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Marco Del Gaudio
La reazione legittima agli atti arbitrari del pubblico ufficiale
fra diritto penale
- e principi costituzionali
- (Commento a Cass.
pen. sez. VI, 11 maggio
1993 n. 4814,
- ed a Cass.
pen. sez. VI, 20 maggio 1993 n.
5222).
- (Pubblicato in Rivista Penale dell'Economia, 1994)
- 1. Premessa.
- Le pronunzie riportate in epigrafe, nel complesso, non vanno
- oltre una conferma di acquisizioni, in giurisprudenza sufficientemente
- consolidate, sul tema della reazione legittima agli atti arbitrari del
- pubblico ufficiale.
- Cionondimeno, e naturalmente anche a causa dell'effetto
- "confermativo" che da esse promana per alcune gia' ferme, ma non
- indiscutibili, soluzioni fornite per questioni "centrali" nella
- ricostruzione dogmatica della fattispecie, esse sollecitano qualche
- riflessione in relazione alla natura giuridica dell'art. 4 d.l.lgt. n.
- 288 del 14-9-1944, al valore semantico e poi tecnico-giuridico
- dell'arbitrarieta' dell'atto, ed infine alla necessita' di un
- requisito di proporzionalita' nella reazione.
- Dal raffronto tra le due pronunzie e' facile osservare che la
- S.C., in un caso qualifica la fattispecie di cui all'art. 4 come
- "esimente", nell'altro opta invece per una qualificazione in termini
- di "causa di non punibilita'" (1). Entrambe le pronunzie, per la
- verita', non appaiono argomentativamente impegnate sul punto
- specificamente rivolto all'esatta configurazione della natura
- giuridica della fattispecie, sicche' si ricava netta l'impressione che
- la terminologia utilizzata sia intesa dalla S. C. in senso atecnico,
- senza eccessiva preoccupazione per il valore sistematico delle
- qualificazioni prescelte. Senonche' la qualificazione in termini di
- esimente sottintende, nel linguaggio corrente, il rinvio alla nozione
- di causa di giustificazione in senso stretto, come categoria dogmatica
- dotata di sue proprie peculiarita' sistematiche ed applicative (2).
- Ne' puo' essere taciuto che la terminologia di "cause di non
- punibilita'" evoca immediatamente l'immagine di quei limiti alla
- punibilita' del reo dettati, piuttosto che dall'esclusione
- dell'antigiuridicita' obiettiva del fatto, da valutazioni piu'
- propriamente attinenti all'opportunita' politico-criminale di non
- punire (3). Ma se l'indicazione proveniente dalla S. C. e'
- indubbiamente equivoca, non rimane che razionalizzare a posteriori il
- quadro delle possibili opzioni dommatiche, saggiando in seguito la
- loro tenuta sistematica alla luce dei princi'pi costituzionali.
- L'approccio dogmatico senza dubbio preferibile appare, allora, quello
- che individua nelle "esimenti" la natura di concetto di genere, al cui
- interno trovano sistemazione le tre species, peculiari e
- contrassegnate ognuna dalla propria autonomia sistematica, delle cause
- di giustificazione in senso stretto, delle scusanti, dei limiti
- istituzionali alla punibilita' (4). E' dunque alla luce di tale scelta
- sistematica che e' necessario vagliare la qualificazione in se'
- "neutra" della S. C. in termini di "esimente" o "causa di non
- punibilita'".
- D'altronde le conseguenze dell'opzione dogmatica in un senso o
- nell'altro non si arrestano al profilo puramente tecnico-descrittivo,
- e paiono invece rilevantissime anche sul terreno applicativo. La
- ricorrenza di una causa di giustificazione cancella ogni conseguenza
- giuridica legata all'illiceita' del fatto: non e' consentito
- legittimamente difendersi (art. 52 c. p.) nei confronti di un fatto
- giustificato, ne' sul suo presupposto puo' fondarsi imputazione per un
- reato accessorio; non sarebbero fondate pretese risarcitorie per le
- offese ad esso causalmente riconducibili, mentre ne e' consentita
- l'applicazione analogica. Ma soprattutto la causa di giustificazione
- stricto sensu intesa, opera anche se putativa (art. 59 terzo comma c.
- p.). Se il fatto e', al contrario, semplicemente qualificato "non
- punibile", rimangono impregiudicate le sanzioni civili, e' lecito ad
- esso legittimamente reagire, non trova ostacoli la configurazione
- dell'accessorieta' criminosa, non e' consentita l'estensione analogica
- ed e' dubbia l'operativita' putativa (5).
-
- 2. La natura di causa di giustificazione dell'art. 4 d.l.lgt. 288/1944.
- Se si riflette, tuttavia, sul valore generale e sul fondamento
- giuridico, nonche' sul modus operandi dell'art. 4 d.l.lgt. cit., non
- debbono residuare dubbi sulla natura di vera e propria causa di
- giustificazione della fattispecie (6).
- Probabilmente ogni valutazione della norma che tralasci di
- considerare la sua portata extrapenalistica ed il suo nucleo di
- principio rappresentativo della restaurazione liberale, suggerito
- dall'interpretazione storico-giuridica, e' mistificante e
- inevitabilmente riduttiva. La natura di causa di giustificazione della
- fattispecie e' imposta dalla considerazione che la conquista liberale
- della legittimita', se non della doverosita', della resistenza
- individuale al sopruso, non tollera restrizioni di sorta. La reazione
- all'atto arbitrario del pubblico ufficiale, in un'autentica
- ambientazione nella matrice dello Stato di diritto, non puo' essere
- semplicemente consentita e dunque "scusata", o, peggio, tollerata per
- ragioni politico-criminali. Non e' di questo che si tratta quando
- dev'essere valutata la portata operativa di una formula come lo Stato
- di diritto che, prima ancora di rappresentare un paradigma politico-
- sociale, e' regula juris dell'esercizio concreto del potere. Si
- tratta, piuttosto, di rinvenire nell'ordinamento positivo le regole
- che esprimono realmente l'autolimitazione dei poteri di supremazia
- dell'istituzione, e di ribadire la legittima operativita' di quei soli
- atti di potere contrassegnati dalla conformita' al diritto. Cosi',
- ogni frammento di attivita' amministrativa che eccede la regula juris
- non puo' che astrattamente legittimare la reazione difensiva del
- singolo. I limiti di questa reazione sono indicati, tra l'altro,
- dall'art. 4 d.l.lgt. cit. Ma questo non e' un problema compositivo
- esclusivamente penalistico. Una delle virtu' della causa di
- giustificazione e' la sua finalita' non strettamente giuridico-penale
- (7). E la finalita' della reazione legittima agli atti arbitrari del
- pubblico ufficiale, nella sua necessaria ambientazione costituzionale,
- e' l'attuazione del presidio garantistico contenuto nello Stato di
- diritto come formula che s'interpone nella dinamica dei rapporti tra
- autorita' e liberta', istituzione e singolo. Il declassamento della
- reazione legittima a semplice causa di non punibilita', al di la'
- dell'effetto immediatamente giuridico-positivo di rendere
- configurabili sanzioni non penalistiche per la condotta reattiva,
- assume un ruolo altamente simbolico per una ricostruzione dei rapporti
- tra autorita' e liberta' nella quale, l'opposizione al sopruso
- ammantato di forme legali, puo' essere al piu' tollerata sul piano
- psicologico-umano, non legittimata su quello giuridico generale.
- La funzione di bilanciamento tra l'interesse all'esecutorieta'
- "ad ogni costo" dell'atto amministrativo ed il diritto di resistenza
- (8), inteso come affermazione della dignita' personale ed esplicazione
- della personalita' individuale, disvela nell'art. 4 d.l.lgt. cit. la
- natura di causa di giustificazione.
- Il riconoscimento del diritto di resistenza come valore
- prevalente nel disegno costituzionale della dinamica dei rapporti tra
- autorita' e liberta' non appare, per vero, contestabile. Anche se il
- riconoscimento espresso del diritto di resistenza, come matrice da cui
- si dipana anche il fondamento culturale della reazione legittima agli
- atti arbitrari, non risulta trascritto dall'art. 50 del progetto
- preliminare nel dettato costituzionale definitivo (9), appare
- incomprensibile ogni lettura complessiva della Carta che non ne
- implichi il tacito riconoscimento (10). Tralasciando per il
- momento l'analisi delle singole norme in tal senso significative, e
- soprattutto di quelle che pongono le regole dell'esercizio della
- funzione amministrativa, e' sufficiente qui richiamare il contenuto
- dell'art. 2 cost.: l'affermazione del principio per cui "e' lo Stato
- per la persona e non la persona per lo Stato" (11), e
- dell'intangibilita' del patrimonio di manifestazioni della
- personalita' umana (12), rappresenta il presupposto inequivoco per
- l'inammissibilita' costituzionale di un obbligo di prona acquiescenza
- del singolo al sopruso formalizzato. E' patrimonio irrinunciabile di
- un assetto democratico dei rapporti individuo-istituzione il
- riconoscimento di un diritto di reazione all'arbitrio come piena
- esplicazione della personalita' del singolo e dell'autonomia
- individuale, sia all'interno dell'istituzione, sia, all'estremo,
- contro di essa. Quanto cio' sia producente per una configurazione
- dell'art. 4 d.l.lgt. cit. come causa di giustificazione stricto sensu
- intesa, e' di immediata evidenza. Il fatto e' che, quando si agisce
- nel presupposto di una causa di giustificazione, la dimensione
- oggettiva della fattispecie e', piuttosto che tollerata, considerata
- dall'ordinamento espressione di liberta' (13). La prevalenza del
- principio di liberta' espresso dal diritto di resistenza svuota del
- disvalore di evento, in relazione all'intero ordinamento, la
- fattispecie reattiva all'atto arbitrario.
- E' agevole verificare come qualunque altro paradigma esplicativo
- fallisce il compito di manifestare, prima sul terreno penalistico e
- poi su quello dell'ordinamento generale, la soluzione liberal-
- democratica al conflitto autorita'-liberta' accolta dalla
- costituzione. Non vale, allo scopo, l'utilizzazione dello schema
- penalistico della "scusante". Se cosi' fosse, si realizzerebbe un
- assetto della dinamica del conflitto tra esercizio del potere e
- diritto di resistenza del singolo, costituzionalmente artificioso :
- l'amministrazione ha il potere di portare ad esecuzione atti
- arbitrari, il singolo deve subirli e, sul piano oggettivo, la sua
- reazione e' illecita; tuttavia il suo stato psicologico e'
- comprensibile, sicche' la colpevolezza puo' essere esclusa. Ma cosi'
- si ribadisce l'arroganza del potere, e la mancanza di sanzione assume
- il triste sapore di magnanimo perdono. Resta percio' aggirata
- l'operativita' reale dell'autolimitazione del potere esclusivamente al
- suo esercizio legittimo e, lo Stato di diritto, diviene la mera
- formula riassuntiva di un'utopia nel momento stesso in cui la
- fattispecie reattiva non viene riconosciuta lecita per l'intero
- ordinamento. Se l'istituzione non riconosce lecita la reazione ad ogni
- atto costrittivo di liberta' che superi il limite della legalita', ma
- semplicemente ne tollera gli effetti sul piano dell'esigibilita'
- psicologica, quel limite diviene nient'altro che un confine segnato
- col gesso, di facile e continuo trapasso.
- Meno che mai la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 4
- d.l.lgt. cit. consente la sua iscrizione dogmatica nella categoria
- delle cause di non punibilita' in senso stretto (14). Le cause di non
- punibilita', nell'accezione rigorosa che ne consente la distinzione
- dalle altre fattispecie di esenzione dalla sanzione penale, "non hanno
- nulla a che vedere con il disvalore oggettivo del fatto, ne' con la
- situazione esistenziale-psicologica dell'agente" (15). Al contrario,
- se le ragioni della legittima sussistenza dell'art. 4 d.l.lgt. cit.
- nell'ordinamento ricalcano la soluzione costituzionale della dinamica
- autorita'-liberta', la norma sulla reazione legittima e' proprio il
- risultato della valutazione, alla stregua dell'intero ordinamento, di
- interessi interni alla "meritevolezza di pena" della condotta. In
- altri termini, alla luce dei princi'pi costituzionali di prevalenza
- dell'istanza personalista e di supremazia esclusivamente funzionale
- dell'amministrazione nei confronti dei singoli, e' insostenibile che
- l'impunita' per la reazione al sopruso rappresenti solo il risultato
- di una scelta dettata da motivi di opportunita' politico-criminale e
- non di una valutazione di conformita' della condotta del singolo a
- valori costituzionali prevalenti sull'istanza punitiva
- dell'ordinamento penale. Valgono insomma, anche in questo caso,
- mutatis mutandis, le osservazioni che sono state svolte per respingere
- la configurazione della fattispecie come "scusante".
- Qualche piu' approfondita osservazione merita una posizione
- dottrinale che individua, nella fattispecie di cui all'art. 4 d.l.lgt.
- cit., un limite esegetico alla configurazione del fatto tipico dei
- reati contro la pubblica amministrazione previsti dagli artt. 336 e
- ss. c. p. (16). Si qualifica, in altri termini, la legittimita'
- dell'attivita' del pubblico ufficiale, requisito tacito di fattispecie
- per tutte le norme incriminatrici relative all'oltraggio, alla
- resistenza, alla violenza a pubblico ufficiale, sicche' in sua
- mancanza, il fatto e' atipico. Si ribadisce, inoltre, che l'art. 4
- d.l.lgt. cit. manca, nel raffronto con le norme di cui agli artt. 336
- e ss., dell'estremo dell'eccezionalita', elemento ritenuto
- caratterizzante le cause di giustificazione (17). Ebbene, l'approccio
- teleologico in precedenza utilizzato per l'identificazione della
- natura giuridica della reazione legittima, parrebbe a prima vista
- ininfluente per soppesare il valore della ricostruzione teorica
- sommariamente appena enunciata. Tutto sommato, sembrerebbe che fondare
- le fattispecie penalistiche di oltraggio, violenza, resistenza a
- pubblico ufficiale sul presupposto della legittimita' dell'azione
- amministrativa non produca perdite secche sul piano della
- ricostruzione costituzionalmente orientata del rapporto autorita'-
- singolo. In altri termini sembrerebbe che l'operazione si riduca
- all'abituale e fagocitante anticipazione del giudizio di
- antigiuridicita' al momento del fatto tipico. Non e' cosi'. Esaurire
- la portata dell'art. 4 d.l.lgt. cit. sul piano del rilievo meramente
- penalistico della condotta, e' operazione insidiosamente riduttiva
- dell'intima funzionalita' compositiva e del valore simbolico-
- descrittivo della fattispecie, rispetto all'assetto dei rapporti tra
- amministrazione e singolo. La portata applicativa dell'operazione e',
- d'altronde, parimenti incisiva per la rinuncia, implicita ma
- evidente, ad un'affermazione generalizzata di liceita' della
- fattispecie di reazione con valenza alla stregua dell'intero
- ordinamento. La valutazione di non conformita' della fattispecie
- concreta alla configurazione penalistica del tipo non vuol dire ancora
- che il fatto sia lecito toto jure, almeno se si rimane nella logica
- del principio di sussidiarieta' (18). Al contrario, la valutazione di
- liceita' contenuta nella scriminante non e' riducibile all'ambito
- strettamente penalistico. La causa di giustificazione realizza una
- composizione tra il valore protetto dalla norma incriminatrice e
- quello, prevalente, di natura generale e spesso di rango
- costituzionale, il cui presidio e' proprio affidato alla scriminante.
- In parole povere, non soddisfa alle esigenze di un rapporto
- istituzione-singolo di ispirazione autenticamente democratica dire
- soltanto che reagire ad un atto arbitrario non e' reato. E' necessario
- dire che e' giusto.
- L'assoluta necessita' di utilizzare il paradigma della causa di
- giustificazione deriva allora, in via immediata, dalla "generalita'"
- del principio di liceita' su cui poggia la reazione agli atti
- arbitrari di pubblico potere ed, inoltre, dalla sua finalita' non
- strettamente giuridico-penale. E' chiarissimo che l'art. 4 d.l.lgt.
- cit.. persegue una finalita' ulteriore rispetto alla semplice non
- punibilita' del soggetto che reagisce: si tratta di una finalita'
- politico-istituzionale (19) resa evidente persino dal momento storico
- della sua rinnovata introduzione nell'ordinamento. La separazione del
- momento valutativo dell'antigiuridicita' obiettiva rispetto a quello
- della selezione delle offese tipiche, cara al modello tripartito del
- reato, non potrebbe trovare aliunde migliore riprova della sua
- funzionalita' (20). La funzione del fatto e' sufficientemente esaurita
- con la discriminazione tra fattispecie tipiche e non. Ma e' solo con
- il momento valutativo dell'illiceita' oggettiva che si sale il secondo
- gradino nella ricostruzione del Tatbestand penale. E' questo il
- momento per una valutazione, alla luce dell'intero ordinamento, del
- fatto gia' conforme al tipo, e per la penetrazione nella fattispecie
- di finalita' non strettamente legate alla protezione del bene
- giuridico di categoria ed, anzi, in aperto conflitto con la tutela
- ipotizzata dall'incriminazione. Non e' credibile che il funzionamento
- dell'art. 4 d.l.lgt. cit. sia estraneo a questo schema compositivo tra
- istanze di liberta' e incriminazione, per restare meschinamente
- avvinto alla sola valutazione dell'interesse alla protezione o meno
- del prestigio della pubblica amministrazione o della dignita' del
- singolo funzionario. Piuttosto, con la reazione legittima agli atti
- arbitrari, e' possibile l'inserzione, nella valutazione del disvalore
- delle fattispecie di violenza, resistenza, oltraggio al pubblico
- ufficiale, di un piano di interessi distinto, conflittuale ed infine
- prevalente rispetto al valore costituito (?) dal prestigio della
- pubblica amministrazione. Si misura quel valore con le ragioni della
- sua legittima sussistenza quando esso e' rinnegato dalla medesima
- condotta scorretta degli agenti, con le ragioni della prevalenza di un
- diritto individuale all'affermazione della personalita' del singolo,
- che disdegna di subire con rassegnazione un sopruso.
-
- 3. La configurabilita' dell'arbitrio putativo.
- Ma, affermata la natura di causa di giustificazione della
- reazione legittima agli atti arbitrari del pubblico ufficiale,
- conviene trarne almeno la prima, conseguente, e piu' discussa
- implicazione pratica. Si tratta dell'ammissibilita' della applicazione
- dell'art. 59 u. c. c. p. alla fattispecie, al contrario, abitualmente
- contestata dalla giurisprudenza (21).
- In via preliminare e' opportuno osservare come l'errore
- sull'antigiuridicita' obiettiva del fatto descrive in maniera piana e
- coerente le ragioni dell'operativita' putativa delle cause di
- giustificazione. Se il reato e' un fatto antigiuridico e colpevole, il
- contenuto della rappresentazione e volizione, proprie dell'elemento
- soggettivo, deve investire, il fatto in se stesso, assieme alla sua
- valutazione di antigiuridicita'. Nel caso di specie, la volonta'
- criminosa deve coinvolgere la commissione di un fatto di violenza,
- oltraggio, resistenza, ritenuto antigiuridico, ovviamente secondo
- quella percezione "parallela nella sfera laica" richiedibile al reo.
- Sicche' l'erronea supposizione di agire per reazione legittima,
- esclude dal fuoco del dolo un fatto di violenza, oltraggio, resistenza
- cosi' come necessariamente munito della sua carica di disvalore
- sociale percepibile dall'agente (22).
- Tuttavia, pur prescindendo dall'opzione per una determinata
- costruzione dogmatica del reato, operazione a questi limitati fini
- effettivamente indifferente, e' necessario confrontarsi con un
- atteggiamento diffusamente contrario all'applicazione dell'art. 59 u.
- c. c. p. alla reazione legittima ad atti arbitrari del pubblico
- ufficiale. Per la verita', la prima sensazione che si avverte, nel
- ricercare le ragioni dell'atteggiamento ostile della giurisprudenza e
- di parte della dottrina (23) in relazione alla configurabilita'
- dell'arbitrio putativo, e' lo stupore. Non si vede, in effetti,
- perche' all'art. 4 d.l.lgt. cit. debba essere riservato un trattamento
- penale differenziato da quello pacificamente operante per le altre
- cause di giustificazione, almeno quando quest'ultima qualificazione,
- come spesso accade, non e' contestata. L'eventuale problematicita'
- dell'arbitrio putativo non dovrebbe, in altri termini, derivare da
- questioni diverse da quelle egualmente rilevanti ai fini della
- disciplina penale, per esempio, della legittima difesa putativa. Ma,
- scorrendo i massimari o le raccolte di pronunzie giurisprudenziali, si
- ricava netta l'impressione che la problematicita' della configurazione
- dell'arbitrio putativo derivi, piu' che da ragioni tecnico-giuridiche
- peculiari alla fattispecie, dal pregiudizio culturale di fondo
- rappresentato dall'intangibilita' dell'azione amministrativa. Una
- presunta disparita' di posizione tra amministrazione e singolo nei
- rapporti giuridici, un immotivato privilegio accordato
- all'istituzione, un malcelato istinto di protezione del pubblico
- ufficiale, sono le ragioni inespresse della disapplicazione dell'art.
- 59 u. c. alla reazione legittima di cui all'art. 4 d.l.lgt. cit.
- D'altronde, sullo stesso altare ideologico, per decenni e' stata
- sacrificata la normale soggezione dell'amministrazione alla condanna
- giurisdizionale. Il fenomeno e' fin troppo noto perche' sia necessario
- ripercorrerne le tappe (24).
- Sul piano piu' propriamente tecnico-giuridico si e' peraltro
- osservato di volta in volta che, anche per la formulazione letterale
- dell'art. 4 d.l.lgt. cit., la fattispecie postulerebbe l'esistenza
- dell'eccesso arbitrario del pubblico ufficiale come dato reale, non
- essendo sufficiente la semplice supposizione dell'arbitrio da parte
- del privato (25). Si e' pure osservato che le esigenze dell'ordine
- pubblico e del principio di autorita' non possono essere poste nel
- nulla da un'erronea rappresentazione di norme (26). Ne' si e' mancato
- di ritenere che l'errore sull'arbitrarieta' dell'atto non giova al
- singolo per la presunzione di legalita' che assiste gli atti dei
- pubblici ufficiali sicche', chi ad essi reagisse, lo farebbe
- necessariamente nel dubbio, ossia a titolo di dolo eventuale (27).
- La fattispecie, al contrario, e' piu' semplice di quanto possa
- sembrare, almeno nel senso che i margini di possibile perplessita'
- ridondano tout-court nella piu' generale problematicita' dell'errore
- su legge extrapenale previsto dall'art. 47 u. c. c. p.
- Ad ogni modo, pur se l'espressione letterale (28) effettivamente
- suggerisse la necessita' che l'arbitrarieta' ricorra realmente nella
- fattispecie causativa della reazione, non per questo l'eventuale
- errore sull'eccesso del pubblico ufficiale perderebbe rilevanza
- scusante (29). E' evidente, difatti, come piu' d'una causa di
- giustificazione "generale" si presenti costruita su elementi fattuali
- assunti dalla norma come dati reali e non puramente supposti. Non si
- giustificherebbe, altrimenti, la stessa presenza dell'art. 59 u. c.
- c. p. nell'ordinamento. Quando l'art. 54 c.p. richiede la costrizione
- dell'agente quale elemento della fattispecie scriminante, non ipotizza
- affatto un dato semplicemente supposto da chi agisce, ma una concreta
- vicenda dotata di idoneita' costrittiva. Cionondimeno nessuno dubita
- dell'applicabilita' allo stato di necessita' dell'art. 59 u. c. c.p.
- Si osservi inoltre come, prima dell'entrata in vigore dell'art. 4
- d.l.lgt. cit., la stessa giurisprudenza utilizzasse, per giustificare
- alcune situazioni di reazione ad atti arbitrari, il paradigma della
- legittima difesa, ammettendone al contempo l'operativita' anche
- putativa sulla base di un errore relativo all'ingiustizia della
- pretesa del pubblico ufficiale (30).
- Ne' appare molto sensato, alla luce del vigente ordinamento
- costituzionale a base personalista, attribuire con apodittica
- disinvoltura prevalenza alle esigenze di ordine pubblico o, peggio, al
- principio di autorita', rispetto a valori riconducibili alla tutela
- della personalita' umana nelle sue manifestazioni sociali. La natura
- inviolabile della persona umana e la sua protezione anche in relazione
- alle manifestazioni nei rapporti con l'autorita', non ne consente
- alcuna forma di limitazione, neppure in relazione ad atti pienamente
- legittimi, se non strumentale alla realizzazione della tutela di beni
- almeno di pari rango costituzionale. Sarebbe allora lecito quanto meno
- il dubbio che tale prevalenza possa essere accordata a beni giuridici
- di inferiore statura costituzionale e, per giunta, perseguiti
- attraverso atti arbitrari.
- Destituita di ogni fondamento e' pure l'affermazione che la
- reazione ad atto arbitrario del pubblico ufficiale, ritenuto per
- errore tale, sia sempre sorretta da uno stato psicologico di dubbio,
- peraltro infallibilmente connesso a dolo eventuale. La presunzione di
- legittimita' dell'atto di pubblico potere, che dovrebbe fondare il
- dubbio di chi reagisce, rappresenta solo un equivoco con cui si
- esprime il principio di esecutorieta' del provvedimento
- amministrativo. Ma l'affermazione e' soprattutto singolare, oltre che
- per l'indebita generalizzazione a priori di un dato, come quello
- psichico, che necessita sempre di un'indagine accurata del caso
- concreto (31), perche' paradossalmente capovolge l'abituale
- atteggiamento psicologico dell'agente: chi oltraggia o addirittura
- percuote un pubblico ufficiale, normalmente si spinge a tanto proprio
- per un eccesso di sicurezza nella fondatezza delle proprie ragioni,
- tale da consentirgli di superare il "timore della divisa".
- In definitiva, e riassumendo, e' plausibile una schematizzazione
- delle possibili fattispecie produttive di errore sull'atto arbitrario
- mediante una suddistinzione in tre ipotesi (32). Innanzitutto l'errore
- del privato puo' riguardare i presupposti di fatto della causa di
- giustificazione: per esempio un detenuto s'aggrappa alle sbarre della
- finestra della cella, tenendo, quindi, un comportamento non
- regolamentare; all'improvviso viene colpito da una pietra lanciata
- contro le sbarre; riavutosi, scorge l'agente di custodia chino in un
- atteggiamento ingannevole, che ai suoi occhi lo incolpa del lancio del
- sasso; il detenuto allora oltraggia pesantemente l'agente (33). La
- fattispecie evidenzia un chiaro errore di fatto del soggetto che
- reagisce: non c'e' ragione alcuna per non applicare l'ultimo comma
- dell'art. 59 c. p.
- In secondo luogo l'errore puo' riguardare l'effettiva sussistenza
- di una causa di giustificazione, invece non riconosciuta
- dall'ordinamento: per esempio Tizio ritiene consentito reagire ad un
- agente in borghese, pur avendo riconosciuto la sua qualita', perche'
- non porta la divisa. In questo caso l'inescusabilita' dell'errore e'
- fuori discussione, trattandosi di un evidente errore sul precetto
- penale.
- Infine e' possibile che il privato versi in errore sui limiti
- giuridici della causa di giustificazione prevista dall'art. 4 d.l.lgt.
- cit.: per esempio egli ritiene, errando sulla disposizione
- amministrativa che regola le requisizioni, di essere vittima di una
- ingiusta iniziativa del pubblico ufficiale. Come osservato, in questo
- caso, le difficolta' interpretative non si presentano diverse da
- quelle proposte in via generale dalla lettura dell'art. 47 terzo comma
- c. p., quale norma che indubbiamente regola la fattispecie appena
- ipotizzata (34). Sicche', se si segue l'insegnamento che discrimina,
- nell'applicazione dell'art. 47 terzo comma, tra norme extrapenali
- integratrici e non integratrici del precetto penale (35),
- difficilmente si puo' evitare di ritenere che, nella fattispecie, le
- disposizioni che disciplinano l'esercizio della funzione, quali norme
- che segnano i limiti delle attribuzioni del pubblico ufficiale,
- integrino invariabilmente l'elemento normativo costituito
- dall'arbitrarieta' (36). Pur senza poter qui approfondirne le
- motivazioni, appare tuttavia preferibile sostenere che l'elemento
- intellettivo del dolo, abbracciando la globalita' della fattispecie
- criminosa, debba investire anche la valutazione dell'elemento
- normativo del fatto qualificato da norma extrapenale. Beninteso, e'
- evidente che il livello di "riconoscibilita' sufficiente", ai fini
- dell'elemento soggettivo utile per l'imputazione a titolo di dolo
- sara' quello percepibile secondo la valutazione "parallela nella sfera
- laica".
- Ma non c'e' ragione per escludere dal contenuto dell'elemento
- psicologico del privato che reagisce, la valutazione
- dell'arbitrarieta' dell'atto del pubblico ufficiale. La situazione
- psicologica in cui versa chi si ritiene vittima di un vero e proprio
- sopruso non differisce affatto da quella riconoscibile in chi erra sul
- presupposto di fatto della scriminante (37): entrambi non vogliono un
- fatto di violenza, oltraggio, resistenza, nell'accezione che ne
- comprende il significato di disvalore penalistico che ad essi si
- accompagna, ed entrambi si attivano sul falso presupposto di tutelare
- un diritto offeso. Cio' non vuol dire cancellare praticamente le
- sanzioni per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione (38).
- E' senza dubbio evidente che le ragioni del mantenimento di una
- tutela differenziata del pubblico ufficiale, in quanto tale, appaiono
- fortemente in discussione in una concezione ribaltata rispetto a
- quella presupposta dal codice Rocco. Ma il fenomeno e' gia'
- percepibile in un momento prioritario rispetto a quello della
- determinazione della portata dell'art. 4 d.l.lgt. cit., e trova
- esatta collocazione nell'identificazione della posizione riconosciuta
- alla pubblica amministrazione dalla costituzione (39). Pertanto, pur
- se e' logicamente conseguenziale che ad un'ambientazione
- costituzionale dell'art. 4 d.l.lgt. cit. e degli artt. 336 e ss.
- faccia riscontro una riduzione della portata applicativa dei delitti
- piu' lontani dalla percezione costituzionale dei rapporti tra singolo
- e autorita', questo non e' il risultato immediato di un inquadramento
- dell'arbitrio putativo nella cornice dei princi'pi generali in tema di
- errore. Difatti, non in ogni caso l'arbitrio putativo mandera' assolto
- chi reagisce. Innanzitutto l'errore sull'arbitrarieta' richiedera' un
- solido corredo probatorio. Ma sara' del pari necessaria l'esistenza di
- un substrato oggettivo dotato di idoneita' sufficiente a trarre in
- inganno l' homo ejusdem condicionis vel professionis. La rilevanza
- putativa delle cause di giustificazione comuni, d'altronde, non ha mai
- pregiudicato le esigenze di tutela perseguite con le incriminazioni
- correlative, proprio grazie ad un'oculata operazione di selezione
- delle concrete fattispecie putative scriminanti operata su base
- oggettiva.
- L'errore che giustifica la rilevanza putativa della scriminante
- deve essere fondato, in ogni caso, su di una situazione fattuale che
- possieda adeguata idoneita' a trarre in inganno l'agente. Una tale
- operazione e' abitualmente, e con meritoria disinvoltura, compiuta
- dalla giurisprudenza per le cause di giustificazione comuni (40) e,
- ancora una volta, non si comprende perche' per la reazione legittima
- agli atti arbitrari si prospettino difficolta' aggiuntive. D'altra
- parte, le preoccupazioni per un indebolimento dell'autorita' della
- legge, rappresentano oramai un topos che puntualmente ritorna ad ogni
- passo in senso autenticamente liberale compiuto nella interpretazione
- della legge penale e ad ogni tentativo di "normalizzazione" in senso
- democratico del differente sistema sanzionatorio accolto dal codice
- Rocco. E' gia' accaduto in relazione alla meritoria riforma dell'art.
- 5 c. p. (41); non sorprende che l'atteggiamento sia tuttora diffuso in
- relazione alla delicatissima applicazione dell'art. 4 d.l.lgt. cit. Ma
- e' inutile sottolineare come, proprio il principio di civilta'
- giuridica ribadito in relazione alla portata dell'ignoranza della
- legge penale, non consenta neppure il sospetto che per la reazione
- legittima agli atti arbitrari possa essere esclusa la rilevanza
- putativa. Le esigenze di conformita' dell'imputazione penale al
- principio di colpevolezza non consentirebbero, ormai, la legittimita'
- costituzionale di un'incriminazione che prescinda dalla conoscenza da
- parte dell'agente del disvalore giuridico del fatto (42). Ma chi
- reagisce con violenza od oltraggia il pubblico ufficiale perche'
- convinto, sulla base di elementi di fatto oggettivi,
- dell'arbitrarieta' della sua condotta, non "conosce" il disvalore
- giuridico del fatto, neppure secondo una percezione "laica", e quel
- fatto, dunque, psicologicamente non gli appartiene. Allora, escludere
- la rilevanza dell'arbitrio putativo, vuol dire cancellare, in
- relazione alla fattispecie, il principio di colpevolezza per
- privilegiare il valore illiberale dell'acquiescenza al timore
- dell'autorita'.
-
- 4. Il requisito dell'arbitrarieta'.
- La seconda questione interpretativa riguarda, come preannunziato,
- la nozione di arbitrarieta'. La prima delle pronunzie riportate
- s'inscrive nel filone giurisprudenziale orientato a qualificare
- l'arbitrarieta' dell'atto come un quid pluris rispetto alla semplice
- illegittimita' (43). Connotato essenziale caratterizzante l'arbitrio
- sarebbe, pertanto, il profilo psicologico immanente alla esecuzione
- dell'atto, qualificato da "spirito di prepotenza, di vessazione o
- altri scopi consimili" (44). Il principio che l'attivita' esecutiva
- del pubblico ufficiale idonea a fondare la reazione legittima del
- singolo debba attingere ad un grado di illiceita' qualificato rispetto
- alla semplice illegittimita', e' del pari diffuso in dottrina (45),
- sebbene non manchino autorevoli opinioni in senso contrario (46).
- La questione, pur diffusamente trattata, e' di rado stata
- affrontata tenendo nel debito conto due considerazioni per loro natura
- preliminari rispetto alla delimitazione della portata dell'art. 4
- d.l.lgt. cit. La prima osservazione necessaria riguarda la posizione
- riconosciuta dal dettato costituzionale all'amministrazione nella
- dinamica dei rapporti intersoggettivi con i privati. Si tratta di una
- considerazione indispensabile per comprendere il valore di una
- fattispecie, come la reazione legittima agli atti arbitrari, che si
- propone di segnare indirettamente i confini dell'azione amministrativa
- lecita, giacche' soltanto ad essa l'ordinamento appresta una tutela
- differenziata, prima sul piano del regime amministrativo e poi su
- quello penale, attraverso la protezione delle manifestazioni
- giuridiche dei suoi organi. Il secondo aspetto da chiarire riguarda la
- compiuta identificazione dell'attivita' cui e' lecito opporsi con vie
- di fatto, quando essa si manifesti arbitraria. Spesso la ricerca e'
- rimasta nel vago, riferendosi all'attivita' amministrativa tout court
- senz'altra specificazione, col risultato di viziare ab initio
- un'indagine che, depurata di un equivoco, sarebbe risultata forse meno
- assillata da preoccupazioni di mantenimento dell' "ordine pubblico".
- La posizione riconosciuta all'amministrazione nel disegno
- costituzionale conserva, pur nella dinamica dei rapporti
- intersoggettivi con gli amministrati, i connotati di un'effettiva
- supremazia che le derivano, oltre che dalla natura di Stato "a diritto
- amministrativo" dell'ordinamento, anche dal regime penalistico di
- tutela che ne circonda organi ed attivita'. Ma al contempo, la
- costituzione chiaramente limita tale supremazia con una serie di
- vincoli normativi tra cui quello, preminente e rilevante anche ai fini
- dell'oggetto penalistico di tutela, rappresentato da una disciplina
- rigorosamente formale dell'esercizio del potere amministrativo ed
- esecutivo. Il valore in tal senso dell'art. 97 cost. non e' materia di
- queste note (47). Ad ogni modo se ne ricava che "non e'
- all'amministrazione come entita' che e' attribuita preminente dignita'
- nei confronti degli altri soggetti, ma e' ai singoli comportamenti di
- essa, previsti e rigorosamente disciplinati, quanto alla sostanza e
- quanto alla forma, dall'ordinamento, che e' assicurata efficacia per
- il raggiungimento dei concreti fini assegnati alla stessa
- amministrazione" (48). In altri termini, non e' sul piano dei rapporti
- intersoggettivi che l'amministrazione sovrasta i singoli, ma in quanto
- esercita le potesta', finalizzate alla cura degli interessi
- collettivi, in maniera tipica e formale; quelle sole potesta',
- specificamente riconosciute e attribuitele normativamente
- dall'ordinamento, e utilizzate secondo le regole di azionabilita' del
- potere che ne scandiscono, ad un tempo, anche i limiti e le ragioni di
- preminenza.
- Nello Stato di diritto il presidio, amministrativo come penale,
- che assiste l'amministrazione, riguarda l'esercizio della funzione,
- non la soggettivita' pubblica in quanto tale. L'art. 4 d.l.lgt. cit.
- non fa che rendere esplicito sul piano penalistico questo assunto
- liberale. Lo statuto protettivo dell'amministrazione (artt. 336 e ss.
- c. p.) ha senso costituzionale solo se inteso nei limiti della
- protezione della funzione; ma l'esercizio della funzione e'
- inconcepibile se non e' manifestato come supremazia tipica e formale
- e, dunque, neppure la tutela penalistica deve intervenire li' dove non
- e' riconoscibile l'esercizio della funzione. Allora l'art. 4 d.l.lgt.
- cit. segna il limite estremo della tutela penalistica elargita
- all'amministrazione e, contemporaneamente, e' lo strumento per
- l'ambientazione costituzionale delle fattispecie di cui agli artt. 336
- e ss. c. p. L'assetto democratico dei rapporti intersoggettivi
- autorita'-singolo prefigurato dalla costituzione descrive una dinamica
- in cui la tutela penalistica dell'azione amministrativa assiste
- esclusivamente l'esercizio lecito della funzione, dal momento che
- l'oggetto giuridico della tutela e' specificatamente ed esclusivamente
- il buon andamento dell'attivita' amministrativa, nella specie nella
- sua fase esecutiva.
- Non e' dunque lecito intralciare l'esecuzione della funzione
- pubblica che, per risultare efficiente, deve mantenersi tempestiva e
- ininterrotta. Ma quando l'esecuzione dell'atto amministrativo eccede i
- limiti del corretto modo di esercizio del potere, e' vulnerato in
- primis quel medesimo "buon andamento" in ipotesi penalisticamente
- tutelato. Sicche', da un lato, vengono meno le ragioni stesse
- dell'incriminazione, dall'altro la reazione si presenta come
- inviolabile affermazione della personalita' del singolo nel confronto
- con una sopraffazione ingiustificata.
- La seconda osservazione preliminare riguarda l'identificazione
- della natura dell'atto del pubblico ufficiale cui e' lecito, a tenore
- dell'art. 4 d.l.lgt. cit., opporsi. Se si riflette sulla ratio della
- scriminante, l'espressione apparentemente polisensa contenuta nella
- disposizione appare di piu' agevole comprensione. L'esigenza del
- singolo di opporre una pronta reazione, con vie di fatto, ad
- un'attivita' amministrativa pone infatti in risalto il paradigma
- giustificante dell'autotutela, che risulta incomprensibile se non
- dinanzi ad un'attivita' amministrativa in stadio di esecuzione
- materiale. La funzione compositiva ed il valore garantista dell'art. 4
- d.l.lgt. cit., nello scontro tra atti di pubblico potere e reazione
- privata, si colgono solamente in relazione ad un contrasto non
- risolvibile nella sede giurisdizionale, che, pure, rimane il luogo
- privilegiato per il controllo sull'esercizio legittimo del potere. Il
- frequente accostamento della reazione materiale ex art. 4 d.l.lgt.
- cit. alla legittima difesa (49), suggerisce primariamente proprio una
- giustificazione razionale, comune alle due fattispecie, ed
- individuabile nell'esigenza di un'autotutela immediata contro
- l'illecito. Anche nella struttura dell'art. 4 d.l.lgt. cit. e' dunque
- presupposta una tale attivita' illecita del pubblico ufficiale che,
- per reclamare una reazione difensiva di natura materiale, non consente
- di utilizzare lo strumento giurisdizionale. Ne' la conclusione muta in
- relazione alla reazione verbale all'atto arbitrario che, pur se
- rappresenta la piu' rozza delle affermazioni di una personalita' che
- non si rassegna al sopruso, cionondimeno lascia impregiudicata la
- deduzione che l'attivita' del pubblico ufficiale sia di natura
- materiale, esecutiva di una deliberazione formale. L'assunto e'
- d'altronde avvalorato dall'assimilazione, altrettanto diffusa di
- quella precedente, della reazione verbale ex art. 4 d.l.lgt. cit. alla
- provocazione (50), che bene evidenzia un rapporto di immediatezza tra
- "offesa" e "reazione" tutto giuocato sul piano della realta'
materiale
- della vicenda. Non si tratta, pertanto, di offrire al singolo un
- sindacato pressoche' illimitato sulla legittimita' degli atti
- amministrativi, autorizzandolo implicitamente alla piu' scomposta
- delle reazioni contro ogni atto dell'autorita'. La portata della
- scriminante e' piu' limitata, e riguarda quelle attivita' esecutive di
- provvedimenti illegittimi che necessitano di una reazione immediata
- per la conservazione del bene da essi aggredito.
- Alla luce delle precisazioni appena effettuate e', allora,
- incomprensibile ogni tentativo di interpretazione del requisito
- dell'arbitrarieta' tendente ad una sua distinzione dalla semplice
- illegittimita' dell'atto. Se le regole dell'esercizio del potere
- rappresentano il limite oltre il quale non e' riconosciuta una
- supremazia dell'autorita', ed esprimono al contempo le ragioni
- costituzionali di una tutela differenziata degli atti di pubblico
- potere, e' gia' la difformita' del singolo atto rispetto al modello
- tipico legislativamente predeterminato a fondare il diritto di
- reazione dell'amministrato. E' tuttavia soltanto quando
- l'illegittimita' del provvedimento ridonda in una attivita' esecutiva
- costrittiva delle liberta' del singolo, che e' consentito reagire
- materialmente, senza l'intermediazione giurisdizionale. In
- quest'ottica non e' poi cosi' incomprensibile il linguaggio normativo.
- L'arbitrarieta' e' un attributo relativo a condotte materiali, non e'
- vizio tipico dell'atto amministrativo. L'atto, d'altronde, e'
- arbitrario per il solo fatto di prestare esecuzione ad un
- provvedimento illegittimo con quelle forme e modalita' autoritative e
- repressive che l'ordinamento riserva in via esclusiva all'esecuzione
- degli atti amministrativi conformi alle regole di esercizio del
- potere. Non si puo' ammanettare chi semplicemente non si ferma al
- semaforo rosso; ma neppure e' consentito limitare la liberta'
- personale del colpevole di un reato al di fuori dei presupposti del
- codice di rito. Il pubblico ufficiale "eccede i limiti delle sue
- attribuzioni" quando esegue un provvedimento illegittimo, giacche' il
- confine delle sue attribuzioni si arresta in corrispondenza
- dell'esercizio lecito della funzione da eseguire. Come osservato,
- l'esercizio della supremazia amministrativa e' sempre tipico e
- formale. Quando manca il substrato della fattispecie che legittima
- l'uso di un determinato potere amministrativo, l'esercizio di quel
- potere e' atipico, arbitrario, eccede l'attribuzione effettuata dalla
- legge. Si puo' dire che l'attribuzione di potere amministrativo e'
- sempre concreta, relativa alla fattispecie individuata, non e' mai
- generalizzata. L'esercizio del potere segue la cura dell'interesse
- pubblico concreto, sicche' se la fattispecie e' diversa da quella
- prevista dall'ordinamento, il potere non c'e', non e' attribuito.
- L'apparente tautologia "eccedere i limiti delle proprie
- attribuzioni con atti arbitrari" si risolve, allora, in un'analitica
- specificazione delle concrete modalita' della fattispecie: quando si
- eccedono i limiti delle attribuzioni normative l'atto e' illegittimo;
- il comportamento che lo porta ad esecuzione fuori dai presupposti
- tipici e formali e' arbitrario (51).
- D'altronde il valore semantico di "arbitrario" e' pienamente
- conforme alla nozione di comportamento non regolato da norme di
- diritto, e dunque, nella fattispecie, alla nozione di comportamento
- manifestato al di fuori delle regole di esercizio tipico e formale del
- potere (52). Ugualmente, la carica di aggressivita' all'altrui sfera
- giuridica intrinseca nella nozione di arbitrarieta' accolta nell'art.
- 4 d.l.lgt. cit., e' chiaramente verificabile nel confronto con il
- significato penalistico dell'aggettivo desumibile dagli artt. 508,
- 609, 682 e soprattutto 392 e 393 c. p. che del pari se ne servono.
- L'invasione di azienda agricola e' "arbitraria" in quanto vulnera il
- diritto di godimento del dominus. La perquisizione o ispezione abusiva
- e' fattispecie di raffronto ancor piu' significativa, esemplificando
- una vicenda tipica di atto arbitrario del pubblico ufficiale senza
- dubbio idoneo a "dar causa" ad una reazione scomposta giustificabile,
- quando integrasse gli estremi di uno dei reati di cui agli artt. 336 e
- ss., ex art. 4 d.l.lgt. cit. Anche nella fattispecie di ingresso in
- luoghi militari in cui l'accesso non e' consentito, l'arbitrarieta'
- manifesta i connotati di un comportamento svincolato da norme
- permissive o di regolamentazione delle facolta' giuridiche e di
- aggressione di interessi giuridici distinti e prevalenti. D'altra
- parte, l'esercizio delle proprie ragioni si presenta "arbitrario" non
- per la carenza di un fondamento sostanziale alla pretesa vantata, ma
- perche' essa non e' esercitata secondo le regole di azionabilita' dei
- diritti prefigurate dall'ordinamento: la difformita' tra il corretto
- uso del "potere" giuridico inerente all'azionabilita' della pretesa e
- le modalita' del suo esercizio lecito, anche in questo caso, dunque,
- si traduce in un'aggressione arbitraria della sfera giuridica altrui
- (53).
- E' ingiustificato, pertanto, ritenere che l'espressione normativa
- indichi necessariamente nell'arbitrarieta' dell'atto un quid pluris
- rispetto al semplice dato oggettivo dell'eccesso dai limiti delle
- proprie attribuzioni (54).
- Meno che mai puo' sostenersi, d'altronde, la necessita' che il
- complemento all'illegittimita' dell'atto racchiuso nel requisito
- dell'arbitrarieta' rimandi all'accertamento di un intento vessatorio,
- capriccioso o dovuto a malanimo del pubblico ufficiale che esegue
- l'atto. Alle ragioni sistematiche attinenti alla conformita'
- costituzionale dell'art. 4 d.l.lgt. cit. che identificano
- nell'illegittimita' il dato sufficiente per fondare la reazione del
- singolo, si sommano, difatti, ulteriori difficolta' applicative e di
- sistema che conseguono ad un'interpretazione in chiave soggettiva
- dell'arbitrarieta'. Il fatto e' che l'affermazione della liberta'
- morale individuale dinanzi al sopruso, non puo' passare attraverso la
- valutazione preventiva delle motivazioni psicologiche dell'azione del
- pubblico ufficiale.
- Richiedere che il singolo prima della reazione soppesi le
- motivazioni dell'agente, provandosi a riconoscere l'intento vessatorio
- o meno della condotta e, soltanto riconosciuto con certezza il dolo
- qualificato, si determini a reagire, vuol dire, da un lato, cancellare
- la pratica operativita' della scriminante (55) e, dall'altro,
- corroborare una lettura autoritaria dei rapporti intersoggettivi tra
- amministrato ed istituzione.
- Sotto il primo profilo, e' evidente che riconoscere nel pubblico
- ufficiale l'intento persecutorio o vessatorio puo' risultare impresa
- da "sensitivi", specie se si riflette sulla circostanza che, il
- sopruso travestito di forme legali, si maschera in infiniti aspetti ed
- e' tanto piu' sofisticato quanto piu' e' insidiosa l'offesa. D'altra
- parte, richiedere il self-control necessario per l'indagine sui motivi
- del sopruso, cancella d'un colpo il profilo di inesigibilita'
- psicologica dell'acquiescenza che pure inerisce alla struttura
- dell'esimente, specie con riferimento alla reazione verbale all'atto
- arbitrario.
- In secondo luogo riconoscere come presupposto della legittima
- reazione del singolo la certezza che questi abbia del dolo qualificato
- del pubblico ufficiale, implica ex adverso costruire un modello di
- azione amministrativa impunemente adagiata sulla pretesa di perseguire
- i fini pubblici con provvedimenti lesi'vi della sfera giuridica dei
- singoli; con provvedimenti, dunque, che reclamano rassegnata
- acquiescenza fintanto che l'illegittimita' non trasmodi in vera e
- propria persecuzione maliziosa. Cosi' la funzione democratica e
- garantista dell'autolimitazione del potere nei confini della
- conformita' a diritto, svilisce a mera regola di comportamento etico
- del funzionario. Insomma, all'atto di potere abusivo sarebbe lecito
- reagire, non quando esso sia illegittimo e pregiudizievole, ma
- scortese, prepotente e inurbano.
- Si e' pure osservato che la legittimita' della reazione agli atti
- arbitrari del pubblico ufficiale si presenta in contrasto col
- principio di esecutorieta' del provvedimento amministrativo, dal
- momento che, mentre quest'ultimo e' esecutorio pur se invalido, e
- persino successivamente ad una declaratoria di illegittimita' del
- giudice ordinario, l'art. 4 d.l.lgt. cit. sembra legittimare una
- resistenza attiva dell'amministrato (56).
- Le interferenze tra i due princi'pi appaiono astrattamente
- plausibili, ma lo scontro e' assai meno drammatico di quanto a prima
- vista appaia, se dalle affermazioni di principio si passa alla
- valutazione delle fattispecie concrete.
- La potesta' di esecuzione materiale diretta del provvedimento
- amministrativo non e', in primo luogo, attributo generalizzato degli
- atti di pubblico potere e risponde, al contrario, ad una rigorosa
- delimitazione normativa: domina su tale attribuzione il principio di
- legalita' (57). Ne deriva che la coercibilita' materiale dei doveri di
- soggezione che incombono sui singoli, e' attributo esclusivo delle
- fattispecie normative che espressamente la contemplano (58) e segue le
- modalita' di attuazione tipica nominativamente stabilite.
- Correlativamente, non tutti i provvedimenti amministrativi posseggono
- caratteristiche strutturali che consentano un'esecuzione materiale a
- fronte della quale sia ipotizzabile una reazione del tipo scriminato
- dall'art. 4 d.l.lgt. cit. Sicche' si presenta residuale il campo di
- possibile scontro tra l'esecutorieta' materiale del provvedimento
- invalido e la reazione legittima del privato. Cionondimeno, quando la
- fattispecie concreta si presenti realmente nei termini appena
- descritti, il punto di crisi deve risolversi nel senso della liceita'
- della reazione ogniqualvolta siano presenti esigenze di tutela di beni
- inviolabili della personalita' umana, prevalenti su qualunque
- esecuzione manu militari, di provvedimenti illegittimi. Per non
- rimanere nel vago si pensi, ad esempio, alla costrizione fisica del
- presunto renitente al servizio militare quando il singolo abbia gia'
- ottenuto provvedimento di esonero per gravissima imperfezione fisica.
- In tal caso la resistenza all'autorita' e' legittima e doverosa,
- specie se l'effettivo svolgimento del servizio, anche temporaneo,
- ponga in serio pericolo l'incolumita' del presunto renitente, il
- quale, allora, non potra' che essere giustificato se reagisce con
- violenza all'esecuzione del provvedimento dell'autorita'.
- Va pure sottolineato, peraltro, che piu' spesso l'arbitrarieta'
- dell'atto, nella nozione che in precedenza si e' suggerita,
- rappresenta un vizio di tale intensita' per la fattispecie
- amministrativa, da escludere la ricorrenza di un atto di pubblico
- potere dotato degli attributi di forma e tipicita' che ne
- condizionano la legittima esistenza come tale. Ed in tal caso appare
- indiscutibile la legittimita' della reazione del singolo (59). Se si
- riflette difatti sulla nozione di arbitrarieta' in precedenza fornita,
- appare chiaro che, l'utilizzazione di forza esecutiva di natura
- materiale per il perseguimento di fini pubblici, e' rigorosamente
- formalizzata nelle norme che ne condizionano la legittimita' alla
- sussistenza di presupposti tipici la cui mancanza cancella la stessa
- attribuzione del potere. In parole povere, se l'uso di potesta'
- esecutiva non rappresenta attributo generalizzato dell'azione
- amministrativa la norma che lo attribuisce per il caso concreto non e'
- semplicemente norma d'azione o, se si vuole, norma sul corretto
- esercizio del potere, ma e' vera e propria norma di attribuzione del
- potere. Sicche', il difetto che vizia il comportamento di chi utilizzi
- tale potesta' al di fuori dei presupposti normativi non e'
- semplicemente l'illegittimita', ma la carenza di potere. Cio' e' tanto
- piu' vero per quella speciale forza esecutiva rappresentata dalla
- coercizione materiale per l'ottemperanza ad un provvedimento
- amministrativo, quale possibile fonte "causativa" di una reazione che
- presenti i connotati di un reato di violenza, resistenza, oltraggio a
- pubblico ufficiale. In questo caso, l'esecutorieta' del provvedimento
- amministrativo e' qualcosa di piu' della semplice efficacia dell'atto
- sino ad una pronunzia demolitoria del giudice amministrativo, e si
- scontra spesso con il valore inviolabile della liberta' morale , e
- talvolta materiale, del singolo. Ne deriva che il principio di
- legalita' e soprattutto i princi'pi di tipicita' e nominativita' del
- provvedimento amministrativo reclamano l'osservanza piu' rigorosa, ed
- il difetto di presupposto del provvedimento dotato di forza coercitiva
- materiale rappresenta, in questa speciale circostanza, invariabilmente
- carenza di potere in concreto.
- Esemplificando, l'attivita' del pubblico ufficiale che tragga in
- arresto il colpevole di un reato per il quale il codice di rito non
- prevede ne' l'arresto in flagranza ne' il fermo, opera in una
- situazione di vera e propria carenza di attribuzione in concreto del
- potere e non semplicemente in uno stato di semplice illegittimita'
- (60). In definitiva, l'art. 4 d.l.lgt. cit. s'interpone nei rapporti
- tra autorita' e singolo in una fase di avanzata esecuzione materiale
- del provvedimento, nella quale il riconoscimento del potere esecutivo
- e' cosi' rigorosamente tipizzato che ogni scarto tra modello tipico di
- azione e fattispecie concreta conduce ad un vero e proprio difetto di
- attribuzione, ed e' quindi fuori luogo ogni interferenza del principio
- di esecutorieta'.
-
- 5. Il requisito tacito della proporzionalita' nella reazione.
- La seconda delle pronunzie riportate prende specificamente
- posizione in ordine alla necessita' che la reazione giustificata ex
- art. 4 d.l.lgt. cit., sia contenuta nei limiti della proporzionalita'
- rispetto all'atto arbitrario del pubblico ufficiale (61). Al riguardo,
- da un lato, si e' ritenuto che la proporzione tra reazione ed atto
- rappresenti un'inutile superfetazione dogmatica, dal momento che il
- limite alla reazione giustificabile e' gia' legislativamente segnato
- attraverso i requisiti strutturali delle fattispecie di reato
- richiamate (62). Sicche', ad esempio, una violenza eccedente i limiti
- tipici sussumibili nell'art. 336 c. p., non sarebbe giustificata, non
- tanto per l'assenza di un requisito di proporzionalita' della
- reazione, quanto piuttosto per l'atipicita' della condotta rispetto
- alla previsione dell'art. 4 d.l.lgt. cit. D'altra parte, si e' al
- contrario ribadito che sarebbe in ogni caso indispensabile per
- l'applicabilita' della scriminante, una reazione strettamente limitata
- al quantum necessario per paralizzare l'attivita' arbitraria
- dell'agente (63).
- Evidentemente il problema non e' solo sistematico, dal momento
- che, in un caso, sarebbe escluso ogni sindacato di adeguatezza della
- reazione da parte del giudice, una volta riconosciuti in essa gli
- estremi di una delle fattispecie di reato richiamate dalla norma;
- nell'altro, il margine di discrezionalita' nel riconoscere la
- scriminante sarebbe esteso sino all'accertamento della proporzione tra
- la singola razione in concreto e l'atto arbitrario. La dottrina,
- d'altronde, ha di frequente instaurato un parallelo di struttura tra
- la reazione difensiva e la legittima difesa e tra la reazione verbale
- e la provocazione. Su questo presupposto s'e' dunque affermata la
- necessita' di un rapporto di proporzionalita' soprattutto per le
- ipotesi di reazione piu' affini alle condotte inquadrabili nel
- disposto dell'art. 52 c. p., consigliando invece maggiore cautela
- nella valutazione della proporzione nella giustificazione
- dell'oltraggio, per le difficolta' di soppesare il valore delle
- espressioni ipotizzabili (64).
- Il fondamento liberale della fattispecie e la natura di causa di
- giustificazione in senso stretto, ma soprattutto il suo fondamento,
- riconoscibile nella promozione dell'autotutela della liberta' morale e
- personale del singolo, richiedono una proporzione nella reazione.
- Al riguardo la legittimazione ad una reazione, sproporzionata
- rispetto al limite dell'autotutela, parrebbe rinnegare le ragioni del
- fondamento costituzionale della fattispecie, ravvisabile
- nell'introduzione di uno strumento di riduzione alla legalita'
- dell'azione dei pubblici poteri, di uno strumento di salvaguardia
- nelle mani del singolo per il rispetto, nell'esercizio del potere, di
- quelle "regole del giuoco", la cui alterazione nel senso opposto e'
- chiaramente fuorviante rispetto allo scopo perseguito.
- D'altra parte, le stesse ragioni gia' esaminate che reclamano la
- natura di causa di giustificazione stricto sensu intesa dell'art. 4
- d.l.lgt. cit., riconducono sul piano della liceita' oggettiva la
- scriminante, riducendo il valore riconosciuto, nella struttura della
- norma, ai profili di scusabilita' puramente psicologica della condotta
- del singolo. Se, dunque, la reazione e' lecita in relazione
- all'assetto formalizzato dei rapporti tra autorita' e singolo, per il
- quale e' consentito reagire quando l'attivita' eccede le norme di
- azionabilita' del potere, non possono trovare posto nella reazione
- quegli eccessi smodati, forse comprensibili sul piano psicologico, ma
- non legittimati sotto il profilo del ristabilimento dell'equilibrio
- giuridico. Insomma, l'affermazione che e' illecito ogni frammento di
- attivita' che eccede le regole democratiche di composizione dei
- rapporti tra potere pubblico e soggezione privata, vale anche per il
- singolo, cui e' lecito difendersi reagendo, non offendere
- prevaricando.
- Infine, e' la medesima funzione di autotutela riconoscibile nella
- fattispecie a sottintendere un valore di proporzionalita' ed
- adeguatezza nella reazione, irrinunciabile nella prospettiva di una
- composizione serena dei rapporti tra azione dell'autorita' e
- soggezione necessaria del singolo.
- Appare, dunque necessario un rapporto di proporzionalita' nella
- reazione che, peraltro, trova un addentellato letterale nella
- struttura della norma quando questa richiede che alla reazione "abbia
- dato causa" l'arbitrio del pubblico ufficiale (65). Al riguardo e'
- tuttavia necessaria un'ultima precisazione. La necessita' di un
- rapporto di proporzione tra offesa e reazione non puo' sostituire in
- toto la valutazione di equilibrio prefigurata dal legislatore con
- l'indicazione delle fattispecie di reato scriminate. Un giudizio di
- bilanciamento generale e', difatti, gia' in tabulas, e, sostituire la
- valutazione dell'interprete a quella normativa, rappresenta
- un'operazione ai limiti della legalita'. Cionondimeno non va taciuto
- che, nella disposizione, a fronte di un'indicazione generica della
- condotta del pubblico ufficiale, e' indicata una serie di fattispecie
- di reato differenti e diversamente sanzionate (66), sicche', pur
- all'interno della previsione legislativa, una valutazione di
- adeguatezza tra azione e reazione s'impone. Probabilmente, la scelta
- interpretativa preferibile consiste nel ritenere giustificato,
- rispetto ad un'aggressione arbitraria, un tipo astratto di
- comportamento reattivo, coincidente con una delle fattispecie di reato
- ipotizzate dalla norma, ritenendo poi proporzionati tutti i possibili
- fatti di varia intensita' che a quella categoria appartengono.
- Esemplificando, ad un comportamento arbitrario perpetrato con l'uso
- della forza, sara' lecito opporsi con le stesse modalita' astratte
- (vim vi repellere licet), ma saranno scriminate esclusivamente tutte
- le possibili gradazioni del comportamento reattivo violento che non
- esorbitino dai limiti dei reati previsti dagli artt. 336-337 c.p. Al
- contrario, alla stregua del canone di proporzione, sara' illecita una
- reazione violenta ad una condotta arbitraria semplicemente
- oltraggiosa.
- Nell'ipotesi di frattura del nesso di proporzionalita', la natura
- di causa di giustificazione della fattispecie suggerisce
- l'applicazione dell'art. 55 c.p. (67). E' evidente, tuttavia, che la
- disposizione in tema di eccesso sara' applicabile esclusivamente
- quando rimanga comunque impregiudicato il nesso causale tra atto
- arbitrario e reazione del singolo. La funzione selettiva tra
- fattispecie di reazione assolutamente ingiustificate e, pertanto,
- estranee alla scriminante, ed ipotesi, invece, semplicemente di
- reazione eccessiva, e' affidata al requisito del rapporto causale tra
- atto arbitrario e reazione. Una volta situata la reazione nell'alveo
- della scriminante, sara' poi necessario vagliare il rispetto di un
- parametro di proporzione astratta al cui interno giustificare tutte le
- fattispecie reattive. I profili di reazione eccedenti tale rapporto
- saranno regolati dall'art. 55 c.p. (68).
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- (1) Si esprimono ugualmente in termini di "causa di non punibilita'" :
- Cass., sez. VI, 14 giugno 1980 n. 7658, Riv. pen. 1980, 613; Cass. 7
- maggio 1973 n. 833, Cass. pen. Mass. ann. 1975, 169; Cass. 9 dicembre
- 1972, ivi, 1973, 770. Cfr. anche Pisapia, Fondamento e limiti delle
- cause di esclusione della pena, Riv it. dir. pen. 1952, 9, nt. 34;
- Grispigni, I delitti contro la pubblica amministrazione, Roma, 1953,
- 123; nonche' da ultimo Padovani, Diritto Penale, Milano, 1990, 297.
- (2) Cfr. per l'equiparazione tra "esimenti e "cause di
- giustificazione", nella manualistica corrente, Antolisei, Manuale di
- diritto penale, pt. gen., X ed., Milano, 1987, 232: "Le cause di di
- giustificazione le quali ... sono comunemente dette esimenti...";
- Fiandaca-Musco, Diritto penale, pt. gen., II ed., Bologna, 1989, 193 :
- "...Cause di giustificazione (ovvero anche esimenti)...", e passim in
- tutta l'opera, ove la sinonimia e' estesa anche alla terminologia
- "scriminanti".
- (3) Cfr. lucidamente Romano, Cause di giustificazione, cause scusanti,
- cause di non punibilita', Riv. it. dir. proc. pen 1990, 60: "Oltre a
- cause di giustificazione e a cause di esclusione della colpevolezza,
- sono presenti dunque nel sistema penale anche cause di non punibilita'
- in senso stretto: le prime rendono lecito un fatto tipico, le seconde
- rendono non colpevole un fatto tipico ed antigiuridico, le terze
- rendono non punibile un fatto tipico, antigiuridico e colpevole". Cfr.
- anche Vassalli, Cause di non punibilita', Enc. dir., Milano, 1960,
- vol. VI, 609.
- (4) Cfr. in questi termini la magistrale ricostruzione di Santamaria,
- Lineamenti di una dottrina delle esimenti, Napoli, 1961, 285 ss., il
- cui insegnamento e' seguito, da ultimo, da Fiore, Diritto penale, pt.
- gen., vol. I, Torino 1993, 299-306; si veda anche Romano, op. cit., 55
- e ss. e spec. 60-65.
- (5) Per l'inapplicabilita' dell'art. 59 u. c. c. p. alle cause di non
- punibilita' in senso stretto, cfr. Romano, op. cit., 71; Grosso,
- L'errore sulle scriminanti, 1961, 107; Pedrazzi, L'exceptio veritatis.
- Dogmatica ed esegesi, Riv. it. dir. pen. 1954, 429. Contra, Vassalli,
- op. cit., 625 e, da ultimo, La dottrina italiana
- dell'antigiuridicita', in Festschrift fur H.-H. Jescheck, 1985, 438.
- Cfr. anche Santamaria, op. cit., 233 ss., nonche' Siracusano, Reazione
- ad atto arbitrario di pubblico ufficiale ed arbitrarieta' putativa,
- Riv. it. dir. proc. pen. 1973, 935 ss., spec. 939.
- (6) In tal senso cfr. Antolisei, Manuale di diritto penale, pt. sp.,
- vol. II, 1986, 839; Crespi, L'atto arbitrario del pubblico ufficiale
- quale causa di liceita' della reazione del privato, Riv. it. dir. pen.
- 1948, 301; Spizuoco, La reazione agli atti arbitrari del pubblico
- ufficiale nel diritto penale, Napoli, 1951, 20; Spasari, Osservazioni
- sull'eccesso arbitrario del pubblico ufficiale e sulla liceita' del
- comportamento reattivo del privato, in Studi Antolisei, vol. III,
- Milano, 1965, 343; Siracusano, op. cit., 937 s.
- (7) Magistralmente Marinucci, Fatto e scriminanti, note dommatiche e
- politico-criminali, in Diritto penale in trasformazione, a cura di
- Marinucci e Dolcini, Milano, 1985, 177 ss.
- (8) Letteratura sterminata e non solo propriamente tecnico-giuridica:
- per un efficace accenno cfr. Sandulli, Legittimita' di difesa, non di
- resistenza, Giust. pen. 1935, II, 401 ss., ivi indicazione delle opere
- di Grozio, Jhering, Pagano, Filangieri, Romagnosi, Masucci. Cfr. anche
- Cassandro, Diritto di resistenza, Noviss. Dig. It., vol. XV, 605 e
- ss. Si veda comunque per una formulazione particolarmente attuale, e
- di straordinaria incisivita', Locke, Trattato sul governo, cap. XVIII,
- Della tirannide, trad. it., Torino, 1948, 399: "La' dove la legge
- finisce comincia la tirannide, quando la legge sia trasgredita a danno
- di altri, e chiunque nell'autorita' eccede il potere conferitogli
- dalla legge e fa uso della forza che ha al proprio comando per
- compiere nel riguardo dei sudditi cio' che la legge non permette,
- cessa, in cio', d'essere magistrato, e, in quanto delibera senza
- autorita', ci si puo' opporre a lui come ci si oppone ad un altro
- qualsiasi che con la forza vi'ola il diritto altrui... Se colui che ha
- l'autorita' d'impossessarsi della mia persona per la via, tenta di
- penetrare a forza nella mia casa per eseguire un mandato, posso
- oppormi a lui come ad un ladro e ad un brigante, nonostante ch'io
- riconosca che egli ha un ordine ed un'autorita' legali tali, da
- autorizzarlo ad arrestarmi fuori".
- Per la tradizione romanistica si veda, a titolo esemplificativo,
- Nov. 124, c. 3 : "Concediamo, dunque, anche a quelli che sono
- convenuti, di non riconoscere ai funzionari esecutivi un potere
- maggiore di quello previsto dalla nostra costituzione, e se (questi
- ultimi) volessero esigere da loro di piu', abbiano la facolta' di
- resistere loro"; o anche, significativamente, la legge 5 C. de Jure
- fisci : "Stabiliamo che sia lecito per tutti coloro che ne possano
- trarre vantaggio, opporsi con la forza a chi fosse venuto ad
- impossessarsi dei beni di un altro ligio alle leggi : cosicche' se
- anche i funzionari avessero osato allontanarsi dal dettato della legge
- vigente, (essi) siano impediti nel compimento di un illecito dalla
- resistenza degli stessi privati", (nostre traduzioni).
- Il principio e' presente anche nel diritto canonico, si veda
- infatti Corpus Juris canonici, c. 6, De sententia excomunicationis,
- suspensionis et interdicti, VI : "Inoltre, poiche' tutte le leggi ed i
- princi'pi del diritto consentono di opporsi alla forza con la forza e
- consentono a tutti di difendersi, sarebbe lecito senza dubbio allo
- stesso Decano (se il predetto funzionario avesse preteso di spogliare
- ingiustamente (la terra) con tutti i suoi beni materiali od occuparla
- con violenza come piu' sopra gia' detto) tutelarsi contro la sua
- violenza ed ingiustizia", (nostra traduzione).
- (9) L'art. 50 del progetto preliminare alla costituzione disponeva:
- "Quando i pubblici poteri violino le liberta' fondamentali ed i
- diritti garantiti dalla costituzione, la resistenza all'oppressione e'
- diritto e dovere del cittadino". Si osservi tuttavia che una delle
- ragioni di discussione che condussero alla sua soppressione, fu
- ravvisata nella portata d'incitamento alla ribellione "collettiva" che
- taluno colse nella norma: non dunque la validita' del principio in se'
- medesimo nella sua interpretazione individualizzante, ma il pericolo
- di una sua interpretazione nel senso di un esercizio "collettivo"
- della liberta' riconosciuta, consigliarono taluni per la cancellazione
- integrale. Cfr. per una chiarificazione in tal senso Mastino, Atti
- dell'Assemblea Costituente, Discussioni, vol. V, seduta del 23 maggio
- 1947, 4194-4195. Nella medesima prospettiva di distinzione tra
- resistenza individuale e collettiva, cfr. anche Mortati, op. loc. ult.
- cit., 4195.
- (10) Si vedano in tal senso : Santoro, Manuale di diritto penale, pt.
- sp., vol. II, Torino, 1962, 245; Riccio, I delitti contro la pubblica
- amministrazione, Torino, 1955, 125, nt. 31, per il quale il
- principio di resistenza "e' nello spirito della costituzione, pur non
- essendovi alcuna norma che lo ammetta espressamente"; Curatola,
- Osservazioni in tema di resistenza legittima, reale e putativa,
- Giust. pen. 1952, II, 1116; Spizuoco, Accertamenti dell'attualita'
- della resistenza legittima, Giust. pen. 1970, II, 378; Ramajoli, La
- resistenza individuale: fondamento costituzionale e riflessi penali,
- Arch. pen. 1972, 24 s.; tra i costituzionalisti molto esplicito nel
- senso del testo, Barile, Il soggetto privato nella costituzione
- Italiana, Padova, 1953, 251.
- (11) Cfr. relazione La Pira, in Atti c. c., vol. II, 14, citata da
- Carullo, La costituzione della Repubblica italiana, Milano, 1959, 19;
- perspicuamente anche Mortati : "Non l'uomo e' in funzione dello Stato,
- ma quest'ultimo in funzione dell'uomo, nel senso che suo fine e' di
- assicurare lo svolgimento della persona umana e di garantirne i
- diritti" (Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 1968, I, 146).
- (12) Cfr. Corte cost. 3 luglio 1956 n. 11, Giust. pen. 1956, I, 294.
- Incisivamente anche Amato, Individuo e autorita' nella disciplina
- della liberta' personale, 304 : "L'art. 2 rovescia l'ottocentesca
- priorita' dello Stato (recepita e potenziata dal fascismo) e
- identifica nella persona umana il valore base del sistema positivo,
- destinato ad operare non solo nel rapporto tra Stato e singolo, ma
- anche nella determinazione dei modi e dei fini dell'articolazione
- democratica cui si ispira l'organizzazione dei pubblici poteri"; si
- veda anche Siracusano, op. cit., 936.
- (13) Lucidamente Romano, op. cit., 61. L'idea della reazione come
- difesa delle proprie liberta' rappresenta, d'altronde, il punto di
- vista culturale del legislatore liberale del 1889 cui si deve la prima
- compiuta formulazione della norma: cfr. in tal senso la Relazione al
- progetto Zanardelli, 1883, art. 169 "Ognuno ha il diritto di difendere
- anche con la forza, dove la legge o la legittima autorita' non ordini
- diversamente, la sua liberta' individuale e l'inviolabilita' del suo
- domicilio"; in seguito si veda la Relazione al progetto Zanardelli,
- 1887, art. 184, quando si afferma che non puo' "imporsi al cittadino
- di subire impassibile la violazione dei propri diritti soltanto
- perche' colui che li viola e' un pubblico funzionario". Contraria a
- qualunque limitazione che si volesse apportare al principio di
- resistenza e' la Relazione definitiva al codice Zanardelli, 1889, art.
- 192 ove si afferma che cio' sarebbe stato in "opposizione alle
- guarentigie dei diritti che si volessero riconoscere e sancire".
- (14) Cfr. sempre Romano, op. cit., 63 ss.
- (15) Romano. op. cit., 64.
- (16) Cfr. Levi, Delitti contro la pubblica amministrazione, Milano,
- 1935, 153; Guarneri, Diritto di resistenza e oltraggio, Riv. it. dir.
- pen. 1936, 465; Chiarotti, Le cause speciali di non punibilita', Roma,
- 1946, 115; Vassalli, op. cit., 613; ma soprattutto Morselli, La
- reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale, Padova, 1966, 96,
- che riprende un insegnamento di Nuvolone, I limiti taciti della norma
- penale, Palermo, 1947, 22.
- (17) Cfr. sempre Morselli, op. cit., 94.
- (18) E' nella logica del diritto penale come extrema ratio che i
- livelli di illiceita' del fatto s'innalzino progressivamente fino alla
- qualificazione penalistica in funzione della insufficienza delle altre
- sanzioni disponibili e della conformita' dell'uso della sanzione
- penale allo scopo di tutela perseguito. Cfr. per una prima
- informazione Fiandaca-Musco, Diritto penale, pt. gen., II ed.,
- Bologna, 1989, 40-43. Per un approfondimento Angioni, Contenuto e
- funzioni del concetto di bene giuridico, Milano, 1983, 215 s.;
- Marinucci, Politica criminale e riforma del diritto penale, Jus 1974,
- 463 ss.
- (19) Sulle finalita' politico-istituzionali delle norme scriminanti,
- cfr. Marinucci, Fatto e scriminanti, cit., 219.
- (20) L' impostazione e' quella, notoria, di Marinucci, op. ult. cit.,
- 213 ss.
- (21) Cfr. per es. Cass., sez. VI, n. 159570/1983: "Nell'ipotesi del
- reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, prevista dall'art.
- 336 c. p., l'arbitrarieta' del comportamento del pubblico ufficiale
- deve essere oggettivamente esistente, e non supposta dall' imputato:
- la teoria della scriminante putativa non puo', quindi, essere
- seguita"; Cass. 24 gennaio 1985, Riv. pen. 1985, 1136; Cass., sez.
- VI, 11 ottobre 1984, Giust. pen. 1985, II, 350; Cass., sez. VI, 14
- dicembre 1982, Mass. dec. pen. 1983, m. 157061, seguita da ampia nt.
- di precedenti nello stesso senso; da ultimo cfr. ancora Cass. 16
- ottobre 1986, Riv. pen. 1989, 105 (m); Cass. 16 dicembre 1987, Riv.
- pen. 1989, 864 (m); Cass. sez. V, 21 dicembre 1988, Giust. pen. 1989,
- II, 257 ss.; Cass. sez. VI, 21 marzo 1990, Riv. pen. 1991, 58 ss.; si
- veda per una recente pronunzia nel senso dell'ammissibilita'
- dell'arbitrio putativo, Pret. Arezzo, 19 gennaio 1991, Bozzi, Cass.
- pen. 1992, 2205 ss.
- (22) Si veda, con la consueta lucidita', Marinucci, op. cit., 226-
- 233, ma specialmente 232.
- (23) Cfr. per es. Morselli, op. cit., 133 ss.; Maggiore, Diritto
- penale, vol. II, tomo I, Bologna, 1948, 221.
- (24) Per un'analisi davvero esemplare del fenomeno si veda comunque
- Nigro, Giustizia amministrativa, Bologna, 1983, passim e soprattutto
- l'intero cap. IX, specialmente 238 ss.
- (25) Si veda in tal senso Cass., sez. VI, 24 novembre 1984, Riv. pen.
- 1985, 738; cfr. anche Cass. 3 luglio 1979, ivi, 1980, 389. Si noti
- tuttavia che l'affermazione ha assunto natura tralatizia e si ripete
- spesso immutata sin dalla vigenza del cod. Zanardelli: cfr. quanto
- afferma in proposito Venditti, La reazione agli atti arbitrari del
- pubblico ufficiale, Milano, 1954, 168.
- (26) Cfr. Morselli, op. cit., 133. Riporta l'affermazione senza
- condividerne l'assunto anche Ardizzone, Reazione legittima ad atti
- arbitrari del pubblico ufficiale, Enc. Dir., Milano, 1988, vol. XXXIX,
- 8.
- (27) Cfr. ancora Morselli, op. loc. cit.; Manzini, Trattato di diritto
- penale, Torino, 1921, vol. V, 292.
- (28) "... Quando il pubblico ufficiale abbia dato causa al fatto
- eccedendo con atti arbitrari ..." (corsivo nostro).
- (29) Si veda nel senso del testo Cernetti, Sull'applicabilita' del
- disposto di cui al comma III dell'art 59 c. p. alla discriminante
- prevista dal d.l.lgt. 14 settembre 1944 n. 288, Arch. pen. 1946,
- 408; piu' diffusamente Venditti, op. cit., 170 s., e spec. nt. 20;
- cfr. anche dello stesso autore, Sul cosiddetto "arbitrio putativo",
- Giur. it. 1954, II, 143.
- (30) Cfr. Cass. 11 gennaio 1940, Sc. pos. 1940, 178: "...Ammesso in
- merito che l'imputato d'oltraggio abbia agito nell'opinione e nella
- convinzione di opporsi doverosamente ad una ingiusta pretesa, tale
- soggettiva convinzione ... incide sul dolo dell'agente e ne influenza
- l'anima, escludendo ogni personale ed interessato movente". Cfr. anche
- Cass. 10 gennaio 1939, Riv. it. dir. pen. 1939, 505; Trib.
- Caltanissetta, 5 aprile 1935,
- Foro it. rep. 1935, voce Oltraggio, n. 60 : "Ben puo' essere invocata
- la legittima difesa dell'imputato di violenza a pubblico ufficiale
- quando abbia commesso il fatto per difendere un suo diritto contro
- atti arbitrari del pubblico ufficiale. Puo' ricorrere la scriminante
- anche quando gli atti del pubblico ufficiale non sono arbitrari, se
- tali sono stati, non colposamente, ritenuti dall'imputato. Ricorre
- infatti in questo caso la scriminante della legittima difesa
- putativa".
- (31) Si vedano le limpide pagine dell'oramai classico saggio di
- Bricola, Dolus in re ipsa, Milano, 1960, passim.
- (32) Il suggerimento espositivo e' di Siracusano, op. cit., 939, che
- amplia uno schema gia' contenuto in Crespi, op. cit., 319 e Venditti,
- La reazione, cit., 175.
- (33) L'esempio e' tratto da Trib. Saluzzo, 9 gennaio 1952, Giur. it.
- 1952, II, 204 ss.
- (34) In tal senso, per tutti, cfr. Siracusano, op. cit., 942 ss.
- (35) E' questo l'orientamento privilegiato costantemente dalla
- giurisprudenza, la quale, tuttavia, di rado e' riuscita a fornire un
- criterio univoco per la distinzione tra norme extrapenali integratrici
- e non integratrici del precetto penale: cfr. per es. Cass. 14 febbraio
- 1975 Cass. pen. Mass. ann. 1975, 516, ove ulteriori richiami.
- (36) Cosi' infatti Crespi, op. cit., 321.
- (37) Si veda in tal senso, puntualmente, Pulitano', L'errore di
- diritto nella teoria del reato, Milano, 1976, 270 ss.; Grasso,
- Considerazioni in tema di errore su legge extrapenale, Riv. it. dir.
- proc. pen. 1976, 138 ss.
- (38) Cosi' invece Crespi, op. cit., 319, persuaso da Marsich,
- L'arbitrio putativo, Scuola pos. 1927, II, 194: "Se fosse vero che
- l'arbitrio putativo ha sempre efficacia scriminante, le norme dettate
- a tutela del principio di autorita' potrebbero, da parte del privato,
- dirsi come non scritte".
- (39) Molto persuasivo sul punto Bricola, Tutela della pubblica
- amministrazione e princi'pi costituzionali, in Studi in onore di
- Santoro Passarelli, vol. VI, 1970, 144 e 145; il problema e' sentito
- soprattutto in materia di oltraggio : si veda in argomento Palazzo,
- Oltraggio, Enc. Dir., vol. XXIX, Milano, 1979, 851 e 852;
- sull'auspicabilita' della cancellazione dal codice dei delitti di
- oltraggio si vedano espressamente Fiandaca e Musco, Diritto penale,
- pt. sp., vol. I, Bologna, 1988, 223.
- (40) Cfr., in tema di stato di necessita', Cass. sez. III, n.
- 175444/1987 : "L'esimente dello stato di necessita' puo' essere
- invocata anche da chi agisca nell'erronea convinzione di trovarsi in
- uno stato di assoluto bisogno, sempre che tale convinzione sia
- logicamente scusabile; in tema di legittima difesa cfr. la chiarissima
- motivazione di Cass. sez. III, n. 186611/1992 che mutatis mutandis
- rappresenta un utile guida anche per l'arbitrio putativo: "La
- legittima difesa putativa postula i medesimi presupposti di quella
- reale, con la sola differenza che, nella prima la situazione di
- pericolo non sussiste obiettivamente, ma e' supposta dall'agente a
- causa di un erroneo apprezzamento dei fatti. Tale errore ... deve ...
- trovare adeguata giustificazione in qualche fatto che, sebbene
- malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilita' di
- determinare nell'agente la giustificata persuasione di trovarsi
- esposto al pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sicche' la
- legittima difesa putativa non puo' valutarsi al lume di un criterio
- esclusivamente soggettivo e desumersi, quindi, dal solo stato d'animo
- dell'agente, dal solo timore o dal solo errore, dovendo invece essere
- considerata anche la situazione obiettiva che abbia determinato
- l'errore. Essa, pertanto, puo' configurarsi se ed in quanto l'erronea
- opinione della necessita' di difendersi sia fondata su dati di fatto
- concreti, di per se' inidonei a creare un pericolo attuale, ma tali da
- giustificare, nell'animo del reagente, la ragionevole persuasione di
- trovarsi in una situazione di pericolo; persuasione che peraltro deve
- trovare adeguata correlazione nel complesso delle circostanze
- oggettive in cui l'azione della difesa venga ad estrinsecarsi".
- (41) Cfr. in tal senso le preoccupazioni manifestate all'indomani
- della storica sentenza di Corte cost. n. 364/1988 da Bernardini di
- Pace su Il giornale 7 aprile 1988 con un articolo significativamente
- intitolato "L' impunita' codificata". La sentenza della Corte
- costituzionale e' pubblicata in Riv. it. dir. proc. pen. 1988, 686 ss.
- con nota di Pulitano', Una sentenza storica che restaura il principio
- di colpevolezza. Si veda anche Fiandaca, Principio di colpevolezza ed
- ignoranza inescusabile della legge penale <<prima lettura>> della
- sentenza n. 364/88, Foro it. 1988, I, 1385 ss.
- (42) Cfr. in tal senso Pulitano', op. ult. cit., 689.
- (43) Cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. sez. V, 15 aprile 1992,
- Pahor, in questa Rivista, 1/1993, 73 s. (massima).
- (44) Cfr. Cass. 13 dicembre 1985, Riv. pen. 1987, 276 (m); Cass. 14
- marzo 1986,ivi, 28 ss.; Cass. 9 aprile 1986, ivi, 133 ss.; Cass. 3
- giugno 1986, ivi, 225 ss.; Cass. 13 luglio 1989, Riv. pen. 1990, 792
- (m); Cass. 28 settembre 1989, ivi, 885 (m); Cass. 30 maggio 1990, Riv.
- pen. 1991, 954 (m); Cass. 3 marzo 1992, Cass. pen. 1992, 1797 ss.
- (45) Si vedano Manzini, Trattato, cit., 1986, 434 s., Antolisei,
- Manuale, cit., 837; Levi, Delitti, cit., 402.
- (46) Cosi' soprattutto Crespi, L'atto, cit., 307 e Id., Sulla nozione
- di atto arbitrario e della discrezionalita' dell'atto in particolare,
- Riv. it. dir. pen 1949, 487; nello stesso senso anche Fiandaca-Musco,
- Diritto penale, cit., pt. sp., 231 s.
- (47) Cfr. in argomento magistralmente Nigro, Studi sulla funzione
- organizzatrice della pubblica amministrazione, Milano, 1966, 791 ss. e
- Id., Giustizia, cit., 194 e 238-241.
- (48) Le espressioni tra virgolette sono di Nigro, op. ult. cit., 240.
- (49) Cfr. per tutti Fiandaca-Musco, Manuale, cit, 233 s.
- (50) Cfr. sempre Fiandaca-Musco, op. loc. ult. cit..
- (51) Cfr., pur con accenti diversi Crespi, L'atto, cit., 307 e, ancora
- piu' esplicitamente, Sulla nozione, cit., 489: "... Mentre
- l'illegittimita' si riferisce all'atto in se' e per se',
- l'arbitrarieta' riguarda il comportamento ... non si tratta di due
- dati distinti ... ma di uno stesso ed identico fenomeno, visto ora a
- parte obiecti, ora a parte subiecti". Si veda anche quanto osservato
- da Ardizzone, op. cit., 6, per il quale "non bisogna confondere il
- piano delle connessioni linguistiche in cui e' articolata la singola
- disposizione normativa, con la struttura delle fattispecie da quella
- determinata" e "e' ben possibile che un unico requisito di fattispecie
- sia indicato da una pluralita' di espressioni linguistiche".
- (52) Il termine "arbitrio" indica inizialmente il giudizio di un
- arbiter effettuato secondo le modalita' tipiche del giudizio non
- formale, ossia secondo equita' piu' che secondo norme giuridiche. Si
- tratta di un attivita' decisoria svincolata da legacci normativi e
- procedurali. Ma dalla facolta' di giudicare senza guida normativa alla
- facolta' di giudicare e poi agire con licenza il passo e',
- semanticamente, molto breve.
- (53) Cfr. in termini solo in parte simili Solinas, In tema di
- resistenza legittima agli atti arbitrari del p. u., Riv. pen. 1977,
- 613.
- (54) Cosi', invece, Spasari, op. cit., 334 e ss. e Venditti, La
- reazione, cit., 98 e 102 e specialmente 112.
- (55) Si vedano in tal senso Fiandaca-Musco. Diritto penale, cit., 229
- e ss. e, da ultimo, Visconti, Nuove tendenze applicative in tema di
- reazione legittima ad atti arbitrari dal pubblico ufficiale?, Foro it.
- 1993, II, 592, in nota a Trib. S. Maria Capua Vetere 4 novembre 1991,
- Cecere.
- (56) Si veda per l'enunciazione del problema Solinas, op. cit., 609;
- Spasari, op. cit., 335. Per una limpida identificazione della portata
- del principio di esecutorieta' si veda Sandulli, Manuale di diritto
- amministrativo, XV ed., Napoli, 1989, 613 ss.
- (57) Cfr. in tal senso Sandulli, op. ult. cit., 615; Giannini, Diritto
- amministrativo, III ed., Milano, 1993, vol. II, 829-831.
- (58) Si veda per un'elencazione di provvedimenti strutturalmente
- suscettibili di esecuzione Giannini, op. cit., 832 ss.
- (59) Espressamente in tal senso Sandulli, op. ult. cit., 615.
- (60) Per una distinzione tra difetto di potere e mera illegittimita'
- cfr. sempre Sandulli, op. cit., 638 ss.; estremamente chiaro al
- riguardo e' soprattutto Giannini, Diritto, cit., 307-311. Cfr. anche
- Nigro, Giustizia, cit., 183-196, specie 195, che riporta
- l'orientamento della giurisprudenza sul punto, anche se con specifico
- riguardo alle implicazioni in tema di riparto di giurisdizione. Si
- veda, ancora, Cannada-Bartoli, La tutela giudiziaria del cittadino
- verso la P.A., II ed., Milano, 1964, 93 e 133.
- (61) Si vedano nello stesso senso, Cass. 28 novembre 1953, Cornali,
- Riv. it. dir. pen. 1954, 416; Cass. 11 Marzo 1958, Segatti, Riv. it.
- dir. proc. pen. 1958, 815; Cass. 19 novembre 1965, Musumeci, Cass.
- pen. 1966, 1340; Cass. 13 marzo 1970, Cass. pen. Mass. ann. 1971,
- 1079; e piu' di recente Cass. sez. VI, 17 aprile 1984, Guzzonato,
- Giust. pen. 1985, II, 200 ss.; Cass. 17 aprile 1986, Fiorillo, Riv.
- pen. 1987, 789; Cass. 24 febbraio 1989, Monacelli, Riv. pen. 1990,
- 682. Sull'argomento, in dottrina cfr. specialmente Azzali, Reazione
- all'eccesso arbitrario e punibilita' del soggetto, Milano, 1958, 74
- ss.; Spasari, Osservazioni, cit., 341-342; per un accenno cfr.
- Fiandaca-Musco, Diritto penale, cit., 233.
- (62) In tal senso Santoro, op. cit., 196 ; Curatola, Osservazioni in
- tema di resistenza legittima, reale e putativa, Giust. pen. 1952,
- 1113; Canino, Sulla sproporzione della reazione per l'applicazione
- dell'art. 4 r. d. l. 14 settembre 1944 n. 288, Giust. pen. 1954, II,
- 799; De Marsico, Sul concetto di proporzionalita' fra reazione del
- privato e l'atto arbitrario del pubblico ufficiale, Riv. it. dir.
- proc. pen. 1912, II, 560, che, senza mezzi termini afferma "... Ogni
- indagine sulla proporzionalita' fra il materiale obbiettivo del reato
- e l'arbitrio che l'origino' dovrebbe non che stimarsi superfluo,
- proscriversi come contraria a legge".
- (63) Si veda Venditti, La reazione, cit., 149 ss.; Maggiore, Diritto
- penale, Bologna, 1950, tomo I, vol. II, 220; Battaglini e Vassalli, La
- nuova legislazione penale, 1946, vol. I, 86; Spasari, op. cit., 341
- ss.; riassuntivamente Ardizzone, op. cit., 4.
- (64) Esemplare, in tal senso, l'analisi di Venditti, op. loc. cit.;
- ma si veda anche Azzali, op. cit., 74 ss.
- (65) Cfr. per tutti Fiandaca-Musco, op. cit., 233.
- (66) In tal senso Azzali, op. cit., 74.
- (67) Cosi' Venditti, La reazione, cit., 177 ss. ; contra Azzali, op.
- cit., 116 ss.
- (68) Per la considerazione relativa al fatto che l'applicabilita'
- dell'art. 55 c.p. alla fattispecie e' suggerita dalla sua natura di
- causa di giustificazione, cfr. Venditti, La reazione, cit., 177 s.,
- ove anche l'osservazione sul fatto che la carenza di previsione
- espressa nell'art. 55 c.p. non appare decisiva, per la posteriorita'
- cronologica della reazione legittima rispetto alla compilazione del
- codice.
- Trani
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