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                                            Luciano Guaglione
Fideiussione omnibus e determinabilita' per relationem del suo oggetto
(Commento a Cass. civ. 11 marzo 1996, n. 4444).
(Pubblicato in Corriere Giuridico 1996)
 
1. - Premessa.
Con la decisione in esame la Suprema Corte, nel solco del proprio precedente
indirizzo in materia di "fideiussione omnibus", ribadisce alcuni fondamentali
principi di diritto:
1) la validita' di questo tipo di fideiussione, rilasciata in epoca anteriore
alla nuova disciplina sulla trasparenza bancaria (legge 17.2.1992, n. 154),
essendo il suo oggetto determinabile "per relationem" sulla base di operazioni
il cui compimento e' sottratto al mero arbitrio della banca;
2) la soggezione della banca garantita agli inderogabili doveri di correttezza
e lealta', con conseguente inoperativita' della garanzia fideiussoria rispetto
a posizioni debitorie che risultino costituite con violazione di detti doveri;
3) l'irretroattivita' dell'art. 10 della legge 17.2.1992, n. 154 come "ius
superveniens".
La figura della c.d. fideiussione omnibus, largamente utilizzata nella prassi
bancaria, si innesta nel tronco della fideiussione per obbligazione futura:
con essa il fideiussore garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni
che un soggetto, di norma imprenditore, assumera' nei confronti di un altro
soggetto, di norma una banca, in dipendenza di una determinata specie di
rapporti che verranno intrattenuti tra il debitore principale e il creditore.
    Relativamente alla meritevolezza di tutela, secondo l'ordinamento giuridico,
degli interessi sottesi alla fideiussione omnibus prestata a favore delle
banche, va considerato che questa garanzia assolve una precisa funzione
economico-sociale, che e' quella di consentire l'accesso del terzo -
solitamente un imprenditore o una societa' commerciale - al credito bancario
in presenza di opportune cautele a protezione del risparmio, dal quale
la banca attinge per erogare credito.
    La clausola "omnibus" inserita nella fideiussione richiesta dalle banche
ha alimentato, nel vigore della normativa anteriore alla legge n. 154
del 1992, un vasto dibattito dottrinario e giurisprudenziale circa i limiti
di validita' del modello contrattuale usualmente proposto, risultando
l'oggetto della garanzia, cosi' come individuato nella vecchia modulistica
approntata dall'Abi, assai esteso: il fideiussore garantisce l'adempimento
delle obbligazioni dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura,
gia' consentite o che venissero in seguito consentite, nonche' qualsiasi
altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in ogni momento
ad avere verso l'azienda in relazione a garanzie passate o future prestate
dallo stesso debitore nell'interesse di terzi.
E' evidente la peculiarita' di questo tipo di contratto potendo essere
futuro, rispetto alla sua conclusione, non soltanto il sorgere del credito,
ma anche l'atto generatore del credito, il contratto che ne costituira'
la fonte, giacche' la fideiussione di estende anche alle obbligazioni
nascenti da "operazioni che venissero in seguito consentite" (1).
La giurisprudenza di legittimita', argomentando dalla possibilita' di
una progressiva integrazione del contenuto negoziale (prevista dall'art.
1349 c.c.), ha sempre affermato che l'oggetto della fideiussione omnibus
non e' indeterminabile ma determinabile "per relationem", ai sensi
dell'art. 1346 c.c., con riferimento alle obbligazioni via via assunte
verso la banca dal debitore, rimanendo esclusa la possibilita' di arbitrio
dell'istituto creditore, in quanto le relative operazioni sono disciplinate
da rigide regole del sistema bancario e l'obbligazione accessoria e'
identificabile in funzione della normale attivita' delle banche nel
concedere credito, influente sul contenuto dell'obbligazione principale (2).
    L'argomento ha pero' lasciato insoddisfatta una parte della giurisprudenza
di merito, sul rilievo che il fideiussore non e' in grado di rappresentarsi,
al momento in cui sottoscrive il proprio impegno, quale sia l'entita' del
rischio che assume, questa dipendendo da successive vicende non prevedibili
ex ante, come l'accrescersi a dismisura del volume di affari dell'impresa
del debitore, che dall'ordine dei milioni puo' portare l'esposizione
fideiussoria all'ordine dei miliardi; conseguentemente l'imprevedibilita'
del rischio contrattualmente assunto non sarebbe compatibile con il requisito
della determinabilita' dell'oggetto del contratto (3).
    Ne' e' parsa sufficiente, al fine di contenere il rischio entro i limiti
originariamente previsti, la facolta' di recesso contrattualmente attribuita
al fideiussore nel modulo Abi, tenuto conto che l'esercizio di tale potere
fa cessare per il futuro la garanzia fideiussoria ma non ne consente la
determinazione o determinabilita' a priori e fino alla sua cessazione.
Aggiungasi che il fideiussore risponde anche delle obbligazioni "... che
avessero a sorgere successivamente in dipendenza di rapporti o atti gia'
in essere al momento ..." del recesso, il che inevitabilmente finisce per
neutralizzare in parte gli effetti dello stesso e per accrescere il livello
complessivo di indeterminatezza della garanzia.
Le critiche sollevate hanno avuto la singolare sorte di essere maggiormente
apprezzate dagli stessi istituti di credito, che non dalla Suprema Corte.
Invero l'Abi, evidentemente consapevole dei limiti di validita' delle
fideiussioni contratte senza limiti di tempo e di ammontare, a partire
dal 1987 ha cominciato a mettere a disposizione degli istituti di credito
nuovi moduli fideiussori, per importo limitato, accanto a quelli risalenti
nel tempo (4).
 
2. - La clausola generale di correttezza e buona fede quale limite
di operativita' della garanzia fideiussoria.
La stessa Corte di Cassazione, pur mantenendo fermo il proprio orientamento
in materia di validita' della fideiussione omnibus, ha introdotto sul finire
degli anni 1980 un correttivo alla vicolativita', per il fideiussore, delle
anticipazioni accordate dalla banca nel periodo successivo alla prestazione
della garanzia, affermando che la banca beneficiaria di detta garanzia non si
sottrae ai principi generali di correttezza e buona fede, che devono
inderogabilmente presiedere al comportamento delle parti anche nella fase
di esecuzione del rapporto (art. 1375 c.c.), sicche' l'operativita' di
quella garanzia fideiussoria va esclusa non solo quando la banca abbia
agito con il proposito di arrecare pregiudizio, ma anche quando non abbia
osservato canoni di diligenza, schiettezza e solidarieta', violando l'obbligo
tassativo di ciascun contraente di salvaguardare gli interessi degli altri,
nei limiti in cui cio' non comporti un apprezzabile sacrificio a proprio carico.
La svolta in tal senso e' segnata da cinque decisioni emanate nel luglio
del 1989 (5), le quali spostano l'attenzione dal momento genetico di formazione
del contratto, cui pertiene il tradizionale problema di validita' in funzione
della mancata predeterminazione dell'oggetto, al momento funzionale di
esecuzione del rapporto, attraverso il richiamo ai doveri di correttezza e
buona fede contrattuale ai quali le parti contraenti devono uniformare
la propria condotta ai sensi dell'art. 1375 c.c..
    Ribadita, dunque, la validita' del contratto di fideiussione omnibus sotto
il duplice profilo della completezza strutturale (e cioe' della determinabilita'
dell'oggetto) e della derogabilita' della previsione di cui all'art.
1956 c.c., l'iter seguito dal Supremo Collegio e' stato quello di richiamare
la centralita' in tutta la disciplina delle obbligazioni contrattuali dei
canoni di correttezza e buona fede, con la conseguente visione solidale
delle parti del rapporto obbligatorio: in tale ottica l'inoperativita'
della fideiussione, per effetto di anticipazioni effettuate dalla banca in
violazione del principio di buona fede, e' spiegata come diretta conseguenza
della violazione del c.d. obbligo di salvaguardia gravante, nell'ambito della
fideiussione omnibus, sulla banca.
A tale impostazione, che tende a garantire sul piano della fase esecutiva
del rapporto l'effettivita' di tutela del fideiussore, la Corte di Cassazione
e' rimasta solidamente ancorata fino ad oggi (6), come dimostra la stessa
pronuncia in commento.
Ma la risposta del giudice di legittimita' e' parsa egualmente inappagante,
sottolineandosi anzitutto come il rinvio alle regole di correttezza e buona
fede importerebbe la non agevole individuazione in concreto dei possibili
standards rilevanti al fine di stabilire il carattere impegnativo (o non),
per il fideiussore, di anticipazioni bancarie effettuate nei confronti dei
clienti in cattive condizioni economiche (7).
A tali standards valutativi socialmente accettati i giudici di merito
dovrebbero ispirarsi onde evitare che la generica invocazione delle clausole
generali in questione finisca in realta' per dar luogo a decisioni del tutto
casuali, legate alle personali convinzioni dei giudici in ordine alla bonta'
ed utilita' della fideiussione omnibus.
Ed e' proprio in considerazione di tali rischi che parte della dottrina,
reputando scarsamente cautelativo per il fideiussore affidare ad un esame
a posteriori del giudice la condotta del creditore verso il garante, ha
continuato ad invocare la necessita' di predeterminazione di un tetto
massimo di operativita' della garanzia, l'unico in grado di soddisfare
l'esigenza di certezza del diritto di adeguata protezione per il fideiussore,
fatta salva la exceptio doli, ove ne ricorrano i presupposti (8).
 
3. - L'irretroattivita' dell'art. 10 della legge 17.2.1992 n. 154.
In tale ultima direzione si e' mosso il legislatore con l'art. 10 della
legge 17 febbraio 1992 n. 154 sulla "trasparenza delle operazioni bancarie",
che modificando gli artt. 1938 e 1956 c.c. ha imposto la previsione
dell'importo massimo garantito in caso di fideiussione prestata per una
obbligazione condizionale o futura ed ha negato la possibilita' di preventiva
rinuncia del fideiussore alla liberazione in caso di peggioramento delle
condizioni patrimoniali del debitore princi-pale sovvenzionato.
La modifica e' destinata a favorire la trasparenza dei rapporti di
garanzia bancaria poiche', per un verso, consente al fideiussore di
conoscere con chiarezza ex ante la soglia massima della sua esposizione e,
per altro verso, impedisce alle banche di concedere ulteriori crediti,
pur consapevoli dello stato di difficolta' o dell'impossibilita' del
debitore principale di onorare le obbligazioni restitutorie, facendo
affidamento sull'illimitata responsabilita' patrimoniale del terzo garante,
e cioe' di un soggetto che risponde per un debito non proprio (9).
L'intervento legislativo, espressione di un principio inderogabile di
ordine pubblico, pone fine alla vexata quaestio nella materia in esame,
sancendo dunque la nullita' delle fideiussioni rilasciate per importo
illimitato e degli atti di rinuncia preventiva alla speciale autorizzazione
prescritta dall'art. 1956 c.c., traendo le logiche conseguenze della
soggezione del creditore ai limiti di correttezza e buona fede nell'esecuzione
del rapporto obbligatorio (10).
Ed invero, in virtu' del successivo art. 11 della stessa legge, le disposizioni
di cui ai commi primo e secondo dell'art. 10 devono ritenersi inderogabili (tranne
che in senso piu' favorevole al cliente), con la conseguenza che la loro
violazione comporta la nullita' del contratto o della clausola di rinuncia
alla liberazione, ai sensi rispettivamente degli artt. 1418 e 1419 c.c..
Se tale conclusione e' indiscutibile per i contratti di fideiussione stipulati
successivamente alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni
(120 giorni dopo la pubblicazione della legge 154/92 nella Gazzetta Ufficiale,
ai sensi dell'art. 11, comma quarto), non altrettanto pacifica deve ritenersi
la sorte delle fideiussioni omnibus per importo illimitato rilasciate in
passato dai garanti alle banche ed in corso di esecuzione.
Su tale versante la mancanza di una disposizione transitoria, che sarebbe
stata quanto mai opportuna per regolare i rapporti gia' sorti nella fase
di passaggio dalla vecchia alla nuova normativa, ha dato adito in dottrina
ed in giurisprudenza al problema del carattere retroattivo o meno
dell'art. 10 della legge sulla trasparenza bancaria, e quindi della sua
applicabilita' o meno alle liti pendenti per fideiussioni sorte anteriormente
alla sua entrata in vigore.
L'attenzione si e' incentrata essenzialmente sull'affermazione della natura
interpretativa o sostanziale della nuova norma, essendo evidente che solo
una opzione nel primo senso consente la diretta applicazione dello jus
superveniens ai rapporti gia' sorti, dovendosi altrimenti osservare il
principio di cui all'art. 11 delle preleggi, secondo cui la legge non
dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo.
Qualche autore, argomentando dal carattere imperativo della nuova
disciplina in quanto rispondente ad inderogabili esigenze di ordine
pubblico, ha attribuito all'art. 10 della legge 154/92 il carattere
di norma di interpretazione autentica degli artt. 1938 e 1956 c.c., destinata
come tale a chiudere definitivamente la discussione dottrinaria e
giurisprudenziale su questo importante tema. La tesi e' stata supportata
dalla considerazione che una diversa valutazione avrebbe esasperato
il contenzioso creando un'ingiustificabile disparita' di trattamento
tra fideiussore e fideiussore, in presenza di comuni principi di
ordine pubblico, che da sempre informano il nostro ordinamento (11).
Detto convincimento e' stato ribadito da chi ha invocato, a riscontro
dell'esattezza della conclusione, il lungo termine di centoventi giorni
concesso dal legislatore per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni
all'evidente scopo di consentire alle banche l'adeguamento dei contratti
in corso, attraverso l'introduzione del massimale previsto dalla legge
in questione con il consenso del fideiussore (12).
Per converso la Corte di legittimita', fin dalle prime pronunce rese
sull'applicazione "ratione temporis" della nuova disciplina, si e'
decisamente orientata per la natura sostanzialmente innovativa dell'art.
10 della legge 154/92, in quanto incidente sulla validita' del contratto
fideiussorio e delle sue clausole e, quindi, sui fatti generatori dei
diritti da esso derivanti: conseguentemente ne ha affermato il carattere
irretroattivo in virtu' del principio secondo cui la norma sostanziale,
in difetto di espressa previsione di retroattivita', e' suscettibile
di immediata applicazione, nei rapporti pregressi, limitatamente alla
regolamentazione di effetti ancora in corso, senza poter travolgere
diritti gia' insorti nel vigore della legge precedente mediante una nuova
disciplina in ordine ai requisiti di validita' del titolo costitutivo (13).
Il principio espresso dalla Suprema Corte, recepito dalla prevalente
giurisprudenza di merito (14), e' da condividere pienamente non rinvenendosi
- con riferimento all'art. 10 - alcuno degli indici significativi del
carattere interpretativo di una legge: non il titolo, non i lavori
preparatori ne', soprattutto, la struttura della fattispecie normativa,
che per potersi qualificare come atto di interpretazione autentica non deve
avere un significato autonomo, integrandosi inscindibilmente con la
disposizione interpretata di cui chiarisce la portata, nel senso che la
disciplina da applicarsi al caso concreto deve essere desunta cumulativamente
da quest'ultima e dalla norma interpretativa (15).
    Viceversa il nuovo testo dell'art. 1938 c.c., lungi dall'integrare la norma
previgente, ne modifica la portata precettiva (attraverso l'introduzione di
un elemento di novita', quale la necessaria indicazione del tetto massimo
garantito) e, quindi, regola ex novo per il futuro ed in modo autonomo la
stessa materia, rivelando cosi' chiaramente la sua natura innovativa e
sostanziale. La norma innovatrice e' chiaramente diretta a disciplinare
il fatto e l'atto generatore del rapporto giuridico, e non solo i suoi
effetti, sicche' essa e' applicabile esclusivamente ai rapporti sorti
successivamente alla sua entrata in vigore.
    Peraltro, la Corte di cassazione ha ribadito piu' volte l'irretroattivita'
della nuova disposizione, facendo leva - come nella decisione in commento -
anche sulla espressa previsione dell'art. 11, quarto comma della legge n. 154/92,
che prevede la decorrenza dell'efficacia solo dal centoventesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della legge (16).
Questa vacatio legis superiore a quella consuetudinaria di trenta giorni
si giustifica con l'intento di concedere agli istituti di credito il tempo
necessario per adeguare su nuovi presupposti i rapporti con la clientela
e rafforza, secondo la Corte Suprema, il convincimento che non si tratti
di norma interpretativa, che avrebbe dovuto risolvere problemi di diritto
transitorio e di componimento di rapporti pendenti.
Esclusa, dunque, la diretta applicabilita' dell'innovazione ai contratti
di fideiussione in corso senza la predeterminazione del massimale, non
sembra neppure praticabile sul piano sistematico - ai fini della tutela
del fideiussore - l'ipotesi della nullita' del contratto per contrasto
con una norma imperativa successivamente intervenuta (17), poiche' la nullita'
deve inficiare l'atto fin dal momento del suo perfezionamento, trattandosi
di vizio genetico del negozio, ed ancor meno l'ipotesi della risoluzione
del contratto per impossibilita' sopravvenuta della prestazione dovuta al
fatto dell'autorita', non presentando la nuova formula dell'art. 1938 c.c.
i caratteri del factum principis.
Piu' corretta sul piano teorico appare la tesi che ammette la risoluzione
del contratto per eccessiva onerosita' sopravvenuta della prestazione del
fideiussore, ai sensi dell'art. 1468 c.c., peraltro evitabile dal garantito
attraverso la richiesta di riduzione ad equita' della prestazione dovuta,
che tenga conto del valore del credito erogato all'inizio del rapporto e
del valore di esposizione del debitore principale alla data di entrata
in vigore del nuovo testo dell'art. 1938 c.c. (18).
Ma a prescindere da tale evenienza, la tutela effettiva del contraente
debole che abbia stipulato un contratto di fideiussione anteriormente
alla data di entrata in vigore delle nuove norme resta affidata soprattutto
alla possibilita' di invocare, sul piano dell'esecuzione del rapporto,
il principio della buona fede contrattuale ex art. 1375 c.c., nei
termini di cui si e' detto diffusamente innanzi.
La questione ha una valenza ormai residuale, poiche' la maggior parte
delle banche si e' affrettata a comunicare ai fideiussori un tetto
massimo di garanzia unilateralmente determinato: tale proposta di
modificazione della disciplina negoziale del rapporto per adeguarla alla
nuova disciplina normativa deve ritenersi valida ed efficace anche
in mancanza di una espressa accettazione del fideiussore, e quindi anche
nel silenzio del medesimo, trattandosi di una modifica sfavorevole per
il creditore rispetto alla quale l'obbligato non puo' che trarre vantaggio (19).
E comunque l'interesse teorico e giurisprudenziale per la fideiussione
omnibus pare tutt'altro che sopito, alla luce della singolare coesistenza
di rapporti - quelli risalenti ad epoca anteriore alla novellazione dell'art.
1938 c.c. e quelli sorti successivamente all'entrata in vigore della
legge 154/92 - soggetti a discipline antitetiche: tale sopravvivenza,
all'interno di un ordinamento in cui e' ormai vietata la fideiussione
omnibus, di garanzie illimitate e di trattamenti diversificati di casi
analoghi ha indotto recentemente il Tribunale di Varese (20) a ritenere
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1938 c.c., nella interpretazione giurisprudenziale
dominante in quanto questa comporta, pur dopo l'entrata in vigore della
disciplina di cui all'art. 10 legge 154/92, che conservino validita' ed
efficacia le fideiussioni omnibus stipulate prima di quella data,
in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost.
Si attende, cosi', il responso della Consulta che potrebbe anche essere
foriero di novita' in questa delicata problematica.
 
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Note:
(1) V. GALGANO, Diritto civile e commerciale, Padova, 1990, p.
422.
(2) V. Cass. 8.8.1988, n. 4871; Cass. 1.8.1987, n. 6656;
Cass., 7.3.1984, n. 1572; Cass. 31.8.1984, n. 4738; Cass.
5.1.1981, n. 23; Cass. 6.2.1975, n. 438; Cass. 15.1.1973, n.
118. La tesi giurispruden-ziale risulta condivisa in dottrina
dalla maggior parte degli autori: cfr. MOLLE, I contratti
bancari, in Trattato di diritto civile e commer-ciale diretto da
Cicu e Messineo, Milano 1983, p. 244; BENATTI, Il contratto
autonomo di garanzia, in Banca, borsa e titoli di credito,
1982, I, p. 171; RAVAZZONI, La fideiussione generale, ibid.,
1980, I, p. 278; FRAGALI, La fideiussione generale, ibid., 1971,
I, p. 321).
(3) Nel senso della nullita' della fideiussione bancaria
omnibus per l'assoluta indeterminatezza dell'oggetto, v. App.
Milano, 18.7.1990; App. Milano, 10.2.1989; App. Milano,
4.10.1988; Trib. Savona, 28.3.1988; Trib. Ferrara, 4.11.1987;
Trib. Milano, 11.6.1986; Trib. Piacenza, 4.5.1985; Trib.
Roma, 27.5.1981. In dottrina, nello stesso senso, v. STOLFI,
In tema di fideiussione per debiti futuri, in Riv. dir. comm.,
1971, I, 225; Id., In tema di fideiussione generale, in Riv. dir.
civ., 1972, I, 529; DI AMATO, Sulla fideiussione per
obbligazione futura, in Giust. civ., 1973, I, 1548; VALCAVI,
Se ed entro quali limiti la fi-deiussione "omnibus" sia
invalida, in Foro it., 1985, I, 507.
(4) V. la circolare Abi 17.6.1987, n. 20: la maggioranza dei
nuovi schemi tipo adottati proponeva, infatti, testi base di
fideiussioni per importo limitato e percio' determinabile,
mentre un solo schema su cinque era per importo illimitato. Cfr.,
al riguardo, VALCAVI, Ancora a propo-sito della validita' della
fideiussione "omnibus", con riguardo ai nuovi moduli bancari, in
Foro it., 1988, I, c. 1947.
(5) Cass. 18.7.1989, n. 3362, in Foro it., 1989, I, 2750, con
osserva-zioni di PARDOLESI e nota di DI MAIO, La fideiussione
omnibus e il limite della buona fede; Cass. 20.7.1989, nn. 3385
e 3386, ibid., 3102, con nota di MARICONDA, Fideiussione
omnibus e principio di buona fede: la Cassazione a confronto;
Cass. 20.7.1989, nn. 3387 e 3388, la prima delle quali e'
riportata in questa Rivista, 1989, 1084, con nota di P.
CARBONE.
(6) V. Cass. 15.3.1991, n. 2790, in Foro. it., 1991, I, 2060;
Cass. 18.3.1991, n. 2890, in Banca, borsa ecc., 1992, II, 13.;
Cass. 6.4.1992, n. 4208; Cass. 6.8.1992, n. 9394; Cass.
22.6.1993, n. 6897; Cass. 28.3.1994, n. 3003; Cass. 29.8.1995,
n. 9099.
(7) V., al riguardo, DI MAIO, Clausola "omnibus" nella
fideiussione e parametri valutativi, in Contratto e Impresa,
1991, 19 ss.; A. NIGRO, Corretto esercizio del credito e
fideiussione "omnibus", in Dir. banc., 1991, 210 ss.; MEO, Note
minime sulla recente giurisprudenza della Corte di cassazione in
tema di fideiussione "omnibus", ibid., 1991, 281 ss.
(8) Cosi' VALCAVI, Sulla nullita' ope legis delle fideiussioni
"omnibus" e sulle relative conseguenze, nota a Cass. 11.7.1991,
in Foro it., 1992, I, 791; Id., Sulla inadeguatezza del
principio di buona fede a protegge-re il fideiussore, in Giur.
it., 1990, I, 1, 624; GAZZONI, Manuale del diritto privato,
Napoli, 1992, 1187.
(9) V., P. CARBONE, La trasparenza bancaria e la tutela del
risparmiato-re, Commento alla legge 17 febbraio 1992, n. 154, in
questa Rivista, 1992, 5, 478.
(10) V. TARTAGLIA, Limiti alla fideiussione omnibus e disciplina
della trasparenza bancaria, nota a Cass. 27.1.1992, n. 863, in
Foro it., 1992, I, 1394.
(11) Cosi' VALCAVI, Sulla nullita' ope legis delle fideiussioni
"omnibus" e sulle relative conseguenze, nota a Cass. 11.7.1991,
cit.
(12) V. JACUANELLO BRUGGI, La fideiussione omnibus fra recente
passato e prossimo futuro, nota a Cass. 17.10.1991, n. 10945, in
Giur. it., 1992, I, 1, 1305.
(13) V. Cass. 19.3.1993, n. 3291, in questa Rivista, 1993, 692
con nota adesiva di MARICONDA; in Giust. civ., 1994, I, 1387,
con nota adesiva di PETRUCCI e in Foro It., 1993, I, 2171, con
nota contraria di VALCAVI; Cass. 3.3.1994, n. 2115.
(14) Trib. Como, 27.11.1992, in Giust. Civ., 1993, I, 1657, con
nota di CAPUTO; Trib. Trani, 27.10.1992; Trib. Roma,
7.12.1993; Trib. Terni, 11.1.1994, in Rass. Giur. Umbra, 1994,
374, con nota di SASSI.
(15) Cfr. Cass. 22.10.1981, n. 553, in Giust. civ., 1981, I,
2183; Cass. 15.11.1984, n. 5785; Cass. 12.7.1986, n. 4526; Cass.
6.3.1992, n. 2740, in Giur. it., 1993, I, 1, 382, con nota di
Nogler, Sull'uso dell'inter-pretazione autentica e delle leggi
retroattive in materia previdenziale.
(16) Cosi' Cass. 25.8.1992, n. 9839, in Vita Notar., 1994, 700,
con nota di PANZIRONI; Cass. 21.4.1993, n. 4680; Cass.
24.7.1993, n. 8291; Cass. 3.3.1994, n. 2115; Cass. 20.10.1994,
n. 8582; Cass. 10.4.1995, n. 4117; Cass. 29.8.1995, n. 9099.
(17) In tal senso v., in giurisprudenza, Trib. Napoli,
8.3.1994, in Giur. di Merito, 1994, 605 e, in dottrina,
DOLMETTA, Per l'equiparazione e la trasparenza nelle operazioni
bancarie: chiose critiche alla legge n. 154/1992, in Banca,
borsa e tit. cred., 1992, 1, 394.
(18) Cosi' FRANZONI, Fideiussione omnibus e jus superveniens, in
Contrat-to e Impresa, 1993, p. 428.
(19) Cfr. Cass. 15.6.1979, n. 3365, in Giust. civ., 1979, I, p.
1590. (20) Ord. 12.4.1996, giud. Vigna, in Foro it., 1996, I,
1834.
(20) Ord. 12.4.1996, giud. Vigna, in Foro it., 1996, I, 1834.
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