta il testo dell'art. 335 del codice di
procedura penale:
"Art. 335 (Registro delle notizie di reato). - 1. Il
pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito
registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato
che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa
nonche', contestualmente o dal momento in cui risulta, il
nome della persona alla quale il reato stesso e'
attribuito.
2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la
qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta
diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura
l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza
procedere a nuove iscrizioni.
3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei
delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), le
iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla
persona alla quale il reato e' attribuito, alla persona
offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano
richiesta.
3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti
all'attivita' di indagine, il pubblico ministero, nel
decidere sulla richiesta, puo' disporre, con decreto
motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non
superiore a tre mesi e non rinnovabili.".

Art. 56. Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle
indagini preliminari.
1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito
amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini
preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.
2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a
carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

Art. 57. Informazione di garanzia.
1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere
l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni
nonche' l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve
depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 58. Archiviazione.
1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a
norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato
di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale
presso la corte d'appello. Il procuratore generale puo' svolgere gli
accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le
condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative
conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.


Art. 59. Contestazione dell'illecito amministrativo.
1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero
contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La
contestazione dell'illecito e' contenuta in uno degli atti indicati
dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.
2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente,
l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che puo'
comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con
l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi
articoli di legge e delle fonti di prova.

---------------------
Art. 405 c.p.p.:
"Art. 405 (Inizio dell'azione penale. Forme e termini).
- 1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione esercita l'azione penale, formulando
l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI, ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 415-bis, il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi
dalla data in cui il nome della persona alla quale e' attribuito il reato e' iscritto nel registro delle notizie
di reato. Il termine e' di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a).
3. Se e' necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento
in cui queste pervengono al pubblico ministero.
4. Se e' necessaria l'autorizzazione a procedere, il decorso del termine e' sospeso dal momento della richiesta
a quello in cui l'autorizzazione perviene al pubblico ministero.".


Art. 60. Decadenza dalla contestazione.
1. Non puo' procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59
quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente e'
estinto per prescrizione.

Art. 61. Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare.
1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non
luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilita' della
sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste
o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o
comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilita'
dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice
di procedura penale.
2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il
giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullita', la
contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con
l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che puo'
comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da
cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti
di prova nonche' gli elementi identificativi dell'ente.

----------------
Art. 426 c.p.p.:
"Art. 426 (Requisiti della sentenza). - 1. La sentenza
contiene:
a) l'intestazione in nome del popolo italiano e
l'indicazione dell'autorita' che l'ha pronunciata;
b) le generalita' dell'imputato o le altre
indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche'
le generalita' delle altre parti private;
c) l'imputazione;
d) l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di
diritto su cui la decisione e' fondata;
e) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli
di legge applicati;
f) la data e la sottoscrizione del giudice.
2. In caso di impedimento del giudice, la sentenza e'
sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione
della causa della sostituzione.
3. Oltre che nel caso previsto dall'art. 125, comma 3,
la sentenza e' nulla se manca o e' incompleto nei suoi
elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la
sottoscrizione del giudice.".

SEZIONE VI
Procedimenti speciali


Art. 62. Giudizio abbreviato.
1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del
titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto
applicabili.
2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le
disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.
3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di
procedura penale e' operata sulla durata della sanzione interdittiva
e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non e' ammesso quando per
l'illecito amministrativo e' prevista l'applicazione di una sanzione
interdittiva in via definitiva.


Art. 63. Applicazione della sanzione su richiesta.
1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta e' ammessa
se il giudizio nei confronti dell'imputato e' definito ovvero
definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale
nonche' in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo e'
prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di
cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in
quanto applicabili.
2. Nei casi in cui e' applicabile la sanzione su richiesta, la
riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura
penale e' operata sulla durata della sanzione interdittiva e
sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione
interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.


Art. 64. Procedimento per decreto.
1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la
sola sanzione pecuniaria, puo' presentare al giudice per le indagini
preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito
amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa
trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del
decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la
misura.
2. Il pubblico ministero puo' chiedere l'applicazione di una
sanzione pecuniaria diminuita sino alla meta' rispetto al minimo
dell'importo applicabile.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve
pronunciare sentenza di esclusione della responsabilita' dell'ente,
restituisce gli atti al pubblico ministero.
4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e
dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto
compatibili.


SEZIONE VII
Giudizio


Art. 65. Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato.
1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice
puo' disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di
provvedere alle attivita' di cui all'articolo 17 e dimostra di essere
stato nell'impossibilita' di effettuarle prima. In tal caso, il
giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma
di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui
all'articolo 49.

Art. 66. Sentenza di esclusione della responsabilita' dell'ente.
1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste,
il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel
dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, e' insufficiente
o e' contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

Art. 67. Sentenza di non doversi procedere.
1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi
previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione e' estinta per
prescrizione.

Art. 68. Provvedimenti sulle misure cautelari.
1. Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66 e
67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari
eventualmente disposte.

Art. 69. Sentenza di condanna.
1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo
contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo
condanna al pagamento delle spese processuali.
2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza
deve sempre indicare l'attivita' o le strutture oggetto della
sanzione.
 

Art. 70. Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente.
1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente
responsabile, il giudice da' atto nel dispositivo che la sentenza e'
pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione
o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente
originariamente responsabile.
2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente
responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti
indicati nel comma 1.

SEZIONE VIII
Impugnazioni

Art. 71. Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilita'
amministrativa dell'ente.
1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse
da quelle interdittive l'ente puo' proporre impugnazione nei casi e
nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende
l'illecito amministrativo.
2. Contro la sentenza che applica una o piu' sanzioni interdittive,
l'ente puo' sempre proporre appello anche se questo non e' ammesso
per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il
pubblico ministero puo' proporre le stesse impugnazioni consentite
per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.
 

Art. 72. Estensione delle impugnazioni.
1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende
l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente,
all'ente e all'imputato, purche' non fondate su motivi esclusivamente
personali.

Art. 73. Revisione delle sentenze.
1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono
del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644,
645, 646 e 647.


SEZIONE IX
Esecuzione


Art. 74. Giudice dell'esecuzione.
1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e' il giudice indicato
nell'articolo 665 del codice di procedura penale.
2. Il giudice indicato nel comma 1 e' pure competente per i
provvedimenti relativi:
a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi
previsti dall'articolo 3;
b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del
reato per amnistia;
c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile
nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;
d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.
3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di
cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto
applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si
osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del
codice di procedura penale.
4. Quando e' applicata l'interdizione dall'esercizio
dell'attivita', il giudice, su richiesta dell'ente, puo' autorizzare
il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la
prosecuzione dell'attivita' interdetta. Si osservano le disposizioni
di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.


Art. 75. Esecuzione delle sanzioni pecuniarie.
1. Le condanne al pagamento delle sanzioni amministrative
pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti per l'esecuzione delle
pene pecuniarie.
2. Per il pagamento rateale, per la dilazione del pagamento e per
la sospensione della riscossione delle sanzioni amministrative
pecuniarie si osservano le disposizioni di cui agli articoli 19 e
19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46.


Art. 76. Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna.
1. La pubblicazione della sentenza di condanna e' eseguita a spese
dell'ente nei cui confronti e' stata applicata la sanzione. Si
osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4,
del codice di procedura penale.


Art. 77. Esecuzione delle sanzioni interdittive.
1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una
sanzione interdittiva e' notificata all'ente a cura del pubblico
ministero.
2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni
interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

Art. 78. Conversione delle sanzioni interdittive.
1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui
all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto
della sentenza, puo' richiedere la conversione della sanzione
amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.
2. La richiesta e' presentata al giudice dell'esecuzione e deve
contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli
adempimenti di cui all'articolo 17.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il
giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso
alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente
infondata, il giudice puo' sospendere l'esecuzione della sanzione. La
sospensione e' disposta con decreto motivato revocabile.
4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le
sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione
pecuniaria in una somma non inferiore a quella gia' applicata in
sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare
l'importo della somma il giudice tiene conto della gravita'
dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno
determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui
all'articolo 17.

Art. 79. Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto.
1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la
prosecuzione dell'attivita' dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la
nomina del commissario giudiziale e' richiesta dal pubblico ministero
al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalita'.
2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice
dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione
e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione
sull'attivita' svolta nella quale rende conto della gestione,
indicando altresi' l'entita' del profitto da sottoporre a confisca e
le modalita' con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667,
comma 4, del codice di procedura penale.
4. Le spese relative all'attivita' svolta dal commissario e al suo
compenso sono a carico dell'ente.


Art. 80. Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative.
1. Presso il casellario giudiziale centrale e' istituita l'anagrafe
nazionale delle sanzioni amministrative di cui al capo II.
2. Nell'anagrafe sono iscritti, per estratto, le sentenze e i
decreti che hanno applicato agli enti sanzioni amministrative
dipendenti da reato appena divenuti irrevocabili nonche' i
provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non
piu' soggetti ad impugnazione che riguardano le sanzioni
amministrative.
3. Le iscrizioni dell'anagrafe sono eliminate trascorsi cinque anni
dal giorno in cui hanno avuto esecuzione se e' stata applicata la
sanzione pecuniaria o dieci anni se e' stata applicata una sanzione
diversa sempre che nei periodi indicati non e' stato commesso un
ulteriore illecito amministrativo.

Art. 81. Certificati dell'anagrafe.
1. Ogni organo avente giurisdizione, ai sensi del presente decreto
legislativo, in ordine all'illecito amministrativo dipendente da
reato ha diritto di ottenere, per ragioni di giustizia, il
certificato di tutte le iscrizioni esistenti nei confronti dell'ente.
Uguale diritto appartiene a tutte le pubbliche amministrazioni e agli
enti incaricati di pubblici servizi quando il certificato e'
necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni, in
relazione all'ente cui il certificato stesso si riferisce.
2. Il pubblico ministero puo' richiedere, per ragioni di giustizia,
il predetto certificato dell'ente sottoposto a procedimento di
accertamento della responsabilita' amministrativa dipendente da
reato.
3. L'ente al quale le iscrizioni si riferiscono ha diritto di
ottenere il relativo certificato senza motivare la domanda.
4. Nel certificato di cui al comma 3 non sono riportate le
iscrizioni relative alle sentenze di applicazione della sanzione su
richiesta e ai decreti di applicazione della sanzione pecuniaria.

Art. 82. Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati.
1. Sulle questioni relative alle iscrizioni e ai certificati
dell'anagrafe e' competente il tribunale di Roma, che decide in
composizione monocratica osservando le disposizioni di cui
all'articolo 78.


Capo IV
Disposizioni di attuazione e di coordinamento.


Art. 83. Concorso di sanzioni.
1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni
interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando
diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della
sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti
dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.
2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente e' stata gia'
applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo
a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la
durata della sanzione gia' sofferta e' computata ai fini della
determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente
da reato.

Art. 84. Comunicazioni alle autorita' di controllo o di vigilanza.
1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la
sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della
cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorita' che
esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

Art. 85. Disposizioni regolamentari.
1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della
giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al
procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che
concernono:
a) le modalita' di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici
giudiziari;
b) i compiti ed il funzionamento dell'Anagrafe nazionale;
c) le altre attivita' necessarie per l'attuazione del presente
decreto legislativo.
2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal
comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla richiesta.