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- Decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507.
- Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio, ai sensi
- dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999 n. 205.
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- Titolo I
- Riforma del sistema sanzionatorio in materia di alimenti
- Capo I
- Trasformazione dei reati in illeciti amministrativi
- Art. 1 - Depenalizzazione
- Art. 2 - Sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 3 - Sanzioni amministrative accessorie
- Art. 4 - Autorità competente
- Capo II
- Modifiche della disciplina sanzionatoria
- Art. 5 - Circostanza aggravante di delitti
previsti dal codice penale
- Art. 6 - Modifiche alla legge 30 aprile
1962, n. 283
- Art. 7 - Affissione e pubblicazione del
provvedimento che applica sanzioni amministrative
- Art. 8 - Chiusura dello stabilimento o
dell'esercizio per mancanza dei requisiti igienico-sanitari
-
- Titolo II
- Modifica del sistema sanzionatorio in materia di disciplina della
navigazione
- Art. 9 - Disposizioni generali
- Art. 10 - Disposizioni sui beni pubblici
destinati alla navigazione
- Art. 11 - Disposizioni sull'ordinamento e
sulla polizia dei porti e degli aerodromi
- Art. 12 - Disposizioni sull'assunzione
della gente di mare e del personale navigante
- Art. 13 - Disposizioni sulla proprietà
della nave e dell'aeromobile
- Art. 14 - Disposizioni sulla polizia della
navigazione
- Art. 15 - Modifiche all'articolo 5 della
legge 29 gennaio 1986, n. 32
- Art. 16 - Autorità competenti
all'applicazione delle sanzioni amministrative
-
- Titolo III
- Riforma del sistema sanzionatorio in materia di circolazione
stradale
- Art. 17 - Blocco stradale o ferroviario
- Art. 18 - Autotrasporto
- Art. 19 - Guida dei veicoli
- Art. 20 - Comportamenti durante la
circolazione.
- Art. 21 - Dati di identificazione e
targhe.
- Art. 22 - Anagrafe nazionale.
- Art. 23 - Disposizioni di coordinamento e
finali.
- Titolo IV
- Riforma della disciplina sanzionatoria delle violazioni
finanziarie
- Art. 24 - Depenalizzazione dei reati di
contrabbando doganale.
- Art. 25 - Depenalizzazione dei reati di
contrabbando doganale.
- Art. 26 - Modifica della disciplina del
contrabbando abituale.
- Art. 27 - Depenalizzazione del reato
previsto dall'articolo 2, comma 26, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853.
-
- Titolo V
- Riforma della disciplina sanzionatoria relativa agli assegni
bancari e postali
- Art. 28 - Depenalizzazione del reato di
emissione di assegni senza autorizzazione.
- Art. 29 -Depenalizzazione del reato di
emissione di assegno senza provvista.
- Art. 30 - Competenza.
- Art. 31 - Sanzioni amministrative
accessorie.
- Art. 32 - Inosservanza delle sanzioni
amministrative accessorie.
- Art. 33 - Pagamento tardivo dell'assegno e
procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative.
- Art. 34 - Revoca delle autorizzazioni.
- Art. 35 - Responsabilità del trattario
- Art. 36 - Archivio informatico
- Art. 37 - Sanzioni penali
- Titolo VI
- Trasformazione di reati in illeciti amministrativi
- Capo I
- Depenalizzazione di reati previsti dal codice penale
- Art. 38 - Modifica dell'articolo 345 del
codice penale, in tema di offesa all'Autorità mediante danneggiamento
- di affissioni.
- Art. 39 - Modifica dell'articolo 350 del
codice penale, in tema di agevolazione colposa della violazione di sigilli
- Art. 40 - Modifica dell'articolo 352 del
codice penale, in tema di vendita di stampati dei quali è stato
- ordinato il sequestro
- Art. 41 - Modifica dell'articolo 456 del
codice penale, in tema di uso di biglietti falsificati di pubbliche
- imprese di trasporto
- Art. 42 - Modifica dell'articolo 466 del
codice penale, in tema di alterazione di segni nei valori di bollo o
- nei biglietti usati
- Art. 43 - Modifica dell'articolo 498 del
codice penale, in tema di usurpazione di titoli e di onori
- Art. 44 - Modifica dell'articolo 527 del
codice penale, in tema di atti osceni
- Art. 45 - Modifica dell'articolo 654 del
codice penale, in tema di grida e manifestazioni sediziose
- Art. 46 - Modifica dell'articolo 663 del
codice penale, in tema di vendita, distribuzione o affissione abusiva
- di scritti o disegni
- Art. 47 - Modifica dell'articolo 663-bis
del codice penale, in tema di divulgazione di stampa clandestina
- Art. 48 - Modifica dell'articolo 664 del
codice penale, in tema di distruzione e deterioramento di affissioni
- Art. 49 - Modifica dell'articolo 666 del
codice penale, in tema di spettacoli o trattamenti pubblici senza licenza
- Art. 50 - Modifica dell'articolo 675 del
codice penale, in tema di collocamento pericoloso di cose
- Art. 51 - Modifica dell'articolo 676 del
codice penale, in tema di rovina di edifici o di altre costruzioni
- Art. 52 - Modifica dell'articolo 677 del
codice penale, in tema di omissione di lavori in edifici o costruzioni
- che minacciano rovina
- Art. 53 - Modifica dell'articolo 686 del
codice penale, in tema di fabbricazione o commercio abusivi
- di liquori o droghe
- Art. 54 - Modifica dell'articolo 688 del
codice penale, in tema di ubriachezza
- Art. 55 - Modifica dell'articolo 692 del
codice penale, in tema di detenzione di misure e pesi illegali
- Art. 56 - Modifica dell'articolo 705 del
codice penale, in tema di commercio non autorizzato di cose preziose.
- Art. 57 - Modifica dell'articolo 724 del
codice penale, in tema di bestemmia e manifestazioni oltraggiose
- verso i defunti.
- Art. 58 - Modifica dell'articolo 725 del
codice penale, in tema di commercio di scritti, disegni o altri oggetti
- contrari alla pubblica decenza.
- Art. 59 - Autorità competenti ad
applicare le sanzioni amministrative.
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- Capo II
- Depenalizzazione di reati previsti da leggi speciali.
- Art. 60 - Modifiche al regio decreto 14
luglio 1898, n. 404, in tema di repressioni dell'abigeato e
- del pascolo abusivo in Sardegna.
- Art. 61 - Modifica dell'articolo 142 del
regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, in tema di bonifica
- dei terreni paludosi.
- Art. 62 - Modifica dell'articolo 1 della
legge 30 giugno 1912, n. 740, in materia uso illecito del
- nome e dell'emblema della Croce Rossa.
- Art. 63 - Modifiche al regio decreto 11
luglio 1913, n. 959, recante il testo unico delle disposizioni
- sulla navigazione interna e sulla fluitazione.
- Art. 64 - Modifica dell'articolo 13 del
decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148,
- in tema di prevenzione e repressione dell'abigeato in Sicilia.
- Art. 65 - Modifica dell'articolo 4 della
legge 19 aprile 1925, n. 475, in tema di falsa attribuzione
- di lavori altrui.
- Art. 66 - Modifiche al regio decreto-legge
9 luglio 1926, n. 1331, in tema di costituzione
- dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.
- Art. 67 - Modifica dell'articolo 11 del
regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923,
- in tema di infrazione ai divieti di importazione e di
esportazione.
- Art. 68 - Modifica dell'articolo 20 del
regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, in tema di inosservanza
- di ordinanze prefettizie.
- Art. 69 - Modifica dell'articolo 24 della
legge 26 aprile 1934, n. 653, in tema di tutela del lavoro
- delle donne.
- Art. 70 - Modifiche al regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie.
- Art. 71 - Modifiche al regio decreto-legge
4 ottobre 1935, n. 1827, in tema di perfezionamento e
- coordinamento legislativo della previdenza sociale.
- Art. 72 - Modifica dell'articolo 116 del
regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, in tema di
- riforma delle leggi sul lotto pubblico.
- Art. 73 - Modifica dell'articolo 3 della
legge 22 giugno 1939, n. 1239, in tema di istituzione di una
- tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici.
- Art. 74 - Modifiche alla legge 10 giugno
1940, n. 653, in tema di trattamento degli impiegati privati
- richiamati alle armi.
- Art. 75 - Modifica dell'articolo 6 della
legge 27 maggio 1949, n. 260, in tema di ricorrenze festive.
- Art. 76 - Modifica dell'articolo 23 della
legge 4 aprile 1952, n. 218, in tema di assicurazione
- bbligatoria per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti.
- Art. 77 - Modifica dell'articolo 9 della
legge 17 maggio 1952, n. 619, in tema di risanamento
- dei rioni dei "Sassi" nell'abitato del Comune di Matera.
- Art. 78 - Modifiche alla legge 19 gennaio
1955, n. 25, in tema di apprendistato.
- Art. 79 - Modifica dell'articolo 82 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955,
- n. 797, in tema di assegni familiari.
- Art. 80 - Modifica dell'articolo 14 della
legge 14 febbraio 1958, n. 138, in tema di orario di lavoro
- negli autoservizi.
- Art. 81 - Modifica dell'articolo 5 della
legge 20 febbraio 1958, n. 75, in tema di invito al libertinaggio.
- Art. 82 - Modifica dell'articolo 12 della
legge 21 marzo 1958, n. 326, in tema di complessi ricettivi
- a carattere turistico-sociale.
- Art. 83 - Modifica dell'articolo 4 della
legge 29 novembre 1961, n. 1325, in tema di tutela del lavoro
- delle donne.
- Art. 84 - Modifica dell'articolo 15 della
legge 21 aprile 1962, n. 161, in tema di revisione dei film e
- dei lavori teatrali.
- Art. 85 - Modifica dell'articolo 26 della
legge 9 gennaio 1963, n. 9, in tema di previdenza dei coltivatori diretti.
- Art. 86 - Modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in tema di revisione
- delle liste elettorali.
- Art. 87 - Modifica dell'articolo 40 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488,
- in tema di frodI pensionistiche.
- Art. 88 - Modifica dell'articolo 14 della
legge 29 ottobre 1971, n. 889, in tema di trattamento di previdenza
- del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.
- Art. 89 - Modifica dell'articolo 36 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
- in tema di imposta sugli spettacoli.
- Art. 90 - Modifica dell'articolo 11 della
legge 2 febbraio 1973, n. 7, in tema di esercizio delle stazioni
- e per la distribuzione di gas di petrolio in bombole.
- Art. 91 - Modifica dell'articolo 5 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, in tema di provvidenze per l'editoria
- Art. 92 - Modifiche al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 541, in tema di pubblicità dei medicinali per uso umano.
- Art. 93 - Autorità competenti.
- Titolo VII
- Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689
- Art. 94 - Reiterazione delle violazioni.
- Art. 95 - Principio di specialità.
- Art. 96 - Aggiornamento del limite minimo
delle sanzioni amministrative pecuniarie.
- Art. 97 - Opposizione
all'ordinanza-ingiunzione.
- Art. 98 - Competenza per il giudizio di
opposizione all'ordinanza-ingiunzione.
- Art. 99 - Giudizio di opposizione.
-
- Titolo VIII
- Disposizioni transitorie e finali.
- Art. 100 - Applicabilità delle sanzioni
amministrative alle violazioni anteriormente commesse.
- Art. 101 - Procedimenti definiti con
sentenza irrevocabile.
- Art. 102 - Trasmissione degli atti
all'autorità amministrativa e procedimento sanzionatorio.
- Art. 103 - Uffici competenti a ricevere
il rapporto.
- Art. 104 - Disposizioni concernenti le
competenze delle regioni e degli enti locali.
- Art. 105 - Entrata in vigore delle
disposizioni collegate all'archivio informatico degli assegni e delle carte
- di pagamento irregolari.
-
testo del decreto
legislativo
Decreto legislativo 30 dicembre 1999
n. 507 .
Depenalizzazione dei reati minori e riforma del
sistema sanzionatorio, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999 n. 205.
(Gazz. Uff. 31-12-1999 n. 306, suppl. ord.).
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205, che
delega il Governo ad adottare,
entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di
delegazione, un decreto legislativo per
la depenalizzazione dei reati minori e per la riforma della
disciplina sanzionatoria nelle
materie indicate negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della
medesima legge, nonché per attribuire
al giudice di pace la competenza in materia di opposizione
all'ordinanza-ingiunzione, di cui
agli articoli 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n.
689;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del
12 novembre 1999;
Udito il parere delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica, previsto dall'articolo 17 della
legge di delegazione;
Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del
29 dicembre 1999;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
Emana il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
Riforma del sistema sanzionatorio in
materia di alimenti
CAPO I
Trasformazione dei reati in illeciti
amministrativi
Depenalizzazione.
1. Sono trasformate in illeciti amministrativi,
soggetti alle sanzioni stabilite dagli articoli 2 e 3, le violazioni previste come reato
dalle leggi comprese nell'elenco allegato al presente decreto legislativo e da ogni altra
disposizione in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande,
nonché di tutela della denominazione di origine dei medesimi, fatta eccezione per i reati
previsti dal codice penale e dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283,
e successive modificazioni ed integrazioni.
Sanzioni amministrative pecuniarie.
1. Le violazioni indicate dall'articolo 1 sono
soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, il cui
ammontare, salvo quanto previsto dal comma 2, è così determinato:
a) se la violazione è punita con la sola pena
della multa o dell'ammenda, la somma dovuta è pari all'ammontare della pena pecuniaria
stabilita per violazione stessa, e comunque non inferiore a lire cinquecentomila;
b) se la violazione è punita con la pena della
reclusione o dell'arresto alternativa a quella della multa o dell'ammenda, è dovuta una
somma da lire quindici milioni a novanta milioni quando la pena detentiva è inferiore nel
massimo ad un anno, e da lire venti milioni a centoventi milioni negli altri casi;
c) se la violazione è punita con la pena della
reclusione o dell'arresto sola o congiunta con la pena della multa o dell'ammenda, è
dovuta una somma da lire venti milioni a centoventi milioni quando la pena detentiva è
inferiore nel massimo ad un anno, e da lire trenta milioni a centottanta milioni negli
altri casi.
2. Se per la violazione è prevista una pena
pecuniaria proporzionale, con o senza la fissazione di limiti minimi e massimi, la somma
dovuta è pari:
a) all'ammontare della multa o dell'ammenda, ove
prevista in via esclusiva;
b) all'ammontare della multa o dell'ammenda,
aumentato di un terzo, ove prevista in via alternativa alla reclusione o all'arresto;
c) al doppio dell'ammontare della multa o
dell'ammenda, ove prevista congiuntamente alla reclusione o all'arresto.
Sanzioni amministrative accessorie.
1. Le pene accessorie previste per le violazioni
indicate dall'articolo 1 sono trasformate in sanzioni amministrative accessorie e
continuano ad applicarsi nei casi e nei modi stabiliti dalle disposizioni che le
prevedono. Se l'applicabilità delle pene accessorie è prevista per i casi di recidiva,
le sanzioni amministrative accessorie si applicano nei casi di reiterazione delle
violazioni nei sensi stabiliti dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689,
introdotto dall'articolo 94 del presente decreto legislativo.
2. Salvo quanto disposto dal comma 1, l'autorità
amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza di condanna nel
caso previsto dall'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 può applicare per le
violazioni indicate dall'articolo 1, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti,
le seguenti sanzioni amministrative accessorie:
a) nel caso di reiterazione specifica delle
violazioni, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio da un minimo di cinque giorni
ad un massimo di tre mesi, ovvero la sospensione fino ad un massimo di tre mesi o la
revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che
consente l'esercizio dell'attività;
b) per i fatti di particolare gravità dai quali
sia derivato pericolo per la salute, la chiusura definitiva dello stabilimento o
dell'esercizio e la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento
amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.
3. Nei casi in cui possono essere applicate
sanzioni amministrative accessorie a norma dei commi 1 e 2 non è ammesso il pagamento in
misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Autorità competente.
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le sanzioni
amministrative per le violazioni depenalizzate a norma dell'articolo 1 sono applicate
dalle autorità amministrative competenti ad irrogare le altre sanzioni amministrative
già previste dalle leggi che contemplano le violazioni stesse.
2. Per le violazioni previste dalle leggi 4
novembre 1951, n. 1316, 7 dicembre 1951, n. 1559, 23 dicembre 1956, n. 1526, 24 luglio
1962, n. 1104, 9 ottobre 1980, n. 659, 4 novembre 1981, n. 628, 2 agosto 1982, n. 527 e 12
gennaio 1990, n. 11, le sanzioni amministrative sono applicate, secondo le rispettive
attribuzioni, dal Ministero delle politiche agricole e forestali, dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dalle regioni e dalle province autonome.
CAPO II
Modifiche della disciplina sanzionatoria.
Circostanza aggravante di delitti previsti dal codice
penale.
1. Dopo l'articolo 517 del codice penale è
inserito il seguente:
"Art. 517-bis. (Circostanza aggravante). - Le
pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti
hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui
specificità sono protette dalle norme vigenti.
Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare
condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva
specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato
commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della
licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo
svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.".
Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283.
1. La legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive
modifiche e integrazioni, è così modificata:
a) il terzo comma dell'articolo 6 è sostituito
dal seguente:
"Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 5 sono
puniti con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta
milioni. Per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) e h) dell'articolo 5
si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da lire cinque
milioni a lire novanta milioni.";
b) il secondo comma dell'articolo 12 è sostituito
dal seguente:
"I contravventori sono puniti con le pene
previste dall'articolo 6 se le sostanze sono destinate al commercio. Negli altri casi si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei
milioni.";
c) dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:
"Art. 12-bis. - Nel pronunciare condanna per
taluno dei reati previsti dagli articoli 5, 6 e 12, il giudice, se il fatto è di
particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute, può disporre la
chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio e la revoca della licenza,
dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio
dell'attività.
Le medesime pene accessorie possono essere
applicate se il fatto è commesso da persona già condannata, con sentenza irrevocabile,
per reato commesso con violazione delle norme in materia di produzione, commercio e igiene
degli alimenti e delle bevande.
Le pene accessorie previste dal presente articolo
si applicano anche quando i fatti previsti dagli articoli 5, 6 e 12 costituiscono un più
grave reato ai sensi di altre disposizioni di legge.".
Affissione e pubblicazione del provvedimento che
applica sanzioni amministrative.
1. Quando è applicata una sanzione amministrativa
pecuniaria non inferiore a quindici milioni di lire per una violazione in materia di
produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande, o di tutela della
denominazione di origine dei medesimi, l'autorità amministrativa con
l'ordinanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto
dall'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 può disporre, tenuto conto della
natura e della gravità del fatto, l'affissione o la pubblicazione del provvedimento che
accerta la violazione a spese del soggetto cui la sanzione è applicata.
2. L'affissione ha ad oggetto un estratto del
provvedimento contenente la sintetica indicazione dell'illecito commesso, del suo autore e
della sanzione applicata. L'autorità amministrativa o il giudice stabilisce i luoghi, le
modalità e la durata, comunque non superiore a quattro mesi, dell'affissione, in modo
tale da assicurare un'agevole conoscibilità del provvedimento da parte del pubblico.
3. L'autorità che ha emesso
l'ordinanza-ingiunzione cura l'esecuzione dell'affissione, avvalendosi ove occorra degli
organi di polizia municipale. Se l'affissione è disposta dal giudice penale, l'esecuzione
è affidata all'organo che ha accertato la violazione.
4. La pubblicazione del provvedimento è eseguita
con le modalità previste dall'articolo 36 del codice penale, in quanto applicabile.
Chiusura dello stabilimento o dell'esercizio per
mancanza dei requisiti igienico-sanitari.
1. Gli organi della pubblica amministrazione
incaricati della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di produzione,
commercio ed igiene degli alimenti e delle bevande dispongono la chiusura dello
stabilimento o dell'esercizio nei casi di insussistenza dei requisiti igienico-sanitari
necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria.
2. Il provvedimento è immediatamente revocato se
la situazione viene regolarizzata.
3. Restano ferme le disposizioni previste
dall'articolo 3 del presente decreto, dall'articolo 517-bis del codice penale,
dall'articolo 12-bis e dal primo comma dell'articolo 15 della legge 30 aprile 1962, n.
283.
Titolo II
Modifica del sistema sanzionatorio in
materia di disciplina della navigazione
Disposizioni generali.
1. Dopo l'articolo 1083 del codice della
navigazione sono inseriti i seguenti:
"Art. 1083-bis. (Sanzioni amministrative
accessorie). - Le sanzioni accessorie per le violazioni amministrative previste dal
presente codice sono:
1) la sospensione dai titoli professionali
marittimi, della navigazione interna e aeronautici, se si tratta di illeciti commessi
dalle persone indicate nell'articolo 1082, primo comma, n. 1, ovvero da comandanti,
ufficiali e sottufficiali della navigazione interna;
2) la sospensione dalla professione marittima o
aeronautica o dalla professione della navigazione interna, se si tratta di illeciti
commessi dalle persone indicate nell'articolo 1082, primo comma, n. 2, ovvero dagli
appartenenti al personale della navigazione interna.
Art. 1083-ter. (Effetti e durata delle sanzioni
amministrative accessorie). - La sospensione dai titoli professionali marittimi, della
navigazione interna e aeronautici di cui all'articolo 1083-bis, primo comma, n. 1, priva
il soggetto del diritto di esercitare qualsiasi funzione o servizio, per i quali sia
richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123, 134 e 739, per un tempo non
inferiore a quindici giorni e non superiore ad un anno.
La sospensione dalla professione marittima o
aeronautica o dalla professione della navigazione interna di cui all'articolo 1083-bis,
primo comma, n. 2, priva il soggetto del diritto di esercitare la professione per un tempo
non inferiore a quindici giorni e non superiore ad un anno.
Alle sanzioni accessorie indicate dai precedenti
commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice penale relative alla
sospensione dall'esercizio di una professione.".
2. Nel primo comma dell'articolo 1086 del codice
della navigazione le parole "a titolo di pene pecuniarie per i reati previsti dal
presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "a titolo di pene o di sanzioni
amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente codice".
Disposizioni sui beni pubblici destinati alla
navigazione.
1. Nell'articolo 1162 del codice della navigazione
le parole "è punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire
duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto
milioni".
2. L'articolo 1163 del codice della navigazione è
così modificato:
a) nel primo comma le parole "è punito con
l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono
sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni";
b) nel secondo comma le parole "è punito con
l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione" sono
sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni".
3. Nell'articolo 1164 del codice della navigazione
le parole "se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre
mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle
seguenti: "se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire due milioni a lire sei milioni".
Disposizioni sull'ordinamento e sulla polizia dei
porti e degli aerodromi.
1. Nell'articolo 1169 del codice della navigazione
le parole "con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire quarantamila a
lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici
milioni.".
2. Nell'articolo 1170 del codice della navigazione
le parole "con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire centomila a un
milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni".
3. Nell'articolo 1171 del codice della navigazione
le parole "con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire due
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni".
4. Nell'articolo 1174 del codice della navigazione
le parole " è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto
fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite
dalle seguenti: "è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni".
5. L'articolo 1175 del codice della navigazione è
sostituito dal seguente:
"Art. 1175. (Sanzioni amministrative
accessorie). - La violazione degli articoli 1170, 1173 e 1174 importa l'applicazione della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai titoli o dalla
professione.".
Disposizioni sull'assunzione della gente di mare e
del personale navigante.
1. L'articolo 1178 del codice della navigazione è
così modificato:
a) nel primo comma le parole "con l'ammenda
fino a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire tre milioni";
b) nel secondo comma, le parole "Alla stessa
pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione"
2. L'articolo 1179 del codice della navigazione è
così modificato:
a) nel primo comma le parole "con l'ammenda
da lire centomila a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici
milioni";
b) nel secondo comma le parole "Alla stessa
pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione".
3. L'articolo 1180 del codice della navigazione è
così modificato:
a) nel primo comma le parole "con l'ammenda
da lire sessantamila a duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre
milioni";
b) nel secondo comma le parole "Alla stessa
pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione".
Disposizioni sulla proprietà della nave e
dell'aeromobile.
1. L'articolo 1184 del codice della navigazione è
così modificato:
a) nel primo comma le parole "con l'arresto
da due a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire cento milioni a lire quattrocento
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire sessanta milioni. Non è ammesso il
pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689.";
b) nel secondo comma le parole "Alla stessa
pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione".
Disposizioni sulla polizia della navigazione.
1. L'articolo 1190 del codice della navigazione è
sostituito dal seguente:
"Art. 1190. (Inosservanza di norme sulle
scuole di pilotaggio). - Chiunque ammette all'istruzione di pilotaggio aereo un allievo,
che non ha conseguito il prescritto certificato di idoneità psicofisica, ovvero un
allievo di minore età, senza il consenso di chi esercita la potestà o la tutela, è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a
lire diciotto milioni.".
2. L'articolo 1193 del codice della navigazione è
così modificato:
a) nel primo comma le parole "con l'arresto
fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite
dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
tre milioni a lire diciotto milioni";
b) nel secondo comma le parole "Alla stessa
pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione".
3. L'articolo 1196 del codice della navigazione è
così modificato:
a) nel primo comma le parole "qualora il
fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con
l'ammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "se il fatto
non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
due milioni a lire dodici milioni";
b) nel secondo comma le parole "La stessa
pena" sono sostituite dalle seguenti: "La stessa sanzione".
4. Nell'articolo 1198 del codice della navigazione
le parole "con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire
quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici
milioni.".
5. L'articolo 1199 del codice della navigazione è
così modificato:
a) nel primo comma le parole "è punito con
l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire centomila a due milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni";
b) nel secondo comma le parole "è punito con
l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire sessantamila a seicentomila. Se il
fatto è commesso da un componente dell'equipaggio, la pena non è inferiore a un mese o a
lire centomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se
il fatto è commesso da un componente dell'equipaggio si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta
milioni";
c) il terzo comma è sostituito dai seguenti:
"Nei casi previsti dai commi precedenti non
è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
Le disposizioni di questo articolo non si
applicano se il fatto è previsto come reato da altre disposizioni di legge.".
6. L'articolo 1200 del codice della navigazione è
così modificato:
a) nel primo comma le parole "con l'arresto
fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire sessantamila a un milione" sono
sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire due milioni a lire dodici milioni";
b) nel secondo comma la parola "pena" è
sostituita dalla parola "sanzione";
c) nel terzo comma le parole "la pena è
aumentata fino a un terzo" sono sostituite dalle seguenti: "si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire quindici
milioni".
7. Nell'articolo 1201 del codice della navigazione
le parole "con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire centomila a un
milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni".
8. L'articolo 1201-bis del codice della
navigazione è così modificato:
a) nel primo periodo del primo comma le parole
"con l'arresto fino a un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici
milioni";
b) nel secondo periodo del primo comma le parole
"la pena dell'arresto da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti:
"la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire
sessanta milioni";
c) nel secondo comma le parole "Con le stesse
pene è punito, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia," sono sostituite
dalle seguenti: "Con le stesse sanzioni è punito";
d) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
"Nei casi previsti dal primo e dal secondo
comma non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689.".
9. L'articolo 1204 del codice della navigazione è
così modificato:
a) nel primo comma le parole "con l'arresto
fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle
seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque
milioni a lire trenta milioni";
b) nel secondo comma le parole "Alla stessa
pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione";
c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"Nei casi previsti dal primo e dal secondo
comma non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689.".
10. Nell'articolo 1207 del codice della
navigazione le parole "con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire
un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni".
11. L'articolo 1208 del codice della navigazione
è così modificato:
a) nel primo comma le parole "con l'ammenda
fino al lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre
milioni";
b) nel secondo comma le parole "la pena è
dell'arresto fino ad un anno ovvero dell'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono
sostituite dalle seguenti: "si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni".
12. Nell'articolo 1209 del codice della
navigazione le parole "con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire
un milione" sono sostituite dalle seguenti: "se il fatto non costituisce reato,
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire
diciotto milioni".
13. Nell'articolo 1211 del codice della
navigazione le parole "con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire
un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni".
14. Nell'articolo 1213 del codice della
navigazione le parole "se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto
fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite
dalle seguenti: "se il fatto con costituisce reato, con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni".
15. L'articolo 1214 del codice della navigazione
è sostituito dal seguente:
"Art. 1214. (Sanzioni amministrative
accessorie). - La violazione degli articoli 1193, 1198, 1199, 1204, secondo comma, 1207 e
1209 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione
dai titoli o dalla professione.".
Modifiche all'articolo 5 della legge 29 gennaio
1986, n. 32.
1. L'articolo 5 della legge 29 gennaio 1986, n. 32
è così modificato:
a) nel primo periodo del primo comma le parole
"con l'arresto fino a un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici
milioni";
b) nel secondo periodo del primo comma le parole
"la pena dell'arresto da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti:
"la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire
sessanta milioni";
c) nel secondo comma parole: "Con le stesse
pene è punito, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia," sono sostituite
dalle seguenti: "Con le stesse sanzioni è punito";
d) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
"Nei casi previsti dai commi precedenti non
è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.".
Autorità competenti all'applicazione delle
sanzioni amministrative.
1. Le autorità competenti ad applicare le
sanzioni amministrative previste dal presente titolo sono, secondo le rispettive
attribuzioni, il Ministero dei trasporti e della navigazione, l'Ente nazionale per
l'aviazione civile, le regioni e le province autonome.
Titolo III
Riforma del sistema sanzionatorio in materia di
circolazione stradale.
Blocco stradale o ferroviario.
1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 1 del
decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 sono sostituiti dai seguenti:
"Chiunque, al fine di impedire od ostacolare
la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in
una strada ferrata, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
La stessa pena si applica nei confronti di chi, al
fine di ostacolare la libera navigazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di
qualsiasi specie in una zona portuale o nelle acque di fiumi, canali o laghi, o comunque
le ostruisce o le ingombra.".
2. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 22
gennaio 1948, n. 66 è inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - Chiunque, al fine di impedire
od ostacolare la libera circolazione, depone od abbandona congegni o altri oggetti di
qualsiasi specie in una strada ordinaria o comunque ostruisce o ingombra una strada
ordinaria o ferrata, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire otto milioni.
Se il fatto è commesso da più persone, anche non
riunite, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di un somma da lire cinque
milioni a lire venti milioni.
Nei casi previsti dai commi precedenti non è
ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689.".
Autotrasporto.
1. L'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298
è così modificato:
a) nel primo comma le parole "è punito a
norma dell'articolo 348 codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a
lire ventiquattro milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque anni
precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo o
dell'articolo 46, accertata con provvedimento esecutivo.";
b) il secondo comma è soppresso;
c) nel terzo comma le parole "è punito con
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti:
"è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre
milioni a lire diciotto milioni."; è altresì soppresso il secondo periodo;
d) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
"Alle violazioni di cui al primo comma
consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre
mesi ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della
confisca amministrativa del veicolo, con l'osservanza delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.".
2. L'articolo 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298
è così modificato:
a) nel primo comma le parole "è punito con
la reclusione da uno a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a lire
seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro
milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque
milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso
un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 26, accertata
con provvedimento esecutivo.";
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Alle violazioni di cui al comma precedente
consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre
mesi, ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della
confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.".
3. L'articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298
è così modificato:
a) nella rubrica e nel primo comma le parole
"accertamento dei reati" sono sostituite dalle seguenti:
accertamento degli illeciti";
b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
"Per le violazioni amministrative previste
dagli articoli 26 e 46 non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
4. Nel comma 6 dell'articolo 83 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole "con le sanzioni previste dall'articolo
46 della legge 6 giugno 1974, n. 298" sono sostituite dalle seguenti: "con le
sanzioni amministrative previste dall'articolo 46, primo e secondo comma, della legge 6
giugno 1974, n. 298".
5. Nel comma 3 dell'articolo 88 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole "con le sanzioni previste dalla legge 6
giugno 1974, n. 298" sono sostituite dalle seguenti: "con le sanzioni
amministrative previste dall'articolo 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno
1974, n. 298".
Guida dei veicoli.
1. L'articolo 116 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 è così modificato:
a.il comma 13 è sostituito dal seguente:
"13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli
senza aver conseguito la patente di guida è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire sedici milioni; la stessa sanzione
si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per
mancanza dei requisiti previsti dal presente codice.";
b) il comma 18 è sostituito dal seguente:
"18. Alle violazioni di cui al comma 13
consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre
mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la
confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di
guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".
2. Il comma 4 dell'articolo 124 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dai seguenti:
"4. Chiunque guida macchine agricole o
macchine operatrici senza essere munito della patente è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire sedici milioni.
All'incauto affidamento si applica la disposizione di cui all'articolo 116, comma 12.
4-bis. Alle violazioni di cui al comma 4 consegue
la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi o,
in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.".
3. Nel comma 7 dell'articolo 126 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 il secondo periodo è sostituito dal seguente:
"Alla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie del ritiro della
patente e del fermo del veicolo per un periodo di due mesi. In caso di reiterazione delle
violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della
confisca amministrativa del veicolo.".
4. Nel comma 6 dell'articolo 136 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 dopo le parole "si applicano le sanzioni"
sono inserite le seguenti: "amministrative, comprese quelle accessorie,".
5. Nel comma 4 dell'articolo 213 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole "con l'arresto da uno a otto mesi e con
l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila" sono sostituite dalle seguenti:
"con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire
dodici milioni.".
6. Il comma 6 dell'articolo 216 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente:
"6. Chiunque, durante il periodo in cui il
documento di circolazione è ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il
ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a
lire dodici milioni. Si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del
veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo i
casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa.".
7. Il comma 6 dell'articolo 217 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente:
"6. Chiunque, durante il periodo di
sospensione della carta di circolazione, circola abusivamente con lo stesso veicolo è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a
lire dodici milioni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente da tre a dodici mesi e, in caso di reiterazione delle violazioni, la
confisca amministrativa del veicolo.".
8. Il comma 6 dell'articolo 218 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente:
"6. Chiunque, durante il periodo di
sospensione della validità della patente, circola abusivamente è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni. Si
applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del
veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del
fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.".
Comportamenti durante la circolazione.
1. Il comma 8 dell'articolo 168 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dai seguenti:
"8. Chiunque trasporta merci pericolose senza
regolare autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte,
a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici
milioni.
8-bis. Alle violazioni di cui al comma 8
conseguono le sanzioni accessorie della sospensione della carta di circolazione e della
sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi. In caso di
reiterazione delle violazioni consegue anche la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.".
2. L'articolo 176 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 è così modificato:
a) nel comma 19 le parole "con l'arresto da
due a sei mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione" sono
sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire
dodici milioni";
b) nel comma 22 il primo periodo è sostituito dal
seguente: "Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della
sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi e del fermo
amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle
violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della
confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI.".
3. Nel comma 7 dell'articolo 192 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole "ove il fatto non costituisca più grave
reato, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire
quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "ove il fatto non costituisca
reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due
milioni a lire otto milioni.".
Dati di identificazione e targhe.
1. Nel comma 6 dell'articolo 74 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole "con l'arresto da quattro a dodici mesi
e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni, salvo che il fatto costituisca
più grave reato" sono sostituite dalle seguenti: ", se il fatto non costituisce
reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a
lire sedici milioni".
2. L'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 è così modificato:
a) nel comma 9 le parole "con le sanzioni
previste dall'articolo 100, comma 12" sono sostituite dalle seguenti: "con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici
milioni";
b) al comma 14 è aggiunto il seguente periodo:
"Alle violazioni di cui al comma 9, limitatamente
alle ipotesi di circolazione con un ciclomotore con contrassegno contraffatto o alterato,
consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre
mesi o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.".
3. L'articolo 100 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 è così modificato:
a) nel comma 12 le parole "con l'arresto da
tre a nove mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire tre milioni a lire dodici milioni";
b) nel comma 15 il secondo periodo è sostituito
dal seguente: "Alle violazioni di cui al comma 12 consegue la sanzione accessoria del
fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo
è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del
ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.".
4. Nel comma 5 dell'articolo 113 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole "è soggetto alle sanzioni" sono
sostituite dalle seguenti: "è soggetto alle sanzioni amministrative, comprese quelle
accessorie,".
5. Nel comma 7 dell'articolo 114 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole "è soggetto alle medesime
sanzioni" sono sostituite dalle seguenti: "è soggetto alle medesime sanzioni
amministrative, comprese quelle accessorie,".
Anagrafe nazionale.
1. Nel comma 11 dell'articolo 226 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole "nonché i dati relativi"
sono inserite le seguenti: "alle violazioni previste dal presente codice e dalla
legge 6 giugno 1974, n. 298 che comportano l'applicazione delle sanzioni accessorie
e".
Disposizioni di coordinamento e finali.
1. Nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 195
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole "ed il limite massimo
generale di lire quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "ed il limite
massimo generale di lire diciotto milioni".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 202 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Il pagamento in misura ridotta non è
inoltre consentito per le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97,
comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136,
comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali
violazioni il verbale di contestazione è trasmesso al prefetto del luogo della commessa
violazione entro dieci giorni.".
3. L'articolo 205 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 è così modificato:
a) il comma 2 è soppresso;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il giudizio di opposizione è regolato
dagli articoli 22, 22-bis e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 214 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è inserito il seguente:
"1-bis. Se l'autore della violazione è
persona diversa dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima
disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è
avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente
titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata
all'interessato.".
TITOLO IV
Riforma della disciplina sanzionatoria
delle violazioni finanziarie
Abolizione del principio di ultrattività delle
norme penali finanziarie.
1. L'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4
è abrogato.
2. Sono altresì abrogati l'articolo 7 del
decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio
1991, n. 154, e l'articolo 7-ter del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.
3. Non è ammessa ripetizione delle somme versate
in applicazione delle disposizioni abrogate dal comma 2.
Depenalizzazione dei reati di contrabbando
doganale.
1. Dopo l'articolo 295 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è inserito il seguente:
"Art. 295-bis. (Sanzioni amministrative per
le violazioni di lieve entità). - Nei casi previsti dagli articoli 282, 283, 284, 285,
286, 287, 288, 289, 290, 291, 292 e 294, se l'ammontare dei diritti di confine dovuti non
supera lire sette milioni e non ricorrono le circostanze indicate dall'articolo 295,
secondo comma, si applica, in luogo della pena stabilita dai medesimi articoli, la
sanzione amministrativa pecuniaria non minore di due e non maggiore di dieci volte i
diritti di confine dovuti. Nei casi previsti dall'articolo 294, la sanzione non può
essere comunque inferiore a lire un milione.
La sanzione può essere aumentata fino alla metà
se ricorre la circostanza indicata dall'articolo 295, primo comma.
Le disposizioni degli articoli 301, 301-bis e 333
si osservano anche con riguardo alle violazioni previste dal presente articolo. I
provvedimenti per i quali, in base alle medesime disposizioni, è competente l'autorità
giudiziaria sono adottati dal capo della dogana nella cui circoscrizione la violazione è
stata accertata.
Nei casi in cui le violazioni previste dagli
articoli indicati nel primo comma conservano rilevanza penale sebbene l'ammontare dei
diritti di confine dovuti non superi lire sette milioni, per la presenza delle circostanze
aggravanti indicate dell'articolo 295, secondo comma, queste ultime restano soggette al
giudizio di equivalenza o di prevalenza con eventuali circostanze attenuanti a norma
dell'articolo 69 del codice penale.
Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai fatti di contrabbando relativi a tabacchi lavorati esteri.".
Modifica della disciplina del contrabbando
abituale.
1. Nell'articolo 297 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le parole "lire cinquantamila" sono
sostituite dalle parole "lire ventuno milioni".
Depenalizzazione del reato previsto dall'articolo
2, comma 26, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853.
1. Nel comma 26 dell'articolo 2 del decreto-legge
19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n.
17, le parole da "con l'arresto fino a due anni" sino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro
milioni a lire venti milioni qualora nell'anno abbiano effettuato acquisti senza
applicazione dell'imposta per un ammontare di corrispettivi superiore a lire dieci
milioni, e con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire
quattro milioni qualora nell'anno abbiano effettuato acquisti senza applicazione
dell'imposta per un ammontare di corrispettivi non superiore a lire dieci milioni".
TITOLO V
Riforma della disciplina sanzionatoria
relativa agli assegni bancari e postali
Depenalizzazione del reato di emissione di assegno
senza autorizzazione.
1. L'articolo 1 della legge 15 dicembre 1990, n.
386 è sostituito dal seguente:
"Art. 1. (Emissione di assegno senza
autorizzazione). - 1. Chiunque emette un assegno bancario o postale senza l'autorizzazione
del trattario è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
due milioni a lire dodici milioni.
2. Se l'importo dell'assegno è superiore a lire
venti milioni o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non è
ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689.".
Depenalizzazione del reato di emissione di assegno
senza provvista.
1. L'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n.
386 è sostituito dal seguente:
"Art. 2. (Emissione di assegno senza
provvista). - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 1, chiunque emette un assegno
bancario o postale che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte
per difetto di provvista è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire sei milioni.
2. Se l'importo dell'assegno è superiore a lire
venti milioni o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non è
ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689.".
Competenza.
1. L'articolo 4 della legge 15 dicembre 1990, n.
386 è sostituito dal seguente:
"Art. 4. (Autorità competente). - 1. Per
l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 1 e 2 e delle conseguenti sanzioni
amministrative accessorie è competente il prefetto del luogo di pagamento
dell'assegno.".
Sanzioni amministrative accessorie.
1. L'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n.
386 è sostituito dai seguenti:
"Art. 5. (Sanzioni amministrative
accessorie). - 1. La violazione dell'articolo 1 comporta il divieto di emettere assegni
bancari e postali. La stessa sanzione amministrativa accessoria si applica in caso di
violazione dell'articolo 2, quando l'importo dell'assegno, ovvero di più assegni emessi
in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria, è superiore a lire
cinque milioni.
2. Se l'importo dell'assegno o di più assegni
emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria è superiore a
lire cento milioni, ovvero risulta che il traente, nei cinque anni precedenti, ha commesso
due o più violazioni delle disposizioni previste dagli articoli 1 e 2 per un importo
superiore complessivamente a lire venti milioni, accertate con provvedimento esecutivo,
l'emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista comporta anche
l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:
a) interdizione dall'esercizio di un'attività
professionale o imprenditoriale;
b) interdizione dall'esercizio degli uffici
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
c) incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
Art. 5-bis. (Effetti e durata delle sanzioni
amministrative accessorie). - 1. L'interdizione dall'esercizio di un'attività
professionale o imprenditoriale priva, temporaneamente, il soggetto della capacità di
esercitare una professione, industria o un commercio, per i quali è richiesto uno
speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorità.
2. L'interdizione dall'esercizio degli uffici
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese importa l'incapacità del soggetto di
esercitare l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché
ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o
dell'imprenditore.
3. L'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.
4. Le sanzioni amministrative accessorie previste
dai commi 1, 2 e 3 non possono avere una durata inferiore a due mesi, né superiore a due
anni. Il divieto di emettere assegni bancari e postali non può avere una durata inferiore
a due anni, né superiore a cinque anni.
5. Il prefetto, nel determinare il numero e la
durata delle sanzioni amministrative accessorie da applicare, tiene conto della gravità
dell'illecito e dell'importo dell'assegno o degli assegni emessi.".
Inosservanza delle sanzioni amministrative
accessorie.
1. L'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n.
386 è sostituito dal seguente:
"Art. 7. (Inosservanza delle sanzioni
amministrative accessorie). - 1. Ferma restando l'applicabilità delle
sanzioni amministrative di cui agli articoli 1 e 2,
chiunque trasgredisce ai divieti conseguenti alle sanzioni amministrative accessorie di
cui all'articolo 5 ed al comma 2 del presente articolo è punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni.
2. La condanna per il reato di cui al comma 1
importa la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni
bancari e postali per un periodo non inferiore a due
anni, né superiore a cinque anni.".
Pagamento tardivo dell'assegno e procedimento per
l'applicazione delle sanzioni amministrative.
1. L'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n.
386 è sostituito dai seguenti:
"Art. 8. (Pagamento dell'assegno emesso senza
provvista dopo la scadenza del termine di presentazione). -
1. Nei casi previsti dall'articolo 2, le sanzioni
amministrative non si applicano se il traente, entro sessanta giorni
dalla data di scadenza del termine di presentazione del
titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi,
della penale e delle eventuali spese per il protesto o
per la constatazione equivalente.
2. Il pagamento può essere effettuato nelle mani
del portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario mediante
deposito vincolato al portatore del titolo, ovvero presso
il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato
la constatazione equivalente.
3. La prova dell'avvenuto pagamento deve essere
fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata
del protesto o di rilascio della constatazione
equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto
mediante quietanza del portatore con firma autenticata
ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato,
mediante attestazione della banca comprovante il
versamento dell'importo dovuto.
4. Il procedimento per l'applicazione delle
sanzioni amministrative non può essere iniziato prima che sia decorso
il termine per il pagamento indicato nel comma 1.
Art. 8-bis. (Procedimento per l'applicazione delle
sanzioni amministrative). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 1,
se viene levato il protesto o effettuata la constatazione
equivalente, il pubblico ufficiale trasmette il rapporto di
accertamento della violazione al prefetto
territorialmente competente. Nei casi in cui non si leva il protesto o
non si effettua la constatazione equivalente, il prefetto
viene direttamente informato dal trattario.
2. Nei casi previsti
dall'articolo 2, il trattario dà comunicazione del mancato pagamento al pubblico
ufficiale
che deve levare il protesto o effettuare la constatazione
equivalente; il pubblico ufficiale, se non è stato effettuato
il pagamento dell'assegno nel termine previsto
dall'articolo 8, trasmette il rapporto di accertamento della
violazione al prefetto territorialmente competente. Nei
casi in cui non si leva il protesto o non si effettua la
constatazione equivalente, il trattario, decorso
inutilmente il termine previsto dall'articolo 8, informa direttamente
il prefetto territorialmente competente.
3. Entro novanta giorni dalla ricezione del
rapporto o dell'informativa il prefetto notifica all'interessato gli estremi
della violazione a norma dell'articolo 14 della legge 24
novembre 1981, n. 689. Se l'interessato risiede all'estero
il termine per la notifica è di trecentosessanta giorni.
4. L'interessato, entro trenta giorni dalla
notifica, può presentare scritti difensivi e documenti.
5. Il prefetto, dopo aver valutato le deduzioni
presentate, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta
per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con
le spese, ovvero emette ordinanza motivata di archiviazione
degli atti.
6. Si applicano, per quanto non previsto dal
presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della
legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive
modificazioni, in quanto compatibili.".
Revoca delle autorizzazioni.
1. L'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n.
386 è sostituito dai seguenti:
"Art. 9. (Revoca delle autorizzazioni). - 1.
In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di
autorizzazione o di provvista, il trattario iscrive il nominativo del traente
nell'archivio previsto dall'articolo 10-bis.
2. L'iscrizione è effettuata:
a) nel caso di mancanza di autorizzazione, entro
il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo;
b) nel caso di difetto di provvista, quando è
decorso il termine stabilito dall'articolo 8 senza che il traente abbia fornito la prova
dell'avvenuto pagamento, salvo quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 3.
3. L'iscrizione nell'archivio determina la revoca
di ogni autorizzazione ad emettere assegni. Una nuova autorizzazione non può essere data
prima che sia trascorso il termine di sei mesi dall'iscrizione del nominativo
nell'archivio.
4. La revoca comporta il divieto, della durata di
sei mesi, per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno
con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l'iscrizione
nell'archivio, anche se emessi nei limiti della provvista.
9-bis. (Preavviso di revoca). - 1. Nel caso di
mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per difetto di provvista, il
trattario comunica al traente che, scaduto il termine indicato nell'articolo 8 senza che
abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, il suo nominativo sarà iscritto
nell'archivio di cui all'articolo 10-bis e che dalla stessa data gli sarà revocata ogni
autorizzazione ad emettere assegni. Con la comunicazione il traente è invitato a
restituire, alla scadenza del medesimo termine e sempre che non sia effettuato il
pagamento, tutti i moduli di assegno in suo possesso alle banche e agli uffici postali che
li hanno rilasciati.
2. La comunicazione è effettuata presso il
domicilio eletto dal traente a norma dell'articolo 9-ter entro il decimo giorno dalla
presentazione al pagamento del titolo, mediante telegramma o lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, ovvero con altro mezzo concordato tra le parti di cui sia certa la
data di spedizione e quella di ricevimento.
3. Anche in deroga a quanto stabilito
dall'articolo 9, comma 2, lettera b), l'iscrizione del nominativo del traente
nell'archivio non può aver luogo se non sono decorsi almeno dieci giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione.
4. La comunicazione si ha per effettuata ove
consti l'impossibilità di eseguirla presso il domicilio eletto.
5. Se la comunicazione non è effettuata entro il
termine indicato nel comma 2, il trattario è obbligato a pagare gli assegni emessi dal
traente dopo tale data e fino al giorno successivo alla comunicazione, anche se manca o è
insufficiente la provvista, nel limite di lire venti milioni per ogni assegno.
Art. 9-ter. (Elezione di domicilio ai fini delle
comunicazioni). 1. All'atto della conclusione di convenzioni di assegno, il cliente elegge
domicilio ai fini delle comunicazioni previste dall'articolo 9-bis.
2. Eventuali variazioni del domicilio eletto
debbono essere comunicate con dichiarazione presentata direttamente alla banca o
all'ufficio postale, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, o con altro mezzo concordato dalle parti, di cui sia certa la data di
ricevimento.".
Responsabilità del trattario.
1. L'articolo 10 della legge 15 dicembre 1990, n.
386 è sostituito dal seguente:
"Art. 10. (Responsabilità solidale del
trattario). - 1. Il trattario che omette o ritarda l'iscrizione nell'archivio di cui
all'articolo 10-bis, ovvero che autorizza il rilascio di moduli di assegni in favore di
persona il cui nominativo risulta iscritto nell'archivio, è obbligato in solido con il
traente a pagare gli assegni emessi dallo stesso traente nel periodo in cui avrebbe dovuto
operare la revoca, anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di lire
venti milioni per ogni assegno.".
Archivio informatico.
1. Dopo l'articolo 10 della legge 15 dicembre
1990, n. 386 è inserito il seguente:
"Art. 10-bis. (Archivio degli assegni bancari
e postali e delle carte di pagamento irregolari). - 1. Al fine del regolare funzionamento
dei sistemi di pagamento, è istituito presso la Banca d'Italia un archivio informatizzato
degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, nel quale sono inseriti i
seguenti dati:
a) generalità dei traenti degli assegni bancari o
postali emessi senza autorizzazione o senza provvista;
b) assegni bancari e postali emessi senza
autorizzazione o senza provvista, nonché assegni non restituiti alle banche e agli uffici
postali dopo la revoca dell'autorizzazione;
c) sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie
applicate per l'emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza
provvista, nonché sanzioni penali e connessi divieti applicati per l'inosservanza degli
obblighi imposti a titolo di sanzione amministrativa accessoria;
d) generalità del soggetto al quale è stata
revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento;
e) carte di pagamento per le quali sia stata
revocata l'autorizzazione all'utilizzo;
f) assegni bancari e postali e carte di pagamento
di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento.
2. La Banca d'Italia, quale titolare del
trattamento dei dati, può avvalersi di un ente esterno per la gestione dell'archivio,
secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. Il soggetto interessato ha diritto ad accedere
alle informazioni che lo riguardano contenute nell'archivio e di esercitare gli altri
diritti previsti dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
4. I prefetti, le banche, gli intermediari
finanziari vigilati e gli uffici postali possono accedere alle informazioni contenute
nell'archivio per le finalità previste dalla presente legge e per quelle connesse alla
verifica della corretta utilizzazione degli assegni e delle carte di pagamento.
L'autorità giudiziaria ha accesso diretto alle informazioni contenute nell'archivio, per
lo svolgimento delle proprie funzioni.".
2. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia, sentita la Banca
d'Italia ed il Garante per la protezione dei dati personali, disciplina le modalità con
cui i soggetti ivi individuati devono trasmettere i dati all'archivio previsto dal comma 1
del presente articolo e, se necessario, rettificarli o aggiornarli. Con il medesimo
regolamento sono individuate le modalità con cui la Banca d'Italia, attenendosi ai dati
trasmessi, provvede al loro trattamento e ne consente la consultazione.
3. Con distinto regolamento emesso entro trenta
giorni dall'adozione del regolamento ministeriale di cui al comma 2, la Banca d'Italia
disciplina le modalità e le procedure relative alle attività previste dal medesimo
regolamento ministeriale. La Banca d'Italia provvede altresì a determinare i criteri
generali per la quantificazione dei costi per l'accesso e la consultazione dell'archivio
da parte delle banche, degli intermediari vigilati e degli uffici postali.
Sanzioni penali.
1. L'articolo 124 del regio decreto 21 dicembre
1933, n. 1736, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 124. - All'atto del rilascio di moduli
di assegno bancario o postale, il richiedente deve dichiarare al trattario di non essere
in alcun modo interdetto dall'emissione di assegni.
Il richiedente che dichiari il falso è punito,
qualora vengano rilasciati uno o più moduli di assegno, con la reclusione da sei mesi a
due anni.".
2. L'articolo 125 del regio decreto 21 dicembre
1933, n. 1736, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 125. - Prima del rilascio di moduli di
assegno bancario o postale il dipendente responsabile accerta, sulla base dei dati
risultanti dall'archivio previsto dall'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n.
386, che il richiedente non risulti in alcun modo interdetto dall'emissione di assegni
bancari o postali, ovvero soggetto a revoca delle autorizzazioni ad emettere assegni a
norma dell'articolo 9 della medesima legge.
Il dipendente responsabile che consegna moduli di
assegno bancario o postale a persona interdetta, in base ai dati dell'archivio,
dall'emissione di assegni o soggetta a revoca delle autorizzazioni, è punito, salvo che
il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione fino ad un anno.".
TITOLO VI
Trasformazione di reati in illeciti
amministrativi
CAPO I
Depenalizzazione di reati previsti dal
codice penale
Modifica dell'articolo 345 del codice penale, in
tema di offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni.
1. Nell'articolo 345 del codice penale le parole
"è punito con la multa fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti:
"è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un
milione duecentomila".
Modifica dell'articolo 350 del codice penale, in
tema di agevolazione colposa della violazione di sigilli.
1. Nell'articolo 350 del codice penale le parole
"è punito con la multa da lire centomila a due milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a
un milione ottocentomila".
Modifica dell'articolo 352 del codice penale, in
tema di vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro.
1. Nell'articolo 352 del codice penale le parole
"è punito con la multa fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti:
"è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un
milione duecentomila".
Modifica dell'articolo 465 del codice penale, in
tema di uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto.
1. L'articolo 465 del codice penale è così
modificato:
a) nel primo comma le parole "è punito con
la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire ventimila a quattrocentomila"
sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire duecentomila a un milione duecentomila";
b) nel secondo comma le parole "soltanto la
multa fino a lire sessantamila" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila".
Modifica dell'articolo 466 del codice penale, in
tema di alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati.
1. L'articolo 466 del codice penale è così
modificato:
a) nel primo comma le parole "con la
reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire ventimila a quattrocentomila" sono
sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
duecentomila a un milione duecentomila";
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Alla stessa sanzione soggiace chi, senza
essere concorso nell'alterazione, fa uso dei valori di bollo o dei biglietti alterati. Se
le cose sono state ricevute in buona in buona fede, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire centomila a seicentomila.".
Modifica dell'articolo 498 del codice penale, in
tema di usurpazione di titoli e di onori.
1. L'articolo 498 del codice penale è così
modificato:
a) nel primo comma le parole "è punito con
la multa da lire duecentomila a due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione
ottocentomila";
b) nel secondo comma le parole "Alla stessa
pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione";
c.il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Per le violazioni di cui al presente
articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione del
provvedimento che accerta la violazione con le modalità stabilite dall'articolo 36 e non
è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.".
Modifica dell'articolo 527 del codice penale, in
tema di atti osceni.
1. Nel secondo comma dell'articolo 527 del codice
penale le parole "la pena è della multa da lire sessantamila a seicentomila"
sono sostituite dalle seguenti: "si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire centomila a seicentomila".
Modifica dell'articolo 654 del codice penale, in
tema di grida e manifestazioni sediziose.
1. Nell'articolo 654 del codice penale le parole
"è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a un
anno" sono sostituite dalle seguenti: "è punito, se il fatto non costituisce
reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione
duecentomila".
Modifica dell'articolo 663 del codice penale, in
tema di vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni.
1. L'articolo 663 del codice penale è così
modificato:
a) nel primo comma le parole "è punito con
l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire cinquantamila" sono sostituite
dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
centomila a seicentomila";
b) nel secondo comma le parole "Alla stessa
pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione".
Modifica dell'articolo 663-bis del codice penale,
in tema di divulgazione di stampa clandestina.
1. L'articolo 663-bis del codice penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 663-bis (Divulgazione di stampa
clandestina). - Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo divulga
stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla
pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.
Per le violazioni di cui al presente articolo non
è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.".
Modifica dell'articolo 664 del codice penale, in tema di
distruzione e deterioramento di affissioni.
1. L'articolo 664 del codice penale è così
modificato:
a) nel primo comma le parole "è punito con
l'ammenda fino a lire seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a
novecentomila";
b) nel secondo comma le parole "la pena è
dell'ammenda fino a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila".
Modifica dell'articolo 666 del codice penale, in tema di
spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza.
1. L'articolo 666 del codice penale è così
modificato:
a) nel primo comma le parole "è punito con
l'ammenda da lire ventimila a un milione" sono sostituite dalle seguenti: "è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre
milioni";
b) nel secondo comma le parole "la pena è
dell'arresto fino a un mese" sono sostituite dalle seguenti: "si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni
ottocentomila";
c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
"È sempre disposta la cessazione
dell'attività svolta in difetto di licenza. Se l'attività è svolta in locale per il
quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di
diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e
nell'ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un
periodo non superiore a sette giorni.
Per le violazioni previste dal presente articolo
non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.".
Modifica dell'articolo 675 del codice penale, in tema di
collocamento pericoloso di cose.
1. Nell'articolo 675 del codice penale le parole
"è punito con l'ammenda fino a lire duecentomila" sono sostituite dalle
seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a
un milione duecentomila".
Modifica dell'articolo 676 del codice penale, in tema di
rovina di edifici o di altre costruzioni.
1. Nel primo comma dell'articolo 676 del codice
penale le parole "è punito con l'ammenda non inferiore a lire duecentomila"
sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire trecentomila a un milione ottocentomila".
Modifica dell'articolo 677
del codice penale, in tema di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano
rovina.
1. L'articolo 677 del codice penale è così
modificato:
a) nel primo comma le parole "è punito con
l'ammenda non inferiore a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione
ottocentomila";
b) nel secondo comma le parole "Alla stessa
pena soggiace chi" sono sostituite dalle seguenti: "La stessa sanzione si
applica a chi".
Modifica dell'articolo 686 del codice penale, in tema di
fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe.
1. L'articolo 686 del codice penale è così
modificato:
a) nel primo comma le parole "è punito con
l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire centomila a un milione" sono
sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire ottocentomila a lire quattro milioni ottocentomila";
b) nel secondo comma le parole "Alla stessa
pena" sono sostituite dalle parole "Alla stessa sanzione";
c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
"È sempre disposta la cessazione
dell'attività illecitamente esercitata. Se l'attività è svolta in uno stabilimento o in
un esercizio per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo
all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni è disposta
altresì la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio per un periodo non superiore a
sette giorni.
Per le violazioni previste dal presente articolo
non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.".
Modifica dell'articolo 688 del codice penale, in tema di
ubriachezza.
1. Nel primo comma dell'articolo 688 del codice
penale le parole "è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire
ventimila a quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila".
Modifica dell'articolo 692 del codice penale, in tema di
detenzione di misure e pesi illegali.
1. Nel primo comma dell'articolo 692 del codice
penale le parole "è punito con l'ammenda da lire ventimila a lire
quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila".
Modifica dell'articolo 705 del codice penale, in
tema di commercio non autorizzato di cose preziose.
1. L'articolo 705 del codice penale è così
modificato:
a) nel primo comma le parole "è punito con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a due milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire cinquecentomila a tre milioni";
b.dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
"Si applicano le disposizioni di cui al terzo
e quarto comma dell'articolo 686.".
Modifica dell'articolo 724 del codice penale, in tema di
bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti.
1. L'articolo 724 del codice penale è così
modificato:
a) nel primo comma le parole "è punito con
l'ammenda da lire ventimila a seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila";
b) nel secondo comma le parole "Alla stessa
pena soggiace chi" sono sostituite dalle seguenti: "La stessa sanzione si
applica a chi".
Modifica dell'articolo 725 del codice penale, in tema di
commercio di scritti, disegni
o altri oggetti contrari alla pubblica decenza.
1. Nell'articolo 725 del codice penale le parole
"è punito con l'ammenda da lire ventimila a due milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a
un milione duecentomila".
Autorità competenti ad applicare le sanzioni
amministrative.
1.Dopo l'articolo 19 delle disposizioni
coordinamento e transitorie del codice penale, approvate con regio decreto 28 maggio 1931,
n. 601, è inserito il seguente:
"19-bis. - L'autorità competente a ricevere
il rapporto e ad applicare le sanzioni per le violazioni amministrative previste dagli
articoli 350, 352, 498, 527, 654, 663-bis, 672, 688, 692, 705, 724 e 725 del codice penale
è il prefetto.
Le autorità di seguito elencate sono competenti
ad applicare le sanzioni amministrative previste dagli articoli indicati in relazione a
ciascuna di esse:
a) Ministero dei trasporti e della navigazione:
articolo 465 e, limitatamente ai fatti concernenti biglietti di strade ferrate o di altre
pubbliche imprese di trasporto, articolo 466 del codice penale;
b) Ministero del lavoro e della previdenza
sociale: articolo 509 del codice penale;
c) Ministero delle finanze: articolo 686, nonché,
limitatamente ai fatti concernenti valori di bollo, articolo 466 del codice penale;
d) Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica: articoli 693 e 694 del codice penale;
e) sindaco: articoli 345, 663, 664, 666, 669, 675,
676, 677 e 687 del codice penale.".
CAPO II
Depenalizzazione di reati previsti da
leggi speciali
Modifiche al regio decreto 14 luglio 1898, n. 404, in
tema di repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna.
1. Il regio decreto 14 luglio 1898, n. 404 è
così modificato:
a) nell'articolo 15 le parole "saranno puniti
ai sensi dell'articolo 434 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti:
"sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un
milione duecentomila";
b) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:
"Art. 23. - Salvo che il fatto costituisca
reato, chiunque contravviene alle disposizioni degli articoli 20 e 21, primo comma, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione
ottocentomila.
Nel caso previsto nell'articolo 21, può essere
disposta la confisca di tutto o di parte del bestiame.".
c) nell'articolo 24 le parole "è punito con
le pene stabilite nell'articolo 434 del codice penale" sono sostituite dalle
seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
centocinquantamila a novecentomila".
Modifica dell'articolo 142 del regio decreto 8
maggio 1904, n. 368, in tema di bonifica dei terreni paludosi.
1. Nell'articolo 142 del regio decreto 8 maggio
1904, n. 368 le parole da "sono punite" sino alla fine dell'articolo sono
sostituite dalle seguenti: "sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire duecentomila a un milione duecentomila.".
Modifica dell'articolo 1 della legge 30 giugno
1912, n. 740, in materia uso illecito del nome e dell'emblema
della Croce Rossa.
1. L'articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740
è così modificato:
a) nel primo comma le parole "è punito con
gli arresti da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire 60.000 a 400.000" sono
sostituite dalle seguenti: "è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni";
b) nel secondo comma le parole "Alla stessa
pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione";
c) nel terzo comma le parole "Tali pene"
sono sostituite dalle seguenti: "Tali sanzioni".
Modifiche al regio decreto 11 luglio 1913, n. 959,
recante il testo unico delle disposizioni sulla navigazione interna
e sulla fluitazione.
1. Il regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 è
così modificato:
a) nel primo comma dell'articolo 54 le parole
"saranno punite con l'arresto non superiore nel massimo a cinque giorni, e con
ammende che potranno estendersi fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle
seguenti: "sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila
a un milione ottocentomila";
b) l'articolo 55 è sostituito dal seguente:
"Art. 55 - Le violazioni dei regolamenti
emanati per l'esecuzione della presente legge sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire centomila a seicentomila.".
Modifica dell'articolo 13 del decreto-legge
luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148, in tema di
prevenzione e repressione dell'abigeato in Sicilia.
1. Nell'articolo 13 del decreto-legge
luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148 le parole da "sono punite" sino alla
fine dell'articolo sono sostituite dalle seguenti: "sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila.".
Modifica dell'articolo 4 della legge 19 aprile
1925, n. 475, in tema di falsa attribuzione di lavori altrui.
1. L'articolo 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475
è così modificato:
a) nel primo comma le parole "con la
reclusione fino a un mese" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila";
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Qualora l'offerta sia fatta a mezzo stampa,
ovvero sia fatta in modo abituale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. Nella prima ipotesi, il tipografo, se
non è concorso nell'illecito, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
centocinquantamila a novecentomila.".
Modifiche al regio decreto-legge 9 luglio 1926, n.
1331, in tema di costituzione
dell'Associazione nazionale per il controllo della
combustione.
1.Il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, è così modificato:
a) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
"Art. 19. - Salvo che il fatto costituisca
reato, chiunque viola le disposizioni contenute nei primi due capi del presente decreto o
quelle relative del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila.
In tali casi può procedersi alla confisca
dell'apparecchio.".
b) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:
"Art. 20 - Salvo che il fatto costituisca
reato, chiunque viola le disposizioni contenute nel capo III del presente decreto o quelle
relative del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.
Nei casi di maggiore gravità o di reiterazione
delle violazioni, si applica altresì la sanzione accessoria dell'interdizione
dall'esercizio dell'industria per la quale occorre l'impiego di apparecchi del genere di
quelli adoperati per un periodo da sei mesi a due anni e si procede alla confisca degli
apparecchi, dei generatori e dei motori indebitamente adoperati.".
Modifica dell'articolo 11 del regio decreto-legge
14 novembre 1926, n. 1923,
in tema di infrazione ai divieti di importazione e di
esportazione.
1. Nel primo comma dell'articolo 11 del regio
decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito dalla legge 7 luglio 1927, n. 1495, le
parole "è punito con la reclusione fino a tre mesi e con la multa fino a lire un
milione" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila".
Modifica dell'articolo 20 del regio decreto 3
marzo 1934, n. 383, in tema di inosservanza di ordinanze prefettizie.
1. Nel sesto comma dell'articolo 20 del regio
decreto 3 marzo 1934, n. 383 le parole "sono punite con l'arresto fino a dieci giorni
o con l'ammenda fino a lire centomila" sono sostituite dalle seguenti: "sono
punite, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire duecentomila a un milione duecentomila".
Modifica dell'articolo 24 della legge 26 aprile
1934, n. 653, in tema di tutela del lavoro delle donne.
1.L'articolo 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653
è sostituito dal seguente:
"Art. 24 - Salvo che il fatto costituisca
reato, chiunque viola le disposizioni contenute nei primi 19 articoli della presente
legge, nonché alle norme del decreto ministeriale di cui all'ultimo comma dell'articolo 8
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trentamila a centottantamila
per ogni donna occupata nel lavoro e alla quale l'illecito si riferisce.
La sanzione amministrativa pecuniaria non può
essere complessivamente superiore a lire quattro milioni ottocentomila né inferiore a
lire ottocentomila.
Le violazioni dell'articolo 20 sono punite con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila
e quelle agli articoli 21, 22 e 23 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire duecentomila a lire un milione duecentomila.".
Modifiche al regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie.
1.Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 è
così modificato:
a) nel quinto comma dell'articolo 201 le parole da
"è punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a trenta
milioni";
b) nel secondo comma dell'articolo 221 le parole
"è punito con l'ammenda da lire 40.000 a 400.000" sono sostituite dalle
seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
centocinquantamila a novecentomila".
Modifiche al regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
n. 1827, in tema di perfezionamento e
coordinamento legislativo della previdenza sociale.
1.Il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 115, è così modificato:
a) nel primo comma dell'articolo 115 le parole da
"è punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è
punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila";
b) nel secondo comma dell'articolo 115 le parole
"tali pene" sono sostituite dalle parole "tali sanzioni";
c) nel primo comma dell'articolo 116 le parole da
"è punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è
punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire trecentomila a un milione ottocentomila".
Modifica dell'articolo 116 del regio decreto-legge
19 ottobre 1938, n. 1933, in tema di riforma
delle leggi sul lotto pubblico.
1. Nel terzo comma dell'articolo 116 del regio
decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
giugno 1939, n. 973, le parole "è punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 500
mila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni".
Modifica dell'articolo 3 della legge 22 giugno
1939, n. 1239, in tema di istituzione di una tessera sanitaria
per le persone addette ai lavori domestici.
1. L'articolo 3 della legge 22 giugno 1939, n.
1239 è così modificato:
a) nel primo comma le parole "con l'ammenda
fino a 100.000 lire" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila";
b) nel secondo comma la parola "pena" è
sostituita dalla seguente "sanzione".
2. Resta abrogato l'articolo 76 del regio decreto
5 giugno 1939, n. 1016.
Modifiche alla legge 10 giugno 1940, n. 653, in
tema di trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi.
1. La legge 10 giugno 1940, n. 653 è così
modificata:
a) nel sesto comma dell'articolo 32 le parole da
"è punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è
punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila";
b) l'articolo 33 è abrogato.
Modifica dell'articolo 6 della legge 27 maggio
1949, n. 260, in tema di ricorrenze festive.
1. Nel primo comma dell'articolo 6 della legge 27
maggio 1949, n. 260 le parole da "sono puniti" sino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: "sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire trecentomila a un milione ottocentomila.".
Modifica dell'articolo 23 della legge 4 aprile
1952, n. 218, in tema di assicurazione obbligatoria
per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti.
1. Nel quarto comma dell'articolo 23 della legge 4
aprile 1952, n. 218 le parole da "è punito" sino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: "è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni
quattrocentomila.".
Modifica dell'articolo 9 della legge 17 maggio
1952, n. 619, in tema di risanamento
dei rioni dei "Sassi" nell'abitato del Comune
di Matera.
1. Nel terzo comma dell'articolo 9 della legge 17
maggio 1952, n. 619 le parole "è punito con l'arresto sino a tre mesi e con
l'ammenda da lire 50.000 a 150.000" sono sostituite dalle seguenti: "è punito,
salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
cinquecentomila a tre milioni.".
Modifiche alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in
tema di apprendistato.
1. La legge 19 gennaio 1955, n. 25 è così
modificata:
a) nella lettera a) del primo comma dell'articolo
23 le parole "con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000" sono sostituite dalle
seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a
cinquecentomila";
b) nella lettera b) del primo comma dell'articolo
23 le parole "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000" sono sostituite dalle
seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a
trecentomila";
c) il secondo comma dell'articolo 23 è abrogato;
d) nella lettera a) del primo comma dell'articolo
29 le parole "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000" sono sostituite dalle
seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a
trecentomila";
e) nella lettera b) del primo comma dell'articolo
29 le parole "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 150.000" sono sostituite dalle
seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a
ottocentomila";
f) il secondo comma dell'articolo 29 è abrogato.
Modifica dell'articolo 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, in tema di assegni familiari.
1. Nel quarto comma dell'articolo 82 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 le parole da "è punito"
sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è punito, salvo che il
fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a
quattro milioni ottocentomila".
Modifica dell'articolo 14 della legge 14 febbraio
1958, n. 138, in tema di orario di lavoro negli autoservizi.
1. L'articolo 14 della legge 14 febbraio 1958, n.
138, è così modificato:
a) nel primo comma le parole da "è punito
con l'ammenda da lire venticinquemila a lire settantacinquemila" alla fine del comma
sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire duecentomila a trecentomila per ciascun lavoratore, occupato nell'azienda, a cui
la violazione si riferisce";
b) nel secondo comma le parole "In caso di
recidiva specifica" sono sostituite dalle seguenti: "In caso di reiterazione
specifica delle violazioni".
Modifica dell'articolo 5 della legge 20 febbraio
1958, n. 75, in tema di invito al libertinaggio.
1. L'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n.
75, è così modificato:
a) nel primo comma le parole "sono punite con
l'arresto fino a giorni otto e con l'ammenda da lire diecimila a lire
venticinquemila" sono sostituite dalle seguenti: "sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire trentamila a centottantamila";
b) il quarto comma è abrogato.
Modifica dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n.
326, in tema di complessi ricettivi a carattere turistico-sociale.
1. L'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n.
326, è sostituito dal seguente:
"Art. 12. - Chiunque fa funzionare uno dei
complessi indicati nella presente legge senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione
di cui all'articolo 2 o comunque viola le disposizioni di cui all'articolo 11 è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni
ottocentomila.
È sempre disposta la cessazione dell'attività
svolta in difetto di autorizzazione.".
Modifica dell'articolo 4 della legge 29 novembre
1961, n. 1325, in tema di tutela del lavoro delle donne.
1. Nel primo comma dell'articolo 4 della legge 29
novembre 1961, n. 1325 le parole "sono puniti con l'ammenda da lire 6.000 a lire
30.000 per ciascuna persona occupata nel lavoro alla quale la contravvenzione si
riferisce, con un minimo di lire 15.000" sono sostituite dalle seguenti: "sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a quattrocentomila
per ciascuna lavoratrice".
Modifica dell'articolo 15 della legge 21 aprile
1962, n. 161, in tema di revisione dei film e dei lavori teatrali.
1. Nel primo comma dell'articolo 15 della legge 21
aprile 1962, n. 161 le parole da "è punito" sino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. Nei casi di maggiore gravità o nei
casi reiterazione delle violazioni da parte di soggetto già condannato per il reato
previsto dall'articolo 668 del codice penale si applica anche la sanzione accessoria della
chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non superiore a sessanta
giorni."
Modifica dell'articolo 26 della legge 9 gennaio
1963, n. 9, in tema di previdenza dei coltivatori diretti.
1. Nel primo comma dell'articolo 26 della legge 9
gennaio 1963, n. 9 le parole da "è punito" sino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: "è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni
quattrocentomila".
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1967, n. 223, in tema di revisione delle liste elettorali.
1. Il decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1967, n. 223 è così modificato:
a) nel primo comma dell'articolo 54 le parole da
"è punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione
ottocentomila";
b) nel secondo comma dell'articolo 54 le parole da
"la pena" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni
ottocentomila";
c) dopo il secondo comma dell'articolo 54 è
aggiunto il seguente:
"Per le violazioni previste dal presente
articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.";
d) nel primo comma dell'articolo 55 le parole da
"è punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti "è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione
ottocentomila";
e) il secondo comma dell'articolo 55 è sostituito
dal seguente:
"Se il fatto è commesso con dolo, si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni
ottocentomila.";
f) dopo il secondo comma dell'articolo 55 è
aggiunto il seguente:
"Per le violazioni previste dal presente
articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.".
Modifica dell'articolo 40 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, in tema di frodi pensionistiche.
1. Nel primo comma dell'articolo 40 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 le parole da "è punito"
sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è punito, salvo che il
fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a
quattro milioni ottocentomila.".
Modifica dell'articolo 14 della legge 29 ottobre
1971, n. 889, in tema di trattamento di previdenza
del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.
1. Nel primo comma dell'articolo 14 della legge 29
ottobre 1971, n. 889 le parole da "sono puniti" sino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: "sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato, con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni.".
Modifica dell'articolo 36 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
in tema di imposta sugli spettacoli.
1. Nel secondo comma dell'articolo 36 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 le parole "è punito con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire trecentomila" sono sostituite
dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.".
Modifica dell'articolo 11 della legge 2 febbraio
1973, n. 7, in tema di esercizio delle stazioni e
per la distribuzione di gas di petrolio in bombole.
1. L'articolo 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7
è così modificato:
a) nel primo comma le parole "è punito con
ammenda fino a lire dieci milioni o con l'arresto fino a due anni" sono sostituite
dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
ottocentomila a quattro milioni ottocentomila";
b) nel secondo comma le parole "è punito con
ammenda fino a lire cinque milioni o con l'arresto fino a tre mesi" sono sostituite
dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
quattrocentomila a due milioni quattrocentomila";
c) il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Nei casi previsti dal primo e secondo comma,
si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione della concessione o
dell'autorizzazione di vendita per un periodo da due a sei mesi e non è ammesso il
pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689.";
d) il quinto comma è abrogato.
Modifica dell'articolo 5 della legge 25 febbraio
1987, n. 67, in tema di provvidenze per l'editoria.
1. Nel comma 9 dell'articolo 5 della legge 25
febbraio 1987, n. 67 le parole "sono puniti con la multa da lire un milione a dieci
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila".
Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 541, in tema di pubblicità dei medicinali per uso umano.
1. Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541
è così modificato:
a) nel comma 10 dell'articolo 6 le parole "è
soggetto alle sanzioni penali" sono sostituite dalle seguenti "è soggetto alle
sanzioni amministrative pecuniarie";
b) nel comma 1 dell'articolo 15 le parole
"comporta l'irrogazione delle sanzioni penali" sono sostituite dalle seguenti
"comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie".
Autorità competenti.
1. Le autorità competenti ad applicare le
sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate a norma del presente capo sono le
seguenti:
a) Ministero dell'interno: articoli 15, 23 e 24
del regio decreto 14 luglio 1898, n. 404; articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740;
articolo 13 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148; articolo 4 della
legge 19 aprile 1925, n. 475; articolo 20 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; articolo
5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161;
articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
articolo 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7; articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n.
67;
b) Ministero del lavoro: articolo 24 della legge
26 aprile 1934, n. 653; articolo 3 della legge 22 giugno 1939, n. 1239; articolo 6 della
legge 27 maggio 1949, n. 260; articoli 23 e 29 della legge 19 gennaio 1955, n. 25;
articolo 14 della legge 14 febbraio 1958, n. 138; articolo 4 della legge 29 novembre 1961,
n. 1325;
c) Ministero della sanità: articolo 201 del regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265; articoli 6 e 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 541;
d) Ministero del commercio con l'estero: articolo
11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito dalla legge 7 luglio
1927, n. 1495;
e) Ministero delle finanze: articolo 36 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;
f) Ministero dei beni culturali: articolo 9 della
legge 17 maggio 1952, n. 619;
g) Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato: articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132; articolo 116 del regio
decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
giugno 1939, n. 973;
h) enti ed istituti gestori delle forme di
previdenza e assistenza obbligatorie: articoli 115 e 116 del regio decreto-legge 4 ottobre
1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 115; articolo
32 della legge 10 giugno 1940, n. 653; articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218;
articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797; articolo
26 della legge 9 gennaio 1963, n. 9; articolo 40 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488; articolo 14 della legge 29 ottobre 1971, n. 889;
i) regioni: articolo 142 del regio decreto 8
maggio 1904, n. 368; articoli 54 e 55 del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959; articolo
12 della legge 21 marzo 1958, n. 326;
l) sindaco: articolo 221 del regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265.
TITOLO VII
Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n.
689
Reiterazione delle violazioni.
1. Dopo l'articolo 8 della legge 24 novembre 1981,
n. 689 è inserito il seguente:
"Art. 8-bis. (Reiterazione delle violazioni).
- Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge,
si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi
alla commissione di una violazione amministrativa,
accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto
commette un'altra violazione della stessa indole.
Si ha reiterazione anche quando più violazioni della
stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate
con unico provvedimento esecutivo.
Si considerano della stessa indole le violazioni
della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che,
per la natura dei fatti che le costituiscono o per le
modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità
o caratteri fondamentali comuni.
La reiterazione è specifica se è violata la
medesima disposizione.
Le violazioni amministrative successive alla prima
non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono
commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una
programmazione unitaria.
La reiterazione determina gli effetti che la legge
espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di
pagamento in misura ridotta.
Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono
essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta
la violazione precedentemente commessa sia divenuto
definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità
amministrativa competente, o in caso di opposizione dal
giudice, quando possa derivare grave danno.
Gli effetti della reiterazione cessano di diritto,
in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente
violazione è annullato.".
Principio di specialità.
1. Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 24
novembre 1981, n. 689 è sostituito dal seguente:
"Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12
della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni,
si applicano soltanto le disposizioni penali, anche
quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste
da disposizioni speciali in materia di produzione,
commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.".
Aggiornamento del limite minimo delle sanzioni
amministrative pecuniarie.
1. Nel primo comma dell'articolo 10 della legge 24
novembre 1981, n. 689 le parole "non inferiore a lire
quattromila" sono sostituite dalle seguenti:
"non inferiore a lire dodicimila".
Opposizione all'ordinanza-ingiunzione.
1. L'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n.
689 è così modificato:
a) nel primo comma le parole "davanti al
giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione" sono
sostituite dalle seguenti: "davanti al giudice del
luogo in cui è stata commessa la violazione individuato
a norma dell'articolo 22-bis";
b) nel quarto e nel settimo comma la parola
"pretore" è sostituita dalla parola "giudice".
Competenza per il giudizio di opposizione
all'ordinanza-ingiunzione.
1. Dopo l'articolo 22 della legge 24 novembre
1981, n. 689 è inserito il seguente:
"Art. 22-bis. (Competenza per il giudizio di
opposizione). - Salvo quanto previsto dai commi seguenti,
l'opposizione di cui all'articolo 22 si propone davanti
al giudice di pace.
L'opposizione si propone davanti al tribunale
quando la sanzione è stata applicata per una violazione
concernente disposizioni in materia:
a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di
lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) urbanistica ed edilizia;
d) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento,
della flora, della fauna e delle aree protette;
e) di igiene degli alimenti e delle bevande;
f) di società e di intermediari finanziari;
g) tributaria e valutaria.
L'opposizione si propone altresì davanti al
tribunale:
a) se per la violazione è prevista una sanzione
pecuniaria superiore nel massimo a lire trenta milioni;
b) quando, essendo la violazione punita con
sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un
limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore
a lire trenta milioni;
c) quando è stata applicata una sanzione di
natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima,
fatta eccezione per le violazioni previste dal regio
decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre
1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
Restano salve le competenze stabilite da diverse
disposizioni di legge.".
Giudizio di opposizione.
1. L'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n.
689 è così modificato:
a) la parola "pretore" è sostituita,
ovunque compaia, dalla parola "giudice";
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Tra il giorno della notificazione e
l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini previsti
dall'articolo 163-bis del codice di procedura
civile.";
c) nell'undicesimo comma è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Nel giudizio di opposizione davanti
al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo
comma, del codice di procedura civile.".
TITOLO VIII
Disposizioni transitorie e finali
Applicabilità delle sanzioni amministrative alle
violazioni anteriormente commesse.
1. Le disposizioni del presente decreto
legislativo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative
si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente
alla data di entrata in vigore del decreto stesso,
sempre che il procedimento penale non sia stato definito
con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
2. A tali violazioni non si applicano, tuttavia,
le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente
decreto legislativo, salvo che le stesse sostituiscano
corrispondenti pene accessorie.
Procedimenti definiti con sentenza irrevocabile.
1. Se i procedimenti penali per le violazioni
depenalizzate dal presente decreto legislativo sono stati definiti,
prima della sua entrata in vigore, con sentenza di
condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione
revoca la sentenza o il decreto, salvo quanto previsto
dai commi 2 e 3, dichiarando che il fatto non è previsto
dalla legge come reato e adotta i provvedimenti
conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza
delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice
di procedura penale.
2. Le multe e le ammende inflitte con le sentenze
o i decreti indicati nel comma 1 sono riscosse, insieme alle spese
del procedimento, con l'osservanza delle norme
sull'esecuzione delle pene pecuniarie.
3. Restano salve la confisca nonché le pene
accessorie, nei casi in cui queste ultime sono applicabili alle
violazioni depenalizzate come sanzioni amministrative.
Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa e
procedimento sanzionatorio.
1. Nei casi previsti dall'articolo 100, comma 1,
l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, dispone la
trasmissione all'autorità amministrativa competente degli
atti dei procedimenti penali relativi ai reati
trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto
o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non è stata ancora
esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico
ministero, che, in caso di procedimento già iscritto,
annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il
reato risulta estinto per qualunque causa, il pubblico
ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di
procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice
che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi
cumulativi di procedimenti.
3. Se l'azione penale è stata esercitata, il
giudice, ove l'imputato o il pubblico ministero non si oppongano,
pronuncia, in camera di consiglio, sentenza inappellabile
di assoluzione o di non luogo a procedere perché
il fatto non è previsto dalla legge come reato,
disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.
4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi
della violazione agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli
residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta
giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro il termine di sessanta giorni dalla
notificazione degli estremi della violazione, l'interessato è ammesso
al pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, se si
tratta di violazione al codice della strada o in materia
finanziaria, dell'articolo 202, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o dell'articolo 16,
comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche in deroga
ad eventuali esclusioni o limitazioni previste dalla legge.
6. Il pagamento determina l'estinzione del
procedimento.
7. Si applicano, per quanto non stabilito dal
presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della
legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
8. Nei casi previsti dal presente articolo la
prescrizione della sanzione o del diritto alla riscossione delle somme
dovute a titolo di sanzione amministrativa non determina
responsabilità contabile.
Uffici competenti a ricevere il rapporto.
1. I ministeri e gli enti competenti ad applicare
ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate dal presente
decreto legislativo indicano gli uffici, anche periferici, ai quali deve essere inviato il
rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Per i ministeri l'individuazione ha luogo con
decreto del Ministro adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto legislativo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Disposizioni concernenti le competenze delle
regioni e degli enti locali.
1. Per le funzioni ed i compiti conferiti dai
decreti legislativi emanati in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la competenza
ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate dal presente
decreto legislativo spetta alle regioni ed agli enti locali a decorrere dalla data di
effettivo trasferimento delle risorse a norma dell'articolo 7 della medesima legge n. 59
del 1997.
2. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e Bolzano sono competenti ad applicare, secondo i rispettivi
ordinamenti, le sanzioni amministrative relative alle funzioni loro attribuite.
Entrata in vigore delle disposizioni collegate
all'archivio informatico degli assegni
e delle carte di pagamento irregolari.
1. Le disposizioni degli articoli 34, 35 e 37,
comma 2, entrano in vigore decorsi centocinquanta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica del regolamento previsto dall'articolo 36, comma 2.
2. Con riguardo alle convenzioni di assegno in
corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni indicate nel comma 1, il cliente
dichiara alla banca o all'ufficio postale, entro trenta giorni da tale data, il domicilio
eletto ai fini delle comunicazioni previste dall'articolo 9-bis della legge 15 dicembre
1990, n. 386, introdotto dall'articolo 34 del presente decreto legislativo. La
dichiarazione ha luogo nelle forme previste dall'articolo 9-ter, comma 2, della medesima
legge n. 386 del 1990. In mancanza della dichiarazione, le predette comunicazioni si
effettuano presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto dal cliente all'atto della
conclusione della convenzione di assegno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
ELENCO DELLE LEGGI RECANTI VIOLAZIONI
DEPENALIZZATE A NORMA DELL'ARTICOLO 1
Avvertenza:
i riferimenti agli atti normativi si intendono
estesi ai successivi provvedimenti di modifica o di integrazione.
1. Legge 2 agosto 1897, n. 378, recante
"Provvedimenti per prevenire e combattere le frodi nel commercio delle essenze degli
agrumi e in quello del sommacco".
2. Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033,
convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, recante "Repressione delle frodi nella
preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari".
3. Legge 4 novembre 1951, n. 1316, recante
"Disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati
alimentari".
4. Legge 7 dicembre 1951, n. 1559, recante
"Disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti".
5. Legge 10 aprile 1954, n. 125, recante
"Tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi".
6. Decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito
dalla legge 16 marzo 1956, n. 108, recante "Aumento del prezzo dei contrassegni di
Stato per recipienti contenenti prodotti alcolici e disciplina della produzione e del
commercio del vermouth e degli altri vini aromatizzati", ad eccezione dell'articolo
16.
7. Legge 23 dicembre 1956, n. 1526, recante norme
a "Difesa della genuinità del burro".
8. Legge 13 novembre 1960, n. 1407, recante
"Norme per la classificazione e la vendita degli oli di oliva".
9. Legge 30 aprile 1962, n. 283, recante
"Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande", ad eccezione degli articoli 5, 6 e 12.
10. Legge 24 luglio 1962, n. 1104, recante
"Divieto di esterificazione degli oli di qualsiasi specie destinati ad uso
commestibile".
11. Legge 16 agosto 1962, n. 1354, recante
"Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra".
12. Legge 15 febbraio 1963, n. 281, recante
"Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi".
13. Decreto del Presidente della Repubblica 12
luglio 1963, n. 930, recante "Norme per la tutela delle denominazioni di origine dei
mosti e dei vini".
14. Decreto del Presidente della Repubblica 12
febbraio 1965, n. 162, recante "Norme per la repressione delle frodi nella
preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti".
15. Legge 27 gennaio 1968, n. 35, recante
"Norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e
dell'olio di semi".
16. Legge 9 ottobre 1980, n. 659, recante
"Limitazione del contenuto massimo di acido erucico negli oli e nei grassi destinati
tali e quali al consumo umano, nonché degli alimenti con aggiunta di oli e grassi".
17. Legge 4 novembre 1981, n. 628, recante
"Norme relative alla tutela della denominazione d'origine e tipica del prosciutto
veneto berico-euganeo".
18. Legge 2 agosto 1982, n. 527, recante
"Norme per la produzione e commercializzazione degli agri".
19. Decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1982, n. 777, recante "Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai
materiali e agli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari".
20. Decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370,
convertito dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, recante "Nuove norme in materia di
produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per
l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola".
21. Decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 223, recante "Attuazione delle direttive CEE numeri 78/631, 81/187, e
84/291 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi
(antiparassitari), ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183".
22. Decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 236, recante "Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la
qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16
aprile 1987, n. 183".
23. Legge 30 maggio 1989, n. 224, recante
"Tutela della denominazione di origine del salame di Varzi, delimitazione della zona
di produzione e caratteristiche del prodotto".
24. Legge 12 gennaio 1990, n. 11, recante
"Tutela della denominazione di origine del prosciutto di Modena, delimitazione della
zona di produzione e caratteristiche del prodotto".
25. Legge 13 febbraio 1990, n. 26, recante
"Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma"".
26. Legge 14 febbraio 1990, n. 30, recante norme
in materia di "Denominazione di origine del prosciutto di San Daniele".
27. Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107,
recante "Attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE relative agli aromi
destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro
preparazione".
28. Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110,
recante "Attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati
destinati all'alimentazione umana".
29. Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119,
recante "Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n.
90/676/CEE, relative ai medicinali veterinari".
30. Legge 10 febbraio 1992, n.164, recante
"Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini". 31.Decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, recante "Attuazione della direttiva 92/5/CEE
relativa ai problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a
base di carne e di alcuni prodotti di origine animale".
32. Decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64,
recante "Attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia di solventi da estrazione
impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti".
33. Decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65,
recante "Attuazione della direttiva 89/437/CEE concernente i problemi igienici e
sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti".
34. Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90,
recante "Attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le
condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati
nella Comunità".
35. Decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286,
recante "Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi
sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche".
36. Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
recante "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio
di prodotti fitosanitari".
37. Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155,
recante "Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei
prodotti alimentari".
38. Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336,
recante "Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di
utilizzazione di alcune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze b
-agoniste nella produzione di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui
loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti".