Una strada dalla quale non si torna
indietro.
Sugli sviluppi giurisprudenziali in merito
alla cura Di Bella e oltre.
di Francesco Patruno
- (già pubblicata,
in forma più ridotta -- e non ancora aggiornata alla più recente
giurisprudenza --
- in Giurisprudenza
di merito 2000, I, 34 ss. a commento di Pret. Lecce, sez. Maglie, ord. 15 aprile
1999).
- La serie di
decreti resi inaudita altera parte tra la fine
del 1997 e linizio del 1998 (tra i quali quello del 5 gennaio 1998) dallallora
Pretore di Maglie, dott. Carlo Madaro, e confermati tutti con lordinanza ex art. 669
sexies c.p.c. dell11 febbraio 1998 dello
stesso giudice, hanno aperto la giurisprudenza ad una maggiore consapevolezza del diritto
alla salute e della libertà di cura dei cittadini ex art. 32 Cost. (1).
-
- Diverse sono le
questioni sulle quali sia la dottrina che la stessa giurisprudenza si sono soffermate,
specialmente in questi ultimi anni.
-
- Le soluzioni
accolte sono, però, profondamente disomogenee e variegate
-
-
Preliminarmente, ci si è interrogati su una questione squisitamente
processuale: la competenza. In altri termini, il problema posto era nei seguenti termini:
se, ai sensi dellart. 442 c.p.c., fosse competente per le controversie aventi ad
oggetto la richiesta di somministrazione di farmaci non compresi nel prontuario
farmaceutico (2) il giudice del lavoro e dellassistenza obbligatoria, ovvero,
invece, il giudice civile ordinario.
-
- Sul quesito, la
giurisprudenza non è riuscita, però, a giungere ad ununanimità di consensi. Così
mentre alcune ordinanze affermavano la competenza nel settore che ci riguarda del giudice
civile ordinario, quale giudice della tutela dei diritti fondamentali della persona (3) ,
altre, invece, quella del pretore del lavoro in funzione di giudice della previdenza ed
assistenza sociale obbligatoria (4).
-
- Per quanto mi
riguarda, sembra che sia, ad ogni modo, più convincente la tesi secondo la quale spetta
al giudice civile la competenza per le questioni che esulano dallassistenza
obbligatoria del S.S.N.
Ritengo, in
effetti, che lespressione letterale previdenza
ed assistenza obbligatorie vada intesa in senso stretto riferendola
esclusivamente allassistenza obbligatoria del S.S.N.: vale a dire a quei casi nei
quali il Servizio Sanitario Nazionale consenta al paziente di poter usufruire
gratuitamente di determinati e prestabiliti farmaci (cioè quelli indicati, nel prontuario
farmaceutico, nella c.d. fasce A o B a totale o parziale carico del S.S.N.).
- Si esula,
invece, dallassistenza obbligatoria in quei casi nei quali il costo del farmaco è
posto a totale carico del paziente (c.d. farmaci di fascia C), ovvero in quelli nei quali
il paziente è affetto da patologie orfane
di terapia e, quindi, in grave pericolo di vita. In questi casi, non esisterebbe
strictu sensu, stando alla normativa sul S.S.N.,
un diritto dei pazienti nei confronti delle autorità sanitarie ad ottenere la
somministrazione gratuita dei farmaci di cui hanno bisogno o dei quali intendono far uso,
in virtù della loro libertà di scelta. Il fatto, però, che non esista a livello di
normazione primaria, ciò non esclude che un tal diritto non possa trovare fondamento nel
dettato costituzionale (art. 32), che, come noto, prevale su ogni disposizione legislativa
ordinaria.
-
- Per questo,
lart. 32 Cost., per ogni giudice italiano che si occupi della materia dovrebbe
costituire la matrice alla quale far riferimento, si evincerebbe
chiaramente che il diritto alla salute sia diritto inviolabile, diritto primario assoluto,
non suscettibile di affievolimento:
insomma, un diritto perfetto pienamente azionabile e tutelabile ex art. 24 Cost. In sede
di Assemblea Costituente, tale diritto alla salute fu considerato «il primo requisito
essenziale per la libertà dellindividuo» (5) e, dunque, un attributo stesso
delle persone (6).
-
- In altre
parole, al pari di ogni diritto fondamentale garantito dalla Costituzione, deve esserci
per il cittadino un rimedio azionabile a tutela della situazione giuridica soggettiva
lesa, un mezzo giuridico cioè per agire e reagire allinerzia di altri soggetti, uno strumento per
rimuovere gli ostacoli che si frappongono al godimento pieno di tali diritti. Non sfugge
che, anche dopo la legge istitutiva del
S.S.N. (l. n. 833/78) il legislatore ordinario ha voluto mediare tra esigenza di tutela
del diritto dei cittadini
allassistenza sanitaria ed i limiti di bilancio e di spesa derivante dalla scarsezza
delle risorse disponibili, in unottica di contenimento
e di razionalizzazione della spesa pubblica. In altre parole, come si osservava
nellordinanza di Pret. Lecce Sez. Maglie
dell11 febbraio 1998, «il Ministero
della Sanità non può dare tutto a tutti» e deve fare delle scelte per rispettare il
tetto di spesa annuale disponibile e spendibile per lassistenza sanitaria.
Cionondimeno, sempre in quellordinanza, si osservava che «il principio che in
materia di diritti fondamentali della persona, fra cui il diritto soggettivo alla salute, non è ammissibile
una degradazione della tutela primaria di rango costituzionale ad una tutela demandata
alla mediazione del legislatore ordinario o addirittura alla mediazione dei regolamenti e
circolari del Ministero della Sanità o dalle circolari delle Aziende
Sanitarie Locali». Laddove, quindi, il S.S.N. e gli altri enti locali, non siano in grado
di fornire adeguate ed efficaci risposte alle esigenze terapeutiche dei cittadini, costoro
hanno il sacrosanto diritto, rinveniente dalle norme costituzionali, di
rivolgersi al Giudice e, primariamente, al Giudice Ordinario, onde ottenere quello che le
autorità a ciò preposte non riescano a
fornire gratuitamente, poiché vincolate allapplicazione di atti amministrativi (il
prontuario farmaceutico nazionale).
-
- Alla luce di
tanto, deve affermarsi la competenza del Giudice Ordinario ed escludersi, per contro, la
competenza sia
- del Giudice del Lavoro che del
Giudice Amministrativo. Entrambi, infatti, hanno una cognizione limitata, il primo, solo
- dei farmaci, approvati dal
prontuario farmaceutico nazionale, totalmente o parzialmente carico del S.S.N. e che,
quindi, sono riconducibili
nellambito dellassistenza obbligatoria dello stesso S.S.N.; il secondo,
invece, ha una cognizione limitata solo «agli interessi legittimi
riconducibili alla legittimità dellazione delle strutture sanitarie pubbliche
preposte alla gestione del servizio-salute».
-
- A tacitazione
di qualsivoglia incertezza, sarebbe, comunque, quanto meno auspicabile ed opportuno che si
pronuncino, per es., grazie ad un regolamento
di competenza, le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
-
- A tale già
insormontabile dilemma, peraltro, se ne aggiunge un altro, strettamente correlato al
precedente: vale a dire quello relativo alla giurisdizione
nel caso in cui il paziente, rivoltosi al Servizio Sanitario Nazionale, onde ottenere la
somministrazione gratuita di un farmaco, ne riceva da questi un diniego, e, quindi,
intenda impugnare un tal rifiuto.
-
- Il quesito è,
allora, se sul punto possa dirsi che sussista la giurisdizione esclusiva del Giudice
Amministrativo, atteso che lart. 33, comma 2, lett. f, del D. Lgs. n. 80 del 1998, esclude dal novero
delle controversie sottoposte alla giurisdizione esclusiva dellA.G.A. quelle
relative ai rapporti individuali di utenza con soggetti privati, riducendo in maniera
consistente lambito della giurisdizione amministrativa affermata dal legislatore
senza alcuna limitazione (7).
-
- Un ulteriore ordine di problemi
affrontati dai giudici era quello concernente la possibilità o meno di poter ordinare la
dispensazione gratuita del farmaco in questione (nel nostro caso la somatostatina) previa
disapplicazione del provvedimento di classificazione farmaceutica
adottata dalla Commissione Unica del Farmaco (Cuf),
nella parte in cui includeva nella fascia a totale carico del paziente un
prodotto essenziale per la vita dellassistito.
-
- Sul punto,
occorre precisare che, specie nel corso di questi ultimi anni, si è assistito ad un
graduale mutamento di
- tendenza nella giurisprudenza.
-
- È principio
ormai pacifico in giurisprudenza, infatti, che il diritto allassistenza sanitaria
trova il suo diretto fondamento nellart. 32 Cost. che
definisce il diritto alla salute come «fondamentale diritto dellindividuo» e che,
come tale, è oggetto di primaria tutela.
-
- La stessa C.
Cost., in special modo, in alcune sue pronunce interpretative, tra le quali la n. 184 del
1986, nel riconoscere al diritto alla salute una
posizione soggettiva autonoma, capace di imporsi anche nei rapporti tra privati, ha
implicitamente statuito il valore immediatamente precettivo e, dunque, direttamente
operativo nei rapporti intersoggettivi (siano essi pubblici e privati), e non meramente
programmatico (cioè diretto unicamente al legislatore) della norma costituzionale (8).
-
- La Cassazione,
poi, nella sua sentenza n. 12218 del 1990, ha ammesso a chiare lettere che «in presenza
dellestrema gravità delle condizioni di
salute in cui versa il cittadino e dellimpossibilità di ottenere dalle strutture
pubbliche prestazioni adeguate
la pretesa del cittadino al riconoscimento ed al
rimborso delle spese ha consistenza di diritto soggettivo perfetto, la cui tutela è demandata alla
giurisdizione della.g.o.» (9).
-
- Sulla base di
questa impostazione, la C. Cost. con unulteriore sentenza n. 992 del 1988 ha sancito
lobbligo per lo
- Stato di assicurare in concreto la
possibilità di cura ai cittadini, dichiarando lillegittimità costituzionale di
quelle norme
- della legge finanziaria per
lanno 1984 (l. 27 dicembre 1983 n. 730) che non consentivano il rimborso delle spese
per
- le prestazioni di diagnostica
specialistica ad alto costo eseguite presso strutture private non convenzionate, allorché
- queste ultime fossero le uniche
detentrici delle relative apparecchiature e gli accertamenti risultassero indispensabili.
-
- Lo stesso
Giudice delle Leggi, peraltro, con sua successiva giurisprudenza, ha tentato di mitigare
lassolutezza del
- diritto alla salute, affermando
che la tutela accordata ex art. 32 Cost. deve leggersi come diritto condizionato «alla
determinazione degli strumenti, dei tempi e dei modi di attuazione della relativa tutela
da parte del legislatore ordinario» (10).
-
- In tale
maniera, si è cercato di mediare tra le esigenze di tutela del diritto del cittadino
allassistenza sanitaria ed i limiti (di bilancio e di spesa) delle
risorse disponibili, in unottica di contenimento e di razionalizzazione della spesa
pubblica.
-
-
Lorientamento giurisprudenziale formatisi sul punto ha, quindi, tentato di stabilire
i limiti entro i quali il potere dellamministrazione sanitaria possa esercitare il
proprio potere di azione ingerendosi in questo fondamentale diritto.
-
- Lopinione
prevalente che si è consolidata riconosce il diritto alla salute quale diritto che si
impone con assolutezza
- ove le strutture sanitarie del
Servizio Sanitario Nazionale non offrano adeguati rimedi alternativi ai bisogni del
paziente
- assistito. In tal maniera, la
stessa discrezionalità dellAmministrazione ne viene fortemente svilita.
-
- Si è così
affermato che detto diritto sia tutelabile dinanzi al giudice ordinario ex art. 2
l. 20 marzo 1865 n. 2248, All. E, e che la dispensazione di farmaci,
ritenuti indispensabili nella cura di particolari stati morbosi, vada garantita, previa
disapplicazione del prontuario farmaceutico ai sensi dellart. 5 sempre della l. 2248
cit. (11).
-
- Nello stesso
senso si muove pure la giurisprudenza cautelare che ha concesso lerogazione gratuita
di farmaci indispensabili per la cura di patologie gravi insensibili ai tradizionali
metodi di cura (le c.d. terapie ufficiali).
-
- Addirittura, si
è ammessa la dispensazione di farmaci non ancora registrati nel prontuario farmaceutico
sulla base della considerazione che lesclusione del medesimo farmaco dal predetto
prontuario, che sia necessario per curare uno stato morboso grave, non giustifica il
«sacrificio del diritto alla salute» (12).
-
- Anche in
relazione alla tematica che ci riguarda, la giurisprudenza ha tranquillamente ordinato la
dispensazione gratuita del farmaco richiesto, previa
disapplicazione del provvedimento di classificazione farmaceutica adottato dalla Cuf (13).
-
- Dinanzi a
questa sorta di mobilitazione nazionale dei giudici, anche la giustizia amministrativa non
rimaneva a guardare.
-
- Per questo, i
giudici amministrativi avevano dapprima chiesto alla Cuf di inserire la costosa somatostatina
nellelenco speciale (previsto
dallart. 1, comma 4, d.l. 21 ottobre 1996 n. 536, conv. dalla l. 23 dicembre 1996 n.
648) dei farmaci erogabili, in mancanza di valida alternativa terapeutica, a totale carico
del Servizio Sanitario Nazionale (14).
-
- Di fronte,
però, al silenzio-rifiuto dello stesso organo di politica farmaceutica, il medesimo
giudice amministrativo
- sospendeva la decisione dello
stesso organo amministrativo che, pur avendo avviato (in via informale) sul piano
nazionale
- la procedura di sperimentazione
della terapia, reiterava il proprio rifiuto di inserire la somatostatina nellelenco
appena menzionato (15).
-
- Con tale
decisione, i giudici amministrativi, ritenendo avviata la sperimentazione, avevano
disposto lerogazione gratuita
- del farmaco su tutto il territorio
nazionale sino alla fine della sperimentazione in atto. Questa pronuncia riceveva
lautorevole avallo dellorgano supremo di giustizia amministrativa (16).
-
- Sennonché,
tale orientamento liberale della giurisprudenza è stato prontamente imbrigliato dal c.d.
Decreto Bindi (d.l.
- 17 febbraio 1998 n. 23) che, come
è stato notato, «con ferrea determinazione, ha negato agli ammalati indigenti
rifiutati
- dalla sperimentazione, la
possibilità di essere curati con la terapia farmacologica messa a punto dal noto
fisiologo modenese» (17).
-
- Si veniva a
creare, come facile immaginare, uningiustificata disparità di trattamento tra i
pazienti.
-
- Per questo, il
Cons. St., sez. IV, con due distinte ordinanze del 24 febbraio 1998 nn. 349 e 350,
sollevava eccezione di costituzionalità della
normativa de qua, per violazione degli artt. 3, 32, 70 e 77 Cost.
-
- Riluttante ad
obbedire allordine del giudice amministrativo, nel frattempo, il Ministero della
Sanità proponeva ricorso al Tar Lazio volto a nominare un commissario ad acta per lesecuzione dellordinanza
già resa dalla medesima Corte.
-
-
Questultima accoglieva il ricorso nominando commissario ad acta per i necessari provvedimenti del caso il
direttore pro tempore dellIstituto
Superiore di Sanità (18).
-
- Il Consiglio di
Stato, mentre divampava la polemica circa lapertura di un inedito conflitto di
attribuzioni tra giudici amministrativi e potere esecutivo, con la penna di un collegio
diverso da quello che aveva validato lintervento del Tar Lazio, accoglieva il gravame del
Ministero della Sanità (19), suscitando le critiche di parte della
dottrina (20).
-
- Nel frattempo,
però, il Parlamento, dopo un infuocato dibattito, convertiva, con modificazioni, in legge
il Decreto Bindi (l. 8 aprile 1998 n. 94 (21).
-
- Nelle more del
giudizio di costituzionalità del decreto legge in questione, e già allindomani
dellentrata in vigore del d.l. 17 febbraio 1998 n. 23, però, alcuni giudici della
cautela, senza indugio, obbedirono a tale provvedimento normativo, rigettando, con
ordinanza, tutte le rimostranze tese ad ottenere lapprovvigionamento gratuito della somatostatina (22), anche se, in via
cautelare urgente, comunque, ordinavano alle diverse farmacie ospedaliere o degli enti
sanitari di mettere a disposizione dei pazienti ricorrenti il farmaco de quo, essendo
notoria la difficoltà di reperimento del medicamento presso le farmacie pubbliche.
-
- Non solo. Deve
aggiungersi che la giurisprudenza, peraltro, era altresì abbastanza divisa sui profili di
incostituzionalità
- del Decreto Bindi. Se per alcuni
giudici della cautela (23) nessuna censura di incostituzionalità poteva essere sollevata
in riferimento al d.l. 23/98; per Pret. Lecce - Sez. Maglie, ord. 15 aprile 1998(24) ,
esistevano, invece, ben sei profili di incostituzionalità, variamente articolati che
investivano lintero decreto, compreso il preambolo.
-
- Finalmente, con
C. Cost. 26 maggio 1998 n. 185, si censurava il Decreto Bindi, così come convertito dalla
l. n. 94
- del 1998, per violazione degli
artt. 3 e 32 Cost., «nella parte in cui non prevede[va] lerogazione a carico del
servizio
- sanitario nazionale dei medicinali
impiegati nella cura delle patologie tumorali, per le quali è disposta la sperimentazione
- di cui allart. 1, a favore
di coloro che versino in condizioni di insufficienti disponibilità economiche, secondo i
criteri stabiliti
- dal legislatore, nei limiti
oggettivi, soggettivi e temporali di cui in motivazione», mentre rigettava, dichiarando
non fondata la questione di legittimità, della legge de qua, in relazione agli artt. 70 e
77 Cost., vale a dire con riguardo allammissibilità delle c.d. leggi-provvedimento
nellordinamento costituzionale italiano (25).
-
- Il Governo, a
questo punto, in attuazione della sentenza del Giudice delle leggi, con d.l. 16 giugno
1998 n. 186, recante Disposizioni urgenti per
lerogazione gratuita di medicinali antitumorali in corso di sperimentazione clinica,
in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 185 del 26 maggio 1998,
convertito con modificazioni nella
- l. 30 luglio 1998 n. 257,
ammetteva agli studi osservazionali (in altri termini, alla cura a base di somatostatina
del Prof. Di Bella), senza alcuna discriminazione, i pazienti affetti da patologie
tumorali per i quali, sulla base di elementi obiettivi, non esistevano valide alternative
terapeutiche tramite limpiego di medicinali o trattamenti già autorizzati per le
proprie patologie, purché avessero prestato il proprio consenso informato.
-
- Sembrava,
dunque, che la vicenda fosse destinata ad esaurirsi in tale maniera. Essa ha avuto, però,
ulteriori ed inaspettati strascichi giurisprudenziali.
-
- Il primo è da
porre direttamente in relazione allavvio, da parte del Pretore di Lecce Sez.
di Maglie, di una sorta di sperimentazione parallela a quella ufficiale da parte del
Ministero della Sanità.
-
- Le prime
indiscrezioni sugli esiti negativi della sperimentazione, infatti, alimentavano voci circa
la non limpida conduzione della medesima, soprattutto in relazione ai dosaggi propinati ai
pazienti ed ai componenti di alcuni complessi vitaminici rispetto a quelli previsti (26).
-
- Per questo, il
giudice leccese, allorché furono comunicati i primi risultati sugli studi osservazionali
condotti che
- sembravano non dare esiti
positivi, con ordinanza del 28-29 luglio 1998 (27) , ordinando una consulenza tecnica
medico-legale, disponeva la trasmissione degli elenchi dei pazienti neoplastici che
avessero usufruito del c.d.
- multitrattamento Di
Bella «al di fuori della sperimentazione ufficiale» ad un gruppo di periti, al
fine di acquisire
- «dati certi sullefficacia e
sui limiti di validità» di tale terapia.
-
- Come era facile
immaginare, il Presidente del Consiglio dei Ministri propose conflitto di attribuzione
dinanzi alla
- Corte Costituzionale contro Pret.
Lecce - Sez. di Maglie, chiedendo lannullamento dellordinanza pretorile del
28-29
- luglio 1998 e i relativi atti
consequenziali ed invocando come parametri gli artt. 23, 95, 97 e 102 Cost. La C. Cost.,
- ord. 27 novembre 1998 n. 385 (28)
dichiarava ammissibile il conflitto.
-
- Con sentenza 2
aprile 1999 n. 121 (29), il Giudice delle leggi accoglieva il conflitto di attribuzione
proposto dal
- Presidente del Consiglio dei
Ministri e, per leffetto, annullava lordinanza pretorile impugnata e gli atti
ad essa
- consequenziali. La ragione di
questa pronuncia risiederebbe nel fatto che il Pretore di Lecce Sez. di Maglie, con
- il proprio provvedimento,
prefigurava «un accertamento finalizzato alla rivalutazione dei giudizi resi dagli organi
tecnico-scientifici che hanno coordinato la sperimentazione» poiché «la consulenza
tecnica dufficio» non era «circoscritta
- alle patologie tumorali di cui
[erano]
affetti i ricorrenti nel processo» ma si estendeva, con modalità tenute
nel vago,
- «ad ogni possibile caso
ulteriore, estraneo alle procedure della sperimentazione come delineate dai due d.l. nn.
23 e 186
- del 1998».
-
- In altri
termini, con quellordinanza, il giudice aveva demandato ai consulenti un
accertamento assai ampio circa gli
- effetti prodotti dalla terapia Di
Bella «sia sui pazienti ammessi alla sperimentazione sia su quelli che in qualsiasi modo,
- e in ogni parte dItalia, si
siano sottoposti alla cura per scelta autonoma».
-
- Ne conseguiva
che il Pretore aveva utilizzato «a fini impropri, un istituto del processo in modo da
farlo risultare obiettivamente in concorrenza con la complessa procedura di
sperimentazione prevista dai due decreti-legge» citati.
-
- Di qui, per i
Giudici delle leggi, labnormità del provvedimento pretorile che aveva ritenuto di «avviare una consulenza
- che per dimensioni, materiale da
esaminare, pertinenza di esso al processo, trascende[va] lambito del giudizio, per
porsi
- quale momento di verifica e
controllo dellintera sperimentazione effettuata in base al d.l. n. 23 del 1998, se
non addirittura quale sperimentazione alternativa (il che esula, ovviamente, dalla sfera
delle sue attribuzioni)».
-
- Concludeva,
pertanto, la Corte che non spettava «al pretore di ordinare lespletamento di una
consulenza tecnica
- dufficio su pazienti,
diversi dai singoli ricorrenti nel giudizio di merito, finalizzata ad accertare, in via
generale, la validità
- della cura Di Bella».
-
- In ossequio
alla pronuncia della Consulta, ma circoscrivendone la portata invalidante
dellordinanza con la quale aveva ammesso la consulenza tecnica dufficio (ex
art. 159 c.p.c.), il pretore di Lecce, Sez. di Maglie, con ord. 15 aprile 1999
- (30) ha confermato un gran
numero di decreti durgenza emessi, sulla base della dichiarata utilizzabilità della
relazione nel frattempo consegnata dai consulenti dufficio per la sola parte
riguardante i pazienti ricorrenti (ancora in vita).
-
- Un secondo ed
ulteriore strascico giurisprudenziale, poi, lo si è avuto con delle vicende che hanno a
lungo occupato i
- maggiori organi di informazione e
di stampa e che hanno commosso lintera Italia.
-
- La prima venuta
agli onori della cronaca riguardava la piccola C.C., una bambina di otto anni, affetta da
leucemia
- linfatica acuta.
-
- La piccola era
in cura al 29 agosto 1997 presso la Clinica oncoematologica pediatrica
dellUniversità di Padova
- ove si sottoponeva,
periodicamente, a dolorosissimi cicli di chemioterapia che, a detta dei medici curanti,
avrebbe dato
- una probabilità di guarigione del
70% se la malattia fosse stata curata secondo il programma siglato AIEOP 9502 per la
- durata di due anni e, quindi, sino
allagosto del 1999.
-
- I genitori,
però, non sopportando più le sofferenze continue alle quali la stessa era sottoposta,
decisero, dal febbraio
- 1998, avendo avuto conoscenza
della terapia Di Bella, di sospendere la chemioterapia e di somministrare, in sua vece, la
terapia del fisiologo modenese. Avendo compiuto solo un ciclo di sei mesi di chemioterapia
ed ottenuto un risultato,
- peraltro non definitivo e
consolidato, consistente nella remissione totale della malattia, su segnalazione della
Clinica citata,
- la Procura della Repubblica presso
il Tribunale per i minorenni di Venezia, acquisiti tutti gli elementi di valutazione, in
data 8 aprile 1998, presentava, nellinteresse della minore, ricorso al Tribunale per
i minorenni di Venezia per ladozione dei provvedimenti di cui agli artt. 330 o 333
c.c.
-
- Nel corso del
giudizio, vennero sentiti sia medici oncologi dellUniversità di Padova, sia quello
di fiducia dei genitori,
- e vennero raccolte informazioni
sui genitori della piccola, dalle quali emergeva che gli stessi si erano «sempre
preoccupati
- di curare la figlia, dal punto di
vista materiale e morale» interpellando sempre «professionisti abilitati
allesercizio della professione medica, specializzati in oncologia». Daltro
canto, però, non si ignorava che sia con le cure antitumorali
- tradizionali, sia con la c.d.
multiterapia Di Bella, lesito positivo, vale a dire completa e definitiva remissione
della malattia,
- è, sotto ogni riguardo,
totalmente incerto. Alla luce di tanto e considerando anche la Convenzione di Strasburgo
sui diritti delluomo e la biomedicina del 19 novembre 1996 (31), ai sensi della
quale per il consenso ad un trattamento sanitario il
- parere del minorenne è
considerato elemento determinante in funzione delletà e del suo livello di
maturità (art. 6), il P.M.Minori, in data 2 giugno 1998, revocando il proposto ricorso,
chiedeva che il tribunale «comunque, dichiari non
- luogo a provvedere in ordine alla
decadenza o allaffievolimento della potestà dei genitori» della minore in ordine
al caso
- in esame. Il tribunale per i
minorenni, poi, con decreto 7 ottobre 1998, dichiarava che, allo stato, non erano
ravvisabili comportamenti dei genitori per la stessa bambina pregiudizievoli riguardo alle
sue necessità terapeutiche (32).
-
- Purtroppo,
però, la cura Di Bella, sulla minore, non dava gli esiti sperati.
-
- Per questo,
ella moriva per sopravvenute complicazioni e dopo essere stata sottoposta ad una serie di
interventi
- chirurgici, a metà dellanno
1999.
-
- Per tale
ragione, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia dava avvio a delle
indagini (penali) onde determinare se nel caso di specie vi fossero state delle
responsabilità.
-
- Il secondo caso
è simile al primo. Anchesso ha destato nellopinione pubblica un acceso
dibattito.
-
- Nel caso di
specie, si trattava di un bambino marchigiano di quasi dieci anni, al quale era stato
diagnosticato nel 1998
- un osteosarcoma osteoblastico
intramidollare, ad alto grado di malignità.
-
- Anche qui, i
genitori avevano avviato una serie di cure, non provate scientificamente, portando il
minore in Germania.
-
- Per questo, la
direzione sanitaria dellIstituto di clinica pediatrica di Ancona (Ospedale Salesi)
informava di ciò il P.M. presso il Tribunale per i minorenni delle Marche.
-
- Questi
ravvisava nel comportamento dei genitori del minore un rifiuto a fargli intraprendere
idoneo trattamento e
- chiedeva, pertanto, al Tribunale
per i minorenni di voler disporre la sospensione della potestà genitoriale ed ordinare
limmediato ricovero quoad vitam, presso
il Salesi. Con Trib. min. decr. 22 ottobre 1998, i giudici del capoluogo
- marchigiano accoglievano le
richieste del P.M.M. e veniva designato un tutore provvisorio del piccolo nella persona
- di un avvocato.
-
- Il
provvedimento era notificato ai genitori il successivo 26 ottobre presso il reparto di
oncoematologia del Salesi,
- ove gli stessi avevano, proprio in
quella data, ricoverato il bambino. In pari data, però, il medico curante del Salesi,
- ricevuta dichiarazione dei
genitori di essere Testimoni di Geova e, quindi, di rifiutare decisamente ed opporsi a
qualsiasi emotrasfusione praticata sul figlio, si preoccupava di ciò nella evenienza di
un intervento chirurgico.
-
- Per questo,
chiedeva lautorizzazione al Tribunale per i minorenni di poter procedere a
trasfusione in caso di necessità.
-
- Sentiti i
parenti ed i genitori del piccolo, nonché dopo aver raccolto informazioni su questi
ultimi, emergeva che gli
- stessi si erano sempre curati del
minore, seguendolo attentamente, giacché di salute molto cagionevole, fragile e
- predisposto a frequenti
tonsilliti, disturbi asmatici ed allergici. I genitori, quindi, non si erano mai opposti
al programma terapeutico proposto dalléquipe medica del Salesi: si erano recati in
Germania al solo scopo di approfittare dei tempi
- morti tra la biopsia eseguita
nellottobre 1998 ed il suo esito (avuto a metà dello stesso mese).
-
- Nel febbraio
1999, il tutore comunicava al tribunale per i minorenni che il minore aveva terminato il
ciclo di chemioterapia pre-operatoria e che, pertanto, doveva essere sottoposto ad
intervento chirurgico di amputazione della gamba destra (sulla quale il tumore era
localizzato) presso lOspedale Rizzoli di Bologna. La richiesta era ritenuta
inammissibile dal magistrato,
- in quanto il potere decisionale in
merito apparteneva proprio al tutore.
-
- Con decreto 9
marzo 1999, il tribunale per i minorenni esonerava dallincarico lavvocato e
nominava in sua vece un professore di oncologia medica dellUniversità di Ancona,
tenuto conto della gravosità dellincarico e della necessità di conoscenze mediche
specifiche non proprie del bagaglio culturale di un avvocato. Con decreto del 16 marzo
1999, palesemente abnorme, facendo leva sugli artt. 78 c.p.c. e 320-321 c.c., i giudici
del tribunale anconetano revocavano il provvedimento del 22 ottobre precedente, ed i
genitori venivano reintegrati nella loro potestà parentale, ma con un limite:
- era, infatti, nominato curatore
speciale «per quanto atteneva ad ogni decisione in ordine alle terapie mediche» che il
minore avrebbe dovuto effettuare, lo stesso Oncologo di Ancona.
-
- Avverso tale
decreto, i genitori proponevano reclamo difendendosi, nel merito, con il fatto che il loro
comportamento
- era legittimo e motivato dalla
gravità del male, che giustificava il ricorso a terapie alternative (il metodo Di Bella).
-
- In corte
dappello, i familiari del minore affermavano anche che non erano contrari
allapplicazione delle cure
- programmate dal Rizzoli di
Bologna, bensì volevano sperimentare, prima dellintervento chirurgico e per un arco
di tempo
- non inferiore a due mesi, la
terapia Di Bella.
-
-
La corte dappello di Ancona con successivo decreto del 26 marzo 1999
riteneva non pertinenti lapplicazione degli
- artt. 320-321 c.c. e 78 c.p.c.,
previsti per le ipotesi di conflitto di interessi dordine patrimoniale, tanto più
che in tema di
- scelte terapeutiche non era, di
regola, ravvisabile un vero conflitto dinteressi tra genitori e figli, tutti,
invece, accomunati
- dallo stesso interesse e dalla
medesima finalità. La Corte, peraltro, osservava che il rimedio giuridico onde mettere il
tribunale
- in condizione di supplire alla
scelta del genitore, qualora si accerti che questa sia pregiudizievole per il minore è
lart. 333 c.c.
-
- Nel caso di
specie, i giudici notavano che le possibilità di sopravvivenza dopo lintervento
erano minime.
- Alla luce di
tanto, si riteneva che non potevano i giudici costringere il piccolo ad una terapia,
oltretutto, da lui respinta,
- con un impatto psicologico
devastante per lo stesso. Per questo, la corte dappello revocava il decreto
reclamato e
- reintegrava i genitori nella piena
potestà parentale (33).
-
- Tuttavia, pure
qui, gli sforzi compiuti non davano gli esiti sperati ed il bambino, dopo
lamputazione della gamba
- destra, affetta dal tumore, nel
settembre 99, moriva a Senigallia il 16 aprile 2000, nellospedale nel quale
era stato
- ricoverato.
-
- Queste due
vicende emblematiche descritte non solo le uniche (34).
-
- La strada
aperta con lordinanza dell11 febbraio 1998 ha indubbiamente avuto
ripercussioni ed ha inciso pure in
- altri ambiti della sanità, dando
sempre maggiore rilievo al diritto alla salute, quale valore costituzionalmente tutelato.
-
- Così, in epoca
recente, Pret. Bari, decr. 1° giugno 1999 (confermato ex art. 669-sexies c.p.c. da Trib. Bari ord. 27 settembre
1999 (ancora inedita)) ha, in via cautelare ex art. 700 c.p.c., ordinato ad una AUSL
pugliese di consentire
- ad una paziente affetta da grave
osteoporosi, epatopatia cronica evoluta in cirrosi e diabete mellito, con riconoscimento
- di invalidità totale, di
usufruire gratuitamente (stante le sue precarie condizioni economiche e lalto costo
della cura) di prestazioni di Ossigeno Terapia Iperbarico (OTI). Ed in tempi ancor più
recenti, Trib. Trani - Sez. Ruvo di Puglia, (decr. 27 ottobre 1999) ha, sempre ex art. 700
c.p.c., ordinato ad unaltra AUSL pugliese di somministrare gratuitamente ad un
- paziente sofferente del morbo di
Parkinson (degenerato in morbo di Alzheimer) un farmaco indispensabile per la cura,
- a base di donepezil, tenuto conto
delle condizioni economiche dello stesso e del costo del farmaco (35).
-
- Con successiva ord. 1° marzo 2000, tuttavia, quel
decreto reso inaudita altera parte veniva revocato dallo stesso
- organo giudiziario con la
motivazione che apparterrebbe alla competenza
funzionale del giudice del lavoro, quale giudice
- della previdenza ed assistenza obbligatoria, il potere
di disporre lerogazione gratuita del farmaco, già sperimentato ed
- inserito nel provvedimento di catalogazione dei
farmaci, nella fascia a totale carico dellassistito (fascia C), essendo il
- costo del farmaco, al più, detraibile con la annuale
dichiarazione dei redditi.
--------------------------------------------
- (1) Il testo dellordinanza
può consultarsi in Guida al diritto n. 12/1998,
24 ss., nonché in appendice a Madaro,
- Il camice e la toga, Milano-Lecce 1998, 59 ss
(2) Per la verità, il prontuario
terapeutico nazionale, gestito dal Ministro della sanità, istituito con la l. 833 del
1978, e nel quale erano esclusivamente inseriti i farmaci a carico esclusivo del S.S.N.,
individuati in base a criteri di efficacia terapeutica e di economicità del prodotto, è
stato abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 1994, per effetto dellart. 8 l. 23
dicembre 1993 n. 537. Questa nuova legge ha ridisciplinato il regime di partecipazione dei
cittadini alla spesa sanitaria, prevedendo, tra laltro, la suddivisione dei farmaci
in tre classi, di cui la A comprende farmaci per malattie croniche che sono a totale
carico del S.S.N., la B quelli che lo sono parzialmente e la C quelli che, invece, sono a
totale carico del paziente. Peraltro, la medesima legge ha deputato unapposita
commissione (denominata, appunto, Commissione Unica del Farmaco, di seguito Cuf) alla catalogazione farmaceutica nelle
suddette classi. Pertanto, oggi, è più corretto parlare di provvedimento di
catalogazione della Cuf, anche se la
dottrina e la giurisprudenza recenti non mancano di utilizzare ancora la denominazione di
prontuario farmaceutico per indicare gli elenchi dei farmaci inseriti nelle tre classi.
(3) Pret. Pistoia ord. 5 nov. 1997, in Guida al
diritto n. 12/1998, 36; Pret. Maglie ord. 11 febbraio 1998 cit.; Pret. Roma ord. 26
gennaio 1998, ivi, 37; Pret. Prato ord. 26
gennaio 1998, ivi, 40; Pret. Roma ord. 9 marzo
1998, ivi, 45; Pret. Monza ord. 7 marzo 1998, in
Foro It. 1998, I, 1678 ss., con nota di
richiami; Pret. Pistoia ord. 26 novembre 1997 (inedita); Trib. Trani ord. 30 novembre 1998
(ancora inedita); Trib. Trani ord. 29 marzo 1999, ivi,
1999, I, 3395 ss. con nota di riferimenti di Lanotte;
Trib. Trani ord. 20 luglio 2000 in questo sito web.
(4) Pret. Pistoia ord. 9 marzo
1998, ivi, 50; Pret. Milano ord. 26 gennaio
1998, ivi, 43; Pret. Firenze ord. 24 febbraio
1998 e Pret. Catania ord. 23 febbraio 1998, in Foro
It. 1998, I, 1331 ss., con nota di richiami; Pret. Catania ord. 17 e 21 gennaio 1998 e
Pret. Catanzaro ord. 26 gennaio 1998, ivi, 641;
Pret. Macerata decr. 12 gennaio 1998, ivi, 642;
Pret. Putignano ord. 26 maggio 1998, ivi, 2026
ss., con osservazione di Izzo, Il ricorso è mio e lo decido io. La competenza
funzionale a decidere sulle richieste di somministrazione gratuita di farmaci fuori
prontuario.
- (5) Così lon.le Meringhi, in polemica con lon.le Sullo, in
Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori, II, 1219.
- Nella seduta dellAssemblea
Costituente del 24 aprile 1947, lon.le Sullo aveva affermato che lallora art.
26 del progetto di Costituzione (attuale 32) «non afferma in realtà né diritti di
libertà, né diritti sociali». Per questo ne aveva proposto tout court la
soppressione.
(6) Cfr. Tommaseo, Orientamenti giurisprudenziali in
materia di diritto alla salute, Studium iuris 2000, 404 ss., partic. 405. Ma
anche, in generale, Principato, op. cit.,
3853 ss.; Cherubini, Diritto alla salute,
Nss. Dig. It., Appendice, VI, Torino 1986, 913 ss.; LucIani, Salute I), Diritto alla salute (dir.
cost.), Enc. giur., XXVII, Roma 1991, ad vocem; Id., Il diritto costituzionale alla salute,
in Dir. e società, 1980, 769 ss.; Caravita,
La disciplina costituzionale della salute, ivi, 1984, 21 ss.; Santilli Giusti, Salute II), Diritto
alla salute (dir. civ.), ivi, Roma 1991, ad vocem; Smuraglia, Salute III), Diritto alla salute
(dir. lav.), ivi, Roma 1991, ad vocem; C. Mortati, La tutela della salute nella
Costituzione italiana, in Raccolta di scritti, III, Milano 1973, 433 ss.; Id., La tutela della salute nella costituzione
italiana, in Riv. infortuni e mal. prof. 1961, 53 ss., il quale collega
lart. 32 ai «principi fondamentali».
- (7) Per questo, è stata sollevata
eccezione di costituzionalità TAR Lazio - Sez. Latina,
ord. 4 maggio 1999 n. 371, in Giust. Civ.
1999, I, 2526 ss.
- Sui problemi riguardanti questa
norma, cfr. anche Sassani, La nuova
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (artt. 33, 34 e 35 del d.lgs. n. 80 del
1998), in Riv. dir. proc. 1999, 1022 ss. In giurisprudenza, cfr. Cass., sez.
un., 30 marzo 2000 n. 71 e 72, in Diritto & giustizia n. 14/2000, 37 ss., con
commento di Evangelista,
Allorigine del «servizio pubblico» - La prima definizione dopo il decreto
legislativo 80.
- Deve ricordarsi, comunque, che la
dottrina più recente risolve il quesito relativo alla giurisdizione affermando che
«lesclusione dalla previsione di giurisdizione amministrativa non significa
attribuzione alla giurisdizione ordinaria, ma necessità di ricercare il giudice
competente secondo il criterio base del riparto di giurisdizione (diritto/interesse
legittimo)». Linterrogativo, quindi, «avrà risposta solo individuando la natura
della posizione soggettiva da azionarsi». Così Piazza,
Tutela giurisdizionale e risarcimento del danno ingiusto nel servizio sanitario e nel
servizio farmaceutico, in Sanità pubblica 1999, 189, pure se lautore
ammetta che, nonostante la riforma, permanga in questa specifica materia una situazione di
incertezza, data pure «la nota difficoltà di reperire univoci criteri distintivi tra
diritti e interessi legittimi».
(8) C. Cost. 14 luglio 1986 n.
184, in Foro It. 1986, I, 2053 ss., ribadito da
C. Cost. 27 ottobre 1988 n. 922, ivi, 1989, I,
1776 ss.
(9) Cass. 29 dicembre 1990 n.
12218; Cass. 3 ottobre 1996 n. 8661, ivi, 1996,
I, 3331 ss., con nota di Caringella.
(10)
C. Cost. 16 ottobre 1990 n. 455, ivi, 1992, I,
287 ss.; C. Cost. 15 luglio 1994 n. 304, ivi,
1994, I, 2607 ss.; C. Cost. 16 luglio 1999 n. 309, in Giust. Civ. 1999, I, 2580 ss., con nota di
richiami, pronunciandosi sullart. 37 della legge istitutiva del servizio sanitario
nazionale (l. 23 dicembre 1978 n. 833) e sugli artt. 1 e 2 d.p.r. 31 luglio 1980 n. 618,
con una tipica sentenza additiva, ne ha dichiarato lillegittimità costituzionale
nella parte in cui, «a favore dei cittadini italiani che si trovano temporaneamente
allestero, non appartengono alle categorie indicate nellart. 2 del medesimo
decreto e versano in disagiate condizioni economiche, non prevedono forme di assistenza
sanitaria gratuita da stabilirsi dal legislatore»
[corsivo nostro]. Cfr. anche C. Cost. 17 luglio 1998 n. 267, in Giur. cost. 1998, 2076 ss., per la quale il diritto
alla salute implica il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la sua tutela ed è
garantito ad ogni persona come diritto costituzionale condizionato allattuazione che il legislatore
ne dà; C. Cost. 28 luglio 1995 n. 416, ivi
1995, 2978 ss., in Regioni 1996, 281 ss., con
note di Mazzarolli e di Cammelli, ed in Giur. it. 1997, I, 157 ss. con nota di Coniglio.
- (11) Cass. 22 aprile 1994 n. 3870,
ivi, 1995, I, 577 ss.; Cass. 11 settembre 1996
n. 8241; Cass. 3 ottobre 1996 n. 8661 cit.; 12 giugno 1997 n. 5297, ivi, 1997, I, 2075 ss.
- Cfr. recentemente Cass. 23
febbraio 2000 n. 2034 in Foro It. 2000, I, 1515 ss. con nota redazionale di Lanotte, con cui viene accolta la domanda di
rimborso della spesa sostenuta dallutente del S.S.N. per lacquisto di un
farmaco (nel caso di specie, lInterferone beta-1b), indispensabile nella cura
di gravi sindromi morbose (nella specie sclerosi multipla), non compreso nel Prontuario
terapeutico italiano, ma commercializzato allestero.
- Da un punto di vista normativo,
cfr. lelargizione messa a punto dallart. 1, comma 4, d.l. 21 ottobre 1996 n.
536 conv. in l. 23 dicembre 1996 n. 648, che prevede la gratuità dei presidi innovativi
non autorizzati in Italia, ma commercializzati allestero
(12) Pret. Catania ord. 8 gennaio
1996; Pret. Enna ord. 6 ottobre 1995 e Pret. Genova ord. 20 febbraio 1995, tutte ivi, 1996, I, 1470 ss.; Pret. Roma ord. 26 gennaio
1995; Pret. Torino ord. 25 marzo 1991, in Nuovo
dir. 1991, 956, con nota di Ciauri, Appunti sul fondamentale diritto alla vita ed alla
salut
(13) Pret. Macerata decr. 12
gennaio 1998 cit.; Pret. Catanzaro ord. 26 gennaio 1998 cit.; e provvedimenti citati
sopra; Pret. Pistoia ord. 4 giugno 1998, in Foro It.
1998, I, 2589 ss., con nota di Lanotte, Decreto Bindi: multiterapia e polemiche. Contra, Pret. Bari ord. 1° giugno 1998, ivi.
(14) TAR Lazio, sez. I-bis, ord. 26 gennaio 1998 n. 225, in Guida al diritto, n. 12/1998, 10 ss.
(15) TAR Lazio, sez. I-bis, ord. 9 febbraio 1998 n. 384, in Foro It. 1998, III, 250 ss., con nota di
richiami.
(16) Cons. St., sez. IV, ord. 24
febbraio 1998 n. 348, ivi, 212 ss., nonché in Guida
al diritto, n. 12/1998, 13 ss.
- (17) Lanotte, Decreto
Bindi cit., 2591.
- Il decreto Bindi è in Gazz. Uff. n. 39 del 17 febbraio 1998 ed è
riprodotto in Riv. it. med. leg. 1998, 185 ss.,
ove, peraltro, è possibile consultare pure la nota sulla sperimentazione e limpiego
di nuove terapie farmacologiche del Comitato Nazionale per la Bioetica del 16 gennaio 1998
(91 ss.). Significativo che nella nota si legga che è lecito ad un medico «proporre ed
attuare nuove terapie con tecniche o farmaci nuovi od utilizzati per fini diversi da
quelli ufficialmente indicati, ma a condizione che sussista un oggettivo stato di
necessità medica, implicante grave rischio per la vita e la salute, tale da giustificare
tentativi estremi, purché dotati di una riconoscibile ragionevolezza».
-
- (18) TAR Lazio, sez. I-bis, ord. 9 marzo 1998 n. 580, Foro It. 1998, III, 213 ed in Guida al diritto, n. 12/1998, 15 ss.
(19) Cons. St., sez. IV, ord.
24-25 marzo 1998 n. 518, Foro It., 1998, III,
212 ss., con nota di Lanotte; nonché in Guida al diritto, n. 14/1998, 92.
(20) Taglienti, Lordinanza
introduce il «pericoloso» principio che una pronuncia valida può non essere eseguibile,
ivi, 93.
(21) Ivi, n. 17/1998, 14 ss., con nota di Taglienti, Cinque
miliardi ai Comuni per gli indigenti in attesa della decisione della Consulta.
(22) Pret. Monza ord. 7 marzo 1998 cit.; Pret. Firenze ord. 24 febbraio 1998 cit.;
Pret. Catania ord. 23 febbraio 1998 cit.; Pret. Modena ord. 18 marzo 1998 (inedita); Pret.
Firenze ord. 20 febbraio 1998 (inedita).
(23) Pret. Firenze ord. 24 febbraio 1998 cit.; Pret. Catania ord. 23 febbraio 1998 cit.
e Pret. Monza ord. 7 marzo 1998 cit..
(24) Inedita.
(25) La sentenza della Consulta
è in Foro It. 1998, I, 1713 con nota di
commento di Izzo; in Giur. cost. 1998, 1510 ss., con nota di Anzon, e con commento di Principato, Limmediata precettività dei
diritti sociali ed il «contenuto minimo del diritto fondamentale alla salute»,
ivi, 3853 ss.; nonché in Guida al diritto,
n. 22/1998, 12 ss., con commenti di Gatti, Per il decreto Di Bella una bocciatura a metà: e ora
il Governo dovrà rivedere le norme, di Guzzetta,
Con un check-up completo sulla normativa scoperta la
lesione del diritto alla salute, di Caruso,
Solo un tempestivo intervento del legislatore può
scongiurare la «soluzione giudiziaria», e di Zanetta,
La Consulta sgombra il campo dalle polemiche ma fa
anche il test al nuovo sistema sanitario.
(26) I sospetti circa alcune irregolarità verificatesi nella sperimentazione sarebbero
state confermate dalle indagini del Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Torino,
dott. Raffaele Guariniello, il quale avrebbe verificato lutilizzo di farmaci
«guasti e imperfetti». In particolar modo, sarebbero stati usate soluzioni di retinidi
in scadenza e dosi di axeroftolo palmitato dimezzate. Sul punto, cfr. la notizia fornita
dagli organi di stampa. Tra i tanti, Sole 24 Ore, 8 settembre 2000, 8, I giudici
riaprono il «caso Di Bella».
I primi risultati (negativi) della sperimentazione, concernenti quattro dei dodici
protocolli, comunque, furono pubblicati nella Gazz. Uff. del 5 agosto 1998 n. 181. Dopo le
verifiche ufficiali circa la validità del metodo Di Bella che non avrebbe dimostrato
«attività», il Ministro della Sanità, preso atto del parere della Commissione
oncologica nazionale e della CUF, seguito pure dal Comitato etico nazionale (per il quale
i risultati della terapia evidenziavano un «significativo grado di tossicità, eticamente
non accettabile»), impediva larruolamento di nuovi pazienti, tagliando
drasticamente lo stesso approvvigionamento di farmaci gratuiti a coloro che, anche solo il
giorno dopo la pubblicazione del comunicato ministeriale, avessero scoperto di essere
affetti da processi neoplastici rientranti nei rimanenti protocolli 4, 6, 8 e 10.
Trattamento non diverso era riservato ai pazienti affetti da patologie rientranti nei
protocolli 1, 3, 5, 7 e 9. Con ord. 20 novembre 1998 (in Le leggi 1998, I, 4450), però, il Ministero della
Sanità, su raccomandazione della Commissione oncologica nazionale e del Comitato etico,
in base al quale doveva essere garantita la somministrazione della cura a pazienti che
avessero riportato condizioni cliniche stabili, assicurava la regolare prosecuzione del
trattamento ai pazienti la cui patologia non avesse subito involuzioni, indicando i
parametri clinico-sanitari idonei ad accertare la stabilità della malattia.
(27) Inedita.
(28) In Foro It. 1999, I, 30, con nota di
richiami.
(29) Ibidem, 1999, I, 1369 ss., con
breve nota di richiami.
(30) In Giur. merito 2000,
I, 32 ss.
(31) Il testo è in Riv. dir.
inter. 1998, 549 ss., con commento di Sapienza,
La Convenzione europea sui diritti delluomo e la biomedicina, ivi, 457
ss.
(32) Il testo della revoca del
ricorso, con le relative motivazioni addotte trovasi in Dir. fam. 1999, 689 ss., ove, in postilla è
possibile anche leggere il decreto del Tribunale per i minorenni del 7 ottobre 1998.
(33) Il testo del decreto
della Corte dAppello è in Dir. fam. 1999,
659 ss.; in Nuova giur. civ. comm., 2000, I, 218 ss., con nota di commento di M. Grondona, Potestà dei genitori ed intervento
del giudice; medicina ufficiale e medicina alternativa: un difficile (ma non impossibile)
equilibrio; ed in Fam. e dir. 1999, 467 ss. con nota di Lena; quelli del Tribunale per i minorenni di
Ancona del 22-28 ottobre 1998, 9-10 marzo 1999 e 16 marzo 1999, sono ivi, 689 ss., in postilla.
(34) Per un terzo caso
recentemente pubblicato, analogo a tutti questi, cfr. Trib. min. Brescia decr. 28-30
dicembre 1998, App. Brescia decr. 8-13 febbraio 1999 e Trib. min. Brescia decr. 22 maggio
1999, tutti in Nuova giur. civ. comm. 2000, I, 204 ss., con nota di commento di G. Grifasi, Potestà dei genitori e scelte
terapeutiche a tutela della salute dei figli minori.
- (35) Per la notizia, cfr. La Stampa, 7 novembre 1999, 14. Sotto la spinta di
questo provvedimento, probabilmente, è stata data la notizia sui quotidiani dell11
dicembre scorso che il Ministero della Sanità, stanziando 100 miliardi, avrebbe
consentito, entro breve termine, a tutti i pazienti che soffrono del morbo di Alzheimer in
forma lieve o moderata di poter ottenere gratuitamente la somministrazione, sulla base di
una sperimentazione, di due farmaci, a base rispettivamente di donepezil e rivastigmina.
-
- In particolare, tale
sperimentazione sarebbe stata avviata sulla base dellidea di diversi esponenti della
comunità scientifica, secondo cui un trattamento a base di donepezil, quale inibitore
specifico, reversibile e chimicamente distinto dellacetilcolinesterasi, con una
lunga emvita che consente la monosomministrazione giornaliera, sarebbe un trattamento
efficace e ben tollerato nel lungo termine per i pazienti malati di Alzheimer: la
letteratura scientifica, infatti, dimostrerebbe lefficacia dello stesso nel
migliorare lattività della neurotrasmissione colinergica.
-
- Di conseguenza, sulla scorta di
quel provvedimento giudiziale è sorta la necessità di verificare, come accaduto per la
cura Di Bella, se è possibile inserire il farmaco nella fascia del prontuario a totale o
parziale carico del S.S.N., ovvero se debba essere mantenuto in quella a totale carico del
paziente.
-
- In molti altri Paesi, peraltro,
ove lo stesso è disponibile, il costo del medesimo è rimborsabile da parte dei servizi
sanitari nazionali. Così è, per es., negli USA, Canada, Giappone e nella maggior parte
dei Paesi dellUnione Europea, nonché in Svizzera, Turchia e Polonia. Costituiscono
eccezioni a questa regola soltanto il Belgio, la Danimarca, la Grecia, lItalia e la
Norvegia. Ma cè di più. Le province di Trento, Perugia, Terni, nonché le Regioni
Toscana e Sardegna, prevedono che il farmaco sia distribuito
gratuitamente tramite le farmacie pubbliche sulla base di una prescrizione medica
formulata, a seconda dei casi, o da una commissione medica provinciale o regionale ovvero
da centri individuati dalla regione o da specialisti.