IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto con i Ministri della sanita', dei lavori pubblici, dei trasporti e della
navigazione e dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto l'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991;
Considerata la necessita' di armonizzare le tecniche di rilevamento e di misurazione
dell'inquinamento acustico, tenendo conto delle peculiari caratteristiche del rumore
emesso dalle infrastrutture di trasporto;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione.
1. Il presente decreto stabilisce le tecniche di rilevamento e di misurazione
dell'inquinamento da rumore, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge
26 ottobre 1995, n. 447.
2. Per quanto non indicato nell'allegato A del presente decreto di cui costituisce parte
integrante, si fa riferimento alle definizioni di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Art. 2.
Strumentazione di misura.
1. Il sistema di misura deve essere scelto in modo da soddisfare le specifiche di cui
alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Le misure di livello equivalente
dovranno essere effettuate direttamente con un fonometro conforme alla classe 1 delle
norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Nel caso di utilizzo di segnali registrati prima e
dopo le misure deve essere registrato anche un segnale di calibrazione. La catena di
registrazione deve avere una risposta in frequenza conforme a quella richiesta per la
classe 1 dalla EN 60651/1994 ed una dinamica adeguata al fenomeno in esame. L'uso del
registratore deve essere dichiarato nel rapporto di misura.
2. I filtri e i microfoni utilizzati per le misure devono essere conformi,
rispettivamente, alle norme EN 61260/1995 (IEC 1260) e EN 61094-1/1994, EN 61094-2/1993,
EN 61094-3/1995, EN 61094-4/1995. I calibratori devono essere conformi alle norme CEI
29-4.
3. La strumentazione e/o la catena di misura, prima e dopo ogni ciclo di misura, deve
essere controllata con un calibratore di classe 1, secondo la norma IEC 942:1988. Le
misure fonometriche eseguite sono valide se le calibrazioni effettuate prima e dopo ogni
ciclo di misura, differiscono al massimo di 0,5 dB. In caso di utilizzo di un sistema di
registrazione e di riproduzione, i segnali di calibrazione devono essere registrati.
4. Gli strumenti ed i sistemi di misura devono essere provvisti di certificato di
taratura e controllati almeno ogni due anni per la verifica della conformita' alle
specifiche tecniche. Il controllo periodico deve essere eseguito presso laboratori
accreditati da un servizio di taratura nazionale ai sensi della legge 11 agosto 1991, n.
273.
5. Per l'utilizzo di altri elementi a completamento della catena di misura non previsti
nelle norme di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, deve essere assicurato il
rispetto dei limiti di tolleranza della classe 1 sopra richiamata.
Art. 3.
Modalita' di misura del rumore
1. I criteri e le modalita' di esecuzione delle misure sono indicati nell'allegato B al
presente decreto di cui costituisce parte integrante.
2. I criteri e le modalita' di misura del rumore stradale e ferroviario sono indicati
nell'allegato C al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
3. Le modalita' di presentazione dei risultati delle misure sono riportate nell'allegato
D al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
Art. 4. Entrata in vigore.
Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 marzo 1998
Allegato
DEFINIZIONI
1. Sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la
causa del potenziale inquinamento acustico.
2. Tempo a lungo termine (TL): rappresenta un insieme sufficientemente ampio di T R
all'interno del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di T L e' correlata
alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosita' di lungo periodo.
3. Tempo di riferimento (TR): rappresenta il periodo della giornata all'interno del
quale si eseguono le misure. La durata della giornata e' articolata in due tempi di
riferimento: quello diurno compreso tra le h 6,00 e le h 22,00 e quello notturno compreso
tra le h 22,00 e le h 6,00.
4. Tempo di osservazione (TO): e' un periodo di tempo compreso in TR nel quale si
verificano le condizioni di rumorosita' che si intendono valutare.
5. Tempo di misura (TM): all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano
uno o piu' tempi di misura (T M ) di durata pari o minore del tempo di osservazione in
funzione delle caratteristiche di variabilita' del rumore ed in modo tale che la misura
sia rappresentativa del fenomeno.
6. Livelli dei valori efficaci di pressione sonora ponderata "A": L, AS , L AF
, L AI . Esprimono i valori efficaci in media logaritmica mobile della pressione sonora
ponderata "A" L PA secondo le costanti di tempo "slow"
"fast", "impulse".
7. Livelli dei valori massini di pressione sonora L ASmax , L AFmax, L AImax . Esprimono
i valori massimi della pressione sonora ponderata in curva "A" e costanti di
tempo "slow", "fast", "impulse".
8. Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A": valore del
livello di pressione sonora ponderata "A" di un suono costante che, nel corso di
un periodo specificato T, ha la medesima pressione quadratica media di un suono
considerato, il cui livello varia in funzione del tempo:
(Vedere FORMULA a pag. 17 della G.U.)