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- Giorgio Pica
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- Il tentativo nel reato di frode in commercio
- (articolo pubblicato in Giurisprudenza agraria italiana, 1976, n. 5, 278
ss.).
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- S
ommario:
- 1. Premessa.
- 2. Il soggetto attivo.
- 3. Consegna civilistica e condotta incriminata.
- 4. L'oggetto giuridico.
- 5. Il momento consumativo.
- 6. Il tentativo.
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- 1. Premessa.
- L'art. 515 c.p. punisce "chiunque, nell'esercizio di una
attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente
una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o
quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita".
- L'ipotesi legislativa nasconde notevoli problemi di
interpretazione, in ordine all'accertamento del momento consumativo del reato, ed alla
configurabilità del tentativo.
- Oggi può considerarsi dominante l'opinione che ritiene che il reato
di frode in commercio ammetta il tentativo (1), ma non vi è altrettanta concordia sul
tipo di atti che possono costituirlo.
- Già riguardo alla condotta di offrire in vendita la giurisprudenza
è in senso alterno: vi sono decisioni che hanno affermato l'esistenza del tentativo (2)
ed altre che l'hanno negata (3), mentre la dottrina prevalente propende per la negativa
(4).
- Ma controversie sono sorte anche per altre ipotesi: si è creduto di
volta in volta di ravvisare il tentativo di frode in commercio nella consegna di cosa
diversa all'agente provocatore, o nel caso di cosa diversa spedita all'acquirente e non
consegnata per un disguido, o ancora nel caso di vendita in un distributore automatico di
prodotti non corrispondenti alle indicazioni recate dall'apparecchio.
- Come si vede, sono ipotesi eterogenee, alcune logicamente anteriori
alla contrattazione fra venditore (5) ed acquirente, altre che si inseriscono nel momento
dell'esecuzione di essa.
- Questa eterogeneità è sintomo dei delicati problemi di
coordinamento dell'art. 515 c.p., in quanto prevede una frode contrattuale, con le norme
del diritto civile relative ai singoli contratti di scambio.
- Costituisce un esempio di tali difficoltà la decisione della S.C.,
piuttosto recente, che riportiamo, e da cui prendiamo spunto per un breve riesame degli
elementi della fattispecie descritta dall'art. 515 c.p.
- "Il delitto di tentativo di frode in commercio (artt. 56-515 c.p.) è configurabile
ogni qualvolta il commerciante ponga in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a
consegnare cosa diversa - per qualità, quantità o provenienza - da quella pattuita.
- L'elemento materiale di tale ipotesi delittuosa si realizza
indubbiamente allorché, in un supermercato con il sistema di vendita del self-service,
vengono preparate ed offerte al pubblico dei consumatori confezioni di un determinato
prodotto contenenti l'indicazione di un peso superiore a quello reale o di una qualità
diversa, perché in tal caso l'attività diretta alla consegna, da parte del commerciante,
si compendia nella predisposizione della merce in confezioni, e nella collocazione delle
stesse nei rispettivi reparti, dai quali la merce viene prelevata - senza necessità di
intervento da parte di alcun commesso - dal consumatore che successivamente ne paga il
prezzo" (6).
- In verità questa decisione, di cui abbiamo riportato per intero la
stringatissima motivazione, non ci appare chiara.
- Essa si compone di tre punti essenziali:
- a) il tentativo di frode in commercio è senz'altro ammissibile in
abstracto: basta che il commerciante ponga in essere atti idonei diretti in modo non
equivoco a consegnare cosa diversa da quella pattuita;
- b) tale elemento materiale si realizza senz'altro, in un supermercato con il
sistema di vendita del self-service, nella preparazione ed offerta al pubblico di
confezioni di prodotti con indicazioni non conformi al contenuto, perché:
- c) in tal caso, l'attività diretta alla consegna, da parte del venditore si
compendia nella predisposizione della merce in confezioni, e nella collocazione di essa
nei reparti, da cui viene prelevata dal consumatore medesimo senza intervento di alcun
commesso.
- Mentre sui punti a e b non ci sembra che vi sia
nulla da eccepire, almeno sul piano logico (riservandoci invece un loro riesame sul piano
giuridico-interpretativo), il terzo punto suscita alcune perplessità.
- Esso dovrebbe, come appare evidente dalla stesura della motivazione,
chiarire il ragionamento logico-giuridico seguìto dai giudici: dovrebbe cioè spiegare
perché, data per scontata la premessa maggiore dell'ammissibilità in abstracto del
tentativo di frode in commercio, la S.C. ha ritenuto che l'offerta in vendita nel
supermercato costituisca tentativo. Invece si riduce ad una sommaria descrizione delle
modalità della vendita self-service, che appare superflua o insufficiente, a seconda del
ragionamento che essa è rivolta a sostenere.
- Se infatti si voleva semplicemente affermare che l'offerta in vendita
costituisse tentativo di frode in commercio, era sufficiente descrivere questa condotta
come idonea e non equivocamente diretta alla consegna di aliud pro alio (7); non essendo
dubbio che nella specie si tratta di un caso di offerta in vendita.
- Se, invece, pur aderendo all'opinione ormai prevalente, che nega che
l'offerta in vendita possa costituire tentativo di frode in commercio (8), si intendeva
motivare la (eccezionale) incriminazione di tale condotta come tentativo di frode in
commercio, in ragione della particolare struttura della vendita nei supermercati, allora
la sommaria descrizione datane è insufficiente: perché tralascia di esaminare la
struttura della consegna in quel tipo di vendita, e le particolarità che porterebbero a
considerare, in quel caso, già la semplice offerta in vendita come tentativo.
- Occorre, dunque, una più attenta precisazione del concetto di
consegna. Ed, a nostro avviso, un'esauriente indagine in tal senso non può non tener
conto anche delle norme civili sui contratti di scambio.
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- 2. Il soggetto attivo.
- L'art. 515, rispetto al corrispondente art. 290 del c.p.
abrogato, ha esteso notevolmente la tutela penale, in due sensi.
- Da un lato, sostituendo l'espressione a "nell'esercizio del
proprio commercio" con quella "nell'esercizio di un'attività commerciale",
ha esteso la responsabilità a chiunque, non titolare di un esercizio commerciale, svolga
tale attività per conto del titolare, anche momentaneamente od occasionalmente (9).
- D'altro lato, ha aggiunto l'inciso "in uno spaccio aperto al
pubblico" per indicare una situazione alternativa in cui pure può compiersi il
reato.
- La nozione di "spaccio aperto al pubblico"
rappresenta il limite estremo entro cui può spaziare l'incriminazione.
- Si è detto che esso prevede tutti quei casi in cui "un soggetto
non commerciante destini un luogo qualsiasi alla distribuzione di merci a coloro che ne
facciano richiesta" (10); e ci sembra esatta tale definizione.
- E quindi spaccio aperto al pubblico sia il banco dell'agricoltore che
vende i prodotti del suo fondo per la strada, sia l'autoveicolo con cui un soggetto si
sposta da piazza a piazza per vendere merce, sia il distributore automatico situato nella
strada.
- L'inciso "nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno
spaccio aperto al pubblico" si riferisce. all'esistenza di una attività organizzata
(più o meno complessa) di distribuzione.
- Per attività di distribuzione può intendersi quella che svolge una
funzione di collegamento fra produttore e consumatore, consentendo a quest'ultimo di avere
a disposizione per l'acquisto tutti i beni di cui ha bisogno.
- Nel suo ambito il codice isola due elementi fondamentali: la consegna
di cosa diversa, e la contrattazione, in relazione alla quale può accertarsi la
diversità della cosa consegnata.
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- 3. Consegna civilistica e condotta incriminata.
- La consegna costituisce ad un tempo esecuzione del contratto, e, se
effettuata in difformità dei patti, condotta penalmente illecita.
- Una volta eseguito il contratto, cioè effettuata la consegna, o la
frode è stata commessa, ed il reato è consumato, oppure la consegna è stata regolare e
l'ipotesi dell'art. 515 c.p. non può più verificarsi. In quanto il reato in esame
prevede una frode nell'esecuzione del contratto, sembra logico riferirsi alle norme civili
che regolano i vari contratti di scambio, per stabilire il concetto di consegna, e quindi
il momento consumativo.
- Non sempre, però, dottrina e giurisprudenza si rifanno al concetto
civilistico di consegna.
- Nel caso, ad es., di vendita su documenti, si è ritenuto che la
consegna si verifichi al momento in cui l'acquirente prenda possesso materiale delle cose
(11) : in questo momento la frode in commercio sarebbe consumata; mentre finché la cosa
non è giunta nella materiale disponibilità dell'acquirente, vi sarebbe solo il
tentativo.
- Ma l'incongruenza di tale opinione appare evidente se si pensa al
caso in cui avvengano più trasferimenti successivi su documenti della stessa merce: se il
primo venditore consegna i titoli rappresentativi, mentendo sulle reali qualità della
merce, ed i successivi acquirenti fanno altrettanto, ciascuno trasferendo il titolo senza
neppure preoccuparsi di visionare la merce, tutte le consegne menzognere costituirebbero
solo altrettanti tentativi di frode in commercio, tranne l'ultima, cioè quella in cui
l'acquirente volesse prendere possesso della merce e quindi si accorgesse della diversità
della cosa.
- Del resto, l'articolo 1527 c.c. dà un concetto di consegna ben
diverso, affermando che "nella vendita su documenti il venditore si libera
dall'obbligo della consegna, rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della
merce e gli altri documenti stabiliti dal contratto o, in mancanza, dagli usi".
- Per il diritto civile il contratto è concluso, e la consegna
effettuata, indipendentemente dal fatto che l'acquirente abbia materialmente preso
possesso dei beni acquistati (12).
- Considerazioni analoghe possono farsi per la vendita per
corrispondenza, o per quei casi in cui la cosa debba essere trasportata ad un luogo
indicato dall'acquirente, ed il venditore consegni la cosa, per il trasporto, ad un terzo.
- Per il disposto dell'art. 1510 e dell'art. 1378 c.c., la consegna al
vettore o allo spedizioniere vale come individuazione della cosa oggetto del contratto (se
prima era stata determinata solo nel genere) e come esecuzione del contratto (13): ed
anche i rischi per il perimento della cosa in viaggio sono da quel momento a carico del
compratore (salvo colpa o dolo del vettore: 1963 c.c.).
- Tuttavia, anche in queste ipotesi la giurisprudenza tende a non
riconoscere valore alle norme civili (14).
- Il motivo addotto dall'opinione che nega l'identità fra consegna
civilistica e consumazione del reato in esame è che l'acquirente "solo nel momento
in cui effettivamente riceve il possesso materiale della cosa è in grado di verificare se
essa risponda a quella dichiarata o pattuita" (15).
- Ma questa osservazione non ci sembra che possa avere alcun rilievo
per la consumazione del reato: al momento del ricevimento da parte dell'acquirente della
cosa spedita, il venditore ha già esaurito da tempo la sua azione, con la consegna al
vettore o spedizioniere, a norma del codice civile.
- Per negare l'identità fra consegna civilistica e consegna ex art.
515 c.p. occorrerebbe che la stessa norma penale, nel descrivere la fattispecie astratta,
richiedesse altri elementi ulteriori, integranti la consegna vietata, e tali da
differenziare quest'ultima dal concetto civile.
- E il controllo, da parte dell'acquirente, dell'identità della cosa
non è certo un elemento del fatto, bensì solo il mezzo (principale) di accertamento
della commessa frode in commercio (16).
- In realtà l'affermazione criticata deriva dalla convinzione che la
volontà dell'acquirente (espressa mediante accettazione o rifiuto della cosa diversa: il
che presuppone la visione e la verifica di cui sopra) possa; in qualche modo, influire
sulla consumazione del reato; e questa convinzione a sua volta si basa sull'erroneo
riferimento ad un elemento che l'art. 515 c.p. vigente ha del tutto abbandonato, ma che
continua ad essere, inconsapevolmente, il polo attorno a cui ruota la interpretazione
della norma in esame: l'inganno dell'acquirente.
- Perché l'acquirente possa accettare o rifiutare la cosa diversa, è
necessario infatti che si accorga della diversità: cioè che non sia ingannato dal
venditore circa l'essenza della cosa ricevuta. E dunque richiedere che l'acquirente riceva
materialmente la cosa, perché possa verificarne l'identità e decidere se accettarla o
meno, significa considerare l'inganno di questi come un elemento del reato (17). Ed è
appunto questo requisito ulteriore dell'inganno che fa sì che la condotta incriminata non
possa più coincidere con la consegna civilistica.
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- 4. L'oggetto giuridico.
- La dottrina e la giurisprudenza prevalenti negano, almeno
formalmente, ogni rilevanza all'inganno dell'acquirente (18).
- Ma sono affermazioni di principio che vengono all'atto pratico
disattese.
- A nostro avviso un dato certo è rappresentato dalla lettera
dell'art. 515 c.p., che non parla assolutamente di. "inganno", né di consegna
ingannevole (19); e ciò è perfettamente coerente con l'oggettività giuridica della
norma.
- L'acquirente a cui viene consegnata la cosa diversa può dirsi
soggetto passivo della condotta, non del reato (20); la sua presenza è necessaria perché
possa aversi consegna, ma non va oltre un ruolo di comparsa.
- Egli non è il soggetto passivo del reato perché la frode in
commercio non è un reato contro il patrimonio, ma contro "l'Industria e il
commercio": espressione latissima, apparentemente generica, ma che, se collegata con
il testo della norma, assume un preciso significato.
- L'art. 515 mira a perseguire il consolidamento dell'onestà e della
correttezza commerciale e ad evitare "l'intralcio che un clima generale di diffidenza
arrecherebbe agli scambi, con il conseguente turbamento del sistema economico
nazionale" (21 ).
- A tale prospettiva è chiaramente estranea ogni posizione individuale
dell'acquirente e del suo eventuale danno, anche se non vi sarebbe reato senza
l'intervento di un acquirente, nei cui confronti si svolge la condotta vietata.
- Il comportamento sleale del venditore lede infatti (e non
indifferentemente) anche gli interessi del produttore: questi, come deve sottostare ad una
complessa serie di norme per il riconoscimento (e la tutela) di denominazioni e marchi dei
suoi prodotti fra tutti gli altri, ha però anche diritto (e interesse) a che il
commerciante non consegni, al posto dei suoi prodotti, degli altri similari (22).
- Con tale consegna l'azione del venditore viene a frustrare la fatica
del produttore per diffondere e far conoscere i suoi prodotti, e ad incidere direttamente,
con diverso peso a seconda dei casi, su quello che in termini commerciali si denomina
l'avviamento della azienda (23).
- L'art. 515 tutela quindi interessi sia dei produttori che dei
consumatori, come tutte le norme del capo II del titolo VIII c.p.: e dunque interessi
pubblici, che comprendono anche quello del singolo acquirente non individualizzato.
- Questi dalla frode commessa nei suoi confronti può anche non
ricevere alcun danno in concreto: ad es. nel caso che gli venga consegnata una cosa di
marca diversa da quella richiesta, ma di qualità superiore; ma il reato sussiste
egualmente, perché oggetto immediato di tutela è l'interesse alla corretta esecuzione
dei contratti stipulati in un contesto latamente commerciale.
- Da questa precisazione del bene oggetto di tutela (lealtà
contrattuale nel commercio) ci sembra che ne derivi come conseguenza non solo la
inaccettabilità di ogni opinione che faccia riferimento all'inganno dell'acquirente, ma
anche la inaccettabilità della dottrina che ammette l'applicazione dell'esimente ex
art. 50 c.p. (consenso dell'avente diritto) alla frode in commercio (24). Infatti, perché
si possa prestare il proprio consenso ad un fatto, che altrimenti sarebbe lesivo di un
bene tutelato, con efficacia scriminante dell'antigiuridicità, occorre la piena e totale
disponibilità del diritto o interesse che viene colpito dal fatto medesimo: "se più
sono gli interessi protetti da una norma penale, il consenso è inoperante quando anche
uno solo di essi non sia disponibile" (25).
- E tale disponibilità manca del tutto nel reato in esame:
l'acquirente non è il solo soggetto tutelato, ma vi è anche il produttore; ed entrambi
ricevono tutela non in quanto singoli soggetti, ma in quanto categorie generali di
soggetti, inserite nel sistema economico generale al cui funzionamento ha interesse
diretto ed immediato lo Stato (26).
- Se la volontà dell'acquirente non può mai reputarsi "consenso
dell'avente diritto", in quanto difetta la posizione di titolarità diretta ed
esclusiva (e quindi la disponibilità) del diritto, ciò non vuol dire che non abbia però
un suo rilievo. L'art. 515 fa riferimento ad una cosa "dichiarata o pattuita" in
rapporto alla quale va accertata la diversità della cosa effettivamente consegnata, cioè
ad un contratto, che appunto consiste nell'incontro di due volontà.
- E la volontà dell'acquirente rileva proprio (e solamente) in quanto
volontà contrattuale.
- Ciò vale anche per il caso in cui questa volontà si esprima durante
l'esecuzione del contratto: la legge valuta esclusivamente il comportamento del venditore,
il quale deve attenersi ai patti, ed adempiere esattamente l'obbligazione assunta.
- Se consegna una cosa diversa, esegue scorrettamente il contratto e
commette frode in commercio, sia che l'acquirente si accorga, sia che non si accorga della
diversità della cosa che ha ricevuto.
- Se quindi il venditore si trova nell'impossibilità di adempiere
esattamente l'obbligazione assunta, cioè di poter fornire all'acquirente la cosa precisa
che gli ha richiesto, deve informarne l'acquirente (27), ed eventualmente formulare una
controproposta per un nuovo contratto: se l'acquirente l'accetta, si forma un nuovo
accordo contrattuale, e si verifica una novazione oggettiva del rapporto obbligatorio.
- Oppure il venditore può esplicitamente offrire all'acquirente di
prestargli, invece del bene richiesto, altro equivalente: ma anche qui occorre
l'accettazione dell'acquirente, affinché la datio in solutum (1197 c.c.) possa
liberare definitivamente il venditore.
- Questa accettazione dell'acquirente ha valore di nuova volontà
contrattuale (28): e dal momento del raggiungimento del nuovo accordo fra le parti la
legge considera il comportamento del venditore per verificarne la correttezza (29).
- Ci sembra quindi inaccettabile l'opinione secondo cui per
"l'esistenza del delitto in parola è richiesto il concorso di due elementi: l'uno,
la consegna della cosa mobile a carattere positivo, e l'altro negativo, costituito dalla
mancata accettazione dell'acquirente della cosa consegnatagli" (30).
- E' proprio così che, partendo da erronee premesse, si viene a negare
l'identità fra consegna civilistica e condotta criminosa ex art. 515 c.c.: in quanto si
fa rientrare nel fatto di reato un elemento in più che non è assolutamente previsto
dalla norma penale.
- Il venditore che ha dato intenzionalmente aliud pro alio,
già con ciò ha eseguito slealmente il contratto intervenuto fra le parti: ed è questo
che la norma vuole reprimere.
- Fermarsi a considerare anche l'eventuale accettazione dell'acquirente
vuol dire restringere arbitrariamente l'ampiezza della previsione normativa.
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- 5. Il momento consumativo.
- Riconosciuto che l'art. 515 concerne esclusivamente il comportamento
del venditore, e che la volontà dell'acquirente non ha alcun rilievo dopo l'effettuazione
della consegna, cadono i motivi addotti per estendere il concetto di consegna al momento
in cui l'acquirente riceve materialmente la cosa.
- Ci sembra quindi da accogliere la tesi di recente formulata in
dottrina (31), secondo cui, "se la consegna non rappresenta che l'adempimento del
contratto, sarà il contratto e la sua disciplina a indicare ciò che ha valore di
consegna; a consumare la figura basterà perciò la consegna della lettera di vettura o
della polizza di carico, o di un documento analogo, tutte le volte che per legge,
convenzione o prassi mercantile, un tale atto debba considerarsi equipollente alla presa
in consegna materiale del bene trasportato" (32).
- Il che equivale a dire che "consegnare", nell'articolo 515
c.p., si riferisce al momento in cui il venditore si libera della cosa, consegnandola (in
esecuzione di un contratto di scambio) alla persona che ritiene legittimata a riceverla
per conto dell'acquirente, sia essa il vettore o lo spedizioniere o un delegato
dell'acquirente (33).
- Infatti, per l'art. 1189 comma 1 c.c. "il debitore che esegue il
pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato
se prova di essere stato in buona fede": l'adempimento è valido anche se fatto a
persona ritenuta, in buona fede, legittimata a riceverlo; ed in quel momento si consuma
anche l'eventuale frode in commercio, perché allora si ritiene eseguito il contratto
(34).
- Anche per la vendita nei supermercati il momento della consegna va
accertato sulla base delle norme civili. Il sistema di vendita "self-service"
consiste nel lasciare che il consumatore-acquirente si serva da solo, prelevando, fra la
merce esposta (già confezionata) nei rispettivi reparti, i tipi e le quantità che
preferisce.
- Quindi, operata la scelta, si reca alla cassa, dove effettua il
pagamento.
- Al momento in cui preleva la merce, l'acquirente viene a trovarsi in
un rapporto di fatto con essa, che non può altrimenti qualificarsi che di mera detenzione
(35).
- Egli è infatti autorizzato dal commerciante, che gestisce il
supermercato, a prendere egli stesso ciò che intende acquistare, sostituendosi ai
commessi ed allo stesso commerciante, che, invece, svolgono (di solito) personalmente
queste attività negli esercizi commerciali tradizionali.
- Ma il possesso resta al commerciante, che lo esercita sia per mezzo
dello stesso acquirente, sia per mezzo del personale di vigilanza e di cassa (36).
- Fino al momento in cui l'acquirente presenta la merce, che ha
prelevato, alla cassa per il pagamento, non può parlarsi di consegna. Perché questa, in
quanto esecuzione di un contratto, presuppone la conclusione di esso, e l'individuazione
della res che ne è oggetto, almeno nel genere.
- Tutti gli atti di prelevamento dai banchi espositori, che
l'acquirente compie, rientrano nella fase delle trattative, e costituiscono il modo di
verifica dell'identità e qualità della merce, per decidere se accettare o meno la
proposta del venditore, fatta sotto forma di offerta in vendita (1336 c.c.): l'acquirente
può sempre ricollocare al suo posto la cosa prescelta, per prenderne un'altra in sua
vece, o nessuna.
- E sino al momento del pagamento l'oggetto del contratto di
compravendita non è specificamente individuato.
- Presentando la merce prescelta alla cassa, l'acquirente dimostra
inequivocabilmente di avere accettato la proposta del commerciante, individuando anche la
cosa oggetto di contratto.
- In questo momento, quindi, il contratto si perfeziona, il compratore
acquista la proprietà della cosa (37), e contemporaneamente il possesso; perché
contestualmente si effettuano le reciproche prestazioni: il pagamento del prezzo da parte
dell'acquirente, e da parte del venditore, la consegna della cosa; questa avviene
materialmente, ove l'acquirente abbia dato le cose prescelte all'addetto alla cassa, e
questi dopo gliele restituisca in proprietà; immaterialmente, ed avremo un caso di cd. traditio
brevi manu (38), nel caso in cui l'acquirente mantenga la detenzione materiale della
cosa, e l'addetto alla cassa la valuti a vista: la detenzione si trasforma in possesso
(sorretto dal corrispondente diritto di proprietà), essendo intervenuto il fatto del
terzo che, per l'art. 1141 c.c., è idoneo a operare tale trasformazione, e cioè il
consenso del venditore, espresso dal suo delegato alla cassa.
- L'art. 515 contrappone la cosa diversa consegnata a quella
"dichiarata o pattuita"; e la diversità della cosa, dovendo essere accertata in
base ad elementi estranei alla fattispecie (cioè in relazione al contenuto del
contratto), costituisce un elemento normativo (o valutativo) del fatto. Ma la distinzione
fra dichiarazione e pattuizione ha sollevato dei dubbi. Alcuni autori hanno ritenuto che
il riferimento alla dichiarazione riguardi i casi in cui la merce viene offerta a
condizioni prestabilite (39). Si è però esattamente obiettato, che essendo la perfezione
del contratto essenziale alla figura, e non potendovi essere contratto perfetto se non vi
è accordo fra due parti, l'accenno alla dichiarazione anche così interpretato, è in
ogni caso superfluo, venendo ad essere compreso nel riferimento alla pattuizione (40).
- Altri hanno fatto ricorso al concetto di frode in contrahendo:
"può darsi benissimo che la frode si insinui già nella fase della stipulazione: vi
sarà perciò frode in contrahendo se la cosa venduta è difforme da quella
dichiarata nella fase dell'offerta o delle trattative.
- Né deve trarre in inganno la circostanza che il dettato legislativo
sembra far perno, nel descrivere l'azione tipica, sulla "consegna": in realtà,
è stato esattamente notato, "il verbo consegnare significa solo che il reato si
consuma sempre con l'effettivo adempimento, anche nei casi in cui la frode si insinua
nella stipulazione" (41). Queste affermazioni ci lasciano piuttosto perplessi.
- Parlare di difformità rispetto alla cosa "dichiarata nella fase
della offerta e delle trattative" può condurre ad una pericolosa confusione di idee.
Il concetto di difformità implica una relazione fra due termini, già individuati, i
quali non si assomigliano: questa relazione non ha quindi senso se posta fra la cosa
consegnata (e per ciò stesso individuata), ed una cosa che, essendo stata solo dichiarata
nella fase delle trattative del contratto, non è stata ancora individuata ai fini della
esecuzione contrattuale; sarebbe come affermare la diversità fra un termine noto ed uno
che non si conosce.
- Del resto, consegnata la cosa oggetto del contratto, la diversità
rispetto alla dichiarazione si risolve in quella rispetto alla pattuizione definitiva
(42).
- A nostro avviso, il concetto di frode in contrahendo può essere
utile solo entro i limiti ben precisi e ristretti di una migliore descrizione del dolo del
venditore: perché indica bene quei casi in cui il proposito di ingannare esista nel
venditore ancora prima di giungere alla conclusione del contratto.
- Ma dato che l'art. 515 c.p. non considera affatto l'inganno né
l'errore dell'acquirente, ed il reato si consuma sempre con la consegna, la frode in
contrahendo non ha alcun rilievo autonomo fra gli elementi della fattispecie (43).
- La diversità della cosa rispetto a quella pattuita può essere
essenziale (consegna di cosa del tutto diversa), o accessoria (diversità per origine,
provenienza, qualità o quantità): quest'ultima intanto può esistere ed assumere
rilievo, in quanto nel contratto siano specificate le caratteristiche peculiari della res,
e nei limiti di tali precisazioni.
- Il reato è escluso, per mancanza di dolo, ove il venditore
interpreti erroneamente la volontà contrattuale dell'acquirente, e consegni aliud pro
alio credendo di consegnare esattamente quanto pattuito: si tratta di un errore su legge
diversa da quella penale, che a sua volta produce un errore sul fatto di reato (art. 47
comma 3 c.p.).
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- 6. Il tentativo.
- Il tentativo costituisce il punto più controverso
dell'interpretazione della norma (44).
- Accertata l'irrilevanza dell'inganno dell'acquirente, trovano
immediata soluzione le ipotesi dell'agente provocatore, e tutte quelle in cui l'acquirente
sappia preventivamente che gli sarà consegnata una cosa diversa.
- Si pensi al caso di un ditta produttrice che invia un ispettore in un
esercizio commerciale (su segnalazione o spontaneamente), il quale presentandosi come
acquirente, si accerti se il venditore esegue lealmente il contratto, o, in caso
contrario, si procuri la prova della disonestà del venditore, che consegna prodotti di
marche similari, anziché quelli richiesti; oppure al caso in cui sia lo stesso
consumatore, già altre volte frodato, a presentarsi in compagnia di un pubblico
ufficiale, il quale non si qualifica, per avere la prova del malcostume del commerciante
(45).
- In questi casi parte della dottrina e della giurisprudenza ha
ravvisato il tentativo di frode in commercio, anche se prospettando diverse soluzioni.
- Per alcuni autori (46), sia nel caso che l'agente
provocatore-acquirente accetti la cosa, sia che la rifiuti, il commerciante sarebbe
punibile solo a titolo di tentativo.
- Per altri (47), il tentativo si configurerebbe solo nel caso del
rifiuto della cosa diversa; l'accettazione invece opererebbe come esimente (ex art. 50
c.p.) (48).
- Pur se con differenti conclusioni, questi autori partono però da un
presupposto comune, implicito, ed in contrasto con quanto essi stessi affermano in linea
generale: cioè dalla convinzione dell'esigenza dell'inganno dell'acquirente.
- Dire infatti che il reato è tentato quando vi è rifiuto o (per
alcuni) accettazione della cosa diversa, implica che si ritiene il reato consumato ove
l'acquirente non si accorga della diversità: resti cioè ingannato (49).
- Ma, come abbiamo visto; non può ritenersi che l'inganno sia elemento
del fatto, e quindi cade ogni distinzione che si fondi su di esso. Sia nel caso
dell'agente provocatore che in ogni caso in cui l'acquirente sappia già da prima che gli
sarà consegnata una cosa diversa, il reato, ove la consegna scorretta avvenga, deve
ritenersi consumato (50).
- Il tentativo di frode in commercio è stato ravvisato anche nel caso
di spedizione o di trasporto della cosa diversa, "senza che l'acquirente l'abbia
ricevuta o accettata, per essersi avveduto tempestivamente dell'inganno o per altro
motivo" (51).
- Il caso della mancata accettazione rientra in quelli, prima
esaminati, che, fondandosi sull'inganno, non possono considerarsi ipotesi di tentativo.
- Quanto al caso della merce spedita e non consegnata, conformemente a
quanto detto sulla struttura della consegna in questi casi, non può, a nostro avviso,
ritenersi il tentativo di frode in commercio: se la cosa è stata spedita o consegnata al
vettore, o il reato è consumato (perché è stata consegnata cosa diversa), o non può
più verificarsi (perché la consegna è stata conforme ai patti).
- E' del tutto indifferente l'atteggiamento psicologico
dell'acquirente, come pure il fatto che abbia ricevuto o meno la cosa.
- Certo il ricevimento da parte dell'acquirente facilita la scoperta
del reato; ma non va confuso un problema di accertamento e di prova, riguardante il
singolo caso concreto, con quelli che sono gli elementi propri dell'astratta fattispecie
incriminatrice.
- Del resto, anche se la cosa diversa è ricevuta dall'acquirente, e
questi non si accorge della diversità di essa, non vi è dubbio che il reato è
consumato, anche se è improbabile che verrà mai scoperto.
- Altra ipotesi che ha fatto discutere è quella della offerta in
vendita (52).
- Nelle decisioni della S.C. che hanno ammesso il tentativo di frode in
commercio nell'offerta in vendita, è frequente il rilievo che il venditore già in essa
dimostra l'intenzione di ingannare: "poiché non si può contestare che l'esercente
il quale esponga in vendita cosa dichiarata anche se non pattuita in qualità inferiore
per cosa di qualità superiore, rivela chiaramente la sua volontà di ingannare la
clientela, tanto basta perché si concreti in questo caso il tentativo di forde in
commercio (53).
- La giurisprudenza che nega il tentativo in tale ipotesi, si basa
sulla mancanza del presupposto del reato (il contratto) (54), nonché sul fatto che la
condotta di porre in vendita è già prevista in altre ipotesi criminose (516, 517 c.p.):
il che dimostrerebbe che, quando il legislatore ha voluto punire questa condotta, lo ha
espressamente indicato.
- Questo rilievo è pure assai frequente in dottrina (55).
- A nostro avviso, nel delineare il tentativo di frode in commercio non
si può prescindere da quelli che sono gli elementi strutturali del fatto descritto
dall'art. 515 c.p.
- L'art. 56 c.p., infatti, pur delineando una ipotesi di reato autonoma
rispetto a quello consumato, non descrive la fattispecie astratta generale, ma questa è
frutto di una combinazione degli elementi descritti dalla singola norma incriminatrice
speciale, con i criteri forniti dall'art. 56.
- Il che vuol dire che non si possono inquadrare nel tentativo tutti
gli atti che precedono logicamente una condotta criminosa, anche se idonei e diretti in
modo non equivoco a commettere il reato: perché altrimenti attraverso la disposizione
dell'art. 56, così interpretata, si aprirebbe un varco all'incriminazione di
comportamenti anche non vietati dalla legge penale, in contrasto con il principio di
tipicità dell'incriminazione stessa.
- In realtà, quindi, occorre pur sempre un inizio di esecuzione del
delitto, come richiedeva il codice abrogato, per potersi configurare il tentativo (56).
- E nel caso dell'offerta in vendita siamo pur sempre sul piano
logicamente antecedente al fatto della consegna di aliud pro alio, ma del tutto al di
fuori della descrizione del fatto fornita dall'art. 515 c.p.
- Come ha esattamente rilevato la giurisprudenza, in varie decisioni
(57), manca la reale contrattazione con persona determinata.
- L'offerta in vendita, infatti, consiste nella pura e semplice messa a
disposizione del pubblico di potenziali acquirenti, di determinati beni; realizza cioè
una "offerta al pubblico": la quale, quando contiene gli estremi del contratto
alla cui conclusione è diretta, vale come proposta (1336 c.c.).
- L'offerente non fa altro che indicare una o più elementi di un
futuro contratto (es. l'identità del bene, il prezzo, la quantità), o, nei casi in cui
l'offerta è più precisa (es. offerta in vendita di un bene determinato sia nel tipo, che
nella qualità, quantità e prezzo), formula una proposta di contratto.
- Ma questa, proprio in quanto tale, e per di più formulata in
incertam personam, è ancora ben lontana dalla conclusione del contratto e dalla sua
esecuzione. A tal fine occorre che si presenti un soggetto che accetti la proposta, dando
luogo così alla conclusione del contratto, mediante formazione del consenso; e da questo
momento si entra nella previsione dell'art. 515.
- Per tali motivi, più che per il rilievo che il legislatore, quando
ha voluto colpire la condotta di offrire in vendita, lo ha espressamente indicato,
riteniamo che l'offerta in vendita non possa mai costituire tentativo di frode in
commercio.
- Se non soccorresse la precisa descrizione del fatto resa dall'art.
515, la presenza degli artt. 516 e 517 non varrebbe da sola ad escludere il tentativo di
frode in commercio nell'offerta in vendita: in quanto quelle due norme tutelano beni
giuridici differenti, ed hanno un ambito di applicazione più ristretto, riferendosi ad
alimenti non genuini, ed a prodotti industriali, mentre l'art. 515 concerne ogni cosa
mobile.
- Per cui resterebbe comunque un ambito di esclusiva applicazione del
515 c.p.
- Quanto abbiamo esposto ci sembra pienamente valido anche nel caso di
offerta in vendita in un supermercato.
- L'attività del consumatore che preleva da sé la merce, infatti, non
vale certo ad anticipare l'effettuazione della consegna, e quindi a modificare
l'esecuzione contrattuale, né conferisce un diverso rilievo all'offerta in vendita posta
in essere dal commerciante: questa resta su di un piano precedente e preparatorio del
contratto, anche se l'attività di materiale consegna da parte del venditore può da
allora in poi del tutto mancare: ciò non vuol dire che non vi sia consegna, né che, per
il fatto che l'attività ad essa diretta, da parte del commerciante, si ferma alla
"predisposizione della merce nei rispettivi reparti", l'offerta in vendita
rientri nell'ambito contrattuale.
- Altre volte si è ravvisato il tentativo di frode in commercio nel
fatto del commerciante che pesava con una bilancia alterata la merce da consegnare, e che
non poté consegnare per l'intervento di un agente (58): ma qui ci sembra più esatto
configurare il reato di cui all'.. 692 (detenzione di misure e pesi illegali), o all'art.
472 (uso o detenzione di misure e pesi con falsa impronta), o ancora il tentativo di
truffa (640 c.p.) se l'alterazione della bilancia, in quanto rivolto a indurre in errore
il compratore sulla reale quantità della merce che si acquista, possa integrare gli
artifici e raggiri descritti dall'art. 640 c.p.
- Non ci sembra invece che si possa parlare di tentativo di frode in
commercio, non essendo ancora iniziata l'esecuzione del contratto: il venditore all'atto
del peso, è ancora impegnato nella individuazione (quantitativa) dell'entità della
propria prestazione.
- Non vi è dubbio che l'uso di una bilancia alterata possa dimostrare
l'intenzione di ingannare del venditore: ma occorre sempre tener presente che l'art. 515
non punisce chiunque "inganni" l'acquirente, bensì chiunque consegni una cosa
per un'altra.
- Nella specie quindi si punirebbe semplicemente l'intenzione del
soggetto.
- A questo punto, viene necessariamente in considerazione la premessa
maggiore, tacitamente accettata, forse quasi presunta, sia dalla dottrina che dalla
giurisprudenza: l'affermazione che il reato di frode in commercio ammette senz'altro il
tentativo (59).
- Escluse infatti dall'ambito del tentativo tutte le ipotesi che, di
volta in volta, sono state prospettate come casi di tentata frode in commercio, e dato che
non vediamo quali altri casi possano addursi come esempi di essa, senza andare incontro
alle obiezioni già sollevate, ci sembra che non resti che verificare se realmente questa
figura di reato ammetta la configurazione del tentativo.
- La prima affermazione da esaminare è quella secondo cui il tentativo di frode in
commercio è senz'altro ammissibile, in quanto si tratta di un reato di danno (60).
- A nostro avviso, prospettato e risolto in questi termini, il problema
viene solo ad essere eluso, e grazie ad una affermazione di principio gratuita, in quanto
non adeguatamente dimostrata.
- Il fatto che un reato possa definirsi "di danno", non
implica, quale inevitabile corollario, che esso ammetta il tentativo.
- Questa figura criminosa esige, per la sua esistenza, che la norma
incriminatrice speciale, del cui tentativo di violazione si parli, preveda anche un'azione
frazionabile in più atti (61); cioè un processo esecutivo che, in quanto tale, ammetta
una sua interruzione, lasciando in vita degli "atti idonei e diretti in modo non
equivoco a commettere un reato".
- E ciò non si verifica certo in tutti i reati: v. ad es. i reati di
pura omissione. Inoltre le gravi e fondate riserve formulate in dottrina sulla stessa
distinzione fra reati di danno e reati di pericolo (62) ci sembra che escludano del tutto
la possibilità di porre questa a base della soluzione di un problema, quale quello del
tentativo, che va affrontato in relazione ad ogni singola norma incriminatrice, e che
trova già esplicite e fondamentali regole testuali nel diritto positivo (art. 56).
- Le affermazioni criticate, del resto, muovono da una interpretazione
parallela degli artt. 515, 516 e 517 c.p. che non possiamo condividere.
- Negli artt. 516 e 517 la condotta incriminata consiste nella pura e
semplice offerta in vendita: manca quindi ogni contatto con persona determinata, a
differenza dell'art. 515 c.p.
- E ciò ha indotto a ritenere reati "di pericolo" le due
ipotesi, rispetto al fatto della consegna effettiva della cosa diversa a persona
determinata (art. 515 c.p.) che costituirebbe l'evento di danno (63).
- Ma occorre non confondere il concetto di danno quale tipo dell'offesa
al bene giuridico tutelato, con il concetto di danno quale possibile pregiudizio materiale
(o morale) che un soggetto possa patire in conseguenza di un reato.
- Inteso nel primo senso, non ci sembra dubbio che sia l'art. 515, che
l'art. 516 e l'art. 517 debbano considerarsi reati "di danno": ciascuna norma
tutela infatti un preciso bene giuridico, che viene leso dalla realizzazione del fatto di
reato (64).
- Inteso nel secondo senso, la nozione di danno non può egualmente
essere utilizzata a fini distintivi fra tali norme, perché non entra affatto in
considerazione in nessuna di esse.
- L'art. 515 non tiene alcun conto del danno dell'acquirente, ed il
reato sussiste egualmente anche nel caso in cui l'acquirente riceva cosa diversa, ma di
qualità superiore.
- Da quanto siamo andati esponendo sin qui, ci sembra dubbia la stessa
affermazione, che frequentemente ricorre, che il delitto di tentativo di frode in
commercio è configurabile ogni qualvolta il commerciante ponga in essere atti idonei
diretti in modo non equivoco a consegnare cosa diversa da quella pattuita (65): in fondo
una tale motivazione dell'ammissibilità del tentativo nel reato in esame non è altro che
una petizione di principio.
- In realtà non possono esistere atti idonei diretti alla consegna che
costituiscano tentativo di frode in commercio: e non perché non vi siano attività svolte
dal commerciante prima della materiale consegna della cosa, e che ad essa tendono, ma
perché esse fuoriescono tutte (quali che siano) dall'ambito della previsione dell'art.
515 c.p.
- Come già abbiamo rilevato, non crediamo che, nell'ipotizzare il
tentativo di un reato, si possa mai prescindere da quelli che sono gli elementi
strutturali della norma incriminatrice speciale che lo prevede: occorre sempre un inizio
di esecuzione del reato.
- L'art. 56, richiamandosi ad un'azione che non si compie, o ad un
evento che non si verifica intende chiaramente riferirsi all'azione ed all'evento
(naturalistico) descritti dalla norma incriminatrice.
- Escluso che per l'art. 515 si possa parlare di un mancato verificarsi
di un evento (naturalistico) che in questa norma non esiste, resterebbe l'ipotesi di un
mancato compimento dell'azione: cioè di una interruzione di essa.
- Ma perché possa esservi una interruzione dell'azione, occorre che
questa sia frazionabile in più atti: e ciò, a nostro avviso, manca del tutto nella
condotta prevista dall'art. 515.
- La consegna è un atto unico ed istantaneo, che non ammette alcun
frazionamento, e che quindi non può fermarsi a metà.
- O la cosa è consegnata, ed il reato è consumato, o la consegna non
è ancora avvenuta, ed allora può esservi solo una intenzione di consegnare una cosa
diversa: intenzione che, in quanto tale, non è punibile.
- Ci sembra quindi esatta l'intuizione del BERENINI, per il quale
"o la consegna è avvenuta, ed il reato è perfetto, o non è avvenuta, e nessun atto
che la precede può costituire il tentativo.
- Finché la consegna non sia avvenuta, non si ha che un proposito
interiore non punibile" (66).
- L'unico modo per ammettere la configurabilità del tentativo era
appunto quello di estendere il concetto di consegna al momento in cui la cosa è
materialmente ricevuta dall'acquirente (casi di spedizione, ecc.), oppure di ritenere che
la fattispecie dell'art. 515 richiedesse altri elementi ulteriori (inganno, oppure il
danno dell'acquirente): solo in tal caso si potrebbe concepire una parziale realizzazione
del fatto di reato.
- Ma una volta accertata la struttura della consegna, che è un atto
unico ed istantaneo, e coincide pienamente con il concetto civilistico, ed accertato che
la norma non richiede altri elementi al di fuori di quello "normativo" della
diversità della cosa, ci sembra conseguenza inevitabile l'affermazione che il reato di
frode in commercio non ammette la figura del tentativo.
-
-
- NOTE
-
- (1) Per tutti cfr. ANTOLISEI, Manuale di Diritto Penale, parte speciale II, Milano 1966,
pag. 586 ss.; CONTI, Frode in commercio ed altri attenuanti alla fiducia commerciale, in
Nss. Dig. It., vol VII, 1961, pag. 641; MARINUCCI, Frode in commercio, in
Enc. del Dir.,
vol. XVIII, 1969, pag. 144.
- (2) Cfr. Cass. 1 aprile 1935, in Riv. It. Dir. Pen. 1936, II, 555 (con nota di CECCHI);
Cass. 19 ottobre 1932, in Rass. Propr. Industr. marzo 1935, 45; Cass. 14 novembre 1934,
in Ann. Dir. Proc. Pen. 1935, 417 (con nota di BATTAGLINI); Cass. 4 marzo 1936, in Ann. Dir.
Proc. Pen. 1937, 551 (con nota di DELOGU); Cass. 29 ottobre 1948, in Giust. Pen. 1949, II,
61; Cass. 13 febbraio 1951, in Arch. Pen. 1951, II, 491 (m).
- (3) Cfr. Cass. 27 ottobre 1951, in Giust. Pen., 1952, II, 435: Cass. 12 febbraio 1952,
in Giur. Cass. Pen. 1952, I quadr., 498 (m); Cass. 3 febbraio 1953, in Giur. Cass. Pen.
1953, I bim. 301 (m); Cass. 23 gennaio 1958, in Giust. Pen. 1958, II, 573 (m); Cass. 29
novembre 1971, in Cass. Pen. Mass. 1973, 87.
- (4) Cfr. MARINUCCI, op. cit., 144; ANTOLISEI, op. cit., 587; CONTI, op. cit., 641;
MAGGIORE, Diritto Penale, vol. II, tomo I, 4a ediz., Bologna, 1968, 534; RABAGLIETTI,
Frode in commercio, in Enc. For. 1958, vol. III, 841.
- (5) Adoperiamo il termine "venditore" per indicare il soggetto che ha
l'obbligo della consegna e può quindi diventare soggetto attivo del reato in esame. Ma è
da tener presente che l'art. 515 considera tutti i casi di esecuzione di un contratto di
scambio (e non solo la compravendita), avente ad oggetto beni mobili, che si realizzi in
un contesto latamente commerciale.
- (6) Così la Cass sez. VI, 19 maggio 1972, in Mass. Cass. Pen. 1972, 1308 (m).
- (7) Come altre volte ha fatto la giurisprudenza: cfr. Cass. 21 giugno 1949, in Arch.
Pen. 1950, II, 185 (m), nonché la giurisprudenza cit. alla nota (2).
- (8) V. dottrina e giurisprudenza cit. alle note (3) e (4).
- (9) Cfr. Cass. 13 febbraio 1951, in Arch. Pen. 1951 II 490; Cass. 11 novembre 1952, in
Giur. Cass. Pen. 1952, 3° quadr., 623; e BELLAVISTA, Il soggetto attivo del reato di
frode in commercio, in Riv. Pen. 1941, 225 ss.; di recente Cass. 3 ottobre 1972, in Giust.
Pen. 1973, II, 192 (m).
- (10) ANTOLISEI, Man. Dir. Pen. cit. 584; CONTI, op. cit. 638.
- (11) In tal senso: Cass. 22 aprile 1970, in Giust. Pen. 1971, II, 338, 563 (m); Cass. 11
dicembre 1967, in Giust. Pen. 1968, II, 974, 1176.
- (12) Cass. 9 gennaio 1950, in Foro It. Rep. 1950, voce Vendita (n. 217); RUBINO,
La compravendita, Milano 1952, 366; Cass. 17 settembre 1955, n. 2590, in Giust. Civ. Mass.
1955, 963.
- (13) Cfr. Cass. 26 aprile 1958 n. 1387, in Giust, Civ. Mass. 1958, 502; Cass. 6 febbraio
1962 n. 219, in Giust. Civ. Mass. 1962, p. 101.
- (14) Cfr. la contrastante decisione della Cass. 26 gennaio 1959; in Giust. Pen. 1959,
II, 390.
- (15) Così la Cass. 26 gennaio 1959 di cui alla nota preced.; nonché MANZINI,
Trattato
del Dir. Pen. It., vol. VII, 238; v. anche DE FENU, Momento consumativo e competenza
territoriale nel delitto di frode in commercio, in Giust. Pen. 1959, II, 1021 ss.
- (16) Cfr. Cass. 9 febbraio 1939, in Giust. Pen. 1940, II, 118, 184; Cass. 23 febbraio
1940, in Giust. Pen. 1940, II, 885, 936.
- (17) Si ritorna così alla formula dell'art. 295 del c.p. abrogato. che puniva
"chiunque_" inganna il compratore, consegnandogli_, etc.
- (18) Cfr. ANTOLISEI, op. cit. 586; MAGGIORE, op. cit., 530; CONTI, op. cit. 639-640;
RABAGLIETTI, op. cit. 841; id., Vendita di prodotti similari e frode in commercio, in
Giur. Compl. Cass. Pen. 1950, 5 ss.; MARINUCCI, op. cit. 137-138; afferma il MANZINI
(op.
cit. 219 e 239) che l'inganno è stato soppresso dal nuovo c.p. perché chi riceve la cosa
diversa credendo che sia quella pattuita resta necessariamente ingannato (Frode in re ipsa
come l'ha denominata il CONTI, op. loc. cit.): ma l'art. 515 non richiede che l'acquirente
che riceve la res diversa debba "credere di ricevere la cosa giusta" (cioè
debba restare ingannato). La questione della rilevanza o meno dell'inganno fu sollevata
appena entrò in vigore il nuovo codice: ma con scarsi risultati esegetici. Cfr. MARCIANO,
L'art. 515 del nuovo codice penale, in Riv. It. Dir. Pen. 1933; RUFFO-MANGINI,
Sull'inganno dell'acquirente nella frode in commercio, in Ann. Dir. Proc. Pen. 1932, I,
161; SCALFATI-FUSCO, Intorno al voluto inganno nella frode in commercio, in Riv. It. Dir.
Pen. 1933, 46 ss.
- (19) Ed in ciò, immutando esplicitamente rispetto alla dizione della corrispondente
norma del vecchio c.p. (art. 290).
- (20) MARINUCCI, op. cit. 139.
- (21) Così MARINUCCI, op. cit. 136-137.
- (22) Cfr. Cass. 1 aprile 1967, in Giust. Pen. 1967, II, 1117, m. 1265; Cass. 15 dicembre
1965, in Giust. Pen. 1966, II, 603, m. 583; PEDRAZZI, Appunti sulla tutela penale delle
denominazioni di origine, in Riv. It. Dir. Pen. 1956, 583; id., Volgarizzazione e
pseudovolgarizzazione del marchio nei riflessi penali, in Riv. It. Dir. Proc. Pen. 1961,
849 ss.
- (23) "La norma dell'art. 515 non è apprestata a tutela del solo consumatore, ma -
inserita fra i delitti contro l'industria e il commercio - intende proteggere i principi
di lealtà e di onestà che devono presiedere allo scambio dei beni, onde renderlo sempre
più integro e veloce, con profittevoli risultati, tanto per chi ne fa uso, quanto per il
produttore. Rimane pertanto protetto dalla norma in esame anche colui che - per il
contegno ingannevole del commerciante e per la remora nelle vendite che può conseguirne -
possa vedere ridotta la richiesta di beni e, parallelamente, la spinta alla loro
produzione" (Cass. 30 gennaio 1958, in Giust. Pen. 1958, II. 700, m. 579).
- (24) Ammettono l'applicabilità dell'esimente: ANTOLISEI, op. cit.; MAGGIORE, op. cit.
534; MANZINI, op. cit. 236; VINCIGUERRA, Frode in commercio ed accettazione di cosa
diversa da quella dovuta, in Riv. It. Dir. Proc. Pen. 1966, 216, il quale propone una
particolare interpretazione dell'art. 515 (a nostro avviso non accettabile, anche perché
si basa sull'esigenza dell'inganno), ravvisando l'esimente del consenso dell'avente
diritto inserita nella stessa formulazione della norma incriminatrice; aderisce a questa
tesi MARINUCCI, op. cit. 142.
- (25) PEDRAZZI, Consenso dell'avente diritto, in Enc. del Dir. IX, 143; ancora di recente
ha ammesso la applicabilità dell'esimente la Cass. 27 febbraio 1973, in Giust. Pen. 1973,
II, 732 (m).
- (26) Cfr. CONTI, op. cit. 640; MARINUCCI, op. cit. 136; nonché i rilievi di PEDRAZZI,
Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio, Milano, 1955, 282.
- (27) Cfr. CANTAGALLI, Sul comportamento del compratore e del venditore nella frode in
commercio, in Giust. Pen. 1965, II, 327 ss.; e Cass. 23 febbraio 1940, in Giust. Pen.
1940, II, 885, 936; Cass. 22 marzo 1967, in Giust. Pen. 1967, II, 1255, 1463 (m); di
recente Trib. di Torino, sez. V, 16 febbraio 1974, in Giur. It., apr. 1975, II, 208 ss.
(con nota di CERVETTI), per il quale, per le forme della vendita nei pubblici esercizi, la
semplice presentazione di una cosa diversa all'acquirente non può costituire un
comportamento chiaro ed univocamente diretto a formulare una nuova proposta di contratto
rifiutando quella già ricevuta.
- (28) Rodotà, Dazione in pagamento, in Enc. del Dir. XI, 1962. 737.
- (29) Cfr. Cass. 21 settembre 1964, in Riv. It. Dir. Proc. Pen. 1966, 212 ss.: "la
sussistenza del reato può essere esclusa solo se il commerciante, dopo la richiesta
dell'acquirente, dica espressamente ed esplicitamente a questi che non è in grado di
farvi fronte, ed ottenga il consenso esplicito alla sostituzione della merce richiesta con
altra similare: in tal caso, invero, esula qualsiasi intento fraudolento perché l'oggetto
sul quale si sono liberamente incontrate le volontà dei contraenti non è quello
richiesto dall'acquirente, ma quello in cambio esplicitamente offerto dal venditore".
- (30) Così VINCIGUERRA, op. cit., 212 ss. Per tale autore due ipotesi alternative
spiegherebbero l'accettazione della cosa diversa da parte dell'acquirente: perché non se
ne è accorto (ma in questo caso non ci sembra esatto parlare di accettazione come
espressione di consenso consapevole) o perché vuole la cosa diversa; e in questo secondo
caso la di lui volontà di ricevere la cosa diversa escluderebbe il reato; ma ciò
presuppone che l'acquirente si sia accorto della diversità. Ancora una volta è l'inganno
dell'acquirente a fungere da elemento discriminatore nell'interpretazione della norma.
- (31) MARINUCCI, op. cit. 140; CONTI, op. cit. 641; contra: ANTOLISEI, op. cit. 586;
MAGGIORE, op. cit. 533; MANZINI, op. loc. cit.
- (32) Così MARINUCCI, op. loc. cit.
- (33) Cfr. MARINUCCI, op. cit. 139: "ci si domanda se, parlando di acquirente, la
legge abbia preteso che sia egli in persona a prendere in consegna la cosa. La logica
della figura non sembra però esigere tanto: posto che è estraneo al tipo l'inganno di
chi riceve, e che è il rispetto del contratto la pietra di paragone della regolarità
della consegna, vi sarà consegna all'acquirente ogni volta che la cosa consegnata entri
nella sua sfera giuridica" (a nostro avviso, rectius, ogni volta che la cosa esca
dalla sfera giuridica del venditore, mediante valido adempimento del contratto); cfr.
anche PEDRAZZI, Inganno ed errore cit. 284.
- (34) GIORGIANNI, Inadempimento, in Enc. del Dir. XX, 1970, 862 ss.; NICOLO',
Adempimento, in Enc. del Dir. I, 1958, 561-562.
- (35) Cass. 17 marzo 1972, in Mass. Cass. Pen. 1972, 879 (m); Cass. 29 maggio 1972, in
Mass. Cass. Pen. 1972, 1294 (m); PALOMBI, I limiti di applicazione dell'aggravante del
mezzo fraudolento, in Il Foro Pen. 1964, n. 1-2, p. 141-142.
- (36) Cass. 12 aprile 1972, Mass. Cass. Pen. 1972, 1065 (m).
- (37) Cass. 12 aprile cit. e pubbl. altresì in Giust. Pen. 1974, II, 14 con nota di
FERRONE; Cass. 6 febbraio 1973, Giust. Pen. 1974, II, 222; Cass. 7 giugno 1972. Mass.
Cass. Pen. 1972, 1295 (m).
- (38) Cfr. FUNAIOLI, Consegna, in Enc. del Dir. IX 132 ss.; FORCHIELLI,
I limiti
oggettivi del concetto di consegna, in Riv. Trim., Dir. Proc. Civ. 1952, 74; RUBINO,
La compravendita, cit., 355; TORRENTE Man. Dir. Priv. Milano 1974, 352.
- (39) Così ANTOLISEI, Man. Dir. Pen. cit., 585.
- (40) CONTI op. cit. 639.
- (41) Così MARINUCCI, op cit. 140-141; l'ultimo periodo è riportato da PEDRAZZI,
Inganno ed errore cit., 288.
- (42) PEDRAZZI, Inganno ed errore cit. 288 ss.
- (43) Occorre intendersi sul significato del termine "frode": nel reato in
esame ("frode" in commercio) non vuole assolutamente indicare l'inganno
effettivo dell'acquirente, come già visto; ma si riferisce piuttosto ad una intenzione
ingannevole del venditore, messa in atto nell'esecuzione contrattuale: "possiamo dire
che il contenuto di illiceità della frode in commercio è essenzialmente soggettivo e va
cercato soprattutto nella direzione fraudolenta della condotta" (PEDRAZZI, op. ult.
cit. 290, nt. 52). Del resto, il termine "frode" appare spesso adoperato dal
legislatore senza attribuirgli alcun significato tecnico preciso: cfr. ANTOLISEI, op. cit.
pp. 448-449.
- (44) Ammettono il tentativo di frode in commercio: ANTOLISEI, op. cit. 533; MANZINI, op.
cit. 144; CONTI, op. cit., 641; MAGGIORE, op. cit. 533; MANZINI, op. cit. 238; RANIERI,
Manuale di Diritto Penale, Padova 1952, III, 40; SALTELLI-ROMANO DI FALCO,
Commento
teorico-pratico del nuovo codice penale, IV, Torino, 1940, 52; RABAGLIETTI,
Frode in commercio, in Enc. For. cit., 841; AZZALI, Concorso di reati e concorso d:
norme in tema
di frode nel commercio del vino, in Riv. It. Dir. Proc. Pen. 1966, 1384 ss.; contra;
BERENINI, Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il
commercio, in Trattato
di Dir. Pen. diretto da FLORIAN, Milano 1937, 202.
- (45) Trib. di Roma 19 febbraio 1971, in Arch. Pen. 1971, II, 411 ss.
- (46) MARINUCCI, Frode in commercio, in Enc. del Dir. cit. 142, che richiama le
conclusioni del VINCIGUERRA, op. loc. cit., modificandole.
- (47) VINCIGUERRA, op. cit. 217;
- (48) VINCIGUERRA, op. cit. 217 ss., il quale fonda però tale conclusione
sull'affermazione che l'art. 515 tuteli un interesse individuale.
- (49) Afferma chiaramente il MARINUCCI (op. cit. 137) che è "estraneo all'odierna
configurazione della frode in commercio l'inganno dell'acquirente"; eppure fonda poi
l'individuazione del tentativo sull'inganno (implicito) dell'acquirente (op. cit. 144);
nella stessa incoerenza cadono l'ANTOLISEI (op. cit. 586-587), il CONTI, (op. cit. 641) il
MAGGIORE (op. cit. 530 e 533).
- (50) Cfr. Cass. 17 gennaio 1958 in Giust. Pen. 1958, II, 450 (m); Cass. 1 novembre 1952,
in Giur. Cass. Pen. 1952, 3° quadr., 620 (m); Cass. 23 ottobre 1950 in Giust. Pen. 1951,
II, 155 (m); Cass. 7 giugno 1963, in Cass. Pen. Mass. Ann. 1963, 870, 1582 (m); Cass. 12
febbraio 1970, in Cass. Pen. Mass. Ann. 1971, 262, m. 262; Cass. 21 settembre 1964, in
Giust. Pen. 1965, II, 327 (con nota di CANTAGALLI cit.).
- (51) Così MANZINI, op. cit. 239; nello stesso senso MAGGIORE, op. cit. 533; CONTI, op.
cit. 641; suscita delle perplessità la posizione del MARINUCCI, op. cit., il quale, pur
avendo affermato che "sembra preferibile la tesi di chi nega che la consegna, nel
caso di trasporto (ferroviario, automobilistico, nautico, postale, etc.) della cosa, debba
necessariamente coincidere con lo svincolo del bene" (op. cit. 140, 5), più oltre
elenca fra i casi di tentativo "tutte le ipotesi legate al trasporto (ferroviario,
nautico, etc.) della merce da consegnare (ad es. merce spedita e non consegnata
all'acquirente per un disguido" (op. cit. 144 9).
- (52) V. quanto già rilevato al § 1, e la dottrina e giurisprudenza cit. alle note
1, 2, 3 e 4.
- (53) Cass. 21 giugno 1959, in Arch. Pen. 1959, 2, 185 (m).
- (54) Cass. 3 febbraio 1953, in Giur. Cass. Pen. 1953, 1° bim., 301 (m).
- (55) Ad es. Cass. 14 giugno 1951, in Giust. Pen. 1951, II, 1304 (m); in dottrina
MARINUCCI, op. cit. 144; MANZINI, op. cit. 241, il quale, però, ammette la
incriminabilità dell'offerta in vendita, quando non rientri nel caso degli artt. 516 e
517 c.p., come tentativo di frode in commercio: sulla base dell'osservazione che l'art. 56
non distingue fra atti preparatori ed atti esecutivi.
- (56) Cfr. proprio in tema di frode in commercio, BATTAGLINI G., Sul concetto di
tentativo, in Ann. Dir. Proc. Pen. 1935, 417 ss.; e in senso contrario DELOGU,
La
struttura del reato tentato, in Ann. Dir. Proc. Pen. 1937, 551 ss.
- (57) Cass. 2 aprile 1951, in Arch. Pen. 1951, 2, 400 (m); Cass. 23 giugno 1955, in
Giust. Pen. 1955, 2, 140 (m); Cass. 23 gennaio 1958, in Giust. Pen. 1958, II, 573 (m); di
recente Cass. 29 novembre 1971, in Cass. Pen. Mass. 1973, 87 (m).
- (58) Così Cass. 20 gennaio 1959, in Foro It. 1959, 2, 45; e MANZINI, op. cit. 241.
- (59) V. autori cit. alla nota (44).
- (60) Così AZZALI, Concorso di reati e concorso apparente di norme in tema di frode nel
commercio del vino, in Riv. It. Dir. Proc. Pen 1966, p. 1387.
- (61) Il problema non si pone per i reati che constano, oltre che di una azione, anche di
un evento (naturalistico) che ne è conseguenza; per i quali tutti il tentativo è con
certezza configurabile.
- (62) Cfr. GALLO, Dolo (Dir. Pen.), in Enc. del Dir. XIII, 787 ss.; id., I reati di
pericolo, in Il Foro Pen. 1969, p.l. ss.; SANTAMARIA, Evento (Dir. Pen.), in Enc. del
Dir., XVI, 131 ss.
- (63) Questo tipo di ragionamento è piuttosto frequente in dottrina e in giurisprudenza:
v. Pretura di Roma 26 aprile 1961, in Riv. It. Dir. Proc. Pen. 1961, 849 ss.; Cass. 28
novembre 1950, in Giust. Pen. 1951, 2, 269 (m); Cass. 9 ottobre 1950, in Foro It. 1950, 2,
84; MANZINI, op. cit. 249; MAGGIORE, op. cit. 536; ragionamento analogo, con riguardo agli
artt. 514 e 515 c.p., ma che conduce a conclusioni opposte circa l'essenza del reato ex
art. 515, è svolto da GALLO E. (Frode in commercio e concorrenza sleale, in Atti del
convegno di Varenna su la repressione penale della concorrenza sleale, Milano, Giuffrè
1966, p. 73), per il quale "mentre la fattispecie di cui all'art. 514 rispetto
all'interesse tutelato, si pone come reato di danno, quella di cui all'art. 515 avrebbe
natura di reato di pericolo".
- (64) Il ragionamento criticato ci lascia perplessi, perché riferisce l'offesa ad un
elemento estraneo alla singola fattispecie incriminatrice (nella specie, degli artt. 516 e
517); il bene giuridico tutelato va dedotto da ogni singola norma incriminatrice ed esiste
necessariamente per ognuna di esse: GALLO, Dolo cit., 788; NEPPI-MODONA, op. cit. 809-810.
- (65) V. ad es. la decisione riportata nel testo all'inizio. (66) Così BERENINI, Dei
delitti contro l'economia pubblica l'industria e il commercio, in Trattato di Diritto
Penale, coordinato e diretto dal FLORIAN, Milano, 1937, p. 202.