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- Decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51.
- Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.
- (Gazz. uff. 20-3-1998 n. 66, suppl.ord. n. 48).
-
Indice
Titolo I - Disposizioni sull'ordinamento
giudiziario
- Capo I - Disposizioni relative agli organi che amministrano la
Giustizia:
- articoli 1 - 2 - 3
- 4 - 5 - 6 - 7
- Capo II - Disposizioni relative al Tribunale ordinario:
- articoli 8 - 9 - 10
- 11 - 12 - 13 - 14 - 15
- 16 - 17
- Capo III - Disposizioni relative alla Corte di appello:
- articoli 18 - 19
- Capo IV - Disposizioni relative al pubblico ministero.
- articoli 20 - 21 - 22
- 23 - 24
- Capo V - Altre disposizioni sull'ordinamento giudiziario. Abrogazioni.
- articoli 25 - 26 - 27
- 28 - 29 - 30
- Capo VI - Disposizioni in materia di Corti di assise.
- articoli 31 - 32
- Capo VII - Norme di coordinamento e transitorie.
- Sezione I - Disposizioni relative al personale di magistratura.
- articoli 33 - 34 - 35
- 36 - 37
- Sezione II - Disposizioni relative alle sezioni lavoro delle Corti di appello e
dei Tribunali.
- articoli 38 - 39
- Sezione III - Disposizioni relative al personale amministrativo.
- articolo 40
- Sezione IV - Disposizioni relative al personale delle sezioni di Polizia
giudiziaria.
- articolo 41
- Sezione IV-bis - Disposizioni relative alle attrezzature.
- articolo 41-bis
- Sezione V - Disposizioni per la definizione dei procedimenti pendenti.
- articoli 42 - 43
- Sezione VI - Disposizioni particolari in materia di sezioni distaccate del
Tribunale.
- articoli 44 - 45 - 46
- 47 - 48
- Titolo II - Disposizioni sul processo civile
- Capo I - Disposizioni generali.
- articoli 49 - 50 - 51
- 52 - 53 - 54 - 55 - 56
- 57 - 58 - 59 - 60 - 61
- 62
- Capo II - Disposizioni sul processo di cognizione
- Sezione I - Disposizioni sul procedimento davanti al Tribunale.
- articoli 63 - 64 - 65
- 66 - 67 - 68
- Sezione II - Disposizioni sul procedimento avanti al Giudice di pace.
- articoli 69 - 70 - 71
- 72
- Sezione III - Disposizioni in materia di impugnazioni.
- articoli 73 - 74 - 75
- 76 - 77 - 78 - 79 - 80
- Sezione IV - Disposizioni sulle controversie in materia di lavoro.
- articoli 81 - 82 - 83
- 84 - 85 - 86 - 87
- Capo III - Disposizioni sul processo di esecuzione.
- articoli 88 - 89 - 90
- 91 - 92 - 93 - 94 - 95
- 96 - 97 - 98 - 99
- Capo IV - Disposizioni sui procedimenti speciali.
- articoli 100 - 101 - 102
- 103 - 104 - 105 - 106 - 107
- 108 - 109 - 110 - 111 - 112
- 113 - 114 - 115 - 116
- Capo V - Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile.
- articoli 117 - 118 - 119
- 120 - 121 - 122 - 123 - 124
- 125 - 126 - 127 - 128 - 129
- 130 - 131
- Capo VI - Disposizioni transitorie.
- articoli 132 - 133 - 134
- 134bis - 135
- 136
- Titolo III - Modifiche al codice civile, alla legge fallimentare e in materia di
libri fondiari
- Capo I - Disposizioni in materia di persone e famiglia.
- articoli 137 - 138 - 139
- 140 - 141 - 142
- Capo II - Disposizioni in materia di successioni.
- articoli 143 - 144 - 145
- 146 - 147 - 148
- Capo III - Disposizioni in materia di proprietà e obbligazioni.
- articoli 149 - 150
- Capo IV - Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile.
- articoli 151 - 152 - 153
- 154 - 155 - 156 - 157 - 158
- Capo V - Modifiche alla legge fallimentare.
- articoli 159 - 160 - 161
- Capo VI - Modifiche in materia di libri fondiari.
- articoli 162 - 163 - 164
- 165
- Titolo IV - Disposizioni sul processo penale
- Capo I - Disposizioni relative alla competenza e alle attribuzioni del
Tribunale.
- 166 - 167 - 168 - 169 - 170
- Capo II - Disposizioni relative all'incompatibilità, all'astensione e alla
ricusazione del Giudice.
- articoli 171 - 172 - 173
- 174
- Capo III - Disposizioni relative al pubblico ministero.
- articoli 175 - 176
- Capo IV - Disposizioni relative agli atti.
- articoli 177 - 178
- Capo V - Disposizioni relative alle impugnazioni delle misure cautelari.
- articoli 179 - 180 - 181
- Capo VI - Disposizioni relative alle indagini preliminari.
- articoli 182 - 183 - 184
- Capo VII - Disposizioni relative al dibattimento.
- articoli 185 - 186 - 187
- 188 - 189
- Capo VIII - Disposizioni relative al procedimento davanti al Tribunale
monocratico.
- articoli - 190 - 191 - 192
- 193 - 194 - 195 - 196 - 197
- 198 - 199
- Capo IX - Disposizioni relative alle impugnazioni.
- articoli 200 - 201 - 202
- 203 - 204 - 205
- Capo X - Disposizioni relative alla esecuzione.
- articoli 206 - 207
- Capo XI - Modifiche alle norme di attuazione del Codice di Procedura penale.
- articoli 208 - 209 - 210
- 211 - 212 - 213 - 214 - 215
- 216 - 217
- Capo XII - Disposizioni di coordinamento.
- art. 218
- Capo XIII - Disposizioni transitorie e finali.
- articoli 219 - 220 - 221
- 222 - 223 - 224 - 225 - 226
- 227
- Titolo V - Trasferimento di funzioni pretorili alle amministrazioni
- Capo I - Principi generali.
- articoli 228 - 229 - 230
- 231 - 232
- Capo II - Modifiche in materia di notariato.
- articoli 233 - 234
- Capo III - Modifiche in materia di stato civile.
- art. 235
- Capo IV - Modifiche in materia di inchiesta amministrativa per infortuni sul
lavoro.
- art. 236
- Capo V - Modifiche di norme in materia di trasporto.
- art. 237
- Capo VI - Modifiche in materia elettorale.
- articoli 238 - 239
- Titolo VI - Disposizioni in materia di tassa per l'iscrizione a ruolo, di
diritti di cancelleria e di imposte di bollo.
- articoli 240 - 241 - 242
- 243
- Titolo VII - Norme di coordinamento e finali.
- articoli 244 - 245 - 246
- 247
-
- Tabella A
- Tabella B
- Allegati
- NOTE
Decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51.
Norme in materia di isttuzione del giudice unico di primo grado.
(Gazz. uff. 20-3-1998 n. 66, suppl.ord. n. 48).
( indice )
( TESTO
AGGIORNATO )
- Il Presidente della Repubblica
- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Visto l'articolo 1 della legge 16 luglio 1997, n. 254, recante delega al Governo per
l'emanazione di uno o più decreti legislativi diretti ad istituire, in vista di una più
razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari, il giudice unico di
primo grado;
- Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 14 novembre 1997 e del 19 dicembre 1997;
- Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati a norma dell'articolo 1, comma 3, della citata
legge 16 luglio 1997, n. 254;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13
febbraio 1998;
- Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
- Emana il seguente decreto legislativo:
-
- TITOLO I
- Disposizioni sull'ordinamento giudiziario
- CAPO I
- Disposizioni relative agli organi che amministrano la Giustizia
-
- 1. L'ufficio del pretore è soppresso, fatta salva l'attività necessaria per
l'esaurimento degli affari pendenti secondo quanto previsto dal presente decreto.
Fuori dei casi in cui è diversamente disposto dal presente decreto, le relative
competenze sono trasferite al tribunale ordinario.
- 2. Nel primo comma dell'articolo 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è soppressa
la lettera b).
- -------------------------------
- - Il testo vigente dell'art. 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
(Ordinamento giudiziario),
- come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:
"Art. 1. - La giustizia, nelle materie civile e penale, è amministrata:
a) dal giudice di pace;
c) dal tribunale ordinario;
d) dalla corte di appello;
e) dalla corte di cassazione;
f) dal tribunale per i minorenni;
g) dal magistrato di sorveglianza;
h) dal tribunale di sorveglianza.
- Sono regolati da leggi speciali l'ordinamento giudiziario dell'impero e
degli altri territori soggetti
- alla sovranità dello Stato, le giurisdizioni amministrative ed ogni
altra giurisdizione speciale nonchè
- le giurisdizioni per i reati militari e marittimi.".
-
- 1. L'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale è soppresso. Le
relative
- funzioni sono trasferite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale
ordinario.
- 2. L'articolo 2 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente:
"Art. 2. (Del pubblico ministero). - Presso la corte di cassazione, le corti di
appello, i tribunali
- ordinari e i tribunali per i minorenni è costituito l'ufficio del pubblico
ministero.".
-
- 1. L'articolo 3 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è così modificato:
- a) nel primo comma, le parole ", pretura" sono soppresse;
b) nel secondo comma, le parole "Alle corti, ai tribunali ed alle preture" sono
sostituite
- dalle parole "Alle corti e ai tribunali".
- ----------------------------------
- - Il testo vigente dell'art. 3 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
(Ordinamento giudiziario) come modificato dal presente decreto legislativo, è il
seguente:
"Art. 3. - Ogni corte, tribunale ed ufficio di conciliazione ha una cancelleria ed
ogni ufficio del pubblico ministero ha una segreteria. L'ufficio di cancelleria o di
segreteria può essere costituito anche presso le sezioni distaccate di cui alla tabella B
annessa al presente ordinamento.
- Alle corti e ai tribunali sono adetti ufficiali giudiziari, aiutanti
ufficiali giudiziari e coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti. Tale
personale può essere addetto anche alle sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa
al presente ordinamento. Negli uffici di conciliazione le funzioni di ufficiale
giudiziario sono esercitate nei modi indicati nell'art. 28.
- Il personale e gli uffici delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli
ufficiali giudiziari e gli uscieri giudiziari sono regolati da leggi particolari.".
- 1. L'articolo 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è così modificato:
- a) nel primo comma, le parole "delle preture," sono soppresse;
b) nel secondo comma, le parole "i vice pretori" sono sostituite dalle parole
"i giudici onorari di tribunale".
- ----------------------------------
- - Il testo vigente dell'art. 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
(Ordinamento giudiziario), come
- modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 4. - L'ordine giudiziario è costituto dagli uditori, dai giudici di ogni grado
dei tribunali e delle corti e
- dai magistrati del pubblico Ministero.
Appartengono all'ordine giudiziario come magistrati onorati i giudici conciliatori, i vice
conciliatori, i giudici
- onorari di tribunale, i vice procuratori, gli esperti del tribunale
ordinario e della sezione di corte di appello
- per i minorenni ed, inoltre, gli assessori della corte di assise e gli
esperti della magistratura del lavoro
- nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie.
Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie di ogni gruppo e grado fa parte
dell'ordine giudiziario.
Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario.".
-
- 1. Il primo comma dell'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è
sostituito
- dal seguente:
- "La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 in sezioni, la
destinazione dei singoli
- magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni dei
presidenti, la designazione
- dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell'articolo 47-bis, secondo
comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 47-ter, terzo comma, 47-quater,
secondo comma,
- e 50-bis, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla
legge e la
- formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni biennio con decreto del Ministro
di grazia
- e giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della
magistratura assunte
- sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari.
Decorso il biennio, l'efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un
altro decreto."
- -----------------------------------
- Il testo vigente dell'art. 7-bis del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dal decreto legislativo qui
pubblicato, è il seguente:
"Art. 7-bis. - 1. La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'art. 1 in
sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise,
l'assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la
direzione di sezioni a norma dell'art. 47-bis, secondo comma, l'attribuzione degli
incarichi di cui agli articoli 47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis, il
conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la
formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni biennio con decreto del Ministro di
grazia e giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della
magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i
consigli giudiziari.
Decorso il biennio, l'efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un
altro decreto.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della
magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e
giustizia ai sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e possono essere
variate nel corso del biennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, sulle
proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. I
provvedimenti in via di urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli
uffici sulla assegnazione dei magistrati, sono immediatamente esecutivi, salva la
deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione
tabellare.
3. Per quanto riguarda la corte suprema di cassazione il Consiglio superiore della
magistratura delibera sulla proposta del primo presidente della stessa corte.".
1. L'articolo 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (1) è così modificato:
a) il secondo periodo del primo comma è sostituito dal seguente:
"Nel determinare i criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le
indagini
preliminari, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce la concentrazione, ove
possibile,
in capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento e la
designazione
di un giudice diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice dell'udienza
preliminare.";
b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"Il Consiglio superiore della magistratura determina i criteri generali per
l'organizzazione
degli uffici del pubblico ministero e per l'eventuale ripartizione di essi in gruppi di
lavoro.".
----------------------------
(1). Il testo vigente dell'art. 7-ter del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario),
come modificato dal presente articolo decreto legislativo
qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 7-ter. - 1. L'assegnazione degli affari penali è operata, secondo criteri
obiettivi e predeterminati indicati
in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati
contestualmente alle tabelle degli uffici
e con la medesima procedura, dal dirigente dell'ufficio alle singole
sezioni e dal presidente della sezione ai singoli
collegi e giudici. Nel determinare i criteri per l'assegnazione degli
affari penali al giudice per le indagini preliminari,
il Consiglio superiore della magistratura stabilisce la concentrazione,
ove possibile, in capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al medesimo
procedimento e la designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle
funzioni di giudice dell'udienza preliminare.
Qualora il dirigente dell'ufficio o il presidente della sezione revochino la precedente
assegnazione ad una sezione
o ad un collegio o ad un giudice, copia del relativo provvedimento
motivato viene comunicata al presidente della
sezione e al magistrato interessato.
2. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce altresì i criteri per la
sostituzione del giudice astenuto, ricusato
o impedito.
Il Consiglio superiore della magistratura determina i criteri generali per
l'organizzazione degli uffici del pubblico
ministero e per l'eventuale ripartizione di essi in gruppi di
lavoro.".
1. Nell'articolo 18 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 le parole "ed i
magistrati delle preture," sono soppresse. (1)
-----------------------------
- - Il testo vigente dell'art. 18 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
(Ordinamento giudiziario), come modificato
- dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 18. - I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei
tribunali ordinari, non possono appartenere
- ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al
secondo grado, o gli affini in primo grado, sono iscritti
- negli albi professionali di avvocato o di procuratore, nè, comunque, ad
uffici giudiziari avanti i quali i loro parenti
- od affini nei gradi indicati esercitano abitualmente la professione di
avvocato o di procuratore.".
- CAPO II
- Disposizioni relative al Tribunale ordinario
-
- 1. Dopo l'articolo 42 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 sono inseriti i seguenti:
-
- "Art. 42-bis. (Composizione dell'ufficio del tribunale ordinario). - Il tribunale
ordinario è diretto
- dal presidente del tribunale e ad esso sono addetti più giudici.
Al tribunale ordinario possono essere addetti uno o più presidenti di sezione.
Al tribunale ordinario possono essere addetti giudici onorari.
- Art. 42-ter. (Nomina dei giudici onorari di tribunale). - I giudici onorari di tribunale
sono
- nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, in conformità della
deliberazione
- del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario
competente
- per territorio nella composizione prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge 21
novembre
- 1991, n. 374.
Per la nomina è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) esercizio dei diritti civili e politici;
c) idoneità fisica e psichica;
d) età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantanove anni;
e) residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per
- il quale è presentata domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione
- di avvocato o le funzioni notarili;
f) laurea in giurisprudenza;
g) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per
contravvenzioni
- e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.
- Costituisce titolo di preferenza per la nomina l'esercizio, anche pregresso:
a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
b) della professione di avvocato, anche nella qualità di iscritto nell'elenco speciale
previsto
- dall'articolo 3, quarto comma, lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578,
o di
- notaio;
c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori
statali;
d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con
qualifica di
- dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva;
e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa
carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.
- Costituisce altresì titolo di preferenza, in assenza di quelli indicati nel terzo
comma, il conseguimento del diploma di specializzazione di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato su conforme deliberazione del
Consiglio superiore della magistratura, sono disciplinate le modalità del procedimento di
nomina.
-
- Art. 42-quater. (Incompatibilità). - Non possono esercitare le funzioni di giudice
onorario
- di tribunale:
a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del Governo, i titolari di
cariche
- elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi
deputati al
- controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;
b) gli ecclesiastici e i ministri di confessioni religiose;
c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche
esecutivi,
- nei partiti politici;
d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio
indipendente
- della funzione giurisdizionale;
e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale
non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o
società di intermediazione finanziaria.
- Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione
forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il
quale svolgono le funzioni di giudice onorario e non possono rappresentare o difendere le
parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.
Il giudice onorario di tribunale non può assumere l'incarico di consulente, perito o
interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel
circondario del tribunale
- presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.
-
- Art. 42-quinquies. (Durata dell'ufficio). - La nomina a giudice onorario di tribunale ha
la durata
- di tre anni. Il titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.
Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario, nella composizione prevista
dall'articolo 4,
- comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime un giudizio di idoneità alla
continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso
l'esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneità costituisce requisito
necessario per la conferma.
-
- Art. 42-sexies. (Cessazione, decadenza e revoca dall'ufficio). - Il giudice onorario di
tribunale
- cessa dall'ufficio:
a) per compimento del settantaduesimo anno di età;
b) per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma;
c) per dimissioni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di
accettazione.
- Il giudice onorario di tribunale decade dall'ufficio:
a) se non assume le sue funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del
provvedimento
- di nomina o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro di grazia e
giustizia ai sensi dell'articolo 10;
b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio;
c) se viene meno uno dei requisiti necessari per la nomina o sopravviene una causa di
- incompatibilità.
- Il giudice onorario di tribunale è revocato dall'ufficio in caso di inosservanza dei
doveri inerenti
- al medesimo.
La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio è dichiarata o disposta con le
stesse modalità previste per la nomina.
-
- Art. 42-septies. (Doveri e diritti del giudice onorario di tribunale). - Il giudice
onorario di tribunale è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati
ordinari, in quanto compatibili.
Al giudice onorario competono esclusivamente le indennità e gli altri diritti
espressamente attribuiti dalla legge con specifico riferimento al rapporto di servizio
onorario.".
-
- 1. L'articolo 43 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente:
- "Art. 43. (Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario). - Il tribunale
ordinario:
a) esercita la giurisdizione in primo grado e in appello, contro le sentenze pronunciate
dal giudice di pace, in materia civile;
b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale;
c) esercita le funzioni di giudice tutelare;
d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite."
-
- 1. Dopo l'articolo 43 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è inserito il seguente:
- "Art. 43-bis. (Funzioni dei giudici ordinari ed onorari addetti al tribunale
ordinario). - I giudici
- ordinari ed onorari svolgono presso il tribunale ordinario il lavoro giudiziario loro
assegnato dal presidente del tribunale o, se il tribunale è costituito in sezioni, dal
presidente o altro magistrato
- che dirige la sezione.
I giudici onorari di tribunale non possono tenere udienza se non nei casi di impedimento o
di mancanza dei giudici ordinari.
Nell'assegnazione prevista dal primo comma, è seguito il criterio di non affidare ai
giudici onorari:
a) nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari e possessori, fatta
eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio
petitorio;
b) nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice
dell'udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti relativi a reati per i
quali la legge stabilisce una
- pena detentiva superiore a quattro anni di reclusione, determinata a norma dell'articolo
4 del codice
- di procedura penale."
-
- 1. L'articolo 46 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente:
- "Art. 46. (Costituzione delle sezioni). - Il tribunale ordinario può essere
costituito in più sezioni.
Nei tribunali ordinari costituiti in sezioni sono biennalmente designate le sezioni alle
quali sono
- devoluti, promiscuamente o separatamente, gli affari civili, gli affari penali e i
giudizi in grado di appello, nonché, separatamente, le controversie in materia di lavoro
e di previdenza e assistenza obbligatorie.
In ogni tribunale ordinario costituito in sezioni è istituita una sezione dei giudici
incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle
indagini preliminari e per l'udienza preliminare.
A ciascuna sezione, nella formazione delle tabelle ai sensi dell'articolo 7-bis, sono
destinati
- giudici nel numero richiesto dalle esigenze di servizio, tenuto conto del numero dei
processi
- pendenti, dell'urgenza della definizione delle controversie, nonché del numero delle
controversie
- sulle quali il tribunale giudica in composizione collegiale."
-
- 1. L'articolo 47 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente:
- "Art. 47. (Attribuzioni del presidente del tribunale). - Il presidente del
tribunale dirige
- l'ufficio e, nei tribunali costituiti in sezioni, distribuisce il lavoro tra le sezioni,
salvi i compiti
- del presidente di sezione. Esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla
legge nei modi
- da questa stabiliti."
-
- 1. Dopo l'articolo 47 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono inseriti i
seguenti:
-
- "Art. 47-bis. (Direzione delle sezioni). - Nei tribunali costituiti in sezioni e
nei quali sono istituiti
- posti di presidente di sezione, la direzione delle sezioni è attribuita ad un
presidente di sezione.
Nei tribunali nei quali non sono istituiti posti di presidente di sezione,
dell'organizzazione del lavoro della sezione è incaricato il magistrato designato nelle
tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis.
-
- Art. 47-ter. (Istituzione dei posti di presidente di sezione). - Salvo quanto previsto
dal secondo
- e dal terzo comma, nei tribunali costituiti in sezioni ai quali sono addetti più di
dieci giudici ordinari possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero
non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci. Non si tiene conto, a
tali fini, dei giudici assegnati alle sezioni distaccate.
Il posto di presidente di sezione è istituito in ogni caso per la direzione delle
seguenti sezioni, se
- ad esse sono addetti più di dieci giudici:
a) sezioni incaricate della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di
previdenza e
- assistenza obbligatorie;
b) sezioni incaricate degli affari inerenti alle procedure concorsuali;
c) sezioni dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura
penale per
- la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare, salvo quanto previsto
dal terzo comma.
In ogni tribunale ordinario di cui alla tabella A allegata alla legge 22 dicembre 1973, n.
884,
- la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura
penale
- per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare è diretta da un
presidente di
- sezione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 25
- settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380.
-
- Art. 47-quater. (Attribuzioni del presidente di sezione). - Il presidente di sezione,
oltre a
- svolgere il lavoro giudiziario, dirige la sezione cui è assegnato e, in particolare,
sorveglia
- l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari, distribuisce il lavoro tra i
giudici e vigila
- sulla loro attività, curando anche lo scambio di informazioni sulle esperienze
giurisprudenziali all'interno della sezione. Collabora, altresì, con il presidente del
tribunale nell'attività di direzione dell'ufficio.
Con le tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis, al presidente di sezione può essere
attribuito l'incarico di dirigere più sezioni che trattano materie omogenee, ovvero di
coordinare uno o più
- settori di attività dell'ufficio.
-
- Art. 47-quinquies. (Presidenza dei collegi). - Quando il tribunale giudica in
composizione
- collegiale, la presidenza del collegio è assunta dal presidente del tribunale o da un
presidente
- di sezione o dal magistrato più elevato in qualifica o dal più anziano dei magistrati
di pari
- qualifica componenti il collegio."
-
- 1. L'articolo 48 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente:
-
- "Art. 48. (Composizione dell'organo giudicante). - In materia civile e penale il
tribunale giudica in composizione monocratica e, nei casi previsti dalla legge, in
composizione collegiale.
Sull'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali il tribunale
giudica sempre in composizione collegiale.
Salve le disposizioni relative alla composizione delle sezioni specializzate, il
tribunale, quando giudica in composizione collegiale, decide con il numero invariabile di
tre componenti.".
-
- 1. Dopo la sezione I del capo III del titolo II del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
è inserita la seguente:
- "Sezione I-bis
Delle Sezioni Distaccate Di Tribunale
- Art. 48-bis. (Sezioni distaccate del tribunale ordinario). - Nei comuni indicati nella
tabella B
- annessa al presente ordinamento sono istituite sezioni distaccate del tribunale
ordinario con la circoscrizione stabilita per ciascuna di esse.
-
- Art. 48-ter. (Istituzione, soppressione e modifica della circoscrizione delle sezioni
distaccate). - All'istituzione, alla soppressione ed alla modifica della circoscrizione
delle sezioni distaccate del tribunale ordinario si provvede con decreto motivato del
Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del
Consiglio superiore della magistratura.
Il decreto è adottato sulla base di criteri oggettivi ed omogenei, che tengono conto
dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei sistemi di mobilità,
dell'indice di contenzioso in materia civile e penale degli ultimi due anni, della
complessità e dell'articolazione delle attività economiche e sociali che si svolgono nel
territorio.
L'avvio del procedimento è comunicato agli enti locali interessati, ai consigli
giudiziari e ai consigli degli ordini degli avvocati. Si osservano le disposizioni degli
articoli 7, 8 e 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il parere del Consiglio superiore della magistratura è comunicato al Ministro di grazia e
giustizia entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.
Trascorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del parere.
-
- Art. 48-quater. (Affari trattati nelle sezioni distaccate). - Nelle sezioni distaccate
sono trattati gli affari civili e penali sui quali il tribunale giudica in composizione
monocratica, quando il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per
territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime.
Le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie sono
trattate esclusivamente nella sede principale del tribunale. In tale sede sono altresì
svolte, in via esclusiva, le funzioni del giudice per le indagini preliminari e del
giudice dell'udienza preliminare.
-
- Art. 48-quinquies. (Udienze relative a procedimenti da trattare nella sede principale e
nelle sezioni distaccate). - In considerazione di particolari esigenze, il presidente del
tribunale, sentite le parti, può disporre che una o più udienze relative a procedimenti
civili o penali da trattare nella sede principale del tribunale siano tenute in una
sezione distaccata, o che una o più udienze relative a procedimenti da trattare in una
sezione distaccata siano tenute nella sede principale o in altra sezione distaccata.
Sentiti il consiglio giudiziario ed il consiglio dell'ordine degli avvocati, il
provvedimento può essere adottato anche in relazione a gruppi omogenei di procedimenti.
-
- Art. 48-sexies. (Magistrati assegnati alle sezioni distaccate). - I magistrati assegnati
alle sezioni distaccate del tribunale ordinario possono svolgere funzioni anche presso la
sede principale o presso altre sezioni distaccate, secondo criteri determinati con la
procedura tabellare prevista dall'articolo 7-bis.
Nelle sezioni distaccate non sono istituiti posti di presidente di sezione."
-
- 1. La tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è modificata,
relativamente ai comuni compresi in ciascun circondario, dalla tabella A (1) allegata al
presente decreto.
- 2. La tabella B allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituita dalla
tabella B allegata al presente decreto.
- ---------------------------
(1) La tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
(Ordinamento giudiziario) modificata dalla tabella A
allegata al presente decreto, era relativa al numero delle sedi
delle corti d'appello, dei tribunali e delle preture.
1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, emanato entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i modelli dei registri da
tenere nelle cancellerie dei tribunali ordinari e delle sezioni distaccate, nonché le
modalità di iscrizione delle cause civili e le attività successive alla definizione dei
procedimenti civili e penali.
CAPO III
Disposizioni relative alla Corte di appello
1. Nella lettera a) del primo comma dell'articolo 53 del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12 le parole "e dai pretori in materia penale" sono soppresse.
1. Nel terzo comma dell'articolo 54 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 le parole
"la sezione che funziona da magistratura del lavoro" sono sostituite dalle
parole "la sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in
materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie".
CAPO IV
Disposizioni relative al pubblico ministero
1. Il primo comma dell'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è
sostituito dal seguente:
"Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale presso
la corte di cassazione, dai procuratori generali della Repubblica presso le corti di
appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni e dai
procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari. Negli uffici delle procure della
Repubblica presso i tribunali ordinari sono istituiti posti di procuratore aggiunto in
numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per
ogni quindici sostituti addetti all'ufficio."
1. L'articolo 71 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente:
"Art. 71. (Nomina e funzioni dei magistrati onorari della procura della Repubblica
presso il tribunale ordinario). - Alle procure della Repubblica presso i tribunali
ordinari possono essere addetti magistrati onorari in qualità di vice procuratori per
l'espletamento delle funzioni indicate nell'articolo 72 e delle altre ad essi
specificamente attribuite dalla legge.
I vice procuratori onorari sono nominati con le modalità previste per la nomina dei
giudici onorari di tribunale. Ad essi si applicano le disposizioni di cui agli articoli
42-ter, 42-quater, 42-quinquies e 42-sexies."
1. Dopo l'articolo 71 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è inserito il seguente:
"Art. 71-bis. (Esercizio delle funzioni di vice procuratore onorario presso la sola
sede principale o sezione distaccata). - Il procuratore della Repubblica può stabilire
che determinati vice procuratori onorari addetti al suo ufficio esercitino le funzioni del
pubblico ministero soltanto presso la sede principale del tribunale o presso una o più
sezioni distaccate, ovvero presso la sede principale e una o più sezioni distaccate.
In tal caso, per i vice procuratori onorari che esercitano la professione forense
l'incompatibilità di cui all'articolo 42-quater, secondo comma, è riferita unicamente
all'ufficio o agli uffici presso i quali sono svolte le funzioni."
1. L'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente:
"Art. 72. (Delegati del procuratore della Repubblica presso il tribunale
ordinario). - Nei procedimenti sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica,
le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega nominativa del
procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario:
a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari
addetti all'ufficio, da ufficiali di polizia giudiziaria diversi da coloro che hanno preso
parte alle indagini preliminari o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo
anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
b) nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, da uditori giudiziari che abbiano
compiuto un periodo di tirocinio di almeno sei mesi, nonché, limitatamente alla convalida
dell'arresto nel giudizio direttissimo, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio in
servizio da almeno sei mesi;
c) per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi degli articoli
459, comma 1, e 565 del codice di procedura penale, da vice procuratori onorari addetti
all'ufficio;
d) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura
penale, salvo quanto previsto dalla lettera b), nei procedimenti di esecuzione ai fini
dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice, e nei procedimenti
di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti,
consulenti tecnici e traduttori ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 luglio 1980, n.
319, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio;
e) nei procedimenti civili, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti
all'ufficio o dai laureati in giurisprudenza di cui alla lettera a).
La delega è conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo
procedimento. Nella materia penale, essa è revocabile nei soli casi in cui il codice di
procedura penale prevede la sostituzione del pubblico ministero.
Nella materia penale, è seguito altresì il criterio di non delegare le funzioni del
pubblico ministero in relazione a procedimenti relativi a reati per i quali la legge
stabilisce una pena detentiva superiore a quattro anni di reclusione, determinata a norma
dell'articolo 4 del codice di procedura penale."
1. Nel secondo comma dell'articolo 74 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 le parole
"delle corti, dei tribunali ordinari e delle preture" sono sostituite dalle
parole "delle corti e dei tribunali ordinari".
CAPO V
Altre disposizioni sull'ordinamento giudiziario. Abrogazioni
1. Nel secondo comma dell'articolo 90 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 il
secondo periodo è soppresso.
1. Nel primo comma dell'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 le parole
"alle preture circondariali," sono soppresse.
1. Nel primo comma dell'articolo 129 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 le parole
"le preture," sono soppresse.
1. L'articolo 209 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente:
"Art. 209. (Indennità di missione per i magistrati addetti al tribunale
ordinario). - Il trattamento economico di missione per i magistrati addetti al tribunale
ordinario incaricati di esercitare funzioni fuori della ordinaria sede di servizio è
regolato dalle norme vigenti per gli impiegati dello Stato, in quanto non modificate da
norme particolari sulle trasferte giudiziarie.
L'autorizzazione a risiedere altrove, prevista dal primo comma dell'articolo 12, è
richiesta al presidente del tribunale, il quale provvede con decreto motivato, sentito il
consiglio giudiziario. Copia del provvedimento è rimessa al Consiglio superiore della
magistratura e all'interessato. Contro il diniego dell'autorizzazione l'interessato può
proporre reclamo al Consiglio superiore della magistratura."
1. Dopo l'articolo 209 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è inserito il seguente:
"Art. 209-bis. (Determinazione della sede ordinaria di servizio). - Ai fini del
trattamento economico di missione, si considera ordinaria sede di servizio la sede del
tribunale o della sezione distaccata presso la quale il magistrato è incaricato di
esercitare le funzioni in via esclusiva.
Per i magistrati incaricati di esercitare funzioni presso più sezioni distaccate del
tribunale, ovvero presso una o più sezioni distaccate e presso la sede principale del
tribunale, la sede ordinaria di servizio è stabilita, anche ai fini dell'obbligo di
residenza previsto dall'articolo 12, con la procedura tabellare disciplinata dall'articolo
7-bis."
- 1. Il capo II del titolo II del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è abrogato.
- 2. Sono altresì abrogati gli articoli 103 e 105 del medesimo regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12.
-
- CAPO VI
- Disposizioni in materia di Corti di assise
-
- 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 32 del presente decreto, nella legge 10 aprile
1951, n. 287 i riferimenti al pretore e alla pretura sono sostituiti, rispettivamente, dai
riferimenti al presidente del tribunale e al tribunale.
-
- 1. Il primo comma dell'articolo 18 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituito dal
seguente:
- "Decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 17, gli elenchi dei giudici
popolari di corte di assise e di corte di assise di appello, i verbali ed i reclami sono
trasmessi rispettivamente al presidente del tribunale del luogo ove ha sede la corte di
assise e al presidente del tribunale del capoluogo del distretto di corte di
appello."
-
- CAPO VII
- Norme di coordinamento e transitorie
- SEZIONE I
- Disposizioni relative al personale di magistratura
-
- 1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della
magistratura, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, è determinato il nuovo organico dei magistrati addetti ai tribunali,
alle procure della Repubblica presso il tribunale e alle corti di appello con decorrenza
dalla data di efficacia del presente decreto.
- 2. I ventiquattro posti di magistrato di cassazione previsti dall'articolo 1, comma 3,
del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n.
380, e dall'articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 1991, n. 71, sono portati in aumento
delle piante organiche dei presidenti di sezione di corte di appello.
-
- 1. I magistrati già assegnati alle preture e alle procure della Repubblica presso la
pretura circondariale entrano di diritto a far parte dell'organico, rispettivamente, dei
tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le
funzioni degli uffici soppressi, anche in soprannumero riassorbibile con le successive
vacanze.
- 2. L'assegnazione prevista dal comma 1 non costituisce assegnazione ad altro ufficio
giudiziario o destinazione ad altra sede ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, del regio
decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, né costituisce trasferimento ad altri effetti
e, in particolare, agli effetti previsti dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12 e dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito
dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Sono tuttavia fatti salvi i diritti attribuiti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e
dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, alle condizioni ivi stabilite, nel caso di fissazione
della residenza in una sede di servizio diversa da quella precedente determinata
dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto.
-------------------------
(1) Si riporta l'art. 2, terzo comma, del r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie
della magistratura):
"Art. 2 (Inamovibilità della sede). - (Omissis).
In caso di soppressione di un ufficio giudiziario, i magistrati che ne fanno parte, se
non possono essere assegnati
ad altro ufficio giudiziario nella stessa sede, sono destinati a posti vacanti del loro
grado ad altra sede.
(Omissis).".
- Si riporta l'art. 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento
giudiziario).
"Art. 194. - Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di
funzioni, ad una sede da lui chiesta,
non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di quattro
anni dal giorno in cui ha assunto
effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi
ragioni di servizio. Il termine è
ridotto a due anni per la prima l'assegnazione di sede degli uditori giudiziari.".
- Si trascrive l'art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato giuridico
dei magistrati e sul trattamento
economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia
militare e degli avvocati dello Stato),
così come sostituito dall'art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per
il personale di magistratura):
"Art. 13 (Indennità di missione). - Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della
legge 6 dicembre 1950, n. 1039,
si applicano agli uditori giudiziari destinati ad esercitare le funzioni giudiziarie.
L'indennità di cui al primo comma è corrisposta, con decorrenza dal 1 luglio 1980, con
le modalità di cui all'art. 3,
legge 6 dicembre 1950, n. 1039, ai magistrati trasferiti d'ufficio fuori della ipotesi
di cui all'art. 2, secondo comma,
del r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, in misura intera per il primo anno ed in misura
ridotta alla metà per il secondo
anno.
In ogni altro caso di trasferimento ai magistrati compete l'indennità di cui all'art. 12,
primo e secondo comma, della
legge 26 luglio 1978, n. 417, nonchè il rimborso spese di cui agli articoli 17, 18, 19
e 20 della legge 18 dicembre
1973, n. 836, ed all'art. 11 della legge 26 luglio 1978, n. 417.".
- La legge 18 dicembre 1973, n. 836 reca: "Trattamento economico di missione e di
trasferimento dei dipendenti
statali".
- La legge 26 luglio 1978, n. 417, reca: "Adeguamento del trattamento economico di
missione e di trasferimento
dei dipendenti statali".
1. I magistrati onorari, già addetti quali vice pretori e vice procuratori agli uffici
soppressi,
sono addetti di diritto ai tribunali ed alle procure della Repubblica presso il
tribunale cui
sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi, in qualità, rispettivamente, di
giudici onorari
e di vice procuratori onorari.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 42-ter, 42-quater, primo e secondo comma,
42-quinquies
e 71 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come aggiunti o sostituiti dal presente
decreto,
si applicano ai predetti magistrati onorari alla scadenza del triennio in corso alla
data di efficacia
del presente decreto.
1. I magistrati delle preture e dei tribunali addetti, alla data di efficacia del
presente decreto, esclusivamente alla trattazione delle controversie in materia di lavoro
e di previdenza e assistenza obbligatorie, nei tribunali divisi in sezioni fanno parte
della sezione incaricata della trattazione di
tali controversie.
2. I magistrati indicati nel comma 1 possono chiedere il trasferimento a posti di
organico della
sezione lavoro della corte di appello del distretto in cui è compreso l'ufficio di
appartenenza
anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12.
1. In deroga al disposto dell'articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31
maggio
1946, n. 511, i magistrati titolari dei posti di consigliere pretore dirigente, di
consigliere pretore,
di procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale e di procuratore
aggiunto dello
stesso ufficio, in attesa di essere destinati ai nuovi incarichi o funzioni a norma
delle disposizioni
che seguono, esercitano le funzioni di presidente di sezione o di procuratore aggiunto
presso
gli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi; i magistrati
titolari dei posti
di presidente di sezione di tribunale eventualmente soppressi continuano ad esercitare
transitoriamente tali funzioni. I magistrati titolari dei posti soppressi di consigliere
pretore
dirigente e di procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale collaborano
con
il presidente del tribunale e con il procuratore della Repubblica per la risoluzione, in
particolare,
dei problemi di organizzazione degli uffici ristrutturati.
2. Entro un anno dalla data di efficacia delle disposizioni del presente
decreto, i magistrati
già titolari dei posti indicati nel comma 1 possono chiedere, in deroga al disposto
dell'articolo
194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, l'assegnazione a posti vacanti pubblicati.
Nell'assegnazione dei posti vacanti di presidente di tribunale ordinario, presidente di
sezione
di tribunale ordinario, procuratore della Repubblica e procuratore aggiunto della
Repubblica
presso il tribunale ordinario, sono particolarmente valutate le attitudini allo
svolgimento di
funzioni direttive dimostrate nell'esercizio delle precedenti funzioni.
(modificato dall'art. 1
del d.l. n. 145/99)
3. Nel medesimo termine indicato nel comma 2, i magistrati già titolari dei posti
indicati nel
comma 1 possono chiedere altresì, eventualmente subordinando gli effetti della domanda
al mancato conferimento di un posto richiesto a norma del comma 2, di essere destinati
all'esercizio di una delle seguenti funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le
successive vacanze:
a) consigliere di corte di cassazione, limitatamente ai magistrati titolari dei posti
soppressi
indicati nell'articolo 33, comma 2;
b) consigliere di corte di appello nel distretto da essi scelto;
c) giudice di tribunale o sostituto procuratore della Repubblica in una sede da essi
scelta.
4. I magistrati già titolari dei posti indicati nel comma 1 che nel termine perentorio
previsto
non hanno richiesto l'assegnazione a norma del comma 2 o la destinazione a norma del
comma
3, sono destinati di ufficio ad esercitare le funzioni di giudice di tribunale o di
sostituto procuratore della Repubblica negli uffici cui sono state trasferite le funzioni
degli uffici soppressi, o, se si
tratta di magistrati già titolari di posti di presidente di sezione di tribunale,
presso lo stesso ufficio
in cui esercitavano le loro funzioni. La stessa disposizione si applica a coloro che non
hanno
ottenuto l'assegnazione a norma del comma 2 e che non hanno richiesto la destinazione a
norma
del comma 3.
5. Le eventuali nuove destinazioni sono considerate come trasferimenti a domanda a tutti
gli effetti
e, in particolare, agli effetti previsti dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n.
97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, salvo quanto
previsto dall'articolo 34, comma 2, secondo periodo, del presente decreto.
6. In deroga all'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i magistrati
indicati nel comma 1 possono chiedere di essere trasferiti ad altre sedi o assegnati ad
altre funzioni:
a) trascorsi due anni dal giorno dell'inizio effettivo dell'attività nell'ufficio al
quale sono stati destinati, se assegnati a funzioni direttive a norma del comma 2;
b) senza l'osservanza di alcun termine, se assegnati ad altre sedi o destinati ad altre
funzioni a norma dei commi 2, 3 e 4, fuori del caso previsto dalla lettera a) del presente
comma. (sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 138/99).
SEZIONE II
Disposizioni relative alle sezioni lavoro delle Corti di appello e dei Tribunali
1. Con il decreto previsto dall'articolo 33, comma 1, sono attribuiti alle corti di
appello i posti
di organico necessari per il funzionamento della sezione incaricata della trattazione
delle
controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie in grado di
appello,
con corrispondente diminuzione dell'organico dei tribunali del distretto.
2. All'attribuzione di ulteriori posti di organico si provvede gradualmente sulla base
delle
richieste motivate dei presidenti delle corti di appello, sentiti i presidenti dei
tribunali interessati
dalla corrispondente riduzione di organico.
3. Per la copertura dei posti di organico, sia la richiesta che la pubblicazione devono
fare
espresso riferimento all'esigenza di assegnare i consiglieri o il presidente alla
sezione.
4. Il magistrato trasferito non può essere incaricato della trattazione di controversie
o di affari
di diversa natura se non dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa di possesso
dell'ufficio, salvo ricorrano particolari esigenze da indicare nel provvedimento di
deroga.
5. Nella copertura dei posti di organico, è data la preferenza ai magistrati che sono
stati già
addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie in materia di lavoro e di
previdenza
e assistenza obbligatorie per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, anche con
funzioni
di legittimità. In via subordinata, la preferenza è determinata dalla particolare
competenza
nella materia, desumibile dalla partecipazione a corsi di formazione organizzati dal
Consiglio
superiore della magistratura o da altri elementi oggettivi.
1. Le disposizioni dell'articolo 38 si osservano, in quanto compatibili, anche
nell'attribuzione
dei posti di organico ai singoli tribunali e nella loro copertura, relativamente ai
giudici incaricati
in via esclusiva della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di
assistenza e previdenza obbligatorie.
SEZIONE III
Disposizioni relative al personale amministrativo
1. I posti di dirigente delle cancellerie e delle segreterie presso gli uffici soppressi
sono ripartiti
tra gli uffici giudiziari con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
2. Al personale addetto con qualifica dirigenziale ad un ufficio giudiziario soppresso
è attribuito
un incarico di funzione dirigenziale di pari livello in uffici giudiziari della stessa
sede. Ove ciò
non risulti possibile, si procede al trasferimento del dirigente secondo le disposizioni
che
regolano i trasferimenti di ufficio, salvo che il dirigente chieda di essere adibito ad
incarichi
dirigenziali di livello inferiore disponibili nella sede di servizio o in altra sede da
lui indicata.
3. I posti delle qualifiche funzionali compresi negli organici delle preture e delle
procure della Repubblica presso le preture sono ripartiti con decreto del Ministro di
grazia e giustizia tra i
tribunali, le procure della Repubblica presso il tribunale e le corti di appello.
4. Il personale appartenente alle qualifiche funzionali in servizio presso gli uffici
giudiziari
soppressi è assegnato ai tribunali e alle procure della Repubblica presso il tribunale
cui sono
trasferite le funzioni degli uffici soppressi, oppure alle corti di appello.
5. I relativi provvedimenti, se non implicano il trasferimento ad una diversa sede di
servizio,
sono adottati, per il personale delle preture, dal presidente della corte di appello e,
per il
personale delle procure della Repubblica presso la pretura circondariale, dal
procuratore
generale presso la stessa corte.
SEZIONE IV
Disposizioni relative al personale delle sezioni di Polizia giudiziaria
1. Il personale delle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica
presso le
preture è di diritto assegnato o applicato alle sezioni di polizia giudiziaria delle
procure della Repubblica presso i tribunali cui sono trasferite le funzioni degli uffici
soppressi.
2. L'assegnazione e l'applicazione previste dal comma 1 non costituiscono nuove
assegnazioni
o applicazioni ovvero trasferimenti.
"Sezione IV-bis"
Disposizioni relative alle attrezzature
Art. 41-bis
1. Le attrezzature delle preture circondariali e delle relative sezioni distaccate
possono essere
assegnate dal presidente del tribunale, nel cui circondario sono ubicati gli uffici
soppressi, alla
sede principale del tribunale ovvero ad una o più sezioni distaccate del medesimo.
2. Le attrezzature delle procure della Repubblica presso le preture circondariali
possono
essere assegnate dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, ubicato nel
medesimo
comune dell'ufficio soppresso, all'ufficio di procura da lui diretto.
3. La destinazione delle attrezzature delle quali non è stata disposta l'assegnazione a
norma
dei commi 1 e 2 è stabilita dal Ministero di grazia e giustizia.
4. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono adottati anche in deroga alle
norme sulla contabilità generale dello Stato e con il consenso degli enti locali
interessati, quanto alle attrezzature
ad essi appartenenti.".
--------------------------------
(Art. introdotto dall'art. 6
del d.lgs. n. 138/99).
SEZIONE V
Disposizioni per la definizione dei procedimenti pendenti
1. L'ufficio del pretore è mantenuto per la definizione dei procedimenti pendenti alla
data di efficacia del presente decreto che proseguono con l'applicazione delle norme
anteriormente vigenti.
1. Il funzionamento dell'ufficio del pretore, per l'espletamento della attività di cui
all'articolo 42, è assicurato mediante applicazione, anche a tempo parziale, di
magistrati addetti al tribunale e mediante utilizzazione dei locali e delle attrezzature
di quest'ultimo.
2. Il presidente del tribunale designa con decreto i magistrati applicati all'ufficio
del pretore incaricati della trattazione dei singoli procedimenti, indicando i giorni in
cui essi tengono udienza, in modo che sia assicurata, di norma, la definizione dei
procedimenti da parte degli stessi magistrati ai quali erano in precedenza assegnati. Il
decreto è trasmesso, previo parere del consiglio giudiziario, al Consiglio superiore
della magistratura.
3. Per un tempo definito e non in via esclusiva è disposta l'applicazione del personale
amministrativo in servizio presso il tribunale necessario al funzionamento dell'ufficio
del pretore della sede circondariale.
SEZIONE VI
Disposizioni particolari in materia di sezioni distaccate del Tribunale
1. Il personale delle cancellerie giudiziarie e degli uffici notificazioni, esecuzioni e
protesti in servizio presso una sezione distaccata di pretura è assegnato alla sezione
distaccata di tribunale istituita nello stesso comune.
2. Se nello stesso comune non è istituita una sezione distaccata di tribunale, il
personale di cui al comma 1 è trasferito nella sede principale o in una sezione
distaccata di tribunale del circondario, ovvero, in assenza di posti disponibili presso di
esse, in altra sede compresa nel distretto. Per il personale degli uffici notificazioni,
esecuzioni e protesti il riferimento alla sede principale del tribunale si intende alla
corte di appello nel caso di ufficio unico costituito presso quest'ultima.
3. I provvedimenti, se non implicano il trasferimento ad una diversa sede di servizio,
sono adottati dal presidente della corte di appello.
1. In deroga all'articolo 2, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, il
Ministro di grazia e giustizia può disporre che vengano utilizzati a servizio del
tribunale o di una o più sezioni distaccate, per un periodo non superiore a cinque anni
dalla data di efficacia del presente decreto, gli immobili di proprietà dello Stato,
ovvero di proprietà comunale interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi
dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, adibiti a servizio delle soppresse
sezioni distaccate della pretura circondariale e ubicati in comuni del circondario non
compresi nella tabella B allegata al presente decreto.
2. Il provvedimento è adottato sentiti il presidente del tribunale, il consiglio
giudiziario, il consiglio dell'ordine degli avvocati e le amministrazioni locali
interessate.
3. Per il personale che presta servizio presso alcuno degli immobili indicati nel comma
1, si considera sede di servizio il comune nel quale l'immobile stesso è ubicato.
4. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili sono a carico del comune ove i
medesimi si trovano in base alle disposizioni della legge 24 aprile 1941, n. 392.
( abrogato dall'art. 7 del d.lgs. n. 138/99)
1. I procedimenti pendenti alla data di efficacia del presente decreto presso le sezioni
distaccate delle preture circondariali che devono essere definiti dal tribunale, sono
trattati nella sezione distaccata di tribunale la cui circoscrizione comprende l'intero
territorio della soppressa sezione distaccata di pretura, o, in mancanza, nella sede
principale.
2. I procedimenti pendenti davanti ai tribunali alla data di efficacia del presente
decreto sono trattati nella sede principale.
Art. 48
1. Nelle sezioni distaccate di tribunale la cui circoscrizione comprende l'intero
territorio di una o più soppresse sezioni distaccate di pretura, è mantenuto l'ufficio
del pretore per la definizione dei procedimenti pendenti alla data di efficacia del
presente decreto ai quali continuano ad applicarsi le norme anteriormente vigenti.
2. Il funzionamento dell'ufficio del pretore presso le sezioni distaccate del tribunale
è assicurato mediante applicazione, anche a tempo parziale, dei magistrati addetti alla
sezione distaccata del tribunale e con l'utilizzazione dei locali, del personale e delle
attrezzature di quest'ultima.
3. Il presidente del tribunale designa con decreto i magistrati applicati all'ufficio
del pretore incaricati della trattazione dei singoli procedimenti, indicando i giorni in
cui essi tengono udienza, in modo che sia assicurata, di norma, la definizione dei
procedimenti da parte degli stessi magistrati ai quali erano in precedenza assegnati. Il
decreto è trasmesso, previo parere del consiglio giudiziario, al Consiglio superiore
della magistratura.
4. Se la circoscrizione di una soppressa sezione distaccata della pretura circondariale
non è interamente compresa nella circoscrizione di una sezione distaccata del tribunale,
i procedimenti di cui al comma 1 sono definiti dall'ufficio del pretore della sede
circondariale.
TITOLO II
Disposizioni sul processo civile
CAPO I
Disposizioni generali
1. L'articolo 8 del codice di procedura civile è abrogato.
1. L'articolo 9 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 9. (Competenza del tribunale). - Il tribunale è competente per tutte le
cause che non sono di competenza di altro giudice.
Il tribunale è altresì esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e
tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti
onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni
causa di valore indeterminabile.".
1. L'articolo 16 del codice di procedura civile è abrogato.
1. Il primo periodo dell'articolo 21 del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:
"Per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause in materia di
locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonché per le cause relative ad
apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti
o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, è competente il giudice
del luogo dove è posto l'immobile o l'azienda.".
1. Il secondo comma dell'articolo 31 del codice di procedura civile è abrogato.
1. L'articolo 32 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 32. (Cause di garanzia). - La domanda di garanzia può essere proposta al
giudice competente per la causa principale affinché sia decisa nello stesso processo.
Qualora essa ecceda la competenza per valore del giudice adito, questi rimette entrambe le
cause al giudice superiore assegnando alle parti un termine perentorio per la
riassunzione.".
1. Nel sesto e nel settimo comma dell'articolo 40 del codice di procedura civile sono
soppresse, dove ricorrono, le parole "del pretore o" e "al pretore o".
--------------------------
- (1) Il testo vigente dell'art. 40 del codice di procedura civile, come modificato dal
presente articolo, è il seguente:
"Art. 40 (Connessione). - Se sono proposte davanti a giudici diversi più cause le
quali, per ragione di connessione,
- possono essere decise in un solo processo, il giudice fissa con sentenza alle parti un
termine perentorio per la riassunzione della causa accessoria davanti al giudice della
causa principale, e negli altri casi davanti a quello preventivamente adito.
La connessione non può essere eccepita dalle parti nè rilevata d'ufficio dopo la prima
udienza, e la rimessione non può essere ordinata quando lo stato della causa principale o
preventivamente proposta non consente l'esauriente trattazione e decisione delle cause
connesse.
Nei casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte o
successivamente riunite, debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva
l'applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate
negli articoli 409 e 442.
Qualora le cause connesse siano assoggettate a differenti riti speciali debbono essere
trattate e decise col rito previsto per quella tra esse in ragione della quale viene
determinata la competenza o, in subordine, col rito previsto per la causa di maggior
valore.
Se la causa è stata trattata con un rito diverso da quello divenuto applicabile ai sensi
del terzo comma, il giudice provvede a norma degli articoli 426, 427 e 439.
Se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui agli
articoli 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza del tribunale, le relative
domande possono essere proposte innanzi al tribunale affinchè siano decise nello stesso
processo.
Se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono proposte davanti al giudice di pace e
al tribunale, il giudice di pace deve pronunziare anche d'ufficio la connessione a favore
del tribunale.".
1. Dopo la sezione VI del capo I del titolo I del libro I del codice di procedura civile
è inserita la seguente:
"Sezione VI-bis
Della composizione del tribunale
"Art. 50-bis. (Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale).
- Il tribunale giudica in composizione collegiale:
1) nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo
che sia altrimenti disposto;
2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a
dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile
1979, n. 95, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta
amministrativa;
3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;
4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;
5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di
amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli
organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori delle società,
delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e
dei consorzi;
6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;
7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117.
Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di
consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.
Art. 50-ter. (Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica). -
Fuori dei casi previsti dall'articolo 50-bis, il tribunale giudica in composizione
monocratica.
Art. 50-quater. (Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o
monocratica del tribunale). - Le disposizioni di cui agli articoli 50-bis e 50-ter non si
considerano attinenti alla costituzione del giudice. Alla nullità derivante dalla loro
inosservanza si applica l'articolo 161, primo comma."
1. Il primo comma dell'articolo 53 del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:
"Sulla ricusazione decide il presidente del tribunale se è ricusato un giudice di
pace; il collegio se è ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte."
1. Il secondo comma dell'articolo 65 del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:
"Il compenso al custode è stabilito, con decreto, dal giudice dell'esecuzione nel
caso di nomina fatta dall'ufficiale giudiziario e in ogni altro caso dal giudice che l'ha
nominato."
1. Il terzo comma dell'articolo 66 del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:
"Il provvedimento di sostituzione è dato, con ordinanza non impugnabile, dal
giudice di cui all'articolo 65, secondo comma."
1. Nel primo comma dell'articolo 80 del codice di procedura civile le parole ", al
pretore" sono soppresse.
1. Nel terzo comma dell'articolo 82 del codice di procedura civile le parole "al
pretore," sono soppresse.
1. Nel primo comma dell'articolo 150 del codice di procedura civile le parole "e,
in caso di procedimento davanti al pretore, il presidente del tribunale, nella cui
circoscrizione è posta la pretura," sono soppresse.
CAPO II
Disposizioni sul processo di cognizione
SEZIONE I
Disposizioni sul procedimento davanti al Tribunale
1. L'articolo 190-bis del codice di procedura civile è abrogato.
1. L'articolo 203 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 203. (Assunzione fuori della circoscrizione del tribunale). - Se i mezzi di
prova debbono assumersi fuori della circoscrizione del tribunale, il giudice istruttore
delega a procedervi il giudice istruttore del luogo, salvo che le parti richiedano
concordemente e il presidente del tribunale consenta che vi si trasferisca il giudice
stesso.
Nell'ordinanza di delega, il giudice delegante fissa il termine entro il quale la prova
deve assumersi e l'udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione del giudizio.
Il giudice delegato, su istanza della parte interessata, procede all'assunzione del mezzo
di prova e d'ufficio ne rimette il processo verbale al giudice delegante prima
dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, anche se l'assunzione non è
esaurita.
Le parti possono rivolgere al giudice delegante, direttamente o a mezzo del giudice
delegato, istanza per la proroga del termine."
1. Nel secondo comma dell'articolo 255 del codice di procedura civile la parola
"pretore" è sostituita dalle parole "giudice istruttore".
1. Nell'articolo 259 del codice di procedura civile la parola "pretore" è
sostituita dalle parole "giudice istruttore del luogo".
1. L'articolo 274-bis del codice di procedura civile è abrogato.
1. Dopo il capo III del titolo I del libro II del codice di procedura civile sono
inseriti i seguenti:
"Capo III-bis
Del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica
Art. 281-bis. (Norme applicabili). - Nel procedimento davanti al tribunale in
composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi
precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo.
Art. 281-ter. (Poteri istruttori del giudice). - Il giudice può disporre d'ufficio la
prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si
sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.
Art. 281-quater. (Decisione del tribunale in composizione monocratica). - Le cause nelle
quali il tribunale giudica in composizione monocratica sono decise, con tutti i poteri del
collegio, dal giudice designato a norma dell'articolo 168-bis o dell'articolo 484, secondo
comma.
Art. 281-quinquies. (Decisione a seguito di trattazione scritta o mista). - Il giudice,
fatte precisare le conclusioni a norma dell'articolo 189, dispone lo scambio delle
comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'articolo 190 e, quindi,
deposita la sentenza in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il
deposito delle memorie di replica.
Se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto lo scambio delle sole comparse
conclusionali a norma dell'articolo 190, fissa l'udienza di discussione orale non oltre
trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la
sentenza è depositata entro i trenta giorni successivi all'udienza di discussione.
Art. 281-sexies. (Decisione a seguito di trattazione orale). - Se non dispone a norma
dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la
discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza
successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del
dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione.
In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice
del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.
Capo III-ter
Dei rapporti tra collegio e giudice monocratico
Art. 281-septies. (Rimessione della causa al giudice monocratico). - Il collegio, quando
rileva che una causa, rimessa davanti a lui per la decisione, deve essere decisa dal
tribunale in composizione monocratica, rimette la causa davanti al giudice istruttore con
ordinanza non impugnabile perché provveda, quale giudice monocratico, a norma degli
articoli 281-quater, 281-quinquies e 281-sexies.
Art. 281-octies. (Rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale). - Il
giudice, quando rileva che una causa, riservata per la decisione davanti a sé in funzione
di giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale,
provvede a norma degli articoli 187, 188 e 189.
Art. 281-nonies. (Connessione). - In caso di connessione tra cause che debbono essere
decise dal tribunale in composizione collegiale e cause che debbono essere decise dal
tribunale in composizione monocratica, il giudice istruttore ne ordina la riunione e,
all'esito dell'istruttoria, le rimette, a norma dell'articolo 189, al collegio, il quale
pronuncia su tutte le domande, a meno che disponga la separazione a norma dell'articolo
279, secondo comma, numero 5)."
SEZIONE II
Disposizioni sul procedimento davanti al Giudice di pace
1. La rubrica del titolo II del libro II del codice di procedura civile è sostituita
dalla seguente: "Del procedimento davanti al giudice di pace."
2. Nel medesimo titolo è soppressa la ripartizione interna in capi.
1. L'articolo 311 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 311. (Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale). - Il
procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel presente
titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento
davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili."
1. Gli articoli 312, 314 e 315 del codice di procedura civile sono abrogati.
1. Nell'articolo 313 del codice di procedura civile le parole "il pretore o"
sono soppresse.
SEZIONE III
Disposizioni in materia di impugnazioni
1. L'articolo 341 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 341. (Giudice dell'appello). - L'appello contro le sentenze del giudice di
pace e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale ed alla corte di appello
nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza."
1. L'articolo 350 del codice di procedura civile è così modificato:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è collegiale; davanti al
tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico.";
b) nel secondo e nel terzo comma, la parola "collegio" è sostituita dalla
parola "giudice".
Art. 75
1. L'articolo 351 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 351. (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria). - Sull'istanza prevista
dall'articolo 283 il giudice provvede con ordinanza nella prima udienza.
La parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia
pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Davanti alla corte di appello il ricorso
è presentato al presidente del collegio.
Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la
comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti al collegio o
davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre
provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della
sentenza; in tal caso, all'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale
conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.".
1. L'articolo 352 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 352. (Decisione). - Esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351,
il giudice, ove non provveda a norma dell'articolo 356, invita le parti a precisare le
conclusioni e dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a
norma dell'articolo 190; la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni
dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
Se l'appello è proposto alla corte di appello, ciascuna delle parti, nel precisare le
conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio.
In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'articolo 190 per il
deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente della
corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di
discussione da tenersi entro sessanta giorni; con lo stesso decreto designa il relatore.
La discussione è preceduta dalla relazione della causa; la sentenza è depositata in
cancelleria entro i sessanta giorni successivi.
Se l'appello è proposto al tribunale, il giudice, quando una delle parti lo richiede,
dispone lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell'articolo 190 e fissa
l'udienza di discussione non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine per il
deposito delle comparse medesime; la sentenza è depositata in cancelleria entro i
sessanta giorni successivi.".
1. Nel secondo comma dell'articolo 368 del codice di procedura civile le parole "o
davanti a un pretore" sono soppresse.
1. Nel secondo comma dell'articolo 373 del codice di procedura civile la parola
"pretore" è sostituita dalle parole "tribunale in composizione
monocratica".
1. Il terzo comma dell'articolo 399 del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:
"Se la revocazione è proposta davanti al giudice di pace il deposito e la
costituzione di cui ai due commi precedenti debbono farsi a norma dell'articolo
319.".
1. Nell'articolo 408 del codice di procedura civile le parole "di lire quattromila
se è del pretore," sono soppresse.
SEZIONE IV
Disposizioni sulle controversie in materia di lavoro
1. Nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 411 del codice di procedura civile le
parole "pretura" e "pretore" sono rispettivamente sostituite dalle
parole "tribunale" e "giudice".
1. Nel primo comma dell'articolo 413 del codice di procedura civile la parola
"pretore" è sostituita dalla parola "tribunale".
1. Negli articoli 417, terzo comma, 426, primo comma, e 427, primo comma, del codice di
procedura civile, la parola "pretore" è sostituita dalla parola
"giudice".
1. Nel secondo comma dell'articolo 428 del codice di procedura civile la parola
"pretore" è sostituita dalla parola "tribunale".
1. Negli articoli 433, primo comma, 434, secondo comma, 435, primo comma, e 439 del
codice di procedura civile le parole "al tribunale", "del tribunale" e
"il tribunale" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "alla corte
di appello", "della corte di appello" e "la corte di appello".
1. L'articolo 444 del codice di procedura civile è così modificato:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate
nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro,
nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore.";
b) nel secondo e nel terzo comma la parola "pretore" è sostituita dalla
parola "tribunale".
1. L'articolo 447-bis del codice di procedura civile è così modificato:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Le controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e quelle di
affitto di aziende sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420,
421, primo comma, 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, primo e
secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, in quanto
applicabili.";
b) il primo periodo del secondo comma è soppresso.
CAPO III
Disposizioni sul processo di esecuzione
1. Nell'articolo 482 del codice di procedura civile le parole "il capo dell'ufficio
competente per l'esecuzione" sono sostituite dalle parole "il presidente del
tribunale competente per l'esecuzione o un giudice da lui delegato".
1. L'articolo 483 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 483. (Cumulo dei mezzi di espropriazione). - Il creditore può valersi
cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma, su
opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può
limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che
il giudice stesso determina.
Se è iniziata anche l'esecuzione immobiliare, l'ordinanza è pronunciata dal giudice di
quest'ultima.".
1. L'articolo 484 del codice di procedura civile è così modificato:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"La nomina del giudice dell'esecuzione è fatta dal presidente del tribunale, su
presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua
formazione.";
b) il terzo comma è abrogato.
1. Negli articoli 488, secondo comma, e 492, secondo comma, del codice di procedura
civile le parole "il pretore o" sono soppresse.
1. Nell'articolo 513, terzo comma, del codice di procedura civile la parola
"pretore" è sostituita dalle parole "presidente del tribunale o un giudice
da lui delegato".
1. Negli articoli 515, primo e secondo comma, 521, quarto comma, 530, primo, terzo,
quarto e quinto comma, 531, terzo comma, 532, primo e secondo comma, 533, primo e terzo
comma, 534, primo e secondo comma, 535, secondo comma, 538, secondo comma, 541, 542, primo
e secondo comma, 552, primo comma, 553, primo comma, 554, primo comma, 609, secondo comma,
610, 611, secondo comma, 612, primo e secondo comma, 613 e 614, primo e secondo comma, del
codice di procedura civile la parola "pretore" è sostituita dalle parole
"giudice dell'esecuzione".
1. Nell'articolo 519, primo comma, del codice di procedura civile le parole "dal
pretore" sono sostituite dalle parole "dal presidente del tribunale o da un
giudice da lui delegato".
1. Nel primo comma dell'articolo 520 del codice di procedura civile le parole
"della pretura" e "pretore" sono sostituite, rispettivamente, dalle
parole "del tribunale" e "giudice dell'esecuzione".
1. L'articolo 543 del codice di procedura civile è così modificato:
a) nel n. 3 del secondo comma, la parola "pretore" è sostituita dalla parola
"tribunale";
b) nel n. 4 del secondo comma, la parola "pretore" è sostituita dalle parole
"giudice dell'esecuzione";
c) nel quarto comma, le parole "della pretura" sono sostituite dalle parole
"del tribunale".
1. L'articolo 545 del codice di procedura civile è così modificato:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti,
e sempre
con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per
la parte dal medesimo determinata mediante decreto.";
b) nel terzo comma le parole "dal pretore" sono sostituite dalle parole
"dal presidente del tribunale
o da un giudice da lui delegato".
1. Il primo comma dell'articolo 548 del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:
"Se il terzo non compare all'udienza stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la
dichiarazione, o
se intorno a questa sorgono contestazioni, il giudice, su istanza di parte, provvede
all'istruzione
della causa a norma del libro secondo.".
------------------------------------
- Il testo vigente dall'art. 548 del codice di procedura civile, come modificato dal
presente decreto, è il seguente:
"Art. 548 (Mancata o contestata dichiarazione del terzo). - Se il terzo non compare
all'udienza stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, o se intorno a
questa sorgono contestazioni, il giudice, su istanza di parte, provvede all'istruzione
della causa a norma del libro secondo.
Se il terzo non fa la dichiarazione neppure nel corso del giudizio di primo grado, può
essere applicata nei suoi confronti la disposizione dell'art. 232 primo comma.".
1. Nel secondo comma dell'articolo 618 del codice di procedura civile le parole
"dal collegio"
sono soppresse.
CAPO IV
Disposizioni sui procedimenti speciali
1. L'articolo 637 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 637. (Giudice competente). - Per l'ingiunzione è competente il giudice di
pace o, in
composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta
in via ordinaria.
Per i crediti previsti nel n. 2 dell'articolo 633 è competente anche l'ufficio
giudiziario che ha
deciso la causa alla quale il credito si riferisce.
Gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda d'ingiunzione contro i propri
clienti
al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui
albo sono
iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono.".
1. Nel terzo comma dell'articolo 646 del codice di procedura civile, le parole "al
pretore o al presidente" sostituite con le parole "al giudice".
1. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 647 del codice di procedura civile è
sostituito
dal seguente: "Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure
l'opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza
anche verbale del ricorrente, lo
dichiara esecutivo."
1. Nel primo comma dell'articolo 654 del codice di procedura civile le parole "del
giudice di
pace, del pretore o del presidente" sono sostituite dalle parole "del giudice
che ha pronunciato l'ingiunzione".
1. Negli articoli 694, 695, 696, secondo comma, 697 e 745, primo e terzo comma, del
codice di procedura civile sono soppresse, dove ricorrono, le parole ", il
pretore" e "al pretore o".
1. Negli articoli 660, quarto comma, 688, primo comma, 703, 755, 757, primo comma, 758,
secondo comma, 759, primo comma, 761, 762, primo comma, 763, primo comma, 764, primo,
secondo e terzo comma, 767, secondo comma, 772, secondo comma, 776, 782, rubrica, primo
e secondo comma, e 783, primo comma, del codice di procedura civile la parola
"pretore" è
sostituita dalla parola "giudice".
1. Negli articoli 661, 668, terzo comma, 669-quater, terzo comma, 678, primo comma, 693,
secondo comma, 752, primo e secondo comma, 769, primo comma e terzo comma, e 826,
terzo comma, la parola "pretore" è sostituita dalla parola
"tribunale". (1).
----------------------------
(1) Il testo vigente dell'art. 661 del codice di procedura civile, come
modificato dal presente articolo, è il seguente:
"Art. 661 (Giudice competente). - Quando si intima la licenza o lo sfratto, la
citazione a comparire deve farsi inderogabilmente davanti al tribunale del luogo in cui si
trova la cosa locata.".
Il testo vigente dell'art. 668 del codice di procedura civile, come modificato
dal presente articolo, è il seguente:
"Art. 668 (Opposizione dopo la convalida). - Se l'intimazione di licenza o di sfratto
è stata convalidata in assenza dell'intimato, questi può farvi opposizione provando di
non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso
fortuito o forza maggiore.
Se sono decorsi dieci giorni dall'esecuzione l'opposizione non è più ammessa, e la
cauzione, prestata a norma dell'art. 663 secondo (ora terzo) comma, è liberata.
L'opposizione si propone davanti al tribunale nelle forme prescritte per l'opposizione al
decreto d'ingiunzione, in quanto applicabili.
L'opposizione non sospende il processo esecutivo, ma il giudice, con ordinanza non
impugnabile, può disporne la sospensione per gravi motivi, imponendo, quando lo ritiene
opportuno, una cauzione all'opponente.".
- Il testo vigente dell'art. 669-quater del codice di procedura civile, come modificato
dal presente articolo, è il seguente:
"Art. 669-quater (Competenza in corso di causa). - Quando vi è causa pendente per il
merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa.
Se la causa pende davanti al tribunale la domanda si propone all'istruttore oppure, se
questi non è ancora designato o il giudizio è sospeso o interrotto al presidente, il
quale provvede ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 669-ter.
Se la causa pende davanti al giudice di pace, la domanda si propone al tribunale.
In pendenza dei termini per proporre l'impugnazione la domanda si propone al giudice che
ha pronunziato la sentenza.
Se la causa pende davanti al giudice straniero, e il giudice italiano non è competente a
conoscere la causa di merito, si applica il terzo comma dell'art. 669-ter.
Il terzo comma dell'art. 669-ter si applica altresì nel caso in cui l'azione civile è
stata esercitata o trasferita nel processo penale, salva l'applicazione del comma secondo
dell'art. 316 c.p.p.".
- Il testo vigente dell'art. 678 del codice di procedura civile, come modificato dal
presente decreto, è il seguente:
"Art. 678 (Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili). - Il sequestro
conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il
pignoramento presso il debitore o presso terzi. In quest'ultimo caso il sequestrante deve,
con l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al tribunale del luogo di
residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547. Il giudizio
sulle controversie relative all'accertemento dell'obbligo del terzo è sospeso fino
all'esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento
dei propri obblighi.
Se il credito è munito di privilegio sugli oggetti da sequestrare, il giudice può
provvedere, nei confronti del terzo detentore, a norma del secondo comma dell'articolo
precedente.
Si applica l'art. 610 se nel corso dell'esecuzione del sequestro sorgono difficoltà che
non ammettono dilazione.".
- Il testo vigente dell'art. 693 del codice di procedura civile, come modificato dal
presente decreto, è il seguente:
"Art. 693 (Istanza). - L'istanza si propone con ricorso al giudice che sarebbe
competente per la causa di merito (7 ss., 18 ss.).
In caso d'eccezionale urgenza, l'istanza può anche proporsi al tribunale del luogo in cui
la prova deve essere assunta.
Il ricorso deve contenere l'indicazione dei motivi dell'urgenza e dei fatti sui quali
debbono essere interrogati i testimoni e l'esposizione sommaria delle domande o eccezioni
alle quali la prova è preordinata.".
- Il testo vigente dell'art. 752 del codice di procedura civile, come modificato dal
presente decreto, è il seguente:
"Art. 752 (Giudice competente). - All'apposizione dei sigilli procede il tribunale.
Nei comuni in cui non ha sede il pretore, i sigilli possono essere apposti, in caso
d'urgenza, dal giudice di pace. Il processo verbale è trasmesso immediatamente al
tribunale.".
- Per il testo dell'art. 769 del codice di procedura civile, come modificato dal
presente decreto, v. sub in note all'art. 106.
- Il testo vigente dell'art. 826 del codice di procedura civile, come modificato dal
presente decreto, è il seguente:
"Art. 826 (Correzione del lodo). - Il lodo può essere corretto, su istanza da parte,
dagli stessi arbitri che lo hanno pronunziato, qualora questi siano incorsi in omissioni o
in errori materiali o di calcolo.
Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro venti giorni. Del provvedimento è data
comunicazione alle parti, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni
dalla data dell'ultima sottoscrizione.
Se il lodo è già stato depositato, la correzione è richiesta al tribunale del luogo in
cui lo stesso è depositato. Si applicano le disposizioni dell'art. 288 in quanto
compatibili.".
1. L'articolo 669-ter del codice di procedura civile è così modificato:
a) nel secondo comma, la parola "pretore" è sostituita dalla parola
"tribunale";
b) nel quarto comma, le parole "o al pretore dirigente" sono soppresse.
1. Nel secondo comma dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile le
parole
"contro i provvedimenti del pretore si propone al tribunale, quello" sono
soppresse.
1. Il secondo comma dell'articolo 704 del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:
"La reintegrazione del possesso può essere tuttavia domandata al giudice
competente a norma dell'articolo 703, il quale dà i provvedimenti temporanei
indispensabili e rimette le parti davanti al giudice del petitorio."
1. Negli articoli 733, primo comma, 753, secondo comma, 765, secondo comma, 769, primo
comma e secondo comma, del codice di procedura civile le parole "della
pretura" e "la pretura"
sono rispettivamente sostituite, dove ricorrono, dalle parole "del tribunale"
e "il tribunale".
------------------------------------------
- - Il testo vigente dell'art. 733 del codice di procedura civile, come modificato dal
presente decreto, è il seguente:
"Art. 733 (Vendita di beni). - Se, nell'autorizzare la vendita di beni minori,
interdetti o inabilitati, il tribunale stabilisce
- che essa deve farsi ai pubblici incanti, designa per procedervi un ufficiale giudiziario
del tribunale del luogo in cui si
- trovano i beni mobili oppure un cancelliere dello stesso tribunale o un notaio del luogo
in cui si trovano i beni immobili.
L'ufficiale designato per la vendita procede all'incanto con l'osservanza delle norme
degli articoli 534 ss., in quanto
- applicabili, e premesse le forme di pubblicità ordinate dal tribunale.".
- - Il testo vigente dell'art. 753 del codice di procedura civile, come modificato dal
presente decreto, è il seguente:
"Art. 753 (Persone che possono chiedere l'apposizione). - Possono chiedere
l'apposizione dei sigilli:
1) l'esecutore testamentario;
2) coloro che possono avere diritto alla successione;
3) le persone che coabitavano col defunto, o che al momento della morte erano addette al
suo servizio, se il coniuge,
- gli eredi o alcuno di essi sono assenti dal luogo;
4) i creditori.
L'istanza si propone mediante ricorso nel quale il proponente deve dichiarare la residenza
o eleggere domicilio nel comune
- in cui ha sede il tribunale.".
- - Il testo vigente dell'art. 765 del codice di procedura civile, come modificato dal
presente decreto, è il seguente:
"Art. 765 (Ufficiale procedente). - La rimozione dei sigilli è eseguita
dall'ufficiale che può procedere all'inventario a
- norma dell'art. 769.
Se non occorre l'inventario, la rimozione è eseguita dal cancelliere del tribunale. Nei
comuni in cui non ha sede il tribunale
- la rimozione può essere eseguita dal cancelliere del giudice di pace.".
- - Il testo vigente dell'art. 769 del codice di procedura civile, come modificato dal
presente decreto, è il seguente:
"Art. 769. (Istanza). - L'inventario può essere chiesto al tribunale delle persone
che hanno diritto di ottenere la rimozione
- dei sigilli ed è eseguito dal cancelliere del tribunale o da un notaio designato dal
defunto con testamento o nominato dal tribunale.
L'istanza si propone con ricorso, nel quale il richiedente deve dichiarare la residenza o
eleggere domicilio nel comune in
- cui ha sede il tribunale.
Il tribunale provvede con decreto.".
- 1. L'articolo 746 del codice di procedura civile è così modificato:
- a) nel secondo periodo, le parole "al pretore del mandamento nel quale" sono
sostituite dalle
- parole "al tribunale nella cui circoscrizione";
b) nel terzo periodo, la parola "pretore" è sostituita dalla parola
"giudice".
-
- 1. Nel primo comma dell'articolo 747 del codice di procedura civile le parole "per
i mobili
- al pretore e per gli immobili" sono soppresse.
-
- 1. L'articolo 749 del codice di procedura civile è così modificato:
- a) nel primo comma la parola "pretore" è sostituita dalla parola
"tribunale";
b) nel secondo comma la parola "pretore" è sostituita dalla parola
"giudice";
c) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Il giudice provvede con ordinanza,
contro la quale
- è ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale a norma dell'articolo 739. Il
collegio,
- del quale non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato,
provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli
interessati a norma del comma precedente".
- 1. Il primo comma dell'articolo 778 del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:
- "I reclami contro lo stato di graduazione previsti nell'articolo 501 del codice
civile sono proposti al giudice competente per valore del luogo dell'aperta
successione.".
-
- 1. L'articolo 779 del codice di procedura civile è così modificato:
- a) nel secondo comma la parola "pretore" è sostituita dalla parola
"giudice";
b) nel terzo comma, è soppresso il primo periodo;
c) il quinto comma è sostituito dal seguente: "Se l'erede contesta l'esistenza delle
condizioni
- previste nell'articolo 509 del codice civile il giudice provvede all'istruzione della
causa, a norma
- del libro secondo, disponendo gli opportuni mezzi conservativi, compresa eventualmente
la
- nomina del curatore."
-
- 1. L'articolo 825 del codice di procedura civile è così modificato:
- a) nel secondo comma, la parola "pretura" è sostituita dalla parola
"tribunale";
b) nel terzo comma e quarto comma, la parola "pretore" è sostituita dalla
parola "tribunale";
c) il quinto comma è sostituito dal seguente: "Contro il decreto che nega
l'esecutorietà del lodo
- è ammesso reclamo, entro trenta giorni dalla comunicazione, mediante ricorso al
tribunale in composizione collegiale, del quale non può far parte il giudice che ha
emesso il provvedimento reclamato; il collegio, sentite le parti, provvede in camera di
consiglio con ordinanza non
- impugnabile."
- --------------------------
- - Il testo vigente dell'art. 825 del codice di procedura civile, come
modificato dal presente articolo , è il seguente:
"Art. 825 (Deposito del lodo). - Gli arbitri redigono il lodo in tanti originali
quante sono le parti e ne danno
- comunicazione a ciascuna parte mediante consegna di un originale, anche
con spedizione in plico raccomandato,
- entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione.
La parte che intende far eseguire il lodo nel territorio della Repubblica è tenuta a
depositarlo in originale o in copia
- conforme, insieme con l'atto di compromesso o con l'atto contenente la
clausola compromissoria o con documento equipollente, in originale o in copia conforme,
nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede
- dell'arbitrato.
Il tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con
decreto. Il lodo reso esecutivo
- è soggetto a trascrizione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a
trascrizione la sentenza avente il medesimo
- contenuto.
Del deposito e del provvedimento del tribunale è data notizia dalla cancelleria alle
parti nei modi stabiliti nell'art.
- 133, secondo comma.
Contro il decreto che nega l'esecutorietà del lodo è ammesso reclamo, entro trenta
giorni dalla comunicazione,
- mediante ricorso al tribunale in composizione collegiale, del quale non
può far parte il giudice che ha emesso
- il provvedimento reclamato; il collegio sentite le parti, provvede in
camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.".
-
-
- CAPO V
- Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
-
- 1. Nell'articolo 35 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
sono aggiunte, in fine, le parole ", nonché le copie dei verbali contenenti le
sentenze pronunciate a norma dell'articolo 281-sexies."
-
- 1. La rubrica del capo I del titolo III delle disposizioni per l'attuazione del codice
di procedura
- civile è sostituita dalla seguente: "DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI
PACE".
- 2. Nel medesimo capo la ripartizione interna in sezioni è soppressa.
-
- 1. L'articolo 54 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente: "Art. 54. (Determinazione dei giorni d'udienza). - Le
udienze di istruzione e di discussione delle cause sono tenute nei giorni e nelle ore che
il capo dell'ufficio del giudice di pace stabilisce annualmente con decreto approvato dal
presidente del tribunale d'intesa col procuratore della Repubblica. Il decreto deve
rimanere affisso per tutto l'anno in ciascuna sala di udienza dell'ufficio del giudice di
pace."
-
- 1. Nell'articolo 55 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
le parole "di pretura o" sono soppresse.
-
- 1. Il primo comma dell'articolo 56 delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile è sostituito dal seguente: "Dopo il deposito in cancelleria
dell'atto introduttivo del giudizio a norma dell'articolo 319 del codice o, in mancanza,
il giorno stesso dell'udienza fissata a norma dell'articolo 316 del codice, su
presentazione da parte del cancelliere dell'atto, il capo dell'ufficio del giudice di pace
designa il magistrato che viene incaricato dell'istruzione della causa."
-
- 1. L'articolo 57 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è
così modificato:
- a) nel primo comma, le parole "nell'articolo 312" sono sostituite dalle parole
"nell'articolo 316";
b) nel secondo comma, le parole "il pretore o" sono soppresse.
-
- 1. Nell'articolo 58 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
le parole "a norma dell'articolo 314" sono sostituite dalle parole "a norma
dell'articolo 319".
-
- 1. Negli articoli 59, 60 e 63 delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile le parole "dal pretore o" sono soppresse.
-
- 1. L'articolo 61 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente: "Art. 61. (Ordine di trattazione e discussione delle cause).
- Nella trattazione e nella discussione il giudice di pace deve dare la precedenza alle
cause per le quali sono stati abbreviati i termini a norma dell'articolo 163-bis del
codice."
-
- 1. Negli articoli 62 e 65 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile le parole "il pretore o" sono soppresse.
-
- 1. L'articolo 64 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è
abrogato.
-
- 1. Dopo l'articolo 83-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile è inserito il seguente:
- "Art. 83-ter. (Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni
distaccate del tribunale). - L'inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario
relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate, o tra diverse sezioni
distaccate, delle cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica è
rilevata non oltre l'udienza di prima comparizione.
Il giudice, se ravvisa l'inosservanza o ritiene comunque non manifestamente infondata la
relativa questione, dispone la trasmissione del fascicolo d'ufficio al presidente del
tribunale, che provvede con decreto non impugnabile."
-
- 1. L'articolo 120 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è
abrogato.
-
- 1. Nel capo V del titolo III delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile, prima dell'articolo 145 è inserito il seguente:
- "Art. 144-ter. (Controversie individuali di lavoro). - Tra le controversie previste
dall'articolo 409 del codice non si considerano in ogni caso comprese quelle di cui
all'articolo 50-bis, primo comma, n. 5), seconda parte, del codice."
-
- 1. Negli articoli 166, 168, 169 e 183 delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile le parole "pretore" e "pretura" sono rispettivamente
sostituite dalle parole "giudice dell'esecuzione" e "tribunale".
- CAPO VI
- Disposizioni transitorie
-
- 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 133, i procedimenti pendenti davanti al pretore
alla data di efficacia del presente decreto sono definiti dal tribunale sulla base
delle disposizioni introdotte dal decreto medesimo, salvo quanto previsto dall'articolo
134-bis.. ( modificato dall'art. 2 del d.l. n. 145/99)
- 2. Nei procedimenti di cui al comma 1, l'udienza fissata davanti al pretore per una data
successiva a quella di efficacia del presente decreto si intende fissata davanti al
tribunale per i medesimi incombenti.
- 3. I procedimenti sono trattati dagli stessi magistrati ai quali erano in precedenza
assegnati, salva l'applicazione dell'articolo 174, secondo comma, del codice di procedura
civile.
-
- 1. Le cause pendenti davanti al pretore alla data di efficacia del presente decreto sono
definite dal pretore sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti se alla predetta
data sono già state precisate le conclusioni o la causa è stata comunque ritenuta in
decisione.
- 2. Nel caso di rimessione in istruttoria, la causa è definita dal tribunale sulla base
delle disposizioni introdotte dal presente decreto. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 132, commi 2 e 3.
- 3. L'appello contro le sentenze del pretore nelle cause indicate nel comma 1 si propone
alla corte di appello.
-
- 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 134-bis, l'appello contro le sentenze del
pretore emesse anteriormente alla data di efficacia del presente decreto e non ancora
impugnate a tale data da alcuna delle parti si propone alla corte di appello. (modificato
dall'art. 2 del d.l. n. 145/99)
- 2. La causa è definita sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti.
-
- 1. Fino al 31 dicembre 1999, nelle controversie relative a rapporti di lavoro e in
quelle di cui all'articolo 442 del codice di procedura civile introdotte antecedentemente
alla data di efficacia del presente decreto, l'appello si propone al tribunale, che
giudica in composizione collegiale.
- 2. Quando è stato proposto appello al tribunale da una delle parti a norma della
disposizione del comma 1, gli appelli avverso la stessa sentenza devono essere proposti
dalle altre parti al tribunale anche se successivi al 31 dicembre 1999. Nel caso in cui
l'appello successivo sia stato proposto alla corte di appello, la corte rimette con
ordinanza le parti davanti al tribunale, fissando il termine per la riassunzione.
-----------------------
- (1) Art. introdotto dall'art. 2 del d.l. n. 145/99.
-
- 1. I procedimenti pendenti davanti al tribunale alla data di efficacia del presente
decreto legislativo sono definiti:
- a) dal tribunale sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti, se si tratta di
giudizi di appello ovvero se, alla predetta data, sono già state precisate le conclusioni
o la causa è stata comunque ritenuta in decisione;
- b) dal tribunale sulla base delle disposizioni introdotte dal presente decreto, in ogni
altro caso; la composizione del tribunale resta tuttavia regolata dalle disposizioni
anteriormente vigenti.
-
- 1. In tutti i casi previsti dal presente capo restano comunque ferme le preclusioni e le
decadenze già verificatesi e la validità degli atti compiuti.
-
- TITOLO III
- Modifiche al codice civile, alla legge fallimentare e in materia di libri fondiari
-
- CAPO I
- Disposizioni in materia di persone e famiglia
-
- 1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 100 del codice civile sono sostituiti dai
seguenti:
- "Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime, l'omissione
della pubblicazione, quando gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la propria
responsabilità che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89
si oppone al matrimonio.
Il cancelliere deve far precedere alla dichiarazione la lettura di detti articoli e
ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle
possibili conseguenze.".
-
- 1. Nell'articolo 254, primo comma, del codice civile le parole "o davanti al
giudice tutelare" sono soppresse.
- ______________
- - Il testo vigente dell'art. 254 del codice civile, come modificato dal
presente decreto legislativo, è il seguente:
"Art. 254 (Forma del riconoscimento). - Il riconoscimento del figlio naturale è
fatto nell'atto di nascita, oppure con una
- apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento,
davanti ad un ufficiale dello stato civile o in atto pubblico
- o in un testamento qualunque sia la forma di questo.
La domada di legittimazione di un figlio naturale presentata al giudice o la dichiarazione
della volontà di legittimarlo espressa
- dal genitore in un atto pubblico o in un testamento importa
riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo.".
- 1. L'articolo 343 del codice civile è così modificato:
- a) nel primo comma, le parole "la pretura del mandamento" sono sostituite
dalle parole "il tribunale del circondario";
b) nel secondo comma, la parola "mandamento" è sostituita dalla parola
"circondario".
-
- 1. Nell'articolo 344, primo comma, del codice civile la parola "pretura" è
sostituita dalle parole "tribunale".
-
- 1. Nel primo comma dell'articolo 363 del codice civile le parole "della
pretura" sono sostituite dalle parole "del tribunale".
- 2. Negli articoli 363, terzo comma, e 365, primo comma, del codice civile le parole
"la pretura" sono sostituite dalle parole "il tribunale".
-
- 1. Nell'articolo 446 del codice civile le parole "il pretore o" sono
soppresse.
-
- CAPO II
- Disposizioni in materia di successioni
-
- 1. Nel primo comma dell'articolo 484 del codice civile le parole "della pretura del
mandamento" sono sostituite dalle parole "del tribunale del circondario" e
le parole "nella stessa pretura" sono sostituite dalle parole "nello stesso
tribunale".
-
- 1. Negli articoli 485, primo comma, 508, primo comma, 509, primo comma, 517, secondo
comma, 529, 530, primo comma, 620, sesto comma, 730, primo comma, e 736, secondo comma,
del codice civile la parola "pretore" è sostituita dalla parola
"tribunale".
-
- 1. Negli articoli 528, primo comma, 620, secondo comma, e 621, primo comma, del codice
civile le parole "pretore del mandamento" sono sostituite dalle parole
"tribunale del circondario".
-
- 1. Nell'articolo 519, primo comma, del codice civile le parole "della pretura del
mandamento" sono sostituite dalle parole "del tribunale del circondario".
-
- 1. Nell'articolo 609, primo comma, del codice civile le parole "dal pretore o"
sono soppresse.
-
- 1. Negli articoli 622 e 702, primo comma, del codice civile le parole "della
pretura" sono sostituite dalle parole "del tribunale".
-
- CAPO III
- Disposizioni in materia di proprietà e obbligazioni
-
- 1. Nel primo comma dell'articolo 915 del codice civile la parola "pretore" è
sostituita dalla parola "tribunale".
-
- 1. Negli articoli 1211, 1514, primo comma e 1515, terzo comma, e 1841 del codice civile,
la parola "pretore" è sostituita dalla parola "tribunale".
-
- CAPO IV
- Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile
-
- 1. L'articolo 41 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile è sostituito dal
seguente:
- "Art. 41. - I provvedimenti previsti nell'articolo 145 del codice sono di
competenza del tribunale del circondario del luogo in cui è stabilita la residenza
familiare o, se questa manchi, del tribunale del luogo del domicilio di uno dei coniugi.
Il tribunale provvede in composizione monocratica."
-
- 1. L'articolo 50 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile è sostituito dal
seguente:
- "Art. 50. - Il cancelliere è responsabile della tenuta dei registri, che sono da
lui numerati e vidimati prima di essere posti in uso."
-
- 1. Nella sezione II del capo I delle disposizioni per l'attuazione del codice civile,
prima dell'articolo 52 è inserito il seguente: "Art. 51-bis. - I provvedimenti
previsti negli articoli 485, primo comma, 508, primo comma, 509, primo comma, 517, secondo
comma, 528, primo comma, 529, 530, primo comma, 620, secondo e sesto comma, 621, primo
comma, 730, primo comma, e 736, secondo comma, del codice sono adottati dal tribunale in
composizione monocratica."
-
- 1. L'articolo 52 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile è così
modificato:
- a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Presso la cancelleria di ogni
tribunale è tenuto, a cura del cancelliere, il registro delle successioni.";
b) nel secondo comma, la parola "pretore" è sostituita dalla parola
"tribunale".
-
- 1. Nell'articolo 53, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile
la parola "pretore" è sostituita dalla parola "cancelliere".
-
- 1. Nell'articolo 55 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile le parole
"della pretura" sono sostituite dalle parole "del tribunale".
-
- 1. Dopo l'articolo 57 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile è inserito
il seguente:
- "Art. 57-bis. - L'autorizzazione prevista nell'articolo 915, primo comma, del
codice è data dal tribunale in composizione monocratica."
-
- 1. Dopo l'articolo 73 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile è inserito
il seguente:
- "Art. 73-bis. - I provvedimenti previsti negli articoli 1211, 1514, primo comma,
1515, terzo comma, e 1841 del codice sono adottati dal tribunale in composizione
monocratica."
-
- CAPO V
- Modifiche alla legge fallimentare
-
- 1. Negli articoli 84 e 85 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 le parole
"pretore" e "pretori" sono rispettivamente sostituite, dove compaiono,
dalle parole "giudice di pace" e "giudici di pace".
-
- 1. Il sesto comma dell'articolo 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è abrogato.
-
- 1. Il primo comma dell'articolo 156 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è abrogato.
-
- CAPO VI
- Modifiche in materia di libri fondiari
-
- 1. Negli articoli 13, primo, secondo e terzo comma, 16, primo e secondo comma, 17, primo
comma, 19, primo comma, 20, primo comma, 22, primo e terzo comma, e 23, primo e secondo
comma, del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, la parola "pretore" è
sostituita dalle parole "tribunale in composizione monocratica".
-
- 1. Il primo comma dell'articolo 75 del nuovo testo della legge generale sui libri
fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 è sostituito dal seguente:
"Presso ogni tribunale e sezione distaccata di tribunale è costituito un ufficio
tavolare, incaricato della conservazione dei libri fondiari, cui è preposto un giudice
designato dal presidente del tribunale."
-
- 1. L'articolo 126 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al
regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 è così modificato:
- a) nel primo comma, dopo la parola "tribunale" sono inserite le parole
"in composizione collegiale, del quale non può far parte il giudice che ha emesso il
provvedimento reclamato";
- b) il terzo comma è abrogato.
-
- 1. Nel primo comma dell'articolo 128 del nuovo testo della legge generale sui libri
fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 le parole "deve trasmettere
il reclamo all'autorità superiore unitamente agli atti e documenti all'uopo
occorrenti" sono sostituite dalle parole "deve rimettere al collegio gli atti e
i documenti occorrenti ai fini della decisione".
- TITOLO IV
- Disposizioni sul processo penale
- CAPO I
- Disposizioni relative alla competenza e alle attribuzioni del Tribunale
-
- 1. L'articolo 6 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
- "Art. 6. (Competenza del tribunale). - 1. Il tribunale è competente per i reati
che non appartengono alla competenza della corte di assise."
-
- 1. L'articolo 15 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
- "Art. 15. (Competenza per materia determinata dalla connessione). - 1. Se alcuni
dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della corte di assise ed altri a
quella del tribunale, è competente per tutti la corte di assise."
-
- 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 del codice di procedura penale è aggiunto il
seguente:
- "1-bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri
davanti al tribunale monocratico, la riunione è disposta davanti al tribunale in
composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva
separazione dei processi."
-
- 1. Il capo VI del titolo I del libro I del codice di procedura penale è sostituito dal
seguente:
- "Capo VI
Capacità e composizione del giudice
- Art. 33. (Capacità del giudice). - 1. Le condizioni di capacità del giudice e il
numero dei giudici necessario per costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di
ordinamento giudiziario.
- 2. Non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla
destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei
collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici.
- 3. Non si considerano altresì attinenti alla capacità del giudice né al numero dei
giudici necessario per costituire l'organo giudicante le disposizioni sull'attribuzione
degli affari penali al tribunale collegiale o monocratico.
- Art. 33-bis. (Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale). - 1. Sono
attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati:
- a) delitti indicati nell'articolo 407 comma 2, lettera a), sempre che per essi non sia
stabilita la competenza della corte di assise;
b) delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi
quelli indicati dagli articoli 329, 331 comma 1, 332, 334 e 335;
c) delitti previsti dagli articoli 416, 416-ter, 419, 420 comma 3, 426, 428, 429 comma 2,
430, 431 comma 2, 432 comma 3, 433 comma 3, 434 comma 2, 440, 449 comma 2, 452 comma 1,
numeri 1 e 2, 499, 513-bis, 564, 578 comma 1, 609-bis, 609-quater, 609-octies, 644,
648-bis e 648-ter del codice penale;
d) delitti previsti dagli articoli 2621, 2628, 2629 e 2637 del codice civile, nonché
dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi
indicati;
e) delitti previsti dagli articoli 1135, 1136, 1137, 1138 e 1153 del codice della
navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
f) delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n.
1;
g) delitti previsti dagli articoli 216, 223 e 228 della legge 16 marzo 1942, n. 267, in
materia fallimentare, nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a
soggetti diversi da quelli in essi indicati;
h) delitti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, in
materia di associazioni di carattere militare;
i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, attuativa della XII disposizione
transitoria e finale della Costituzione;
l) delitto previsto dall'articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di
interruzione volontaria della gravidanza;
m) delitto previsto dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, in materia di
associazioni segrete;
n) delitto previsto dall'articolo 29 comma 2 della legge 13 settembre 1982, n. 646, in
materia di misure di prevenzione;
o) delitto previsto dall'articolo 12-quinquies comma 1 della legge 7 agosto 1992, n. 356,
in materia di trasferimento fraudolento di valori;
p) delitti previsti dall'articolo 6 commi 3 e 4 della legge 25 giugno 1993, n. 205, in
materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa;
q) delitti previsti dall'articolo 25 comma 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185 e
dall'articolo 10 della legge 18 novembre 1995, n. 496, in materia di armamenti ed armi
chimiche.
- 2. Sono attribuiti altresì al tribunale in composizione collegiale i delitti puniti con
la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni. Per la determinazione della
pena si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o
tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze
aggravanti.
- Art. 33-ter. (Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica). - 1. Fuori dei
casi previsti dall'articolo 33-bis o da altre disposizioni di legge, il tribunale giudica
in composizione monocratica.
- Art. 33-quater. (Effetti della connessione sulla composizione del giudice). - 1. Se
alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla cognizione del tribunale in
composizione collegiale ed altri a quella del tribunale in composizione monocratica, si
applicano le disposizioni relative al procedimento davanti al giudice collegiale, al quale
sono attribuiti tutti i procedimenti connessi."
-
- 1. Dopo il capo VI del titolo I del libro I del codice di procedura penale è inserito
il seguente:
- "Capo VI-bis
Provvedimenti sulla composizione collegiale monocratica del tribunale
- Art. 33-quinquies. (Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o
monocratica del tribunale). - 1. L'inosservanza delle disposizioni relative
all'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o
monocratica e delle disposizioni processuali collegate è rilevata o eccepita, a pena di
decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il
termine previsto dall'articolo 491 comma 1. Entro quest'ultimo termine deve essere
riproposta l'eccezione respinta nell'udienza preliminare.
-
- Art. 33-sexies. (Inosservanza dichiarata nell'udienza preliminare). - 1. Se nell'udienza
preliminare il giudice ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in
composizione monocratica, pronuncia ordinanza e contestuale decreto di citazione a
giudizio a norma dell'articolo 555, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico
ministero.
2. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 424 commi 2 e 3, 557, 558 e 559.
-
- Art. 33-septies. (Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado). - 1. Nel
dibattimento di primo grado, il collegio, se ritiene che il reato appartiene alla
cognizione del giudice monocratico, pronuncia ordinanza e fissa la data dell'udienza
davanti a questo; se il giudice monocratico ritiene che il reato appartiene alla
cognizione del collegio, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico
ministero.
2. Si applica la disposizione dell'articolo 486 comma 4.
-
- Art. 33-octies. (Inosservanza dichiarata dal giudice di appello o dalla corte di
cassazione). - 1. Il giudice di appello o la corte di cassazione pronuncia sentenza di
annullamento e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice
di primo grado quando ritiene l'inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione dei
reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica, purché la
stessa sia stata tempestivamente eccepita e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di
impugnazione.
2. Il giudice di appello pronuncia tuttavia nel merito se ritiene che il reato appartiene
alla cognizione del tribunale in composizione monocratica.
-
- Art. 33-nonies. (Validità delle prove acquisite). - 1. L'inosservanza delle
disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non determina
l'invalidità degli atti del procedimento, né l'inutilizzabilità delle prove già
acquisite.".
-
- CAPO II
- Disposizioni relative all'incompatibilità, all'astensione e alla ricusazione del
giudice
-
- 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 34 del codice di procedura penale è inserito il
seguente:
- "2-bis. Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice
per le indagini preliminari non può emettere il decreto penale di condanna, né tenere
l'udienza preliminare; inoltre, anche fuori dei casi previsti dal comma 2, non può
partecipare al giudizio.".
-
- 1. Il comma 4 dell'articolo 36 del codice di procedura penale è sostituito dal
seguente:
- "4. Sulla dichiarazione di astensione del presidente del tribunale decide il
presidente della corte di appello; su quella del presidente della corte di appello decide
il presidente della corte di cassazione."
-
- 1. Il comma 1 dell'articolo 40 del codice di procedura penale è sostituito dal
seguente:
- "1. Sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte di assise o della
corte di assise di appello decide la corte di appello; su quella di un giudice della corte
di appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il
giudice ricusato.".
-
- 1. Nei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 41 del codice di procedura penale le parole "o
il tribunale" sono soppresse.
-
- CAPO III
- Disposizioni relative al pubblico ministero
- 1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 51 del codice di procedura penale le
parole "o presso la pretura" e "del procuratore della Repubblica presso la
pretura," sono rispettivamente soppresse.
-
- 1. L'articolo 52 del codice di procedura penale è così modificato:
- a) nei commi 2 e 4, le parole "il procuratore della Repubblica presso la
pretura," sono soppresse;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Sulla dichiarazione di astensione del
procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la
corte di appello decidono, rispettivamente, il procuratore generale presso la corte di
appello e il procuratore generale presso la corte di cassazione."
-
- CAPO IV
- Disposizioni relative agli atti
-
- 1. Nel comma 2 dell'articolo 112 del codice di procedura penale le parole: "o il
pretore" sono soppresse.
-
- 1. Nel comma 2 dell'articolo 162 del codice di procedura penale le parole "del
pretore" sono sostituite dalle parole "del tribunale".
-
- CAPO V
- Disposizioni relative alle impugnazioni delle misure cautelari
-
- 1. Nel comma 7 dell'articolo 309 del codice di procedura penale, dopo le parole
"Sulla richiesta di riesame decide" sono inserite le parole ", in
composizione collegiale,".
-
- 1. Nel comma 1-bis dell'articolo 322-bis del codice di procedura penale, dopo le parole
"Sull'appello decide", sono inserite le parole ", in composizione
collegiale,".
-
- 1. Nel comma 5 dell'articolo 324 del codice di procedura penale, dopo le parole
"Sulla richiesta di riesame decide", sono inserite le parole ", in
composizione collegiale,".
-
- CAPO VI
- Disposizioni relative alle indagini preliminari
-
- 1. Nel comma 1 dell'articolo 344 del codice di procedura penale i primi due periodi sono
sostituiti dal seguente: "Il pubblico ministero chiede l'autorizzazione prima di
procedere a giudizio direttissimo o di richiedere il giudizio immediato, il rinvio a
giudizio, il decreto penale di condanna o di emettere il decreto di citazione a
giudizio."
-
- 1. Nel comma 3 dell'articolo 370 del codice di procedura penale le parole "o la
pretura" sono soppresse.
-
- 1. Nel comma 1 dell'articolo 461 del codice di procedura penale le parole "della
pretura" sono sostituite dalle parole "del tribunale".
-
- CAPO VII
- Disposizioni relative al dibattimento
-
- 1. Nel comma 1 dell'articolo 489 del codice di procedura penale le parole "presso
la pretura" sono sostituite dalle parole "presso il tribunale".
-
- 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 516 del codice di procedura penale è aggiunto il
seguente:
- "1-bis. Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione del
tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l'inosservanza delle
disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza,
immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nei casi indicati dagli articoli 519
comma 2 e 520 comma 2, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata
a norma dei medesimi articoli."
-
- 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 517 del codice di procedura penale è aggiunto il
seguente:
- "1-bis. Si applica la disposizione prevista dall'articolo 516 comma 1-bis."
-
- 1. Il comma 1 dell'articolo 521 del codice di procedura penale è sostituito dal
seguente:
- "1. Nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa
da quella enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza né
risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché
monocratica."
-
- 1. Dopo l'articolo 521 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
- "Art. 521-bis. (Modifiche della composizione del giudice a seguito di nuove
contestazioni). - 1. Se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle
contestazioni previste dagli articoli 516 comma 1-bis, 517 comma 1-bis e 518, il fatto
risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché
monocratica, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico
ministero.
- 2. L'inosservanza della disposizione prevista dal comma 1 deve essere eccepita, a pena
di decadenza, nei motivi di impugnazione."
-
- CAPO VIII
- Disposizioni relative al procedimento davanti al Tribunale monocratico
-
- 1. La rubrica del libro VIII del codice di procedura penale è sostituita dalla
seguente: "PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA".
- 2. La rubrica del titolo I del libro VIII del codice di procedura penale è sostituita
dalla seguente: "DISPOSIZIONE GENERALE".
-
- 1. L'articolo 549 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
- "Art. 549. (Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione
monocratica). - 1. Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per
tutto ciò che non è previsto nel presente libro o in altre disposizioni, si osservano le
norme contenute nei libri che precedono, in quanto applicabili."
-
- 1. Nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 555 del codice di procedura penale le
parole "pretore competente per il giudizio" sono sostituite dalle parole
"giudice competente per il giudizio".
- -----------------------
- - Il testo vigente dell'art. 555 del codice di procedura penale, come
modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 555 (Decreto di citazione a giuzdizio). - 1. Il decreto di citazione a giudizio
contiene:
a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a
identificarlo nonchè le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei
difensori;
b) l'indicazione della persona offesa qualora risulti identificata;
e) l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono
comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione
dei relativi articoli di legge;
d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonchè del luogo, del giorno e
dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà
giudicato in contumacia;
e) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato può chiedere, mediante
richiesta depositata nell'ufficio del pubblico ministero entro quindici giorni dalla
notificazione, il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'art.
444 ovvero presentare domanda di oblazione;
f) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in
mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio;
g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella
segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di
prenderne visione e di estrarne copia;
h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste.
2. Il decreto è nullo se non è preceduto dall'invito a presentarsi per rendere
l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3, ovvero se l'imputato non è identificato
in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti
previsti dal comma 1, lettere c), d), f).
3. Il decreto è notificato all'imputato e al suo difensore almeno quarantacinque giorni
prima della data fissata per il giudizio.".
-
- 1. L'articolo 558 del codice di procedura penale è così modificato:
- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Trasmissione degli atti al giudice
del dibattimento)";
b) nei commi 1 e 3 la parola "pretore" è sostituita dalla parola
"giudice".
-
- 1. Nel comma 1 dell'articolo 559 del codice di procedura penale la parola
"pretore" è sostituita dalla parola "giudice".
-
- 1. Nel comma 1 dell'articolo 562 del codice di procedura penale la parola
"pretore" è sostituita dalle parole "giudice del dibattimento".
-
- 1. L'articolo 563 del codice di procedura penale è così modificato:
- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Si osservano le disposizioni del
titolo II del libro VI, in quanto applicabili.";
b) nel comma 4 la parola "pretore" è sostituita dalla parola
"giudice".
-
- 1. Il comma 1 dell'articolo 565 del codice di procedura penale è sostituito dal
seguente:
- "1. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro VI."
-
- 1. L'articolo 566 del codice di procedura penale è così modificato:
- a) nel comma 1 la parola "pretore" è sostituita dalle parole "giudice
del dibattimento";
b) nei commi 2, 3, 4, 5 e 8 la parola "pretore" è sostituita dalla parola
"giudice".
-
- 1. L'articolo 567 del codice di procedura penale è così modificato:
- a) nel comma 1 le parole "stabilite per il procedimento davanti al tribunale"
sono sostituite
- dalle parole "previste dai titoli II e III del libro VII";
b) nei commi 4 e 5 la parola "pretore" è sostituita dalla parola
"giudice";
c) nel comma 6 la parola "pretore" è sostituita dalla parola
"giudice" e le parole "del circondario"
- sono soppresse.
-
- CAPO IX
- Disposizioni relative alle impugnazioni
-
- 1. Nel comma 1 dell'articolo 570 del codice di procedura penale le parole
"procuratore della Repubblica presso la pretura, il" sono soppresse.
-
- 1. Nel comma 2 dell'articolo 582 del codice di procedura penale le parole "della
pretura" sono sostituite dalle parole "del tribunale".
-
- 1. L'articolo 596 del codice di procedura penale è così modificato:
- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Sull'appello proposto contro le
sentenze pronunciate dal tribunale decide la corte di appello.";
b) nel comma 3, le parole "presso il tribunale" sono soppresse.
-
- 1. Il comma 8 dell'articolo 604 del codice di procedura penale è sostituito dal
seguente:
- "8. Nei casi previsti dal comma 1, se annulla una sentenza della corte di assise o
del tribunale collegiale, il giudice di appello dispone la trasmissione degli atti ad
altra sezione della stessa
- corte o dello stesso tribunale ovvero, in mancanza, alla corte o al tribunale più
vicini. Se annulla
- una sentenza del tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari,
dispone la trasmissione degli atti al medesimo tribunale; tuttavia il giudice deve essere
diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata.".
-
- 1. L'articolo 608 del codice di procedura penale è così modificato:
- a) il comma 3 è soppresso;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il procuratore generale e il
procuratore della Repubblica presso il tribunale possono anche ricorrere nei casi previsti
dall'articolo 569 e da altre disposizioni di legge."
-
- 1. Il comma 1 dell'articolo 623 del codice di procedura penale è così modificato:
- a) nella lettera c), dopo le parole "o di un tribunale" sono aggiunte le
parole "in composizione collegiale";
b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) se è annullata la sentenza di un
tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, la corte di cassazione
dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia, il giudice deve
essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata."
-
- CAPO X
- Disposizioni relative alla esecuzione
-
- 1. Il comma 4 dell'articolo 665 del codice di procedura penale è sostituito dai
seguenti:
- "4. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è
competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.
Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari e giudici speciali, è
competente in ogni caso il giudice ordinario.
- 4-bis. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione
monocratica e collegiale, l'esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio."
-
- 1. Nel comma 1 dell'articolo 690 del codice di procedura penale dopo la parola
"decide," sono inserite le parole "in composizione monocratica e".
-
- CAPO XI
- Modifiche alle norme di attuazione del codice di procedura penale
-
- 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, è aggiunto il seguente:
- "1-bis. Fermo quanto previsto dalla seconda parte del comma 1, nel caso indicato
dall'articolo 17 comma 1-bis del codice il dirigente dell'ufficio o della sezione designa
per l'eventuale riunione il giudice o la sezione che procede in composizione collegiale
cui è stato assegnato per primo uno dei processi. Se la riunione non viene disposta, gli
atti sono restituiti.".
-
- 1. Il comma 1 dell'articolo 6 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
è sostituito dal seguente:
- "1. L'organico delle sezioni di polizia giudiziaria è costituito da personale in
numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati previsti nell'organico delle
procure della Repubblica."
-
- 1. Nel comma 1 dell'articolo 68 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, le parole "dal pretore dirigente, dal procuratore della Repubblica
presso la pretura," sono soppresse.
-
- 1. Nel comma 4 dell'articolo 82 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, le parole "della pretura o" sono soppresse.
-
- 1. Nel comma 1 dell'articolo 91 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, le parole "dal pretore, dal tribunale" sono sostituite dalle
parole "dal tribunale in composizione collegiale o monocratica".
-
- 1. La rubrica del capo XII delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è
sostituita dalla seguente: "DISPOSIZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO DAVANTI AL
TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA".
-
- 1. Nei commi 1 e 2 dell'articolo 160 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, le parole "pretore dirigente" sono sostituite dalle parole
"presidente del tribunale".
- 1. Nel comma 4 dell'articolo 162 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, la parola "pretore" è sostituita dalla parola
"giudice".
-
- 1. Nel comma 1 dell'articolo 163 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, la parola "pretore" è sostituita dalla parola "giudice"
e le parole "presso la pretura" sono soppresse.
-
- 1. Dopo il capo XII del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, è inserito il seguente:
-
- "Capo XII-bis
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SEZIONI DISTACCATE DEL TRIBUNALE
-
- Art. 163-bis. (Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni
distaccate del tribunale). - 1. L'inosservanza delle disposizioni di ordinamento
giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate, o tra
diverse sezioni distaccate, dei procedimenti nei quali il tribunale giudica in
composizione monocratica è rilevata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento
di primo grado.
2. Il giudice, se ravvisa l'inosservanza o ritiene comunque non manifestamente infondata
la relativa questione, rimette gli atti al presidente del tribunale, che provvede con
decreto non impugnabile.
- Art. 163-ter. (Presentazione dell'atto di impugnazione presso la sezione distaccata). -
1. Nei casi previsti dagli articoli 461 comma 1 e 582 comma 2 del codice, le dichiarazioni
e le impugnazioni possono essere presentate anche nella cancelleria della sezione
distaccata del tribunale.".
-
- CAPO XII
- Disposizioni di coordinamento
-
- 1. Sono abrogati gli articoli 7, 550 e 594 del codice di procedura penale, e l'articolo
90 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
-
- CAPO XIII
- Disposizioni transitorie e finali
-
- 1. Quando vi è stato il controllo sulla regolare costituzione delle parti a norma
dell'articolo 484 del codice di procedura penale, i giudizi di primo grado in corso alla
data di efficacia del presente decreto proseguono con l'applicazione delle disposizioni
anteriormente vigenti, comprese quelle relative alla competenza e alla composizione
dell'organo giudicante.
- 2. Negli altri casi, i giudizi sono definiti sulla base delle disposizioni introdotte
dal presente decreto, salvo quanto disposto dagli articoli 220, 221 e 222.
-
- 1. Se, alla data indicata dal comma 2-bis dell'articolo 247, è stata fissata o
è iniziata l'udienza preliminare per un reato attribuito, secondo le nuove norme, alla
cognizione del tribunale in composizione monocratica, l'udienza è tenuta con
l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti. Il giudice, se deve disporre il
rinvio a giudizio, emette decreto di citazione davanti al tribunale in composizione
monocratica. (modificato dall'art. 3 del d.l. n. 145/99)
-
- 1. Quando è revocata una sentenza di non luogo a procedere in relazione a reati
attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, il giudice, se il
pubblico ministero ne fa richiesta, emette decreto di citazione a giudizio dandone lettura
alle parti presenti; altrimenti ordina la riapertura delle indagini a norma dell'articolo
436 del codice di procedura penale.
-
- 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 219, comma 1, quando alla data di efficacia del
presente decreto è stata fissata un'udienza dibattimentale davanti al pretore, la stessa
si intende fissata davanti al tribunale; le parti e le altre persone citate devono
comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora già stabiliti.
- 2. Se alla data indicata dal comma 2-bis dell'articolo 247 è stata fissata
un'udienza dibattimentale davanti al tribunale per un reato attribuito, secondo
le nuove norme, alla cognizione del giudice monocratico e l'udienza stessa è tenuta dal
collegio, il presidente fissa la data e l'ora della trattazione del processo davanti al
tribunale in composizione monocratica, se possibile nello stesso giorno. (modificato
dall'art. 3 del d.l. n. 145/99)
- 3. La disposizione del comma 1 non si applica nei casi in cui, a norma dell'articolo 47,
vi è mutamento della sede di trattazione del procedimento. In tali casi è fissata una
nuova udienza.
- 4. I titolari degli uffici curano che, ove possibile, alla trattazione dei procedimenti
provvedano il magistrato o uno dei magistrati originariamente designati.
-
- 1. Nei giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del presente decreto, se
l'imputato, prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale, chiede il giudizio
abbreviato, il giudice, acquisito il consenso del pubblico ministero, dispone con
ordinanza la prosecuzione del giudizio osservando le disposizioni previste per l'udienza
preliminare, in quanto applicabili.
- 2. Se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, il giudice indica alle parti
temi nuovi o incompleti e provvede ad assumere gli elementi necessari ai fini della
decisione nelle forme previste dall'articolo 422 del codice di procedura penale.
- 3. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 441 comma 2, 442 e 443 del
codice di procedura penale.
-
- 1. Nei giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del presente decreto,
l'imputato e il pubblico ministero possono chiedere, nella prima udienza successiva a
detta data, l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
penale; l'imputato può altresì presentare domanda di oblazione.
- 2. Si osservano le disposizioni previste dal titolo II del libro VI del codice di
procedura penale e dall'articolo 141 comma 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, in quanto applicabili.
-
- 1. Nei procedimenti in corso alla data di efficacia del presente decreto, la corte di
appello provvede in camera di consiglio quando le parti, nelle forme previste
dall'articolo 589 del codice di procedura penale, ne fanno richiesta dichiarando di
concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia
agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano
una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale
sono d'accordo.
- 2. Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la
citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono
effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento di appello.
- 3. Nel dibattimento, se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in
parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 599 comma 4 del codice di procedura
penale, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede
immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento.
- La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo
difforme dall'accordo.
-
- 1. Nei procedimenti pendenti alla data di efficacia del presente decreto,
quando per effetto di circostanze attenuanti e del giudizio di comparazione previsto
dall'articolo 69 del codice penale il reato risulta estinto per prescrizione, il giudice,
anche nella fase delle indagini preliminari, se l'imputato e il pubblico ministero non si
oppongono, pronuncia in camera di consiglio sentenza inappellabile di non doversi
procedere.
- ---------------------------
- (modificato dall'art. 8 del d.lgs. n. 138/99)
-
- 1. Al fine di assicurare la rapida definizione dei processi pendenti alla data di
efficacia del presente decreto, nella trattazione dei procedimenti e nella formazione dei
ruoli di udienza, anche indipendentemente dalla data del commesso reato o da quella delle
iscrizioni del procedimento, si tiene conto della gravità e della concreta offensività
del reato, del pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e
per l'accertamento dei fatti, nonché dell'interesse della persona offesa.
- 2. Gli uffici comunicano tempestivamente al Consiglio superiore della magistratura i
criteri di priorità ai quali si atterranno per la trattazione dei procedimenti e per la
fissazione delle udienze.
-
- TITOLO V
- Trasferimento di funzioni pretorili alle amministrazioni
-
- CAPO I
- Principi generali
-
- 1. Quando leggi o decreti attribuiscono funzioni amministrative alternativamente al
pretore e ad organi della pubblica amministrazione, le attribuzioni pretorili sono
soppresse.
- 2. Sono altresì soppresse le funzioni amministrative di altre autorità
giurisdizionali, fatta eccezione per il giudice di pace, se attribuite in via alternativa
tanto al pretore che ad organi della pubblica amministrazione.
-
- 1. Il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative
è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto.
-
- 1. Salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto, il potere dell'autorità
giudiziaria di vidimare registri di pubbliche amministrazioni è trasferito al dirigente
dell'ufficio cui è destinato il registro.
-
- 1. Salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto, quando leggi o decreti
prevedono l'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per
l'esercizio di attività, questo è reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato.
-
- 1. Quando per l'espletamento delle funzioni pretorili trasferite all'autorità
amministrativa dal presente decreto è prevista la possibilità di avvalersi della forza
pubblica, l'autorità amministrativa cui la funzione è devoluta, se non ne dispone di
propria, ne fa richiesta al prefetto.
-
- CAPO II
- Modifiche in materia di notariato
-
- 1. La legge 16 febbraio 1913, n. 89 è così modificata:
- a) negli articoli 38, primo e secondo comma, 63, primo comma, e 66, secondo comma,
- le parole "pretore del mandamento" e "pretore" sono sostituite, dove
ricorrono, dalle parole
- "capo dell'archivio notarile del distretto";
b) il primo e il secondo comma dell'articolo 39 sono sostituiti dai seguenti: "Nel
caso di morte
- o di cessazione definitiva dall'esercizio notarile, il capo dell'archivio notarile del
distretto deve procedere all'apposizione dei sigilli sopra tutti gli atti, i repertori e
le carte relative all'ufficio
- notarile ed esistenti nello studio del notaio od indebitamente altrove; e quando sia
eseguita
- la rimozione dei sigilli procederà al ritiro degli atti e dei repertori.
Nei casi di urgenza potrà essere provveduto dal capo dell'archivio notarile, con
l'intervento
- del presidente del consiglio notarile del distretto o di un membro da lui delegato, alla
rimozione
- dei sigilli, allo scopo di aprire un testamento, rilasciare copie, estratti o
certificati, e compiere
- qualsiasi altra operazione.";
c) nel secondo comma dell'articolo 56 le parole "pretore del mandamento" sono
sostituite
- dalle parole "presidente del tribunale";
d) il secondo periodo del primo comma dell'articolo 107 è sostituito del seguente:
- "Nei casi indicati nell'articolo 39, il capo dell'archivio notarile del distretto
procede alla
- rimozione dei sigilli ed al ritiro degli atti, volumi e sigilli nella sede dell'ufficio
del notaio,
- con l'intervento del presidente del consiglio notarile del distretto o di un membro da
lui
- delegato.";
e) il secondo comma dell'articolo 107 è sostituito dal seguente:
- "Il capo dell'archivio notarile compila il processo verbale contenente l'inventario
delle
- cose consegnate o ritirate che, sottoscritto da lui, dal presidente del consiglio
notarile o
- dal membro da lui delegato, dal notaio o dal suo procuratore, viene conservato
nell'archivio
- notarile. Nel caso in cui sia il notaio o un suo procuratore ad effettuare la consegna,
il
- processo verbale viene compilato in duplice originale, uno dei quali viene rimesso allo
- stesso notaio."
-
- 1. Il primo comma dell'articolo 25 del regio decreto legge 23 ottobre 1924, n. 1737,
- convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, è così modificato:
- a) nel n. 1° le parole "pretore, qualora il comune, in cui il notaio aveva la
residenza, sia
- sede di pretura, e al conciliatore del comune medesimo negli altri casi" sono
sostituite
- dalle parole "capo dell'archivio notarile del distretto in cui il notaio aveva la
residenza";
b) il n. 2° è abrogato.
-
- CAPO III
- Modifiche in materia di stato civile
-
- 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
- il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 è così modificato:
- a) nel primo comma dell'articolo 20 le parole "dal pretore del mandamento"
sono sostituite
- dalle parole "dal prefetto o da un suo delegato";
b) negli articoli 20, secondo comma, 21, primo e secondo comma, e 24, primo comma,
- la parola "pretore" è sostituita dalla parola "prefetto";
c) negli articoli 37, primo comma, primo periodo, e 39, primo comma, la parola
"pretore"
- è sostituita dalle parole "giudice delegato dal presidente del tribunale";
d) il secondo comma dell'articolo 97 è sostituito dal seguente:
"Lo sposo che si trova nell'impossibilità di presentare l'atto di nascita, può
supplirvi con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.";
e) il terzo comma dell'articolo 97 è abrogato;
f) negli articoli 178, secondo comma, 179, primo comma, 180 e 181, primo e secondo comma,
- la parola "pretore" è sostituita dalle parole "prefetto o un suo
delegato";
g) il terzo comma dell'articolo 181 è abrogato;
h) nel secondo comma dell'articolo 182 le parole "o delegare per essa il
pretore" sono
- soppresse.
-
- CAPO IV
- Modifiche in materia di inchiesta amministrativa per infortuni sul lavoro
- 1. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è così
modificato:
- a) negli articoli 55, terzo comma, 56, primo, secondo, terzo e quarto comma, 57, primo,
- secondo, terzo e quarto comma, 58, terzo comma, 59, secondo comma, 60, primo comma,
- 62, terzo comma, 232, terzo comma, 239, secondo comma, e 240, primo comma, le parole
- "il pretore", "al pretore", "dal pretore" e "del
pretore" sono rispettivamente sostituite, dove compaiono, dalle parole "la
direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro",
- "alla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro",
"dalla direzione provinciale
- del lavoro - settore ispezione del lavoro" e "della direzione provinciale del
lavoro - settore
- ispezione del lavoro";
b) il primo comma dell'articolo 58 è sostituito dal seguente:
"Gli ispettori del lavoro e i funzionari da essi delegati i quali, per eseguire le
inchieste previste dall'articolo 56, devono trasferirsi dalla propria sede, hanno diritto
ad un'indennità nella misura
- ed alle condizioni stabilite dalle norme vigenti.";
c) il secondo comma dell'articolo 58 e il terzo comma dell'articolo 60 sono abrogati;
d) il primo comma dell'articolo 62 è sostituito dal seguente:
"Le indennità di cui all'articolo 58 sono liquidate dalla direzione provinciale del
lavoro - settore ispezione del lavoro.";
e) nel primo comma dell'articolo 239 la parola "pretore" è sostituita dalle
parole "pubblico
- ministero".
-
- CAPO V
- Modifiche di norme in materia di trasporto
-
- 1. Nell'ottavo comma dell'articolo 58 della legge 6 giugno 1974, n. 298 la parola
"pretore" è sostituita dalle parole "direttore della motorizzazione
civile".
- CAPO VI
- Modifiche in materia elettorale
-
- 1. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 è così modificato:
- a) nel primo comma dell'articolo 21 le parole "dal presidente del tribunale, o dal
pretore" sono sostituite dalle parole "dal prefetto o da un suo delegato";
b) il secondo periodo del primo comma dell'articolo 25 è soppresso;
c) nel secondo comma dell'articolo 25 le parole "magistrati in servizio presso la
pretura circondariale, a riposo od onorari" sono sostituite dalle parole
"dipendenti del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere di
prefettura".
-
- 1. La legge 7 ottobre 1947, n. 1058 è così modificata:
- a) nel primo comma dell'articolo 18, le parole "dal presidente del tribunale, nelle
sedi ove esista,
- o dal pretore nelle altre sedi" sono sostituite dalle parole "dal prefetto o
da un suo delegato";
b) il secondo periodo del primo comma nell'articolo 19 è abrogato.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSA PER L'ISCRIZIONE A RUOLO, DI DIRITTI DI
CANCELLERIA E DI IMPOSTE DI BOLLO
- 1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 3 della legge 25 aprile 1957, n. 283 sono
sostituiti dai seguenti: "È istituita una tassa per la iscrizione a ruolo delle
cause civili, nelle misure seguenti:
- a) cause avanti al tribunale: lire 2.000
b) cause avanti alla corte di appello: lire 3.000
c) cause avanti alla corte di cassazione: lire 5.000
- È istituita per i ricorsi per ingiunzione di competenza del tribunale una tassa nella
misura di lire 600.
La tassa di cui al primo e al secondo comma del presente articolo non è dovuta per i
giudizi dinanzi al giudice di pace."
-
- 1. Gli allegati 1 e 2 alla legge 7 febbraio 1979, n. 59, come sostituiti dalla tabella C
allegata alla legge 21 febbraio 1989, n. 99, sono sostituiti dagli allegati 1 e 2 al
presente decreto.
-
- 1. L'articolo 20 della tariffa dell'imposta di bollo, allegato A, annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto
ministeriale 20 agosto 1992 del Ministero delle finanze, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992 ed emanato in
attuazione dell'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è sostituito dall'allegato 3 al presente
decreto.
-
- 1. Il comma 2 dell'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374 è abrogato.
-
- TITOLO VII
- Norme di coordinamento e finali
-
- 1. Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e fuori dei casi di
abrogazione per incompatibilità, quando leggi o decreti fanno riferimento ad uffici o
organi giudiziari da esso soppressi il riferimento si intende agli uffici o agli organi
cui sono state trasferite le relative funzioni.
- 2. Le funzioni del pretore non attribuite espressamente ad altra autorità sono
attribuite al tribunale in composizione monocratica, anche se relative a procedimenti
disciplinati dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile o nei quali è
previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.
- 3. Quando la competenza del pretore è prevista in via alternativa a quella del
presidente del tribunale, la competenza si intende attribuita in via esclusiva a
quest'ultimo.
-
- 1. Le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificate o
introdotte dal presente decreto, in forza delle quali possono essere addetti al tribunale
ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario magistrati
onorari, si applicano fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e
delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell'articolo 106, secondo comma, della
Costituzione, e comunque non oltre cinque anni dalla data di efficacia del presente
decreto.
- 1. L'articolo 8 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è così modificato:
- a) nel primo periodo del secondo comma le parole "alle preture" sono
sostituite dalle parole "ai tribunali" e sono aggiunte, in fine, le parole
", limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla
data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n.
254, rientravano nella competenza del pretore";
b) nel secondo periodo del secondo comma le parole "Davanti alle medesime
preture" sono sostituite dalle parole "Davanti ai medesimi tribunali e negli
stessi limiti,".
- 2. Le disposizioni previste dal secondo comma dell'articolo 8 del regio decreto legge n.
1578 del 1933, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano fino a
quando non sarà attuata la complessiva riforma della professione forense.
-
- 1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a
decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3. ( modificato dall'art. 1 della
legge n. 188/98)
- 2. Le disposizioni previste dall'articolo 48-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, introdotto dall'articolo 15 del presente decreto, divengono efficaci alla scadenza del
termine stabilito dall'articolo 1, comma 4, della legge 16 luglio 1997, n. 254.
- 2-bis. Le disposizioni previste dai seguenti articoli divengono efficaci il 2 gennaio
2000:
- a) articoli 33-bis e 33-ter del codice di procedura penale, introdotti dall'articolo 169
del presente decreto;
b) articolo 34 comma 2-bis del codice di procedura penale, inserito dall'articolo 171 del
presente decreto;
c) articoli 42-quater, comma 2, e 43-bis, comma 3, lettera b), del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, introdotti rispettivamente dagli articoli 8 e 10 del presente
decreto;
d) articolo 71, comma 2, secondo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come
sostituito dall'articolo 21 del presente decreto, limitatamente alla parte in cui estende
ai vice procuratori onorari le incompatibilità previste per i giudici onorari di
tribunale dall'articolo 42-quater, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
e) articolo 72, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito
dall'articolo 23 del presente decreto;
f) articoli 220, 221 e 222, comma 2, del presente decreto.
- 2-ter. Sino al 2 gennaio 2000 il tribunale giudica in composizione collegiale sui reati
già appartenenti alla competenza del tribunale in base alle disposizioni vigenti
anteriormente alla data indicata nel comma 1, ed in composizione monocratica sui reati
già appartenenti alla competenza del pretore in base alle medesime disposizioni. Sino
alla stessa data del 2 gennaio 2000, nell'assegnazione degli affari ai giudici del
tribunale ordinario, prevista dal primo comma del citato articolo 43-bis del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, è seguito il criterio di non affidare ai giudici onorari, nella
materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice
dell'udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti relativi a reati non
appartenenti alla competenza del pretore in base alle disposizioni vigenti anteriormente
alla data indicata nel comma 1.
- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
- ___________
- (1) Art. così modificato dall'art. 3 d.l. n. 145/99.
-