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                                           Elio Palombi
        L'esercizio della professione di ottico/optometrista in Italia  (*)
 
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(*) Commento a Pret. Trani, sez. Canosa, 15 maggio 1992.
Pubblicato in Rivista Penale dell'Economia, 1994.
 
 
1. La tesi del pretore di Trani secondo cui le nuove tecniche
adoperate dall'imputato in assenza di nuove professionalita', devono
essere riservate ai medici.
Nell'aspro conflitto tra l'Associazione Professionale Italiana
Medici Oculisti (A.P.I.M.O.) e la categoria degli ottici e/o
optometristi, i primi accusano i secondi di voler invadere il campo
riservato alla professione medica, in particolare attraverso l'uso di
nuove apparecchiature per la misurazione della vista, mentre gli
ottici e/o optometristi a loro volta si difendono facendo presente che
la normativa che li riguarda, risalente al 1928, e' ormai obsoleta ed
in ogni caso va interpretata alla luce delle innovazioni tecnologiche
e del progresso scientifico.
La sentenza del pretore di Trani prende senz'altro posizione a
favore dei medici oculisti, partendo dal principio secondo cui le
nuove tecniche adoperate dallo S. non spettano all'ottico e come
tali rientrano nel campo riservato alla professione medica.
Ad avviso del pretore la legge del '28 non poteva prevedere lo
sviluppo tecnologico odierno, dato dalla esistenza di numerose
apparecchiature per la misurazione della vista, del campo visivo, del
tono oculare. Per l'utilizzazione di queste apparecchiature non e'
dettata una specifica normativa. Pertanto si deve ritenere, per
deduzione logica, che esse siano parte di un'attivita' diagnostica
qualificata, riservata alla professione medica, in assenza di regole
che consentano di delineare lo spazio di nuove professionalita'.
E' evidente che sulle conclusioni cui e' pervenuto il pretore di
Trani hanno sicuramente influito le interessate e fuorvianti
affermazioni contenute nel parere del Segretario Generale
dell'Associazione Professionale Italiana Medici Oculisti (A.P.I.M.O.),
secondo cui e' assolutamente illegittima la tendenza degli ottici ad
autodefinirsi optometristi; con la conseguenza che in mancanza di
nuovi assetti legislativi, valgono ancora per gli ottici i limiti
tassativi imposti dall'art. 12 del r.d. 31-5-1928 n. 1334.
L'optometrista, non essendo previsto da alcuna norma, deve
limitarsi ad esercitare le attivita' consentite agli ottici, se
iscritto all'albo degli ottici. La disciplina legislativa prevista per
gli ottici all'art. 12 del r.d. n. 1334, anche se interpretata in modo
evolutivo, come e' avvenuto in tema di lenti a contatto, non puo'
spingersi oltre, sconfinando nell'attivita' diagnostica di competenza
del medico.
La lettera della legge non consente deroghe, per cui il giudice
e' legato ad interpretarla restrittivamente, pur auspicando un
intervento legislativo che adegui la normativa alle mutate condizioni
tecnologiche.
Ben venga lo sviluppo tecnologico, e' questa la conclusione cui
giunge il pretore, ma la sua applicazione in campo medico non puo' che
essere utilizzata dai sanitari, in attesa del riconoscimento di nuove
professionalita'.
2. L'autonoma rilevanza della figura professionale dell'optometrista.
Dal ragionamento svolto dal pretore di Trani si evince una
conclusione di grande significato ai fini della qualificazione
giuridica del comportamento tenuto dall'imputato. La figura
dell'optometrista non viene negata in senso assoluto, ma solo in
quanto non riconosciuta dal nostro ordinamento giuridico; pertanto in
attesa "del riconoscimento di nuove professionalita'", coloro i quali
hanno conseguito all'estero il titolo di optometrista si devono
limitare ad esercitare in Italia le sole attivita' consentite agli
ottici, sempre che risultino iscritti all'albo degli ottici.
L'errore di fondo compiuto dal pretore consiste nell'annullare la
figura dell'optometrista, che vanamente cerca di trovare un proprio
spazio autonomo tra la figura dell'ottico e quella dell'oculista,
sulla stessa linea del resto di una parte della giurisprudenza, che
non rinvenendo in alcuna norma giuridica la figura dell'optometrista,
impone a quest'ultimo, se anche ottico, le limitazioni di cui all'art.
12 del r.d. 1334/1928 (Cass. sez. VI, 3 luglio 1984, Pres. Marvasi).
Le ispirazioni di fondo che sono a base di quest'orientamento
sono facilmente intuibili, ove si pensi alla battaglia combattuta dai
medici-oculisti per bloccare l'iniziativa parlamentare diretta alla
istituzione della figura professionale di optometrista.
Nel disegno di legge di "Riforma delle professioni
infermieristiche", gia' approvato in sede di Commissione alla Camera
dei Deputati, in data 15 gennaio 1992, era prevista l'istituzione
della figura professionale di optometrista. Il disegno di legge
avrebbe dovuto essere discusso e definitivamente approvato in
Commissione al Senato, allorche' l'A.P.I.M.O. ed il Consiglio
direttivo della Societa' Oftalmologica Italiana si mobilitarono per
ostacolare l'iter parlamentare del disegno di legge. Dai resoconti
della Segreteria della Societa' Oftalmologica Italiana si coglie la
soddisfazione del risultato ottenuto: "L'azione concordata della
S.O.I., dell'A.P.I.M.O. e di altri colleghi (tra cui e' doveroso
ricordare il Prof. Frezzotti e il Prof. Picardo) hanno consentito di
far si' che il disegno di legge non fosse approvato".
Sta di fatto che la figura dell'optometrista, anche se in Italia
non ha ancora ricevuto un riconoscimento ufficiale, esiste nella
realta', e' largamente diffusa all'estero e presenta delle
caratterizzazioni che la distinguono da quella dell'ottico.
Basti pensare che, ai fini della formazione, le scuole di ottica
post-scuola media superiore hanno la durata di un anno, mentre le
scuole di optometria hanno la durata di due o quattro anni, secondo il
syllabus approvato dall'Iool.
Una visione piu' corretta nella sistematica dei rapporti tra le
diverse figure e' pure affiorata in giurisprudenza, che a volte ha
definito l'optometrista quale operatore sanitario intermedio fra
l'oculista e l'ottico", figura "non prevista nel nostro ordinamento in
maniera espressa" (Pret. Novara, 5 ottobre 1983, Pret. Baglivo).
Come risulta dalle attestazioni degli Uffici Provinciali del
Lavoro di Brescia e di Livorno, nel "Dizionario delle Professioni"
edito a cura del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale,
l'optometrista viene definito come il professionista che "esegue
misure della vista e prescrive occhiali o trattamenti non implicanti
l'uso di medicinali o interventi chirurgici per conservare o
migliorare la capacita' visiva del cliente; esamina gli occhi onde
determinare, mediante prove ed appositi strumenti, eventuali difetti
della vista; indirizza i clienti affetti da malattie della vista
all'oculista; prescrive occhiali o trattamenti non implicanti l'uso di
medicinali o interventi chirurgici; accerta che gli occhiali
prescritti al cliente siano conformi alla prescrizione".
Le iniziative innovatrici di alcune Regioni, come la Regione
Lombardia, che hanno istituito corsi professionali volti alla
formazione di tecnici optometristi, non mirano certo al riconoscimento
di tale figura professionale, ma sono significative perche'
rappresentano una eloquente conferma della rilevanza autonoma di
questa nuova figura professionale, che risponde a principi sostanziali
di utilita' sociale.
3. L'intervento legislativo auspicato per l'adeguamento della attuale
normativa alle mutate condizioni tecnologiche.
L'errore compiuto dal pretore di Trani, nella valutazione
dell'attivita' compiuta dallo S., e' consistito proprio nel
togliere qualsiasi rilievo alla figura dell'optometrista. A questo
punto e' stato facile dimostrare che le attivita' svolte rientrano
nell'atto medico e cio' solo perche' non possono rientrare
nell'attivita' dell'ottico. Dati infatti i limiti ristretti entro cui
quest'ultimo puo' svolgere la propria attivita' e' gioco forza far
rientrare nella esclusiva attivita' medica tutto cio' che non rientra
nell'attivita' di competenza degli ottici secondo la normativa del
'28.
In altri termini, l'attivita' svolta dallo S. viene considerata
di natura medica non in quanto tale, ma per esclusione, non potendo
essere annoverata negli stretti confini dell'attivita' di competenza
degli ottici.
Ne' la sentenza accoglie l'interpretazione evolutiva della
normativa disciplinante l'attivita' svolta dagli ottici, al fine di
farvi rientrare anche quelle attivita' rese possibili dallo sviluppo
tecnologico, che non poteva non interessare anche le arti ausiliarie
delle professioni sanitarie. Oltre certi limiti, come e' avvenuto in
tema di lenti a contatto, l'interpretazione evolutiva non puo' andare,
per cui si puo' solo auspicare un intervento legislativo che adegui la
normativa alle mutate condizioni tecnologiche.
In verita' il ragionamento del pretore sul punto non appare
conseguenziale, perche' dopo aver auspicato tale intervento
legislativo che prenda in considerazione le innovazioni tecnologiche,
conclude poi affermando che "anche i prefigurabili assetti futuri non
potranno non prevedere forme adeguate di diretto controllo medico su
tutte queste attivita'".
Se in attesa di un intervento legislativo sul punto e' necessario
assicurare medio tempore la riserva di tali attivita' alla professione
medica, allora perche' auspicare quell'intervento se in ogni caso la
materia anche in futuro non dovra' essere sottratta al controllo
medico?
Non si comprende a questo punto perche' viene auspicato il
riconoscimento di nuove professionalita', in relazione alla necessita'
di adeguare la normativa alle mutate condizioni tecnologiche, se poi
si insiste nel negare anche in futuro qualsiasi spazio alla figura
dell'optometrista.
Sta di fatto pero' che questa figura professionale esiste e
costituisce una realta' e di questo non puo' non prendere atto il
pretore, il quale peraltro esclude che al titolo di optometrista
conseguito all'estero dallo S., possa essere riconosciuto alcun valore
legale nel nostro paese. Ne' la circostanza, aggiunge il pretore, che
alcune Regioni abbiano istituito corsi professionali per optometristi
puo' far concludere nel senso del riconoscimento di tale figura
professionale.
Il problema in questi termini e' mal posto. E' vero che il
giudice non ha la possibilita' di creare nuove professionalita', ne'
puo' riconoscere valore legale a figure professionali che il nostro
ordinamento non ha ancora provveduto a disciplinare, ma nell'esaminare
una fattispecie di abusivo esercizio della professione, qual e' quella
contestata allo S., non puo' fare a meno di valutare se l'attivita'
effettivamente svolta dall'imputato rientri tra quelle per le quali e'
richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato.
Perche' ove risulti che per una specifica attivita' lo Stato non
richiede una speciale abilitazione, ne' provvede a disciplinare
l'esercizio della relativa professione, e' evidente che non e'
possibile parlare di abusivo esercizio di una professione
incriminabile ai sensi dell'art. 348 c.p.
4. La mancata disciplina normativa della figura dell'optometrista.
Stabilito che la figura dell'optometrista e' una realta' che
rivendica un proprio spazio tra quella dell'ottico e quella
dell'oculista, bisogna prendere atto che il nostro legislatore, che
pur avrebbe potuto e dovuto disciplinarla, non vi ha ancora
provveduto.
Il legislatore, infatti, avrebbe dovuto rendersi conto del vuoto
normativo esistente, in relazione ad una serie di attivita',
consentite dall'odierno sviluppo tecnologico, che non competono
all'ottico, data la ristrettezza dell'ambito della disciplina che lo
riguarda, e che non sono di specifica competenza degli oculisti, non
invadendo il campo di attivita' che la legge riserva in esclusiva ad
altri professionisti.
Il problema da risolvere attiene alla qualificazione
dell'attivita' svolta dallo S., che il pretore considera di esclusiva
competenza del medico oculista, soltanto perche' non puo' rientrare
nei ristretti limiti dell'attivita' di pertinenza degli ottici.
Che la medicina ufficiale cerchi di presentare le attivita'
svolte dagli optometristi, con il supporto delle nuove tecnologie,
come forme tipiche di atti di natura medica riservate agli oculisti,
si puo' ben spiegare in considerazione dei forti interessi che le
associazioni di categoria intendono tutelare.
Ma che il pretore, dopo aver dato una precisa ed esauriente
definizione degli atti di natura medica e dell'attivita' sanitaria in
genere, ritenga che l'utilizzazione delle apparecchiature per la
misurazione della vista dovute allo sviluppo tecnologico odierno
facciano parte di un'attivita' diagnostica qualificata, riservata alla
professione medica, solo perche' per quelle apparecchiature non e'
dettata una specifica normativa, e' un assunto che non puo'
assolutamente essere condiviso.
Nessun dubbio che all'ottico non sia consentito in generale
misurare il campo visivo o rilevare il tono oculare. Ma da qui ad
affermare che le applicazioni in campo medico dello sviluppo
tecnologico non possono che essere utilizzate dai sanitari "in attesa
del riconoscimento di nuove professionalita'", ce ne corre.
In realta' le moderne apparecchiature sono state utilizzate, ed
e' questa la tesi difensiva sostenuta dall'imputato, solo per
effettuare operazioni strumentali, meccaniche di misurazione della
vista ed ha aggiunto lo S. di aver sempre provveduto ad avviare, dopo
aver effettuato le misurazioni dovute, l'utente a chi di competenza,
ove avesse avvertito un ipertono od un restringimento del campo
visivo.
Questo assunto difensivo e' stato fermamente censurato dal
pretore, il quale ha osservato che l'avviamento di un paziente presso
uno specialista e' di competenza quantomeno di un medico di base e che
l'effettuazione delle misurazioni della vista al di fuori di un
controllo medico determinavano nella specie un "concreto pericolo per
la salute pubblica ove si fossero concluse con la rassicurazione
dell'esistenza di uno stato di perfetta salute in presenza di
patologie non immediatamente valutabili dall'ottico".
Il presupposto dal quale parte il pretore per giungere a questa
conclusione e' costituito dalla necessita' di escludere qualsiasi
possibilita' di contatto tra l'ottico ed il paziente. Anche se
l'ottico cerca di verificare cosa nasconde la miopia, in realta'
invade il campo medico, offrendo prestazioni di semiologia medica e
ponendosi come diretto interlocutore del paziente.
Tale assunto e' destituito di ogni fondamento e trascura di
considerare la natura peculiare che caratterizza l'attivita' degli
ottici distinguendola da quella che disciplina le altre arti
ausiliarie delle professioni sanitarie, cosi' come previsto dal r.d.
31 maggio 1928 n. 1334.
La disciplina prevista per gli odontotecnici dall'art. 11 della
suddetta normativa, ad es., esclude ogni rapporto diretto fra paziente
ed odontotecnico, il quale e' autorizzato unicamente a costruire
apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte
fornite da medici-chirurghi, con le indicazioni del tipo di protesi da
eseguire (in tal senso cfr. Cass. sez. VI, 12 dicembre 1992, imp.
Cagalli).
Diverso e' il caso degli ottici ai quali, a norma dell'art. 12
del r.d. n. 1334, con le dovute limitazioni, e' consentito di fare
l'esame della vista e quindi necessariamente prendere contatto col
paziente per la misurazione della stessa, limitatamente ai casi di
miopia o di presbiopia.
In presenza di una patologia in atto, cosa frequente poiche' e'
statisticamente accertato che nelle miopie, soprattutto se elevate, si
accompagna un aumento del tono (pressione) dell'occhio ed il
restringimento del campo visivo, all'ottico, secondo l'assunto del
pretore, dovrebbe essere preclusa la possibilita' di verificare cosa
nasconde la miopia.
Il che procurerebbe gravissimi danni all'utente, dal momento che
avendo quest'ultimo effettuato una scelta nel farsi rilevare
l'anomalia visiva dall'ottico, giammai, se non curato, deciderebbe di
sottoporsi ad un ulteriore controllo da parte di altro professionista
per sottoporsi per una seconda volta allo stesso esame.
Qualora l'ottico si limitasse a correggere la miopia, senza
compiere le indagini strettamente collegate, arrecherebbe un grave
danno a colui che gli si e' affidato per il rilievo del grado di
rifrazione. In questo caso infatti l'utente non prenderebbe mai
contatto con un oculista e quindi l'aumento del tono pressorio e il
restringimento del campo visivo non verrebbero mai scoperti, se non
quando ad alterazioni ormai avanzate con una compromissione
irreparabile.
Altro che pericolo per la salute pubblica, come avventatamente ha
affermato il pretore! Un corretto intervento dell'ottico nella
individuazione delle anomalie connesse con la miopia e' indispensabile
e auspicabile per scongiurare i rischi connessi alla presenza di
alterazioni altrimenti non diagnosticabili.
 
5. Le attivita' svolte dall'optometrista sono di carattere strumentale
e non invadono il campo medico.
La verita' e' che il pretore nel condannare lo S. per esercizio
abusivo della professione e' stato influenzato fortemente dagli
interessati giudizi e dalle pesanti affermazioni del Segretario
Generale dell'A.P.I.M.O., il quale non ha trascurato di cogliere la
ghiotta occasione che gli veniva offerta per sparare a zero contro i
rivali di sempre: gli ottici, gli optometristi e nella circostanza
specifica il Dott. Biagio Larocca, reo di aver espresso un parere pro
veritate, che gli ha procurato seri danni per non essersi posto al
passo con la medicina ufficiale.
Ad un pacato ed obiettivo esame, si puo' constatare che le
interessate argomentazioni del Segretario dell'A.P.I.M.O., che hanno
avuto il privilegio di essere testualmente riportate nella motivazione
della sentenza del pretore, non sono state dettate solo dal bisogno
contingente di aggravare la posizione dell'imputato, attraverso
asserzioni di parte infarcite di mistificazioni e di errori
grossolani, ma mirano molto piu' in alto a tutelare gli interessi
corporativi della categoria.
Non puo' a tal fine non essere sottolineata la palese
contraddittorieta' tra quanto affermato dal Dott. Tucci nel suo parere
del 7 maggio 1992, in cui si sostiene che "la attuale tendenza degli
ottici ad autodefinirsi optometristi, a seguito di brevi e non
regolamentati corsi di perfezionamento in refrattometria, e'
assolutamente illegittima", e quanto contenuto nel protocollo di
accordo del 25 novembre 1979 tra l'Associazione Italiana Medici
Oculisti e la Federazione Italiana Ottici, in cui e' detto
espressamente al punto 1) che "l'ottico italiano e' da considerarsi
oggi a tutti gli effetti, per preparazione ed esperienza, un ottico-
optometrista".
E' significativo, al fine di dare una testimonianza della
mancanza di obiettivita' da parte dell'estensore del parere, che a
sottoscrivere il protocollo di intesa vi e' stato tra gli altri, come
rappresentante dell'A.P.I.M.O., proprio il Dott. Tucci, il quale
avrebbe dovuto essere piu' attento e coerente nelle sue esternazioni.
Certo che all'epoca della stesura del protocollo di accordo il
Dott. Tucci doveva essere animato da propositi meno malevoli nei
confronti degli ottici e/o optometristi, se, rendendosi conto della
insostenibilita' dello stato di conflittualita' tra le categorie,
auspicava, "con la buona volonta' delle parti", la riapertura di "un
serio dialogo tra oculista e ottico-optometrista" e la necessita' "di
istituire un rapporto di collaborazione basato, in una prospettiva di
complementarieta', su reciproco rispetto e sulla reciproca fiducia".
E l'apertura dell'A.P.I.M.O. nei confronti della Federazione
Italiana Ottici all'epoca era tale che al punto 2 del protocollo
d'intesa, si ampliava addirittura il raggio di azione dell'ottico-
optometrista, consentendo "tutta la rifrazione tanto soggettiva che
obiettiva strumentale". In tal modo l'indagine rifrattiva non si
limitava piu' alla miopia e presbiopia, ma veniva estesa
all'astigmatismo, all'ipermetropia e all'afachia.
Ma gli antichi risentimenti e gli interessi di categoria devono
aver preso presto il sopravvento, tanto da indurre il Dott. Tucci a
formulare, nel parere, pesanti giudizi che si connotano di incoerenza
e contraddittorieta'.
Male ha fatto, pertanto, il pretore a recepire acriticamente la
versione interessata del rappresentante dei medici oculisti,
lasciandosi andare ad espressioni inaccettabili, quale quella secondo
cui lo S. avrebbe dimostrato di "aver smarrito il senso del limite
delle proprie professionalita'", invadendo il campo riservato alla
professione medica.
Eppure l'imputato aveva avuto modo di spiegare che tutte le
attivita' descritte nel manifesto pubblicitario (analisi visiva -
autorefrattometria - perimetria - pneumotonometria -
fotobiomicroscopia - lenti a contatto - rieducazione visiva) non
intaccano minimamente l'attivita' riservata al medico oculista,
essendo espressione di un tipica attivita' strumentale di specifica
pertinenza oggi del moderno optometrista.
Cosi' e' a dirsi dell'autorefrattometria computerizzata che e'
una tecnica strumentale utilizzata per la determinazione oggettiva del
potere refrattivo degli occhi. Si tratta di un'indagine oggettiva
attraverso un supporto tecnologico (Autorefrattometro), che determina
automaticamente la miopia mediante il semplice schiacciamento di un
tasto, senza richiedere ne' la collaborazione dell'esaminato, ne'
interventi diretti da parte dell'esaminatore.
L'optometrista, in particolare, ha oggi a disposizione degli
strumenti attraverso i quali e' possibile in maniera semplice ed
elementare rilevare quelle anomalie strettamente collegate e
conseguenti alla miopia. Tali apparecchi sono il pneumotonometro e il
compimetro computerizzato.
Nel 1928 l'ottico rilevava il sospetto aumento del tono oculare
attraverso il tatto. Lo sviluppo tecnologico ha portato in seguito
alla scoperta di uno strumento, il tonometro di Schultz, attraverso il
quale si rileva la pressione dell'occhio. E' evidente che questa
indagine e' riservata al medico specialista, perche' comporta un
diretto contatto sull'occhio, consentito dall'uso di un anestetico .
Per consentire che questa indagine fosse effettuata anche dagli
optometristi, nel momento della indagine sulla miopia, il progresso
scientifico ha dotato gli ottici di un nuovo supporto tecnologico,
detto pneumotonometro, che non comporta nessun contatto dello
strumento con l'occhio.
E' quindi palesemente falso ed in contrasto con la realta' quanto
affermato dal dott. Tucci, Segretario Generale dell'A.P.I.M.O.,
secondo cui gli ottici attraverso il pneumotonometro fanno diagnosi di
glaucoma. In realta' gli optometristi non hanno la pretesa di fare
tale diagnosi, che invaderebbe certamente il campo medico, ma si
limitano a rilevare se alla miopia, che rientra tra le indagini di
loro competenza, si accompagna l'aumento di pressione dell'occhio. Del
resto tale aumento puo' verificarsi anche in molti casi di uso o abuso
di lenti a contatto.
In ogni caso una volta rilevato l'aumento pressorio
l'optometrista avvia immediatamente l'utente allo specialista
competente.
Anche le altre moderne apparecchiature utilizzate oggi dagli
optometristi, frutto del progresso scientifico, rientrano nei limiti
di un'attivita' professionale che non invade minimamente il campo
medico, cosi' come vorrebbe far apparire il Dott. Tucci nel suo grave
e violento attacco alla figura dello S.. Cosi' e' a dirsi per i
problemi relativi alla "rieducazione visiva" e per quanto attiene al
"visual training". In realta' la prima e' collegata alla prevenzione
della miopia soprattutto in eta' scolare, attraverso utili
suggerimenti su distanze da utilizzare per lo studio e sul tipo di
illuminazione collegata ad esso, quando si e' instaurata una miopia
transitoria dovuta alla errata postura da studio, cosa oggi molto
sovente. In tali termini si parla di rieducazione visiva nella
pubblicita' del dott. S. e giammai facendo riferimento alla
rieducazione nelle ambliopie, cosi' come sostiene in mala fede il
rappresentante dell'A.P.I.M.O..
La stessa cosa vale per il visual training nei casi di miopia
transitoria dovuta allo studio (spasmo accomodativo), oggi molto
frequente. In America un optometrista, il Dott. Trakman, ha inventato
uno strumento denominato Accommotrak, oggi largamente diffuso anche in
Italia, attraverso il quale il miope che si trova nelle condizioni
sopra descritte annulla la sua miopia attraverso l'esercizio visivo
supportato dallo strumento. L'utente, come si e' avuto modo di
rilevare, compie una scelta nel rivolgersi all'ottico-optometrista e
quindi qualora non venissero approfondite le indagini in ordine alle
anomalie connesse con la miopia, non ci sarebbe modo di scoprire tali
alterazioni.
Infine la fotobiomicroscopia, o esame con la lampada a fessura,
consiste semplicemente nell'osservazione del segmento anteriore
dell'occhio, grazie ad una illuminazione focalizzata e ad un sistema
ottico di ingrandimento. E' la fotografia fatta al microscopio di una
applicazione di lenti a contatto, per valutare nel tempo eventuali
evoluzioni dell'applicazione delle lenti stesse. Si tratta di uno
strumento indispensabile all'ottico per l'applicazione delle lenti a
contatto e richiesto come condizione indispensabile dalle Regioni ai
fini della convenzione per la fornitura di mezzi di compensazione
ottica (occhiali e lenti a contatto).
Tutte le apparecchiature utilizzate, frutto delle innovazioni
tecnologiche, forniscono delle indicazioni che, come rilevato dal
Dott. Larocca, "similmente a quanto avviene per un qualsiasi dato di
laboratorio o strumentale, solo se successivamente integrate ad opera
del medico con tutta una serie di osservazioni cliniche obiettive
avranno una indiscutibilita' ai fini diagnostici".
In ogni caso va precisato che tutte le nuove tecniche, che hanno
interessato le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, non
possono rientrare nell'atto di natura medica solo perche' il r.d. n.
1334 del 1928 all'art. 12, che disciplina l'attivita' degli ottici,
non le prevedeva. Si tratta di una fascia di attivita' intermedie che
non vengono fatte rientrare nella disciplina sugli ottici, nonostante
la dilatazione massima di quella normativa attraverso un tipo di
interpretazione evolutiva, ma che non per questo possono
automaticamente rientrare nell'attivita' medica.
Come si e' visto il legislatore avrebbe dovuto disciplinare la
nuova figura professionale dell'optometrista, ma la ferma resistenza
della medicina ufficiale ha impedito il varo definitivo della norma,
gia' approvata da un lato del Parlamento.
Esiste quindi un vuoto normativo in relazione ad una serie di
attivita' che sono state rese possibili nel corso di questi anni dal
progresso tecnologico e in relazione alle quali e' auspicabile una
rapida approvazione di una normativa che disciplini la figura
professionale dell'optometrista.
 
6. L'esercizio della professione di optometrista, in quanto non
vietato, deve essere considerato libero.
Da quanto sopra detto emerge chiaramente la erroneita' della
contestazione mossa allo S. di aver esercitato abusivamente la
professione di medico oculista.
In realta' l'imputato ha esercitato attivita' di optometrista la
cui figura professionale, come si e' visto, ha una rilevanza autonoma
in relazione ad attivita' intermedie tra quelle di pertinenza degli
ottici e quelle di natura medica che appartengono alla competenza
degli oculisti.
La mancanza di una disciplina normativa della figura
dell'optometrista e la assenza di qualsiasi riconoscimento
professionale in Italia di titoli conseguiti all'estero, comportano
come conseguenza che l'esercizio della professione di optometrista in
Italia deve essere considerato libero, fatto salvo ovviamente il
divieto di invadere il campo di attivita' che la legge riserva in
esclusiva ad altri professionisti.
La fattispecie di cui all'art. 348 c.p., contestata all'imputato,
punisce chiunque eserciti abusivamente una professione per la quale e'
richiesta una speciale abilitazione dello Stato. E' evidente pertanto
che l'abuso consiste proprio nell'esercizio di una professione per la
quale lo Stato richieda una speciale abilitazione, da parte di chi non
l'abbia conseguita.
Nella specie, come si e' visto, la legge ordinaria non ha
provveduto a disciplinare la figura dell'optometrista e la attivita'
che a questo professionista e' consentito svolgere, per cui non
essendo attivita' vietata deve essere considerata libera.
La Corte costituzionale ha risolto un caso analogo in cui si
prospettava la possibilita' di incriminare ai sensi dell'art. 348 c.p.
alcuni soggetti stranieri che, in possesso di atti abilitativi
rilasciati all'estero, svolgevano in Italia l'attivita' di
chiropratici, ha escluso la possibilita' di ravvisare nella specie il
reato di esercizio abusivo della professione per il semplice motivo
che la nostra legge ignora la professione di chiropratico, per il cui
esercizio non e' richiesta alcuna abilitazione.
Con ordinanza n. 149 del 27 gennaio 1988, depositata il 2
febbraio 1988, la Corte, infatti, ha dichiarato la manifesta
inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 348 c.p., sorta in un giudizio penale nel quale tre
cittadini statunitensi erano stati tratti a giudizio per aver
esercitato in Italia la professione di "chiropratici", senza essere in
possesso della prescritta abilitazione dello Stato.
Ad avviso del pretore l'articolo denunziato, che e' norma penale
in bianco, manca dei necessari riferimenti integrativi, in quanto, da
una parte, gli atti abilitativi rilasciati negli Stati Uniti d'America
non sono riconosciuti nella nostra Repubblica e, dall'altra non esiste
nel nostro Stato ne' un corso di laurea in Chiropratica, ne'
conseguentemente l'omologa abilitazione professionale, per cui non
potrebbe applicarsi la norma penale senza violare l'art. 24 cost.
Ha avuto buon gioco la Corte costituzionale nel replicare che lo
Stato italiano non richiede alcuna abilitazione per la professione di
chiropratico che la nostra legge ignora e che, conseguentemente, a
fronte del disinteresse della legge ordinaria, non ha alcuna rilevanza
che la chiropratica possa essere inquadrata nello schema delle
professioni, giacche', fino a quando lo Stato non riterra' di
disciplinarla e di richiedere per il suo esercizio una speciale
abilitazione, si tratta evidentemente di un lavoro professionale
tutelato ex art. 35 primo comma cost., in tutte le sue forme ed
applicazioni, e di una iniziativa privata libera ex art. 41 cost.,
si' che l'art. 348 c.p. risulta assolutamente inapplicabile perche' il
fatto non e' preveduto dalla legge come reato.
Gli atti abilitativi in chiropratica rilasciati all'estero non
sono riconosciuti in Italia, al pari dei diplomi in optometria.
Nell'un caso come nell'altro le figure professionali hanno all'estero
una rilevanza autonoma, mentre lo Stato italiano le ignora e quindi
non richiede sia per l'esercizio della chiropratica che
dell'optometria una speciale abilitazione.
Si tratta quindi di un lavoro professionale non disciplinato, in
ogni caso tutelato costituzionalmente, rientrando tra le iniziative
private libere ex art. 41 cost.
Ne consegue la impossibilita' di applicare al caso di specie
l'art. 348 c.p. perche' il fatto non e' preveduto dalla legge come
reato.
 
7. L'accusa di usurpazione di titolo di dottore.
Escluso che l'esercizio della professione di optometrista possa
rientrare nello schema del reato di esercizio abusivo della
professione previsto dall'art. 348 c.p., ne esce ridimensionata anche
l'accusa, rivolta allo S., di essersi arrogato la qualita' di
dottore, rendendosi responsabile del reato di usurpazione di titolo
previsto dall'art. 498 c.p..
Ad avviso del pretore l'esibizione della targa pubblicitaria
portante la scritta "Dr. M.S. PH.D - Psicofisiologia della
visione - Optometria comportamentale", costituisce usurpazione di
titolo spettante a persone abilitate all'esercizio della professione
medica, "potendo ingenerare errori ed equivoci". Ad integrare il reato
e' sufficiente arrogarsi la qualita' di "dottore" come titolo
accademico e non vi e' dubbio, sostiene il pretore, che lo S. si
e' denominato "dottore" nell'esercizio della propria attivita'
professionale sanitaria e nei confronti del pubblico.
Entrambi i presupposti su cui si basa il ragionamento fatto dal
pretore sono destituiti di fondamento: sia quello secondo cui
l'imputato si sarebbe arrogato il titolo accademico di dottore in
quanto medico, sia quello, intimamente collegato, secondo cui tale
condotta sarebbe stata realizzata nell'esercizio della propria
attivita' professionale sanitaria.
Quanto a quest'ultimo punto va ribadito cio' che si e' detto in
precedenza sulla natura strumentale dell'attivita' svolta dallo
S., attraverso nuove tecniche che hanno interessato le arti
ausiliarie delle professioni sanitarie, senza minimamente invadere il
campo riservato al medico oculista.
Nel manifesto pubblicitario, pure esposto dall'imputato, e' detto
chiaramente che egli "non e' oculista ne' somministra terapia alcuna",
e che svolge esclusivamente attivita' di optometrista.
E' evidente pertanto, e le indicazioni non avrebbero potuto
essere piu' chiare, che l'imputato ha voluto delimitare esattamente
l'ambito della propria attivita', differenziandola da quella
tipicamente sanitaria riservata agli oculisti. Trattasi, come si e'
detto, di una serie di attivita', rese possibili dallo sviluppo delle
nuove tecnologie, che sono espressione di una tipica attivita'
strumentale di specifica pertinenza oggi del moderno optometrista.
Su questa base va sviluppata la critica all'altra affermazione
del pretore, secondo cui lo S. si sarebbe arrogato il titolo
accademico di "dottore" nell'esercizio della propria attivita'
professionale sanitaria.
L'imputato non ha svolto ne' ha mai avuto intenzione di svolgere
attivita' sanitaria, utilizzando a questo fine il titolo di "dottore".
Ha soltanto svolto attivita' di optometrista, avendo conseguito
all'estero una serie di diplomi di "dottore di filosofia in studi del
comportamento", con specializzazione in "psicofisiologia della
visione" ed in particolare il certificato di laurea rilasciato il 29
agosto 1989 dalla Jolla University, con il quale gli veniva conferito
il titolo di PH.D (Philosophy Doctor).
Sulla base di questi titoli lo S. ha provveduto a
pubblicizzare la sua qualifica mediante la predisposizione di una
targa dalla quale emergono chiaramente la Jolla University di San
Diego che ha rilasciato il titolo, la qualifica conseguita di
Philosophy Doctor, evidenziata attraverso il PH.D che segue il
cognome e il Dr. che precede il nome, ed in primo luogo il riferimento
non allo svolgimento di un'attivita' medica ma alla optometria
comportamentale, che rappresenta l'unico ed effettivo ambito di
espletamento della sua attivita'.
Come si vede l'imputato, attenendosi alle indicazioni ricevute da
vari organi ed istituti interpellati, si e' limitato a riportare nella
targa pubblicitaria il titolo effettivamente conseguito, con la
specifica indicazione dell'Universita' che lo aveva rilasciato.
E' da escludere quindi che lo S. si sia arrogato, come
assume il pretore, il titolo di "dottore", vale a dire di medico,
nell'esercizio della propria attivita' sanitaria, in quanto e' da
escludere che nella propria pubblicita' abbia mai fatto riferimento
allo svolgimento di attivita' medica, mentre la qualifica di "Doctor",
effettivamente conseguita all'estero e' stata richiamata solo in
stretto riferimento all'attivita' di optometrista.
Nessuna possibilita', quindi, di ingenerare errori ed equivoci,
ne' di ingannare la generalita' dei cittadini, elementi questi che
rappresentano l'essenza della condotta punibile ai sensi dell'art. 498
c.p., reato che, quindi, deve essere escluso non ricorrendone nella
specie gli estremi.
Il comportamento tenuto dall'imputato e' privo di rilevanza
penale, ne' puo' integrare il mero illecito - depenalizzato - di
natura amministrativa di cui agli artt. 2 e 3 della l. 13-3-1958 n.
262, che ad avviso del pretore potrebbe ricorrere qualora nell'uso
della qualifica venga "indicata la esatta provenienza del titolo
accademico estero rilasciato dall'istituto non riconosciuto".
Secondo l'assunto del pretore il discrimine tra l'illecito
amministrativo ed il reato di usurpazione di titolo starebbe nelle
modalita' dell'uso di titoli non validi nel nostro ordinamento, dal
momento che rientrerebbero nella ipotesi delittuosa i casi in cui
ricorre la possibilita' di trarre in inganno la pubblica fede, mentre
nel caso in cui sia stata indicata la esatta provenienza del titolo
accademico estero opererebbe l'illecito amministrativo.
Questa interpretazione non puo' essere condivisa perche'
contrasta con la chiara lettera della legge, che ravvisa il reato di
usurpazione di titolo nel fatto di arrogarsi una qualifica accademica
mai conferita (v. Cass. sez. V, 3 aprile 1978, imp. Macca; Cass. sez.
II, 29 aprile 1985, imp. Orru), mentre individua gli estremi degli
artt. 2 e 3 l. 13 marzo 1958 n. 262 nel fatto di chi usa un titolo
accademico conseguito senza l'osservanza delle prescrizioni di legge.
E' l'ipotesi in cui taluno faccia uso nel territorio dello Stato di
titoli di ingegnere, medico chirurgo conseguiti all'estero, senza
averne avuto il riconoscimento in Italia (Cass. 30 marzo 1962, in
Mass. pen. 1962, n. 1466). E' stato in tal senso osservato che
commette la contravvenzione, oggi depenalizzata, e non il delitto ex
art. 498 c.p., chi si fregia in Italia di un titolo accademico
professionale conseguito presso un'Universita' straniera, senza aver
prima ottenuto il prescritto riconoscimento da parte di un Istituto
universitario italiano (Pret. Valdagno 17 febbraio 1970, Riv. pen.
1970, II, 891).
Nulla di tutto questo ricorre nella specie, dal momento che
l'imputato ha utilizzato un titolo conseguito all'estero e in
relazione al quale nessun riconoscimento occorreva in Italia per il
suo legittimo uso. Del resto anche la sentenza del S.C. del 15-5-1962,
imp. Auci, richiamata dal pretore, fa riferimento all'applicazione
della l. 13 marzo 1958 n. 262 in relazione all'uso del titolo
conseguito all'estero, di cui occorre ottenere il riconoscimento dallo
Stato italiano (la c.d. nazionalizzazione del titolo).
Nel caso esaminato dal pretore di Trani nessun riconoscimento era
previsto per il titolo di optometrista conseguito dall'imputato
all'estero, dal momento che, come si e' visto, tale figura
professionale non e' stata ancora disciplinata in Italia, per cui
l'uso del titolo legittimamente conseguito all'estero, l'indicazione
espressa dell'Universita' che lo ha rilasciato, il riferimento alla
specifica attivita' di optometrista per la quale il titolo di Dr.
(Doctor) veniva usato, la assoluta mancanza di qualsiasi intento
ingannatorio, sono tutti elementi che inducono ad escludere nella
condotta tenuta dall'imputato qualsiasi illecito sia penale che di
altra natura.