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Elio Palombi
La normativa antiriciclaggio
___________
(*) Pubblicato in Rivista Penale dell'Economia, 1995.
1. Premessa.
Il legislatore italiano ha predisposto un articolato apparato normativo tendente a
colpire il gravissimo fenomeno del riciclaggio del denaro sporco. Nonostante tutto, però,
la legislazione in materia di riciclaggio viene comunemente definita simbolica e,
purtroppo, bisogna prendere atto che, malgrado gli effetti devastanti che il fenomeno
produce, la materia è caratterizzata dalla mancanza di effettività.
I pericoli di destabilizzazione del sistema economico sono fortissimi, ove si pensi che
la disponibilità di ingenti capitali consente oggi alle organizzazioni criminali di
sostituirsi alle banche, imponendo agli imprenditori che si trovano in difficoltà
economica altissimi tassi di interesse e predisponendo per loro delle vere e proprie
tagliole dalle quali è difficile sfuggire. Il fenomeno usura in tal modo muta in parte la
sua fisionomia, acquistando rilievo quella imprenditoriale che rappresenta il mezzo per
acquisire attività economiche da parte della criminalità organizzata.
Del dilagante fenomeno dell'usura, in connessione con l'attività di riciclaggio, si è
preoccupato, nel corso della Conferenza nazionale sulla prevenzione del riciclaggio tenuta
a Courmayer il 18 giugno 1994, l'allora Ministro del Tesoro On. Lamberto Dini, quando ebbe
ad affermare che "l'usura non è più la manifestazione di criminalità comune dello
strozzino. E' un braccio operativo di cui si serve l'organizzazione criminale per
riciclare il denaro, rilevare aziende, accrescere il potere economico e il dominio sul
territorio".
La connessione dell'usura con l'attività di riciclaggio pone in termini drammatici
l'esigenza di interventi efficaci, al fine di stroncare queste attività delle
organizzazioni criminali, che per un verso investono capitali di provenienza illecita e
per altro verso acquisiscono attività economiche ed imprenditoriali.
Visti gli effetti devastanti che le condotte di riciclaggio producono, oltre alla
indispensabile azione di repressione, occorre insistere su una strategia di tipo
preventivo, con un efficace sistema di controlli sulla circolazione del denaro e
sull'attività di intermediazione finanziaria. Occorre disciplinare in modo rigoroso
l'opera di tutti i protagonisti del sistema finanziario, al fine di dare effettività alla
normativa antiriciclaggio facendole perdere la caratteristica di una legislazione soltanto
simbolica.
Nè si può pensare di risolvere il problema con l'apporto dei collaboratori di
giustizia. In molti casi la scoperta ed identificazione di persone dedite al riciclaggio
è stata resa possibile solo attraverso la rivelazione di pentiti, il cui apporto è stato
assolutamente decisivo. In questi casi il sistema di segnalazione delle operazioni
sospette creato dalla 197/91 non ha funzionato e qualora i pentiti non avessero parlato le
attività di riciclaggio sarebbero ancora continuate.
2. Gli obblighi di segnalazione.
Non vi è dubbio che il meccanismo di tutela predisposto dal legislatore nella lotta al
riciclaggio pone in una posizione centrale il funzionario di banca e gli altri
intermediari finanziari. Grava su questi soggetti il delicatissimo compito di segnalare le
operazioni sospette di cui dovessero accorgersi nell'espletamento della loro attività.
E' stato a tal fine predisposto un particolareggiato apparato normativo, che però sotto
l'aspetto applicativo ha dato scarsissimi risultati. E' necessario, quindi, interrogarsi
sulle ragioni della esiguità del numero di segnalazioni sospette effettuate dai soggetti
abilitati negli anni di applicazione della legge antiriciclaggio n. 197/1991.
Esse sono state complessivamente 1197, fino al 31-12-1994, epoca a cui si riferiscono i
dati aggiornati, e se anche è vero che a fronte delle sole 230 segnalazioni dei primi due
anni, si è avuto un certo incremento nel periodo successivo, dovuto senza dubbio alla
estensione dell'ambito di applicazione del delitto di riciclaggio, va anche rilevato che
da molte zone, particolarmente dell'Italia meridionale ed insulare, non è pervenuta
alcuna segnalazione. Infatti, a fronte delle 612 segnalazioni provenienti dall'Italia
settentrionale, pari al 51,1 %, 260 provengono dall'Italia centrale, 268 dall'Italia
meridionale e solo 57 dalle isole, pari al 4,8 %. Non risultano pervenute segnalazioni da
16 province su 95 e tra queste da Cagliari, Oristano, Agrigento, Messina e Ragusa.
All'esiguità delle segnalazioni fa riscontro l'enorme numero di operazioni soggette a
registrazione ed il costo che comporta tale lavoro. Indubbiamente l'istituzione degli
archivi informatici, contenenti i dati anagrafici e fiscali dei clienti che realizzano
operazioni superiori a 20 milioni, comporta per le banche costi notevoli. Si pensi che i
costi globali affrontati dal solo Istituto San Paolo di Torino S.p.A., secondo le
rilevazioni raccolte dall'ABI alla data del marzo 1993, sono stati di L. 6.665.000.000.
La mancanza di risultati, nonostante l'imponente sforzo organizzativo imposto alle
banche, deriva in gran parte dagli equivoci e dai fraintendimenti che sorgono in relazione
alla natura dei compiti che gravano sui titolari dell'iniziativa tendente a segnalare le
operazioni sospette. Occorre fare chiarezza sul punto, al fine di richiamare l'attenzione
degli intermediari abilitati, indicati dall'art. 4 della legge 197/1991, sulla importanza
dei compiti loro affidati, nei limiti delle specifiche competenze.
Va innanzitutto chiarito che l'obbligo di segnalazione non va equiparato ad una
denuncia, essendo sufficiente che sorga il mero sospetto di un'attività di riciclaggio.
La funzione della segnalazione, infatti, si esaurisce nella fase pre-processuale:
"L'attuale formulazione dell'art. 3 della legge 197/91 - è detto nel c.d. decalogo-bis
della Banca d'Italia del novembre 1994 - si limita a stabilire che la segnalazione sia
trasmessa a determinate autorità di polizia, senza esprimersi in ordine all'eventuale
utilizzo processuale della medesima. Si può, peraltro, ritenere che il trattamento della
segnalazione vada disgiunto da quello della notitia criminis; la prima, infatti,
per la sua natura di atto pre-investigativo non è assimilabile a una denuncia atta a
promuovere un procedimento penale".
Gli intermediari abilitati dovranno, quindi, limitarsi a valutare le operazioni sulla
base degli elementi a disposizione: "Ciò esclude - è detto ancora nel documento
della Banca d'Italia - che gli intermediari debbano farsi carico di attività
investigative, le quali rimangono di esclusiva competenza delle forze di polizia e degli
altri organismi istituzionalmente incaricati di svolgerle. La segnalazione non assume il
carattere della denuncia di fatti penalmente rilevanti, ma costituisce una comunicazione
utile a innescare eventuali indagini".
Occorre fare chiarezza su questo punto, perchè lo scarso numero di segnalazioni
sospette forse deriva proprio dalla mancanza di consapevolezza degli effettivi compiti che
gravano sugli operatori bancari e finanziari. Questi ultimi devono esaminare con
particolare attenzione le operazioni dubbie e sono obbligati alla segnalazione allorchè,
sulla base delle indicazioni operative fornite dalla Banca d'Italia, sorge il sospetto
della connessione con il riciclaggio.
Basta il semplice sospetto, quindi, perchè il legale rappresentante della società
bancaria o finanziaria, od un suo delegato munito di idonea procura, sia tenuto a
trasmettere senza ritardo la segnalazione al Questore del luogo dove si è svolta
l'operazione. Il Questore, a sua volta, è tenuto ad informare il nucleo speciale di
poliza valutaria della Guardia di Finanza, che può demandare gli approfondimenti e i
controlli sul caso segnalato agli ufficiali di polizia tributaria dei nuclei regionali di
polizia tributaria della Guardia di Finanza.
Si tratta di un meccanismo indubbiamente complesso che una recente proposta di legge, la
n. 525 presentata alla Camera dei deputati il 17-5-1994, cerca di modificare, nel senso
che destinatorio della segnalazione non deve essere più il Questore del luogo
dell'operazione, bensì quello del luogo in cui l'intermediario ha la sede legale,
tendendo in tal modo a centralizzare il sistema relativo alla raccolta delle segnalazioni
sospette. Il Questore a sua volta è tenuto ad informare il Ministro dell'Interno o gli
organi da questo delegati.
In tal modo si sfrutterebbero meglio i poteri investigativi attribuiti alla polizia
giudiziaria per reprimere il fenomeno del riciclaggio, che oggi sono stati molto dilatati
anche per l'allargamento dei reati presupposto. La polizia giudiziaria ha, infatti, la
possibilità di ritardare, ai sensi dell'art. 10 d.l. 31 dicembre 1991, n. 419, i
provvedimenti di arresto di fermo o di sequestro, per rendere più efficaci le indagini
per i delitti di cui agli artt. 648-bis e 648-ter c.p.; usufruisce, ai sensi
dell'art. 27 l. 19 marzo 1990, n. 55, di incisivi poteri di controllo, di ispezione e di
perquisizione nel corso delle operazioni di polizia per la prevenzione e la repressine del
riciclaggio dei capitali di provenienza illecita. Senza contare, infine, la previsione di
cui all'art. 12-quater l. 7 agosto 1992, n. 356, che introduce anche in questo
delicato settore la figura dell'agente provocatore, disponendo la non punibilità degli
ufficiali di polizia giudiziaria della direzione investigativa antimafia o dei servizi
centrali o interprovinciali delle forze di polizia, i quali al solo fine di acquisire
elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli artt. 648-bis e 648-ter
c.p., procedono alla sostituzione di denaro, beni o altre utilità provenienti da taluno
dei delitti indicati nei suddetti articoli o altrimenti procedono in modo da ostacolare
l'identificazione della provenienza ovvero in modo da consentirne l'impiego.
3. Le responsabilità penali.
Ogni equivoco, ogni fraintendimento in questo settore è estremamente pericoloso, in
considerazione della gravità del fenomeno che si deve combattere. Bisogna rendersi conto
delle conseguenze devastanti che si riflettono sull'ordine economico a seguito
dell'investimento di denaro di origine criminosa in attività economiche o finanziarie
lecite. Attraverso il riciclaggio si creano veri e propri imperi economici, minando il
principio della libera concorrenza e attentando all'ordine economico e a quello
politico-sociale. Non ci troviamo più di fronte ad un contrordinamento, ma a realtà che
tendono a diventare ordinamento.
Eppure, nonostante la gravità della condotta, l'omissione delle segnalazione di
operazioni sospette di riciclaggio è punita, ai sensi del quinto comma dell'art. 5 l.
197/1991, con una sanzione pecuniaria fino alla metà del valore dell'operazione.
Non si comprende come mai la condotta con la più alta carica di offensività, tra
quelle previste dalla normativa in tema di limitazioni nell'uso di contante o di titoli al
portatore, sia stata valutata solo come amministrativamente illecita.
Sarebbe necessario, quindi, sanzionare penalmente la violazione dell'obbligo di
segnalazione di operazioni sospette, creando una fattispecie penale sullo schema del reato
d'obbligo, che vede l'intermediario bancario e finanziario assumere una posizione di
garanzia fondata su particolari requisiti di professionalità.
L'introduzione di una sanzione penale nella specie risponderebbe, del resto, all'invito
rivolto agli Stati membri dalla Commissione delle Comunità Europee nella relazione del
3-3-1995, sull'applicazione della direttiva 91/308/CEE del Consiglio del 10-6-1991,
relativa al riciclaggio dei proventi di attività illecite. Di fronte alla disparità di
trattamento sanzionatorio, tra Stati, come l'Irlanda, il Regno Unito e i Paesi Bassi, che
puniscono con forti pene detentive la violazione del dovere di comunicare operazioni
sospette, e Stati che per lo stesso fatto prevedono invece soltanto una sanzione
amministrativa, la Commissione ritiene, anche sulla falsariga della giurispudenza della
Corte di Giustizia, che in ogni caso gli Stati membri si debbano attenere ai seguenti
principi: quello di efficacia, secondo cui le sanzioni dovrebbero produrre risultati
chiari e concreti; quello di proporzionalità, secondo cui le sanzioni dovrebbero essere
proporzionate alle violazioni commesse; e quello di dissuasione, secondo cui le sanzioni
dovrebbero essere sufficientemente dissuasive al fine di prevenire le infrazioni.
Presidiato, attraverso il ricorso alla sanzione penale, l'obbligo di segnalazione di
operazioni sospette, alla sanzione amministrativa, viceversa, si potrebbe fare ricorso in
relazione alle attività di identificazione, registrazione, e così via, rispondendo a
quella esigenza, più volte invocata, secondo cui nel diritto penale dell'economia è bene
fare economia di diritto penale.
Resterebbe sanzionata penalmente in ogni caso la violazione del divieto sancito
dall'art. 5 sesto comma l. 197/1991, che impone a coloro che sono tenuti alle segnalazioni
di non darne comunicazione ai soggetti diversi da quelli indicati nei commi 1, 2 e 3
dell'art. 3. Sul punto appare inutile indugiare sulla singolarità della formulazione
della norma, che fissa una clausola di riserva indeterminata, "salvo che il fatto
costituisca reato", rispetto ad una ipotesi che già costituisce reato. Le
discussioni sul punto sono ineccepibili, ma diventano sterili di fronte alla gravità del
fenomeno che si deve combattere. L'evidente errore, costituito dalla clausola di riserva
inserita nella norma, è dovuto ad un legislatore distratto che, nel convertire in legge
una norma che prevedeva una sanzione amministrativa, ha optato per una sanzione penale,
che conseguentemente avrebbe dovuto comportare la eliminazione di quella clausola.
4. Le ipotesi di concorso di reati.
La disciplina prevista dall'art. 3 l. 197/1991, come si è visto, impone all'operatore
bancario e finanziario un compito che si esaurisce nella fase pre-processuale e che
attiene all'aspetto preventivo del riciclaggio. Siamo al di fuori della normativa in esame
allorchè risultano evidenti gli estremi di un'operazione di riciclaggio e l'intermediario
ometta di effettuare la segnalazione al fine di favoritismo. In questo caso non vi è il
mero sospetto, che caratterizza il meccanismo pre-investigativo predisposto dalla
normativa in materia, ma la certezza dell'operazione di riciclaggio.
Vi è chi nella specie ritiene ravvisabile il delitto di favoreggiamento personale o
reale, e chi non ha esitato ad ipotizzare la possibilità di incriminare il dipendente
bancario per concorso in riciclaggio. Va a tal fine rilevato che è senza dubbio esatto
che il mero sospetto non è sufficiente a ravvisare detto concorso, ma qui, nella piena
consapevolezza da parte dell'intermediario della esistenza di un'operazione di
riciclaggio, il comportamento dell'operatore assume un disvalore ben diverso: egli
addirittura partecipa, facendola sua, ad un'azione di riciclaggio, che consente di
ipotizzare un concorso atipico, con dolo di partecipazione.
Per comprendere il significato di questa diversa impostazione, che porta a risultati
tanto diversificati, è necessario delineare, sia pur brevemente, i rapporti esistenti tra
favoreggiamento reale, ricettazione, riciclaggio ed impiego di capitali illeciti. Nel
favoreggiamento reale ricorre il requisito minimo dell'aiuto all'autore del reato
presupposto, mediante la ricezione dei proventi illeciti; mentre se la ricezione viene
realizzata con lo scopo di trarre profitto da tale attività, si configura un fatto di
ricettazione. Se, invece, il soggetto, dopo la ricezione, si attiva per sostituire od
occultare denaro, beni o altre utilità provenienti da delitti, si configura il
riciclaggio, mentre se i proventi delittuosi vengono impiegati in attività economiche o
finanziarie, si realizza la fattispecie di cui all'art. 648-ter c.p.
Sembra un quadro normativo articolato e completo ed invece ad un'analisi concreta ci si
rende conto che il legislatore ha finito per destabilizzare la concreta operatività di
queste fattispecie, attraverso una sovrapposizione di norme, senza averne delineato
chiaramente i confini.
Se, infatti, la norma sul favoreggiamento reale contiene una clausola di riserva a
favore della ricettazione, del riciclaggio e dell'impiego di capitali illeciti, quella
sulla ricettazione, invece, essendo priva di clausole di riserva, sia a favore del
riciclaggio che dell'impiego di capitali illeciti, fa sorgere seri e complessi problemi di
concorso tra le diverse norme.
Vi è da rilevare, poi, che stranamente la norma sull'impiego di capitali illeciti
contiene una clausola di esclusione a favore delle disposizioni di cui agli artt. 648 e
648-bis, con la conseguenza che queste ultime norme sono destinate sempre a
prevalere, con indubbie incongruenze anche sul piano sanzionatorio.
Sarebbe estremamente semplice risistemare l'intera materia attraverso una più chiara
regolamentazione dei rapporti tra i vari reati, da collocarsi sistematicamente in una
scala di disvalori, evidenziata anche attraverso una progressione del regime
sanzionatorio. In questo quadro normativo, il semplice aiuto per assicurare il prodotto,
il profitto o il prezzo del reato, integra l'ipotesi di favoreggiamento reale, mentre la
figura della ricettazione richiede che la ricezione del denaro o delle cose provenienti da
delitto sia accompagnata dalla finalità di trarre profitto. Realizza, invece, la condotta
di riciclaggio, chi, avendo ricevuto denaro o altra utilità di provenienza delittuosa,
con o senza fine di profitto, proceda alla loro sostituzione o trasferimento, ovvero ne
ostacoli l'identificazione, in vista, comunque, di un ritorno di tali beni ripuliti
all'autore del reato presupposto, mentre la disposizione di cui all'art. 648-ter è
integrata dalla condotta di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni
o altre utilità provenienti da delitto. A quest'ultima disposizione dovrebbe essere
assicurato il trattamento sanzionatorio più severo e la norma non dovrebbe contenere
alcuna clausola di esclusione a favore di altre figure, mentre tutte le altre disposizioni
dovrebbero contenere una clausola di riserva a favore delle ipotesi successive, poste in
progressione criminosa.
Indubbiamente la logica di tipo emergenziale che caratterizza la materia, ha impedito la
emanazione di provvedimenti legislativi coordinati e frutto di elaborazione sistematica,
sull'onda di un attento indirizzo di politica criminale. Spesso gli interventi del
legislatore si accavallano in maniera schizofrenica per rispondere emozionalmente a
sentite esigenze repressive.
Nella realtà dei fatti, però, la normativa di settore, nonostante gli effetti
devastanti prodotti dall'azione di riciclaggio, si appalesa soltanto simbolica, tanto che
le sentenze in materia sono rarissime: appena undici, di cui soltanto due dopo la modifica
del 648-bis, intervenuta con la legge n. 55/90, mentre non sono state rinvenute
decisioni in relazione all'art. 648-ter. E' doveroso interrogarsi a questo punto
sulle ragioni delle grosse difficoltà applicative della normativa antiriciclaggio.
5. Il Rapporto tra "anomalo" e "sospetto" nel sistema delle
segnalazioni.
Il problema della scarsa applicazione della normativa antiriciclaggio in realtà si pone
a monte ed attiene ai fraintendimenti e agli equivoci che si sono creati in ordine ai
compiti a cui sono tenuti gli intermediari abilitati nella segnalazione delle operazioni
sospette. Affinchè sorga questo obbligo non è necessario che l'intermediario abilitato
acquisisca la prova della provenienza da delitto del denaro, giacchè è sufficiente il
mero sospetto. A tal fine si cerca di individuare alcuni indici di anomalia per ridurre i
margini di incertezza sulle motivazioni del sospetto.
L'obbligo di segnalare le operazioni che destano sospetto muove dalla considerazione dei
connotati oggettivi delle stesse, rapportandoli, però, ai profili soggettivi del cliente.
Momento fondamentale del percorso logico che porta alla valutazione dell'operazione a fini
di riciclaggio è, infatti, come affermato nel decalogo-bis della Banca d'Italia,
l'approfondita conoscenza del singolo cliente, sia sotto il profilo delle sue
caratteristiche economiche, che delle sue esigenze finanziarie. L'indagine sul profilo
economico-finanziario del singolo cliente, in effetti, si appalesa indispensabile al fine
della valutazione dell'operazione da compiere nell'interesse del cliente.
Sul punto, però, occorre essere estremamente chiari, altrimenti si rischia di rendere
complesso e macchinoso il sistema creato dalla legge 197/91, che finisce per diventare un
inutile ingombro, del tutto inidoneo a colpire il fenomeno del riciclaggio.
Quando, al fine di individuare le operazioni potenzialmente ricollegabili ad attività
illecite, si richiede un'approfondita indagine sul raffronto tra la singola operazione da
compiere nell'interesse del cliente ed il profilo economico-finanziario del medesimo, si
dice cosa sostanzialmente esatta. Stabilire la congruenza dell'operazione rispetto al
profilo economico-finanziario del cliente è di fondamentale importanza. A tal fine è
indispensabile accertare la tendenziale stabilità del rapporto d'affari tra il cliente e
l'intermediario, rilevando in particolare tutte le informazioni raccolte in ordine alla
attività svolta dal cliente, al contesto economico in cui si colloca, al suo fabbisogno
di servizi finanziari, all'eventuale esistenza di rapporti con altri intermediari.
In tal modo l'operazione oggetto di valutazione va analizzata attraverso un'ottica di
collegamento, in cui un ruolo di rilievo viene svolto dall'"identikit" del
cliente. E' necessario a tal fine accertare quello che il cliente è dal punto di vista
economico e quello che ci si può aspettare che compia normalmente nel settore
dell'intermediazione finanziaria. Attraverso questa strada si individua la "fascia di
operatività" che quella tipologia di cliente potrà ragionevolmente esprimere,
avendo riguardo a parametri sia quantitativi, quali l'importo o la frequenza delle
operazioni, sia qualitativi, come la tipologia e le condizioni di utilizzazione dei
servizi bancari e finanziari in genere.
Tutto ciò è di fondamentale importanza al fine di segnalare le operazioni sospette di
riciclaggio. Ma in ogni caso non va mai dimenticato che l'obbligo di segnalazione deve
muovere dalla valutazione dei connotati oggettivi delle operazioni, come tali di immediata
percezione. Ed anche se l'intermediario è tenuto a procedere ad ulteriori approfondimenti
sulla natura dell'operazione, rapportandola ai profili soggettivi del cliente, va chiarito
che ai fini che interessano egli non è tenuto a farsi carico di ulteriori articolate
attività investigative.
La complessità delle indagini volte al fine di scoprire operazioni di riciclaggio non
può rappresentare, quindi, uno schermo protettivo, che induca gli intermediari ad
inoltrare la segnalazione all'autorità competente solo al termine di laboriose
investigazioni, allorchè sia stata acquisita la certezza della illiceità
dell'operazione.
Le metodiche a cui ricorrono i riciclatori sono a volte sofisticate e di difficile
individuazione. Ciò si verifica in particolare per le operazioni effettuate lontano dagli
sportelli, come nel caso di chi, per giustificare la disponibilità di risorse finanziarie
anche elevate, ricorre a prestiti fornendo all'istituto erogatore garanzie anomale
provenienti a volte anche dall'estero (il cd. loan back, cioè il prestito a se
stesso).
Di difficile individuazione sono anche quelle tecniche di riciclaggio attuate attraverso
la falsificazione della contabilità, come avviene ad es. nelle vendite all'estero
fatturate a prezzi maggiorati, nella costituzione ed impiego di riserve sociali occulte
attraverso la conversione in titoli al portatore e la successiva destinazione a finalità
extra- societarie, nelle fatturazioni fittizie finalizzate alla creazione di risorse
extracontabili. In questo settore le tecniche a cui ricorrono i riciclatori ricalcano
quelle già ampiamente collaudate nel campo delle frodi fiscali, dell'accumulo di riserve
occulte per finalità corruttive e dell'esportazione di capitali all'estero.
Le complesse indagini dirette a scoprire queste sofisticate tecniche di riciclaggio
fuoriescono, però, dall'ambito di operatività dell'art. 3 della legge 197/91, volta a
predisporre una immediata azione di contrasto del riciclaggio.
Gli indici di anomalia fissati dalla Banca d'Italia e le indicazioni operative fornite
per la segnalazione delle operazioni sospette si riferiscono in particolare alle
operazioni "di esecutivo", quelle cioè che avvengono ordinariamente presso gli
sportelli. La predisposizione di indici di anomalia serve a facilitare il compito
dell'intermediario al fine di individuare e segnalare le operazioni sospette.
In realtà il sospetto a volte dovrebbe essere di immediata percezione, come nel caso di
quelle movimentazioni che per entità e circostanze concrete non possono non far pensare
ad una operazione bancaria compiuta per conto di persona che vuole restare nell'ombra. Si
pensi alla richiesta di circolari contro versamento di contanti da parte di persone non
note alla banca; o ancora all'acquisto di titoli, bonifici ed altro senza versamento di
denaro su di un conto al fine di evitare che le operazioni lascino traccia negli estratti
riepilogativi dei conti. Si pensi ai casi di improvvise ed ingiustificate irruzioni di
liquidità in conti tradizionalmente aridi.
In molti di questi casi l'operatore che è a contatto con il pubblico non può non
avvertire l'anomalia dell'operazione e, quindi, è tenuto ad effettuare la segnalazione.
Nelle operazioni per contanti non può non sorgere il sospetto allorchè è frequente il
ricorso a tale mezzo di pagamento nella richiesta di assegni circolari o per l'acquisto di
BOT o CCT, nonostante la disponibilità di rapporti di conto corrente bancario. Nelle
operazioni con l'estero, poi, sono sicuramente sospetti quei trasferimenti di ingenti
somme di denaro in contanti, da o per l'estero, quando non transitino su un conto
corrente.
Sta di fatto, però, che gli intermediari abilitati, forse perchè ritengono che
l'operazione anomala è tutt'al più sintomo di evasione fiscale, molte volte si astengono
dal segnalare l'operazione sospetta, venendo meno all'obbligo che oggi la legge impone
loro.
E' necessario, quindi, che l'operatore bancario si renda conto del ruolo attivo che deve
svolgere nella lotta al riciclaggio di denaro sporco. Se non si acquisisce consapevolezza
di ciò si assiste al fallimento della normativa predisposta dal legislatore in tema di
segnalazione di operazioni sospette e si deve amaramente dare ragione al PM milanese di
"Mani pulite" Gherardo Colombo, il quale, in un recente seminario organizzato
dalla Bocconi su "Riciclaggio: intermediari bancari e finanziari, nazionali e
internazionali", ha avuto modo di affermare: "Più procediamo nelle indagini sul
riciclaggio, più ci rendiamo conto che qualsiasi disposizione ha un nemico di fondo: i
funzionari infedeli degli istituti di credito, complici dei riciclatori, che impediscono
di ricostruire l'operazione".
6. Il ruolo dei funzionari bancari.
Quali sono le operazioni che gli intermediari abilitati sono tenuti a segnalare, su chi
grava lo screening, quando l'operazione può essere definita sospetta?
Da più parti si è levata l'esortazione a rendere oggettivo il sistema delle
segnalazioni, onde non affidarlo alla iniziativa del singolo funzionario. Si finirebbe
altrimenti per gravare l'esponente bancario di un compito di verifica e di controllo
gravosissimo, che oltre tutto lo esporrebbe a rischi esorbitanti la professionalità
richiesta.
Il sistema bancario-finanziario deve essere messo in
condizione di operare efficacemente, onde assicurare un supporto indispensabile per la
tutela del sistema economico. A tal fine bisogna prendere atto della totale trasformazione
verificatasi nel sistema bancario, attraverso il passaggio da una cultura del segreto ad
una cultura dell'informazione. Gravano oggi sugli operatori bancari e sugli intermediari
finanziari compiti gravosissimi nella difesa del sistema. E' necessario assicurare il
giusto contemperamento delle opposte esigenze: da un lato un'efficace lotta alla
criminalità organizzata e dall'altro il rispetto dell'anonimato per chi fornisce notizia
di un'operazione sospetta.
La Banca d'Italia è orientata a tal fine a suggerire modifiche alla normativa
antiriciclaggio, per accentuare la riservatezza delle segnalazioni di operazioni anomale
da parte degli intermediari, proteggendole come "informazioni confidenziali". In
effetti confidente è colui che, dietro compenso e senza che se ne riveli l'identità,
fornisce notizie in grado di far pervenire alla scoperta di un reato, laddove, nel caso di
specie basterebbe prevedere, come avviene in Francia, la possibilità di effettuare
segnalazioni verbali ed informali, senza il loro inserimento nel fascicolo processuale. In
tal senso è la proposta di legge n. 525 presentata alla Camera dei deputati il 17-5-1994,
secondo cui la documentazione relativa al soggetto che ha effettuato la segnalazione, in
deroga al disposto dell'art. 347, comma primo, c.p.p., non deve essere trasmessa al
pubblico ministero.
E' anche previsto in quella proposta di legge che l'intermediario segnalante dovrà in
linea di principio astenersi dall'eseguire l'operazione sospetta, sempre che ciò sia
possibile e non rischi di impedire l'azione dell'autorità.
Sul bancario incombe, quindi, oggi l'obbligo di segnalare le operazioni sospette. Con il
venir meno della qualifica pubblicistica, in realtà, il dipendente bancario si è
scrollato di dosso il carico di responsabilità relativo alla mala gestio, con la
conseguente eliminazione dell'incriminazione a titolo di peculato per distrazione. Nel
caso di patologia del diritto penale bancario, la trasparenza viene oggi assicurata
attraverso l'incriminazione a titolo di falso interno, previsto dal secondo comma
dell'art. 137 del T.U. della legge in materia bancaria e creditizia.
Gravi problemi crea, invece, oggi l'obbligo di segnalare le operazioni sospette. Obbligo
limitato quando i reati presupposto previsti dall'art. 648-bis erano solo quattro.
Gli artt. 4 e 5 della legge 9-8-1993, n. 328 di ratifica ed esecuzione della Convenzione
adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo l'8-11-1990, hanno svincolato le fattispecie
di cui agli artt. 648-bis e 648-ter dai reati presupposto espressamente
richiamati, introducendo il riferimento alla semplice provenienza da delitto non colposo,
di denaro, beni o altre utilità da riciclare o da impiegare. Questa modifica ha conferito
piena autonomia alla disciplina del riciclaggio, che non è più diretta a colpire la
commissione dei reati presupposto, come nella originaria versione del 640-bis,
bensì l'attività di riciclaggio in sè.
La modifica ha di fatto introdotto l'obbligo del rapporto, che prima era un'ipocrisia,
ma che oggi crea molti problemi per la sua ampiezza. In realtà la normativa predisposta
dal legislatore per colpire il riciclaggio è rimasta quasi del tutto inapplicata fino
all'agosto 1993, anche perchè erroneamente si riteneva che l'obbligo di segnalazione
scattasse solo nel caso in cui la provenienza del denaro o delle altre utilità da
specifiche ipotesi delittuose fosse conosciuta dal soggetto agente.
La sostanziale modifica della fattispecie sul riciclaggio, si sostiene, dovrebbe rendere
più attuale la normativa e più facile l'applicazione. Al limite si potrebbe far
rientrare nel riciclaggio anche l'utilizzo di denaro proveniente dal reato di evasione
fiscale.
Anche però se si paventa un eccessivo ampliamento della base applicativa della norma,
in effetti se ne limita fortemente la sfera di utilizzo, dal momento che si ritiene che
l'intermediario debba essere consapevole della provenienza dai delitti a monte del denaro.
Su questa strada si finisce per prospettare una funzione di chiusura della norma, che
coprirebbe un'area estremamente ampia, anche a causa della tendenza alla dilatazione del
dolo eventuale, fino a ritenere sufficiente soltanto la colpa cosciente. A tal fine viene
richiamata la medesima dilatazione del dolo eventuale che è stata concepita nella
ricettazione, con riferimento alle ipotesi di dubbio circa la provenienza delittuosa e di
accettazione del rischio di quest'ultima da parte dell'agente.
In questa prospettiva è agevole prevedere, è stato osservato dal Flick, che l'art.
648-bis c.p. "possa essere evocato - se non applicato - come deterrente per
indurre l'intermediario finanziario ad una quanto mai sollecita collaborazione con
l'autorità giudiziaria e di polizia" (Riciclaggio, Enc. giur. Treccani, 5 s.).
In realtà il timore di una eccessiva ed indiscriminata applicazione della norma a causa
della tendenza alla dilatazione del dolo eventuale appare del tutto infondato, dal momento
che al contrario, attraverso questa strada si restringono notevolmente i casi in cui
l'intermediario abilitato è tenuto all'obbligo di segnalazione. Nascendo questo, infatti,
dalla constatazione della mera anomalia dell'operazione, è sufficiente il sospetto,
insinuato dalla presenza di uno dei tanti indici segnalati dal decalogo-bis, per
far scattare l'obbligo della segnalazione, senza che occorra la consapevolezza, anche in
termini dilatati, della provenienza del denaro da delitto non colposo.
Nell'applicazione dell'art. 3 della legge 197/91 occorre non confondere due piani ben
diversificati d'indagine: quello attinente alla consapevolezza della provenienza da
delitto non colposo del denaro, che deve caratterizzare il comportamento di colui che
partecipa ad un'azione di riciclaggio e quello che si riferisce alla posizione d'obbligo
dell'intermediario, il quale è tenuto a segnalare l'operazione già nel momento in cui
sorga il mero sospetto di un'operazione di riciclaggio.
E', quindi, necessario precisare i compiti che gravano sugli intermediari abilitati,
onde richiamare tutti al rigoroso rispetto dei propri doveri, imponendo regole di condotta
oggettive e non eludibili.
Da più parti è stato segnalato il ruolo cardine riservato alle banche dalla normativa
del '91 per l'azione di prevenzione e controllo del fenomeno del riciclaggio, ed è
singolare, ma forse non tanto, che nella materia si assista ad un contrasto di posizioni:
da un lato il mondo delle banche che rivendica il forte impegno del settore creditizio
nell'applicazione della normativa antiriciclaggio, mentre dall'altro si pongono i giudici,
i quali ritengono che gli intermediari finanziari sanno tutto dei loro clienti, anche se
spesso alla magistratura danno informazioni solo parziali.
7. Gli indici di "anomalia".
Per combattere il fenomeno del riciclaggio è necessario tenere sotto controllo i flussi
finanziari, attraverso un'analitica conoscenza delle movimentazioni di denaro, al fine di
isolare e segnalare quelle operazioni che si appalesano anomale e, quindi, irragionevoli.
L'obbligo di segnalazione indicato dall'art. 3, in realtà, ha ad oggetto "ogni
operazione che, per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza
conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità
economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca l'intermediario
abilitato a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il denaro, i beni o le
utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire da delitto". A titolo
esemplificativo, l'ultimo periodo del primo comma dell'art. 3 comprende, tra le
caratteristiche dell'operazione che possono far sorgere il sospetto di manovre di
riciclaggio, "l'effettuazione di una pluralità di operazioni non giustificata
dall'attività svolta da parte della stessa persona, ovvero, ove se ne abbia
consapevolezza, da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, o
dipendenti e collaboratori di una stessa impresa".
Anche se i criteri guida cui far riferimento per la scelta delle operazioni da segnalare
sono indicati dalla stessa legge, la Banca d'Italia, al fine di facilitare il compito che
il sistema bancario e finanziario è chiamato ad assolvere, con un documento del novembre
1994, ha fornito indicazioni operative ai soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione
delle operazioni sospette di riciclaggio. Il nuovo codice di comportamento, che presenta
parecchie novità rispetto alla precedente versione del gennaio 1993, nell'indicare linee
di comportamento omogenee, volte a ridurre i margini di incertezza rimessi alle
valutazioni soggettive e discrezionali dei singoli operatori, ha ampliato notevolmente la
gamma delle operazioni da tenere sotto controllo.
Il decalogo-bis, in effetti, si è reso necessario in seguito all'allargamento
della fattispecie prevista dall'art. 648-bis c.p., che ha reso indispensabile un
adeguamento delle precedenti istruzioni, anche alla luce dell'esperienza maturata nella
prima fase di applicazione della l. 197/91.
La casistica riporta alcuni indici di anomalia che attengono alla configurazione
oggettiva dell'operazione e come tali di immediata evidenza. Si pensi a quelli che
attengono alle operazioni per contante che pur non superando il limite dei 20.000.000 si
realizzano con meccanismi che celano transazioni non corrette economicamente e non
conformi all'attività o alla situazione patrimoniale del cliente. Si pensi, ancora, solo
per fare qualche esempio, ai trasferimenti, anche elettronici, di ingenti somme di denaro
all'estero o dall'estero con ordine di pagamento in contante o ad operazioni con filiali
di istituzioni finanziarie insediate in aree geografiche note come zone di traffico di
stupefacenti.
Al fine di individuare più agevolmente le operazioni anomale da segnalare si cerca di
far ricorso a tecniche informatiche, che consentano una forma di screening automatizzato.
La procedura GIANOS, oggi in via di graduale introduzione presso le banche italiane
aderenti al progetto, ha il compito di evidenziare le operazioni anomale della clientela,
attraverso le informazioni contenute nell'archivio informatico.
Ed è proprio qui il limite del sistema accolto dalle banche, dal momento che esso mira
ad evidenziare le sole operazioni risultate non coerenti con la storia delle operazioni
realizzate da quel particolare cliente, con esclusione, quindi, di ogni altra
considerazione desumibile dal suo status soggettivo.
Il trattamento informatico mostra i suoi evidenti limiti, dal momento che nella specie
nulla può dire sulle operazioni sporadiche o saltuarie ed in primo luogo non fa emergere
alcunchè nel caso in cui le operazioni precedenti siano di importo e frequenza più o
meno analoga.
Il progetto GIANOS non può tener conto degli indici di anomalia di carattere
comportamentale che possono essere
apprezzati soltanto dal personale dipendente. Con ciò non si vuole sminuire l'apporto
dell'informatica, si vuole solo evidenziare l'importanza del contributo umano per la
individuazione e conseguente segnalazione delle operazioni sospette.
Solo responsabilizzando gli operatori creditizi e finanziari è possibile ottenere dei
risultati nella lotta al riciclaggio, giacchè soltanto costoro sono in grado di percepire
con tempestività l'illiceità di un'operazione, e mettere così in moto il meccanismo che
porta ai necessari approfondimenti da parte delle autorità di polizia prima e giudiziaria
poi.
Una ferma e puntuale applicazione della normativa in materia è indispensabile, se si
vuole cercare di limitare il gravissimo fenomeno del riciclaggio. Pensare di distruggerlo
totalmente è illusorio, anche perchè quanto più il sistema finanziario verrà protetto,
tanto più i riciclatori tenteranno di utilizzare vie alternative per realizzare le loro
attività criminose.
Il riciclaggio dei proventi di attività illecite non avviene, infatti, soltanto per il
tramite del sistema finanziario, bensì anche attraverso altri tipi di attività
professionali e categorie di imprese. Molti Stati, tra i quali purtroppo non vi è
l'Italia, oggi tendono ad estendere la legislazione antiriciclaggio all'industria del
gioco d'azzardo (casinò), ai commercianti ed intemediari di beni di elevato valore
(proprietà immobiliari, metalli preziosi, gioielli, opere d'arte e oggetti
d'antiquariato) e agli operatori del diritto che svolgono attività finanziarie (avvocati,
notai ed altri professionisti del diritto).
Visti gli effetti devastanti prodotti con l'attività di riciclaggio, che si concretizza
attraverso la realizzazione di ingenti disponibilità illecite, la loro ripulitura ed il
successivo reimpiego in attività economico-finanziarie, occorre compiere ogni sforzo per
dare effettività alla legislazione antiriciclaggio, estendendola ulteriormente per
coprire altre aree di attività verso le quali si idirizzano i riciclatori.
8. Conclusioni.
L'inquinamento del sistema economico, conseguente all'attività di riciclaggio, deriva
in larga parte da una legislazione priva di effettività, ma riceve anche alimento dalla
mancanza di volontà di alcuni Stati di condurre una efficace lotta a questo gravissimo
fenomeno criminale.
Il costante atteggiamento degli Stati di fronte al problema della criminalità
organizzata e delle sue conseguenze, è molte volte quello di considerare questi fenomeni
come peculiari di determinati paesi e non come problema comune.
E' necessario quindi modificare radicalmente questi atteggiamenti di chiusura, superando
le barriere che le diverse sovranità nazionali, di fatto, oppongono ad un'azione comune
di contrasto. Mentre i singoli Stati esercitano il loro potere entro il proprio ambito
territoriale, escludendo qualsiasi interferenza da parte di altri Stati, la criminalità
organizzata si ispira alla logica delle multinazionali, approfittando dei vantaggi che
derivano dal regime fiscale di uno Stato, di quello societario di un altro e di quello
bancario di un altro ancora.
Di grande importanza si è rivelata la Conferenza ONU sul crimine organizzato, tenutasi
a Napoli nel novembre 1994, che si è conclusa con un documento politico, contenente gli
impegni e i programmi degli Stati per realizzare una reale cooperazione internazionale
contro il crimine organizzato.
Il documento contiene, per la prima volta, una definizione di associazione mafiosa,
individuata in "un gruppo organizzato per commettere crimini, strutturato sulla base
del vincolo gerarchico o di relazioni personali che permettano ai capi di controllare il
gruppo". Si tratta di una definizione base, necessaria per l'elaborazione di una
norma sul crimine organizzato in tutti gli ordinamenti del mondo. Mentre in Italia già da
tempo esiste il reato di associazione mafiosa, negli Stati Uniti, ad esempio, non basta
dimostrare che un criminale appartenga a un'organizzazione, ma per perseguirlo bisogna
accusarlo di reati specifici: rapine, omicidi, evasione fiscale ed altro. In questo
settore la legislazione italiana viene proposta come guida alla quale dovranno ispirarsi
le altre nazioni. La cooperazione internazionale può essere effettiva solo se la norma
penale italiana trova corrispondenza nella normativa degli altri Stati.
Come risulta dalla relazione della Commissione delle Comunità Europee del 3-3-1995,
ancora oggi quattro dei dodici Stati membri (Francia, Lussemburgo, Portogallo e Spagna)
hanno incluso nella definizione penale solo il riciclaggio dei proventi di reati connessi
al traffico di stupefacenti. La Commissione sul
punto auspica l'inserimento nel riciclaggio dei proventi di qualsiasi attività
criminosa. "Tale soluzione - è detto nel documento - contribuirebbe ad eliminare le
discordanze tra il sistema di prevenzione e quello di repressione degli Stati membri,
nonchè ad agevolare la cooperazione interstatale in tale settore".
La mancanza di competenza comunitaria nel settore penale affida, anche in materia di
riciclaggio, ogni iniziativa alla discrezione degli Stati membri, nel contesto di
convenzioni bilaterali o multilaterali nel settore della polizia, nel settore
amministrativo o della giustizia. Taluni Stati membri, come è detto nella relazione della
Commissione delle Comunità Europee del 3-3-1995, hanno deciso di assegnare alle loro
leggi di attuazione della direttiva un effetto extra-territoriale, in virtù del quale le
succursali degli enti finanziari ubicate in un altro Stato membro sarebbero soggette alle
norme del paese di origine. Potenziali conflitti tra la legislazione del paese d'origine e
la legislazione del paese ospitante verrebbero evitati partendo dal presupposto che,
conformemente al principio di territorialità che ispira la direttiva sul riciclaggio, la
legislazione del paese di origine può essere applicata solo nella misura in cui non è in
conflitto con le regole del paese ospitante.
Si impone, quindi, un sistema ispirato ad una effettiva collaborazione internazionale.
Le capacità di sviluppo e di espansione delle organizzazioni criminali sono immense. Nel
settore esaminato non ci si può permettere il lusso farisaico di tenere in vita una
legislazione soltanto simbolica, che si rivela estremamente rischiosa per gli effetti
devastanti che le condotte di riciclaggio producono.
La mancanza di effettività della legislazione sul riciclaggio molto probabilmente
deriva dal fatto che la reazione contro il gravissimo fenomeno non è avvertita ancora
come necessaria. Forse i tempi non sono maturi ed occorre attendere che venga superata la
soglia della comune tollerabilità sociale, come è avvenuto in tema di terrorismo ed in
parte anche in tema di mafia.
Napoli, 5 giugno 1995
- Trani
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