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                                                      Marco Del Gaudio
La reazione legittima agli atti arbitrari del pubblico ufficiale fra diritto penale
e principi costituzionali
 
(Commento a Cass. pen. sez. VI, 11 maggio 1993 n. 4814,
ed a Cass. pen. sez. VI, 20 maggio 1993 n. 5222).
(Pubblicato in Rivista Penale dell'Economia, 1994)

 

1. Premessa.
Le pronunzie riportate in epigrafe, nel complesso, non vanno
oltre una conferma di acquisizioni, in giurisprudenza sufficientemente
consolidate, sul tema della reazione legittima agli atti arbitrari del
pubblico ufficiale.
Cionondimeno, e naturalmente anche a causa dell'effetto
"confermativo" che da esse promana per alcune gia' ferme, ma non
indiscutibili, soluzioni fornite per questioni "centrali" nella
ricostruzione dogmatica della fattispecie, esse sollecitano qualche
riflessione in relazione alla natura giuridica dell'art. 4 d.l.lgt. n.
288 del 14-9-1944, al valore semantico e poi tecnico-giuridico
dell'arbitrarieta' dell'atto, ed infine alla necessita' di un
requisito di proporzionalita' nella reazione.
Dal raffronto tra le due pronunzie e' facile osservare che la
S.C., in un caso qualifica la fattispecie di cui all'art. 4 come
"esimente", nell'altro opta invece per una qualificazione in termini
di "causa di non punibilita'" (1). Entrambe le pronunzie, per la
verita', non appaiono argomentativamente impegnate sul punto
specificamente rivolto all'esatta configurazione della natura
giuridica della fattispecie, sicche' si ricava netta l'impressione che
la terminologia utilizzata sia intesa dalla S. C. in senso atecnico,
senza eccessiva preoccupazione per il valore sistematico delle
qualificazioni prescelte. Senonche' la qualificazione in termini di
esimente sottintende, nel linguaggio corrente, il rinvio alla nozione
di causa di giustificazione in senso stretto, come categoria dogmatica
dotata di sue proprie peculiarita' sistematiche ed applicative (2).
Ne' puo' essere taciuto che la terminologia di "cause di non
punibilita'" evoca immediatamente l'immagine di quei limiti alla
punibilita' del reo dettati, piuttosto che dall'esclusione
dell'antigiuridicita' obiettiva del fatto, da valutazioni piu'
propriamente attinenti all'opportunita' politico-criminale di non
punire (3). Ma se l'indicazione proveniente dalla S. C. e'
indubbiamente equivoca, non rimane che razionalizzare a posteriori il
quadro delle possibili opzioni dommatiche, saggiando in seguito la
loro tenuta sistematica alla luce dei princi'pi costituzionali.
L'approccio dogmatico senza dubbio preferibile appare, allora, quello
che individua nelle "esimenti" la natura di concetto di genere, al cui
interno trovano sistemazione le tre species, peculiari e
contrassegnate ognuna dalla propria autonomia sistematica, delle cause
di giustificazione in senso stretto, delle scusanti, dei limiti
istituzionali alla punibilita' (4). E' dunque alla luce di tale scelta
sistematica che e' necessario vagliare la qualificazione in se'
"neutra" della S. C. in termini di "esimente" o "causa di non
punibilita'".
D'altronde le conseguenze dell'opzione dogmatica in un senso o
nell'altro non si arrestano al profilo puramente tecnico-descrittivo,
e paiono invece rilevantissime anche sul terreno applicativo. La
ricorrenza di una causa di giustificazione cancella ogni conseguenza
giuridica legata all'illiceita' del fatto: non e' consentito
legittimamente difendersi (art. 52 c. p.) nei confronti di un fatto
giustificato, ne' sul suo presupposto puo' fondarsi imputazione per un
reato accessorio; non sarebbero fondate pretese risarcitorie per le
offese ad esso causalmente riconducibili, mentre ne e' consentita
l'applicazione analogica. Ma soprattutto la causa di giustificazione
stricto sensu intesa, opera anche se putativa (art. 59 terzo comma c.
p.). Se il fatto e', al contrario, semplicemente qualificato "non
punibile", rimangono impregiudicate le sanzioni civili, e' lecito ad
esso legittimamente reagire, non trova ostacoli la configurazione
dell'accessorieta' criminosa, non e' consentita l'estensione analogica
ed e' dubbia l'operativita' putativa (5).
 
2. La natura di causa di giustificazione dell'art. 4 d.l.lgt. 288/1944.
Se si riflette, tuttavia, sul valore generale e sul fondamento
giuridico, nonche' sul modus operandi dell'art. 4 d.l.lgt. cit., non
debbono residuare dubbi sulla natura di vera e propria causa di
giustificazione della fattispecie (6).
Probabilmente ogni valutazione della norma che tralasci di
considerare la sua portata extrapenalistica ed il suo nucleo di
principio rappresentativo della restaurazione liberale, suggerito
dall'interpretazione storico-giuridica, e' mistificante e
inevitabilmente riduttiva. La natura di causa di giustificazione della
fattispecie e' imposta dalla considerazione che la conquista liberale
della legittimita', se non della doverosita', della resistenza
individuale al sopruso, non tollera restrizioni di sorta. La reazione
all'atto arbitrario del pubblico ufficiale, in un'autentica
ambientazione nella matrice dello Stato di diritto, non puo' essere
semplicemente consentita e dunque "scusata", o, peggio, tollerata per
ragioni politico-criminali. Non e' di questo che si tratta quando
dev'essere valutata la portata operativa di una formula come lo Stato
di diritto che, prima ancora di rappresentare un paradigma politico-
sociale, e' regula juris dell'esercizio concreto del potere. Si
tratta, piuttosto, di rinvenire nell'ordinamento positivo le regole
che esprimono realmente l'autolimitazione dei poteri di supremazia
dell'istituzione, e di ribadire la legittima operativita' di quei soli
atti di potere contrassegnati dalla conformita' al diritto. Cosi',
ogni frammento di attivita' amministrativa che eccede la regula juris
non puo' che astrattamente legittimare la reazione difensiva del
singolo. I limiti di questa reazione sono indicati, tra l'altro,
dall'art. 4 d.l.lgt. cit. Ma questo non e' un problema compositivo
esclusivamente penalistico. Una delle virtu' della causa di
giustificazione e' la sua finalita' non strettamente giuridico-penale
(7). E la finalita' della reazione legittima agli atti arbitrari del
pubblico ufficiale, nella sua necessaria ambientazione costituzionale,
e' l'attuazione del presidio garantistico contenuto nello Stato di
diritto come formula che s'interpone nella dinamica dei rapporti tra
autorita' e liberta', istituzione e singolo. Il declassamento della
reazione legittima a semplice causa di non punibilita', al di la'
dell'effetto immediatamente giuridico-positivo di rendere
configurabili sanzioni non penalistiche per la condotta reattiva,
assume un ruolo altamente simbolico per una ricostruzione dei rapporti
tra autorita' e liberta' nella quale, l'opposizione al sopruso
ammantato di forme legali, puo' essere al piu' tollerata sul piano
psicologico-umano, non legittimata su quello giuridico generale.
La funzione di bilanciamento tra l'interesse all'esecutorieta'
"ad ogni costo" dell'atto amministrativo ed il diritto di resistenza
(8), inteso come affermazione della dignita' personale ed esplicazione
della personalita' individuale, disvela nell'art. 4 d.l.lgt. cit. la
natura di causa di giustificazione.
Il riconoscimento del diritto di resistenza come valore
prevalente nel disegno costituzionale della dinamica dei rapporti tra
autorita' e liberta' non appare, per vero, contestabile. Anche se il
riconoscimento espresso del diritto di resistenza, come matrice da cui
si dipana anche il fondamento culturale della reazione legittima agli
atti arbitrari, non risulta trascritto dall'art. 50 del progetto
preliminare nel dettato costituzionale definitivo (9), appare
incomprensibile ogni lettura complessiva della Carta che non ne
implichi il tacito riconoscimento (10). Tralasciando per il
momento l'analisi delle singole norme in tal senso significative, e
soprattutto di quelle che pongono le regole dell'esercizio della
funzione amministrativa, e' sufficiente qui richiamare il contenuto
dell'art. 2 cost.: l'affermazione del principio per cui "e' lo Stato
per la persona e non la persona per lo Stato" (11), e
dell'intangibilita' del patrimonio di manifestazioni della
personalita' umana (12), rappresenta il presupposto inequivoco per
l'inammissibilita' costituzionale di un obbligo di prona acquiescenza
del singolo al sopruso formalizzato. E' patrimonio irrinunciabile di
un assetto democratico dei rapporti individuo-istituzione il
riconoscimento di un diritto di reazione all'arbitrio come piena
esplicazione della personalita' del singolo e dell'autonomia
individuale, sia all'interno dell'istituzione, sia, all'estremo,
contro di essa. Quanto cio' sia producente per una configurazione
dell'art. 4 d.l.lgt. cit. come causa di giustificazione stricto sensu
intesa, e' di immediata evidenza. Il fatto e' che, quando si agisce
nel presupposto di una causa di giustificazione, la dimensione
oggettiva della fattispecie e', piuttosto che tollerata, considerata
dall'ordinamento espressione di liberta' (13). La prevalenza del
principio di liberta' espresso dal diritto di resistenza svuota del
disvalore di evento, in relazione all'intero ordinamento, la
fattispecie reattiva all'atto arbitrario.
E' agevole verificare come qualunque altro paradigma esplicativo
fallisce il compito di manifestare, prima sul terreno penalistico e
poi su quello dell'ordinamento generale, la soluzione liberal-
democratica al conflitto autorita'-liberta' accolta dalla
costituzione. Non vale, allo scopo, l'utilizzazione dello schema
penalistico della "scusante". Se cosi' fosse, si realizzerebbe un
assetto della dinamica del conflitto tra esercizio del potere e
diritto di resistenza del singolo, costituzionalmente artificioso :
l'amministrazione ha il potere di portare ad esecuzione atti
arbitrari, il singolo deve subirli e, sul piano oggettivo, la sua
reazione e' illecita; tuttavia il suo stato psicologico e'
comprensibile, sicche' la colpevolezza puo' essere esclusa. Ma cosi'
si ribadisce l'arroganza del potere, e la mancanza di sanzione assume
il triste sapore di magnanimo perdono. Resta percio' aggirata
l'operativita' reale dell'autolimitazione del potere esclusivamente al
suo esercizio legittimo e, lo Stato di diritto, diviene la mera
formula riassuntiva di un'utopia nel momento stesso in cui la
fattispecie reattiva non viene riconosciuta lecita per l'intero
ordinamento. Se l'istituzione non riconosce lecita la reazione ad ogni
atto costrittivo di liberta' che superi il limite della legalita', ma
semplicemente ne tollera gli effetti sul piano dell'esigibilita'
psicologica, quel limite diviene nient'altro che un confine segnato
col gesso, di facile e continuo trapasso.
Meno che mai la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 4
d.l.lgt. cit. consente la sua iscrizione dogmatica nella categoria
delle cause di non punibilita' in senso stretto (14). Le cause di non
punibilita', nell'accezione rigorosa che ne consente la distinzione
dalle altre fattispecie di esenzione dalla sanzione penale, "non hanno
nulla a che vedere con il disvalore oggettivo del fatto, ne' con la
situazione esistenziale-psicologica dell'agente" (15). Al contrario,
se le ragioni della legittima sussistenza dell'art. 4 d.l.lgt. cit.
nell'ordinamento ricalcano la soluzione costituzionale della dinamica
autorita'-liberta', la norma sulla reazione legittima e' proprio il
risultato della valutazione, alla stregua dell'intero ordinamento, di
interessi interni alla "meritevolezza di pena" della condotta. In
altri termini, alla luce dei princi'pi costituzionali di prevalenza
dell'istanza personalista e di supremazia esclusivamente funzionale
dell'amministrazione nei confronti dei singoli, e' insostenibile che
l'impunita' per la reazione al sopruso rappresenti solo il risultato
di una scelta dettata da motivi di opportunita' politico-criminale e
non di una valutazione di conformita' della condotta del singolo a
valori costituzionali prevalenti sull'istanza punitiva
dell'ordinamento penale. Valgono insomma, anche in questo caso,
mutatis mutandis, le osservazioni che sono state svolte per respingere
la configurazione della fattispecie come "scusante".
Qualche piu' approfondita osservazione merita una posizione
dottrinale che individua, nella fattispecie di cui all'art. 4 d.l.lgt.
cit., un limite esegetico alla configurazione del fatto tipico dei
reati contro la pubblica amministrazione previsti dagli artt. 336 e
ss. c. p. (16). Si qualifica, in altri termini, la legittimita'
dell'attivita' del pubblico ufficiale, requisito tacito di fattispecie
per tutte le norme incriminatrici relative all'oltraggio, alla
resistenza, alla violenza a pubblico ufficiale, sicche' in sua
mancanza, il fatto e' atipico. Si ribadisce, inoltre, che l'art. 4
d.l.lgt. cit. manca, nel raffronto con le norme di cui agli artt. 336
e ss., dell'estremo dell'eccezionalita', elemento ritenuto
caratterizzante le cause di giustificazione (17). Ebbene, l'approccio
teleologico in precedenza utilizzato per l'identificazione della
natura giuridica della reazione legittima, parrebbe a prima vista
ininfluente per soppesare il valore della ricostruzione teorica
sommariamente appena enunciata. Tutto sommato, sembrerebbe che fondare
le fattispecie penalistiche di oltraggio, violenza, resistenza a
pubblico ufficiale sul presupposto della legittimita' dell'azione
amministrativa non produca perdite secche sul piano della
ricostruzione costituzionalmente orientata del rapporto autorita'-
singolo. In altri termini sembrerebbe che l'operazione si riduca
all'abituale e fagocitante anticipazione del giudizio di
antigiuridicita' al momento del fatto tipico. Non e' cosi'. Esaurire
la portata dell'art. 4 d.l.lgt. cit. sul piano del rilievo meramente
penalistico della condotta, e' operazione insidiosamente riduttiva
dell'intima funzionalita' compositiva e del valore simbolico-
descrittivo della fattispecie, rispetto all'assetto dei rapporti tra
amministrazione e singolo. La portata applicativa dell'operazione e',
d'altronde, parimenti incisiva per la rinuncia, implicita ma
evidente, ad un'affermazione generalizzata di liceita' della
fattispecie di reazione con valenza alla stregua dell'intero
ordinamento. La valutazione di non conformita' della fattispecie
concreta alla configurazione penalistica del tipo non vuol dire ancora
che il fatto sia lecito toto jure, almeno se si rimane nella logica
del principio di sussidiarieta' (18). Al contrario, la valutazione di
liceita' contenuta nella scriminante non e' riducibile all'ambito
strettamente penalistico. La causa di giustificazione realizza una
composizione tra il valore protetto dalla norma incriminatrice e
quello, prevalente, di natura generale e spesso di rango
costituzionale, il cui presidio e' proprio affidato alla scriminante.
In parole povere, non soddisfa alle esigenze di un rapporto
istituzione-singolo di ispirazione autenticamente democratica dire
soltanto che reagire ad un atto arbitrario non e' reato. E' necessario
dire che e' giusto.
L'assoluta necessita' di utilizzare il paradigma della causa di
giustificazione deriva allora, in via immediata, dalla "generalita'"
del principio di liceita' su cui poggia la reazione agli atti
arbitrari di pubblico potere ed, inoltre, dalla sua finalita' non
strettamente giuridico-penale. E' chiarissimo che l'art. 4 d.l.lgt.
cit.. persegue una finalita' ulteriore rispetto alla semplice non
punibilita' del soggetto che reagisce: si tratta di una finalita'
politico-istituzionale (19) resa evidente persino dal momento storico
della sua rinnovata introduzione nell'ordinamento. La separazione del
momento valutativo dell'antigiuridicita' obiettiva rispetto a quello
della selezione delle offese tipiche, cara al modello tripartito del
reato, non potrebbe trovare aliunde migliore riprova della sua
funzionalita' (20). La funzione del fatto e' sufficientemente esaurita
con la discriminazione tra fattispecie tipiche e non. Ma e' solo con
il momento valutativo dell'illiceita' oggettiva che si sale il secondo
gradino nella ricostruzione del Tatbestand penale. E' questo il
momento per una valutazione, alla luce dell'intero ordinamento, del
fatto gia' conforme al tipo, e per la penetrazione nella fattispecie
di finalita' non strettamente legate alla protezione del bene
giuridico di categoria ed, anzi, in aperto conflitto con la tutela
ipotizzata dall'incriminazione. Non e' credibile che il funzionamento
dell'art. 4 d.l.lgt. cit. sia estraneo a questo schema compositivo tra
istanze di liberta' e incriminazione, per restare meschinamente
avvinto alla sola valutazione dell'interesse alla protezione o meno
del prestigio della pubblica amministrazione o della dignita' del
singolo funzionario. Piuttosto, con la reazione legittima agli atti
arbitrari, e' possibile l'inserzione, nella valutazione del disvalore
delle fattispecie di violenza, resistenza, oltraggio al pubblico
ufficiale, di un piano di interessi distinto, conflittuale ed infine
prevalente rispetto al valore costituito (?) dal prestigio della
pubblica amministrazione. Si misura quel valore con le ragioni della
sua legittima sussistenza quando esso e' rinnegato dalla medesima
condotta scorretta degli agenti, con le ragioni della prevalenza di un
diritto individuale all'affermazione della personalita' del singolo,
che disdegna di subire con rassegnazione un sopruso.
 
3. La configurabilita' dell'arbitrio putativo.
Ma, affermata la natura di causa di giustificazione della
reazione legittima agli atti arbitrari del pubblico ufficiale,
conviene trarne almeno la prima, conseguente, e piu' discussa
implicazione pratica. Si tratta dell'ammissibilita' della applicazione
dell'art. 59 u. c. c. p. alla fattispecie, al contrario, abitualmente
contestata dalla giurisprudenza (21).
In via preliminare e' opportuno osservare come l'errore
sull'antigiuridicita' obiettiva del fatto descrive in maniera piana e
coerente le ragioni dell'operativita' putativa delle cause di
giustificazione. Se il reato e' un fatto antigiuridico e colpevole, il
contenuto della rappresentazione e volizione, proprie dell'elemento
soggettivo, deve investire, il fatto in se stesso, assieme alla sua
valutazione di antigiuridicita'. Nel caso di specie, la volonta'
criminosa deve coinvolgere la commissione di un fatto di violenza,
oltraggio, resistenza, ritenuto antigiuridico, ovviamente secondo
quella percezione "parallela nella sfera laica" richiedibile al reo.
Sicche' l'erronea supposizione di agire per reazione legittima,
esclude dal fuoco del dolo un fatto di violenza, oltraggio, resistenza
cosi' come necessariamente munito della sua carica di disvalore
sociale percepibile dall'agente (22).
Tuttavia, pur prescindendo dall'opzione per una determinata
costruzione dogmatica del reato, operazione a questi limitati fini
effettivamente indifferente, e' necessario confrontarsi con un
atteggiamento diffusamente contrario all'applicazione dell'art. 59 u.
c. c. p. alla reazione legittima ad atti arbitrari del pubblico
ufficiale. Per la verita', la prima sensazione che si avverte, nel
ricercare le ragioni dell'atteggiamento ostile della giurisprudenza e
di parte della dottrina (23) in relazione alla configurabilita'
dell'arbitrio putativo, e' lo stupore. Non si vede, in effetti,
perche' all'art. 4 d.l.lgt. cit. debba essere riservato un trattamento
penale differenziato da quello pacificamente operante per le altre
cause di giustificazione, almeno quando quest'ultima qualificazione,
come spesso accade, non e' contestata. L'eventuale problematicita'
dell'arbitrio putativo non dovrebbe, in altri termini, derivare da
questioni diverse da quelle egualmente rilevanti ai fini della
disciplina penale, per esempio, della legittima difesa putativa. Ma,
scorrendo i massimari o le raccolte di pronunzie giurisprudenziali, si
ricava netta l'impressione che la problematicita' della configurazione
dell'arbitrio putativo derivi, piu' che da ragioni tecnico-giuridiche
peculiari alla fattispecie, dal pregiudizio culturale di fondo
rappresentato dall'intangibilita' dell'azione amministrativa. Una
presunta disparita' di posizione tra amministrazione e singolo nei
rapporti giuridici, un immotivato privilegio accordato
all'istituzione, un malcelato istinto di protezione del pubblico
ufficiale, sono le ragioni inespresse della disapplicazione dell'art.
59 u. c. alla reazione legittima di cui all'art. 4 d.l.lgt. cit.
D'altronde, sullo stesso altare ideologico, per decenni e' stata
sacrificata la normale soggezione dell'amministrazione alla condanna
giurisdizionale. Il fenomeno e' fin troppo noto perche' sia necessario
ripercorrerne le tappe (24).
Sul piano piu' propriamente tecnico-giuridico si e' peraltro
osservato di volta in volta che, anche per la formulazione letterale
dell'art. 4 d.l.lgt. cit., la fattispecie postulerebbe l'esistenza
dell'eccesso arbitrario del pubblico ufficiale come dato reale, non
essendo sufficiente la semplice supposizione dell'arbitrio da parte
del privato (25). Si e' pure osservato che le esigenze dell'ordine
pubblico e del principio di autorita' non possono essere poste nel
nulla da un'erronea rappresentazione di norme (26). Ne' si e' mancato
di ritenere che l'errore sull'arbitrarieta' dell'atto non giova al
singolo per la presunzione di legalita' che assiste gli atti dei
pubblici ufficiali sicche', chi ad essi reagisse, lo farebbe
necessariamente nel dubbio, ossia a titolo di dolo eventuale (27).
La fattispecie, al contrario, e' piu' semplice di quanto possa
sembrare, almeno nel senso che i margini di possibile perplessita'
ridondano tout-court nella piu' generale problematicita' dell'errore
su legge extrapenale previsto dall'art. 47 u. c. c. p.
Ad ogni modo, pur se l'espressione letterale (28) effettivamente
suggerisse la necessita' che l'arbitrarieta' ricorra realmente nella
fattispecie causativa della reazione, non per questo l'eventuale
errore sull'eccesso del pubblico ufficiale perderebbe rilevanza
scusante (29). E' evidente, difatti, come piu' d'una causa di
giustificazione "generale" si presenti costruita su elementi fattuali
assunti dalla norma come dati reali e non puramente supposti. Non si
giustificherebbe, altrimenti, la stessa presenza dell'art. 59 u. c.
c. p. nell'ordinamento. Quando l'art. 54 c.p. richiede la costrizione
dell'agente quale elemento della fattispecie scriminante, non ipotizza
affatto un dato semplicemente supposto da chi agisce, ma una concreta
vicenda dotata di idoneita' costrittiva. Cionondimeno nessuno dubita
dell'applicabilita' allo stato di necessita' dell'art. 59 u. c. c.p.
Si osservi inoltre come, prima dell'entrata in vigore dell'art. 4
d.l.lgt. cit., la stessa giurisprudenza utilizzasse, per giustificare
alcune situazioni di reazione ad atti arbitrari, il paradigma della
legittima difesa, ammettendone al contempo l'operativita' anche
putativa sulla base di un errore relativo all'ingiustizia della
pretesa del pubblico ufficiale (30).
Ne' appare molto sensato, alla luce del vigente ordinamento
costituzionale a base personalista, attribuire con apodittica
disinvoltura prevalenza alle esigenze di ordine pubblico o, peggio, al
principio di autorita', rispetto a valori riconducibili alla tutela
della personalita' umana nelle sue manifestazioni sociali. La natura
inviolabile della persona umana e la sua protezione anche in relazione
alle manifestazioni nei rapporti con l'autorita', non ne consente
alcuna forma di limitazione, neppure in relazione ad atti pienamente
legittimi, se non strumentale alla realizzazione della tutela di beni
almeno di pari rango costituzionale. Sarebbe allora lecito quanto meno
il dubbio che tale prevalenza possa essere accordata a beni giuridici
di inferiore statura costituzionale e, per giunta, perseguiti
attraverso atti arbitrari.
Destituita di ogni fondamento e' pure l'affermazione che la
reazione ad atto arbitrario del pubblico ufficiale, ritenuto per
errore tale, sia sempre sorretta da uno stato psicologico di dubbio,
peraltro infallibilmente connesso a dolo eventuale. La presunzione di
legittimita' dell'atto di pubblico potere, che dovrebbe fondare il
dubbio di chi reagisce, rappresenta solo un equivoco con cui si
esprime il principio di esecutorieta' del provvedimento
amministrativo. Ma l'affermazione e' soprattutto singolare, oltre che
per l'indebita generalizzazione a priori di un dato, come quello
psichico, che necessita sempre di un'indagine accurata del caso
concreto (31), perche' paradossalmente capovolge l'abituale
atteggiamento psicologico dell'agente: chi oltraggia o addirittura
percuote un pubblico ufficiale, normalmente si spinge a tanto proprio
per un eccesso di sicurezza nella fondatezza delle proprie ragioni,
tale da consentirgli di superare il "timore della divisa".
In definitiva, e riassumendo, e' plausibile una schematizzazione
delle possibili fattispecie produttive di errore sull'atto arbitrario
mediante una suddistinzione in tre ipotesi (32). Innanzitutto l'errore
del privato puo' riguardare i presupposti di fatto della causa di
giustificazione: per esempio un detenuto s'aggrappa alle sbarre della
finestra della cella, tenendo, quindi, un comportamento non
regolamentare; all'improvviso viene colpito da una pietra lanciata
contro le sbarre; riavutosi, scorge l'agente di custodia chino in un
atteggiamento ingannevole, che ai suoi occhi lo incolpa del lancio del
sasso; il detenuto allora oltraggia pesantemente l'agente (33). La
fattispecie evidenzia un chiaro errore di fatto del soggetto che
reagisce: non c'e' ragione alcuna per non applicare l'ultimo comma
dell'art. 59 c. p.
In secondo luogo l'errore puo' riguardare l'effettiva sussistenza
di una causa di giustificazione, invece non riconosciuta
dall'ordinamento: per esempio Tizio ritiene consentito reagire ad un
agente in borghese, pur avendo riconosciuto la sua qualita', perche'
non porta la divisa. In questo caso l'inescusabilita' dell'errore e'
fuori discussione, trattandosi di un evidente errore sul precetto
penale.
Infine e' possibile che il privato versi in errore sui limiti
giuridici della causa di giustificazione prevista dall'art. 4 d.l.lgt.
cit.: per esempio egli ritiene, errando sulla disposizione
amministrativa che regola le requisizioni, di essere vittima di una
ingiusta iniziativa del pubblico ufficiale. Come osservato, in questo
caso, le difficolta' interpretative non si presentano diverse da
quelle proposte in via generale dalla lettura dell'art. 47 terzo comma
c. p., quale norma che indubbiamente regola la fattispecie appena
ipotizzata (34). Sicche', se si segue l'insegnamento che discrimina,
nell'applicazione dell'art. 47 terzo comma, tra norme extrapenali
integratrici e non integratrici del precetto penale (35),
difficilmente si puo' evitare di ritenere che, nella fattispecie, le
disposizioni che disciplinano l'esercizio della funzione, quali norme
che segnano i limiti delle attribuzioni del pubblico ufficiale,
integrino invariabilmente l'elemento normativo costituito
dall'arbitrarieta' (36). Pur senza poter qui approfondirne le
motivazioni, appare tuttavia preferibile sostenere che l'elemento
intellettivo del dolo, abbracciando la globalita' della fattispecie
criminosa, debba investire anche la valutazione dell'elemento
normativo del fatto qualificato da norma extrapenale. Beninteso, e'
evidente che il livello di "riconoscibilita' sufficiente", ai fini
dell'elemento soggettivo utile per l'imputazione a titolo di dolo
sara' quello percepibile secondo la valutazione "parallela nella sfera
laica".
Ma non c'e' ragione per escludere dal contenuto dell'elemento
psicologico del privato che reagisce, la valutazione
dell'arbitrarieta' dell'atto del pubblico ufficiale. La situazione
psicologica in cui versa chi si ritiene vittima di un vero e proprio
sopruso non differisce affatto da quella riconoscibile in chi erra sul
presupposto di fatto della scriminante (37): entrambi non vogliono un
fatto di violenza, oltraggio, resistenza, nell'accezione che ne
comprende il significato di disvalore penalistico che ad essi si
accompagna, ed entrambi si attivano sul falso presupposto di tutelare
un diritto offeso. Cio' non vuol dire cancellare praticamente le
sanzioni per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione (38).
E' senza dubbio evidente che le ragioni del mantenimento di una
tutela differenziata del pubblico ufficiale, in quanto tale, appaiono
fortemente in discussione in una concezione ribaltata rispetto a
quella presupposta dal codice Rocco. Ma il fenomeno e' gia'
percepibile in un momento prioritario rispetto a quello della
determinazione della portata dell'art. 4 d.l.lgt. cit., e trova
esatta collocazione nell'identificazione della posizione riconosciuta
alla pubblica amministrazione dalla costituzione (39). Pertanto, pur
se e' logicamente conseguenziale che ad un'ambientazione
costituzionale dell'art. 4 d.l.lgt. cit. e degli artt. 336 e ss.
faccia riscontro una riduzione della portata applicativa dei delitti
piu' lontani dalla percezione costituzionale dei rapporti tra singolo
e autorita', questo non e' il risultato immediato di un inquadramento
dell'arbitrio putativo nella cornice dei princi'pi generali in tema di
errore. Difatti, non in ogni caso l'arbitrio putativo mandera' assolto
chi reagisce. Innanzitutto l'errore sull'arbitrarieta' richiedera' un
solido corredo probatorio. Ma sara' del pari necessaria l'esistenza di
un substrato oggettivo dotato di idoneita' sufficiente a trarre in
inganno l' homo ejusdem condicionis vel professionis. La rilevanza
putativa delle cause di giustificazione comuni, d'altronde, non ha mai
pregiudicato le esigenze di tutela perseguite con le incriminazioni
correlative, proprio grazie ad un'oculata operazione di selezione
delle concrete fattispecie putative scriminanti operata su base
oggettiva.
L'errore che giustifica la rilevanza putativa della scriminante
deve essere fondato, in ogni caso, su di una situazione fattuale che
possieda adeguata idoneita' a trarre in inganno l'agente. Una tale
operazione e' abitualmente, e con meritoria disinvoltura, compiuta
dalla giurisprudenza per le cause di giustificazione comuni (40) e,
ancora una volta, non si comprende perche' per la reazione legittima
agli atti arbitrari si prospettino difficolta' aggiuntive. D'altra
parte, le preoccupazioni per un indebolimento dell'autorita' della
legge, rappresentano oramai un topos che puntualmente ritorna ad ogni
passo in senso autenticamente liberale compiuto nella interpretazione
della legge penale e ad ogni tentativo di "normalizzazione" in senso
democratico del differente sistema sanzionatorio accolto dal codice
Rocco. E' gia' accaduto in relazione alla meritoria riforma dell'art.
5 c. p. (41); non sorprende che l'atteggiamento sia tuttora diffuso in
relazione alla delicatissima applicazione dell'art. 4 d.l.lgt. cit. Ma
e' inutile sottolineare come, proprio il principio di civilta'
giuridica ribadito in relazione alla portata dell'ignoranza della
legge penale, non consenta neppure il sospetto che per la reazione
legittima agli atti arbitrari possa essere esclusa la rilevanza
putativa. Le esigenze di conformita' dell'imputazione penale al
principio di colpevolezza non consentirebbero, ormai, la legittimita'
costituzionale di un'incriminazione che prescinda dalla conoscenza da
parte dell'agente del disvalore giuridico del fatto (42). Ma chi
reagisce con violenza od oltraggia il pubblico ufficiale perche'
convinto, sulla base di elementi di fatto oggettivi,
dell'arbitrarieta' della sua condotta, non "conosce" il disvalore
giuridico del fatto, neppure secondo una percezione "laica", e quel
fatto, dunque, psicologicamente non gli appartiene. Allora, escludere
la rilevanza dell'arbitrio putativo, vuol dire cancellare, in
relazione alla fattispecie, il principio di colpevolezza per
privilegiare il valore illiberale dell'acquiescenza al timore
dell'autorita'.
 
4. Il requisito dell'arbitrarieta'.
La seconda questione interpretativa riguarda, come preannunziato,
la nozione di arbitrarieta'. La prima delle pronunzie riportate
s'inscrive nel filone giurisprudenziale orientato a qualificare
l'arbitrarieta' dell'atto come un quid pluris rispetto alla semplice
illegittimita' (43). Connotato essenziale caratterizzante l'arbitrio
sarebbe, pertanto, il profilo psicologico immanente alla esecuzione
dell'atto, qualificato da "spirito di prepotenza, di vessazione o
altri scopi consimili" (44). Il principio che l'attivita' esecutiva
del pubblico ufficiale idonea a fondare la reazione legittima del
singolo debba attingere ad un grado di illiceita' qualificato rispetto
alla semplice illegittimita', e' del pari diffuso in dottrina (45),
sebbene non manchino autorevoli opinioni in senso contrario (46).
La questione, pur diffusamente trattata, e' di rado stata
affrontata tenendo nel debito conto due considerazioni per loro natura
preliminari rispetto alla delimitazione della portata dell'art. 4
d.l.lgt. cit. La prima osservazione necessaria riguarda la posizione
riconosciuta dal dettato costituzionale all'amministrazione nella
dinamica dei rapporti intersoggettivi con i privati. Si tratta di una
considerazione indispensabile per comprendere il valore di una
fattispecie, come la reazione legittima agli atti arbitrari, che si
propone di segnare indirettamente i confini dell'azione amministrativa
lecita, giacche' soltanto ad essa l'ordinamento appresta una tutela
differenziata, prima sul piano del regime amministrativo e poi su
quello penale, attraverso la protezione delle manifestazioni
giuridiche dei suoi organi. Il secondo aspetto da chiarire riguarda la
compiuta identificazione dell'attivita' cui e' lecito opporsi con vie
di fatto, quando essa si manifesti arbitraria. Spesso la ricerca e'
rimasta nel vago, riferendosi all'attivita' amministrativa tout court
senz'altra specificazione, col risultato di viziare ab initio
un'indagine che, depurata di un equivoco, sarebbe risultata forse meno
assillata da preoccupazioni di mantenimento dell' "ordine pubblico".
La posizione riconosciuta all'amministrazione nel disegno
costituzionale conserva, pur nella dinamica dei rapporti
intersoggettivi con gli amministrati, i connotati di un'effettiva
supremazia che le derivano, oltre che dalla natura di Stato "a diritto
amministrativo" dell'ordinamento, anche dal regime penalistico di
tutela che ne circonda organi ed attivita'. Ma al contempo, la
costituzione chiaramente limita tale supremazia con una serie di
vincoli normativi tra cui quello, preminente e rilevante anche ai fini
dell'oggetto penalistico di tutela, rappresentato da una disciplina
rigorosamente formale dell'esercizio del potere amministrativo ed
esecutivo. Il valore in tal senso dell'art. 97 cost. non e' materia di
queste note (47). Ad ogni modo se ne ricava che "non e'
all'amministrazione come entita' che e' attribuita preminente dignita'
nei confronti degli altri soggetti, ma e' ai singoli comportamenti di
essa, previsti e rigorosamente disciplinati, quanto alla sostanza e
quanto alla forma, dall'ordinamento, che e' assicurata efficacia per
il raggiungimento dei concreti fini assegnati alla stessa
amministrazione" (48). In altri termini, non e' sul piano dei rapporti
intersoggettivi che l'amministrazione sovrasta i singoli, ma in quanto
esercita le potesta', finalizzate alla cura degli interessi
collettivi, in maniera tipica e formale; quelle sole potesta',
specificamente riconosciute e attribuitele normativamente
dall'ordinamento, e utilizzate secondo le regole di azionabilita' del
potere che ne scandiscono, ad un tempo, anche i limiti e le ragioni di
preminenza.
Nello Stato di diritto il presidio, amministrativo come penale,
che assiste l'amministrazione, riguarda l'esercizio della funzione,
non la soggettivita' pubblica in quanto tale. L'art. 4 d.l.lgt. cit.
non fa che rendere esplicito sul piano penalistico questo assunto
liberale. Lo statuto protettivo dell'amministrazione (artt. 336 e ss.
c. p.) ha senso costituzionale solo se inteso nei limiti della
protezione della funzione; ma l'esercizio della funzione e'
inconcepibile se non e' manifestato come supremazia tipica e formale
e, dunque, neppure la tutela penalistica deve intervenire li' dove non
e' riconoscibile l'esercizio della funzione. Allora l'art. 4 d.l.lgt.
cit. segna il limite estremo della tutela penalistica elargita
all'amministrazione e, contemporaneamente, e' lo strumento per
l'ambientazione costituzionale delle fattispecie di cui agli artt. 336
e ss. c. p. L'assetto democratico dei rapporti intersoggettivi
autorita'-singolo prefigurato dalla costituzione descrive una dinamica
in cui la tutela penalistica dell'azione amministrativa assiste
esclusivamente l'esercizio lecito della funzione, dal momento che
l'oggetto giuridico della tutela e' specificatamente ed esclusivamente
il buon andamento dell'attivita' amministrativa, nella specie nella
sua fase esecutiva.
Non e' dunque lecito intralciare l'esecuzione della funzione
pubblica che, per risultare efficiente, deve mantenersi tempestiva e
ininterrotta. Ma quando l'esecuzione dell'atto amministrativo eccede i
limiti del corretto modo di esercizio del potere, e' vulnerato in
primis quel medesimo "buon andamento" in ipotesi penalisticamente
tutelato. Sicche', da un lato, vengono meno le ragioni stesse
dell'incriminazione, dall'altro la reazione si presenta come
inviolabile affermazione della personalita' del singolo nel confronto
con una sopraffazione ingiustificata.
La seconda osservazione preliminare riguarda l'identificazione
della natura dell'atto del pubblico ufficiale cui e' lecito, a tenore
dell'art. 4 d.l.lgt. cit., opporsi. Se si riflette sulla ratio della
scriminante, l'espressione apparentemente polisensa contenuta nella
disposizione appare di piu' agevole comprensione. L'esigenza del
singolo di opporre una pronta reazione, con vie di fatto, ad
un'attivita' amministrativa pone infatti in risalto il paradigma
giustificante dell'autotutela, che risulta incomprensibile se non
dinanzi ad un'attivita' amministrativa in stadio di esecuzione
materiale. La funzione compositiva ed il valore garantista dell'art. 4
d.l.lgt. cit., nello scontro tra atti di pubblico potere e reazione
privata, si colgono solamente in relazione ad un contrasto non
risolvibile nella sede giurisdizionale, che, pure, rimane il luogo
privilegiato per il controllo sull'esercizio legittimo del potere. Il
frequente accostamento della reazione materiale ex art. 4 d.l.lgt.
cit. alla legittima difesa (49), suggerisce primariamente proprio una
giustificazione razionale, comune alle due fattispecie, ed
individuabile nell'esigenza di un'autotutela immediata contro
l'illecito. Anche nella struttura dell'art. 4 d.l.lgt. cit. e' dunque
presupposta una tale attivita' illecita del pubblico ufficiale che,
per reclamare una reazione difensiva di natura materiale, non consente
di utilizzare lo strumento giurisdizionale. Ne' la conclusione muta in
relazione alla reazione verbale all'atto arbitrario che, pur se
rappresenta la piu' rozza delle affermazioni di una personalita' che
non si rassegna al sopruso, cionondimeno lascia impregiudicata la
deduzione che l'attivita' del pubblico ufficiale sia di natura
materiale, esecutiva di una deliberazione formale. L'assunto e'
d'altronde avvalorato dall'assimilazione, altrettanto diffusa di
quella precedente, della reazione verbale ex art. 4 d.l.lgt. cit. alla
provocazione (50), che bene evidenzia un rapporto di immediatezza tra
"offesa" e "reazione" tutto giuocato sul piano della realta' materiale
della vicenda. Non si tratta, pertanto, di offrire al singolo un
sindacato pressoche' illimitato sulla legittimita' degli atti
amministrativi, autorizzandolo implicitamente alla piu' scomposta
delle reazioni contro ogni atto dell'autorita'. La portata della
scriminante e' piu' limitata, e riguarda quelle attivita' esecutive di
provvedimenti illegittimi che necessitano di una reazione immediata
per la conservazione del bene da essi aggredito.
Alla luce delle precisazioni appena effettuate e', allora,
incomprensibile ogni tentativo di interpretazione del requisito
dell'arbitrarieta' tendente ad una sua distinzione dalla semplice
illegittimita' dell'atto. Se le regole dell'esercizio del potere
rappresentano il limite oltre il quale non e' riconosciuta una
supremazia dell'autorita', ed esprimono al contempo le ragioni
costituzionali di una tutela differenziata degli atti di pubblico
potere, e' gia' la difformita' del singolo atto rispetto al modello
tipico legislativamente predeterminato a fondare il diritto di
reazione dell'amministrato. E' tuttavia soltanto quando
l'illegittimita' del provvedimento ridonda in una attivita' esecutiva
costrittiva delle liberta' del singolo, che e' consentito reagire
materialmente, senza l'intermediazione giurisdizionale. In
quest'ottica non e' poi cosi' incomprensibile il linguaggio normativo.
L'arbitrarieta' e' un attributo relativo a condotte materiali, non e'
vizio tipico dell'atto amministrativo. L'atto, d'altronde, e'
arbitrario per il solo fatto di prestare esecuzione ad un
provvedimento illegittimo con quelle forme e modalita' autoritative e
repressive che l'ordinamento riserva in via esclusiva all'esecuzione
degli atti amministrativi conformi alle regole di esercizio del
potere. Non si puo' ammanettare chi semplicemente non si ferma al
semaforo rosso; ma neppure e' consentito limitare la liberta'
personale del colpevole di un reato al di fuori dei presupposti del
codice di rito. Il pubblico ufficiale "eccede i limiti delle sue
attribuzioni" quando esegue un provvedimento illegittimo, giacche' il
confine delle sue attribuzioni si arresta in corrispondenza
dell'esercizio lecito della funzione da eseguire. Come osservato,
l'esercizio della supremazia amministrativa e' sempre tipico e
formale. Quando manca il substrato della fattispecie che legittima
l'uso di un determinato potere amministrativo, l'esercizio di quel
potere e' atipico, arbitrario, eccede l'attribuzione effettuata dalla
legge. Si puo' dire che l'attribuzione di potere amministrativo e'
sempre concreta, relativa alla fattispecie individuata, non e' mai
generalizzata. L'esercizio del potere segue la cura dell'interesse
pubblico concreto, sicche' se la fattispecie e' diversa da quella
prevista dall'ordinamento, il potere non c'e', non e' attribuito.
L'apparente tautologia "eccedere i limiti delle proprie
attribuzioni con atti arbitrari" si risolve, allora, in un'analitica
specificazione delle concrete modalita' della fattispecie: quando si
eccedono i limiti delle attribuzioni normative l'atto e' illegittimo;
il comportamento che lo porta ad esecuzione fuori dai presupposti
tipici e formali e' arbitrario (51).
D'altronde il valore semantico di "arbitrario" e' pienamente
conforme alla nozione di comportamento non regolato da norme di
diritto, e dunque, nella fattispecie, alla nozione di comportamento
manifestato al di fuori delle regole di esercizio tipico e formale del
potere (52). Ugualmente, la carica di aggressivita' all'altrui sfera
giuridica intrinseca nella nozione di arbitrarieta' accolta nell'art.
4 d.l.lgt. cit., e' chiaramente verificabile nel confronto con il
significato penalistico dell'aggettivo desumibile dagli artt. 508,
609, 682 e soprattutto 392 e 393 c. p. che del pari se ne servono.
L'invasione di azienda agricola e' "arbitraria" in quanto vulnera il
diritto di godimento del dominus. La perquisizione o ispezione abusiva
e' fattispecie di raffronto ancor piu' significativa, esemplificando
una vicenda tipica di atto arbitrario del pubblico ufficiale senza
dubbio idoneo a "dar causa" ad una reazione scomposta giustificabile,
quando integrasse gli estremi di uno dei reati di cui agli artt. 336 e
ss., ex art. 4 d.l.lgt. cit. Anche nella fattispecie di ingresso in
luoghi militari in cui l'accesso non e' consentito, l'arbitrarieta'
manifesta i connotati di un comportamento svincolato da norme
permissive o di regolamentazione delle facolta' giuridiche e di
aggressione di interessi giuridici distinti e prevalenti. D'altra
parte, l'esercizio delle proprie ragioni si presenta "arbitrario" non
per la carenza di un fondamento sostanziale alla pretesa vantata, ma
perche' essa non e' esercitata secondo le regole di azionabilita' dei
diritti prefigurate dall'ordinamento: la difformita' tra il corretto
uso del "potere" giuridico inerente all'azionabilita' della pretesa e
le modalita' del suo esercizio lecito, anche in questo caso, dunque,
si traduce in un'aggressione arbitraria della sfera giuridica altrui
(53).
E' ingiustificato, pertanto, ritenere che l'espressione normativa
indichi necessariamente nell'arbitrarieta' dell'atto un quid pluris
rispetto al semplice dato oggettivo dell'eccesso dai limiti delle
proprie attribuzioni (54).
Meno che mai puo' sostenersi, d'altronde, la necessita' che il
complemento all'illegittimita' dell'atto racchiuso nel requisito
dell'arbitrarieta' rimandi all'accertamento di un intento vessatorio,
capriccioso o dovuto a malanimo del pubblico ufficiale che esegue
l'atto. Alle ragioni sistematiche attinenti alla conformita'
costituzionale dell'art. 4 d.l.lgt. cit. che identificano
nell'illegittimita' il dato sufficiente per fondare la reazione del
singolo, si sommano, difatti, ulteriori difficolta' applicative e di
sistema che conseguono ad un'interpretazione in chiave soggettiva
dell'arbitrarieta'. Il fatto e' che l'affermazione della liberta'
morale individuale dinanzi al sopruso, non puo' passare attraverso la
valutazione preventiva delle motivazioni psicologiche dell'azione del
pubblico ufficiale.
Richiedere che il singolo prima della reazione soppesi le
motivazioni dell'agente, provandosi a riconoscere l'intento vessatorio
o meno della condotta e, soltanto riconosciuto con certezza il dolo
qualificato, si determini a reagire, vuol dire, da un lato, cancellare
la pratica operativita' della scriminante (55) e, dall'altro,
corroborare una lettura autoritaria dei rapporti intersoggettivi tra
amministrato ed istituzione.
Sotto il primo profilo, e' evidente che riconoscere nel pubblico
ufficiale l'intento persecutorio o vessatorio puo' risultare impresa
da "sensitivi", specie se si riflette sulla circostanza che, il
sopruso travestito di forme legali, si maschera in infiniti aspetti ed
e' tanto piu' sofisticato quanto piu' e' insidiosa l'offesa. D'altra
parte, richiedere il self-control necessario per l'indagine sui motivi
del sopruso, cancella d'un colpo il profilo di inesigibilita'
psicologica dell'acquiescenza che pure inerisce alla struttura
dell'esimente, specie con riferimento alla reazione verbale all'atto
arbitrario.
In secondo luogo riconoscere come presupposto della legittima
reazione del singolo la certezza che questi abbia del dolo qualificato
del pubblico ufficiale, implica ex adverso costruire un modello di
azione amministrativa impunemente adagiata sulla pretesa di perseguire
i fini pubblici con provvedimenti lesi'vi della sfera giuridica dei
singoli; con provvedimenti, dunque, che reclamano rassegnata
acquiescenza fintanto che l'illegittimita' non trasmodi in vera e
propria persecuzione maliziosa. Cosi' la funzione democratica e
garantista dell'autolimitazione del potere nei confini della
conformita' a diritto, svilisce a mera regola di comportamento etico
del funzionario. Insomma, all'atto di potere abusivo sarebbe lecito
reagire, non quando esso sia illegittimo e pregiudizievole, ma
scortese, prepotente e inurbano.
Si e' pure osservato che la legittimita' della reazione agli atti
arbitrari del pubblico ufficiale si presenta in contrasto col
principio di esecutorieta' del provvedimento amministrativo, dal
momento che, mentre quest'ultimo e' esecutorio pur se invalido, e
persino successivamente ad una declaratoria di illegittimita' del
giudice ordinario, l'art. 4 d.l.lgt. cit. sembra legittimare una
resistenza attiva dell'amministrato (56).
Le interferenze tra i due princi'pi appaiono astrattamente
plausibili, ma lo scontro e' assai meno drammatico di quanto a prima
vista appaia, se dalle affermazioni di principio si passa alla
valutazione delle fattispecie concrete.
La potesta' di esecuzione materiale diretta del provvedimento
amministrativo non e', in primo luogo, attributo generalizzato degli
atti di pubblico potere e risponde, al contrario, ad una rigorosa
delimitazione normativa: domina su tale attribuzione il principio di
legalita' (57). Ne deriva che la coercibilita' materiale dei doveri di
soggezione che incombono sui singoli, e' attributo esclusivo delle
fattispecie normative che espressamente la contemplano (58) e segue le
modalita' di attuazione tipica nominativamente stabilite.
Correlativamente, non tutti i provvedimenti amministrativi posseggono
caratteristiche strutturali che consentano un'esecuzione materiale a
fronte della quale sia ipotizzabile una reazione del tipo scriminato
dall'art. 4 d.l.lgt. cit. Sicche' si presenta residuale il campo di
possibile scontro tra l'esecutorieta' materiale del provvedimento
invalido e la reazione legittima del privato. Cionondimeno, quando la
fattispecie concreta si presenti realmente nei termini appena
descritti, il punto di crisi deve risolversi nel senso della liceita'
della reazione ogniqualvolta siano presenti esigenze di tutela di beni
inviolabili della personalita' umana, prevalenti su qualunque
esecuzione manu militari, di provvedimenti illegittimi. Per non
rimanere nel vago si pensi, ad esempio, alla costrizione fisica del
presunto renitente al servizio militare quando il singolo abbia gia'
ottenuto provvedimento di esonero per gravissima imperfezione fisica.
In tal caso la resistenza all'autorita' e' legittima e doverosa,
specie se l'effettivo svolgimento del servizio, anche temporaneo,
ponga in serio pericolo l'incolumita' del presunto renitente, il
quale, allora, non potra' che essere giustificato se reagisce con
violenza all'esecuzione del provvedimento dell'autorita'.
Va pure sottolineato, peraltro, che piu' spesso l'arbitrarieta'
dell'atto, nella nozione che in precedenza si e' suggerita,
rappresenta un vizio di tale intensita' per la fattispecie
amministrativa, da escludere la ricorrenza di un atto di pubblico
potere dotato degli attributi di forma e tipicita' che ne
condizionano la legittima esistenza come tale. Ed in tal caso appare
indiscutibile la legittimita' della reazione del singolo (59). Se si
riflette difatti sulla nozione di arbitrarieta' in precedenza fornita,
appare chiaro che, l'utilizzazione di forza esecutiva di natura
materiale per il perseguimento di fini pubblici, e' rigorosamente
formalizzata nelle norme che ne condizionano la legittimita' alla
sussistenza di presupposti tipici la cui mancanza cancella la stessa
attribuzione del potere. In parole povere, se l'uso di potesta'
esecutiva non rappresenta attributo generalizzato dell'azione
amministrativa la norma che lo attribuisce per il caso concreto non e'
semplicemente norma d'azione o, se si vuole, norma sul corretto
esercizio del potere, ma e' vera e propria norma di attribuzione del
potere. Sicche', il difetto che vizia il comportamento di chi utilizzi
tale potesta' al di fuori dei presupposti normativi non e'
semplicemente l'illegittimita', ma la carenza di potere. Cio' e' tanto
piu' vero per quella speciale forza esecutiva rappresentata dalla
coercizione materiale per l'ottemperanza ad un provvedimento
amministrativo, quale possibile fonte "causativa" di una reazione che
presenti i connotati di un reato di violenza, resistenza, oltraggio a
pubblico ufficiale. In questo caso, l'esecutorieta' del provvedimento
amministrativo e' qualcosa di piu' della semplice efficacia dell'atto
sino ad una pronunzia demolitoria del giudice amministrativo, e si
scontra spesso con il valore inviolabile della liberta' morale , e
talvolta materiale, del singolo. Ne deriva che il principio di
legalita' e soprattutto i princi'pi di tipicita' e nominativita' del
provvedimento amministrativo reclamano l'osservanza piu' rigorosa, ed
il difetto di presupposto del provvedimento dotato di forza coercitiva
materiale rappresenta, in questa speciale circostanza, invariabilmente
carenza di potere in concreto.
Esemplificando, l'attivita' del pubblico ufficiale che tragga in
arresto il colpevole di un reato per il quale il codice di rito non
prevede ne' l'arresto in flagranza ne' il fermo, opera in una
situazione di vera e propria carenza di attribuzione in concreto del
potere e non semplicemente in uno stato di semplice illegittimita'
(60). In definitiva, l'art. 4 d.l.lgt. cit. s'interpone nei rapporti
tra autorita' e singolo in una fase di avanzata esecuzione materiale
del provvedimento, nella quale il riconoscimento del potere esecutivo
e' cosi' rigorosamente tipizzato che ogni scarto tra modello tipico di
azione e fattispecie concreta conduce ad un vero e proprio difetto di
attribuzione, ed e' quindi fuori luogo ogni interferenza del principio
di esecutorieta'.
 
5. Il requisito tacito della proporzionalita' nella reazione.
La seconda delle pronunzie riportate prende specificamente
posizione in ordine alla necessita' che la reazione giustificata ex
art. 4 d.l.lgt. cit., sia contenuta nei limiti della proporzionalita'
rispetto all'atto arbitrario del pubblico ufficiale (61). Al riguardo,
da un lato, si e' ritenuto che la proporzione tra reazione ed atto
rappresenti un'inutile superfetazione dogmatica, dal momento che il
limite alla reazione giustificabile e' gia' legislativamente segnato
attraverso i requisiti strutturali delle fattispecie di reato
richiamate (62). Sicche', ad esempio, una violenza eccedente i limiti
tipici sussumibili nell'art. 336 c. p., non sarebbe giustificata, non
tanto per l'assenza di un requisito di proporzionalita' della
reazione, quanto piuttosto per l'atipicita' della condotta rispetto
alla previsione dell'art. 4 d.l.lgt. cit. D'altra parte, si e' al
contrario ribadito che sarebbe in ogni caso indispensabile per
l'applicabilita' della scriminante, una reazione strettamente limitata
al quantum necessario per paralizzare l'attivita' arbitraria
dell'agente (63).
Evidentemente il problema non e' solo sistematico, dal momento
che, in un caso, sarebbe escluso ogni sindacato di adeguatezza della
reazione da parte del giudice, una volta riconosciuti in essa gli
estremi di una delle fattispecie di reato richiamate dalla norma;
nell'altro, il margine di discrezionalita' nel riconoscere la
scriminante sarebbe esteso sino all'accertamento della proporzione tra
la singola razione in concreto e l'atto arbitrario. La dottrina,
d'altronde, ha di frequente instaurato un parallelo di struttura tra
la reazione difensiva e la legittima difesa e tra la reazione verbale
e la provocazione. Su questo presupposto s'e' dunque affermata la
necessita' di un rapporto di proporzionalita' soprattutto per le
ipotesi di reazione piu' affini alle condotte inquadrabili nel
disposto dell'art. 52 c. p., consigliando invece maggiore cautela
nella valutazione della proporzione nella giustificazione
dell'oltraggio, per le difficolta' di soppesare il valore delle
espressioni ipotizzabili (64).
Il fondamento liberale della fattispecie e la natura di causa di
giustificazione in senso stretto, ma soprattutto il suo fondamento,
riconoscibile nella promozione dell'autotutela della liberta' morale e
personale del singolo, richiedono una proporzione nella reazione.
Al riguardo la legittimazione ad una reazione, sproporzionata
rispetto al limite dell'autotutela, parrebbe rinnegare le ragioni del
fondamento costituzionale della fattispecie, ravvisabile
nell'introduzione di uno strumento di riduzione alla legalita'
dell'azione dei pubblici poteri, di uno strumento di salvaguardia
nelle mani del singolo per il rispetto, nell'esercizio del potere, di
quelle "regole del giuoco", la cui alterazione nel senso opposto e'
chiaramente fuorviante rispetto allo scopo perseguito.
D'altra parte, le stesse ragioni gia' esaminate che reclamano la
natura di causa di giustificazione stricto sensu intesa dell'art. 4
d.l.lgt. cit., riconducono sul piano della liceita' oggettiva la
scriminante, riducendo il valore riconosciuto, nella struttura della
norma, ai profili di scusabilita' puramente psicologica della condotta
del singolo. Se, dunque, la reazione e' lecita in relazione
all'assetto formalizzato dei rapporti tra autorita' e singolo, per il
quale e' consentito reagire quando l'attivita' eccede le norme di
azionabilita' del potere, non possono trovare posto nella reazione
quegli eccessi smodati, forse comprensibili sul piano psicologico, ma
non legittimati sotto il profilo del ristabilimento dell'equilibrio
giuridico. Insomma, l'affermazione che e' illecito ogni frammento di
attivita' che eccede le regole democratiche di composizione dei
rapporti tra potere pubblico e soggezione privata, vale anche per il
singolo, cui e' lecito difendersi reagendo, non offendere
prevaricando.
Infine, e' la medesima funzione di autotutela riconoscibile nella
fattispecie a sottintendere un valore di proporzionalita' ed
adeguatezza nella reazione, irrinunciabile nella prospettiva di una
composizione serena dei rapporti tra azione dell'autorita' e
soggezione necessaria del singolo.
Appare, dunque necessario un rapporto di proporzionalita' nella
reazione che, peraltro, trova un addentellato letterale nella
struttura della norma quando questa richiede che alla reazione "abbia
dato causa" l'arbitrio del pubblico ufficiale (65). Al riguardo e'
tuttavia necessaria un'ultima precisazione. La necessita' di un
rapporto di proporzione tra offesa e reazione non puo' sostituire in
toto la valutazione di equilibrio prefigurata dal legislatore con
l'indicazione delle fattispecie di reato scriminate. Un giudizio di
bilanciamento generale e', difatti, gia' in tabulas, e, sostituire la
valutazione dell'interprete a quella normativa, rappresenta
un'operazione ai limiti della legalita'. Cionondimeno non va taciuto
che, nella disposizione, a fronte di un'indicazione generica della
condotta del pubblico ufficiale, e' indicata una serie di fattispecie
di reato differenti e diversamente sanzionate (66), sicche', pur
all'interno della previsione legislativa, una valutazione di
adeguatezza tra azione e reazione s'impone. Probabilmente, la scelta
interpretativa preferibile consiste nel ritenere giustificato,
rispetto ad un'aggressione arbitraria, un tipo astratto di
comportamento reattivo, coincidente con una delle fattispecie di reato
ipotizzate dalla norma, ritenendo poi proporzionati tutti i possibili
fatti di varia intensita' che a quella categoria appartengono.
Esemplificando, ad un comportamento arbitrario perpetrato con l'uso
della forza, sara' lecito opporsi con le stesse modalita' astratte
(vim vi repellere licet), ma saranno scriminate esclusivamente tutte
le possibili gradazioni del comportamento reattivo violento che non
esorbitino dai limiti dei reati previsti dagli artt. 336-337 c.p. Al
contrario, alla stregua del canone di proporzione, sara' illecita una
reazione violenta ad una condotta arbitraria semplicemente
oltraggiosa.
Nell'ipotesi di frattura del nesso di proporzionalita', la natura
di causa di giustificazione della fattispecie suggerisce
l'applicazione dell'art. 55 c.p. (67). E' evidente, tuttavia, che la
disposizione in tema di eccesso sara' applicabile esclusivamente
quando rimanga comunque impregiudicato il nesso causale tra atto
arbitrario e reazione del singolo. La funzione selettiva tra
fattispecie di reazione assolutamente ingiustificate e, pertanto,
estranee alla scriminante, ed ipotesi, invece, semplicemente di
reazione eccessiva, e' affidata al requisito del rapporto causale tra
atto arbitrario e reazione. Una volta situata la reazione nell'alveo
della scriminante, sara' poi necessario vagliare il rispetto di un
parametro di proporzione astratta al cui interno giustificare tutte le
fattispecie reattive. I profili di reazione eccedenti tale rapporto
saranno regolati dall'art. 55 c.p. (68).
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(1) Si esprimono ugualmente in termini di "causa di non punibilita'" :
Cass., sez. VI, 14 giugno 1980 n. 7658, Riv. pen. 1980, 613; Cass. 7
maggio 1973 n. 833, Cass. pen. Mass. ann. 1975, 169; Cass. 9 dicembre
1972, ivi, 1973, 770. Cfr. anche Pisapia, Fondamento e limiti delle
cause di esclusione della pena, Riv it. dir. pen. 1952, 9, nt. 34;
Grispigni, I delitti contro la pubblica amministrazione, Roma, 1953,
123; nonche' da ultimo Padovani, Diritto Penale, Milano, 1990, 297.
(2) Cfr. per l'equiparazione tra "esimenti e "cause di
giustificazione", nella manualistica corrente, Antolisei, Manuale di
diritto penale, pt. gen., X ed., Milano, 1987, 232: "Le cause di di
giustificazione le quali ... sono comunemente dette esimenti...";
Fiandaca-Musco, Diritto penale, pt. gen., II ed., Bologna, 1989, 193 :
"...Cause di giustificazione (ovvero anche esimenti)...", e passim in
tutta l'opera, ove la sinonimia e' estesa anche alla terminologia
"scriminanti".
(3) Cfr. lucidamente Romano, Cause di giustificazione, cause scusanti,
cause di non punibilita', Riv. it. dir. proc. pen 1990, 60: "Oltre a
cause di giustificazione e a cause di esclusione della colpevolezza,
sono presenti dunque nel sistema penale anche cause di non punibilita'
in senso stretto: le prime rendono lecito un fatto tipico, le seconde
rendono non colpevole un fatto tipico ed antigiuridico, le terze
rendono non punibile un fatto tipico, antigiuridico e colpevole". Cfr.
anche Vassalli, Cause di non punibilita', Enc. dir., Milano, 1960,
vol. VI, 609.
(4) Cfr. in questi termini la magistrale ricostruzione di Santamaria,
Lineamenti di una dottrina delle esimenti, Napoli, 1961, 285 ss., il
cui insegnamento e' seguito, da ultimo, da Fiore, Diritto penale, pt.
gen., vol. I, Torino 1993, 299-306; si veda anche Romano, op. cit., 55
e ss. e spec. 60-65.
(5) Per l'inapplicabilita' dell'art. 59 u. c. c. p. alle cause di non
punibilita' in senso stretto, cfr. Romano, op. cit., 71; Grosso,
L'errore sulle scriminanti, 1961, 107; Pedrazzi, L'exceptio veritatis.
Dogmatica ed esegesi, Riv. it. dir. pen. 1954, 429. Contra, Vassalli,
op. cit., 625 e, da ultimo, La dottrina italiana
dell'antigiuridicita', in Festschrift fur H.-H. Jescheck, 1985, 438.
Cfr. anche Santamaria, op. cit., 233 ss., nonche' Siracusano, Reazione
ad atto arbitrario di pubblico ufficiale ed arbitrarieta' putativa,
Riv. it. dir. proc. pen. 1973, 935 ss., spec. 939.
(6) In tal senso cfr. Antolisei, Manuale di diritto penale, pt. sp.,
vol. II, 1986, 839; Crespi, L'atto arbitrario del pubblico ufficiale
quale causa di liceita' della reazione del privato, Riv. it. dir. pen.
1948, 301; Spizuoco, La reazione agli atti arbitrari del pubblico
ufficiale nel diritto penale, Napoli, 1951, 20; Spasari, Osservazioni
sull'eccesso arbitrario del pubblico ufficiale e sulla liceita' del
comportamento reattivo del privato, in Studi Antolisei, vol. III,
Milano, 1965, 343; Siracusano, op. cit., 937 s.
(7) Magistralmente Marinucci, Fatto e scriminanti, note dommatiche e
politico-criminali, in Diritto penale in trasformazione, a cura di
Marinucci e Dolcini, Milano, 1985, 177 ss.
(8) Letteratura sterminata e non solo propriamente tecnico-giuridica:
per un efficace accenno cfr. Sandulli, Legittimita' di difesa, non di
resistenza, Giust. pen. 1935, II, 401 ss., ivi indicazione delle opere
di Grozio, Jhering, Pagano, Filangieri, Romagnosi, Masucci. Cfr. anche
Cassandro, Diritto di resistenza, Noviss. Dig. It., vol. XV, 605 e
ss. Si veda comunque per una formulazione particolarmente attuale, e
di straordinaria incisivita', Locke, Trattato sul governo, cap. XVIII,
Della tirannide, trad. it., Torino, 1948, 399: "La' dove la legge
finisce comincia la tirannide, quando la legge sia trasgredita a danno
di altri, e chiunque nell'autorita' eccede il potere conferitogli
dalla legge e fa uso della forza che ha al proprio comando per
compiere nel riguardo dei sudditi cio' che la legge non permette,
cessa, in cio', d'essere magistrato, e, in quanto delibera senza
autorita', ci si puo' opporre a lui come ci si oppone ad un altro
qualsiasi che con la forza vi'ola il diritto altrui... Se colui che ha
l'autorita' d'impossessarsi della mia persona per la via, tenta di
penetrare a forza nella mia casa per eseguire un mandato, posso
oppormi a lui come ad un ladro e ad un brigante, nonostante ch'io
riconosca che egli ha un ordine ed un'autorita' legali tali, da
autorizzarlo ad arrestarmi fuori".
Per la tradizione romanistica si veda, a titolo esemplificativo,
Nov. 124, c. 3 : "Concediamo, dunque, anche a quelli che sono
convenuti, di non riconoscere ai funzionari esecutivi un potere
maggiore di quello previsto dalla nostra costituzione, e se (questi
ultimi) volessero esigere da loro di piu', abbiano la facolta' di
resistere loro"; o anche, significativamente, la legge 5 C. de Jure
fisci : "Stabiliamo che sia lecito per tutti coloro che ne possano
trarre vantaggio, opporsi con la forza a chi fosse venuto ad
impossessarsi dei beni di un altro ligio alle leggi : cosicche' se
anche i funzionari avessero osato allontanarsi dal dettato della legge
vigente, (essi) siano impediti nel compimento di un illecito dalla
resistenza degli stessi privati", (nostre traduzioni).
Il principio e' presente anche nel diritto canonico, si veda
infatti Corpus Juris canonici, c. 6, De sententia excomunicationis,
suspensionis et interdicti, VI : "Inoltre, poiche' tutte le leggi ed i
princi'pi del diritto consentono di opporsi alla forza con la forza e
consentono a tutti di difendersi, sarebbe lecito senza dubbio allo
stesso Decano (se il predetto funzionario avesse preteso di spogliare
ingiustamente (la terra) con tutti i suoi beni materiali od occuparla
con violenza come piu' sopra gia' detto) tutelarsi contro la sua
violenza ed ingiustizia", (nostra traduzione).
(9) L'art. 50 del progetto preliminare alla costituzione disponeva:
"Quando i pubblici poteri violino le liberta' fondamentali ed i
diritti garantiti dalla costituzione, la resistenza all'oppressione e'
diritto e dovere del cittadino". Si osservi tuttavia che una delle
ragioni di discussione che condussero alla sua soppressione, fu
ravvisata nella portata d'incitamento alla ribellione "collettiva" che
taluno colse nella norma: non dunque la validita' del principio in se'
medesimo nella sua interpretazione individualizzante, ma il pericolo
di una sua interpretazione nel senso di un esercizio "collettivo"
della liberta' riconosciuta, consigliarono taluni per la cancellazione
integrale. Cfr. per una chiarificazione in tal senso Mastino, Atti
dell'Assemblea Costituente, Discussioni, vol. V, seduta del 23 maggio
1947, 4194-4195. Nella medesima prospettiva di distinzione tra
resistenza individuale e collettiva, cfr. anche Mortati, op. loc. ult.
cit., 4195.
(10) Si vedano in tal senso : Santoro, Manuale di diritto penale, pt.
sp., vol. II, Torino, 1962, 245; Riccio, I delitti contro la pubblica
amministrazione, Torino, 1955, 125, nt. 31, per il quale il
principio di resistenza "e' nello spirito della costituzione, pur non
essendovi alcuna norma che lo ammetta espressamente"; Curatola,
Osservazioni in tema di resistenza legittima, reale e putativa,
Giust. pen. 1952, II, 1116; Spizuoco, Accertamenti dell'attualita'
della resistenza legittima, Giust. pen. 1970, II, 378; Ramajoli, La
resistenza individuale: fondamento costituzionale e riflessi penali,
Arch. pen. 1972, 24 s.; tra i costituzionalisti molto esplicito nel
senso del testo, Barile, Il soggetto privato nella costituzione
Italiana, Padova, 1953, 251.
(11) Cfr. relazione La Pira, in Atti c. c., vol. II, 14, citata da
Carullo, La costituzione della Repubblica italiana, Milano, 1959, 19;
perspicuamente anche Mortati : "Non l'uomo e' in funzione dello Stato,
ma quest'ultimo in funzione dell'uomo, nel senso che suo fine e' di
assicurare lo svolgimento della persona umana e di garantirne i
diritti" (Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 1968, I, 146).
(12) Cfr. Corte cost. 3 luglio 1956 n. 11, Giust. pen. 1956, I, 294.
Incisivamente anche Amato, Individuo e autorita' nella disciplina
della liberta' personale, 304 : "L'art. 2 rovescia l'ottocentesca
priorita' dello Stato (recepita e potenziata dal fascismo) e
identifica nella persona umana il valore base del sistema positivo,
destinato ad operare non solo nel rapporto tra Stato e singolo, ma
anche nella determinazione dei modi e dei fini dell'articolazione
democratica cui si ispira l'organizzazione dei pubblici poteri"; si
veda anche Siracusano, op. cit., 936.
(13) Lucidamente Romano, op. cit., 61. L'idea della reazione come
difesa delle proprie liberta' rappresenta, d'altronde, il punto di
vista culturale del legislatore liberale del 1889 cui si deve la prima
compiuta formulazione della norma: cfr. in tal senso la Relazione al
progetto Zanardelli, 1883, art. 169 "Ognuno ha il diritto di difendere
anche con la forza, dove la legge o la legittima autorita' non ordini
diversamente, la sua liberta' individuale e l'inviolabilita' del suo
domicilio"; in seguito si veda la Relazione al progetto Zanardelli,
1887, art. 184, quando si afferma che non puo' "imporsi al cittadino
di subire impassibile la violazione dei propri diritti soltanto
perche' colui che li viola e' un pubblico funzionario". Contraria a
qualunque limitazione che si volesse apportare al principio di
resistenza e' la Relazione definitiva al codice Zanardelli, 1889, art.
192 ove si afferma che cio' sarebbe stato in "opposizione alle
guarentigie dei diritti che si volessero riconoscere e sancire".
(14) Cfr. sempre Romano, op. cit., 63 ss.
(15) Romano. op. cit., 64.
(16) Cfr. Levi, Delitti contro la pubblica amministrazione, Milano,
1935, 153; Guarneri, Diritto di resistenza e oltraggio, Riv. it. dir.
pen. 1936, 465; Chiarotti, Le cause speciali di non punibilita', Roma,
1946, 115; Vassalli, op. cit., 613; ma soprattutto Morselli, La
reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale, Padova, 1966, 96,
che riprende un insegnamento di Nuvolone, I limiti taciti della norma
penale, Palermo, 1947, 22.
(17) Cfr. sempre Morselli, op. cit., 94.
(18) E' nella logica del diritto penale come extrema ratio che i
livelli di illiceita' del fatto s'innalzino progressivamente fino alla
qualificazione penalistica in funzione della insufficienza delle altre
sanzioni disponibili e della conformita' dell'uso della sanzione
penale allo scopo di tutela perseguito. Cfr. per una prima
informazione Fiandaca-Musco, Diritto penale, pt. gen., II ed.,
Bologna, 1989, 40-43. Per un approfondimento Angioni, Contenuto e
funzioni del concetto di bene giuridico, Milano, 1983, 215 s.;
Marinucci, Politica criminale e riforma del diritto penale, Jus 1974,
463 ss.
(19) Sulle finalita' politico-istituzionali delle norme scriminanti,
cfr. Marinucci, Fatto e scriminanti, cit., 219.
(20) L' impostazione e' quella, notoria, di Marinucci, op. ult. cit.,
213 ss.
(21) Cfr. per es. Cass., sez. VI, n. 159570/1983: "Nell'ipotesi del
reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, prevista dall'art.
336 c. p., l'arbitrarieta' del comportamento del pubblico ufficiale
deve essere oggettivamente esistente, e non supposta dall' imputato:
la teoria della scriminante putativa non puo', quindi, essere
seguita"; Cass. 24 gennaio 1985, Riv. pen. 1985, 1136; Cass., sez.
VI, 11 ottobre 1984, Giust. pen. 1985, II, 350; Cass., sez. VI, 14
dicembre 1982, Mass. dec. pen. 1983, m. 157061, seguita da ampia nt.
di precedenti nello stesso senso; da ultimo cfr. ancora Cass. 16
ottobre 1986, Riv. pen. 1989, 105 (m); Cass. 16 dicembre 1987, Riv.
pen. 1989, 864 (m); Cass. sez. V, 21 dicembre 1988, Giust. pen. 1989,
II, 257 ss.; Cass. sez. VI, 21 marzo 1990, Riv. pen. 1991, 58 ss.; si
veda per una recente pronunzia nel senso dell'ammissibilita'
dell'arbitrio putativo, Pret. Arezzo, 19 gennaio 1991, Bozzi, Cass.
pen. 1992, 2205 ss.
(22) Si veda, con la consueta lucidita', Marinucci, op. cit., 226-
233, ma specialmente 232.
(23) Cfr. per es. Morselli, op. cit., 133 ss.; Maggiore, Diritto
penale, vol. II, tomo I, Bologna, 1948, 221.
(24) Per un'analisi davvero esemplare del fenomeno si veda comunque
Nigro, Giustizia amministrativa, Bologna, 1983, passim e soprattutto
l'intero cap. IX, specialmente 238 ss.
(25) Si veda in tal senso Cass., sez. VI, 24 novembre 1984, Riv. pen.
1985, 738; cfr. anche Cass. 3 luglio 1979, ivi, 1980, 389. Si noti
tuttavia che l'affermazione ha assunto natura tralatizia e si ripete
spesso immutata sin dalla vigenza del cod. Zanardelli: cfr. quanto
afferma in proposito Venditti, La reazione agli atti arbitrari del
pubblico ufficiale, Milano, 1954, 168.
(26) Cfr. Morselli, op. cit., 133. Riporta l'affermazione senza
condividerne l'assunto anche Ardizzone, Reazione legittima ad atti
arbitrari del pubblico ufficiale, Enc. Dir., Milano, 1988, vol. XXXIX,
8.
(27) Cfr. ancora Morselli, op. loc. cit.; Manzini, Trattato di diritto
penale, Torino, 1921, vol. V, 292.
(28) "... Quando il pubblico ufficiale abbia dato causa al fatto
eccedendo con atti arbitrari ..." (corsivo nostro).
(29) Si veda nel senso del testo Cernetti, Sull'applicabilita' del
disposto di cui al comma III dell'art 59 c. p. alla discriminante
prevista dal d.l.lgt. 14 settembre 1944 n. 288, Arch. pen. 1946,
408; piu' diffusamente Venditti, op. cit., 170 s., e spec. nt. 20;
cfr. anche dello stesso autore, Sul cosiddetto "arbitrio putativo",
Giur. it. 1954, II, 143.
(30) Cfr. Cass. 11 gennaio 1940, Sc. pos. 1940, 178: "...Ammesso in
merito che l'imputato d'oltraggio abbia agito nell'opinione e nella
convinzione di opporsi doverosamente ad una ingiusta pretesa, tale
soggettiva convinzione ... incide sul dolo dell'agente e ne influenza
l'anima, escludendo ogni personale ed interessato movente". Cfr. anche
Cass. 10 gennaio 1939, Riv. it. dir. pen. 1939, 505; Trib.
Caltanissetta, 5 aprile 1935,
Foro it. rep. 1935, voce Oltraggio, n. 60 : "Ben puo' essere invocata
la legittima difesa dell'imputato di violenza a pubblico ufficiale
quando abbia commesso il fatto per difendere un suo diritto contro
atti arbitrari del pubblico ufficiale. Puo' ricorrere la scriminante
anche quando gli atti del pubblico ufficiale non sono arbitrari, se
tali sono stati, non colposamente, ritenuti dall'imputato. Ricorre
infatti in questo caso la scriminante della legittima difesa
putativa".
(31) Si vedano le limpide pagine dell'oramai classico saggio di
Bricola, Dolus in re ipsa, Milano, 1960, passim.
(32) Il suggerimento espositivo e' di Siracusano, op. cit., 939, che
amplia uno schema gia' contenuto in Crespi, op. cit., 319 e Venditti,
La reazione, cit., 175.
(33) L'esempio e' tratto da Trib. Saluzzo, 9 gennaio 1952, Giur. it.
1952, II, 204 ss.
(34) In tal senso, per tutti, cfr. Siracusano, op. cit., 942 ss.
(35) E' questo l'orientamento privilegiato costantemente dalla
giurisprudenza, la quale, tuttavia, di rado e' riuscita a fornire un
criterio univoco per la distinzione tra norme extrapenali integratrici
e non integratrici del precetto penale: cfr. per es. Cass. 14 febbraio
1975 Cass. pen. Mass. ann. 1975, 516, ove ulteriori richiami.
(36) Cosi' infatti Crespi, op. cit., 321.
(37) Si veda in tal senso, puntualmente, Pulitano', L'errore di
diritto nella teoria del reato, Milano, 1976, 270 ss.; Grasso,
Considerazioni in tema di errore su legge extrapenale, Riv. it. dir.
proc. pen. 1976, 138 ss.
(38) Cosi' invece Crespi, op. cit., 319, persuaso da Marsich,
L'arbitrio putativo, Scuola pos. 1927, II, 194: "Se fosse vero che
l'arbitrio putativo ha sempre efficacia scriminante, le norme dettate
a tutela del principio di autorita' potrebbero, da parte del privato,
dirsi come non scritte".
(39) Molto persuasivo sul punto Bricola, Tutela della pubblica
amministrazione e princi'pi costituzionali, in Studi in onore di
Santoro Passarelli, vol. VI, 1970, 144 e 145; il problema e' sentito
soprattutto in materia di oltraggio : si veda in argomento Palazzo,
Oltraggio, Enc. Dir., vol. XXIX, Milano, 1979, 851 e 852;
sull'auspicabilita' della cancellazione dal codice dei delitti di
oltraggio si vedano espressamente Fiandaca e Musco, Diritto penale,
pt. sp., vol. I, Bologna, 1988, 223.
(40) Cfr., in tema di stato di necessita', Cass. sez. III, n.
175444/1987 : "L'esimente dello stato di necessita' puo' essere
invocata anche da chi agisca nell'erronea convinzione di trovarsi in
uno stato di assoluto bisogno, sempre che tale convinzione sia
logicamente scusabile; in tema di legittima difesa cfr. la chiarissima
motivazione di Cass. sez. III, n. 186611/1992 che mutatis mutandis
rappresenta un utile guida anche per l'arbitrio putativo: "La
legittima difesa putativa postula i medesimi presupposti di quella
reale, con la sola differenza che, nella prima la situazione di
pericolo non sussiste obiettivamente, ma e' supposta dall'agente a
causa di un erroneo apprezzamento dei fatti. Tale errore ... deve ...
trovare adeguata giustificazione in qualche fatto che, sebbene
malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilita' di
determinare nell'agente la giustificata persuasione di trovarsi
esposto al pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sicche' la
legittima difesa putativa non puo' valutarsi al lume di un criterio
esclusivamente soggettivo e desumersi, quindi, dal solo stato d'animo
dell'agente, dal solo timore o dal solo errore, dovendo invece essere
considerata anche la situazione obiettiva che abbia determinato
l'errore. Essa, pertanto, puo' configurarsi se ed in quanto l'erronea
opinione della necessita' di difendersi sia fondata su dati di fatto
concreti, di per se' inidonei a creare un pericolo attuale, ma tali da
giustificare, nell'animo del reagente, la ragionevole persuasione di
trovarsi in una situazione di pericolo; persuasione che peraltro deve
trovare adeguata correlazione nel complesso delle circostanze
oggettive in cui l'azione della difesa venga ad estrinsecarsi".
(41) Cfr. in tal senso le preoccupazioni manifestate all'indomani
della storica sentenza di Corte cost. n. 364/1988 da Bernardini di
Pace su Il giornale 7 aprile 1988 con un articolo significativamente
intitolato "L' impunita' codificata". La sentenza della Corte
costituzionale e' pubblicata in Riv. it. dir. proc. pen. 1988, 686 ss.
con nota di Pulitano', Una sentenza storica che restaura il principio
di colpevolezza. Si veda anche Fiandaca, Principio di colpevolezza ed
ignoranza inescusabile della legge penale <<prima lettura>> della
sentenza n. 364/88, Foro it. 1988, I, 1385 ss.
(42) Cfr. in tal senso Pulitano', op. ult. cit., 689.
(43) Cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. sez. V, 15 aprile 1992,
Pahor, in questa Rivista, 1/1993, 73 s. (massima).
(44) Cfr. Cass. 13 dicembre 1985, Riv. pen. 1987, 276 (m); Cass. 14
marzo 1986,ivi, 28 ss.; Cass. 9 aprile 1986, ivi, 133 ss.; Cass. 3
giugno 1986, ivi, 225 ss.; Cass. 13 luglio 1989, Riv. pen. 1990, 792
(m); Cass. 28 settembre 1989, ivi, 885 (m); Cass. 30 maggio 1990, Riv.
pen. 1991, 954 (m); Cass. 3 marzo 1992, Cass. pen. 1992, 1797 ss.
(45) Si vedano Manzini, Trattato, cit., 1986, 434 s., Antolisei,
Manuale, cit., 837; Levi, Delitti, cit., 402.
(46) Cosi' soprattutto Crespi, L'atto, cit., 307 e Id., Sulla nozione
di atto arbitrario e della discrezionalita' dell'atto in particolare,
Riv. it. dir. pen 1949, 487; nello stesso senso anche Fiandaca-Musco,
Diritto penale, cit., pt. sp., 231 s.
(47) Cfr. in argomento magistralmente Nigro, Studi sulla funzione
organizzatrice della pubblica amministrazione, Milano, 1966, 791 ss. e
Id., Giustizia, cit., 194 e 238-241.
(48) Le espressioni tra virgolette sono di Nigro, op. ult. cit., 240.
(49) Cfr. per tutti Fiandaca-Musco, Manuale, cit, 233 s.
(50) Cfr. sempre Fiandaca-Musco, op. loc. ult. cit..
(51) Cfr., pur con accenti diversi Crespi, L'atto, cit., 307 e, ancora
piu' esplicitamente, Sulla nozione, cit., 489: "... Mentre
l'illegittimita' si riferisce all'atto in se' e per se',
l'arbitrarieta' riguarda il comportamento ... non si tratta di due
dati distinti ... ma di uno stesso ed identico fenomeno, visto ora a
parte obiecti, ora a parte subiecti". Si veda anche quanto osservato
da Ardizzone, op. cit., 6, per il quale "non bisogna confondere il
piano delle connessioni linguistiche in cui e' articolata la singola
disposizione normativa, con la struttura delle fattispecie da quella
determinata" e "e' ben possibile che un unico requisito di fattispecie
sia indicato da una pluralita' di espressioni linguistiche".
(52) Il termine "arbitrio" indica inizialmente il giudizio di un
arbiter effettuato secondo le modalita' tipiche del giudizio non
formale, ossia secondo equita' piu' che secondo norme giuridiche. Si
tratta di un attivita' decisoria svincolata da legacci normativi e
procedurali. Ma dalla facolta' di giudicare senza guida normativa alla
facolta' di giudicare e poi agire con licenza il passo e',
semanticamente, molto breve.
(53) Cfr. in termini solo in parte simili Solinas, In tema di
resistenza legittima agli atti arbitrari del p. u., Riv. pen. 1977,
613.
(54) Cosi', invece, Spasari, op. cit., 334 e ss. e Venditti, La
reazione, cit., 98 e 102 e specialmente 112.
(55) Si vedano in tal senso Fiandaca-Musco. Diritto penale, cit., 229
e ss. e, da ultimo, Visconti, Nuove tendenze applicative in tema di
reazione legittima ad atti arbitrari dal pubblico ufficiale?, Foro it.
1993, II, 592, in nota a Trib. S. Maria Capua Vetere 4 novembre 1991,
Cecere.
(56) Si veda per l'enunciazione del problema Solinas, op. cit., 609;
Spasari, op. cit., 335. Per una limpida identificazione della portata
del principio di esecutorieta' si veda Sandulli, Manuale di diritto
amministrativo, XV ed., Napoli, 1989, 613 ss.
(57) Cfr. in tal senso Sandulli, op. ult. cit., 615; Giannini, Diritto
amministrativo, III ed., Milano, 1993, vol. II, 829-831.
(58) Si veda per un'elencazione di provvedimenti strutturalmente
suscettibili di esecuzione Giannini, op. cit., 832 ss.
(59) Espressamente in tal senso Sandulli, op. ult. cit., 615.
(60) Per una distinzione tra difetto di potere e mera illegittimita'
cfr. sempre Sandulli, op. cit., 638 ss.; estremamente chiaro al
riguardo e' soprattutto Giannini, Diritto, cit., 307-311. Cfr. anche
Nigro, Giustizia, cit., 183-196, specie 195, che riporta
l'orientamento della giurisprudenza sul punto, anche se con specifico
riguardo alle implicazioni in tema di riparto di giurisdizione. Si
veda, ancora, Cannada-Bartoli, La tutela giudiziaria del cittadino
verso la P.A., II ed., Milano, 1964, 93 e 133.
(61) Si vedano nello stesso senso, Cass. 28 novembre 1953, Cornali,
Riv. it. dir. pen. 1954, 416; Cass. 11 Marzo 1958, Segatti, Riv. it.
dir. proc. pen. 1958, 815; Cass. 19 novembre 1965, Musumeci, Cass.
pen. 1966, 1340; Cass. 13 marzo 1970, Cass. pen. Mass. ann. 1971,
1079; e piu' di recente Cass. sez. VI, 17 aprile 1984, Guzzonato,
Giust. pen. 1985, II, 200 ss.; Cass. 17 aprile 1986, Fiorillo, Riv.
pen. 1987, 789; Cass. 24 febbraio 1989, Monacelli, Riv. pen. 1990,
682. Sull'argomento, in dottrina cfr. specialmente Azzali, Reazione
all'eccesso arbitrario e punibilita' del soggetto, Milano, 1958, 74
ss.; Spasari, Osservazioni, cit., 341-342; per un accenno cfr.
Fiandaca-Musco, Diritto penale, cit., 233.
(62) In tal senso Santoro, op. cit., 196 ; Curatola, Osservazioni in
tema di resistenza legittima, reale e putativa, Giust. pen. 1952,
1113; Canino, Sulla sproporzione della reazione per l'applicazione
dell'art. 4 r. d. l. 14 settembre 1944 n. 288, Giust. pen. 1954, II,
799; De Marsico, Sul concetto di proporzionalita' fra reazione del
privato e l'atto arbitrario del pubblico ufficiale, Riv. it. dir.
proc. pen. 1912, II, 560, che, senza mezzi termini afferma "... Ogni
indagine sulla proporzionalita' fra il materiale obbiettivo del reato
e l'arbitrio che l'origino' dovrebbe non che stimarsi superfluo,
proscriversi come contraria a legge".
(63) Si veda Venditti, La reazione, cit., 149 ss.; Maggiore, Diritto
penale, Bologna, 1950, tomo I, vol. II, 220; Battaglini e Vassalli, La
nuova legislazione penale, 1946, vol. I, 86; Spasari, op. cit., 341
ss.; riassuntivamente Ardizzone, op. cit., 4.
(64) Esemplare, in tal senso, l'analisi di Venditti, op. loc. cit.;
ma si veda anche Azzali, op. cit., 74 ss.
(65) Cfr. per tutti Fiandaca-Musco, op. cit., 233.
(66) In tal senso Azzali, op. cit., 74.
(67) Cosi' Venditti, La reazione, cit., 177 ss. ; contra Azzali, op.
cit., 116 ss.
(68) Per la considerazione relativa al fatto che l'applicabilita'
dell'art. 55 c.p. alla fattispecie e' suggerita dalla sua natura di
causa di giustificazione, cfr. Venditti, La reazione, cit., 177 s.,
ove anche l'osservazione sul fatto che la carenza di previsione
espressa nell'art. 55 c.p. non appare decisiva, per la posteriorita'
cronologica della reazione legittima rispetto alla compilazione del
codice.
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