- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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- Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
- Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 94, 97 e 98, e
successive modificazioni;
- Visto il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1978, n. 49;
- Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46;
- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122;
- Vista la legge 12 agosto 1993, n. 310;
- Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 82;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
- Visto l'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 5 novembre 1998;
- Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 22 febbraio 1999;
- Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati;
- Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 19 e del
26 novembre 1999;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con i Ministri
- per gli affari regionali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e
della previdenza sociale, della giustizia,
- dei trasporti e della navigazione e delle politiche agricole e forestali;
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Emana il seguente regolamento
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- Art. 1.
- Definizioni.
- 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- "Ministro dell'industria" il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
- "Ministero dell'industria" il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
- "Camera di commercio" la camera di commercio, industria, artigianato,
agricoltura;
- "Registro delle imprese" il registro delle imprese di cui all'articolo 8 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- "REA" il repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui
all'articolo 9 del decreto del Presidente
- della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
- "Ufficio del registro delle imprese" l'ufficio della camera di commercio per
la tenuta del registro delle imprese e del REA;
- "Commissione provinciale per l'artigianato" la commissione di cui all'articolo
10 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- "Albo delle imprese artigiane" l'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- "Unioncamere" l'Unione italiana delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
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- Art. 2.
- Iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.
- 1. Sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese gli imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del
- codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 dello stesso codice e le
societa' semplici. Le persone fisiche,
- le societa' e i consorzi iscritti negli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443,
sono annotati nella medesima sezione
- speciale.
- 2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ogni riferimento alle
sezioni speciali contenuto nella legge
- 29 dicembre 1993, n. 580, ed in ogni altra disposizione si intende operato con
riferimento alla sezione speciale di cui
- al comma 1.
- 3. La certificazione relativa all'iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 1,
riporta la specificazione della qualifica
- di imprenditore agricolo, piccolo imprenditore, societa' semplice e artigiano nonche' di
ogni altra indicazione prevista
- dalle norme vigenti.
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- Art. 3.
- Presentazione della domanda.
- 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il numero di
iscrizione degli imprenditori nel
- registro delle imprese o nella sezione speciale dello stesso ed il numero d'iscrizione
dei soggetti obbligati alla denuncia
- al REA coincidono con il numero di codice fiscale di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973,
- n. 605.
- 2. La presentazione delle domande al registro delle imprese e delle denunce al REA, il
cui termine cade di sabato o
- di giorno festivo, e' considerata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo
successivo.
- 3. I soggetti che trasferiscono la propria sede in altra provincia presentano la
relativa domanda all'ufficio del registro
- delle imprese della camera di commercio della circoscrizione ove si trasferiscono, la
quale ne da' comunicazione
- all'ufficio di provenienza ai fini della cancellazione.
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- Art. 4.
- Informatizzazione della presentazione delle domande al registro delle imprese e
modalita' di autenticazione.
- 1. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento tutte le
domande di iscrizione e di deposito
- e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese, ad
esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali, sono inviate per via
telematica ovvero presentate su supporto informatico. Le modalita' e i tempi
- per l'assoggettamento al predetto obbligo degli imprenditori individuali sono stabilite
con regolamento del Ministro
- dell'industria, tenuto conto della normativa di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.
- 2. Ai fini del deposito della firma autografa nel registro delle imprese e nel REA
l'autenticazione della sottoscrizione apposta
- nei modelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
581, puo' essere effettuata anche dai dottori commercialisti, dagli avvocati, dai
ragionieri e dai consulenti del lavoro regolarmente iscritti nei relativi albi e collegi,
nonche' dai tributaristi iscritti nei ruoli dei periti ed esperti tenuti presso le Camere
di commercio e dai revisori contabili
- iscritti nell'apposito registro.
- 3. Decorso un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'ufficio del
registro delle imprese archivia otticamente
- la sezione dei modelli, di cui al comma 2, recante le firme apposte ai fini del deposito
della firma autografa del titolare
- d'impresa individuale nonche' dei rappresentanti legali dell'impresa e degli altri
soggetti titolari del potere di rappresentanza.
- Ai medesimi soggetti, per ogni successivo adempimento, non puo' essere richiesta
dall'ufficio del registro delle imprese l'autenticazione della firma.
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- Art. 5.
- Attivazione di collegamenti con le pubbliche amministrazioni.
- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 13, della legge 29 dicembre
1993, n. 580, e dalla legge
- 27 febbraio 1978, n. 49 nonche' dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998,
n. 173, le camere di commercio,
- entro il 1 gennaio 2000, attivano collegamenti telematici, compatibili con la rete
unitaria della pubblica amministrazione,
- con le amministrazioni e con gli enti pubblici allo scopo di permetterne l'accesso agli
atti che sono iscritti o depositati
- presso l'ufficio del registro delle imprese e consentire lo scambio di notizie e dati.
Dopo l'attivazione dei collegamenti
- con le amministrazioni e gli enti pubblici, di cui il Ministero dell'industria da'
pubblicita' nella Gazzetta Ufficiale, le imprese
- non sono piu' tenute a comunicare le suddette notizie, dati o atti alle pubbliche
amministrazioni interessate, sempre che
- gli stessi siano autonomamente acquisibili in via telematica.
- 2. Per il collegamento telematico di cui al comma 1, con le amministrazioni e gli enti
pubblici, l'Unioncamere stipula per
- le camere di commercio, su parere conforme del Ministero dell'industria, convenzioni
nazionali che consentono lo scambio gratuito dei dati.
- 3. Tali dati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
581, sono, altresi', accessibili
- alla generalita' degli utenti mediante collegamento telematico ovvero presso le sedi
delle camere di commercio.
- 4. Con apposite convenzioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le locali
camere di commercio, previo
- parere conforme del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
Ministero delle politiche agricole
- e forestali, disciplinano lo scambio di dati per via telematica tra il REA, il catasto
vitivinicolo e gli schedari ufficiali delle
- aziende agricole.
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- Art. 6.
- (Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
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- Art. 7.
- Imprese di pulizia
- 1. Le imprese che intendono esercitare alcune delle attivita' disciplinate dalla legge
25 gennaio 1994, n. 82, presentano denuncia di inizio dell'attivita', ai sensi
dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dichiarando il
possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), e all'articolo 2 della
legge 25 gennaio 1994, n. 82, unendo, altresi', il modello previsto all'allegato A del
decreto 7 luglio 1997, n. 274, compilato nella prima sezione, per la dichiarazione del
possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa e,
nella seconda sezione, nel caso di richiesta di iscrizione in una determinata fascia di
classificazione.
- 2. Le imprese artigiane presentano la denuncia di cui al comma 1, alla commissione
provinciale per l'artigianato unitamente alla domanda di iscrizione al relativo albo, ai
fini del riconoscimento della qualifica artigiana; le altre imprese presentano la denuncia
unitamente alla domanda di iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese.
L'ufficio del registro delle imprese provvede, entro il termine di dieci giorni previsto
dall'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
581, all'iscrizione provvisoria della impresa nonche' alla sua iscrizione definitiva,
entro sessanta giorni dalla denuncia, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti
previsti.
- 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle imprese di pulizia stabilite in
uno Stato membro dell'Unione europea non aventi alcuna sede o unita' locale sul territorio
nazionale.
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- Art. 8.
- Sospensione, cancellazione e reiscrizione delle imprese di pulizia
- 1. Il Ministro dell'industria stabilisce con proprio regolamento i casi e le relative
modalita' di sospensione, cancellazione e reiscrizione delle imprese di pulizia nel
registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane.
- 2. Con il regolamento di cui al comma 1, sono altresi' stabiliti i casi in cui l'impresa
di pulizia, la cui iscrizione sia stata sospesa, e' autorizzata a proseguire l'esecuzione
dei contratti, perfezionati antecedentemente alla data di adozione del provvedimento di
sospensione.
- 3. Ai fini dell'iscrizione, della sospensione e della cancellazione delle imprese di
pulizia, l'accertamento dei requisiti previsti dalla legge 25 gennaio 1994, n. 82, e'
effettuato, per le imprese artigiane, dalla commissione provinciale per l'artigianato e,
per le altre imprese, dal responsabile del procedimento di cui al capo II della legge 7
agosto 1990, n. 241.
- 4. L'eventuale provvedimento motivato di sospensione o cancellazione e' adottato dal
responsabile del procedimento, previa comunicazione all'impresa, e assegnazione di un
termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle memorie o, su richiesta
dell'impresa, per l'audizione in contraddittorio.
- 5. Avverso il provvedimento di cui al comma 4, notificato all'impresa a cura del
responsabile del procedimento, puo' essere esperito ricorso alla giunta della camera di
commercio, entro sessanta giorni dalla data della notifica.
- 6. Avverso la decisione di sospensione o cancellazione delle imprese di pulizia adottata
dalla commissione provinciale per l'artigianato, puo' essere esperito ricorso alla
commissione regionale per l'artigianato entro sessanta giorni dalla data della notifica.
- 7. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della legge 25 gennaio
1994, n. 82, provvedono all'accertamento delle eventuali violazioni nonche' alla loro
contestazione e notificazione, a norma degli articoli 13 e 14 della legge 24 novembre
1981, n. 689, per le imprese artigiane, la commissione provinciale per l'artigianato e per
le altre imprese, il responsabile del procedimento.
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- Art. 9.
- Imprese d'installazione di impianti
- 1. Le imprese che intendono esercitare le attivita' di installazione, ampliamento,
trasformazione e manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo
1990, n. 46, presentano, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, denuncia di inizio delle attivita', indicando specificamente a quale
lettera e a quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1 della legge 5 marzo
1990, n. 46, fanno riferimento, dichiarando, altresi', il possesso dei requisiti di cui
all'articolo 3 della legge.
- 2. Le imprese artigiane presentano denuncia alla commissione provinciale per
l'artigianato, unitamente alla domanda d'iscrizione al relativo albo, ai fini del
riconoscimento della qualifica artigiana; le altre imprese presentano la denuncia,
unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese.
- L'ufficio del registro delle imprese provvede, entro il termine di dieci giorni previsto
dall'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
581, all'iscrizione provvisoria della impresa nonche' alla sua iscrizione definitiva,
entro sessanta giorni dalla denuncia, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti
previsti.
- 3. Le imprese alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali,
hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo modelli approvati con decreto
del Ministro dell'industria. Il certificato e' rilasciato dalle competenti commissioni
provinciali o dalla competente camera di commercio che svolgono anche le attivita' di
verifica.
- 4. Copia della dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 9 della legge,
sottoscritta anche dal responsabile tecnico, e' inviata, entro sei mesi, anche
cumulativamente, a cura dell'impresa alla camera di commercio nella cui circoscrizione
l'impresa stessa ha la propria sede. La camera di commercio provvede ai conseguenti
riscontri con le risultanze del registro delle imprese e alle contestazioni e
notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, delle
eventuali violazioni accertate. Alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie provvedono, ai
sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, le camere di commercio.
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- Art. 10.
- Imprese di autoriparazione
- 1. Le imprese che intendono esercitare l'attivita' di autoriparazione di cui alla legge
5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, presentano, ai sensi dell'articolo
22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, denuncia di inizio di
attivita', specificando le attivita' che intendono esercitare tra quelle previste
dall'articolo 1, comma 3, della medesima legge 5 febbraio 1992, n. 122, dichiarando,
altresi', il possesso del requisito di cui al comma 4. Alla stessa procedura sono
assoggettate le imprese esercenti in prevalenza attivita' di commercio e noleggio di
veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte all'albo di cui
all'articolo 12 della legge 6 giugno 1974, n. 298, che svolgano, con carattere strumentale
o accessorio, attivita' di autoriparazione nonche' ogni altra impresa o organismo di
natura privatistica che svolga attivita' di autoriparazione per esclusivo uso interno.
- 2. Le imprese artigiane presentano la denuncia di cui al comma 1 alla commissione
provinciale per l'artigianato, unitamente alla domanda d'iscrizione al relativo albo. Le
altre imprese presentano, per ogni unita' locale, la denuncia di cui al comma 1,
unitamente alla domanda di iscrizione, all'ufficio del registro delle imprese che
provvede, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria della impresa entro il termine di
dieci giorni e all'iscrizione definitiva, previa verifica d'ufficio del possesso dei
requisiti previsti, entro sessanta giorni dalla denuncia.
- 3. Ciascuna impresa puo' richiedere l'iscrizione per una o piu' delle attivita' previste
dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, in relazione alle attivita'
effettivamente esercitate. Salvo il caso di operazioni strumentali o accessorie
strettamente connesse all'attivita' principale, non e' consentito l'esercizio delle
attivita' previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza la
relativa specifica iscrizione.
- 4. Ai fini dell'esercizio delle attivita' di autoriparazione, l'impresa deve
documentare, per ogni unita' locale sede di officina, la preposizione alla gestione
tecnica di persona dotata dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui
all'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Ove in possesso del suddetto
requisito, alla gestione tecnica puo' essere preposto anche il titolare dell'officina. Non
puo' essere preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno.
All'impresa artigiana si applica l'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443.
- 5. Ferme restando le disposizioni vigenti, comunque riferibili all'esercizio delle
attivita' disciplinate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 122, ivi comprese quelle in tema di
autorizzazioni amministrative di tutela dall'inquinamento e di prevenzione degli
infortuni, l'esercizio dell'attivita' di autoriparazione e' consentito esclusivamente alle
imprese iscritte, relativamente a detta attivita', nel registro delle imprese o nell'albo
delle imprese artigiane.
- 6. I richiami alle "sezioni", al "registro delle imprese esercenti
attivita' di autoriparazione" nonche' al "registro di cui all'articolo 2",
contenuti nella legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e nelle norme attuative delle predette leggi, devono intendersi riferiti, per le
attivita' di autoriparazione, al "registro delle imprese" e nel caso di impresa
artigiana, all'"albo delle imprese artigiane".
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- Art. 11.
- Esercizio dell'attivita' sul territorio nazionale
- 1. Alle procedure di cui agli articoli 7, 9 e 10 del presente regolamento si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 2. Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che intendano aprire
sedi o unita' locali sul territorio nazionale per svolgere una delle attivita' di cui agli
articoli 7, 9 e 10 hanno titolo all'iscrizione nel registro delle imprese e nel REA
qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per
lo svolgimento delle predette attivita'.
- 3. L'impresa avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea che, in base alle leggi
di quello Stato, e' abilitata a svolgere l'attivita' di spedizioniere, puo' liberamente
prestare tale attivita' sul territorio italiano anche senza stabilirvi una sede.
- 4. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
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- Art. 12.
- Iscrizione trasferimento quote ed elenco soci
- 1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 l'elenco dei soci, di cui al comma 3 dell'articolo
2435 e all'articolo 2493 del codice civile, e' depositato, unitamente al bilancio,
mediante il modello di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. Nel caso in cui non vi sia stato alcun mutamento,
rispetto a quello gia' depositato, l'elenco non deve essere presentato.
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- Art. 13.
- Iscrizione di atti societari
- 1. Le domande d'iscrizione nel registro delle imprese relative ad atti non soggetti ad
omologazione, ma conseguenti a deliberazioni soggette al giudizio di omologazione, sono
presentate contestualmente alla domanda di iscrizione di queste ultime a norma
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
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- Art. 14.
- (Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti)
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- Art. 15.
- Abrogazioni
- 1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
- a) (Lettera non ammessa al "Visto" della Corte dei conti);
- b) legge 5 febbraio 1992, n. 122: articoli 2 (il comma 3-bis dell'art. 2, nella parte in
cui se ne dispone l'abrogazione, non e' stato ammesso al "Visto" della Corte dei
conti), 3, 4, 5 e 13;
- c) legge 29 dicembre 1993, n. 580: articolo 8, comma 4;
- d) decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392: articolo 3;
- e) legge 25 gennaio 1994, n. 82: articoli 4 e 7, comma 2;
- f) decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387;
- g) decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581: articolo 1, lettere
f) e g), articolo 2, comma 1, lettere b) e c), articolo 5, comma 2 e articolo 7, commi 3,
4 e 6;
- h) legge 14 novembre 1941, n. 1442: articolo 6, comma 4.
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- Art. 16.
- Entrata in vigore
- 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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- (Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2000 .
- Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 13
- La Sezione di controllo, nell'adunanza del 26 ottobre 2000, ha ammesso al visto e alla
conseguente registrazione
- il regolamento con esclusione: dell'art. 6; dell'art. 11, comma 4;
dell'art. 14; dell'art. 15, lettera a); dell'art. 15,
- lettera b) nella parte in cui dispone l'abrogazione del comma 3-bis dell'art. 2 della
legge 5 febbraio 1992, n. 122.
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