Trani Ius   /  Novità   /  Percorsi della giurisprudenza  /  Leggi   /  Opinioni  /  Riforme  /  Sezioni   /  Radici /   Home
 
 

Una strada dalla quale non si torna indietro.

Sugli sviluppi giurisprudenziali in merito alla cura Di Bella e oltre.

di Francesco Patruno

 

(già pubblicata, in forma più ridotta -- e  non ancora aggiornata alla più recente giurisprudenza --
in Giurisprudenza di merito 2000, I, 34 ss. a commento di Pret. Lecce, sez. Maglie, ord. 15 aprile 1999).
    La serie di decreti resi inaudita altera parte tra la fine del 1997 e l’inizio del 1998 (tra i quali quello del 5 gennaio 1998) dall’allora Pretore di Maglie, dott. Carlo Madaro, e confermati tutti con l’ordinanza ex art. 669 sexies c.p.c. dell’11 febbraio 1998 dello stesso giudice, hanno aperto la giurisprudenza ad una maggiore consapevolezza del diritto alla salute e della libertà di cura dei cittadini ex art. 32 Cost. (1).
 
    Diverse sono le questioni sulle quali sia la dottrina che la stessa giurisprudenza si sono soffermate, specialmente in questi ultimi anni.
 
    Le soluzioni accolte sono, però, profondamente disomogenee e variegate
 
    Preliminarmente, ci si è interrogati su una questione squisitamente processuale: la competenza. In altri termini, il problema posto era nei seguenti termini: se, ai sensi dell’art. 442 c.p.c., fosse competente per le controversie aventi ad oggetto la richiesta di somministrazione di farmaci non compresi nel prontuario farmaceutico (2) il giudice del lavoro e dell’assistenza obbligatoria, ovvero, invece, il giudice civile ordinario.
 
    Sul quesito, la giurisprudenza non è riuscita, però, a giungere ad un’unanimità di consensi. Così mentre alcune ordinanze affermavano la competenza nel settore che ci riguarda del giudice civile ordinario, quale giudice della tutela dei diritti fondamentali della persona (3) , altre, invece, quella del pretore del lavoro in funzione di giudice della previdenza ed assistenza sociale obbligatoria (4).
 
    Per quanto mi riguarda, sembra che sia, ad ogni modo, più convincente la tesi secondo la quale spetta al giudice civile la competenza per le questioni che esulano dall’assistenza obbligatoria del S.S.N.

    Ritengo, in effetti, che l’espressione letterale “previdenza ed assistenza obbligatorie” vada intesa in senso stretto riferendola esclusivamente all’assistenza obbligatoria del S.S.N.: vale a dire a quei casi nei quali il Servizio Sanitario Nazionale consenta al paziente di poter usufruire gratuitamente di determinati e prestabiliti farmaci (cioè quelli indicati, nel prontuario farmaceutico, nella c.d. fasce A o B a totale o parziale carico del S.S.N.). 

    Si esula, invece, dall’assistenza obbligatoria in quei casi nei quali il costo del farmaco è posto a totale carico del paziente (c.d. farmaci di fascia C), ovvero in quelli nei quali il paziente è affetto da patologie “orfane di terapia” e, quindi, in grave pericolo di vita. In questi casi, non esisterebbe strictu sensu, stando alla normativa sul S.S.N., un diritto dei pazienti nei confronti delle autorità sanitarie ad ottenere la somministrazione gratuita dei farmaci di cui hanno bisogno o dei quali intendono far uso, in virtù della loro libertà di scelta. Il fatto, però, che non esista a livello di normazione primaria, ciò non esclude che un tal diritto non possa trovare fondamento nel dettato costituzionale (art. 32), che, come noto, prevale su ogni disposizione legislativa ordinaria.
 
    Per questo, l’art. 32 Cost., per ogni giudice italiano che si occupi della materia dovrebbe costituire la matrice alla quale far riferimento, si evincerebbe chiaramente che il diritto alla salute sia diritto inviolabile, diritto primario assoluto, non suscettibile di affievolimento: insomma, un diritto perfetto pienamente azionabile e tutelabile ex art. 24 Cost. In sede di Assemblea Costituente, tale diritto alla salute fu considerato «il primo requisito essenziale per la libertà dell’individuo» (5) e, dunque, un attributo stesso delle persone (6).
 
    In altre parole, al pari di ogni diritto fondamentale garantito dalla Costituzione, deve esserci per il cittadino un rimedio azionabile a tutela della situazione giuridica soggettiva lesa, un mezzo giuridico cioè per agire e reagire all’inerzia di altri soggetti, uno strumento per rimuovere gli ostacoli che si frappongono al godimento pieno di tali diritti. Non sfugge che, anche dopo la legge istitutiva del S.S.N. (l. n. 833/78) il legislatore ordinario ha voluto mediare tra esigenza di tutela del diritto dei cittadini all’assistenza sanitaria ed i limiti di bilancio e di spesa derivante dalla scarsezza delle risorse disponibili, in un’ottica di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica. In altre parole, come si osservava nell’ordinanza di Pret. Lecce – Sez. Maglie dell’11 febbraio 1998,  «il Ministero della Sanità non può dare tutto a tutti» e deve fare delle scelte per rispettare il tetto di spesa annuale disponibile e spendibile per l’assistenza sanitaria. Cionondimeno, sempre in quell’ordinanza, si osservava che «il principio che in materia di diritti fondamentali della persona, fra cui il diritto soggettivo alla salute, non è ammissibile una degradazione della tutela primaria di rango costituzionale ad una tutela demandata alla mediazione del legislatore ordinario o addirittura alla mediazione dei regolamenti e circolari del Ministero della Sanità o dalle circolari delle Aziende Sanitarie Locali». Laddove, quindi, il S.S.N. e gli altri enti locali, non siano in grado di fornire adeguate ed efficaci risposte alle esigenze terapeutiche dei cittadini, costoro hanno il sacrosanto diritto, rinveniente dalle norme costituzionali, di rivolgersi al Giudice e, primariamente, al Giudice Ordinario, onde ottenere quello che le autorità a ciò preposte non riescano a fornire gratuitamente, poiché vincolate all’applicazione di atti amministrativi (il prontuario farmaceutico nazionale).
 
    Alla luce di tanto, deve affermarsi la competenza del Giudice Ordinario ed escludersi, per contro, la competenza sia
del Giudice del Lavoro che del Giudice Amministrativo. Entrambi, infatti, hanno una cognizione limitata, il primo, solo
dei farmaci, approvati dal prontuario farmaceutico nazionale, totalmente o parzialmente carico del S.S.N. e che, quindi, sono riconducibili nell’ambito dell’assistenza obbligatoria dello stesso S.S.N.; il secondo, invece, ha una cognizione limitata solo «agli interessi legittimi riconducibili alla legittimità dell’azione delle strutture sanitarie pubbliche preposte alla gestione del servizio-salute».
 
    A tacitazione di qualsivoglia incertezza, sarebbe, comunque, quanto meno auspicabile ed opportuno che si pronuncino, per es., grazie ad un regolamento di competenza, le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
 
    A tale già insormontabile dilemma, peraltro, se ne aggiunge un altro, strettamente correlato al precedente: vale a dire quello relativo alla giurisdizione nel caso in cui il paziente, rivoltosi al Servizio Sanitario Nazionale, onde ottenere la somministrazione gratuita di un farmaco, ne riceva da questi un diniego, e, quindi, intenda impugnare un tal rifiuto.
    
Il quesito è, allora, se sul punto possa dirsi che sussista la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, atteso che  l’art. 33, comma 2, lett. f, del D. Lgs. n. 80 del 1998, esclude dal novero delle controversie sottoposte alla giurisdizione esclusiva dell’A.G.A. quelle relative ai rapporti individuali di utenza con soggetti privati, riducendo in maniera consistente l’ambito della giurisdizione amministrativa affermata dal legislatore senza alcuna limitazione (7).
 
Un ulteriore ordine di problemi affrontati dai giudici era quello concernente la possibilità o meno di poter ordinare la dispensazione gratuita del farmaco in questione (nel nostro caso la somatostatina) previa disapplicazione del provvedimento di classificazione farmaceutica adottata dalla Commissione Unica del Farmaco (Cuf), nella parte in cui includeva nella fascia a totale carico del paziente un prodotto essenziale per la vita dell’assistito.
 
    Sul punto, occorre precisare che, specie nel corso di questi ultimi anni, si è assistito ad un graduale mutamento di
tendenza nella giurisprudenza.
 
    È principio ormai pacifico in giurisprudenza, infatti, che il diritto all’assistenza sanitaria trova il suo diretto fondamento nell’art. 32 Cost. che definisce il diritto alla salute come «fondamentale diritto dell’individuo» e che, come tale, è oggetto di primaria tutela.
 
    La stessa C. Cost., in special modo, in alcune sue pronunce interpretative, tra le quali la n. 184 del 1986, nel riconoscere al diritto alla salute una posizione soggettiva autonoma, capace di imporsi anche nei rapporti tra privati, ha implicitamente statuito il valore immediatamente precettivo e, dunque, direttamente operativo nei rapporti intersoggettivi (siano essi pubblici e privati), e non meramente programmatico (cioè diretto unicamente al legislatore) della norma costituzionale (8).
 
    La Cassazione, poi, nella sua sentenza n. 12218 del 1990, ha ammesso a chiare lettere che «in presenza dell’estrema gravità delle condizioni di salute in cui versa il cittadino e dell’impossibilità di ottenere dalle strutture pubbliche prestazioni adeguate … la pretesa del cittadino al riconoscimento ed al rimborso delle spese ha consistenza di diritto soggettivo perfetto, la cui tutela è demandata alla giurisdizione dell’a.g.o.» (9).
 
    Sulla base di questa impostazione, la C. Cost. con un’ulteriore sentenza n. 992 del 1988 ha sancito l’obbligo per lo
Stato di assicurare in concreto la possibilità di cura ai cittadini, dichiarando l’illegittimità costituzionale di quelle norme
della legge finanziaria per l’anno 1984 (l. 27 dicembre 1983 n. 730) che non consentivano il rimborso delle spese per
le prestazioni di diagnostica specialistica ad alto costo eseguite presso strutture private non convenzionate, allorché
queste ultime fossero le uniche detentrici delle relative apparecchiature e gli accertamenti risultassero indispensabili.
 
    Lo stesso Giudice delle Leggi, peraltro, con sua successiva giurisprudenza, ha tentato di mitigare l’assolutezza del
diritto alla salute, affermando che la tutela accordata ex art. 32 Cost. deve leggersi come diritto condizionato «alla determinazione degli strumenti, dei tempi e dei modi di attuazione della relativa tutela da parte del legislatore ordinario» (10).
 
    In tale maniera, si è cercato di mediare tra le esigenze di tutela del diritto del cittadino all’assistenza sanitaria ed i limiti (di bilancio e di spesa) delle risorse disponibili, in un’ottica di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica.
 
    L’orientamento giurisprudenziale formatisi sul punto ha, quindi, tentato di stabilire i limiti entro i quali il potere dell’amministrazione sanitaria possa esercitare il proprio potere di azione ingerendosi in questo fondamentale diritto.
 
    L’opinione prevalente che si è consolidata riconosce il diritto alla salute quale diritto che si impone con assolutezza
ove le strutture sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale non offrano adeguati rimedi alternativi ai bisogni del paziente
assistito. In tal maniera, la stessa discrezionalità dell’Amministrazione ne viene fortemente svilita. 
 
    Si è così affermato che detto diritto sia tutelabile dinanzi al giudice ordinario ex art. 2 l. 20 marzo 1865 n. 2248, All. E, e che la dispensazione di farmaci, ritenuti indispensabili nella cura di particolari stati morbosi, vada garantita, previa disapplicazione del prontuario farmaceutico ai sensi dell’art. 5 sempre della l. 2248 cit. (11).
 
    Nello stesso senso si muove pure la giurisprudenza cautelare che ha concesso l’erogazione gratuita di farmaci indispensabili per la cura di patologie gravi insensibili ai tradizionali metodi di cura (le c.d. terapie ufficiali).
 
    Addirittura, si è ammessa la dispensazione di farmaci non ancora registrati nel prontuario farmaceutico sulla base della considerazione che l’esclusione del medesimo farmaco dal predetto prontuario, che sia necessario per curare uno stato morboso grave, non giustifica il «sacrificio del diritto alla salute» (12).
 
    Anche in relazione alla tematica che ci riguarda, la giurisprudenza ha tranquillamente ordinato la dispensazione gratuita del farmaco richiesto, previa disapplicazione del provvedimento di classificazione farmaceutica adottato dalla Cuf (13).
 
    Dinanzi a questa sorta di mobilitazione nazionale dei giudici, anche la giustizia amministrativa non rimaneva a guardare.
 
    Per questo, i giudici amministrativi avevano dapprima chiesto alla Cuf di inserire la costosa somatostatina nell’elenco speciale  (previsto dall’art. 1, comma 4, d.l. 21 ottobre 1996 n. 536, conv. dalla l. 23 dicembre 1996 n. 648) dei farmaci erogabili, in mancanza di valida alternativa terapeutica, a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale (14).
 
    Di fronte, però, al silenzio-rifiuto dello stesso organo di politica farmaceutica, il medesimo giudice amministrativo
sospendeva la decisione dello stesso organo amministrativo che, pur avendo avviato (in via informale) sul piano nazionale
la procedura di sperimentazione della terapia, reiterava il proprio rifiuto di inserire la somatostatina nell’elenco appena menzionato (15).
 
    Con tale decisione, i giudici amministrativi, ritenendo avviata la sperimentazione, avevano disposto l’erogazione gratuita
del farmaco su tutto il territorio nazionale sino alla fine della sperimentazione in atto. Questa pronuncia riceveva l’autorevole avallo dell’organo supremo di giustizia amministrativa (16).
 
    Sennonché, tale orientamento liberale della giurisprudenza è stato prontamente imbrigliato dal c.d. Decreto Bindi (d.l.
17 febbraio 1998 n. 23) che, come è stato notato, «con ferrea determinazione, ha negato agli ammalati indigenti “rifiutati”
dalla sperimentazione, la possibilità di essere curati con la terapia farmacologica messa a punto dal noto fisiologo modenese» (17).
 
    Si veniva a creare, come facile immaginare, un’ingiustificata disparità di trattamento tra i pazienti.
 
    Per questo, il Cons. St., sez. IV, con due distinte ordinanze del 24 febbraio 1998 nn. 349 e 350, sollevava eccezione di costituzionalità della normativa de qua, per violazione degli artt. 3, 32, 70 e 77 Cost.
 
    Riluttante ad obbedire all’ordine del giudice amministrativo, nel frattempo, il Ministero della Sanità proponeva ricorso al Tar Lazio volto a nominare un commissario ad acta per l’esecuzione dell’ordinanza già resa dalla medesima Corte.    
 
    Quest’ultima accoglieva il ricorso nominando commissario ad acta per i necessari provvedimenti del caso il direttore pro tempore dell’Istituto Superiore di Sanità (18).
 
    Il Consiglio di Stato, mentre divampava la polemica circa l’apertura di un inedito conflitto di attribuzioni tra giudici amministrativi e potere esecutivo, con la penna di un collegio diverso da quello che aveva validato l’intervento del Tar Lazio, accoglieva il gravame del Ministero della Sanità (19), suscitando le critiche di parte della dottrina (20).
 
    Nel frattempo, però, il Parlamento, dopo un infuocato dibattito, convertiva, con modificazioni, in legge il Decreto Bindi (l. 8 aprile 1998 n. 94 (21).
 
    Nelle more del giudizio di costituzionalità del decreto legge in questione, e già all’indomani dell’entrata in vigore del d.l. 17 febbraio 1998 n. 23, però, alcuni giudici della cautela, senza indugio, obbedirono a tale provvedimento normativo, rigettando, con ordinanza, tutte le rimostranze tese ad ottenere l’approvvigionamento gratuito della somatostatina (22), anche se, in via cautelare urgente, comunque, ordinavano alle diverse farmacie ospedaliere o degli enti sanitari di mettere a disposizione dei pazienti ricorrenti il farmaco de quo, essendo notoria la difficoltà di reperimento del medicamento presso le farmacie pubbliche. 
 
    Non solo. Deve aggiungersi che la giurisprudenza, peraltro, era altresì abbastanza divisa sui profili di incostituzionalità
del Decreto Bindi. Se per alcuni giudici della cautela (23) nessuna censura di incostituzionalità poteva essere sollevata in riferimento al d.l. 23/98; per Pret. Lecce - Sez. Maglie, ord. 15 aprile 1998(24) , esistevano, invece, ben sei profili di incostituzionalità, variamente articolati che investivano l’intero decreto, compreso il preambolo.
 
    Finalmente, con C. Cost. 26 maggio 1998 n. 185, si censurava il Decreto Bindi, così come convertito dalla l. n. 94
del 1998, per violazione degli artt. 3 e 32 Cost., «nella parte in cui non prevede[va] l’erogazione a carico del servizio
sanitario nazionale dei medicinali impiegati nella cura delle patologie tumorali, per le quali è disposta la sperimentazione
di cui all’art. 1, a favore di coloro che versino in condizioni di insufficienti disponibilità economiche, secondo i criteri stabiliti
dal legislatore, nei limiti oggettivi, soggettivi e temporali di cui in motivazione», mentre rigettava, dichiarando non fondata la questione di legittimità, della legge de qua, in relazione agli artt. 70 e 77 Cost., vale a dire con riguardo all’ammissibilità delle c.d. leggi-provvedimento nell’ordinamento costituzionale italiano (25).
 
    Il Governo, a questo punto, in attuazione della sentenza del Giudice delle leggi, con d.l. 16 giugno 1998 n. 186, recante Disposizioni urgenti per l’erogazione gratuita di medicinali antitumorali in corso di sperimentazione clinica, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 185 del 26 maggio 1998, convertito con modificazioni nella
l. 30 luglio 1998 n. 257, ammetteva agli studi osservazionali (in altri termini, alla cura a base di somatostatina del Prof. Di Bella), senza alcuna discriminazione, i pazienti affetti da patologie tumorali per i quali, sulla base di elementi obiettivi, non esistevano valide alternative terapeutiche tramite l’impiego di medicinali o trattamenti già autorizzati per le proprie patologie, purché avessero prestato il proprio consenso informato.
 
    Sembrava, dunque, che la vicenda fosse destinata ad esaurirsi in tale maniera. Essa ha avuto, però, ulteriori ed inaspettati strascichi giurisprudenziali.
 
    Il primo è da porre direttamente in relazione all’avvio, da parte del Pretore di Lecce – Sez. di Maglie, di una sorta di sperimentazione parallela a quella ufficiale da parte del Ministero della Sanità.
 
    Le prime indiscrezioni sugli esiti negativi della sperimentazione, infatti, alimentavano voci circa la non limpida conduzione della medesima, soprattutto in relazione ai dosaggi propinati ai pazienti ed ai componenti di alcuni complessi vitaminici rispetto a quelli previsti (26).
 
    Per questo, il giudice leccese, allorché furono comunicati i primi risultati sugli studi osservazionali condotti che
sembravano non dare esiti positivi, con ordinanza del 28-29 luglio 1998 (27) , ordinando una consulenza tecnica medico-legale, disponeva la trasmissione degli elenchi dei pazienti neoplastici che avessero usufruito del c.d.
“multitrattamento Di Bella” «al di fuori della sperimentazione ufficiale» ad un gruppo di periti, al fine di acquisire
«dati certi sull’efficacia e sui limiti di validità» di tale terapia.
 
    Come era facile immaginare, il Presidente del Consiglio dei Ministri propose conflitto di attribuzione dinanzi alla
Corte Costituzionale contro Pret. Lecce - Sez. di Maglie, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza pretorile del 28-29
luglio 1998 e i relativi atti consequenziali ed invocando come parametri gli artt. 23, 95, 97 e 102 Cost. La C. Cost.,
ord. 27 novembre 1998 n. 385 (28) dichiarava ammissibile il conflitto.
 
    Con sentenza 2 aprile 1999 n. 121 (29), il Giudice delle leggi accoglieva il conflitto di attribuzione proposto dal
Presidente del Consiglio dei Ministri e, per l’effetto, annullava l’ordinanza pretorile impugnata e gli atti ad essa
consequenziali. La ragione di questa pronuncia risiederebbe nel fatto che il Pretore di Lecce – Sez. di Maglie, con
il proprio provvedimento, prefigurava «un accertamento finalizzato alla rivalutazione dei giudizi resi dagli organi tecnico-scientifici che hanno coordinato la sperimentazione» poiché «la consulenza tecnica d’ufficio» non era «circoscritta
alle patologie tumorali di cui [erano]… affetti i ricorrenti nel processo» ma si estendeva, con modalità tenute nel vago,
«ad ogni possibile caso ulteriore, estraneo alle procedure della sperimentazione come delineate dai due d.l. nn. 23 e 186
del 1998».
 
    In altri termini, con quell’ordinanza, il giudice aveva demandato ai consulenti un accertamento assai ampio circa gli
effetti prodotti dalla terapia Di Bella «sia sui pazienti ammessi alla sperimentazione sia su quelli che in qualsiasi modo,
e in ogni parte d’Italia, si siano sottoposti alla cura per scelta autonoma».
 
    Ne conseguiva che il Pretore aveva utilizzato «a fini impropri, un istituto del processo in modo da farlo risultare obiettivamente in concorrenza con la complessa procedura di sperimentazione prevista dai due decreti-legge» citati.
 
    Di qui, per i Giudici delle leggi, l’abnormità del provvedimento pretorile  che aveva ritenuto di «avviare una consulenza
che per dimensioni, materiale da esaminare, pertinenza di esso al processo, trascende[va] l’ambito del giudizio, per porsi
quale momento di verifica e controllo dell’intera sperimentazione effettuata in base al d.l. n. 23 del 1998, se non addirittura quale sperimentazione alternativa (il che esula, ovviamente, dalla sfera delle sue attribuzioni)».
 
    Concludeva, pertanto, la Corte che non spettava «al pretore di ordinare l’espletamento di una consulenza tecnica
d’ufficio su pazienti, diversi dai singoli ricorrenti nel giudizio di merito, finalizzata ad accertare, in via generale, la validità
della “cura Di Bella”».
 
    In ossequio alla pronuncia della Consulta, ma circoscrivendone la portata invalidante dell’ordinanza con la quale aveva ammesso la consulenza tecnica d’ufficio (ex art. 159 c.p.c.), il pretore di Lecce, Sez. di Maglie, con ord. 15 aprile 1999
(30)  ha confermato un gran numero di decreti d’urgenza emessi, sulla base della dichiarata utilizzabilità della relazione nel frattempo consegnata dai consulenti d’ufficio per la sola parte riguardante i pazienti ricorrenti (ancora in vita). 
 
    Un secondo ed ulteriore strascico giurisprudenziale, poi, lo si è avuto con delle vicende che hanno a lungo occupato i
maggiori organi di informazione e di stampa e che hanno commosso l’intera Italia.
 
    La prima venuta agli onori della cronaca riguardava la piccola C.C., una bambina di otto anni, affetta da leucemia
linfatica acuta.
 
    La piccola era in cura al 29 agosto 1997 presso la Clinica oncoematologica pediatrica dell’Università di Padova
ove si sottoponeva, periodicamente, a dolorosissimi cicli di chemioterapia che, a detta dei medici curanti, avrebbe dato
una probabilità di guarigione del 70% se la malattia fosse stata curata secondo il programma siglato AIEOP 9502 per la
durata di due anni e, quindi, sino all’agosto del 1999.
 
    I genitori, però, non sopportando più le sofferenze continue alle quali la stessa era sottoposta, decisero, dal febbraio
1998, avendo avuto conoscenza della terapia Di Bella, di sospendere la chemioterapia e di somministrare, in sua vece, la terapia del fisiologo modenese. Avendo compiuto solo un ciclo di sei mesi di chemioterapia ed ottenuto un risultato,
peraltro non definitivo e consolidato, consistente nella remissione totale della malattia, su segnalazione della Clinica citata,
la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, acquisiti tutti gli elementi di valutazione, in data 8 aprile 1998, presentava, nell’interesse della minore, ricorso al Tribunale per i minorenni di Venezia per l’adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 330 o 333 c.c.
 
    Nel corso del giudizio, vennero sentiti sia medici oncologi dell’Università di Padova, sia quello di fiducia dei genitori,
e vennero raccolte informazioni sui genitori della piccola, dalle quali emergeva che gli stessi si erano «sempre preoccupati
di curare la figlia, dal punto di vista materiale e morale» interpellando sempre «professionisti abilitati all’esercizio della professione medica, specializzati in oncologia». D’altro canto, però, non si ignorava che sia con le cure antitumorali
tradizionali, sia con la c.d. multiterapia Di Bella, l’esito positivo, vale a dire completa e definitiva remissione della malattia,
è, sotto ogni riguardo, totalmente incerto. Alla luce di tanto e considerando anche la Convenzione di Strasburgo sui diritti dell’uomo e la biomedicina del 19 novembre 1996 (31), ai sensi della quale per il consenso ad un trattamento sanitario il
parere del minorenne è considerato elemento determinante in funzione dell’età e del suo livello di maturità (art. 6), il P.M.Minori, in data 2 giugno 1998, revocando il proposto ricorso, chiedeva che il tribunale «comunque, dichiari non
luogo a provvedere in ordine alla decadenza o all’affievolimento della potestà dei genitori» della minore in ordine al caso
in esame. Il tribunale per i minorenni, poi, con decreto 7 ottobre 1998, dichiarava che, allo stato, non erano ravvisabili comportamenti dei genitori per la stessa bambina pregiudizievoli riguardo alle sue necessità terapeutiche (32).
 
    Purtroppo, però, la cura Di Bella, sulla minore, non dava gli esiti sperati.
 
    Per questo, ella moriva per sopravvenute complicazioni e dopo essere stata sottoposta ad una serie di interventi
chirurgici, a metà dell’anno 1999.
 
    Per tale ragione, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia dava avvio a delle indagini (penali) onde determinare se nel caso di specie vi fossero state delle responsabilità.
 
    Il secondo caso è simile al primo. Anch’esso ha destato nell’opinione pubblica un acceso dibattito.
 
    Nel caso di specie, si trattava di un bambino marchigiano di quasi dieci anni, al quale era stato diagnosticato nel 1998
un osteosarcoma osteoblastico intramidollare, ad alto grado di malignità.
 
    Anche qui, i genitori avevano avviato una serie di cure, non provate scientificamente, portando il minore in Germania.
 
    Per questo, la direzione sanitaria dell’Istituto di clinica pediatrica di Ancona (Ospedale Salesi) informava di ciò il P.M. presso il Tribunale per i minorenni delle Marche.
 
    Questi ravvisava nel comportamento dei genitori del minore un rifiuto a fargli intraprendere idoneo trattamento e
chiedeva, pertanto, al Tribunale per i minorenni di voler disporre la sospensione della potestà genitoriale ed ordinare l’immediato ricovero quoad vitam, presso il Salesi. Con Trib. min. decr. 22 ottobre 1998, i giudici del capoluogo
marchigiano accoglievano le richieste del P.M.M. e veniva designato un tutore provvisorio del piccolo nella persona
di un avvocato.
 
    Il provvedimento era notificato ai genitori il successivo 26 ottobre presso il reparto di oncoematologia del Salesi,
ove gli stessi avevano, proprio in quella data, ricoverato il bambino. In pari data, però, il medico curante del Salesi,
ricevuta dichiarazione dei genitori di essere Testimoni di Geova e, quindi, di rifiutare decisamente ed opporsi a qualsiasi emotrasfusione praticata sul figlio, si preoccupava di ciò nella evenienza di un intervento chirurgico.
 
    Per questo, chiedeva l’autorizzazione al Tribunale per i minorenni di poter procedere a trasfusione in caso di necessità.
 
    Sentiti i parenti ed i genitori del piccolo, nonché dopo aver raccolto informazioni su questi ultimi, emergeva che gli
stessi si erano sempre curati del minore, seguendolo attentamente, giacché di salute molto cagionevole, fragile e
predisposto a frequenti tonsilliti, disturbi asmatici ed allergici. I genitori, quindi, non si erano mai opposti al programma terapeutico proposto dall’équipe medica del Salesi: si erano recati in Germania al solo scopo di approfittare dei tempi
morti tra la biopsia eseguita nell’ottobre 1998 ed il suo esito (avuto a metà dello stesso mese).
 
    Nel febbraio 1999, il tutore comunicava al tribunale per i minorenni che il minore aveva terminato il ciclo di chemioterapia pre-operatoria e che, pertanto, doveva essere sottoposto ad intervento chirurgico di amputazione della gamba destra (sulla quale il tumore era localizzato) presso l’Ospedale Rizzoli di Bologna. La richiesta era ritenuta inammissibile dal magistrato,
in quanto il potere decisionale in merito apparteneva proprio al tutore.
 
    Con decreto 9 marzo 1999, il tribunale per i minorenni esonerava dall’incarico l’avvocato e nominava in sua vece un professore di oncologia medica dell’Università di Ancona, tenuto conto della gravosità dell’incarico e della necessità di conoscenze mediche specifiche non proprie del bagaglio culturale di un avvocato. Con decreto del 16 marzo 1999, palesemente abnorme, facendo leva sugli artt. 78 c.p.c. e 320-321 c.c., i giudici del tribunale anconetano revocavano il provvedimento del 22 ottobre precedente, ed i genitori venivano reintegrati nella loro potestà parentale, ma con un limite:
era, infatti, nominato curatore speciale «per quanto atteneva ad ogni decisione in ordine alle terapie mediche» che il minore avrebbe dovuto effettuare, lo stesso Oncologo di Ancona.
 
    Avverso tale decreto, i genitori proponevano reclamo difendendosi, nel merito, con il fatto che il loro comportamento
era legittimo e motivato dalla gravità del male, che giustificava il ricorso a terapie alternative (il metodo Di Bella).
 
    In corte d’appello, i familiari del minore affermavano anche che non erano contrari all’applicazione delle cure
programmate dal Rizzoli di Bologna, bensì volevano sperimentare, prima dell’intervento chirurgico e per un arco di tempo
non inferiore a due mesi, la terapia Di Bella.
 
    La corte d’appello di Ancona con successivo decreto del 26 marzo 1999 riteneva non pertinenti l’applicazione degli
artt. 320-321 c.c. e 78 c.p.c., previsti per le ipotesi di conflitto di interessi d’ordine patrimoniale, tanto più che in tema di
scelte terapeutiche non era, di regola, ravvisabile un vero conflitto d’interessi tra genitori e figli, tutti, invece, accomunati
dallo stesso interesse e dalla medesima finalità. La Corte, peraltro, osservava che il rimedio giuridico onde mettere il tribunale
in condizione di supplire alla scelta del genitore, qualora si accerti che questa sia pregiudizievole per il minore è l’art. 333 c.c.
 
    Nel caso di specie, i giudici notavano che le possibilità di sopravvivenza dopo l’intervento erano minime.
    Alla luce di tanto, si riteneva che non potevano i giudici costringere il piccolo ad una terapia, oltretutto, da lui respinta,
con un impatto psicologico devastante per lo stesso. Per questo, la corte d’appello revocava il decreto reclamato e
reintegrava i genitori nella piena potestà parentale (33).
 
    Tuttavia, pure qui, gli sforzi compiuti non davano gli esiti sperati ed il bambino, dopo l’amputazione della gamba
destra, affetta dal tumore, nel settembre ’99, moriva a Senigallia il 16 aprile 2000, nell’ospedale nel quale era stato
ricoverato.
 
    Queste due vicende emblematiche descritte non solo le uniche (34).
 
    La strada aperta con l’ordinanza dell’11 febbraio 1998 ha indubbiamente avuto ripercussioni ed ha inciso pure in
altri ambiti della sanità, dando sempre maggiore rilievo al diritto alla salute, quale valore costituzionalmente tutelato.
 
    Così, in epoca recente, Pret. Bari, decr. 1° giugno 1999 (confermato ex art. 669-sexies c.p.c. da Trib. Bari ord. 27 settembre 1999 (ancora inedita)) ha, in via cautelare ex art. 700 c.p.c., ordinato ad una AUSL pugliese di consentire
ad una paziente affetta da grave osteoporosi, epatopatia cronica evoluta in cirrosi e diabete mellito, con riconoscimento
di invalidità totale, di usufruire gratuitamente (stante le sue precarie condizioni economiche e l’alto costo della cura) di prestazioni di Ossigeno Terapia Iperbarico (OTI). Ed in tempi ancor più recenti, Trib. Trani - Sez. Ruvo di Puglia, (decr. 27 ottobre 1999) ha, sempre ex art. 700 c.p.c., ordinato ad un’altra AUSL pugliese di somministrare gratuitamente ad un
paziente sofferente del morbo di Parkinson (degenerato in morbo di Alzheimer) un farmaco indispensabile per la cura,
a base di donepezil, tenuto conto delle condizioni economiche dello stesso e del costo del farmaco (35).
 
    Con  successiva ord. 1° marzo 2000, tuttavia, quel decreto reso inaudita altera parte veniva revocato dallo stesso
organo giudiziario con la motivazione che apparterrebbe alla competenza funzionale del giudice del lavoro, quale giudice
della previdenza ed assistenza obbligatoria, il potere di disporre l’erogazione gratuita del farmaco, già sperimentato ed
inserito nel provvedimento di catalogazione dei farmaci, nella fascia a totale carico dell’assistito (fascia C), essendo il
costo del farmaco, al più, detraibile con la annuale dichiarazione dei redditi.

 

--------------------------------------------

(1) Il testo dell’ordinanza può consultarsi in Guida al diritto n. 12/1998, 24 ss., nonché in appendice a Madaro,
Il camice e la toga, Milano-Lecce 1998, 59 ss

(2) Per la verità, il prontuario terapeutico nazionale, gestito dal Ministro della sanità, istituito con la l. 833 del 1978, e nel quale erano esclusivamente inseriti i farmaci a carico esclusivo del S.S.N., individuati in base a criteri di efficacia terapeutica e di economicità del prodotto, è stato abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 1994, per effetto dell’art. 8 l. 23 dicembre 1993 n. 537. Questa nuova legge ha ridisciplinato il regime di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria, prevedendo, tra l’altro, la suddivisione dei farmaci in tre classi, di cui la A comprende farmaci per malattie croniche che sono a totale carico del S.S.N., la B quelli che lo sono parzialmente e la C quelli che, invece, sono a totale carico del paziente. Peraltro, la medesima legge ha deputato un’apposita commissione (denominata, appunto, Commissione Unica del Farmaco, di seguito Cuf) alla catalogazione farmaceutica nelle suddette classi. Pertanto, oggi, è più corretto parlare di provvedimento di catalogazione della Cuf, anche se la dottrina e la giurisprudenza recenti non mancano di utilizzare ancora la denominazione di prontuario farmaceutico per indicare gli elenchi dei farmaci inseriti nelle tre classi.

 

 

 

(3) Pret. Pistoia ord. 5 nov. 1997, in Guida al diritto n. 12/1998, 36; Pret. Maglie ord. 11 febbraio 1998 cit.; Pret. Roma ord. 26 gennaio 1998, ivi, 37; Pret. Prato ord. 26 gennaio 1998, ivi, 40; Pret. Roma ord. 9 marzo 1998, ivi, 45; Pret. Monza ord. 7 marzo 1998, in Foro It. 1998, I, 1678 ss., con nota di richiami; Pret. Pistoia ord. 26 novembre 1997 (inedita); Trib. Trani ord. 30 novembre 1998 (ancora inedita); Trib. Trani ord. 29 marzo 1999, ivi, 1999, I, 3395 ss. con nota di riferimenti di Lanotte; Trib. Trani ord. 20 luglio 2000 in questo sito web.

(4) Pret. Pistoia ord. 9 marzo 1998, ivi, 50; Pret. Milano ord. 26 gennaio 1998, ivi, 43; Pret. Firenze ord. 24 febbraio 1998 e Pret. Catania ord. 23 febbraio 1998, in Foro It. 1998, I, 1331 ss., con nota di richiami; Pret. Catania ord. 17 e 21 gennaio 1998 e Pret. Catanzaro ord. 26 gennaio 1998, ivi, 641; Pret. Macerata decr. 12 gennaio 1998, ivi, 642; Pret. Putignano ord. 26 maggio 1998, ivi, 2026 ss., con osservazione di Izzo, Il ricorso è mio e lo decido io. La competenza funzionale a decidere sulle richieste di somministrazione gratuita di farmaci fuori prontuario.

(5) Così l’on.le Meringhi, in polemica con l’on.le Sullo, in Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori, II, 1219.
Nella seduta dell’Assemblea Costituente del 24 aprile 1947, l’on.le Sullo aveva affermato che l’allora art. 26 del progetto di Costituzione (attuale 32) «non afferma in realtà né diritti di libertà, né diritti sociali». Per questo ne aveva proposto tout court la soppressione.

(6) Cfr. Tommaseo, Orientamenti giurisprudenziali in materia di diritto alla salute, Studium iuris 2000, 404 ss., partic. 405. Ma anche, in generale, Principato, op. cit., 3853 ss.; Cherubini, Diritto alla salute, Nss. Dig. It., Appendice, VI, Torino 1986, 913 ss.; LucIani, Salute I), Diritto alla salute (dir. cost.), Enc. giur., XXVII, Roma 1991, ad vocem; Id., Il diritto costituzionale alla salute, in Dir. e società, 1980, 769 ss.; Caravita, La disciplina costituzionale della salute, ivi, 1984, 21 ss.; Santilli – Giusti, Salute II), Diritto alla salute (dir. civ.), ivi, Roma 1991, ad vocem; Smuraglia, Salute III), Diritto alla salute (dir. lav.), ivi, Roma 1991, ad vocem; C. Mortati, La tutela della salute nella Costituzione italiana, in Raccolta di scritti, III, Milano 1973, 433 ss.; Id., La tutela della salute nella costituzione italiana, in Riv. infortuni e mal. prof. 1961, 53 ss., il quale collega l’art. 32 ai «principi fondamentali».

(7) Per questo, è stata sollevata eccezione di costituzionalità TAR Lazio - Sez. Latina,  ord. 4 maggio 1999 n. 371, in Giust. Civ. 1999, I, 2526 ss.
Sui problemi riguardanti questa norma, cfr. anche Sassani, La nuova giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (artt. 33, 34 e 35 del d.lgs. n. 80 del 1998), in Riv. dir. proc. 1999, 1022 ss. In giurisprudenza, cfr. Cass., sez. un., 30 marzo 2000 n. 71 e 72, in Diritto & giustizia n. 14/2000, 37 ss., con commento di Evangelista, All’origine del «servizio pubblico» - La prima definizione dopo il decreto legislativo 80.
Deve ricordarsi, comunque, che la dottrina più recente risolve il quesito relativo alla giurisdizione affermando che «l’esclusione dalla previsione di giurisdizione amministrativa non significa attribuzione alla giurisdizione ordinaria, ma necessità di ricercare il giudice competente secondo il criterio base del riparto di giurisdizione (diritto/interesse legittimo)». L’interrogativo, quindi, «avrà risposta solo individuando la natura della posizione soggettiva da azionarsi». Così Piazza, Tutela giurisdizionale e risarcimento del danno ingiusto nel servizio sanitario e nel servizio farmaceutico, in Sanità pubblica 1999, 189, pure se l’autore ammetta che, nonostante la riforma, permanga in questa specifica materia una situazione di incertezza, data pure «la nota difficoltà di reperire univoci criteri distintivi tra diritti e interessi legittimi».

(8) C. Cost. 14 luglio 1986 n. 184, in Foro It. 1986, I, 2053 ss., ribadito da C. Cost. 27 ottobre 1988 n. 922, ivi, 1989, I, 1776 ss.

(9) Cass. 29 dicembre 1990 n. 12218; Cass. 3 ottobre 1996 n. 8661, ivi, 1996, I, 3331 ss., con nota di Caringella.

(10) C. Cost. 16 ottobre 1990 n. 455, ivi, 1992, I, 287 ss.; C. Cost. 15 luglio 1994 n. 304, ivi, 1994, I, 2607 ss.; C. Cost. 16 luglio 1999 n. 309, in Giust. Civ. 1999, I, 2580 ss., con nota di richiami, pronunciandosi sull’art. 37 della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale (l. 23 dicembre 1978 n. 833) e sugli artt. 1 e 2 d.p.r. 31 luglio 1980 n. 618, con una tipica sentenza additiva, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui, «a favore dei cittadini italiani che si trovano temporaneamente all’estero, non appartengono alle categorie indicate nell’art. 2 del medesimo decreto e versano in disagiate condizioni economiche, non prevedono forme di assistenza sanitaria gratuita da stabilirsi dal legislatore» [corsivo nostro]. Cfr. anche C. Cost. 17 luglio 1998 n. 267, in Giur. cost. 1998, 2076 ss., per la quale il diritto alla salute implica il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la sua tutela ed è garantito ad ogni persona come diritto costituzionale condizionato all’attuazione che il legislatore ne dà; C. Cost. 28 luglio 1995 n. 416, ivi 1995, 2978 ss., in Regioni 1996, 281 ss., con note di Mazzarolli e di Cammelli, ed in Giur. it. 1997, I, 157 ss. con nota di Coniglio.

(11) Cass. 22 aprile 1994 n. 3870, ivi, 1995, I, 577 ss.; Cass. 11 settembre 1996 n. 8241; Cass. 3 ottobre 1996 n. 8661 cit.; 12 giugno 1997 n. 5297, ivi, 1997, I, 2075 ss.
Cfr. recentemente Cass. 23 febbraio 2000 n. 2034 in Foro It. 2000, I, 1515 ss. con nota redazionale di Lanotte, con cui viene accolta la domanda di rimborso della spesa sostenuta dall’utente del S.S.N. per l’acquisto di un farmaco (nel caso di specie, l’Interferone beta-1b), indispensabile nella cura di gravi sindromi morbose (nella specie sclerosi multipla), non compreso nel Prontuario terapeutico italiano, ma commercializzato all’estero.
Da un punto di vista normativo, cfr. l’elargizione messa a punto dall’art. 1, comma 4, d.l. 21 ottobre 1996 n. 536 conv. in l. 23 dicembre 1996 n. 648, che prevede la gratuità dei presidi innovativi non autorizzati in Italia, ma commercializzati all’estero

(12) Pret. Catania ord. 8 gennaio 1996; Pret. Enna ord. 6 ottobre 1995 e Pret. Genova ord. 20 febbraio 1995, tutte ivi, 1996, I, 1470 ss.; Pret. Roma ord. 26 gennaio 1995; Pret. Torino ord. 25 marzo 1991, in Nuovo dir. 1991, 956, con nota di Ciauri, Appunti sul fondamentale diritto alla vita ed alla salut

(13) Pret. Macerata decr. 12 gennaio 1998 cit.; Pret. Catanzaro ord. 26 gennaio 1998 cit.; e provvedimenti citati sopra; Pret. Pistoia ord. 4 giugno 1998, in Foro It. 1998, I, 2589 ss., con nota di Lanotte, Decreto Bindi: multiterapia e polemiche. Contra, Pret. Bari ord. 1° giugno 1998, ivi.

(14) TAR Lazio, sez. I-bis, ord. 26 gennaio 1998 n. 225, in Guida al diritto, n. 12/1998, 10 ss.

(15) TAR Lazio, sez. I-bis, ord. 9 febbraio 1998 n. 384, in Foro It. 1998, III, 250 ss., con nota di richiami.

(16) Cons. St., sez. IV, ord. 24 febbraio 1998 n. 348, ivi, 212 ss.,  nonché in Guida al diritto, n. 12/1998, 13 ss.

 

(17) Lanotte, Decreto Bindi cit., 2591.
Il decreto Bindi è in Gazz. Uff. n. 39 del 17 febbraio 1998 ed è riprodotto in Riv. it. med. leg. 1998, 185 ss., ove, peraltro, è possibile consultare pure la nota sulla sperimentazione e l’impiego di nuove terapie farmacologiche del Comitato Nazionale per la Bioetica del 16 gennaio 1998 (91 ss.). Significativo che nella nota si legga che è lecito ad un medico «proporre ed attuare nuove terapie con tecniche o farmaci nuovi od utilizzati per fini diversi da quelli ufficialmente indicati, ma a condizione che sussista un oggettivo stato di necessità medica, implicante grave rischio per la vita e la salute, tale da giustificare tentativi estremi, purché dotati di una riconoscibile ragionevolezza».
 
(18) TAR Lazio, sez. I-bis, ord. 9 marzo 1998 n. 580, Foro It. 1998, III, 213 ed in Guida al diritto, n. 12/1998, 15 ss.

(19) Cons. St., sez. IV, ord. 24-25 marzo 1998 n. 518, Foro It., 1998, III, 212 ss., con nota di Lanotte; nonché in Guida al diritto, n. 14/1998, 92.

(20) Taglienti, L’ordinanza introduce il «pericoloso» principio che una pronuncia valida può non essere eseguibile, ivi, 93.

(21) Ivi, n. 17/1998, 14 ss., con nota di Taglienti, Cinque miliardi ai Comuni per gli indigenti in attesa della decisione della Consulta.

(22) Pret. Monza ord. 7 marzo 1998 cit.; Pret. Firenze ord. 24 febbraio 1998 cit.; Pret. Catania ord. 23 febbraio 1998 cit.; Pret. Modena ord. 18 marzo 1998 (inedita); Pret. Firenze ord. 20 febbraio 1998 (inedita).

(23) Pret. Firenze ord. 24 febbraio 1998 cit.; Pret. Catania ord. 23 febbraio 1998 cit. e Pret. Monza ord. 7 marzo 1998 cit..

(24) Inedita.

(25) La sentenza della Consulta è in Foro It. 1998, I, 1713 con nota di commento di Izzo; in Giur. cost. 1998, 1510 ss., con nota di Anzon, e con commento di Principato, L’immediata precettività dei diritti sociali ed il «contenuto minimo del diritto fondamentale alla salute», ivi, 3853 ss.; nonché in Guida al diritto, n. 22/1998, 12 ss., con commenti di Gatti, Per il decreto Di Bella una bocciatura a metà: e ora il Governo dovrà rivedere le norme, di Guzzetta, Con un check-up completo sulla normativa scoperta la lesione del diritto alla salute, di Caruso, Solo un tempestivo intervento del legislatore può scongiurare la «soluzione giudiziaria», e di Zanetta, La Consulta sgombra il campo dalle polemiche ma fa anche il test al nuovo sistema sanitario.

(26) I sospetti circa alcune irregolarità verificatesi nella sperimentazione sarebbero state confermate dalle indagini del Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Torino, dott. Raffaele Guariniello, il quale avrebbe verificato l’utilizzo di farmaci «guasti e imperfetti». In particolar modo, sarebbero stati usate soluzioni di retinidi in scadenza e dosi di axeroftolo palmitato dimezzate. Sul punto, cfr. la notizia fornita dagli organi di stampa. Tra i tanti, Sole 24 Ore, 8 settembre 2000, 8, I giudici riaprono il «caso Di Bella».

I primi risultati (negativi) della sperimentazione, concernenti quattro dei dodici protocolli, comunque, furono pubblicati nella Gazz. Uff. del 5 agosto 1998 n. 181. Dopo le verifiche ufficiali circa la validità del metodo Di Bella che non avrebbe dimostrato «attività», il Ministro della Sanità, preso atto del parere della Commissione oncologica nazionale e della CUF, seguito pure dal Comitato etico nazionale (per il quale i risultati della terapia evidenziavano un «significativo grado di tossicità, eticamente non accettabile»), impediva l’arruolamento di nuovi pazienti, tagliando drasticamente lo stesso approvvigionamento di farmaci gratuiti a coloro che, anche solo il giorno dopo la pubblicazione del comunicato ministeriale, avessero scoperto di essere affetti da processi neoplastici rientranti nei rimanenti protocolli 4, 6, 8 e 10. Trattamento non diverso era riservato ai pazienti affetti da patologie rientranti nei protocolli 1, 3, 5, 7 e 9.  Con ord. 20 novembre 1998 (in Le leggi 1998, I, 4450), però, il Ministero della Sanità, su raccomandazione della Commissione oncologica nazionale e del Comitato etico, in base al quale doveva essere garantita la somministrazione della cura a pazienti che avessero riportato condizioni cliniche stabili, assicurava la regolare prosecuzione del trattamento ai pazienti la cui patologia non avesse subito involuzioni, indicando i parametri clinico-sanitari idonei ad accertare la stabilità della malattia.

(27) Inedita.

(28) In Foro It. 1999, I, 30, con nota di richiami.

(29) Ibidem, 1999, I, 1369 ss., con breve nota di richiami.

(30) In Giur. merito 2000, I, 32 ss.

(31) Il testo è in Riv. dir. inter. 1998, 549 ss., con commento di Sapienza, La Convenzione europea sui diritti dell’uomo e la biomedicina, ivi, 457 ss.

(32) Il testo della revoca del ricorso, con le relative motivazioni addotte trovasi in Dir. fam. 1999, 689 ss., ove, in postilla è possibile anche leggere il decreto del Tribunale per i minorenni del 7 ottobre 1998.

(33)  Il testo del decreto della Corte d’Appello è in Dir. fam. 1999, 659 ss.; in Nuova giur. civ. comm., 2000, I, 218 ss., con nota di commento di M. Grondona, Potestà dei genitori ed intervento del giudice; medicina ufficiale e medicina alternativa: un difficile (ma non impossibile) equilibrio; ed in Fam. e dir. 1999, 467 ss. con nota di Lena; quelli del Tribunale per i minorenni di Ancona del 22-28 ottobre 1998, 9-10 marzo 1999 e 16 marzo 1999, sono ivi, 689 ss., in postilla.

(34) Per un terzo caso recentemente pubblicato, analogo a tutti questi, cfr. Trib. min. Brescia decr. 28-30 dicembre 1998, App. Brescia decr. 8-13 febbraio 1999 e Trib. min. Brescia decr. 22 maggio 1999, tutti in Nuova giur. civ. comm. 2000, I, 204 ss., con nota di commento di G. Grifasi, Potestà dei genitori e scelte terapeutiche a tutela della salute dei figli minori.

(35) Per la notizia, cfr. La Stampa, 7 novembre 1999, 14. Sotto la spinta di questo provvedimento, probabilmente, è stata data la notizia sui quotidiani dell’11 dicembre scorso che il Ministero della Sanità, stanziando 100 miliardi, avrebbe consentito, entro breve termine, a tutti i pazienti che soffrono del morbo di Alzheimer in forma lieve o moderata di poter ottenere gratuitamente la somministrazione, sulla base di una sperimentazione, di due farmaci, a base rispettivamente di donepezil e rivastigmina.
 
In particolare, tale sperimentazione sarebbe stata avviata sulla base dell’idea di diversi esponenti della comunità scientifica, secondo cui un trattamento a base di donepezil, quale inibitore specifico, reversibile e chimicamente distinto dell’acetilcolinesterasi, con una lunga emvita che consente la monosomministrazione giornaliera, sarebbe un trattamento efficace e ben tollerato nel lungo termine per i pazienti malati di Alzheimer: la letteratura scientifica, infatti, dimostrerebbe l’efficacia dello stesso nel migliorare l’attività della neurotrasmissione colinergica.
 
Di conseguenza, sulla scorta di quel provvedimento giudiziale è sorta la necessità di verificare, come accaduto per la cura Di Bella, se è possibile inserire il farmaco nella fascia del prontuario a totale o parziale carico del S.S.N., ovvero se debba essere mantenuto in quella a totale carico del paziente.
 
In molti altri Paesi, peraltro, ove lo stesso è disponibile, il costo del medesimo è rimborsabile da parte dei servizi sanitari nazionali. Così è, per es., negli USA, Canada, Giappone e nella maggior parte dei Paesi dell’Unione Europea, nonché in Svizzera, Turchia e Polonia. Costituiscono eccezioni a questa regola soltanto il Belgio, la Danimarca, la Grecia, l’Italia e la Norvegia. Ma c’è di più. Le province di Trento, Perugia, Terni, nonché le Regioni Toscana e Sardegna, prevedono che il farmaco sia  distribuito gratuitamente tramite le farmacie pubbliche sulla base di una prescrizione medica formulata, a seconda dei casi, o da una commissione medica provinciale o regionale ovvero da centri individuati dalla regione o da specialisti.

 

Trani Ius   /  Novità   /  Percorsi della giurisprudenza  /  Leggi   /  Opinioni  /  Riforme  /  Sezioni   /  Radici /   Home