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 Ambiente 

 

Legge 9 dicembre 1998, n. 426.
Nuovi interventi in campo ambientale.
(Gazz. uff. 14-12-1998 n. 291).

(Il testo riportato non ha alcun carattere di ufficialitą, ma mere finalitą informative).

Art. 1. (Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinanti).

1. Al fine di consentire il concorso pubblico nella realizzazione di
interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati,
ivi compresi aree e specchi d'acqua marittimi, lacuali, fluviali e
lagunari in concessione, anche in caso di loro dismissioni, nei
limiti e con i presupposti di cui all'articolo 17, comma 6-bis, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, nonche' per gli impegni attuativi del protocollo di
Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del
3 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23
gennaio 1998, del piano straordinario di completamento e
razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione di cui
all'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e degli
accordi e contratti di programma di cui all'articolo 25 del citato
decreto legislativo n. 22 del 1997, sono autorizzati limiti di
impegno ventennali di lire 27.000 milioni a decorrere dall'anno 1998,
di lire 5.600 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di lire 16.200
milioni a decorrere dall'anno 2000. Per le medesime finalita' e'
altresi' autorizzata la spesa di lire 130.000 milioni per l'anno
2000; per gli anni successivi, al finanziamento degli interventi di
cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma
3, lettera .i'), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono
concorrere le ulteriori risorse destinate dal CIPE al rinanziamento
di progetti di risanamento ambientale, nonche' quellc attribuite al
Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione dei fondi
disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno 19941999.
1999.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 e per la
utilizzazione delle relative risorse finanziarie il Ministero
dell'ambiente adotta, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, un programma nazionale di bonifica e ripristino
ambientale dei siti inquinati, che individua gli interventi di
interesse nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti
beneficiari, i criteri di finanziamento dei singoli interventi e le
modalita' di trasferimento delle relative risorse. Il programma tiene
conto dei limiti di accettabilita', delle procedure di riferimento e
dei criteri definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 17,
comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazionii'
4. Sono considerati primi interventi di bonifica di interesse
nazionale quelli compresi nelle seguenti aree industriali e siti ad
alto rischio ambientale i cui ambiti sono perimetrati, sentiti i
comuni interessati, dal Ministro dell'ambiente sulla base dei criteri
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera n), del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni:
a) Venezia (Porto Marghera);
b) Napoli orientale;
c) Gela e Priolo;
d) Manfredonia;
e) Brindisi;
f) Taranto;
g) Cengio e Saliceto;
h) Piombino;
i) Massa e Carrara;
l) Casal Monferrato;
m) Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano (Caserta-Napoli);
n) Pitelli (La Spezia);
o) Balangero;
p) Pieve Vergonte.
5. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del programma di cui al
comma 3, determina altresi' le modalita' per il monitoraggio e il
controllo, con la partecipazione delle regioni interessate, delle
attivita' di realizzazione delle opere e degli interventi previsti
nel programma stesso, ivi compresi i presupposti e le procedure per
la revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse resesi
comunque disponibili, assicurando il rispetto dell'originaria
allocazione regionale delle risorse. Per le attivita' di cui al
presente comma il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e delle Agenzie
regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA). 6. Gli enti
territoriali competenti, sulla base del programma di cui al comma 3,
sono autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni
finanziarie con la Cassa depositi e prestiti e altri istituti di
credito. Le regioni sono autorizzate a corrispondere, sulla base di
apposita rendicontazione degli enti territoriali competenti,
direttamcnte agli istituti mutuanti interessati le rate di
ammortamento per capitale e interessi, avvalendosi delle quote di
limiti di impegno rispettivamente assegnate dal Ministero
dell'ambiente.
7. Nel caso di cambio di destinazione, dei siti oggetto degli
interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale
ovvero di alienazione entro dieci anni dalI'effettuazione degli
stessi in assenza di cambio di destinazione, il contributo di cui
all'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, e' restituito allo Stato in
misura adeguata all'aumento di valore con seguito dall'area al
momento del cambio di destinazione, ovvero della sua cessione,
rispetto a quello dell'intervento di bonifica e ripristino
ambientale. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, verranno determinati i criteri e le modalita' della
restituzione.
8. All'articolo 17, comma 1, alinea, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "il Ministro dell'ambiente"
sono inserite le seguenti: "avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente (ANPA),".
9. All'articolo 17 del decreto legislaitivo 5 febbraio 1997, n. 22,
e successive modificazioni, dopo il comma 15 sono aggiunti i
seguenti:
"15-bis. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana un
decreto recante indicazioni ed informazioni per le imprese
industriali, consorzi di imprese, cooperative, consorzi tra imprese
industriali ed artigiane che intendano accedere a incentivi e
finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di
bonifica previsti dalla vigente legislazione. 15-ter. Il Ministero
dell'ambiente e le regioni rendono pubblica, rispettivamente, la
lista di priorita' nazionale e regionale dei siti contaminati da
bonificare ".
10. Il decreto del Ministro dell'ambiente di cui al comma 15-bis
dell'articolo 17 del decrcto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
introdotto dal comma 9 del presente articolo, e' emanato entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. All'articolo 17, comma 11, dcl decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Le predette
spese sono altresi' assistite da privilegio generale mobiliare ".
12. All'articolo 22, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "priorita' degli interventi"
sono aggiunte le seguenti: "basato su un criterio di valutazione del
rischio elaborato dall'ANPA ".
13. All'articolo 22, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: "entro un anno"
sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni ".
14. All'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e si' ccessive modificazioni, le parole: " devono
conformarsi alle disposizioni del presente decreto entro tre mesi dal
termine di cui all'articolo 33, comma 6 " sono sostituite dalle
seguenti: " devono conformarsi alle disposizioni del presente decreto
entro e non oltre il 31 dicembre 1998 ".
15. All'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Ai medesimi fini il ritiro, il trasporto e lo
stoccaggio dei beni durevoli da parte dei rivenditori firmatari,
tramite le proprie associazioni di categoria, dei citati accordi e
contratti di programma non sono sottoposti agli obblighi della
comunicazione annuale al catasto, della tenuta dei registri di carico
e scarico, della compilazione e tenuta dei formulari, della
preventiva autorizzazione e della iscrizione all'Albo di cui agli
articoli 11, 12, 15, 28 e 30 del presente decreto " .
16. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, sono soppresse le parole:
"derivanti dalle lavorazioni industriali e artigianali" e sono
aggiunte, alla fine dell'ultimo periodo, le seguenti: "limitatamente
alla quantita' conferita ".
17. All'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. Al fine di consentire l'avviamento ed il funzionamento
dell'attivita' dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in attesa
dell'attuazione di quanto disposto al comma 5, e' autorizzata la
spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 da iscrivere in apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente".
18. All'onere di cui al comma 17 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente. biente.
19. All'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22. le parole da: "Le imprese che svolgono" fino a: "anche
se da essi prodotti " sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese che
svolgono attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi
prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti
pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non
eccedano la quantita' di trenta chilogrammi al giorno o di trenta
litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti".
20. All'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"10-bis. In caso di mancata stipula degli accordi di cui ai commi 2
e 3, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' determinare
con proprio decreto l'entita' dei costi della raccolta differenziata
dei rifiuti di imballaggio a carico dei produttori e degli
utilizzatori ai sensi dell'articolo 49, comma 10, nonche' le
condizioni e le modalita' di ritiro dei rifiuti stessi da parte dei
produttori ".
21. All'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, la lettera c) e' abrogata.
22. All'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: "i beni di cui
all'articolo 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46 )".
23. Fino al 1 gennaio 2000 e salvo diverso accordo tra enti locali e
gestori del servizio, l'applicazione e la riscossione del
corrispettivo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi
urbani sono effettuate dall'ente locale secondo le disposizioni
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
24. All'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, sono soppresse la parola: "propri". e le parole da:
",ovvero effettuano" fino alla fine del comma.
25. All'articolo 51-bis, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Con la sentenza di condanna per la contravvenzione
di cui al presente comma, o con la decisione emessa ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della
sospensione condizionale della pena puo' essere subordinato alla
esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e
ripristino ambientale".
26. Al fine di consentire il completamento delle attivita' assegnate
al gruppo tecnico di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135, e' autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni
per ciascuno degli anni l999 e 2000.
27. All'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",prevedendo
disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del
metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento
dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti urbani da parte dei comuni
28. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, le parole: " 1 gennaio 1999 " sono sostituite dalle
seguenti: " 1 gennaio 2000 ".

Art. 2.  (Interventi per la conservazione della natura).
1. Nelle aree naturali protette nazionali l'acquisizione gratuita
delle opere abusive di cui all'articolo 7, sesto comma, della legge
28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni,
si verifica di diritto a favore degli organismi di gestione. Nelle
aree protette nazionali, i sindaci sono tenuti a notificare al
Ministero dell'ambiente e agli Enti parco, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, gli accertamenti e le
ingiunzioni alla demolizione di cui all'articolo 7, secondo comma,
della citata legge n. 47 del 1985. Il Ministro dell'ambiente puo'
procedere agli interventi di demolizione avvalendosi delle strutture
tecniche coperative del Ministero della difesa, sulla base di
apposita convenzione stipulata d'intesa con il Ministro della difesa,
nel limite di spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 e di lire
2.500 milioni a decorrere dall'anno 1999.
2. In relazione al particolare valore ambientale dell'area della
costiera amalfitana, verificato, ai sensi dell'articolo 7 della legge
28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni,
il mancato esercizio del potere sostitutivo di demolizione delle
opere effettuate abusivamente per la costruzione dell'Hotel Fuenti
nel comune di Vietri sul Mare e non suscettibili di sanatoria in
quanto in violazione di vincoli ambientali e paesistici, il Ministro
dell'ambiente, previa diffida ad adempiere nel termine di novanta
giorni, accertata l'ulteriore inerzia delle amministrazioni
competenti, procede agli interventi di demolizione, avvalendosi a
tale fine delle strutture tecniche ed operative del Ministero della
difesa ai sensi del comma 1 e nel limite dei fondi dal medesimo
previsti.
3. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la
materia di cui al comma 1 secondo i rispettivi statuti e le relative
norme di attuazione.
4. Le somme dovute allo Stato, a titolo di recupero o rimborso per
l'esecuzione in danno del ripristino, ovvero per risarcimento del
danno ambientale, dai responsabili degli abusi edilizi di cui al
comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, ad apposita unita' previsionale di
base dello stato di previsione del Ministero dell'ambicnte, per
essere devolute agli organismi di gestione delle aree naturali
protette per il ripristino naturalistico dei siti.
5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'ambiente, di intesa con le regioni interessate e previa
consultazione dei comuni e delle province interessati, sono istituiti
i Parchi nazionali dell'Alta Murgia e della Val d'Agri e Lagonegrese.
6. Per i Parchi nazionali di cui al comma 5 il Ministro
dell'ambiente procede, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Per l'istituzione ed il funzionamento del Parco nazionale
dell'Alta Murgia e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per
gli anni 1998 e 1999 e di lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno
2000.
8. All'articolo 7, comma l, della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
nell'alinea, dopo le parole: " nella concessione di finanziamenti"
sono inserite le seguenti: " dell'Unione europea,".
9. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo
4, comma 11, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, le somme di lire
2.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 1.500 milioni a decorrere
dall'anno 1999 sono destinate all'istituzione ed al funzionamento del
Parco nazionale della Val d'Agri e Lagonegrese.
10. All'articolo 36, comma l, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e
successive modificazioni, dopo la lettera ee-bis), e' aggiunta la
seguente:
"e-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure "Santuario dei cetacei"
11. Il Ministro dell'ambientc entro il 30 giugno 1999 provvede
all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione
dell'area protetta marina di cui al comma 10, con il precipuo
obiettivo della massima salvaguardia dei mammiferi marini.
12. Il Ministro dell'ambiente promuove entro il 31 dicembre 1998 le
opportune iniziative a livello comunitario ed internazionale per
estendere l'area protetta marina di cui al comma 10 alle acque
territoriali dei Paesi esteri confinanti ed alle acque
internazionali.
13. Per l'istituzione, l'avviamento e la gestione di aree marine
protette previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre
1991, n. 394, e' autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per gli
anni 1998 e 1999 e di lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 2000.
14. La Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, istituita
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 1979,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 9 novembre 1979, e'
soppressa e le relative funzioni sono trasferite ai competenti uffici
del Ministero dell'ambiente. Per l'istruttoria preliminare relativa
all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per
il supporto alla gestione, al funzionamento nonche' alla
progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti
comunitari nelle aree protette marine, presso il competente servizio
del Ministero dell'ambiente e' istituita la segreteria tecnica per le
aree protette marine, composta da dieci esperti di elevata
qualificazione individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394. Per l'istituzione della segreteria
tecnica per le aree protette marine, di cui al presente comma, e'
autorizzata la spesa di lire 450 milioni per il 1998 e 900 milioni
annue a decorrere dal 1999. In sede di prima applicazione della
presente legge, cinque degli esperti sono trasferiti, a decorrere dal
1 gennaio 1999, dal contingente integrativo previsto dall'articolo 4,
comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, intendendosi dalla
predetta data conseguentemente ridotta, per un importo pari a lire
450 milioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma
12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, che concorre alla parziale
copertura finanziaria della predetta spesa di lire 900 milioni a
decorrere dall'anno 1999.
15. Una quota dell'autorizzazione di spesa recata dall'ultimo
periodo del comma 2 dell'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n.
344, pari a lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, e'
destinata al funzionamento dello sportello per il cittadino relativo
agli interventi di cui allo stesso comma 2.
16. La Commissione di riserva, di cui all'articolo 28 della legge 31
dicembre 1982, n. 979, e' istituita presso l'ente cui e' delegata la
gestione dell'area protetta marina ed e' presieduta da un
rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente. Il comandante
della locale Capitaneria di porto, o un suo delegato, partecipa ai
lavori della Commissione di riserva in qualita' di membro.
17. All'articolo 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
le parole: " ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982,
n. 979 " sono sostituite dalle seguenti: " nonche' dalle polizie
degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree
protette ". 18. Per l'espletamento delle funzioni relative
all'ambiente marino previste dal l'articolo l-bis, comma 6, del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, l'istituto centrale per la
ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) e'
autorizzato ad incrementare la propria dotazione organica di dieci
unita' di profilo professionale " ricercatore ,". Alla copertura dei
posti si provvede mediante procedure concorsuali. Per l'attuazione
del presente comma e' autorizzata la spesa occorrente, valutata in
lire 300 milioni per l'anno 1998 e in lire 700 milioni a decorrere
dall'anno 1999. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
19. Per la predisposizione di un programma nazionale di
individuazione e valorizzazione della "Posidonia Oceanica ",
nonche' di studio delle misure di salvaguardia della stessa da tutti
i fenomeni che ne comportano il degrado e la distruzione, e'
autorizzata la spesa di lire 200 milioni annue per il triennio
1998-2000. A tal fine, il Ministero dell'ambiente puo' avvalersi del
contributo delle universita', degli enti di ricerca e di associazioni
ambientaliste.
20. Il personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche che,
alla data di entrata in vigore della presente legge, e' comandato
presso gli Enti parco di cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre
1991, n.394, che svolge funzioni indispensabili all'ordinaria
gestione dei predetti Enti, e' inserito, a domanda, nei ruoli
organici degli Enti medesimi, nei limiti dei posti disponibili nelle
relative piante organiche e secondo le procedure di cui all'articolo
33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito
dall'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Conseguentemente le piante organiche delle amministrazioni pubbliche
di provenienza sono ridotte di un numero di unita' pari al predetto
personale.
21. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
" Per le medesime finalita' lo Stato, le regioni, gli enti locali, altri soggetti  pubblici e privati e le Comunita' del parco possono altresi'   promuovere i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ".
22. Dopo l'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e'  inserito il seguente:
" ART. 1-bis. - (Programmi nazionali e politiche di sistema). - 1.
Il Ministro dell'ambiente promuove, per ciascuno dei sistemi
territoriali dei parchi dell'arco alpino, dell'appennino, delle isole
e di aree marine protette, accordi di programma per lo sviluppo di
azioni economiche sostenibili con particolare riferimento ad
attivita' agro-silvo-pastorali tradizionali, dell'agriturismo e del
turismo ambientale con i Ministri per le politiche agricole,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della
previdenza sociale e per i beni culturali e ambientali, con le
regioni e con altri soggetti pubblici e privati.
2. Il Ministro dell'ambiente, sentito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti parco interessati e delle
associazioni ambientalistiche maggiormente rappresentative, individua
altresi' le risorse finanziarie nazionali e comunitarie, impiegabili
nell'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 1".
23. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 391, e' sostituito dal seguente:
" 7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle
riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono
effettuate d'intesa con le regioni ".
24. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi:
"Qualora siano designati membri dalla Comunita' del parco sindaci di
un comune oppure presidenti di una comunita' montana, di una
provincia o di una regione presenti nella Comunita' del parco, la
cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la
decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e
il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica
nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti.";
b) al comma 6, dopo la parola: " vice presidente " sono inserite le seguenti:
" scelto tra i membri designati dalla Comunita' del
parco " e la parola: " eventualmente " e' soppressa;
c) al comma 8, le parole da: "elabora lo statuto dell'Ente parco" fino alla fine del comma sono soppresse;
d) dopo il comma 8, e' inserito seguente:
" 8-bis. Lo statuto dell'Ente e' deliberato dal consiglio direttivo, sentito il parere della Comunita' del parco ed e' trasmesso al Ministero dell'ambiente che ne verifica la legittimita' e puo' richiederne il riesame entro sessanta giorni dal ricevimento. L'Ente parco deve controdedurre entro sessanta giorni dal ricevimento alle eventuali osservazioni di legittimita' del Ministero dell'ambiente, con deliberazione del consiglio direttivo. Il Ministro dell'ambiente adotta lo statuto con proprio decreto entro i successivi trenta giorni ".
25. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,  e' sostituito dal seguente:
" 11. Il direttore del parco e' nominato, con decreto, dal Ministro
dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal
consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei
all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco istituito presso
il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura
concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a stipulare
con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato
per una durata non superiore a cinque anni".
26. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo, di
cui all'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
come sostituito dal comma 25 del presente articolo, nonche' le
modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali. All'albo sono
iscritti i direttori in carica alla data di entrata in vigore della
presente leggi, nonche' i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei
di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 14 aprile 1994.
27. All'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al comma 2, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
"d-bis) sullo statuto dell'Ente parco".
28. All'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole: " il rispetto delle caratteristiche o????, sono inserite le seguenti: " naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali";
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
" 2-bis. Il regolamento del parco valorizza altresi' gli usi, i costumi, le consuetudini e le attivita' tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonche' le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identita' delle comunita'   locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che
autorizzino l'esercizio di attivita' particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attiivita' venatoria previste dal presente  articolo. ";
c) al comma 6, le parole: "sentita la Consulta e" sono soppresse.
29. Dopo l'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' inserito il seguente:
" ART. 11-bis -(Tutela dei valori naturali storici e ambientali e iniziative per la promozione economica e sociale). - 1. Il consiglio direttivo del parco e la Comunita' del parco elaborano
contestualmente, e attraverso reciproche consultazioni di cui agli articoli 12 e 14, il piano del parco e il piano pluriennale economico-sociale secondo le norme di cui agli stessi articoli 12 e 14".
30. All'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: " naturali e ambientali " sono inserite le seguenti:  "nonche' storici, culturali, antropologici tradizionali ";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il piano e' predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi
dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle
finalita' della presente legge. La Comunita' del parco partecipa alla
definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del
parco indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprime il
proprio parere sul piano stesso. Il piano, approvato dal consiglio
direttivo, e' adottato dalla regione entro novanta giorni dal suo
inoltro da parte dell'Ente parco ".
31. All'articolo 14, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394,  al primo periodo, le parole: " entro un anno dalla sua costituzione, elabora" sono sostituite dalle seguenti: "avvia contestualmente
all'elaborazione del piano del parco " ed il secondo periodo e'
sostituito dal seguente: " Tale piano, sul quale esprime la propria
motivata valutazione il consiglio direttivo, e' approvato dalla
regione o, d'intesa, dalle regioni interessate ".
32. All'articolo 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
al secondo periodo, dopo le parole: " su proposta del Ministro
dell'ambiente " sono inserite le seguenti: " e, sino all'emanazione
dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n.S9, e del decreto di cui all'articolo 4, comma
1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il
disposto del medesimo articolo 4, comma 1, ".
33. Al comma 6 dell'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " scelte con preferenza
tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni
corsi di formazione a cura dello stesso Ente ".
34. Il comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 3g4,
e' sostituito dal seguente:
" 3. La gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia,
istituite su proprieta' pubbliche, che ricadano o vengano a ricadere
all'interno dei parchi nazionali, e' affidata all'Ente parco ".
35. L'affidamento della gestione di cui al comma 3 dell'articolo 31
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 34 del
presente articolo, e' effettuato mediante decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
36. Le funzioni svolte dalle guardie dell'Ente autonomo del parco
nazionale d'Abruzzo e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso nel
territorio di competenza dei parchi medesimi sono equiparate a quelle
del Corpo forestale dello Stato. 37. Con decreto del Ministro
dell'ambiente, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente
interessati, la gestione delle aree protette marine previste dalle
leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, e'
affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni
ambientaliste riconosciute.

Art. 3. (Rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge 8 ottobre 1997, n. 344).
1. Per la prosecuzione dell'attivita' di sviluppo della  progettazione di interventi ambientali e di promozione di figure professionali, prevista all'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n.
344, e' autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per l'anno 2000.
2. Per la prosecuzione delle attivita' di promozione delle  tecnologie pulite e dello sviluppo della sostenibilita' urbana, previste dall'articolo 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, e'
autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 2000.
3 . Per la prosecuzione di specifiche campagne di informazione sui temi dello
sviluppo sostenibile e delle attivita' connesse al coordinamento e al
funzionamento del sistema nazionale per l'educazione, l'informazione,
la formazione e la ricerca in campo ambientale, previste
dall'articolo 3 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, e' autorizzata la
spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 2000. Tale sistema integrato
col sistema di cooperazione internazionale per l'educazione
ambientale marina nel Mediterraneo.
4. Per la promozione e l'attuazione delle attivita' di cui ai commi
1, 2 e 3 e per la formazione di specifiche figure professionali per
la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale
delle aree marginali, il Ministero dell'ambiente puo' avvalersi anche
di enti o fondazioni esistenti, aventi specifiche finalita' e
consolidata esperienza nelle predette attivita'.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della
pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite, nei limiti delle risorse finanziarie gia'
autorizzate a legislazione vigente, le modalita' organizzative e
funzionali del sistema nazionale per l'educazione, l'informazione, la
formazione e la ricerca in campo ambientale, articolato in un
archivio nazionale per la documentazione e la ricerca ambientale, un
osservatorio sulle ricerche e le metodologie dell'educazione
ambientale, una rete di laboratori territoriali e di centri di
esperienze su base regionale e una banca dati sulla formazione
professionale in campo ambientale.
6. Per le ulteriori finalita' connesse alla diffusione di
informazioni inerenti allo stato dell'ambiente e' autorizzato il
limite di spesa di lire 300 milioni per l'anno 1998, di lire 200
milioni per l'anno 1999 e di lire 500 milioni a decorrere dall'anno
2000.
7. Per la predisposizione del progetto di Biblioteca nazionale per
l'ambiente e' autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno
1998.

Art. 4. (Disposizioni varie).

1. All'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole: " le variazioni del luogo di
custodia " sono inserite le seguenti: " e l'avvenuto decesso ",
b) dopo il comma 5, e' inserito seguente:
" 5-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la
commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, di concerto
con il Ministro per le politiche agricole, e' istituito il registro
di detenzione delle specie animali e vegetali di cui all'articolo 1,
comma 1, e all'articolo 2.";
c) al comma 6, le parole: " di cui ai commi 1, 2 e 3 ", sono
sostituite dalle seguenti: a di cui ai commi l, 2, 3 e 5-bis ".
2. Il decreto del Ministro dell'ambiente di cui al comma 5-bis
dell'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, introdotto dal
comma 1, lettera b), del presente articolo, e' emanato entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All'articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,
dopo le parole: " presente legge ", sono aggiunte le seguenti: "
nonche' da coloro che, a prescindere dal titolo di studio, possano
dimostrare di avere svolto, alla data di entrata in vigore della
presente legge, per almeno cinque anni, attivita' nel campo
dell'acustica ambientale in modo non occasionale ".
4. All'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995,
n. 447, dopo le parole: " di pubblico spettacolo ", sono aggiunte le
seguenti: " e nei pubblici esercizi".
5. All'articolo 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le
parole: " supera i valori limite di emissione e " sono sostituite
dalle seguenti: " supera i valori limite di emissione o ".
6. All'articolo 10, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,
dopo le parole: " e' versato all'entrata del bilancio dello Stato "
sono inserite le seguenti: " per essere riassegnato, con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione ";
economica, ad apposita unita' previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente ".
7. All'articolo 2 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486,
convertito, con il modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n.
582, dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:
" 1-quater. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1,
avvalendosi dei soggetti di comprovata esperienza di cui all'articolo
1, comma 1, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, istituisce
un Comitato di coordinamento e di alta vigilanza, composto da quattro
funzionari, di cui due in rappresentanza del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, uno dei quali con
funzione di presidente, uno in rappresentanza del Ministero
dell'ambiente, uno in rappresentanza della regione Lombardia, che
puo' avvalersi di esperti in numero non superiore a tre. I funzionari
delle citate amministrazioni statali, di livello dirigenziale
generale, devono possedere specifica competenza nella materia. Gli
oneri per il funzionamento del Comitato e per le indennita' spettanti
ai membri e agli esperti secondo i principi e i criteri di cui
all'articolo 1, comma 4, sono posti a carico delle risorse di cui al
comma 1, nel limite dell'1 per cento delle risorse medesime ".
8. Per l'attuazione del piano di risanamento ambientale dell'area
industriale e portuale di Genova, di cui all'intesa tra Ministero
dell'ambiente e regione Liguria del 31 luglio 1996, nell'ambito degli
interventi di cui all'articolo 1, comma 1, e' riservato l'importo di
lire 6 miliardi annue per dieci anni, a decorrere dall'anno 1998,
anche per la realizzazione di aree a verde e servizi per la
cittadinanza.
9. Per favorire lo sviluppo di attivita' produttive compatibili con
la normativa di tutela ambientale e diverse dal ciclo produttivo
siderurgico della laminazione a caldo, l'Autorita' portuale di Genova
e' incaricata di realizzare programmi di razionalizzazione e
valorizzazione delle aree che rientrano nella sua disponibilita' a
seguito della cessazione del rapporto di concessione derivante dalla
chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo.
10. Al fine di sviluppare gli interventi necessari di cui ai commi 8
e 9 e' stipulato un accordo di programma tra il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero
dell'ambiente, il Ministero dei trasporti e della navigazione, il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la regione Liguria,
la provincia e il comune di Genova, l'Autorita' portuale di Genova e
l'ILVA Spa. L'accordo di programma deve prevedere il piano di
bonifica e risanamento dell'area dismessa a seguito della chiusura
delle lavorazioni siderurgiche a caldo nonche', entro tempi certi e
definiti, il piano industriale per il consolidamento delle
lavorazioni a freddo. L'accordo di programma e i successivi strumenti
attuativi devono altresi' prevedere la tutela dei livelli
occupazionali e il reimpiego della manodopera occupata al 14 luglio
1998.
11. Per le finalita' di cui al comma 9, e' autorizzata la spesa di
lire 13 miliardi annue per quindici anni a decorrere dal 1998, da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e
della navigazione, per il successivo conferimento all'Autorita'
portuale di Genova. Al relativo onere si fa fronte mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale a Fondo speciale " dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
12. Il Ministro del tesoro, del bilancio e, della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
13. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 6 della legge 7
febbraio 1992, n. 150, e' sostituito dal seguente: " Le disposizioni
dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini
zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e
delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui
all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati
previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e
delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei
dalle autorita' competenti in materia di salute e incolumita'
pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla
commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2 ".
14. All'articolo 12-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge
12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
marzo 1993, n. 59, dopo le parole: " della convenzione di Washington
" sono aggiunte le seguenti: " e dal regolamento (CE) n.338/57 del
Consiglio, del 9 dicembre 1996 ".
15. La commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, della
legge 7 febbraio 1992, n. 150, come composta, ai sensi dell'articolo
12-bLs, comma 1, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, puo' essere
integrata da tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
16. Al comma 1 dell'articolo 8-bis della legge 7 febbraio 1992, n.
150, prima dell'ultimo periodo, sono inseriti i seguenti: "
L'accertamento delle relazioni parentali attraverso l'esame di
campioni biologici viene effettuato a seguito della messa a
disposizione, senza ritardo, dei campioni medesimi da parte del
detentore che si potra' avvalere di professionisti da lui stesso
incaricati. Tali prelievi avverranno sempre in presenza di personale
del Corpo forestale dello Stato e, qualora ritenuto opportuno dalla
commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, di membri
della stessa ".
17. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12-ter, comma 2,
del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, iscritta nell'ambito
dell'unita' previsionale di base 3.1.1.0 dello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente per l'anno 1998, e' elevata da lire 235
milioni a lire 500 milioni a decorrere dal medesimo anno per spese di
funzionamento della commissione scientifica di cui all'articolo 4,
comma 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, nonche' per
l'acquisizione dei necessari dati e informazioni.
18. Per il funzionamento del Comitato nazionale per la lotta alla
siccita' e/o alla desertificazione e per le attivita' connesse alla
predisposizione del piano d'azione,come previsto dal decreto del
Presidente dei Consiglio dei ministri del 26 settembre 1997, sulla
base della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la
desertificazione; adottata a Parigi il 14 ottobre 1994, resa
esecutiva con legge 4 giugno 1997, n. 170, nonche' per lo svolgimento
di attivita' di formazione e di ricerca finalizzate alla tutela del
bacino del Mediterraneo presso l'Osservatorio nazionale sulla
desertificazione del Parco nazionale dell'Asinara ed il Centro studi
sui saperi tradizionali e locali di Matera, e' autorizzata la spesa
nel limite di lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1998.
19. In attuazione del protocollo di intenti del 1 marzo 1994 e del
conseguente accordo di programma del 31 luglio 1996, per far fronte
ai costi derivanti dalla sostituzione del parco autoveicoli a
propulsione tradizionale con altre tipologie di autoveicoli a minimo
impatto ambientale, sono autorizzati limiti d'impegno quindicennali
di lire 5.400 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a titolo di
contributo per mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalle
regioni, dagli enti locali e dai gestori di servizi di pubblica
utilita' nel territorio dei comuni con popolazione superiore ai 25
mila abitanti, con priorita' per quelli di cui all'allegato III
annesso al decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale
n. 290 del 13 dicembre 1994, e per tutti quelli compresi nelle zone a
rischio di inquinamento atmosferico, individuate dalle regioni ai
sensi degli articoli 3 e 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 20
maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio
1991. Le risorse predette, da ripartire con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e della
navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono destinate, in misura non inferiore al 60 per cento,
all'acquisto di vetture a minimo impatto ambientale dotate di
trazione elettrica/ibrida.
20. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 95, le parole: " e non superiore ai due anni " sono
sostituite dalle seguenti: " e non superiore ai tre anni ".
21. Gli scarti derivanti dalla lavoraziQne di metalli preziosi
avviati in conto lavorazione per l'affinazione presso banchi di
metalli preziosi non rientrano nella definizione di rifiuto di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e pertanto, limitatamente a tale destinazione,
non sono soggetti alle disposizioni del decreto stesso. Nel termine
" affinazione " di cui al presente comma si intendono ricomprese
tutte le operazioni effettuate sugli scarti dei metalli preziosi, che
permettono di liberare i metalli preziosi dalle sostanze che ne
alterano la purezza o ne precludono l'uso.
22. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i
rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da
cava ".
23. All'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: " ne' ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantita' di trenta chilogrammi al giorno
o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi ".
24. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: " costituiscono il " sono sostituite dalle seguenti: " sono obbligati a partecipare al " ed e' aggiunto il seguente periodo:
"Per gli utilizzatori che partecipano al Consorzio nazionale degli imballaggi la comunicazione di cui all'articolo 37, comma 2, viene presentata dal soggetto che effettua la gestione dei rifiuti di imballaggio".
25. All'articolo 51, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: " e 47, comma 12 " sono sostituite dalle seguenti: ", 47, commi 11 e 12,
e 48, comma 9".
26. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono premessi i
seguenti periodi: " I produttori e gli  utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo
38, comma 2, entro il 31 dicembre 1998, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria
pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al CONAI, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione e' ridotta della meta' nel caso di adesioni
effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata ".
27. All'articolo 58 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"7-ter. I rifiuti provenienti da attivita' di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attivita'.
7-quater. Le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 15 e 30 non si applicano alle attivita' di raccolta
e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attivita' medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio ".
28. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'industria, del  commercio e dell'artigianato, pubblica, almeno ogni tre anni,
l'elenco delle caratteristiche tecniche degli autoveicoli a minimo  impatto ambientale.
29. All'articolo l, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono aggiunti i seguenti periodi:
"Previa autorizzazione espressa d'intesa fra i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e della sanita', e' ammessa la deroga ai divieti di cui al presente articolo per una quantita' massima di 800 chilogrammi e non oltre il 31 ottobre 2000, per amianto sotto forma
di treccia o di materiale per guarnizioni non sostituibile con prodotti equivalenti disponibili. Le imprese interessate presentano istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
che dispone, con proprio provvedimento, la ripartizione pro-quota delle quantita' sopra indicate, nonche' determina le modalita' operative conformandosi alle indicazioni della commissione di cui
all'articolo 4 ".
30. Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbrai0 1996, n. 74, e' soatituto dal seguente:
"3. Con decreto del Ministro competente, da adottare di concerto con
il Ministro del teroso, del bilancio e della programmazione
economica, sono definiti i materia1i non utilizzati di cui al comma 2
e le modalita' per la loro cessione gratuita alle associazioni di
volontariato di cui al medesimo comma".
31. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 14 del citato
decreto-legge n. 560 del 1995, come sostituito dal comma 30 del
presente articolo, e' emanato entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.

Art. 5. (Disposizioni finannziarie).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, ad
eccezione dei commi 17 e 26, pari a lire 27.000 milioni per l'annO
1998, a lire 32.600 milioni per l'anno 1999 ed a lire 178.800 milioni
per l'annO 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trienna1e 1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 26,
pari a lire 1.800 milioni per ciascuni degli anni 1999 e 2000,
dell'articolo 2, pari a lire 8.450 milioni per l'anno 1998, a lire
10.850 milioni per l'annO 1999 e a lire 12.350 milioni a decorrere
dall'anno 2000, dell'articolo 3, pari a lire 650 milioni per l'anno
1998, a lire 200 milioni per l'anno 1999 e a lire 15.300 milioni per
l'anno 2000, e dell'articolo 4, commi 17 e 18, pari a lire 465
milioni annue a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente.
3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 19,
pari a lire 5.400 milioni per l'annO 1999 e a lire 10.800 milioni a
decorrere dall'annO 2000, si provvede mediante utilizzo delle
proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
trienna1e 1998-2000, nell'ambito dell'unita' Previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale " dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando per ciascun
accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente, al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero dei
trasporti e della navigazione la somma di lire 1.800 milioni per
l'anno 1999 e di lire 3.600 milioni per l'anno 2000.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

 
LAVORI PREPARATORI


Camera dei deputati (atto n. 4792):
Presentato dal Ministro dell'ambiente (Ronchi) il 17 aprile 1998.
Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 30 aprile 1998, con pareri delle commissioni I, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XIII e XIV.
Esaminato dalla VIII commissione il 14, 19, 28 maggio 1998; il 9, 17, 18, 24 giugno 1998; l'8 e 9 luglio 1998.
Esaminato in aula il 21 e 24 luglio 1998 e approvato il 29 luglio 1998.
Senato della Repubblica (atto n. 3499):
Assegnato alla 13 commissione (Territorio), in sede
deliberante, il 15 settembre 1998, con pareri delle
commissioni 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11, 12 e della giunta per gli affari delle Comunita'
europee.
Esaminato dalla 13 commissione il 16, 17, 22, 23 settembre 1998 e approvato, con modificazioni, il 24
settembre 1998.
Camera dei deputati (atto n. 4792/B):
Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 29 settembre 1998, con pareri delle
commissioni I, II, V, X, XI, XIII e XIV.
Esaminato dalla VIII commissione il 29 e 30 settembre 1998.
Esaminato in aula il 1 ottobre 1998 ed approvato il 2 dicembre 1998.