IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300,
che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata
in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina
della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche e delle
societa', associazioni od enti privi di personalita' giuridica che
non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e
criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma
dell'articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n.
300;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 maggio 2001;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie
e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;
Emana il seguente decreto legislativo:
Capo I
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE
SEZIONE I
Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilita'
amministrativa.
Art. 1. Soggetti.
1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilita
degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti
di personalita giuridica e alle societa' e associazioni anche prive
di personalita' giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali,
agli altri enti pubblici non economici nonche' agli enti che svolgono
funzioni di rilievo costituzionale.
Art. 2. Principio di legalita'.
1. L'ente non puo' essere ritenuto responsabile per un fatto
costituente reato se la sua responsabilita' amministrativa in
relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente
previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del
fatto.
Art. 3. Successione di leggi.
1. L'ente non puo' essere ritenuto responsabile per un fatto che
secondo una legge posteriore non costituisce piu' reato o in
relazione al quale non e' piu' prevista la responsabilita'
amministrativa dell'ente, e, se vi e' stata condanna, ne cessano
l'esecuzione e gli effetti giuridici.
2. Se la legge del tempo in cui e' stato commesso l'illecito e le
successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono
piu' favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di
leggi eccezionali o temporanee.
Art. 4. Reati commessi all'estero.
1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10
del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede
principale rispondono anche in relazione ai reati commessi
all'estero, purche' nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo
in cui e' stato commesso il fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a
richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo
se la richiesta e' formulata anche nei confronti di quest'ultimo.
Art. 5. Responsabilita' dell'ente.
1. L'ente e' responsabile per i reati commessi nel suo interesse o
a suo vantaggio:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione
dell'ente o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale
nonche' da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello
stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno
dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno
agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.
Art. 6. Soggetti in posizione apicale e modelli di
organizzazione dell'ente.
1. Se il reato e' stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1,
lettera a), l'ente non risponde se prova che:
a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima
della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione
idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei
modelli di curare il loro aggiornamento e' stato affidato a un
organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di
controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i
modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza da parte
dell'organismo di cui alla lettera b).
2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di
commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1,
devono rispondere alle seguenti esigenze:
a) individuare le attivita' nel cui ambito possono essere
commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la
formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai
reati da prevenire;
c) individuare modalita' di gestione delle risorse finanziarie
idonee ad impedire la commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti
dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza
dei modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il
mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere
adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di
codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative
degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto
con i Ministeri competenti, puo' formulare, entro trenta giorni,
osservazioni sulla idoneita' dei modelli a prevenire i reati.
4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella
lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente
dall'organo dirigente.
5. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha
tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.
Art. 7. Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione
dell'ente.
1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente
e' responsabile se la commissione del reato e' stata resa possibile
dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
2. In ogni caso, e' esclusa l'inosservanza degli obblighi di
direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato,
ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione,
gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello
verificatosi.
3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione
dell'organizzazione nonche' al tipo di attivita' svolta, misure
idonee a garantire lo svolgimento dell'attivita' nel rispetto della
legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di
rischio.
4. L'efficace attuazione del modello richiede:
a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso
quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni
ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o
nell'attivita';
b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato
rispetto delle misure indicate nel modello.
Art. 8. Autonomia delle responsabilita' dell'ente.
1. La responsabilita' dell'ente sussiste anche quando:
a) l'autore del reato non e' stato identificato o non e' imputabile;
b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.
2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando
e' concessa amnistia per un reato in relazione al quale e' prevista la sua responsabilita'
e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.
3. L'ente puo' rinunciare all'amnistia.
SEZIONE II
Sanzioni in generale
Art. 9. Sanzioni amministrative.
1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
a) la sanzione pecuniaria;
b) le sanzioni interdittive;
c) la confisca;
d) la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita';
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o
concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione,
salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o
sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia' concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 10. Sanzione amministrativa
pecuniaria.
1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica
sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero
non inferiore a cento ne' superiore a mille.
3.L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad
un massimo di lire tre milioni.
4. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.
Art. 11. Criteri di commisurazione della
sanzione pecuniaria.
1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice
determina il numero delle quote tenendo conto della gravita' del
fatto, del grado della responsabilita' dell'ente nonche'
dell'attivita' svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del
fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
2. L'importo della quota e' fissato sulla base delle condizioni
economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare
l'efficacia della sanzione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della
quota e' sempre di lire duecentomila.
Art. 12. Casi di riduzione della sanzione
pecuniaria.
1. La sanzione pecuniaria e' ridotta della meta' e non puo'
comunque essere superiore a lire duecento milioni se:
a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente
interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o
ne ha ricavato un vantaggio minimo;
b) il danno patrimoniale cagionato e' di particolare tenuita';
2. La sanzione e' ridotta da un terzo alla meta' se, prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le
conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si e' comunque
efficacemente adoperato in tal senso;
b) e' stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati
della specie di quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle
lettere del precedente comma, la sanzione e' ridotta dalla meta' ai
due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non puo' essere inferiore a
lire venti milioni.
Art. 13. Sanzioni interdittive.
1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per
i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle
seguenti condizioni:
a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entita' e
il reato e' stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da
soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la
commissione del reato e' stata determinata o agevolata da gravi
carenze organizzative;
b) in caso di reiterazione degli illeciti.
2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre
mesi e non superiore a due anni.
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti
dall'articolo 12, comma 1.
Art. 14. Criteri di scelta delle sanzioni interdittive.
1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attivita'
alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina
il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11,
tenendo conto dell'idoneita' delle singole sanzioni a prevenire
illeciti del tipo di quello commesso.
2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione puo'
anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate
amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attivita'
comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni,
licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attivita'.
3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate
congiuntamente.
4. L'interdizione dall'esercizio dell'attivita' si applica soltanto
quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta
inadeguata.
Art. 15. Commissario giudiziale.
1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione
interdittiva che determina l'interruzione dell'attivita' dell'ente,
il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la
prosecuzione dell'attivita' dell'ente da parte di un commissario per
un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata
applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica
necessita' la cui interruzione puo' provocare un grave pregiudizio
alla collettivita';
b) l'interruzione dell'attivita' dell'ente puo' provocare, tenuto
conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del
territorio in cui e' situato, rilevanti ripercussioni
sull'occupazione.
2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attivita', il
giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto
della specifica attivita' in cui e' stato posto in essere l'illecito
da parte dell'ente.
3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il
commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di
organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie
di quello verificatosi. Non puo' compiere atti di straordinaria
amministrazione senza autorizzazione del giudice.
4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attivita' viene
confiscato.
5. La prosecuzione dell'attivita' da parte del commissario non puo'
essere disposta quando l'interruzione dell'attivita' consegue
all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.
Art. 16. Sanzioni interdittive applicate
in via definitiva.
1. Puo' essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio
dell'attivita' se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante
entita' ed e' gia' stato condannato, almeno tre volte negli ultimi
sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio
dell'attivita'.
2. Il giudice puo' applicare all'ente, in via definitiva, la
sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando e' gia'
stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi
sette anni.
3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente
utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la
commissione di reati in relazione ai quali e' prevista la sua
responsabilita' e' sempre disposta l'interdizione definitiva
dall'esercizio dell'attivita' e non si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 17.
Art. 17. Riparazione delle conseguenze del reato.
1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni
interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di
apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti
condizioni:
a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le
conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si e' comunque
efficacemente adoperato in tal senso;
b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno
determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli
organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello
verificatosi;
c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini
della confisca.
Art. 18. Pubblicazione della sentenza di
condanna.
1. La pubblicazione della sentenza di condanna puo' essere disposta
quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.
2. La sentenza e' pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o piu'
giornali indicati dal giudice nella sentenza nonche' mediante affissione nel comune ove
l'ente ha la sede principale.
3. La pubblicazione della sentenza e' eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a
spese dell'ente.
Art. 19. Confisca.
1. Nei confronti dell'ente e' sempre disposta, con la sentenza di
condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che
per la parte che puo' essere restituita al danneggiato. Sono fatti
salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
2. Quando non e' possibile eseguire la confisca a norma del comma
1, la stessa puo' avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre
utilita' di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.
Art. 20. Reiterazione.
1. Si ha reiterazione quando l'ente, gia' condannato in via
definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne
commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna
definitiva.
Art. 21. Pluralita' di illeciti.
1. Quando l'ente e' responsabile in relazione ad una pluralita' di
reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi
nello svolgimento di una medesima attivita' e prima che per uno di
essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica
la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito piu' grave aumentata
fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della
sanzione pecuniaria non puo' comunque essere superiore alla somma
delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o piu'
degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle
sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito piu'
grave.
Art. 22. Prescrizione.
1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque
anni dalla data di consumazione del reato.
2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di
misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito
amministrativo a norma dell'articolo 59.
3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di
prescrizione.
4. Se l'interruzione e' avvenuta mediante la contestazione
dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non
corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che
definisce il giudizio.
Art. 23. Inosservanza delle sanzioni interdittive.
1. Chiunque, nello svolgimento dell'attivita' dell'ente a cui e'
stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva
trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o
misure, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente
nell'interesse o a vantaggio del quale il reato e' stato commesso, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento
quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.
3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto
rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da
quelle in precedenza irrogate.
SEZIONE III
Responsabilita' amministrativa per reati previsti dal codice penale
Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di
un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in
danno dello Stato o di un ente pubblico.
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli
316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso
in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si
applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1,
l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita' o e' derivato
un danno di particolare gravita'; si applica la sanzione pecuniaria
da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
Art. 25. Concussione e corruzione.
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli
318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la
sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli
319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si
applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli
317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto
l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', 319-ter, comma
2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione
pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da
1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati
commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e
3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9,
comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
Art. 26. Delitti tentati.
1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo
alla meta' in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo,
dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il
compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.
Capo II
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE
SEZIONE I
Responsabilita' patrimoniale dell'ente
Art. 27. Responsabilita' patrimoniale dell'ente.
1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria
risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi
dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni
del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A
tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena
pecuniaria.
SEZIONE II
Vicende modificative dell'ente.
Art. 28. Trasformazione dell'ente.
1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la
responsabilita' per i reati commessi anteriormente alla data in cui
la trasformazione ha avuto effetto.
Art. 29. Fusione dell'ente.
1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne
risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti
partecipanti alla fusione.
Art. 30. Scissione dell'ente.
1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilita'
dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui
la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale,
sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie
dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data
dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo e' limitato al
valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente,
salvo che si tratti di ente al quale e' stato trasferito, anche in
parte il ramo di attivita' nell'ambito del quale e' stato commesso il
reato.
3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2,
si applicano agli enti cui e' rimasto o e' stato trasferito, anche in
parte, il ramo di attivita' nell'ambito del quale il reato e' stato
commesso.
Art. 31. Determinazione delle sanzioni
nel caso di fusione o scissione.
1. Se la fusione o la scissione e' avvenuta prima della conclusione
del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione
pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle
condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente
responsabile.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla
fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, e' applicabile la
sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione
della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della
fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista
dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le
ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo
articolo.
3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza
di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione
pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione
pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.
4. Resta salva la facolta' dell'ente, anche nei casi di fusione o
scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la
conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.
Art. 32. Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione.
1. Nei casi di responsabilita' dell'ente risultante dalla fusione o
beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla
data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il
giudice puo' ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20,
anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti
partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi
anteriormente a tale data.
2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle
violazioni e dell'attivita' nell'ambito della quale sono state
commesse nonche' delle caratteristiche della fusione o della
scissione.
3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione
puo' essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi e'
stato trasferito, anche in parte, il ramo di attivita' nell'ambito
del quale e' stato commesso il reato per cui e' stata pronunciata
condanna nei confronti dell'ente scisso.
Art. 33. Cessione di azienda.
1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attivita' e' stato
commesso il reato, il cessionario e' solidalmente obbligato, salvo il
beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti
del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.
2. L'obbligazione del cessionario e' limitata alle sanzioni
pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero
dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a
conoscenza.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel
caso di conferimento di azienda.
Capo III
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 34. Disposizioni processuali applicabili.
1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi
dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonche', in
quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e
del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 35. Estensione della disciplina relativa all'imputato.
1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative
all'imputato, in quanto compatibili.
SEZIONE II
Soggetti, giurisdizione e competenza.
Art. 36. Attribuzioni del giudice penale.
1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente
appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli
stessi dipendono.
2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo
dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del
tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati
dai quali l'illecito amministrativo dipende.
Art. 37. Casi di improcedibilita'.
1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo
dell'ente quando l'azione penale non puo' essere iniziata o
proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una
condizione di procedibilita'.
Art. 38. Riunione e separazione dei procedimenti.
1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente e'
riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore
del reato da cui l'illecito dipende.
2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente
soltanto quando:
a) e' stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi
dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
b) il procedimento e' stato definito con il giudizio abbreviato o
con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale, ovvero e' stato emesso il decreto penale di
condanna;
c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende
necessario.
Art. 39. Rappresentanza dell'ente.
1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio
rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui
dipende l'illecito amministrativo.
2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce
depositando nella cancelleria dell'autorita' giudiziaria procedente
una dichiarazione contenente a pena di inammissibilita':
a) la denominazione dell'ente e le generalita' del suo legale
rappresentante;
b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della
procura;
c) la sottoscrizione del difensore;
d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100,
comma 1, del codice di procedura penale, e' depositata nella
segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice
ovvero e' presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui
al comma 2.
4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito
e' rappresentato dal difensore.
Art. 40. Difensore di ufficio.
1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne e'
rimasto privo e' assistito da un difensore di ufficio.
Art. 41. Contumacia dell'ente.
1. L'ente che non si costituisce nel processo e' dichiarato
contumace.
Art. 42. Vicende modificative dell'ente nel corso del processo.
1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente
originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti
degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari
della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo
stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39,
comma 2.
Art. 43. Notificazioni all'ente.
1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni
dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.
2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna
al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende
l'illecito amministrativo.
3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione
di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorita'
giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo
161 del codice di procedura penale.
4. Se non e' possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti
dai commi precedenti, l'autorita' giudiziaria dispone nuove ricerche.
Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su
richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.
SEZIONE III
P r o v e
Art. 44. Incompatibilita' con l'ufficio di testimone.
1. Non puo' essere assunta come testimone:
a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito
amministrativo;
b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione
di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche
al momento della commissione del reato.
2. Nel caso di incompatibilita' la persona che rappresenta l'ente
puo' essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con
gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona
imputata in un procedimento connesso.
SEZIONE IV
Misure cautelari
Art. 45. Applicazione delle misure
cautelari.
1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della
responsabilita' dell'ente per un illecito amministrativo dipendente
da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere
concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa
indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero puo'
richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle
sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando
al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli
a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive gia'
depositate.
2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica
anche le modalita' applicative della misura. Si osservano le
disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.
3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice puo'
nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un
periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.
Art. 46. Criteri di scelta delle misure.
1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della
specifica idoneita' di ciascuna in relazione alla natura e al grado
delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entita' del
fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.
3. L'interdizione dall'esercizio dell'attivita' puo' essere
disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti
inadeguata.
4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.
Art. 47. Giudice competente e
procedimento di applicazione.
1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonche'
sulle modifiche delle loro modalita' esecutive, provvede il giudice
che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le
indagini preliminari. Si applicano altresi' le disposizioni di cui
all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare e'
presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne
fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente
e i difensori sono altresi' avvisati che, presso la cancelleria del
giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli
elementi sui quali la stessa si fonda.
3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme
dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di
procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo
articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il
deposito della richiesta e la data dell'udienza non puo' intercorrere
un termine superiore a quindici giorni.
Art. 48. Adempimenti esecutivi.
1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare
e' notificata all'ente a cura del pubblico ministero.
Art. 49. Sospensione delle misure cautelari.
1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di
poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione
di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il
giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la
richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione,
dispone la sospensione della misura e indica il termine per la
realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo
17.
2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende
di una somma di denaro che non puo' comunque essere inferiore alla
meta' della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per
cui si procede. In luogo del deposito, e' ammessa la prestazione di
una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.
3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle
attivita' nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata
e la somma depositata o per la quale e' stata data garanzia e'
devoluta alla Cassa delle ammende.
4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice
revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma
depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata
si estingue.
Art. 50. Revoca e sostituzione delle
misure cautelari.
1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando
risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di
applicabilita' previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le
ipotesi previste dall'articolo 17.
2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la
misura applicata non appare piu proporzionata all'entita' del fatto o
alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via
definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o
dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne
dispone l'applicazione con modalita' meno gravose, anche stabilendo
una minore durata.
Art. 51. Durata massima delle misure
cautelari.
1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la
durata, che non puo' superare la meta' del termine massimo indicato
dall'articolo 13, comma 2.
2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della
misura cautelare puo' avere la stessa durata della corrispondente
sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata
della misura cautelare non puo' superare i due terzi del termine
massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.
3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data
della notifica dell'ordinanza.
4. La durata delle misure cautelari e' computata nella durata delle
sanzioni applicate in via definitiva.