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- Francesco
PATRUNO
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- Riflessioni
sull'istituzione di una Corte penale internazionale
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- Sommario: 1. Premessa.
- 2. Cenni sui lavori
preparatori per listituzione di una corte penale internazionale.
- 3. Lo Statuto di
Roma: finalmente una Corte autenticamente internazionale? - 4. Breve conclusione.
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- 1. Premessa.
Ormai più di due anni fa, il 17 luglio 1998 ; i
delegati plenipotenziari di 120 Stati, riuniti a Roma in una conferenza internazionale,
nel Palazzo della FAO, adottavano il già denominato Statuto di Roma
contenente le disposizioni concernenti listituzione ed il funzionamento di una
Corte penale internazionale , e lindomani lo
aprivano alla firma. A distanza di un anno, però, solo un numero esiguo di Stati ha
ratificato quellaccordo .
- Ad ogni modo, la stipula
di un tale trattato internazionale rappresenta un evento di portata storica laddove si
rifletta che lidea di istituire corti penali internazionali non è affatto nuova,
anche se la loro concreta istituzione (tranne rarissimi e discutibili casi) non si è
realizzata, rimanendo semplicemente confinata nellambito delle mere aspirazioni
della comunità internazionale.
- Varie sono le ragioni
che hanno spinto a voler istituire una corte penale internazionale.
- La principale, forse, è
quella non già di affermare un diritto punitivo della comunità internazionale su tutti
gli individui colpevoli di gravissimi crimini, bensì quello di affermare, come ha notato
un insigne giurista italiano, la piena validità di quel diritto penale c.d.
internazionale nellambito della teoria generale del diritto ogni giorno più
reclamato dal sentimento giuridico degli individui e dei popoli, man mano che si è dovuto
assistere alle atrocità sempre maggiori che in questo secolo hanno macchiato lumanità,
facendo innumerevoli vittime, turbando la coscienza umana e minacciando la pace, la
sicurezza ed il benessere del globo .
- A ciò si devono
altresì aggiungere altre due esigenze. La prima consisteva nellassicurare, anche a
simili colpevoli, degli elementari diritti di difesa: primo fra tutti un processo equo
dinanzi a dei giudici imparziali, a dei giudici che fossero (non solo nominalisticamente)
internazionali. Accadeva, infatti, che dei tribunali fossero istituti,
a conclusione di una guerra, dai vincitori, al fine di giudicare gli avversari, colpevoli,
a loro dire, di aver aperto le ostilità. Ciascuno, però, ben si accorge di come, per i
giudici chiamati a decidere sulla colpevolezza di quei criminali
mancasse proprio -essendo espressione delle
potenze vincitrici- quel requisito
fondamentale che dovrebbe contraddistinguere ogni collegio giudicante: vale a dire la
terzietà e limparzialità. Anche se, come rammentava cinquantanni fa un
insigne giurista, citando le parole di Anatole France, un giudice imparziale non può
essere conosciuto nel mondo reale, ma solo
in quello fantastico dellarte .
- Può essere utile
ricordare, in proposito, quanto affermato dal giudice indiano Pal, il quale, avendo fatto
parte del collegio giudicante del Tribunale di Tokyo ed essendosi espresso per lassoluzione
di tutti gli imputati in quel processo, dichiarò in unintervista al New York
Herald Tribune nel novembre 1948 che «Ogni processo come quello svoltosi davanti
al Tribunale militare internazionale per lEstremo Oriente non è che il processo del
vinto da parte del vincitore» .
- La seconda esigenza
nasceva dal bisogno di fissare in norme sicure lesatta caratterizzazione dei delitti
internazionali e delle relative pene. Tale esigenza, peraltro, di legalità, volta a
garantire a quei criminali gli stessi diritti di difesa che, allinterno di ogni
Stato civile, vengono riconosciuti a tutti gli imputati, era stata pienamente avvertita
dagli stessi penalisti, per i quali non «potrebbe ammettersi una giustizia penale
internazionale fino a che il diritto internazionale penale non sia stato codificato, i
reati internazionali e le relative pene non siano stati definiti da una legge anteriore al
loro compimento e soprattutto non si arrivi a costituire un organo internazionale di
giustizia penale per accertare i reati» .
- E lo stesso Papa Pio
XII, a tal proposito, nella sua Allocuzione ai partecipanti al VI Congresso dellAssociazione
internazionale del diritto penale, richiamava questa esigenza di certezza del diritto,
affermando che apposite convenzioni internazionali avrebbero dovuto, per quanto riguarda
specificatamente i crimini di guerre e contro lumanità, «fissarne i caratteri
con precisione del tutto giuridica», nel rispetto «della sana ragione e del
sentimento universale di giustizia» . Ed, ancora, il giudice
Henri Bernard, giudice francese al Tribunale di Tokyo, in unintervista, dichiarava
che «lo Statuto del Tribunale [di Tokyo] non era fondato su alcuna regola di
diritto esistente quando le infrazioni sono state commesse» .
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- 2. Brevi cenni sui
lavori preparatori per listituzione di una corte penale internazionale -
Storicamente lidea di istituire una giurisdizione penale internazionale ha percorso
con alterne vicende tutto il corso della storia, specie di quella recente, alimentata
dagli ideali di alcuni giuristi e pochissimi statisti, epperò, sempre frenata ed
ostacolata da alcune contingenze politiche. Su questi aspetti, peraltro, avremo modo di
soffermarci in un successivo nostro studio.
- In questa sede sarà
sufficiente richiamare alla mente il fatto che i maggiori sforzi volti allistituzione
di corti penali che fossero davvero internazionali, risalenti a questo secolo, si sono
rivelati pressocché deludenti se non fallimentari. Basti qui solo ricordare lo
sconfortante tentativo previsto dal Trattato di Versailles del 1919 di punire, con una
corte internazionale, il kaiser di Germania, Guglielmo II di Hohenzollern. Ma si pensi
anche al tentativo compiuto con i Tribunali di Tokyo e Norimberga che, per stessa
ammissione dei giudici che li componevano, non potevano dirsi, a stretto rigore, corti
internazionali.
- In anni più recenti, si
possono ricordare i Tribunali penali internazionali per lex Jugoslavia e per il
Ruanda, istituiti con risoluzioni del Consiglio di sicurezza dellONU, non senza
destare critiche e perplessità circa la loro legittimità e fondamento giuridico.
- Occorrerà attendere,
però, la fine di questo secolo per giungere
alla firma dello Statuto di Roma che prevede una giurisdizione penale non ad hoc,
bensì permanente.
- I lavori, però, che
hanno condotto a questo storico momento sono durati molti anni. LAssemblea Generale
dellONU, in effetti, sin dalla fine degli anni 40, con ris. del 9 dicembre
1948, n. 260-III, parte B, incaricò la Commissione di diritto internazionale di studiare
la possibilità di istituire una Corte penale internazionale permanente.
- I lavori proseguirono
alacremente sino a metà degli anni 50: per lesattezza sino al 1954. In quellanno,
con ris. 898-IX del 14 dicembre, lo stesso organo dellONU decise, in pieno clima di
guerra fredda, di interrompere i lavori della Commissione, con la giustificazione (o,
meglio, il pretesto) di risolvere ancor prima la questione relativa alla definizione dellaggressione
ed alla conseguente ripresa dei lavori per il Codice sui crimini contro la pace e la
sicurezza dellumanità.
- Dopo circa trentanni,
con la ris. 36/196 del 10 dicembre 1981, lAssemblea decise di ridare nuovo impulso
ai lavori della Commissione, grazie pure ad un maggior clima politico disteso, invitandola
a riprendere i lavori circa lelaborazione del Codice sui crimini contro la pace e
contro lumanità. Relatore speciale, nel 1982, verrà nominato il giurista
senegalese Doudou Thiam. Questi,
nel 1983, nel suo primo Rapporto, tenuto conto che
«certains membres estiment quun code non assorties des peines et sans une
jurisdiction pénale compétente serait inopérant», a nome della Commissione
domandava «à lAssemblée Générale de préciser si son mandat consiste aussi
à élaborer le statut dune jurisdiction pénale internationale compétente pour les
individus» .
- La richiesta, pur
reiterata più volte, rimase per anni senza alcuna risposta.
- Finalmente, lAssemblea
Generale dellONU, con le sue riss. del 9 dicembre 1988 n. 43/164 e del 4 dicembre
1989 n. 44/32, incoraggiava la Commissione del diritto internazionale «à étudier
plus avant toutes les solutions possible concernent» il problema relativo allistituzione
di una giurisdizione penale incaricata di
applicare le disposizioni del Codice sui crimini contro la pace e contro lumanità.
- Sempre poi il 4 dicembre
1989, con ris. 44/39, rigettava la proposta, formulata dallallora Primo Ministro ed
attuale Presidente della Repubblica di Trinitad & Tobago, Arthur Napoleon Ray
Robinson, di istituire una corte penale internazionale che giudicasse i crimini connessi
al commercio internazionale degli stupefacenti. Tuttavia,
in quella risoluzione, lAssemblea incaricò la Commissione ONU per il diritto
internazionale di «étudier la question de la création dune cour de justice
pénal de caractère international qui aurait compétence à légard de personnes
présumées avoir commis des infractions éventuellement prévues dans tel code, notamment
à légard de personnes se livrant au trafic illicite transfrontalière de
stupéfiants».
- Negli anni successivi,
dopo aver rinnovato due volte alla Commissione il proprio mandato , lAssemblea Generale
incaricò tale organo della redazione di un progetto di Statuto per listituzione di
una corte penale internazionale e, con una successiva ed
ulteriore risoluzione
confermò tale mandato, fissando con termine ultimo per completare i lavori il luglio
1994. Terminato il proprio lavoro, la
Commissione presentò un Rapporto con il progetto di Statuto , chiedendone linvio
ad una conferenza diplomatica.
- Tuttavia, lAssemblea
Generale non giudicò soddisfacente tale elaborato. Creò, quindi, un Comitato Speciale
per discutere ulteriormente la questione e, poi, su richiesta di
questultimo organo ,
un Comitato Preparatorio per listituzione di una corte penale internazionale .
- Poiché nel luglio 1996
la Commissione di diritto internazionale completava in seconda lettura il Progetto di
Codice dei Crimini contro la pace e la sicurezza dellumanità, lAssemblea fu
in grado, allorché rinnovo il mandato al Comitato Preparatorio per gli anni 97-98,
di estenderlo pure alla redazione di un testo consolidato da trasmettere ad una conferenza
diplomatica .
Infine, con ris. 52/160 del 15 dic. 1997, lAssemblea Generale convocava a Roma, dal
15 giugno al 17 luglio successivi una Conferenza Diplomatica di Plenipotenziari per lIstituzione
della Corte penale internazionale, disponendo la trasmissione a tale Conferenza del testo
di progetto di Statuto che il Comitato Preparatorio stava finendo di elaborare. In
effetti, il 3 aprile 1998, il Comitato terminò i propri lavori e trasmetteva alla
Conferenza il proprio Rapporto sullattività svolta , contenente in allegato il
progetto di Statuto della Corte ed il progetto dellAtto Conclusivo della Conferenza .
- Il progetto di Statuto,
elaborato per la Conferenza diplomatica, deve ricordarsi, era composto di 116 articoli ed
era redatto nelle lingue ufficiali dellONU e si caratterizzava per la presenza di
molte possibili scelte, le c.d. options, indicate nel testo tra parentesi quadre (square
brackets). E da una stima approssimativa compiuta dal segretario della Conferenza
diplomatica nel progetto presentato alla stessa vi sarebbero state ben 1700 parentesi
quadre .
- Lo svolgersi della
Conferenza Diplomatica a Roma e la sua firma il 18 luglio 1998 è storia, poi, recente .
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- 3. Lo Statuto di
Roma: finalmente una Corte autenticamente internazionale? - Il testo dello Statuto è
composto di 128 articoli, ripartiti in tredici capi.
- Il primo riguarda listituzione
della stessa corte. Di centrale importanza è il secondo che individua la competenza della
corte. Fin dallart. 5, § 1, si evince che essa è limitata solo ai crimini «the
most serious crimes of concern to the international community as a whole» .
Tale aggettivo serious viene ripetuto per alcuni crimini contro lumanità
e costituisce un indubbio prezzo pagato sullaltare dei principi di legalità e
certezza ,
lasciando, infatti, ampi margini di apprezzamento alla Corte in ordine al giudizio di
ammissibilità
e destinando così il lavoro della stessa solo al giudizio sui reati di maggior rilievo.
- Di sicuro interessante
in questo Statuto è il principio di complementarità, espresso sin dal § 10 del
Preambolo, ai sensi del quale «the International Criminal Court established under this
Statute shall be complementary to national criminal jurisdiction» . Esso è significativo
laddove lo si raffronti con quanto avveniva negli Statuti dei Tribunali ad hoc per
lex Jugoslavia e per il Ruanda, ove quelle corti penali godevano di unindubbia
supremazia rispetto alle giurisdizioni nazionali.
- Qui, invece, nello
Statuto di Roma, con tale principio si è voluto riconoscere che la primaria
responsabilità nellindagine, nel perseguimento e nel giudizio dei crimini
internazionali incombe sulle autorità nazionali degli Stati , e che «la Cour exerce
une compétence supplétive palliant la carence des Etats» e, comunque, destinata ad
avere carattere eccezionale . Daltro canto, esso,
costituendo un atto di deferenza alla sovranità degli Stati in quanto dà precedenza alla
sfera nazionale su quella internazionale, «is contrary to a development in
international law away from broader notions of sovereignty» e può prestarsi facilmente
a degli abusi che rischiano di rendere vano «le but essentiel poursuivi par la
création dune jurisdiction pénal international: celui de réaliser, directement ou
indirectement, une répression effective, en mesure de constituer une dissuasion pour lavenir
et de garantir ainsi une coexistence pacifique entre le peuple et les Etas» .
- Giova ricordare che la
Camera dAppello del Tribunale ad hoc per lex Jugoslavia, nella sentenza
relativa al caso Tadic, nel 1995, aveva a questo proposito affermato che «it
would be a travesty of law and a betrayal of universal need for justice, should the
concept of State sovereignty be allowed to be raised succesfully against human rights. Borders
should not be considered as a shield against the reach of the law and as a protection for
those who trample underfoot the most elementary rights of humanity» (§ 58).
- Uno dei possibili abusi
potrebbe essere che il principio de quo si applica anche agli Stati terzi, cioè a
quegli Stati che non sono parti dello Statuto (anche se ciò può creare alcuni problemi
in ordine allapplicazione del principio in base al quale un trattato non crea
obblighi e non concede diritti agli Stati terzi). Ai sensi, infatti, dellart. 18, §
1, con una formulazione alquanto vaga e generica, è sancito che quando una vicenda sia
stata segnalata al pubblico ministero da parte di uno Stato membro dello Statuto, ovvero
il Procuratore intenda iniziare motu proprio delle indagini (artt. 13, lett. c
e 15), egli è tenuto ad informare dellavvio delle indagini tutti gli Stati parte e
quelli che «taking into account the information available, would normally exercise
jurisdiction over the crimes concerned» , mentre la notificazione
non è necessaria in caso di richiesta di avvio di indagini avanzata dal Consiglio di
sicurezza ai sensi dellart. 13, lett. b. Ogni Stato, quindi, avendo la
giurisdizione sul crimine che forma oggetto della richiesta, potrà informare il pubblico
ministero che sta svolgendo esso stesso delle indagini. In tale ipotesi, il pubblico
ministero dovrà sospendere le indagini a favore delle autorità statali (art. 18, § 2).
Gli stessi Stati terzi, dunque, avendo la giurisdizione sui crimini, ben possono invocare
il principio di complementarità, obbligando così il pubblico ministero a deferire la
questione alle autorità nazionali di quello Stato . È vero, in proposito, che
lart. 17 contempla una serie di ipotesi volte ad arginare i tentativi posti in
essere dalle autorità statali al fine di proteggere i criminali. Tuttavia
bisogna chiedersi se «the monitoring by the International Criminal Court of such state
attemps to escape its jurisdiction will be sufficiently effective and thorough to ensure
that international justice is done» . Per evitare queste deviazioni ed
abusi, uno dei primi commentatori dello Statuto di Roma ha sostenuto che il principio di
complementarità gioca soltanto in rapporto alle giurisdizioni statali che, «étant
les plus directement reliées au crime», sarebbero le sole a poter effettivamente «rassembler
les preuves et/ou exécuter une éventuelle sentence de condamnation du responsable» .
Di qui lidea, coerente con le esigenze di una repressione effettiva dei gravi
crimini che toccano linsieme della comunità internazionale (§ 9 del Preambolo), di
limitare loperatività del principio di complementarità solamente in relazione a
certe giurisdizioni nazionali, ed in considerazione pure dei rapporti che la Corte ha con
gli Stati più strettamente interessati dal fatto criminoso .
- Daltro lato,
però, è anche presente il pericolo inverso, poiché un giudice di uno Stato potrebbe
vedersi sottratte le carte di mano, potendo la Corte giudicare procedibile laffare,
e giudicando quello Stato come
incapace (di condurre il procedimento). Per questo
si domanda il Condorelli: «qui niera que le fait de ne pas disposer dun droit
adéquat à appliquer peut constituer pour le juge national un obstacle réel, lempêchant
de mener
à bien la procédure?» , tenuto conto che lart.
17, § 3, afferma che lincapacità di condurre il procedimento instaurato si
determina, tra laltro, in funzione dell«unavailability of its national
judicial system
to obtain the accused or the necessary evidence and testimony or
otherwise unable to carry out its proceedings».
E ciò potrebbe costituire una forte remora alladesione allo Statuto da parte
di molti Stati.
- Un altro elemento da
porre in rilievo riguarda la competenza. La corte ha una competenza ratione materiae molto
ampia, poiché abbraccia i crimini di genocidio, contro lumanità, quelli di guerra
ed il crimine di aggressione (art. 5, § 1). Bisogna subito, però, precisare che tutti
questi crimini, tranne quello di aggressione, vengono esplicitati negli articoli
successivi. Per il crimine di aggressione, stante le difficoltà insite nella definizione,
si è deciso di rinviarne lesatta definizione ad una successiva conferenza di
modifica o revisione dello Statuto (art. 5, § 2). Per i
crimini di guerra, inoltre, pur minutamente individuati nellart. 8, esiste una
disposizione transitoria nellart. 124 che consente agli Stati, nel divenire parte dello Statuto, di dichiarare «for a
period of seven years after the entry into force of this Statute for the State concerned»
di non accettare «the jurisdiction of the Court with respect to the category of crimes
referred to in article 8 when a crime is alleged to have been committed by its nationals
or on its territory».
- Si nota a questo punto
che con tale sorta di opting-out o contracting out, frutto di una lunga e
complessa trattativa diplomatica , ma fortemente criticata
dalla stampa
e dalle organizzazioni non governative, la competenza della Corte subisce un notevole
rinvio e che, se tutto andrà bene sul piano delle ratifiche necessarie (60 ne occorrono
ai sensi dellart. 126!), essa sarà limitata per diverso tempo al crimine di
genocidio ed ai crimini contro lumanità !
- Più ristretta è la
sfera della competenza ratione personae e ratione loci. Ai
sensi, infatti, dellart. 12, § 1, «A State which becomes a Party to this
Statute thereby accepts the jurisdiction of the Court with respect to the crimes referred
to in article 5». Se trattasi di uno Stato che non
è parte dello Statuto, esso ciononostante può, con propria dichiarazione, accettare «the
exercise of jurisdiction by the Court with respect to the crime in question» (art.
12, § 3).
- Questa, come si vede,
costituisce, a parte lombra oscura dellopting-out, unindubbia
novità, avente un immediato precedente soltanto nel recente Protocollo n. 11 che ha
modificato la Convenzione Europea sui Diritti dellUomo del 1950 . In effetti, ad eccezione
della nuova esperienza avutasi nellambito del Consiglio dEuropa, il fatto per
uno Stato di aver ratificato lo Statuto di organo giurisdizionale non implicava ex se
che esso ne avesse accettato la giurisdizione: ci voleva un quid pluris, occorreva
cioè che lo Stato rilasciasse unulteriore dichiarazione con la quale espressamente
accettava la giurisdizione dellorgano de quo. Erano questi i c.d. atti
attributivi di competenza .
- Il fatto che per la
Corte penale internazionale non sia necessaria alcuna apposita dichiarazione per
accettarne la competenza, essendo sufficiente per uno Stato aver ratificato lo Statuto (e
per uno Stato non membro aver dichiarato di accettare la giurisdizione della Corte)
rappresenta un indubbio punto di forza per lo stesso Statuto, in quanto elimina le
ipocrisie da parte degli Stati che, politicamente, accettano una Corte penale
internazionale, ma nei fatti ne rigettano la giurisdizione. Tuttavia,
in ciò vi è anche il suo punto di debolezza, poiché, è stato osservato, «quaucun
futur Pol Pot ou Pinochet ayant exterminé ses concitoyens en territoire national ne
pourra être traîné devant la Cour, ni à linitiative du Procureur (art. 13, c),
ni dun autre Etat (art. 13, a), si son propre pays a eu la prudence
de ne pas ratifier le Statut de Rome; et sauf, bien entendu, la possibilité que la
Cour soit saisie en pareil cas par le Conseil de sécurité sur la base du Chapitre VII de
la Charte (art. 13, b)» (corsivo
mio). Si aggiunge, inoltre, che la competenza della Corte non opera nemmeno nel caso «où
ledit futur Pol Pot (ou Pinochet!) serait capturé à létranger, sur le territoire
dun autre Etat partie au Statut ou reconnaissant la compétence de la Cour Pénale
Internationale» . Ovviamente, ciò non esclude
che, per ipotesi, un giudice interno di quel Paese, in applicazione del principio di
giurisdizione universale, non decida di indagare quel presunto criminale e, quindi,
sottoporlo a giudizio. Secondo questa dottrina, peraltro, vi è altresì il rischio che
quegli Stati, le cui classi dirigenti si mantengono al potere mediante il ricorso a
violazioni dei diritti delluomo e del diritto umanitario contro le loro opposizioni
interne, avranno interesse a non divenire membri dello Statuto di Roma. E ciò per due
ragioni: la prima per evitare che la Corte possa giudicare i loro alti responsabili su
denuncia di altri Stati o del Procuratore; in secondo luogo, per ritardare «autant que
possible la mise en place de la Cour, cest-à-dire le moment à partir duquel le
Conseil de sécurité disposera effectivement de la possibilité de mettre en branle la
procédure de son propre chef» . Senza
contare che «plus on atermoie, plus on déplace vers lavenir le titre de
compétence ratione temporis» della Corte .
- E proprio
per quanto concerne la competenza ratione temporis, lart. 11, § 1, è appena
il caso di notarlo, dispone che «The Court has jurisdiction only with respect to
crimes committed after the entry into force of this Statute». E se uno Stato diviene parte
dello Statuto successivamente alla sua entrata in vigore, la Corte avrà la giurisdizione
solo sui crimini commessi successivamente alla entrata in vigore dello Statuto per tale
Stato, a meno che lo stesso -cosa alquanto
improbabile- non abbia dichiarato di
accettare la giurisdizione della Corte per il periodo precedente la sua ratifica dello
Statuto (art. 11, § 2).
- Trattasi di norme
alquanto inquietanti se poste, peraltro, in relazione anche allart. 24, § 1, che, a
mio parere, contiene una sorta di inaccettabile amnistia (ovviamente, a livello
internazionale) a favore dei colpevoli dei crimini di competenza della Corte: «No
person shall be criminally responsable under this Statute for conduct prior to the entry
into force of the Statute» .
- Di esse non è possibile
darne unadeguata giustificazione giuridica: solo in campo politico è facile
comprenderle. In altre parole, con quelle norme si è voluta facilitare ladesione al
trattato da parte del maggior numero di Stati e, dallaltro lato, «éviter
certaines saisines polémiques qui risquieraient de politiser laction du juge» .
- Non mancano, peraltro,
nello Statuto altri problemi giuridici, alcuni dei quali non facilmente superabili. Per
es., almeno in apparenza sembra che vi sia stato uno scarso coordinamento tra gli artt. 10
e 22, § 3 e le altre nome dello Statuto (specialmente quelle in tema di determinazione
dei crimini). Lart.
10 recita:
- «Nothing
in this Part shall be interpreted as limiting or prejudicting in any way existing or
developing rules of international law for purposes other than this Statute».
- Ed il successivo § 3
dellart. 22:
- «This
article shall not affect the characterization of any conduct as criminal under
international law indipendently of this Statute».
- In base a queste
disposizioni, quindi, si postulerebbe che, ai sensi dello Statuto, esisterebbero due
possibili regimi o corpora di diritto penale internazionale: uno fissato nello
Statuto (artt. 5 s.) e laltro indicato dal diritto consuetudinario, con possibili
casi di discrepanze tra i due. Ed allora sorge il problema di quale diritto debba
prevalere in caso di discrepanze? Quello dello Statuto o quello consuetudinario?
- Il problema è meno
tragico di quello che potrebbe apparire, poiché la Corte applicherà sempre lo Statuto:
lo impone lart. 21!
- Solo
«in second place», la Corte applicherà «where appropriate, applicable
treaties and principles and rules of international law, inclunding the established
principles of international law of armed conflict». Appare chiaro che la Corte,
pertanto, dovrà dare la precedenza in caso di disaccordo tra i due regimi al diritto
sancito dallo Statuto .
Per contro, si esprime il pericolo, da parte di un autore, che la regolamentazione
restrittiva adottata a Roma in molte previsioni di diritto penale sostanziale dello
Statuto possa avere delle conseguenze negative sul diritto internazionale generale. In
questo caso, si afferma, un contributo importante potrà essere dato dalle corti nazionali
«might be tempted to rely on the International Criminal Courts restrictive
provisions as codifying existing international law» .
- Ultimi aspetti dello
Statuto che considererò concernono rispettivamente il ruolo del pubblico ministero e
quello del Consiglio di sicurezza dellONU.
- Per quanto riguarda il
pubblico ministero, deve dirsi che ad esso ed ai suoi poteri e funzioni lo Statuto di Roma
dedica diverse disposizioni, a cominciare dallart. 42 che ne disciplina il
funzionamento dellUfficio, nonché, tra le altre cose, la nomina. In particolare, il
§ 4 dellart. 42 evidenzia come esso sia eletto dagli Stati, a scrutinio segreto,
riuniti nellAssemblea degli Stati parte (prevista dallart. 112) a maggioranza
assoluta. A questo proposito, deve ricordarsi che i 18 giudici della Corte sono eletti,
sulla base di una complessa procedura (minuziosamente indicata dallart. 36), sempre
dallAssemblea degli Stati, con il maggior numero di voti: con il limite che essi
rappresentino almeno i 2/3 degli Stati presenti e votanti.
- Tuttavia, quello che
inquieta abbastanza riguarda le cause di rimozione dufficio. In effetti, sia i
giudici che il Procuratore (e i suoi Aggiunti, oltre al Cancelliere ed al suo Aggiunto)
possono essere rimossi dal loro ufficio, ai sensi dellart. 46, nel caso abbiano
commesso un «serious misconduct or a serious breach of his of her duties under this
Statute» e nellipotesi laconicamente e genericamente prevista in cui il
soggetto de quo «is unable to exercise the functions required by this Statute».
Questultima ipotesi di rimozione, come può ben evincersi, lascia ampi margini di
discrezionalità (su cui, evidentemente, giocano un ruolo determinante le motivazioni
politiche) allorgano deputato a decidere sulla rimozione, vale a dire lAssemblea
degli Stati, che, peraltro, prende la sua decisione con le stesse maggioranze con le quali
i soggetti de quibus sono stati eletti (e quindi con la maggioranza dei 2/3 per i
giudici ed a maggioranza assoluta per il Procuratore). Ma cè di più: per la
rimozione dei giudici è previsto che siano, previamente, gli stessi giudici ad indicare,
con una raccomandazione presa a maggioranza dei 2/3 degli stessi, se rimuovere o meno un
giudice, laddove è lasciato alla mera volontà degli Stati il problema della rimozione
del Procuratore (mentre per gli Aggiunti è prevista una raccomandazione del Procuratore) .
- La conseguenza di tutto
ciò, tenuto conto anche della relativa facilità per il raggiungimento della maggioranza
assoluta, è che il Procuratore sia soggetto al volere della maggioranza di turno in
Assemblea, perdendo, quindi, molto del suo carattere di indipendenza e di organo autonomo
della Corte, così come dice lart. 42, § 1, e nonostante -come garanzia per la sua
indipendenza- sia sancito che «a member
of the Office [del pubblico ministero] shall not seek or act on instructions
from any external source» .
- I compiti del[lUfficio
del] pubblico ministero sono specificati e riassunti in una formula sintetica dallart.
42, § 1, secondo periodo:
- «It
shall be responsible for receiving referrals and any substantiated information on crimes
within the jurisdiction of the Court, for examining them and for conducting investigations
and prosecution before the Court».
- Secondo un autore, da
questa disposizione si evincono i quattro momenti fondamentali dellattività del
procuratore .
- La prima fase ha per
oggetto la possibilità di agire di propria iniziativa sulla base di «any
substantiated information» (cfr. art. 15) nonché di ricevere referrals
(che potrebbero tradursi approssimativamente con denunzie) da parte
degli Stati membri (artt. 13, lett. a e 14) o da parte del Consiglio di sicurezza
che agisca in virtù delle disposizioni di cui al cap. VII della Carta dellONU (art.
13, lett. b). La decisione dello Statuto di affiancare ad un potere del Consiglio
di sicurezza e dello Stato quello dello stesso Procuratore di attivare lintera
procedura deriva dalla considerazione secondo la quale non era saggio lasciare nelle mani
degli Stati i meccanismi di attivazione del
procedimento (denominati trigger-mechanism), poiché, in tal caso, esso «avrebbe
[avuto] scarse possibilità di funzionare» .
- La seconda fase,
genericamente indicata nellart. 42 con lespressione «examining them»,
consiste nella valutazione discrezionale (secondo coscienza) del pubblico ministero se
esistano elementi tali da giustificare lapertura di indagini (art. 53, § 1). Tra
gli elementi che il pubblico ministero deve valutare vi è anche uno alquanto insolito:
cioè egli deve valutare se, «taking into account the gravity of the crime and the
interests of victims, there are nonetheless substantial reasons to believe that an
investigation would not serve the interests of justice» (art. 53, § 1, lett. c).
Deve precisarsi
che, a questultima conclusione, cioè non opportunità per contrasto con gli
interessi di giustizia, può giungere il pubblico ministero al termine delle indagini, il
quale potrà decidere così di non esercitare lazione penale se essa non sia nellinteresse
della giustizia (art. 53, § 2, lett. c). In
entrambi i casi, cioè allorché, per gli interessi di giustizia, decida di non avviare le
indagini ovvero di non esercitare lazione penale, il Procuratore ha lobbligo
di informare la Pre-Trial Chamber al fine di mettere questa nella condizione di
esercitare, se lo ritenesse opportuno, il potere attribuitole dallart. 53, § 3,
lett. b: vale a dire, il potere
di riesaminare, di propria iniziativa, le decisioni di non procedere del pubblico
ministero fondate esclusivamente sulla supposta contrarietà agli
interessi di giustizia. In tali ipotesi, la decisione del pubblico ministero sarà
efficace solo se convalidata dalla Pre-Trial Chamber.
- Riguardo a questultima
disposizione, non mi pare di condividere lidea di chi veda nella formulazione dellultimo
periodo del § 3, lett. b, dellart. 53 una sorta di azione giudiziaria
«coatta» «nel
senso che il Procuratore è tenuto ad esercitarla» . Piuttosto, mi sembra possa essersi daccordo
con la considerazione che la condizione prevista da tale norma sia «meramente negativa, e
può avere il solo effetto di far riconsiderare al procuratore la sua decisione, giacché
egli rimane assolutamente libero di non procedere» . A rafforzare questa conclusione vi è anche la
lett. a, § 3, dellart. 53, in base al quale se il pubblico ministero dovesse
decidere di non procedere in merito ad una certa questione segnalatale da uno Stato membro
o dal Consiglio di sicurezza, la Pre-Trial Chamber può riesaminare la decisione
del Procuratore e chiedergli semplicemente «to reconsider that decision». E il
§ 4 sempre dellart. 53 conferma tale assunto affermando che «The Prosecutor
may, at any time, reconsider a decision whether to initiate an investigation or
prosecution based on new facts or information».
- Ne consegue che, a
differenza di quanto accade in alcuni ordinamenti interni (per es., quello italiano), ove
lazione penale è obbligatoria (artt. 112 Cost. e 50 c.p.p.), nellambito della
Corte penale internazionale, invece, essa non lo è.
- Sul punto è stato
osservato che, già in sede di lavori preparatori dello Statuto, si è voluto accogliere
il principio della discrezionalità dellazione penale, tipico di un processo
accusatorio, anche se, si nota, tal argomentazione ha dei limiti: «Se è vero, infatti,
che non si può coercitivamente ottenere che il procuratore proceda, è altresì certo che
si sarebbero potute prevedere sanzioni a carico del pubblico ministero che non
ottemperasse ad unordinanza della Pre-Trial Chamber, qualora
questa, contro il parere del procuratore, avesse disposto il rinvio a giudizio della
persona sottoposta ad indagini» .
- Ad ogni modo, è
indubbio che la norma esaminata (art.
53, § 3, lett. b) svolga una «importante funzione
di trasparenza, costringendo il procuratore a rendere pubbliche (attraverso la decisione
della Camera) le ragioni per le quali non ritiene di proseguire le indagini o di non
esercitare lazione, allo scopo -ad
esempio- di evitare accordi possibilmente
incompatibili con linteresse della giustizia tra lorgano della pubblica accusa
e individui sottoposti a procedimento penale davanti alla Corte» .
- La terza fase consiste
nello svolgimento delle indagini e nella ricerca delle prove. A tale scopo, lo Statuto
detta una disciplina minuziosa negli artt. 15, 53, § 1, 54 s. che prevede che il pubblico
ministero abbia come interlocutore principale la Pre-Trial Chamber -fortemente voluta dal Governo francese ed
espressione del compromesso raggiunto tra sistemi inquisitorio ed accusatorio -,
la quale autorizza le indagini , può disporre (anche di
propria iniziativa, ma a date condizioni) lassunzione di prove irripetibili (art.
56), nonché è linterlocutore principale per quanto riguarda le misure cautelari e
gli ordini di arresto (artt. 57 s.) .
- La quarta fase sarebbe
contraddistinta dal determinarsi del Procuratore allazione penale (art. 53, § 2) ed impegnarsi nella stessa,
ovverosia nellattività di formulazione dei capi di imputazione e di presentazione
alla Pre-Trial Chamber che convaliderà o rigetterà, in apposita udienza, le
predette imputazioni ovvero potrà chiedere al pubblico ministero di modificare i capi daccusa
o fornire ulteriori elementi di prova (art. 61). Il pubblico ministero, inoltre, sarà
impegnato nel perseguimento dellobiettivo di veder confermate le proprie tesi daccusa
dal giudice del dibattimento (artt. 62 s.).
- Nel passare al ruolo del
Consiglio di sicurezza nello Statuto, si deve subito sottolineare come lo stesso giochi un
ruolo significativo. Già il capo delegazione degli USA alla Conferenza di Roma, Bill
Richardson, nella propria dichiarazione preliminare, aveva evidenziato che «[T]he
Council must play an important role in the work of a permanent Court
[which]
must operate in conjunction -not in conflit- with the Security Council and its role and
powers under the UN Charter». Le questioni, in particolare,
vertevano sui poteri del Consiglio di sicurezza sullazione della Corte, nonché sul
potere di veto dei membri permanenti.
- Tre sono i poteri
assegnati al Consiglio.
- Il primo riguarda il
potere del Consiglio di sicurezza di referral. In altri termini, il Consiglio,
agendo in virtù del cap. VII della Carta dellONU, può sottoporre allattenzione
del Procuratore una certa situazione nel corso della quale siano stati commessi, a suo
parere, dei crimini (art. 13, lett. b). Questo meccanismo ha lindubbio
vantaggio di consentire il superamento delle barriere statali della sovranità che si
manifestano nellaccettazione della competenza della Corte. In effetti, in una tale
eventualità, a differenza di quanto accade nel caso di referrals da parte degli
Stati parte, non è previsto che il pubblico ministero informi gli Stati. Questo potere
del Consiglio di sicurezza di chiedere lintervento della Corte ha fatto pensare ad
alcuni che la stessa «possa diventare, almeno in determinati casi, una specie di
tribunale ad hoc a disposizione del Consiglio stesso» e che offra, pertanto, al
Consiglio «an alternative to the creation of ad hoc tribunals» ,
tenuto conto che il cap. VII della Carta dellONU è quello stesso sulla cui base
«senza eccessive contestazioni malgrado i forti dubbi avanzati dalla dottrina, sono stati
creati e messi in funzione i tribunali per lex Jugoslavia e per il Ruanda» .
E si ricorda, peraltro, che proprio in relazione ai tribunali ad hoc, il Consiglio
ha soventemente sottoposto a quegli organi giurisdizionali situazioni nel corso
delle quali erano stati commessi gravi crimini .
- Ad ogni modo, non si
possono non avanzare delle riserve.
- È difficile, infatti,
riuscire ad inquadrare una tale richiesta del Consiglio di sicurezza nel quadro del cap.
VII, trattandosi di un mero atto di procedura, potendo, al più, rientrare nei poteri
generali del Consiglio (art. 24 della Carta dellONU) . La conseguenza del
richiamo al cap. VII è che il Consiglio dovrà, nella constatazione dellesistenza
di un delicta iuris gentium al fine del rinvio alla futura Corte, dovrà trovare
una giustificazione nella constatazione «préalable faite, en vertu de lart. 39
[della Carta dellONU], de lexistence dune menace contre la paix
internationale ou dune rupture de cette paix ou dun acte dagression» . In altri termini, il
Consiglio non potrà accertare direttamente lesistenza di un atto di genocidio, di
un crimine di guerra, di un crimine contro lumanità, ma dovrà, in maniera
obiettiva, limitarsi a constatare una situazione definendola come minacciosa per la pace.
- È indubbio, tuttavia,
che una richiesta del Consiglio di sicurezza presuppone
-come del resto accade in qualsiasi organo nel quale siedono gli Stati- sempre delle motivazioni politiche: e per lesattezza,
rispecchi le convergenze politiche della maggioranza e, in particolare, dei suoi membri
permanenti .
In questo contesto, pertanto, ben possono comprendersi i toni direi quasi entusiastici con
cui Cassese giudica lart. 53, § 2, dello Statuto, che consente al pubblico
ministero di decidere di non proseguire allorché verifica che il caso segnalatogli non ha
alcun pregio, in quanto può essere politicamente motivato provenendo da unentità
politica (lo Stato) o da un organo politico (Consiglio di sicurezza): «The Prosecutor
may thus bar any initiative of states or even any deferral by the Security Council which
may prove politically motivated and contrary to the interests of justice. In
short, prosecutorial discretion has been enshrined in the Statute (subject to
review by the state making a referral and by the Pre-trial Chamber); an important
principle, since not every crime which tecnically falls within the International Criminal
Courts jurisdiction should be prosecuted before the Court» .
- Unulteriore
riserva può essere avanzata. Il Consiglio di sicurezza, in effetti, agendo ai sensi del
cap. VII, nella propria risoluzione, volta per volta, potrà dotare di poteri coercitivi
in più la Corte e potrà imporre obblighi addizionali di cooperazione agli Stati. Tale
possibilità non deriva direttamente dal potere di referrals del Consiglio, ma dal
linguaggio da questo utilizzato nella risoluzione con cui sottoporrà una certa situazione
alla Corte. Il pericolo è che, in una tale eventualità, «il Consiglio finirebbe per
muoversi al di fuori del sistema della Convenzione [cioè lo Statuto di Roma], utilizzando
in un certo senso la struttura della Corte per istituire una giurisdizione ad hoc,
e determinando una situazione in cui verrebbero a coesistere, da una parte, il sistema
generale della Convenzione e, dallaltra, una giurisdizione straordinaria, con poteri
straordinari, che risponderebbe alle emergenze dettate dal cap. VII» della Carta dellONU
.
- Il secondo potere del
Consiglio di sicurezza in relazione alla Corte Penale internazionale è uno di quelli che
fanno discutere. Si tratta del potere di sospensione delle indagini e dellazione
penale, in qualsiasi stadio si trovino da parte del Consiglio stesso (c.d. deferral).
Lart. 16, in effetti, recita:
- «No
investigation or prosecution may be commenced or proceeded with under this Statute for a
period of 12 months after the Security Council, in a resolution adopted under Chapter VII
of the Charter of the United Nations, has requested the Court to that effect; that request
may be renewed by the Council under the same conditions».
- Pertanto, stando a tale
norma, affinché qualsiasi procedimento possa aprirsi e svolgersi è condizione (negativa)
essenziale che il Consiglio non si avvalga del suo potere di sospensione. Attenzione,
però: sospensione, non già interruzione od altro.
Questo lascia intendere che essa possa portare a differire il procedimento, «mais ni
à sy substituer ni à lécarter définitivement» .
- Questo potere del
Consiglio di sicurezza è, però, quello che senzaltro ha fatto più discutere. Già
nellallora progetto di Statuto, elaborato dalla Commissione ONU del diritto
internazionale, lart. 23 non riprodotto, poi, nello Statuto di Roma, prevedeva che
se una situazione fosse stata «dealt with by the Security Council as a threat or a
breach of the peace or an act of aggression», il Consiglio stesso avrebbe potuto
inibire alla Corte qualsiasi attività. E già nei confronti di tale disposizione erano
state avanzate critiche e riserve -che, mutatis
mutandi, possono estendersi anche allattuale art. 16- da parte di autorevole dottrina, la quale definiva
come «una inaccettabile disposizione» quella «secondo la quale lincriminazione di
individui dinanzi allorgano giudiziario potrebbe in certe ipotesi dipendere da
decisioni del Consiglio di sicurezza». In una tale eventualità, si osservava, «Si
verificherebbe anche qui una subordinazione di questioni di responsabilità e di
giurisdizione penale a decisioni di un organo politico, non rappresentativo e
caratterizzato da posizioni di privilegio», giungendo alla politica dei due pesi e
due misure, poiché «si introdurrebbe in particolare una vera e propria immunità a
favore di persone che, pur essendo accusate ed eventualmente responsabili di crimini
internazionali, si troverebbero in pratica, quali membri dellestablishment di
dati Stati, sotto lombrello protettivo del c.d. diritto di veto di un membro
permanente di quellorgano» [corsivo mio].
- Vè,
tuttavia, chi giudica diversamente la norma contenuta nellart. 16, vedendovi
adombrata una «rivoluzione di palazzo» del Consiglio di sicurezza, in quanto lo Statuto
di Roma «displaces the traditional power of the Security Counci, requiring that a vote
for suspension of International Criminal Court action be renewed every 12 months in the
face of changing Council membership, even if an immediate criminal prosecution would
complicate efforts for a ceasefire, and arguably forbids the Council from suspending the
investigation of a matter for more than 24 months». Addirittura, si aprirebbe la
questione se «the Rome treaty can constitutionally limit the Councils powers,
including the Councils right to set the temporal duration of its own mandates»!
Il problema
verrebbe risolto, stando a questa dottrina, grazie allart. 103 della Carta dellONU
che «gives primacy to the Charter over any other treaty obligations» .
- Ad ogni modo, caso, tale potere non può non
destare «qualche preoccupazione circa la reale autonomia assegnata alla Corte» ,
soprattutto per il fatto che la sospensione è affidata ad un organo politico in relazione
allesercizio di funzioni giurisdizionali. E qui pare possibile compiere un
parallelismo tra alcuni ordinamenti interni e quello previsto dallo Statuto. In Francia,
per es., il pubblico ministero è gerarchicamente subordinato allesecutivo. Già
lart. 1, tit. 8, della legge 16-24 agosto 1790, sanciva che «les officiers du
ministère sont les agents du poivoir exécutif auprès des tribunaux» . Nel codice di procedura penale
non più vigente in Francia (quello del 31 dicembre 1957, recentemente sostituito da
quello entrato in vigore il 2 gennaio 2001) viene prevista una influenza dellEsecutivo
sul pubblico ministero. In
effetti, «le ministre de la justice peut
dénoncer au procureur général les infractions à loi pénale dont il a connaissance»
ordinandogli «dengager ou
faire engager des poursuites» ed
eventualmente prescrivendogli date «réquisitions écrites» alla sede competente
(art. 36). In ogni
caso, giova evidenziare che, una volta ubbidito al comando dellesecutivo dagire,
e, quindi, una volta aperto il procedimento, egli diviene «homme de la justice»
ed, in giudizio, «les ordres supériurs ne réglent plus ses conclusions»
e, pertanto, lesecutivo non può, per ragioni di «sicurezza pubblica», impedire o
sospendere il procedimento . Sicché, lo Statuto, nellattribuire
il potere di sospensione ad un organo politico ha disatteso anche questa tradizione
giuridica !
- Visto lenorme
potere che ha il Consiglio di sicurezza, in dottrina si sono affermati dei criteri che
dovrebbero guidare lazione dello stesso organo allorché decidesse di esercitare il
proprio potere sospensivo. Si sottolinea così che la risoluzione di sospensione debba
essere motivata, essendo lobbligo di motivazione «un corollario del principio di
legalità e un dovere generale dei pubblici poteri a garanzia dellinteresse pubblico
alla trasparenza dei procedimenti giurisdizionali e a tutela, nellipotesi in esame,
delle aspettative di giustizia delle vittime dei crimini» .
- Si osserva, inoltre, che
«il Consiglio possa chiedere la sospensione solo se determina che lazione del
procuratore potrebbe provocare una grave crisi politica nelle relazioni internazionali, o
la destabilizzazione di una certa situazione politica, mettendo così in pericolo la pace
e la sicurezza internazionali» .
- Queste indicazioni,
però, che si rinvengono dalla dottrina sono, a mio parere, alquanto dubbie, stante, in
ogni caso lampia discrezionalità del Consiglio di sicurezza. Daltronde, la
necessità di una motivazione presuppone che possa esservi un organo che valuti la
congruità della stessa. Orbene, nel nostro caso, non sembra che esista un tale potere
della Corte. Ne consegue che il Consiglio,
potrà, se lo riterrà opportuno, anche non motivare la propria decisione o, per lo meno,
potrà motivare anche genericamente. Né mi
sembra che il Consiglio sia obbligato a chiedere la sospensione solo se lazione o le
indagini da parte del procuratore possano provocare una grave crisi internazionale, tenuto
conto del fatto che lorgano dellONU gode di unampia discrezionalità nel
valutare, ex art. 39 della Carta dellONU, le situazioni pericolose per la
pace e la sicurezza internazionali. Nella sua discrezionalità, quindi, potrà ritenere
«pericolosa per la pace» una situazione che, nei fatti non lo sia, ma che tuttavia, per
mero pretesto, gli consenta di tutelare le ragioni di alcuni suoi protegés.
- Né può dimenticarsi
che molti Stati sono critici nei confronti dei poteri del Consiglio di sicurezza che non
è riuscito ad agire adeguatamente durante il genocidio perpetuato in Cambogia negli anni
70 e in quello avutosi in Ruanda nel 1994. Molti si chiedono le ragioni per le quali
il Consiglio intraprenda unazione nei confronti di alcuni casi, mentre altrettanto
non faccia nei confronti di altri . Se ciò è vero, non mi sembra sia stato opportuno nello Statuto
prevedere un potere di sospensione da parte del Consiglio che, in base alle sue volizioni
politiche, potrebbe portare, anche in tale ambito, alla politica dei due pesi due misure.
- Una qualsiasi eventuale
decisione di sospensione, peraltro, essendo adottata ai sensi del cap. VII, presuppone un
accordo (almeno tacito) tra i membri permanenti. Ne consegue che, ai sensi dellart.
27 della Carta dellONU, se uno di essi, per ipotesi, fosse in disaccordo, il
Consiglio non potrà mai sospendere lazione della Corte . Per questo vi è stato chi ha sostenuto che il
diritto di veto possa svolgere, in tale contesto, una funzione addirittura positiva, tanto
più che, nella Conferenza di Roma, si è scelta la via del male minore, non essendo stata
accolta con favore lidea iniziale in base alla quale lapertura di uninchiesta
o di un procedimento penale era sic et simpliciter subordinata alla preventiva
autorizzazione del Consiglio di sicurezza nei casi in cui fosse allesame dello
stesso organo una situazione, inquadrabile nellambito delle quelle minacciose per la
pace e la sicurezza internazionali, nella quale fossero stati commessi i crimini oggetto
di indagine o di giudizio . Una tale soluzione,
avrebbe comportato una sorta di diritto di veto sulla stessa attività della Corte, che ne
sarebbe stata paralizzata .
- Tuttavia, bisogna anche
ammettere che, essendo rimasti solo gli USA come unica superpotenza, gli altri membri
permanenti «are unlikely to risk antagonising the US if they do not consider this
absolutely necessary» . Ciò fa sì che, se gli
USA avranno interesse a far sospendere un procedimento dinanzi alla Corte, ben potranno
contare sullappoggio degli altri membri permanenti, anche perché un avvio di
indagini per gli Americani costituirebbe un (pericoloso) precedente anche per gli altri
membri (in particolare, il Regno Unito, la Francia e la Russia).
- Lultimo potere del
Consiglio di sicurezza è sancito nellart. 87 in tema di disposizioni generali sulle
richieste di cooperazioni agli Stati da parte della Corte . Nel § 5, lett. b,
è previsto che se uno Stato non parte che abbia stipulato con la Corte una convenzione di
cooperazione omette di fornirgliela, restando inadempiente, «the Court may so inform»
lAssemblea degli Stati membri od il Consiglio di sicurezza «where the Security
Council referred the matter to the Court».
- Nel successivo § 7
viene prevista unipotesi analoga: cioè il venir meno agli obblighi di cooperazione,
ex artt. 86, 89, 92 e 93, da parte di uno Stato membro. In una tale eventualità, se tale
Stato omette di conformarsi alla richiesta di cooperazione della Corte, «thereby
preventing the Court from exercising its functions and powers under this Statute» la
Corte ne può prendere atto «and refer the matter» allAssemblea degli Stati
membri od al Consiglio di sicurezza «where the Security Council referred the matter to
the Court».
- Riguardo a queste due
ultime norme, giova mettere in evidenza la diversità di formulazione: nel caso degli
Stati terzi, la Corte informerà semplicemente lAssemblea degli Stati od il
Consiglio di sicurezza; nel caso degli Stati parte, devolverà la questione o alluno
o allaltro organo (a seconda dei casi).
- Nulla è detto sulle
determinazioni che possano prendere lAssemblea degli Stati o il Consiglio di
sicurezza. Non essendovi alcuna indicazione precisa, ben potranno questi organi agire con
la massima discrezionalità nei confronti dello Stato inadempiente. Si
ritiene, così, che lAssemblea degli Stati «might agree upon countermeasures, or
authorize contracting states to adopt such countermeasures, or, in the event of
disagreement, that each contracting state might take such countermeasures» . Il Consiglio di sicurezza, da
parte sua, invece, se lo riterrà, potrà agire, per es., ai sensi del cap. VII della
Carta, imponendo delle sanzioni nei confronti dello Stato venuto meno ai suoi obblighi
internazionali. Né è da escludere che la stessa Assemblea degli Stati possa investire
della questione lo stesso Consiglio di sicurezza ! In uninterpretazione
estensiva, un autore ritiene che sarebbe appropriato prevedere la «possibility of the
Security Council stepping in and adopting sanctions even in cases where the matter had not
been previously referred by this body to the Court: one fails to see why the Security
Council should not act upon Chapter VII if a state refuses to cooperate and such refusal
amounts to a threat to the peace, even in case previously referred to the Court by a state
or initiated by the Prosecutor proprio motu. Of course, this possibility is not
excluded by the International Criminal Court Statute, but it also would have been a good
idea expressly to include it» .
- Lunico limite,
però, a mio parere, allazione (eventuale) del Consiglio di sicurezza o dellAssemblea
lo si ha nel § 5, lett. b, nel senso che, in questipotesi, salvo il caso in
cui vi sia una situazione pericolosa per la pace e la sicurezza internazionali, linadempimento
allobbligo di cooperazione non potrà dar luogo, ipso iure, ad una qualche
sanzione nei confronti dello Stato terzo: probabilmente, il senso di quell«informa»
è quello di considerare linadempimento come un elemento che, eventualmente insieme
ad altri, dovrà essere valutato. In ogni caso, ritengo che lAssemblea od in
Consiglio, in questo caso, si potranno limitare genericamente a richiamare lo Stato
inadempiente ad adempiere, senza entrare nel merito della questione.
- Nel caso, invece, di un
inadempimento da parte di uno Stato parte dello Statuto, della questione della richiesta
ne viene investita lAssemblea od il Consiglio di sicurezza. Pertanto, è da
ritenere, che potranno tali organi chiedere direttamente allo Stato di conformarsi alla
richiesta di cooperazione, senza che compaia la Corte. Se detto Stato si mostrerà sordo
anche a tale richiesta, allora tali organi
potranno agire come meglio crederanno.
- Un ultima precisazione
da fare è nel senso che, dal tenore letterale delle due disposizioni, pare che sia un
obbligo per la Corte informare o devolvere la questione al Consiglio di sicurezza se era
stato lo stesso a segnalare, ex art. 13, lett. b, laffare alla Corte.
In questi casi, quindi, sarebbe precluso alla Corte rivolgersi allAssemblea. Negli
altri, invece, di regola, per linadempimento dellobbligo di cooperazione è
competente questultimo organo.
-
- 4. Breve conclusione.
- Per concludere, mi limiterò a svolgere alcune considerazioni.
- Indubbiamente, da un
lato listituzione di una Corte penale internazionale è da giudicare positivamente,
poiché dora in avanti (o, per lo meno, da quando comincerà a funzionare) coloro
che commettono efferati crimini ben sapranno che è giunto il momento in cui lordinamento
internazionale non garantirà loro alcuna immunità. Lo scopo dello Statuto di «
to
put an end to impunity for the perpetrators of these crimes» (5° Considerando
del Preambolo) significa per gli Stati che se essi si rifiuteranno di agire nei confronti
di tali criminali ovvero non se ne mostreranno capaci, sarà una Corte internazionale che
potrà prendere in mano la situazione, assicurando così che quegli stessi crimini non
restino impuniti. Ed è significativo che i parametri normativi posti a base della
repressione nazionale siano gli stessi di quella internazionale. Come
si nota da parte di taluno, questo significa che «le Statut engage les Etats à rendre
leurs droits pénaux internes pleinement conformes à ses dispositions, notamment pour ce
qui est de la définition des crimes» ed io
aggiungerei anche per quel che riguarda le pene .
- Deve aggiungersi,
peraltro, che il fatto che la Corte sia stata prevista in un accordo internazionale e non
già in una risoluzione di un organo politico, è la miglior prova che il Consiglio di
sicurezza ha avvertito i limiti della sua esperienza di istituzione di tribunali ad hoc. In altri termini, ha preso consapevolezza che la
via migliore per imporre agli Stati una giurisdizione internazionale è quella del
trattato internazionale che consente agli Stati, su un piano di parità, di spogliarsi di
una fetta, più o meno ampia, della propria sovranità.
- Non mancano, però, gli
aspetti negativi. Il compromesso e la tutela quasi ossessiva dellattributo della
sovranità ha fatto sì che lo Statuto, se così posso dire, volasse basso.
Destano, in effetti, non poche perplessità il potere del Consiglio di sicurezza di
sospendere, in qualsiasi momento, il procedimento dinanzi alla Corte, agendo ai sensi del
cap. VII, salvaguardando in tal maniera il diritto di veto dei membri permanenti .
Tale potere, non essendovi alcun limite temporale, può far sì che la sospensione possa
essere sine die. Non mancano, peraltro, al riguardo delle lacune: per es., nel caso
di sospensione, nulla dice lo Statuto circa la sorte degli atti già compiuti o circa la
detenzione dellimputato .
- Si discute molto, poi,
se le norme dello Statuto possano applicarsi anche ai militari impegnati in missioni allestero
od anche in operazioni ONU di peacekeeping che, però, si rendano colpevoli dei
crimini previsti nello Statuto medesimo. Non a caso su questo punto si sono appuntate le
critiche degli USA, se si tiene conto che il personale militare statunitense è
notoriamente impegnato in varie operazioni allestero. Ai sensi dellart. 12,
infatti, un militare od un funzionario civile americano potranno essere perseguiti
penalmente, anche se gli USA non dovessero aderire allo Statuto, se lo Stato nel quale
hanno commesso il fatto di reato abbia accettato la giurisdizione della Corte. Non
meraviglia, pertanto, che durante tutta la Conferenza di Roma gli USA si battessero per
vedere riconosciuto il principio secondo il quale un cittadino allestero non
potrebbe essere giudicato dalla Corte senza il consenso dello Stato del quale quegli ha la
cittadinanza. Il principio del consenso
della cittadinanza dellaccusato, però, non è stato accolto. Per questo, un membro
autorevole della delegazione americana alla Conferenza, Theodor Meron, ha affermato che:
«There is real possibility that the United States may become actively hostile to the
treaty» e che, con riguardo alla Corte, «The United States clearly has the power
to undermine the nascent institution» . Trattasi di una
sconcertante minaccia che suona ancor più inquietante laddove si rifletta sulle parole
pronunciate dal Former Prosecutor del Tribunale penale per lex Jugoslavia, lo
statunitense Richard Goldstone, per il quale «in order to be peacekeepers
we
have to commit war crimes» , le quali suonano come una
conferma di quanto un insigne politologo americano va da anni affermando: e cioè che
«dal punto di vista legale, ci sarebbero motivi per chiedere limpeachment di
tutti i presidenti americani dalla II guerra mondiale in poi. Quelli che non sono stati
criminali di guerra essi stessi, quanto meno sono stati coinvolti in gravissimi delitti» .
- Ad ogni modo, si ritiene
che la Corte, poi, possa difficilmente intervenire laddove vi siano crisi poste in essere,
per es., da attacchi USA come quello recente in Iraq, poiché le stesse norme sono
costruite in maniera tale da garantire i Paesi che intervengono militarmente con degli
attacchi .
Forse, se la Corte fosse già istituita ed operante, avrebbe potuto intervenire nella
situazione dellattacco NATO in Kosovo , ottenendo magari dei
risultati migliori rispetto alla Corte Internazionale di Giustizia ; ed i casi di Ocalan e
Pinochet avrebbero potuto avere una soluzione di certo più semplice ed accettabile .
- Forse, però, pare
eccessivo drammatizzare molte delle lacune e dei problemi posti dallo Statuto, poiché,
probabilmente, molti di questi saranno risolti nella prassi (come spesso accade).
- Questa considerazione ci
porta a valutare tuttosommato abbastanza positivamente lo Statuto, anche perché alcune
istituzioni legate alla Corte (come, per es., la figura del Procuratore internazionale)
serviranno da pungolo nei confronti delle autorità statali che, si badi, rimangono
incaricate in via principale di procedere alla repressione di tali crimini .
-
-
- È
bene per me fare una premessa metodologica. In questo mio articolo, in linea di massima,
mi asterrò dal trattare gli aspetti concernenti gli elementi costitutivi degli illeciti
internazionali, rinviando per tali problematiche alle già esistenti ampie e variegate
trattazioni. Mi limiterò, pertanto, semplicemente a considerare il problema dellistituzione
di tribunali internazionali nonché alcuni aspetti problematici dello Statuto di Roma del
1998.
- Sui precedenti tentativi di istituire una
corte penale internazionale, cfr. anche il nostro I passati tentativi di istituire una
corte penale internazionale, in Cass. penale 2000, p. 781 s.
- Lo Statuto è in United Nations, Diplomatic Conference of
Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court, Rome, 15
June 17 July 1998 (A/CONF.183/C.1/L. 76. 16 July 1998), nonché sul sito internet www.un.org/icc; su Riv. dir. intern., 1999,
229 s. e su Revue universelle des droits de lhomme 1998, p. 329 s. In
traduzione italiana è in Il Regno documenti, n. 7/99, 201 s. ed in
appendice in E. P. Reale (a cura di), Lo
statuto della Corte penale internazionale, Cedam, 1999, p. 107 s. Sui lavori della
Conferenza diplomatica dei plenipotenziari convocata dallONU a Roma, v. Il Regno
Attualità, n. 16/1998, p. 557 s.. La Conferenza, iniziata il 15 giugno 1998
era stata aperta con il discorso inaugurale del Segretario Generale dellONU, Kofi
Annan, e con la dichiarazione dellallora Presidente della Repubblica Italiana, Oscar
Luigi Scalfaro. In quella data, la Conferenza adottava il proprio Regolamento interno (Rules
of Procedure for the United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries oh
Establishment of an International Criminal Court (UN Doc. A/CONF.183/6), disponibile
sul sito web www.un.org/law/icc/docs.htm).
Sulla base di questo Regolamento, sempre il 15 giugno, venivano eletti i funzionari di
vertice della Conferenza diplomatica (Prof. Avv. Giovanni Conso, Presidente della
Conferenza; Sua Ecc.za Philippe Kirsh, Presidente del Comitato Plenario; Prof. M. Cherif
Bassouni, Presidente del Comitato di Redazione) e formati il General Committee, il Drafting
Committee, il Credentials Committee ed il Committee of the Whole.
- Cfr. anche
sullo Statuto di Roma, Zimmermann, Die
Schaffung eines ständigen Internationalen Strafgerichshofes. Perspektiven und Probleme
vor des Staatenkonferenz in Rom, in Zeitscrift fur ausländisches öffentliches
Rechts und Völkerrecht, 1998, p. 68 s.; L. Condorelli,
La Cour Pénale internationale: Un pas de géant (pourvu quil soit accompli
), in Revue générale de droit international public 1999, p. 7 s.; J. -
A. Carrillo-Salcedo, La Cour Pénale
internationale: lhumanité trouve une place dans le droit international, ivi,
p. 23 s.; S. Sur, Vers une Cour Pénale
internationale: la Convention de Rome entre les ONG et le Conseil de Sécurité, ivi,
p. 29 s.; P. Weckel, La Cour Pénale
internationale - Présentation générale, ivi 1998, p. 983 s.; F. Lattanzi, Competence de la Cour Pénale
internationale et consentement des Etats, ivi 1999, p. 425 s.; M. Zwanenburg, The Statute for an International
Criminal Court and the United States: Peace Without Justice?, in Leiden Journal of
International Law 1999, p. 1 s.; M. Zwanenburg,
The Statute for an International Criminal Court and the United States: Peacekeepers
under Fire?, in European Journal of International Law n. 1/ 1999, p. 124 s.; R. Wedgwood, The International Criminal Court:
An American View, ivi, p. 93 s.; G.
Hafner, K. Boon, A. Rübesame e J. Huston,
A Response to the American View as Presented by Ruth Wedgwood, ivi, p. 108
s.; A. Cassese, The Statute of the
International Criminal Court: Some Preliminary Reflections, ivi, p. 144 s.; S. Zappalà, Il procuratore della Corte penale
internazionale: luce ed ombre, in Riv. dir. intern. 1999, p. 39 s.; Venturini, Da Roma lok a una giustizia
universale contro i delitti che offendono lumanità, in Guida al diritto,
n. 30/1998, p. 13; M. Chiavario, Contro
orrori di guerra e violenze sistematiche gli Stati creano una corte penale permanente,
ivi, p. 11 s.; M. Chiavario, Le
nuove Corti Penali internazionali: primi appunti in tema di esecuzione delle condanne,
in Cass. penale 1999, p. 1010 s.; P. Mori,
Prime riflessioni sui rapporti tra Corte penale internazionale e Organizzazione delle
Nazioni Unite, in Comun. intern. 1999, p. 29 s.; G. Vassalli, Statuto di Roma, in Riv. st.
pol. intern. 1999, p. 9 s.; Gargiulo, Il
controverso rapporto tra Corte penale internazionale e Consiglio di sicurezza per la
repressione dei crimini di diritto internazionale, ivi, p. 428 s.; Donat Cattin, Lo Statuto di Roma della Corte
Penale Internazionale: riflessioni a margine della Conferenza Diplomatica dellONU,
ivi, 1998, p. 703 s.; Ferrari da Passano,
I Tribunali internazionali per i diritti umani, in Civiltà cattol. 1999,
III, p. 403 s., partic. p. 409 s.; Pastore,
Sui fondamenti etico-giuridici della corte penale internazionale, in Diritto e
società, 2000, p. 83 s.; Pocar, Creazione
della Corte penale internazionale, in Relazioni internazionali, 47, 1998, p. 149.
- Sullallora progetto di Statuto della
Corte penale internazionale e sulle questioni connesse allistituzione di una corte
penale internazionale, cfr. tra i tanti, M. Bennouna,
La création dune jurisdiction pénale internationale et la souveraineté des
Etats, in Annuaire Français de Droit International 1990, p. 299 s.; B. Graefrath, Universal jurisdiction and an
international criminal court, in European Journal of International Law 1990, p.
85 s.; J. Crawford, The ILCs Draft
Statute of an International Tribunal, in American Journal of International Law
1994, p. 140 s.; J. Crawford, The ILC
Adopts a Statute for an International Criminal Court, ivi, 1995, p. 404 s.; M.
C. Bassouni, Draft Statute International
Criminal Tribunal, in Nouvelles études pénales, n. 9/1993, p. 3 s.; M. C. Bassouni (a cura di), The International
Criminal Court: Observations and Issues before the 1997-98 Preparatory Committee; and
Administrative and Financial Implications, ivi, n. 13/1997; M. C. Bassouni, Verso una Corte penale
internazionale, in I diritti delluomo. Cronache e battaglie, n. 3/1997,
p. 5 s.; F. Lattanzi (a cura di), The
International Criminal Court: Comments on the Draft Statute, Editoriale Scientifica,
1998; F. Lattanzi, Riflessioni sulla
competenza di una Corte penale internazionale, in Riv. dir. intern. 1993, p.
661 s.; B. Galassi, La giurisdizione
penale internazionale e i crimini internazionali dellindividuo alla luce dei lavori
della Commissione del diritto internazionale, in Comun. intern. 1995, p. 307
s., partic. p. 315 s.; F. Lattanzi - E. Sciso
(a cura di), Dai tribunali penali internazionali ad hoc ad una Corte permanente,
Editoriale Scientifica, 1996; C. Blakesley,
Comparating the Ad Hoc Tribunal for Crimes Against Humanitarian Law in the
Former Yugoslavia & the Project for an International Criminal Court prepared by the
International Law Commission, in Revue international de droit pénal 1996, p.
139 s.; Kaul, Towards a Permanent
International Criminal Court: Some Observations of a Negotiator, in Human Rights
Law Journal, 1997, p. 169 s.; G. Bosco,
Verso listituzione di una Corte penale internazionale, in Riv. st. pol.
intern. 1998, p. 223 s.; ed altri.
- Hanno preso parte alla votazione dello
Statuto 148 su 160 Stati partecipanti alla Conferenza: hanno votato a favore 120 Stati
contro 7 contrari (Cina, USA, India, Israele, Filippine, Sri Lanka e Turchia) e 21
astenuti (tra le quali quelle dei Paesi arabi). I risultati della votazione sono stati
proclamati precisamente alle 22,50 (ora di Roma) dal Presidente della Conferenza, litaliano
Prof. Avv. Giovanni Conso, tra uno scroscio spontaneo ed interminabile di battimani.
- Al 30 maggio 2000, consta
che solo dieci Stati hanno ratificato lo Statuto di Roma: il primo è stato il Senegal; il
secondo Trinitad & Tobago; il terzo San Marino; il quarto lItalia con l. 12
luglio 1999 n. 232 (in G. U. 19 luglio 1999 n. 167, Suppl. Ord. n. 135/L);
il quinto le Isole Fiji; il sesto il Ghana; il settimo la Norvegia; lottavo, nellaprile
2000, il Belize; il nono, nel mese di maggio, è il Tagikistan ed il decimo lIslanda.
Alla stessa data, hanno firmato lo Statuto ben 96 Stati, tra i quali, si badi, non
figurano, per es., gli USA, mentre lItalia aveva firmato il 18 luglio 1998.
- È, tuttavia, recente la
notizia che uno degli ultimi atti, in politica estera, dellAmministrazione Clinton,
sarebbe stata giusta la firma allo Statuto. Peraltro, sembra ormai pacifico che taluni
Stati, come per es., Israele, non firmeranno mai lAccordo internazionale, per
evitare che la corte ivi prevista possa sanzionare in qualche maniera il comportamento di
quegli Stati (specie per quanto riguarda, nel caso di Israele, i crimini di guerra).
- Ai sensi dellart. 125, lo Statuto fu
aperto alla firma di tutti gli Stati in Roma, presso la sede FAO ed è rimasto aperto alla
firma in Roma, presso il Ministero degli Esteri italiano sino al 17 ottobre 1998.Dopo
quella data rimane aperto, sino al 31 dicembre 2000, presso la sede dellONU, a New
York.
- Per la ratifica di tutti gli Stati
firmatari e ladesione di tutti gli altri, gli strumenti di ratifica od adesione
dovranno essere depositati presso lUfficio del Segretario Generale dellONU.
- Lo stato delle firme e delle adesioni può
essere verificato sul sito web www.un.org/law/icc/statute/status.htm.
- Così G. Vassalli, op. cit., p. 10-11.
- S. Satta, Il mistero del processo, Adelphi,
1994, p. 30: ciascuna delle parti in un processo -egli
afferma- desidera che il giudice che ha dinanzi sia «quel giudice sapiente, incorrotto ed
incorruttibile che Anatole France diceva di aver conosciuto, ma soltanto dipinto».
- New York Herald Tribune
del 13 novembre 1948, p. 3, citato da E. P. Reale,
op. cit., p. 78, nt. 117.
- F. Mantovani, Diritto Penale, Cedam, 1992 3,
p. 961.
- Pio XII, Allocuzione del 3 ottobre 1953,
in A.A.S., XXXXV (1953), p. 730 s., citato da G. Vassalli, op. cit., p. 11.
- New York Herald Tribune
del 14 novembre 1948, p. 27, citato da E. P. Reale,
op. cit., p. 78, nt. 118.
- Annuaire
de la Commission de droit international 1983, II, 2me partie, 17, §
69.
- Riss. 45/51 del 20 nov.
1990 e 46/54 del 9 dic. 1991.
- Ris. 25 nov. 1992, n.
47/33.
- Ris. 9 dic. 1993, n.
48/31.
- Report
of the International Law Commission on its Forty-Sixth Session, Draft Statute for an
International Criminal Court, 2 maggio-22 luglio 1994, GAOR 49° Sess., Suppl. 10,
A/A/49/19, 1994.
- Ris. 9 dic. 1994, n.
49/53.
- Report
for the Ad Hoc Committee on the Establishment of an International Criminal Court,
GAOR, 50° Sess., Suppl. 22, A/50/22, 1995.
- Ris. 11 dic. 1995, n.
50/46.
- Ris. 17 dic. 1996, n.
51/207.
- Report
of the Preparatory Committee on the Establishment of an International Criminal Court,
Introduction and Draft Organization of Work, UN Doc. A/Conf. 183/2, 1998, consultabile sul sito www.un.org/law/icc/docs.htm
..
- Report
of the Preparatory Committee on the Establishment of an International Criminal Court,
Draft Statute for the International Criminal Court and Draft Final Act of the Diplomatic
Conference on the Establishment for an International Criminal Court, UN Doc. A/Conf. 183/2 Add. 1, del 14 aprile 1998,
consultabile sul sito internet indicato.
- Così S. Zappalà, op. cit., p. 50, nt. 26.
- Sui lavori svoltisi negli
anni recenti che hanno portato alla Conferenza di Roma, rinvio a E. P. Reale, op. cit., p. 84 s., nonché al Final
Act of the United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment
of an International Criminal Court (consultabile sul sito internet www.un.org/icc/iccfnact.htm
ed in traduzione italiana in appendice allarticolo di G. Vassalli, op. cit., p. 91 s.). Qui mi
preme solo ricordare che,
- Anche nel Preambolo dello
Statuto si usano le stesse espressioni: «The States Parties to this Statute
Determined
to these ends, and for the sake of presente and future generations, to establish an
indipendent permanent International Criminal Court in relationship with the United Nations
system, with jurisdiction over the most serious crimes of concern to the international
community as a whole
».
- Così, per es., art. 7, §
1, lett. k e § 2, lett. g; nonché art. 8, § 2, lett. a, b ed e.
- Così G. Vassalli, op. cit., p. 15-16.
- Cfr. lett. d dellart.
17, § 1. Tale giudizio di
ammissibilità per la dottrina costituisce la migliore manifestazione del principio della
Kompetenz-Kompetenz della Corte. Così P. Mori,
op. cit., p. 43.
- Cfr. anche artt. 1, 17, 18
e 20. Questultima norma che sancisce il principio del divieto del bis in idem
si pone come corollario al principio di complementarità. Tuttavia, nel suo § 3, conosce
delle deroghe laddove il giudizio dinanzi a qualsiasi altra corte sia stato svolto al fine
di proteggere la persona incriminata dalla responsabilità penale per crimini di
competenza della Corte, ovvero il procedimento dinanzi a qualsiasi altra corte sia stato
condotto in maniera non indipendente ed imparziale, nel rispetto dellequo processo e
dellintento di assicurare la persona coinvolta alla giustizia.
- In
dottrina, per tutti, F. Lattanzi, The
Complementary Character of the Jurisdiction of the Court with Respect to National
Jurisdiction, in (a cura di) F. Lattanzi,
The International Criminal Court, cit., p. 1 s.; F. Lattanzi, Competence, cit., p. 426 s.
- Così M. Zwanenburg, The Statute for an
International Criminal Court and the United States: Peacekeepers under Fire? cit., p.
130 e A. Cassese, The Statute of
International Criminal Court, cit., p. 158.
- Così P. Weckel, op. cit., p. 990.
- P. Mori, op. cit., p. 42.
- M. Zwanenburg, The Statute for an International
Criminal Court and the United States: Peacekeepers under Fire?, cit., p. 130.
- Giudica, invece, positivamente questo
principio A. Cassese, op. cit., per
il quale quella delle istituzioni nazionali è la migliore per giudicare, costituendo tra
laltro il forum conveniens, e perché, secondo il diritto internazionale, gli
Stati hanno diritto di perseguire e giudicare i crimini internazionali commessi. Inoltre,
questAutore aggiunge che le giurisdizioni nazionali hanno, esistendo direttamente
sul posto, un panorama più ampio che non una giurisdizione internazionale, ne consegue
che alle prime non sfuggirà ogni condotta criminale, anche se sporadica ed isolata. Questultimo
aspetto si ritiene abbastanza positivo, poiché consente, a differenza di quanto previsto
per il Tribunale penale per lex Jugoslavia di non far sfuggire alla giustizia gli
individui minori posti nella gerarchia politico-militare. Si ammette, purtuttavia, che
tale principio possa dar luogo a dei possibili abusi, specialmente laddove i crimini di
competenza della Corte siano commessi da individui con la connivenza e spesso lassistenza
degli stessi Stati. In una tal eventualità,
«state authorities may pretend to investigate and try crimes, and may even conduct
proceedings, but only for a purpose of actually protecting the allegedly responsible
persons».
- F. Lattanzi, Competence, cit., p. 431.
- Si precisa che lart.
13 indica le condizioni di procedibilità a che la Corte eserciti la propria
giurisdizione. In particolare, la Corte ha giurisdizione se uno Stato segnala al pubblico
ministero una certa vicenda in cui appaiono che siano stati commessi dei crimini; ovvero
se una tale segnalazione provenga al pubblico ministero dal Consiglio di sicurezza che
agisca ai sensi del cap. VII della Carta dellONU; ovvero, se trattandosi di
informazioni assunte motu proprio dalla Corte, il pubblico ministero abbia dato
avvio a delle indagini (ai sensi dellart. 15). Sul punto rinvio a S. Zappalà, op. cit., p. 57 s.
- A. Cassese, op. cit., p. 159. Cfr. anche
G. Hafner, K. Boon, A. Rübesame, J. Huston,
op. cit., p. 118, per i quali «The complementarity provision of the
International Criminal Court treaty actually provides a safeguard to non-state parties
that is not afforded by domestic judicial system. Whereas a state on whose territory a
crime has been committed may assert jurisdiction regardless of whether the state of
nationality is willing and able to prosecute, the Court defers to the state of nationalitys
jurisdiction if this state genuinely prosecutes the case».
- Così A. Cassese, op.
cit., p. 159, il quale, peraltro, ricorda come nellart. 18, § 6, esista
una misura contro le autorità statali che cerchino di sottrarsi alla giustizia
internazionale. Tuttavia, lautore si chiede se davvero tale norma che consente al
pubblico ministero -su autorizzazione della Camera Preliminare (Pre-trial Chamber)- di ricercare le prove e compiere le indagini
nonostante uno Stato stia svolgendo esso tale attività, sia sufficiente «when one is
faced with a state bent on shunning international jurisdiction and therefore unwilling to
cooperate in the search for and collection of evidence, or even willing to destroy such
evidence to evade justice?».
- F. Lattanzi, Competence, cit., p. 430.
- F. Lattanzi, Competence, cit., p. 431.
- L. Condorelli, op. cit., p. 21.
- Cfr. sul punto F. Lattanzi, Competence, cit., p. 431 s.
- Per es., Le Monde
del 18/19 luglio 1998. E deve evidenziarsi che, fin dalla riunione di Roma del 7 ottobre
1998, la Francia ha annunciato che si sarebbe avvalsa di tale opting-out.
- Così G. Vassalli, op. cit., p. 14.
- Per alcuni autori, in
verità, la previsione dellart. 12 dello Statuto è in pieno accordo con il diritto
internazionale, in base al quale ciascuno Stato può, liberamente, conferire il potere
giurisdizionale ad una corte internazionale. Peraltro, è vero che, in ossequio al
principio che pacta tertiis nec nocent nec prosunt, lo Statuto di Roma non crea
direttamente obblighi per gli Stati che non sono parti, tuttavia, si nota, che tale
trattato può avere degli effetti «on the pratice of non-State parties» nel caso
in cui un cittadino di questo sia accusato di aver commesso un crimine sul territorio di
uno Stato parte. In tale eventualità, «the
Court may exercise jurisdiction if it determines that neither state is able or willing to
prosecute (nor any other state that has jurisdiction)». Tuttavia, se lo Stato non parte vorrà precludere
ogni possibilità di perseguimento dei propri cittadini, sarà costretto a perseguirli
esso stesso (G. Hafner, K. Boon, A. Rübesame, J.
Huston, op. cit., p.117). Si precisa, inoltre, che
«this may appear to be an obligation imposed on non-state parties, which would be
prohibited under international law by the principle of pacta tertiis, it is only a
pratical consequence of the International Criminal Court treaty regime, not a legal one.
The non-state party is under non legal obligation to abide by the Statutes
provisions on complementary. It need only alter its practice if it chooses to prevent the
Courts assertion of jurisdiction over a national accused of committing a core crime
on the territory of a state party» (G. Hafner,
K. Boon, A. Rübesame, J. Huston, op. cit., p. 118).
- La particolarità, piuttosto di questo
Statuto in ordine al principio pacta tertiis sta nel fatto che il regime
giurisdizionale imposto con lo stesso richiede soltanto il consenso dello Stato di cui il
presunto criminale sia cittadino. A questo riguardo, «any
other state with jurisdiction over the crime (such as the territorial state) must abide by
the Statutes provisions on complementarity in order to prevent the case from being
tried by the Court, whether or not that state is party to the Statute». In altre
parole, se, per ipotesi, «the national of a state party commits a crime on the
territory of a non-state party, a jurisdictional provision requiring only the consent of
the state of nationality would compel the non state-party on whose territory the crime was
committed to demonstrate willingness and ability to prosecute if it wishes to prevent the
Court from asserting jurisdiction» (G. Hafner,
K. Boon, A. Rübesame, J. Huston, op. cit., p. 118). Per questo gli Stati Uniti hanno criticato il fatto
che il regime giurisdizionale previsto dallo Statuto si fondi sul consenso dello Stato di
cui il criminale sia cittadino.
- Per quanto riguarda la Corte Europea per i
diritti delluomo, attualmente, dopo lentrata in vigore del Protocollo n. 11
(1° novembre 1998), esiste un giudice unico (essendo stati soppressi i vecchi organi di
Strasburgo e sostituiti da una nuova Corte Europea per i diritti delluomo) con
competenza obbligatoria, in ordine allinterpretazione ed applicazione della
Convenzione e dei Protocolli, sia che si tratti di ricorsi promossi da Stati (art. 33) sia
che si tratti di ricorsi promossi da individui (art. 34). La giurisdizione della Corte,
quindi, è piena ed obbligatoria per tutti gli Stati membri della Convenzione (art. 32).
- Così dispone, per es., lart.
36 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia. Sul punto rinvio a V. Starace, La competenza della Corte
internazionale di giustizia in materia contenziosa, Jovene, 1987 (rist.). Anche la
Convenzione di Roma sui diritti umani, prima della modifica introdotta con il Protocollo
n. 11, prevedeva che lo Stato parte della Convenzione poteva, con propria dichiarazione,
accettare, per quanto riguarda i ricorsi individuali, la competenza della Commissione
Europea per i diritti delluomo (art. 25). Analoga previsione riguardava la
competenza della Corte Europea per i diritti delluomo: gli (altri) Stati contraenti
e la Commissione potevano instaurare un giudizio dinanzi alla Corte nei confronti di uno
Stato contraente solo se questo avesse riconosciuto come obbligatoria la giurisdizione (o
competenza) della Corte sugli affari concernenti linterpretazione e lapplicazione
della Convenzione, mediante apposita dichiarazione (art. 46). Sul punto, V. Starace, La giurisdizione obbligatoria
della Corte europea dei diritti delluomo, in Studi in onore di Gaetano
Morelli. Il processo internazionale, Giuffré, 1975, p. 825 s.; A. Cassese, Sul funzionamento dei ricorsi
individuali davanti alla Commissione europea dei diritti delluomo, in Riv.
dir. intern. 1974, p.
548 s.; nonché Aa. Vv., Les clauses
facultatives de la Convention européenne des Droits de lHomme, Bari 1974.
- Così, per es., lItalia,
nonostante avesse aderito alla Convenzione di Roma nel 1955, solo nel 1973 rilasciò le
dichiarazioni de quibus, ma per un periodo di tre anni (che poi rinnovò sempre di
tre anni in tre anni).
- L. Condorelli, op.
cit., p. 16.
- L. Condorelli, op. cit., p. 16-17, anche se
tale conclusione mi sembra alquanto discutibile.
- L. Condorelli, op. cit., p. 16-17.
- L. Condorelli, op. cit., p. 16-17.
- Deve ricordarsi che è un
diritto umano fondamentale il principio di legalità del reato e di irretroattività (e
legalità) della pena, in base ai quali nessuno può essere condannato per un fatto che,
al momento in cui fu commesso, non costituiva reato (artt. 25, comma 2, Cost.; 2, comma 1,
Cod. pen.; 15, § 1, Patto sui diritti civili e politici; 7, § 1, Convenzione Europea sui
diritti delluomo; 9 Convenzione di San José de Costa Rica).
- Proprio sulla base di questo principio di
civiltà giuridica si appuntò, per es., durante il processo di Norimberga la difesa di
alcuni gerarchi nazisti: i fatti, in altri termini, rimproverati agli imputati al momento
in cui furono commessi non erano previsti dalla legge tedesca come reati. Come fu
giustamente osservato durante il processo, però, il carattere efferato di quei crimini
richiedeva ed imponeva che sul principio garantista nullum crimen si
imponesse un principio superiore di giustizia che permettesse di punire i responsabili per
le atrocità commesse mediante un ex post facto.
In questo contesto, pertanto, giocava un ruolo fondamentale il diritto
internazionale al fine di colmare le lacune che, volontariamente o involontariamente, gli
Stati avessero lasciato nei propri sistemi penali. Sul punto, F. Francioni, Crimini internazionali, in Dig.
disc. pen., vol. III, Utet, 1989, p. 230.
- Così, oggi ben si può dire che tutte
queste disposizioni trovano una deroga nellipotesi in cui il fatto commesso dallindividuo
era considerato criminale secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle
nazioni civili (§ 2 artt. 15 Patto sui diritti civili e politici e 7 Convenzione di
Roma), anche se non ancora ritenuto tale dalla legge statale.
- Alla luce di questo principio, peraltro da
ritenersi accolto anche nel nostro ordinamento (ai sensi dellart. 10, comma 1,
Cost.), non si comprende bene il disposto dellart. 24 che promulga una sorta di
sanatoria per i fatti commessi prima dellentrata in vigore dello Statuto, atteso che
gli stessi sono considerati come fatti criminosi da numerose norme internazionali, anche a
carattere generale.
- P. Weckel, op.
cit., p. 988.
- A. Cassese, The Statute, cit., p. 157.
- A. Cassese, The Statute, cit., p. 158.
- Cè un elemento
davvero strano che merita di essere segnalato. Lart. 48 dello Statuto, dedicato ai
privilegi ed immunità, al § 5, ammette la possibilità che i privilegi ed immunità dei
giudici e del Procuratore possano essere rimossi non già dagli Stati in Assemblea, bensì -ed è qui la particolarità- «by an absolute majority of the judges».
- Quindi, è abbastanza strano che mentre la
rimozione dallufficio venga decisa dallorgano politico, la rimozione dei privilegi ed immunità, invece, -che è un provvedimento altrettanto grave,
poiché presuppone che il giudice o il Procuratore si siano resi colpevoli di gravi fatti
in uno Stato il quale, evidentemente, reclama di poter investigare ed esercitare il
proprio potere giurisdizionale (e se del caso coercitivo) riguardo alla vicenda de qua-
venga decisa dagli stessi giudici (il che garantirebbe, almeno in teoria, una certa
imparzialità).
- Si deve concludere, pertanto, che gli
Stati, volendosi riservare la decisione sulla rimozione dellufficio e svolgendo, nei
fatti, un ruolo quasi giudiziario, non hanno proprio voluto rinunciare ad esercitare un
controllo sui giudici e sul pubblico ministero.
- Bisogna evidenziare
comunque che tale garanzia è minima rispetto a quelle sancite, riguardo ai giudici, dallart.
40.
- Così S. Zappalà, op. cit., p. 54.
- Nel caso, però, di uniniziativa
motu proprio da parte del Procuratore, affinché questi possa avviare le indagini,
è necessaria lautorizzazione da parte della Pre-Trial Chamber (art. 15, § 3
e 4). Questa autorizzazione avrebbe la funzione di garanzia dellimparzialità del
procedimento penale contro possibili abusi da parte del Procuratore che potrebbe, per es.,
per motivi politici essere spinto ad avviare determinate indagini.
- F. Lattanzi, Riflessioni sulla competenza, cit.,
p. 696. Cfr. anche la dichiarazione preliminare del capo della delegazione coreana del 15
giugno 1998 in sede di Conferenza di Roma: «
it is our firm conviction that the
prosecutor should be given ex officio authority to initiate investigations. Otherwise,
the effectiveness of the Court would be seriously eroded in the light of the general
abhorrence of States being entangled in lodging complaint against other States, and the
high likelihood of Security Councils paralysis due to the exercise of veto power.
Moreover, the concern over a risk of abuse by the prosecutor can be alleviated by
introducing an effective check mechanism». Questa ed altre dichiarazioni possono leggersi su
internet al sito www.un.org/icc/speeches.
- Contra
la dichiarazione del capo delegazione giapponese, Hisashi Owada, per il quale: «
the
trigger mechanism to set the activities of the Court into operation should be carefully
designed in light of the need to maintain a proper balance between the power of the Court
on the one hand and the legitimate interests of the States parties of the Statute on the
other. Japan therefore considers it inappropriate to give the prosecutor the right to
initiate investigation proprio motu». Anche lEgitto, durante la fase dei negoziati,
non era del tutto favorevole ad un Procuratore che avesse il potere di aprire le indagini motu
proprio. Analoga posizione contraria era espressa dagli USA, Cina, Qatar, Nigeria,
Pakistan, India, Iran, Iraq, Cuba, Algeria, Alfghanistan, Sri Lanka ed Azerbaijan.
- Ed, infatti, il compromesso raggiunto al
termine della Conferenza internazionale è stato nel senso di conferire un potere al
Procuratore di avviare le indagini motu proprio, ma subordinando tale potere ad un
sistema di controlli giurisdizionali. In questo senso si è espresso, per es., nella
propria dichiarazione preliminare il Ministro degli esteri dellAustralia, per il
quale «the right of the Prosecutor to act must have appropriate safeguards to avoid
politically motivated complaints». Analogamente il Brasile:
«while stressing the need for an indipendent Prosecutor, we believe that in order to
avoid frivolous, politically motivated complaints, the statute should provide adequate
safeguards and checks on prosecutorial discretion». Ed il capo della delegazione del
Lesotho ha precisato che: «conferring ex officio powers on the Prosecutor will
ensure that justice is served in cases where both States and the Security Council fail to
act in brinning suspects before the Court. We do not share the view that an indipendent
Prosecutor would run wild or otherwise act in bad faith. There are many
procedural safeguards to avoid this». Questa e le altre precedenti dichiarazioni sono
state tratte da S. Zappalà, op. cit.,
p. 41-42, nt. 9 e p. 50, nt. 27.
- In particolare, è stato previsto nello
Statuto il potere del pubblico ministero di avviare indagini motu proprio,
subordinandone, però, tale potere alla condizione che lintenzione di aprire
indagini sia previamente notificata a tutti gli Stati parte dello Statuto ed anche agli
Stati non parti, che potrebbero, in tal modo, in base al principio di complementarità,
decidere di esercitare la loro giurisdizione sul crimine (art. 18, § 1, dello Statuto,
proposto, durante la fase conclusiva dei lavori dellultima sessione della Conferenza
diplomatica, dagli USA), e dallaltro riconoscere al Consiglio di sicurezza il potere
di poter sospendere, in qualsiasi fase si trovi, il procedimento.
- G. Vassalli, op. cit., p. 20.
- S. Zappalà, op. cit., p. 57.
- S. Zappalà, op. cit., p. 76. Questautore,
però, precisa che le sanzioni di cui parla avrebbero potuto essere di carattere
extra-processuale, di tipo quasi disciplinare.
- S. Zappalà, op. cit., p. 57.
- S. Zappalà, op. cit., p. 70. Sugli elementi
inquisitori nel sistema accusatorio previsto dallo Statuto, cfr. A. Cassese, The Statute, cit., p. 168
s.
- Un eventuale diniego di
autorizzazione, tuttavia, non preclude del tutto la possibilità per il Procuratore di
raccogliere nuovi elementi di prova riferiti alla stessa vicenda sulla base dei quali
richiedere una nuova autorizzazione (art. 15, § 5).
- Per la custodia preventiva,
nello Statuto, deve ricordarsi, non sono previsti termini massimi, essendo per sua stessa
natura prevista a durata indeterminata. Ne consegue, come osservato da G. Vassalli, op. cit., p. 20-21, che «non
esiste la scarcerazione automatica per effetto della decorrenza di siffatti
termini».
- Politi, The Establishment
of an International Criminal Court at a Crossroads: Issues and Prospects after the First
Session of the Preparatory Committee, in M. C. Bassouni
(a cura di), The International Criminal Court: Observations and Issues, cit.,
152. Questa, del resto, era
anche la posizione dellUnione Europea allapertura della Conferenza di Roma
fatta dal Regno Unito (quale Presidente di turno dellUnione): «[The] Security
Council should be able to refer to the Court situations in which crimes may have been
committed
.. This will obviate the
need for the setting up of a new ad hoc Tribunals by the Council» (citazione
tratta da S. Zappalà, op. cit., p.
61-62, nt. 43).
- In relazione al potere di referral
del Consiglio di sicurezza, deve osservarsi che, per taluno, esso rappresenta una seria e
rilevante eccezione al funzionamento consensuale della Corte (Gargiulo, Il controverso rapporto, cit.,
p. 446) ed alla regola pacta tertiis nec nocent nec prosunt, poiché, in tal caso,
non sarebbe necessario che ricorrano le «precondizioni» per lesercizio della
giurisdizione della Corte, previste, invece, allorché liniziativa di attivazione
della medesima sia di uno Stato parte ovvero del Procuratore motu proprio
(vale a dire che il crimine sia stato commesso nel territorio di uno Stato parte
ovvero il reo sia cittadino di uno Stato parte).
- G. Vassalli, op.
cit., p. 17-18. Nello stesso senso, P. Weckel,
op. cit., p. 989.
- Così S. Zappalà, op. cit., p. 56.
- In questo senso P. Weckel, op. cit., p. 989.
- F. Lattanzi, Competence, cit., p. 441.
- Giudica positivamente ciò
S. Zappalà, op. cit., p. 60, per il
quale, proprio il fatto che il Consiglio di sicurezza sia un organo politico, le cui
decisioni sono prese con la convergenza della maggioranza degli Stati membri (ivi inclusi
i cinque permanenti), lascia «presumere che esso agisca solo dopo aver opportunamente
ponderato tutti i vari aspetti della questione, e segnatamente limpatto che potrebbe
avere, sulle situazioni oggetto di referral, lattribuzione agli organi della
giustizia penale internazionale del potere di aprire investigazioni e di svolgere processi
penali».
- A. Cassese, The Statute, cit., p. 162.
- Così S. Zappalà, op. cit., p. 61.
- G.
Arangio-Ruiz, Fine
prematura del ruolo preminente di studiosi italiani nel progetto di codificazione della
responsabilità degli Stati: specie a proposito di crimini internazionali e dei poteri del
Consiglio di sicurezza, in Riv. dir. intern. 1998, p. 124-125 con unampia
rassegna bibliografica sullallora art. 23 del progetto di Statuto. Cfr. anche Gargiulo, Il controverso rapporto, cit.,
p. 451 s.
- R. Wedgwood, op. cit., p. 97-98. Per una
critica di questAutrice, cfr. G. Hafner, K.
Boon, A. Rübesame, J. Huston, op. cit., p. 113. In base a tali ultimi
autori, a differenza di quanto affermato dalla Wedgwood, per la quale il Consiglio può
sospendere il procedimento per non più di 24 mesi (e, quindi, non più di due volte), si
osserva che lart. 16 non pone alcuna restrizione al numero di volte in cui il
Consiglio può avvalersi di tale potere.
- La Wedgwood, inoltre, afferma che lo
Statuto di Roma non era il luogo adatto per la riforma del Consiglio di sicurezza e che le
cinque settimane della conferenza di Roma non potevano giungere, in maniera frettolosa, ad
una decisione svantaggiosa per il ruolo del Consiglio di sicurezza. In verità, lautrice
dimentica che il compromesso fu elaborato non durante le cinque settimane della
Conferenza, ma nel corso delle sei sessioni del Comitato Preparatorio durane tre anni di
lavori.
- G. Vassalli, op. cit., p. 18, il quale,
però, conclude che è chiaro il collegamento della clausola contenuta nellart. 16
«con le esigenze del raggiungimento o della salvaguardia della pace in un determinato
territorio».
- La legge di ord. giud.
italiano (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) prevedeva, a questo proposito, allart. 69,
nella sua versione originaria, che il pubblico ministero esercitasse «sotto la direzione
del ministro [di grazia e giustizia] le funzioni che la legge gli attribuisce». Con lart.
39 del r.d. 31 maggio 1946, la «direzione» dellart. 69 scade in «vigilanza».
- Cfr. F. Cordero, Procedura penale, Giuffré, 19953,
p. 195-196.
- Si riferisce allordinamento
processuale (penale) francese S. Zappalà, op.
cit., p. 66-67.
- Non deve farsi, però, lerrore
di ritenere che lo Statuto di Roma avvalori la tesi che il potere del Consiglio di
esplichi soltanto nei confronti del pubblico ministero, nel senso che possa essere chiesta
la sospensione dellattività del procuratore dal momento di apertura delle indagini
sino al momento in cui viene presentata al giudice per la conferma delle accuse. La
disposizione dellart. 16, in verità, così come impostata, prevede il potere del
Consiglio di sospensione facendo riferimento alla Corte in generale, risultando -se così non fosse- alquanto strano che tale potere dello stesso possa
esplicarsi durante la fase delle indagini, rimanendo inoperativo per tutta la parte
pubblica del procedimento. Così S. Zappalà,
op. cit., p. 68.
- Come diretta conseguenza di ciò, deriva
che il Consiglio debba inviare la sua richiesta di sospensione prima di tutto alla
presidenza della Corte, la quale procederà a trasmettere la stessa agli organi
giurisdizionali competenti della Corte. Lorgano giurisdizionale, poi, investito
della questione, che sia la Pre-Trial Chamber o una Camera di primo grado o una di
appello, dovrà esercitare un controllo seppur minimo (ma indispensabile) sulla richiesta
di sospensione (S. Zappalà, op. cit.,
p. 69). Ciò, però, ripropone la questione della possibilità di esprimere un giudizio su
una decisione del Consiglio di sicurezza che noi, rebus sic stantibus, riteniamo
impossibile.
- S. Zappalà, op. cit., p. 67. Sulla stessa
lunghezza donda sembra A. Cassese, The
Statute, cit., p. 163, per il quale è indubitabile che il Procuratore sia limitato da
tale potere di deferral del Consiglio, tuttavia, egli ritiene che «the whole
context of the Statute and the reference in Article 16 to Chapter VII of the United
Nations Charter seem to rule out the possibility that request be arbitrary». Spiega,
infatti, che «Moreover, the Security Council must show its hand if it wishes
to stay an International Criminal Court proceeding -and
continue to show its hand every 12 months- and
this visibility creates accountability».
- S. Zappalà, op. cit., p. 67.
- Così M. Zwanenburg, The Statute for an International
Criminal Court and the United States: Peacekeepers under Fire?, cit., p. 138.
- M. Zwanenburg, The Statute for an International
Criminal Court and the United States, cit. Sulla necessità del consenso tra i membri
permanenti al fine della sospensione del procedimento, cfr. Gargiulo, The Relationship between the ICC and
the Security Council, in F. Lattanzi (a
cura di), The International Criminal Court, cit., p. 118.
- P. Mori, op. cit., p. 45.
- F. Lattanzi, Competence, cit., p. 443-444.
- M. Zwanenburg, The Statute for an International
Criminal Court and the United States: Peace Without Justice?, cit., p. 6.
- Sul punto, si rinvia per
approfondimenti a Gargiulo, Il
controverso rapporto, cit., p. 469 s.
- Secondo G. Hafner, K. Boon, A. Rübesame, J. Huston, op.
cit., p. 121 s., le norme contenute in questo art. 87 costituiscono una forma di
enforcement degli ordini emessi dalla Corte. Contra R. Wedgwood, op. cit., p. 106, per la quale
sorprendentemente «there was not more discussion in Rome of how the International
Criminal Court could hope to enforce its orders. To be sure, states parties have a legal
duty of cooperation with the International Criminal Court. But states often slack on this
sort of duty, and rhetoric is a limited goad».
- A. Cassese, The Statute, cit., p. 166.
- Lart. 119 dello
Statuto aggiunge, al § 2, che le controversie non riguardanti le funzioni giudiziali sono
devolute allAssemblea degli Stati (salvo che gli Stati parti non si riescano ad
accordare entro tre mesi dal suo inizio) che, eventualmente, potrà tentare di risolvere
la controversia, ovvero potrà raccomandare mezzi ulteriori di risoluzione della stessa,
compreso il deferimento della medesima alla Corte Internazionale di Giustizia. Tale norma,
pertanto, potrà, nel caso sorga una controversia vertente sulla mancata cooperazione da
parte di uno Stato membro, ben trovare applicazione.
- A. Cassese, op. loc. cit..
- L. Condorelli, op.
cit., 21.
- È appena il caso di
sottolineare come, a differenza del suo diretto ascendente (lo Statuto di Londra del
45), tale Statuto non contempla allart. 77, tra le pene possibili, la pena di
morte, anche se il successivo art. 80 sancisce che le pene ivi indicate non sono di
ostacolo allapplicazione, da parte degli Stati, delle pene prescritte dai propri
diritti interni (ivi inclusa, evidentemente la pena capitale), né incidono sulla
normativa degli Stati che non prevedono le pene prescritte nello Statuto.
- Uno degli aspetti più
discussi nella Conferenza di Roma riguardava proprio il fatto se i membri permanenti
dovessero votare, per le questioni attinenti la Corte penale internazionale, con o senza
diritto di veto. La soluzione fu trovata facendo riferimento al cap. VII della Carta.
- Per un breve excursus delle varie
posizioni degli Stati su questo tema, cfr. G.
Hafner, K. Boon, A. Rübesame, J. Huston, op.
cit., p. 114-115.
- Peraltro, proprio il riconoscimento
ossequioso al primato politico del Consiglio di sicurezza, sminuisce, secondo taluno, una
delle premesse essenziali dellistituzione della Corte: e cioè che anche la
giustizia è condizione necessaria di una pace stabile (Gargiulo, Il controverso rapporto, cit.,
p. 472).
- Così S. Zappalà, op. cit., p. 82. Cfr. anche le
considerazioni di Gargiulo, Il
controverso rapporto, cit., p. 472.
- T. Meron, The Court We Want, in The
Washington Post, 13 ottobre 1998. Bisogna,
però, evidenziare come gli USA sono contrari anche ad alcune formulazioni degli stessi
crimini. Così, per es., insieme alla delegazione israeliana, si sono opposti alla
formulazione del crimine di deportazione così come previsto dallart. 8, § 2, lett.
b, viii, che potrebbe essere utilizzato come strumento di lotta politica nel
conflitto arabo-israeliano. Israele, comunque, non era tanto contrario alla previsione a
sé di questo crimine, quanto piuttosto alla sua inclusione nellambito dei crimini
di guerra, poiché esso non è incluso tra le gravi violazioni della Quarta Convenzione di
Ginevra (art. 49). Sul punto, cfr. Zimmermann,
op. cit., p. 68, nonché G. Hafner, K.
Boon, A. Rübesame, J. Huston, op. cit .,
p. 120-121.
- US
Stance Contradictory, Former UN Prosecutor Says, International Press Service, 17
giugno 1998.
- N. Chomsky, What Uncle Sam Really Wants,
1992, trad. it. I cortili dello Zio
Sam, Roma, Gamberetti, 1995, p. 40.
- Cfr. a questo proposito,
M. Zwanenburg, The Statute for an
International Criminal Court and the United States: Peacekeepers under Fire?, cit., p.
138 s., per il quale «there are many obstacles in the International Criminal Court
Statute to the prosecution of American forces for incidents such as the one in Iraq. This
applies a fortiori to their superiors. A prosecution of the US President by the
International Criminal Court for such incidents is no more than a theoretical possibility».
- Sulla nuova crisi del Golfo,
cfr. U. Villani, La nuova crisi del
Golfo e luso della forza contro lIraq, in Riv. dir. intern. 1999,
p. 451 s.
- Sullattacco della
NATO in Kosovo, nonché sugli aspetti costituzionali implicati nella vicenda, cfr. N. Ronzitti, Raids aerei contro la Repubblica
federale di Iugoslavia e Carta delle Nazioni Unite, ivi, p. 476 s.; B. Simma, NATO, The UN and the Use of Force:
Legal Aspects, in European Journal of Int. Law 1999, p. 1 s.; A. Cassese, Ex iniuria ius oritur: Are We Moving
towards International Legitimation of Forcible Humanitarian Countermeasures in the World
Community?, ivi, p. 23 s.; P. Sinatti,
La Russia, la NATO e la guerra del Kosovo, in Affari esteri 1999, p. 562 s.;
N. Spasskiy, La Russia, lEuropa e
la guerra nei Balcani, ivi, p. p. 574 s.; D. Morawski, I nuovi della NATO e la guerra del
Kosovo, ivi, p. 581 s.; E. Vigliar,
La crisi dei Balcani nellodierno ordine europeo ed internazionale, in Comun.
intern. 1999, p. 13 s.; G. De Vergottini,
La Costituzione e lintervento NATO nella ex Jugoslavia, in Quad. cost. 1999,
p. 122 s.; G. Motzo, Costituzione e
guerra giusta alla periferia dellimpero, ivi, p. 373 s.; G. U. Rescigno, Riflessioni di un giurista sulla
guerra e sulla pace, ivi, p. 376 s.; C. Zanghì,
Il Kossovo fra Nazioni Unite e diritto internazionale, ivi, p. 378 s.; G. E.
Rusconi, Obiettivi e risultati della
guerra del Kosovo, in Il Mulino, n. 3/1999, p. 407 s.; C. Pinelli, Sul fondamento degli interventi
armati a fini umanitari, in Dem. dir. 1999, p. 78 s.; G. Nardulli, Guerra della NATO, guerra per la
NATO, in Il ponte, n. 5/1999, p. 63 s.; N. Chomsky, Capiscono soltanto luso della
forza, ivi, p. 135 s., Villani, La
guerra del Kosovo: una guerra umanitaria o un crimine internazionale?, in Volontari
e Terzo mondo, n. 1-2/1999, p. 26 s.; Zappalà,
Nuovi sviluppi in tema di uso della forza armata in relazione alle vicende del Kosovo,
in Riv. dir. inter. 1999, p. 975 s.; Valticos, Les droits de lhomme, le droit
international et lintervention militaire en Yougoslavie, in Revue générale
de droit international public 2000, p. 5 s. ; Weckel, Lemploi de la force contre la
Yougoslavie ou la Charte fissurée, ivi, p. 19 s. ; Garcia, La mission dadministration
intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK), ivi, p. 61 s., Picone, La «guerra del Kosovo» e il diritto
internazionale generale, in Riv. dir. inter. 2000, 309 ss.
- Sul caso Pinochet, rinvio a
C. Warbrick e D. McGoldrick, The First Pinochet Case: Immunity
of a Former Head of State, in International and Comparative Law Quarterly 1999,
p. 207 s.; C. Dominicé, Quelques
observations sur limmunité de jurisdiction pénale de lancien Chef dEtat,
in Revue générale de droit international public 1999, p. 297 s.; M. Cosnard, Quelques observations sur les
décisions de la Chambre des Lords du 25 novembre 1998 et du 24 mars 1999 dans laffaire
Pinochet, ivi, p. 309 s., la nota di Dupuy,
Crimes et immunités ou dans quelle mesure la nature des premiers empêche lexercice
des secondes, ivi, p. 289 s. ; Bianchi,
Immunity versus Human Rights: the Pinochet case, in European Journal of
International Law 1999, p. 237 s.; De Sena,
Immunità di ex-capi di Stato e violazioni individuali del divieto di tortura: sulla
sentenza del 29 marzo 1999 della Camera dei Lords nel caso Pinochet, in Riv. dir.
inter. 1999, p. 933 s.
- Sulla vicenda Ocalan, cfr.
la recente pronuncia di Trib. Roma 1° ottobre 1999, in
Guida al diritto, n. 42/1999, p. 40 s., con commenti di E. Cannizzaro, Un bilanciamento tra la gravità e
le violazioni subite dallimputato e di L. Melica, Riconosciuto il soggiorno permanente
anche in assenza dello status di rifugiato, nonché in Riv. dir. inter.
2000, p. 240 s., con osservazione di Cannizzaro,
Sui rapporti fra diritto costituzionale allasilo e divieto di estradizione per
reati politici, ivi, p. 157 s.
-
Così Zappalà, Il procuratore, cit., p. 82. Per
S. Sur, op. cit., p. 45, invece, laver
affidato un compito di repressione ad una Corte internazionale ha, sotto questo aspetto,
uno svantaggio, in quanto, in pratica, impone una responsabilità generalizzata, poiché
gli Stati si asterranno dallagire, dato che faranno affidamento sullesistenza
della Corte medesima.
Così Zappalà, Il procuratore, cit., p. 82. Per
S. Sur, op. cit., p. 45, invece, laver
affidato un compito di repressione ad una Corte internazionale ha, sotto questo aspetto,
uno svantaggio, in quanto, in pratica, impone una responsabilità generalizzata, poiché
gli Stati si asterranno dallagire, dato che faranno affidamento sullesistenza
della Corte medesima.
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