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                        Giorgio Pica

Il problema dell'usura tra repressione penale e realta' sociale

     (Pubblicato in "Diritto penale e processo", Ipsoa, 1997, n. 1, 66 ss.)

 

Le peculiarita' della nuova fattispecie di usura.
    La descrizione normativa della fattispecie di usura ha
subito una lenta evoluzione, sulla scia della trasformazione ed
amplificazione sociale del fenomeno, che ha portato il legislatore
ad "oggettivizzare" la previsione di reato, eliminando il riferimento
alle condizioni soggettive dello stato di bisogno della vittima ed al
conseguente approfittamento da parte dell'agente (elementi questi
che indubbiamente restringevano eccessivamente l'applicabilita' della
norma, rendendola pressoche' inutile), ed incentrando la nuova fattispecie,
nell'ipotesi base, sul fatto obbiettivo dello scambio di una prestazione
fornita dall'usuraio con un corrispettivo sproporzionato per eccesso
rispetto al valore della prima (1).
    Nella nuova costruzione della fattispecie (2) la situazione di
debolezza della vittima e il conseguente rapporto di vessazione che
insorge tra vittima ed agente, e che usualmente esiste nella realta', sembrano
scomparsi dalla tipicita' dell'ipotesi base del reato, per essere piuttosto recepiti
come aggravanti: dal n. 3 del quinto comma dell'art. 644 c.p., "se il reato e'
commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno"; e dal n. 4 del medesimo
comma, che recepisce, ma in forma oggettiva, l'ipotesi gia' presente nell'abrogato
art. 644-bis c.p. relativo alla cd. "usura impropria".
    In passato, la previsione dello stato di bisogno tra gli elementi costitutivi
dell'ipotesi base del reato aveva condotto la giurisprudenza,a volte
eccessivamente miope e tradizionalista, a restringere notevolmente l'operativita'
della fattispecie, e ad escludere dall'ambito della previsione, quindi privandoli
di tutela, molti casi in cui il bisogno consisteva non nella mancanza di mezzi
essenziali per la sopravvivenza, bensi' in situazioni debitorie dovute ad
investimenti, impieghi in attivita' produttive, ovvero a spese ritenute superflue
(3): senza valutare adeguatamente che l'impiego di risorse finanziarie per
ammodernare i propri mezzi produttivi, per finanziare la propria
attivita' commerciale o industriale, ovvero anche per ingrandirla ed
espanderla, di certo non poteva considerarsi come una ricerca del
superfluo, ma piuttosto strumento necessario per il progresso economico
e produttivo, e tappa (ciclicamente) indispensabile per il "normale"
imprenditore per poter mantenere la necessaria competitivita' di mercato,
essenziale per la sua stessa sopravvivenza imprenditoriale.
    Peraltro ci sembra comunque inaccettabile l'idea, "culturalmente"
sottostante agli accennati orientamenti giurisprudenziali, secondo cui lo
stato di bisogno dovuto a comportamenti avventati o "colposi" della vittima
non dovesse essere meritevole di considerazione, e quindi il soggetto che
fosse venuto a trovarsi in cattivi frangenti economici per "sua colpa"
dovesse essere privato dell'unica tutela penale possibile, per essere di
fatto abbandonato nelle mani degli usurai.
    A prescindere dalla considerazione che nel campo imprenditoriale (al
di la' dei casi di operazioni fraudolente in danno di terzi) le valutazioni
di "avventatezza", "colposita'", "superficialita'", "cattiva gestione
economica" sono assolutamente opinabili, ed i risultati dell'impegno
imprenditoriale sono spesso il frutto del combinarsi di fattori non
prevedibili e non controllabili dal singolo imprenditore, (per cui
qualsiasi valutazione operata a posteriori potrebbe comunque rilevare vizi
ed errori nei comportamenti pregressi), quel che ci appare assolutamente
iniquo di tale orientamento e' la convinzione che nei casi di bisogno non
considerabile come "legittimo" dovesse per riflesso ritenersi consentito
(in quanto non punibile) l'approfittamento dell'usuraio di tali condizioni
della vittima: soprattutto ove si pensi che nella realta' sociale sino a
pochi anni addietro l'intero meccanismo del credito, altrettanto
rigidamente ispirato alla logica del massimo lucro per l'investitore (cioe'
per le banche e gli altri intermediari finanziari) ruotava su meccanismi
predisposti per stritolare il debitore alla minima avvisaglia di temporanea
insolvenza, predestinandolo a finire nel meccanismo perverso dell'usura.
    L'ulteriore limite, inoltre, che l'inserimento dello stato di bisogno,
cosi' restrittivamente interpretato, tra gli elementi della fattispecie
penale comportava, consisteva nella necessita' di accertare il dolo
dell'agente, e quindi anche la conoscenza dello stato di bisogno della
vittima: prova senza dubbio difficile.
    Si ritiene che il legislatore del 1996 abbia superato il problema,
eliminando dalla tipicita' della fattispecie il collegamento tra richieste
e prestazioni usurarie e stato di bisogno della vittima, e tale innovazione
e' sembrata un passo in avanti verso una piu' equa distribuzione della
tutela penale, in quanto consentirebbe ora di prescindere del tutto da
opinabili e soggettive valutazioni sulla meritevolezza della tutela dello
stato di bisogno della vittima.
 
La sostituzione delle "condizioni di difficoltà" allo "stato di bisogno"
nell'ipotesi base di usura.
In realta' non sembra che sia stata del tutto eliminata la rilevanza
dello stato di bisogno dall'ipotesi base del reato. Oltretutto, ove si
dovesse aderire a tale opinione, la fattispecie di cui al primo comma
dell'art. 644 c.p presenterebbe gravissimi aspetti di illegittimita'.
Infatti il terzo comma dell'art. 644 c.p., dopo aver enunciato che la
"legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre
usurari", aggiunge nel successivo inciso che "sono altresi' usurari gli
interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o
compensi che, avuto riguardo alle concrete modalita' del fatto e al tasso
medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati
rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilita', ovvero all'opera
di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di
difficolta' economica o finanziaria".
     Il terzo comma, ed in particolare tale inciso, costituiscono parte
integrante della descrizione della fattispecie di cui al primo comma
dell'art. 644 c.p., enunciando il concetto di usurarieta' dei vantaggi e
degli interessi indicato dal primo comma.
    Sulla base del combinato disposto del primo e terzo comma, risulta:
a) in caso di corrispettivo in danaro, la dazione o la promessa di compensi
e' punibile in ogni caso in cui gli interessi superano la soglia massima
determinata ai sensi dell'art. 2 L. 108/1996, e dunque in questa ipotesi
prescindendo del tutto dalle condizioni di bisogno della vittima;
b) in caso di corrispettivo in danaro, la dazione o la promessa di compensi
e' punibile allorche' gli interessi debbano considerarsi usurari, in quanto,
benche' "inferiori al limite di cui all'art. 2 cit., avuto riguardo alle
concrete modalita' del fatto e al tasso medio praticato per operazioni
similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di
denaro o di altra utilita'", ma in tale ipotesi soltanto se "chi li ha dati
o promessi si trova in condizioni di difficolta' economica o finanziaria";
c) in caso di corrispettivo consistente in "altri vantaggi" (beni mobili o
immobili, prestazioni professionali, etc.), per i quali non puo' operare la
determinazione legale della soglia limite, non costituendo essi
"interessi", la dazione o la promessa di compensi e' punibile allorche' i
vantaggi debbano considerarsi usurari, in quanto, benche' "inferiori al
limite di cui all'art. 2 cit., avuto riguardo alle concrete modalita' del
fatto (ed al prezzo medio di mercato dei beni integranti i predetti
vantaggi), risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di
denaro o di altra utilita'": ma anche in tale ipotesi vi e' punibilita'
soltanto se "chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di
difficolta' economica o finanziaria".
    Come si vede, la fattispecie di usura e' punibile prescindendo dallo
stato di bisogno, rectius, di "difficoltà economiche", della vittima
soltanto in quei casi in cui il corrispettivo della prestazione in danaro
risulti superiore alla soglia limite degli interessi determinata secondo le
procedure fissate dalla legge n. 108/1996.
     In questi casi e' effettivamente la sproporzione fra le prestazioni ad
integrare ex se il reato, che potrebbe definirsi di usura oggettiva (ovvero,
secondo una terminologia che pero' non gradiamo ritrovare nel settore
penale, presunta).
    Negli altri casi di interessi al di sotto della soglia massima
fissata, ovvero di altri vantaggi, la condizione di "difficolta' economica
o finanziaria" della vittima e' sempre elemento essenziale della
fattispecie penale, e pertanto in tali ipotesi, (che possiamo definire di
usura soggettiva), la conoscenza delle condizioni di difficolta' rientra
nell'oggetto del dolo e deve essere conosciuta dal soggetto agente.
    Cio' che va sottolineato e' che la nuova dizione di "difficolta'
economica o finanziaria" esprime un concetto assai piu' ampio di quello di
"stato di bisogno" contenuto nella precedente formulazione dell'art. 644
c.p., e consente finalmente di superare certe posizioni interpretative
eccessivamente ristrette e forse fuori dalla realta'.
    La formulazione normativa recepisce opportunamente una distinzione
concettuale operata dalla dottrina fra "difficolta' economica", che
consisterebbe in una valutazione complessiva della situazione patrimoniale
del soggetto, e "difficolta' finanziaria", che indicherebbe la temporanea
condizione di carenza di liquidita' del soggetto (4), e permette di
salvaguardare finalmente anche le situazioni di contingente crisi di
liquidita' che periodicamente affliggono il mondo produttivo.
    Si e' rilevato che la sproporzione fra le prestazioni costituisce uno
dei punti emergenti di una tendenza, legislativa e dottrinale, diretta a
limitare il dogma dell'autonomia contrattuale, a favore di una tutela del
contraente debole, e si e' richiamata come esempio la normativa introdotta
con la legge 6 febbraio 1996 n. 52, in materia di c.d. clausole abusive
(5): ma di certo non puo' in tal modo giustificarsi la costruzione di una
fattispecie di usura "oggettiva" generale.
    Va innanzi tutto precisato che la tutela offerta dalla legge 52/1996
attiene ai casi di contratti offerti sul mercato a condizioni prestabilite
dall'offerente, nei quali il consumatore e' effettivamente contraente
debole, poiche' non puo' per nulla, o solo minimamente, incidere sul
contenuto delle condizioni di contratto: lo scopo della legge e' stato
quindi quello di riequilibrare una situazione di squilibrio nella
formazione del contratto, determinata dal mercato, che finiva anche per
precludere al contraente debole la stessa possibilita' di difendersi
giudiziariamente secondo i principi ordinari (basti pensare alle clausole,
imposte, relative alla competenza territoriale in caso di controversie)
(6).
    Nel caso della fattispecie di usura, non puo' prescindersi dalle
condizioni della vittima, poiche' e' proprio questo l'elemento essenziale in
virtu' del quale soltanto si giustifica l'ingerenza del legislatore penale
in rapporti di autonomia privata, che dovrebbero essere espressione di
liberta' negoziale. Se uno dei due soggetti e' costretto dalle proprie
condizioni contingenti ad accettare il contratto usurario, non v'e' gia'
piu' alcuna libera scelta, e quindi ben puo' e deve intervenire la legge
per impedire tali fatti, e colpire la violenza morale che induce la vittima
al contratto usurario.
    La scelta che il legislatore ha fatto, di ancorare una delle ipotesi
base dell'usura al solo dato oggettivo del superamento di un certo livello
degli interessi e' consentita ed ammissibile soltanto con riferimento al
danaro, e si giustifica sul presupposto che tale costo e' del tutto fuori
dal mercato: ma una tale previsione sfiora gia' il limite estremo oltre il
quale ci troveremmo in un sistema di economia coatta e non piu' libera.
    La previsione di una fattispecie di usura cd. "oggettiva", con
l'abbandono del riferimento alle condizioni economiche della vittima,
appare possibile e legittima soltanto ove limitata ai casi in cui il
vantaggio usurario consista in interessi che superano la soglia fissata
legalmente: infatti, traducendosi tale fattispecie in un rigido limite
all'autonomia negoziale, non potrebbe mai prevedersi con riferimento a
qualunque "altro vantaggio", poiche' equivarrebbe ad impedire la libera
formazione dei prezzi di mercato in tutti i contratti di scambio, anche per
quelli che nascessero dalla libera volonta' delle parti e pur svincolati da
qualsiasi intento usurario, negando in radice l'essenza e la ragion
d'essere del libero mercato (7).

 

Le cause "sociali" del dilagare dell'usura.
 
    La soluzione del problema reale dell'usura risiede pero' non nella
tutela penale, quanto nella individuazione delle cause del fenomeno, sulle
quali occorre incidere per poter cogliere successi significativi contro una
realta' illecita che purtroppo ha oggi ampiamente travalicato i limiti
dell'ambito strettamente familiare o personale nel quale si era sviluppata
sino agli anni settanta, venendo a costituire un settore di preminente
impegno della criminalita' organizzata, e raggiungendo soglie di
pericolosita' mai conosciute prima d'ora.
    Alla tradizionale figura dell'usuraio solitario che agisce (e rischia)
in proprio, si e' affiancata, ovvero piu' spesso si e' sostituita, una vera
e propria struttura di potere criminale che esercita l'usura, ed usa non
piu' gli "antichi" metodi, legali, dell'azione giurisdizionale per il
recupero dal debitore delle somme (trasfuse con gli "interessi" in astratti
titoli di credito), bensi' ricorre a piu' "rapidi" ed "incisivi" metodi di
minaccia e di violenza alla persona, per coartare le vittime a
corrispondere ben altro che i soli interessi, pur usurari, inizialmente
pattuiti (rectius imposti).
    A parte la gravita' della minaccia criminale per le vittime, le quali
troppo spesso sono ormai costrette, attraverso comportamenti estorsivi che
si susseguono con crescente incisivita', a cedere progressivamente
l'intero loro patrimonio, le loro attivita' produttive (consentendo cosi'
alla criminalita' organizzata di accedere al mondo ufficiale
dell'imprenditoria produttiva e finanziaria), e a volte a porsi esse stesse
a servizio di gruppi criminali, il fenomeno dell'usura e' divenuto un
ulteriore e privilegiato strumento di riciclaggio di capitali illeciti, sia
provenienti da altri reati, sia dalla stessa usura, riutilizzati per il
prestito diffuso a persone insospettabili e trasformati nel denaro
formalmente "pulito" restituito dalle vittime.
    La risposta piu' coerente ed efficace a tale fenomeno non puo' dunque
limitarsi agli aspetti repressivi, ma deve necessariamente, ed
attentamente, considerare le motivazioni economiche e sociali che inducono
le vittime a ricorrere a forme di finanziamento "sommerse", i cui
elargitori si presentano all'inizio con una facciata di affidabilita', per
trasformarsi successivamente, dopo che la vittima ha ceduto economicamente,
e comincia a comprendere la gravita' della situazione in cui e' caduta, in
veri e propri aguzzini.
    Come si e' giustamente sottolineato, "la lotta alla criminalita'
organizzata non si puo' immaginare in termini adeguati solo sul piano della
repressione, ed al processo penale - ed alla disciplina sostanziale che
esso intende attuare - non puo' e non deve assegnarsi un ruolo strategico.
La criminalita' organizzata si affronta sul piano della prevenzione a tutto
campo, rimuovendo le condizioni socio-ambientali che ne favoriscono
l'insorgere e l'espandersi" (8).

 

L'inadeguatezza del sistema creditizio ufficiale a combattere l'usura.
 
A monte del fenomeno dell'usura e' certamente collocabile la
inadeguatezza del settore del credito ad offrire risposte concrete alla
grande richiesta di capitali provenienti dal mondo produttivo, ma anche dal
consumo: soprattutto per la scarsa flessibilita' degli strumenti creditizi,
a sua volta scaturente, sino a pochi anni addietro, da un ordinamento
giuridico-economico del credito del tutto superato (9), e che soltanto a
seguito delle riforme degli anni 1992 e 1993 sta evolvendosi verso modelli
organizzativi degni di un sistema economico moderno.
    Tale inadeguatezza si e' concretizzata in primo luogo nel radicale
rifiuto di rispondere alla grande domanda di crediti (10); in secondo luogo
nell'imposizione di condizioni giuridiche ed economiche gravosissime per i
beneficiati; in terzo luogo, ed e' questo l'aspetto piu' preoccupante,
nella incapacita' degli intermediari bancari (ed in minima parte
finanziari) di adattare le esigenze di recupero degli investimenti erogati
alle diversificate situazioni di fatto dei soggetti debitori.
    E' la necessita' economica (non importa per quali cause generatasi)
che getta sempre nuove vittime nelle braccia dell'usura, e per arginare il
fenomeno occorre offrire a chi si trova in situazioni di necessita'
soluzioni di salvataggio alternative al ricorso agli usurai. Troppo spesso
e' stato lo stesso sistema "legale" a procurare nuove vittime agli usurai:
per incuria di organi pubblici, per incapacita' o eccessiva rigidita' degli
intermediari bancari e finanziari abilitati , ed a volte per vera e
propria malafede degli esponenti di questi ultimi.
    A titolo di esemplificazione dei casi di bisogno indotti dal sistema
creditizio e finanziario legale, possiamo innanzitutto richiamare la
prassi, autorizzata e tutelata dalla legge, del "rientro immediato" dal cd.
"fido" di conto corrente, che costituisce tra le cause piu' frequenti
dell'insorgere di condizioni di urgenti necessita' finanziarie per i
piccoli imprenditori e professionisti, e che il sistema bancario attua a
volte con eccessiva spregiudicatezza. L'affidamento viene spesso offerto e
concesso con "generosita'" (anche se commisurata alle garanzie personali o
reali fornite, e sino a pochi anni or sono sorretto frequentemente dalla cd.
fideiussione omnibus di terzi), e soprattutto senza la previsione di una
scadenza temporale rigida per il "rientro", con la restituzione delle somme
anticipate.
    D'altro lato l'affidamento, per gli imprenditori seri costituisce uno
strumento essenziale per far fronte alle temporanee esigenze di liquidita'
che insorgono ciclicamente, per periodi piu' o meno brevi, in attesa del
recupero degli investimenti produttivi operati (pagamento di forniture di
beni e servizi effettuati da parte della clientela).
    Quando, come normalmente avviene, l'intermediario creditizio esige
dall'imprenditore improvvisamente, sulla base spesso di fatti casuali,
come ad es. di informazioni comunque pervenute sulla (non importa se
temporanea e contingente) crisi di liquidita' del debitore, oppure a seguito
di repentini mutamenti di direttive gestionali degli organi direttivi
dell'intermediario, il rientro immediato, non puo' non provocarne la crisi
economica: soggetti che sino a poche ore prima hanno goduto di piena
fiducia e di indeterminate dilazioni, consapevolmente loro concesse
dall'esponente dell'intermediario (di solito il direttore di agenzia
bancaria), si trovano costretti a dover reperire precipitosamente i
capitali necessari a coprire ad horas, o al piu', entro pochi giorni, il
proprio debito: capitali che, nella stragrande maggioranza dei casi il
soggetto non ha disponibili (altrimenti non sarebbe ricorso al credito),
avendoli investiti nella propria attivita' produttiva (giusti o sbagliati
che siano gli investimenti), e che non puo' piu' reperire cosi'
tempestivamente nel circuito legale, cioe' rivolgendosi ad altro
intermediario abilitato, per la difficolta' di offrire ulteriori e diverse
garanzie da quelle gia' prestate al primo intermediario, ovvero per la
immediata diffusione della notizia della sua attuale mancanza di
liquidita'.
    I tempi di dilazione di cui l'imprenditore puo' di fatto ancora
beneficiare in tali casi sono quelli che trascorrono tra la richiesta di
rientro dell'ente creditore e la concessione della provvisoria esecutivita'
al decreto ingiuntivo emesso nei confronti del debitore su richiesta
dell'intermediario creditore: tempi che variano in funzione dei tempi
tecnici della giustizia civile e della capacita' del debitore di articolare
una difesa giudiziaria credibile, in sede di opposizione a decreto
ingiuntivo, si' da riuscire a ritardare il momento dell'effettivo
adempimento.
    Nel frattempo, pero', spesso il danno per la "reputazione" economica
del debitore si e' gia' prodotto, scaturendo dalla prassi, connessa e
conseguente alle situazioni indicate, della iscrizione al cd. "centro
rischi" della banca creditrice (il quale rappresenta un archivio interno
"informale" di ciascun istituto di credito, ma consultabile per vie
altrettanto "informali" dagli altri intermediari finanziari abilitati, e
per il loro tramite anche dai privati che in quel momento godono di
rapporti privilegiati con intermediari abilitati) dell'imprenditore che non
sia in grado di rientrare immediatamente dalle esposizioni contratte con la
banca di fiducia: tale iscrizione ha l'effetto, in virtu' dei meccanismi di
reciproca informazione tra gli intermediari, non solo di precludergli nel
giro di poche ore, o di pochi giorni, qualsiasi altra forma di nuovo
finanziamento "legale", anche se necessario per coprire il "rientro" senza
pregiudicare la propria attivita' di impresa, ma anche di far precipitare
le altre situazioni di "attesa" in cui sono coinvolti altri intermediari
finanziatori (i quali si precipitano a chiedere anch'essi il rientro)
ovvero altri creditori ordinari.
    La corsa "collettiva" (anche da parte degli altri creditori) al recupero
dei crediti che ne scaturisce conduce l'imprenditore inevitabilmente verso
due strade: o cercare credito presso intermediari non abilitati, e dunque,
salvo i rari casi di rapporti strettamente personali o familiari, presso usurai;
oppure l'immediato fallimento.
    Molti imprenditori, pur gestendo attivita' economiche floride ed
avviatissime, sono stati gravemente danneggiati o distrutti dalla
improvvisa richiesta di rientro da parte degli intermediari creditizi con i
quali operavano, a causa della temporanea mancanza di liquidita' (che e'
fisiologicamente ciclica nei casi di imprese che reinvestono gli utili
nella stessa attivita' produttiva).

 

La necessità di considerare le ragioni economiche del ricorso all'usura
 
    Cio' che l'ordinamento tralascia del tutto di considerare sono le
ragioni economiche per le quali l'imprenditore si e' trovato nello stato di
temporanea insolvenza che ha originato la sua crisi: prescindendo da casi
di gestione dissennata o fraudolenta, che appaiono in ogni caso minoritari,
la stragrande maggioranza degli imprenditori finisce nel tunnel della crisi
per il mancato buon fine di propri crediti, inerenti alla attivita'
produttiva da essi svolta, e non per carenze o incompetenze gestionali di
mercato. La conferma e' rinvenibile nella gran parte delle procedure
fallimentari che ogni anno si aprono in Italia.
    Ove si pensi che in moltissimi casi i debitori insolventi
dell'imprenditore sono gli enti pubblici (in primis le U.s.l., ora A.s.l.,
ma a ruota seguono puntualmente tutti gli enti pubblici territoriali e locali,
e quindi le amministrazioni centrali dello Stato), e che nei rapporti con enti
pubblici e' di fatto "fisiologico" il ritardo di anni nel pagamento dei
servizi ottenuti, pur richiesti a costi spesso bassissimi in virtu' delle
procedure di gara, appare evidente la responsabilita' degli enti pubblici e
dello Stato medesimo nel creare i presupposti per il "rifugio"
dell'imprenditore nei circuiti finanziari illeciti.
    Eppure il ritardo nel pagamento dei propri debiti verso le imprese
e' considerato dagli stessi responsabili pubblici come un comportamento
"normale" (quanti casi sono riscontrabili di fondi utilizzati dai
responsabili di enti locali per tutt'altre finalita', ignorando del tutto
i diritti dei creditori dell'ente!): laddove ben pochi mezzi l'ordinamento
appresta per garantire all'imprenditore onesto il tempestivo recupero di
quanto legittimamente spettantegli, esponendolo piuttosto alle ritorsioni
di esponenti pubblici che, per la inesistenza di seri controlli interni
ed esterni, occultano spesso sotto il velo della discrezionalita'
amministrativa, e dei "tempi tecnici" dell'azione amministrativa,
scopi a volte inconfessabili (11).
    A sottolineare l'insipienza dell'ordinamento e la disattenzione verso
le legittime posizioni giuridiche individuali, basti ricordare che a fronte
del dissesto di molti COMUNI [enti locali], essi si' dissennatamente
amministrati, lo Stato non ha trovato soluzione migliore che quella assurda
di bloccare con legge l'esperibilita' delle procedure esecutive sul
patrimonio degli enti pubblici, privando in tal modo i legittimi creditori
dell'unica strada giuridicamente lecita per il recupero dei propri crediti,
senza curarsi delle ripercussioni che l'impossibilita' di realizzare i
propri investimenti avrebbe comportato sulla situazione economica di
imprese e professionisti (cfr. la complessa disciplina introdotta con gli
artt.: 25 D.L. 2-3-1989 n. 66, conv. ex L. 24-4-1989 n. 144; 21 D.L. 18-1-
1993 n. 8, conv. ex L. 19-3-1993 n. 68; D.P.R. 24-8-1993 n. 378; 81 D.Lgs.
25-2-1995 n. 77).
    Altra fonte di gravi crisi economiche, pericolosissima perche'
coinvolgente irrimediabilmente anche la capacita' patrimoniale e di reddito
dei soggetti vicini all'imprenditore, e' il ricorso a fideiussioni omnibus,
"senza limite", quali forme di garanzia per la concessione di aperture di
credito o di "affidamenti di conto corrente", richieste dalle banche a
familiari del cliente: fideiussioni che hanno esposto anche terze persone a
dissesti patrimoniali imprevedibili.
    Di tale prassi, per troppo tempo consentita dall'ordinamento, sulla base
di opinabili valutazioni di liberta' dell'autonomia privata, ha fatto per
fortuna giustizia la recente legge 17 febbraio 1992 n. 154, il cui art. 10,
riformulando l'art. 1938 c.c., ha espressamente condizionato l'ammissibilita'
di una fideiussione per obbligazioni future o condizionali alla predeterminazione
dell'importo massimo garantito.
    Restano purtroppo valide le fideiussioni prestate prima della modifica
normativa (che non e' retroattiva: art. 11 L. 154/1992) (12), per limitare
i cui effetti la giurisprudenza ha richiamato il rispetto dei principi generali
di correttezza e buona fede (13).
    Un discorso a parte merita il problema del bollettino protesti, che ha
ormai la funzione di una gogna pubblica, con l'unica conseguenza di far
chiudere bruscamente le porte del sistema finanziario ufficiale (innescando
immediatamente i meccanismi di difesa dello stesso, cui si e' accennato), e
del credito privato lecito, a chiunque abbia la sventura, qualunque ne sia
il motivo, di comparire su di esso. Il rimedio apprestato dall'art. 18
della legge 108/1996 appare del tutto insufficiente, essendo limitato ai
casi di vittime gia' accertate dell'usura, ed intervenendo solo dopo il
rinvio a giudizio dell'imputato di usura (presupponendo quindi che la
vittima trovi il coraggio di denunciare l'usuraio, e che si riesca a
raggiungere prove sufficienti per il rinvio a giudizio): dunque a danno
patrimoniale gia' realizzatosi ed a pubblicazione quasi certamente gia'
avvenuta. Laddove e' la disciplina e la stessa funzione del sistema di
pubblicizzazione dei protesti ad esigere oggi una attenta revisione. Tra
l'altro l'informatizzazione delle relative procedure di archiviazione e di
consultazione non puo' che accelerare gli effetti dannosi del sistema.
    A correzione di tali distorsioni del sistema possono ipotizzarsi varie
soluzioni, le quali pero' vanno coordinate tra loro, poiche' nessuna
isolatamente presa puo' elidere il problema, e che rispondono in fondo
tutte all'esigenza di riaffermazione dei principi di solidarieta' sociale e
di compatibilita' delle attivita' economiche con l'utilita' sociale,
sanciti dagli artt. 41 e 42 Cost.
    In ordine agli affidamenti potrebbe prevedersi l'esclusione o la
limitazione del diritto dell'ente creditore di esigere ad nutum il
pagamento, fissando l'obbligatorieta' di un termine di preavviso per il
rientro dallo scoperto, ovvero la possibilita' di una gradualizzazione del
rientro, eventualmente da commisurare ad una analisi (seria, e da compiersi
ad opera di un soggetto terzo e tecnicamente qualificato, quale una
societa' di revisione, o specializzata in analisi finanziarie e di
bilancio) delle possibilita' economiche dell'impresa che si trova esposta
economicamente.
    Se l'affidamento e' concesso in funzione delle esigenze di impresa, (e
per giunta senza la previsione di un limite temporale per il rientro), non
appare logico che esso possa essere revocato subitaneamente senza alcuna
considerazione delle esigenze che pure lo hanno motivato.
    Potrebbe altresi' imporsi agli Istituti di credito di dar conto "in
chiaro", periodicamente, (al di la' ed oltre il comune estratto conto, che
non sempre consente verifiche accurate, anche perche' relativo ad un periodo
di tempo limitato), dell'esposizione debitoria del conto corrente
affidato, con analitica indicazione dell'intero periodo di durata
dell'esposizione, e del computo dei relativi interessi accumulatisi,
consentendo cosi' all'imprenditore, di avere costantemente un quadro chiaro
della propria esposizione, nel capitale e negli accessori, e cosi' forse
anche eliminando molte cause di controversie in sede civile.
    Vanno infine apprestati meccanismi di assistenza economica per le
imprese in difficolta', per aiutarle a superare i temporanei periodi di
crisi. Meccanismi analoghi sono stati introdotti, a scapito della forza
lavoro, per consentire il salvataggio delle imprese in crisi, consentendo
loro di sgravarsi della mano d'opera in eccesso, con le varie forme di
integrazione salariale evolutesi oggi verso sistemi sempre piu'
sofisticati.
    Se si e' potuto incidere sulle legittime aspettative di lavoro
della collettivita', nell'ottica certamente rilevante di una conservazione
dei mezzi di produzione, non si vede perche' non si possa analogamente
incidere sui meccanismi che guidano le logiche operative degli intermediari
creditizi e finanziari, moralizzandone gli effetti, ed evitando che si
trasformino in un perverso strumento proteso a fagocitare le risorse
economiche dell'impresa, sino all'annullamento di questa.
    Sarebbe sufficiente che, sulla base di oggettive analisi economiche,
si consentisse alle imprese, che ad esempio si trovano in crisi per mancato
buon fine di propri crediti, di giovarsi di un termine tecnico sufficiente per
recuperare una situazione di equilibrio economico in tempi accettabili,
evitando loro il salto nel buio, spesso irreversibile, costituito dal
ricorso all'intermediazione abusiva; o ancora si potrebbero studiare
meccanismi di tutela preferenziale dei crediti di imprese in crisi; ovvero
la possibilita' di interventi fideiussori obbligatori degli enti pubblici
inadempienti che risultano debitori dell'imprenditore in crisi nei debiti
di questi verso gli intermediari finanziari.
    Il Fondo di solidarieta' previsto dalla legge 108/1996, pur
costituendo un passo in avanti, appare strumento troppo limitato, e non
solo per l'intuibile limitatezza delle sue disponibilita', ma soprattutto
perche' puo' operare soltanto successivamente, dopo che il fatto dannoso si
e' verificato, laddove invece il fenomeno va prevenuto: e la prevenzione va
attuata sul piano economico prima ancora che su quello giuridico,
intervenendo, come si e' accennato sulle cause che ingiustamente producono
le condizioni di bisogno, e creando degli ammortizzatori che impediscano
l'"espulsione" dal sistema finanziario legale dei soggetti in difficolta',
poiche' essa segnerebbe la fine dell'impresa e della capacita' produttiva e
di lavoro che essa assicura.
 
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(1) In argomento, cfr.: Palombi, La nuova struttura del reato di usura, in
Riv. Pen. Economia, 1996, 29 ss.; Meruzzi, Usura, in Contr. e Impresa,
1996, n. 2, 759 ss.; Pisa, Commento alla L. 7 marzo 1996 n. 108, in Dir.
Pen. e Processo, 1996, n. 4, 414 ss.
Sui reati finanziari introdotti con la legge sull'usura, cfr. Pica, I
nuovi illeciti in materia di attivita' finanziarie introdotti dalla legge
sull'usura, in Riv. pen. Economia, 1996, 33 ss.
In generale, sia per i profili inerenti al reato di usura che per gli
aspetti relativi all'intermediazione finanziaria abusiva, si rinvia a
Palombi - Pica, Diritto penale dell'economia e dell'impresa, Torino, 1996,
vol I (Impresa, societa', patrimonio), 701 ss. e vol. II (Mercato
finanziario), 1092 ss.
(2) Il nuovo testo dell'art. 644 c.p. e' il seguente:
"Art. 644. (Usura). -- Chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 643 si
fa dare o promettere sotto qualsiasi forma, per se' o per altri, in
corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilita', interessi o
altri vantaggi usurari, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con
la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto
previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro o altra
utilita' facendo dare o promettere, a se' o ad altri, per la mediazione, un
compenso usurario.
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre
usurari. Sono altresi' usurari gli interessi, anche se inferiori a tale
limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete
modalita' del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari,
risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di
altra utilita', ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o
promessi si trova in condizioni di difficolta' economica o finanziaria.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto
delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse
quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da
un terzo alla meta':
1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attivita' professionale
bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote
societarie o aziendali o proprieta' immobiliari;
3) se il reato e' commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
4) se il reato e' commesso in danno di chi svolge attivita'
imprenditoriale, professionale o artigianale;
5) se il reato e' commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante
il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui e'
cessata l'esecuzione.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444
del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente
articolo, e' sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo
o profitto del rato ovvero di somme di denaro, beni e utilita' di cui il
reo ha la disponibilita' anche per interposta persona per un importo pari
al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi
i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al
risarcimento dei danni".
2. L'art. 644-bis del codice penale e' abrogato.".
(3) Cfr. per riferimenti giurisprudenziali, Meruzzi, Op. cit., 765.
(4) Cfr. Prosdocimi, Aspetti e prospettive della disciplina penale
dell'usura, in Riv. Trim. Dir. Pen. Econ., 1995,584.
(5) Meruzzi, Usura cit., 770 - 771.
(6) In materia si rinvia a Cesaro (a cura di), Clausole vessatorie e
contratto del consumatore, Padova, 1996.
(7) Una posizione normativa di tal genere tralascerebbe inevitabilmente di
considerare che il valore, apparentemente diseguale sul piano meramente
economico, delle rispettive prestazioni ben puo' essere liberamente scelto
dalle parti, essendo ritenuto conveniente in virtu' di altre motivazioni, e
che proprio in questa possibilita' risiede l'essenza dell'autonomia
privata, ed il fulcro di un libero mercato. Per cui la relativa fattispecie
penale non colpirebbe piu' l'usura, ma la mera sproporzione tra le
prestazioni di un contratto: operando un'incongrua "moralizzazione" del
mercato, e costituendo un nuovo e pericolosissimo ostacolo all'autonomia
privata, in danno della liberta' negoziale.
(8) Palmieri, Aspetti processuali dell'usura, in Riv. Pen. Economia, 1995,
327.
(9) Per riferimenti, cfr. Pica, .. in Palombi - Pica, Dir. pen.
dell'economia e dell'impresa, Torino, 1996, vol. II, ....
(10) Cfr. Parente, Considerazioni sul fenomeno dell'usura ed il suo
collegamento con la criminalita' organizzata, in AA.VV., Il riciclaggio dei
proventi illeciti, a cura di E. Palombi, Napoli, 1996, 308.
(11) A voler indicare un esempio a caso, fra i mille possibili, si pensi
alle farmacie, andate ripetutamente in crisi negli anni scorsi per
l'insolvenza delle unita' sanitarie locali e delle Regioni che a queste
dovevano far pervenire i fondi per la copertura della spesa farmaceutica:
dovendo, pur in presenza di ritardi di mesi o di anni degli enti debitori,
egualmente pagare i farmaci di cui erano tenute per legge a mantenere la
scorta necessaria in magazzino per la fornitura al pubblico, hanno dovuto
far ricorso al credito, trovandosi a loro volta in difficolta' con gli
intermediari creditizi allorch‚ l'affidamento normalmente concesso era
utilizzato oltre le soglie consentite da questi ultimi, i quali spesso
hanno precluso loro ulteriore credito e, nonostante la evidente
affidabilita' economica di tali imprenditori, addirittura richiesto in
alcuni casi il rientro immediato da quello sino ad allora utilizzato,
secondo la prassi sopra accennata.
Si pensi ancora alle tante imprese edilizie costrette al fallimento,
perché stritolate dalla morsa dell'inadempienza della pubblica
amministrazione e delle richieste degli intermediari creditizi di rientro
immediato dai fidi concessi, troppo spesso formulate senza tener alcun
conto dell'attivo d'impresa maturato e non riscosso, ne' della
produttivita' di essa: cio' nonostante molte di queste imprese avessero
intatte e validissime capacita' di produzione e di reddito.
Tutte queste crisi hanno altresi' inevitabilmente inciso anche sul
mercato del lavoro, sottraendo ad esso posti di lavoro preziosi.
(12) Cfr. Cass. civ., sez. I, 25 novembre 1995 n. 12213, Mantovani c. Banca
Comm., Mass. Cass. Civ. 1995; Cass. civ., sez. III, 29 agosto 1995, n.
9099, Galfano c. Banco Roma, Mass., 1995.
(13) Cfr. da ultimo Cass. civ., sez. I, 23 marzo 1996 n. 2577, in Corr.
Giur. 1996, 901, con nota di Guaglione.

 

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