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Luciano Guaglione
- Fideiussione omnibus e determinabilita' per relationem del suo oggetto
- (Commento a Cass. civ. 11 marzo 1996, n. 4444).
(Pubblicato in Corriere Giuridico 1996)
-
- 1. - Premessa.
Con la decisione in esame la Suprema Corte, nel solco del proprio
precedente
- indirizzo in materia di "fideiussione omnibus", ribadisce alcuni
fondamentali
- principi di diritto:
- 1) la validita' di questo tipo di fideiussione, rilasciata in epoca anteriore
- alla nuova disciplina sulla trasparenza bancaria (legge 17.2.1992, n. 154),
- essendo il suo oggetto determinabile "per relationem" sulla base di operazioni
- il cui compimento e' sottratto al mero arbitrio della banca;
- 2) la soggezione della banca garantita agli inderogabili doveri di correttezza
- e lealta', con conseguente inoperativita' della garanzia fideiussoria rispetto
- a posizioni debitorie che risultino costituite con violazione di detti doveri;
- 3) l'irretroattivita' dell'art. 10 della legge 17.2.1992, n. 154 come "ius
- superveniens".
- La figura della c.d. fideiussione omnibus, largamente utilizzata nella prassi
- bancaria, si innesta nel tronco della fideiussione per obbligazione futura:
- con essa il fideiussore garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni
- che un soggetto, di norma imprenditore, assumera' nei confronti di un altro
- soggetto, di norma una banca, in dipendenza di una determinata specie di
- rapporti che verranno intrattenuti tra il debitore principale e il creditore.
- Relativamente alla meritevolezza di tutela, secondo l'ordinamento
giuridico,
- degli interessi sottesi alla fideiussione omnibus prestata a favore delle
- banche, va considerato che questa garanzia assolve una precisa funzione
- economico-sociale, che e' quella di consentire l'accesso del terzo -
- solitamente un imprenditore o una societa' commerciale - al credito bancario
- in presenza di opportune cautele a protezione del risparmio, dal quale
- la banca attinge per erogare credito.
- La clausola "omnibus" inserita nella fideiussione richiesta
dalle banche
- ha alimentato, nel vigore della normativa anteriore alla legge n. 154
- del 1992, un vasto dibattito dottrinario e giurisprudenziale circa i limiti
- di validita' del modello contrattuale usualmente proposto, risultando
- l'oggetto della garanzia, cosi' come individuato nella vecchia modulistica
- approntata dall'Abi, assai esteso: il fideiussore garantisce l'adempimento
- delle obbligazioni dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura,
- gia' consentite o che venissero in seguito consentite, nonche' qualsiasi
- altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in ogni momento
- ad avere verso l'azienda in relazione a garanzie passate o future prestate
- dallo stesso debitore nell'interesse di terzi.
- E' evidente la peculiarita' di questo tipo di contratto potendo essere
- futuro, rispetto alla sua conclusione, non soltanto il sorgere del credito,
- ma anche l'atto generatore del credito, il contratto che ne costituira'
- la fonte, giacche' la fideiussione di estende anche alle obbligazioni
- nascenti da "operazioni che venissero in seguito consentite" (1).
- La giurisprudenza di legittimita', argomentando dalla possibilita' di
- una progressiva integrazione del contenuto negoziale (prevista dall'art.
- 1349 c.c.), ha sempre affermato che l'oggetto della fideiussione omnibus
- non e' indeterminabile ma determinabile "per relationem", ai sensi
- dell'art. 1346 c.c., con riferimento alle obbligazioni via via assunte
- verso la banca dal debitore, rimanendo esclusa la possibilita' di arbitrio
- dell'istituto creditore, in quanto le relative operazioni sono disciplinate
- da rigide regole del sistema bancario e l'obbligazione accessoria e'
- identificabile in funzione della normale attivita' delle banche nel
- concedere credito, influente sul contenuto dell'obbligazione principale (2).
- L'argomento ha pero' lasciato insoddisfatta una parte della
giurisprudenza
- di merito, sul rilievo che il fideiussore non e' in grado di rappresentarsi,
- al momento in cui sottoscrive il proprio impegno, quale sia l'entita' del
- rischio che assume, questa dipendendo da successive vicende non prevedibili
- ex ante, come l'accrescersi a dismisura del volume di affari dell'impresa
- del debitore, che dall'ordine dei milioni puo' portare l'esposizione
- fideiussoria all'ordine dei miliardi; conseguentemente l'imprevedibilita'
- del rischio contrattualmente assunto non sarebbe compatibile con il requisito
- della determinabilita' dell'oggetto del contratto (3).
- Ne' e' parsa sufficiente, al fine di contenere il rischio entro i
limiti
- originariamente previsti, la facolta' di recesso contrattualmente attribuita
- al fideiussore nel modulo Abi, tenuto conto che l'esercizio di tale potere
- fa cessare per il futuro la garanzia fideiussoria ma non ne consente la
- determinazione o determinabilita' a priori e fino alla sua cessazione.
- Aggiungasi che il fideiussore risponde anche delle obbligazioni "... che
- avessero a sorgere successivamente in dipendenza di rapporti o atti gia'
- in essere al momento ..." del recesso, il che inevitabilmente finisce per
- neutralizzare in parte gli effetti dello stesso e per accrescere il livello
- complessivo di indeterminatezza della garanzia.
- Le critiche sollevate hanno avuto la singolare sorte di essere maggiormente
- apprezzate dagli stessi istituti di credito, che non dalla Suprema Corte.
- Invero l'Abi, evidentemente consapevole dei limiti di validita' delle
- fideiussioni contratte senza limiti di tempo e di ammontare, a partire
- dal 1987 ha cominciato a mettere a disposizione degli istituti di credito
- nuovi moduli fideiussori, per importo limitato, accanto a quelli risalenti
- nel tempo (4).
-
- 2. - La clausola generale di correttezza e buona fede quale limite
- di operativita' della garanzia fideiussoria.
La stessa Corte di Cassazione, pur mantenendo fermo il proprio
orientamento
- in materia di validita' della fideiussione omnibus, ha introdotto sul finire
- degli anni 1980 un correttivo alla vicolativita', per il fideiussore, delle
- anticipazioni accordate dalla banca nel periodo successivo alla prestazione
- della garanzia, affermando che la banca beneficiaria di detta garanzia non si
- sottrae ai principi generali di correttezza e buona fede, che devono
- inderogabilmente presiedere al comportamento delle parti anche nella fase
- di esecuzione del rapporto (art. 1375 c.c.), sicche' l'operativita' di
- quella garanzia fideiussoria va esclusa non solo quando la banca abbia
- agito con il proposito di arrecare pregiudizio, ma anche quando non abbia
- osservato canoni di diligenza, schiettezza e solidarieta', violando l'obbligo
- tassativo di ciascun contraente di salvaguardare gli interessi degli altri,
- nei limiti in cui cio' non comporti un apprezzabile sacrificio a proprio carico.
- La svolta in tal senso e' segnata da cinque decisioni emanate nel luglio
- del 1989 (5), le quali spostano l'attenzione dal momento genetico di formazione
- del contratto, cui pertiene il tradizionale problema di validita' in funzione
- della mancata predeterminazione dell'oggetto, al momento funzionale di
- esecuzione del rapporto, attraverso il richiamo ai doveri di correttezza e
- buona fede contrattuale ai quali le parti contraenti devono uniformare
- la propria condotta ai sensi dell'art. 1375 c.c..
- Ribadita, dunque, la validita' del contratto di fideiussione omnibus
sotto
- il duplice profilo della completezza strutturale (e cioe' della determinabilita'
- dell'oggetto) e della derogabilita' della previsione di cui all'art.
- 1956 c.c., l'iter seguito dal Supremo Collegio e' stato quello di richiamare
- la centralita' in tutta la disciplina delle obbligazioni contrattuali dei
- canoni di correttezza e buona fede, con la conseguente visione solidale
- delle parti del rapporto obbligatorio: in tale ottica l'inoperativita'
- della fideiussione, per effetto di anticipazioni effettuate dalla banca in
- violazione del principio di buona fede, e' spiegata come diretta conseguenza
- della violazione del c.d. obbligo di salvaguardia gravante, nell'ambito della
- fideiussione omnibus, sulla banca.
- A tale impostazione, che tende a garantire sul piano della fase esecutiva
- del rapporto l'effettivita' di tutela del fideiussore, la Corte di Cassazione
- e' rimasta solidamente ancorata fino ad oggi (6), come dimostra la stessa
- pronuncia in commento.
- Ma la risposta del giudice di legittimita' e' parsa egualmente inappagante,
- sottolineandosi anzitutto come il rinvio alle regole di correttezza e buona
- fede importerebbe la non agevole individuazione in concreto dei possibili
- standards rilevanti al fine di stabilire il carattere impegnativo (o non),
- per il fideiussore, di anticipazioni bancarie effettuate nei confronti dei
- clienti in cattive condizioni economiche (7).
- A tali standards valutativi socialmente accettati i giudici di merito
- dovrebbero ispirarsi onde evitare che la generica invocazione delle clausole
- generali in questione finisca in realta' per dar luogo a decisioni del tutto
- casuali, legate alle personali convinzioni dei giudici in ordine alla bonta'
- ed utilita' della fideiussione omnibus.
- Ed e' proprio in considerazione di tali rischi che parte della dottrina,
- reputando scarsamente cautelativo per il fideiussore affidare ad un esame
- a posteriori del giudice la condotta del creditore verso il garante, ha
- continuato ad invocare la necessita' di predeterminazione di un tetto
- massimo di operativita' della garanzia, l'unico in grado di soddisfare
- l'esigenza di certezza del diritto di adeguata protezione per il fideiussore,
- fatta salva la exceptio doli, ove ne ricorrano i presupposti (8).
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- 3. - L'irretroattivita' dell'art. 10 della legge 17.2.1992 n. 154.
In tale ultima direzione si e' mosso il legislatore con l'art. 10
della
- legge 17 febbraio 1992 n. 154 sulla "trasparenza delle operazioni bancarie",
- che modificando gli artt. 1938 e 1956 c.c. ha imposto la previsione
- dell'importo massimo garantito in caso di fideiussione prestata per una
- obbligazione condizionale o futura ed ha negato la possibilita' di preventiva
- rinuncia del fideiussore alla liberazione in caso di peggioramento delle
- condizioni patrimoniali del debitore princi-pale sovvenzionato.
- La modifica e' destinata a favorire la trasparenza dei rapporti di
- garanzia bancaria poiche', per un verso, consente al fideiussore di
- conoscere con chiarezza ex ante la soglia massima della sua esposizione e,
- per altro verso, impedisce alle banche di concedere ulteriori crediti,
- pur consapevoli dello stato di difficolta' o dell'impossibilita' del
- debitore principale di onorare le obbligazioni restitutorie, facendo
- affidamento sull'illimitata responsabilita' patrimoniale del terzo garante,
- e cioe' di un soggetto che risponde per un debito non proprio (9).
- L'intervento legislativo, espressione di un principio inderogabile di
- ordine pubblico, pone fine alla vexata quaestio nella materia in esame,
- sancendo dunque la nullita' delle fideiussioni rilasciate per importo
- illimitato e degli atti di rinuncia preventiva alla speciale autorizzazione
- prescritta dall'art. 1956 c.c., traendo le logiche conseguenze della
- soggezione del creditore ai limiti di correttezza e buona fede nell'esecuzione
- del rapporto obbligatorio (10).
- Ed invero, in virtu' del successivo art. 11 della stessa legge, le disposizioni
- di cui ai commi primo e secondo dell'art. 10 devono ritenersi inderogabili (tranne
- che in senso piu' favorevole al cliente), con la conseguenza che la loro
- violazione comporta la nullita' del contratto o della clausola di rinuncia
- alla liberazione, ai sensi rispettivamente degli artt. 1418 e 1419 c.c..
- Se tale conclusione e' indiscutibile per i contratti di fideiussione stipulati
- successivamente alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni
- (120 giorni dopo la pubblicazione della legge 154/92 nella Gazzetta Ufficiale,
- ai sensi dell'art. 11, comma quarto), non altrettanto pacifica deve ritenersi
- la sorte delle fideiussioni omnibus per importo illimitato rilasciate in
- passato dai garanti alle banche ed in corso di esecuzione.
- Su tale versante la mancanza di una disposizione transitoria, che sarebbe
- stata quanto mai opportuna per regolare i rapporti gia' sorti nella fase
- di passaggio dalla vecchia alla nuova normativa, ha dato adito in dottrina
- ed in giurisprudenza al problema del carattere retroattivo o meno
- dell'art. 10 della legge sulla trasparenza bancaria, e quindi della sua
- applicabilita' o meno alle liti pendenti per fideiussioni sorte anteriormente
- alla sua entrata in vigore.
- L'attenzione si e' incentrata essenzialmente sull'affermazione della natura
- interpretativa o sostanziale della nuova norma, essendo evidente che solo
- una opzione nel primo senso consente la diretta applicazione dello jus
- superveniens ai rapporti gia' sorti, dovendosi altrimenti osservare il
- principio di cui all'art. 11 delle preleggi, secondo cui la legge non
- dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo.
- Qualche autore, argomentando dal carattere imperativo della nuova
- disciplina in quanto rispondente ad inderogabili esigenze di ordine
- pubblico, ha attribuito all'art. 10 della legge 154/92 il carattere
- di norma di interpretazione autentica degli artt. 1938 e 1956 c.c., destinata
- come tale a chiudere definitivamente la discussione dottrinaria e
- giurisprudenziale su questo importante tema. La tesi e' stata supportata
- dalla considerazione che una diversa valutazione avrebbe esasperato
- il contenzioso creando un'ingiustificabile disparita' di trattamento
- tra fideiussore e fideiussore, in presenza di comuni principi di
- ordine pubblico, che da sempre informano il nostro ordinamento (11).
- Detto convincimento e' stato ribadito da chi ha invocato, a riscontro
- dell'esattezza della conclusione, il lungo termine di centoventi giorni
- concesso dal legislatore per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni
- all'evidente scopo di consentire alle banche l'adeguamento dei contratti
- in corso, attraverso l'introduzione del massimale previsto dalla legge
- in questione con il consenso del fideiussore (12).
- Per converso la Corte di legittimita', fin dalle prime pronunce rese
- sull'applicazione "ratione temporis" della nuova disciplina, si e'
- decisamente orientata per la natura sostanzialmente innovativa dell'art.
- 10 della legge 154/92, in quanto incidente sulla validita' del contratto
- fideiussorio e delle sue clausole e, quindi, sui fatti generatori dei
- diritti da esso derivanti: conseguentemente ne ha affermato il carattere
- irretroattivo in virtu' del principio secondo cui la norma sostanziale,
- in difetto di espressa previsione di retroattivita', e' suscettibile
- di immediata applicazione, nei rapporti pregressi, limitatamente alla
- regolamentazione di effetti ancora in corso, senza poter travolgere
- diritti gia' insorti nel vigore della legge precedente mediante una nuova
- disciplina in ordine ai requisiti di validita' del titolo costitutivo (13).
- Il principio espresso dalla Suprema Corte, recepito dalla prevalente
- giurisprudenza di merito (14), e' da condividere pienamente non rinvenendosi
- - con riferimento all'art. 10 - alcuno degli indici significativi del
- carattere interpretativo di una legge: non il titolo, non i lavori
- preparatori ne', soprattutto, la struttura della fattispecie normativa,
- che per potersi qualificare come atto di interpretazione autentica non deve
- avere un significato autonomo, integrandosi inscindibilmente con la
- disposizione interpretata di cui chiarisce la portata, nel senso che la
- disciplina da applicarsi al caso concreto deve essere desunta cumulativamente
- da quest'ultima e dalla norma interpretativa (15).
- Viceversa il nuovo testo dell'art. 1938 c.c., lungi dall'integrare la
norma
- previgente, ne modifica la portata precettiva (attraverso l'introduzione di
- un elemento di novita', quale la necessaria indicazione del tetto massimo
- garantito) e, quindi, regola ex novo per il futuro ed in modo autonomo la
- stessa materia, rivelando cosi' chiaramente la sua natura innovativa e
- sostanziale. La norma innovatrice e' chiaramente diretta a disciplinare
- il fatto e l'atto generatore del rapporto giuridico, e non solo i suoi
- effetti, sicche' essa e' applicabile esclusivamente ai rapporti sorti
- successivamente alla sua entrata in vigore.
- Peraltro, la Corte di cassazione ha ribadito piu' volte
l'irretroattivita'
- della nuova disposizione, facendo leva - come nella decisione in commento -
- anche sulla espressa previsione dell'art. 11, quarto comma della legge n. 154/92,
- che prevede la decorrenza dell'efficacia solo dal centoventesimo giorno
- successivo alla data di entrata in vigore della legge (16).
- Questa vacatio legis superiore a quella consuetudinaria di trenta giorni
- si giustifica con l'intento di concedere agli istituti di credito il tempo
- necessario per adeguare su nuovi presupposti i rapporti con la clientela
- e rafforza, secondo la Corte Suprema, il convincimento che non si tratti
- di norma interpretativa, che avrebbe dovuto risolvere problemi di diritto
- transitorio e di componimento di rapporti pendenti.
- Esclusa, dunque, la diretta applicabilita' dell'innovazione ai contratti
- di fideiussione in corso senza la predeterminazione del massimale, non
- sembra neppure praticabile sul piano sistematico - ai fini della tutela
- del fideiussore - l'ipotesi della nullita' del contratto per contrasto
- con una norma imperativa successivamente intervenuta (17), poiche' la nullita'
- deve inficiare l'atto fin dal momento del suo perfezionamento, trattandosi
- di vizio genetico del negozio, ed ancor meno l'ipotesi della risoluzione
- del contratto per impossibilita' sopravvenuta della prestazione dovuta al
- fatto dell'autorita', non presentando la nuova formula dell'art. 1938 c.c.
- i caratteri del factum principis.
- Piu' corretta sul piano teorico appare la tesi che ammette la risoluzione
- del contratto per eccessiva onerosita' sopravvenuta della prestazione del
- fideiussore, ai sensi dell'art. 1468 c.c., peraltro evitabile dal garantito
- attraverso la richiesta di riduzione ad equita' della prestazione dovuta,
- che tenga conto del valore del credito erogato all'inizio del rapporto e
- del valore di esposizione del debitore principale alla data di entrata
- in vigore del nuovo testo dell'art. 1938 c.c. (18).
- Ma a prescindere da tale evenienza, la tutela effettiva del contraente
- debole che abbia stipulato un contratto di fideiussione anteriormente
- alla data di entrata in vigore delle nuove norme resta affidata soprattutto
- alla possibilita' di invocare, sul piano dell'esecuzione del rapporto,
- il principio della buona fede contrattuale ex art. 1375 c.c., nei
- termini di cui si e' detto diffusamente innanzi.
- La questione ha una valenza ormai residuale, poiche' la maggior parte
- delle banche si e' affrettata a comunicare ai fideiussori un tetto
- massimo di garanzia unilateralmente determinato: tale proposta di
- modificazione della disciplina negoziale del rapporto per adeguarla alla
- nuova disciplina normativa deve ritenersi valida ed efficace anche
- in mancanza di una espressa accettazione del fideiussore, e quindi anche
- nel silenzio del medesimo, trattandosi di una modifica sfavorevole per
- il creditore rispetto alla quale l'obbligato non puo' che trarre vantaggio (19).
- E comunque l'interesse teorico e giurisprudenziale per la fideiussione
- omnibus pare tutt'altro che sopito, alla luce della singolare coesistenza
- di rapporti - quelli risalenti ad epoca anteriore alla novellazione dell'art.
- 1938 c.c. e quelli sorti successivamente all'entrata in vigore della
- legge 154/92 - soggetti a discipline antitetiche: tale sopravvivenza,
- all'interno di un ordinamento in cui e' ormai vietata la fideiussione
- omnibus, di garanzie illimitate e di trattamenti diversificati di casi
- analoghi ha indotto recentemente il Tribunale di Varese (20) a ritenere
- rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
- costituzionale dell'art. 1938 c.c., nella interpretazione giurisprudenziale
- dominante in quanto questa comporta, pur dopo l'entrata in vigore della
- disciplina di cui all'art. 10 legge 154/92, che conservino validita' ed
- efficacia le fideiussioni omnibus stipulate prima di quella data,
- in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost.
- Si attende, cosi', il responso della Consulta che potrebbe anche essere
- foriero di novita' in questa delicata problematica.
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- Note:
- (1) V. GALGANO, Diritto civile e commerciale, Padova, 1990, p.
- 422.
- (2) V. Cass. 8.8.1988, n. 4871; Cass. 1.8.1987, n. 6656;
- Cass., 7.3.1984, n. 1572; Cass. 31.8.1984, n. 4738; Cass.
- 5.1.1981, n. 23; Cass. 6.2.1975, n. 438; Cass. 15.1.1973, n.
- 118. La tesi giurispruden-ziale risulta condivisa in dottrina
- dalla maggior parte degli autori: cfr. MOLLE, I contratti
- bancari, in Trattato di diritto civile e commer-ciale diretto da
- Cicu e Messineo, Milano 1983, p. 244; BENATTI, Il contratto
- autonomo di garanzia, in Banca, borsa e titoli di credito,
- 1982, I, p. 171; RAVAZZONI, La fideiussione generale, ibid.,
- 1980, I, p. 278; FRAGALI, La fideiussione generale, ibid., 1971,
- I, p. 321).
- (3) Nel senso della nullita' della fideiussione bancaria
- omnibus per l'assoluta indeterminatezza dell'oggetto, v. App.
- Milano, 18.7.1990; App. Milano, 10.2.1989; App. Milano,
- 4.10.1988; Trib. Savona, 28.3.1988; Trib. Ferrara, 4.11.1987;
- Trib. Milano, 11.6.1986; Trib. Piacenza, 4.5.1985; Trib.
- Roma, 27.5.1981. In dottrina, nello stesso senso, v. STOLFI,
- In tema di fideiussione per debiti futuri, in Riv. dir. comm.,
- 1971, I, 225; Id., In tema di fideiussione generale, in Riv. dir.
- civ., 1972, I, 529; DI AMATO, Sulla fideiussione per
- obbligazione futura, in Giust. civ., 1973, I, 1548; VALCAVI,
- Se ed entro quali limiti la fi-deiussione "omnibus" sia
- invalida, in Foro it., 1985, I, 507.
- (4) V. la circolare Abi 17.6.1987, n. 20: la maggioranza dei
- nuovi schemi tipo adottati proponeva, infatti, testi base di
- fideiussioni per importo limitato e percio' determinabile,
- mentre un solo schema su cinque era per importo illimitato. Cfr.,
- al riguardo, VALCAVI, Ancora a propo-sito della validita' della
- fideiussione "omnibus", con riguardo ai nuovi moduli bancari, in
- Foro it., 1988, I, c. 1947.
- (5) Cass. 18.7.1989, n. 3362, in Foro it., 1989, I, 2750, con
- osserva-zioni di PARDOLESI e nota di DI MAIO, La fideiussione
- omnibus e il limite della buona fede; Cass. 20.7.1989, nn. 3385
- e 3386, ibid., 3102, con nota di MARICONDA, Fideiussione
- omnibus e principio di buona fede: la Cassazione a confronto;
- Cass. 20.7.1989, nn. 3387 e 3388, la prima delle quali e'
- riportata in questa Rivista, 1989, 1084, con nota di P.
- CARBONE.
- (6) V. Cass. 15.3.1991, n. 2790, in Foro. it., 1991, I, 2060;
- Cass. 18.3.1991, n. 2890, in Banca, borsa ecc., 1992, II, 13.;
- Cass. 6.4.1992, n. 4208; Cass. 6.8.1992, n. 9394; Cass.
- 22.6.1993, n. 6897; Cass. 28.3.1994, n. 3003; Cass. 29.8.1995,
- n. 9099.
- (7) V., al riguardo, DI MAIO, Clausola "omnibus" nella
- fideiussione e parametri valutativi, in Contratto e Impresa,
- 1991, 19 ss.; A. NIGRO, Corretto esercizio del credito e
- fideiussione "omnibus", in Dir. banc., 1991, 210 ss.; MEO, Note
- minime sulla recente giurisprudenza della Corte di cassazione in
- tema di fideiussione "omnibus", ibid., 1991, 281 ss.
- (8) Cosi' VALCAVI, Sulla nullita' ope legis delle fideiussioni
- "omnibus" e sulle relative conseguenze, nota a Cass. 11.7.1991,
- in Foro it., 1992, I, 791; Id., Sulla inadeguatezza del
- principio di buona fede a protegge-re il fideiussore, in Giur.
- it., 1990, I, 1, 624; GAZZONI, Manuale del diritto privato,
- Napoli, 1992, 1187.
- (9) V., P. CARBONE, La trasparenza bancaria e la tutela del
- risparmiato-re, Commento alla legge 17 febbraio 1992, n. 154, in
- questa Rivista, 1992, 5, 478.
- (10) V. TARTAGLIA, Limiti alla fideiussione omnibus e disciplina
- della trasparenza bancaria, nota a Cass. 27.1.1992, n. 863, in
- Foro it., 1992, I, 1394.
- (11) Cosi' VALCAVI, Sulla nullita' ope legis delle fideiussioni
- "omnibus" e sulle relative conseguenze, nota a Cass. 11.7.1991,
- cit.
- (12) V. JACUANELLO BRUGGI, La fideiussione omnibus fra recente
- passato e prossimo futuro, nota a Cass. 17.10.1991, n. 10945, in
- Giur. it., 1992, I, 1, 1305.
- (13) V. Cass. 19.3.1993, n. 3291, in questa Rivista, 1993, 692
- con nota adesiva di MARICONDA; in Giust. civ., 1994, I, 1387,
- con nota adesiva di PETRUCCI e in Foro It., 1993, I, 2171, con
- nota contraria di VALCAVI; Cass. 3.3.1994, n. 2115.
- (14) Trib. Como, 27.11.1992, in Giust. Civ., 1993, I, 1657, con
- nota di CAPUTO; Trib. Trani, 27.10.1992; Trib. Roma,
- 7.12.1993; Trib. Terni, 11.1.1994, in Rass. Giur. Umbra, 1994,
- 374, con nota di SASSI.
- (15) Cfr. Cass. 22.10.1981, n. 553, in Giust. civ., 1981, I,
- 2183; Cass. 15.11.1984, n. 5785; Cass. 12.7.1986, n. 4526; Cass.
- 6.3.1992, n. 2740, in Giur. it., 1993, I, 1, 382, con nota di
- Nogler, Sull'uso dell'inter-pretazione autentica e delle leggi
- retroattive in materia previdenziale.
- (16) Cosi' Cass. 25.8.1992, n. 9839, in Vita Notar., 1994, 700,
- con nota di PANZIRONI; Cass. 21.4.1993, n. 4680; Cass.
- 24.7.1993, n. 8291; Cass. 3.3.1994, n. 2115; Cass. 20.10.1994,
- n. 8582; Cass. 10.4.1995, n. 4117; Cass. 29.8.1995, n. 9099.
- (17) In tal senso v., in giurisprudenza, Trib. Napoli,
- 8.3.1994, in Giur. di Merito, 1994, 605 e, in dottrina,
- DOLMETTA, Per l'equiparazione e la trasparenza nelle operazioni
- bancarie: chiose critiche alla legge n. 154/1992, in Banca,
- borsa e tit. cred., 1992, 1, 394.
- (18) Cosi' FRANZONI, Fideiussione omnibus e jus superveniens, in
- Contrat-to e Impresa, 1993, p. 428.
- (19) Cfr. Cass. 15.6.1979, n. 3365, in Giust. civ., 1979, I, p.
- 1590. (20) Ord. 12.4.1996, giud. Vigna, in Foro it., 1996, I,
- 1834.
- (20) Ord. 12.4.1996, giud. Vigna, in Foro it., 1996, I, 1834.
- Trani
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