- Decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 339.
Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25
- gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali
naturali, in attuazione
- della direttiva 96/70/CE.
- (Gazz. uff. 1-10-1999 n. 231)
- (in vigore dal 16-1-1999).
- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, e in particolare l'articolo44 e l'allegato B;
Vista la direttiva 96/70/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio
del 28 ottobre 1996, che modifica la direttiva 80/777/CEE del
Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acqueminerali naturali;
Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successivemodifiche;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.236;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 12 novembre 1992, n.542;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 13 gennaio 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1993;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Tenuto conto della sentenza 17 luglio 1997 della Corte di giustiziadelle Comunita' europee
causa C - 17/96;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del
21 aprile 1999;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera deideputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nellariunione del 29 luglio
1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e delMinistro della sanita', di
concerto con i Ministri degli affari
esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e dellaprogrammazione economica,
dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e per gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Definizione e caratteristiche.
1. Il termine "acqua di sorgente" e' riservato alle acque destinate al consumo
umano, allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente, che, avendo origine da una falda
o giacimento sotterraneo, provengano
da una sorgente con una o piu' emergenze naturali o perforate.
2. Le caratteristiche delle acque di sorgente sono valutate sulla base dei seguenti
criteri:
a) geologico e idrogeologico;
b) organolettico, fisico, fisicochimico e chimico;
c) microbiologico.
3. La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali delle acque di
sorgente debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali,
anche in seguito ad
eventuali variazioni di portata.
4. Il Ministro della sanita', con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri per la valutazione delle
caratteristiche di cui al comma 2.
5. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di
sanita', fissa i metodi di analisi per il controllo delle caratteristiche microbiologiche
e di composizione di cui al comma 2, lettere b) e c), nonche' le modalita' per i relativi
prelevamenti di campioni e per la vigilanza sulla costanza delle caratteristiche indicate
ai commi 2 e 3.
6. Fino all'emanazione dei decreti di cui ai commi 4 e 5:
a) la valutazione delle caratteristiche indicate al comma 2, lettera a), ad esclusione
dello studio della mineralizzazione della falda, lettera b) e lettera c) e' effettuata
secondo i criteri di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Ministro
della sanita' 12 novembre 1992, n. 542;
b) i valori dei parametri organolettici, fisici, fisicochimici e chimici devono rispettare
i limiti di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 236, ed i relativi metodi analitici sono quelli indicati nell'allegato III del decreto
medesimo;
c) i metodi analitici da utilizzare per la valutazione delle caratteristiche
microbiologiche e le modalita' per il prelevamento dei campioni per tutti i tipi di
analisi sono quelli indicati nel decreto del Ministro della sanita' 13 gennaio 1993.
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Normativa citata nel preambolo::
- Il D.Lgs. n. 105/1992 reca: "Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla
utilizzazione e alla
commercializzazione delle acque minerali naturali".
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione
legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione dei principi
e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il
potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dalla appartenenza dell'Italia
- alle Comunita' europee. (Legge comunitaria 1995-1997)".
- L'art. 44 della suddetta legge concerne la
disciplina della utilizzazione e della commercializzazione delle acque minerali naturali.
- La direttiva 96/70/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 299 del 23 novembre 1996.
- La direttiva 80/777/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 229 del 30 agosto 1980.
- Il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, reca: "Norme di carattere legislativo per
disciplinare la ricerca e lacoltivazione delle miniere nello Stato".
- Il D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 105, reca: "Attuazione della direttiva 80/777/CEE
relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali
naturali".
- Il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, reca: "Attuazione della direttiva CEE n. 80/778
concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15
della legge 16 aprile 1987, n. 183".
- Il D.M. 12 novembre 1992, n. 542, reca: "Regolamento recante i criteri di
valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali".
- Il D.M. 13 gennaio 1993, reca: "Metodi di analisi per la valutazione delle
caratteristiche microbiologiche e di composizione delle acque minerali naturali e
modalita' per i relativi prelevamenti dei campioni".
- Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, reca: "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Note all'art. 1:
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". L'art.
17, comma 3, della legge 400/1988 stabilisce:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza
- di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione
- da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal
Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima
della loro emanazione".
- - Il D.M. 12 novembre 1992, n. 542, reca: "Regolamento
recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali
naturali".
- Gli articoli 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10 del
suddetto decreto ministeriale stabiliscono:
"Art. 1. - A corredo delle domande di riconoscimento delle acque minerali naturali
deve essere prodotta una relazione idrogeologica volta ad illustrare tutti gli
aspetti caratterizzanti la falda acquifera d'origine".
"Art. 2. - La relazione deve fare riferimento alla cartografia ufficiale esistente e
- deve comprendere:
1) definizione del bacino imbrifero geografico ed idrogeologico con carta geologica
e profili geologici significativi in scala minima 1:25.000;
2) piovosita' e temperatura sul bacino idrogeologico;
3) carta delle permeabilita' del bacino idrogeologico in scala minima 1:25.000;
4) descrizione dell'opera di presa e sua realizzazione;
5) bilancio idrogeologico, valutazione delle caratteristiche idrauliche della falda,
studio della mineralizzazione della falda e delle variazioni chimicofisiche nelle quattro
stagioni per almeno un anno solare;
6) piano topografico, in scala minima 1:5.000, esteso, compatibilmente con la natura
e l'ubicazione dei terreni, per almeno 5 kmq intorno all'opera di presa, con la geologia
di dettaglio e relativa carta e sezioni rappresentative geologiche e
permeatimetriche; eventuale possibilita' di rapporti della falda con zone a rischio di
inquinamento;
7) piano particolareggiato, con curve di livello, della zona circostante la captazione,
con carta in scala minima 1:1.000 e sezioni geologiche delle quali risultino i criteri
adottati per la salvaguardia dell'opera di presa e della falda da possibili elementi
inquinanti esterni;
8) a dimostrazione della non interferenza di altre falde sulla falda minerale, la
relazione deve essere integrata con documentazione idrogeologica, chimicofisica ed
eventualmente isotopica su campioni prelevati nelle condizioni anomale;
9) la provenienza dalla stessa falda di piu' opere di presa o punti d'acqua deve essere
dimostrata con esauriente documentazione idrogeologica, chimicofisica ed eventualmente
isotopica".
"Art. 3. - Le domande di riconoscimento delle acque minerali naturali debbono essere
corredate dai certificati di
- almeno quattro analisi chimiche e fisicochimiche eseguite nelle
quattro stagioni su campioni prelevati alla sorgente
- ovvero alle singole sorgenti, se l'acqua proviene da piu' sorgenti
, e dai relativi verbali di prelevamento redatti
- dall'autorita' sanitaria che ha assistito ai prelevamenti
stessi".
- "Art. 4. - Le analisi sono eseguite dai laboratori di cui al
decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, e successive integrazioni".
- "Art. 7. - Le domande di riconoscimento delle acque minerali
naturali debbono essere corredate dai certificati di
- almeno quattro analisi microbiologiche eseguite nelle quattro
stagioni su campioni prelevati alla sorgente ovvero alle
- singole sorgenti, se l'acqua proviene da piu' sorgenti, e dai
relativi verbali di prelevamento redatti dall'autorita'
- sanitaria che ha assistito ai prelevamenti stessi".
- "Art. 8. - Le analisi sono eseguite dai laboratori di cui al
decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1856,
- e successive integrazioni".
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- "Art. 9. - Dalle analisi deve risultare:
- 1) assenza dei coliformi in 250 ml, accertata su semina in due
repliche da 250 ml;
2) assenza degli streptococchi fecali in 250 ml, accertata su semina in due repliche da
250 ml;
3) assenza delle spore di clostridi solfito riduttori in 50 ml, accertata su unica semina;
4) assenza dello Staphylococcus aureus in 250 ml, accertata su unica semina;
5) assenza dello Pseudomonas aeruginosa in 250 ml, accertata su unica semina".
- "Art. 10. - Debbono inoltre essere determinati i valori della
carica microbica totale a 20 C dopo 72 ore e a 37 C dopo 24 ore".
- Art. 2. Riconoscimento.
1. La domanda per ottenere il riconoscimento di un'acqua di sorgente e' indirizzata al
Ministero
- della sanita' ed e' corredata da documentazione idonea a
fornire una completa conoscenza
- dell'acqua di sorgente, che contenga, in particolare gli
elementi di valutazione di cui all'articolo 1.
2. Nella domanda deve essere inoltre specificato il nome della sorgente, la localita' ove
essa sgorga, l'eventuale designazione commerciale di cui all'articolo 8, comma 3, e
l'eventuale trattamento
dell'acqua di sorgente mediante le operazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) ,
c) , d) ed e).
3. Il riconoscimento e' richiesto dal titolare di concessione o subconcessione mineraria o
di permesso di ricerca rilasciato dalle autorita' competenti in base alle disposizioni di
legge vigenti in materia.
4. Sulla domanda di cui al comma 1 provvede il Ministero della sanita', sentito il
Consiglio superiore
- di sanita'.
5. Il provvedimento di riconoscimento riporta il nome della sorgente, il luogo di
utilizzazione della stessa e l'eventuale trattamento tra quelli di cui all'articolo 5,
comma 1, lettere c) e d); esso e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
-
- Art. 3. Immissione in commercio.
1. L'immissione in commercio di un'acqua di sorgente riconosciuta ai sensi dell'articolo 2
e' subordinata ad autorizzazione regionale.
2. L'autorizzazione e' rilasciata previo accertamento che gli impianti destinati
all'utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da
conservare all'acqua le proprieta' esistenti alla sorgente, corrispondenti alla sua
qualificazione e che sussistano le condizioni di cui all'articolo 4, tenendo conto delle
operazioni consentite dall'articolo 5.
3. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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- Art. 4. Condizioni per il rilascio
dell'autorizzazione
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 deve in particolare
essere accertato che:
a) la sorgente o il punto di emergenza siano protetti contro ogni pericolo di
inquinamento;
b) la captazione, le canalizzazioni ed i serbatoi siano realizzati con materiali adatti
all'acqua di sorgente, in modo da impedire qualsiasi modifica chimica, fisicochimica o
batteriologica di tale acqua;
c) le condizioni di utilizzazione ed in particolare gli impianti di lavaggio e di
imbottigliamento soddisfino le esigenze igieniche; in particolare, i recipienti debbono
essere trattati o fabbricati in
modo da evitare che le caratteristiche batteriologiche e chimiche dell' acqua di sorgente
vengano alterate;
d) gli eventuali trattamenti dell'acqua di sorgente di cui all'articolo 5, comma 1,
lettere c) e d), corrispondano a quelli indicati nel provvedimento di riconoscimento.
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- Art. 5. Operazioni consentite
1. Il carattere di acqua di sorgente non si intende modificato dalle seguenti operazioni:
a) captazione, canalizzazione, elevazione meccanica, approvvigionamento in vasche o
serbatoi;
b) separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo mediante
filtrazione o decantazione, eventualmente preceduta da ossigenazione, a condizione che
tale trattamento non
comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che
conferiscono all'acqua stessa le sue caratteristiche;
c) separazione dei composti di ferro, manganese e zolfo nonche' dell'arsenico da talune
acque mediante trattamento con aria arricchita di ozono, a condizione che tale trattamento
non comporti
una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono
all'acqua stessa le sue caratteristiche;
d) separazione di componenti indesiderabili diversi da quelli menzionati alle lettere b) e
c) a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione
dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue
caratteristiche;
e) eliminazione totale o parziale della anidride carbonica libera mediante procedimenti
esclusivamente fisici, nonche' incorporazione o reincorporazione di anidride carbonica.
2. Con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', sono
stabilite ed aggiornate le condizioni di utilizzazione dei trattamenti di cui al comma 1,
lettere c) e d), secondo le disposizioni adottate in materia in sede comunitaria.
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- Art. 6. Operazioni non consentite.
1. E' vietato sottoporre l'acqua di sorgente ad operazioni diverse da quelle previste
nell'articolo 5; in particolare, sono vietati i trattamenti di potabilizzazione,
l'aggiunta di sostanze battericide o
batteriostatiche e qualsiasi altro trattamento suscettibile di modificare il microbismo
dell'acqua di sorgente.
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- Art. 7. Modalita' di utilizzazione.
1. L'utilizzazione delle acque di sorgente deve avvenire in prossimita' della sorgente.
2. E' vietato il trasporto dell'acqua di sorgente a mezzo di recipienti che non siano
quelli destinati
- al consumatore.
3. Ogni recipiente utilizzato per il condizionamento delle acque di sorgente deve essere
munito
- di un dispositivo di chiusura tale da evitare il pericolo di
falsificazione, di contaminazione e di
fuoriuscita.
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- Art. 8. Etichette.
1. Sulle etichette o sui recipienti delle acque di sorgente devono essere riportate le
seguenti
- indicazioni:
a) "acqua di sorgente" seguito dal nome della sorgente e da quello della
localita' di utilizzazione
- della stessa;
b) il volume nominale;
c) il titolare del provvedimento di cui all'articolo 3;
d) il termine minimo di conservazione;
e) la dicitura di identificazione del lotto, salvo quanto previsto all'articolo 13, comma
6, lettera a),
- del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
f) informazioni circa gli eventuali trattamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c)
e d);
g) la dicitura "con aggiunta di anidride carbonica" o il termine
"gassata" qualora sia stata aggiunta anidride carbonica.
2. Sulle etichette puo' essere riportata una designazione commerciale diversa dal nome
della
- sorgente, a condizione che:
a) il nome della sorgente sia riportato con caratteri di altezza e larghezza almeno pari
ad una volta e mezzo il carattere piu' grande utilizzato per l'indicazione della
designazione commerciale;
b) se detta designazione commerciale e' diversa dal nome del luogo di utilizzazione
dell'acqua di sorgente, anche il nome di tale luogo sia riportato con caratteri di altezza
e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo il carattere piu' grande utilizzato per
l'indicazione della designazione commerciale;
c) la designazione commerciale non contenga nomi di localita' diverse da quella dove
l'acqua di sorgente viene utilizzata o che comunque inducano in errore circa il luogo di
utilizzazione;
d) alla stessa acqua di sorgente non siano attribuite designazioni commerciali diverse.
3. Sulle etichette non sono ammesse diciture indicanti la superiorita' dell'acqua di
sorgente
- rispetto ad altre acque o affermazioni che abbiano scopo
pubblicitario.
4. Con decreto del Ministro della sanita', da adottarsi di concerto con il Ministro
dell'industria,
- del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 20
della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono
adeguate le disposizioni tecniche contenute nel presente articolo alle direttive adottate
in materia
- in sede comunitaria.
5. Sulle etichette possono essere riportati i parametri chimici e chimicofisici
caratteristici dell'acqua
- di sorgente, indicando la data in cui sono state eseguite le
analisi.
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Note all'art. 8:
- Il D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 109, reca:
"Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE
concernenti l'etichettatura, la presentazione e la
pubblicita' dei prodotti alimentari". L'art. 13, comma 6,
lettera a), del suddetto decreto legislativo cosi' recita:
"6. L'indicazione del lotto non e' richiesta:
a) quando il termine minimo di conservazione o la data
di scadenza figurano con la menzione almeno del giorno e
del mese".
- La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca:
"Coordinamento delle politiche riguardanti
l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed
adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari". Si riporta il testo dell'art. 20:
"Art. 20 (Adeguamenti tecnici). - 1. Con decreti dei
Ministri interessati sara' data attuazione alle direttive
che saranno emanate dalla Comunita' economica europea per
le parti in cui modifichino modalita' esecutive e
caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive
della Comunita' economica europea gia' recepite
nell'ordinamento nazionale.
2. I Ministri interessati danno immediata
comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del
comma 1 al Ministro per il coordinamento delle
politiche comunitarie, al Ministro degli affari esteri ed
al Parlamento".