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Adriana Doronzo
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- Il regime delle preclusioni con riguardo alla costituzione del convenuto.
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L'intervento del terzo.
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(Relazione ad Incontro di studi del C.S.M. - ottobre 1997)
1) PREMESSA
- Nel sistema delineato dal legislatore della riforma, iniziata con la
- legge 26-11-1990, n. 353 e conclusasi con la legge 20-12-1995, n. 534, le
- preclusioni rivestono un ruolo fondamentale.
- In vista dell'obbiettivo di razionalizzare e semplificare il processo per
- giungere ad una sua piu' sollecita definizione, le preclusioni rappresentano
- "un ingrediente di cui non si puo' fare a meno per costruire il processo come
- sequenza di atti ordinati in vista del provvedimento finale" (cosi' M.
- Taruffo, Preclusioni, in Enc. dir., I, appendice di aggiornamento, Milano,
- 1997)) ovvero, per usare l'efficace immagine di Andrioli, per non
- "trasformare il processo in una rissa" (V. Andrioli, Diritto processuale civi
- le, I, Napoli, 1979, 445; sulle preclusioni in generale, M.Taruffo, Le
- preclusioni nella riforma del processo civile, in Riv.dir.proc., 1992,
- 296 e ss.; Attardi, Preclusione (principio di) in Enc. dir., XXXIV, 894;
- Id., Le preclusioni nel processo di primo grado, in Foro it., 1990, V, 386;
- cfr. sul sistema complessivo delle preclusioni dalla novella del 1950 fino a
- quella del 1990, Proto Pisani, La nuova disciplina del processo civile, Na
- poli, 1991, p. 215 e ss.; Biavati, Iniziativa delle parti e processo a
- preclusioni, Riv. Trim.dir.proc., 1996, 479 e ss.).
- La preclusione puo' essere definita come la conseguenza in cui incorre
- la parte che non ha provveduto ad esercitare un diritto o una facolta' nei
- termini e con le modalita' previste dalla legge: essa e' il risultato di un"
- onere inadempiuto", che preclude il raggiungimento di un certo risultato (v.
- Grasso, Interpretazione della preclusione e nuovo processo civile in
- primo grado, Riv.dir.proc., 1993, 640).
- Come e' noto il legislatore della riforma non ha inteso riprodurre per
- il rito ordinario il meccanismo di preclusioni gia' previsto per il processo
- del lavoro, ma ha preferito un sistema compromissorio (cosi' Proto Pisani, in
- La disciplina, Op. cit., p. 221-222), ancorche' dotato di elasticita',
- diretto a delineare in modo tendenzialmente definitivo l'oggetto della lite e
- a soddisfare l'esigenza di organizzare in fasi nettamente distinte le
- attivita' processuali, cadenzando la maggior parte delle attivita' delle
- parti con la previsione di rigidi termini perentori, sottratti pure alla
- discrezionalita' del giudice.
- "Il processo stesso educa o diseduca. Diseduca quando, per avere un
- oggetto "mutevole, sempre suscettibile di variazioni e sorprese, solo in
- apparenza "funzionali al concetto di difese, tanto le parti quanto il giudice
- finiscono "per essere travolti da un meccanismo di deresponsabilizzazione, nel
- quale si "impoveriscono le nozioni stesse di difesa e di contraddittorio.
- Mentre educa "quando, mirando a conseguire, attraverso una articolata fase
- iniziale, un suo "oggetto responsabilmente definito, si puo' parlare di esso
- come di un progetto "razionale, realmente costruito sul contraddittorio
- delle parti e realmente "funzionale al corretto dispiegarsi dei poteri
- direttivi del giudice. ...
- Le preclusioni, insomma, servono non soltanto a far presto ma a far
- bene: da un lato rendendo razionale la piu' forte presenza del giudice
- attraverso la rapida determinazione del contesto su cui i suoi poteri
- andranno ad esercitarsi; dall'altro trasformando un assurdo gioco "a mosca
- cieca" in un leale confronto dominato dalla legge del dialogo, con relativa
- crescita non solo dei poteri direttivi del magistrato ma anche della dignita'
- delle parti e del ministero del difensore (cosi' la Risoluzione del Consiglio
- Superiore della magistratura sul tema "Misure per l'accelerazione dei tempo
- della giustizia civile", con riferimento al disegno di legge governativo
- presentato sull'argomento nel decorso della legislatura (1987) e in vista di
- eventuali nuove iniziative, approvata il 18 maggio 1988 (in Foro it., 1988, V,
- 256).
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- 2) LA COSTITUZIONE DEL CONVENUTO:
- a) Le modalita' della costituzione.
- Nella struttura del nuovo processo civile, il primo momento preclusivo
- si ricollega alla fase introduttiva del giudizio, e dunque agli atti
- fondamentali della citazione e della comparsa di risposta.
- La comparsa rappresenta il pendant dell'atto di citazione (Andrioli,
- Commento al codice di procedura civile, II, 1956, 22): e' l'atto, doppiamente
- recettizio, rispetto al giudice e all'attore (cosi' Mandrioli, Corso di
- diritto processuale civile, vol. II, 1993, n. 40), tramite il quale il
- convenuto assume una partecipazione attiva nel processo.
- Il contenuto della comparsa - che ha la sostanza di una risposta - e' in
- tutto analogo alla citazione, fatta eccezione per la vocatio in ius, che e'
- gia' avvenuta: il suo oggetto e' limitato dalla domanda proposta
- dall'attore, salva la facolta' per il convenuto di ampliare la cognizione del
- giudice (non gia' la "portata della decisione": cosi' Oriani, La disciplina
- delle eccezioni nel processo civile, in Il nuovo processo civile e il giudice
- di pace, in Quaderni del Consiglio Superiore della magistratura, vol. I,
- 1997, p. 270) con la proposizione di eccezioni o di introdurre un nuovo
- oggetto, con la proposizione della domanda riconvenzionale.
- Perche' il convenuto possa rispondere all'attore, l'art. 76 delle
- disposizioni di attuazione, come modificato dall'art. 7 del D.L. 7.10.1994,
- n. 571, convertito in legge 6.12.1994, n. 673, consente alla parte o al suo
- difensore munito di procura (e non piu' "regolarmente costituito" come
- prevedeva la vecchia formulazione della norma), e dunque prima ancora della
- sua costituzione in giudizio, di esaminare gli atti e i documenti inseriti nel
- fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti (in particolare,
- dell'attore).
- Sono stati cosi' superati gli inconvenienti derivanti da un difettoso
- coordinamento tra le norme riguardanti la costituzione dell'attore e
- quelle relative alla costituzione del convenuto (sui quali c.f.r., Oberto,
- L'introduzione della causa in primo grado dopo la riforma del processo
- civile - citazione, comparsa di risposta, intervento e chiamata in causa -, in
- Giur.it., 1993, IV, 449, e Mandrioli, Corso di diritto processuale, cit., p.
- 39, secondo il quale, gia' prima della modifica del 1994, l'art. 76
- disp. att. doveva ritenersi abrogato per incompatibilita').
- Al momento della sua costituzione in giudizio, il convenuto deve
- depositare il proprio fascicolo, con la comparsa, la copia della citazione
- notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.
- La norma dell'art. 166 non prevede piu' l'onere per la parte di de
- positare, a pena di irricevibilita' ex art. 73 disp. att. c.p.c., le copie
- della comparsa necessarie per l'ufficio e le altre parti: deve comunque
- ritenersi, in forza di una lettura sistematica dell'art. 166 con le
- norme di cui agli artt. 156, c.2, e 170 c.p.c., che il convenuto continui a
- depositare le copie dell'atto per le atre parti costituite (Proto Pisani, La
- nuova disciplina del processo civile, Op. cit., p. 115; Tarzia, Lineamenti
- del nuovo processo di cognizione, Milano, 1991, p. 68; Rampazzi, Le riforme
- del processo civile, a cura di Chiarloni, 1992, p. 119; Trisorio Liuzzi, La
- difesa del convenuto e dei terzi nella nuova fase introduttiva del processo
- ordinario di cognizione, in Giur.it., 1996, IV, 78; Luiso, Commentario alla
- riforma del processo civile, di Consolo, Luiso Sassani, 1996, p. 98).
- Deve peraltro rilevarsi che la norma dell'art. 267, con riferimento alla
- costituzione del terzo interveniente, impone al terzo il deposito delle copie
- della comparsa per le altre parti.
- B) I termini.
- L'art. 166 impone che il convenuto debba costituirsi, a mezzo di
- procuratore o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti
- giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione,
- o almeno dieci giorni in caso di abbreviazione di termini a norma del
- secondo comma dell'art. 163 bis, ovvero almeno venti giorni prima
- dell'udienza fissata a norma dell'art. 168 bis, quinto comma c.p.c.
- L'originaria formulazione dell'art. 166, nel testo novellato
- dall'art. 10 della legge n. 353 del 1990, non prevedeva, quale termine
- rispetto al quale la costituzione del convenuto poteva dirsi tempestiva,
- l'udienza fissata dal giudice istruttore a norma del quinto comma dell'art.
- 168 bis.
- Lo scopo evidente della norma - sulla quale peraltro si accentrarono
- immediate le critiche di parte della dottrina, preoccupata dell'eccessivo
- rigore di una costituzione, prevista a pena di decadenza, con riguardo ad
- un'udienza che, non di rado, avrebbe potuto essere differita fino ad un
- massimo di quarantacinque giorni (Tarzia, Lineamenti, cit., p. 74) - era
- quello di evitare ogni incertezza, sin dalla data della notificazione della
- citazione, sul momento entro il quale il convenuto doveva costituirsi e
- svolgere tutte le attivita' previste a pena di decadenza (Proto Pisani, la
- nuova disciplina, Op. cit., p. 111).
- L'eventuale differimento della prima udienza poteva peraltro essere
- sfruttato dalle parti per tentare una composizione stragiudiziale della
- controversia.
- L'art. 1 della legge 6.12.1994, n. 673, ha ulteriormente modificato
- l'art. 166, introducendo l' l'inciso "ovvero almeno venti giorni prima
- dell'udienza fissata a norma dell'art. 168 bis, quinto comma: consegue da
- tale modifica (ritenuta "oltremodo opportuna" : cosi' Montesano, Arieta,
- Diritto processuale civile, II; 1994,p. 36) che la costituzione potra' dirsi
- tempestiva se il convenuto si costituisce:
- a) venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione;
- b) venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice istruttore, nel caso
- in cui questo abbia fatto uso del potere di differimento della data della
- prima udienza, ai sensi dell'art. 168 bis, c. 5, c.p.c. (In proposito deve
- segnalarsi che, secondo alcuni autori, l'art. 168 bis, c.5, non sarebbe
- piu' applicabile dopo l'introduzione del nuovo articolo 180 c.p.c.: cosi'
- Chiarloni, Riflessioni sulla nuova disciplina della fase introduttiva del
- processo civile di cognizione, in Documenti Giustizia, 1997, p. 1600;
- Trisorio Liuzzi, Op. cit., p. 75 e 77; contra, Capponi," L'ultimo" decreto-
- legge sulla riforma del rito civile, in Corriere Giur., 1995, 769; v. pure
- Id., L'udienza di comparizione e il suo doppio (note sugli artt. 180 e 183
- c.p.c. nel testo introdotto dal D.L. 238/1995, in Il nuovo processo civile
- e il giudice di pace, Quaderni del Consiglio Superiore della magistratura,
- vol. II, 1997, p. 11-12). Per converso, la costituzione non e' tempestiva se
- avviene oltre il ventesimo giorno dalla prima udienza indicata nell'atto
- di citazione, ovvero dalla udienza fissata dal giudice nell'esercizio del suo
- potere di differimento, mentre non rileva a vantaggio del convenuto il rinvio
- dell'udienza disposto d'ufficio "qualora il giudice istruttore non tenga
- udienza nel giorno fissato per la prima comparizione delle parti" (art.
- 82 disp. att.: Trisorio Liuzzi, Op. cit., p. 77; Balena, La riforma del
- processo di cognizione, 1994, 138; sembra invece di segno contrario, Luiso,
- Commentario, Op. cit., p. 107; nel senso prospettato nel testo, Trib. Trani,
- ord. 30.9.1996, in Quaderno Barese, a cura delll'Osservatorio Barese sulla
- giustizia civile, III, p. 22, che trae argomenti positivi dalla
- disposizione del'art. 70 bis disp.att.c.p.c.).
- Il calcolo del termine segue le norme generali (art. 155 c.p.c.); non
si
- tratta di un termine libero (contra Costantino, in Le nuove leggi civili
- commentate, a cura di Cipriani e Tarzia, 1992, 76), anche se nella sua nuova
- formulazione la norma dell'art. 166 non ha piu' ribadito che il giorno della
- costituzione deve essere computato nel termine.
- Si trattava invero di una precisazione superflua, giacche' si e' in
- presenza di un termine cosiddetto a ritroso, per il calcolo del quale il
- dies a quo e' dato dal giorno previsto per l'udienza di comparizione, (dunque
- in forza della regola generale non computatur in termine) e il dies ad quem
- da quello della costituzione (computatur in termine) (in tal senso
- Mandrioli, Op. cit., p. 40, nota 3; Luiso, Op. cit., p. 96; Rampazzi, Op.
- cit., p. 118; Oberto, Op. cit., p. 448; Rota, sub art. 166, in Commentario
- breve al codice di procedura civile, a cura di Carpi, Colesanti, Taruffo,
- 1994, sub 166; ritiene invece che il dies ad quem sia costituito dal giorno
- dell'udienza, Proto Pisani, Op. cit., p. 114).
- In considerazione della particolare natura del termine - il cui
- computo, come si e' detto, si effettua a ritroso - ed in mancanza di una
- diversa ed espressa previsione normativa (v. Cass. 4-6-1985, n. 3345; 26
- gennaio 1982, n. 521; 4 maggio 1982, n. 2795) - non trova applicazione la
- norma di cui alla seconda parte del primo comma dell'art. 1 l. 7.10.1969, n.
- 742, sulla sospensione dei termini per il periodo feriale, a tenore della
- quale "ove il decorso (dei termini processuali) abbia inizio durante il
- periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto
- periodo".
- Nel caso in esame, invero, trova applicazione la regola secondo cui il
- termine dei venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi dell'art. 166
- - ove detta udienza sia fissata per una data successiva al compimento del
- periodo feriale, ma tale che il termine dei venti giorni prima di essa cada in
- questo periodo - "va calcolato mediante un conteggio a ritroso che nel
- periodo feriale trova non uno sbarramento", implicante la tempestivita'
- dell'atto proposto il primo giorno dopo la conclusione del periodo feriale
- stesso, "bensi' una parentesi, oltre la quale il conteggio deve proseguire
- fino ad esaurimento" (cosi', su di un caso perfettamente analogo, con
- riferimento all'udienza di discussione ex art. 436 c.p.c., v. Cass. 20.5.1983,
- n. 3494).
- Infine, qualora il ventesimo giorno cada in un giorno festivo, la
- scadenza e' anticipata a quello precedente non festivo (cosi' Rampazzi, op.
- cit., p. 119; Mandrioli, Op. cit., p. 40; Cass. 26.10.1976, n. 3877, in Foro
- it., 1977, I, 1986).
- In sintesi, deve rilevarsi che l'art. 166, come modificato
- dall'art. 10 della legge n. 353/1990 e dall'art. 1 del D.L.
- 7.10.1994, n. 571, nel prevedere che il convenuto debba costituirsi a mezzo
- del procuratore almeno venti giorni prima dell'udienza, ha imposto alla
- parte un onere di costituzione nei venti giorni precedenti la prima udienza
- come indicata nella citazione ovvero come differita dall'istruttore a norma
- del quinto comma dell'art. 168 bis.
- L'eliminazione dell'inciso "restano ferme le decadenze riferite alla
- data di udienza fissata nella citazione", operata dal D.L. n. 571 del 1994,
- ha avuto l'effetto di consentire il differimento della costituzione nel solo
- caso in cui il giudice istruttore si valga del potere attribuitogli dall'art.
- 186 bis, c. 5, come e' agevole desumere dal tenore letterale della
- disposizione.
- Ne consegue che, se la prima udienza si tiene in un giorno diverso da
- quello indicato nell'atto di citazione, ma a seguito dell'applicazione
- degli artt. 168 bis, c. 4, e 82 disp.att. c.p.c., rimane l'onere del
- convenuto di costituirsi venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto
- di citazione.
- C) La comparsa di risposta e il suo contenuto: le mere difese e l'onere di
- "prendere posizione.
- Con la comparsa il convenuto "deve proporre tutte le sue difese
- prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della
- domanda".
- Per mera difesa deve intendersi il complesso delle deduzioni con le
- quali il convenuto che si limita a contestare la fondatezza della domanda
- "sul presupposto dell'inesistenza dei fatti costitutivi (nel senso che il
- fatto storico non si e' verificato o si e' svolto con modalita' diverse da
- quelle prospettate ex adverso) o della disposizione di legge (nel senso che
- essa manca o contiene una disciplina diversa da quella indicata dall'attore)"
- (Oriani, La disciplina delle eccezioni, cit., p. 269).
- L'onere di "prendere posizione" costituisce la novita' del primo comma
- dell'art. 167, come novellato dall'art. 11 della legge n. 353 del 1990 .
- Si tratta, tuttavia, di un onere non sanzionato per il caso di sua
- inosservanza, di valore "piu' pedagogico che giuridico" (cosi' Proto Pisani,
- Op. cit., p. 116), e, al piu', rilevante sul piano del contegno processuale o
- scorretto ex art. 88 c.p.c., ovvero, "sia degli argomenti di prova
- desumibili da tale contegno ai sensi dell'art. 116, c.2, c.p.c., sia della
- condanna alle spese indipendentemente dalla soccombenza" (Id., Op. cit., p.
- 116).
- In altre parole, il legislatore, pur preferendo una formula piu' blanda
- rispetto a quella prevista, per il rito del lavoro, dall'art. 416
- c.p.c.( in cui si esige una presa di posizione "specifica e non limitata ad
- una generica contestazione", che appare logicamente correlata all'onere del
- convenuto di indicare i mezzi di prova nella medesima comparsa, a pena di
- decadenza, cosi' che la mancata contestazione trova la sua sanzione adeguata
- nel fatto che il convenuto, il quale abbia pure svolto una contestazione
- generica, non articolera' la prova contraria sui fatti affermati dall'attore
- e non contestati: v. Proto Pisani, Op. cit., p. 116) ha inteso scoraggiare la
- linea del silenzio e sollecitare il convenuto ad indicare in maniera chiara
- e precisa i fatti esposti dall'attore che intende contestare (Taruffo,
- Preclusioni, in Enc. dir., cit., p. 802; v. pure Frus, Note sull'onere del
- convenuto di prendere posizione nel processo del lavoro, in Riv. trim.
- dir. proc. civ., 1991, p. 63 e ss).
- La mancata previsione di una sanzione per la violazione dell'onere di
- prendere posizione, induce a ritenere che, nonostante l'uso della voce
- verbale "deve", il convenuto possa, anche successivamente alla sua
- costituzione, contestare i fatti posti dall'attore a fondamento della sua
- domanda, allegandone l'insussistenza o eccependone l'inefficacia, ovvero
- "revocare" la precedente ammissione: la conseguenza e' quella di rendere il
- fatto - dapprima non contestato o addirittura ammesso, quindi pacifico -
- controverso e bisognoso di prova. Sembra peraltro opportuno rilevare che,
- secondo la giurisprudenza formatasi sull'art. 416, la generica contestazione
- non equivale ad ammissione dei fatti e dunque non esonera la parte
- dall'onere probatorio posto a sua carico dall'art. 2697 c.c., ne' esime il
- giudice dal verificare l'adempimento di quell'onere da parte dell'attore
- (v., da ultimo, Cass. 19.8.1994, n. 7447).
- Nel quadro di un processo finalizzato, sin dalla fase iniziale del
- processo, all'esatta individuazione del thema decidendum e alla tendenziale
- separazione della fase della trattazione, destinata all'allegazione dei fatti,
- alla loro qualificazione giuridica e all'effettiva delimitazione del thema
- probandum, da quella istruttoria in senso stretto, volta alla delimitazione
- dei fatti rilevanti per la decisione (v. Relazione sui provvedimenti urgenti
- per il processo civile, dei senatori Acone e Lipari, in Foro it., 1990, V,
- 415; Balena, Preclusioni di merito e preclusioni istruttorie nel processo
- civile riformato, in Il Nuovo processo civile e il giudice di pace, in
- Quaderni del Consiglio Superiore della magistratura, 1997, n. 92, vol. II,
- p. 146), ed al solo scopo di evitare che il processo ritorni sui suoi passi,
- e' necessario fissare il momento oltre il quale non sono piu' ammesse
- contestazioni tardive (sull'argomento, v. Proto Pisani, Op. cit., p. 158 e
- ss; Taruffo, Preclusioni, cit., p. 802).
- La questione ha suscitato un ampio dibattito: senza pretesa di
- completezza, puo' dirsi che parte della dottrina e' nel senso di ancorare
- alla prima udienza di trattazione, ed eventualmente alla scadenza del termine
- per replicare alle domande o eccezioni nuove o modificate, il momento finale
- utile per la proposizione di contestazioni tardive (in tal senso, oltre agli
- Autori su citati, v. Carratta, Il principio di non contestazione nel
- processo civile, 1995, p. 311 e 314; Rampazzi, Op. cit., p. 127; Pivetti, La
- costituzione del convenuto e dei terzi, in La riforma del processo civile, in
- Quaderni del Consiglio Superiore della magistratura, 1994, I, p. 301-302).
- Resta salva, peraltro, la possibilita' per il convenuto di chiedere di
- essere rimesso in termini, a norma dell'art. 184 bis. c.p.c, per il caso in
- cui la mancata contestazione sia dipesa da una causa a lui non imputabile
- (Proto Pisani, Op. cit., p. 160, il quale peraltro sottolinea che il
- problema della contestazione tardiva si pone solo per i processi relativi a
- diritti disponibili).
- Altri, invece, ritengono che non vi sia alcuna preclusione "asseriva",
- sicche' anche nel successivo corso del giudizio il convenuto potra' contestare
- fatti dapprima ritenuti pacifici (cfr., Luiso, in Consolo, Luiso Sassani,
- cit., p. 100-101; Mandrioli, Op. cit., p. 41-42; Trisorio Liuzzi, La
- difesa del convenuto, Op. cit., p. 81 ed ivi ulteriori riferimenti; v.
- pure Oberto, L'introduzione della causa, Op. cit., p. 451. Secondo
- Taruffo, Op. cit., p. 803-804, la preclusione opera con riguardo ai fatti
- principali (giuridici o costitutivi) non per i fatti secondari (rilevanti
- nel processo in quanto possono rappresentare fonti di prova indiretta di un
- fatto principale), che potranno essere contestati durante tutto il corso del
- processo, anche dopo l'udienza di trattazione e la scadenza dei termini
- concessi dal giudice in base all'art. 183 c.p.c.).
- Altri, infine, ritengono che gli artt. 167, c. 1, e 416, c. 3,
- c.p.c. hanno introdotto un vero e proprio onere di contestazione, svincolato
- tuttavia da un termine, siccome non previsto, per il suo assolvimento.
- L'eventualita' di una contestazione successiva anche all'udienza di
- trattazione, ovvero "che intervenga in un momento in cui non siano piu'
- ammesse ulteriori richieste istruttorie, per un verso puo' essere sanzionata,
- se ingiustificata, attraverso un'opportuna valutazione di tale comportamento,
- ai sensi dell'art. 116, c. 2, c.p.c., e, per altro verso, puo' comunque
- trovare un adeguato rimedio nella rimessione in termini a norma dell'art. 184
- bis" (cosi' Balena, Preclusioni di merito e preclusioni istruttorie, in Il
- nuovo processo civile e il giudice di pace, vol. II, in Quaderno del
- Consiglio Superiore della magistratura, 1997, p. 165).
- La rilevanza del concetto di non contestazione viene in luce nel
- successivo articolo 168 bis, in cui opera da presupposto per la concessione
- dell'ordinanza di pagamento di somme non contestate (sul concetto di non
- contestazione, v. Carratta, A proposito dell'onere di prendere posizione,
- in Giur.it., 1997 ; Id, Il principio della non contestazione nel processo
- civile, 1995).
- c2) I mezzi di prova e le conclusioni.
- Quanto all'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti che il
- convenuto offre in comunicazione, si tratta anche qui di un onere privo di
- sanzione e, dunque, di una mera enunciazione di principio (contra Grasso,
- Interpretazione della preclusione e nuovo processo civile in primo grado, in
- Riv. dir. proc. 1993, 653, secondo il quale le deduzioni istruttorie tardive
- sono sanzionate da preclusioni implicite, sicche' sono ammissibili solo le
- prove che le parti non abbiano potuto proporre prima), coerente con la
- scelta del legislatore di fissare in un momento successivo, rappresentato
- dalla chiusura dell'udienza ex art. 183 c.p.c., le preclusioni istruttorie.
- Infine, anche l'onere di precisare le conclusioni non e' prescritto a
- pena di decadenza, sicche' esso puo' essere assolto nel corso della udienza
- di trattazione, ovvero alla scadenza dei termini perentori fissati dal
- giudice per la cosiddetta appendice scritta di trattazione (v. Rampazzi, Op.
- cit., p. 129; Luiso, Op. cit., p. 101; v. pure Rota, in Carpi,
- Colesanti, Taruffo, Op. cit., p. 377 e Taruffo, Preclusioni, Op. cit., p.
- 801, secondo i quali le conclusioni costituiscono un requisito essenziale di
- "contenuto-forma", con la conseguenza che la totale omissione rende nullo
- l'atto).
- c/3) La domanda riconvenzionale
- 1) Tempestivita' della domanda e rilievo della preclusione.
- Nella sua nuova formulazione, il secondo comma dell'art. 167 c.p.c.
- prevede che la domanda riconvenzionale debba essere proposta, a pena di
- decadenza, nella comparsa di risposta depositata nel termine indicato
- nell'art. 166.
- Per il vero, il presupposto della costituzione tempestiva, ai fini
- dell'ammissibilita' della riconvenzione, si fonda sul dettato normativo
- dall'art. 171 c.p.c., novellato dall'art. 13 della legge n. 353 del 1990:
- e' infatti quest'ultima disposizione che, pur consentendo al convenuto di
- costituirsi fino alla prima udienza (nel caso in cui l'altra parte si sia
- costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato), prevede
- espressamente che "restano ferme per il convenuto le decadenze di cui
- all'art. 167".
- Nel regime anteriore, invero, non si dubitava che il convenuto potesse
- proporre la domanda riconvenzionale anche alla prima udienza, purche' non si
- fosse costituito in un momento anteriore (Cass. 11.7.1958, n. 2522), e che
- solo dopo tale momento scattava la preclusione.
- Peraltro, la giurisprudenza pressoche' unanime riteneva che la
- tardivita' della domanda riconvenzionale non potesse essere rilevata
- d'ufficio, ma dovesse essere tempestivamente eccepita dall'attore, con
- la conseguenza che in difetto di tale eccezione il giudice doveva
- pronunciarsi sul merito della stessa (cfr. Cass. 27.3.1990, n. 2478; Cass.
- 12.6.1986, n. 3707; Tarzia, Balbi, Riconvenzione, in Enc. dir, vol. XL, p.
- 679).
- La novella del 1990 ha dunque posto fine a questa interpretazione (da
- piu' parti definita "lassista" :v. Mandrioli, in Op. cit., p. 42; Proto
- Pisani, Op. cit., p. 231): sembra invero prevalere l'interpretazione piu'
- rigorosa secondo la quale, in considerazione delle esigenze di ordine
- pubblico attinenti al funzionamento del processo che il regime delle
- preclusioni mira a soddisfare (cfr., con riferimento al processo del
- lavoro, Cass. sez. un., 13.7.1993, n. 7708), la tardivita' della domanda
- riconvenzionale - e, dunque, la sua inammissibilita' - deve essere rilevata
- d'ufficio e non puo' essere superata neppure dalla non opposizione della parte
- avversa (Attardi, Le nuove disposizioni sul processo civile, 1991, p. 83;
- Taruffo, Le preclusioni nella riforma del processo civile, Riv.dir.proc.,
- 1992, p. 307-308; Trisorio Liuzzi, Op. cit., p. 82; Mandrioli, Op. cit.,
- p. 63; Rota, Op. cit., p. 378; Rampazzi, Op. cit., p. 130; in
- giurisprudenza, Trib. Trani, 30.9.1996, cit.).
- Non puo' peraltro non darsi atto che, secondo altra autorevole
- dottrina, la violazione delle preclusioni, specie con riferimento alla
- proposizione di domande nuove o riconvenzionali, ha carattere relativo e
- dunque resta sanata in seguito alla mancata opposizione oppure all'effettiva
- accettazione del contraddittorio proveniente dalle altre parti (per una
- specifica trattazione dell'argomento, v. Consolo, "Mutatio libelli":
- l'accettazione tacita o presunta e l'eccezione di domanda nuova, ovvero un
- costrutto giurisprudenziale incoerente, in Riv.dir.proc., 1990, 620).
- "In altre parole, se e' vero che le preclusioni non tutelano
- esclusivamente il diritto di difesa dei litiganti, bensi' mirano ad assicurare
- un piu' ordinato e razionale svolgimento del processo, cio' non toglie che
- siffatto obbiettivo (...) sia pur sempre perseguito nel prevalente
- interesse delle parti (o almeno della parte che al processo ha dato vita),
- e pertanto, lungi dall'elevarsi a principio di ordine pubblico, debba
- intendersi, in assenza di contrarie indicazioni positive, tendenzialmente
- disponibile dalle parti medesima" (cosi' Balena, Preclusioni di merito,
- Op. cit., p. 156).
- Infine, una soluzione piu' articolata e' quella sostenuta da Proto
- Pisani (op.cit, p. 232; v. pure D'Ascola, Prima udienza di trattazione e
- deduzioni istruttorie, in La riforma del processo civile, vol. I, in Quaderni
- del Consiglio Superiore della magistratura, 1994,p. 536),secondo il quale
- la tardivita' delle preclusioni e' rilevabile d'ufficio in ogni stato e
- grado del processo, fermo l'operare dell'art. 161, c. 1.
- Tuttavia, il potere del rilievo d'ufficio trova un limite invalicabile
- ove nel corso del processo le parti raggiungano un accordo esplicito, diretto
- a consentire il superamento delle preclusioni: "tale accordo deve pero'
- avvenire nel rispetto delle forme indicate dall'art. 306, c.2,: deve formarsi
- cioe' a seguito di dichiarazioni ... fatte dalle parti e da loro procuratori
- speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati
- alle altre parti. Non e' sufficiente pertanto l'accettazione del solo
- difensore della controparte in quanto il potere di rinunciare alle preclusioni
- (come il potere di rinunciare agli atti del giudizio) fuoriesce dai poteri
- dei difensori ex artt. 84 e 306, comma 2" (Proto Pisani, Op. cit., p. 232).
- Modalita' della proposizione della domanda.
- A differenza di quanto prescrivono gli artt. 416, c.3, e 418
- c.p.c., il legislatore della riforma non ha inteso trapiantare nel giudizio
- ordinario il meccanismo dello spostamento della prima udienza ne' ha imposto
- al convenuto (o all'ufficio) l'onere di notificare all'attore la comparsa
- contenente la domanda riconvenzionale (solo nel caso in cui l'attore non si
- costituisca e il convenuto chieda che ai sensi dell'art. 290 si proceda
- nella sua contumacia, la comparsa contenente la riconvenzionale dovra' essere
- notificata personalmente all'attore ai sensi dell'art. 292 c.p.c.: v.
- Proto Pisani, Op. cit., p. 117; Trisorio Liuzzi, Op. cit., p. 82).
- E' dunque sufficiente che la comparsa di risposta contenente la domanda
- riconvenzionale sia depositata in cancelleria agli effetti di cui all'art.
- 170, c.4.
- La conseguenza e' che l'attore puo' e deve svolgere le sue difese nel
- corso dell'udienza di trattazione, "proponendo le domande e le eccezioni che
- sono conseguenza della domanda riconvenzionale (e delle eccezioni) propost(a)
- dal convenuto", avvalendosi, eventualmente, del termine per il deposito di
- memorie scritte.
- Analogo potere di replica spetta al convenuto nell'ambito della
- medesima udienza.
- Sul concetto di domanda riconvenzionale nulla e' mutato rispetto allo
- stato precedente: la domanda, qualora non comporti uno spostamento di
- competenza, puo' essere proposta anche se non e' connessa per il titolo o
- l'oggetto, purche' vi sia un vincolo di collegamento che renda opportuna la
- trattazione simultanea delle cause (Cass., 30.3.1988, n. 2694; 21.6.1983, n.
- 4245: sulla domanda riconvenzionale in generale, v. Tarzia e Balbi,
- Riconvenzione (diritto processuale civile), in Enc. dir., vol.XL, 1989, p. 665
- e ss.; Nappi, La domanda in via riconvenzionale, in Riv.trim.dir e proc.civ.,
- 1989, 751 e ss.).
- L'art. 167 non offre argomenti per risolvere il problema relativo alla
- proponibilita' delle questioni pregiudiziali da decidere con efficacia di
- giudicato a norma dell'art. 34 c.p.c.: in ogni caso, sia che si ritenga che
- tali questioni si risolvano in realta' in vere e proprie domande
- riconvenzionali (cosi' Proto Pisani, Op. cit., p. 118; v. pure Monteleone,
- sub art. 34, in Codice di procedura civile commentato, a cura di Vaccarella e
- Verde, , vol.I, p. 301 ed ivi una sintesi dello stato della dottrina e della
- giurisprudenza), sia che si sposi la tesi dottrinaria che vede nelle questioni
- pregiudiziali una categoria giuridica a se stante, puo' affermarsi che la
- domanda di accertamento incidentale deve proporsi nelle forme della domanda
- riconvenzionale (cosi' Attardi, Le preclusioni nel giudizio di primo grado,
- in Foro it., 1990, V, 386; Luiso, Op. cit., p. 101; Rampazzi, Op. cit., p.
- 131, secondo la quale resta ferma la possibilita' di inserire tale domanda
- nella comparsa di risposta depositata dopo la scadenza del termine di cui
- all'art. 166; Rota, op.cit, p. 378).
- Consegue da cio' che, nel caso in cui il convenuto si limiti ad una
- generica contestazione sul fatto pregiudiziale e l'attore vuole che la
- questione sia decisa con autorita' di cosa giudicata, quest'ultimo deve farne
- richiesta nel corso della prima udienza di trattazione e non oltre.
- Infine, deve ritenersi che, ove siano gia' maturate le preclusioni in
- ordine alla domanda riconvenzionale, la questione pregiudiziale andra'
- delibata dal giudice incidenter tantum nel corso del processo e senza
- efficacia di giudicato (Trisorio Liuzzi, Op. cit., p. 84).
- Nel sostituire il secondo comma dell'art. 167, come gia' modificato
- dall'art. 11 della legge n. 353 del 1990, l'art. 3 del d. l.
- 18/10/1995, convertito nella legge 20-12-1995, n. 534, ha previsto un regime
- di sanatoria della domanda riconvenzionale nulla, in tutto analogo a quello
- disciplinato dall'art. 164 per la domanda dell'attore.
- La norma ha dunque inteso riequilibrare le posizioni delle parti
- (Luiso, Op. cit., p. 102) e riaffermare il favore del legislatore per il
- simultaneus processus (v. Saletti, Interventi urgenti sul processo civile -
- legge 20 dicembre 1995, n. 534,in Le nuove leggi civili commentate, a cura di
- Cipriani e Tarzia, p. 603; dissentono invece da questa scelta del legislatore,
- Costantino, La lunga agonia del processo civile, in Foro it., 1995, V, 326,
- secondo il quale "l'effetto di tale modificazione consiste prevalentemente
- nell'irragionevole prolungamento dei tempi del processo", e Verde, Il nuovo
- processo di cognizione, 1995, p. 39, secondo il quale la norma sarebbe
- "sbagliata", se si considera l'irretroattivita' della sanatoria, come
- prevista dall'art. 164, con la conseguenza che, la rinnovazione o
- l'integrazione dell'atto non inciderebbe sulla tardivita' della domanda
- riconvenzionale e dunque sulla sua inammissibilita').
- Nell'ipotesi in cui il convenuto non provveda ad integrare la domanda
- riconvenzionale nel termine perentorio assegnato dal giudice, deve ritenersi
- che la domanda vada rigettata con sentenza sia pure di rito (Trisorio Liuzzi,
- Op. cit., p. 83; Saletti, Op. cit., p. 604; Luiso, Op. cit., p. 102).
- D) Le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
- Nella sua originaria formulazione, il secondo comma dell'art. 167
- prevedeva l'onere per il convenuto di proporre nella comparsa di risposta, a
- pena di decadenza, anche le eccezioni processuali e di merito non rilevabili
- d'ufficio.
- L'art. 3 della legge n. 534 del 1995 ha riscritto la norma, eliminando
- l'inciso riguardante le dette eccezioni: una siffatta modifica era stata
- sollecitata da una parte della dottrina (per tutti Tarzia, I provvedimenti
- urgenti sul processo civile approvati dal senato, in Riv.dir.proc., 1990,
- 742; Id., Crisi e riforma del processo civile, in Riv.dir.proc., 1991, 639;
- v. pure Chiarloni, Riflessioni sulla nuova disciplina della fase
- introduttiva del processo civile di cognizione, in Documenti Giustizia,
- 1997,p. 1592) e dall'avvocatura, preoccupate di salvaguardare la posizione del
- convenuto, ritenuta deteriore rispetto a quella dell'attore (per una completa
- disamina delle posizioni assunte dalla dottrina, v. Pentangelo, Il ruolo
- della comparsa di risposta nella dinamica della nuova fase introduttiva, in
- Il nuovo processo civile e il giudice di pace, Quaderni del Consiglio
- Superiore della magistratura, 1997, n. 92, vol. I, 222-223).
- In tal modo e' venuto meno l'onere per il convenuto di proporre nella
- comparsa di risposta, depositata nei termini di cui all'art. 166,
- c.p.c., - a pena di decadenza - le eccezioni processuali e di merito che non
- siano rilevabili d'ufficio: tali eccezioni sono attualmente proponibili nel
- termine perentorio assegnato dal giudice a norma del secondo comma del
- nuovo art. 180 c.p.c., come modificato dall'art. 4 della legge n. 534 del
- 1995.
- Questa riforma ( da piu' parti definita "controriforma": per una
- puntuale critica del decreto legge del 21.6.1995, n. 238, v. Costantino, La
- lunga agonia, cit., p. 325) si traduce sostanzialmente in uno slittamento
- delle preclusioni per il convenuto, una sorta di "attenuazione" delle
- stesse, che anziche' maturarsi una volta per tutte e in un unico contesto (
- nella comparsa depositata venti giorni prima dell'udienza indicata nella
- citazione ovvero differita dal giudice istruttore) vengono diluite nel
- tempo, e, dunque, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, per
- quanto riguarda la riconvenzionale e la chiamata in causa del terzo, e nel
- successivo atto depositato nel termine perentorio fissato dal giudice
- istruttore al termine dell'udienza ex art. 180, per le eccezioni
- processuali e di merito non rilevabili d'ufficio (v. Trisorio Liuzzi, Op.
- cit., c. 80, secondo il quale la modifica in questione finisce per imporre "
- un allungamento dei tempi del processo, fornendo al convenuto, che e'
- normalmente la parte meno interessata alla sollecita definizione del
- processo, un insperato aiuto"; v. pure Capponi, L'udienza di comparizione e
- il suo doppio (note sugli artt. 180 e 183 c.p.c. nel testo introdotto dal
- d.l. 238/1995), in Il nuovo processo civile e il giudice di pace, in
- Quaderni del Consiglio Superiore della magistratura, 1997, I, p. 20-21, e
- in Note sui nuovi art. 180 e 183 c.p.c., in Foro it., 1996,I, 1075).
- Deve ritenersi che questo meccanismo di preclusioni operi anche con
- riguardo al convenuto contumace, al quale - secondo parte della dottrina e
- della giurisprudenza - va assegnato il termine ex art. 180 c.p.c. (v.
- Balena, Preclusioni di merito, Op. cit., p. 148; Trisorio Liuzzi, op .cit.,
- p. 87; Capponi, op.ult.cit., 1075; Trib. Trani, 2.10.1995, in Foro it.,
- 1995, I, 3298; Pret. Monza, 29.9.1995, ibid.; Trib. Bari, 26.9.1995, in
- Quaderno barese, a cura dell'Osservatorio Barese sulla giustizia civile, II,
- 19).
- Questa interpretazione ha il pregio di apparire maggiormente ri
- spondente al dato letterale e, soprattutto, di determinare con precisione e
- senza incertezze l'ultimo momento utile, decorso il quale scattano
- inevitabilmente le preclusioni anche a carico del contumace: se e' vero
- infatti che il convenuto puo' costituirsi fino alla prima udienza a norma
- dell'art. 171 c.p.c. e in questa udienza, ovviamente nel caso di mancata
- costituzione, deve essere dichiarata la contumacia, l'ordinamento, tuttavia,
- gli riconosce la possibilita' di costituirsi in ogni momento del
- procedimento, fino al momento in cui la causa e' rimessa al collegio
- (ovvero, per le cause che devono essere decise dall'istruttore quale giudice
- unico, e' stato disposto lo scambio delle comparse conclusionali a norma
- dell'art. 190 bis c.p.c.) ai sensi dell'art. 293 c.p.c..
- Nulla dunque esclude che egli possa (e non di rado accade)
costituirsi
- tra la prima udienza e quella fissata ai sensi dell'art. 183 c.p.c.
- In tal caso, non sembra che sussistano indicazioni positive per
- differenziare la sua posizione da quella del convenuto che si costituisca
- alla prima udienza e imporre solo al primo l'onere di formulare nella
- comparsa, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non
- rilevabili d'ufficio che il secondo puo' invece ancora proporre (sia pure
- entro il termine gia' assegnato dal giudice), cosi' privandolo di
- quell'ulteriore margine di tempo che la legge normalmente assegna al
- convenuto.
- Autorevole dottrina, tuttavia (v. da ultimo Tarzia, sub art. 4, in Le
- nuove leggi civili commentate, a cura di Cipriani e Tarzia, 1996, p. 612,
- che giunge a definire "curiosa e paradossale" la questione dell'assegnazione
- del termine al contumace; Mandrioli, Ancora sull'art. 180, 2ø comma, c.p.c.,
- in Riv.dir.proc., 1996, p. 316; Chiarloni, Riflessioni sulla nuova
- disciplina della fase introduttiva, cit., p. 1613), sostiene che il diritto
- del convenuto al detto termine e' subordinato alla sua tempestiva costituzione
- in giudizio "e' cioe' il diritto al completamento di un'attivita' difensiva
- gia' svolta" (cosi' Tarzia, op.ult.cit., p. 612): secondo tale opinione, la
- norma di cui all'art. 180 suppone che alla prima udienza si sia gia'
- instaurato quel contraddittorio effettivo e non solo formale, che si
- realizza con la costituzione di entrambe le parti.
- La natura perentoria del termine previsto dall'ultimo comma
- dell'art. 180 e la circostanza che esso non e' fissato direttamente dalla
- legge bensi' dal giudice, hanno indotto parte della dottrina a ritenere che,
- in caso di omessa sua assegnazione, le preclusioni non potranno scattare, con
- l'ulteriore conseguenza che le nuove eccezioni saranno ammesse anche (ma non
- oltre) la prima udienza di trattazione.
- Cosi', nel caso in cui il termine venisse fissato in misura inferiore
a
- quella legale, dovra' comunque aversi riguardo al termine piu' breve indicato
- dal giudice (cosi' Balena, Preclusioni di merito, Op. cit., 149).
- Il legislatore del 1990, cosi' come quello del 1973, distingue le
- eccezioni in processuali e di merito, rilevabili d'ufficio o su istanza di
- parte.
- Sulla nozione di eccezione si rinvia all'ampia letteratura
- sull'argomento (v. Oriani, voce Eccezione, in Digesto civile, XII, 1990,
- 262 e ss; Colesanti, voce Eccezione, in Enc.dir., 1965, XIV, p. 172 e ss.;
- Oriani, L'eccezione di merito nei provvedimenti urgenti per il processo
- civile, in Foro it,., 1991, V, 5 e ss.; ID., La disciplina delle eccezioni
- nel processo civile, in Il Nuovo processo civile e il giudice di pace,
- Quaderno del Consiglio Superiore della magistratura, vol. I, 1997, p. 269).
- In questa sede, sembra sufficiente osservare che eccezione di merito
e'
- il fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto dedotto in giudizio,
- che viene allegato dal convenuto al fine di ottenere il rigetto della domanda.
- Eccezione processuale e' quella che attiene agli atti introduttivi
del
- giudizio, alla giurisdizione o alla competenza, e piu' in genere al processo.
- In ordine a queste ultime, e' solitamente il legislatore che
stabilisce
- il regime a cui sono sottoposte, e il termine entro il quale esse debbono
- essere sollevate.
- Cosi' per l'eccezione di estinzione del processo, ai sensi dell'art.
307,
- c.4, c.p.c.; per il difetto di giurisdizione nei confronti del convenuto
- straniero (art. 4, c. 1, l. n. 218/1995); per le nullita' relative ex art.
- 156, cpv., c.p.c.; per l'incompetenza per territorio derogabile ai sensi
- dell'art. 38, c.p.c. (per un'elencazione meramente esemplificativa, v.
- Proto Pisani, Op. cit., p. 118-119; Oriani, voce cit., p. 296).
- Ad un particolare regime soggiace l'eccezione di incompetenza
- territoriale semplice: la norma dell'art. 38, c. 2, va letta e coordinata
- con la nuova formulazione degli art. 167 e 180 c.p.c., con la conseguenza che
- la relativa eccezione puo' essere sollevata nel termine perentorio assegnato
- dal giudice ex art. 180, c. 2, c.p.c., purche' essa sia contenuta
- "soltanto" nella comparsa di risposta (arg. ex art. 180 c.p.c., 38, 166, 167
- e 171 c.p.c.).
- In altri termini, l'eccezione suddetta, per essere ammissibile, deve
- essere proposta nella comparsa di risposta tempestivamente depositata
- ovvero, anche in caso di costituzione tardiva, all'atto della costituzione
- purche' avvenga nel termine fissato dal giudice a norma del secondo comma
- dell'art. 180 c.p.c. (in tal senso, Trisorio Liuzzi, Op. cit., p. 89; Balena,
- Preclusioni di merito, Op. cit., p. 148; in senso contrario, Saletti, Op. cit.,
- p. 602-603).
- Con riguardo alle eccezioni di merito, la dottrina prevalente ritiene
che
- costituisca regola generale il rilievo dell'eccezione di ufficio, purche' il
- fatto o il fatto-diritto sia stato allegato al processo, nel rispetto del
- principio del divieto per il giudice di porre a fondamento della sua decisione
- il suo sapere privato; e purche', inoltre, il fatto non costituisca oggetto di
- una fattispecie che potrebbe dar luogo all'esercizio di un'azione costitutiva
- (Proto Pisani, Op. cit., p. 120; Oriani, La disciplina delle eccezioni, cit.,
- p. 275; ID, L'eccezione di merito, cit., p. 18, secondo il quale il giudice
- deve rifiutarsi di accogliere le domande, che dagli atti risultino infondate,
- e di tutelare diritti inesistenti o estinti).
- Ad esempio, il pagamento purche' risulti dagli atti e nonostante non
- sia stato allegato deve essere rilevato d'ufficio; cosi' pure la novazione,
- la rinuncia al diritto, la risoluzione consensuale (v. pure Rampazzi, Op.
- cit., p. 133; Trisorio Liuzzi, Op. cit., p. 90; Balena, op.ult.cit., p. 151).
- Per converso, sono suscettibili di essere eccepite solo dalla parte
le
- eccezioni di prescrizione, di decadenza, di compensazione, di nullita' del
- brevetto nel giudizio di contraffazione del marchio, cosi' come previsto
- espressamente dalle disposizioni di legge.
- Puo' dunque concludersi che, a meno che la legge non disponga
diversamente,
- e non si rientri nell'ambito delle azioni costitutive, il giudice ha il potere
- dovere di rilevare d'ufficio tutti i fatti estintivi, impeditivi o modificativi,
- siano essi fatti giuridici e effetti di una fattispecie (cosi' Oriani, L'eccezione
- di merito, Op. cit., p. 21).
- Va ricordato che per proporre l'eccezione non occorrono formule
sacramentali,
- ne' e' necessario che la parte invochi la norma di legge: e' invece sufficiente
- che dal contesto delle difese emerga la inequivoca volonta' della parte di ottenere
- il rigetto della domanda sulla base di un fatto modificativo, estintivo o impeditivo
- della stessa (Oriani, Op.cit., p. 28).
- In conclusione, il convenuto incorre nella preclusione prevista
dall'art. 180
- qualora nel termine assegnato dal giudice non proponga le eccezioni di merito in
- senso stretto, ovvero non rilevabili d'ufficio; potra' invece proporre nel corso
- del giudizio le eccezioni in senso lato (rilevabili d'ufficio), fermo restando che,
- quando non si tratti di un fatto pacifico o accertabile attraverso l'esercizio di
- un potere istruttorio ufficioso, l'introduzione nel processo del fatto estintivo,
- modificativo o impeditivo trovera' un limite indiretto, ma - deve aggiungersi - assai
- rigido nelle preclusioni istruttorie contemplate dall'art. 184 c.p.c. (v.
- Proto Pisani, Op. cit., p. 229; v. pure Balena, Op. cit., p. 161).
- E) La chiamata in causa del terzo.
- A norma dell'art. 167, c. 3, c.p.c., il convenuto "se intende chiamare
- un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e
- provvedere ai sensi dell'art. 269 c.p.c."
- Quest'ultima disposizione, al secondo comma prevede che il convenuto
- deve, a pena di decadenza, fare la suddetta dichiarazione nella comparsa di
- risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento
- della prima udienza allo scopo di citare il terzo nel rispetto dei termini di
- comparizione.
- Dal combinato disposto degli artt. 167 e 269 cod.proc.civ. il termine
- ultimo per la chiamata di un terzo da parte del convenuto e' costituito da
- una fattispecie complessa, costituita:
- 1 - dalla dichiarazione contenuta nella comparsa di risposta, tempestivamente
- depositata, di volere chiamare in causa un terzo;
- 2 - dalla contestuale richiesta al giudice dello spostamento della prima
- udienza, nella forma del ricorso da depositarsi nella cancelleria del
- giudice istruttore o in ogni altra forma idonea allo scopo;
- 3 - dal decreto del giudice di fissazione della nuova udienza di prima
- comparizione;
- 4 - dalla notificazione della citazione del terzo su istanza del convenuto, e
- dalla comunicazione alle parti costituite della nuova prima udienza (cosi'
- Proto Pisani, Op. cit., p. 121).
- Tale meccanismo e' stato previsto dal legislatore allo scopo di
consentire
- la partecipazione delle parti tutte del processo sin dal suo esordio in condizioni
- di parita' e, correlativamente, di impedire che la prima udienza sia rinviata per
- l'iniziativa di una sola parte.
- Peraltro, vi e' l'esigenza - fondamentale nella struttura del nuovo
processo -
- che il giudice pervenga alla prima udienza con la completa cognizione dei termini
- effettivi della lite; siffatto meccanismo sarebbe sconvolto ove si permettesse al
- convenuto di proporre l'istanza direttamente alla prima udienza "in quanto non si
- avrebbe piu' la chiara individuazione dell'oggetto della lite al fine di un rapido
- e soprattutto razionale svolgimento della controversia".
- Non sembra spostare i termini della questione la formulazione del
nuovo articolo
- 180 c.p.c. (come novellato dall'art. 4 della legge 20-12-1995, n. 534) che ha
- disciplinato la prima udienza di comparizione delle parti, prevedendo che in
- essa il giudice debba limitarsi a verificare l'integrita' del contraddittorio,
- la validita' della citazione e della domanda riconvenzionale, l'assenza di
- irregolarita' della costituzione per difetti di rappresentanza, assistenza o
- autorizzazione e a concedere al convenuto un termine per proporre le eccezioni
- non rilevabili di ufficio.
- Pur distinta dall'udienza di trattazione, anche questa udienza mira a
- garantire un piu' razionale svolgimento del processo, e in particolare, ad
- eliminare ogni vizio relativo alla costituzione delle parti e alla integrazione
- del contraddittorio.
- Sussiste dunque anche per questa udienza l'esigenza che si svolga tra
tutte
- le parti del processo, affinche' siano risolte in un unico contesto le questioni
- relative alla valida costituzione del contraddittorio.
- Da questo sistema consegue che sia la dichiarazione dell'intenzione
di
- chiamare in causa il terzo sia l'istanza di spostamento della prima udienza
- debbono essere contenute nella comparsa di risposta a pena di decadenza.
- In tal senso quindi va letta la norma dell'art. 269 (v. Trisorio
Liuzzi,
- Op. cit., p. 85; Perago, Provvedimenti urgenti per il processo civile, in
- Le nuove leggi civili commentate, a cura di Cipriani e Tarzia, 1992, p. 137;
- contra, Balena, La riforma, Op. cit., p. 245; Rampazzi, Op. cit., p. 309).
- Tale soluzione non appare in contrasto con l'ordinamento: vi e'
infatti nel
- codice di rito un'altra fattispecie, e precipuamente quella prevista dall'art. 418
- c.p.c., in cui il mancato adempimento dell'onere di chiedere la fissazione di una
- nuova udienza implica la decadenza della parte dal diritto di proporre la domanda
riconvenzionale (cfr. Cass. 4-12-1991, n. 13025).
- La nuova formulazione dell'art. 269 non contempla piu' l'ipotesi
(prevista
- dal primo comma del testo precedente) che il convenuto provveda a citare
- direttamente il terzo per la prima udienza fissata dall'attore nella citazione.
- L'eliminazione di questa norma e' stata dettata dall'esigenza di
eliminare
- le difficolta' che potevano sorgere dal coordinamento tra le norme concernenti
- la nuova fase introduttiva (e precipuamente i termini a comparire) e le norme
- sull'intervento dei terzi.
- Tuttavia, non vi e' ragione per escludere siffatto potere, sempre che
i tempi
- indicati nella citazione consentano il rispetto dei termini a comparire per il terzo
- (cosi' Luiso, Op. cit., p. 235, il quale parla di "via piu' lunga e
macchinosa" con
- riferimento all'art. 269; Mandrioli, op. cit., p. 113; Rampazzi, Op. cit., p. 309;
- Ferrari, in Commentario breve, cit., p. 577; Trisorio Liuzzi, Op. cit., p. 85,
- il quale peraltro sottolinea che, attualmente, il convenuto non avrebbe piu'
- interesse a citare il terzo alla prima udienza, giacche' il legislatore del 1990
- avrebbe eliminato il potere discrezionale del giudice di autorizzare la chiamata
- del terzo, con la conseguenza che la parte non correrebbe piu' il rischio di
- vedersi respinta l'istanza).
- E' evidente che in tal caso non vi sarebbe alcun differimento
dell'udienza
- (v. Mandrioli, Op. cit., p. 113; Costantino, Provvedimenti urgenti per il processo
- civile, in Le nuove leggi civili commentate, a cura di Cipriani e Tarzia, 1992, p. 77).
- L'uso dell'espressione "provvede" con riferimento al potere
del giudice di
- fissare la nuova udienza, confrontato con la precedente formulazione dell'art. 269
- ("Il giudice istruttore puo' concedere un termine per la chiamata del terzo"),
ha
- indotto parte della dottrina a ritenere che il giudice non abbia piu' il potere
- discrezionale di autorizzare la chiamata del terzo, ovvero di delibare la sussistenza
- del presupposto della comunanza di causa, previsto dall'art. 106 c.p.c. (cosi' Luiso,
- Op. cit., p. 236; Balena, Op. cit., p. 245; Mandrioli, Op. cit., p. 114; Costantino,
- op. loc. ult. cit.; Rampazzi, Op. cit. p. 311; Perago, Op. cit., p. 138; contra,
- Attardi, Le nuove disposizioni, cit., p. 110; Oberto, Op. cit., p. 453).
- Dalla chiara formulazione di tale norma si evince che la facolta'
riconosciuta
- all'attore di chiamare in causa un terzo, previa autorizzazione del giudice da
- chiedersi alla prima udienza, e' subordinata alla condizione che l'interesse alla
- partecipazione del terzo sorga in capo all'attore in conseguenza delle difese
- svolte dal convenuto al momento della sua costituzione.
- Tale limite ha una sua ragione di essere: l'attore infatti ha gia' di
per se'
- il potere, fin dall'inizio della controversia, di realizzare il cumulo
soggettivo,
- citando il terzo insieme al convenuto ai sensi dell'art. 103 c.p.c.,
ovvero
- provvedendo alla sua chiamata prima della prima udienza, nel rispetto dei
- termini di comparizione, nel caso in cui la udienza stessa sia stata
differita
- ai sensi dell'art. 168 bis, c. 5, c.p.c.
- Trani
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