- Trani
Ius / Novità
/ Percorsi della
giurisprudenza / Leggi
/ Opinioni /
Riforme / Sezioni
/ Radici /
Home
-
-
-
-
Luigi Giampaolino
- La responsabilità dei funzionari e degli amministratori per il danno ambientale
-
- __________
- (*) Relazione al Convegno su "La pianificazione paesistica e territoriale in
Campania",
- tenutosi in Napoli il 12 ottobre 1996.
- Pubblicata in Rivista Penale dellEconomia, 1997.
- 1. - Questa relazione riguardante la responsabilità dei funzionari e degli
amministratori per il danno ambientale si pone come l'ultima delle relazioni tenute in
questo convegno avente ad oggetto la pianificazione paesistica e territoriale in Campania.
- La motivazione della collocazione è da rinvenire evidentemente nella natura del tutto
accessoria e residuale del tema, rispetto all'oggetto più proprio del convegno.
- Un intervento sulla responsabilità dei funzionari e degli amministratori per il danno
ambientale posto al termine degli altri interventi potrebbe, invece, essere ritenuto come
momento di chiusura del tema, e ciò in sintonia con la funzione che sovente si assegna
alla figura della responsabilità; la funzione, cioè, di situazione giuridica di chiusura
della tutela di un interesse.
- Il riferimento, nella specie, per di più, ad una "responsabilità dei funzionari e
degli amministratori" fa pensare, inoltre, ad una forma di tutela indiretta, di una
tutela, per così dire, di secondo grado. Un modo, cioè, di sanzionare il comportamento
di soggetti tenuti alla tutela di un interesse, allorché non hanno ben gestito
l'interesse ad essi affidato.
- E, nella specie, inserendosi l'argomento nel più ampio tema della pianificazione
paesistica e territoriale in una determinata regione, vengono chiamate in causa le
modalità della tutela di un bene peculiare, quello delle bellezze d'insieme, dei
procedimenti e dei provvedimenti attraverso i quali una tale tutela deve attuarsi, e ciò,
infine, in un ambito territoriale delimitato con la chiamata in causa, quindi, di
funzionari ed amministratori inseriti in ordinamenti diversi (lo Stato, la Regione).
- Così rappresentato, il tema, per un lato, si amplia, ma, per altro, con riferimento al
suo oggetto (il "danno ambientale"), si restringe.
- 2. - Certo è che l'istituto della responsabilità sempre più assume questa
funzione di generale mezzo di protezione indiretta di interessi che si ritengono degni di
tutela.
- Dell'istituto della responsabilità, ed in particolare della responsabilità civile,
come già in altra occasione si è avuto modo di ricordare (1), sono stati proposti, da
tempo, tre modelli di lettura :
- a) il primo, il modello della tradizione, secondo il quale non vi è nessuna
responsabilità senza colpa; l'illiceità consiste essenzialmente nella lesione di un
diritto soggettivo assoluto; il danno si identifica con gli effetti del fatto illecito.
- Trattasi di una responsabilità extracontrattuale, "tendenzialmente"
tipizzata, nettamente separata dalla responsabilità contrattuale nella quale, poca, se
non nessuna, influenza hanno le norme della Costituzione (con i valori che esse fanno
valere), in cui sopravvivono aree di privilegi (es. quelli della p.a.) ed è favorita la
protezione di interessi economici rispetto ai valori della persona.
- Trattasi di una forma di responsabilità che, come è stato detto (2), non acquista
autonomia rispetto allo schema penalistico della responsabilità.
- b) Il secondo, il modello intermedio o innovativo, per mezzo del quale si passa
"dalla sanzione alla riparazione": la responsabilità assume essenzialmente la
funzione di tutela del danneggiato mentre si espande il novero degli interessi tutelati.
Accanto al diritto soggettivo - sostituito peraltro dalla più ampia e duttile figura
della "situazione giuridica soggettiva" - vengono in considerazione le posizioni
dei diritti di credito, di godimento, delle aspettative, degli interessi legittimi.
- Vengono meno le isole privilegiate - come quelle della p.a. - mentre la stessa figura
del danno si moltiplica e si amplia: danno alla vita di relazione, danno estetico, danno
giuridico, danno biologico, danno al patrimonio, ecc.
- In tal modo, l'istituto della responsabilità viene ad assumere la funzione di sistema
ottimale dei rapporti soggettivi e, nei rapporti tra privati l'istituto tende ad
allontanare l'intervento statale, anche se la funzione riparatoria - occorre soggiungere -
dà luogo ad un fiorire degli istituti dell'assicurazione e di altre forme di
compensazione.
- In ogni caso, in questo modello di responsabilità, preminente rilievo assumono le norme
costituzionali (artt. 2, 3, 32, 41) mentre diverse leggi intervengono ad estendere
l'applicazione dell'istituto (assicurazione per l'esercizio di attività nucleari;
assicurazione obbligatoria responsabilità civile, tutela dell'ambiente, legislazione in
tema di banche dati, ecc.).
- c) Il terzo modello, il c.d. "modello del futuro", quello della
responsabilità come forma di controllo delle attività che possono produrre danno.
- Non più, quindi, natura e funzione sanzionatoria della responsabilità; ma nemmeno
natura meramente riparatoria della stessa, di "tutela generale", cioè, di ogni
situazione giuridica soggettiva.
- La responsabilità, invece, diviene una forma di controllo delle attività possibilmente
dannose: ritorna in essa un profilo sanzionatorio, ma in prospettiva diversa.
- La Cassazione dischiude la sua giurisprudenza a nuovi orizzonti (si ricordino la
sentenza sulla localizzazione delle centrali nucleari; quella sul diritto all'ambiente;
quella sul danno biologico) e cardine della valutazione degli interessi apprezzabili
diviene in questa nuova fase la loro comparazione.
- In questa prospettiva - com'è stato detto (3) - l'istituto della responsabilità non
assume più una funzione residuale (come nella responsabilità "sanzionatoria"),
né una funzione propulsiva, (come nella responsabilità "riparatoria"), ma una
funzione preparatoria dell'intervento del legislatore.
- E, a conclusione di questo rapido excursus, non appaia fuor di luogo ricordare,
altresì, che si è parlato di un paradosso dell'istituto della responsabilità.
- Da un lato, infatti, si assiste ad una "esplosione" di questo istituto, con
l'incremento del numero di ricorsi giudiziari e con l'allargamento a sempre nuove materie,
e, soprattutto, a nuove situazioni giuridiche; dall'altro, si vede una sua crisi, dovuta,
per un verso, alla sua incertezza funzionale e alla sua struttura di rapporto bilaterale,
e, per altro verso, al sorgere e al costante incremento, di istituti di compensazione
(l'assicurazione; gli istituti di sicurezza), i quali, direttamente o indirettamente,
influiscono sullo stesso istituto della responsabilità (e questo aspetto, sia detto per
incidens, non risulta per nulla ancora indagato, sia con riguardo alla sua
ammissibilità, sia in riferimento alla responsabilità amministrativa).
- Contemporaneamente, però, specie nei confronti della funzione della responsabilità
come istituto di controllo sociale, negli ultimi anni si appuntano non poche critiche (la
necessità di una "colpa"; il disfavore per la responsabilità oggettiva; il
costo economico) e si postula così un ritorno ed un recupero, per la responsabilità
civile (ed il tema è di rilievo per la responsabilità amministrativa di cui conosce la
Corte dei Conti) ad una funzione di prevenzione e di punizione, mentre tutta la
problematica della responsabilità civile in generale sembra legata alla sopravvivenza o
meno e, comunque, all'evoluzione dello stato sociale e solidaristico.
- 3. - Del tutto al di fuori dell'anzidetto schema - che conviene, però, come si
è detto, tenere da sfondo - si muove la responsabilità amministrativa di cui conosce la
Corte dei Conti, e di cui qui occorre occuparsi, seppure per un aspetto particolare,
qual'è quello della responsabilità per danno ambientale.
- E non appaia ozioso, a questo punto, ricordare, anzitutto, che l'istituto della
responsabilità per danni arrecati alla P.A. dai suoi funzionari, dopo un mutamento
giurisprudenziale, che si era avuto alla fine degli anni '40 (4), è rimasto immutato fino
alla fine degli anni '60 (5), allorché una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione
lo estese a tutti i dipendenti degli enti pubblici con esclusione solo di quelli degli
enti locali, e, quindi, a tutti coloro legati ad un pubblico apparato da un rapporto anche
soltanto organico (6).
- Negli anni '70, peraltro, questa responsabilità amministrativa è stata oggetto di più
di una riflessione in sede teorica, pervenendosi alla configurazione di essa (già
ritenuta sempre in sede dottrinaria "una speciale responsabilità di diritto
pubblico" (7) come fondata, invece, su di un fatto dannoso, costituito dagli elementi
della condotta e dell'evento lesivo (8) ovvero come struttura fondamentalmente civilistica
di responsabilità a rischio per deviazione dalle attribuzioni di ufficio (9), ovvero,
infine, come di "responsabilità amministrativa pubblica" consistente non (come
quella civile) in un risarcimento del danno, ma, piuttosto, nell'assoggettamento del
pubblico funzionario al pagamento di una somma di danaro che nel danno subìto dalla p.a.
ha solo un suo parametro, costituendo un tal danno non già la causa del sorgere di
un'obbligazione di risarcimento, ma la condizione per la instaurazione di un giudizio di
responsabilità amministrativa, giudizio di natura sostanzialmente sanzionatorio (10).
- La giurisprudenza, tuttavia, non ha recepito queste indicazioni che le provenivano da
altre sedi ed è rimasta ferma nella configurazione - adottata, come si è detto, alla
fine degli anni '40 - di una responsabilità amministrativa per danno erariale di natura
contrattuale, derivante da una condotta violatrice di obblighi di servizio e causativa di
danno patrimoniale, con tutti i corollari che derivano da una siffatta configurazione
della responsabilità di cui conosce la Corte dei Conti: natura patrimoniale della
responsabilità; trasmissibilità agli eredi; prescrizione decennale del relativo diritto;
onere della prova, ecc.
- Senonché a partire dal 1990, una pioggia - un vero e proprio stillicidio, trattandosi
quasi sempre di decreti-legge più volte reiterati - ha interessato la materia e notevoli
innovazioni sono state introdotte nella disciplina dell'istituto.
- E' stata così prevista la natura "personale" della responsabilità di cui ci
si occupa (art. 58 L. 142/90); di essa, in particolare, non è stata ammessa la
trasmissibilità agli eredi (tranne che nell'ipotesi dell'illecito arricchimento del loro
dante causa) ponendo in essere un vero e proprio vulnus alla concezione
patrimoniale di questa responsabilità; la prescrizione è stata modificata da decennale
in quinquennale - come è proprio della responsabilità extracontrattuale - ed essa è
stata fatta decorrere per di più dalla commissione del fatto; la solidarietà è stata
prima esclusa, poi, limitata ai soli casi di concorrenti nell'illecito beneficiario di
illecito arricchimento, ed, infine, ripristinata. La responsabilità, infine, è stata
limitata alle sole ipotesi di dolo e colpa grave con un significativo richiamo, quindi, al
modello e, pertanto, ai principi di cui all'art. 2236 c.c.
- Ma, ancor prima di questi mutamenti legislativi - che hanno portato le sezioni riunite
della Corte dei Conti a ritenere talvolta che si è in presenza di un nuovo regime della
responsabilità amministrativa, di un regime, cioè che configura questa come un sistema
di protezione di taluni valori già esistenti o che si venivano ad introdurre piuttosto
che come disciplina innovativa di un'obbligazione patrimoniale (Sez. riun. 4 febbraio
1993, n. 835) oppure ad affermare ex professo, vale in sede di risoluzione di
questione di massima (Sez. Riun. 1 marzo 1995, n. 26/QM e cioè in una questione di
massima) che l'istituto della responsabilità amministrativa è oggi disciplinata da
un" ordinamento di settore", con regole proprie e con norme speciali, anche se
avente il carattere di tendenziale generalità - la giurisprudenza della Corte dei Conti
si era dedicata, in taluni suoi filoni, ad una rideterminazione dell'elemento del danno
risarcibile, pervenendo ad un progressivo allargamento dell'area dello stesso: non più il
mero danno inferto al patrimonio economico e materiale - la res - della singola
amministrazione, bensì anche quello arrecato al complesso degli interessi oggetto di
tutela - i beni - che fanno capo ad un pubblico apparato, allo Stato come persona e come
ordinamento, sino alla collettività.
- Due strade in tal modo erano intraprese, da un lato, l'estensione degli interessi e
delle situazioni giuridiche di cui conosce la giurisdizione della Corte dei Conti;
dall'altro, l'ampliarsi della sfera dei soggetti ai quali tali interessi e situazioni
possono far capo : amministrazione dello Stato, amministrazioni pubbliche in genere,
strutture pubbliche, gruppi, collettività, sino alla configurazione della tutelabilità
anche innanzi alla Corte dei Conti dell'interesse a prescindere dalla sua titolarità e,
quindi, alla tutelabilità del bene in sè (una sorta di giurisdizione obiettiva) a
prescindere da una sua configurazione come situazione giuridica.
- Sono stati allora attratti nella sfera della cognizione del Giudice contabile
inizialmente il danno ambientale - in seguito però attribuito dal legislatore, come
vedremo, alla giurisdizione dell'A.G. civile - poi il danno all'economia, nonché infine,
il danno all'immagine, all'onore ed al decoro dell'Ente pubblico, che con recenti sentenze
delle sezioni di primo grado è stato posto a carico di amministratori colpevoli di gravi
reati contro la pubblica amministrazione.
- La su accennata tendenza di sviluppo è in qualche aspetto ancora in fieri, anche
perché alcune delle relative decisioni sono al vaglio del giudice d'appello, e taluni
profili normativi sono stati posti all'attenzione della stessa Corte Costituzionale; in
ogni caso, pare oramai certo l'affermarsi di una nuova interpretazione circa la natura ed
il contenuto della responsabilità amministrativa, con l'abbandono della tradizionale
visione civilistica e strettamente patrimoniale e l'individuazione del danno risarcibile,
invece, nella mancata cura dell'interesse collettivo da parte dei funzionari pubblici ai
quali lo stesso sia stato commesso.
- In tal modo, con riguardo a queste problematiche, la giurisprudenza della Corte dei
Conti si è trovata ad affrontare il problema del bene giuridico o, per meglio dire, della
situazione giuridica tutelata dalla giurisdizione di cui essa è titolare. Bene giuridico
in sè (ambiente, economia pubblica, decoro e reputazione della P.A.) ovvero situazione
giuridica patrimoniale, bene, cioè, oggetto di un rapporto patrimoniale riferito ad un
soggetto determinato, vale a dire allo Stato o ad altro Ente pubblico.
- La vicenda è stata, favorita, al suo sorgere, dalle configurazioni che la stessa
responsabilità civile e, quindi, più in particolare, la responsabilità amministrativa
di cui conosce la Corte dei Conti, andava assumendo; è stata vivificata, poi,
dall'apertura delle stesse situazioni giuridiche, oggetto di tutela, al di là dello
stretto diritto soggettivo e dei diritti di credito, sino ad estendersi agli interessi
diffusi o adespoti; è stata, infine, negli ultimi anni, ricondotta entro confini più
certi, e ciò ad opera della stessa giurisprudenza della Corte dei Conti ed in sintonia
con quella fondamentale delle Sezioni Unite della Cassazione, che pure, all'inizio, in
verità, aveva offerto qualche dubbia indicazione.
- A proposito del danno all'economia pubblica, infatti, si è affermato che il concetto di
"bene pubblico" oggetto di tutela innanzi alla giurisdizione della Corte dei
Conti, se pure da intendersi in senso lato, in una accezione, cioè, che va al di là
delle semplici res e, quindi, comprendente ogni interesse patrimoniale, non può,
però, estendersi ad ogni "valore" o interesse che l'ordinamento giuridico mira
a tutelare, indipendentemente da una situazione di titolarità giuridica; e, pertanto, per
la esistenza di un danno erariale è necessario non solo che sussista un interesse della
comunità, ma anche che tale interesse sia divenuto, per scelta dell'ordinamento,
l'interesse di un apparato pubblico (Stato o Ente pubblico) e sia economicamente
valutabile in quanto facente parte del patrimonio dello Stato o di altro Ente pubblico
(Corte Conti, Sez. Riun. 3 giugno 1987, n. 544).
- Questi principi non potranno non essere tenuti presenti in presenza di una apertura
della giurisprudenza della Corte dei Conti verso campi diversi dalla lesione dello stretto
patrimonio e dovranno, quindi, essere tenuti presenti a proposito del danno ambientale,
mentre ancora si attendono le pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione in riferimento
alla lesione della reputazione del decoro della P.A., avendo preferito le Sezioni Riunite
della Corte dei Conti soprassedere ad ogni decisione in materia.
- Ed è su queste linee di fondo che si muove il problema - che, in tal modo, appare più
contingente - della responsabilità dei funzionari e degli amministratori per danno
ambientale.
- 4. Le tematiche della tutela ambientale, invero, sono state assai considerate nel
dibattito dottrinario recente sulla responsabilità civile, specie nei due trascorsi
decenni.
- Risolta presto ed in senso affermativo la questione relativa ai beni, con l'affermarsi
dell'esistenza di una responsabilità per eventuali danni all'ambiente, è stata la
giurisprudenza della Corte dei Conti ad adoperare per prima lo strumento risarcitorio in
funzione di prevenzione del pregiudizio all'ambiente.
- Fin dai primi anni '70 il Giudice contabile aveva posto il problema della tutela
dell'ambiente in quanto bene appartenente alla collettività, affermando il diritto di
quest'ultima, e quindi dello Stato, al risarcimento del relativo danno.
- In particolare la Corte (11), sul presupposto che nessuna delle norme che disciplinano
il danno erariale ne stabilisce positivamente le specifiche caratteristiche, e che quindi
tale concreta individuazione spetta al giudice, ritenne che il pregiudizio arrecato ad un
bene ambientale, purché economicamente valutabile, ben potesse costituire presupposto per
l'azione di responsabilità amministrativa, sussistendo al riguardo tutti gli elementi
richiesti dalla legge (art. 81 ss. L. Cont.: evento dannoso, elemento soggettivo e nesso
di causalità). Sempre secondo la Corte dei Conti, sono proprio le norme poste a tutela
dell'ambiente, nei suoi diversi aspetti, a dimostrare l'esistenza di un interesse
giuridicamente protetto alla conservazione ed al pieno godimento del bene ambientale;
interesse che, a sua volta, trova il suo fondamento costituzionale negli artt. 9 e 32
della Carta Fondamentale. In altri termini, l'ambiente veniva ritenuto dalla Corte dei
Conti come oggetto di un interesse diffuso protetto dall'ordinamento, la cui lesione si
risolve in danno erariale in quanto viene depauperato un bene della collettività
organizzata nello Stato.
- La tendenza ricostruttiva del danno ambientale, operata dalla Corte dei Conti, assumeva,
pertanto, un peso ed un'importanza notevoli ai fini della definizione del concetto di
ambiente e di danno risarcibile, anche se l'ottica della Corte era - naturalmente -
limitata ai danni arrecati da parte di amministratori e funzionari pubblici.
- La prima sentenza del Giudice contabile in materia ambientale fu quella relativa agli
scempi edilizi nel Parco Nazionale d'Abruzzo, sent. n. 39 del 1973, poi confermata dalla
sentenza delle SS.RR. n. 108 del 1975. In entrambe le occasioni, la Corte precisò che,
nel caso dell'ambiente, il bene pubblico danneggiato dal colpevole comportamento degli
amministratori era la bellezza paesaggistica, nonché l'ambiente faunistico, floristico ed
ecologico, chiarendo altresì, nel contempo, che il vulnus inferto a detto bene
costituiva danno patrimoniale valutabile e riferibile allo Stato, ".... il quale
esprime e nel quale si identifica l'interesse generale della collettività nazionale
danneggiata". A tale ultimo riguardo, l'ultima decisione citata puntualizzò che la
giurisdizione in materia spettava alla Corte dei Conti, la quale, ai sensi degli artt. 25
e 103 Cost., rappresentava il Giudice naturale ed esclusivo per la tutela dell'interesse
della collettività.
- Nella sentenza della Sez. I° n. 86 del 18.9.1980, anch'essa relativa a danni prodotti
dall'edificazione in zona protetta del medesimo Parco Nazionale, la Corte affermò che la
valutazione economica del danno in questione ".... non era accertabile in termini
aritmetici, ma in via equitativa" e che, di esso, i vari amministratori
corresponsabili devono rispondere in solido.
- Altra decisione importante, in materia, fu quella sulla questione dei "fanghi
rossi" di Scarlino, la sentenza della Sez. I° n. 61 dell'8-10-1979. Qui il Giudice
affermò che lo Stato aveva un proprio interesse diretto alla salvaguardia dell'ambiente
(nella specie, si trattava delle acque marine, tutelate dalla L. n. 963/1965) e che la
compromissione di esso costituiva danno erariale ai sensi dell'art. 52 del R.D. n.
1214/1934 - T.U. Corte dei Conti; ciò in quanto ".... la nozione di danno erariale
non comprendeva esclusivamente ipotesi finanziarie, quale l'alterazione e turbativa dei
bilanci, ovvero patrimoniali, quali la distruzione, sottrazione e danneggiamento di beni
demaniali, o il recupero di somme pagate per fatti lesivi commessi dai pubblici
dipendenti, ma altresì la lesione di interessi più generali, di natura eminentemente
pubblica (interessando tutta la categoria dei cittadini), purché suscettibili di
valutazione economica". Veniva poi ribadito che, nell'impossibilità di determinare
esattamente l'ammontare del danno, il medesimo avrebbe dovuto essere liquidato in via
equitativa, secondo l'ordinario principio di cui all'art. 1226 c.c. Nella decisione
d'appello sulla medesima questione, le SS.RR. nella sent. n. 378 del 1984 - nel confermare
la sussistenza di danno pubblico nel caso di compromissione dell'equilibrio ambientale,
bene tutelato da norme di diritto pubblico - precisavano ancora che detto danno "....
comporta la lesione tanto dell'interesse della collettività, quanto di quello proprio
dell'ente esponenziale della collettività stessa, per cui compete al Procuratore Generale
della Corte dei Conti promuovere l'azione di responsabilità nei confronti del pubblico
dipendente che sia stato causa di tale danno". La Sezione I°, con sent. n. 70 del
1985 ha affermato poi che, nel caso di compromissione del territorio e dell'ambiente,
l'ente danneggiato è lo Stato quale rappresentante dell'intera collettività e non già
il singolo comune.
- Molte altre decisioni hanno ribadito e precisato i concetti innanzi ricordati: Sez. I°,
n. 10 del 1982; Sez. Sicilia, n. 1423 del 31.10.1985, la quale ha anche fornito
indicazioni circa i principi da tenere presenti per la valutazione equitativa; ancora Sez.
Sicilia, n. 1455 del 6.5.1986; Sez. I°, n. 123 del 28.7.1987. Quest'ultima decisione, tra
l'altro, aveva anche affrontato il problema dell'ammissibilità dell'intervento in
giudizio di un'associazione ambientalista a carattere nazionale, affermandone la
legittimazione.
- In seguito, tuttavia, come noto, lo sviluppo giurisprudenziale in corso fu bruscamente
interrotto dall'intervento del legislatore che, con l'art. 18 della legge 8 luglio 1986,
n. 349, ritenne di ricondurre la cognizione del danno all'ambiente nell'alveo
dell'ordinaria responsabilità civile, pur se - come ora vedremo - con connotati affatto
particolari.
- Dalla lettura della relativa norma, infatti, risulta evidente che il Legislatore intese
qualificare il danno ambientale come danno pubblico, con l'attribuzione della
legittimazione ad agire in capo allo Stato e la sostanziale rottura della bilateralità
del rapporto obbligatorio nascente da fatto illecito (12): non agisce chi prova di avere
subìto il danno, bensì un soggetto (pubblico) predeterminato, e per giunta - come ha
chiarito la stessa Corte Costituzionale (13), non in quanto soggetto che (sia pure in
senso lato) ha patito una perdita economica, bensì nella sua funzione di tutela della
collettività e degli interessi dell'equilibrio ecologico e sociologico del territorio.
- Veniva poi accentuato, nella previsione normativa, il profilo sanzionatorio della
relativa responsabilità (14), profilo che prevaleva nettamente su quello riparatorio,
tipico della responsabilità aquiliana: l'ammontare del risarcimento veniva stabilito in
via essenzialmente equitativa dal giudice, il quale a tale scopo dovrà tenere conto della
gravità della colpa del trasgressore e del profitto individuale da questi conseguito.
Inoltre, la stessa formulazione letterale del primo comma dell'art. 18 - il quale àncora
la responsabilità non già alla commissione di fatti ingiusti, come di regola, ma alla
violazione di leggi e provvedimenti - conferma tale profilo sanzionatorio e formula,
altresì, un evidente principio di tipicità di tale forma di illecito, in contrasto
palese con la nota atipicità che è caratteristica fondamentale della responsabilità
civilistica extracontrattuale (15).
- In buona sostanza, la legge in argomento operò una deformazione dell'impianto
strutturale tipico della comune responsabilità civile aquiliana, convertendo uno
strumento di tutela di interessi privati in mezzo di protezione dell'interesse pubblico
(16).
- Il legislatore così recepì pienamente il modello di illecito pubblico che era stato,
sino a quel momento, costruito proprio dalla giurisprudenza della Corte dei Conti ma a
misura del processo contabile ed in coerenza con la particolare natura della
responsabilità amministrativa, innanzi evidenziata; l'avere attribuito, invece, la
relativa giurisdizione in materia al giudice ordinario ha quindi snaturato l'essenza
stessa di tale responsabilità (17), oltre a creare numerosi problemi di ordine pratico.
- Altra incongruenza della norma, messa in luce da più parti, è stata la privazione
della legittimazione ad agire in capo ai privati ed alle associazioni ambientaliste.
- E' tuttavia noto che la Corte Costituzionale, chiamata a pronunziarsi circa la
legittimità costituzionale tanto del primo comma del predetto art. 18 (relativamente
all'esclusione della giurisdizione della Corte dei Conti (18)), quanto del secondo comma
(negazione della legittimazione ad agire ai privati), ha dichiarato l'infondatezza di
tutte le questioni prospettate, confermando la piena costituzionalità della disciplina
normativa attuale (19).
- 5. Da questa ricognizione è evidente che la vigente regolamentazione della
responsabilità per danno all'ambiente ha un notevole debito di riconoscenza, come innanzi
si accennava, verso la giurisprudenza della Corte dei Conti, la cui opera interpretativa
è stata elevata a rango di norma positiva dal suddetto art. 18 L. n. 349/86 (20), nel suo
primo comma. Ed invero, la concreta disciplina dell'obbligazione risarcitoria ricalca
pressoché esattamente le regole che presiedono al giudizio di responsabilità
amministrativa innanzi al Giudice contabile; al contrario, difficilmente la suddetta
normativa si inquadra in quella dell'azione civilistica per responsabilità aquiliana.
- Innanzi tutto, va posto in risalto come il presupposto fondamentale dell'azione risieda
qui nella violazione di norme e non già nella lesione ingiusta di altrui posizioni
giuridiche soggettive (donde la su accennata tipicità dell'illecito ambientale e la sua
natura essenzialmente sanzionatoria).
- In secondo luogo, la regola del settimo comma dell'art. 18 fissa, in caso di concorso,
un principio del tutto opposto a quello generale di cui all'art. 2055 c.c. (solidarietà
dell'obbligo risarcitorio): infatti la norma afferma che ".... ciascuno risponde nei
limiti della propria responsabilità individuale". Regola, quest'ultima, pressoché
identica a quella dell'art. 82 della L. Cont., il quale pure, di regola, limita la
responsabilità di ciascun coobbligato, nei giudizi di responsabilità innanzi alla Corte
dei Conti, alla rispettiva efficienza causale nella produzione del danno.
- Ancora, il sesto comma stabilisce che la liquidazione equitativa del giudice civile
dovrà tenere conto, tra l'altro, della gravità della colpa individuale. Norma,
quest'ultima, simile - mutatis mutandis (21) - a quella sul cd. potere riduttivo
attribuito alla Corte dei Conti la quale, in caso di condanna per danno erariale, può
limitare l'addebito a ".... tutto o parte" del danno prodotto o del valore
perduto (art. 52 R.D. n. 1214/1934 - T.U. Corte dei Conti). Gli altri parametri di cui
tener conto ai fini della determinazione equitativa, sono anch'essi analoghi a quelli
elaborati dalla giurisprudenza del Giudice contabile per l'applicazione del potere
riduttivo: il costo del ripristino, il profitto conseguito dal trasgressore, ecc.
- E' pertanto indiscutibile che la nuova disciplina della responsabilità per danno
ambientale è assai più assimilabile a quella della responsabilità amministrativa
innanzi alla Corte dei Conti che a quella civilistica innanzi all'A.G.O., cui pure è
assegnata la relativa cognizione.
- Va comunque evidenziato, per terminare sul punto, che la pretesa risarcitoria azionata
ai sensi dell'art. 18 L. n. 349/86 dallo Stato in qualità di ente esponenziale degli
interessi della collettività relativi ad un bene di cui è pacifica la natura pubblica,
non esclude la concorrente azione del singolo soggetto, leso nei suoi particolari
interessi dalla medesima azione illecita; la pretesa risarcitoria di quest'ultimo,
tuttavia, sarà al di fuori dell'àmbito di applicazione della nuova normativa, restando
regolamentata dall'ordinaria azione aquiliana ex art. 2043 c.c.
- In altri termini, l'art. 18 cit. è destinato a risolvere il problema della
tutelabilità degli interessi diffusi, mentre, nel caso di lesione degli specifici diritti
di un soggetto determinato, opera la regola comune.
- Passando ad esaminare in concreto la giurisprudenza del Giudice civile in materia di
responsabilità per danno ambientale, va detto come essa, oltre a non essere
particolarmente copiosa, risulta anche, nel complesso, meno coraggiosa ed innovativa di
quella, già vista, della Corte dei Conti (22).
- Le difficoltà operative della "ibrida" disciplina della responsabilità per
danno ambientale, di cui all'art. 18 L. n. 349/86, sembrano essere confermate.
- La prima sentenza di rilievo della Cassazione in tema di responsabilità per danno
ambientale - quella del 1988 (SS. UU., n. 1491 del 12.2.1988) - riconobbe ad un comune la
facoltà di adire il Giudice, anche con istanza di accertamento tecnico preventivo. Con la
medesima decisione, confermata da SS.RR., n. 440 del 25.1.1989, la Cassazione confermava
poi che la nuova disciplina attributiva della giurisdizione in materia all'A.G.O. trovava
applicazione anche nei giudizi in corso (come del resto già riconosciuto dalla Corte dei
Conti). Con la sentenza n. 12133 del 21.12.1990, la Cassazione ha parimenti riconosciuto
la facoltà di un comune di agire in giudizio avverso i lavori di costruzione di una
centrale termonucleare.
- La sentenza della Cassazione, Sez. I°, n. 4362 del 9.4.1992 - relativa ad una vicenda
di illegittimo abbattimento di piante nel Parco Nazionale d'Abruzzo - ha affermato che
"l'ambiente in senso giuridico costituisce un insieme che, pur comprendendo vari beni
.... si distingue ontologicamente da essi e s'identifica in una realtà priva di
consistenza materiale, ma espressiva di un autonomo valore collettivo costituente, come
tale, specifico oggetto di tutela da parte dell'ordinamento .... rispetto ad illeciti, la
cui idoneità lesiva va valutata con specifico riguardo a siffatto valore ed
indipendentemente dalla particolare incidenza verificatasi su una o più delle dette
singole componenti .... dovendosi avere riguardo non tanto alla mera differenza tra il
saldo attivo del danneggiato prima e dopo l'evento lesivo, quanto alla sua idoneità, alla
stregua di una valutazione sociale tipica, a determinare in concreto una diminuzione dei
valori e delle utilità economiche di cui il danneggiato può disporre, svincolata da una
concezione aritmetico - contabile". La Cassazione ha quindi confermato, in tale
decisione, le caratteristiche e gli elementi essenziali del danno ambientale, già
identificati dalla Corte dei Conti nelle sentenze innanzi citate, pervenendo così alla
condanna degli amministratori responsabili del danno pubblico in questione.
- Il principio sopra stabilito è stato ribadito dalla sentenza della Sez. III°, n. 5650
del 19.6.1996, con la quale la Cassazione ha anche precisato che l'ambiente, inteso in
senso unitario come bene pubblico complesso, assurge a bene immateriale, la cui natura non
preclude la doppia tutela, patrimoniale (dei singoli beni, da parte del soggetto leso) e
non patrimoniale. Principio, quest'ultimo, già peraltro espresso dalla Sez. I° (n. 9211
dell'1-9-1995 la quale ha chiarito che nell'azione di risarcimento del danno ambientale è
necessario per l'ente attore (nella fattispecie si trattava di un comune) distinguere tra
danni a singoli beni di proprietà pubblica o privata (i quali trovano tutela nelle regole
ordinarie) e danno all'ambiente considerato in senso unitario, il cui profilo
sanzionatorio - è stato ancora precisato - ".... comporta un accertamento che non è
quello del mero pregiudizio patrimoniale, bensì della compromissione dell'ambiente, vale
a dire della lesione in sè del bene ambientale".
- Relativamente all'intervento in giudizio delle associazioni ambientaliste, la Corte
d'Appello di Trento, con sentenza n. 603 del 9.6.1987 - in un giudizio penale contro
alcuni amministratori per reati ambientali, nel quale era intervenuta quale parte civile
un'associazione - ha stabilito che dette associazioni possono chiedere la condanna degli
amministratori colpevoli al ripristino dello stato dei luoghi, di cui all'ottavo comma
dell'art. 18 L. n. 349/86, solamente quando il giudizio sia stato promosso dagli enti
pubblici legittimati a proporre il relativo giudizio ex art. 18 cit.
- Un'interessante decisione della Cassazione civile è poi SS.UU., n. 7677 del 23.6.1992,
con la quale - in un caso di pavimentazione e bitumazione di strada in una zona di
rilevante interesse archeologico, opere ordinate illecitamente e in seguito rimosse - è
stato precisato che il danno erariale conseguente agli illegittimi esborsi subìti
dall'ente a causa di quelle opere resta competente a conoscere la Corte dei Conti, mentre
al Giudice civile è devoluta la giurisdizione con riguardo al danno di tipo ambientale,
residuante per effetto dell'inidoneità della suddetta rimozione dei manufatti
all'integrale ripristino dello stato dei luoghi.
- 6. Comunque, la questione fondamentale riguardo all'applicazione ed
all'operatività della nuova disciplina sulla responsabilità degli amministratori e
funzionari pubblici per danno all'ambiente, è quella relativa alla concreta azionabilità
del relativo giudizio.
- Ci si vuole riferire, in particolare, alla circostanza che i soggetti legittimati a
proporre l'azione medesima sono, in definitiva, gli stessi cui spettano i poteri di tutela
dei beni pubblici e dell'ambiente in particolare. Ciò implica che - specie nel caso degli
enti territoriali minori - potrà essere assai frequente che le figure esponenziali di
detti enti si trovino ad essere, contemporaneamente, attori e convenuti del giudizio
innanzi all'A.G. civile, essendo tutt'altro che teoriche le possibili fattispecie di
illegittimo uso dei poteri relativi alla conservazione dei beni o alla disciplina
urbanistica, proprio da parte di quegli stessi soggetti chiamati dal legislatore ad
azionare la responsabilità per danno all'ambiente. Appare quindi evidente il vizio di
fondo della norma dell'art. 18 L. n. 349/86, cioè la mancanza di un'azione pubblica ed
obbligatoria per l'attivazione del giudizio (23), fatto questo che rischia di vanificare
seriamente le possibilità operative della disposizione.
- In un tale contesto, le stesse possibilità di intervento del P.M. presso la Corte dei
Conti sono ridottissime, limitandosi esse alle sole evenienze (più che altro teoriche) in
cui il P.M. stesso chieda di intervenire nel giudizio civile ex art. 100 c.p.c. o,
ancora, nei casi di comportamento illecito da parte dell'amministratore o impiegato abbia
causato contemporaneamente danni materiali ed ambientali; in tale ultima ipotesi
l'attivazione del - necessario - giudizio innanzi al Giudice contabile per la
responsabilità amministrativa potrebbe servire da stimolo per il promuovimento della
contemporanea azione ex art. 18 cit., ma di sicuro non ha alcuna forza cogente in
tal senso.
- Lo stesso ricorso alle norme penali nei casi di omissione dell'azione civile da parte
degli enti appare quasi sempre inutile o inattuabile. Basti pensare al reato di cui
all'art. 328 c.p. (omissione di atti d'ufficio); la forza deterrente di quest'ultima norma
è inesistente in caso di inerzia da parte dell'ente che dovrebbe promuovere il giudizio
di responsabilità per danno ambientale: perché ricorra l'ipotesi del reato ex
art. 328 c.p., infatti, è necessario che l'inerzia in questione riguardi attività
dovute, mentre l'azione di responsabilità ex art. 18 L. n. 349/86 cit., non
riveste - come sopra lamentato - carattere obbligatorio. Nè a migliori risultati
porterebbe la diversa previsione del reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), per le
stesse ragioni innanzi precisate, cioè la mancanza di obbligatorietà dell'azione ex
art. 18 L. n. 349/86 cit.
- Altro problema di notevole rilievo sul piano pratico, anche se non riguarda
specificamente amministratori e funzionari, è poi rappresentato dal richiamo, operato dal
legislatore, all'illegittimità del comportamento dell'agente quale condizione per
l'esperibilità dell'azione ex art. 18 cit.; di conseguenza, l'azione per danno
ambientale è impossibile nei confronti dei privati che abbiano commesso danni sulla base
di provvedimenti autorizzatori illegittimi, come ha chiarito la stessa Cassazione. Va
quindi evidenziato che, se il requisito della illegittimità del comportamento in linea di
principio può apparire necessario a proposito dei danni causati da soggetti pubblici, pur
tuttavia l'estensione generalizzata di tale inciso nel contesto civilistico di una
responsabilità costruita sui canoni di quella aquiliana - che viceversa è caratterizzata
dal più lineare elemento della "ingiustizia" del danno - sicuramente è causa
di limitazioni e difficoltà applicative nella realtà pratica; quanto sopra per
confermare il generale negativo giudizio, sopra espresso, circa l'inopportunità di
trasferire, sic et simpliciter, lo schema della responsabilità amministrativa dal
suo giudice naturale (la Corte dei Conti) al Giudice ordinario.
- Sempre con riferimento al requisito dell'illegittimità richiamato dalla legge, va
inoltre chiarito che detta illegittimità deve riguardare norme specifiche, di diretta
tutela dell'ambiente (24), data anche la natura sanzionatoria, ormai pacifica, di tale
forma di responsabilità. Spetterà quindi all'interprete, di volta in volta, non solo
individuare la legge violata nella fattispecie, ma anche se quella normativa è
riconducibile ad uno dei settori di tutela dell'ambiente e, di conseguenza, se una sua
violazione si traduce, di per se stessa, in un danno all'ambiente medesimo. Nel concreto,
è stato evidenziato come non sempre siano riconducibili all'art. 18 cit., le violazioni
delle normative urbanistiche (25), vale a dire le ipotesi, almeno astrattamente, causative
dei danni più evidenti al bene - ambiente.
- 7. Come vedesi, le possibilità di una efficace tutela del bene ambiente,
attraverso il giudizio di responsabilità per danno ambientale, specie nei confronti dei
funzionari e degli amministratori, sono piuttosto limitate.
- Ben diverso sarebbe stata la conclusione qualora l'art. 18, più volte citato, fosse
stato approvato nella sua originaria stesura e che pur pervenne all'approvazione di un
ramo del Parlamento.
- La esplicita previsione nel 2° comma dell'art. 18 di una responsabilità diretta dei
funzionari e degli amministratori per il danno ambientale avrebbe consentito di perseguire
gli stessi per una fattispecie che, peraltro, nel 1° comma dell'art. 18 trovava
finalmente nell'ordinamento la sua tipizzazione. Si è, invece, pervenuti, a mezzo
dell'esplicito richiamo dell'art. 22 del d.P.R. n. 3 del 1957, alla configurazione di una
improbabile responsabilità indiretta, come è dimostrato dalla pressoché nulla
applicazione della norma nell'arco di un decennio dalla sua vigenza.
- E' vero che, attraverso la previsione della responsabilità diretta, altri inconvenienti
si sarebbero potuti avere.
- La tipizzazione del danno non avrebbe, invero, fatto venir meno i pericoli di
inconvenienti che derivano dall'articolata procedimentalizzazione di talune attività
della P.A. e dal connesso sorgere di responsabilità, specie allorché una tale
procedimentalizzazione coinvolga più soggetti, si sviluppi in più fasi e sottostia a
regole molteplici modellate sovente su clausole generali dall'ampio spettro applicativo.
- I procedimenti per l'applicazione dei vincoli paesistici e per la formazione dei piani
territoriali presentano questi pericoli, e la previsione di norme di comportamento per la
P.A. e per i funzionari aumenta le ipotesi delle loro responsabilità.
- Da tempo, invero, si è osservato che, affinché ricorra la responsabilità della P.A.
verso terzi nonché quella dei funzionari nei confronti della P.A., è necessario la
violazione di regole di comportamento proprie della P.A. e dei pubblici funzionari.
- Il proliferare di queste regole aumenta, di conseguenza, le ipotesi di responsabilità.
- Inoltre, il modo di essere e di svolgersi del procedimento con il suo fine di far
emergere gli interessi coinvolti, di valutarli e di ponderarli alla stregua delle norme di
comportamento (ragionevolezza e relativa adeguatezza e proporzionalità, economicità,
efficienza, la stessa indeterminatezza del bene o interesse che va perseguito, ecc.) e con
gli oneri di partecipazione che sono a carico del responsabile, apre il campo a diverse
ipotesi di responsabilità sino a configurare il pericolo che il giudizio di
responsabilità possa confondersi con una replica dell'esercizio della discrezionalità.
- Ad un tale pericolo, in verità, da tempo, per quanto riguarda la responsabilità
amministrativa dei pubblici funzionari, la giurisprudenza della Corte dei Conti ha cercato
di porre rimedio, e, seppure è riconosciuta la sindacabilità dell'attività
discrezionale, si è da tempo affermato che il giudizio sulla idoneità delle scelte va
operata non ex post ma ex ante, e che la razionalità delle scelte va
verificata non solo quando essa si presenti al limite, tale configurare una sostanziale
irrazionalità, ma anche con una valutazione della compatibilità delle scelte stesse con
criteri desumibili dalla ponderata conoscenza che si richiede nelle esperienze del settore
e delle realtà sulle quali, con l'azione da intraprendere, si intende incidere.
- In ogni caso, resta il pericolo della denunciata duplicazione e di una paralizzante
estensione della possibilità di incidenza della giurisdizione della Corte dei conti,
specie a seguito della sua diffusione in tutto il territorio nazionale.
- Per altro verso, la situazione attuale neppure può dirsi soddisfacente.
- La sostanziale esclusione della giurisdizione della Corte dei Conti nei confronti dei
pubblici funzionari per il danno ambientale e la situazione di quasi immunità dalla
responsabilità civile in cui di fatto essi versano - com'è documentato da un'indagine
sulla giurisprudenza edita - induce ad una riflessione e ad un ripensamento della
disciplina legislativa vigente.
- La verità è che la tutela di determinati interessi non può essere affidata soltanto
ad un momento sanzionatorio ancorché parzialmente riparatorio.
- Infatti, anche a proposito della responsabilità dei funzionari e degli amministratori
per il danno ambientale si deve ribadire l'assunto al quale da tempo si è pervenuti a
proposito dei reati contro la P.A. e che meraviglia che non si sia ripetuto con la dovuta
frequenza ed il necessario rigore nei dibattiti che, specie da qualche anno,
particolarmente, si sono riaccesi.
- Sino dal sorgere del fenomeno del frequente intervento del giudice penale nel campo
della P.A. fu osservato che l'accadimento - una vera patologia - era dovuto al venir meno
della P.A. come ordinamento in sè concluso, come ordinamento cioè che in sè stesso, nei
suoi organi, nelle sue procedure, nei suoi istituti di garanzia, doveva trovare gli
accorgimenti ed i rimedi per prevenire devianze ed ovviare a disfunzioni.
- Un tale assunto, insieme a quello di una del tutto carente partecipazione ad essa della
dottrina e della esperienza di diritto amministrativo, non fu tenuto presente neppure
nella riforma della P.A. del 1986.
- Parimenti, per la responsabilità amministrativa, essa, ancorata a regole certe ed a
scelte equilibrate, senza dubbio deve sussistere, ma deve comunque rimanere residuale.
- 8. Nel caso particolare, la normativa in materia ambientale contempla alcune
specifiche possibilità di azione diretta degli organi della p.a., la prima e più nota
delle quali è rappresentata dalla valutazione di impatto ambientale, di cui all'art. 6
della legge in argomento.
- L'art. 8 della stessa L. 349/86 dispone, inoltre, che l'(allora) istituendo Ministero
dell'Ambiente possa esercitare poteri ispettivi nei confronti degli enti inadempienti,
giungendo fino alla diffida, nei confronti di questi ultimi, ad adempiere entro un congruo
termine o all'adozione di ordinanze a carattere inibitorio o anche sostitutivo. Il
successivo art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, recante disposizioni transitorie ed
urgenti per il funzionamento del Ministero dell'Ambiente, ha poi previsto - oltre ai
poteri ispettivi del Ministero, di cui sopra - la possibilità per il Ministero medesimo
di intervenire in situazioni di grave pericolo per l'ambiente con ordinanze contingibili
ed urgenti, aventi peraltro durata non superiore a sei mesi.
- Gli stessi istituti, qui oggi approfonditi, possono essere, nei sensi ora detti, dei
validi strumenti.
- Nel concreto, non sembra, però, che l'applicazione delle suddette disposizioni abbia
finora dato i risultati sperati per una migliore e più ampia tutela del bene ambientale.
- Pur tuttavia, si resta convinti che uno dei primi rimedi per riportare l'azione
amministrativa alle sue rette funzioni risiede - come del resto è stato indicato da più
parti, non solo con riferimento alle tematiche ambientali - anzitutto nell'ammodernamento
e nell'aggiustamento in un corretto esercizio e in un miglioramento delle misure
amministrative di garanzia, nell'apprestamento, cioè, di rimedi posti all'interno degli
stessi pubblici apparati.
- E, di conseguenza, l'auspicio non può essere che quello già altre volte formulato:
che, cioè, nell'ambito della stessa P.A. ed all'interno della sua organizzazione, nella
contestualità dello svolgimento dell'azione amministrativa, si affermino e si applichino
le opportune ed immediate forme di tutela, a garanzia del pubblico interesse in funzione
del quale amministratori e dipendenti pubblici sono chiamati ad operare.
- ____________
- (1) Cfr. Relazione al 42° Convegno di Varenna, su "Procedimenti amministrativi e
responsabilità". In proposito, comunque, cfr. Alpa e Bessone, I fatti illeciti,
in Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, Obbligazioni e contratti
, XIV, t. 6, Torino 1982, 464 ss.
- (2) Alpa e Bessone, 465.
- (3) Alpa e Bessone, op. loc. cit.
- (4) Il mutamento giurisprudenziale per cui la responsabilità amministrativa di natura
contrattuale, veniva ritenuta, innovando, di natura extracontrattuale è attribuita alla
Corte dei Conti, sez. I, 4 luglio 1949 n. 32 e, quindi, sez. riunite 28 maggio 1956 n. 51;
11 novembre 1954 n. 54.
- (5) Cass. SS. UU. 20 luglio 1968 n. 2660.
- (6) Cass. SS.UU. n. 5467/1979.
- (7) C. Vitta, Contrattualità della responsabilità.
- (8) F. Garri, La responsabilità per danno erariale, Milano, 1965.
- (9) L. Schiavello, Rischio e responsabilità patrimoniale per deviazione delle
attribuzioni di ufficio, Napoli, 1967.
- (10) Maddalena, Per una nuova configurazione della responsabilità amministrativa,
in Cons. Stato, 1976, 831.
- (11) Corte dei Conti, SS.RR., 20-12-1975, n. 108.
- (12) Come messo in evidenza, tra gli altri, da L. Bigliazzi Geri, in Bigliazzi Geri -
Breccia - Busnelli - Natoli, Diritto civile, 3° vol., 1990, 773 ss.
- (13) Corte Cost., 30-12-1987, n. 641.
- (14) Cfr., al riguardo, L. Bigliazzi Geri, L'art. 18 della legge n. 349 del 1986 in
relazione agli artt. 2043 e ss. del codice civile, in Riv. Trim. degli Appalti,
1987, 1157.
- (15) Cfr. il noto Alpa e Bessone, Atipicità dell'illecito, Milano 1980.
- (16) Ancora Bigliazzi Geri, Diritto civile cit., 775.
- (17) La critica è di P. Maddalena, Il danno all'ambiente tra giudice civile e
giudice contabile, in Riv. Critica di Diritto privato, 1987, 445 ss. In senso
invece sostanzialmente favorevole all'attribuzione della giurisdizione all'A.G.O., cfr. L.
Moscarini, Responsabilità aquiliana e tutela ambientale, in Riv. di Diritto
civile, 1990, 503 ss.
- (18) Questione sollevata ripetutamente dalla Corte dei Conti con ordinanze nn. 107/1987
(SS.RR.); 81/1987 e 12/1989 (sez. I°); 28/1987 (sez. II°).
- (19) Cfr. la sentenza n. 641 del 1987 cit., nonché le successive ordinanze nn.
719/1988; 898 e 1162/1988; 483/1989; 195/1990.
- (20) Come riconosciuto da Moscarini, op. cit., 505.
- (21) Infatti è da tener presente che il potere riduttivo del Giudice contabile attiene
non già alla quantificazione del danno, bensì alla determinazione della parte di tale
danno che può essere posta a carico del responsabile (il citato art. 52 R.D. n. 1214/1934
- T.U. Corte dei Conti dice chiaramente che la Corte dei Conti "una volta accertato
il danno, può porre a carico del responsabile tutto o parte ....")
- (22) Come del resto già fatto notare dalla dottrina: cfr. Moscarini, op. cit.,
492; Colombini, op. cit., 1094.
- (23) G. Colombini, Ancora della mancata tutela dell'ambiente, Foro Amm.,
1990, 1096.
- (24) G. Morbidelli, Il danno ambientale nell'art. 18 L. 349/86. Considerazioni
introduttive, Riv. Crit. Dir. Priv., 1987, 599.
- (25) Morbidelli, op. cit., 607 ss.
- Trani
Ius / Novità
/ Percorsi della
giurisprudenza / Leggi
/ Opinioni /
Riforme / Sezioni
/ Radici /
Home