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Giorgio Pica
Il problema dell'usura tra repressione penale e realta' sociale
(Pubblicato in "Diritto
penale e processo", Ipsoa, 1997, n. 1, 66 ss.)
- Le peculiarita' della nuova fattispecie di usura.
- La descrizione normativa della fattispecie di usura ha
- subito una lenta evoluzione, sulla scia della trasformazione ed
- amplificazione sociale del fenomeno, che ha portato il legislatore
- ad "oggettivizzare" la previsione di reato, eliminando il riferimento
- alle condizioni soggettive dello stato di bisogno della vittima ed al
- conseguente approfittamento da parte dell'agente (elementi questi
- che indubbiamente restringevano eccessivamente l'applicabilita' della
- norma, rendendola pressoche' inutile), ed incentrando la nuova fattispecie,
- nell'ipotesi base, sul fatto obbiettivo dello scambio di una prestazione
- fornita dall'usuraio con un corrispettivo sproporzionato per eccesso
- rispetto al valore della prima (1).
- Nella nuova costruzione della fattispecie (2) la situazione di
- debolezza della vittima e il conseguente rapporto di vessazione che
- insorge tra vittima ed agente, e che usualmente esiste nella realta', sembrano
- scomparsi dalla tipicita' dell'ipotesi base del reato, per essere piuttosto recepiti
- come aggravanti: dal n. 3 del quinto comma dell'art. 644 c.p., "se il reato e'
- commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno"; e dal n. 4 del medesimo
- comma, che recepisce, ma in forma oggettiva, l'ipotesi gia' presente nell'abrogato
- art. 644-bis c.p. relativo alla cd. "usura impropria".
- In passato, la previsione dello stato di bisogno tra gli elementi
costitutivi
- dell'ipotesi base del reato aveva condotto la giurisprudenza,a volte
- eccessivamente miope e tradizionalista, a restringere notevolmente l'operativita'
- della fattispecie, e ad escludere dall'ambito della previsione, quindi privandoli
- di tutela, molti casi in cui il bisogno consisteva non nella mancanza di mezzi
- essenziali per la sopravvivenza, bensi' in situazioni debitorie dovute ad
- investimenti, impieghi in attivita' produttive, ovvero a spese ritenute superflue
- (3): senza valutare adeguatamente che l'impiego di risorse finanziarie per
- ammodernare i propri mezzi produttivi, per finanziare la propria
- attivita' commerciale o industriale, ovvero anche per ingrandirla ed
- espanderla, di certo non poteva considerarsi come una ricerca del
- superfluo, ma piuttosto strumento necessario per il progresso economico
- e produttivo, e tappa (ciclicamente) indispensabile per il "normale"
- imprenditore per poter mantenere la necessaria competitivita' di mercato,
- essenziale per la sua stessa sopravvivenza imprenditoriale.
- Peraltro ci sembra comunque inaccettabile l'idea,
"culturalmente"
- sottostante agli accennati orientamenti giurisprudenziali, secondo cui lo
- stato di bisogno dovuto a comportamenti avventati o "colposi" della vittima
- non dovesse essere meritevole di considerazione, e quindi il soggetto che
- fosse venuto a trovarsi in cattivi frangenti economici per "sua colpa"
- dovesse essere privato dell'unica tutela penale possibile, per essere di
- fatto abbandonato nelle mani degli usurai.
- A prescindere dalla considerazione che nel campo imprenditoriale (al
- di la' dei casi di operazioni fraudolente in danno di terzi) le valutazioni
- di "avventatezza", "colposita'", "superficialita'",
"cattiva gestione
- economica" sono assolutamente opinabili, ed i risultati dell'impegno
- imprenditoriale sono spesso il frutto del combinarsi di fattori non
- prevedibili e non controllabili dal singolo imprenditore, (per cui
- qualsiasi valutazione operata a posteriori potrebbe comunque rilevare vizi
- ed errori nei comportamenti pregressi), quel che ci appare assolutamente
- iniquo di tale orientamento e' la convinzione che nei casi di bisogno non
- considerabile come "legittimo" dovesse per riflesso ritenersi consentito
- (in quanto non punibile) l'approfittamento dell'usuraio di tali condizioni
- della vittima: soprattutto ove si pensi che nella realta' sociale sino a
- pochi anni addietro l'intero meccanismo del credito, altrettanto
- rigidamente ispirato alla logica del massimo lucro per l'investitore (cioe'
- per le banche e gli altri intermediari finanziari) ruotava su meccanismi
- predisposti per stritolare il debitore alla minima avvisaglia di temporanea
- insolvenza, predestinandolo a finire nel meccanismo perverso dell'usura.
- L'ulteriore limite, inoltre, che l'inserimento dello stato di
bisogno,
- cosi' restrittivamente interpretato, tra gli elementi della fattispecie
- penale comportava, consisteva nella necessita' di accertare il dolo
- dell'agente, e quindi anche la conoscenza dello stato di bisogno della
- vittima: prova senza dubbio difficile.
- Si ritiene che il legislatore del 1996 abbia superato il problema,
- eliminando dalla tipicita' della fattispecie il collegamento tra richieste
- e prestazioni usurarie e stato di bisogno della vittima, e tale innovazione
- e' sembrata un passo in avanti verso una piu' equa distribuzione della
- tutela penale, in quanto consentirebbe ora di prescindere del tutto da
- opinabili e soggettive valutazioni sulla meritevolezza della tutela dello
- stato di bisogno della vittima.
-
- La sostituzione delle "condizioni di difficoltà" allo "stato
di bisogno"
- nell'ipotesi base di usura.
- In realta' non sembra che sia stata del tutto eliminata la rilevanza
- dello stato di bisogno dall'ipotesi base del reato. Oltretutto, ove si
- dovesse aderire a tale opinione, la fattispecie di cui al primo comma
- dell'art. 644 c.p presenterebbe gravissimi aspetti di illegittimita'.
- Infatti il terzo comma dell'art. 644 c.p., dopo aver enunciato che la
- "legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre
- usurari", aggiunge nel successivo inciso che "sono altresi' usurari gli
- interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o
- compensi che, avuto riguardo alle concrete modalita' del fatto e al tasso
- medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati
- rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilita', ovvero all'opera
- di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di
- difficolta' economica o finanziaria".
- Il terzo comma, ed in particolare tale inciso, costituiscono
parte
- integrante della descrizione della fattispecie di cui al primo comma
- dell'art. 644 c.p., enunciando il concetto di usurarieta' dei vantaggi e
- degli interessi indicato dal primo comma.
- Sulla base del combinato disposto del primo e terzo comma, risulta:
- a) in caso di corrispettivo in danaro, la dazione o la promessa di compensi
- e' punibile in ogni caso in cui gli interessi superano la soglia massima
- determinata ai sensi dell'art. 2 L. 108/1996, e dunque in questa ipotesi
- prescindendo del tutto dalle condizioni di bisogno della vittima;
- b) in caso di corrispettivo in danaro, la dazione o la promessa di compensi
- e' punibile allorche' gli interessi debbano considerarsi usurari, in quanto,
- benche' "inferiori al limite di cui all'art. 2 cit., avuto riguardo alle
- concrete modalita' del fatto e al tasso medio praticato per operazioni
- similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di
- denaro o di altra utilita'", ma in tale ipotesi soltanto se "chi li ha dati
- o promessi si trova in condizioni di difficolta' economica o finanziaria";
- c) in caso di corrispettivo consistente in "altri vantaggi" (beni mobili o
- immobili, prestazioni professionali, etc.), per i quali non puo' operare la
- determinazione legale della soglia limite, non costituendo essi
- "interessi", la dazione o la promessa di compensi e' punibile allorche' i
- vantaggi debbano considerarsi usurari, in quanto, benche' "inferiori al
- limite di cui all'art. 2 cit., avuto riguardo alle concrete modalita' del
- fatto (ed al prezzo medio di mercato dei beni integranti i predetti
- vantaggi), risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di
- denaro o di altra utilita'": ma anche in tale ipotesi vi e' punibilita'
- soltanto se "chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di
- difficolta' economica o finanziaria".
- Come si vede, la fattispecie di usura e' punibile prescindendo dallo
- stato di bisogno, rectius, di "difficoltà economiche", della vittima
- soltanto in quei casi in cui il corrispettivo della prestazione in danaro
- risulti superiore alla soglia limite degli interessi determinata secondo le
- procedure fissate dalla legge n. 108/1996.
- In questi casi e' effettivamente la sproporzione fra le
prestazioni ad
- integrare ex se il reato, che potrebbe definirsi di usura oggettiva (ovvero,
- secondo una terminologia che pero' non gradiamo ritrovare nel settore
- penale, presunta).
- Negli altri casi di interessi al di sotto della soglia massima
- fissata, ovvero di altri vantaggi, la condizione di "difficolta' economica
- o finanziaria" della vittima e' sempre elemento essenziale della
- fattispecie penale, e pertanto in tali ipotesi, (che possiamo definire di
- usura soggettiva), la conoscenza delle condizioni di difficolta' rientra
- nell'oggetto del dolo e deve essere conosciuta dal soggetto agente.
- Cio' che va sottolineato e' che la nuova dizione di "difficolta'
- economica o finanziaria" esprime un concetto assai piu' ampio di quello di
- "stato di bisogno" contenuto nella precedente formulazione dell'art. 644
- c.p., e consente finalmente di superare certe posizioni interpretative
- eccessivamente ristrette e forse fuori dalla realta'.
- La formulazione normativa recepisce opportunamente una distinzione
- concettuale operata dalla dottrina fra "difficolta' economica", che
- consisterebbe in una valutazione complessiva della situazione patrimoniale
- del soggetto, e "difficolta' finanziaria", che indicherebbe la temporanea
- condizione di carenza di liquidita' del soggetto (4), e permette di
- salvaguardare finalmente anche le situazioni di contingente crisi di
- liquidita' che periodicamente affliggono il mondo produttivo.
- Si e' rilevato che la sproporzione fra le prestazioni costituisce uno
- dei punti emergenti di una tendenza, legislativa e dottrinale, diretta a
- limitare il dogma dell'autonomia contrattuale, a favore di una tutela del
- contraente debole, e si e' richiamata come esempio la normativa introdotta
- con la legge 6 febbraio 1996 n. 52, in materia di c.d. clausole abusive
- (5): ma di certo non puo' in tal modo giustificarsi la costruzione di una
- fattispecie di usura "oggettiva" generale.
- Va innanzi tutto precisato che la tutela offerta dalla legge 52/1996
- attiene ai casi di contratti offerti sul mercato a condizioni prestabilite
- dall'offerente, nei quali il consumatore e' effettivamente contraente
- debole, poiche' non puo' per nulla, o solo minimamente, incidere sul
- contenuto delle condizioni di contratto: lo scopo della legge e' stato
- quindi quello di riequilibrare una situazione di squilibrio nella
- formazione del contratto, determinata dal mercato, che finiva anche per
- precludere al contraente debole la stessa possibilita' di difendersi
- giudiziariamente secondo i principi ordinari (basti pensare alle clausole,
- imposte, relative alla competenza territoriale in caso di controversie)
- (6).
- Nel caso della fattispecie di usura, non puo' prescindersi dalle
- condizioni della vittima, poiche' e' proprio questo l'elemento essenziale in
- virtu' del quale soltanto si giustifica l'ingerenza del legislatore penale
- in rapporti di autonomia privata, che dovrebbero essere espressione di
- liberta' negoziale. Se uno dei due soggetti e' costretto dalle proprie
- condizioni contingenti ad accettare il contratto usurario, non v'e' gia'
- piu' alcuna libera scelta, e quindi ben puo' e deve intervenire la legge
- per impedire tali fatti, e colpire la violenza morale che induce la vittima
- al contratto usurario.
- La scelta che il legislatore ha fatto, di ancorare una delle ipotesi
- base dell'usura al solo dato oggettivo del superamento di un certo livello
- degli interessi e' consentita ed ammissibile soltanto con riferimento al
- danaro, e si giustifica sul presupposto che tale costo e' del tutto fuori
- dal mercato: ma una tale previsione sfiora gia' il limite estremo oltre il
- quale ci troveremmo in un sistema di economia coatta e non piu' libera.
- La previsione di una fattispecie di usura cd. "oggettiva",
con
- l'abbandono del riferimento alle condizioni economiche della vittima,
- appare possibile e legittima soltanto ove limitata ai casi in cui il
- vantaggio usurario consista in interessi che superano la soglia fissata
- legalmente: infatti, traducendosi tale fattispecie in un rigido limite
- all'autonomia negoziale, non potrebbe mai prevedersi con riferimento a
- qualunque "altro vantaggio", poiche' equivarrebbe ad impedire la libera
- formazione dei prezzi di mercato in tutti i contratti di scambio, anche per
- quelli che nascessero dalla libera volonta' delle parti e pur svincolati da
- qualsiasi intento usurario, negando in radice l'essenza e la ragion
- d'essere del libero mercato (7).
- Le cause "sociali" del dilagare dell'usura.
-
- La soluzione del problema reale dell'usura risiede pero' non nella
- tutela penale, quanto nella individuazione delle cause del fenomeno, sulle
- quali occorre incidere per poter cogliere successi significativi contro una
- realta' illecita che purtroppo ha oggi ampiamente travalicato i limiti
- dell'ambito strettamente familiare o personale nel quale si era sviluppata
- sino agli anni settanta, venendo a costituire un settore di preminente
- impegno della criminalita' organizzata, e raggiungendo soglie di
- pericolosita' mai conosciute prima d'ora.
- Alla tradizionale figura dell'usuraio solitario che agisce (e
rischia)
- in proprio, si e' affiancata, ovvero piu' spesso si e' sostituita, una vera
- e propria struttura di potere criminale che esercita l'usura, ed usa non
- piu' gli "antichi" metodi, legali, dell'azione giurisdizionale per il
- recupero dal debitore delle somme (trasfuse con gli "interessi" in astratti
- titoli di credito), bensi' ricorre a piu' "rapidi" ed "incisivi"
metodi di
- minaccia e di violenza alla persona, per coartare le vittime a
- corrispondere ben altro che i soli interessi, pur usurari, inizialmente
- pattuiti (rectius imposti).
- A parte la gravita' della minaccia criminale per le vittime, le quali
- troppo spesso sono ormai costrette, attraverso comportamenti estorsivi che
- si susseguono con crescente incisivita', a cedere progressivamente
- l'intero loro patrimonio, le loro attivita' produttive (consentendo cosi'
- alla criminalita' organizzata di accedere al mondo ufficiale
- dell'imprenditoria produttiva e finanziaria), e a volte a porsi esse stesse
- a servizio di gruppi criminali, il fenomeno dell'usura e' divenuto un
- ulteriore e privilegiato strumento di riciclaggio di capitali illeciti, sia
- provenienti da altri reati, sia dalla stessa usura, riutilizzati per il
- prestito diffuso a persone insospettabili e trasformati nel denaro
- formalmente "pulito" restituito dalle vittime.
- La risposta piu' coerente ed efficace a tale fenomeno non puo' dunque
- limitarsi agli aspetti repressivi, ma deve necessariamente, ed
- attentamente, considerare le motivazioni economiche e sociali che inducono
- le vittime a ricorrere a forme di finanziamento "sommerse", i cui
- elargitori si presentano all'inizio con una facciata di affidabilita', per
- trasformarsi successivamente, dopo che la vittima ha ceduto economicamente,
- e comincia a comprendere la gravita' della situazione in cui e' caduta, in
- veri e propri aguzzini.
- Come si e' giustamente sottolineato, "la lotta alla criminalita'
- organizzata non si puo' immaginare in termini adeguati solo sul piano della
- repressione, ed al processo penale - ed alla disciplina sostanziale che
- esso intende attuare - non puo' e non deve assegnarsi un ruolo strategico.
- La criminalita' organizzata si affronta sul piano della prevenzione a tutto
- campo, rimuovendo le condizioni socio-ambientali che ne favoriscono
- l'insorgere e l'espandersi" (8).
- L'inadeguatezza del sistema creditizio ufficiale a combattere l'usura.
-
- A monte del fenomeno dell'usura e' certamente collocabile la
- inadeguatezza del settore del credito ad offrire risposte concrete alla
- grande richiesta di capitali provenienti dal mondo produttivo, ma anche dal
- consumo: soprattutto per la scarsa flessibilita' degli strumenti creditizi,
- a sua volta scaturente, sino a pochi anni addietro, da un ordinamento
- giuridico-economico del credito del tutto superato (9), e che soltanto a
- seguito delle riforme degli anni 1992 e 1993 sta evolvendosi verso modelli
- organizzativi degni di un sistema economico moderno.
- Tale inadeguatezza si e' concretizzata in primo luogo nel radicale
- rifiuto di rispondere alla grande domanda di crediti (10); in secondo luogo
- nell'imposizione di condizioni giuridiche ed economiche gravosissime per i
- beneficiati; in terzo luogo, ed e' questo l'aspetto piu' preoccupante,
- nella incapacita' degli intermediari bancari (ed in minima parte
- finanziari) di adattare le esigenze di recupero degli investimenti erogati
- alle diversificate situazioni di fatto dei soggetti debitori.
- E' la necessita' economica (non importa per quali cause generatasi)
- che getta sempre nuove vittime nelle braccia dell'usura, e per arginare il
- fenomeno occorre offrire a chi si trova in situazioni di necessita'
- soluzioni di salvataggio alternative al ricorso agli usurai. Troppo spesso
- e' stato lo stesso sistema "legale" a procurare nuove vittime agli usurai:
- per incuria di organi pubblici, per incapacita' o eccessiva rigidita' degli
- intermediari bancari e finanziari abilitati , ed a volte per vera e
- propria malafede degli esponenti di questi ultimi.
- A titolo di esemplificazione dei casi di bisogno indotti dal sistema
- creditizio e finanziario legale, possiamo innanzitutto richiamare la
- prassi, autorizzata e tutelata dalla legge, del "rientro immediato" dal cd.
- "fido" di conto corrente, che costituisce tra le cause piu' frequenti
- dell'insorgere di condizioni di urgenti necessita' finanziarie per i
- piccoli imprenditori e professionisti, e che il sistema bancario attua a
- volte con eccessiva spregiudicatezza. L'affidamento viene spesso offerto e
- concesso con "generosita'" (anche se commisurata alle garanzie personali o
- reali fornite, e sino a pochi anni or sono sorretto frequentemente dalla cd.
- fideiussione omnibus di terzi), e soprattutto senza la previsione di una
- scadenza temporale rigida per il "rientro", con la restituzione delle somme
- anticipate.
- D'altro lato l'affidamento, per gli imprenditori seri costituisce uno
- strumento essenziale per far fronte alle temporanee esigenze di liquidita'
- che insorgono ciclicamente, per periodi piu' o meno brevi, in attesa del
- recupero degli investimenti produttivi operati (pagamento di forniture di
- beni e servizi effettuati da parte della clientela).
- Quando, come normalmente avviene, l'intermediario creditizio esige
- dall'imprenditore improvvisamente, sulla base spesso di fatti casuali,
- come ad es. di informazioni comunque pervenute sulla (non importa se
- temporanea e contingente) crisi di liquidita' del debitore, oppure a seguito
- di repentini mutamenti di direttive gestionali degli organi direttivi
- dell'intermediario, il rientro immediato, non puo' non provocarne la crisi
- economica: soggetti che sino a poche ore prima hanno goduto di piena
- fiducia e di indeterminate dilazioni, consapevolmente loro concesse
- dall'esponente dell'intermediario (di solito il direttore di agenzia
- bancaria), si trovano costretti a dover reperire precipitosamente i
- capitali necessari a coprire ad horas, o al piu', entro pochi giorni, il
- proprio debito: capitali che, nella stragrande maggioranza dei casi il
- soggetto non ha disponibili (altrimenti non sarebbe ricorso al credito),
- avendoli investiti nella propria attivita' produttiva (giusti o sbagliati
- che siano gli investimenti), e che non puo' piu' reperire cosi'
- tempestivamente nel circuito legale, cioe' rivolgendosi ad altro
- intermediario abilitato, per la difficolta' di offrire ulteriori e diverse
- garanzie da quelle gia' prestate al primo intermediario, ovvero per la
- immediata diffusione della notizia della sua attuale mancanza di
- liquidita'.
- I tempi di dilazione di cui l'imprenditore puo' di fatto ancora
- beneficiare in tali casi sono quelli che trascorrono tra la richiesta di
- rientro dell'ente creditore e la concessione della provvisoria esecutivita'
- al decreto ingiuntivo emesso nei confronti del debitore su richiesta
- dell'intermediario creditore: tempi che variano in funzione dei tempi
- tecnici della giustizia civile e della capacita' del debitore di articolare
- una difesa giudiziaria credibile, in sede di opposizione a decreto
- ingiuntivo, si' da riuscire a ritardare il momento dell'effettivo
- adempimento.
- Nel frattempo, pero', spesso il danno per la "reputazione"
economica
- del debitore si e' gia' prodotto, scaturendo dalla prassi, connessa e
- conseguente alle situazioni indicate, della iscrizione al cd. "centro
- rischi" della banca creditrice (il quale rappresenta un archivio interno
- "informale" di ciascun istituto di credito, ma consultabile per vie
- altrettanto "informali" dagli altri intermediari finanziari abilitati, e
- per il loro tramite anche dai privati che in quel momento godono di
- rapporti privilegiati con intermediari abilitati) dell'imprenditore che non
- sia in grado di rientrare immediatamente dalle esposizioni contratte con la
- banca di fiducia: tale iscrizione ha l'effetto, in virtu' dei meccanismi di
- reciproca informazione tra gli intermediari, non solo di precludergli nel
- giro di poche ore, o di pochi giorni, qualsiasi altra forma di nuovo
- finanziamento "legale", anche se necessario per coprire il "rientro"
senza
- pregiudicare la propria attivita' di impresa, ma anche di far precipitare
- le altre situazioni di "attesa" in cui sono coinvolti altri intermediari
- finanziatori (i quali si precipitano a chiedere anch'essi il rientro)
- ovvero altri creditori ordinari.
- La corsa "collettiva" (anche da parte degli altri
creditori) al recupero
- dei crediti che ne scaturisce conduce l'imprenditore inevitabilmente verso
- due strade: o cercare credito presso intermediari non abilitati, e dunque,
- salvo i rari casi di rapporti strettamente personali o familiari, presso usurai;
- oppure l'immediato fallimento.
- Molti imprenditori, pur gestendo attivita' economiche floride ed
- avviatissime, sono stati gravemente danneggiati o distrutti dalla
- improvvisa richiesta di rientro da parte degli intermediari creditizi con i
- quali operavano, a causa della temporanea mancanza di liquidita' (che e'
- fisiologicamente ciclica nei casi di imprese che reinvestono gli utili
- nella stessa attivita' produttiva).
- La necessità di considerare le ragioni economiche del ricorso all'usura
-
- Cio' che l'ordinamento tralascia del tutto di considerare sono le
- ragioni economiche per le quali l'imprenditore si e' trovato nello stato di
- temporanea insolvenza che ha originato la sua crisi: prescindendo da casi
- di gestione dissennata o fraudolenta, che appaiono in ogni caso minoritari,
- la stragrande maggioranza degli imprenditori finisce nel tunnel della crisi
- per il mancato buon fine di propri crediti, inerenti alla attivita'
- produttiva da essi svolta, e non per carenze o incompetenze gestionali di
- mercato. La conferma e' rinvenibile nella gran parte delle procedure
- fallimentari che ogni anno si aprono in Italia.
- Ove si pensi che in moltissimi casi i debitori insolventi
- dell'imprenditore sono gli enti pubblici (in primis le U.s.l., ora A.s.l.,
- ma a ruota seguono puntualmente tutti gli enti pubblici territoriali e locali,
- e quindi le amministrazioni centrali dello Stato), e che nei rapporti con enti
- pubblici e' di fatto "fisiologico" il ritardo di anni nel pagamento dei
- servizi ottenuti, pur richiesti a costi spesso bassissimi in virtu' delle
- procedure di gara, appare evidente la responsabilita' degli enti pubblici e
- dello Stato medesimo nel creare i presupposti per il "rifugio"
- dell'imprenditore nei circuiti finanziari illeciti.
- Eppure il ritardo nel pagamento dei propri debiti verso le imprese
- e' considerato dagli stessi responsabili pubblici come un comportamento
- "normale" (quanti casi sono riscontrabili di fondi utilizzati dai
- responsabili di enti locali per tutt'altre finalita', ignorando del tutto
- i diritti dei creditori dell'ente!): laddove ben pochi mezzi l'ordinamento
- appresta per garantire all'imprenditore onesto il tempestivo recupero di
- quanto legittimamente spettantegli, esponendolo piuttosto alle ritorsioni
- di esponenti pubblici che, per la inesistenza di seri controlli interni
- ed esterni, occultano spesso sotto il velo della discrezionalita'
- amministrativa, e dei "tempi tecnici" dell'azione amministrativa,
- scopi a volte inconfessabili (11).
- A sottolineare l'insipienza dell'ordinamento e la disattenzione verso
- le legittime posizioni giuridiche individuali, basti ricordare che a fronte
- del dissesto di molti COMUNI [enti locali], essi si' dissennatamente
- amministrati, lo Stato non ha trovato soluzione migliore che quella assurda
- di bloccare con legge l'esperibilita' delle procedure esecutive sul
- patrimonio degli enti pubblici, privando in tal modo i legittimi creditori
- dell'unica strada giuridicamente lecita per il recupero dei propri crediti,
- senza curarsi delle ripercussioni che l'impossibilita' di realizzare i
- propri investimenti avrebbe comportato sulla situazione economica di
- imprese e professionisti (cfr. la complessa disciplina introdotta con gli
- artt.: 25 D.L. 2-3-1989 n. 66, conv. ex L. 24-4-1989 n. 144; 21 D.L. 18-1-
- 1993 n. 8, conv. ex L. 19-3-1993 n. 68; D.P.R. 24-8-1993 n. 378; 81 D.Lgs.
- 25-2-1995 n. 77).
- Altra fonte di gravi crisi economiche, pericolosissima perche'
- coinvolgente irrimediabilmente anche la capacita' patrimoniale e di reddito
- dei soggetti vicini all'imprenditore, e' il ricorso a fideiussioni omnibus,
- "senza limite", quali forme di garanzia per la concessione di aperture di
- credito o di "affidamenti di conto corrente", richieste dalle banche a
- familiari del cliente: fideiussioni che hanno esposto anche terze persone a
- dissesti patrimoniali imprevedibili.
- Di tale prassi, per troppo tempo consentita dall'ordinamento, sulla
base
- di opinabili valutazioni di liberta' dell'autonomia privata, ha fatto per
- fortuna giustizia la recente legge 17 febbraio 1992 n. 154, il cui art. 10,
- riformulando l'art. 1938 c.c., ha espressamente condizionato l'ammissibilita'
- di una fideiussione per obbligazioni future o condizionali alla predeterminazione
- dell'importo massimo garantito.
- Restano purtroppo valide le fideiussioni prestate prima della
modifica
- normativa (che non e' retroattiva: art. 11 L. 154/1992) (12), per limitare
- i cui effetti la giurisprudenza ha richiamato il rispetto dei principi generali
- di correttezza e buona fede (13).
- Un discorso a parte merita il problema del bollettino protesti, che
ha
- ormai la funzione di una gogna pubblica, con l'unica conseguenza di far
- chiudere bruscamente le porte del sistema finanziario ufficiale (innescando
- immediatamente i meccanismi di difesa dello stesso, cui si e' accennato), e
- del credito privato lecito, a chiunque abbia la sventura, qualunque ne sia
- il motivo, di comparire su di esso. Il rimedio apprestato dall'art. 18
- della legge 108/1996 appare del tutto insufficiente, essendo limitato ai
- casi di vittime gia' accertate dell'usura, ed intervenendo solo dopo il
- rinvio a giudizio dell'imputato di usura (presupponendo quindi che la
- vittima trovi il coraggio di denunciare l'usuraio, e che si riesca a
- raggiungere prove sufficienti per il rinvio a giudizio): dunque a danno
- patrimoniale gia' realizzatosi ed a pubblicazione quasi certamente gia'
- avvenuta. Laddove e' la disciplina e la stessa funzione del sistema di
- pubblicizzazione dei protesti ad esigere oggi una attenta revisione. Tra
- l'altro l'informatizzazione delle relative procedure di archiviazione e di
- consultazione non puo' che accelerare gli effetti dannosi del sistema.
- A correzione di tali distorsioni del sistema possono ipotizzarsi
varie
- soluzioni, le quali pero' vanno coordinate tra loro, poiche' nessuna
- isolatamente presa puo' elidere il problema, e che rispondono in fondo
- tutte all'esigenza di riaffermazione dei principi di solidarieta' sociale e
- di compatibilita' delle attivita' economiche con l'utilita' sociale,
- sanciti dagli artt. 41 e 42 Cost.
- In ordine agli affidamenti potrebbe prevedersi l'esclusione o la
- limitazione del diritto dell'ente creditore di esigere ad nutum il
- pagamento, fissando l'obbligatorieta' di un termine di preavviso per il
- rientro dallo scoperto, ovvero la possibilita' di una gradualizzazione del
- rientro, eventualmente da commisurare ad una analisi (seria, e da compiersi
- ad opera di un soggetto terzo e tecnicamente qualificato, quale una
- societa' di revisione, o specializzata in analisi finanziarie e di
- bilancio) delle possibilita' economiche dell'impresa che si trova esposta
- economicamente.
- Se l'affidamento e' concesso in funzione delle esigenze di impresa,
(e
- per giunta senza la previsione di un limite temporale per il rientro), non
- appare logico che esso possa essere revocato subitaneamente senza alcuna
- considerazione delle esigenze che pure lo hanno motivato.
- Potrebbe altresi' imporsi agli Istituti di credito di dar conto
"in
- chiaro", periodicamente, (al di la' ed oltre il comune estratto conto, che
- non sempre consente verifiche accurate, anche perche' relativo ad un periodo
- di tempo limitato), dell'esposizione debitoria del conto corrente
- affidato, con analitica indicazione dell'intero periodo di durata
- dell'esposizione, e del computo dei relativi interessi accumulatisi,
- consentendo cosi' all'imprenditore, di avere costantemente un quadro chiaro
- della propria esposizione, nel capitale e negli accessori, e cosi' forse
- anche eliminando molte cause di controversie in sede civile.
- Vanno infine apprestati meccanismi di assistenza economica per le
- imprese in difficolta', per aiutarle a superare i temporanei periodi di
- crisi. Meccanismi analoghi sono stati introdotti, a scapito della forza
- lavoro, per consentire il salvataggio delle imprese in crisi, consentendo
- loro di sgravarsi della mano d'opera in eccesso, con le varie forme di
- integrazione salariale evolutesi oggi verso sistemi sempre piu'
- sofisticati.
- Se si e' potuto incidere sulle legittime aspettative di lavoro
- della collettivita', nell'ottica certamente rilevante di una conservazione
- dei mezzi di produzione, non si vede perche' non si possa analogamente
- incidere sui meccanismi che guidano le logiche operative degli intermediari
- creditizi e finanziari, moralizzandone gli effetti, ed evitando che si
- trasformino in un perverso strumento proteso a fagocitare le risorse
- economiche dell'impresa, sino all'annullamento di questa.
- Sarebbe sufficiente che, sulla base di oggettive analisi economiche,
- si consentisse alle imprese, che ad esempio si trovano in crisi per mancato
- buon fine di propri crediti, di giovarsi di un termine tecnico sufficiente per
- recuperare una situazione di equilibrio economico in tempi accettabili,
- evitando loro il salto nel buio, spesso irreversibile, costituito dal
- ricorso all'intermediazione abusiva; o ancora si potrebbero studiare
- meccanismi di tutela preferenziale dei crediti di imprese in crisi; ovvero
- la possibilita' di interventi fideiussori obbligatori degli enti pubblici
- inadempienti che risultano debitori dell'imprenditore in crisi nei debiti
- di questi verso gli intermediari finanziari.
- Il Fondo di solidarieta' previsto dalla legge 108/1996, pur
- costituendo un passo in avanti, appare strumento troppo limitato, e non
- solo per l'intuibile limitatezza delle sue disponibilita', ma soprattutto
- perche' puo' operare soltanto successivamente, dopo che il fatto dannoso si
- e' verificato, laddove invece il fenomeno va prevenuto: e la prevenzione va
- attuata sul piano economico prima ancora che su quello giuridico,
- intervenendo, come si e' accennato sulle cause che ingiustamente producono
- le condizioni di bisogno, e creando degli ammortizzatori che impediscano
- l'"espulsione" dal sistema finanziario legale dei soggetti in difficolta',
- poiche' essa segnerebbe la fine dell'impresa e della capacita' produttiva e
- di lavoro che essa assicura.
-
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- (1) In argomento, cfr.: Palombi, La nuova struttura del reato di usura, in
- Riv. Pen. Economia, 1996, 29 ss.; Meruzzi, Usura, in Contr. e Impresa,
- 1996, n. 2, 759 ss.; Pisa, Commento alla L. 7 marzo 1996 n. 108, in Dir.
- Pen. e Processo, 1996, n. 4, 414 ss.
- Sui reati finanziari introdotti con la legge sull'usura, cfr. Pica, I
- nuovi illeciti in materia di attivita' finanziarie introdotti dalla legge
- sull'usura, in Riv. pen. Economia, 1996, 33 ss.
- In generale, sia per i profili inerenti al reato di usura che per gli
- aspetti relativi all'intermediazione finanziaria abusiva, si rinvia a
- Palombi - Pica, Diritto penale dell'economia e dell'impresa, Torino, 1996,
- vol I (Impresa, societa', patrimonio), 701 ss. e vol. II (Mercato
- finanziario), 1092 ss.
- (2) Il nuovo testo dell'art. 644 c.p. e' il seguente:
- "Art. 644. (Usura). -- Chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 643 si
- fa dare o promettere sotto qualsiasi forma, per se' o per altri, in
- corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilita', interessi o
- altri vantaggi usurari, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con
- la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni.
- Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto
- previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro o altra
- utilita' facendo dare o promettere, a se' o ad altri, per la mediazione, un
- compenso usurario.
- La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre
- usurari. Sono altresi' usurari gli interessi, anche se inferiori a tale
- limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete
- modalita' del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari,
- risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di
- altra utilita', ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o
- promessi si trova in condizioni di difficolta' economica o finanziaria.
- Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto
- delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse
- quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
- Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da
- un terzo alla meta':
- 1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attivita' professionale
- bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
- 2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote
- societarie o aziendali o proprieta' immobiliari;
- 3) se il reato e' commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
- 4) se il reato e' commesso in danno di chi svolge attivita'
- imprenditoriale, professionale o artigianale;
- 5) se il reato e' commesso da persona sottoposta con provvedimento
- definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante
- il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui e'
- cessata l'esecuzione.
- Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444
- del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente
- articolo, e' sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo
- o profitto del rato ovvero di somme di denaro, beni e utilita' di cui il
- reo ha la disponibilita' anche per interposta persona per un importo pari
- al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi
- i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al
- risarcimento dei danni".
- 2. L'art. 644-bis del codice penale e' abrogato.".
- (3) Cfr. per riferimenti giurisprudenziali, Meruzzi, Op. cit., 765.
- (4) Cfr. Prosdocimi, Aspetti e prospettive della disciplina penale
- dell'usura, in Riv. Trim. Dir. Pen. Econ., 1995,584.
- (5) Meruzzi, Usura cit., 770 - 771.
- (6) In materia si rinvia a Cesaro (a cura di), Clausole vessatorie e
- contratto del consumatore, Padova, 1996.
- (7) Una posizione normativa di tal genere tralascerebbe inevitabilmente di
- considerare che il valore, apparentemente diseguale sul piano meramente
- economico, delle rispettive prestazioni ben puo' essere liberamente scelto
- dalle parti, essendo ritenuto conveniente in virtu' di altre motivazioni, e
- che proprio in questa possibilita' risiede l'essenza dell'autonomia
- privata, ed il fulcro di un libero mercato. Per cui la relativa fattispecie
- penale non colpirebbe piu' l'usura, ma la mera sproporzione tra le
- prestazioni di un contratto: operando un'incongrua "moralizzazione" del
- mercato, e costituendo un nuovo e pericolosissimo ostacolo all'autonomia
- privata, in danno della liberta' negoziale.
- (8) Palmieri, Aspetti processuali dell'usura, in Riv. Pen. Economia, 1995,
- 327.
- (9) Per riferimenti, cfr. Pica, .. in Palombi - Pica, Dir. pen.
- dell'economia e dell'impresa, Torino, 1996, vol. II, ....
- (10) Cfr. Parente, Considerazioni sul fenomeno dell'usura ed il suo
- collegamento con la criminalita' organizzata, in AA.VV., Il riciclaggio dei
- proventi illeciti, a cura di E. Palombi, Napoli, 1996, 308.
- (11) A voler indicare un esempio a caso, fra i mille possibili, si pensi
- alle farmacie, andate ripetutamente in crisi negli anni scorsi per
- l'insolvenza delle unita' sanitarie locali e delle Regioni che a queste
- dovevano far pervenire i fondi per la copertura della spesa farmaceutica:
- dovendo, pur in presenza di ritardi di mesi o di anni degli enti debitori,
- egualmente pagare i farmaci di cui erano tenute per legge a mantenere la
- scorta necessaria in magazzino per la fornitura al pubblico, hanno dovuto
- far ricorso al credito, trovandosi a loro volta in difficolta' con gli
- intermediari creditizi allorch l'affidamento normalmente concesso era
- utilizzato oltre le soglie consentite da questi ultimi, i quali spesso
- hanno precluso loro ulteriore credito e, nonostante la evidente
- affidabilita' economica di tali imprenditori, addirittura richiesto in
- alcuni casi il rientro immediato da quello sino ad allora utilizzato,
- secondo la prassi sopra accennata.
- Si pensi ancora alle tante imprese edilizie costrette al fallimento,
- perché stritolate dalla morsa dell'inadempienza della pubblica
- amministrazione e delle richieste degli intermediari creditizi di rientro
- immediato dai fidi concessi, troppo spesso formulate senza tener alcun
- conto dell'attivo d'impresa maturato e non riscosso, ne' della
- produttivita' di essa: cio' nonostante molte di queste imprese avessero
- intatte e validissime capacita' di produzione e di reddito.
- Tutte queste crisi hanno altresi' inevitabilmente inciso anche sul
- mercato del lavoro, sottraendo ad esso posti di lavoro preziosi.
- (12) Cfr. Cass. civ., sez. I, 25 novembre 1995 n. 12213, Mantovani c. Banca
- Comm., Mass. Cass. Civ. 1995; Cass. civ., sez. III, 29 agosto 1995, n.
- 9099, Galfano c. Banco Roma, Mass., 1995.
- (13) Cfr. da ultimo Cass. civ., sez. I, 23 marzo 1996 n. 2577, in Corr.
- Giur. 1996, 901, con nota di Guaglione.
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