-
Trani
Ius / Novità
/ Percorsi della
giurisprudenza / Leggi
/ Opinioni
/ Riforme /
Sezioni /
Radici / Home
page
-
-
-
Giorgio Pica
Attuazione delle direttive CEE sugli aromi ed
esigenze
di determinatezza
delle fattispecie penali
__________
(*) Commento al D.Lgs. 25 gennaio 1992 n. 107.
Pubblicato in Rivista Penale dell'Economia, 1992.
Come altri recenti provvedimenti in materia di alimenti, anche
il presente decreto e' il frutto dell'adempimento di obblighi
comunitari, recando attuazione delle direttive C.E.E. n. 88/388 del
22-6-1988 del Consiglio, e n. 91/71 del 16-1-1991 della Commissione,
relative al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
della Comunita' nel settore degli aromi.
Prima del presente d. lgs. la materia delle sostanze aromatizzanti
non aveva mai trovato autonoma considerazione legislativa.
Gli aromi erano oggetto di disciplina insieme agli additivi chimici,
e fra questi logicamente collocati, da parte del d.m. 31 marzo 1965
(Disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la
conservazione delle sostanze alimentari). Di essi si era successivamente,
ma incidenter tantum, occupato anche l'art. 63 d.p.r. n. 327/1980.
Con il provvedimento in esame gli aromi vengono a costituire una
categoria a parte, nettamente separata dagli additivi, come e' testimoniato
in particolare dagli art. 3 e 4 che distinguono chiaramente tra i due concetti,
allorche' disciplinano la possibilita' di commistione. Ampi compiti di disciplina
concreta sono poi delegati dall'art. 11 al ministero della sanita', mentre il d.m.
31 marzo 1965, per quanto concerne gli aromi, deve ritenersi abrogato,
conservando soltanto una residua efficacia temporale ai sensi dell'art. 13.
Cio' che piu' interessa in questa sede, ed e' anche fonte delle piu'
vive
preoccupazioni, e' l'approccio piuttosto sommario e superficiale che il
provvedimento dimostra con il discorso sanzionatorio.
La sensazione che il legislatore abbia inteso colpire
indifferenziatamente,
e frettolosamente, senza prestare particolare attenzione ai principi che pur
disciplinano vincolativamente l'illecito penale e' palese, e non appare smentibile
dal riferimento a singoli commi contenuto nella norma sanzionatoria.
Il fatto che il legislatore non abbia sentito la necessita' di
individuare e
descrivere positivamente le condotte punibili, affidando la delineazione del
precetto al mero riferimento numerico del comma o dell'articolo sanzionato
testimonia in termini evidentissimi dell'assoluto disinteresse per le esigenze
di rispetto dei principi fondamentali della normazione penale, e della ormai
acclarata tendenza a ridurre il sistema penale entro una mera funzione
"sanzionatoria", a dispetto dei piu' autorevoli orientamenti
scientifici:
tendenza questa che traspare da tutti i piu' recenti interventi normativi
in materia di tutela dell'ambiente, dell'alimentazione, del lavoro, delle
attivita' finanziarie, e se ne trovano esempi anche negli altri provvedimenti
che pubblichiamo in questa stessa sezione della Rivista.
Il risultato di un tal modo di legiferare, dovrebbe essere
altrettanto
evidente, non e' pero' di certo la semplificazione del momento sanzionatorio
e repressivo, poiche' tutti gli aspetti ignorati dal legislatore si ripropongono
puntualmente in sede di interpretazione ed applicazione della norma.
La fattispecie penale descritta dal primo comma dell'art. 14 si
presenta
in realta' non come un'unica ipotesi di reato, ma come un insieme di fattispecie
distinte e separate, collegate fra loro solo formalmente, dal fatto di essere
contenute in un'unica disposizione normativa, nonche' dall'ulteriore circostanza,
non piu' rilevante della precedente, di essere sanzionate tutte con la medesima
sanzione edittale.
Si tratta di una tecnica normativa non nuova, e di cui anzi si e'
anche troppo
spesso abusato in passato nella normazione speciale, ma che ha trovato fertile
terreno nella tacita complicita' di una giurisprudenza sempre sottesa a salvare
piuttosto che a censurare le aporie legislative, il che ha finito per avallare la
assuefazione ad un modo superficiale ed errato di costruire la norma penale.
Un precedente illustre di tale "tecnica" normativa e'
costituito dall'art. 3
della c.d. legge Merlin, che "sostitui'" le "disposizioni contenute negli
artt.
531 a 536 del codice penale" con un insieme di precetti privi in realta' di
un proprio "contenitore formale", comma o articolo di legge che fosse,
rendendo poi estremamente difficoltosa all'interprete la ricongiunzione
tra vecchie e nuova disciplina, soprattutto ai fini della operativita' delle
disposizioni accessorie previste dal c.p. (cfr. sul punto Vassalli, Le norme
penali a piu' fattispecie, in Studi Antolisei, vol. III, 349 ss.).
Se non altro, pero', in tale norma erano sufficientemente descritti
i singoli comportamenti vietati.
Analoga tecnica e' stata adoperata in molti altri settori speciali
del
diritto penale, ma il legislatore del passato ha avuto la frequente accortezza
di collegare la sanzione a precetti normativi nei quali comunque il "fatto"
era sufficientemente delineato, o almeno ricavabile con sufficienti aspetti di
certezza e di tipicita'.
La disposizione dell'art. 14, primo comma, allorche' stabilisce che
"i contravventori alle disposizioni degli articoli 3, commi 1 e 2; 4; 5; 6,
commi 1, 2 e 3; 7 sono puniti con l'arresto sino ad un anno e con l'ammenda
da lire sessantamila a lire sessanta milioni", presenta in alcune delle fattispecie
cosi' costruite aspetti tali di indeterminatezza, da superare senz'altro i limiti
estremi di elasticita' consentibili dai principi di tassativita' e legalita'.
Si veda ad esempio il richiamo all'art. 3 commi 1 e 2.
Il primo comma dell'art. 3 stabilisce che "gli aromi possono
contenere
prodotti alimentari e possono essere addizionati con gli additivi, i diluenti
ed i solventi indicati nell'allegato I, alle condizioni e con le limitazioni stabilite
nell'allegato stesso".
Mentre il secondo comma sancisce che "gli additivi, i diluenti
ed i solventi
di cui al comma 1 devono rispondere alle caratteristiche di purezza" da stabilirsi
in emanandi decreti ministeriali.
Come si vede entrambe le disposizioni prevedono due condizioni
fisiochimiche
degli aromi: nulla chiariscono sui momenti (quello produttivo, quello della detenzione,
quello dell'utilizzazione, quello della commercializzazione, etc.) in cui tali
condizioni
vengono in rilievo e devono essere rispettate.
Su quali basi, dunque si potra' individuare il
"contravventore"?
E su quali elementi si potra' individuare la condotta vietata?
Sara' punibile chi produce aromi in violazione di tale norme, oppure
chi li
commercia, oppure chi li utilizza nella composizione di alimenti da lui prodotti
per la commercializzazione, o anche solo per la somministrazione immediata e
diretta?
La risposta a questi quesiti, che dovrebbe essere racchiusa
nell'elementare
struttura tipicizzante del fatto della norma incriminatrice, dovra' a questo punto
essere fornita dall'interprete: ma ci sembra che il legislatore abbia realmente preteso
di addossare a quest'ultimo dei compiti che questi non puo' assolvere, dovendo la
legge chiarire esattamente il comportamento vietato.
Apparentemente migliore si presenta la fattispecie risultante dal
combinato
disposto dell'art. 4 e dell'art. 14, primo comma. L'art. 4, infatti, stabilendo che
"la produzione e la commercializzazione delle preparazioni nelle quali gli aromi
sono miscelati con gli additivi alimentari sono consentite solo per l'impiego negli
alimenti nei quali e' autorizzato l'uso degli stessi additivi", delinea due
condotte,
produrre e commercializzare, che, a contrario rispetto agli elementi positivi
indicati nell'art. 4, possono integrare le condotte del reato.
Ma in realta' non basta una lettura a contrario dell'art. 4 per
ricostruire la
fattispecie penale in termini soddisfacenti.
Riscritto letteralmente (come esige il richiamo dell'art. 14, primo
comma) in
termini penalistici, il disposto dell'art. 4 andrebbe infatti cosi' letto:
"chiunque
produce o commercializza preparazioni in cui gli aromi sono miscelati con
additivi alimentari, per l'impiego in alimenti in cui non e' autorizzato l'uso
dei predetti additivi, e' punito ....".
Risulta pero' evidente che una tale previsione non realizza a pieno
le
finalita' di tutela che il legislatore si propone, poiche' lo scopo di impiego
delle preparazioni e' una variabile ulteriore ed indipendente rispetto alle
condotte di produzione e di commercializzazione delle preparazioni suddette
e solo eventualmente la preparazione e' altresi' impiegata da chi la produce.
Poiche' cio' che preme impedire e' che siano per tal via immessi
negli
alimenti additivi non consentiti, la fattispecie penale avrebbe dovuto
focalizzarsi sul momento dell'impiego della miscela di aromi e additivi
in alimenti per i quali non siano consentiti quegli additivi, e non sulla fase
antecedente della produzione e del commercio: anche perche' la stessa
preparazione puo' risultare consentita per alcuni alimenti e non per altri,
e non puo' prestabilirsi, prima dell'impiego, l'uso cui sara' destinata.
Eguali serie perplessita' desta il richiamo all'art. 5.
Tale norma stabilisce i requisiti generali e specifici di purezza
degli
aromi, precisando quali sostanze non devono contenere. La sanzione
penale prevista dall'art. 14 comma primo, non potendo certo sanzionare
la mera presenza di tali sostanze negli aromi, quale momento dell'iter
produttivo-distributivo dovra' colpire? La produzione, la commercializzazione,
l'uso, la somministrazione, o tutti tali momenti?
Anche queste sono scelte che non spetta all'interprete operare.
Minori problemi sembra comportare l'art. 6, che pur disciplinando
requisiti
fisio-chimici degli aromi, focalizza correttamente la propria attenzione sul momento
del loro impiego, ma anche per tali ipotesi non si presenta agevole la ricostruzione
dell'ambito preciso della fattispecie penale.
Per quanto concerne le due fattispecie di illecito amministrativo, di
cui ai commi
secondo e terzo dell'art. 14, ricordando che dopo la emanazione della legge
689/1981 i principi di tassativita' e legalita' vincolano anche la materia delle
sanzioni amministrative, i dubbi piu' forti di legittimita' concernono soprattutto
il secondo comma.
Esso infatti sanziona con una pena pecuniaria anche abbastanza
elevata due norme,
gli artt. 8 e 9 della legge, che sono estremamente variegate nel contenuto precettivo, e
recano in se' potenziali condotte illecite fra loro assai differenti quanto a tipicita'
e
disvalore: sara' ben arduo delineare una scala accettabile di sanzioni in concreto
infliggibili, nell'ambito dei limiti edittali, per le diverse ipotesi sanzionate.
-
Trani
Ius / Novità
/ Percorsi della
giurisprudenza / Leggi
/ Opinioni /
Riforme / Sezioni
/ Radici / Home
page