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Luciano Guaglione
I provvedimenti anticipatori di condanna nel
processo civile
(Relazione presentata all'Incontro di studi del C.S.M. tenutosi in Frascati il 3-7
novembre 1997).
SOMMARIO
1. - I provvedimenti anticipatori di condanna: generalita'.
2. - L'ordinanza per il pagamento di somme non contestate (art. 186 bis c.p.c.):
A) Il precedente.
B) I presupposti di concedibilita':
a) sul piano sostanziale: il credito di natura pecuniaria;
b) sul piano processuale:
l'istanza di parte;
l'assenza di contestazioni;
C) Il termine iniziale e quello finale.
D) La competenza e la valutazione discrezionale del giudice.
E) Contenuto, effetti, stabilita' e rimedi.
F) La natura giuridica.
3. - L'ordinanza ingiuntiva (art. 186 ter c.p.c):
A) Il modello di riferimento e gli elementi distintivi;
B) I presupposti di concedibilita'. -
Sul piano sostanziale: il credito pecuniario, ovvero di una determinata quantita'
di cose fungibili o di consegna di una specifica cosa mobile.
- Sul piano processuale: la prova scritta del credito.
C) Termini e competenza.
D) Forma e contenuto del provvedimento.
E) Efficacia, stabilita', rimedi.
4. - Il problema dell'ammissibilita' dei provvedimenti anticipatori di condanna, di cui
agli artt.
186-bis e 186-ter c.p.c., nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
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1. - I PROVVEDIMENTI ANTICIPATORI DI CONDANNA: generalita'.
La legge 353/90, con gli artt. 20 e 21 che hanno aggiunto gli artt. 186--bis e
186-ter nel codice di rito, ha introdotto per la prima volta in via generale,
nell'ambito del processo ordinario di cognizione, strumenti di tutela anticipatoria di
natura non cautelare.
Trattasi di una novita' di rilievo ove si pensi che in passato la possibilita' di
conseguire, prima della sentenza finale, un provvedimento interinale - anticipatorio o
conservativo - era legata essenzialmente alla dimostrazione di un pericolo nel ritardo; la
tutela interinale era cioe', in linea di massima, cautelare.
La legislazione vigente offre, infatti, esempi tanto di provvedimenti resi a conclusione
di procedimenti sommari abbreviati, quanto di provvedimenti resi interinalmente, a
cognizione sommaria, nell'ambito di procedimenti a cognizione piena ma speciali per il
rito adottato e/o per la materia tutelata (es. ordinanze interinali nel processo del
lavoro, ex art. 423 c.p.c.; decreto ingiuntivo, ex art. 633 c.p.c.; ordinanza di rilascio
dell'immobile locato, ex art. 665 c.p.c.; provvedimenti presidenziali nell'interesse dei
coniugi e della prole, ex art. 708 c.p.c.; assegno provvisorio a titolo alimentare, ex
art. 446 c.c.; concessione di una provvisionale ex art. 24 l. 990/1969).
L'introduzione generalizzata dei due mezzi processuali risponde ad una finalita' di
accelerazione e di decongestionamento del processo civile ordinario di cognizione:
trattasi di due ordinanze con funzione anticipatoria, perche' destinate ad offrire alla
parte, prima ancora della sentenza di merito, un titolo che consenta l'immediata
introduzione del processo esecutivo, e cioe' della espropriazione forzata e, nel caso
delle ordinanze ingiuntive, anche dell'esecuzione per consegna di beni mobili e la
possibilita' di iscrivere ipoteca giudiziale.
La tecnica dell'anticipazione non si realizza con forme cautelari, non essendo le
ordinanze de quibus strumentali alla tutela a cognizione piena: i loro effetti
sopravvivono alla estinzione del processo di merito e prescindono dalla sua conclusione
con sentenza di accoglimento.
Il carattere monitorio, evidenziato dalla autonomia delle due ordinanze rispetto al
processo di merito in cui sono incidentalmente pronunciate, non attribuisce tuttavia loro
un carattere decisorio e l'idoneita' ad acquistare l'irrevocabilita' propria degli effetti
del giudicato, essendo esse sempre revocabili e modificabili, anche in caso di estinzione
del processo di merito (v. VACCARELLA - CAPPONI - CECCHELLA, Il processo civile dopo le
riforme, Giappichelli Editore, Torino, p. 117 ss.).
Nonostante il notevole rilievo teorico dell'innovazione, sul piano pratico il bilancio
desumibile dalla prassi applicativa delle norme in questione in questi primi anni appare
alquanto deludente: i nuovi istituti sono stati applicati poco e, soprattutto, non hanno
sortito l'auspicato effetto deflativo del contenzioso (tale risultato era stato
pronosticato da molti commentatori della legge di riforma, tra i quali v. ATTARDI, Le
ordinanze di condanna nel giudizio ordinario di cognizione di primo grado secondo la legge
di riforma, in Giur. It., 1992, IV, 1 ss.; CHIARLONI, Prime riflessioni sui valori sottesi
alla novella del processo civile, in Riv. dir. proc., 1991, 657 ss.; MANDRIOLI, Le nuove
ordinanze "di pagamento" e "ingiunzionale" nel processo ordinario di
cognizione, ibid., 644 ss.; SASSANI, in La riforma del processo civile, a cura di CONSOLO,
LUISO, SASSANI, Milano, 1991, 114 ss., spec. 127).
2. - L'ORDINANZA PER IL PAGAMENTO DI SOMME NON CONTESTATE (art. 186-bis c.p.c.).
A) Il precedente.
L'istituto trova il suo diretto antecedente nell'art. 423, comma 1ø. c.p.c., come
modificato dalla legge n. 533/1973, il quale attribuisce alle parti la possibilita' di
ottenere analogo provvedimento nell'ambito di una causa di lavoro (v. PROTO PISANI, Le
ordinanze di pagamento di somme, in ANDRIOLI-BARONE-PEZZANO-PROTO PISANI, Le controversie
in materia di lavoro, Bologna-Roma, 1987, 742 ss.; TARZIA, Manuale del processo del
lavoro, Milano, 1987, p. 180 ss.).
Numerose sono, peraltro, le differenze tra i due istituti:
a) la non contestazione deve promanare dalle parti costituite e, quindi, l'ordinanza non
e' pronunciabile nei confronti di un contumace; per contro, l'applicabilita' dell'art.
423, comma 1ø c.p.c., in caso di non contestazione dipendente da contumacia del
convenuto, e' stata oggetto di vivaci dispute dottrinarie (nel senso positivo, v. PROTO
PISANI, Le ordinanze, cit., 752 ss.; in giurisprudenza, nel senso che la non contestazione
potesse ricavarsi anche dal comportamento extraprocessuale del convenuto, v. Cass. 4
ottobre 1984, n. 4941, in Giust. civ., 1985, I, 1426; Cass. 12 aprile 1980, n. 2321,
ibid., I, 1884);
b) l'ordinanza puo' essere emessa dal giudice istruttore solo fino al momento della
precisazione delle conclusioni; quella, invece, di cui all'art. 423 c.p.c., in ogni stato
e grado del giudizio;
c) l'ordinanza e' revocabile e modificabile nei limiti di cui agli artt. 177, commi 1ø
e 2ø, e 178, comma 1ø c.p.c.; mentre la revocabilita' dell'ordinanza ex art. 423 c.p.c.
e' stata a lungo posta in dubbio dalla dottrina (in senso affermativo v., pero', Cass.
S.U. 12 aprile 1980, n. 2321, in Foro it., 1980, I, 1919, secondo cui trattasi di
provvedimento a cognizione sommaria, intrinsecamente revocabile e destinato, se non
revocato, ad essere assorbito nella sentenza che definisce il giudizio);
d) l'ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. costituisce titolo esecutivo e conserva la sua
efficacia in caso di estinzione del processo.
B) I presupposti di concedibilita':
- Sul piano sostanziale:
l'esietenza di un credito di natura pecuniaria. Si deve trattare di una obbligazione
pecuniaria, tale da importare la condanna al "pagamento di somme"; in tal modo
la norma ricalca il dettato dell'art. 423 c.p.c., non avendo recepito le indicazioni del
disegno di legge Rognoni e della bozza di articolato Proto-Pisani-Fabbrini, allegata al
parere del C.S.M. sullo steso disegno di legge, che estendeva l'applicabilita'
dell'istituto a tutte le possibili obbligazioni. Quindi lo strumento non e' utilizzabile,
ad es., nel caso di restituzione di una cosa determinata, per la quale, semmai dovra'
ricorrersi all'altro mezzo di cui all'art. 183-ter c.p.c
- Sul piano processuale:
1) L'istanza di parte. L'ordinanza, pur in assenza di contestazione, non puo' essere
pronunciata d'ufficio, richiedendosi l'istanza di parte, dell'attore o del convenuto in
riconvenzione. Deve ritenersi che tale istanza non sia soggetta a forme sacramentali, e
che percio' la parte possa presentarla tanto per iscritto - negli atti introduttivi, nelle
successive comparse e memorie o in atto separato - quanto verbalmente all'udienza (cfr.
NIGRO, Formulario della nuova procedura civile, Milano, 1991, p. 164).
2) L'assenza di contestazioni.
Con l'art. 186-bis c.p.c. il legislatore ha per la prima volta codificato il principio,
per l'innanzi solo giurisprudenziale (arg. ex artt. 116 e 229 c.p.c.), di non
contestazione, che costituisce una manifestazione del principio dispositivo delle parti.
Sul piano logico la non contestazione puo' essere riferita sia al diritto di credito
pecuniario azionato (ovvero alle somme dovute) sia ai fatti costitutivi dello stesso
diritto: nella pratica giudiziaria si fa una gran confusione tra i due profili e lo stesso
dibattito dottrinario ha riproposto le stesse incertezze sorte in sede di interpretazione
dell'art. 423 c.p.c..
Secondo un primo orientamento, piu' aderente alla lettera del dettato normativo (che
parla di "somme" non contestate), il presupposto in esame fa, dunque,
riferimento non al fatto costitutivo del diritto, ma all'effetto, cioe' proprio al diritto
di credito pecuniario, sicche' il giudice deve stabilire se la difesa del convenuto
ammetta esplicitamente o implicitamente, in parte, il debito di somma affermato
dall'attore (v. TARZIA, Lineamenti del nuovo processo di cognizione, Milano 1991, p. 130
ss.; SASSANI-CONSOLO-LUISO), La riforma del processo civile, cit., 131; MANDRIOLI, Le
nuove ordinanze di pagamento e ingiunzionale nel processo ordinario di cognizione, cit.,
p. 646; Id., Corso di diritto processuale civile, Torino, 1991, III, p. 436 ss.).
Il secondo indirizzo, che e' prevalente, ritiene invece che la non contestazione debba
concernere i fatti costitutivi dell'obbligazione pecuniaria considerata. Cio' perche': a)
se la mancata contestazione riguardasse il diritto azionato, essa equivarrebbe ad un atto
negoziale di riconoscimento della domanda, si' da sottrarre al giudice quella
discrezionalita' nell'emettere il provvedimento, che invece la legge gli riconosce; b) se
vertesse sul diritto, essa pregiudicherebbe la decisione, nel senso che la materia da essa
considerata dovrebbe essere sottratta alla sentenza (c.d. cessazione della materia del
contendere), mentre, invece, il rinvio all'art. 177, 1ø comma c.p.c., lo esclude. Tanto
meno il provvedimento potrebbe essere revocato, contrariamente a quanto dispone il rinvio
all'art. 177, 2ø comma c.p.c.; c) l'espressione "non contestazione", quale si
e' venuta a delineare nel processo del lavoro v. art. 416, comma 3), e' stata sempre
tradizionalmente riferita ai fatti e non ai diritti (in tal senso, v. PROTO PISANI, I
provvedimenti anticipatori di condanna, in Foro it., 1990, V, p. 397; Id., La nuova
disciplina del processo civile, Napoli, 1991, p. 239 (ora in Lezioni di diritto
processuale civile, Napoli, 1994, p. 636; RAMPAZZI, in Le riforme del processo civile, a
cura di CHIARLONI, Bologna, 1992, 236; FABIANI, I provvedimenti a funzione prevalentemente
deflattiva, in Foro it., 1993, I, 1993 ss.; BORGHESI, L'anticipazione dell'esecuzione
forzata nella riforma del processo civile, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1991, 193;
IMPAGNATIELLO, in Provvedimenti urgenti per il processo civile. Commentario a cura di
TARZIA e CIPRIANI, Padova, 1992, p. 109-110; in giurisprudenza, v. Pret. Salerno, sez.
dist. Eboli, 29 marzo 1995, in Foro it. , 1996, I, 1104).
Cio' premesso, restano da individuare i comportamenti nei quali puo' sostanziarsi la
"non contestazione".
Indubbiamente integra tale concetto il riconoscimento, esplicito o implicito, dei fatti
costitutivi della domanda.
Parimenti il fatto puo' ritenersi "non contestato" allorche' la controparte,
pur senza una ammissione vera e propria, non abbia proposto eccezioni di rito o di merito
(dirette a far valere fatti impeditivi, modificativi o estintivi o diritti incompatibili)
tali da paralizzare l'avversa pretesa (v. PROTO PISANI, La nuova disciplina, cit., p. 239;
Pret. Salerno, ord. 29 marzo 1995, cit., che ha rigettato l'istanza per la concessione di
un'ordinanza di somme non contestate per il fatto che il convenuto aveva sollevato
eccezioni in rito ed in merito).
Maggiori dubbi sorgono in relazione al valore da attribuire alla contestazione generica
ed al silenzio.
Poiche' la norma non pare consentire alcuna valutazione della serieta' della
contestazione, si e' posto il problema se la formuletta "si contesta in toto la
domanda attorea in fatto ed in diritto" (che sovente si legge nelle comparse di
risposta) possa essere apprezzata quale contestazione idonea ad evitare l'ordinanza di
pagamento.
La risposta puo' essere verosimilmente diversa a seconda della prospettiva temporale
nella quale ci si colloca.
Considerato che, fino all'entrata in vigore della riforma, la configurazione del
contenuto tipico della comparsa di risposta escludeva che il convenuto dovesse contestare
analiticamente i fatti allegati dall'attore, anche detto comportamento processuale poteva
ritenersi idoneo a paralizzare l'istanza ex art. 186-bis c.p.c.. In tale contesto, a
maggior ragione, il silenzio doveva ritenersi privo di significato giuridico, quale
comportamento neutro.
Viceversa, allorche' - con l'entrata in vigore della Novella nella sua interezza, ed in
particolare delle modifiche di cui agli artt. 167, 183, 184, 184 bis c.p.c. - il convenuto
e' tenuto a prendere posizione specifica su ogni aspetto della controversia (cosi'
forzando un dato normativo non allineato a quello dell'art. 416 c.p.c.), si puo' sostenere
che la contestazione generica non e' piu' sufficiente ad evitare l'operativita'
dell'istituto e che lo stesso silenzio possa essere assunto quale comportamento
equivalente alla non contestazione. Al riguardo si e' osservato che "l'indifferenza
tipica del silenzio nell'ipotesi della contumacia assuma tutt'altra valenza nel caso della
costituzione in giudizio; ovverosia, se il debitore vuole difendersi, la difesa deve
essere compiuta e non puo' omettere di affrontare i singoli temi della controversia"
(cosi' FABIANI, op. ult. cit., c. 1996; nello stesso senso, v. RAMPAZZI, in Le riforme del
processo civile, cit., p. 237; BUCCI, CRESCENZI, MALPICA, Manuale pratico della riforma
del processo civile, Padova, 1991, p. 131; contra, TARZIA, Lineamenti del nuovo processo
di cognizione, cit., p. 131; TAVORMINA, Commento all'art. 20 l. 353/90, in Corriere giur.,
1991, p. 50).
L'esame delle prime pronuncie edite in materia evidenzia chiaramente che la
giurisprudenza di merito, di fronte al nuovo istituto dell'art. 186 bis c.p.c., e' incline
a ritenere che nel nostro sistema processuale sia stato introdotto, nel testo riformato
dell'art. 167, comma 1ø c.p.c, un preciso onere di "prendere posizione" o di
"dichiararsi" a carico del convenuto sui fatti posti a fondamento della domanda
e che, proprio in virtu' di tale innovazione legislativa, la nozione di "non
contestazione" a cui fa riferimento l'art. 186 bis c.p.c. non possa essere ristretta
all'ammissione e al riconoscimento del diritto, ma debba essere estesa fino a
ricomprendere il silenzio e la contestazione generica delle allegazioni avversarie (v.
Pret. Salerno, ord. 29 marzo 1995, cit.; Trib. Bari, ord. 12 giugno 1996, in Quaderno
barese III, a cura dell'Osservatorio barese sulla giustizia, 1997, p. 36, secondo cui
l'ordinanza de qua puo' essere pronunciata anche a fronte di una contestazione del tutto
pretestuosa, quale nella fattispecie quella mossa dalla societa' convenuta circa
l'esistenza di presunti vizi della merce acquistata, non specificati ne' quantitativamente
ne' qualitativamente; Trib. Trani, ord. 30 settembre 1996, in Giur. It., 1997, I, 2, p.
150, con nota di CARRATTA, secondo cui la non contestazione di somme, quale presupposto
per la pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 186 bis c.p.c., deve emergere dall'esame
dell'intero impianto difensivo predisposto dalla parte, e quindi soprattutto dall'esame
della comparsa di risposta e dalla "presa di posizione" nei confronti delle
allegazioni avversarie. Se questa presa di posizione non c'e', o perche' la parte mantiene
il silenzio o perche' solleva una contestazione assolutamente generica, allora i fatti
costitutivi del diritto di credito possono essere considerati pacifici e, quindi, possono
legittimare l'emissione dell'ordinanza di somme non contestate).
Sempre in tema di "non contestazione" si e' ritenuto, da parte di qualche
processualcivilista, che l'ordinanza de qua e' ammissibile solo quando la non
contestazione sia parziale, e non anche quando essa copra la domanda nella sua interezza,
poiche' in ipotesi di non contestazione totale "la causa, se relativa a diritti
disponibili, sara' matura per la decisione senza bisogno dell'assunzione di mezzi di prova
e quindi il giudice, anziche' emanare l'ordinanza in esame, dovrebbe invitare le parti a
precisare le conclusioni nella stessa udienza ... e pronunciarsi con sentenza" (cosi'
PROTO PISANI, La nuova disciplina, cit., p. 240; Id., I provvedimenti, cit., p. 397).
Sennonche' e' agevole replicare che, quand'anche la causa sia matura per la decisione, i
tempi necessari per addivenire all'emanazione della sentenza possono essere (anche
rispetto al nuovo rito, finche' pesera' la negativa eredita' del vecchio contenzioso
pendente sui ruoli collegiali) ancora lunghi, sicche' negare la pronuncia provvisoria di
condanna perche' la causa non ha bisogno di istruttoria rischia di assumere il sapore di
una beffa (opinano nel senso dell'ammissibilita' dell'ordinanza anche in tal caso,
valorizzando l'interesse del creditore ad ottenere una pronuncia immediatamente esecutiva,
ATTARDI, Le nuove disposizioni, cit., p. 93; RAMPAZZI, op. cit., p. 237; FABIANI, op.
cit., p. 1998, soprattutto in riferimento alle cause di vecchio rito).
In conclusione, volendo provare a riassumere sinteticamente il concetto di "non
contestazione", lo si puo' definire alternativamente o come l'ammissione, esplicita o
implicita, comunque non equivoca e concludente, di fatti chiaramente enunciati da una
parte, o come il silenzio mantenuto in relazione a fatti chiaramente enunciati da una
parte, concludenti e senza la proposizione di eccezioni di rito o di merito tali da
paralizzare la pretesa della controparte, fatti che comunque l'altra parte avrebbe l'onere
di provare.
3) La costituzione delle parti.
La non contestazione, nel senso dianzi precisato, deve provenire dalle "parti
costituite"; il che implica l'inammissibilita' dell'istanza in caso di contumacia del
convenuto. Cio' in quanto l'art. 186-bis c.p.c. connette la qualifica di "non
contestazione" solamente ad un comporta mento processuale, positivamente tenuto dalla
parte asseritamente obbligata: il contumace, invece, tiene un comportamento processuale
neutro in se', salvo che l'iniziativa della controparte non gli faccia assumere un valore
legale tipico (es. art. 232 c.p.c.).
La precisazione consente di fugare i dubbi, sorti in riferimento all'art. 423, comma 1ø
c.p.c., circa la possibilita' di pronunciare l'ordinanza ivi prevista anche nei confronti
del convenuto contumace (la ammettono, tra gli altri, VELLANI, Appunti sul nuovo processo
del lavoro, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1973, p. 1553; PROTO PISANI, Le ordinanze di
pagamento di somme, cit., pp. 752-753; la escludono, tra gli altri, FABBRINI, Diritto
processuale del lavoro, Milano, 1975, p. 194; MANDRIOLI, Corso di diritto processuale
civile, III, Torino, 1991, p. 435; VOCINO e VERDE, Appunti sul processo del lavoro,
Napoli, 1979, p. 75.
In giurisprudenza, nel senso che la non contestazione potesse ricavarsi anche dal
comportamento extraprocessuale del convenuto, v. Cass. 4 ottobre 1984, n. 4941, in Giust.
civ., 1985, I, 1426; Cass. 12 aprile 1980, n. 2321, Ibid., I, 1884).
Sotto altro profilo la costituzione di tutte le parti in causa e' importante nel caso di
pluralita' di convenuti. Se tutti i convenuti si costituiscono nulla quaestio. In caso
contrario, sono state prospettate due fattispecie: a) che solo alcuni dei convenuti citati
si costituiscano, altri restando contumaci: in tal caso l'istanza ex art. 186-bis sarebbe
improponibile in modo assoluto; b) che tutti i convenuti citati si siano costituiti, ma
occorre integrare il contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari: in tal caso
si deve attendere la costituzione di questi ultimi per poterla avanzare o, comunque, per
poterla decidere.
Tale interpretazione non sembra pero' giustificata dal tenore della norma, dalla quale
sembra invece potersi desumere che l'istanza puo' essere proposta unicamente nei confronti
delle parti costituite, non gia' che, in caso di pluralita' di parti, essa e'
improponibile se solo alcune di esse si sono costituite (v., in una fattispecie di
litisconsorzio facoltativo, Trib. Taranto, ord. 30 novembre 1994, in Foro it., 1995, I,
2342, secondo cui la contumacia di uno dei piu' coobbligati in solido non impedisce la
pronuncia dell'ordinanza per il pagamento di somme non contestate, di cui all'art. 186 bis
c.p.c., nei confronti di alcuno dei convenuti costituiti).
Diversa problematica e' quella inerente alla comunicazione delle eccezioni sollevate da
alcune parti ai litisconsorti, pure costituiti nel giudizio. In linea di massima puo'
affermarsi, come regola generale, che l'eccezione sollevata da uno dei litisconsorti
esplica i suoi effetti nei confronti di tutti, impedendo cosi' l'emanazione dell'ordinanza
ex art. 186 bis c.p.c., tranne che si tratti di eccezione strettamente
personale (es. vizi della capacita' o del consenso). (Per una disamina approfondita
della questione, v. MENCHINI, Il processo litisconsortile. Struttura e poteri delle parti,
Milano, 1993, I, 192 ss. e 320, il quale, con particolare riferimento all'operativita' del
principio di non contestazione nel processo litisconsortile, osserva: "Se si ricorda
che il processo simultaneo ha la trattazione unificata in ordine ai punti comuni, allo
scopo di mettere capo a sentenze, da questo punto di vista, omogenee, appare ragionevole
ammettere la comunicazione all'intero procedimento cumulativo degli effetti della
contraddizione del fatto, proveniente da uno soltanto dei litisconsorti; in tal modo, il
thema probandum e' uguale in tutte le liti riunite, giacche' tanto la presentazione delle
circostanze comuni, quanto la contestazione delle stesse, pur avvenute all'interno di una
controversia, determinano per il giudice la necessita' di considerarle oggetto di
accertamento in tutte le cause". V., pure, sull'argomento CIVININI, Le condanne
anticipate, nota a Trib. Pistoia 12 ottobre 1994, in Foro it., 1995, I, 346).
c) Il termine iniziale e quello finale.
La considerazione che l'ordinanza de qua non puo' essere emessa nei confronti della
parte contumace induce a ritenere che la stessa non possa essere pronunciata anteriormente
alla scadenza del termine ultimo previsto per la costituzione delle parti in giudizio,
che, ove una parte si sia costituita nel termine a lei assegnato, coincide ai sensi
dell'art. 171 c.p.c. con la prima udienza di trattazione, peraltro destinata ad assumere
un ruolo di centralita' nel processo riformato per il libero interrogatorio delle parti ed
il tentativo obbligatorio di conciliazione, ove la natura della causa lo consenta (v., in
tal senso, la Relazione Acone-Lipari al Senato, in Foro. it., 1990, V, n. 71; PROTO
PISANI, La nuova disciplina, cit., p. 240, il quale ritiene ingiustificata l'anticipazione
di detta udienza al solo scopo di emanare provvedimenti anticipatori di condanna, non
essendo questi giustificati dal "periculum in mora" dell'istante).
Il termine finale per l'emanazione dell'ordinanza e', invece, espressamente individuato
dalla norma in quello della precisazione delle conclusioni. In caso di rimessione della
causa in istruttoria (a seguito di pronuncia di sentenza non definitiva, di separazione di
cause, ecc.), le parti ben potranno proporre l'istanza fino alla nuova udienza di
precisazione delle conclusioni.
E' discussa la possibilita' di ottenere l'ordinanza durante la sospensione o
interruzione del processo: alcuni autori lo escludono argomentando dalla omessa
specificazione, nell'art. 186 bis c.p.c., che l'istanza puo' essere proposta "in ogni
stato del processo", presente invece nell'art. 186 ter c.p.c. (v. TARZIA, Lineamenti
del nuovo processo di cognizione, cit., p. 129; ATTARDI, Le nuove disposizioni sul
processo civile, cit., p. 93; Id., Le ordinanze, cit., p. 5).
Altra parte della dottrina reputa, per contro, irrilevante detta argomentazione e
propende per la tesi affermativa in via di interpretazione estensiva, avuto riguardo
soprattutto alla ratio della norma (v. PROTO PISANI, La nuova disciplina, cit., p. 240;
BUCCI-CRESCENZI-MALPICA, Manuale pratico della riforma del processo civile, cit., p. 163;
CIVININI, Le condanne anticipate, cit, p. 337;rel. Acone-Lipari, cit.).
d) La competenza e la valutazione discrezionale del giudice.
L'emissione dell'ordinanza e' riservata al giudice istruttore, cui si riconosce una
competenza funzionale anche per i giudizi con riserva di collegialita' (Nel senso che tale
competenza non puo' essere sostituita da quella del Presidente del Tribunale o della
sezione neppure nell'ipotesi in cui l'istruttore non sia stato ancora designato, v.
BUCCI-CRESCENZI-MALPICA, Manuale pratico, cit., p. 1963).
Trattasi ovviamente di competenza c.d. interna, relativa alla ripartizione di compiti
tra diversi organi dello stesso ufficio giudiziario, sicche' l'eventuale inosservanza non
da' luogo a problemi di incompetenza in senso tecnico, ma comporta nullita' ex art. 158 e
161 c.p.c..
L'emissione dell'ordinanza e' rimessa al potere discrezionale del giudice istruttore
(come si evince dall'espressione "puo' disporre" che la norma usa in luogo di
"dispone", di cui all'art. 423 c.p.c.), il che implica la verificabilita'
(secondo la tesi prevalente che riferisce la non contestazione ai fatti storici e non al
diritto del creditore) della idoneita' dei fatti dedotti dall'istante a fondare la pretesa
avanzata e la delibazione dell'infondatezza delle eccezioni di rito sollevate dal
convenuto, oltre che dell'inesistenza di impedimenti di rito rilevabili d'ufficio (v.
PROTO PISANI, La nuova disciplina, cit., p. 239).
e) Contenuto, effetti, stabilita' e rimedi..
Trattandosi di un'ordinanza, deve avere una succinta motivazione, ex art. 134 c.p.c..
L'efficacia dell'ordinanza e' quella di un titolo esecutivo, azionabile in via coattiva
ex art. 474 e ss. c.p.c., in cio' concretizzandosi la portata anticipatrice del
provvedimento; esso non e', invece, idoneo alla iscrizione di ipoteca giudiziale ex art.
2818 c.c., in mancanza di una espressa disposizione legislativa in tal senso (v. PROTO
PISANI, La nuova disciplina, cit., p. 237).
Se il processo si conclude con la sentenza di merito, l'ordinanza di pagamento di somme
non contestate resta integralmente assorbita dalla sentenza, sicche' la parte puo'
iniziare o proseguire il processo esecutivo soltanto sulla base della sentenza di merito
esecutiva. Ne deriva che se la sentenza, esecutiva ex lege secondo il novellato art. 282
c.p.c., viene privata di efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 283 c.p.c., l'attivita'
esecutiva non puo' essere proseguita o iniziata sulla base della ordinanza in precedenza
pronunciata, e cio' proprio in virtu' dell'avvenuto integrale assorbimento.
Se il processo si estingue, l'ordinanza "conserva la sua efficacia",
contrariamente a quanto si e' ritenuto per l'ordinanza ex art. 423, comma 1ø c.p.c., che
nulla diceva al riguardo (cfr. Cass. 12 aprile 1980, n. 2321, in Foro it., 1980, I, 1919,
con osservazioni di Proto Pisani).
L'equivocita' dell'espressione adoperata dal legislatore ha diviso la dottrina sul
significato da attribuirvi.
L'orientamento prevalente e' nel senso di ritenere che la norma si riferisca
esclusivamente alla conservazione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza, la quale non si
stabilizza con il giudicato (cio' che, peraltro, non e' ignoto al nostro ordinamento come
dimostra l'ordinanza ex art. 708 c.p.c.), in considerazione del carattere di
provvisorieta' ed instabilita' che e' proprio dell'ordinanza. Cio' comporta che il
debitore possa sempre contestare il debito, sia in un autonomo giudizio di cognizione
(avente ad oggetto lo stesso credito) e sia in sede di opposizione all'esecuzione (v.
MANDRIOLI, Le nuove ordinanze "di pagamento" e "ingiunzionale", cit.,
p. 649; TARZIA, Lineamenti del nuovo processo di cognizione, cit., p. 135; ATTARDI, Le
nuove disposizioni sul processo civile, cit., p. 94; TAVORMINA, in Corr. giur., 1991, p.
50).
Altro indirizzo interpretativo e', invece, nel senso che l'ordinanza ex art. 186 bis
c.p.c., in caso di estinzione del processo, diventerebbe immutabile, acquistando la
stabilita' propria del giudicato sostanziale, non diversamente da quanto accade ex art.
653 c.p.c. nel caso del decreto ingiuntivo cui e' seguito un giudizio di opposizione
estintosi (v. SASSANI, in CONSOLO, LUISO, SASSANI, La riforma del processo civile, cit.,
p. 118; LA CHINA, Diritto processuale civile: la novella del 1990, p. 50; FAZZALARI, Il
processo ordinario di cognizione e la novella del 1990, Torino, 1991, p. 15; PROTO PISANI,
La nuova disciplina del processo civile, cit., p. 242, il quale, pur con qualche
perplessita', tende a riconoscere all'ordinanza, che sopravvive all'estinzione del
processo, la valenza della preclusione pro iudicato).
Sennonche' tale opzione, a prescindere dalle significative vicende parlamentari (la
Camera dei deputati non ha voluto accogliere il suggerimento di Proto Pisani di inserire
l'espressione "diviene immutabile"), urta contro la revocabilita' del
provvedimento per tutto il corso del giudizio e con la sentenza definitiva, nonche' con la
mancata previsione di un mezzo di impugnazione.
Il richiamo agli artt. 177, 1ø e 2ø comma, e 178, 1° comma, c.p.c. consente la
revocabilita' e modificabilita' dell'ordinanza sia dall'istruttore, nel successivo corso
del giudizio, che dal collegio in sede di decisione (nei giudizi soggetti al vecchio rito
e per quelli "nuovi" con riserva di collegialita').
La parte potra' dolersi stimolando i poteri di revoca del giudice, eventualmente anche
in sede di opposizione alla esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (v. ATTARDI, Le nuove
disposizioni, cit., p. 94).
La revoca e modifica rientra, peraltro, nei poteri ufficiosi del giudice, che quindi ha
massima liberta' di intervento anche in difetto di una istanza di parte.
Deve pertanto ritenersi che essa possa effettuarsi, non solo in dipendenza di fatti
nuovi sopravvenuti in corso di causa, ma anche per una nuova valutazione delle circostanze
preesistenti (cfr. PROTO PISANI, La nuova disciplina, cit., p. 244, secondo cui la revoca
o modifica possono essere sempre disposte d'ufficio dal giudice, sulla base "di una
diversa valutazione della norma applicabile alla fattispecie concreta", o del
rilievo, anche d'ufficio, "di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto
di credito azionato emergenti dagli atti" o della "sussistenza di impedimenti di
rito sollevati dal convenuto o rilevati d'ufficio").
La revoca potra' rendersi necessaria anche quando il convenuto contesti tardivamente i
fatti costitutivi posti dall'attore a fondamento del credito dedotto in giudizio o sollevi
tardivamente eccezioni in senso stretto: in tal caso, secondo alcuni autori, e' necessaria
la previa rimessione in termini ex art. 184-bis c.p.c. per poter legittimamente effettuare
tale contestazione o eccezione tardiva, stante il regime a rigide preclusioni iniziali del
nuovo rito (v. PROTO PISANI, La nuova disciplina, cit., p. 244; contra, TARZIA,
Lineamenti, cit., p. 133, secondo cui le preclusioni non coprono le mere difese, cui e'
riconducibile una contestazione che non arricchisce il thema probandum attraverso
l'allegazione di un fatto nuovo).
Il regime dei controlli all'interno del giudizio di primo grado esclude l'impugnabilita'
dell'ordinanza, in quanto le relative questioni sono assorbite comunque dalla pronuncia
finale: la sentenza definitiva, dovendo esaminare tutto l'oggetto del contendere, e'
destinata a sostituirsi ad essa, sia che ne confermi il contenuto sia che, rigettando la
domanda, implicitamente la revochi. A questo punto ogni doglianza dovra' farsi valere
attraverso l'impugnazione della sentenza.
f) La natura giuridica.
Il quadro sistematico sin qui delineato consente di meglio intendere la natura giuridica
dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c., attraverso la ricognizione delle tesi che sono
state prospettate al riguardo:
- Tesi della natura negoziale (v. TARZIA, Manuale del processo del
lavoro, III ed., Milano, 1987, p. 184, con riferimento all'art. 423 c.p.c.), nel senso che
la non contestazione vale ad integrare gli estremi di un vero e proprio accordo tra le
parti: e' contraddetta dalla possibilita' di modifica e revoca in qualunque momento, per
provvedimento del giudice istruttore o del collegio cui la causa - se soggetta al vecchio
rito ovvero rientrante in quelle per le quali v'e' riserva di decisione collegiale - sia
stata rimessa a norma dell'art. 187 c.p.c.
D'altro canto, anche a prescindere dal particolare
regime di instabilita' dell'ordinanza, la negozialita' richiede una manifestazione di
volonta' esplicita che in concreto puo' mancare, potendo assumere rilievo - nella
valutazione complessiva della difesa - anche un comportamento concludente o addirittura un
silenzio, difficilmente assimilabile al perfezionamento dei un negozio giuridico.
- Tesi del contenuto decisorio (v. CONSOLO - LUISO - SASSANI, La riforma del processo
civile, Milano 1991, p. 117): e' contraddetta dalla circostanza che l'ordinanza, in quanto
revocabile e modificabile, e' assolutamente inidonea a pregiudicare la decisione della
causa, ben potendo la questione da essa risolta essere riesaminata e decisa diversamente
nel prosieguo del giudizio, tanto dal giudice istruttore quanto dal collegio.
Il 3ø comma dell'art. 186-bis, che sancisce la sopravvivenza dell'ordinanza alla
estinzione del processo, non costituisce un argomento a favore della tesi de qua, tenuto
conto che al termine "efficacia" non va attribuito il significato di autorita'
di cosa giudicata, bensi' quello di semplice efficacia esecutiva.
- Tesi prevalente della natura di provvedimento anticipatorio del solo contenuto
condannatorio della sentenza e, quindi, dell'efficacia esecutiva, che viene conservata
anche in caso di estinzione del processo, fino a che non si pervenga ad una revoca o
modifica in un nuovo processo a cognizione piena instaurato per lo stesso oggetto e tra le
stesse parti.
L'art. 186-bis non prevede affatto che, per la somma non contestata, si riduca il thema
decidendum del processo, posto che il giudice dovra' riesaminare tutti gli elementi della
causa al momento della decisione (v. ATTARDI, Le ordinanze di condanna nel giudizio
ordinario di cognizione di primo grado secondo la legge di riforma, in Giur. it., 1992,
IV, 4).
L'ordinanza e' comunque destinata a venire riassorbita dalla sentenza definitiva di
merito, sia questa di rigetto o di accoglimento della domanda: nel primo caso in ossequio
al principio della prevalenza della cognizione piena sulla cognizione sommaria, nel
secondo stante il carattere provvisorio e anticipatorio dell'ordinanza (v. ATTARDI, Le
nuove disposizioni sul processo civile, Padova, 1991, p. 90 ss.; MONTESANO e ARIETA, Il
nuovo processo civile, Napoli, 1991, p. 54; MANDRIOLI, Le nuove ordinanze di pagamento ed
ingiunzionale nel processo ordinario di cognizione, in Riv. dir. proc., 1991, p. 648 ss.;
IMPAGNATIELLO, Commento agli artt. 20 e 21 l. 26 novembre 1990, n. 353, in Nuove leggi
civ., Padova 1992, p. 103 ss.).
L'anticipazione dell'effetto esecutivo costituisce, dunque, il tratto caratteristico di
questo istituto che assolve non tanto la funzione di accelerare il processo (tenuto conto
che il giudice con la sentenza deve esaminare anche quella parte di domanda cui
corrisponde la non contestazione), quanto quella di disincentivare le difese meramente
defatigatorie. Sotto questo profilo la disposizione in esame rischia di risolversi in una
clamorosa "autorete", dal momento che il convenuto sara' verosimilmente indotto
a negare ogni elemento che possa in qualche modo significare riconoscimento del fatto o
dell'altrui pretesa, e quindi ad appesantire il processo con difese esclusivamente
strumentali per evitare l'esecuzione forzata (v. M. FABIANI, I provvedimenti a funzione
prevalentemente deflativa, nota a Trib. Verona, ord. 29 marzo 1993, in Foro it., 1993, I,
c. 1992).
L'ORDINANZA INGIUNTIVA (art. 186-ter c.p.c.)
a) Il modello di riferimento e gli elementi distintivi.
L'ordinanza ingiuntiva rappresenta il secondo tipo di provvedimento anticipatorio della
efficacia esecutiva della sentenza di merito, ispirato al modello del procedimento
speciale di ingiunzione di cui all'art. 633 e ss. c.p.c., la cui disciplina e'
trapiantata, con gli opportuni adattamenti, dall'art. 186 ter c.p.c. nell'ambito di un
processo iniziato nelle forme della cognizione piena (v. PROTO PISANI, La nuova
disciplina, cit., p. 246). Non si tratta di un provvedimento monitorio c.d. puro (nel
quale cioe' non ha rilievo la prova dei fatti costitutivi), come nel caso delle ordinanze
di pagamento di somme non contestate, poiche' la parte che intende provocare l'ingiunzione
o l'ordine di consegna deve dare la prova "per iscritto" dei fatti costitutivi
del proprio diritto. Conseguentemente il giudice non potra' esimersi da una cognizione del
merito, sia pure a livello di cognizione sommaria.
Rispetto al procedimento monitorio, di cui all'art. 633 e ss. c.p.c., vanno peraltro
evidenziate le seguenti differenze di struttura:
a) mentre il decreto ingiuntivo viene emesso all'esito di un giudizio abbreviato,
sommario e privo di contraddittorio, l'ordinanza ingiuntiva ex 186-ter e' pronunciata
all'esito di un sub-procedimento inserito in un procedimento principale, a cognizione
piena e a contraddittorio (potenzialmente) gia' integrato;b) mentre il giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo, di cui allo art. 645 e ss. c.p.c., e' strutturato quale
impugnazione dell'atto, immodificabile se non con la sentenza che definisce la lite,
viceversa la possibilita' che l'ordinanza sia modificata o revocata in corso di causa, sia
dal giudice istruttore che dal collegio esclude che al prosieguo del giudizio di
cognizione dopo la pronuncia dell'ordinanza si riconosca la funzione di impugnazione
dell'ordinanza medesima v. IMPAGNATIELLO, Commento agli artt. 20 e 21 l. 26 novembre 1990,
n. 353, in Nuove leggi civ., cit., p. 111 ss.). Si e' fortemente dubitato dell'utilita'
pratica dell'istituto, sul rilievo che il creditore munito di prova scritta (ai sensi
dell'art. 634 c.p.c.) preferisce di regola ricorrere al procedimento per ingiunzione,
sicche' l'ordinanza de qua pare confinata in un angusto ambito di applicazione (ipotesi
del debitore ingiunto non residente nella repubblica, nei cui confronti non puo' essere
invece emesso il decreto ingiuntivo ante causam, o del creditore convenuto con azione di
accertamento negativo, che proponga domanda riconvenzionale di pagamento) (v. CHIARLONI,
Riflessioni inattuali sulla novella del processo civile (con particolare riguardo ai
provvedimenti cautelari e interinali), in Foro it., 1990, V, 503; TARZIA, Lineamenti del
nuovo processo di cognizione, cit., 142; FABIANI, I provvedimenti a prevalente funzione
deflattiva, cit., p. 2002). Profili di rivitalizzazione dell'istituto passano per lo piu'
attraverso il tentativo di dare alla nozione di prova scritta un contenuto piu' esteso di
quello attualmente riconosciuto (si pensi alla utilizzabilita' al riguardo di prove
scritte acquisite dal creditore solo nel corso del processo, quale ad esempio il verbale
di una prova costituenda), come piu' diffusamente si dira' innanzi. b) I presupposti di
concedibilita':
-- sul piano sostanziale: il credito pecuniario, ovvero di una determinata quantita' di
cose fungibili o di consegna di una specifica cosa mobile.
Poiche' l'art. 186 ter c.p.c. richiama l'art. 633, comma 1ø n. 1 e comma 2ø, oggetto
dell'ordinanza di ingiunzione puo' essere il credito di una somma di danaro liquida ed
esigibile, il credito di una determinata quantita' di cose fungibili o alla consegna di
una cosa mobile determinata, sempre che - ove il diritto dipenda da una controprestazione
o da una condizione - l'istante offra elementi idonei a far presumere l'adempimento della
controprestazione o l'avveramento della condizione.
-- sul piano processuale: la prova scritta del credito.
Si e' gia' detto che al carattere spurio della ordinanza monitoria de qua consegue la
necessita' per l'istante di provare per iscritto i fatti costitutivi del diritto preteso.
Al riguardo e' sufficiente rifarsi alla problematica usuale del decreto ingiuntivo.
Il mancato richiamo espresso agli artt. 635 e 636 c.p.c. rende irrilevante, nelle
ingiunzioni incidentali, la prova privilegiata offerta rispettivamente ai crediti dello
Stato o degli enti pubblici (i registri o libri della Pubblica Amministrazione o gli
accertamenti degli ispettori del lavoro o di funzionari degli enti) ed ai crediti per
prestazioni professionali (la parcella delle spese e prestazioni, corredata dal parere
della competente associazione professionale), trattandosi di documenti precostituiti privi
di efficacia probatoria nel processo a cognizione piena (cfr.
VACCARELLA-CAPPONI-CECCHELLA, Il processo civile dopo le riforme, cit., p. 127).
La Corte Costituzionale con sentenza 5 luglio 1995, n. 295 (in Foro it., 1996, I, 458)
ha ritenuto infondata la questione (sollevata dal Pretore di Torino con ordinanza del 13
maggio 1994, in Giur. it., 1994, I, 2, 737, con nota di DOMINICI) di legittimita'
costituzionale dell'art. 186 ter c.p.c., nella parte in cui esclude che l'ordinanza di
ingiunzione possa essere emanata anche in base ai documenti utilizzabili dagli enti
pubblici per ottenere decreto ingiuntivo, sottolineando come l'attribuzione di efficacia a
documenti di provenienza del preteso creditore ha carattere eccezionale e non puo' essere
invocata in funzione della violazione del principio di uguaglianza. Risulta pertanto
intrinsecamente giustificata - ad avviso della Consulta - la distinzione legislativa tra
procedimento monitorio puro e quello documentale, in virtu' della quale la possibilita' di
ottenere la tutela sommaria e' stata subordinata alla produzione di una effettiva prova
scritta, seppure nella piu' estesa latitudine di cui all'art. 634 c.p.c.
Si e' gia' accennato ai tentativi dottrinari volti ad attribuire alla nozione di
"prova scritta" un contenuto piu' esteso di quello attualmente riconosciuto, con
particolare riferimento alla utilizzabilita' al riguardo di prove acquisite dal creditore
solo nel corso del processo.
Pur nel silenzio della legge, si e' rilevato che "in considerazione della
riconosciuta non tassativita' dell'art. 634 c.p.c. e della ricorrente affermazione che
prova valida per l'emanazione del decreto ingiuntivo e' un qualsiasi documento, anche di
provenienza di un terzo, degno di fede quanto all'autenticita', sembra irragionevole,
sotto il profilo dell'economia dei giudizi, non ammettere l'uso immediato delle prove
acquisite nell'istruzione del processo ordinario ai fini della tutela provvisoria
ingiunzionale" (cosi' CHIARLONI, Prime riflessioni sui valori sottesi alla novella
del processo civile, in Riv. dir. proc., 1991, p.663; nello stesso senso, v. RAMPAZZI,
Commento all'art. 21 l. 26 novembre 1990 n. 353, cit., p. 251, e ATTARDI, Le ordinanze,
cit., p. 13).
Tuttavia tale ricostruzione, se appare condivisibile in riferimento a talune ipotesi (si
pensi alla confessione contenuta in un atto della parte e da questa personalmente
sottoscritto), suscita non poche perplessita' in relazione alla ventilata possibilita' di
far valere come prova scritta il verbale di assunzione di una prova costituenda (quale il
testo di una prova testimoniale).
L'opinione pare, invero, contraria al diritto positivo, tenuto conto che l'art. 186 ter
c.p.c. rinvia espressamente, quanto ai presupposti, agli artt. 633, n. 1 e 634 c.p.c., e
cioe' a norme che indubbiamente fanno esclusivo riferimento a prove documentali. E tali
non possono essere considerati i verbali delle prove testimoniali e per interrogatorio
libero, quanto meno nel giudizio in cui le stesse sono assunte, dovendosi distinguere la
testimonianza o la dichiarazione della parte (quale rappresentazione di un fatto passato)
dal documento che incorpora la deposizione o la dichiarazione (cfr. CONSOLO, Risultanze
processuali e prova scritta monitoria, in Giur. it., 1984, I, 2, 285).
Sotto altro profilo si e' sostenuta la possibilita' di interpretare estensivamente la
nozione di prova scritta del credito ex art. 634 c.p.c., come comprensiva anche delle
situazioni descritte dall'art. 648 c.p.c., si' da ammettere l'emanazione dell'ordinanza
ingiunzione anche quando, essendo le eccezioni mosse dal convenuto non fondate su prova
scritta o di pronta soluzione (ed apparendo le stesse verosimilmente infondate), i fatti
costitutivi del credito non siano contestati o la prova dei medesimi sia stata raggiunta
nel corso dell'ordinaria fase istruttoria (in tal senso, v. CIVININI, Le condanne
anticipate, cit., p. 342).
c) Termini e competenza.
La norma dell'art. 186 ter c.p.c. contempla solo il termine finale per la proposizione
dell'istanza (quello della precisazione delle conclusioni), non pure il dies a quo.
Sotto quest'ultimo profilo, l'opinione prevalente e' nel senso che si debba attendere la
scadenza del termine di costituzione della contro parte in base al combinato disposto
degli artt. 165, 166 e 171 c.p.c., analogamente a quanto ritenuto a proposito dell'istanza
ex art. 186 bis c.p.c. (cfr. RAMPAZZI, Commento all'art. 21 legge 26 novembre 1990 n. 353,
cit., p. 252; CIVININI, Le condanne anticipate, cit., p. 343; in giurisprudenza, v. Trib.
Bari, ord. 21 maggio 1993, in Foro it., 1994, I, 259).
Quanto al termine finale, i problemi pratici relativi all'ipotesi di ordinanza
pronunciata nei confronti del contumace (rispetto al quale esiste un obbligo di
notificazione con invito a costituirsi), hanno indotto parte della dottrina ad individuare
il dies ad quem nell'udienza che precede quella destinata alla precisazione delle
conclusioni (v. FABIANI, I provvedimenti a prevalente funzione deflattiva, cit., p. 2003;
SASSANI, Commento all'art. 21 l. 353/90, cit., 121).
Sennonche' tale soluzione urta contro la chiara lettera della norma, che a'ncora la
preclusione all'avvenuta precisazione delle conclusioni, sicche' altri autori ritengono
che una volta proposta l'istanza in sede di precisazione delle conclusioni, ove la
controparte sia contumace, il giudice con l'ordinanza di ingiunzione debba fissare una
nuova udienza di precisazione delle conclusioni, nella quale la parte possa costituirsi
(v. RAMPAZZI, Commento all'art. 21 legge 26 novembre 1990 n. 353, cit., p. 252;
IMPAGNATIELLO, Commento all'art. 21 l. 353/90, cit., p. 115; CIVININI, Le condanne
anticipate, cit., p. 343).
L'espresso riferimento della norma alla proponibilita' dell'istanza "in ogni stato
del processo" ne consente la richiesta anche durante una fase in cui il processo sia
quiescente (per effetto di sospensione o interruzione).
L'istanza va rivolta al giudice istruttore (o al pretore, secondo i limiti di valore),
cui si riconosce una competenza funzionale all'emissione del provvedimento anche nelle
ipotesi in cui la decisione della causa sia riservata al collegio.
Trattasi pur sempre di competenza c.d. interna, perche' relativa alla ripartizione di
compiti tra diversi organi dello stesso ufficio giudiziario, sicche' l'eventuale
inosservanza comporta solo la nullita' dell'ordinanza ex artt. 158 e 161 c.p.c.
d) Forma e contenuto del provvedimento.
Il provvedimento, dovendo essere adottato nell'ambito di un procedimento a cognizione
piena e con normale possibilita' di contraddittorio, assume necessariamente la forma
dell'ordinanza, che va succintamente motivata.
Deve contenere l'ingiunzione al debitore di pagare la somma o di consegnare la cosa o la
quantita' di cose fungibili, nonche' la liquidazione delle spese e competenze riferite
unicamente al sub-procedimento e non all'intera fase processuale svoltasi fino al momento
dell'istanza di ingiunzione.
Nel solo caso di ordinanza pronunciata nei confronti del contumace, il provvedimento
deve contenere l'esplicito avviso che, qualora il contumace non si costituisca in giudizio
entro venti giorni dalla notifica, l'ordinanza medesima diverra' esecutiva ai sensi
dell'art. 647 c.p.c.
e) Efficacia, stabilita', rimedi.
L'ordinanza non e' esecutiva per legge, a differenza di quella ex art. 186-bis, ma deve
essere dichiarata esecutiva e, in tal caso, costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca
giudiziale.
Si distinguono le seguenti ipotesi:
a) convenuto-ingiunto contumace: l'ordinanza e' dichiarata provvisoriamente esecutiva
quando ricorrono i presupposti di cui all'art. 642 c.p.c. (cio' significa che la
concessione e' obbligatoria quando il credito sia fondato su cambiale, assegno bancario o
circolare, certificato di liquidazione di borsa o su atto ricevuto da notaio o da altro
pubblico ufficiale autorizzato, mentre invece resta discrezionale qualora vi sia
"pericolo di grave pregiudizio nel ritardo";
b) convenuto-ingiunto costituito: si discute se l'ordinanza deve essere dichiarata
provvisoriamente esecutiva quando ricorrono i presupposti di cui al solo art. 648 c.p.c.
(v. PROTO PISANI, La nuova disciplina del processo civile, cit., p. 247; FABIANI, I
provvedimenti a prevalente funzione deflattiva, cit., p. 2004) ovvero quelli di cui
all'art. 642 o 648 c.p.c. alternativamente (ATTARDI, Le nuove disposizioni sul processo
civile, cit., p. 98; MANDRIOLI, Le nuove ordinanze "di pagamento" e
"ingiunzionale", cit., p. 652) ovvero congiuntamente (v. SENSALE-CACCESE, Guida
alla riforma del processo civile, Napoli, 1991, p. 49).
Il problema interpretativo sorge a causa di una infelice formulazione terminologica, e
cioe' dall'uso della congiunzione "nonche'", che induce immediatamente a pensare
ad un concorso cumulativo dei requisiti in esame. Sennonche' tale soluzione pare assai
rigorosa, perche' tende ad aggravare senza apparente giustificazione la posizione del
creditore che, a fronte di difese della controparte non fondate su prova scritta o di
pronta soluzione, potrebbe ottenere l'esecutivita' immediata dell'ordinanza ingiuntiva
solo nella ricorrenza di uno degli altri presupposti previsti dall'art. 642 c.p.c.
Piu' convincenti e, percio', condivisibili sembrano invece le argomentazioni che
sorreggono le prime due soluzioni prospettate, e cioe' quella che fa leva sull'autonomia
dei requisiti indicati dall'art. 642 e dall'art. 648 c.p.c., alla luce di una disciplina
che sembra ispirarsi univocamente a quella dettata per il decreto ingiuntivo, e quella che
richiede la verifica alternativa dei presupposti previsti dalle due norme, rilevando come
nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo la provvisoria esecutorieta' e'
concessa ai sensi dell'art. 648 c.p.c., ma in quanto non sia stata gia' concessa ai sensi
dell'art. 642
c.p.c., e cio' significa che, in caso di opposizione, ben possono coesistere
l'esecutivita' concessa a norma dell'art. 648, comma 1ø, e quellache si basa sull'art.
642 c.p.c..
c) Casi in cui non si potra' mai dichiarare esecutiva l'ordinanza: si riferiscono alla
sola ipotesi di convenuto costituito, il quale abbia disconosciuto la scrittura privata
prodotta contro di lui o abbia proposto querela di falso contro l'atto pubblico, sulla cui
base la controparte abbia chiesto l'ordinanza ingiuntiva.
E' stata evidenziata da alcuni commentatori l'imprecisione della norma, poiche' la
querela di falso puo' proporsi anche - per contestarne l'effetto di prova legale -
nei confronti della scrittura privata riconosciuta, autenticata o verificata; si ritiene,
pertanto, che la previsione normativa copra anche tale ipotesi in via di interpretazione
estensiva (cfr. BUCCI-CRESCENZI-MALPICA, Manuale pratico, cit., p. 175).
La ratio del divieto e' evidentemente quella di evitare l'inizio di una procedura
esecutiva allorche' ricorra la fondata probabilita' che il documento contestato perda tale
sua efficacia.
In tal caso, quindi, il disconoscimento impedisce soltanto la concessione della
provvisoria esecutorieta', ma non pure la pronuncia dell'ordinanza, rispetto alla quale
puo' residuare un interesse del creditore nell'aspettativa di differire l'esecutivita' del
provvedimento alla possibile estinzione del processo (cfr. FABIANI, I provvedimenti a
funzione prevalentemente deflattiva, cit., p. 2005).
A differenza del decreto ingiuntivo (che non puo' mai essere revocato dal giudice
istruttore nel corso del giudizio di opposizione, ma solo revocato o dichiarato nullo con
la sentenza), l'ordinanza di ingiunzione e' soggetta ad un regime di revocabilita' e
modificabilita' in ogni momento nonche' di riproponibilita' al collegio di tutte le
questioni decise dal giudice istruttore, in virtu' dell'espresso richiamo del comma 3°
dell'art. 186-ter agli artt. 177 e 178, comma 1ø c.p.c.
La revoca, che puo' avvenire anche d'ufficio, puo' fondarsi sulla mancanza dei
presupposti originari per la pronuncia dell'ordinanza o scaturire da nuove risultanze
istruttorie ovvero da circostanze sopravvenute (es., pagamento spontaneo a seguito
dell'ordinanza oppure disconoscimento della scrittura, ove esso non sia precluso, o
proposizione di querela di falso).
Il regime di piena revocabilita' dell'ordinanza comporta l'inesistenza di mezzi di
impugnazione della medesima, dovendo gli errori ed i vizi dell'ordinanza essere lamentati
in sede di revoca.
Analogamente a quanto avviene per l'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c., anche l'ordinanza
di ingiunzione e' destinata ad essere assorbita, ove il processo perviene alla sua me'ta
naturale, dalla sentenza che definisce il giudizio a cognizione piena: se di accoglimento,
la stessa sentenza, in virtu' della provvisoria esecutorieta' conferitale dal novellato
art. 282 c.p.c., e' idonea a reggere l'efficacia esecutiva che eventualmente era gia'
dell'ordinanza; se di rigetto, l'ordinanza de qua e' destinata a perdere immediatamente
ogni efficacia, atteso il suo carattere provvisorio ed anticipatorio (cfr. PROTO PISANI,
La nuova disciplina, cit., p. 248).
In caso di estinzione del processo l'ordinanza, che non fosse gia' munita della clausola
di provvisoria esecutorieta', acquista efficacia esecutiva, ai sensi del 4ø comma
dell'art. 186 ter c.p.c.
Secondo parte della dottrina il richiamato regime di revocabilita' e modificabilita'
senza limiti, sintomatico della natura di provvedimento provvisorio dell'ordinanza e della
sua funzione meramente anticipatrice, comporta che detta efficacia resti meramente
esecutiva e non assuma mai la stabilita' propria del giudicato (v. ATTARDI, Le nuove
disposizioni, cit., p. 102, secondo cui se non si dimostra che l'ordinanza di ingiunzione
ha contenuto decisorio non si puo' affermare che la medesima acquisti autorita' di cosa
giudicata; MANDRIOLI, Le nuove ordinanze, cit., p. 644).
Detta conclusione non e' condivisa da altra parte della dottrina che, argomentando dal
richiamo agli artt. 653, comma 1ø e 647 c.p.c., operato dall'art. 186-ter c.p.c., ritiene
che l'ordinanza de qua, dopo l'estinzione del processo, non conservi la semplice qualita'
di titolo esecutivo, ma acquisti vera e propria autorita' di cosa giudicata sostanziale,
da sempre pacificamente riconosciuta al decreto ingiuntivo in caso di mancata opposizione,
o di mancata costituzione dell'opponente o di estinzione del giudizio di opposizione (v.
PROTO PISANI, La nuova disciplina, cit., p. 249; TARZIA, Lineamenti, cit., p. 142;
SASSANI-CONSOLO-LUISO, La riforma del processo civile, cit., p. 118; FABIANI, I
provvedimenti a funzione prevalentemente deflattiva, cit., p. 2005, secondo cui e'
possibile affermare che il provvedimento interinale, naturalmente non decisorio, e'
destinato a diventare tale per effetto della concorrente volonta' della parte che,
subendolo, non impedisce l'estinzione del processo; CIVININI, Le condanne anticipate,
cit., p. 345).
4) Il problema dell'ammissibilita' dei provvedimenti anticipatori di condanna, di cui
agli art. 186 bis e 186 ter c.p.c., nel corso del giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo.
Vivamente controversa, in dottrina e giurisprudenza, e' la questione della
compatibilita' dell'ordinanza di pagamento di somme non contestate, disciplinata dall'art.
186 bis c.p.c., e dell'ordinanza-ingiunzione, prevista dall'art. 186 ter c.p.c., con il
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Con riferimento alla posizione dell'opposto, l'interesse a conseguire il provvedimento
anticipatorio sussiste evidentemente tutte le volte in cui non e' dato conseguire la
provvisoria esecutivita' parziale del decreto monitorio (detto interesse sarebbe
evidentemente escluso in presenza di un titolo giudiziale esecutivo, per di piu' formatosi
nello stesso giudizio, come nel caso di un decreto ingiuntivo gia' esecutivo ex artt. 642
ovvero 648 c.p.c.).
Sotto questo profilo va ricordata l'interpretazione restrittiva dell'art. 648 c.p.c.
(che fa leva sulla lettera dell'art. 648 c.p.c., che pare ammettere la sola esecutorieta'
in toto, e sul principio, ricavabile dall'art. 653, comma 2ø c.p.c., per cui se
l'opposizione risulta anche solo in parte fondata, il decreto va comunque revocato e
sostituito dalla sentenza cosicche' non sarebbe comunque possibile la sopravvivenza del
decreto per un quantum inferiore a quello originario) seguita, con orientamento
consolidato, dalla Suprema Corte a partire dalla sentenza 7 luglio 1976 n. 2549 (in Giust.
civ., 1976, I, 1620, con nota di CACCIAVILLANI, Sulla possibilita' di concedere la
provvisoria esecuzione relativamente ad una parte soltanto della somma portata dal decreto
ingiuntivo opposto), laddove invece la giurisprudenza di merito,
quanto meno negli anni piu' recenti, si e' divisa sull'ammissibilita' della provvisoria
esecuzione parziale del decreto ingiuntivo (Per la tesi affermativa, ispirata per lo piu'
da finalita' di efficienza processuale e di blocco delle possibili manovre fraudolente del
debitore ingiunto, v. Trib. Milano, ord. 27 marzo 1991, in Giust. civ., I, 2816; Trib.
Roma, ord. 7 agosto 1991, in Foro it., 1992, I, 1933, con nota di MONNINI,
Elaborazione dottrinale e prassi giurisprudenziale su alcuni aspetti problematici
dell'art. 648 c.p.c., 1° comma, c.p.c., Trib Milano, ord. 5 dicembre 1991, in Giur.
merito, 1993, 989; Trib. Catania, ord. 8 giugno 1992, ined.; Trib. Lucca, ord. 24 ottobre
1995, in Toscana giur., 1996, 27, per lo piu' in fattispecie nelle quali,
successivamente al decreto, era intervenuto un pagamento parziale. Per la tesi negativa,
caratterizzata per lo piu' dal timore di consentire, in sede di pronuncia ex art. 648
c.p.c., improprie commistioni tra poteri decisori e poteri ordinatori, v. Trib. Torino,
ord. 25 febbraio 1992, in Nuova Giur. Comm., 1993, I, 51, con nota di DALMOTTO, Sulla
provvisoria esecuzione parziale dei decreti ingiuntivi; Trib. Milano, ord. 30 giugno 1994,
in Riv. Dir. Proc., 1995, 1291, con nota di ROVERSI, Istanza di ingiunzione di pagamento
ex art. 186 ter c.p.c. in corso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; Trib,
Pistoia, ord. 12 ottobre 1994, in Foro it., 1995, I, 331, con nota di CIVININI, Le
condanne anticipate).
Cio' premesso, nella giurisprudenza di merito si sono formati due indirizzi contrapposti
in ordine al potere del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo di pronunciare
condanna ex artt. 186-bis o 186-ter
c.p.c., in ordine al medesimo credito (o frazione di esso) gia' posto a fondamento del
decreto opposto.
L'orientamento decisamente prevalente e' nel senso di negare tale possibilita', facendo
leva su due ragioni ostative fondamentali: 1) la materia della condanna con riserva
delle eccezioni e' disciplinata esaustivamente dall'art. 648 c.p.c. e non v'e' spazio per
la speciale disciplina di cui agli artt. 186-bis e 186 -ter c.p.c.; il provvedimento
anticipatorio di condanna non puo' dunque sostituirsi o, comunque, incidere, sul decreto
opposto, la cui sorte puo' essere decisa soltanto dalla sentenza definitiva del giudizio a
cognizione piena; 2) in ipotesi di estinzione del giudizio di opposizione, ove per il
medesimo credito fosse stata emessa ordinanza anticipatoria di condanna, entrambi i
provvedimenti acquisterebbero efficacia esecutiva e, consolidatisi, le loro statuizioni
diverrebbero immutabili alla stregua di quelle contenute in sentenza passata in giudicato
(art. 2909 c.c.), violando peraltro (specialmente se tra loro contrastanti) il principio
del "ne bis in idem" (v. Trib. Milano, ord. 16 maggio 1995, in Foro it., 1995,
I, 2588; Trib. Nocera Inferiore, ord. 4 ottobre 1995, in Arch. Civ., 1996,
490; Trib. Bologna, ord. 14 ottobre 1994, in Riv. Dir. Proc., 1995, 1291;
Trib. Mondovi', ord. 25 agosto 1994, in Foro it., 1995, I, 331; Trib. Roma, ord. 13 aprile
1994, in Arch. Civ., 1994, 1276. Per l'inammissibilita' di una condanna ex art. 186 ter
c.p.c., dopo che l'esecutorieta' del decreto ingiuntivo sia stata sospesa ai sensi
dell'art. 649 c.p.c, in quanto l'ordinanza ingiunzione assumerebbe la funzione di una non
consentita revoca del provvedimento sospensivo, v. Trib. Napoli, ord. 13 maggio 1994, in
Giur. it., 1995, I, 2, 293, con nota di DALMOTTO). La tesi contraria, favorevole
all'ammissibilita' delle condanne anticipate nel giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo, supera le obiezioni sottese all'indirizzo negativo, sottolineando che il
provvedimento non incide in alcuna misura sul decreto ingiuntivo, il quale e' destinato ad
essere revocato integralmente o parzialmente solo con la sentenza che definira' il
giudizio, e che l'ultrattivita' del le ordinanze de quibus non costituisce una sorta di
passaggio in giudicato delle medesime, ma si esaurisce nella persistenza della efficacia
meramente esecutiva, aggiungendosi che alla situazione di coesistenza di titoli esecutivi
per la stessa ragione di credito puo' ovviarsi nella sede naturale dell'opposizione
all'esecuzione (v. Trib. Milano, ord. 30 giugno 1994, cit.; Trib. Pistoia, ord. 12 ottobre
1994, cit., Trib. Taranto, ord. 19 ottobre 1994, in Foro it., 1995, I, 2588 . In dottrina,
v. VALITUTTI-DE STEFANO, Il decreto ingiuntivo e la fase di opposizione, Padova, 1994,
216).
Con riferimento alla posizione dell'opponente a decreto ingiuntivo, che abbia proposto
domanda riconvenzionale, si e' espresso in senso favorevole alla pronuncia dell'ordinanza
d'ingiunzione nei confronti dell'opposto, in relazione al controcredito oggetto della
riconvenzionale del quale sia fornita prova scritta, il Tribunale di Verona con la citata
sentenza 29 marzo 1993 (in Foro it., 1993, I, 1993, con nota di FABIANI, I provvedimenti a
funzione prevalentemente deflattiva).
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