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                                                Luciano Guaglione
 
                                   Il giudizio di reclamo
 
(Relazione presentata all'Incontro di studio su "Il nuovo procedimento cautelare e i provvedimenti
d'urgenza in materia di diritto industriale", organizzato a Frascati il 19-21 settembre 1996 dal Consiglio
Superiore della magistratura).
 
 
                                                    Sommario
1. - Il reclamo contro i provvedimenti cautelari: genesi dell'istituto.
2. - Oggetto del reclamo: i provvedimenti concessivi e quelli di rigetto, nel merito,
della domanda cautelare.
3. - Reclamabilita' dei provvedimenti di revoca e modifica.
4. - Le pronunce in rito.
5. - Il procedimento: a) forma e termini.
6. - b) Reclamo incidentale.
7. - c) Modalita' di convocazione.
8. - Deduzione di nuove prove e di nuove circostanze, poteri cognitivi del giudice
e motivi di reclamo.
9. - La pronuncia in sede di reclamo, la statuizione sulle spese e l'inibitoria.
10. - Ricorribilita' per Cassazione.
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1 - Il reclamo contro i provvedimenti cautelari: genesi dell'istituto.
 
La norma dell'art. 669-terdecies c.p.c. costituisce il punto di arrivo di
una lunga battaglia condotta dalla dottrina italiana per colmare una vistosa
lacuna del sistema previgente, che era privo di qualsiasi mezzo di gravame contro
i provvedimenti cautelari (diversamente dalla maggior parte degli ordinamenti
europei), nonostante la sempre maggiore diffusione ed incisivita' della tutela
urgente cautelare nell'ambito della tutela giurisdizionale.
La spinta riformatrice ha preso le mosse negli anni ottanta soprattutto
dalla constatazione della carenza di tutela del destinatario di provvedimenti di
urgenza abnormi e gravemente pregiudizievoli per la sua sfera giuridica (in arg.,
v. le tre relazioni e gli interventi raccolti in AA.VV., La tutela d'urgenza,
Atti del XV Convegno naz. dell'associazione italiana fra gli studiosi del processo
civile di Bari, 4-5 ottobre 1985, Rimini, 1986).
Invero l'ammissibilita' della revoca di tali provvedimenti, faticosamente
affermata dalla giurisprudenza (cfr., ad es., Cass. 1.3.1985, n. 1782, in Foro it.,
1985, I, c. 1684), non poteva considerarsi adeguato strumento di tutela trattandosi
di un rimedio "tardivo", "puramente eventuale" e "teorico" (cosi' TARZIA, Rimedi
processuali contro i provvedimenti d'urgenza, in Riv. dir. proc., 1986, p. 41).
D'altro canto, la stessa disciplina normativa in tema di sequestri rivelava
chiaramente l'insufficienza dei rimedi difensivi per il soggetto passivo della
misura cautelare, in relazione al fatto che il sequestro (sovente gravido di rischi
e pesi economici per il debitore e non di rado concesso senza il suo
contraddittorio) era destinato a mantenere la sua efficacia, in base all'abrogato
art. 683 c.p.c., anche in caso di rigetto dell'istanza di convalida o della domanda
di merito, finche' le relative sentenze non fossero passate in giudicato (v.
CONSOLO, I rimedi nei riguardi delle misure cautelari e dei sequestri in due
progetti governativi, in Corr. giur., 1987, p. 538 ss.; CONSOLO-LUISO-SASSANI, La
riforma del nuovo processo civile, Commentario, sub art. 74 - 669-terdecies -, p.
521).
Le (minoritarie) opinioni contrarie all'adozione di un generale ed efficace
strumento di controllo delle misure cautelari (che facevano leva essenzialmente
sulla presumibile inflazione del rimedio, sul rischio di una possibile
"anticipazione di giudizio" da parte del giudice del riesame, in grado di
influenzare la necessaria serenita' di giudizio del giudice del merito, nonche'
sull'inopportunita' di una doppia successiva valutazione di requisiti, quali il
fumus boni iuris e il periculum in mora, il cui accertamento e' fortemente connotato
da elementi di discrezionalita' (cfr., per un richiamo sintetico a tali opinioni,
FRUS, Provvedimenti cautelari, commento all'art. 74 Legge 26 Novembre 1990, n. 353,
in Le riforme del processo civile, a cura di S. Chiarloni, Torino, 1993, p. 776),
non hanno impedito l'introduzione nella Novella del 1990 dell'istituto del reclamo
nell'ambito di una serie di rimedi previsti in via generale dal legislatore della
riforma (la revoca e modifica, l'inefficacia e la sospensione dell'esecuzione o
dell'efficacia esecutiva della misura cautelare) in un'ottica opposta rispetto a
quella della disciplina previgente, imperniata sulla tendenziale stabilita' del
provvedimento cautelare.
La prospettiva della reclamabilita' costituisce un deterrente a sottrarre
la tutela cautelare ad una gestione giudiziaria emozionale e scomposta, quale
quella che ha caratterizzato l'esperienza cautelare negli ultimi vent'anni. Il
riesame stimola, inoltre, ad una decisione migliore gia' in prime cure.
Il reclamo disciplinato dalla norma in esame realizza un controllo esterno che
si attua - nella forma dell'impugnazione del provvedimento-ordinanza di concessione
o rigetto dell'originaria misura cautelare - al di fuori del giudizio di merito, e
quindi ad opera di un giudice (collegiale) sempre diverso sia dal giudice che ha
reso la cautela che dal giudice (istruttore) della causa di merito.
 
2. - Oggetto del reclamo: i provvedimenti concessivi e quelli di rigetto, nel merito,
della domanda cautelare.
 
    La genesi dell'istituto evidenzia come l'attenzione del legislatore della
riforma si sia focalizzata sulla posizione del soggetto passivo della misura
cautelare, al fine di ampliare le modestissime possibilita' difensive che il sistema
previgente gli offriva.
In quest'ottica e' stata prevista inizialmente la reclamabilita' della sola
ordinanza di accoglimento del ricorso cautelare, emessa prima o nel corso della
causa di merito, proprio a tutela del destinatario passivo della misura.
Conseguentemente non era suscettibile di reclamo l'ordinanza di rigetto, per
motivi di merito o di rito, della domanda cautelare ex art. 669-septies, la quale
non preclude la riproponibilita' dell'istanza quando si verifichino mutamenti
delle circostanze ovvero quando - immutati i fatti rilevanti - vengano dedotte
nuove ragioni di fatto o di diritto: il limite assai blando alla riproponibilita'
(circoscritto in pratica all'identita' dei fatti e dell'apparato argomentativo)
sembrava poter costituire un sorta di compensazione alla disparita' dei poteri
delle parti sotto il profilo qui considerato, si' da doversi escludere il rischio di
una seria compromissione delle esigenze di tutela della parte istante.
D'altro canto, non e' mancato chi ha fatto leva su un'esigenza di
funzionalita' interna del processo per giustificare - sul piano degli artt. 3 e
24 Cost. - la non reclamabilita' dei provvedimenti negativi, siano essi di rigetto
della domanda cautelare, di rigetto dell'istanza di revoca o di modifica, ovvero di
revoca o modifica nel senso di limitare e non di ampliare la tutela cautelare
precedentemente accordata (v. PROTO PISANI, La nuova disciplina del processo civile,
Napoli, 1991, pp. 346 e 370, il quale sottolinea che tale interpretazione conforme
non solo alla lettera del primo comma dell'art. 669-terdecies, ma anche
all'esigenza di "evitare che il processo nel quale sia stata richiesta, anche ante
causam, una misura cautelare divenga un reclamo pressoche' continuo o illimitato
contro i mille provvedimenti che il giudice puo' essere chiamato a pronunciare
sulle mille e una domande di concessione, modifica o revoca di tutela cautelare";
v. pure, nel senso della piena legittimita' - anche costituzionale -della
disciplina, G. COSTANTINO, Quattro interventi sulla riforma della giustizia
civile, in Riv. dir. proc., 1993, p. 456; C. RAPISARDA SASSOON, in AA.VV., Le
riforme della giustizia civile, a cura di M. Taruffo, Torino 1993, p. 533; G.
VERDE, Appunti sul procedimento cautelare, in Foro it., 1992, V, c. 442. In
giurisprudenza, nel senso dell'inammissibilita' del reclamo avverso l'ordinanza
di rigetto dell'istanza e di manifesta infondatezza della questione di legittimita'
costituzionale, v. Trib. Roma, ord. 2 febbraio 1994, in Foro it., 1994, I, 1936;
Trib. Bari, ord. 7 dicembre 1993 e Trib. Milano, ord. 15 aprile 1993, ibid., 1943,
con nota di richiami).
Senonche' le reazioni della prevalente dottrina alla opzione legislativa di
non concedere il rimedio nei confronti del provvedimento di diniego della tutela
cautelare sono state fortemente critiche, sotto il profilo della inopportunita' e
del ragionevole dubbio di legittimita' costituzionale della scelta (dubbio
adombrato da CONSOLO - LUISO - SASSANI, op. cit., sub art. 74 (669-septies), p.
473, il quale rileva "una sperequazione, che pare grave e vistosa, fra la
posizione del resistente (che si puo' giovare di una rimedio contro una decisione
in ipotesi ingiusta) e quella del richiedente"; nello stesso senso, LUISO, La
riforma dei procedimenti cautelari nei "Provvedimenti urgenti" per il processo
civile, in Documenti Giustizia, 1990, 7-8, c. 51; TARZIA, Commento all'art. 669-
terdecies della legge 26 novembre 1990, n. 353, in Nuove leggi civ., 1992, 395 ss.,
che auspica una dichiarazione di incostituzionalita' della norma in parte qua;
ARIETA - MONTESANO, Il nuovo processo civile, Napoli, 1991, pp. 153-154, che
propone anche una lettura rettificativa della norma nel senso della utilizzazione
del reclamo anche contro l'ordinanza di rigetto; MANDRIOLI, Corso di diritto
processuale civile, Torino, 1991, III, p. 285, nota 23 a; SALETTI, Appunti sulla
nuova disciplina delle misure cautelari, in Riv. dir. proc., 1991, p. 377; OBERTO, Il
nuovo processo cautelare, Milano, 1993, 114 ss. ).
Anche parte della giurisprudenza ha condiviso i dubbi di legittimita'
costituzionale dell'art. 669-terdecies c.p.c., sollevati dalla dottrina, e la
Corte Costituzionale (cui la questione e' stata rimessa con ord. Trib. Aosta
6.10.1993, ord. Trib. Bologna 15.7.1993, ord. Trib. Roma 3.11.1993 e ord. Trib.
Verona 22.12.1993) con sentenza 23.6.1994, n. 253 (in Foro it., 1994, I, 2005,
con nota di CAPPONI, nonche' in Corriere Giur., 1994, 948, con nota di TOMMASEO, e
Giur. it., 1994, I, 409, con nota di CONSOLO, ha dichiarato illegittima la
limitazione del reclamo cautelare ai soli provvedimenti concessivi, utilizzando
quale parametro costituzionale quello dell'art. 3 correlato con l'art. 24 Cost..
Il dispositivo di accoglimento della Consulta consente ora di proporre reclamo
anche avverso "l'ordinanza con cui sia stata rigettata la domanda di provvedimento
cautelare", eliminando la possibilita' di un gravame condizionato dal tipo di
pronuncia, sulla scorta dell'avvertita necessita' di un'equa distribuzione fra le
parti di oneri e doveri processuali e di un apprezzamento della pari valenza degli
interessi di cui le contrapposte parti sono portatrici.
Per quanto l'ingiustizia derivata dal mutamento della situazione di fatto
preesistente provocato dal provvedimento concessivo appare chiaramente piu'
vistosa, e' parimenti ingiusta la permanenza di una realta' in contrasto con la
posizione soggettiva di chi chiede garanzie ed anticipazioni che gli vengono negate.
Apprezzata, dunque, la eguale dignita' degli interessi sostanziali
(rispettivamente alla rimozione ed all'ottenimento del vincolo imposto dalla
misura cautelare), ne consegue la necessita' di assicurare alle parti parita' di
strumenti di tutela processuale.
Ne' tale equivalenza di tutela puo' essere assicurata dalla possibilita' di
riproposizione dell'istanza cautelare, prevista dall'art. 669-septies c.p.c.,
poiche' la riproposizione presuppone novita' di circostanze e di ragioni addotte,
si indirizza al medesimo organo (senza la garanzia data dall'alterita' del
giudice dell'impugnazione) e non si limita al mero riesame.
I rimedi della reclamabilita' e della riproponibilita' si pongono quindi,
secondo la Corte Costituzionale, su piani diversi di tutela, non sovrapponibili ma
complementari: negare il reclamo contro i provvedimenti negativi significa negare
definitivamente la tutela cautelare in difetto di nuove emergenze fattuali e
deduttive (tra le prime applicazioni del principio affermato dalla Consulta, v.
Trib. Napoli, ord. 7.9.1994, in Foro it., 1995, I, c. 1364; Trib. Roma, ord.
13.4.1995, ibid., 1995, I, c. 3604).
La sentenza della Consulta consente di risolvere agevolmente anche il problema
della reclamabilita' del provvedimento di accoglimento parziale dell'istanza
cautelare (ad es., in termini quantitativamente ridotti, come nel caso di
sequestro per somma inferiore a quanto richiesto, o con modalita' qualitativamente
diverse, come nel caso di imposizione di una cauzione a carico del ricorrente), sul
quale, nonostante le incertezze dottrinarie (per la soluzione positiva, cfr. FRUS,
op. cit., p. 779; CONSOLO (LUISO-SASSANI), op. cit., sub art. 74 (669-septies), p.
534; contra, v. OLIVIERI, I provvedimenti cautelari nel nuovo processo civile (legge
26 novembre 1990, n. 353), in Riv. dir. proc., 1991, p. 712; PROTO PISANI, op. cit.,
p. 374), la giurisprudenza si era decisamente orientata in senso negativo (cfr.
Trib. Avellino, ord. 16.7.1993, in Riv. dir. proc., 1994, p. 607, con nota di G.
GRASSO; Trib. Roma, ord. 2.2.1994, in Foro it., 1994, I, 1936, che ha dichiarato
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art.
669-terdecies c.p.c., con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
Ammessa ora la reclamabilita' del provvedimento di (integrale rigetto),
non v'è piu' motivo di dubitare circa la possibilita', per il soggetto che ha
visto negata solo in parte la tutela cautelare richiesta, di proporre reclamo sia
in via principale che in via incidentale (per la parte non accolta della sua
istanza).
Quanto al decreto di concessione inaudita altera parte della misura
cautelare, questo provvedimento non Š reclamabile subito, stante il meccanismo di
controllo a contraddittorio differito previsto dall'art. 669-sexies, comma
secondo, c.p.c.: soltanto contro l'ordinanza di conferma, modifica o revoca del
decreto sara' possibile esperire il reclamo (v., per tutti, PROTO PISANI, La
nuova disciplina del processo civile, cit., p. 369; Trib. Roma, ord. 26.3.1993,
Pres. Ciardi, rel. Caso, in Foro it., 1993, I, c. 1677).
Quid iuris in ipotesi di decreto di rigetto emesso nella forma del decreto
inaudita altera parte, allorche' non vi sia stata instaurazione del contraddittorio
differito?
Quantunque sulla legittimita' di una tale forma di rigetto possono nutrirsi
seri dubbi sulla base della lettera dell'art. 669-septies, che si riferisce sempre
ad un rigetto reso con ordinanza, (Sulle contrastanti opinioni della dottrina al
riguardo, v. MASONI, Rigetto dell'istanza cautelare con decreto e reclamo, in
Documenti Giustizia, 1995, n. 6, p. 958 ss.), non puo' ignorarsi una prassi
applicativa sviluppatasi in molte sedi giudiziarie, quella cioŠ di rigettare
l'istanza cautelare de plano quando il ricorso sia "manifestamente infondato" o
"inammissibile" o inaccoglibile per "motivi di rito", prassi dietro la quale si cela
verosimilmente un rifiuto di pratiche defatigatorie ed abusive della tutela cautelare
(cfr. D'ASCOLA, La legge n. 477/1992: gli effetti dello stralcio sulle strutture
giudiziarie, in Doc. Giustizia, 1993, p. 1385. Anche OBERTO, op. cit., p. 36 e nota
32, sembra ammettere la legittimita' di detta prassi; v., in giurisprudenza, Trib.
Ravenna, decr. 14.9.1994, in Foro it., 1994, I, c. 3532; Trib. Rovigo, decr.
7.3.1994, in Giur. merito, 1995; Trib. Milano, decr. 8.7.1993, giud. Fabiani, in
Foro it., 1994, I, c. 1612, che ritiene ammissibile un decreto di rigetto quanto
meno per ragioni di incompetenza, non avendo il provvedimento alcun effetto
preclusivo per la successiva riproposizione del ricorso cautelare)
Orbene, in tali casi si pone il problema dell'esperibilita' del reclamo,
tenuto conto che, pur non avendo piu' rilievo - dopo la sentenza della Corte cost.
253/94 - il contenuto del provvedimento (essendo reclamabile anche quello di
rigetto), occorrerebbe pur sempre per l'ammissibilita' del rimedio che il
provvedimento abbia la forma dell'ordinanza (cui si riferisce lo stesso
dispositivo della citata sentenza costituzionale) e, nella sostanza, che la sua
emissione sia stata preceduta dalla comparizione delle parti.
Al quesito si ritiene di dover dare risposta affermativa, poiche' se - in
tale evenienza - non si consentisse al ricorrente la possibilita' di chiedere ad un
organo superiore un riesame della decisione, potendosi solo riproporre l'istanza al
medesimo giudice, si ricreerebbe una situazione di disparita' di trattamento rispetto
al caso di decisione assunta nella forma dell'ordinanza, che Š reclamabile.
La reclamabilita' del decreto di rigetto de plano costituisce, dunque, una
conseguenza evincibile dai principi espressi nella richiamata sentenza
costituzionale n. 253/94, onde evitare di sperequare la posizione del ricorrente a
seconda che la decisione, in virtu' di una scelta discrezionale di percorso del
giudice cautelare, assuma appunto la forma del decreto anzichŠ quella
dell'ordinanza (v., in tal senso, Trib. Ravenna, ord. 24.9.1994, in Foro it., 1994,
I, c. 3531, il quale ha escluso che in tal caso si determini alcuna lesione del
diritto di difesa del resistente, in particolare affermando che - nella prima fase -
il ricorrente non Š stato in grado di dire nulla piu' di quanto esposto in ricorso e
che, proprio a seguito del reclamo e dell'effettiva instaurazione del
contraddittorio per la prima volta innanzi al collegio, le parti si trovano in
realta' su un piano di parita', essendo state entrambe private, in concreto, di un
grado di giudizio; Trib. Torino, 11.8.1994, in Giur. it., 1995, I, 2, 578, con nota
di FRUS).
 
3. - Reclamabilita' dei provvedimenti di revoca e modifica.
 
    Costituisce il primo quesito problematico, secondo una sequenza logica
dettata da ragioni di organicita' espositiva, da sottoporre al dibattito in base
alla scelta metodologica adottata per questo incontro.
La questione sorge in conseguenza del silenzio serbato dal legislatore a
proposito dei rapporti tra modifica e revoca della misura cautelare ex art. 669-
decies c.p.c. e reclamo ex art. 669-terdecies.
Sul problema in esame, antecedentemente alla pronuncia 253/94 della Corte
Costituzionale (che ha esteso il reclamo anche al provvedimento di rigetto
dell'istanza cautelare), si sono registrate varie opinioni dottrinarie: taluno ha
optato per una soluzione decisamente negativa, sulla scorta di una rigorosa
interpretazione letterale dell'art. 669-terdecies c.p.c., che fa riferimento
all'ordinanza concessiva della misura cautelare e non menziona quella con cui venga
modificato o revocato il provvedimento gia' concesso (v. VERDE-DI NANNI, Codice di
procedura civile. Legge 26 novembre 190, n. 353, Torino, 1991, p. 258; CARPI-
COLESANTI-TARUFFO, Commentario breve al codice di procedura civile. Appendice
di aggiornamento, p. 232); altri hanno accolto la soluzione opposta, sostenendo
l'impugnabilita' in sede di reclamo di tutte le ordinanze di revoca o modifica, sia
di rigetto che di accoglimento, quale che sia il loro contenuto, in ossequio al
principio del doppio grado di giurisdizione cautelare, che renderebbe opportuno
sottoporle sempre al controllo di un giudice diverso (CONSOLO-LUISO-SASSANI, op.
cit., p. 504; FRUS, op. cit., p. 780 ss.).
La maggior parte degli autori, tuttavia, distaccandosi da soluzioni estreme, ha
ritenuto ammissibile il reclamo soltanto contro i provvedimenti di modifica
ampliativi della misura cautelare, e non anche contro la revoca o la modifica in
peius del provvedimento precedentemente concesso. Posta l'analogia tra gli effetti
della revoca o della restrizione con gli effetti del rigetto dell'istanza
cautelare, da un lato, e della modifica in melius con la concessione del
provvedimento, dall'altro, questa apparsa come l'unica soluzione in grado di non
porsi in contrasto con la lettera e la ratio dell'art. 669-terdecies, comma 1,
c.p.c., e di evitare il rischio di una generalizzata e potenzialmente indefinita
reclamabilita' dei provvedimenti di revoca e modifica (v. PROTO PISANI, op. cit.,
p. 369-370; OLIVIERI, op. cit., p. 718 ss.; OBERTO, op. cit., p. 83-84; DINI-
MAMMONE, I provvedimenti d'urgenza, Milano, 1993, p. 544-545).
SenonchŠ dopo l'intervento della Corte Costituzionale, che ha esteso il reclamo
contro la decisione che nega la misura cautelare, la maggiore obiezione alla
reclamabilita' dei provvedimenti negativi caduta, posto che oggi il reclamo non
risulta piu' limitato ai provvedimenti che sacrificano la posizione di colui che
subisce il provvedimento cautelare.
Invero, attesa la conclamata bilateralita' della tutela, non sembrano
sussistere ragioni decisive per negare l'indiscriminata reclamabilita' di
provvedimenti di modifica (in senso ampliativo o riduttivo) o di revoca.
Dalla stessa pronuncia della Corte sembrano potersi trarre utili elementi a
favore di tale conclusione, laddove la Corte - sia pure in riferimento alla
questione esaminata - accenna all'esigenza di evitare squilibri tra i poteri
processuali delle parti nel procedimento cautelare ed alla funzione di garanzia
assicurata dall'alterita' del giudice.
Del resto, i provvedimenti di modifica e revoca "vanno considerati rimedi
autonomi per dare ingresso ad autonome fattispecie sopravvenute", rispetto ai quali
- proprio per la cautelarita' che la nuova situazione impone di tener presente - non
appare congruo escludere il controllo di altro giudice su un provvedimento
anch'esso cautelare ed emesso nell'esercizio di potesta' cautelare.
Rispetto a tale soluzione liberale vanno esaminati gli inconvenienti
pratici che siffatta generalizzazione dell'istituto del reclamo puo' comportare:
sono stati segnalati, per un verso, il rischio di vanificazione del termine per
proporre reclamo ad opera della parte che, ormai decaduta dalla possibilita' di
reclamare il provvedimento cautelare, presenti un'istanza di modifica o di revoca
palesemente infondata, al solo scopo di ottenere la reclamabilita' del relativo
provvedimento di rigetto e, con essa, una surrettizia rimessione in termini rispetto
al reclamo "originario" ormai precluso; per altro verso, il rischio di
un'incontrollabile proliferazione dei procedimenti di reclamo, derivante dalla
facolta' della parte di proporre infinite istanze di modifica o di revoca,
reclamandone ogni rigetto.
Il primo timore appare infondato, tenuto conto della diversita' del supporto
cognitivo del reclamo contro il rigetto dell'istanza di modifica o di revoca
rispetto a quello del reclamo contro il provvedimento concessivo, ormai precluso:
si tratta di consentire un controllo sulla esistenza e rilevanza degli invocati
"mutamenti delle circostanze" ai fini della revoca-modifica del provvedimento, e
non gia' sulla legittimita' e merito cautelare originario.
Il secondo rischio paventato (utilizzazione palesemente temeraria dell'istanza
di revoca o modifica) si presenta piu' realistico e per arginarlo auspicabile che un
uso oculato del potere di condanna alle spese di giudizio costituisca un deterrente
sufficiente per ostacolare tale prassi, espressione di un evidente "abuso del
processo" (cfr. FRUS, op. cit., p. 782).
Al di la' delle considerazioni precedentemente esposte, e nonostante i
riflessi e le ricadute della sentenza della Corte Costituzionale, la problematica in
esame non puo' dirsi pacificamente risolta sul terreno pratico, come dimostrano i
contrastanti orientamenti espressi dalla giurisprudenza.
Tra le decisioni edite, si segnalano, nel senso della ammissibilita' del
reclamo avverso l'ordinanza di accoglimento o rigetto dell'istanza di revoca di
provvedimento cautelare, Trib. Roma. ord. 27.6.1995, in Foro. it., 1996, I, c.
1086, che argomenta dalla rimozione del limite alla reclamabilita' del
provvedimento negativo operato da Corte Cost. 253/94 e dalla natura del potere di
revoca o modifica (espressione di un normale potere di decisione cautelare,
esercitato in periodo di tempo successivo al rilascio dell'originaria misura
cautelare) per valorizzare le esigenze, di stampo garantista, di adeguamento del
provvedimento cautelare agli sviluppi del processo a cognizione piena e di
assicurazione di quelle modalita' del diritto di difesa consistenti nel potere di
provocare il controllo di un provvedimento da parte di un giudice diverso da quello
che lo ha emanato.
Nel senso dell'irreclamabilita' dell'ordinanza di revoca del provvedimento
cautelare, v. Trib. Milano, ord. 16.1.1995, ibid., 1995, I, c. 1353, con nota di
GIOVANNONI; Trib. Roma, ord. 26.5.1995, ibid., 1996, I, 1091, le quali hanno
affermato il principio di non reclamabilita' in base alle seguenti considerazioni:
1) l'impossibilita' di assimilare il provvedimento di revoca a quello di rigetto
dell'istanza cautelare, poiche' con il primo si accerta soltanto la permanenza di
quelle circostanze gia' individuate ed eventualmente vagliate dal giudice del
reclamo, mentre con il secondo si individuano i requisiti negativi che impediscono
la concessione della cautela;
2) l'opportunita' di evitare un eccessivo appesantimento del procedimento cautelare,
quale deriverebbe dall'ammissibilita' del reclamo avverso i provvedimenti di
accoglimento o rigetto dell'istanza di revoca e, quindi, dall'instaurazione di un
vero e proprio doppio grado di giudizio, che non ha dignita' di principio
costituzionale neppure a livello di giurisdizione a cognizione ordinaria,
3) l'esistenza di ampie garanzie, sul piano della giurisdizione cautelare, per il
soggetto che subisce la revoca di un provvedimento cautelare, attesa la
riproponibilita' "senza limiti" dell'istanza cautelare, in assenza di una pregressa
"ordinanza di rigetto". Sulla scorta di tali considerazioni sono stati esclusi, per
un verso, l'effetto estensivo della citata sentenza della Consulta ai
provvedimenti di revoca e, per altro verso, la fondatezza della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 669-terdecies c.p.c. in relazione agli artt. 3
e 24 Cost..
Nel senso specifico della non reclamabilita' dell'ordinanza di rigetto
dell'istanza di revoca di un provvedimento cautelare, v. Trib. Torino, ord.
29.3.1995, in Giur. It., 1995, I, 2, 907.
 
4. - Le pronunce in rito.
 
Altro argomento oggetto di approfondimento riguarda il controllo delle
ordinanze di rigetto per incompetenza (ipotesi compatibile con un'istanza cautelare
ante causam) e per altri motivi di rito (quali il difetto di giurisdizione o di
legittimazione ad agire, la nullita' non sanata della domanda giudiziale, il difetto
non sanato di legitimatio ad processum o di difesa tecnica).
Sulla problematica sono evidenti le ricadute della sentenza della Corte
Costituzionale n. 253 del 1994, che ha operato additivamente sull'art. 669-terdecies
c.p.c., estendendo la possibilita' del reclamo contro ogni provvedimento di diniego
dell'invocata tutela cautelare, senza possibilita' di distinguere a seconda delle
ragioni - di merito e di rito, ivi comprese quelle attinenti alla competenza - del
diniego stesso.
Proprio valorizzando l'ampia portata della citata sentenza additiva, la
Consulta con pronuncia 26.5.1995, n. 197 (in Foro It., 1996, I, c. 51 e in Corr.
Giur., 1995, 811, con nota di CAPPONI) ha dichiarato infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 669-terdecies c.p.c., nella parte in cui non
prevede la reclamabilita' del provvedimento di rigetto dell'istanza cautelare per
ragioni di competenza, sollevata - in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 3,
primo comma, Cost. - dal Tribunale di Verbania con ordinanza 22.9.1994.
Nella motivazione della sentenza la Corte sottolinea, anzitutto,
l'irrilevanza (al fine di negarne la reclamabilita') del diverso grado di stabilita'
che il comma 1 dell'art. 669-septies c.p.c. attribuisce all'ordinanza
d'incompetenza rispetto all'ordinanza di "rigetto" in senso stretto, consentendo
senza limiti la riproposizione della domanda solo nella prima ipotesi. Questo dato
normativo, infatti, non elimina la disparita' di trattamento fra le parti del
processo, che altrimenti residuerebbe dopo la sentenza n. 253 del 1994, giacche'
contro il provvedimento concessivo della misura cautelare il reclamo sarebbe
comunque ammissibile, a norma dell'art. 669-terdecies c.p.c., anche per contestare la
competenza, esplicitamente o implicitamente, ritenuta dal giudice.
Sicche' la libera riproponibilita' dell'istanza rigettata per motivi di
competenza non esclude la necessita' di riconoscere la funzione di riequilibrio
dei poteri delle parti, propria del reclamo, non essendovi tra i due rimedi rapporto
di equivalenza quanto a garanzia.
In secondo luogo la Corte evidenzia che la non reclamabilita' del
provvedimento negativo sulla competenza dato tanto piu' inaccettabile alla luce
dell'orientamento da ultimo assunto dalla giurisprudenza di legittimita', la quale,
a fronte della nuova disciplina del procedimento cautelare uniforme, ha escluso
l'esperibilita' del regolamento di competenza avverso l'ordinanza dichiarativa di
incompetenza emessa nel procedimento cautelare ritenendola solo reclamabile ai sensi
dell'articolo 669-terdecies c.p.c. denunciato dal Tribunale di Verbania.
In proposito giova ricordare che la prevalente dottrina, dopo l'entrata in
vigore della riforma, si pronunciata nel senso dell'inammissibilita' del regolamento
di competenza ad istanza di parte, sia necessario che facoltativo, assumendo
l'estraneita' della disciplina speciale di cui agli artt. 42-50 c.p.c. (e cos dalla
previsione dei regolamenti a quella della traslatio iudicii per incompetenza) al
procedimento cautelare, la cui disciplina esclude qualsiasi vincolativita'
nell'accertamento della competenza (cfr. PROTO PISANI, op. cit., p. 343, TOMMASEO,
Commento agli artt. 73-77 l. 26 novembre 1990 n. 353, in Corriere giur., 1991, 98;
CONSOLO (LUISO-SASSANI), op. cit., p. 438 e 480; FRUS, op. cit., p. 678 ss.;
SALVANESCHI, in Nuove leggi civ., 1992, 327 ss.; contra, v. TARZIA, Il nuovo
processo cautelare, Padova, 1993, p. 384, secondo cui l'ordinanza di incompetenza
impugnabile con regolamento di competenza e preclude in ogni caso la riproposizione
della domanda dinanzi allo stesso giudice dichiaratosi incompetente, ostandovi la
ratio complessiva dell'art. 669-septies c.p.c. che, favorendo la consumazione della
mera azione cautelare non puo' tollerare la non consumazione del potere del
giudice di accertamento della propria incompetenza; l'ordinanza di incompetenza
avrebbe dunque un proprio regime di stabilita', consentendo la reiterazione della
domanda cautelare solo innanzi ad altro giudice; ATTARDI, Le nuove disposizioni
sul processo civile, Padova, 1991, 240 ss.).
Anche la Corte di Cassazione, mutando il proprio precedente e consolidato
orientamento (di cui Š espressione, ad es., Cass. 29.1.1993, n. 1164, in Foro it.,
1993, I, 2206, con nota di A. FORTINI), ha di recente escluso la proponibilita'
del regolamento di competenza nei procedimenti de quibus. Il nuovo indirizzo (v.
Cass., ord. 21.10.1994, n. 822, ibid., I, 158, con nota di richiami; Cass.
14.2.1995, n. 1598, in Corr. giur., 1995, 580, con nota di GUARNIERI,
Inammissibile il regolamento di competenza contro il provvedimento di rigetto di
istanza cautelare; Cass. 29.7.1995, n. 8373, in Foro it., 1996, I, c.52) fa leva
essenzialmente:
a) sul profilo relativo alla forma di ordinanza attribuita dal legislatore al
provvedimento declinatorio di competenza, con cio' mostrando di voler troncare sul
nascere ogni possibilita' di equiparazione di tale provvedimento ad una sentenza
di incompetenza e, conseguentemente, di escludere la proponibilita' del
regolamento di competenza (nŠ potendosi argomentare nel senso della prevalenza
della sostanza sulla forma non solo in virtu' della consapevole opzione
legislativa, ma soprattutto in ragione del carattere strumentale e provvisorio dei
provvedimenti cautelari, che non consente la loro equiparazione a provvedimenti
stabili e dotati di attitudine al giudicato);
b) sulla circostanza che l'art. 669-septies, comma 1, c.p.c., nel prevedere la libera
ed illimitata riproponibilita' dell'istanza cautelare rigettata per motivi di
competenza, norma univoca nell'escludere ogni efficacia preclusiva dell'ordinanza
declinatoria;
c) sulla regola, scolpita dall'art. 669-decies c.p.c., della revocabilita' e
modificabilita' delle ordinanze concessive della cautela;
d) sulla proponibilita' dello strumento, lato sensu impugnatorio, del reclamo
avverso il provvedimento cautelare positivo e, dopo Corte Cost. 23.6.1994, n. 253,
anche contro quello negativo.
Ammessa, dunque, l'assoggettabilita' a reclamo dell'ordinanza declinatoria di
competenza, non vi sono parimenti ragioni ostative - alla luce della estensione
operata dalla citata sentenza costituzionale - alla reclamabilita' dell'ordinanza
di rigetto per ragioni di rito diverse dall'incompetenza (ad es. per difetto di
giurisdizione, su cui v. Trib. Napoli, ord. 7.9.1994, in Foro it., 1995, I, c.
1364; per nullita' non sanata dell'atto introduttivo, per difetto di capacita'
processuale ex art. 75 ss. c.p.c. o di rappresentanza tecnica ex art. 82 c.p.c.,
per inammissibilita' della domanda essendo la lite deferita ad arbitri irrituali);
anche in tal caso il reclamo concorre con la possibilita' di riproposizione
dell'istanza cautelare, il cui limite va individuato di volta in volta nel motivo
del rigetto (cosi', ad es., la domanda presentata dall'incapace o in difetto di
assistenza di un procuratore legalmente esercente potra' essere riproposta
nell'osservanza delle norme sulla legittimazione processuale o sulla
rappresentanza in giudizio, sullo jus postulandi).
 
5. - Il procedimento:
 
A) forma e termini.
Nel disciplinare il procedimento di reclamo, l'art. 669-terdecies c.p.c.
opera un rinvio alle disposizioni degli artt. 737, 738 e 739, comma 2, c.p.c.,
relative ai procedimenti in camera di consiglio.
Sulla base di tali norme, il reclamo si deve proporre con ricorso depositato
nella cancelleria del giudice competente nel termine perentorio di dieci giorni
dalla notificazione del provvedimento cautelare, che, per la sua natura
contenziosa, deve ritenersi sempre concesso nei confronti di piu' parti (con la
conseguente inapplicabilita' del richiamo - contenuto nel secondo comma dell'art.
739 c.p.c. - al decorso del termine dalla comunicazione del provvedimento, ove sia
dato nei confronti di una sola parte).
In sostanza, quella distinzione tra "procedimenti unilaterali" e "procedimenti
bilaterali", propria della giurisdizione volontaria nelle materie da trattarsi in
camera di consiglio, completamente estranea alla tutela cautelare, che viene
richiesta e concessa tra parti contrapposte, con la conseguente necessita' che il
termine decorra dalla notificazione del provvedimento cautelare, e cio' anche nella
pendenza della lite non potendo ricollegarsi alla mera pubblicazione
dell'ordinanza un automatico decorso del termine stesso (v. PROTO PISANI, op.cit.,
p. 373, TARZIA, op. cit., p. 394; FRUS, op. cit., p. 787; ATTARDI, op. cit., p.
257; CONSOLO (LUISO-SASSANI), op. cit., p. 527; OLIVIERI, op. cit., p. 724; OBERTO,
op. cit., p. 119; nello stesso senso la prevalente giurisprudenza: cfr. Trib.
Rovigo, ord. 24.11.1993, in Giur. merito, 1995, p. 64, con nota di CARRATO; Trib.
Torino, ord. 21.4.1994, in Giur. it., 1995, I, 2, 102; Trib. Torino, ord.
3.1.1994, in Giur. it., 1994, I, 2, 1118; Trib. Roma, ord. 26.10.1994; Trib.
Torino, ord. 16.11.1994, in Giur. it., 1995, I, 2, 472; Trib. Salerno,
ord. 8.4.1995, in Foro it., 1995, I, 2989; Trib. Trani, ord. 30.8.1996, ined.,
secondo cui la comunicazione del biglietto di cancelleria, con allegata copia
integrale del provvedimento cautelare, equivale a notificazione, come ritenuto da
Cass. 28.4.1994, n. 4106, ai fini del decorso del termine per proporre reclamo
avverso provvedimenti camerali).
La lettera della norma Š talmente chiara - nella individuazione del dies a
quo - che non appare condivisibile la diversa tesi che fa decorrere il termine, in
alternativa, dalla comunicazione dell'ordinanza pronunciata fuori udienza e dal
giorno stesso della pronuncia, ove avvenuta in udienza (v., in dottrina, FRASCA
(D'AIETTI-MANZI-MIELE), La riforma del processo civile. I provvedimenti cautelari,
Milano, 1991, p. 124; BUCCI-CRESCENZI-MALPICA, Manuale pratico della riforma del
processo civile, Padova, 1992, p. 301, e, in giurisprudenza, Trib. Biella, ord.
23.7.1994, in Giur. it., 1995, I, 2, 875; Trib. Brescia, ord. 9.12.1993, in Foro
it., 1994, I, c. 1601, secondo cui il legislatore, richiamando per il reclamo "i
termini dell'art. 739, secondo comma, c.p.c.", ha inteso far riferimento non "alle
modalita'" previste da detto articolo ma al termine inteso in senso tecnico di dieci
giorni, con la conseguenza che - nel caso di ordinanza pronunciata fuori udienza -
esso decorre, ai sensi dell'art. 134 c.p.c., dalla data di avvenuta comunicazione
dell'ordinanza agli interessati da parte del cancelliere; v. pure Trib. Padova,
ord. 21.3.1994, in Giur. it., 1994, I, 2, 856 (con nota contraria di DE CRISTOFARO),
che fa applicazione - in caso di provvedimento cautelare pronunciato presenti le
parti - del principio generale (di cui l'art. 176 cpv., l'art. 178, terzo comma, e
l'art. 669-octies, terzo comma, c.p.c., non sarebbero che applicazioni) secondo
cui i provvedimenti emessi dal giudice in udienza si ritengono conosciuti dalle
parti presenti. E' agevole replicare che la disciplina dettata per le ordinanze del
giudice in corso di causa non puo' essere trasposta tout court all'ordinanza
concessiva di misura cautelare e che, d'altra parte, del tutto inconferente appare
il richiamo all'art. 669-octies, comma 3, c.p.c., norma riguardante tutt'altra
problematica e che pone un termine da osservarsi, a tutela del soccombente, dalla
parte che ha visto accogliere la propria istanza cautelare).
In tale tesi (minoritaria) serpeggia evidente la preoccupazione di evitare di
mantenere aperto sine die (o, comunque, per un anno dal deposito del
provvedimento cautelare, ove si ritenga applicabile analogicamente l'art. 327
c.p.c.) il termine per il reclamo.
Quid iuris, infatti, se nessuna delle parti provvede alla notifica del
provvedimento reclamabile?
Esigenze di certezza imporrebbero l'applicabilita' della norma di cui
all'art. 327 c.p.c. (termine lungo di un anno con decorrenza dalla pubblicazione),
ma in contrario si Š sostenuto che il reclamo non costituisce impugnazione in senso
tecnico, in quanto non ha ad oggetto un provvedimento suscettibile di passare in
giudicato, ma tendente soltanto ad acquisire un limitata stabilita' rebus sic
stantibus (cfr. PROTO PISANI, op. cit., p. 373; Trib. Milano, ord. 2.3.1995, Gius.,
1995, 957).
Senonché va ricordato che proprio per il reclamo ex art. 739 c.p.c. la
giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto applicabile il termine lungo (v.
Cass. 24.10.1991, n. 11326).
In ogni caso la preoccupazione sopra accennata (circa la proponibilita' sine
die del reclamo, in assenza di notificazione) si rivela piu' teorica che pratica,
attesa la natura provvisoria (con conseguente assorbimento della misura
cautelare nella sentenza che conclude il giudizio di merito, che costituisce
quindi il momento di chiusura del ricorso al reclamo, nel caso di omessa
notificazione) e soprattutto esecutoria del provvedimento: l'esecutivita' della
misura cautelare costituisce il piu' sicuro strumento acceleratore delle eventuali
intenzioni impugnatorie, in quanto Š verosimile che la parte che la subisce si
affretti a proporre quanto prima il reclamo, anche senza essere a cio' costretta
dalla notificazione (cfr. OLIVIERI, op. cit., p. 784).
Resta ovviamente pacifico infatti (essendo il richiamo all'art. 739 c.p.c.,
contenuto nell'art. 669-terdecies c.p.c., come volto a fissare il dies ad quem,
oltre il quale il reclamo non puo' essere proposto, e non anche il dies a quo) che
l'interessato possa proporre reclamo senza attendere la notifica o la
comunicazione, quale che sia la fonte di conoscenza del provvedimento cautelare
regolarmente pubblicato nelle forme di legge (cfr. Trib. Rovigo, ord.
24.11.1993, in Giur. merito, 1995, p. 64, con nota di CARRATO; Trib.
Firenze, ord. 21.12.1994, in Foro it., 1995, I, 1647, secondo cui, in mancanza
di esplicita previsione contraria al riguardo, non v'Š ragione di comprimere il
diritto di difesa della parte, nei cui confronti la misura cautelare stata emessa e
di cui la stessa abbia avuto autonoma conoscenza, escludendo il sollecito
accertamento sulla sussistenza dei presupposti della misura ad opera del giudice
del reclamo, cio' anche allo scopo di favorire una celere definizione del processo).
Dalla ritenuta indispensabilita' della notificazione per la decorrenza del
termine per la proposizione del reclamo discende che la stessa deve essere eseguita
- nei confronti del procuratore costituito o, in difetto, alla parte personalmente,
ai sensi dell'art. 170 c.p.c. - anche nell'ipotesi in cui il suo destinatario abbia
avuto gia' formale conoscenza della misura cautelare, per essergli stata comunicata
la relativa ordinanza, se pronunciata fuori udienza, ovvero per avere presenziato
alla sua emanazione in udienza (v. FRUS, op. cit., p. 787; CONSOLO (LUISO-
SASSANI), op. cit., p. 531; PROTO PISANI, op. cit., p. 373; Trib. Salerno, ord.
8.4.1995, cit.).
 
6 - b) Reclamo incidentale.
 
In ordine all'ammissibilita' in via di principio del reclamo incidentale giova
ricordare che, fino all'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza
23.6.1994, n. 253 (che ha ritenuto costituzionalmente illegittima
l'irreclamabilita' dell'ordinanza di rigetto della domanda cautelare), i primi
commentatori dell'art. 669-terdecies c.p.c. si sono presentati divisi,
contrapponendosi a chi la negava, facendo leva sull'esclusione della reclamabilita'
dei provvedimenti negativi, chi invece l'ammetteva evidenziando che il disposto
dell'art. 669-terdecies c.p.c. prevede espressamente il reclamo nei confronti di
ogni provvedimento ammissivo della cautela, senza limitarne l'utilizzo alla
sola parte che subisce la misura cautelare, ovvero rimarcando ragioni di
opportunita'. Dal canto suo la scarna giurisprudenza edita era invece orientata
nel senso dell'inammissibilita' del reclamo incidentale avverso il provvedimento di
parziale accoglimento (v. Trib. Avellino, ord. 16.7.1993, in Riv. Dir. Proc.,
1994, 607, con nota di GRASSO, Aspetti problematici del reclamo contro il diniego,
anche parziale, del provvedimento cautelare; Trib. Roma, ord. 2.2.1994, in Foro
It., 1994, I, 1936).
Il dibattito sull'ammissibilita' del reclamo incidentale risulta oggi
fortemente influenzato dal citato intervento della Corte Costituzionale, avendo
ricevuto nuova linfa e forza persuasiva le argomentazioni a suo tempo avanzate
dalla dottrina in senso positivo: una volta ammessa l'esperibilita' del reclamo
contro l'ordinanza di rigetto del ricorso cautelare, risulta chiara la possibilita'
di ipotizzare, in caso di parziale reciproca soccombenza, la sussistenza di
differenziate situazioni di interesse e facolta' a ricorrere contro lo stesso
provvedimento.
E comunque pur dopo la pronuncia della Consulta continuano a registrarsi
orientamenti non univoci in giurisprudenza, parte della quale Š ancora attestata
su posizioni contrarie all'ammissibilita' del reclamo incidentale sulla scorta
delle seguenti argomentazioni ostative:
1) inammissibilita' in via di principio del reclamo incidentale nel
procedimento cautelare uniforme, in difetto di una specifica previsione normativa al
riguardo, non colmabile attraverso il ricorso all'applicazione analogica della
disciplina generale delle impugnazioni (artt. 333, 334 e 335 c.p.c.), perche'
relativa a mezzi di gravame contro le "sentenze", e cioŠ provvedimenti emessi
all'esito di una "plena cognitio" ed aventi attitudine al giudicato (diversamente
dai provvedimenti cautelari, che hanno carattere provvisorio e sono emessi
all'esito di una "summaria cognitio"); 2) inammissibilita' del reclamo
incidentale in concreto, perche' tardivo, allorche' lo stesso venga proposto (in
mancanza di notificazione del provvedimento reclamato) oltre il decimo giorno
dalla notificazione del reclamo principale (cfr. Trib. Torino, ord. 4.7.1994, in
Giur. it., 1995, I, 2, 748).
Pur nella consapevolezza che il giudizio di reclamo cautelare non ha
carattere impugnatorio in senso tecnico sicche' non Š possibile una diretta
applicazione delle norme sulle impugnazioni incidentali, appaiono peraltro piu'
convincenti gli argomenti favorevoli alla tesi dell'ammissibilita' del reclamo
incidentale: sia nel processo con pluralita' di parti che in quello in cui il
contraddittorio sia limitato a due sole parti, l'ipotesi della parziale
soccombenza reciproca apre la strada alla possibilita' che avverso la stessa
decisione cautelare siano proponibili piu' reclami da ciascuna delle parti
parzialmente soccombenti; deve allora ritenersi conforme ai principi di economia dei
giudizi e di unita' dell'impugnazione l'esigenza che tutti i reclami avverso un
medesimo provvedimento cautelare siano decisi in un solo giudizio, anche al fine di
evitare decisioni contraddittorie (v. Trib. Bergamo, ord. 10.9.1994, in Giur.
it., 1995, I, 2, 660, con nota di FRUS, Sul termine di proponibilita' del reclamo
incidentale in caso di mancata notificazione del provvedimento cautelare; Trib.
Reggio Emilia, ord. 26.1.1996, in Foro it., 1996, I, 1434).
Discorso a parte merita il profilo dell'eventuale tardivita' in concreto
del reclamo incidentale, siccome proposto - in mancanza di notificazione del
provvedimento reclamato - oltre dieci giorni dalla notificazione del reclamo
principale.
Va sottolineato in proposito - una volta ritenuto astrattamente ammissibile
il reclamo incidentale - che non esiste alcun referente normativo sul termine
entro cui lo stesso deve essere presentato, in quanto nell'art. 669-terdecies
c.p.c. il legislatore si è limitato a prevedere che "è ammesso reclamo nei termini
previsti dall'art. 739, secondo comma" e che "il procedimento Š disciplinato dagli
artt. 737 e 738".
Ed allora, proposto il reclamo principale senza che sia stato notificato
il provvedimento cautelare, potrebbe astrattamente ipotizzarsi che il termine
perentorio per la proposizione del reclamo incidentale (ove si neghi l'applicazione
analogica dell'art. 327, comma primo, c.p.c.), non decorra mai, snaturandosi cosi'
la stessa funzione del procedimento cautelare voluta dal legislatore, che appunto
quella di essere rapido e definibile in tempi brevi.
A tale inconveniente ha inteso porre rimedio il citato provvedimento del
Tribunale di Bergamo (ord. 10.9.1994), facendo decorrere il termine di dieci giorni
dalla notificazione del reclamo principale: cio' sul presupposto, conforme al
principio della "scienza legale", che la notifica del ricorso principale determini
anche la conoscenza dell'esistenza e del contenuto del provvedimento impugnato.
Sennonche' detta soluzione suscita perplessita' sotto vari aspetti:
a) è ambiguo anzitutto il richiamo al principio della "scienza legale", posto che
il legislatore quando stabilisce il decorso dei termini per l'impugnazione si
ispira a meccanismi dotati di un elevato grado di formalismo, tali da escludere
che ad essi si possano sostituire altri meccanismi di elaborazione
giurisprudenziale, quand'anche idonei a determinare nel destinatario la
conoscenza di fatto del provvedimento impugnabile;
b) i principi ricavabili dalle disposizioni in tema di impugnazioni incidentali
sono nel senso di imporre alla parte destinataria della notificazione dell'altrui
impugnazione l'onere di proporre la sua eventuale impugnazione incidentale "nello
stesso processo", ma entro termini diversi (di cui all'art. 343 c.p.c. per l'appello
ed all'art. 371 c.p.c. per il ricorso per cassazione) da quelli stabiliti, in
generale, per le impugnazioni dagli artt. 325 e 327 c.p.c.;
c) la disciplina proposta, in via interpretativa, dal giudice bergamasco mutuata
dal processo tributario, nel cui ambito l'art. 22 del d.p.r. 26 ottobre 172, n. 636,
dopo aver fissato in sessanta giorni il termine per proporre appello, prevede che,
ove sia proposto appello principale, la parte che lo subisce puo' a sua volta
proporre appello incidentale entro il medesimo termine di sessanta giorni,
decorrenti dalla notificazione dell'appello principale.
Ma è proprio l'applicazione analogica di una normativa dettata per un giudizio
come quello tributario, che ha caratteristiche strutturali profondamente diverse da
quelle dei procedimenti cautelari, che non convince, tanto piu' in considerazione
della gravita' delle conseguenze (consumazione del potere di reclamo) che discendono
dallo spirare del termine la cui decorrenza si vuole individuare.
Ed allora pare piu' conforme alla struttura del giudizio di reclamo - che ha
carattere lato sensu impugnatorio - mutuare analogicamente la soluzione normativa
dal sistema delle impugnazioni in generale, e dall'appello in particolare (v.
art. 343 c.p.c.), ritenendo che, in ipotesi di mancata notificazione del
provvedimento cautelare, l'appello incidentale possa essere proposto con la
comparsa di costituzione che puo' essere depositata fino all'udienza fissata per la
comparizione delle parti innanzi al collegio.
Detta tesi sembra meglio contemperare l'esigenza di ossequio ad un certo
formalismo giuridico nell'individuazione di un termine perentorio per la
proposizione di una impugnazione con l'esigenza di rispetto della celerita', insita
nel procedimento cautelare: ed invero, per un verso si evita - per il reclamo
incidentale - la creazione "pretoria" di un termine perentorio non previsto
dalla legge e, per altro verso, si lascia al reclamante principale l'opzione tra
la notificazione del provvedimento cautelare al resistente (eventualmente con lo
stesso reclamo principale), s da accelerare l'eventuale intenzione impugnatoria del
medesimo da coltivare incidentalmente nello stesso processo nei dieci giorni
successivi, ovvero (in caso di omessa notificazione) l'accettazione del rischio
dell'eventuale proposizione del reclamo incidentale all'udienza collegiale, con
possibile differimento della decisione sui due reclami allorche' il reclamante
principale sia indotto a chiedere un termine per replicare compiutamente al reclamo
incidentale (in tal senso, v. Trib. Trani, ord. 6.11.1996, rel. Guaglione, ined.).
 
7 - c) Modalita' di convocazione.
 
    La decisione sul reclamo deve essere necessariamente preceduta dalla
convocazione delle parti (ed eventualmente dalla loro audizione, se comparse
personalmente), avendo il legislatore assicurato la garanzia del contraddittorio in
ogni fase del nuovo procedimento cautelare uniforme (proposizione del ricorso,
riproposizione dell'istanza cautelare, revoca e modifica, attuazione e reclamo), nel
rispetto dei valori enunciati dagli artt. 101 c.p.c. e 24, secondo comma, Cost..
Mentre, ai fini dell'introduzione del giudizio di reclamo e del rispetto del
termine di dieci giorni, deve reputarsi sufficiente il deposito del ricorso in
cancelleria, per l'attivazione del contraddittorio il ricorso (con il pedissequo
decreto di fissazione dell'udienza) deve essere portato a conoscenza della parte
beneficiaria del provvedimento.
Senonch‚ l'art. 669-terdecies c.p.c. tace sulle modalita' di attivazione del
contraddittorio nel giudizio di reclamo, il che ha indotto gran parte della dottrina
a ritenere (analogamente a quanto prospettato in relazione all'art. 669-sexies
c.p.c.) che la convocazione delle parti, in ossequio al principio della liberta'
delle forme ex artt. 121 e 131 c.p.c., possa essere attuata con i mezzi ritenuti dal
giudice piu' opportuni, "privilegiando forme e modalita' della massima snellezza
che siano compatibili con i termini estremamente brevi del procedimento" (v. MAMMONE
(DINI), op. cit., p. 552; FRUS, op. cit., p. 788: CARPI-COLESANTI-TARUFFO,
Commentario, cit., p. 239, il quale ipotizza che "l'irragionevole decorso di un
eccessivo lasso di tempo tra la presentazione del ricorso e la decisione del reclamo
possa configurare la fattispecie di diniego di giustizia e di grave violazione di
legge determinata da negligenza inammissibile, capace di fondare la responsabilita'
del magistrato ai sensi della legge 117/88).
In tale ottica, si Š affermato che, accanto alla notificazione del ricorso
e del decreto a cura della parte istante, che rimane lo strumento tipico e piu'
garantista di attivazione del contraddittorio (essendo eccezionali nel nostro
ordinamento ipotesi di notifica a cura dell'ufficio, v. art. 420 c.p.c.), sono
ammissibili altre forme abbreviate ed informali di convocazione (purche' idonee allo
scopo di rendere effettivo l'esercizio del diritto di difesa), quali la chiamata
attraverso la polizia giudiziaria (v. VACCARELLA-CAPPONI-CECCHELLA, Il processo
civile dopo le riforme, Torino, 1992, p. 363), ovvero tramitetelefono, telefax,
telegramma (v. PROTO PISANI, op. cit., p. 373; TARZIA, op. cit., p. 396; CONSOLO-
LUISO-SASSANI, La riforma, cit., p. 465) o biglietto di cancelleria dell'adito
ufficio giudiziario (v. ATTARDI, op. cit., p. 237). (In senso decisamente contrario
all'uso di forme di evocazione informale, v. MANDRIOLI, Le modifiche del processo
civile, Torino, 1991, p. 198, secondo cui la convocazione delle parti puo' avvenire
soltanto tramite il meccanismo del decreto che fissa l'udienza e assegna un termine
per la notificazione del ricorso e del decreto; OLIVIERI, op. cit., p. 702).
Anche in giurisprudenza non mancano precedenti editi favorevoli all'utilizzo
di forme non sacramentali di convocazione: si segnala, al riguardo, Trib. Roma, ord.
23.8.1994, in Foro it., 1995, I, c. 1654, secondo cui il rinvio operato dall'art.
669-terdecies, terzo comma, c.p.c. agli artt. 737 e 738 c.p.c. rafforza la
"informalita'" del procedere, essendo di mira il solo rispetto del contraddittorio
sostanziale, e cio la possibilita' che il reclamato abbia tempo ragionevole per
predisporre le sue ragioni. Da questa indubbia scelta compromissoria tra informalita'
della convocazione (nŠ indicata nei modi nŠ sostanziata da termini minimi a
difesa) e inderogabilita' del sostanziale rispetto del diritto di difesa,
discenderebbe la piena liberta' del giudice di scegliere lo strumento di
convocazione che egli ritenga piu' opportuno al conseguimento dello scopo (che Š
quello di assicurare la decisione con ordinanza entro venti giorni dal deposito
del ricorso, ex art. 669-terdecies, quarto comma, c.p.c.).
Un approccio serio a tale problematica non puo' ignorare i possibili rischi
insiti nell'uso di alcune modalita' deformalizzate di instaurazione del
contraddittorio (con conseguente slittamento del procedimento per porre rimedio alla
mancata comparizione della controparte), che non consentono un corretto ed
effettivo esercizio del diritto di difesa ovvero lasciano margini troppo ampi di
incertezza in ordine al contenuto ed agli effetti del ricorso: sotto questi profili
appare sconsigliabile procedere alla convocazione a mezzo polizia giudiziaria
(secondo un modello pretorile largamente praticato nel procedimento di repressione
delle attivita' antisindacali, ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori) ovvero per
telefono (del tutto inaffidabile sotto il profilo probatorio dell'eseguita
convocazione) ovvero ancora tramite biglietto di cancelleria (che non garantisce
completezza dell'informazione, avvenendo la comunicazione per estratto, nŠ
particolare sollecitudine).
Viceversa, minori controindicazioni si oppongono tendenzialmente all'utile
impiego -previa prescrizione del giudice ex art. 151 c.p.c. - del fax (che,
peraltro, pur documentando l'avvenuta trasmissione, non conferisce alcuna garanzia
sul contenuto della stessa nŠ alcuna certezza sulla persona che materialmente ha
ricevuto la convocazione) e, soprattutto, del telegramma collazionato, con ricevuta
di ritorno (modalita' gia' espressamente considerata dal legislatore, all'art. 151
c.p.c., come una delle possibili forme di notifica e, tra queste, forse la piu'
sicura, ancorche' particolarmente onerosa e, quindi, poco praticata) (Per una
panoramica completa sulla problematica in esame, v. NAVARRINI, Sulle tecniche
d'instaurazione del contraddittorio nel procedimento cautelare "ordinario", in
Documenti giustizia, 1996, p. 637 ss.).
Sara' verosimilmente la prassi ad individuare la reale attitudine delle
forme atipiche di convocazione a porsi quali valide alternative alla
notificazione, che rimane il mezzo, ad un tempo, piu' efficace ed economico per
assicurare l'effettivita' del contraddittorio: pertanto -attesa la primaria
importanza attribuita dal legislatore al rispetto del principio del contraddittorio -
va condiviso l'invito rivolto ai giudici da una parte della dottrina di "far largo
uso del potere di disporre la notificazione del ricorso e del decreto ogni qual
volta la controparte non compaia in udienza e risulti, o anche solo appaia
probabile, che la stessa non sia comparsa a causa dell'inidoneita' o cattivo
funzionamento delle forme atipiche adoperate per la sua citazione" (cos PROTO PISANI,
op. cit., p. 340; conf. FRUS, op. cit., p. 657).
 
8. - Deduzione di nuove prove e di nuove circostanze, poteri cognitivi del giudice e
motivi di reclamo.
 
    L'art. 669-terdecies non chiarisce quali siano i poteri delle parti e
quali siano i limiti di cognizione (ed i conseguenti poteri) del collegio in sede di
reclamo.
    Ci si chiede in particolare se valga per le parti il rigoroso divieto dei
"nova" posto dal novellato art. 345 c.p.c. per il giudizio d'appello e se l'oggetto
del reclamo sia circoscritto alla mera verifica della giustezza della decisione
assunta dal primo giudice, alla stregua degli errores in procedendo e/o in iudicando
denunciati dal reclamante.
    E' evidente, infatti, che i limiti dei poteri istruttori non possono che
delinearsi coerentemente all'ampiezza dei motivi deducibili e del contenuto del
provvedimento finale.
    Una maggiore ampiezza devolutiva (ammettendo le parti ad addurre nuovi
argomenti, nuove eccezioni e nuove prove) comporta l'attribuzione al giudice del
reclamo di un ampio potere conoscitivo negli stessi termini di quello riconosciuto
al primo giudice dall'art. 669-sexies c.p.c., con conseguente possibilita' di
procedere indiscriminatamente e con modalita' libere agli "atti di istruzione
ritenuti indispensabili", ivi comprese le sommarie informazioni.
    Per contro una rigida ricostruzione del reclamo in termini di "revisio
prioris istantiae" comporta una restrizione dei poteri cognitivi del giudice e la
sussistenza del presupposto della "indispensabilita'" per l'acquisizione di nuove
prove, dato non incompatibile con la possibilita' di assumere informazioni, secondo
la previsione dell'art. 738, terzo comma, c.p.c. richiamato dall'art. 669-terdecies,
terzo comma, c.p.c..
    Al silenzio del legislatore supplisce, anzitutto, il principio della
domanda, che vige non solo nel procedimento cautelare di primo grado ma anche in
quello di gravame: il reclamo investe, dunque, il giudice del controllo nei limiti
di quanto viene richiesto (effetto c.d. parzialmente devolutivo del gravame).
    Quanto, poi, ai motivi del reclamo, la filosofia che era alla base del
dibattito svoltosi sul tema del riesame e la stessa nozione di controllo del
provvedimento (che implica una verifica degli eventuali errores in procedendo o in
iudicando commessi dal primo giudice e non una verifica della giustizia del
provvedimento sulla scorta di fatti o di prove sopravvenute) avrebbe dovuto
logicamente indurre a circoscrivere l'oggetto del gravame al riesame delle condizioni
di legittimita' e di opportunita' della misura cautelare concessa, fermo restando la
fattispecie dedotta in sede autorizzatoria.
    Pertanto, è indubitabile che il giudice del reclamo puo' sindacare, sotto il
profilo della legittimita', l'osservanza delle regole processuali dettate dagli artt.
669-ter, 669-quater e 669-sexies c.p.c. relativamente alla competenza, al
contraddittorio ed al rispetto dei presupposti della tutela fissati diversamente
dalla legge per le singole misure cautelari (v. artt. 670, 671, 700 c.p.c; artt.
1168 e ss., 1171 e 1172 c.c.); nel merito puo' verificare il giusto esercizio della
discrezionalita' del giudicante in ordine alle forme processuali e all'esatto
accertamento, in sede di cognizione sommaria, dei fatti storici rilevanti che fondano
il diritto e il pericolo nel ritardo.
    Questa razionale individuazione dei motivi e dell'oggetto del controllo
avrebbe dovuto impedire la deducibilita', in via di reclamo, di fatti sopravvenuti
all'emanazione del provvedimento, di fatti preesistenti, ma non allegati innanzi al
primo giudice (il c.d. deducibile) e di nuove prove relative a fatti preesistenti
ed allegati, evenienze tutte che avrebbero potuto semmai giustificare istanze
di revoca o modifica del provvedimento cautelare, ai sensi dell'art. 669-
decies c.p.c., per "mutamenti nelle circostanze" (v. ANDOLINA, Profili della nuova
disciplina dei provvedimenti cautelari in generale, cit., p. 78; CECCHELLA
(VACCARELLA-CAPPONI), Il processo civile dopo le riforme, cit., p. 378).
Senonche' non va trascurato, a questo riguardo, l'inciso contenuto nell'ultimo
comma dell'art. 669-terdecies c.p.c., che fa riferimento - sia pure per la
valutazione del grave danno causato dal provvedimento cautelare - a "motivi
sopravvenuti"ai fini della possibile sospensione dell'esecuzione della misura
cautelare concessa, ovvero della sua subordinazione alla prestazione di idonea
cauzione: cio' introduce un grave elemento di ambiguita' nell'istituto del
reclamo, che ha indotto la dottrina a ritenere che se tali sopravvenienze
rilevano ai fini della c.d. controcautela (nella duplice forma della sospensione
dell'esecuzione e della cauzione), Š logicamente inevitabile ammetterne la rilevanza
anche - ed a maggior ragione - in sede di decisione del reclamo.
    Questa possibilita' di far valere sopravvenienze fattuali inficia gravemente
la possibilita' di ricostruire il reclamo in termini di mero controllo, che non
richiede il modificarsi della fattispecie storica.
    E' sintomatico che anche i piu' convinti assertori della struttura revisionale
del reclamo abbiano dovuto introdurre una breccia alla rigida delimitazione dei
motivi del riesame, ammettendo la deducibilita' - oltre che degli errores in
procedendo e in iudicando - anche dei fatti verificatisi dopo il primo decisum
cautelare (ipotesi per vero piuttosto rara a verificarsi), ferma restando
l'esclusione di quelli "preesistenti ma non allegati e delle nuove prove relative ai
fatti preesistenti ed allegati", che esulano da quei "motivi sopravvenuti" cui si
riferisce l'ultimo comma dell'art. 669-terdecies c.p.c. (cos PROTO PISANI, La
nuova disciplina del processo civile, cit., p. 374 ss; id., Lezioni di diritto
processuale civile, Napoli, 1994, pag. 723-724, il quale ricollega l'assunzione di
informazioni ai soli fatti sopravvenuti).
    L'orientamento espresso dalla prevalente dottrina, sia pure con diverse
motivazioni, Š nel senso piu' liberale di ammettere come motivo di reclamo ogni
circostanza di fatto (preesistente o sopravvenuta), ragione di diritto o prova
che possa condurre ad una decisione diversa da quella reclamata, con conseguente
inoperativita' del divieto dei nova di cui al novellato art. 345 c.p.c.: taluno argomenta
la tesi dalla mancanza di un "primo grado cautelare scandito da preclusioni"
(v. CONSOLO in CONSOLO-LUISO-SASSANI), La riforma, cit., p. 531; Id.,
Il reclamo cautelare, la sua struttura e l'art. 3 della Costituzione, in Corr. giur., 1994,
p. 378 note 8 e 10), altri fa leva sugli "ampi poteri istruttori del giudice del riesame"
(v. OBERTO, op. cit., p. 119), con evidente riferimento all'ultimo comma dell'art. 738
c.p.c. (secondo cui "il giudice puo' assumere informazioni"), applicabile al giudizio
di reclamo in virtu' del rinvio contenuto nel terzo comma dell'art. 669-terdecies c.p.c.; altri
ancora propone una lettura estensiva del terzo comma dell'art. 669-terdecies c.p.c.,
laddove questo usa la formula "motivi sopravvenuti", intendendola comprensiva oltre
che di veri e propri fatti nuovi, anche di semplici nuove ragioni e quindi anche di
nuove prospettazioni in fatto o in diritto (v. MERLIN, Provvedimenti urgenti per
il processo civile, cit., p. 374 nota 20; DE CRISTOFARO, Struttura rescindente o
sostitutiva evolutiva del reclamo cautelare, in Giur. it., 1994, I, 2, p. 231; TARZIA,
Provvedimenti urgenti, cit., p. 400).
    Le applicazioni giurisprudenziali in proposito non sono univoche, risentendo
della lacunosita' e dell'equivocita' del testo di legge: tra i precedenti editi si segnala
Trib. Napoli, ord. 25.3.1993, in Foro it., 1993, I, 1262, che ricostruisce il rimedio
de quo come impugnazione avente ad oggetto solo le censure denunciate e non tutte
le questioni di fatto e di diritto prospettate nella fase di rilascio della misura cautelare,
ne' fatti o prove non dedotti in quella fase, se non negli stretti limiti dei "motivi sopravvenuti"
di cui all'ultimo comma dell'art. 669-terdecies.
    Nello stesso senso, v. Trib. Torino, ord. 3.12.1993, in Giur. it., 1994, I, 2, 765, secondo
cui non è ammissibile, in fase di reclamo, alcuna nuova attivita' istruttoria, in quanto il rimedio
previsto dall'art. 669-terdecies è strumento di mero controllo dell'esercizio della tutela cautelare
attuata nella fase di prima istanza; Trib. Napoli, ord. 21.12.1994, in Foro it., 1995, I, 1346; Trib.
Catania, ord. 23.3.1995, ibid., 1995, I, c. 2271, secondo cui stante la sua natura
di revisio prioris istantiae, il reclamo cautelare non puo' fondarsi né su nuove
circostanze di fatto preesistenti ma non dedotte né su nuove prove relative a
circostanze gia' dedotte. Evidente è la preoccupazione dei giudici catanesi di
evitare, in ipotesi di rigetto del ricorso cautelare, una completa sovrapposizione
tra lo stesso reclamo e la riproposizione dell'istanza ex art. 669-septies c.p.c.
(concepita con uno spettro di allegazioni omnibus).
    V., pero', in senso contrario Trib. Milano, ord. 15.3.1993, ibid., 1993, I, c. 1262, che
fa riferimento ad un gravame con effetto devolutivo (automatico o, se del caso, tramite
un meccanismo analogo a quello disciplinato dall'art. 346 c.p.c., in tema di appello)
al giudice del reclamo di tutte le questioni di fatto e di diritto prospettate nella fase autorizzatoria,
con possibilita' di far valere in sede di reclamo anche fatti o prove non dedotte in quella fase,
al di la' degli stretti limiti dei "motivi sopravvenuti").
    La tesi liberale sembra piu' condivisibile, essendo oltremodo difficile sotto il profilo
sistematico sostenere l'operativita' in sede cautelare del principio di preclusione, impeditivo
dell'allegazione di nuove deduzioni, di nuove eccezioni e di nuove prove: le preclusioni sono,
infatti, previste per il giudizio ordinario di cognizione (artt. 183 e 184 c.p.c.) e per quello di
secondo grado (art. 345 c.p.c.), e le relative norme devono ritenersi di stretta interpretazione.
    Del resto ad una diretta applicabilita' al giudizio di reclamo del divieto dei "nova" ex art. 345
c.p.c. osta pure la difficolta' di qualificare, sul piano processuale, il rimedio in questione
come mezzo di impugnazione in senso tecnico, difettandone i requisiti caratteristici (e cioè
l'esperibilita' del mezzo contro provvedimenti aventi attitudine al giudicato e la preclusione della possibilita' di
far valere altrimenti il motivo di gravame).
    Naturalmente le preclusioni opereranno pienamente nella fase di merito susseguente alla
concessione della misura cautelare ante causam, non certo prima, nel giudizio cautelare, la
cui disciplina non contiene il minimo accenno ad esse.
    A diversa conclusione deve pervenirsi nel caso di misura cautelare domandata
in corso di causa, dovendosi allora fare i conti con gli sbarramenti posti dalle norme
del processo di cognizione (cfr. CONSOLO, in CONSOLO-LUISO-SASSANI, op.
cit., p. 477; VERDE, in VERDE-DI NANNI, Codice di procedura civile, Torino, 1993, p.
471).
 
9. - La pronuncia in sede di reclamo, la statuizione sulle spese e l'inibitoria.
 
    Il reclamo è esaminato nel contraddittorio delle parti e deciso con ordinanza entro
venti giorni dal deposito del ricorso (termine meramente ordinatorio).
    L'ordinanza puo' avere senz'altro contenuto di conferma, modifica o revoca del
provvedimento cautelare, secondo la testuale previsione dell'art. 669-terdecies, quarto comma, c.p.c..
    Dopo la sentenza additiva della Corte Costituzionale (n. 253 del 1994), si è posto un ulteriore
problema circa la latitudine del potere decisionale del giudice del reclamo nell'ipotesi di
accoglimento del gravame avverso il provvedimento negativo: egli deve senz'altro emettere
direttamente la misura cautelare richiesta oppure deve limitarsi alla sola pronuncia rescindente +
(cassatoria), rimettendo gli atti al giudice di primo grado perche' provveda di conseguenza?
    La tesi che limita il contenuto della pronuncia al solo effetto cassatorio è minoritaria in
dottrina (v. COSTANTINO, Quattro interventi sulla riforma della Giustizia civile, in
Riv. dir. proc., 1993, p. 431 ss.) ed in giurisprudenza (v. Trib. Roma, Sez. Lav., ord.
21.2.1995, inedita) e muove dall'evidente preoccupazione di non espropriare il "giudice
competente per il merito" (che non è mai quello del reclamo) delle sue "naturali" funzioni
cautelari (quali si evincono dagli artt. 669-ter, quater, septies, octies, novies, decies e duodecies).
Maggior seguito riceve, tuttavia, la tesi favorevole a riconoscere al giudice del reclamo il potere
di concedere il provvedimento cautelare, e cio' sia per evidenti ragioni di ordine pratico e di
economia processuale (dinanzi ad una situazione caratterizzata dall'urgenza di provvedere,
è opportuno che la misura cautelare sia concessa dal giudice che ha materialmente la possibilita'
di provvedere per primo) sia perche' - gia' nella disciplina del reclamo disegnata dal legislatore
del 1990 - esistono indici rivelatori del carattere devolutivo-sostitutivo del rimedio (il potere
di "conferma" del provvedimento, anziché di mero "rigetto" del reclamo, e quello di "modifica"
attribuiti al giudice del riesame sono espressione di un potere cautelare pieno) (v. VACCARELLA,
Il procedimento cautelare dopo l'intervento della Corte Costituzionale sul reclamo avverso
provvedimenti negativi, in Giust. civ., 1995, II, p. 527 ss.; CAPPONI, Il reclamo avverso
il provvedimento cautelare negativo. Il difficile rapporto tra legislatore ordinario e legislatore
costituzionale, nota a Corte Cost. 23.6.1994, n. 253, cit., c. 2014, il quale peraltro lamenta "lo
strappo rispetto ai criteri ispiratori dell'originaria disciplina").
    Nè vincolanti indicazioni di segno contrario si traggono dal flebile accenno della Corte Cost.
(nella citata sent. 253 del 1994) alla struttura di "revisio" del gravame cautelare, volendosi con
cio' limitare l'oggetto del giudizio al riesame delle questioni dedotte quali specifici motivi di reclamo
(effetto "parzialmente" e non "pienamente" devolutivo del gravame), senza prendere posizione
alcuna sul contenuto della pronuncia.
    Residua indubbiamente l'interrogativo se il riconosciuto carattere sostituivo della decisione
del giudice del reclamo sposti o meno l'imputazione del provvedimento dal giudice di prima
istanza al giudice del riesame agli effetti dell'attuazione del provvedimento concesso ex art.
669-duodecies c.p.c., dell'emanazione della pronuncia di inefficacia ex art. 669-novies c.p.c. e dei
provvedimenti di revoca-modifica ex art. 669-decies c.p.c.: sembra prevalere in dottrina la tesi
secondo cui le funzioni cautelari del giudice del gravame si esauriscono con la conclusione della
fase di riesame laddove il procedimento continua dinanzi al giudice di primo grado, che è quello
"naturale" investito della causa di merito e che quindi meglio di ogni altro puo' apprezzare
l'opportunita' di adeguare la misura autorizzata alla situazione processuale in divenire
(v. CAPPONI, op. ult. cit., c. 2015; VACCARELLA, op. ult. cit., p. 529).
    Sulla scorta delle considerazioni innanzi svolte la struttura del reclamo puo' essere costruita
in termini di rimedio a carattere lato sensu impugnatorio, con effetto parzialmente devolutivo
(limitato alle questioni dedotte con i motivi, peraltro non circoscritti ai soli errores in procedendo
e in iudicando), con poteri rescissori del giudice del riesame.
    Nel silenzio dell'art. 669-terdecies circa il regime delle spese, si deve ritenere che la pronuncia
con la quale il collegio, in sede di reclamo, revoca il provvedimento cautelare deve condannare
la parte soccombente alle spese relative alle due fasi del procedimento: cio' in quanto la revoca
del provvedimento in sede di reclamo analoga al provvedimento di rigetto ex art. 669 septies
c.p.c. e, pertanto, deve contenere la condanna alle spese in applicazione analogica dell'ultimo
comma dello stesso articolo (v., in dottrina, ATTARDI, Le nuove disposizioni sul processo
civile, cit., p. 243 e CONSOLO-LUISO-SASSANI, cit., p. 482; in giurisprudenza cfr. Trib.
Firenze, ord. 30.6.1993, in Foro it., 1993, I, c. 2960).
    Nella diversa ipotesi di ordinanza che dichiara l'inammissibilita' del reclamo, la pronuncia
sulle spese del procedimento - pur necessaria - non è riconducibile neppure analogicamente
all'art. 669-septies (che la consente espressamente per i casi di incompetenza o di rigetto)
e puo' essere disciplinata in base all'art. 91 c.p.c. (v., in tal senso, Trib. Lecce, ord. 10.11.1993
e Trib. Camerino, ord. 30.8.1993, entrambe in Foro. it., 1994, I, c. 885 ss.).
    Sul principio generale secondo cui l'art. 91 c.p.c. trova applicazione con riguardo ad ogni
provvedimento, ancorche' reso in forma di ordinanza o decreto che, nel risolvere le contrapposte
posizioni, elimini il procedimento, v. Cass. 4.11.1992, n. 11961 e 19.8.1992, n. 9674, ibid.,
c. 2903, con nota di richiami).
    La proposizione del reclamo non ha efficacia sospensiva dell'esecuzione del
provvedimento, salvo l'inibitoria che il destinatario passivo della misura puo'
chiedere, a seconda dei casi, al presidente del tribunale o della Corte d'appello.
Si Š gia' detto innanzi della distonia che provoca sulla disciplina
dell'istituto il riferimento al grave danno prodotto dai "motivi sopravvenuti".
Aggiungasi che il riferimento dei motivi sopravvenuti al solo profilo del periculum
("grave danno") e non ai presupposti del fumus della tutela costituisce ulteriore
ragione di perplessita' per l'interprete (Secondo TARZIA, Il nuovo processo
cautelare, cit., p. 399, una lettura restrittiva della formula usata dal legislatore
rischia di vanificare la finalita' di garanzia che il potere sospensivo mira a
realizzare. Ad evitare questo risultato occorre considerare che la formula non
equivale a quella di verificazione di "fatti nuovi", ma rinvia ai motivi, di fatto
e di diritto, che non sono stati valutati dal giudice che ha emanato il
provvedimento cautelare e che possono essere dedotti in sede di gravame).
 
10. - Ricorribilita' per Cassazione.
 
L'ordinanza che conclude il giudizio di reclamo Š espressamente dichiarata
"non impugnabile" dall'art. 669-terdecies, quarto comma, c.p.c.
Si Š posto il problema dell'ammissibilita' contro di essa del ricorso
straordinario per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111 Cost.
Detta disposizione Š stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza di
legittimita' come attributiva di un controllo, da parte della Suprema Corte, su
provvedimenti che hanno la forma di sentenza (per disposizione di legge) o che,
pur non rivestendone la forma, oltre a non essere suscettibili di alcun altro
rimedio, abbiano carattere decisorio, incidente su diritti soggettivi, nonchŠ
attitudine a produrre l'effetto di un giudicato, riguardo a diritti, con la
conseguenza di arrecare un pregiudizio definitivo ed irreparabile (cfr., tra le
altre, Cass. 12.1.1988, n. 146, in Foro it., 1988, I. c. 3517).
Sotto il vigore della previgente disciplina dei provvedimenti d'urgenza
ex art. 700 c.p.c. la Corte di Cassazione era stata costante nell'escludere la
ricorribilita' ex art. 111 Cost. avverso tali provvedimenti (tranne, in ipotesi di
rigetto del ricorso, che per il capo relativo alle spese processuali), attesa la
loro natura strumentale e la loro funzione cautelativa del tutto provvisoria:
difettando, quindi, i requisiti propri della sentenza o, comunque, di un
provvedimento decisorio atto a produrre effetti di diritto sostanziale o
processuale con autorita' di giudicato, il controllo sugli stessi non poteva
esercitarsi con un'autonoma impugnazione, fosse essa l'appello od il ricorso per
cassazione ex art. 111 Cost., esaurendosi la funzione di detti provvedimenti con la
decisione del merito (cfr., tra le tante, Cass. 15.12.1984, n. 6579, in Foro it.,
1985, I, c. 1684; Cass. 10.2.1987, n. 1413, ibid., Rep. 1987, voce Provvedimenti
d'urgenza, n. 99; Cass. 30.9.1989, n. 3947, ibid., 1991, I, 600).
Tale struttura e funzione non hanno perso i provvedimenti cautelari come
disciplinati dall'art. 74 l. n. 353 del 1990, mentre la previsione di un giudizio di
riesame avverso gli stessi - che si conclude con un'ordinanza non a caso definita
"non impugnabile" dal legislatore - non offre alcun argomento per ritenere
ammissibile avverso tale ordinanza il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111
Cost..
Conseguentemente la Suprema Corte - anche sotto il vigore del nuovo
procedimento cautelare uniforme - ha mantenuto fermo il proprio precedente
indirizzo, negando l'autonoma impugnabilita' dell'ordinanza emessa al termine del
procedimento di reclamo, in sede cautelare, con il ricorso per cassazione ex art. 111
Cost.: Š decisivo il rilievo che tale ordinanza ha "gli stessi caratteri di
provvisorieta' e non decisorieta' propri del provvedimento impugnato, destinato a
perdere efficacia a seguito della decisione di merito ed inidoneo a produrre
effetti di diritto sostanziale e processuale con autorita' di giudicato" (v. Cass.,
S.U., 8.3.1996, n. 1832, in Foro it., 1996, I, c. 1232; Cass., S.U., 24.1.1995, n.
824, ibid., 1995, I, c. 796; Cass. 17.2.1995, n. 1726, ibid., 1995, c. 3221).
Nella stessa direzione Š schierata compatta la dottrina: v. SATTA-PUNZI,
Diritto processuale civile, Padova, 1994, p. 876; PROTO PISANI, Lezioni, cit., p.
726; DINI-MAMMONE, op. cit., p. 556; RAPISARDA-SASSOON, op. cit., p. 536; OBERTO,
op. cit., p. 129; CONSOLO (LUISO-SASSANI), op. cit., p. 534; CECCHELLA (VACCARELLA-
CAPPONI), op. cit., p. 380. Contra, OLIVIERI, I provvedimenti cautelari, cit., p.
725, e VERDE (DI NANNI), Codice di procedura civile, cit., p. 261, che escludono
l'impugnabilita' ex art. 111 Cost. dell'ordinanza che decide il reclamo in ipotesi
di conferma o modifica del provvedimento reclamato, ma l'ammettono in ipotesi di
revoca, stante il carattere "definitivo" di tale provvedimento.
Quanto, poi, al capo concernente la liquidazione delle spese processuali
in ipotesi di rigetto della domanda cautelare, il ricorso straordinario per
cassazione va parimenti escluso, in considerazione della soluzione accolta dal
legislatore del 1990, che nel terzo comma dell'art. 669-septies c.p.c. ha
espressamente previsto la proponibilita' avverso la relativa statuizione
dell'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c.; v., sul punto, Trib. Verona, ord.
10.5.1994, in Foro it., 1995, I, c. 381).
Le stesse caratteristiche di strumentalita' e non decisorieta' sopra
evidenziate consentono, infine, di ritenere soggetto al potere di revoca-modifica il
provvedimento cautelare ottenuto, confermato o modificato in sede di reclamo,
qualora si verifichino mutamenti nelle circostanze ai sensi dell'art. 669-decies
c.p.c. (v. TOMMASEO, op. cit., p. 104; PROTO PISANI, Lezioni, cit., p. 726).
A conclusione di questa relazione merita un cenno la problematica relativa
alle ricadute della sentenza Corte Cost. n. 234 del 1994 sui rapporti tra reclamo
avverso il provvedimento negativo e limiti alla riproponibilita' dell'istanza
cautelare ex art. 669-septies c.p.c. nonchŠ tra reclamo ed esercizio del potere di
revoca-modifica dopo la decisione resa in sede di riesame.
Secondo alcuni autori la libera reclamabilita' (sia con riferimento all'oggetto
che ai motivi del riesame) Š destinata a divenire, per un verso, la chiave di lettura
dei limiti alla riproponibilita' (ammissibile solo quando non interferisca con
l'area potenzialmente coperta dalla prima) e, per altro verso, a circoscrivere
meglio pure i confini del potere di revoca-modifica in relazione al significato da
attribuirsi al presupposto del "mutamento di circostanze": in entrambi i casi si
ritiene che le "nuove ragioni di fatto e di diritto" possano essere allegate solo
con il reclamo, sicche' alla riproponibilita' (nel caso di provvedimento negativo)
ovvero alla revoca (nel caso di provvedimento concessivo della misura cautelare) sia
riservata l'area dei mutamenti extraprocessuali dei fatti storici rilevanti
successivi alla scadenza del termine per proporre reclamo ovvero alla decisione
resa in sede di reclamo: l'esigenza re' quella di evitare, da un canto, che la
riproponibilita', si sovrapponga alla reclamabilita' vanificandone il carattere
impugnatorio e che, d'altro canto, la revoca interferisca con il reclamo
traducendosi in uno strumento elusivo della decadenza dall'impugnazione o, peggio
ancora, in un surrettizio strumento di controllo dell'operato del giudice del
reclamo (v. VACCARELLA, Il procedimento cautelare dopo l'intervento della Corte
Costituzionale sul reclamo avverso provvedimenti negativi, cit., p. 525 ss.;
CAPPONI, Il reclamo avverso il provvedimento cautelare negativo (il difficile
rapporto tra legislatore ordinario e legislatore costituzionale, nota a Corte Cost.
23.6.1994, n. 253, cit., c. 2013-2014).
In senso contrario ad una sorta di giudicato cautelare si sottolinea da parte
di altri che non esiste alcuna norma che regoli il concorso di rimedi nel senso
dell'alternativita' e, d'altro canto, che la tutela cautelare, in ragione della sua
funzione, non tollera preclusioni rigide dovendosi adattare all'attualita': opinare
diversamente significa utilizzare, ai fini della stabilita', schemi che si
attagliano alla tutela di merito.
L'esigenza di evitare un'eccessiva stabilita' della cautela e quella di
assicurare la parita' delle armi a disposizione delle parti induce a pensare ad un
reclamo aperto con un meccanismo di riproposizione concorrente illimitato e di
revoca-modifica concorrente parimenti ampio (v. MENCHINI, Atti dell'incontro di
studio del C.S.M. sul tema "I procedimenti cautelari in materia civile", Frascati
19-21 gennaio 1995; CONSOLO, "Il reclamo cautelare e la parita' delle armi
ritrovata", in Giur. it., 1994, I, 414).
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