Trani Ius   /  Novità   /  Percorsi della giurisprudenza  /  Leggi   /  Opinioni  /  Riforme  /  Sezioni   /  Radici /   Home page
 
 
 
Elio Palombi
Il sistema penale di Mario Pagano nel pensiero illuministico europeo.
 
(Relazione al Convegno di Brienza su Mario Pagano, del 25-27 ottobre 1999).
 
1. Nel tentativo di arginare lo strapotere di uno Stato assoluto, dispotico ed accentratore, gli illuministi del settecento, proposero riforme coraggiose, nelle quali gli ideali umanitari rappresentavano la forza portante tesa a salvaguardare la libertà dei cittadini contro l'arretratezza dell'ordinamento giuridico e lo stato di completa anarchia in cui versava l'amministrazione della giustizia. La ventata riformatrice pose in termini di concretezza l'esigenza di una effettiva difesa della libertà dell'individuo e nell'affannosa ricerca di un punto di equilibrio, a quei tempi ancora instabile, tra la difesa della società contro il delitto ed il rispetto dei diritti del cittadino, i riformatori illuministi, pressati dall'esigenza di distruggere il passato sistema, avvertirono il bisogno di dare risposte pronte ed immediate, attraverso un programma di politica giudiziaria di pratica attuazione, diretto a scardinare un'impalcatura giuridico-sociale in cui prevaleva il dispotismo accentratore, con il totale annientamento dei diritti dell'individuo.
Nonostante l'apporto di utilissime e preziose indicazioni atte a migliorare le condizioni in cui versava la pratica del diritto, i riformatori illuministi non erano, però, in grado di compiere un'opera sistematica ed organica di riordinamento normativo. Le idee riformatrici erano indubbiamente coraggiose e ardite, di fronte allo stato di disgregazione sociale e di arretratezza dell'ordinamento giuridico, ma le soluzioni proposte venivano presentate in maniera disorganica al di fuori del rigore tecnico-giuridico che avrebbe dovuto suffragarle. Cesare Beccaria e Pietro Verri, tra i più illustri esponenti dell'illuminismo giuridico italiano, consideravano il sistema dei delitti e delle pene "dal di fuori, dal lato morale e filosofico, non per modificarlo, ma per distruggerlo, pur senza validi appigli o argomenti tecnici e giuridici" (Marongiu, Muratori, Beccaria, Pietro Verri e la scienza del diritto, in Riv. it. dir. proc. pen., 1975, 755). Il radicato convincimento che l'opera di riforma dell'ordinamento potesse essere realizzata solo rompendo con il passato e che dovesse passare attraverso la semplificazione del sistema, la formulazione di leggi chiare e di pronta e facile comprensione, la meccanica applicazione del dettato legislativo da parte del giudice, fa chiaramente pensare ad un programma etico-politico, che si presentava come risposta immediata ai pressanti bisogni della giustizia penale.
Non si vuole con questo negare i meriti che vanno riconosciuti alla speculazione giuridica illuministica, che elaborò un sistema giuridico organicamente e direttamente ancorato ai principi cui si ispiravano le nuove ideologie, ma indubbiamente mancava a quelle proposte di riforma l'apporto di una sistematica ricostruzione tecnico-giuridica della materia trattata.
 
2. Questo orientamento, largamente diffuso, che pure trova riscontro nel panorama delle proposte di riforma degli illuministi del tardo settecento, pressati dalla esigenza di distruggere un sistema logoro ed inviso prima di porsi il problema di costruirne uno nuovo, ha il torto di lasciare nell'ombra quei progetti, come quello di Mario Pagano, che si fece promotore di una riforma integrale del sistema penale, che affondava le radici nelle correnti di pensiero che a quei tempi stavano creando i presupposti per un sostanziale progresso civile. Munito di una salda preparazione tecnico-giuridica, Mario Pagano era consapevole della inutilità di ogni tentativo di modifica legislativa privo di una idonea valenza scientifica, e, quindi, si orientò verso una riforma organica del sistema penale, capace di sradicare dal fondo le cause della crisi in cui si dibatteva la giustizia penale.
Sotto la spinta delle esigenze della pratica, vivamente avvertite, il Pagano elaborò un sistema penale articolato e completo, tanto da abbracciare "le parti tutte della Ragion Criminale; delitti, pene, pruove, ordine di acquisire queste ed imporre quelle" (Principii, 432). L'oggetto del diritto criminale viene, pertanto, ripartito in tre settori, dal momento che "le leggi criminali o numerano i delitti e le proporzionate pene, e ciò forma la prima parte; ovvero fissano le pruove richieste a dimostrare i delitti e questa è la seconda parte; o finalmente prescrivono l'ordine de' giudizi criminali, vale a dire il processo, e quest'oggetto è compreso nella terza parte" (Principii, 321). Nascono così: le Considerazione sul processo criminale, in cui, nel delineare i caratteri fondamentali della riforma del processo penale, viene indicato il processo di tipo accusatorio come quello che meglio degli altri potesse garantire la libertà dei cittadini ed assicurare nel contempo la giusta punizione dei colpevoli; la Teoria delle prove, in cui, contro ogni aprioristica imposizione di schemi precostituiti di giudizio, viene rivendicato al giudice il compito responsabile di valutare, in base al proprio libero convincimento, i fatti di causa, senza essere irretito nel sistema meccanico delle prove legali; i Principii del Codice Penale, in cui malgrado gli eccessi delle dottrine utilitaristiche, in un'epoca di relativismo dominante, viene riaffermata l'idea della giustizia, agganciata a principi di diritto naturale, in vista della salvaguardia dei diritti di libertà dell'individuo.
Queste opere del grande criminalista di Brienza, che rappresentano un unicum nel panorama riformistico illuministico, hanno contribuito sensibilmente al progresso della scienza del diritto penale. Per la prima volta, infatti, con straordinaria lucidità e consapevolezza delle problematiche di fondo del diritto e della procedura penale, l'intera materia penalistica veniva sistemata, in maniera armonica ed organica, intorno a principi fondamentali straordinariamente moderni ed attuali, attraverso i quali veniva proposta la riforma integrale del sistema penale, al fine di dare alla giustizia un volto umano. Egli, rinvenendo nel campo della giurisprudenza criminale una congerie di teorie "sparsamente toccate, nè concatenate tra di loro", si proponeva di enucleare i principi fondamentali del diritto penale, conferendo dignità di scienza a questa branca del diritto. "Ecco il nostro oggetto, ecco il piano, che ci abbiam proposto; ed ecco lo stato del Diritto Criminale, e di ciò che in esso vien desiderato" (Introduzione ai Principii, 240). L'obiettivo, perfettamente riuscito, era quello di enucleare i principi di fondo della materia penale, onde offrire al legislatore gli strumenti per la creazione di un corpo di leggi unitario, organico e sistematico.
 
3. Nella visione paganiana erano fortemente sentiti, in una perfetta sintesi, da un lato il rispetto dei diritti inalienabili dell'uomo, concepiti come diritti naturali e dall'altro la ferma difesa dei diritti dello Stato. Partendo da queste premesse il Pagano, nei Principii del Codice Penale proponeva la riforma integrale del sistema penale, con la profonda consapevolezza che l'opera di rinnovamento sostanziale potesse essere realizzata solo elevando a dignità di scienza questa branca del diritto. "In questo secolo la face della Filosofia incominciò a rischiarare le tenebre del Foro. Il primo si fu l'Autore dello spirito delle leggi, cioè il celebre Presidente di Montesquieu, a gittare lo sguardo filosofico sulla Giurisprudenza Criminale" (Introduzione ai Principii, 240).
Certamente sulla formazione culturale dei riformatori illuministi aveva fortemente influito la lezione del Montesquieu, il quale aveva posto le basi per il successivo dibattito penalistico settecentesco, incidendo profondamente, nel segno di una concezione garantista in cui la libertà del cittadino rappresentava un valore assoluto non assoggettabile a mire utilitaristiche. Tenace difensore della libertà dell'individuo, il Montesquieu pose a capisaldi del suo pensiero il principio della separazione dei poteri, quello della rigida subordinazione del giudice alla legge, la strenua difesa del principio della certezza del diritto, la formulazione di leggi chiare e semplici, la scrupolosa osservanza delle formalità processuali che nel campo penale è garanzia di sicurezza per i cittadini.
Ma a "rischiarare le tenebre del Foro", secondo il Pagano, oltre al Montesquieu, aveva contribuito anche "il celebre marchese Beccaria ex proposito nel lib. de' delitti e delle pene molto famoso in Europa", il quale "richiamò ad esame molte dottrine ciecamente seguite nel Foro". "Una folla di scrittori seguirono le orme di questi valenti uomini. Ma a dire il vero, benchè molte vedute piene di filosofia, e di umanità si scorgono nelle opere loro; tutta volta non mostrano sempre molta cognizione delle leggi, e del Foro, e sovente la di loro analisi non è nè molto esatta, nè molto profonda" (Introduzione ai Principii, 240). E' una critica assai dura che nasce dalla profonda consapevolezza della inanità degli sforzi che venivano fatti per uscire dalla confusione interpretativa e dal caos della casistica nel tormentato settore della giurisprudenza criminale e dalla convinzione che solo elevando a dignità di scienza questa branca del diritto sarebbe stato possibile realizzarne un sostanziale rinnovamento. Nessuno di quegli scrittori, soggiunge il Pagano, "ha tentato finora di ridurre a costanti e dimostrati principii le diverse teorie, sparsamente toccate, nè concatenate tra di loro; niuno dico, ha tentato di fare una scienza di questo importante diritto. Niuno ha paragonato le leggi e gli usi del foro con le teorie della ragione in tutta la loro estensione. Ecco il nostro oggetto, ecco il piano, che ci abbiam proposto; ed ecco lo stato del Diritto Criminale, e di ciò, che in esso vien desiderato" (Introduzione ai Principii, 240).
Visione sistematica che nasce da un'esigenza di razionalità e che si inquadra perfettamente in quella che è stata considerata una prima linea di influenza del Montesquieu, consistente "nell'accreditare l'idea che sia possibile una scienza della legislazione, che cioè il diritto arbitrario e positivo, possa essere sottoposto al tribunale della scienza e che, per converso, il legislatore può (e, poichè può, deve) legiferare secondo scienza" (Tarello, Per una interpretazione sistematica de "L'Esprit des lois", in Materiali per una storia della cultura giuridica, raccolti da Giovanni Tarello, vol. I, 1971, 51).
Nell'ottobre del 1748 appare a Ginevra Lo Spirito delle Leggi del barone Charles Louis de Montesquieu, secondo il quale "le leggi, intese nel loro significato più ampio, sono i rapporti necessari che derivano dalla natura delle cose, e in questo senso tutti gli esseri hanno le loro leggi".
Il disegno di una radicale ed organica riforma legislativa era stato concepito nel sistema teorizzato dal Leibnitz, seguito da Christian Wolff, il quale aveva contribuito a porre le basi di un'opera capace di incidere profondamente nel mondo tedesco. In Italia notevole fu l'apporto dato da Antonio Muratori, il quale nel 1742, con la sua opera Dei difetti della giurisprudenza, aveva evidenziato gli inconvenienti della prassi giurisprudenziale e la necessità di realizzare un corpo unitario di leggi.
Di fronte alla congerie di fonti normative stratificate nel tempo, che consentivano arbitri interpretativi e incertezze giurisprudenziali, il processo codificatorio, pur fortemente sentito, non riusciva ad andare al di là di raccolte normative ancora prive di un adeguato supporto scientifico. A dare una forte spinta verso un sistema costituzionale "compiuto e ragionato di legislazione", fu l'opera di Gaetano Filangieri espressa nella Scienza della Legislazione, che aveva avuto vasta eco in tutto il mondo. Pietro Verri in una lettera del 26 agosto 1780 diretta a Gaetano Filangieri, dopo aver letto i primi due volumi della sua opera, sciveva: "vorrei poterle esprimere la venerazione che hanno fatto nascere in me i sublimi suoi lumi e più ancora l'uso nobile e generoso ch'ella ne fa in beneficio della società umana. Io felicito V.E. e più ancora felicito cotesta sua illustre Patria nella quale s'ascolta con pace e con onore la voce libera d'un filosofo che indica sapientemente gli errori sinora venerati".
Le linee di riforma tracciate dal Filangieri nel campo della legislazione, pur essendo utilissime al fine di costruire un sistema nuovo basato sui principi filosofici che animavano il dibattito illuministico, non erano, però, supportate da un'adeguata impostazione tecnico-giuridica. La riforma della legislazione, è stato rilevato, "si presenta in quel tempo sotto il suo profilo politico e non sotto quello tecnico-giuridico, perchè il diritto esistente lo si deve distruggere, non interpretare, e il diritto nuovo lo si deve costruire in base ai principi filosofici universali della convivenza sociale, e non in base ai canoni dell'ermeneutica giuridica" (Cotta, Gaetano Filangieri e il problema della legge, 1954, 59 s.). Pur essendo animati da alti ideali umanitari, non si può non convenire che i riformatori illuministi, animati da spirito rivoluzionario,erano sprovvisti di una specifica preparazione tecnico-giuridica, indispensabile al fine di approntare un'opera sistematica di unificazione legislativa.
 
4. Mario Pagano aveva compreso perfettamente che era necessario impostare la riforma della legislazione su basi scientifiche ed il suo impegno costante, diretto ad enucleare i principi fondamentali intorno ai quali costruire il sistema penale, non poteva che essere il frutto di una presa di coscienza dei fermenti culturali che si andavano sviluppando in Europa e di una chiara e precisa scelta ideologica. Sensibile a molte delle idee propugnate dal Beccaria e animato dagli stessi ideali riformistici, il Pagano avrebbe potuto comodamente assidersi sulla comune teoria contrattualistica che, respingendo ogni entità trascendente, mirava alla rivendicazione dei diritti dell'individuo. Ma il valore immanente che la teoria del contratto sociale si proponeva di tutelare non era altro che la singola posizione dell'individuo utilitaristicamente considerata, al fine di realizzare il proprio benessere egoistico.
La mentalità illuministica proveniente d'oltralpe, se influì in maniera decisiva sul pensiero e sull'opera del Pagano, non venne, però, recepita passivamente, bensì filtrata attraverso il proprio bagaglio culturale. Sotto questo profilo il Pagano mostrava di aver compreso molto bene la lezione del Vico, ancorata ad un'etica eterna non fondata sull'utilità ma sulla natura sociale dell'uomo. Se Pagano riuscì ad evitare di farsi travolgere dall'utilitarismo imperante ciò deve agli studi che aveva compiuto alla scuola del Genovesi, dove era vivo l'insegnamento del Vico, che aveva rappresentato una forte reazione alla mentalità illuministica. Fu merito del Genovesi "fare del suo insegnamento il centro d'una vera e propria scuola" (Venturi, Riforme e riformatori nell'Italia meridionale. Pagano, Palnieri, Delfico ed altri minori, 1961-62, 10), che diede alimento e linfa vitale alla "gran stagione dell'illuminismo napoletano" (Venturi, op, cit, 27).
In questo clima il Pagano maturò le proprie idee e, forte di una profonda preparazione giuridica, impostò la propria proposta di riforma del sistema penale distinguendosi profondamente dalla posizione assunta dagli illuministi lombardi, che avevano interpretato fedelmente il pensiero illuministico francese. Cesare Beccaria, animato da forti ideali umanitari, privo di una adeguata preparazione giuridica, cimentatosi nel settore della giustizia penale, lasciò un segno cospicuo nell'azione di riforma di una legislazione iniqua ed arbitraria. Il Dei delitti e delle pene si impose per la forza propulsiva che lo animava e per la capacità di smuovere le coscienze più sensibili di fronte ai profondi guasti della giustizia penale, che facevano sentire come indifferibile la riforma integrale della materia.
L'opera del Beccaria fu certamente preziosa per animare il dibattito su aspetti fondamentali di politica criminale, tanto da spingere alcuni sovrani illuminati, come Caterina II imperatrice di Russia, Giuseppe II imperatore d'Austria e Pietro Leopoldo granduca di Toscana, ad intraprendere la strada delle riforme legislative nella materia penale. Il contributo dato dal Dei delitti e delle pene al progresso del diritto penale fu determinante, ma non si può non sottolineare che l'azione rivoluzionaria del filosofo lombardo, animata da finalità prevalentemente umanitarie, ben difficilmente avrebbe potuto approdare ad una costruzione tecnico-giuridica sistematica, e ciò perchè in realtà i riformatori illuministi, nel perseguimento della avvertita esigenza di razionalizzazione del sistema, al fine di prevenire i reati e combattere l'arbitrio giudiziario, "operarono più come 'politici del diritto' e meno come giuristi in senso strettamente tecnico" (Fiandaca-Musco, XVII).
A questa critica sicuramente si sottrae il progetto di riforma sistematica del Pagano, il cui obiettivo di fondo, costituito dalla tutela dei diritti inviolabili della persona, veniva perseguito con ben altro approfondimento tecnico-giuridico, attraverso la sistemazione unitaria del diritto penale attorno a principi fondamentali, capaci di incidere sul rinnovamento della legislazione. I rimedi proposti dal Pagano per uscire dallo stato di anarchia in cui versava l'amministrazione della giustizia erano il frutto di una profonda preparazione giuridica, nella quale al rigore scientifico si accoppiava una ricca esperienza dei problemi pratici della giustizia penale. All'esercizio dell'avvocatura, in cui acquistò presto la fama di avvocato "primario", il Pagano associò, infatti l'insegnamento universitario, essendo stato chiamato ad insegnare, prima quale sostituto nell'ottobre del 1785 e poi, il 17 marzo 1787, nella qualità di professore ad interim, alla cattedra di diritto criminale presso l'Università di Napoli.
Ben diversa, nel settore specifico della giustizia penale, era la preparazione del Beccaria, economista e filosofo, che "nulla sapeva - osservava Pietro Verri - dei nostri metodi criminali" e certamente non possedeva gli strumenti necessari per compiere un'opera sistematica di riforma del diritto penale. Il Dei delitti e delle pene è espressione del pensiero illuministico francese e lo stesso Beccaria riconosce di avere molto attinto dalle letture del D'Alambert, del Diderot, dell'Elvezio e di altri enciclopedisti, stimolato dal dibattito sui temi della giustizia che si svolgeva all'Accademia dei Pugni, alla quale partecipava sotto la continua sollecitazione dei fratelli Verri.
L'Accademia dei Pugni venne fondata nell'inverno 1761-1762 e la sua attività si protrasse fino al 1764. Pietro Verri era l'animatore, il coordinatore delle attività dei giovani che ne facevano parte. "Nelle adunanze della società, iniziate fra pochi compagni a cominciare dall'inverno del '61-'62 e proseguite con crescente successo di adesioni e di consensi nel '63 e nel '64, gli amici discutevano, leggevano in comune, soprattutto le opere della letteratura inglese e francese in voga e ne compilavano estratti. Nessun programma preciso: l'atteggiamento generale dei soci era quello suggerito dal capo: irriverente e scanzonato verso il vecchio mondo della tradizione, serio ed entusiasta verso quello della nuova cultura: in tutti i casi, antiaccademico e antiretorico, ostentatamente franco e disinvolto" (Nino Valeri, Pietro Verri, Milano, 1937, 90). Uno dei prodotti più significativi dell'Accademia dei Pugni fu Il Caffè, un'opera che è stata definita "una piccola Encyclopedie italiana". Nell'opera è presente lo spirito europeo del Verri, il quale scrive: nella bottega del caffè "chi vuol leggere trova per suo uso e il Giornale enciclopedico e l'Estratto della letteratura europea e simili buone raccolte di novelle interessanti, le quali fanno che gli uomini che in prima erano Romani, Fiorentini, Genovesi o Lombardi, ora sieno tutti presso a poco Europei" (Pietro Verri, in Il Caffè. 1764-1766. A cura di Gianni Francioni e Sergio Romagnoli, Torino, 1993, 12).
Beccaria, che usciva da un periodo di profondo sconforto, trova nuovi stimoli, dopo aver pubblicato appena un anno prima un saggio intitolato Del disordine e de' rimedii delle monete nello stato di Milano nell'anno 1762. Dalla lettura delle opere degli enciclopedisti francesi il Beccaria, su sollecitazione dei fratelli Verri, che gli avevano fornito anche l'argomento, trasse spunti di grande interesse, prese appunti, cominciò a scrivere. Era motivato dalla forte spinta ricevuta da Pietro Verri e dall'esperienza pratica del fratello Alessandro, che ricoprendo l'ufficio di Protettore dei carcerati, aveva accumulato una forte esperienza delle tristi condizioni in cui versava un sistema penale logoro ed anacronistico. "Così nacque il libro, - ha osservato il filosofo Ugo Spirito - e le idee in esso espresse, più che il frutto del pensiero dell'autore, sono il risultato di una intima collaborazione di tutti i componenti il gruppo del Caffè" (22). Il frutto di questo intenso e appasionato dibattito, svoltosi in un momento storico irripetibile e attraverso una sinergia di forze animate da alti ideali, produsse un risultato importante, al quale contribuirono tutti i partecipanti alle discussioni che si svolgevano nell'Accademia dei Pugni.
L'opera ebbe immediatamente un grandissimo successo, voluto in particolare dai maggiori enciclopedisti francesi, da quella scuola che "a gara... prodigava encomi al Beccaria, coll'aria protettrice di chi in altri applaude le idee che crede avergli ispirato egli stesso" (12). Il libro Dei delitti e delle pene, ha osservato Ugo Spirito, "più che essere la creazione geniale di un uomo che apre nuove vie alla scienza, è l'espressione della comune mentalità dominante, di cui il Beccaria è quasi uno strumento, che, come tale, avrebbe potuto essere sostituito più o meno bene da qualche altro pensatore illuminista dell'epoca" (23).
In questo clima maturò il Dei delitti e delle pene che, è stato osservato, fu "l'invocazione di un moralista che traccia le linee di una legislazione ideale, ispirata al rispetto della libertà" (Calamandrei, Prefazione a C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, Firenze, 1965, 79). Ed anche se può essere condivisa l'opinione che tende ad escludere il Beccaria dal novero dei "giuristi", questo, è stato rilevato, "se mai fu un difetto, fu causa della sua forza propulsiva e della sua capacità di imporre la riforma di leggi inumane ed inique" (Vassalli, Cesare Beccaria nel bicentenario del "Dei delitti e delle pene", in La Scuola Positiva, 1964, 586).
 
5. Le caratteristiche dell'opera del Beccaria, i suoi contenuti, la derivazione dai testi degli enciclopedisti francesi, forniscono un'utile chiave di lettura dei suoi contenuti: era l'opera di un filosofo e non di un giurista. I filosofi che frequentavano Il Caffè non disdegnavano di discutere i problemi del diritto penale e ne facevano anche oggetto di saggi, che però non avevano il rigore sistematico di un'opera giuridica. Caratteristica questa che invece ritroviamo nell'opera di un pensatore della statura di Mario Pagano, il quale, forte di una profonda preparazione giuridica, alcuni anni dopo dettava agli studenti dell'Università di Napoli i Principii di diritto criminale.
Perfettamente consapevole dei mali che affliggevano l'amministrazione della giustizia nel tardo settecento, il Pagano si fece promotore di una riforma integrale del sistema penale. Alla legislazione penale egli assegnava importanza decisiva nella tutela della libertà dei cittadini. "Se ti sospinga mai la fortuna su i lidi di un popolo ignoto, e se brami tu sapere se il brillante giorno della coltura ivi dispanda la sua benigna luce, o pur se le tenebre dell'ignoranza e della barbarie l'ingombrino d'orrore, ...apri il suo codice penale, e se ritrovi la sua libertà civile garentita dalle leggi, la sicurezza e tranquillità del cittadino al coverto della prepotenza e dell'insulto, francamente concludi ch'egli sia già colto e polito" (Introduzione alle Considerazioni sul processo criminale, 40).
L'obiettivo era quello di evidenziare i principi di fondo della materia penale, onde offrire al legislatore gli strumenti per la creazione di un corpo di leggi unitario e sistematico. "Ora siffatti eterni ed immutabili principj del codice penale ho tentato ritrarre da quell'eterno esemplare della natura, ed oso presentarli a' legislatori della nazione" (Prefazione, 226). Il diritto naturale costituì lo strumento di cui si impadronirono i giuristi del secolo XVIII per rivendicare i diritti dell'individuo, riallacciandosi all'opera di rinnovamento culturale compiuta dai giusnaturalisti nel seicento. Molte delle idee politiche che portarono all'affermazione dei diritti dell'uomo e del cittadino trovano, infatti, la propria matrice nel fermento culturale che animò l'Europa sul finire del secolo XVII. Le correnti giusnaturalistiche, esistenziale, che fa capo a Tommaso Hobbes ed idealistica sviluppata in particolare dal Grozio e dal Leibnitz, trovarono una esposizione compiuta e completa nell'opera di Samuele Pufendorf, i cui principi del diritto naturale sono le idee di libertà e di eguaglianza di tutti gli uomini. E' stato limpidamente osservato che "per primo, anteriormente a Kant, Pufendorf ha sottolineato con parole così energiche l'idea della dignità dell'uomo, come essere naturale-libero, facendone il cardine del suo sistema di diritto naturale, e da essa ha derivato quelle idee dei diritti dell'uomo e della libertà che furono determinanti per il secolo successivo" (Welzel, Naturrecht und materiale Gerechtigkeit, cit., 211).
Il riferimento ai diritti della natura dell'uomo assume un significato rivoluzionario e servì a sconfiggere una struttura sociale logora ed invecchiata. Il bisogno degli illuministi di ancorarsi a valori indistruttibili derivò dalla constatazione del senso di impotenza di fronte ad una struttura sociale che negava i diritti dell'individuo e che affidava la giustizia al capriccio dell'autorità, arbitra di imporre la propria volontà. Con questi intenti il Pagano scrisse i Principii del Codice Penale, rifacendosi ad una legge immutabile che definì divina e naturale: "divina per l'autore, naturale per lo mezzo onde viene agli uomini comunicata". "Perciocchè ella viene scolpita nel cuore degli uomini tutti; o per mezzo di quelle eterne nozioni che Platone e Leibnitz suppongono infuse nello spirito di ciascun uomo; o per mezzo di quelle verità eterne, che sono, secondo Aristotele e Loke, il prodotto dello sviluppo delle naturali facoltà dello spirito umano" (Principii, 320). Appellandosi a questi principi e forte del bagaglio culturale derivante dalla sua profonda preparazione giuridica, il Pagano elaborò un sistema penale che si distingue per la modernità delle soluzioni adottate, per la coerenza dei principi e per la sistematicità della costruzione della materia penalistica.
In un'epoca di libera interpretazione della legge e di arbitrio giurisprudenziale, il Pagano pose le basi di una costruzione giuridica ancorata strettamente al principio di legalità, che avrebbe contraddistinto nella sua evoluzione successiva il cammino della scuola classica. "Il delitto - sosteneva il Pagano - è la violazione d'un diritto o naturale o civile dell'uomo, ovvero una mancanza dell'adempimento dell'obbligazione o naturale o civile".
Ma è in particolare sul problema della individuazione del fondamento della pena che il Pagano assume una posizione autonoma rispetto al panorama illuministico, fortemente influenzato da finalità di stampo utilitaristico. Anche se i riformatori illuministi avvertivano l'esigenza di difesa dellla libertà dell'individuo, le pur insopprimibili esigenze di giustizia vennero ben presto soppiantate da principi utilitaristici di difesa sociale. La finalità della pena è, quindi, sempre più marcatamente preventiva e si concretizza nella difesa sociale, intesa, però, come difesa del contratto sociale. Pur di raggiungere questo obiettivo non si esita ad attestarsi sull'idea utilitaristica della pena intesa come strumento di prevenzione generale, ispirandosi ad un sistema di pura intimidazione, nel quale al rigore della punizione si accompagna un potere illimitato ed arbitrario del giudice.
Appare in tal modo allo scoperto l'intima contraddizione della concezione prevalente tra gli illuministi del settecento, i quali, pur rappresentandosi l'esigenza di rivendicazione della tutela dei diritti di libertà dell'individuo, ponevano a fondamento della pena esigenze di pura intimidazione. Allorchè, però, il sistema di difesa sociale si ispira essenzialmente alla necessità di prevenire la commissione di futuri delitti, le esigenze proporzionalistiche, che pure venivano richiamate dai riformatori illuministi, finiscono per soccombere.
In realtà la lezione del Montesquieu non era stata compresa a pieno, tanto da dimenticare facilmente che la libertà dell'uomo rappresenta un valore assoluto non assoggettabile a mire utilitaristiche. Il rispetto dei principi di diritto naturale, costituiti dalla dignità e dalla libertà dell'individuo, si riflette sulla concezione della pena che non può avere una funzione deterrente e che in ogni caso deve rispettare il principio proporzionalistico che si esprime nella sua essenza retributiva.
Gli alti valori di cui si era fatto interprete e promotore il Montesquieu, trovarono puntuale riscontro nella concezione garantista del Pagano, il quale non poteva tollerare che la libertà del cittadino venisse strumentalizzata per finalità utilitaristiche. Contro gli eccessi cui conducono i sistemi di pura intimidazione, sottratti al limite invalicabile della proporzione, il Pagano fonda il suo sistema punitivo su una concezione strettamente retributiva. Individuato il delitto nella violazione di un diritto, la pena viene definita come "perdita di un diritto per un diritto violato, o per un dovere omesso" (Principii, 241).
Questa impostazione fondamentalmente retributiva, data dal Pagano al problema dell'essenza della pena, lungi dal rispondere ad esigenze di astratta giustizia ripristinando la legge del taglione, mira molto più concretamente a contrastare, nell'unica maniera giuridicamente valida, le tendenze utilitaristiche della seconda metà del settecento. Quando la pena, scavalcando il limite della proporzione, viene correlata alle esigenze della prevenzione di futuri delitti, l'uomo viene utilizzato come strumento nelle mani del potere e la sua libertà viene sacrificata in nome delle esigenze di difesa dello Stato.
La teoria della pena del Pagano si pone, così, in aperto contrasto con lo spirito dei tempi, sempre più orientati verso l'empirismo ed il relativismo penale e verso una giustizia orientata ad esigenze di prevenzione e di utilità generale. Nei riformatori illuministi l'individuo veniva considerato mezzo per raggiungere finalità superiori, ed in vista di questa esigenza la sua libertà poteva essere sacrificata, mentre nel Pagano le esigenze di tutela di libertà dei cittadini costituivano un valore insopprimibile e venivano anteposte a qualsiasi altra finalità contingente.
In contrapposizione alla concezione punitiva allora imperante, la teoria della pena del Pagano può essere considerata un'anticipazione, agli albori del liberalismo, della concezione retributiva che si affermerà nel secolo XIX, come conquista della società liberale. Prese le distanze dalla concezione seguita dai riformatori illuministi, basata su istanze prevalentemente utilitaristiche, il Pagano, fedele alla sua impostazione giusnaturalistica, comprese l'importanza che assume la proporzione fra delitti e pene per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.
Se, però, nel Pagano l'esigenza insopprimibile di tutela della libertà dell'individuo acquista una dimensione garantista, non è a dire che venga sottovalutata, nell'esame della finalità della pena, l'esigenza della prevenzione generale, alla quale dedica ampio spazio. "Avendo dunque il legislatore in mano il diritto di punire, alla violenza altrui questo potentissimo ostacolo delle pene oppone: allo spirito dei rei cittadini, che da fallaci piaceri vengono al misfatto invitati, propone un contrario motivo che ne li richiami, propone il timor della pena, argine fortissimo e potente ostacolo" (Saggi politici, V, cap, XV). All'esigenza di prevenzione generale il Pagano assegnava, quindi, un ruolo di grande rilievo, principalmente attraverso la minaccia della pena e la sua concreta inflizione, che "arresta o l'istesso invasore, o gli altri, di attaccarci appresso" (Saggi politici, V, cap. XV). Ma perchè la pena possa effettivamente realizzare questo obiettivo è necessario che alla minaccia segua prontamente la sua effettiva irrogazione. Sotto questo aspetto essa acquista anche il carattere della difesa, nel senso che "un pronto, certo ed immediato gastigo è il solo argine che innalzar conviene contro al torrente de' delitti" (Considerazioni, 56).
La salvaguardia dei diritti della persona umana, unitamente ad una giustizia rapida, capace di punire puntualmente il colpevole, rappresentano nella concezione paganiana due esigenze insopprimibili, che vengono attentamente calibrate al fine di "ritrovare il giusto mezzo, che unisca insieme due contrarie ed opposte cose, cioè pubblica sicurezza ed esatto gastigo de' rei, cosicchè entrambe l'una all'altra non si oppongono, ma cospirino insieme allo stesso fine" (Considerazioni, 48). Le esigenze di prevenzione generale vengono così perseguite attraverso una giustizia rapida, capace di intervenire sollecitamente, onde punire in maniera adeguata ma sicura, il colpevole.
Gli obiettivi di prevenzione generale dei delitti non vanno, pertanto, perseguiti anteponendo le esigenze della difesa sociale a quelle, parimenti fondamentali, di sicurezza del cittadino, facendo, cioè, prevalere la finalità intimidativa sull'essenza della pena, che non deve mai prescindere dal rispetto dell'istanza proporzionalistica, bensì mantenendo in ogni caso ferma la necessità di rispetto della persona umana e dei suoi valori indistruttibili.

 

Trani Ius   /  Novità   /  Percorsi della giurisprudenza  /  Leggi   /  Opinioni  /  Riforme  /  Sezioni   /  Radici /   Home